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17.2016.45

Incidente della circolazione. Lesioni colpose gravi. Nesso di causalità, concorso tra lesioni colpose gravi e grave infrazione alle norme della circolazione, estensione dell’esame ex art. 404 cpv. 2 CPP

Ticino · 2016-08-25 · Italiano TI
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Incarto n.17.2016.45

17.2016.144

Locarno

25 agosto 2016/mi

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 2 giugno 2014 dal

AP 1

contro la sentenza emanata il 28 maggio 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 1. marzo 2016) nei confronti di

IM 1

rapp. dall’avv. DI 1

richiamata la dichiarazione di appello 17 marzo 2016;

Parimenti è stato proposto il rinvio dell’accusatore privato PC 1 al competente foro per le pretese di natura civile.

L’accusa ha postulato inoltre la condanna della prevenuta al pagamento della tassa di giustizia di fr. 400.- e delle spese per fr. 400.-.

Professionalmente, al momento del dibattimento di primo grado, era attiva come collaboratrice domestica, guadagnando fr. 2'000.- netti al mese. Ora non è chiaro se stia ancora esercitando o meno tale attività.

È titolare di una licenza di condurre svizzera, cat. B, dal 30 maggio 2008.

IM 1, alla guida della sua vettura marca Smart, targata __________, stava circolando in discesa su via __________ in direzione di Agno ad una velocità dichiarata di 20 km/h. Dopo aver percorso 100 m circa su questa strada ad una sola corsia della larghezza di 4 m, in prossimità di una curva per lei piegante a sinistra, ha notato sopraggiungere l’accusatore privato a bordo del suo scooter ed ha frenato immediatamente fino ad arrestarsi completamente in mezzo alla carreggiata.

Frattanto PC 1, nel tentativo di evitare la collisione, ha sterzato “verso sinistra” - invero, pur non essendo necessario per il giudizio, non si capisce bene sinistra per chi, poiché a dichiararlo è stata IM 1 che non l’ha specificato (PG 3 giugno 2011, pag. 2) e poiché nelle foto del rapporto di polizia lo scooter è per terra sul suo fianco destro, cosa che lascerebbe intendere che sia scivolato con il manubrio girato in quella direzione - perdendo il controllo del motoveicolo e rovinando al suolo. Caduto sull’asfalto, egli ha continuato a scivolare insieme al suo mezzo sino ad arrestarsi contro l’auto della prevenuta. L’urto è avvenuto tra la parte bassa anteriore destra della Smart e la parte inferiore dello scooter (AI 1). Quest’ultimo è poi rimbalzato indietro per trovarsi nella posizione finale a qualche metro di distanza dall’auto.

A seguito della caduta PC 1 ha subito delle lesioni gravi, attestate nel certificato medico del 25 novembre 2011 del servizio di chirurgia generale dell’Ospedale regionale di Lugano (AI

4) e meglio: trauma cranico, trauma della colonna vertebrale, trauma toracico (contusione cardiaca, frattura della prima costa sinistra), trauma addominale (lacerazione segmenti epatici, piccola lesione della milza), trauma muscolo-scheletrico (frattura scomposta della base del terzo metacarpale mano sinistra, lussazione esposta intrafalangea prossimale del secondo dito della mano destra).

Il paziente è rimasto degente presso l’Ospedale Civico di Lugano dal 28 maggio al 17 giugno 2011, per poi essere trasferito alla Clinica Hildebrand di Brissago per il proseguimento delle cure.

Secondo quanto scritto dalla polizia nel suo rapporto - ed in maniera del tutto verosimile - le ferite non sono state provocate dall’impatto con l’automobile di IM 1, ma da quello contro il manubrio dello scooter (quelle al torace) e con l’asfalto (AI 1, rapporto di polizia, pag. 2).

La prevenuta ha sostenuto parimenti di avere avuto i fari anabbaglianti accesi, mentre che PC 1 circolava senza casco e a luci spente (PG 29 maggio 2011, AI 1, pag. 3 e PG 3 giugno 2011, AI 1, pag. 2)

Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253). Allo stesso risultato si giunge anche se alcuni di essi possono rivestire un'importanza secondaria e rendere possibile, considerati isolatamente, soluzioni diverse, quando essi permettono, valutati nel loro insieme, di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 6P.72/2004 del 28 giugno 2004, consid. 1.2; 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).

La valutazione delle prove in ambito penale avviene nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza, garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP (a tal proposito cfr., tra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b).

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principioin dubio pro reo.

Il principio dell’in dubio pro reoè così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3).

La realizzazione di questo reato presuppone l’adempimento cumulativo di tre condizioni: l’esistenza di lesioni corporali, una negligenza e un nesso di causalità tra la negligenza e le lesioni.

La regola non ha valenza assoluta. L’art. 7 cpv. 1 seconda frase  ONC prevede in effetti delle eccezioni nei casi in cui la strada è convessa o comunque difficile da percorrere, così come nelle curve a sinistra, se il percorso è ben visibile e la manovra non ostacola il traffico inverso.

