Sachverhalt
di cui al presente procedimento penale mi sono visto cadere il mondo addosso, visto che in trent'anni mi ero costruito una famiglia, un'attività professionale apprezzata, un impegno politico e pubblico importante e con molte attività extra professionali. Dover ammettere le mie responsabilità avrebbe comportato per me delle gravi conseguenze per cui ho avuto molte remore a raccontare quello che vorrei spiegare oggi, partendo già dai fatti avvenuti negli anni '90. Preciso che non lo faccio per ottenere dei benefici dal punto di vista penale, ma per togliermi un peso dalla coscienza e mettermi in pace con me stesso, sperando che anche gli altri capiscano il mio comportamento. ( ) ammetto che ho sempre avuto labitudine di toccare i bambini che frequentavo sia a scuola che in parrocchia, sulla schiena e sulla pancia, a volte anche sulla pelle nuda. Questi gesti mi procuravano un piacere e una certa soddisfazione e quando ne avevo lopportunità lo facevo
Limputato conferma, quindi, le testimonianze agli atti, in particolare quanto riferito dai fratelli __________, pur non ricordando lepisodio della caduta:
"È quindi giusto quello che hanno raccontato i fratelli __________ e __________ nei loro verbali d'interrogatorio, ma anche da altre persone. Non ricordo però l'episodio descritto da __________, poiché non ho memoria di un fatto simile. Non ricordo neppure di essere caduto a seguito della reazione di __________. Con questo non voglio dire che __________ sia un bugiardo e che abbia inventato questo fatto, ma non mi sento in coscienza di dire una cosa di cui non ricordo (PP AP 1 2.2.2016, pag. 4).
E in merito allepisodio in Val Gardena, con riferimento al quale in precedenza aveva contestato la masturbazione sostenendo di essersi limitato a toccare il pene, che però era già umido (PS AP 1 15.6.2015, pag. 9-12, PP AP 1 23.6.2015, PP confronto AP 1/__________ 30.6.2015), AP 1 ammettedi avergli massaggiato il pene fino al momento in cui ha eiaculato, ma escludo di aver fatto il gesto tecnico della masturbazione(pag. 3). A suo dire era la prima volta in assoluto che allungavo una mano sulle parti intime di un minore(PP AP 1 23.6.2015, pag. 4) e quel fatto lo avevaspaventatoescioccato(PP AP 1 2.2.2016, pag. 3). Ritornando sulle sue precedenti dichiarazioni ha pure ammesso di essere stato effettivamente attratto dal ragazzo:
"Contrariamente a quanto sempre sostenuto non è vero che si è trattato di un momento di debolezza ma di una vera e propria attrazione nei confronti di ______..(PP AP 1 2.2.2016, pag. 4).
e scampata la denuncia
"...mi ero rivolto al qui presente avv. DI 1 perché ero preoccupato per le conseguenze che potessero esserci nel caso in cui la signora si fosse rivolta alla Polizia (PP AP 1 2.2.2016, pag. 6)
si rimette in carreggiata, anche se continua ad intrattenere contatti fisici con i suoi allievi agendo però con cautela e stando attento a non oltrepassare i limiti:
"dopo il matrimonio e a seguito dei numerosi impegni familiari, professionali, pubblici e associativi è iniziata per me una stagione molto appagante e gratificante da tutti i punti di vista. In questo ci metto anche la fondazione di una famiglia e la costruzione della casa che simboleggiava la nostra dimora. Con mia moglie avevo inoltre una vita sessuale appagante e soddisfacente, per cui non ho mai avuto problemi da questo punto di vista.
È vero comunque che ho mantenuto negli anni un piacere nell'avere un contatto fisico con i miei allievi, che manifestavo con l'abbraccio o toccandoli sul corpo, ma senza andare oltre certi limiti. Erano comunque episodi occasionali. Non ho mai cercato di avere delle opportunità per avere il contatto fisico con i miei allievi.
( ) È vero anche che dopo l'arresto di Don __________ sono rimasto turbato perché mai più mi aspettavo che lui avesse commesso dei fatti simili, visto che era il mio confessore e una persona nella quale avevo la massima fiducia ( ) È vero che quanto emerso in merito a Don __________ mi ha reso attento circa il mio comportamento nei confronti degli allievi. Per tutte queste ragioni, pur continuando ad avere dei contatti fisici con i miei allievi, sono sempre stato molto prudente e vigilante a non oltrepassare certi limiti. Così ho continuato fino all'estate 2013 (PP AP 1 2.2.2016, pag. 4-5). (sentenza impugnata, consid. 7 e 8, pag. 14-17)
ho fatto i massaggini solamente ai maschi, ma non a tutti e con la stessa intensità perché non ho con tutti lo stesso feeling.
( ) A domanda a sapere come stabilisco se ho un feeling o meno con un allievo rispondo che questo dipende dal contesto, dal lavoro che stanno facendo, dal comportamento dellallievo e da altri fattori (PP AP 1 5.6.2015, pag. 5).
7.
