Sachverhalt
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 180 CP;
richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4 e 46 cpv. 2 CP
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 5'400.-) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 500.- (con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni) e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
Non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale l11.03.2014, ma ha prolungato il periodo di prova di un anno.
vie di fatto
per avere, il 10 dicembre 2014, a __________, colpendola con un calcio e afferrandola per i capelli, commesso vie di fatto nei confronti della moglie PC 1 (dispositivo n. 1),
e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna (per un totale di fr. 2'700.-), condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 500.- (con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni) e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (dispositivo n. 3).
Il primo giudice non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di cui alla sentenza 11 marzo 2014 della Pretura penale, ne ha tuttavia prolungato di un anno il periodo di prova, inizialmente fissato a 2 anni (dispositivo n. 5).
Il giudice di prime cure ha anche assegnato a AP 1 unindennità di fr. 2'000.- ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (dispositivo n. 6).
Sebbene lappellante - e per esso il suo difensore - abbia scritto di voler impugnare lintera sentenza, dalla lettura della dichiarazione nel suo complesso emerge - in modo univoco - che la volontà dellappellante è quella di chiedere il proscioglimento da ogni accusa, per cui vi è da ritenere che i dispositivi n. 2 e n. 6 della sentenza - che prevedono il proscioglimento dallimputazione di ripetuta minaccia e lassegnazione di unindennità di fr. 2'000.- ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP - non siano impugnati e siano, pertanto, passati in giudicato.
considerando
Pur se, nel suo giudizio, il primo giudice non si è confrontato con la questione a sapere se sia dato il presupposto processuale della querela, esso è da ritenersi adempiuto visto che, nel verbale 12 dicembre 2014, lAP ha manifestato la sua volontà di chiedere che il marito venga punito affermando di essersi fatta accompagnare da un conoscente fino al posto di polizia di Chiassoper poter formalizzare la denuncia(verbale 12 dicembre 2014, pag. 4).
Dopo aver rilevato che il rapporto coniugale tra limputato e lAP è stato caratterizzato, fin da subito, da frequenti litigi, il giudice di prime cure ha ricordato quanto dichiarato dallAP secondo cui il marito, senza alcun motivo, avrebbe usato regolarmente violenza nei suoi confronti - in pratica settimanalmente - colpendola con pugni e calci (anche quando era incinta della figlia) e impedendole qualsiasi libertà, in particolare vietandole di uscire e di avere contatti con altre persone (sentenza impugnata consid. 2, pagg. 2-3).
3.Limputato ha ribadito anche in sede dappello la sua innocenza sostenendo, in estrema sintesi, che il materiale su cui il primo giudice ha fondato il suo accertamento non ha alcuna valenza probatoria e che - in particolare - né lAP né la teste __________ sono credibili.
4.LAP ha raccontato di aver subìto regolarmente delle percosse dal marito (capitava ogni settimana), lultima volta agli inizi di dicembre 2014 (verbale 12 dicembre 2014, pag. 3). Riguardo ai fatti del dicembre 2014 ha - in sostanza - riferito di aver avuto un grande litigio col marito durante il fine settimana del 6/7 dicembre 2014 e di essere stata picchiata anche in questoccasione: il marito, lavrebbe, infatti, afferrata per i capelli e colpita con un calcio. Proprio questo (ennesimo) episodio lavrebbe convinta a lasciare labitazione coniugale. Ciò che è avvenuto il lunedì successivo, 8 dicembre 2014.
Questa Corte ha ritenuto pienamente credibili le dichiarazioni dellAP.
a.La donna - in particolare nel suo verbale dibattimentale del 22 novembre 2016 - ha descritto in modo pacato e senza ostilità le violenze subìte dal marito, e il suo racconto ha messo bene in evidenza la situazione di completo smarrimento nella quale è venuta a trovarsi agli inizi di dicembre, proprio a fronte dellultimo episodio di violenza domestica. LAP ha, infatti, riferito:
-di aver chiesto aiuto alla polizia di Chiassopoiché non sapevo bene né cosa fare né dove andare;
-di aver seguito il consiglio dei poliziotti e preso con sédei fogliper la denuncia (anche se - non conoscendo la lingua italiana -non ho capito quasi nulla di quello che cera scritto);
-di essersi recata da una ginecologa per farsi visitare (così come suggeritole dai poliziotti (evidentemente inesperti) che, probabilmente per problemi di lingua, non avevano capito che le violenze subite dalla donna non erano di natura sessuale);
-di aver girovagato per Chiasso (a fronte del rifiuto dello studio medico di visitarla poiché non aveva appuntamento) per cercareun po di nascondermie perchéa quel punto non sapevo dove andare;
-di aver chiamato sua madre in Germania per chiederle aiuto;
-di aver aspettato in strada, con la bambina, fino alle undici di sera, che una cugina (contattata dalla madre) la venisse a prendere con il marito da Zurigo;
-di essersi recata quella sera stessa a Zurigo, a dormire a casa della cugina;
-di essersi rivolta (per il tramite del marito della cugina) alle forze dellordine di Zurigo per poi tornare in Ticino, dopo che la polizia di Zurigo le aveva consigliato di rivolgersi a quella del suo cantone di residenza;
-infine di essersi recata nuovamente presso il posto di polizia di Chiasso dove è poi stata - finalmente - verbalizzata (a quel punto hanno chiamato uninterprete e io ho potuto raccontare quel che mi era successo. Sono rimasta circa due o tre ore in polizia poi loro mi hanno mandato in una casa delle donne).
Il resoconto dellAP sulla sua reazione di fronte allennesimo episodio di violenza domestica, è genuino, spontaneo e restituisce - perfettamente - lo stato di turbamento in cui ella si trovava: solo una persona realmente spaventata ed esausta, agisce così come da lei descritto.
E il suo comportamento istintivo, impulsivo e anche un po sconclusionato è del tutto coerente con lennesima situazione di violenza domestica descritta e con il suo spaesamento di donna completamente sola in un paese di cui, praticamente, non conosce nulla.
b.Le dichiarazioni dellAP sono, del resto, supportate - perlomeno per quanto concerne i fatti del dicembre 2014 - da quelle della teste __________, la quale ha riferito di avere assistito ad un episodio del tutto simile a quello descritto dallAP.
__________ ha, infatti, raccontato che in unoccasione - trovandosi a casa dei coniugi __________
- ha visto il marito picchiare la moglie, e in particolare:
Ha pure precisato che, dopo essere stata picchiata dal marito, PC 1 è stata chiusa fuori dal salotto e checon me era presente anche la mamma dellimputato(verbale dibattimentale 22 marzo 2016, pag. 4).
Il racconto della teste coincide con quello dellAP che ha riferito, come detto, di un grande litigio col marito - situandolo il fine settimana del 6/7 dicembre 2014 - in occasione del quale questi lha strattonata per i capelli e lha colpita con un calcio. LAP ha - anche - affermato che, dopo averla colpita con un calcio:
Anche con riferimento alle persone presenti, al locale della casa in cui si sono svolti i fatti e alla reazione del marito subito dopo gli stessi, i racconti delle due donne sono, quindi, perfettamente congruenti.
c.E ben vero che la teste __________ non ha ricordato la data esatta dellepisodio che ha descritto. Tuttavia, interrogata al dibattimento di primo grado e ammonita a dire la verità, ha saputo ricordare e raccontare - senza tanti fronzoli - i fatti ai quali aveva assistito: fatti, lo si ripete, che sono del tutto identici a quelli descritti dallAP e relativi al dicembre 2014.
Per questa stessa ragione, lobiezione dellimputato (volta a destituire di fedefacenza la dichiarazione scritta della teste prodotta agli atti dalla patrocinatrice dellAP), secondo cui __________ non saprebbe scrivere (verbale dibattimentale 22 marzo 2016, pag. 4) - quandanche veritiera - è comunque ininfluente, ritenuto che decisive - ai fini della presente procedura - sono le dichiarazioni rese a verbale, di cui non vi è alcun motivo di dubitare.
