Erwägungen (16 Absätze)
E. 7 dicembre 2016/mi
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura dappello avviata con annuncio del 15 giugno 2016 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti l8 giugno 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 26 settembre 2016;
1.1.alterato le 8 (otto) fatture di cui sopra, segnatamente:
fattura
n. 1905 del 15.07.2012 per CHF 2'012.63,
fattura
n. 1995 del 31.07.2012 per CHF 1'746.38,
fattura
n. 1202162 del 31.08.2012 per CHF 652.05,
fattura
n. 1202472 del 30.09.2012 per CHF 3'565.10,
fattura
n. 1202474 del 30.09.2012 per CHF 407.05,
fattura
n. 1202473 del 30.09.2012 per CHF 575.80,
fattura
n. 1202726 del 25.10.2012 per CHF 718.50,
fattura
n. 1202732 del 26.10.2012 per CHF 1'776.85,
e formato 2 (due) ulteriori fatture false allindirizzo di __________, segnatamente:
fattura no. 32/12 del 12.12.2012 per CHF 11'454.33
e medesima fattura n. 31 (recte: 32)/12 del 21.12.2012 con annotazione in calce,
attestando, contrariamente al vero, che le forniture erano destinate a __________ riconducibile a __________, la cui firma autentica ha alterato come al sub. 1.2. che segue nel medesimo contesto fattuale;
1.2.abusato della firma autentica di __________ (amministratore unico di __________, in liquidazione, __________) sulla dichiarazione del 21.12.2012 dalla quale emergeva che in realtà era __________ ad aver acquistato e beneficiato delle forniture oggetto delle suddette fatture;
2. truffa processuale, tentata
Unitamente alla dichiarazione dappello, il prevenuto ha formulato istanza probatoria chiedendo lassunzione della documentazione prodotta con la stessa e laudizione testimoniale di __________. Il teste è stato citato per il dibattimento dappello. I documenti trasmessi sono stati acquisiti agli atti.
Contro la tassazione della nota, il difensore ha interposto reclamo alla CRP ai sensi dellart. 135 cpv. 3 CPP.
Dal 17 gennaio 2012 sino al 25 febbraio 2014, data della dichiarazione di fallimento, è stato gerente con firma individuale della __________ (in seguito, solo __________), impresa di gessatura con sede a __________. La ditta è stata radiata dal Registro di commercio in data 21 luglio 2014, a seguito della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo (cfr. estratto del Registro di commercio).
Non avendo mai avuto diritto allindennità di disoccupazione, in quanto amministratore della società fallita, e non sentendosela di iniziare a lavorare, nonostante la creazione di una nuova società (la ditta individuale __________ di AP 1), sino a quando la questione penale non si sarà risolta, laccusato è riuscito - e riesce - a vivere solo grazie allaiuto dei famigliari.
AP 1 è incensurato.
La ditta __________ si è occupata solo del ritiro.
Per accettazione/conferma:
__________
Unitamente a questo documento, il prevenuto ha trasmesso alla Pretura 13 fatture emesse da PC 1 a nome di __________, su 8 delle quali era stata apposta unetichetta autocollante con lindicazione della ditta e dellindirizzo di __________ ed unaltra, più piccolina, con la sola indicazione della ditta (AI 12). La prima è stata attaccata in prossimità dellindirizzo originale del destinatario (__________), senza coprirlo ma con una freccia fatta a mano che da questultimo va alletichetta. Quella piccola, per contro, è stata applicata nella casella prevista per la persona di riferimento.
Alludienza di rigetto dellopposizione del 29 ottobre 2013, __________ ha consegnato una dichiarazione 9 ottobre 2013 con cui __________, come visto AU di ___________, ha attestato che il timbro sulla fattura n. 1202472 del 30 settembre 2012 a carico di __________ non è della sua azienda, e che la dichiarazione 21 dicembre 2012 non è stata sottoscritta dai responsabili di __________ (AI 1, doc. M).
Sullaltro fronte, il prevenuto ha esibito una fattura n. 32/12 emessa da __________ a carico di __________, concernente il cantiere di Magliaso e riportante nella descrizione 8 fatture PC 1, per complessivi fr. 11'454.33. La stessa è stata accompagnata da una sua seconda versione, identica se non per la data, 21 dicembre 2012, in calce alla quale è stato aggiunto un nota bene specificante:Questa fattura viene annullata. Come concordato e confermato telefonicamente, limporto summenzionato è totalmente a vostro carico.(AI 1, doc. O e AI 12). Inoltre sono state prodotte anche delle fatture di PC 1 a carico di __________, riconosciute come corrette (AI 12).
Proprio sulla scorta delle fatture riconosciute, con sentenza del 6 novembre 2013, il Pretore aggiunto ha soltanto parzialmente accolto listanza di rigetto dellopposizione, limitatamente a fr. 2'801.51, non essendo, per il resto, il credito rivendicato stato sufficientemente sostanziato (AI 1, doc. R).
Per quanto qui dinteresse, la procedura è sfociata nella sentenza di primo grado oggetto del presente appello, con la quale AP 1 è stato ritenuto autore colpevole di falsità in documenti, per aver abusato della firma autentica di __________ sulla dichiarazione del 21 dicembre 2012. Per contro, non è stata seguita la tesi dellaccusa che ha visto ladempimento di questo reato anche nellapposizione delle etichette sulle 8 fatture di PC 1 allindirizzo di __________, così come nellallestimento delle due fatture false intestate __________ e a carico di __________.
Per quanto concerne le 8 fatture, per il primo giudice, non è possibile concludere che siano state modificate con lintento di cambiarne il contenuto ed indurre terze persone in errore, quanto piuttosto per una questione di chiarezza della contabilità interna.
Le due fatture intestate __________ sono, invece, state reputate non veritiere, create ad arte ai meri fini di causa. Tuttavia, in quanto tali, le fatture non costituiscono un documento ai sensi dellart. 110 cpv. 4 CP: da subito contestate e non contabilizzate, esse non godono infatti di forza probatoria accresciuta, ma realizzano, semmai, una menzogna scritta priva di conseguenze penali.
AP 1 è pure stato condannato per tentata truffa processuale (art. 146 CP) poiché il presidente della Pretura penale ha giudicato che luso della falsa dichiarazione del 21 dicembre 2012 ai fini della causa configura gli estremi del reato, essendo destinata ad ottenere una decisione non corrispondente alla situazione materiale. Sempre secondo il primo giudice, il grado di realizzazione è rimasto a quello di tentativo poiché la decisione civile non è stata influenzata dalla produzione del documento falso (sentenza impugnata, consid. 14).
Allegata alla lettera vi è una dichiarazione datata 21.12.2012 () firmata da __________ e da qualcuno della __________. In sostanza questultima sostiene che le fatture menzionate a suo carico le deve effettivamente saldare lei. Trattasi di materiale da lei acquistato, ma ritirato da __________. Mi viene chiesto di prendere posizione in merito.