Rilevato che la prima Corte, dopo avere ricordato che AP 1 ha parlato di un solo sconfinamento nella zona pubica, ha scritto che nella misura in cui non si hanno indicazioni di un numero differente da parte dei due bambini(n.d.r.: __________ e __________), la Corte non ha potuto ritenere che la versione dellimputato in quanto a lui più favorevole (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 42), la Difesa ha sostenuto che la successiva indicazione secondo cui AP 1è stato riconosciuto autore colpevole di ripetuti atti sessuali ( ) per avere ripetutamente toccato nella zona pubica e inguinale ( ) __________ e __________(sentenza impugnata, consid. 20, pag. 42) e, soprattutto, il dispositivo 1.1. di tale sentenza costituisconouna sorta di mutazione che non è suffragata da nulla e non è nemmeno motivata(dichiarazione dappello 24 agosto 2016 pag. 5).
La critica - pur se quasi integralmente fondata (non per ilnon suffragata da nulla)- non aiuta lappellante nella misura in cui il giudizio dappello costituisce un nuovo giudizio che prende il posto di quello precedente (fra le altre, STF 6B_480/2015 del 9 novembre 2015 pubbl. in Forumpoenale 4/2016 pag. 194 e seg) e nella misura in cui, avuto riguardo al tenore del dispositivo n. 1.1. della sentenza impugnata e allappello del PP che chiede lintegrale conferma dellAA, se dovesse laccertamento appena effettuato da questa Corte (più toccamenti nella zona pubica/inguinale) venire qualificato come ripetuti atti sessuali ex art. 187 CP, ciò non costituirebbe una reformatio in pejus.
- __________ (nato il 28.07.2004) e __________ (nato il 01.09.2004), nella zona pubica e inguinale;
PC 2 (nato il 12.03.2004) e __________ (nato il 09.08.2004).
Presupposto del reato di coazione sessuale- cheprotegge il diritto alla libera determinazione in ambito sessuale (DTF 131 IV 169; DTF 124 IV 157; 122 IV 100; 119 IV 310) - è un atto coercitivo con cui lautore induce la vittima a subire o a commettere (DTF 127 IV 203) un atto di natura sessuale: il comportamento represso consiste nell'uso della costrizione per indurre una persona, che non vuole, a compiere o a subire un atto sessuale (DTF 119 IV 311). Deve, inoltre, sussistere un rapporto di causalità tra l'uso di costrizione e l'atto sessuale: la vittima subisce o compie un atto sessuale a causa della costrizione imposta.
La vittima deve essere messa in una situazione in cui l'atto sessuale può essere compiuto andando oltre il suo rifiuto, ritenuto che è necessario che la sottomissione della vittima sia comprensibile, in ragione delle circostanze del caso concreto (DTF 122 IV 101).
Tra i mezzi coercitivi il legislatore ha annoverato, in un elenco non esaustivo, la minaccia, la violenza, l'esercizio di pressioni psicologiche e il rendere la vittima inetta a resistere in altro modo.
Per violenza va inteso il ricorso a una forza fisica più intensa di quella necessaria per il compimento di un atto nelle circostanze ordinarie della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che non è necessario il ricorso a forme qualificate di violenza ed è, in particolare, sufficiente che l'autore trattenga la vittima grazie alla propria superiorità fisica (DTF 122 IV 100;Donatsch, Strafrecht III, 10a ediz., Zurigo 2013, § 59, pag. 508 seg.).
Per minaccia bisogna intendere che l'autore, a parole o con il suo comportamento, induce la vittima a temere un serio pregiudizio per farla cedere (DTF 122 IV 100;Donatsch, op. cit., pag. 507 seg.).
Con lintroduzione della nozione di esercizio di pressioni psicologiche quale atto di natura coercitiva, il legislatore ha voluto estendere il reato di coazione sessuale anche a quei casi in cui la vittima si trova in una situazione di impotenza creata dallautore anche senza luso della forza fisica o della violenza (DTF 124 IV 154).
In particolare, linferiorità cognitiva e la dipendenza emotiva e sociale possono - soprattutto nei bambini o negli adolescenti - generare una pressione psichica straordinaria e, quindi, una sottomissione paragonabile a quella ottenuta con la coazione fisica e, come questa, tale da renderli incapaci di opporsi ad atti sessuali non desiderati. La giurisprudenza del Tribunale federale definisce violenza strutturale la forma di coazione di natura psichica esercitata dallautore con la strumentalizzazione dei legami sociali (DTF 131 IV 107; 128 IV 97, 124 IV; STF 6B.646/2008 del 23 aprile 2009, consid. 3.1.; 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid. 7.1; 6P.161/2006 dell8 febbraio 2007 consid. 6.1; 6P.94/2006 del 10 agosto 2006, consid. 9.1.; 6P.111/2005 del 12 novembre 2005, consid. 10.1; 6P.63/2005 del 24 giugno 2005, consid. 7.1).
Non ogni atto sessuale commesso con un bambino/adolescente nellambito di un rapporto di dipendenza sociale o emotiva assurge a coazione sessuale o a violenza carnale.
Lo diventa, ed è, quindi, applicabile lart. 189 CP (o lart. 190 CP se vi è penetrazione vaginale) se lautore ha contribuito fattivamente - adottando dei comportamenti che eccedano il semplice approfittare di una situazione già presente e che per loro natura rappresentano una strumentalizzazione attiva dei legali sociali - a porre soggettivamente la vittima in una condizione che la rende incapace di opporsi alla richiesta di atti sessuali non desiderati (DTF 131 IV 107; STF 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid. 7.1).
La coazione di natura psichica deve essere il risultato di una situazione creata dallautore. Non va, pertanto, confuso lesercizio di una violenza strutturale con il semplice approfittare di relazioni private o sociali preesistenti (STF 6P.63/2005 del 24 giugno 2005 consid. 7.1).
Lautore deve creare concretamente e fattivamente una situazione di costrizione, strumentalizzando in modo attivo (tatsituative Zwangssituation) ai propri fini i legami sociali (STF non pubblicata 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007 consid. 7.1.).
La nozione di violenza strutturale è stata, in questo senso, precisata dal Tribunale federale in DTF 131 IV 107 in risposta, anche, alle critiche della dottrina che riteneva contraria alla ratio legis lautomatica applicazione dellart. 189 CP a qualsiasi atto sessuale compiuto da una persona legata alla vittima (in genere, bambino o adolescente) da rapporti affettivi o sociali, (Jenny, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2000, in: ZBJV 139/2003 S. 375 f., Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2002, in: ZBJV 140/2004 S. 726 ff.; anche Maier, ad art. 189 StGBn. 10, 20; anche Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6. edizione, pag. 167)
LAlta Corte ha, così, precisato che, per la realizzazione del reato di coazione sessuale tramite una pressione psichica, lautore deve creare - utilizzando le relazioni sociali come mezzo di pressione (e non limitandosi ad approfittarne) - una situazione di coercizione per ottenere i favori sessuali da parte della vittima. Pertanto, le considerazioni secondo cui la subordinazione cognitiva e la dipendenza emotiva e sociale possono produrre una pressione psichica, sviluppate nelle sue precedenti sentenze, devono essere interpretate nel senso che può essere ammessa la coazione soltanto quando lautore trasforma un particolare tipo di relazione sociale comportante una forma di dipendenza in un mezzo di costrizione per raggiungere i suoi scopi (DTF 131 IV 107; STF 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid. 7.1)
Il mezzo coercitivo, e per quanto qui di interesse, il tipo di strumentalizzazione del rapporto di dipendenza messo in atto dallautore deve, come detto, essere atto - in considerazione delle particolari circostanze concrete - a creare nella vittima uno stato di coercizione psicologica di unintensità tale daassurgere a mezzo coercitivo idoneo a limitare la libertà sessuale della vittima.In altre parole, la sottomissione della vittima deve essere comprensibile.Non ogni tipo di pressione e non ogni comportamento che conduca ad un atto sessuale non desiderato deve essere qualificato di coazione sessuale (DTF 131 IV 170 consid. 3.1. e riferimenti): leffetto prodotto sulla vittima deve essere grave (DTF 128 IV 97; 131 IV 107) e raggiungere lintensità di un atto di violenza o di minaccia (DTF 128 IV 97 consid. 3a).
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, la resistenza allatto coercitivo creato dallautore che si può pretendere dai bambini è evidentemente - a seconda delle circostanze - meno grande rispetto a quella che è richiesta ad un adulto (DTF 128 IV 97; 124 IV 154;122 IV 97).In questo senso, la pressione psicologica esercitata su un bambino sotto forma di ingiunzione a tacere degli atti sessuali subiti può, di regola (SJZ 92/1996, p. 115), essere sufficiente anche se a questa ingiunzione non fanno seguito delle minacce di conseguenze negative o promesse di vantaggi: è, in effetti, noto che il semplice ordine di mantenere il segreto costituisce un fattore traumatizzante classico degli abusi sessuali commessi a danno dei bambini (DTF 124 IV 154).
In applicazione dellart. 82 cpv. 4 CPP, dunque, tali considerandi sono integralmente richiamati.
Qui è sufficiente ricordare che, dopo avere, durante il viaggio di andata, accarezzato/massaggiato a più riprese la pancia dellex-allievo (senza che questi si opponesse a quel tipo di contatto), raggiunta la vettura a fine concerto, AP 1 ha di nuovo - e più pesantemente del mattino - allungato le mani:
Protetta dalla legge è la libertà dazione e di decisione (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione - che è uninfrazione di risultato (Corboz, op. cit., n. 32, 34, ad art. 181 CP; DTF 120 IV 17, consid. 2a; STF 6B_435/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 2.2.1) - si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione illecito che ha influito sulla formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333), spingendola ad adottare un comportamento che, se avesse disposto della libertà di decisione, non avrebbe adottato.
Sospensione condizionale della pena
Interdizione e assistenza riabilitativa
Pretese civili a favore degli AP
Gli AP PC 2, PC 4 e PC 5, nellambito del loro appello incidentale, hanno chiesto che le loro pretese di natura civile - comprensive di torto morale e spese legali - vengano riconosciute così come richieste al dibattimento di primo grado, (CARP 17.2016.174 doc. I, pag. 3).
Essendo AP 1 stato prosciolto, come già pronunciato in prima sede, da ogni accusa con riferimento a PC 4 e a PC 5 le relative pretese civile vanno respinte.
Sono, di contro, da confermare, in quanto incontestate, le indennità per torto morale a favore di PC 1 (fr. 4'000.-) e di PC 3 (fr. 1'500.-) fissate nei dispositivi 7.1. e 7.2. della sentenza di primo grado non impugnati dalle parti (CARP 17.2016.147 doc. 3, pag. 3; cfr. anche verb. dib dappello, pag. 7).