Al momento di incrociarsi, due veicoli devono spostarsi ognuno alla propria destra (art. 35 cpv. 1 LCStr.).

La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che su una strada della larghezza di 5.5 m, un motociclista che circola a 1 m dal bordo destro della carreggiata e collide con un bus, non ha mantenuto sufficientemente la destra (JdT 1986 I 405 n. 15).

La caduta prima dell’impatto è comprovata dai riscontri oggettivi circa i punti di collisione tra i due mezzi, mentre il fatto che la velocità fosse comunque sia eccessiva, lo è dalla posizione finale dello scooter che, dopo aver sbattuto contro la Smart ferma, è rimbalzato indietro per tre metri almeno (fotografie in AI 1 e perizia di parte, doc. PP 29, pag. 18, punto n. 3.3.1.4., trattandosi di un accertamento affidabile).

Come visibile sempre dalle fotografie in atti (AI 1 foto 1 e foto 3) e dalle immagini di google earth/google street, nonostante sulla sinistra dell’automobile dell’imputata vi è, sì, un piccolo spazio di asfalto, di fianco ad esso, tuttavia, si trova ancora una striscia di terreno sterrato praticabile che, fatte le proporzioni con le dimensioni della Smart, garantisce uno spazio ulteriore di oltre un metro. Spazio che a bassa velocità è sicuramente percorribile senza grossi problemi anche da uno scooter.

La brusca manovra che ha portato alla caduta dello scooter non si spiega, se non con un errore del conducente e con il fatto che la velocità inadeguata da lui avuta non ha lasciato margini di correzione. In effetti, così come la prevenuta, anch’egli, se avesse viaggiato ad una velocità corretta per la morfologia della tratta in questione, avrebbe potuto e dovuto arrestarsi nella metà dello spazio visibile, senza cadere e senza cozzare contro l’auto proveniente in senso contrario.

La causa primaria dell’incidente non può pertanto essere imputata all’infrazione commessa dalla prevenuta. Essa deve piuttosto essere ascritta all’andatura non adattata alle circostanze del motoveicolo ed alla sua imperizia. In effetti, visto che anch’egli circolava al centro della strada, ad una corsia sola e a curve con visibilità limitata, avrebbe indubbiamente dovuto adattare la velocità, come imposto dalla legge, in modo tale da potersi fermare nella metà dello spazio visibile, come fatto dalla signora IM 1. Questo errore, di per sé grave, non lo è tuttavia al punto da rappresentare un evento straordinario ed imprevedibile tale da interrompere il nesso di causalità adeguato.

Analogo ragionamento vale per il casco. In effetti, non essendo stato possibile appurare se la vittima indossasse regolarmente il casco se ne deve dedurre, in applicazione del principio in dubio pro reo, che non lo abbia fatto. Si tratta di una grave colpa da parte sua, che ha verosimilmente (neppure questo è stato approfondito dall’accusa) avuto un’incidenza rilevante sulla gravità delle ferite al capo. Nondimeno, non costituisce una mancanza tanto inusuale e imponderabile da relegare in secondo piano il comportamento della prevenuta.

Inoltre le ferite alla testa non sono state le uniche e per le altre, l’aver indossato o meno il casco non ha avuto alcun influsso.

Qualsiasi sia la spiegazione, tra quelle ipotizzabili, si tratta in ogni modo di atti/errori decisivi, grossolani ma presagibili. In effetti non è assolutamente straordinario che un utente della strada circoli a velocità inadeguata e non lo è nemmeno che in simili circostanze, trovandosi improvvisamente di fronte un ostacolo, reagisca in maniera insensata.

Pur essendo gravi, le colpe del ciclomotorista non sono tali da interrompere il nesso di causalità adeguata. Non conoscendo il diritto penale il principio della compensazione delle colpe (“Verschuldenskompensation”), IM 1 deve essere condannata per il reato di lesioni colpose.

Sulla gravità delle lesioni, la difesa non ha sollevato particolari osservazioni. D’altronde il certificato medico 25 novembre 2011 dell’Ospedale regionale di Lugano non lascia dubbi in merito.

Nel caso che ci occupa, nonostante la condanna per il reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr non sia stata impugnata, in applicazione dell’art. 404 cpv. 2 CPP, questa Corte deve prosciogliere l’appellante da questa imputazione, poiché, se ciò non avvenisse, si avrebbe una decisione iniqua e contraria alla legge.

Commisurazione della pena

L’appellante ha chiesto che la sanzione venga fissata in 60 aliquote giornaliere da fr. 40.- l’una, per complessivi fr 2'400.-, sospesa per due anni, oltre alla multa, aumentata a fr. 480.-.

26, 31, 32, 34, 35, 90, 91 LCStr

4, 7 ONC

- tassa di giustizia                     fr.        1'000.-

- altri disborsi                             fr.           200.-

fr.        1’200.-

sono posti a carico dello Stato.

-Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria