Erwägungen (3 Absätze)
E. 27 Si rileva in primo luogo che, contrariamente all’opinione della ricorrente, il primo giudice ha ridotto correttamente al tempo effettivamente indicato sui verbali la durata delle prestazioni relative. A titolo di esempio: - per il verbale del 6 giugno 2014 sono stati fatturati 347 minuti di udienza e 29 di trasferta Paradiso-Lugano. L’interrogatorio è durato tuttavia solo dalle 11:20 alle 15:00, cioè 220 minuti. Vi sono più di due ore in eccesso; - per l’udienza di fronte al GPC del 7 giugno 2014 sono stati fatturati (con la data errata dell’8 giugno 2014) 95 minuti di verbale e 61 minuti di trasferte Paradiso-Farera. L’udienza è iniziata alle 12:00 e si è conclusa alle 13:25, quindi per questa l’indicazione è conforme; - per l’udienza del 14 ottobre 2014 sono stati indicati 115 minuti di verbale e 29 di trasferte Paradiso-Lugano. L’interrogatorio è iniziato alle 09:20 e si è concluso alle 11:00, quindi 100 minuti dopo. In questo caso, sono stati fatturati 15 minuti in più; - per il verbale del 27 gennaio 2014 il legale ha fatturato: 30 minuti di colloquio con la cliente, 216 minuti di verbale, 32 minuti di trasferte Paradiso-Lugano. Il verbale in quanto tale è durato tuttavia solo dalle 9:38 alle 12:03, quindi 145 minuti. 76 minuti sono da togliere già solo per il verbale, perché totalmente ingiustificati; Da quanto fatturato per i verbali, vanno quindi tolte 3 ore e 38 minuti. Le decurtazioni per i tempi di trasferta indicati non si giustificano e nemmeno trova applicazione una riduzione della tariffa oraria con richiamo alla giurisprudenza indicata (STF 6B_136/2009 del 12 maggio 2009 consid. 4.4), che non trova applicazione a situazioni come quella in disamina. Inoltre, non si può dimenticare che la tariffa oraria riconosciuta per le difese d’ufficio è già ridotta rispetto a quella ordinaria. Le durate delle trasferte sono da ritenere conformi alle distanze ed alle situazioni di traffico, per cui non sono da ridimensionare. I contatti con la cliente fatturati dalla patrocinatrice d’ufficio, possono essere ritenuti consoni ai doveri impostile dalla giurisprudenza. Si concorda invece con la decurtazione del tempo dedicato alla visione atti ed alla lettura atti del febbraio 2015: dei 314 minuti fatturati, se ne riconoscono, arrotondati 210 minuti (quindi 104 in meno). In conclusione, dunque, la nota 30 maggio 2017 viene così tassata: onorario 1296 min fr. 3'888.00 spese fr. 203.00 totale fr. 4'091.00 Il reclamo/appello sulla tassazione è pertanto parzialmente accolto. Visto l’esito dello stesso, si giustifica suddividere equamente l’attribuzione delle tasse e spese, ridotte ai minimi termini (fr. 200.- complessivi), tra ricorrente e Stato. Indennità ex art. 429 CPP
E. 28 L’imputata ha chiesto con l’appello che le venga riconosciuta un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP, quantificata in fr. 10'458.55. In base all’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. L’art. 430 cpv. 1 lett. a CPP stabilisce tuttavia che l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo se l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento. Nel caso concreto, vi è, sì, un parziale proscioglimento, ma unicamente per una questione di lesione del principio accusatorio, non perché sia stata dimostrata l’estraneità della prevenuta all’operazione, ma soltanto poiché non è stato possibile provare che ella abbia provveduto direttamente a trasferimento del denaro. Il reato in quanto tale è stato adempito anche in questo caso, ma le modalità d’esecuzione indicate nel decreto d’accusa non corrispondono a quelle accertabili. Ne deriva che sussistono le basi per negare integralmente il riconoscimento di un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP. Tassa di giustizia e spese
E. 29 Visto l’esito dell’appello, l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado deve essere modificata, nel senso che la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'050.- sono attribuiti all’imputata nella misura di fr. 700.-, mentre i restanti fr. 350.- sono accollati allo Stato. Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno posti a carico della condannata nella misura di 2/3 mentre per 1/3 sono messi a carico della Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 425 e 426 CPP; 40, 47, 51, 305 bis CP; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: I. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, 1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di: ripetuto riciclaggio di denaro per avere, il 23 gennaio 2013 e il 17 maggio 2014, a __________, __________ e in altre imprecisate località della Svizzera, in 3 occasioni, in correità con __________ e con __________, mediante i canali __________, società che si occupa di trasferimento di denaro, inviato in prima persona, ma per conto dei due correi, in favore di sconosciuti e di trafficanti di stupefacenti in Spagna, Olanda e Svizzera, importi di denaro per complessivi fr. 2'950.-, sapendo che il denaro era stato ottenuto mediante infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti;
2. AP 1 è prosciolta dall’imputazione di riciclaggio di denaro per avere, il 27 gennaio 2014, inviato fr. 1'800.- verso la Repubblica Dominicana in favore di __________.
3. AP 1 è condannata 3.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 60.- (sessanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento); 3.1.1. l ’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni; 3.2. al pagamento di una multa di fr. 400.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 7 (sette) giorni. 4. La tassa di giustizia.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede di complessivi fr. 1'050.- sono posti a carico di AP 1 nella misura di fr. 700.-, mentre i restanti fr. 350.- sono posti a carico dello Stato. 5. Gli oneri processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.- fr. 1'200.- sono posti nella misura di 2/3 a carico dell’imputata e per il restante 1/3 a carico dello Stato. 6. A carico di AP 1 è ordinato un risarcimento compensatorio a favore dello Stato di fr. 2'950.-. 7. È ordinato il sequestro conservativo ai sensi dell’art. 71 cpv. 3 sull’importo di Euro 2'650.- sequestrati a AP 1. 8. È ordinato il sequestro conservativo a garanzia delle spese procedurali, ai sensi dell’art. 268 cpv. 1 CPP sull’importo di Euro 785.- sequestrati a AP 1. 9. All’imputata non sono riconosciute indennità ai sensi dell’art. 429 CPP. II. L’appello/ricorso dell’avv. PATR1 1 contro la tassazione della sua nota professionale 9 settembre 2014 effettuata con la sentenza di prime cure è parzialmente accolto . Di conseguenza:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.17.2017.204+303
17.2018.31
Locarno
27 febbraio 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, giudice presidente,
Stefano Manetti e Matteo Galante
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura dappello avviata con annuncio del 2 maggio 2017 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 27 aprile 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 6 settembre 2017)
richiamata la dichiarazione di appello 17 settembre 2017;
Con l'impugnativa, limputata chiede di essere integralmente prosciolta dalle accuse e rivendica il riconoscimento di unadeguata indennità ai sensi dellart. 429 CPP, quantificata in fr. 10'458.55.
In particolare, ella sostiene di non aver mai effettuato gli invii di denaro che le sono attribuiti e di non aver sottoscritto le relative ricevute. E in effetti a suo dire emerso che il compagno __________ chiedeva al fratello, responsabile dellagenzia __________, di eseguire degli invii di denaro a suo nome e/o a quello di AP 1 senza necessità di recarsi in agenzia, consegnare il denaro e firmare i documenti necessari. Per di più, per almeno linvio del 27 gennaio 2014, lei nemmeno è stata a Lugano, essendo provato che dalle 08:15 alle 16:55 era a scuola al centro professionale commerciale di Locarno e che alle 17:49 si trovava presso la farmacia __________, sempre di Locarno.
Qualcuno ha quindi abusato della sua identità per eseguire gli invii del denaro.
Inoltre, asserisce di non aver mai saputo che il suo compagno fosse implicato nel traffico di stupefacenti, per cui non era per lei neppure immaginabile che il denaro inviato fosse provento di reato.
Da ultimo, solleva pure una violazione del principio accusatorio, essendo latto daccusa silente circa le circostanze per cui lappellante sapeva o poteva presumere che i soldi erano stati ottenuti attraverso uninfrazione alla LStup.
Limputata
AP 1è nata a __________, in __________ nel. Di nazionalità colombiana e chiamata da tutti, ha svolto le scuole dellobbligo in Ticino, prima di trascorrere un paio danni in Colombia per poi tornare in Svizzera e, nel __________, iniziare lapprendistato come impiegata di commercio. Nel giugno __________ ha ottenuto lattestato federale di capacità (interrogatorio MP 27 gennaio 2015, AI 582, pag. 6 in alto).
Dopo un periodo di disoccupazione, attualmente, per come ha raccontato in aula, ella lavora come impiegata di commercio presso la __________, una ditta di __________ attiva __________. Percepisce mensilmente, per 13 volte allanno, CHF 2'800.-; non ha altre fonti di reddito.
Circa un anno prima dei fatti, verso fine 2012, AP 1 si è legata sentimentalmente a __________, cittadino venezuelano domiciliato a __________, già padre di una bimba di nome __________ e dal quale limputata ha poi avuto un bimbo nel __________, chiamato con lo stesso nome del padre.
Dopo aver vissuto per un certo periodo con il fidanzato, ora è tornata nella casa di famiglia a __________, poiché __________ sta scontando in carcere una pena per traffico di stupefacenti..
La condanna di __________
Le sorveglianze telefoniche e gli interrogatori effettuati nellambito dellinchiesta denominata __________, hanno consentito di appurare che __________ era in prima persona attivo nella vendita di stupefacenti, e più precisamente di cocaina.
In occasione della perquisizione della sua abitazione in via __________ a __________, esperita il 6 giugno 2014, gli agenti hanno rinvenuto 60 g lordi di cocaina, oggetti per il confezionamento e la pesatura della droga, apparecchi e schede telefoniche, documenti di identità intestati a terze persone, fr. 1'120.- e Euro 3'435.-. In seguito __________ è stato accompagnato dalle forze dellordine anche al suo posto di lavoro in __________ a __________, ove sono stati trovati altri 6 g di cocaina e fr. 7'820.- (cfr. sentenza CARP 18 aprile 2016, inc. 17.2015.205, consid. 2, pag. 7 seg.).
In via __________, al momento dellarrivo della polizia, erano presenti anche limputata e il cittadino dominicano __________ dalle prime deposizioni assunte è emerso che presso lappartamento risiedeva, oltre a loro tre, anche tale __________, detto __________, pure lui cittadino dominicano (ibidem, pag. 8).
__________ è stato condannato in primo grado per avere acquistato, importato e poi alienato, nel periodo febbraio 2014 - 6 giugno 2014, un quantitativo complessivo di 600/650 g di cocaina. Egli non ha impugnato questa imputazione che è quindi passata in giudicato. In seguito, su appello del procuratore pubblico, il suo proscioglimento dallaccusa di infrazione aggravata alla LStup per avere, da aprile 2013 a gennaio 2014, messo a disposizione (dandolo in sublocazione) ad un altro trafficante colombiano il suo appartamento di via __________ a __________, è stato annullato ed egli è pure stato condannato per questi fatti.
I rapporti tra limputata, __________ e i suoi coinquilini
In quellabitazione, tuttavia, come testé accennato, __________ non abitava da solo, ma con altri due cittadini dominicani ai quali aveva deciso di subaffittare una camera: __________ (__________), dal settembre 2013, e, a partire da fine marzo 2014, __________.
Invero __________ aveva già abitato in quellappartamento da maggio 2013 a fine agosto 2013 con un altro amico dominicano, tale __________: i due se ne erano poi partiti volontariamente per andare a stare, assieme, in un'altra abitazione, ma avevano quasi subito avuto delle divergenze che avevano indotto __________ a ripartire: __________ aveva dato ordine a terzi di rubare la cocaina ed i soldi di __________ (VI __________, AI 603 inc. CARP 17.2015.205+206, pag. 11 seg.). Dopo la loro separazione, __________ ha deciso di trasferirsi e condividere con __________ lappartamento di __________.
Al proposito, come riportato nella sentenza impugnata, __________ ha dichiarato:
Da circa 3 mesi convivo, nel mio appartamento a __________, con la mia ragazza AP 1 si divideva fra casa mia e la casa dei suoi genitori ad __________. Adesso, invece, come ho detto, vive con me anche durante la settimana e non più solo durante il fine settimana. AP 1 e io abbiamo preso questa decisione di vivere nel mio appartamento di __________ proprio per stare più assieme. Questo era anche in previsione del fatto che quando AP 1 avrà terminato la scuola, in luglio o agosto 2014, si voleva iniziare a cercare unappartamento solo per noi due.().Oltre a AP 1 e a me nellappartamento di __________ vive pure __________ che occupa la stanza in fondo al corridoio a sinistra. __________ è stato presso di me dallinverno 2013 fino a due mesi fa. __________ è tornato a __________, ma poi è rientrato in Ticino circa 2 settimane fa.
()La camera in fondo a sinistra era occupata da __________. Quando lui è partito per __________ ha iniziato ad usarla __________. Però quando __________ era qua __________ utilizzava provvisoriamente la camera di __________. Adesso che __________ è tornato __________ è tornato nella camera di __________. () Quando __________ non cè perché è con la fidanzata, allora __________ utilizza la camera di __________ e non la camera di __________.(PG __________ del 6 giugno 2014, AI 22 agosto 2014, AI 31/1, pag. 9).
Gli inquilini del compagno della prevenuta erano privi di attività lucrativa in Svizzera e si guadagnavano da vivere con il traffico di stupefacenti. Traffico che aveva come campo base proprio labitazione di __________ di __________.
Questa situazione particolare ha destato sin da subito dei dubbi nellappellante, che ha pure interpellato il proprio compagno in merito, ottenendo delle risposte che certamente avrebbero dovuto accrescerli invece che risolverli:
Vorrei dire che ero un po insospettita dalla loro presenza. Io e il mio ragazzo lavoriamo e così guadagniamo i soldi per vivere. () Mi sono domandata come facessero a vivere loro dato che, per quanto io ne sappia, non hanno un lavoro. () Una volta ho provato a chiedere a __________ cosa facessero i due dominicani e lui mi ha risposto che non gli interessava e che a lui bastava che gli pagassero laffitto. La cosa in fondo non mi interessava e quindi non gli ho più chiesto nulla.
() Ho pensato che __________ e __________ facessero qualcosa di losco ma non ho mai chiesto loro nulla e loro non mi hanno mai detto nulla. Tempo fa avevo parlato della mia preoccupazione anche a mia mamma perché non mi piaceva il fatto che loro fossero a casa di __________. Lei mi aveva consigliato di non andare più da lui ma io non lho ascoltata. (PG AP 1 del 6 giugno 2014, AI 28, pag. 6 e pag. 8).
Oltre a destare in lei fondate perplessità, i due inquilini dominicani non piacevano assolutamente a AP 1, sintomo evidente della concretezza di questi dubbi:A me non piacevano __________ e __________, perché erano strani(MP AP 1 del 27 gennaio 2015, inc. 17.2015.206+206, AI 582, pag. 3).
A detta di __________AP 1 non era presente mentre loro facevano quei lavori nel senso che poteva trovarsi in camera o in unaltra parte della casa(MP __________ del 30 ottobre 2014, inc. 17.2015.206+206, AI 533. pag. 13).