In aggiunta, questa Corte, alla luce della condanna dappello dellimputato per atti sessuali ai danni di PC 2, ha accolto, ritenendole congrue, anche le pretese per torto morale di fr. 3'000.- avanzate da questultimo.
Le pretese civili volte al rimborso delle spese dellavv. RC 1, pure ritenute adeguate rispetto alla specifica complessità del caso, vanno accolte limitatamente alle prestazioni che la patrocinatrice ha svolto in primo grado a tutela di PC 1, PC 3 e PC 2 e, in secondo grado, a favore del solo PC 2 (ritenuto che AP 1, limitatamente a PC 1, non ha appellato i disp. 1.1 e 1.4., 2.5., mentre lo ha fatto, con buon esito, per il disp. 1.2., non ha appellato il disp. 1.3., e considerato, infine, che PC 2 è lunico AP il cui appello è stato parzialmente accolto).
La condanna di AP 1 in sede di appello anche in relazione a PC 2 comporta, per ovviare a manifeste iniquità (art. 404 cpv. 2 CPP), un riesame delle pretese per spese legali già riconosciute in primo grado a favore di PC 1 e PC 3nonostante non siano state impugnate dalle parti.
Quanto esposto dallavv. RC 1, per la procedura di primo grado, con nota professionale 24 maggio 2016 (doc. TPC 27), va, in particolare, riconosciuto come segue:
Questa Corte ha parzialmente approvato le spese per un importo di fr. 161.90, avendo decurtato a quanto esposto (fr. 185.90) quelle (di fr. 24.-) relative alle predette prestazioni stralciate.
AP 1 dovrà versare un terzo di detto importo (fr. 2'269.30) a favore di PC 1 (oltre a fr. 4'000.- per torto morale), un terzo (fr. 2'269.25) a favore di PC 3 (oltre a fr. 1'500.- per torto morale) e il restante terzo (fr. 2'269.30) a favore di PC 2 (oltre a fr. 3'000.- per torto morale).
Per quanto concerne la procedura di appello, questa Corte ha riconosciuto quanto esposto dallavv. RC 1 con nota professionale 1° marzo 2017 (CARP 17.2016.174 doc. III), limitatamente alle prestazioni a tutela di PC 2, ritenuto che questultimo è lunico dei suoi patrocinati non interamente soccombente.
Questa Corte ha parzialmente approvato le spese per un importo di fr. 209.40, avendo decurtato a quanto esposto (fr. 288.40) quelle (di fr. 79.-) relative alle predette prestazioni stralciate. Vanno, infine, rimborsate le spese per trasferta pari a fr. 78.- (fr. 1 al km considerati 78 km), ciò che comporta un totale di esborsi riconosciuti pari a fr. 287.40.
Giusta lart. 433 cpv. 1 lett. a CPP, con riferimento alla seconda istanza, sono state quindi riconosciute pretese civili per fr. 4'882.40 (fr. 4'233.35 onorari + fr. 287.40 spese + fr. 361.65 IVA).
AP 1 dovrà versare detto importo a favore di PC 2 (oltre a fr. 3'000.- per torto morale ed a fr. 2'269.30 per spese di patrocinio di primo grado).
Retribuzione del difensore dufficio
AP 1, qualora le sue condizioni economiche glielo permettano (cfr. 135 cpv. 4 lett. a CPP), è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino quanto questi ha anticipato per la sua difesa dufficio di primo e secondo grado, nella misura di cui si dirà al considerando 42.2.
Spese procedurali
Limputato che viene solo parzialmente condannato - e che beneficia, quindi, di un proscioglimento parziale - sostiene le spese procedurali, di regola, in maniera proporzionale alla condanna subita. Limputato può, tuttavia, essere astretto al pagamento dellintegralità degli oneri processuali, se i fatti, rispettivamente i complessi fattuali soggiacenti alle imputazioni da cui è stato prosciolto si trovano in stretta e diretta connessione con quelli soggiacenti alle imputazioni che hanno portato alla sua condanna e se gli atti di inchiesta erano, quindi, necessari al riguardo di tutti i capi di imputazione (STF 6B_574/2012 del 28 maggio 2013 consid. 2.3; STF 1P.49/2006 del 21 giugno 2006 consid.7.2; Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 6 ad art. 426 CPP).
Nel caso in cui vi siano imputazioni alternative o subordinate (art. 325 CPP), limputato potrà - necessariamente - essere condannato solo per una delle imputazioni alternative, rispettivamente solo per la principale o per la subordinata. Ciò non significa che in tal caso limputato sarà parzialmente prosciolto, al contrario, la sua condanna sarà piena (Heimgartner/Niggli, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 351 CPP; Gut/Fingerhuth, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 351 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 2 ad art. 351 CPP).
Tale ripartizione va esaminata alla luce del modificato esito del procedimento in appello.
Dallaltro lato, la posizione dellimputato si è alleggerita ritenuto che:
Questa Corte, alla luce di quanto suesposto, ritiene di confermare (come pronunciato in prima sede) la quota di 2/5 delle spese procedurali di primo grado poste a carico di AP 1 e quella di 3/5 a carico dello Stato.
