Sachverhalt
cosa si vede nei filmati
4.Le immagini della videosorveglianza (MP inc. 2016.1263, AI 1 doc. E) agli atti sono state filmate da tre telecamere installate allinterno del __________ di __________. Esse hanno videoregistrato, ciascuna con diversa prospettiva, quanto è avvenuto nel __________ dalle ore 18.25.29 alle ore 19.10.58 del 3 febbraio 2016 nellarea accessibile ai clienti.
La copertura della videosorveglianza, tuttavia, è parziale.
Per quanto qui dinteresse, nessuna telecamera inquadra la porta dentrata del retrobottega in cui, secondo lipotesi accusatoria, IM 1 quel giorno sarebbe, indebitamente e contro la volontà dellavente, entrata almeno in due occasioni.
La camera 2, ovvero quella il cui campo visivo avrebbe potuto meglio servire allaccertamento dei fatti in dicussione, copre, con ripresa dallalto e solo parziale, esclusivamente la zona antistante a tale ingresso.
Invano, lappellante eccepisce nella propria motivazione scritta che le telecamere presenti nel __________, del tipo fish-eye, hanno un campo visivo che ricopre tutta la superficie del __________, fino allestremità della soglia del retrobottega (motivazione scritta 05.03.2018, pto. 3 pag. 4). Trattasi di assunto di parte che, quandanche fosse veritiero, non apporta elementi utili ad accertare i fatti. Le misurazioni eseguite dallAP a distanza di anni dalle asserite violazioni di domiclio, corredate da immagini il cui angolo visuale non sempre corrisponde a quello che avevano le telecamere al momento dei fatti, hanno un valore del tutto relativo. Rilevanti, ai fini del giudizio, non sono le capacità visive delle telecamere e la potenziale copertura della videosorveglianza, ma leffettiva presenza in atti dimmagini sufficientemente chiare che immortalino il/i presunto/i ingresso/i di IM 1 nel retrobottega.
Diversamente da quanto stabilito dal Pretore al consid. 5 della sentenza impugnata, sulla base della mera videosorveglianza non è possibile ricostruire se e in che istante IM 1 ha varcato la soglia del retrobottega (MP inc. 2016.1263, AI 1, doc. E).
Primo accesso al retrobottega
5.IM 1, come visto, ha dichiarato agli inquirenti di essere entrata in due occasioni nel retrobottega.
Il primo ingressoIM 1 lo ha collocato trascorso qualche minuto dal suo arrivo nel __________. A dire dellimputata, ella avrebbe chiesto di andare alla toilette nel retrobottega alla ex collega __________ che avrebbe acconsentito.
Le immagini della videosorveglianza hanno immortalato la IM 1 entrare nel __________, e meglio nella relativa area accessibile al pubblico, alle ore 18.26.33 e conversare con __________.
I filmati, pur non dicendoci nulla, come detto, sulleffettiva entrata nel retrobottega, hanno ritratto limputata, preceduta dalla __________, dirigersi verso questultimo alle ore 18.28.26. Il comportamento di entrambe è del tutto tranquillo.
__________ ha confermato agli inquirenti che la IM 1 in quelloccasione doveva recarsi in bagno, precisando di essere stata lei ad averla autorizzata ad entrare nel retrobottega, di avercela accompagnata e di averla vista entrare in gabinetto. __________ ha aggiunto di fidarsi ciecamente della IM 1 e di averla fatta accedere al retrobottega ben sapendo che era stata licenziata e che aveva una causa civilistica col datore di lavoro.
Questo primo ingresso, qui accertato sulla base delle dichiarazioni concordanti dellimputata e della persona informata sui fatti, non costituisce alcuna violazione di domicilio ex art. 186 CP essendo stato autorizzato da __________, ovvero limpiegata presso __________ di Muralto che, in quel momento, in assenza di superiori, era lunica legittimata a rappresentare il proprio datore di lavoro e che disponeva degli spazi protetti in virtù del suo contratto dassunzione (sullassenza di illiceità dellingresso per accordo dellavente diritto cfr. STF 6B_1130/2017 del 20 febbraio 2018 consid. 2.1 e rinvii).