Alcuni dei clienti si presentavano direttamente nellappartamento, soprattutto in prima serata, e andavano direttamente in camera di Jimenez (PG __________, inc. 17.2015.206+206, AI 31, doc. 1, pag. 6).
__________ ha spiegato che la vendita al suo cliente principale, tale __________, spacciatore, avveniva così:In pratica __________ mi diceva quanta cocaina aveva bisogno, questo succedeva per telefono, io andavo da __________ e dicevo che avevo bisogno la cocaina, __________ me la consegnava, __________ mi raggiungeva a __________ (abita pure lui a __________) e prendeva la cocaina, __________ andava a venderla e poi mi portava i soldi con già dedotto il suo guadagno. Io consegnavo il denaro a __________ che poi mi lasciava qualcosina che erano fr. 20.- per grammo. () Quando chiedevo la cocaina a __________, lui mi dava dei sacchettini che teneva lì in cucina. Io li consegnavo poi a __________ direttamente dalla porta dellappartamento.(PG __________ del 6 giugno 2014, inc. 17.2015.206+206, AI 11, pag. 10).
AP 1, dal canto suo, ha negato di aver costatato un via vai di persone, ma ha, comunque sia, ammesso checapitava spesso che __________ uscisse di casa per poi rientrare poco dopo e questo diverse volte durante una serata, in particolare nel week end. Io dicevo a __________ che secondo me la cosa non andava troppo bene anche perché, durante il week end, lui teneva la bambina e quel vai e vieni la poteva svegliare(PG AP 1 del 6 giugno 2014,, inc. 17.2015.206+206, AI 28, pag. 7).
I pagamenti tramite agenzia __________ imputati a AP 1
Lappello
Questo vale anche per gli invii del 23 dicembre 2014, poiché lammissione da lei fatta in merito è smentita dallo scambio di messaggi fatto da __________ quel giorno (un primo messaggio da lui ricevuto alle 10:22 con il nome____________________, un secondo alle 10:52 con cui egli ha risposto chiedendo dove,adondeed un terzo ricevuto un minuto dopo con lindicazioneBarcelona, chiavetta USB di cui allAI 570) e dallo stesso __________ che ha negato tutto. Le dichiarazioni di __________ non sono inoltre attendibili. Per giunta, il 27 gennaio 2014 limputata non poteva essere a Lugano, essendosi trovata, dalle 08:15 alle 16:55 a scuola a Locarno ed essendo provato che alle 17:49:24 ha acquistato dei prodotti presso una farmacia della stessa città. Tenuto conto che lagenzia __________ chiude alle 18:30, è a suo dire praticamente impossibile che in 40 minuti sia riuscita a scendere in automobile a Lugano. A ciò si aggiunge il fatto che le firme sulle ricevute __________ non corrispondono a quella di Idarraga e, addirittura, divergono tra loro.
Neppure dal lato soggettivo sussistono gli elementi per la condanna, poiché lappellante non sapeva, né poteva presumere, che il denaro trasferito fosse provento di un crimine.
Sono atti di riciclaggio le manovre che mirano a mascherare la provenienza o lappartenenza dei beni e che sono atti a ostacolare la tracciabilità e il sequestro degli averi. Sono tali, ad esempio (Ursula Cassani, in Commentaire romand, CP II, 2017, n. 35 ad art. 305 bis) il cambio di moneta (STF 122 IV 211), la dissimulazione fisica, la vendita, lacquisto, la donazione, lo scambio, il trasferimento allestero, in particolare tramite girata bancaria o tramite trasporto fisico di contanti, il pagamento a contanti su un conto bancario, ad eccezione dei casi in cui lautore dellinfrazione effettua un versamento sul suo conto salario o un altro conto del quale si serve abitualmente per i suoi pagamenti privati, aperto a suo nome ed al suo domicilio (DTF 127 IV 20; 124 IV 274); la girata bancaria da conto a conto, salvo se lidentità della controparte e quella dellavente diritto economico restano identiche e sono costatate in maniera appropriata (STF 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 5.3), lincasso di uno chèque fondato su un valore patrimoniale contaminato, la collocazione in un contratto dassicurazione a premio unico concluso a nome di un terzo (DTF 119 IV 242), il versamento di denaro su un conto il cui avente diritto economico non è identificato in maniera corretta (art. 4 LRD), il collocamento di soldi presso un intermediario finanziario evitando lidentificazione dellADE, la divisione del montante in più somme che lautore sa essere sufficientemente piccole per sfuggire alle verifiche (smurfingostroumpfage,DTF 119 IV 242) e via dicendo. A queste si aggiungono, in maniera generica, quelle manovre volte ad interrompere ilpaper trail, quali ad esempio il prelievo in contanti seguito da un deposito in un altro istituto bancario o la dissimulazione dellidentità del mittente di un ordine di girata bancaria.
Non si tratta, dunque, di girate da conto a conto, che, almeno se avvenute in Svizzera, nei limiti della loro tracciabilità, non necessariamente sono reato, ma di movimenti di cash che, in ogni evidenza, hanno ostacolato in maniera determinante la possibilità delle autorità di ritrovare e confiscare i soldi.
Al proposito, è ininfluente che il beneficiario si sia trovato in Svizzera o allestero, così come lo è la posizione del Procuratore pubblico laddove ha ritenuto, errando, che per __________ i versamenti tramite __________ effettuati allinterno della Confederazione non fossero punibili.
Parimenti, è incontestato che il denaro fosse dorigine illecita o destinato a commettere un crimine, e più precisamente che fosse il provento, rispettivamente mezzo per la realizzazione della fattispecie di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti ai sensi dellart. 19 cpv. 2 LStup.
Collegato a questi documenti, è lo scritto 8 luglio 2014 trasmesso dalla sede centrale svizzera della __________ al Ministero pubblico, unitamente ai suoi allegati, con cui sono stati confermati, in tutti i loro estremi, gli invii. Sia quelli qui in discussione, sia quelli addebitati singolarmente a __________ (inc. 17.2015.206+206, AI 314).
Ma non solo: tra gli allegati si trova una copia del passaporto di AP 1, fatta, come si legge dal timbro __________ apposto sulla stessa, il 23 dicembre (lanno indicato sembra il 1991, ma i numeri non sono chiari; evidentemente errato poiché non poteva che essere il 2013. Probabilmente più che lanno, quel numero potrebbe essere riferito ad un orario o costituire il numero di catalogazione del documento) i cui dati sono ripresi su ogni ricevuta di versamento. Questo attesta che lappellante, il 23 dicembre 2013, ha fornito il suo documento al fine di poter effettuare loperazione.
Nel primo interrogatorio in cui le sono state opposte le risultanze assunte allincarto, essa ha negato di aver mai messo piede in unagenzia __________, rispettivamente di aver effettuato versamenti di denaro allestero, giungendo a sostenere chela copia del proprio passaporto in mano allagenzia fosse falsificata (interrogatorio Polizia 14 ottobre 2014, AI 516, pag. 2 nn. 34 segg., epag. 3 nn. 15-21).
Tale posizione è stata ribadita nella prima fase distruttoria (con una correzione sul fatto che il passaporto non fosse il suo, pur senza spiegare come mai la copia potesse essere in possesso della __________).
() Messa di fronte alle parole di __________, limputata ha dapprima confermato la posizione da lei tenuta al momento dellarresto (interrogatorio Polizia 14 ottobre 2014, AI 516, pagg. 3 segg. nn. 29 segg.):
Quanto dichiarato da __________ non corrisponde alla verità, come detto io non ho mai spedito denaro allestero per suo conto, né per conto di __________. Anzi non ho mai spedito denaro per conto di nessuno e nemmeno per me.