Ne prendo atto e posso dire che forse qualche fattura del cantiere di Stabio è effettivamente a carico della __________. Sta di fatto che né io né Nardella abbiamo firmato la dichiarazione. Non riconosco di chi possa essere la firma apposta a nome della __________.
Gli agenti interroganti mi chiedono quali fatture del cantiere di Stabio sarebbero a carico della __________. Vengo però reso attento che la località di Stabio è stata corretta rispetto a quella originale.
Ribadisco inoltre che la __________ non ha mai comandato del materiale alla PC 1 per tramite di __________. (PG 30 gennaio 2014, AI 9, pag. 6 seg.).
A domanda dellavv. RC 1 dico che non penso ci siano state fatture emanate da PC 1 a nome di __________ ma di pertinenza di __________.
() Dico che non ricordo di aver sottoscritto la dichiarazione del 21 dicembre 2012 di cui al doc. I di denuncia.
Indico che quella apposta sulla dichiarazione non è la mia firma.
Aggiungo che a quel momento non ero amministratore della __________, per cui non avevo diritto di firma.
() A domanda dellinterrogante dico che le fatture PC 1 intestate a __________ ma di pertinenza di __________ potrebbero ammontare a ca. CHF 4'000.-/5'000.- (potrebbero essere superiori come inferiori). Non ricordo con esattezza. Escludo in ogni caso che lammontare sia oltre CHF 11'000.-. (MP 21 agosto 2014, AI 32, pag. 2, 5 e 6).
Il 19 dicembre 2014, il teste è poi stato messo a conoscenza dei contenuti di una registrazione - fatta da AP 1 a sua insaputa - di una conversazione da loro avuta in merito alle fatture in questione. Egli, dopo aver preso atto della possibilità di sporgere querela ai sensi dellart. 179ter CP, cosa che mai ha fatto, ha accettato di ascoltare la registrazione ed acquisire agli atti la trascrizione dei suoi contenuti. Poi, su domanda esplicita del difensore, __________ ha modificato quanto detto in precedenza, ammettendo che è possibile che egli abbia firmato il documento del 21 dicembre 2012, e aggiungendo che ha firmato la dichiarazione 9 ottobre 2013 senza nemmeno conoscerne i contenuti:
Lavv. DI 1 mi chiede se non è possibile che lo scritto 9 ottobre di cui al doc. M di denuncia abbia creato problemi a AP 1 per la dichiarazione 21 dicembre 2012 di cui al doc. I di denuncia, in considerazione del contenuto della conversazione appena ascoltata.
Non ricordo di aver sottoscritto la dichiarazione 21 dicembre 2012. E possibile che io labbia firmata. Ho firmato tanti documenti. Non mi sembra di riconoscere la mia firma ma è possibile che io labbia firmata.
Il signor AP 1 mi chiede di indicare se mi sono messo daccordo con qualcuno per allestire lo scritto del 9 ottobre e se si con chi.
Dichiaro solo di aver firmato lo scritto e di non averlo mai visto prima. (MP 19 dicembre 2014, AI 47, pag. 5).
In base a queste ammissioni, dunque, lattestazione con la quale __________ avrebbe sostenuto di non aver sottoscritto il riconoscimento di debito del 21 dicembre 2012 (AI 1, doc. M) non ha alcun valore, poiché egli ha dovuto riconoscere di averla firmata senza nemmeno conoscerne i contenuti.
Preciso che spesso io collaboravo in questo modo con limputato, quando avevo troppo lavoro gli passavo i cantieri e poi quando mi pagavano gli davo subito i soldi. Problemi gravi sono sorti con il cantiere di Magliaso quando il signor __________ su una fattura di fr. 150'000.- mi ha pagato solo fr. 21'000.-. Questo scoperto ha fatto crollare sia me che il signor AP 1.
() AP 1 è andato nei problemi perché io non essendo stato pagato non ho potuto pagare lui.
Mi viene ostenso il documento C di appello e rispondo che potrebbe essere, ma non ne sono sicuro essendo passato tanto tempo, che questo sia il materiale usato su un cantiere di __________ di Stabio presso il quale i lavori sono stati eseguiti in subappalto da __________ come prestazione di manodopera. (verbale dib. dappello, pag. 4 seg.).
Falsità in documenti e truffa processuale
Alla luce del contenuto menzognero della dichiarazione e dei vari documenti che la accompagnano, come pure delle modalità e circostanze di tempo in cui è comparsa, si deve concludere che, contrariamente allassunto dellimputato, la firma sulla dichiarazione del 21 dicembre 2012 non è stata apposta da __________, ma falsificata intenzionalmente dallimputato medesimo. Egli era difatti lunico ad avere un interesse, in specie di natura economica e processuale, a confezionare una simile dichiarazione da produrre nellambito di una causa giudiziaria al fine di opporre a PC 1 una pretesa nei confronti di __________, in realtà fondata su altre fonti di obbligazione. (sentenza impugnata, consid.
E. 8 Il giudizio dell’8 giugno 2016 è stato, come visto, impugnato di fronte a questa Corte dall’imputato che chiede di essere prosciolto da ogni accusa. Sostanzialmente, per AP 1, non solo non vi è prova certa che la dichiarazione del 21 dicembre 2012 sia stata falsificata, men che meno da lui, ma, anzi, è stata ratificata proprio da __________, che era a quel tempo già amministratore di fatto della __________ ritenuto che la società aveva effettivamente usato il materiale fornito da PC 1.
E. 9 Sentito durante
l’inchiesta in merito alla dichiarazione del 21 dicembre 2012, __________ ha
fornito dichiarazioni quantomeno ingarbugliate:
“Allegata
alla lettera vi è una dichiarazione datata 21.12.2012 (…) firmata da __________
e da qualcuno della __________. In sostanza quest’ultima sostiene che le
fatture menzionate a suo carico le deve effettivamente saldare lei. Trattasi di
materiale da lei acquistato, ma ritirato da __________. Mi viene chiesto di
prendere posizione in merito.
Ne
prendo atto e posso dire che forse qualche fattura del cantiere di Stabio è
effettivamente a carico della __________. Sta di fatto che né io né Nardella
abbiamo firmato la dichiarazione. Non riconosco di chi possa essere la firma
apposta a nome della __________.
Gli
agenti interroganti mi chiedono quali fatture del cantiere di Stabio sarebbero
a carico della __________. Vengo però reso attento che la località di Stabio è
stata corretta rispetto a quella originale.
Ribadisco
inoltre che la __________ non ha mai comandato del materiale alla PC 1 per
tramite di __________.” (PG 30 gennaio 2014, AI 9, pag. 6 seg.).
Interrogato nuovamente il 21 agosto 2014 dalla segretaria
giudiziaria su delega del PP, __________ ha reso una deposizione
contraddittoria, iniziata con la negazione dell’esistenza di fatture intestate
alla ditta di AP 1 ma in realtà a carico di __________, per poi lasciare spazio
alla versione di AP 1:
“A domanda dell’avv. RC 1 dico che non penso ci siano
state fatture emanate da PC 1 a nome di __________ ma di pertinenza di __________.