Del resto, proprio il fatto di non aver saputo ricordare la data esatta dellepisodio di violenza al quale aveva assistito, smentisce - a ben vedere - la tesi dellimputato secondo cui la teste sarebbe in qualche modo prevenuta e si sarebbe preparata al processo (come da lui sostenuto nel dibattimento di primo grado).
Per tacere del fatto che lappellante - sempre nel dibattimento davanti alla Pretura penale - ha reso dichiarazioni a dir poco incongruenti e prive di ogni logica quando - nel tentativo di sminuire la portata della testimonianza di __________
- si è detto convinto che la stessa fosse stata pagata dai genitori della moglie per fare una falsa testimonianza perchénel nostro paese dorigine si usa fare questo; e quando - richiesto di spiegare quale sarebbe stata la motivazione dei genitori dellAP - ha affermato che gli stessivolevano rovinarmi in una situazione contorta si fa di tutto per rovinare un matrimonio(verbale dibattimentale 22.03.2016, pag. 4). Posto che nulla supporta le dichiarazioni dellimputato, è - comunque - del tutto illogico che i genitori dellAP abbiano sborsato dei soldi e pagato la teste, per rovinare un matrimonio in realtà già irrimediabilmente compromesso. Tanto più che dagli atti emerge che i genitori dellAP, più che delle sorti del matrimonio, erano seriamente preoccupati per la loro figlia (cfr. telefonata del padre alla polizia in data 8 dicembre 2016, riportata nello scritto 24 marzo 2016 a firma del coordinatore della polizia cantonale in ambito di violenza domestica, prodotto dalla patrocinatrice dellAP in sede di dibattimento dappello).
Questa Corte ha, quindi, ritenuto credibili e fedefacenti le dichiarazioni della teste __________ la cui congruenza con quelle rese dallAP è manifesta.
d. PC 1ha riferito che il marito lha afferrata per i capelli - strattonandola - il sabato 6 dicembre 2014 e lha colpita con un calcio la domenica successiva, il 7 dicembre 2014. La teste __________ ha, come detto, riferito che i due atti di violenza sono avvenuti nel medesimo giorno e che lei vi ha assistito direttamente.
Dapprima va rilevato che non può essere equivocato - perché chiaro - che i fatti raccontati dalle due donne sono in concreto identici.
Ciò posto, è più che normale - e perfettamente comprensibile - che lAP - a fronte dello stato di agitazione nel quale è venuta a trovarsi durante quel fine di settimana, e a fronte della sequenza di eventi (gravosi e destabilizzanti) che da lì sono poi scaturiti (lallontanamento dallabitazione coniugale, la sistemazione in una casa protetta, lapertura del procedimento penale nei confronti del marito) - possa aver avuto qualche incertezza nel collocare - tutti - i fatti nella loro esatta successione temporale.
Indicativo, in proposito, quanto dichiarato dallAP nel dibattimento dappello:
Del resto, quando racconta degli avvenimenti del 6/7 dicembre 2014, lAP riferisce di ungrande litigioprotrattosi perlomeno per unintera giornata e la sua percezione è che quegli accadimenti costituiscono un unico episodio che le ha, poi, fatto maturare la decisione di lasciare labitazione coniugale. A ciò aggiungasi che avendo lAP sostenuto - in maniera peraltro credibile - di essere stata picchiata dal marito regolarmente, si può ben comprendere qualche difficoltà, da parte sua, nel ricordare e situare esattamente nel tempo tutto quanto subìto.
e.Va, inoltre, rilevato che in occasione del suo primo verbale reso davanti alla polizia, segnatamente in data 12 dicembre 2014, lAP non ha avuto lausilio di un interprete di lingua albanese, bensì serba (che, quindi, non le è stato di alcuna utilità). A causa di ciò - come osservato dalla sua patrocinatrice al dibattimento dappello - linterrogatorio si è sostanzialmente svolto in italiano, lingua che PC 1, a quel momento, non capiva e non parlava (e che, anche al dibattimento dappello - a distanza di quasi due anni - ha mostrato di conoscere poco).
Non ha da essere argomentato che, con queste premesse, il contenuto del verbale di data 12 dicembre 2014 deve essere preso con una certa cautela: nel senso che non si possono certo utilizzare piccole incongruenze - manifestamente riconducibili a problemi linguistici - per tentare, come ha fatto la Difesa, di destituire di attendibilità la versione dellAP.
Nemmeno per il verbale dibattimentale in Pretura penale del 22 marzo 2016 era presente un interprete, per cui - anche in questo caso - linterrogatorio si è svolto in italiano. Significative, al riguardo, le dichiarazioni dellAP rese nel corso del dibattimento dappello:
f.Pur con le difficoltà linguistiche che hanno contraddistinto i suoi verbali che hanno preceduto il dibattimento in appello, lAP ha - comunque - sempre affermato che i fatti qui in discussione sono avvenuti di domenica. Nel suo verbale dibattimentale 03.12.2015 ha, infatti, dichiarato di essere stata picchiata dal marito il giorno prima di essersi allontanata dallabitazione coniugale (con il che, essendosi allontanata lunedì 8 dicembre 2014, i fatti sono avvenuti domenica 7 dicembre 2014), mentre nel suo verbale dibattimentale 22.03.2016 ha affermato:
E a ben vedere, anche quando è stata sentita dalla polizia il 12 dicembre 2014 - nella misura in cui ha riferito di essere stata picchiata dal marito, lultima volta, la settimana prima rispetto al suo verbale, cfr. verbale 12 dicembre 2014, pag. 3 - lAP ha fornito unindicazione temporale corretta: il 12 dicembre 2014 era, infatti, un venerdì, e i fatti si sono svolti la domenica precedente, quindi, la settimana prima.
Ciò contribuisce a rendere assolutamente credibili le dichiarazioni dellAP e smentisce la tesi della Difesa, secondo cui ella avrebbe fornito indicazioni contradditorie proprio sulle circostanze temporali in cui i fatti sono avvenuti.
5.Dagli atti emerge chiaramente che lAP ha lasciato labitazione coniugale l8 dicembre 2014 e che - da allora - non ha più rivisto il marito, se non in aula penale. Lo ha riferito PC 1 (verbale dibattimentale 22 novembre 2016, pag. 8), ma lha affermato anche limputato (verbale dibattimentale 03.12.2015, pag. 2).
Inoltre, dallo scritto 24 marzo 2016 a firma del coordinatore della polizia cantonale in ambito di violenza domestica (prodotto dal patrocinatore dellAP in sede di dibattimento dappello), risulta che:
-il 09 dicembre 2014 (ore 15:36) limputatosi presentava presso la Gendarmeria di Chiasso per segnalare lallontanamento dal domicilio della moglie;
-il 10 dicembre 2014 (ore 8:20) limputatoinformava la Gendarmeria di Chiasso che dalla Germania gli era stato comunicato che moglie e figlia stavano bene e di non cercarle;
-sempre il 10 dicembre 2014 (ore 16:54) limputatoveniva verbalizzato in qualità di PIF presso la Gendarmeria di Chiasso. Allo stesso si faceva prendere atto che moglie e figlia si trovavano in luogo sicuro ma che lo stesso doveva rimanere a lui anonimo.
Alla luce di quanto precede, è escluso che i fatti qui in rassegna possano essere accaduti il 10 dicembre 2014 come, invece, ritenuto dal primo giudice il quale, a questo proposito, è incorso in un errore manifesto. Ciò è dimostrato dalle dichiarazioni - almeno su questo punto - congruenti dellAP e dellimputato e dal citato scritto, stante il quale - già il 9 dicembre 2014 - limputato aveva avvertito la polizia dellallontanamento della moglie e il 10 dicembre 2014 questultima già era stata collocata in una casa protetta.