Sennonché tre mesi dopo, nei suoi ultimi interrogatori, in specie nel momento del confronto con il fidanzato, limputata ha dichiarato altro, finalmente ricordando ciò che mesi prima non ricordava: di aver inviato soldi dalla __________ il 23 dicembre 2013 e gli eventi che lavevano condotta lì, non escludendo di aver effettuato altri trasferimenti di denaro (interrogatorio MP 27 gennaio 2015, confronto con __________, AI 580, pag. 6 nn. 244 segg. e pag. 7 in alto):
Voglio dire allinterrogante quanto segue.
Per quanto riguarda i primi due invii di denaro datati 23.12.2013, mi ricordo che io mi ero recata a casa della madre di __________. Li ho incontrato __________ che mi ha chiesto un passaggio in macchina sino a Lugano. Io dovevo recarmi a Lugano a pranzo con __________ e ho dunque detto di sì. La macchina era quella di __________ che me laveva prestata. Mentre stavamo andando a Lugano, __________ mi ha chiesto un favore, nel senso che mi ha chiesto se ci potevamo fermare allagenzia __________ incontro __________ o qualcosa del genere perché doveva fare due invii di denaro. Mi ha chiesto se potevo inviarli io dato che lui non aveva con sé dei documenti. Io ho acconsentito (). Allagenzia __________ cera il fratello di __________, __________ che ha fatto la fotocopia del mio documento. Io adesso non mi ricordo se ho dovuto firmare qualcosa, fatto sta che sono andata via di fretta perché avevo lappuntamento con __________. Anche __________ è venuto via con me e lho lasciato a Lugano, nei pressi dellautosilo Balestra.
()ADR che questa cosa non lho detta prima perché non mi ricordavo. Io mi sono ricordata solo dopo il verbale di interrogatorio del 14 ottobre 2014, perché sono andata a guardare nei miei estratti bancari.
Per quanto riguarda gli altri invii di denaro, non me li ricordo. Io personalmente non sono andata alla __________ e non ho consegnato i soldi, però non mi ricordo se ho detto a qualcuno di farlo perché me lavevano chiesto.
()Domanda a AP 1:
Linterrogante mi chiede se __________ mi ha mai chiesto di fare, per lui, delle spedizioni di denaro?
Non me lo ricordo.().Non posso comunque escluderlo.
Più avanti, nel medesimo verbale dinterrogatorio (ibidem, pag. 9 nn. 365 segg.), si legge:
Per quanto riguarda i primi due trasferimenti di denaro del 23.12.2013, io ho già riferito prima.
Per quanto concerne gli invii di denaro che mi avrebbe chiesto di fare __________ a mio nome, ma per suo conto, io davvero non mi ricordo come sono andate le cose. E possibile che me labbia chiesto ed è possibile che io labbia aspettato in macchina. Io però escludo di essere stata al bancone della __________. E possibile, adesso non ricordo, che __________ mi abbia portato il formulario in macchina da firmare.
Nel pomeriggio del medesimo giorno, reinterrogata (interrogatorio MP 27 gennaio 2015, AI 582, pag. 5 nn. 185-205), limputata ha avvalorato queste dichiarazioni (dicendo tuttavia di non aver saputo che gli invii del 23 dicembre 2013 fossero due, mentre in precedenza - cfr.supra- aveva sostenuto che __________ le aveva parlato di due spedizioni differenti). Sugli altri trasferimenti ha riferito di non ricordarsi e che sia possibile che __________ le abbia chiesto di farli (ibidem, pag. 5 nn. 212-214).
() Richiesta al dibattimento di ritornare su quei versamenti e di meglio specificare cosa avesse potuto notare dai propri estratti bancari, citati nel verbale dellinterrogatorio del 14 ottobre 2014 e che le avrebbero permesso di ricordare gli eventi del 23 dicembre 2013 che prima non rammentava, AP 1 ha pronunciato queste parole:
Mi viene letto dal Giudice il passaggio dellinterrogatorio 27 gennaio 2015, pag. 7, numeri 253-255. Non ricordo questa questione degli estratti bancari, né che cosa io abbia visto lì.
Ella ha continuato:
Nego di essere andata con __________ a Lugano per fare loperazione di versamento del 17 maggio 2014. Questo malgrado __________ più volte ha detto che è andata così. Escludo anche che abbia mostrato le ricevute a __________. Non so dire perché __________ in più verbali abbia detto così.
Mi si chiede del versamento del 23 dicembre 2013 e dei fatti che ho raccontato nei verbali. È passato tanto di quel tempo che non ricordo.(sentenza impugnata, consid. 9.2, 9.4 e 9.5).
In merito agli altri versamenti, seppur non vi sia una confessione, la prevenuta è stata quantomeno possibilista, prima di negare per evidenti fini processuali.
Al proposito, la sentenza della pretura penale riporta gli stralci salienti:
__________, il quale ha riferito dapprima sul versamento di CHF 1'450.- del 17 maggio 2014 a Zurigo (interrogatorio Polizia 8 luglio 2014, AI 390, pag. 5 nn. 3-7 e 17-19):
Questo denaro è stato spedito per mio conto e meglio per conto di __________. Ha incaricato me e io ho chiesto a AP 1 di fare loperazione. Pensavo vi fosse un limite mensile e quindi, avendo fatto delle altre operazioni di spedizione, ho semplicemente chiesto a lei.(). Ammetto che anche questa spedizione di denaro fa parte di un debito di cocaina da saldare. Preciso che la mia ragazza AP 1 non sapeva che il denaro spedito serviva per pagare parte di un debito di cocaina.
Interrogato sugli altri versamenti contestati alla fidanzata, così ha continuato (ibidem, pag. 6, nn. 7 segg.):
Ammetto che anche in questi casi ho chiesto a AP 1 di eseguire delle spedizioni di denaro per mio conto. Soldi che anche in questo caso mi aveva consegnato __________, chiedendomi di spedirli a persone che mindicava sul momento. Presumo che anche tutte queste altre operazioni possano essere state fatte nellagenzia di mio fratello a Lugano.
Più volte, in seguito, __________ non ha esitato nel ripetere che proprio limputata aveva effettuato quegli invii presso la __________ (cfr. interrogatorio Polizia 17 ottobre 2014, AI 522, pag. 3 nn. 27; interrogatorio MP 30 ottobre 2014, AI 533, pag. 10 in fine e ancora a pag. 17 nn. 755-758; interrogatorio MP 28 novembre 2014, AI 556, pag. 6 n. 230; interrogatorio MP di confronto 27 gennaio 2015, AI 580, pag. 8 in fine). E ciò anche allorquando confrontato con le negazioni della compagna, ha ricordato di averla accompagnata lui stesso presso lagenzia di Lugano gestita dal fratello almeno in occasione del versamento per Zurigo del maggio 2014 (interrogatorio Polizia 17 ottobre 2014, AI 522, pag. 4 nn. 24-28) e ha aggiunto un ulteriore particolare significativo (ibidem, pag. 5 in alto):
Sono comunque certo, di avere in altre occasioni dato dei soldi a AP 1 da spedire. Questi soldi sono stati sicuramente spediti in quanto lei mi faceva vedere le ricevute, non so dire però quante volte ho chiesto a AP 1 di farmi questo favore. Magari AP 1 non ricorda bene le cose.
__________ è quindi giunto ad affermare che limputata gli aveva mostrato le ricevute dei versamenti. Una ricevuta dellultimo pagamento effettuato da AP 1 attraverso la __________ risulterebbe (non vè agli atti il documento che lo attesti visivamente) fra le fotografie nel telefonino del suo fidanzato (interrogatorio Polizia __________ 8 luglio 2014, AI 390, pag. 4 nn. 28 segg.).
Nemmeno il 27 gennaio 2015, pur di fronte fisicamente allimputata, oppostagli in confronto, __________ ha cambiato versione (AI 580, pag. 7, nn. 306 segg. e pag. 9 nn. 355 segg.):
Mi ricordo infatti del trasferimento di CHF 1'450.- a Zurigo che serviva per pagare la cocaina che sarebbe arrivata. Io lavevo chiesto a AP 1 se potevo fare questo trasferimento a suo nome e lei mi aveva detto di sì. Io mi sono recato insieme a lei allagenzia di mio fratello a __________ in macchina. Mi ricordo che cera tanta gente, adesso non mi ricordo esattamente come è andata, se ho firmato io qualcosa oppure se ha firmato AP 1, ecc. Però comunque i soldi sono stati inviati senza problemi.().
Per quanto concerne lultimo invio di denaro di CHF 1'800 nella Repubblica Dominicana, io adesso non mi ricordo come è andata. E probabile che io le abbia chiesto di spedire questi soldi in Repubblica Dominicana, anche se adesso AP 1 non se lo ricorda.(...).
In ogni caso, come ho già detto, io ho sicuramente chiesto a AP 1 se potevo spedire i CHF 1'450.- per Zurigo a suo nome e lei ha detto di sì. Per quanto riguarda i CHF 1'800.- spediti alla Repubblica Dominicana, io come ho detto non mi ricordo esattamente come è andata, però mi sembra che anche in questo caso io avessi chiesto a AP 1 se potevo spedirli a suo nome.(sentenza impugnata consid. 9.3.).
__________ è stato quindi categorico sul coinvolgimento diretto di Idarraga nellesecuzione del versamento di fr. 1'450.- del 17 maggio 2014. Per contro, è risultato essere meno sicuro per quel che concerne loperazione del 27 gennaio 2014.
__________ è credibile quando parla di questi fatti. La sua collaborazione, inizialmente stentata e strappatagli grazie al confronto con prove inequivocabili, sul finire dellinchiesta è stata buona, al punto che ne è stato tenuto conto nella sentenza di condanna a suo carico (sentenza CARP del 18 aprile 2016, inc. 17.2015.205+206, consid. 5.2.d, pag. 27).
Ad avvalorare laffidabilità delle dichiarazioni sullidentità dellautore dei versamenti, contribuisce anche la costatazione che egli ha cercato di difendere la compagna, sostenendo che lei era completamente alloscuro del traffico di cocaina, così come quello che, esprimendosi sulloperazione del 27 gennaio 2014, egli ha sostenuto di non ricordare esattamente come fosse andata, dimostrando di voler raccontare solo delle cose di cui era certo, senza lasciare spazi a equivoci o ipotesi (chiarificatore su questi aspetti è il VI di confronto del 27 gennaio 2015, inc. 17.2015.206+206, AI 580).
Che le firme siano divergenti da quelle usuali della prevenuta è incontestato. In effetti, quelle apposte sulle ricevute sono quasi illeggibili, scritte, evidentemente, di getto. Per contro, AP 1, di norma, si firma scrivendo il proprio nome e cognome in corsivo, senza radicali differenze da come normalmente scrive un testo (cfr. ad es. i vari verbali dinterrogatorio e i doc. allegati al doc. CARP XXIII).
Questo fatto, tuttavia, non è sufficiente a scagionare la prevenuta. In realtà, la differenza - anche se sensibile come in questo caso - tra la firma usuale di una persona e quelle controverse, non è una prova apodittica della sua estraneità alla sottoscrizione. Non è invero inconsueto che le persone adottino modalità di firma differenti a seconda delle circostanze (ad es.: firme per atti ufficiali diverse da quelle ordinarie), così come non è per nulla insolito che fattori esterni - quali possono essere, a titolo di esempio, la fretta, la situazione logistica (presenza o meno di un punto dappoggio), la penna, la posizione e via dicendo - influenzino in maniera determinante la scrittura dellautografo.
A questo va aggiunto che si può pure ipotizzare, senza timore di fantasticare, che chi si muove in un ambito potenzialmente rischioso o, addirittura, commette un reato (intenzionalmente o per dolo eventuale), alteri intenzionalmente la propria firma in maniera da avere, in caso di difficoltà, argomenti per sostenere la propria estraneità.
Ciò posto, nel caso concreto, vi è lammissione dellimputata, considerata come visto credibile su questo punto, daver effettuato personalmente i versamenti del 23 dicembre 2013, che, unitamente alle prove documentali (fotocopia del passaporto fatta in agenzia il medesimo giorno, ricevute di pagamento), conduce allaccertamento che quelle due operazioni sono state eseguite da lei.
Le firme che si trovano sui due formulari corrispondenti sono ciononostante diverse da quella usuale di AP 1, e sono addirittura, almeno di primo acchito, diverse tra loro.
Questo fatto non può che indurre a concludere che lappellante abbia sottoscritto gli ordini di pagamento alterando la propria firma usuale, oppure abbia in piena consapevolezza acconsentito di farli firmare a terze persone in sua vece. In sua presenza o a posteriori, nulla muta.
Leccezione sollevata dalla difesa non è quindi risolutiva e non consente di escludere che AP 1 abbia commesso i reati ascrittile. Anzi, visto quanto precede, è più che verosimile che le modalità di sottoscrizione dei formulari siano state adottate personalmente da lei o con il suo consenso.
Andando a verificare nel dettaglio, dai dati della cartella chat della chiavetta USB relativa al contenuto del telefono Iphone 5 in uso a __________ (inc. 17.2015.206+206, AI 570), alla data del 23 dicembre 2013 si trovano in effetti dei messaggi che inducono a pensare che egli abbia ricevuto le indicazioni circa i destinatari dei versamenti da una terza persona:
·ore 10:20:01, in entrata:__________cuando necesitr el nombre meavisa
·ore 10:21:53, in uscita:Ahora si puedes para mandartelo
·ore 10:22:35, in entrata: __________
·ore 10:52:12, in uscita:Adonde
·ore 10:53:15, in entrata:Barcelona
·ore 11:01:58, in uscita: Olanda adonde.??
Seguono alcuni messaggi interlocutori sino a:
·ore 15:41:11, in entrata:Amsterdam
seguono altri messaggi sino a
·ore 16:05:18, in entrata: __________
Alle ore 17:04:51 __________ avvisa poi linterlocutore che sta aspettando che gli mandino la ricevuta: estoy esperando ke me manden el recibo.
Questi dopo poco gli chiede di farsi dare i dati perché chi deve ricevere il denaro li aspetta: ore 17:06:20, in entrata:dile ke te den los datos alante esta jente estàn esperando.
Alle 17:19:20 __________ informa laltra persona che è limputata ad aver mandato i soldi:lo manda AP 1.
In seguito linterlocutore chiede a __________ di dargli il codice del versamento perché non riesce a leggerlo (verosimilmente dalla foto) e questi glielo dà (messaggi delle 17:21:39 e delle 17:22:43).
Sullaltro fronte, sempre il 23 dicembre 2013, __________ ha ricevuto dei messaggi da __________, tra i quali è importante quello delle 09:50:02, con cui scrive:estoy Aki con caro. Alle 10:49:32 egli gli scrive che è arrivato al suo posto di lavoro (di __________).
La conversazione con __________ (__________) è avvenuta tramite la chat dellapplicazione Viber, quindi con un programma differente dal precedente.
Siffatti riscontri oggettivi attestano che a gestire ed organizzare i pagamenti era anche in questo caso __________, che ha ricevuto da una non precisata persona, con la quale comunicava tramite Blackberry Messenger, tutte le indicazioni per effettuare i versamenti. Essi consentono pure di appurare che lignoto interlocutore non era __________, poiché con questultimo egli comunicava tramite unaltra applicazione, come detto Viber.