-le spese relative allappello (parzialmente accolto) di AP 1 sono poste nella misura di 1/2 a carico dellappellante e del rimanente 1/2 a carico dello Stato;
- quelle relative allappello (parzialmente accolto) del PP sono interamente poste a carico dello Stato.
Vista la particolarità del caso e ritenuto che lappello degli accusatori privati è, in massima parte, al traino di quello del PP, si prescinde dal porre a carico degli insorgenti incidentali gli oneri processuali di secondo grado.
Indennizzo ex art. 429 CPP
Qui ci si limita a precisare che, di principio, la decisione sullattribuzione delle spese pregiudica quella sulle indennità, nel senso che, in caso di condanna al pagamento delle spese, di regola, non si riconoscono indennizzi ex art. 429 CPP; al contrario, in caso di messa a carico dello Stato delle spese, allimputato prosciolto va riconosciuto un indennizzo (DTF 137 IV 352 consid. 2.4.2 con rif.).
Se è vero che unindennità è di principio dovuta anche in caso di assoluzione parziale (STF 6B_187/2015 del 28 aprile 2015 consid. 6.1.2), è anche vero chevi è assoluzione parziale soltanto quando laccusato è prosciolto da imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna e riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi. Non vi è, invece, assoluzione parziale ai sensi dellart. 429 CPP quando le accuse che hanno portato alla condanna e quelle per cui vi è, invece, stato proscioglimento sono riferite al medesimo fatto o al medesimo complesso di fatti (cfr. i principi appena ricordati e quelli esposti riguardo alle spese, nonché, per quanto riguarda il v. CPP ticinese: CRP 60.2010.150 del 12 novembre 2010; 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2009.427 del 20 aprile 2010; 60.2009.55 del 3 dicembre 2009; 60.2002.106 del 5 febbraio 2008; 60.2004.305 del 7 dicembre 2005). Al riguardo, il TF aveva avuto modo di precisare che, qualora sia data la stretta connessione tra limputazione per la quale laccusato è stato condannato e quella da cui è stato prosciolto, il rifiuto di considerarlo parzialmente assolto ai sensi dellart. 317 CPP-Ti non è arbitrario anche se la condanna inflitta è stata, per finire, inferiore alla pena proposta dal procuratore pubblico (cfr. STF 1P.35/2006 del 7 marzo 2006 consid. 3.3; sentenza CARP 17.2011.77 del 13.02.2012 consid. 7.3.b).
c)Ai sensi dellart. 431 cpv. 2 CPP in combinato disposto con il cpv. 3 lett. a della stessa norma, chi è condannato con la condizionale a una pena detentiva la cui durata eccede quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta non ha diritto a unindennità o a una riparazione del torto morale.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi:
-1.1.limitatamente ai ripetuti atti sessuali con fanciulli compiuti in danno di PC 1,1.3,5.,6. e7. (limitatamente alle indennità per torto morale a favore di PC 1 e PC 3),8.,11.1.e11.2.
della sentenza impugnata sono passati in giudicato,
-oltre a PC 1 (cui, almeno una volta, ha anche toccato il pene), __________ e __________ nella zona pubica e inguinale;
-PC 2 e __________ nella zona attorno allombelico e alla cintola, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda, con movimenti circolari della mano;
e posta a carico dello Stato.
sono posti per 1/2 a carico dellimputato e per un 1/2 a carico dello Stato.
sono posti a carico dello Stato.
- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
- Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato,
Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Erwägungen (33 Absätze)
E. 5 Come ricordato dai primi giudici, non è più contestato che, durante l’orario scolastico, AP 1 era solito toccare/massaggiare alcuni suoi allievi. Lo faceva, però, soltanto con i maschi. Lo ha detto lui stesso e lo hanno confermato i ragazzi sentiti. Fra questi, __________: “ alle femmine non andava a fare i massaggi. Le femmine, no, non so il perché” (AI 108 pag. 2) Ma non toccava/massaggiava tutti i maschi. Soltanto quelli con cui - per usare le sue parole - aveva maggior “feeling”. E non a tutti lo faceva “ con la stessa intensità” : “ …ho fatto i massaggini solamente ai maschi, ma non a tutti e con la stessa intensità perché non ho con tutti lo stesso feeling. (…) A domanda a sapere come stabilisco se ho un feeling o meno con un allievo rispondo che questo dipende dal contesto, dal lavoro che stanno facendo, dal comportamento dell’allievo e da altri fattori” (PP AP 1 5.6.2015, pag. 5). Interessante sentire come PC 1 ha percepito il feeling di cui AP 1 parla: “ (…) e diciamo agli altri non glieli fa perché… uno non sta bene, non riesce bene a parlare e così e sa che dopo se glieli fa lo va subito a dire, poi l’altro perché ha problemi… è daltonico e tutto e anche quello e l’altro perché… è un po’… ha un po’ la pancia, diciamo, altri due per quello e diciamo che ha preso solo me e un mio compagno e l’altro” (trascrizione audizione PC 1 3.6.2015 pag. 5) AP 1 praticava queste manipolazioni a volte quando il ragazzo era seduto al proprio banco, ponendosi dietro di lui e massaggiandogli le spalle e la schiena sino all’osso sacro. Altre volte lo faceva alla sua cattedra, quando i ragazzi andavano a consegnare i loro lavori per la correzione, oppure al mattino prima dell’inizio delle lezioni, oppure, ancora, alle 11.30, trattenendo l’allievo in classe, oppure ancora quando l’uno o l’altro ragazzo, per motivi di salute, rimaneva in classe mentre i compagni seguivano la lezione di ginnastica. In quei frangenti, chiedeva ai ragazzi di sedersi sulle sue gambe e, poi, iniziava a toccarli/massaggiarli sulle spalle, per poi, di regola, scendere al petto, ai fianchi e alla pancia. A volte non andava oltre la zona dell’ombelico. A volte, invece, passava oltre la cintura dei pantaloni. A volte, la mano di AP 1 rimaneva sopra i vestiti. Altre volte, invece, andava sotto di essi: “ (…) per quanto riguarda i massaggi che facevo alla cattedra (…) ADR che lo facevo soprattutto sopra i vestiti, ma è possibile che l’abbia fatto sotto, sulla pelle nuda (…) lo facevo a volte sopra i vestiti a volte sotto, sulla pelle nuda. In questi casi, sollevavo la maglietta e infilavo le mani sotto…” (PP AP 1, 9.9.2015 pag. 8) Per i dettagli, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia ai consid. 14 e 15 (sentenza impugnata, pag. 24-33) e, in particolare, ai numerosi stralci di verbali in essi contenuti. Ritenuto come a AP 1 nulla venga imputato per i toccamenti/massaggi al banco degli allievi, la ricostruzione fattuale sarà limitata a quelli effettuati alla cattedra (art. 9 CPP).
E. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, 2a ediz., Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
E. 6 Secondo AP 1, i toccamenti/massaggi alla cattedra duravano pochi secondi: “ il massaggio durava pochi secondi, al massimo una decina, il tempo necessario fino al momento in cui il bambino esclamava "ah", inteso come buona sensazione e rilassamento” (PP AP 1 5.6.2015, pag. 6). La dichiarazione non è credibile (e questo nonostante anche __________ abbia parlato di “due o tre secondi” ; trascrizione audizione 8.6.2015 pag. 6). Non è credibile già soltanto perché non è verosimile che un toccamento/massaggio - praticato, come si vedrà, in genere con movimenti circolari - che comprendeva almeno tre zone del corpo (spalle, torace e pancia) e che, volendo seguire le dichiarazioni dello stesso AP 1, si protraeva sino a quando il ragazzo aveva una sensazione di rilassamento (che esternava con un “ ah ”) durasse soltanto pochi secondi. Ben più verosimile la quantificazione della durata di questi toccamenti/massaggi fatta da PC 1 che - pur descrivendo una durata, tutto sommato, breve - parla di minuti e non di secondi. Nella sua prima audizione, infatti, ad un certo punto, dice che, a causa del maestro che lo chiamava alla cattedra dove, poi, gli faceva queste cose, lui usciva dall’aula “ 5 minuti dopo ” (trascrizione audizione PC 1 3.6.2015, pag. 13). Simile la sua dichiarazione sul tempo nella sua seconda audizione dove dice che “mi teneva lì quel … quel due minuti, tre, e poi mi lasciava andare” (trascrizione audizione PC 1 19.8.2015, pag. 12). Ne deriva che si può concludere che, effettivamente, tutta l’operazione del massaggio (dalle spalle in giù) durava qualche minuto. perché AP 1 praticava questi toccamenti/massaggi
E. 7 Rilevato che la prima Corte, dopo avere ricordato che AP 1 ha parlato di un solo sconfinamento nella zona pubica, ha scritto che nella misura in cui non si hanno indicazioni di un numero differente da parte dei due bambini(n.d.r.: __________ e __________), la Corte non ha potuto ritenere che la versione dellimputato in quanto a lui più favorevole (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 42), la Difesa ha sostenuto che la successiva indicazione secondo cui AP 1è stato riconosciuto autore colpevole di ripetuti atti sessuali ( ) per avere ripetutamente toccato nella zona pubica e inguinale ( ) __________ e __________(sentenza impugnata, consid. 20, pag. 42) e, soprattutto, il dispositivo 1.1. di tale sentenza costituisconouna sorta di mutazione che non è suffragata da nulla e non è nemmeno motivata(dichiarazione dappello 24 agosto 2016 pag. 5).
La critica - pur se quasi integralmente fondata (non per ilnon suffragata da nulla)- non aiuta lappellante nella misura in cui il giudizio dappello costituisce un nuovo giudizio che prende il posto di quello precedente (fra le altre, STF 6B_480/2015 del 9 novembre 2015 pubbl. in Forumpoenale 4/2016 pag. 194 e seg) e nella misura in cui, avuto riguardo al tenore del dispositivo n. 1.1. della sentenza impugnata e allappello del PP che chiede lintegrale conferma dellAA, se dovesse laccertamento appena effettuato da questa Corte (più toccamenti nella zona pubica/inguinale) venire qualificato come ripetuti atti sessuali ex art. 187 CP, ciò non costituirebbe una reformatio in pejus.
- __________ (nato il 28.07.2004) e __________ (nato il 01.09.2004), nella zona pubica e inguinale;
PC 2 (nato il 12.03.2004) e __________ (nato il 09.08.2004).