Al riguardo va rilevato che il rapporto di violenza domestica della polizia - che riporta lindicazione 10 dicembre 2014 quale data dellepisodio di violenza - è manifestamente sbagliato. Del resto esso non è stato allestito - come avviene, invece, abitualmente - nel momento in cui la polizia è stata interpellata, bensì una ventina di giorni dopo, ciò che già di per sé ne sminuisce la portata. In ogni caso, la circostanza temporale ivi contenuta è in contrasto con tutto il resto del materiale probatorio agli atti e - persino - con lo scrittto 24 marzo 2016 della stessa polizia che riconosce che il 10 dicembre 2014 i fatti qui in discussione si erano già consumati e lAP era già stata collocata in una struttura protetta. Il rapporto dinchiesta di polizia giudiziaria 29 dicembre 2014 riproduce, poi, lerrore che viene nuovamente ripreso dal primo giudice.
6.Limputato
- come detto - ha sempre negato di aver picchiato la moglie. La sua versione è, tuttavia, chiaramente smentita dalle dichiarazioni congruenti dellAP e della teste __________. Del resto, le sue dichiarazioni sono apparse, in generale, non credibili. La Corte non gli ha, per esempio, creduto quando ha raccontato che, dopo un litigio in cui egli era stato aggredito verbalmente dalla moglie e da lei fatto bersaglio di lanci di oggetti, questa era inspiegabilmente fuggita da casa scalza e con la bimba in braccio nonostante egli non lavesse nemmeno toccata. E, daltra parte, le sue dichiarazioni sono state smentite da riscontri oggettivi quando - a domanda della Presidente che gli chiedeva se avesse picchiato altre donne - ha risposto negativamente, in palese contrasto con la sentenza 11 marzo 2014 della Pretura penale con cui è stato dichiarato autore colpevole di minaccia e vie di fatto ai danni della sua precedente compagna, __________.
In conclusione, sulla base del materiale probatorio agli atti, questa Corte ritiene che limputato abbia commesso, nei confronti della moglie, vie di fatto reiterate. Sennonché - in virtù del divieto di reformatio in peius ex art. 391 cpv. 2 CPP - lappellante può essere dichiarato colpevole unicamente per i fatti del 7 dicembre 2014.
A titolo abbondanziale, si rileva che vi sono ulteriori indizi che parlano a favore di ripetuti atti di violenza fisica a danno di PC 1 e, quindi, della tesi accusatoria, rispettivamente che parlano a favore della credibilità dellAP e, invece, contro la credibilità dellimputato:
-il 19 agosto 2014 una vicina di casa chiedeva lintervento della polizia avendo notato lAP uscire di casa gridando (verbale AP 1 10 dicembre 2014, pag. 2; scritto 24 marzo 2016 a firma del coordinatore della polizia cantonale in ambito di violenza domestica). Il 23 novembre 2014 - a detta dello stesso imputato - la moglie scappava da casa con la figlia (verbale AP 1 10 dicembre 2014, pag. 2). Sempre limputato riferiva - senza situarla nel tempo - di una situazione in cui lui stesso aveva chiamato la polizia, poiché la moglie - durante una lite, dopo aver urlato contro di lui e avergli lanciato degli oggetti - fuggiva da casa scalza, con la figlia.
Si tratta di circostanze che inducono a ritenere che, in tutti e tre i casi, fosse successo ben più di un semplice litigio, ciò che avvalora la versione dellAP secondo cui il marito la picchiava regolarmente;
-con riferimento al livido alla gamba riscontrato dalla polizia in occasione dellintervento del 23 novembre 2014, limputato raccontava dapprima che la moglie se lera procurato da sola cadendo al suolo (verbale 10 dicembre 2014, pag. 2) per, poi, contraddirsi e affermare che se lera procurato aprendo il divano letto della sala (verbale 29 dicembre 2014, pag. 4). Una contraddizione che contribuisce a destituire di credibilità la versione dellimputato;
-AP 1 ha ammesso di aver portato via il telefono alla moglie (due mesi prima dei fatti qui in discussione), poiché questultima avrebbe trascorso gran parte della giornata a videochiamare i suoi genitori su Skype (verbale 29 dicembre 2014, pag. 4). Questammissione conforta le dichiarazioni dellAP, secondo cui il marito aveva nei suoi confronti un comportamento prevaricatore.
7.In sunto, è - quindi - accertato che sono dati i presupposti per ritenere che AP 1, almeno con riferimento ai fatti del 7 dicembre 2014, abbia realizzato i presupposti del reato di vie di fatto ai danni della moglie PC 1. La collocazione temporale dei fatti diversa rispetto a quanto erroneamente accertato dal primo giudice non pone problema in relazione al diritto di essere sentito, nella misura in cui limputazione contestata allappellante col decreto daccusa 02.02.2015 comprendeva una paletta temporale che andava dal 19 agosto 2014 al 10 dicembre 2014.
Va rilevato, a questo riguardo, che nemmeno la dichiarazione 31 maggio 2016 dellUfficio del controllo abitanti del Comune di Vacallo (prodotta al dibattimento dappello dal difensore dellimputato), secondo cui lAP avrebbe lasciato lappartamento di Vacalloa partire dal 6 dicembre 2014è suscettibile di modificare tale accertamento. La dichiarazione, infatti, fa riferimento al verbale di udienza della Pretura di Mendrisio-Sud datato 23 febbraio 2015 secondo cui - a partire dal 6 dicembre 2014 - lAP era autorizzata a vivere separata dal marito. Il fatto chefosse autorizzata a vivere separata, non significa - tuttavia - che - necessariamente - abbia effettivamente lasciato labitazione coniugale a quella data. Inoltre, la citata dichiarazione è stata richiesta dal marito a posteriori (un anno e mezzo dopo i fatti), per cui quanto in essa contenuto non si basa su accertamenti dellUfficio del controllo abitanti effettuati a suo tempo, bensì - evidentemente - sulla sola base del suddetto verbale di udienza.
Pena
8.Il primo giudice ha condannato limputato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna (per un totale di fr. 2'700.-) condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 anni e alla multa di fr. 500.-. In ciò, egli è incorso in un errore ritenuto che lart. 126 CP prevede che chi commette vie di fatto è punito con una multa.
Pertanto, tutto ben considerato e ritenuta anche la sua recidiva, questa Corte ritiene adeguato infliggere a AP 1 una multa di fr. 1.000.-.
Non trattandosi di crimine o delitto, non vi è spazio contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - per un prolungamento del periodo di prova per il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di cui alla sentenza 11 marzo 2014 della Pretura penale (art. 46 cpv. 2 CPP).
istanza di indennizzo dellaccusatore privato ex art. 433 CPP
Il dispendio orario esposto dal patrocinatore è di 10 h e 41 min a fr. 282.- luna.
Inoltre delle 4 ore e 10 minuti indicati per la preparazione del dibattimento, appaiono adeguate 2 ore.
Complessivamente, dunque, sono riconosciute 8 ore e 31 minuti a fr. 280.-, per fr. 2'384.67.
Le spese sono riconosciute integralmente.
LIVA ammonta a fr. 205.17.
istanza di indennizzo dellimputato ex art. 429 CPP
10.Vista la sua condanna, listanza di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 CPP presentata da AP 1 va, necessariamente, respinta. A ciò nulla cambia - a fronte del manifesto errore in cui è incorso il primo giudice sul tipo di pena - che limputato venga, in questa sede, condannato soltanto a una multa anziché a una pena pecuniaria e a una multa.
tasse, spese e indennità
Le spese procedurali di appello consistenti in complessivi fr. 1200.- sono poste a carico dellappellante (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà allAP fr. 2'769.80.- (ex artt. 433 cpv. 1 lett. a CPP) a titolo di indennizzo delle spese di patrocinio sostenute per il procedimento dappello.
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 139, 334, 339, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
e 126 CP;
nonché, sulle spese, gli art. 423, 426, 428, 433 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
2.Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2 e 6 della sentenza impugnata sono passati in giudicato:
2.1.AP 1 è dichiarato autore colpevole di vie di fatto
per avere, il 7 dicembre 2014 a __________, afferrato per i capelli e colpito con un calcio la moglie PC 1.
2.2.Di conseguenza, AP 1 è condannato alla multa di fr. 1000.- che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 10 (dieci) giorni.