Secondo accesso al retrobottega
6.IM 1 ha, poi, ammesso di essereentrata in una seconda occasione solo per prendere il telefono cellulare di __________ che suonavae di averlo dato subito a questultima. IM 1 ha precisato di avere in questo caso solo allungato un braccio nel retrobottega.
Se, al riguardo, non è daiuto la deposizione della __________, ritenuto che ella si ricorda che limputata sia entrata nel retrobottega una sola volta (quando lha accompagnata alla toilette), una certa utilità si trae dalle immagini della videosorveglianza.
Dalla loro visione si evince che, quel 3 febbraio 2016, dal primo ingresso di IM 1 nel __________ di __________, in un'unica occasione __________ parla al telefono nellarea accessibile al pubblico e ciò avviene dopo che la IM 1 le porge il telefono che ha preso in prossimità del retrobottega (ore 18.39.57).
Ne deriva che, a prescindere dallidoneità dal profilo soggettivo del gesto della IM 1 a configurare il reato ascrittole (molto dubbia trattandosi come vedremo di una mera gentilezza), quandanche si partisse dalle dichiarazioni della stessa imputata ovvero, volendo dare per assunto che il telefono da lei preso fosse nel retrobottega (AI 3, verbale 18.04.2016, pag. 3, circostanza invero che i filmati non chiariscono), e quandanche si desse credito alla versione di AP 1, ammessa nella sostanza dallimputata, ovvero che ella avrebbe telefonato a __________ avvisandola che IM 1 poteva stare nel negozio solo in qualità di cliente
- questa ingiunzione non potrebbe che essere successiva al contestato allungamento del braccio, ovvero durante lunica telefonata documentata dalle immagini.
È pur vero che, prima di quella telefonata, la __________ esce dal raggio di tutte e tre le telecamere in 5 occasioni (dalle 18.28.25 alle 18.29.06, dalle 18.30.22 alle 18.30.52, dalle 18.32.19 alle 18.33.55 e dalle 18.35.33. alle 18.35.47 e, infine, dalle 18.35.55 alle 18.36.55). Ipotizzare, tuttavia, che la telefonata ingiuntiva fattale dalla AP 1 sia avvenuta in una delle predette occasioni, ovvero sia pregressa al contestato allungamento del braccio, configurerebbe una violazione del principioin dubio pro reo.
IM 1, quando ha preso il telefono, aveva, pertanto, ancora il pieno assenso a varcare la soglia del retrobottega da parte della ex collega, la quale le era legata da un rapporto di amicizia e, come visto, riponeva in lei cieca fiducia nonostante sapesse del suo licenziamento e del contenzioso civilistico che aveva avviato nei confronti del datore di lavoro.
Una fiducia, del resto, che la __________ aveva appena manifestato alla IM 1 avendola da poco accompagnata proprio allinterno di quel retrobottega.
Diversamente da quanto vorrebbe lappellante (motivazione scritta, pag. 4, pto. 4.; pag. 9, pto. 6), non inficia la validità dellautorizzazione della __________ lasserita presenza di un cartello di divieto daccesso apposto allingresso del retrobottega (CARP inc. 17.2017.172 doc. VIII, doc. B) nonché lasserita consegna allaIM 1 del regolamento aziendale dei __________ che, allallart. 19, vieta agli estranei laccesso ai locali aziendali (cfr. CARP inc. 17.2017.172 doc. IX, doc. C; cfr. anche punto 5, pag. 4 reg.).
Al di là del fatto che non è provato né che al momento dei fatti quel cartello fosse già stato affisso alla porta del retrobottega (nulla si evince in tal senso dai filmati in atti), né che a IM 1 fosse già stato sottoposto il predetto regolamento, è evidente che lautorizzazione di __________, espressa a voce e/o per atti concludenti proprio durante i due casi qui accertati, ha vanificato quei divieti.
Dal profilo soggettivo, il modo in cui la IM 1 avrebbe varcato la soglia del retrobottega per la seconda volta (ingresso qui solo ipotizzato), ben visibile dalla __________ che era lì a due passi, allungando il braccio giusto il tempo di prendere il telefono che squillava, per poi darlo subito alla sua ex collega che lo ha preso senza reazioni particolari, dimostra che quello dellimputata è stato un mero gesto di cortesia, privo di qualsiasi intento illecito (in ogni caso, qui escluso, come visto, già dal profilo oggettivo).