Presupposto del reato di coazione sessuale- cheprotegge il diritto alla libera determinazione in ambito sessuale (DTF 131 IV 169; DTF 124 IV 157; 122 IV 100; 119 IV 310) - è un atto coercitivo con cui lautore induce la vittima a subire o a commettere (DTF 127 IV 203) un atto di natura sessuale: il comportamento represso consiste nell'uso della costrizione per indurre una persona, che non vuole, a compiere o a subire un atto sessuale (DTF 119 IV 311). Deve, inoltre, sussistere un rapporto di causalità tra l'uso di costrizione e l'atto sessuale: la vittima subisce o compie un atto sessuale a causa della costrizione imposta.
La vittima deve essere messa in una situazione in cui l'atto sessuale può essere compiuto andando oltre il suo rifiuto, ritenuto che è necessario che la sottomissione della vittima sia comprensibile, in ragione delle circostanze del caso concreto (DTF 122 IV 101).
Tra i mezzi coercitivi il legislatore ha annoverato, in un elenco non esaustivo, la minaccia, la violenza, l'esercizio di pressioni psicologiche e il rendere la vittima inetta a resistere in altro modo.
Per violenza va inteso il ricorso a una forza fisica più intensa di quella necessaria per il compimento di un atto nelle circostanze ordinarie della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che non è necessario il ricorso a forme qualificate di violenza ed è, in particolare, sufficiente che l'autore trattenga la vittima grazie alla propria superiorità fisica (DTF 122 IV 100;Donatsch, Strafrecht III, 10a ediz., Zurigo 2013, § 59, pag. 508 seg.).
Per minaccia bisogna intendere che l'autore, a parole o con il suo comportamento, induce la vittima a temere un serio pregiudizio per farla cedere (DTF 122 IV 100;Donatsch, op. cit., pag. 507 seg.).
Con lintroduzione della nozione di esercizio di pressioni psicologiche quale atto di natura coercitiva, il legislatore ha voluto estendere il reato di coazione sessuale anche a quei casi in cui la vittima si trova in una situazione di impotenza creata dallautore anche senza luso della forza fisica o della violenza (DTF 124 IV 154).
In particolare, linferiorità cognitiva e la dipendenza emotiva e sociale possono - soprattutto nei bambini o negli adolescenti - generare una pressione psichica straordinaria e, quindi, una sottomissione paragonabile a quella ottenuta con la coazione fisica e, come questa, tale da renderli incapaci di opporsi ad atti sessuali non desiderati. La giurisprudenza del Tribunale federale definisce violenza strutturale la forma di coazione di natura psichica esercitata dallautore con la strumentalizzazione dei legami sociali (DTF 131 IV 107; 128 IV 97, 124 IV; STF 6B.646/2008 del 23 aprile 2009, consid. 3.1.; 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid. 7.1; 6P.161/2006 dell8 febbraio 2007 consid. 6.1; 6P.94/2006 del 10 agosto 2006, consid. 9.1.; 6P.111/2005 del 12 novembre 2005, consid. 10.1; 6P.63/2005 del 24 giugno 2005, consid. 7.1).
Non ogni atto sessuale commesso con un bambino/adolescente nellambito di un rapporto di dipendenza sociale o emotiva assurge a coazione sessuale o a violenza carnale.
Lo diventa, ed è, quindi, applicabile lart. 189 CP (o lart. 190 CP se vi è penetrazione vaginale) se lautore ha contribuito fattivamente - adottando dei comportamenti che eccedano il semplice approfittare di una situazione già presente e che per loro natura rappresentano una strumentalizzazione attiva dei legali sociali - a porre soggettivamente la vittima in una condizione che la rende incapace di opporsi alla richiesta di atti sessuali non desiderati (DTF 131 IV 107; STF 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid. 7.1).
La coazione di natura psichica deve essere il risultato di una situazione creata dallautore. Non va, pertanto, confuso lesercizio di una violenza strutturale con il semplice approfittare di relazioni private o sociali preesistenti (STF 6P.63/2005 del 24 giugno 2005 consid. 7.1).
Lautore deve creare concretamente e fattivamente una situazione di costrizione, strumentalizzando in modo attivo (tatsituative Zwangssituation) ai propri fini i legami sociali (STF non pubblicata 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007 consid. 7.1.).