2.3.Il periodo di prova della pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale l11.03.2014 non è prolungato.
2.4.Gli oneri processuali di primo grado consistenti in complessivi fr. 1'070.- sono posti a carico dello Stato in ragione di fr. 270.- e a carico di AP 1 in ragione di fr. 800.-.
3.Gli oneri processuali per la procedura dappello consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1200.-
sono posti a carico di AP 1.
3.1. AP 1rifonderà a PC 1 fr. 2'769.80 ex art. 433 cpv. 1 lett. a CPP per la procedura dappello.
5.Comunicazione a:
- Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dallart.115 LTF.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 dicembre 2014 (ore 8:20) limputatoinformava la Gendarmeria di Chiasso che dalla Germania gli era stato comunicato che moglie e figlia stavano bene e di non cercarle;
-sempre il 10 dicembre 2014 (ore 16:54) limputatoveniva verbalizzato in qualità di PIF presso la Gendarmeria di Chiasso. Allo stesso si faceva prendere atto che moglie e figlia si trovavano in luogo sicuro ma che lo stesso doveva rimanere a lui anonimo.
Alla luce di quanto precede, è escluso che i fatti qui in rassegna possano essere accaduti il 10 dicembre 2014 come, invece, ritenuto dal primo giudice il quale, a questo proposito, è incorso in un errore manifesto. Ciò è dimostrato dalle dichiarazioni - almeno su questo punto - congruenti dellAP e dellimputato e dal citato scritto, stante il quale - già il 9 dicembre 2014 - limputato aveva avvertito la polizia dellallontanamento della moglie e il 10 dicembre 2014 questultima già era stata collocata in una casa protetta.
Al riguardo va rilevato che il rapporto di violenza domestica della polizia - che riporta lindicazione 10 dicembre 2014 quale data dellepisodio di violenza - è manifestamente sbagliato. Del resto esso non è stato allestito - come avviene, invece, abitualmente - nel momento in cui la polizia è stata interpellata, bensì una ventina di giorni dopo, ciò che già di per sé ne sminuisce la portata. In ogni caso, la circostanza temporale ivi contenuta è in contrasto con tutto il resto del materiale probatorio agli atti e - persino - con lo scrittto 24 marzo 2016 della stessa polizia che riconosce che il 10 dicembre 2014 i fatti qui in discussione si erano già consumati e lAP era già stata collocata in una struttura protetta. Il rapporto dinchiesta di polizia giudiziaria 29 dicembre 2014 riproduce, poi, lerrore che viene nuovamente ripreso dal primo giudice.
6.Limputato
- come detto - ha sempre negato di aver picchiato la moglie. La sua versione è, tuttavia, chiaramente smentita dalle dichiarazioni congruenti dellAP e della teste __________. Del resto, le sue dichiarazioni sono apparse, in generale, non credibili. La Corte non gli ha, per esempio, creduto quando ha raccontato che, dopo un litigio in cui egli era stato aggredito verbalmente dalla moglie e da lei fatto bersaglio di lanci di oggetti, questa era inspiegabilmente fuggita da casa scalza e con la bimba in braccio nonostante egli non lavesse nemmeno toccata. E, daltra parte, le sue dichiarazioni sono state smentite da riscontri oggettivi quando - a domanda della Presidente che gli chiedeva se avesse picchiato altre donne - ha risposto negativamente, in palese contrasto con la sentenza 11 marzo 2014 della Pretura penale con cui è stato dichiarato autore colpevole di minaccia e vie di fatto ai danni della sua precedente compagna, __________.
In conclusione, sulla base del materiale probatorio agli atti, questa Corte ritiene che limputato abbia commesso, nei confronti della moglie, vie di fatto reiterate. Sennonché - in virtù del divieto di reformatio in peius ex art. 391 cpv. 2 CPP - lappellante può essere dichiarato colpevole unicamente per i fatti del 7 dicembre 2014.
A titolo abbondanziale, si rileva che vi sono ulteriori indizi che parlano a favore di ripetuti atti di violenza fisica a danno di PC 1 e, quindi, della tesi accusatoria, rispettivamente che parlano a favore della credibilità dellAP e, invece, contro la credibilità dellimputato:
-il 19 agosto 2014 una vicina di casa chiedeva lintervento della polizia avendo notato lAP uscire di casa gridando (verbale AP 1 10 dicembre 2014, pag. 2; scritto 24 marzo 2016 a firma del coordinatore della polizia cantonale in ambito di violenza domestica). Il 23 novembre 2014 - a detta dello stesso imputato - la moglie scappava da casa con la figlia (verbale AP 1 10 dicembre 2014, pag. 2). Sempre limputato riferiva - senza situarla nel tempo - di una situazione in cui lui stesso aveva chiamato la polizia, poiché la moglie - durante una lite, dopo aver urlato contro di lui e avergli lanciato degli oggetti - fuggiva da casa scalza, con la figlia.
Si tratta di circostanze che inducono a ritenere che, in tutti e tre i casi, fosse successo ben più di un semplice litigio, ciò che avvalora la versione dellAP secondo cui il marito la picchiava regolarmente;
-con riferimento al livido alla gamba riscontrato dalla polizia in occasione dellintervento del 23 novembre 2014, limputato raccontava dapprima che la moglie se lera procurato da sola cadendo al suolo (verbale 10 dicembre 2014, pag. 2) per, poi, contraddirsi e affermare che se lera procurato aprendo il divano letto della sala (verbale 29 dicembre 2014, pag. 4). Una contraddizione che contribuisce a destituire di credibilità la versione dellimputato;
-AP 1 ha ammesso di aver portato via il telefono alla moglie (due mesi prima dei fatti qui in discussione), poiché questultima avrebbe trascorso gran parte della giornata a videochiamare i suoi genitori su Skype (verbale 29 dicembre 2014, pag. 4). Questammissione conforta le dichiarazioni dellAP, secondo cui il marito aveva nei suoi confronti un comportamento prevaricatore.
7.In sunto, è - quindi - accertato che sono dati i presupposti per ritenere che AP 1, almeno con riferimento ai fatti del 7 dicembre 2014, abbia realizzato i presupposti del reato di vie di fatto ai danni della moglie PC 1. La collocazione temporale dei fatti diversa rispetto a quanto erroneamente accertato dal primo giudice non pone problema in relazione al diritto di essere sentito, nella misura in cui limputazione contestata allappellante col decreto daccusa 02.02.2015 comprendeva una paletta temporale che andava dal 19 agosto 2014 al 10 dicembre 2014.
Va rilevato, a questo riguardo, che nemmeno la dichiarazione 31 maggio 2016 dellUfficio del controllo abitanti del Comune di Vacallo (prodotta al dibattimento dappello dal difensore dellimputato), secondo cui lAP avrebbe lasciato lappartamento di Vacalloa partire dal 6 dicembre 2014è suscettibile di modificare tale accertamento. La dichiarazione, infatti, fa riferimento al verbale di udienza della Pretura di Mendrisio-Sud datato 23 febbraio 2015 secondo cui - a partire dal 6 dicembre 2014 - lAP era autorizzata a vivere separata dal marito. Il fatto chefosse autorizzata a vivere separata, non significa - tuttavia - che - necessariamente - abbia effettivamente lasciato labitazione coniugale a quella data. Inoltre, la citata dichiarazione è stata richiesta dal marito a posteriori (un anno e mezzo dopo i fatti), per cui quanto in essa contenuto non si basa su accertamenti dellUfficio del controllo abitanti effettuati a suo tempo, bensì - evidentemente - sulla sola base del suddetto verbale di udienza.
Pena
8.Il primo giudice ha condannato limputato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna (per un totale di fr. 2'700.-) condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 anni e alla multa di fr. 500.-. In ciò, egli è incorso in un errore ritenuto che lart. 126 CP prevede che chi commette vie di fatto è punito con una multa.
Pertanto, tutto ben considerato e ritenuta anche la sua recidiva, questa Corte ritiene adeguato infliggere a AP 1 una multa di fr. 1.000.-.