(…) Dico che
non ricordo di aver sottoscritto la dichiarazione del 21 dicembre 2012 di cui
al doc. I di denuncia.
Indico che
quella apposta sulla dichiarazione non è la mia firma.
Aggiungo che
a quel momento non ero amministratore della __________, per cui non avevo
diritto di firma.
(…) A domanda
dell’interrogante dico che le fatture PC 1 intestate a __________ ma di
pertinenza di __________ potrebbero ammontare a ca. CHF 4'000.-/5'000.-
(potrebbero essere superiori come inferiori). Non ricordo con esattezza.
Escludo in ogni caso che l’ammontare sia oltre CHF 11'000.-.” (MP 21 agosto
2014, AI 32, pag. 2, 5 e 6).
Il 19
dicembre 2014, il teste è poi stato messo a conoscenza dei contenuti di una
registrazione - fatta da AP 1 a sua insaputa - di una conversazione da loro
avuta in merito alle fatture in questione. Egli, dopo aver preso atto della
possibilità di sporgere querela ai sensi dell’art. 179ter CP, cosa che mai ha
fatto, ha accettato di ascoltare la registrazione ed acquisire agli atti la
trascrizione dei suoi contenuti. Poi, su domanda esplicita del difensore, __________
ha modificato quanto detto in precedenza, ammettendo che è possibile che egli
abbia firmato il documento del 21 dicembre 2012, e aggiungendo che ha firmato
la dichiarazione 9 ottobre 2013 senza nemmeno conoscerne i contenuti:
“L’avv. DI 1 mi chiede se non è possibile che lo
scritto 9 ottobre di cui al doc. M di denuncia abbia creato problemi a AP 1 per
la dichiarazione 21 dicembre 2012 di cui al doc. I di denuncia, in
considerazione del contenuto della conversazione appena ascoltata.
Non ricordo
di aver sottoscritto la dichiarazione 21 dicembre 2012. E’ possibile che io
l’abbia firmata. Ho firmato tanti documenti. Non mi sembra di riconoscere la
mia firma ma è possibile che io l’abbia firmata.
Il signor AP
1 mi chiede di indicare se mi sono messo d’accordo con qualcuno per allestire
lo scritto del 9 ottobre e se si con chi.
Dichiaro solo
di aver firmato lo scritto e di non averlo mai visto prima.” (MP 19 dicembre
2014, AI 47, pag. 5).
In
base a queste ammissioni, dunque, l’attestazione con la quale __________
avrebbe sostenuto di non aver sottoscritto il riconoscimento di debito del 21
dicembre 2012 (AI 1, doc. M) non ha alcun valore, poiché egli ha dovuto
riconoscere di averla firmata senza nemmeno conoscerne i contenuti.
E. 10 In appello, __________ è stato sentito in qualità di teste e, su esplicita domanda, dopo averlo riletto, ha confermato integralmente il verbale del 19 dicembre 2014, chiarendo una volta per tutte che tra la sua ditta e quella del prevenuto vi erano stretti legami contrattuali, in quanto egli faceva capo a __________ per il subappalto di lavori appaltati a __________. __________ forniva principalmente la manodopera: “Preciso che spesso io collaboravo in questo modo con l’imputato, quando avevo troppo lavoro gli passavo i cantieri e poi quando mi pagavano gli davo subito i soldi. Problemi gravi sono sorti con il cantiere di Magliaso quando il signor __________ su una fattura di fr. 150'000.- mi ha pagato solo fr. 21'000.-. Questo scoperto ha fatto crollare sia me che il signor AP 1. (…) AP 1 è andato nei problemi perché io non essendo stato pagato non ho potuto pagare lui. Mi viene ostenso il documento C di appello e rispondo che potrebbe essere, ma non ne sono sicuro essendo passato tanto tempo, che questo sia il materiale usato su un cantiere di __________ di Stabio presso il quale i lavori sono stati eseguiti in subappalto da __________ come prestazione di manodopera.” (verbale dib. d’appello, pag. 4 seg.). Falsità in documenti e truffa processuale
E. 11 Per fondare la sua decisione di condanna, il presidente della Pretura penale si è dilungato nell’analisi dei rapporti contrattuali tra le parti, delle dichiarazioni delle persone coinvolte e nei paragoni grafologici, concludendo: “Alla luce del contenuto menzognero della dichiarazione e dei vari documenti che la accompagnano, come pure delle modalità e circostanze di tempo in cui è comparsa, si deve concludere che, contrariamente all’assunto dell’imputato, la firma sulla dichiarazione del 21 dicembre 2012 non è stata apposta da __________, ma falsificata intenzionalmente dall’imputato medesimo. Egli era difatti l’unico ad avere un interesse, in specie di natura economica e processuale, a confezionare una simile dichiarazione da produrre nell’ambito di una causa giudiziaria al fine di opporre a PC 1 una pretesa nei confronti di __________, in realtà fondata su altre fonti di obbligazione.” (sentenza impugnata, consid.
E. 12 ore di lavoro sono poi state conteggiate per studio dell'incarto (2 ore), raccolta di ulteriori prove (1.5 ore), stesura dell'arringa d'appello, sua rilettura e elenco prove (7 ore), preparazione del pubblico dibattimento, dell'istanza di indennizzo e delle domande a __________ (1.5 ore). Questo dispendio orario viene integralmente riconosciuto.
Il tempo di 5 ore per la trasferta e il processo d'appello è ridotto a 4 ore, in considerazione della sua reale durata.
La spiegazione della sentenza, visto l'esito, non richiederà più di 30 minuti, non quindi l'ora prevista.
Complessivamente, quindi, per la procedura d'appello, sono riconosciuti all'avv. DI 1, difensore d'ufficio, fr. 3'600.- + fr. 152.- + fr. 300.20 = fr. 4'052.20.
Lo Stato dovrà farsi carico della retribuzione del difensore dufficio per le prestazioni fornite in appello, riconosciute per fr. 4'052.20.
Dovendo la retribuzione del difensore dufficio essere fissata al termine del procedimento (art. 135 cpv. 2 CPP), non sono ancora maturati interessi di mora.
Pretese dindennizzo dellAP (art. 433)
22.Il proscioglimento integrale del prevenuto comporta la reiezione delle pretese dindennizzo da parte sua dellaccusatore privato, che in prima sede si era visto riconoscere fr. 4'000.- a tale titolo.
Tassa di giustizia e spese
23.Visto lesito del procedimento, gli oneri processuali di primo e secondo grado sono posti a carico dello Stato (art. 428 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10,76 segg., 80, 81, 84, 135, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 429, 433, 436 CPP;
110, 146, 251 CP
29 e 32 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, lart. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.Lappello èparzialmente accolto.