I messaggi di __________ portano a concludere che egli, quella mattina, si trovava in compagnia della prevenuta e che è sceso a Lugano, città dove sono avvenuti i versamenti.
A questo va aggiunto che il CD ROM relativo al numero di telefono di __________ (076 __________, inc. 17.2015.206+206, AI 570) permette di appurare che, il 23 dicembre 2013, il suo cellulare è stato agganciato per tutto il tempo e sino alle 17:45, allantenna di Via __________, che si trova nelle immediate vicinanze del suo posto di lavoro, in via __________ a __________. Solo dalle 17:46 si è mosso, collegandosi allantenna delle Cinque Vie di __________.
Considerato che se si fosse spostato nella città, il cellulare si sarebbe inevitabilmente agganciato ad altre antenne, si può dare pure per accertato che egli, il 23 dicembre 2013, è rimasto in ufficio e non si è recato allagenzia __________ di via __________ a Lugano.
Da quanto precede si può accertare che __________, il 23 dicembre 2013, si è trovato con limputata, come da lei raccontato, che egli si è recato a Lugano, città in cui si trova lagenzia di money transfer da dove sono partiti i trasferimenti dei soldi, e che __________, pur avendo intrattenuto personalmente i contatti con i destinatari degli importi, non si è recato allagenzia __________ del fratello.
Questi sono ulteriori indizi a favore della tesi accusatoria.
A suffragio dellargomentazione, AP 1 ha prodotto al giudice della Pretura penale un estratto dei movimenti del suo conto bancario presso UBS del mese di gennaio 2014 (doc. allegato al verbale del dibattimento di prime cure), dal quale risulta un pagamento con la carta Maestro effettuato alla Farmacia __________ di Locarno il 27 gennaio 2014 alle ore 17:49:24.
Parallelamente, ha prodotto anche una dichiarazione della direttrice della scuola __________ di __________, con cui ha indicato le date in cui lappellante è stata assente da scuola, tra le quali non figura il 27 gennaio 2014, e le date degli esami da lei sostenuti, tra le quali figura quella del 6 giugno 2014.
Il giudice di prime cure non ha considerato tale dichiarazione affidabile, avendo rilevato, già in entrata, un errore macroscopico, poiché il 6 giugno 2014 limputata è stata arrestata e non ha potuto presentarsi allesame di tedesco, che invece è stato inserito tra quelli sostenuti dallallieva. Inoltre ha osservato come lattestazione non riporta se alcune lezioni sono andate buche per lassenza del docente o per un altro motivo, soprattutto in considerazione che il 27 gennaio 2014 era il Giorno della Memoria delle vittime dellOlocausto, che di regola comporta una programmazione scolastica speciale.
Neppure decisivo è stato considerato lestratto conto dellimputata, poiché nulla esclude che in una sera dinverno, poco trafficata, ella abbia potuto raggiungere Lugano in 40 minuti ed effettuare il versamento, anche rilevato che, essendo il gerente dellagenzia __________ il fratello di __________, questi avrebbe potuto tenere aperto più a lungo la filiale apposta per lei (sentenza impugnata, consid. 9.6., pag. 15).
Inoltre, rileva il primo giudice, sorprende in maniera negativa la passività dellimputata che avrebbe potuto facilmente chiedere laudizione del gerente dellagenzia e liberarsi dallaccusa.
Quelle del tribunale di prime cure sono certamente considerazioni condivisibili nella sostanza, ma non nellesito.
In effetti, pur non essendo completamente affidabile proprio perché generico e viziato da una inesattezza evidente, il documento redatto dalla direttrice della scuola costituisce, comunque sia, un indizio a favore della prevenuta, poiché rende altamente verosimile che quel giorno la ragazza sia rimasta a scuola dalle 08:15 alle 16:55.
A questo si assomma il fatto che la Farmacia __________ si trova nelle vicinanze dellistituto __________, ciò che rende pure plausibile che lacquisto delle 17:49 sia stato fatto personalmente da AP 1 e, di conseguenza, che ella si trovasse a Locarno a quellora.
Pertanto, in applicazione del principio in dubio pro reo, bisogna accertare che il 27 gennaio 2014, lappellante è rimasta nel capoluogo sulle rive del Verbano dal mattino sino alle 17:49.
Per le operazioni del 23 dicembre 2013, laccertamento si fonda, oltre che sulle ricevute in atti, sulla data apposta sulla fotocopia del passaporto fatta presso lagenzia __________, sui contenuti delle chat sopra riportate, sul fatto che un messaggio dimostra che quel giorno lei era effettivamente in compagnia di __________ e che la presenza di questi a Lugano è confermata dai messaggi della chat. Decisive sono poi le ammissioni di AP 1, comprensive di descrizioni dettagliate e ripetute a più riprese per essere negate, in maniera non credibile, solo in un secondo tempo, nonché quelle di __________, che, come detto, non aveva alcun interesse a coinvolgere inutilmente la giovane, futura madre di sua figlia e che, laddove ha potuto, ha tentato di sgravarla.
Analogo discorso vale per il versamento del 17 maggio 2014 che __________ ha sempre ripetuto, con sicurezza e precisione nella descrizione dei fatti, aver concretizzato con la compagna e che questa ha ritenuto - a più riprese prima di ritrattare - possibile aver effettuato.
La credibilità del correo non è scalfita da alcun elemento, così come non si intravvede alcun interesse per lui ad aggravare la posizione processuale della donna.
Inoltre, a conferma di questa conclusione, vi è lelemento oggettivo della firma apposta sulla relativa ricevuta, nella finca per il mittente, che coincide con quella apposta il 23 dicembre 2013, relativa ai versamenti che la stessa imputata ha ammesso aver fatto. Questo fatto è fortemente indiziante di unidentica modalità desecuzione dei trasferimenti del denaro.
Diverso è il discorso per quanto concerne il versamento del 27 gennaio 2014. Per questo, in effetti, a differenza degli altri, manca innanzitutto una chiara chiamata di correo da parte di __________, che ha tenacemente dichiarato di non ricordare più nulla in merito. Inoltre, vi sono i dubbi che sollevano, come scritto in precedenza, lattestato della scuola e quello bancario, che rendono probabile una presenza a Locarno di AP 1 fino alle 17:46, fatto che a sua volta, vista la distanza da Lugano, rende difficilmente ipotizzabile una trasferta allagenzia __________ prima della sua chiusura.
Per di più il trasferimento del denaro, dalla ricevuta prodotta agli atti, riporta come orario desecuzione - mai contestato dalle parti in causa - le 16:02. Questo fatto solleva ancora più perplessità sulla possibilità di una presenza dellappellante a Lugano in quel preciso momento. Infine, non si può omettere di considerare che la firma apposta sul documento __________, tra laltro nella finca sbagliata, è diversa non solo da quella usuale della prevenuta, ma anche da tutte le altre apposte sulle quietanze __________ che troviamo nellincarto.
Tutto questo induce ad accertare che AP 1 non ha effettuato loperazione personalmente. Certo, con grande verosimiglianza, vicina alla certezza, ne era al corrente ed ha autorizzato luso del suo nome. Si tratterebbe comunque sia di correità nel reato, ma, tenuto conto che i fatti indicati nel decreto daccusa sono diversi, poiché fanno riferimento allaver effettuato in prima persona il trasferimento di denaro in discussione, nel rispetto del principio accusatorio, si impone un proscioglimento della donna da questa accusa.
In linea di principio sarebbe ipotizzabile un rinvio al Ministero pubblico per il tramite della pretura penale per sanare la lacuna. Considerato, tuttavia, che questo proscioglimento ha un influenza minima, nel rispetto del principio delleconomia processuale, si rinuncia a procedere in tal senso.