Anche il secondo asserito ingresso non costituisce, dunque, violazione di domicilio ex art. 186 CP.
Visto il proscioglimento per le ragioni di cui sopra, può essere lasciata aperta la questione sulleventuale vizio di un presupposto processuale, non coprendo la querela presentata dallAP AP 1 esplicitamente il suddetto episodio.
La querelante, nel proprio allegato introduttivo, si è, infatti, limitata a contestare a IM 1, in modo puntuale, tre ingressi nel retrobottega (quelli dalle ore 18:28:54 alle 18:30:54, dalle ore 18:50:19alle ore 18:50:27 edalle ore 18.51.05 alle ore 18:51.11) fra i quali non vi è lepisodio in cui limputata avrebbe allungato il braccio per prendere il telefono dato alla __________ (poi, invero, contestatole dallAP solo nella dichiarazione dappello e nella relativa motivazione (cfr. riferimento a episodio delle ore 18:39:50, dichiarazione nella quale se ne indica finanche un quinto, anchesso non precisato in querela, collocato dalle ore 18.50.53 alleore 18:51.00) (sul tema cfr. STF 6S.10/2005 del 23 febbraio 2005 consid. 2 e rinvii; Riedo in Basler Kommentar, 2a ed., Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, 3a ed., Basilea 2013, ad art. 30, N. 100 segg., pag. 655 segg.; Stoll in Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Basilea 2009, ad art. 30, N. 9 pag. 368).
Ulteriori accessi al retrobottega?
7.Limputata, agli inquirenti che le contestavano un ulteriore indebito ingresso nel retrobottega, ha replicato che la terza volta mi sono fermata sulla soglia della porta del retrobottega.
Al riguardo, come detto, nulla hanno permesso di stabilire le immagini agli atti delle telecamere installate nellarea accessibile al pubblico del __________, non inquadrando la porta dentrata del retrobottega.
Né luscita dallinquadratura delle telecamere 1 e 2 della capigliatura della IM 1 che fa ipotizzare al patrocinatore dellAP un terzo accesso dellimputata al retrobottega, è di aiuto in tal senso, non potendosene dedurre alcunché sul superamento della soglia dentrata.
Ulteriori ingressi di IM 1 nel retrobottega sono, del resto, stati negati dalla ex collega __________ che, come visto, ne ricorda solo uno, quello da lei autorizzato a seguito del quale limputata era andata in bagno.
Ne deriva che è qui accertata lassenza di ulteriori ingressi della IM 1 nel retrobottega.
In ragione del principio accusatorio, non è qui necessario soffermarsi, come invece ha fatto il primo giudice, sulla presenza dellimputata allinterno dellarea accessibile al pubblico, limitandosi il decreto daccusa a contestarle di essersi indebitamente introdotta allinterno del retrobottega del__________ e non in spazi destinati alla clientela.
8.Ne discende che, sulla base degli accertamenti fattuali appena citati, lappello dellAP AP 1 è respinto.
IM 1 va, dunque, prosciolta dal reato di ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP).
Tasse e spese
9.Lesito del gravame impone che gli oneri processuali di primo grado siano posti a carico dello Stato, mentre quelli di appello gravino sullAP AP 1, appellante soccombente.
Indennizzo a favore dellimputata prosciolta
10. a.Lindennità ex art 429 CPP stabilita dal primo giudice in fr. 1'675.- (IVA compresa) a favore di IM 1 e posta a carico dello Stato per il procedimento di primo grado è confermata.
b.Lavv. DF 1 (patrocinatore di fiducia di IM 1), ha prodotto, con riferimento al procedimento di appello, la nota donorario 16 aprile 2018 (CARP inc. 17.2017.172 doc. XXV) per complessivi fr. 2'630.35 (IVA inclusa), in cui ha esposto le seguenti poste:
Onorario legale 8%
fr. 975.-
Spese 8%
fr. 139.30
Onorario legale 7.7%
fr. 1'235.-
Spese 7.7%
fr.89.-
Iva
8% su fr. 1'114.30, 7.7% su fr. 1'324.90
fr. 191.15
Totale
fr. 2'630.35
È stato indicato un dispendio orario, per il patrocinio in seconda istanza, di complessivi 7 ore e 22 minuti fatturato a fr. 300.- allora.