Di conseguenza,
preso atto che il dispositivo
n. 4 della sentenza 8 giugno 2016 della Pretura penale è passato in giudicato, non essendo stato oggetto dappello,
1.1. AP 1è prosciolto da ogni imputazione.
1.2.La tassa e i disborsi relativi al procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1'400.-, sono posti a carico dello Stato.
1.3.Non si assegnano indennità ex art. 433 CPP allaccusatore privato PC 1.
1.4.Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP a AP 1.
1.5.La nota professionale 17 novembre 2016 dellavv. DI 1 relativa al procedimento di secondo grado è approvata per:
- onorario fr. 3'600.00
- spese fr. 152.00
- IVA fr. 300.20
Totalefr. 4052.20
e posta a carico dello Stato.
1.5.2.La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, allUfficio dellincasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando loriginale del presente dispositivo.
2.Gli oneri processuali dappello, consistenti in
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono a carico della Stato.
3.Intimazione a:
4.Comunicazione a:
- Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
-Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dallart.115 LTF.
E. 13 Nella fattispecie, dovendosi concludere che il documento del 21 dicembre 2012 è stato siglato proprio da __________, è dimostrato che tale documento non costituisce un falso materiale e, di riflesso, AP 1 deve essere prosciolto dall’accusa di falsità in documenti (art. 251 CP).
E. 14 Lo stesso destino
incombe anche sull’accusa di truffa processuale (art. 146 CP, DTF 112 IV 197).
In effetti, partendo dalla
costatazione che la fattispecie prospettata con il decreto d’accusa e
parzialmente confermata con la sentenza di primo grado si fondava sull’uso di
fatture (DA) e della dichiarazione 21 dicembre 2012 (DA e sentenza) false,
essendo stato appurato che nessun documento falso è stato prodotto alla Pretura
di Bellinzona, il prevenuto deve essere prosciolto anche da questa imputazione.
Indipendentemente
dalla veridicità del contenuto della dichiarazione del 21 dicembre 2012, la
stessa, non essendo stata falsificata materialmente, costituirebbe al massimo
una menzogna semplice, che non costituirebbe neppure un falso ideologico,
poiché, ha una mera valenza di allegazione di parte e non gode di valore probatorio
accresciuto con riferimento ai suoi contenuti (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131
IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1).
Inoltre,
nel caso che ci occupa, essa avrebbe dovuto dimostrare un fatto ininfluente per
la causa di merito, poiché senza alcun effetto sui rapporti contrattuali tra __________
e PC 1, come dimostrato dall’esito della vertenza.
Ma
vi è di più: per la realizzazione della fattispecie di truffa processuale è
necessario anche lo scopo dell’indebito profitto, che non sussiste se il
creditore inganna l’autorità giudiziaria per ottenere il pagamento di un
credito che egli, effettivamente, vanta nei confronti del debitore (STF
6B_1047/2013 consid. 5.2 con la quale ha confermato la sentenza di questa corte
CARP 16 settembre 2013, inc. 17.2013.131; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie
spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 1216, pag. 364 con riferimenti
dottrinali in nota 880; Favre/Pellet/Stoudmann, CP annoté, Losanna 2007, ad.
art. 146, n. 1.26 che cita VD Cass 21.5.1990, TSJ 87, 1991, n. 15, BJP 1994 n.
589 secondo cui non vi è scopo di indebito profitto se l’autore crede che, con
il suo inganno, determinerà la vittima a pagare ciò che effettivamente gli
deve). In base alle dichiarazioni di __________, l’imputato ha prodotto al
Pretore aggiunto dei documenti per tentare di dimostrare di non essere debitore
dell’importo, in realtà dovuto a PC 1 dalla __________, cosa che equivale
all’atto di voler provare l’esistenza (qui la non esistenza) di un debito
realmente esistente (qui non sussistente). Egli non ha, quindi, agito con lo
scopo di conseguire un indebito profitto.
E. 15 In base a tutto quanto precede, quindi, la sentenza di primo grado deve essere annullata e AP 1 essere prosciolto da ogni accusa. Indennità ai sensi dell’art. 429 CPP/ tassazione nota del difensore d’ufficio e pretese dell’accusatore privato
16. AP 1 ha chiesto che a suo favore siano riconosciute indennità ex art. 429 CPP di fr. 200.- per torto morale, di fr. 4'981.40 per spese legali, oltre interessi al 5% dal 30 luglio 2014, di fr. 8'867.45 oltre interessi al 5% dall’8 giugno 2016 e di fr. 5'348.15 oltre interessi al 5% dal 24 novembre 2016.
E. 17 Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato assolto, pienamente o anche solo parzialmente, ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, questa norma vale solo per le spese dei difensori di fiducia, ma non per quelle dei difensori d’ufficio, assunte dallo Stato (DTF 138 IV 205 consid. 1; STF 6B_802/2015 del 9 dicembre 2015, consid. 9.2.). Pertanto, anche nel caso di proscioglimento, il difensore d’ufficio è da indennizzare secondo le procedure e le regole previste per l’art. 135 CPP. Torto morale
E. 18 La richiesta del riconoscimento di un indennizzo del torto morale quantificato in fr. 200.- deve essere respinta. In effetti, non potendosi negare che una procedura penale come quella in disamina comporti delle conseguenze spiacevoli per colui che ne è ingiustamente fatto oggetto, la sofferenza psicologica patita dal richiedente nel caso singolo, sulla quale egli fonda la richiesta di indennizzo, deve essere sufficientemente sostanziata, non bastando qui il generico rinvio a difficoltà nel trovare lavoro. Non è infatti dimostrato che egli sia ancora privo d’occupazione a causa della vertenza penale: il fallimento della sua ditta non è certamente dovuto agli addebiti mossigli dal procuratore, così come non vi è prova che i colleghi del settore lo abbiano isolato per gli stessi motivi, come lui asserisce essere avvenuto. D’altronde è piuttosto comune che, in ambito edile, chi ha subito condanne penali o fallimenti riprenda subito l’attività senza particolari difficoltà, sicché, nel settore, queste, da sole, non costituiscono una pregiudiziale. Tassazione della nota
E. 19 a.
Giusta l’art. 135 cpv.
1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
b.
Giusta l’art. 4 cpv.
1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito:
Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza
giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di
fr. 180.- l’ora. Tale ammontare è stato ancora recentemente considerato
adeguato dal Tribunale federale (DTF 132 I 201 consid. 8.7; 137 III 185 consid.
5.1 segg.; 139 IV 261 consid. 2.2.1; STF 6B_558/2015 del 29 gennaio 2016
consid. 1.2.2.; 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del
06.06.2006, consid. 8.5 e seg.).
c.
La retribuzione del
patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza
della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato,
delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle
udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato
ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1
consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del
22.01.2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire romand, CPP, Basilea
2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3, pag. 909).
d.
In applicazione del
principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo
corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato,
non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio
di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale
nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi
Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro
ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del 29.12.2010
inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42).
e.