Non trattandosi di crimine o delitto, non vi è spazio contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - per un prolungamento del periodo di prova per il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di cui alla sentenza 11 marzo 2014 della Pretura penale (art. 46 cpv. 2 CPP).
istanza di indennizzo dellaccusatore privato ex art. 433 CPP
Il dispendio orario esposto dal patrocinatore è di 10 h e 41 min a fr. 282.- luna.
Inoltre delle 4 ore e 10 minuti indicati per la preparazione del dibattimento, appaiono adeguate 2 ore.
Complessivamente, dunque, sono riconosciute 8 ore e 31 minuti a fr. 280.-, per fr. 2'384.67.
Le spese sono riconosciute integralmente.
LIVA ammonta a fr. 205.17.
istanza di indennizzo dellimputato ex art. 429 CPP
10.Vista la sua condanna, listanza di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 CPP presentata da AP 1 va, necessariamente, respinta. A ciò nulla cambia - a fronte del manifesto errore in cui è incorso il primo giudice sul tipo di pena - che limputato venga, in questa sede, condannato soltanto a una multa anziché a una pena pecuniaria e a una multa.
tasse, spese e indennità
Le spese procedurali di appello consistenti in complessivi fr. 1200.- sono poste a carico dellappellante (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà allAP fr. 2'769.80.- (ex artt. 433 cpv. 1 lett. a CPP) a titolo di indennizzo delle spese di patrocinio sostenute per il procedimento dappello.
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 139, 334, 339, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
e 126 CP;
nonché, sulle spese, gli art. 423, 426, 428, 433 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
2.Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2 e 6 della sentenza impugnata sono passati in giudicato:
2.1.AP 1 è dichiarato autore colpevole di vie di fatto
per avere, il 7 dicembre 2014 a __________, afferrato per i capelli e colpito con un calcio la moglie PC 1.
2.2.Di conseguenza, AP 1 è condannato alla multa di fr. 1000.- che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 10 (dieci) giorni.
2.3.Il periodo di prova della pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale l11.03.2014 non è prolungato.
2.4.Gli oneri processuali di primo grado consistenti in complessivi fr. 1'070.- sono posti a carico dello Stato in ragione di fr. 270.- e a carico di AP 1 in ragione di fr. 800.-.
3.Gli oneri processuali per la procedura dappello consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1200.-
sono posti a carico di AP 1.
3.1. AP 1rifonderà a PC 1 fr. 2'769.80 ex art. 433 cpv. 1 lett. a CPP per la procedura dappello.
5.Comunicazione a:
- Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dallart.115 LTF.
E. 11 Visto l’esito della procedura, la ripartizione degli oneri processuali di primo grado in ragione di fr. 270.- a carico dello Stato e di fr. 800.- a carico dell’imputato, rimane invariata (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP). Le spese procedurali di appello consistenti in complessivi fr. 1200.- sono poste a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà all’AP fr. 2'769.80.- (ex artt. 433 cpv. 1 lett. a CPP) a titolo di indennizzo delle spese di patrocinio sostenute per il procedimento d’appello. Per questi motivi, visti gli art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 139, 334, 339, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP; e 126 CP; nonché, sulle spese, gli art. 423, 426, 428, 433 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto. 2. Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2 e 6 della sentenza impugnata sono passati in giudicato: 2.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di vie di fatto per avere, il 7 dicembre 2014 a __________, afferrato per i capelli e colpito con un calcio la moglie PC 1. 2.2. Di conseguenza, AP 1 è condannato alla multa di fr. 1000.- che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 10 (dieci) giorni. 2.3. Il periodo di prova della pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale l’11.03.2014 non è prolungato. 2.4. Gli oneri processuali di primo grado consistenti in complessivi fr. 1'070.- sono posti a carico dello Stato in ragione di fr. 270.- e a carico di AP 1 in ragione di fr. 800.-. 3. Gli oneri processuali per la procedura d’appello consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1000.-
- altri disborsi fr. 200.- fr. 1200.- sono posti a carico di AP 1. 3.1. AP 1 rifonderà a PC 1 fr. 2'769.80 ex art. 433 cpv. 1 lett. a CPP per la procedura d’appello. 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a:
- Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.17.2016.154
Locarno
5 dicembre 2016/cv
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Cristina Maggini, vicecancelliera,
sedente per statuire nella procedura dappello avviata con annuncio del 19 maggio 2016 da
AP 1
rappr. DI 1
contro la sentenza emanata l11 maggio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 12 maggio 2016) nei suoi confronti
richiamata la dichiarazione di appello 22 agosto 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto:
Nel 2012, in occasione di un matrimonio di parenti in Germania, ha conosciuto PC 1 nata __________ - di origini serbe - e, in pratica, le ha subito proposto di sposarlo.
Alcuni mesi dopo si è recato da lei a Belgrado - poiché nel frattempo, la ragazza era stata rimpatriata - per capire le sue intenzioni e, una volta rientrato in Svizzera, ha, poi, formalizzato i documenti necessari per il matrimonio, avvenuto il 26 luglio 2013.
Da subito sono iniziati i disaccordi allinterno della coppia, peggiorati, poi, con la nascita della figlia __________ (nata il __________).
Dall8 dicembre 2014 PC 1 e AP 1 vivono separati. La figlia è stata affidata alla madre, con diritto di visita a favore del padre da esercitare presso listituto __________ di __________.
Da - almeno - un anno limputato non esercita tale diritto di visita.
AP 1 lavora come autista di autobus presso __________, __________ per un salario dichiarato di circa fr. 4'400.- netti al mese per tredici mensilità (si tratta di una media, visto che il salario può variare a dipendenza dei turni).
Egli è tenuto a versare alla moglie - per sé e per la figlia un contributo alimentare mensile di fr. 1'450.- (cui si aggiunge un contributo alimentare di fr. 600.- mensili versato a favore del figlio di quattro anni, avuto con unaltra donna).
I fatti qui in discussione, si riferiscono a quanto accaduto agli inizi di dicembre 2014, quando PC 1 - a seguito dellennesima lite con il marito - ha lasciato labitazione coniugale ed è stata collocata in una casa protetta.
In quei giorni - segnatamente in data 10 dicembre 2014 - gli inquirenti hanno sentito il marito che ha negato di aver mai messo le mani addosso alla moglie e di averla minacciata, riferendo, invece, di litigi verbali per futili motivi.
Due giorni dopo è stata sentita la moglie che, invece, ha sostenuto di essere stata picchiata con violenza e ripetutamente (capitava in pratica ogni settimana) sia dal marito che dal suocero, e ciò fin dal giorno successivo al matrimonio. Ha anche raccontato di essere stata minacciata di morte - a più riprese - da entrambi e che il marito non le concedeva nessuna libertà, impedendole di avere un telefono, di uscire di casa liberamente, di avere contatti con altre persone e, persino, di imparare litaliano per costringerla a dover fare affidamento solo su di lui. Ha sostenuto di non aver mai riferito di tali violenze agli agenti intervenuti prima del dicembre 2014, perché altrimenti il marito lavrebbe picchiata di più.
1. ripetute vie di fatto
per avere, tra il 19 agosto 2014 e il 10 dicembre 2014, a __________, colpendola con pugni e calci e afferrandola per il collo e per i capelli, commesso vie di fatto nei confronti della moglie PC 1;
2. ripetuta minaccia
per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1, usando grave minaccia, incusso timore e spavento alla moglie PC 1, minacciando di ucciderla e di riportarla in Serbia;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 180 CP;
richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4 e 46 cpv. 2 CP
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 5'400.-) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 500.- (con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni) e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
Non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale l11.03.2014, ma ha prolungato il periodo di prova di un anno.
vie di fatto
per avere, il 10 dicembre 2014, a __________, colpendola con un calcio e afferrandola per i capelli, commesso vie di fatto nei confronti della moglie PC 1 (dispositivo n. 1),
e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna (per un totale di fr. 2'700.-), condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 500.- (con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni) e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (dispositivo n. 3).