Questa Corte ritiene congrue le ore fatturate, pur considerata la lieve difficoltà del caso.
Sono corrette anche le spese esposte di fr. 228.30.
La tariffa di fr. 300.- allora è, invece, eccessiva: il caso, come detto, può dirsi semplice e va, pertanto,applicatala tariffaoraria di fr. 280.-.
E, pertanto, riconosciuto un esborso per spese di patrocinio di fr. 2'470.50 (IVA inclusa) (fr. 2'062.65.- + fr. 228.30 + fr. 179.55).
In considerazione del fatto che la procedura dappello è stata promossa solo dallAP AP 1 (integralmente soccombente), le spese di patrocinio di IM 1 per la procedura dappello (fr. 2'471.55), in applicazione dei principi ricordati in DTF 139 IV 45, sono poste a carico dellaccusatrice privata (art. 428, 432 e 436 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10,76 segg., 80 segg., 84, 139, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 406, 428, 429, 432, 436 CPP;
30 segg., 186 CP;
art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, lart. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1.Lappello èrespinto.
Di conseguenza, ricordato che lassoluzione dellimputata dal reato di falsità in documenti è passata incontestata in giudicato:
1.1.IM 1 èproscioltadallaccusa di ripetuta violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto daccusa 2664/2016 del 7 giugno 2016.
1.2.Le tasse e spese giudiziarie del procedimento di primo grado sono poste a carico dello Stato.
1.3.Lo Stato rifonderà a IM 1, a titolo dindennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, limporto di fr. 1'675.- (IVA compresa) per spese di patrocinio per la procedura di primo grado.
2.LAP 1 rifonderà a IM 1, a titolo dindennità ex art. 432 CPP limporto di fr. 2'470.50 (IVA compresa) per spese di patrocinio per la procedura dappello.
3.Gli oneri processuali relativi alla procedura di appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dellAP 1.
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dallart.115 LTF.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 rifonderà a IM 1, a titolo dindennità ex art. 432 CPP limporto di fr. 2'470.50 (IVA compresa) per spese di patrocinio per la procedura dappello.
3.Gli oneri processuali relativi alla procedura di appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dellAP 1.
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dallart.115 LTF.
E. 2 Giusta l’art. 186 CP chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Bene protetto è la libertà di domicilio (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170). Il diritto all'inviolabilità del domicilio spetta alla persona che può disporre degli spazi protetti in virtù di un diritto reale o personale oppure di un rapporto di diritto pubblico (DTF 128 IV 81 consid.
E. 3 Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, in base al libero convincimento che trae dall’intero procedimento (STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007). Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253). Allo stesso risultato si giunge anche se alcuni di essi possono rivestire un'importanza secondaria e rendere possibile, considerati isolatamente, soluzioni diverse, quando essi permettono, valutati nel loro insieme, di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 6P.72/2004 del 28 giugno 2004, consid. 1.2; 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2). La valutazione delle prove in ambito penale avviene nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza, garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP (a tal proposito cfr., tra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici – sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze – non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo . Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3). L’accertamento dei fatti cosa si vede nei filmati