Non vengono
rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra l’altro,
che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria, prestazioni di
sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12.11.2007 consid. 4; per
il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21.06.1995, in re avv. B.; 08.11.1996,
in re avv. B.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3, pag. 236; Lieber in
Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
(StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi ed altri, Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135,
n. 4, pag. 290).
f.
Giusta l’art. 6
Regolamento Tpu al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario
in % dell’onorario (10% sino a fr. 5’000.-, 6% ma almeno fr. 500.- oltre i fr.
5’000.- e sino a fr. 10’000.-, 5% ma almeno fr. 600.- sino a fr. 20’000.-, 4%
ma almeno fr. 1’000.- oltre i fr. 20’000.- di onorario) quale rimborso per le
spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle
fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (cpv. 1). Il patrocinatore
ha, poi, diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del
cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate
a terzi e ad uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta e di
pernottamento e vitto fuori domicilio (cpv. 2).
E. 20 a. Per la procedura sino alla sentenza di primo grado sono stati riconosciuti fr. 12'890.85 (fr. 11'583.- di onorario, fr. 353.- di spese e fr. 954.85 di IVA). L'importo, come dichiarato dal difensore, è oggetto di reclamo di fronte alla CRP e non è, esplicitamente, stato fatto oggetto d’appello (cfr. dichiarazione d’appello 26 settembre 2016, pag. 1). b. Come già fatto in prima sede, anche in merito alla procedura d'appello, l'istante chiede avantutto, il riconoscimento di una tariffa oraria di fr. 200.-, invece dei canonici fr. 180.-, sostenendo che la fattispecie sia stata particolarmente complicata. Così non è, poiché si tratta di un caso che rientra nella normalità per i tipi di reato che sono entrati in considerazione e per gli aspetti contingenti della fattispecie. Anzi, per essere precisi, l'oggetto dell'appello è risultato essere piuttosto semplice, fondandosi tutte le accuse rimaste in discussione sulla falsificazione materiale di un unico documento. Di conseguenza la tassazione avviene a fr. 180.-/h. c. Complessivamente, il difensore ha preteso che gli vengano riconosciute, per la fase seguente il giudizio di primo grado, 24 ore di onorario. Egli ha fatturato 2 ore per vari contatti orali e scritti con il cliente, oltre ad un incontro di 1 ora con lui per la preparazione e la spiegazione del processo d'appello. Di queste 3 ore si giustifica riconoscerne la metà, quindi 1.5 ore. In effetti non va dimenticato che l'appello giunge alla fine di tutta la procedura di primo grado, durante la quale sia il difensore che il cliente hanno avuto modo di comprendere esattamente le accuse, di scegliere le strategie difensive e, quindi, di discutere a fondo il caso. In secondo grado gli incontri, dovendosi evitare che siano ridondanti, sono automaticamente più brevi e si fondano su conoscenze che non necessitano di essere nuovamente approfondite. Per colloqui telefonici e lettere tra l'avv. DI 1 e la Pretura penale e la CARP per gli atti necessari, le istanze di assunzione prove (in particolare a sostegno dell'uso della registrazione non considerata dal primo giudice), la trasmissione di documenti processuali, sono state fatturate 3 ore. Anche in questo caso il tempo impiegato appare eccessivo per cui deve essere ridotto a 2 ore. In merito all'istanza probatoria, non si può non rilevare che per indicare un teste non era necessario molto tempo. Inoltre, a prescindere dall'uso della registrazione, va ricordato che agli atti, senza contestazione di sorta, ne era stata già acquisita la trascrizione, per cui sarebbe bastata questa. 12 ore di lavoro sono poi state conteggiate per studio dell'incarto (2 ore), raccolta di ulteriori prove (1.5 ore), stesura dell'arringa d'appello, sua rilettura e elenco prove (7 ore), preparazione del pubblico dibattimento, dell'istanza di indennizzo e delle domande a __________ (1.5 ore). Questo dispendio orario viene integralmente riconosciuto. Il tempo di 5 ore per la trasferta e il processo d'appello è ridotto a 4 ore, in considerazione della sua reale durata. La spiegazione della sentenza, visto l'esito, non richiederà più di 30 minuti, non quindi l'ora prevista. d. L'onorario riconosciuto per la procedura d'appello è quindi di 20 ore a fr. 180.- l'una, per totali fr. 3'600.-. e. Per quanto concerne le spese, l'istante ha fatturato fr. 152.-, che possono venire integralmente rifusi. f. Su queste somme va calcolata e poi aggiunta l'IVA all'8%, cioè fr. 300.20. Complessivamente, quindi, per la procedura d'appello, sono riconosciuti all'avv. DI 1, difensore d'ufficio, fr. 3'600.- + fr. 152.- + fr. 300.20 = fr. 4'052.20. g. In esito all'appello, AP 1 non sarà chiamato a rifondere alcunché allo Stato, nemmeno in caso di ritorno a miglior fortuna.
E. 21 In conclusione, l’istanza per il riconoscimento di un’indennità giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP deve essere respinta. Lo Stato dovrà farsi carico della retribuzione del difensore d’ufficio per le prestazioni fornite in appello, riconosciute per fr. 4'052.20. Dovendo la retribuzione del difensore d’ufficio essere fissata al termine del procedimento (art. 135 cpv. 2 CPP), non sono ancora maturati interessi di mora. Pretese d’indennizzo dell’AP (art. 433)
E. 22 Il proscioglimento integrale del prevenuto comporta la reiezione delle pretese d’indennizzo da parte sua dell’accusatore privato, che in prima sede si era visto riconoscere fr. 4'000.- a tale titolo. Tassa di giustizia e spese
E. 23 Visto l’esito del procedimento, gli oneri processuali di primo e secondo grado sono posti a carico dello Stato (art. 428 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 76 segg., 80, 81, 84, 135, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 429, 433, 436 CPP; 110, 146, 251 CP 29 e 32 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto . Di conseguenza, preso atto che il dispositivo
n. 4 della sentenza 8 giugno 2016 della Pretura penale è passato in giudicato, non essendo stato oggetto d’appello, 1.1. AP 1 è prosciolto da ogni imputazione. 1.2. La tassa e i disborsi relativi al procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1'400.-, sono posti a carico dello Stato. 1.3. Non si assegnano indennità ex art. 433 CPP all’accusatore privato PC 1. 1.4. Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP a AP 1. 1.5. La nota professionale 17 novembre 2016 dell’avv. DI 1 relativa al procedimento di secondo grado è approvata per:
- onorario fr. 3'600.00
- spese fr. 152.00
- IVA fr. 300.20 Totale fr. 4’052.20 e posta a carico dello Stato. 1.5.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona. 1.5.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo. 2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.- fr. 1'200.- sono a carico della Stato. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a:
- Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.17.2016.172
17.2016.187
17.2016.229
Locarno
7 dicembre 2016/mi
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura dappello avviata con annuncio del 15 giugno 2016 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti l8 giugno 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 26 settembre 2016;
1.1.alterato le 8 (otto) fatture di cui sopra, segnatamente:
fattura
n. 1905 del 15.07.2012 per CHF 2'012.63,
fattura
n. 1995 del 31.07.2012 per CHF 1'746.38,
fattura
n. 1202162 del 31.08.2012 per CHF 652.05,
fattura
n. 1202472 del 30.09.2012 per CHF 3'565.10,
fattura
n. 1202474 del 30.09.2012 per CHF 407.05,
fattura
n. 1202473 del 30.09.2012 per CHF 575.80,
fattura
n. 1202726 del 25.10.2012 per CHF 718.50,
fattura
n. 1202732 del 26.10.2012 per CHF 1'776.85,
e formato 2 (due) ulteriori fatture false allindirizzo di __________, segnatamente:
fattura no. 32/12 del 12.12.2012 per CHF 11'454.33
e medesima fattura n. 31 (recte: 32)/12 del 21.12.2012 con annotazione in calce,
attestando, contrariamente al vero, che le forniture erano destinate a __________ riconducibile a __________, la cui firma autentica ha alterato come al sub. 1.2. che segue nel medesimo contesto fattuale;
1.2.abusato della firma autentica di __________ (amministratore unico di __________, in liquidazione, __________) sulla dichiarazione del 21.12.2012 dalla quale emergeva che in realtà era __________ ad aver acquistato e beneficiato delle forniture oggetto delle suddette fatture;
2. truffa processuale, tentata
Unitamente alla dichiarazione dappello, il prevenuto ha formulato istanza probatoria chiedendo lassunzione della documentazione prodotta con la stessa e laudizione testimoniale di __________. Il teste è stato citato per il dibattimento dappello. I documenti trasmessi sono stati acquisiti agli atti.