Il primo giudice non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di cui alla sentenza 11 marzo 2014 della Pretura penale, ne ha tuttavia prolungato di un anno il periodo di prova, inizialmente fissato a 2 anni (dispositivo n. 5).
Il giudice di prime cure ha anche assegnato a AP 1 unindennità di fr. 2'000.- ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (dispositivo n. 6).
Sebbene lappellante - e per esso il suo difensore - abbia scritto di voler impugnare lintera sentenza, dalla lettura della dichiarazione nel suo complesso emerge - in modo univoco - che la volontà dellappellante è quella di chiedere il proscioglimento da ogni accusa, per cui vi è da ritenere che i dispositivi n. 2 e n. 6 della sentenza - che prevedono il proscioglimento dallimputazione di ripetuta minaccia e lassegnazione di unindennità di fr. 2'000.- ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP - non siano impugnati e siano, pertanto, passati in giudicato.
considerando
Pur se, nel suo giudizio, il primo giudice non si è confrontato con la questione a sapere se sia dato il presupposto processuale della querela, esso è da ritenersi adempiuto visto che, nel verbale 12 dicembre 2014, lAP ha manifestato la sua volontà di chiedere che il marito venga punito affermando di essersi fatta accompagnare da un conoscente fino al posto di polizia di Chiassoper poter formalizzare la denuncia(verbale 12 dicembre 2014, pag. 4).
Dopo aver rilevato che il rapporto coniugale tra limputato e lAP è stato caratterizzato, fin da subito, da frequenti litigi, il giudice di prime cure ha ricordato quanto dichiarato dallAP secondo cui il marito, senza alcun motivo, avrebbe usato regolarmente violenza nei suoi confronti - in pratica settimanalmente - colpendola con pugni e calci (anche quando era incinta della figlia) e impedendole qualsiasi libertà, in particolare vietandole di uscire e di avere contatti con altre persone (sentenza impugnata consid. 2, pagg. 2-3).
3.Limputato ha ribadito anche in sede dappello la sua innocenza sostenendo, in estrema sintesi, che il materiale su cui il primo giudice ha fondato il suo accertamento non ha alcuna valenza probatoria e che - in particolare - né lAP né la teste __________ sono credibili.
4.LAP ha raccontato di aver subìto regolarmente delle percosse dal marito (capitava ogni settimana), lultima volta agli inizi di dicembre 2014 (verbale 12 dicembre 2014, pag. 3). Riguardo ai fatti del dicembre 2014 ha - in sostanza - riferito di aver avuto un grande litigio col marito durante il fine settimana del 6/7 dicembre 2014 e di essere stata picchiata anche in questoccasione: il marito, lavrebbe, infatti, afferrata per i capelli e colpita con un calcio. Proprio questo (ennesimo) episodio lavrebbe convinta a lasciare labitazione coniugale. Ciò che è avvenuto il lunedì successivo, 8 dicembre 2014.
Questa Corte ha ritenuto pienamente credibili le dichiarazioni dellAP.
a.La donna - in particolare nel suo verbale dibattimentale del 22 novembre 2016 - ha descritto in modo pacato e senza ostilità le violenze subìte dal marito, e il suo racconto ha messo bene in evidenza la situazione di completo smarrimento nella quale è venuta a trovarsi agli inizi di dicembre, proprio a fronte dellultimo episodio di violenza domestica. LAP ha, infatti, riferito:
-di aver chiesto aiuto alla polizia di Chiassopoiché non sapevo bene né cosa fare né dove andare;
-di aver seguito il consiglio dei poliziotti e preso con sédei fogliper la denuncia (anche se - non conoscendo la lingua italiana -non ho capito quasi nulla di quello che cera scritto);
-di essersi recata da una ginecologa per farsi visitare (così come suggeritole dai poliziotti (evidentemente inesperti) che, probabilmente per problemi di lingua, non avevano capito che le violenze subite dalla donna non erano di natura sessuale);
-di aver girovagato per Chiasso (a fronte del rifiuto dello studio medico di visitarla poiché non aveva appuntamento) per cercareun po di nascondermie perchéa quel punto non sapevo dove andare;
-di aver chiamato sua madre in Germania per chiederle aiuto;
-di aver aspettato in strada, con la bambina, fino alle undici di sera, che una cugina (contattata dalla madre) la venisse a prendere con il marito da Zurigo;
-di essersi recata quella sera stessa a Zurigo, a dormire a casa della cugina;
-di essersi rivolta (per il tramite del marito della cugina) alle forze dellordine di Zurigo per poi tornare in Ticino, dopo che la polizia di Zurigo le aveva consigliato di rivolgersi a quella del suo cantone di residenza;
-infine di essersi recata nuovamente presso il posto di polizia di Chiasso dove è poi stata - finalmente - verbalizzata (a quel punto hanno chiamato uninterprete e io ho potuto raccontare quel che mi era successo. Sono rimasta circa due o tre ore in polizia poi loro mi hanno mandato in una casa delle donne).
Il resoconto dellAP sulla sua reazione di fronte allennesimo episodio di violenza domestica, è genuino, spontaneo e restituisce - perfettamente - lo stato di turbamento in cui ella si trovava: solo una persona realmente spaventata ed esausta, agisce così come da lei descritto.
E il suo comportamento istintivo, impulsivo e anche un po sconclusionato è del tutto coerente con lennesima situazione di violenza domestica descritta e con il suo spaesamento di donna completamente sola in un paese di cui, praticamente, non conosce nulla.
b.Le dichiarazioni dellAP sono, del resto, supportate - perlomeno per quanto concerne i fatti del dicembre 2014 - da quelle della teste __________, la quale ha riferito di avere assistito ad un episodio del tutto simile a quello descritto dallAP.
__________ ha, infatti, raccontato che in unoccasione - trovandosi a casa dei coniugi __________
- ha visto il marito picchiare la moglie, e in particolare:
Ha pure precisato che, dopo essere stata picchiata dal marito, PC 1 è stata chiusa fuori dal salotto e checon me era presente anche la mamma dellimputato(verbale dibattimentale 22 marzo 2016, pag. 4).
Il racconto della teste coincide con quello dellAP che ha riferito, come detto, di un grande litigio col marito - situandolo il fine settimana del 6/7 dicembre 2014 - in occasione del quale questi lha strattonata per i capelli e lha colpita con un calcio. LAP ha - anche - affermato che, dopo averla colpita con un calcio:
Anche con riferimento alle persone presenti, al locale della casa in cui si sono svolti i fatti e alla reazione del marito subito dopo gli stessi, i racconti delle due donne sono, quindi, perfettamente congruenti.
c.E ben vero che la teste __________ non ha ricordato la data esatta dellepisodio che ha descritto. Tuttavia, interrogata al dibattimento di primo grado e ammonita a dire la verità, ha saputo ricordare e raccontare - senza tanti fronzoli - i fatti ai quali aveva assistito: fatti, lo si ripete, che sono del tutto identici a quelli descritti dallAP e relativi al dicembre 2014.
Per questa stessa ragione, lobiezione dellimputato (volta a destituire di fedefacenza la dichiarazione scritta della teste prodotta agli atti dalla patrocinatrice dellAP), secondo cui __________ non saprebbe scrivere (verbale dibattimentale 22 marzo 2016, pag. 4) - quandanche veritiera - è comunque ininfluente, ritenuto che decisive - ai fini della presente procedura - sono le dichiarazioni rese a verbale, di cui non vi è alcun motivo di dubitare.
Del resto, proprio il fatto di non aver saputo ricordare la data esatta dellepisodio di violenza al quale aveva assistito, smentisce - a ben vedere - la tesi dellimputato secondo cui la teste sarebbe in qualche modo prevenuta e si sarebbe preparata al processo (come da lui sostenuto nel dibattimento di primo grado).