Questa Corte, condividendo le considerazioni del primo giudice, ritiene di poter accertare che AP 1 avesse avuto, se non la chiara consapevolezza, quantomeno le informazioni necessarie per prendere in considerazione che, con grande verosimiglianza, i soldi erano strettamente legati al traffico di droga.
A tal proposito si richiamano, integralmente, sempre in applicazione dellart. 82 cpv. 4 CPP, le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata al consid. 10, pag. 16 segg., che, per non appesantire troppo la presente sentenza, ci si limita qui di seguito a riassumere brevemente e, se necessario, completare.
In primo luogo, lesistenza di un dolo eventuale è suffragata dalle dichiarazioni della stessa AP 1, che ha ammesso di aver avuto dei forti dubbi sulla liceità di quanto facevano gli inquilini del compagno, cioè Jimenez e lo stesso __________, per il quale ha effettuato i primi trasferimenti.
A questo si aggiunge il fatto che nellappartamento di __________, dove lei trascorreva alcuni giorni della settimana, compresi i week end e dove, nellultimo periodo, era andata a vivere stabilmente, era stata situata la base operativa del traffico di cocaina. Gli oggetti e lo stupefacente ritrovati, il denaro, il via vai di gente, le frequenti uscite di casa di __________ per incontrare qualcuno allesterno e rientrare poco dopo, non lasciano grandi spazi allimmaginazione: ella non poteva non pensare che vi fosse in atto qualcosa di illegale, in particolar modo legato alla droga.
Daltronde, anche volendo - per mera ipotesi di lavoro, ma senza ritenerlo realistico - ammettere che limputata fosse completamente naïf, ella non poteva non prendere seriamente in considerazione che due stranieri, dorigine dominicana e senza legami particolari con la Svizzera, né famigliari nel nostro Paese, senza lavoro, che uscivanola sera e rientrano la mattina(PG AP 1 del 6 giugno 2014, AI 28, pag. 7), uno dei quali aveva una ragazza che lei pensava facesse la prostitutain quanto le abbiamo dato un passaggio in auto fino allOceano a Grancia(PG AP 1 del 6 giugno 2014, AI 28, pag. 7), si guadagnassero da vivere infrangendo la legge e che, quindi, il loro denaro fosse provento dillecito. Di riflesso, la stessa cosa doveva valere per il suo compagno, che conviveva con questo tipo di personaggi e che, ogni volta che lei chiedeva lumi, le rispondeva in maniera evasiva, ma nel contempo eloquente, dicendo che non gli interessava cosa facessero e che lui non si faceva troppe domande.
Il viaggio a Zurigo che AP 1 ha fatto con __________ e __________ era pure idoneo a destare certezze, più che sospetti, soprattutto in un contesto come quello appena descritto: come ammesso dalla stessa prevenuta al processo di prime cure, esso è avvenuto, appunto, non solo con il suo compagno, __________, ma anche con __________, sul quale lei ha, come visto, riconosciuto aver sempre avuto dubbi, soprattutto in merito alla sua disponibilità di denaro in assenza di attività lucrativa dichiarata. Durante la trasferta, poi, lei è stata parcheggiata dai due uomini in un bar, perché __________ __________ doveva accompagnare __________ da una persona (VI dib. di primo grado del 27 aprile 2017, pag. 2). Anche non volendo considerare che è fatto stra-notorio che Zurigo è la principale base di approvvigionamento di droga in Svizzera, non poteva non balzare subito allocchio il fatto che __________ dovesse incontrare una persona di nascosto da lei. Se si fosse trattato di un normale colloquio di lavoro, non sarebbe stato necessario farsi accompagnare da __________ e se fosse stato qualcosa di lecito, il suo fidanzato non lavrebbe certo lasciata sola in una città sconosciuta, della quale non conosceva neppure la lingua, come ben si può notare dalle pagelle prodotte con la motivazione scritta dappello (doc. CARP XXIII).
Indiziante è poi il suo stesso comportamento processuale: dapprima ha negato ogni coinvolgimento nei trasferimenti di denaro, poi li ha ammessi direttamente, fornendo anche i particolari di quelli del 23 dicembre 2013, rispettivamente li ha ritenuti possibili, per gli altri, e, infine, li ha di nuovo contestati, senza debitamente spiegare e rendere credibile il perché del cambiamento di versione, rispettivamente perché avrebbe fatto delle false ammissioni.
Pure di peso sono le modalità dei trasferimenti e le caratteristiche dei destinatari. Innanzitutto, è già di per sé sospetto che per spedire del denaro, da Locarno, rispettivamente __________, ci si debba recare fino a Lugano, in unagenzia compiacente perché gestita dal fratello del proprio compagno, quando vi sono uninfinità di alternative, molto più comode, sparse nel nostro Cantone.
Sospetto è pure fare delle transazioni finanziarie a favore di beneficiari del tutto sconosciuti, con residenza in città a tutti note per essere fulcri del traffico di droga (in particolare Amsterdam e Zurigo, ma anche Barcellona), soprattutto se si considera il contesto dellappartamento di __________ e dei dubbi sulle attività dei suoi inquilini. Per il versamento a Zurigo, poi, avvenuto un paio di settimane dopo il citato viaggio dellimputata con il compagno e __________, si dovrebbe, come detto in precedenza, parlare più di certezze che di dubbi.
Non poteva, poi, non sollevare sospetti il fatto che i correi della prevenuta fossero ricorsi al suo nome ed alla sua persona per versare denaro a ignoti: fosse stato tutto regolare, avrebbero potuto agire senza lausilio di intermediari prestanome. Sostenere, come fatto dallappellante, daver pensato che vi fossero dei limiti massimi di denaro che un individuo può versare a terzi, non è serio. Daltronde, se così fosse stato, sarebbe bastato cambiare agenzia.
Va poi aggiunto che, pur essendo caduta laccusa per il versamento del 27 gennaio 2014, per la quale non vi è la prova delleffettuazione di persona, ma che non si può che concludere essere avvenuto, nella migliore delle ipotesi, con lautorizzazione dellimputata, il fatto di consentire a terzi di effettuare in sua assenza delle operazioni del genere, a fronte di dubbi sulla liceità della provenienza del denaro, è indice di cognizione diretta, più che di semplice dolo eventuale.
-il giorno del suo arresto sono state rinvenute tracce di eroina sul palmo e dorso della mano destra (quindi non in un solo punto ma ben due);
-il suo profilo DNA è stato rinvenuto su una dose di cocaina pronta alla vendita, tra quelle sequestrate nellufficio di __________, manifestazione di un contatto diretto con la pellicola. La spiegazione fornita dallappellante, che ha giustificato la traccia con il fatto che la pellicola di cellophane veniva usata in cucina o per avvolgere i suoi capelli, non è in grado di annichilire la validità dellindizio: in effetti, come ben rilevato anche dal primo giudice, pur non potendosi escludere nulla, non si può trascurare che il profilo è stato rinvenuto proprio su quel pezzettino di pellicola usato unicamente per confezionare la droga (e non quindi per gli altri scopi), sicché il contatto casuale prima delluso illecito risulta essere meno scontato;
-nella camera della piccola __________, ove dormiva __________, è stata rinvenuta dagli agenti della droga in forma di strisce di cocaina e di una bolas, collocate in bella evidenza nellarmadio dei vestiti della piccola e in una scarpa. AP 1 ha asserito che entrava in quella stanza regolarmente e che la riassettava prima che la bambina arrivasse da loro per il fine settimana, per evitarle di trovarsi confrontata con cose che non doveva vedere (lei ha parlato di alcool e preservativi). Pur dovendosi ipotizzare che lappellante nulla sapesse della presenza di questa droga in particolare, la sfrontatezza con cui le strisce sono state stese nellarmadio della bambina è rivelatrice di scarsi scrupoli, da parte di __________, che certamente sapeva delle sue incursioni in camera, a fare le cose di nascosto da lei e dai coinquilini. Oltre che sintomo di una dipendenza da sostanze stupefacenti ben più grave, e quindi ben più evidente, di quello che si vuol far credere: la mancanza di rispetto nei confronti dei bambini è in effetti chiara espressione della gravità della situazione.