Contro la tassazione della nota, il difensore ha interposto reclamo alla CRP ai sensi dellart. 135 cpv. 3 CPP.
Dal 17 gennaio 2012 sino al 25 febbraio 2014, data della dichiarazione di fallimento, è stato gerente con firma individuale della __________ (in seguito, solo __________), impresa di gessatura con sede a __________. La ditta è stata radiata dal Registro di commercio in data 21 luglio 2014, a seguito della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo (cfr. estratto del Registro di commercio).
Non avendo mai avuto diritto allindennità di disoccupazione, in quanto amministratore della società fallita, e non sentendosela di iniziare a lavorare, nonostante la creazione di una nuova società (la ditta individuale __________ di AP 1), sino a quando la questione penale non si sarà risolta, laccusato è riuscito - e riesce - a vivere solo grazie allaiuto dei famigliari.
AP 1 è incensurato.
La ditta __________ si è occupata solo del ritiro.
Per accettazione/conferma:
__________
Unitamente a questo documento, il prevenuto ha trasmesso alla Pretura 13 fatture emesse da PC 1 a nome di __________, su 8 delle quali era stata apposta unetichetta autocollante con lindicazione della ditta e dellindirizzo di __________ ed unaltra, più piccolina, con la sola indicazione della ditta (AI 12). La prima è stata attaccata in prossimità dellindirizzo originale del destinatario (__________), senza coprirlo ma con una freccia fatta a mano che da questultimo va alletichetta. Quella piccola, per contro, è stata applicata nella casella prevista per la persona di riferimento.
Alludienza di rigetto dellopposizione del 29 ottobre 2013, __________ ha consegnato una dichiarazione 9 ottobre 2013 con cui __________, come visto AU di ___________, ha attestato che il timbro sulla fattura n. 1202472 del 30 settembre 2012 a carico di __________ non è della sua azienda, e che la dichiarazione 21 dicembre 2012 non è stata sottoscritta dai responsabili di __________ (AI 1, doc. M).
Sullaltro fronte, il prevenuto ha esibito una fattura n. 32/12 emessa da __________ a carico di __________, concernente il cantiere di Magliaso e riportante nella descrizione 8 fatture PC 1, per complessivi fr. 11'454.33. La stessa è stata accompagnata da una sua seconda versione, identica se non per la data, 21 dicembre 2012, in calce alla quale è stato aggiunto un nota bene specificante:Questa fattura viene annullata. Come concordato e confermato telefonicamente, limporto summenzionato è totalmente a vostro carico.(AI 1, doc. O e AI 12). Inoltre sono state prodotte anche delle fatture di PC 1 a carico di __________, riconosciute come corrette (AI 12).
Proprio sulla scorta delle fatture riconosciute, con sentenza del 6 novembre 2013, il Pretore aggiunto ha soltanto parzialmente accolto listanza di rigetto dellopposizione, limitatamente a fr. 2'801.51, non essendo, per il resto, il credito rivendicato stato sufficientemente sostanziato (AI 1, doc. R).
Per quanto qui dinteresse, la procedura è sfociata nella sentenza di primo grado oggetto del presente appello, con la quale AP 1 è stato ritenuto autore colpevole di falsità in documenti, per aver abusato della firma autentica di __________ sulla dichiarazione del 21 dicembre 2012. Per contro, non è stata seguita la tesi dellaccusa che ha visto ladempimento di questo reato anche nellapposizione delle etichette sulle 8 fatture di PC 1 allindirizzo di __________, così come nellallestimento delle due fatture false intestate __________ e a carico di __________.
Per quanto concerne le 8 fatture, per il primo giudice, non è possibile concludere che siano state modificate con lintento di cambiarne il contenuto ed indurre terze persone in errore, quanto piuttosto per una questione di chiarezza della contabilità interna.
Le due fatture intestate __________ sono, invece, state reputate non veritiere, create ad arte ai meri fini di causa. Tuttavia, in quanto tali, le fatture non costituiscono un documento ai sensi dellart. 110 cpv. 4 CP: da subito contestate e non contabilizzate, esse non godono infatti di forza probatoria accresciuta, ma realizzano, semmai, una menzogna scritta priva di conseguenze penali.
AP 1 è pure stato condannato per tentata truffa processuale (art. 146 CP) poiché il presidente della Pretura penale ha giudicato che luso della falsa dichiarazione del 21 dicembre 2012 ai fini della causa configura gli estremi del reato, essendo destinata ad ottenere una decisione non corrispondente alla situazione materiale. Sempre secondo il primo giudice, il grado di realizzazione è rimasto a quello di tentativo poiché la decisione civile non è stata influenzata dalla produzione del documento falso (sentenza impugnata, consid. 14).
Allegata alla lettera vi è una dichiarazione datata 21.12.2012 () firmata da __________ e da qualcuno della __________. In sostanza questultima sostiene che le fatture menzionate a suo carico le deve effettivamente saldare lei. Trattasi di materiale da lei acquistato, ma ritirato da __________. Mi viene chiesto di prendere posizione in merito.