Per tacere del fatto che lappellante - sempre nel dibattimento davanti alla Pretura penale - ha reso dichiarazioni a dir poco incongruenti e prive di ogni logica quando - nel tentativo di sminuire la portata della testimonianza di __________
- si è detto convinto che la stessa fosse stata pagata dai genitori della moglie per fare una falsa testimonianza perchénel nostro paese dorigine si usa fare questo; e quando - richiesto di spiegare quale sarebbe stata la motivazione dei genitori dellAP - ha affermato che gli stessivolevano rovinarmi in una situazione contorta si fa di tutto per rovinare un matrimonio(verbale dibattimentale 22.03.2016, pag. 4). Posto che nulla supporta le dichiarazioni dellimputato, è - comunque - del tutto illogico che i genitori dellAP abbiano sborsato dei soldi e pagato la teste, per rovinare un matrimonio in realtà già irrimediabilmente compromesso. Tanto più che dagli atti emerge che i genitori dellAP, più che delle sorti del matrimonio, erano seriamente preoccupati per la loro figlia (cfr. telefonata del padre alla polizia in data 8 dicembre 2016, riportata nello scritto 24 marzo 2016 a firma del coordinatore della polizia cantonale in ambito di violenza domestica, prodotto dalla patrocinatrice dellAP in sede di dibattimento dappello).
Questa Corte ha, quindi, ritenuto credibili e fedefacenti le dichiarazioni della teste __________ la cui congruenza con quelle rese dallAP è manifesta.
d. PC 1ha riferito che il marito lha afferrata per i capelli - strattonandola - il sabato 6 dicembre 2014 e lha colpita con un calcio la domenica successiva, il 7 dicembre 2014. La teste __________ ha, come detto, riferito che i due atti di violenza sono avvenuti nel medesimo giorno e che lei vi ha assistito direttamente.
Dapprima va rilevato che non può essere equivocato - perché chiaro - che i fatti raccontati dalle due donne sono in concreto identici.
Ciò posto, è più che normale - e perfettamente comprensibile - che lAP - a fronte dello stato di agitazione nel quale è venuta a trovarsi durante quel fine di settimana, e a fronte della sequenza di eventi (gravosi e destabilizzanti) che da lì sono poi scaturiti (lallontanamento dallabitazione coniugale, la sistemazione in una casa protetta, lapertura del procedimento penale nei confronti del marito) - possa aver avuto qualche incertezza nel collocare - tutti - i fatti nella loro esatta successione temporale.
Indicativo, in proposito, quanto dichiarato dallAP nel dibattimento dappello:
Del resto, quando racconta degli avvenimenti del 6/7 dicembre 2014, lAP riferisce di ungrande litigioprotrattosi perlomeno per unintera giornata e la sua percezione è che quegli accadimenti costituiscono un unico episodio che le ha, poi, fatto maturare la decisione di lasciare labitazione coniugale. A ciò aggiungasi che avendo lAP sostenuto - in maniera peraltro credibile - di essere stata picchiata dal marito regolarmente, si può ben comprendere qualche difficoltà, da parte sua, nel ricordare e situare esattamente nel tempo tutto quanto subìto.
e.Va, inoltre, rilevato che in occasione del suo primo verbale reso davanti alla polizia, segnatamente in data 12 dicembre 2014, lAP non ha avuto lausilio di un interprete di lingua albanese, bensì serba (che, quindi, non le è stato di alcuna utilità). A causa di ciò - come osservato dalla sua patrocinatrice al dibattimento dappello - linterrogatorio si è sostanzialmente svolto in italiano, lingua che PC 1, a quel momento, non capiva e non parlava (e che, anche al dibattimento dappello - a distanza di quasi due anni - ha mostrato di conoscere poco).
Non ha da essere argomentato che, con queste premesse, il contenuto del verbale di data 12 dicembre 2014 deve essere preso con una certa cautela: nel senso che non si possono certo utilizzare piccole incongruenze - manifestamente riconducibili a problemi linguistici - per tentare, come ha fatto la Difesa, di destituire di attendibilità la versione dellAP.
Nemmeno per il verbale dibattimentale in Pretura penale del 22 marzo 2016 era presente un interprete, per cui - anche in questo caso - linterrogatorio si è svolto in italiano. Significative, al riguardo, le dichiarazioni dellAP rese nel corso del dibattimento dappello:
f.Pur con le difficoltà linguistiche che hanno contraddistinto i suoi verbali che hanno preceduto il dibattimento in appello, lAP ha - comunque - sempre affermato che i fatti qui in discussione sono avvenuti di domenica. Nel suo verbale dibattimentale 03.12.2015 ha, infatti, dichiarato di essere stata picchiata dal marito il giorno prima di essersi allontanata dallabitazione coniugale (con il che, essendosi allontanata lunedì 8 dicembre 2014, i fatti sono avvenuti domenica 7 dicembre 2014), mentre nel suo verbale dibattimentale 22.03.2016 ha affermato:
E a ben vedere, anche quando è stata sentita dalla polizia il 12 dicembre 2014 - nella misura in cui ha riferito di essere stata picchiata dal marito, lultima volta, la settimana prima rispetto al suo verbale, cfr. verbale 12 dicembre 2014, pag. 3 - lAP ha fornito unindicazione temporale corretta: il 12 dicembre 2014 era, infatti, un venerdì, e i fatti si sono svolti la domenica precedente, quindi, la settimana prima.
Ciò contribuisce a rendere assolutamente credibili le dichiarazioni dellAP e smentisce la tesi della Difesa, secondo cui ella avrebbe fornito indicazioni contradditorie proprio sulle circostanze temporali in cui i fatti sono avvenuti.
5.Dagli atti emerge chiaramente che lAP ha lasciato labitazione coniugale l8 dicembre 2014 e che - da allora - non ha più rivisto il marito, se non in aula penale. Lo ha riferito PC 1 (verbale dibattimentale 22 novembre 2016, pag. 8), ma lha affermato anche limputato (verbale dibattimentale 03.12.2015, pag. 2).
Inoltre, dallo scritto 24 marzo 2016 a firma del coordinatore della polizia cantonale in ambito di violenza domestica (prodotto dal patrocinatore dellAP in sede di dibattimento dappello), risulta che:
-il 09 dicembre 2014 (ore 15:36) limputatosi presentava presso la Gendarmeria di Chiasso per segnalare lallontanamento dal domicilio della moglie;
-il 10 dicembre 2014 (ore 8:20) limputatoinformava la Gendarmeria di Chiasso che dalla Germania gli era stato comunicato che moglie e figlia stavano bene e di non cercarle;
-sempre il 10 dicembre 2014 (ore 16:54) limputatoveniva verbalizzato in qualità di PIF presso la Gendarmeria di Chiasso. Allo stesso si faceva prendere atto che moglie e figlia si trovavano in luogo sicuro ma che lo stesso doveva rimanere a lui anonimo.
Alla luce di quanto precede, è escluso che i fatti qui in rassegna possano essere accaduti il 10 dicembre 2014 come, invece, ritenuto dal primo giudice il quale, a questo proposito, è incorso in un errore manifesto. Ciò è dimostrato dalle dichiarazioni - almeno su questo punto - congruenti dellAP e dellimputato e dal citato scritto, stante il quale - già il 9 dicembre 2014 - limputato aveva avvertito la polizia dellallontanamento della moglie e il 10 dicembre 2014 questultima già era stata collocata in una casa protetta.
Al riguardo va rilevato che il rapporto di violenza domestica della polizia - che riporta lindicazione 10 dicembre 2014 quale data dellepisodio di violenza - è manifestamente sbagliato. Del resto esso non è stato allestito - come avviene, invece, abitualmente - nel momento in cui la polizia è stata interpellata, bensì una ventina di giorni dopo, ciò che già di per sé ne sminuisce la portata. In ogni caso, la circostanza temporale ivi contenuta è in contrasto con tutto il resto del materiale probatorio agli atti e - persino - con lo scrittto 24 marzo 2016 della stessa polizia che riconosce che il 10 dicembre 2014 i fatti qui in discussione si erano già consumati e lAP era già stata collocata in una struttura protetta. Il rapporto dinchiesta di polizia giudiziaria 29 dicembre 2014 riproduce, poi, lerrore che viene nuovamente ripreso dal primo giudice.