In base a questi indizi, sommati alle argomentazioni del primo giudice richiamate, questa Corte accerta che AP 1 ha agito intenzionalmente, per lo meno nella forma del dolo eventuale.
In definitiva, dunque, deve essere confermata la condanna dellappellante per ripetuto riciclaggio di denaro, limitatamente ai fatti del 23 dicembre 2013 e del 17 maggio 2014. Per contro, ella deve essere prosciolta dalle accuse relative al trasferimento del 27 gennaio 2014.
Pena
Richiamati i principi della commisurazione della pena di cui allart. 47 CP (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1), rinviato alle considerazioni del primo giudice in merito (sentenza impugnata consid. 11 pag. 22 seg.), tenuto conto delle peculiarità del caso in esame, preso atto che laccusa per i fatti del 27 gennaio 2014 è caduta, si giustifica ridurre la pena pecuniaria inflitta dalla Pretura penale a 30 aliquote giornaliere da fr. 60.- (importo non contestato). La pena rimane sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
La multa di fr. 400.-, irrogata dal primo giudice in applicazione dellart. 42 cpv. 4 CP a fianco della pena pecuniaria sospesa, può essere confermata, poiché ossequiosa dei principi sanciti nella DTF 135 IV 188 consid. 3.4.4..
I restanti Euro 785.- vengono invece sequestrati a copertura delle spese procedurali e delle indennità, ai sensi dellart. 268 CPP. Questa misura, nuova, non costituisce una reformatio in peius a danno della prevenuta, considerato che per lintero importo era stata decisa la confisca.
Tassazione della nota donorario relativa al procedimento dinanzi la Pretura penale
La sentenza impugnata contiene la tassazione della nota trasmessa dallavv. PATR1 1, postulante il riconoscimento di prestazioni e spese per complessivi fr. 5'159.- e riconosciuta limitatamente a fr. 3'890.-. Con reclamo 11 settembre 2017 alla CRP, trasmesso per competenza a questa corte il 2 febbraio 2018, lex difensore dufficio, nel frattempo messasi in proprio, postula un annullamento della decisione di primo grado in merito alla sua indennità ed il riconoscimento integrale di quanto esposto.
Per la ricorrente, il tempo esposto per gli interrogatori corrisponde a quello indicato nei verbali. Due conferenze con limputata e 5 telefonate nellarco di 14 mesi non sono eccessive, bensì conformi. Il tempo di 134 minuti esposto per la visione degli atti non è troppo elevato, considerato che la posizione dellimputata andava valutata anche in relazione alle dichiarazioni delle persone implicate nel traffico di stupefacenti, i cui verbali non potevano non essere letti e tenuto conto che il disgiungimento delle pratiche è stato ordinato solo in un secondo tempo, il 13 luglio 2015. Infine, lavv. PATR1 1 ritiene pure errate le valutazioni e le conclusioni del primo giudice in merito alle trasferte, in relazione alle quali contesta la tariffa oraria di fr. 120.- applicata, ingiustificatamente bassa, e il tempo riconosciuto, che non tiene conto del traffico intenso.
-per il verbale del 6 giugno 2014 sono stati fatturati 347 minuti di udienza e 29 di trasferta Paradiso-Lugano. Linterrogatorio è durato tuttavia solo dalle 11:20 alle 15:00, cioè 220 minuti. Vi sono più di due ore in eccesso;
-per ludienza di fronte al GPC del 7 giugno 2014 sono stati fatturati (con la data errata dell8 giugno 2014) 95 minuti di verbale e 61 minuti di trasferte Paradiso-Farera. Ludienza è iniziata alle 12:00 e si è conclusa alle 13:25, quindi per questa lindicazione è conforme;
-per ludienza del 14 ottobre 2014 sono stati indicati 115 minuti di verbale e 29 di trasferte Paradiso-Lugano. Linterrogatorio è iniziato alle 09:20 e si è concluso alle 11:00, quindi 100 minuti dopo. In questo caso, sono stati fatturati 15 minuti in più;
-per il verbale del 27 gennaio 2014 il legale ha fatturato: 30 minuti di colloquio con la cliente, 216 minuti di verbale, 32 minuti di trasferte Paradiso-Lugano. Il verbale in quanto tale è durato tuttavia solo dalle 9:38 alle 12:03, quindi 145 minuti. 76 minuti sono da togliere già solo per il verbale, perché totalmente ingiustificati;
Da quanto fatturato per i verbali, vanno quindi tolte 3 ore e 38 minuti.
Le decurtazioni per i tempi di trasferta indicati non si giustificano e nemmeno trova applicazione una riduzione della tariffa oraria con richiamo alla giurisprudenza indicata (STF 6B_136/2009 del 12 maggio 2009 consid. 4.4), che non trova applicazione a situazioni come quella in disamina. Inoltre, non si può dimenticare che la tariffa oraria riconosciuta per le difese dufficio è già ridotta rispetto a quella ordinaria.
Le durate delle trasferte sono da ritenere conformi alle distanze ed alle situazioni di traffico, per cui non sono da ridimensionare.
I contatti con la cliente fatturati dalla patrocinatrice dufficio, possono essere ritenuti consoni ai doveri impostile dalla giurisprudenza.
Si concorda invece con la decurtazione del tempo dedicato alla visione atti ed alla lettura atti del febbraio 2015: dei 314 minuti fatturati, se ne riconoscono, arrotondati 210 minuti (quindi 104 in meno).
In conclusione, dunque, la nota 30 maggio 2017 viene così tassata:
onorario 1296 min fr. 3'888.00
spese fr. 203.00
totale fr. 4'091.00
Il reclamo/appello sulla tassazione è pertanto parzialmente accolto.
Visto lesito dello stesso, si giustifica suddividere equamente lattribuzione delle tasse e spese, ridotte ai minimi termini (fr. 200.- complessivi), tra ricorrente e Stato.
Indennità ex art. 429 CPP
In base allart. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, limputato ha diritto ad unindennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Lart. 430 cpv. 1 lett. a CPP stabilisce tuttavia che lautorità penale può ridurre o non accordare lindennizzo se limputato ha provocato in modo illecito e colpevole lapertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento.
Nel caso concreto, vi è, sì, un parziale proscioglimento, ma unicamente per una questione di lesione del principio accusatorio, non perché sia stata dimostrata lestraneità della prevenuta alloperazione, ma soltanto poiché non è stato possibile provare che ella abbia provveduto direttamente a trasferimento del denaro. Il reato in quanto tale è stato adempito anche in questo caso, ma le modalità desecuzione indicate nel decreto daccusa non corrispondono a quelle accertabili.
Ne deriva che sussistono le basi per negare integralmente il riconoscimento di unindennità ai sensi dellart. 429 CPP.
Di conseguenza,
1.AP 1 è dichiarata autrice colpevole di:
II.Lappello/ricorso dellavv. PATR1 1 contro la tassazione della sua nota professionale 9 settembre 2014 effettuata con la sentenza di prime cure èparzialmente accolto.
Di conseguenza:
- onorario fr. 3'888.00
- spese fr. 203.00
Totalefr. 4'091.00
e posta a carico dello Stato.
-
-Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,
6501 Bellinzona
- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente Il segretario