E. 4 Le immagini della videosorveglianza (MP inc. 2016.1263, AI 1 doc. E) agli atti sono state filmate da tre telecamere installate all’interno del “__________” di __________. Esse hanno videoregistrato, ciascuna con diversa prospettiva, quanto è avvenuto nel __________ dalle ore 18.25.29 alle ore 19.10.58 del 3 febbraio 2016 nell’area accessibile ai clienti. La copertura della videosorveglianza, tuttavia, è parziale. Per quanto qui d’interesse, nessuna telecamera inquadra la porta d’entrata del retrobottega in cui, secondo l’ipotesi accusatoria, IM 1 quel giorno sarebbe, “ indebitamente e contro la volontà dell’avente ”, entrata “ almeno in due occasioni ”. La camera 2, ovvero quella il cui campo visivo avrebbe potuto meglio servire all’accertamento dei fatti in dicussione, copre, con ripresa dall’alto e solo parziale, esclusivamente la zona antistante a tale ingresso. Invano, l’appellante eccepisce nella propria motivazione scritta che le telecamere presenti nel __________, “ del tipo fish-eye ”, “ hanno un campo visivo che ricopre tutta la superficie del __________, fino all’estremità della soglia del retrobottega ” (motivazione scritta 05.03.2018, pto. 3 pag. 4). Trattasi di assunto di parte che, quand’anche fosse veritiero, non apporta elementi utili ad accertare i fatti. Le misurazioni eseguite dall’AP a distanza di anni dalle asserite violazioni di domiclio, corredate da immagini il cui angolo visuale non sempre corrisponde a quello che avevano le telecamere al momento dei fatti, hanno un valore del tutto relativo. Rilevanti, ai fini del giudizio, non sono le capacità visive delle telecamere e la potenziale copertura della videosorveglianza, ma l’effettiva presenza in atti d’immagini sufficientemente chiare che immortalino il/i presunto/i ingresso/i di IM 1 nel retrobottega. Diversamente da quanto stabilito dal Pretore al consid. 5 della sentenza impugnata, sulla base della mera videosorveglianza non è possibile ricostruire se e in che istante IM 1 ha varcato la soglia del retrobottega (MP inc. 2016.1263, AI 1, doc. E). Primo accesso al retrobottega
E. 5 IM 1, come visto, ha dichiarato agli inquirenti di essere entrata in due occasioni nel retrobottega. Il primo ingressoIM 1 lo ha collocato trascorso “ qualche minuto ” dal suo arrivo nel __________. A dire dell’imputata, ella avrebbe chiesto di “ andare alla toilette ” nel retrobottega alla ex collega __________ che avrebbe acconsentito. Le immagini della videosorveglianza hanno immortalato la IM 1 entrare nel __________, e meglio nella relativa area accessibile al pubblico, alle ore 18.26.33 e conversare con __________. I filmati, pur non dicendoci nulla, come detto, sull’effettiva entrata nel retrobottega, hanno ritratto l’imputata, preceduta dalla __________, dirigersi verso quest’ultimo alle ore 18.28.26. Il comportamento di entrambe è del tutto tranquillo. __________ ha confermato agli inquirenti che la IM 1 in quell’occasione “ doveva recarsi in bagno ”, precisando di essere stata lei ad averla autorizzata ad entrare nel retrobottega, di avercela accompagnata e di averla vista “ entrare in gabinetto ”. __________ ha aggiunto di fidarsi “ ciecamente ” della IM 1 e di averla fatta accedere al retrobottega ben sapendo che era stata licenziata e che aveva una causa civilistica col datore di lavoro. Questo primo ingresso, qui accertato sulla base delle dichiarazioni concordanti dell’imputata e della persona informata sui fatti, non costituisce alcuna violazione di domicilio ex art. 186 CP essendo stato autorizzato da __________, ovvero l’impiegata presso “__________” di Muralto che, in quel momento, in assenza di superiori, era l’unica legittimata a rappresentare il proprio datore di lavoro e che disponeva degli spazi protetti in virtù del suo contratto d’assunzione (sull’assenza di illiceità dell’ingresso per accordo dell’avente diritto cfr. STF 6B_1130/2017 del 20 febbraio 2018 consid. 2.1 e rinvii). Secondo accesso al retrobottega
E. 6 IM 1 ha, poi, ammesso di essere “entrata in una seconda occasione solo per prendere il telefono cellulare di __________ che suonava” e di averlo “ dato subito a quest’ultima ”. IM 1 ha precisato di avere in questo caso “ solo allungato un braccio nel retrobottega” . Se, al riguardo, non è d’aiuto la deposizione della __________, ritenuto che ella si ricorda che l’imputata sia entrata nel retrobottega “ una sola volta ” (quando l’ha accompagnata alla toilette), una certa utilità si trae dalle immagini della videosorveglianza. Dalla loro visione si evince che, quel 3 febbraio 2016, dal primo ingresso di IM 1 nel “__________” di __________, in un'unica occasione __________ parla al telefono nell’area accessibile al pubblico e ciò avviene dopo che la IM 1 le porge il telefono che ha preso in prossimità del retrobottega (ore 18.39.57). Ne deriva che, a prescindere dall’idoneità dal profilo soggettivo del gesto della IM 1 a configurare il reato ascrittole (molto dubbia trattandosi come vedremo di una mera gentilezza), quand’anche si partisse dalle dichiarazioni della stessa imputata – ovvero, volendo dare per assunto che il telefono da lei preso fosse nel retrobottega (AI 3, verbale 18.04.2016, pag. 3, circostanza invero che i filmati non chiariscono), e quand’anche si desse credito alla versione di AP 1, ammessa nella sostanza dall’imputata, ovvero che ella avrebbe telefonato a __________ avvisandola che IM 1 poteva stare nel negozio solo “ in qualità di cliente ”