6.Limputato
- come detto - ha sempre negato di aver picchiato la moglie. La sua versione è, tuttavia, chiaramente smentita dalle dichiarazioni congruenti dellAP e della teste __________. Del resto, le sue dichiarazioni sono apparse, in generale, non credibili. La Corte non gli ha, per esempio, creduto quando ha raccontato che, dopo un litigio in cui egli era stato aggredito verbalmente dalla moglie e da lei fatto bersaglio di lanci di oggetti, questa era inspiegabilmente fuggita da casa scalza e con la bimba in braccio nonostante egli non lavesse nemmeno toccata. E, daltra parte, le sue dichiarazioni sono state smentite da riscontri oggettivi quando - a domanda della Presidente che gli chiedeva se avesse picchiato altre donne - ha risposto negativamente, in palese contrasto con la sentenza 11 marzo 2014 della Pretura penale con cui è stato dichiarato autore colpevole di minaccia e vie di fatto ai danni della sua precedente compagna, __________.
In conclusione, sulla base del materiale probatorio agli atti, questa Corte ritiene che limputato abbia commesso, nei confronti della moglie, vie di fatto reiterate. Sennonché - in virtù del divieto di reformatio in peius ex art. 391 cpv. 2 CPP - lappellante può essere dichiarato colpevole unicamente per i fatti del 7 dicembre 2014.
A titolo abbondanziale, si rileva che vi sono ulteriori indizi che parlano a favore di ripetuti atti di violenza fisica a danno di PC 1 e, quindi, della tesi accusatoria, rispettivamente che parlano a favore della credibilità dellAP e, invece, contro la credibilità dellimputato:
-il 19 agosto 2014 una vicina di casa chiedeva lintervento della polizia avendo notato lAP uscire di casa gridando (verbale AP 1 10 dicembre 2014, pag. 2; scritto 24 marzo 2016 a firma del coordinatore della polizia cantonale in ambito di violenza domestica). Il 23 novembre 2014 - a detta dello stesso imputato - la moglie scappava da casa con la figlia (verbale AP 1 10 dicembre 2014, pag. 2). Sempre limputato riferiva - senza situarla nel tempo - di una situazione in cui lui stesso aveva chiamato la polizia, poiché la moglie - durante una lite, dopo aver urlato contro di lui e avergli lanciato degli oggetti - fuggiva da casa scalza, con la figlia.
Si tratta di circostanze che inducono a ritenere che, in tutti e tre i casi, fosse successo ben più di un semplice litigio, ciò che avvalora la versione dellAP secondo cui il marito la picchiava regolarmente;
-con riferimento al livido alla gamba riscontrato dalla polizia in occasione dellintervento del 23 novembre 2014, limputato raccontava dapprima che la moglie se lera procurato da sola cadendo al suolo (verbale 10 dicembre 2014, pag. 2) per, poi, contraddirsi e affermare che se lera procurato aprendo il divano letto della sala (verbale 29 dicembre 2014, pag. 4). Una contraddizione che contribuisce a destituire di credibilità la versione dellimputato;
-AP 1 ha ammesso di aver portato via il telefono alla moglie (due mesi prima dei fatti qui in discussione), poiché questultima avrebbe trascorso gran parte della giornata a videochiamare i suoi genitori su Skype (verbale 29 dicembre 2014, pag. 4). Questammissione conforta le dichiarazioni dellAP, secondo cui il marito aveva nei suoi confronti un comportamento prevaricatore.
7.In sunto, è - quindi - accertato che sono dati i presupposti per ritenere che AP 1, almeno con riferimento ai fatti del 7 dicembre 2014, abbia realizzato i presupposti del reato di vie di fatto ai danni della moglie PC 1. La collocazione temporale dei fatti diversa rispetto a quanto erroneamente accertato dal primo giudice non pone problema in relazione al diritto di essere sentito, nella misura in cui limputazione contestata allappellante col decreto daccusa 02.02.2015 comprendeva una paletta temporale che andava dal 19 agosto 2014 al 10 dicembre 2014.
Va rilevato, a questo riguardo, che nemmeno la dichiarazione 31 maggio 2016 dellUfficio del controllo abitanti del Comune di Vacallo (prodotta al dibattimento dappello dal difensore dellimputato), secondo cui lAP avrebbe lasciato lappartamento di Vacalloa partire dal 6 dicembre 2014è suscettibile di modificare tale accertamento. La dichiarazione, infatti, fa riferimento al verbale di udienza della Pretura di Mendrisio-Sud datato 23 febbraio 2015 secondo cui - a partire dal 6 dicembre 2014 - lAP era autorizzata a vivere separata dal marito. Il fatto chefosse autorizzata a vivere separata, non significa - tuttavia - che - necessariamente - abbia effettivamente lasciato labitazione coniugale a quella data. Inoltre, la citata dichiarazione è stata richiesta dal marito a posteriori (un anno e mezzo dopo i fatti), per cui quanto in essa contenuto non si basa su accertamenti dellUfficio del controllo abitanti effettuati a suo tempo, bensì - evidentemente - sulla sola base del suddetto verbale di udienza.
Pena
8.Il primo giudice ha condannato limputato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna (per un totale di fr. 2'700.-) condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 anni e alla multa di fr. 500.-. In ciò, egli è incorso in un errore ritenuto che lart. 126 CP prevede che chi commette vie di fatto è punito con una multa.
Pertanto, tutto ben considerato e ritenuta anche la sua recidiva, questa Corte ritiene adeguato infliggere a AP 1 una multa di fr. 1.000.-.
Non trattandosi di crimine o delitto, non vi è spazio contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - per un prolungamento del periodo di prova per il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di cui alla sentenza 11 marzo 2014 della Pretura penale (art. 46 cpv. 2 CPP).
istanza di indennizzo dellaccusatore privato ex art. 433 CPP
Il dispendio orario esposto dal patrocinatore è di 10 h e 41 min a fr. 282.- luna.
Inoltre delle 4 ore e 10 minuti indicati per la preparazione del dibattimento, appaiono adeguate 2 ore.
Complessivamente, dunque, sono riconosciute 8 ore e 31 minuti a fr. 280.-, per fr. 2'384.67.
Le spese sono riconosciute integralmente.
LIVA ammonta a fr. 205.17.
istanza di indennizzo dellimputato ex art. 429 CPP
10.Vista la sua condanna, listanza di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 CPP presentata da AP 1 va, necessariamente, respinta. A ciò nulla cambia - a fronte del manifesto errore in cui è incorso il primo giudice sul tipo di pena - che limputato venga, in questa sede, condannato soltanto a una multa anziché a una pena pecuniaria e a una multa.
tasse, spese e indennità
Le spese procedurali di appello consistenti in complessivi fr. 1200.- sono poste a carico dellappellante (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà allAP fr. 2'769.80.- (ex artt. 433 cpv. 1 lett. a CPP) a titolo di indennizzo delle spese di patrocinio sostenute per il procedimento dappello.
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 139, 334, 339, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
e 126 CP;
nonché, sulle spese, gli art. 423, 426, 428, 433 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
2.Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2 e 6 della sentenza impugnata sono passati in giudicato:
2.1.AP 1 è dichiarato autore colpevole di vie di fatto
per avere, il 7 dicembre 2014 a __________, afferrato per i capelli e colpito con un calcio la moglie PC 1.
2.2.Di conseguenza, AP 1 è condannato alla multa di fr. 1000.- che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 10 (dieci) giorni.
2.3.Il periodo di prova della pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale l11.03.2014 non è prolungato.
2.4.Gli oneri processuali di primo grado consistenti in complessivi fr. 1'070.- sono posti a carico dello Stato in ragione di fr. 270.- e a carico di AP 1 in ragione di fr. 800.-.
3.Gli oneri processuali per la procedura dappello consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1200.-
sono posti a carico di AP 1.
3.1. AP 1rifonderà a PC 1 fr. 2'769.80 ex art. 433 cpv. 1 lett. a CPP per la procedura dappello.
5.Comunicazione a:
- Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dallart.115 LTF.