Ne prendo atto e posso dire che forse qualche fattura del cantiere di Stabio è effettivamente a carico della __________. Sta di fatto che né io né Nardella abbiamo firmato la dichiarazione. Non riconosco di chi possa essere la firma apposta a nome della __________.
Gli agenti interroganti mi chiedono quali fatture del cantiere di Stabio sarebbero a carico della __________. Vengo però reso attento che la località di Stabio è stata corretta rispetto a quella originale.
Ribadisco inoltre che la __________ non ha mai comandato del materiale alla PC 1 per tramite di __________. (PG 30 gennaio 2014, AI 9, pag. 6 seg.).
A domanda dellavv. RC 1 dico che non penso ci siano state fatture emanate da PC 1 a nome di __________ ma di pertinenza di __________.
() Dico che non ricordo di aver sottoscritto la dichiarazione del 21 dicembre 2012 di cui al doc. I di denuncia.
Indico che quella apposta sulla dichiarazione non è la mia firma.
Aggiungo che a quel momento non ero amministratore della __________, per cui non avevo diritto di firma.
() A domanda dellinterrogante dico che le fatture PC 1 intestate a __________ ma di pertinenza di __________ potrebbero ammontare a ca. CHF 4'000.-/5'000.- (potrebbero essere superiori come inferiori). Non ricordo con esattezza. Escludo in ogni caso che lammontare sia oltre CHF 11'000.-. (MP 21 agosto 2014, AI 32, pag. 2, 5 e 6).
Il 19 dicembre 2014, il teste è poi stato messo a conoscenza dei contenuti di una registrazione - fatta da AP 1 a sua insaputa - di una conversazione da loro avuta in merito alle fatture in questione. Egli, dopo aver preso atto della possibilità di sporgere querela ai sensi dellart. 179ter CP, cosa che mai ha fatto, ha accettato di ascoltare la registrazione ed acquisire agli atti la trascrizione dei suoi contenuti. Poi, su domanda esplicita del difensore, __________ ha modificato quanto detto in precedenza, ammettendo che è possibile che egli abbia firmato il documento del 21 dicembre 2012, e aggiungendo che ha firmato la dichiarazione 9 ottobre 2013 senza nemmeno conoscerne i contenuti:
Lavv. DI 1 mi chiede se non è possibile che lo scritto 9 ottobre di cui al doc. M di denuncia abbia creato problemi a AP 1 per la dichiarazione 21 dicembre 2012 di cui al doc. I di denuncia, in considerazione del contenuto della conversazione appena ascoltata.
Non ricordo di aver sottoscritto la dichiarazione 21 dicembre 2012. E possibile che io labbia firmata. Ho firmato tanti documenti. Non mi sembra di riconoscere la mia firma ma è possibile che io labbia firmata.
Il signor AP 1 mi chiede di indicare se mi sono messo daccordo con qualcuno per allestire lo scritto del 9 ottobre e se si con chi.
Dichiaro solo di aver firmato lo scritto e di non averlo mai visto prima. (MP 19 dicembre 2014, AI 47, pag. 5).
In base a queste ammissioni, dunque, lattestazione con la quale __________ avrebbe sostenuto di non aver sottoscritto il riconoscimento di debito del 21 dicembre 2012 (AI 1, doc. M) non ha alcun valore, poiché egli ha dovuto riconoscere di averla firmata senza nemmeno conoscerne i contenuti.
Preciso che spesso io collaboravo in questo modo con limputato, quando avevo troppo lavoro gli passavo i cantieri e poi quando mi pagavano gli davo subito i soldi. Problemi gravi sono sorti con il cantiere di Magliaso quando il signor __________ su una fattura di fr. 150'000.- mi ha pagato solo fr. 21'000.-. Questo scoperto ha fatto crollare sia me che il signor AP 1.
() AP 1 è andato nei problemi perché io non essendo stato pagato non ho potuto pagare lui.
Mi viene ostenso il documento C di appello e rispondo che potrebbe essere, ma non ne sono sicuro essendo passato tanto tempo, che questo sia il materiale usato su un cantiere di __________ di Stabio presso il quale i lavori sono stati eseguiti in subappalto da __________ come prestazione di manodopera. (verbale dib. dappello, pag. 4 seg.).
Falsità in documenti e truffa processuale
Alla luce del contenuto menzognero della dichiarazione e dei vari documenti che la accompagnano, come pure delle modalità e circostanze di tempo in cui è comparsa, si deve concludere che, contrariamente allassunto dellimputato, la firma sulla dichiarazione del 21 dicembre 2012 non è stata apposta da __________, ma falsificata intenzionalmente dallimputato medesimo. Egli era difatti lunico ad avere un interesse, in specie di natura economica e processuale, a confezionare una simile dichiarazione da produrre nellambito di una causa giudiziaria al fine di opporre a PC 1 una pretesa nei confronti di __________, in realtà fondata su altre fonti di obbligazione. (sentenza impugnata, consid. 12 IV).
La truffa processuale si sarebbe, invece, realizzata con la produzione alla Pretura della documentazione oggetto del reato di falsità in documenti, quindi sempre la dichiarazione con la firma considerata falsa.
Sulla scorta di questo caposaldo del diritto penale, a fronte delle dichiarazioni della persona direttamente coinvolta, cioè __________, sorgendo dubbi insormontabili che lo scritto in questione sia un falso, non si può che accertare che esso è stato effettivamente siglato da lui.
Daltronde, a ulteriormente supportare questa conclusione, contribuisce il fatto che è da considerarsi accertato che le ditte __________ e __________ collaboravano su vari cantieri (PG __________ del 10 aprile 2014, AI 11, pag. 4).
Dalle dichiarazioni di __________, risulta che __________ forniva a __________ manodopera per i cantieri di questultima (MP 24 febbraio 2014, AI 10, pag. 4). Egli ha pure ammesso che, almeno una volta, è capitato che la sua ditta facesse ordinazioni di materiale per il tramite di ditte terze, ed in particolare di quella del prevenuto (MP 24 febbraio 2014, AI 10, pag. 5 e 6).
Anche nei rapporti con PC 1 le due società erano direttamente collegate e si intersecavano. Lo stesso responsabile di PC 1 (ora SA) ha ammesso di essersi incontrato più volte con __________ e AP 1, assieme, per discutere di cantieri, prezzi e condizioni dofferta (PG __________ del 10 aprile 2014, AI 11, pag. 5).
Indirettamente, poi, lo stesso __________ ha ammesso che alcune delle fatture in questione erano per dei cantieri di __________ (Riflettendo ora, per quanto ne so io, non tutte queste 13 fatture erano per dei cantieri di __________, PG __________ del 10 aprile 2014, AI 11, pag. 9).
Infine, vi sono le dichiarazioni rese a verbale da __________ in occasione dellinterrogatorio del 19 dicembre 2014 (AI 47) e del processo dappello, riprese nei considerandi precedenti di questa sentenza, oltre che i contenuti della conversazione registrata dal prevenuto e non acquisita agli atti sino al dibattimento dappello, in occasione del quale, al proposito, egli ha esplicitamente espresso il suo consenso alla sua utilizzazione (nonostante, invero, vi sia agli atti già la sua trascrizione, allegata al verbale, indubbiamente utilizzabile già prima di questa autorizzazione che rende la registrazione lecita).