- questa ingiunzione non potrebbe che essere successiva al contestato allungamento del braccio, ovvero durante l’unica telefonata documentata dalle immagini. È pur vero che, prima di quella telefonata, la __________ esce dal raggio di tutte e tre le telecamere in 5 occasioni (dalle 18.28.25 alle 18.29.06, dalle 18.30.22 alle 18.30.52, dalle 18.32.19 alle 18.33.55 e dalle 18.35.33. alle 18.35.47 e, infine, dalle 18.35.55 alle 18.36.55). Ipotizzare, tuttavia, che la telefonata ingiuntiva fattale dalla AP 1 sia avvenuta in una delle predette occasioni, ovvero sia pregressa al contestato allungamento del braccio, configurerebbe una violazione del principio in dubio pro reo. IM 1, quando ha preso il telefono, aveva, pertanto, ancora il pieno assenso a varcare la soglia del retrobottega da parte della ex collega, la quale le era legata da un rapporto di amicizia e, come visto, riponeva in lei cieca fiducia nonostante sapesse del suo licenziamento e del contenzioso civilistico che aveva avviato nei confronti del datore di lavoro. Una fiducia, del resto, che la __________ aveva appena manifestato alla IM 1 avendola da poco accompagnata proprio all’interno di quel retrobottega. Diversamente da quanto vorrebbe l’appellante (motivazione scritta, pag. 4, pto. 4.; pag. 9, pto. 6), non inficia la validità dell’autorizzazione della __________ l’asserita presenza di un cartello di divieto d’accesso apposto all’ingresso del retrobottega (CARP inc. 17.2017.172 doc. VIII, doc. B) nonché l’asserita consegna allaIM 1 del regolamento aziendale dei “__________” che, all’all’art. 19, vieta agli estranei l’accesso ai locali aziendali (cfr. CARP inc. 17.2017.172 doc. IX, doc. C; cfr. anche punto 5, pag. 4 reg.). Al di là del fatto che non è provato né che al momento dei fatti quel cartello fosse già stato affisso alla porta del retrobottega (nulla si evince in tal senso dai filmati in atti), né che a IM 1 fosse già stato sottoposto il predetto regolamento, è evidente che l’autorizzazione di __________, espressa a voce e/o per atti concludenti proprio durante i due casi qui accertati, ha vanificato quei divieti. Dal profilo soggettivo, il modo in cui la IM 1 avrebbe varcato la soglia del retrobottega per la seconda volta (ingresso qui solo ipotizzato), ben visibile dalla __________ che era lì a due passi, allungando il braccio giusto il tempo di prendere il telefono che squillava, per poi darlo subito alla sua ex collega che lo ha preso senza reazioni particolari, dimostra che quello dell’imputata è stato un mero gesto di cortesia, privo di qualsiasi intento illecito (in ogni caso, qui escluso, come visto, già dal profilo oggettivo). Anche il secondo asserito ingresso non costituisce, dunque, violazione di domicilio ex art. 186 CP. Visto il proscioglimento per le ragioni di cui sopra, può essere lasciata aperta la questione sull’eventuale vizio di un presupposto processuale, non coprendo la querela presentata dall’AP AP 1 esplicitamente il suddetto episodio. La querelante, nel proprio allegato introduttivo, si è, infatti, limitata a contestare a IM 1, in modo puntuale, tre ingressi nel retrobottega (quelli dalle ore “ 18:28:54 ” alle “ 18:30:54 ”, dalle ore “ 18:50:19” alle ore “ 18:50:27” e dalle ore “ 18.51.05 ” alle ore “ 18:51.11 ”) fra i quali non vi è l’episodio in cui l’imputata avrebbe allungato il braccio per prendere il telefono dato alla __________ (poi, invero, contestatole dall’AP solo nella dichiarazione d’appello e nella relativa motivazione (cfr. riferimento a episodio delle ore “ 18:39:50 ”, dichiarazione nella quale se ne indica finanche un quinto, anch’esso non precisato in querela, collocato dalle ore “ 18.50.53 alle ore “ 18:51.00 ”) (sul tema cfr. STF 6S.10/2005 del 23 febbraio 2005 consid. 2 e rinvii; Riedo in Basler Kommentar, 2a ed., Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, 3a ed., Basilea 2013, ad art. 30, N. 100 segg., pag. 655 segg.; Stoll in Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Basilea 2009, ad art. 30, N. 9 pag. 368). Ulteriori accessi al retrobottega?
E. 7 L’imputata, agli inquirenti che le contestavano un ulteriore indebito ingresso nel retrobottega, ha replicato che “ la terza volta mi sono fermata sulla soglia della porta del retrobottega ”. Al riguardo, come detto, nulla hanno permesso di stabilire le immagini agli atti delle telecamere installate nell’area accessibile al pubblico del __________, non inquadrando la porta d’entrata del retrobottega. Né l’uscita dall’inquadratura delle telecamere 1 e 2 della capigliatura della IM 1 che fa ipotizzare al patrocinatore dell’AP un terzo accesso dell’imputata al retrobottega, è di aiuto in tal senso, non potendosene dedurre alcunché sul superamento della soglia d’entrata. Ulteriori ingressi di IM 1 nel retrobottega sono, del resto, stati negati dalla ex collega __________ che, come visto, ne ricorda solo uno, quello da lei autorizzato a seguito del quale l’imputata era andata in bagno. Ne deriva che è qui accertata l’assenza di ulteriori ingressi della IM 1 nel retrobottega. In ragione del principio accusatorio, non è qui necessario soffermarsi, come invece ha fatto il primo giudice, sulla presenza dell’imputata all’interno dell’area accessibile al pubblico, limitandosi il decreto d’accusa a contestarle di essersi indebitamente introdotta “ all’interno del retrobottega del__________ ” e non in spazi destinati alla clientela.
E. 8 Ne discende che, sulla base degli accertamenti fattuali appena citati, l’appello dell’AP AP 1 è respinto. IM 1 va, dunque, prosciolta dal reato di ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP). Tasse e spese
E. 9 L’esito del gravame impone che gli oneri processuali di primo grado siano posti a carico dello Stato, mentre quelli di appello gravino sull’AP AP 1, appellante soccombente. Indennizzo a favore dell’imputata prosciolta
E. 10 a. L’indennità ex art 429 CPP stabilita dal primo giudice in fr. 1'675.- (IVA compresa) a favore di IM 1 e posta a carico dello Stato per il procedimento di primo grado è confermata. b. L’avv. DF 1 (patrocinatore di fiducia di IM 1), ha prodotto, con riferimento al procedimento di appello, la nota d’onorario 16 aprile 2018 (CARP inc. 17.2017.172 doc. XXV) per complessivi fr. 2'630.35 (IVA inclusa), in cui ha esposto le seguenti poste: Onorario legale 8% fr. 975.- Spese 8% fr. 139.30 Onorario legale 7.7% fr. 1'235.- Spese 7.7% fr. 89.- Iva 8% su fr. 1'114.30, 7.7% su fr. 1'324.90 fr. 191.15 Totale fr. 2'630.35 È stato indicato un dispendio orario, per il patrocinio in seconda istanza, di complessivi 7 ore e 22 minuti fatturato a fr. 300.- all’ora. Questa Corte ritiene congrue le ore fatturate, pur considerata la lieve difficoltà del caso. Sono corrette anche le spese esposte di fr. 228.30. La tariffa di fr. 300.- all’ora è, invece, eccessiva: il caso, come detto, può dirsi semplice e va, pertanto, applicata la tariffa oraria di fr. 280.-. E’, pertanto, riconosciuto un esborso per spese di patrocinio di fr. 2'470.50 (IVA inclusa) (fr. 2'062.65.- + fr. 228.30 + fr. 179.55). In considerazione del fatto che la procedura d’appello è stata promossa solo dall’AP AP 1 (integralmente soccombente), le spese di patrocinio di IM 1 per la procedura d’appello (fr. 2'471.55), in applicazione dei principi ricordati in DTF 139 IV 45, sono poste a carico dell’accusatrice privata (art. 428, 432 e 436 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 84 , 139, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 406, 428, 429, 432, 436 CPP; 30 segg., 186 CP; art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L’appello è respinto . Di conseguenza , ricordato che l’assoluzione dell’imputata dal reato di falsità in documenti è passata incontestata in giudicato: 1.1. IM 1 è prosciolta dall’accusa di ripetuta violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto d’accusa 2664/2016 del 7 giugno 2016. 