Indipendentemente dalla veridicità del contenuto della dichiarazione del 21 dicembre 2012, la stessa, non essendo stata falsificata materialmente, costituirebbe al massimo una menzogna semplice, che non costituirebbe neppure un falso ideologico, poiché, ha una mera valenza di allegazione di parte e non gode di valore probatorio accresciuto con riferimento ai suoi contenuti (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1).
Inoltre, nel caso che ci occupa, essa avrebbe dovuto dimostrare un fatto ininfluente per la causa di merito, poiché senza alcun effetto sui rapporti contrattuali tra __________ e PC 1, come dimostrato dallesito della vertenza.
Ma vi è di più: per la realizzazione della fattispecie di truffa processuale è necessario anche lo scopo dellindebito profitto, che non sussiste se il creditore inganna lautorità giudiziaria per ottenere il pagamento di un credito che egli, effettivamente, vanta nei confronti del debitore (STF 6B_1047/2013 consid. 5.2 con la quale ha confermato la sentenza di questa corte CARP 16 settembre 2013, inc. 17.2013.131; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 1216, pag. 364 con riferimenti dottrinali in nota 880; Favre/Pellet/Stoudmann, CP annoté, Losanna 2007, ad. art. 146, n. 1.26 che cita VD Cass 21.5.1990, TSJ 87, 1991, n. 15, BJP 1994 n. 589 secondo cui non vi è scopo di indebito profitto se lautore crede che, con il suo inganno, determinerà la vittima a pagare ciò che effettivamente gli deve). In base alle dichiarazioni di __________, limputato ha prodotto al Pretore aggiunto dei documenti per tentare di dimostrare di non essere debitore dellimporto, in realtà dovuto a PC 1 dalla __________, cosa che equivale allatto di voler provare lesistenza (qui la non esistenza) di un debito realmente esistente (qui non sussistente). Egli non ha, quindi, agito con lo scopo di conseguire un indebito profitto.
Indennità ai sensi dellart. 429 CPP/ tassazione nota del difensore dufficio e pretese dellaccusatore privato
In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, questa norma vale solo per le spese dei difensori di fiducia, ma non per quelle dei difensori dufficio, assunte dallo Stato (DTF 138 IV 205 consid. 1; STF 6B_802/2015 del 9 dicembre 2015, consid. 9.2.). Pertanto, anche nel caso di proscioglimento, il difensore dufficio è da indennizzare secondo le procedure e le regole previste per lart. 135 CPP.
Torto morale
Tassazione della nota
Egli ha fatturato 2 ore per vari contatti orali e scritti con il cliente, oltre ad un incontro di 1 ora con lui per la preparazione e la spiegazione del processo d'appello.
Di queste 3 ore si giustifica riconoscerne la metà, quindi 1.5 ore. In effetti non va dimenticato che l'appello giunge alla fine di tutta la procedura di primo grado, durante la quale sia il difensore che il cliente hanno avuto modo di comprendere esattamente le accuse, di scegliere le strategie difensive e, quindi, di discutere a fondo il caso. In secondo grado gli incontri, dovendosi evitare che siano ridondanti, sono automaticamente più brevi e si fondano su conoscenze che non necessitano di essere nuovamente approfondite.
Per colloqui telefonici e lettere tra l'avv. DI 1 e la Pretura penale e la CARP per gli atti necessari, le istanze di assunzione prove (in particolare a sostegno dell'uso della registrazione non considerata dal primo giudice), la trasmissione di documenti processuali, sono state fatturate 3 ore. Anche in questo caso il tempo impiegato appare eccessivo per cui deve essere ridotto a 2 ore. In merito all'istanza probatoria, non si può non rilevare che per indicare un teste non era necessario molto tempo. Inoltre, a prescindere dall'uso della registrazione, va ricordato che agli atti, senza contestazione di sorta, ne era stata già acquisita la trascrizione, per cui sarebbe bastata questa.
12 ore di lavoro sono poi state conteggiate per studio dell'incarto (2 ore), raccolta di ulteriori prove (1.5 ore), stesura dell'arringa d'appello, sua rilettura e elenco prove (7 ore), preparazione del pubblico dibattimento, dell'istanza di indennizzo e delle domande a __________ (1.5 ore). Questo dispendio orario viene integralmente riconosciuto.
Il tempo di 5 ore per la trasferta e il processo d'appello è ridotto a 4 ore, in considerazione della sua reale durata.
La spiegazione della sentenza, visto l'esito, non richiederà più di 30 minuti, non quindi l'ora prevista.
Complessivamente, quindi, per la procedura d'appello, sono riconosciuti all'avv. DI 1, difensore d'ufficio, fr. 3'600.- + fr. 152.- + fr. 300.20 = fr. 4'052.20.
Lo Stato dovrà farsi carico della retribuzione del difensore dufficio per le prestazioni fornite in appello, riconosciute per fr. 4'052.20.
Dovendo la retribuzione del difensore dufficio essere fissata al termine del procedimento (art. 135 cpv. 2 CPP), non sono ancora maturati interessi di mora.
Pretese dindennizzo dellAP (art. 433)
22.Il proscioglimento integrale del prevenuto comporta la reiezione delle pretese dindennizzo da parte sua dellaccusatore privato, che in prima sede si era visto riconoscere fr. 4'000.- a tale titolo.
Tassa di giustizia e spese
23.Visto lesito del procedimento, gli oneri processuali di primo e secondo grado sono posti a carico dello Stato (art. 428 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10,76 segg., 80, 81, 84, 135, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 429, 433, 436 CPP;
110, 146, 251 CP
29 e 32 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, lart. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.Lappello èparzialmente accolto.
Di conseguenza,
preso atto che il dispositivo
n. 4 della sentenza 8 giugno 2016 della Pretura penale è passato in giudicato, non essendo stato oggetto dappello,
1.1. AP 1è prosciolto da ogni imputazione.
1.2.La tassa e i disborsi relativi al procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1'400.-, sono posti a carico dello Stato.
1.3.Non si assegnano indennità ex art. 433 CPP allaccusatore privato PC 1.
1.4.Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP a AP 1.
1.5.La nota professionale 17 novembre 2016 dellavv. DI 1 relativa al procedimento di secondo grado è approvata per:
- onorario fr. 3'600.00
- spese fr. 152.00
- IVA fr. 300.20
Totalefr. 4052.20
e posta a carico dello Stato.
1.5.2.La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, allUfficio dellincasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando loriginale del presente dispositivo.
2.Gli oneri processuali dappello, consistenti in
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono a carico della Stato.
3.Intimazione a:
4.Comunicazione a:
- Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
-Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dallart.115 LTF.