1.2. L e tasse e spese giudiziarie del procedimento di primo grado sono poste a carico dello Stato. 1.3. Lo Stato rifonderà a IM 1, a titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l’importo di fr. 1'675.- (IVA compresa) per spese di patrocinio per la procedura di primo grado. 2. L’AP 1 rifonderà a IM 1, a titolo d’indennità ex art. 432 CPP l’importo di fr. 2'470.50 (IVA compresa) per spese di patrocinio per la procedura d’appello. 3. Gli oneri processuali relativi alla procedura di appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.- fr. 1'200.- sono posti a carico dell’AP 1. 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.17.2017.172+
17.2018.81
Locarno
26 aprile 2018/cv
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Ugo Peer, vicecancelliere
ed ora sedente per statuire nella procedura dappello avviata con annuncio del 20 giugno 2017 da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1, __________
contro la sentenza emanata il 13 giugno 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 6 luglio 2017) nei confronti di
IM 1
rappr. dallavv. __________,
richiamata la dichiarazione di appello del 31 luglio 2017;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A.Il procedimento penale nei confronti di IM 1 è stato avviato a seguito della querela sporta, il 18 febbraio 2016, per ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP) e per furto (art. 139 cpv. 1 CP) da AP 1 quale rappresentante (con potere di firma individuale) della AP 1, __________, società che ha in gestione lesercizio pubblico __________ di __________.
Sul contesto in cui si sono svolti i fatti oggetto di querela si richiamano, in applicazione dellart. 82 cpv. 4 CPP, i consid. 1 e 2 della sentenza impugnata:
1.I fatti di cui alla presente vertenza si sono realizzati il 3 febbraio 2016 alledicola __________ di __________, esercizio gestito da AP 1. IM 1i era, prima dei fatti, stata attiva presso la struttura in questione come collaboratrice e il contratto di lavoro è stato ad un certo punto interrotto dalla gerente. Ne è successivamente nata una causa civile, introdotta il 25 gennaio 2016 e terminata con la transazione giudiziaria del 26 febbraio 2016 presso la Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
2.Dagli allegati di causa si evince che allepoca e, ancora, a seguito del licenziamento della parte istante fra le parti vigeva un rapporto assai teso. E ciò non unicamente a causa di questioni giuridiche legate al contratto di lavoro, bensì anche per motivi personali o meglio sentimentali, così come dichiarato dalla stessa imputata nel suo verbale dinterrogatorio quando ha precisato che, ad un certo punto, le due donne sono uscite con lo stesso ragazzo: per questo motivo, sempre secondo limputata, ha avuto inizio un vero e proprio calvario sfociato con la disdetta e proseguito ulteriormente. Le tensioni sopraccitate e il particolare accanimento della denunciante nei confronti dellimputata, sono pure stati percepiti da una collega e dipendente di quelledicola, __________, secondo la quale, quanto accaduto il 3 febbraio 2016 è stato un pretesto (per la AP 1) per vendicarsi per fatti precedentemente accaduti, di nessuna pertinenza penale, alludendo evidentemente alla questione sentimentale di cui si è fatto accenno ( ). (sentenza impugnata, consid. 1-2, pag. 2-3).