La nozione di violenza strutturale è stata, in questo senso, precisata dal Tribunale federale in DTF 131 IV 107 in risposta, anche, alle critiche della dottrina che riteneva contraria alla ratio legis lautomatica applicazione dellart. 189 CP a qualsiasi atto sessuale compiuto da una persona legata alla vittima (in genere, bambino o adolescente) da rapporti affettivi o sociali, (Jenny, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2000, in: ZBJV 139/2003 S. 375 f., Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2002, in: ZBJV 140/2004 S. 726 ff.; anche Maier, ad art. 189 StGBn. 10, 20; anche Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6. edizione, pag. 167)
LAlta Corte ha, così, precisato che, per la realizzazione del reato di coazione sessuale tramite una pressione psichica, lautore deve creare - utilizzando le relazioni sociali come mezzo di pressione (e non limitandosi ad approfittarne) - una situazione di coercizione per ottenere i favori sessuali da parte della vittima. Pertanto, le considerazioni secondo cui la subordinazione cognitiva e la dipendenza emotiva e sociale possono produrre una pressione psichica, sviluppate nelle sue precedenti sentenze, devono essere interpretate nel senso che può essere ammessa la coazione soltanto quando lautore trasforma un particolare tipo di relazione sociale comportante una forma di dipendenza in un mezzo di costrizione per raggiungere i suoi scopi (DTF 131 IV 107; STF 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid. 7.1)
Il mezzo coercitivo, e per quanto qui di interesse, il tipo di strumentalizzazione del rapporto di dipendenza messo in atto dallautore deve, come detto, essere atto - in considerazione delle particolari circostanze concrete - a creare nella vittima uno stato di coercizione psicologica di unintensità tale daassurgere a mezzo coercitivo idoneo a limitare la libertà sessuale della vittima.In altre parole, la sottomissione della vittima deve essere comprensibile.Non ogni tipo di pressione e non ogni comportamento che conduca ad un atto sessuale non desiderato deve essere qualificato di coazione sessuale (DTF 131 IV 170 consid. 3.1. e riferimenti): leffetto prodotto sulla vittima deve essere grave (DTF 128 IV 97; 131 IV 107) e raggiungere lintensità di un atto di violenza o di minaccia (DTF 128 IV 97 consid. 3a).
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, la resistenza allatto coercitivo creato dallautore che si può pretendere dai bambini è evidentemente - a seconda delle circostanze - meno grande rispetto a quella che è richiesta ad un adulto (DTF 128 IV 97; 124 IV 154;122 IV 97).In questo senso, la pressione psicologica esercitata su un bambino sotto forma di ingiunzione a tacere degli atti sessuali subiti può, di regola (SJZ 92/1996, p. 115), essere sufficiente anche se a questa ingiunzione non fanno seguito delle minacce di conseguenze negative o promesse di vantaggi: è, in effetti, noto che il semplice ordine di mantenere il segreto costituisce un fattore traumatizzante classico degli abusi sessuali commessi a danno dei bambini (DTF 124 IV 154).
In applicazione dellart. 82 cpv. 4 CPP, dunque, tali considerandi sono integralmente richiamati.
Qui è sufficiente ricordare che, dopo avere, durante il viaggio di andata, accarezzato/massaggiato a più riprese la pancia dellex-allievo (senza che questi si opponesse a quel tipo di contatto), raggiunta la vettura a fine concerto, AP 1 ha di nuovo - e più pesantemente del mattino - allungato le mani:
Protetta dalla legge è la libertà dazione e di decisione (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione - che è uninfrazione di risultato (Corboz, op. cit., n. 32, 34, ad art. 181 CP; DTF 120 IV 17, consid. 2a; STF 6B_435/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 2.2.1) - si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione illecito che ha influito sulla formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333), spingendola ad adottare un comportamento che, se avesse disposto della libertà di decisione, non avrebbe adottato.
Sospensione condizionale della pena
Interdizione e assistenza riabilitativa
Pretese civili a favore degli AP
Gli AP PC 2, PC 4 e PC 5, nellambito del loro appello incidentale, hanno chiesto che le loro pretese di natura civile - comprensive di torto morale e spese legali - vengano riconosciute così come richieste al dibattimento di primo grado, (CARP 17.2016.174 doc. I, pag. 3).
Essendo AP 1 stato prosciolto, come già pronunciato in prima sede, da ogni accusa con riferimento a PC 4 e a PC 5 le relative pretese civile vanno respinte.
Sono, di contro, da confermare, in quanto incontestate, le indennità per torto morale a favore di PC 1 (fr. 4'000.-) e di PC 3 (fr. 1'500.-) fissate nei dispositivi 7.1. e 7.2. della sentenza di primo grado non impugnati dalle parti (CARP 17.2016.147 doc. 3, pag. 3; cfr. anche verb. dib dappello, pag. 7).
In aggiunta, questa Corte, alla luce della condanna dappello dellimputato per atti sessuali ai danni di PC 2, ha accolto, ritenendole congrue, anche le pretese per torto morale di fr. 3'000.- avanzate da questultimo.
Le pretese civili volte al rimborso delle spese dellavv. RC 1, pure ritenute adeguate rispetto alla specifica complessità del caso, vanno accolte limitatamente alle prestazioni che la patrocinatrice ha svolto in primo grado a tutela di PC 1, PC 3 e PC 2 e, in secondo grado, a favore del solo PC 2 (ritenuto che AP 1, limitatamente a PC 1, non ha appellato i disp. 1.1 e 1.4., 2.5., mentre lo ha fatto, con buon esito, per il disp. 1.2., non ha appellato il disp. 1.3., e considerato, infine, che PC 2 è lunico AP il cui appello è stato parzialmente accolto).
La condanna di AP 1 in sede di appello anche in relazione a PC 2 comporta, per ovviare a manifeste iniquità (art. 404 cpv. 2 CPP), un riesame delle pretese per spese legali già riconosciute in primo grado a favore di PC 1 e PC 3nonostante non siano state impugnate dalle parti.
Quanto esposto dallavv. RC 1, per la procedura di primo grado, con nota professionale 24 maggio 2016 (doc. TPC 27), va, in particolare, riconosciuto come segue:
Questa Corte ha parzialmente approvato le spese per un importo di fr. 161.90, avendo decurtato a quanto esposto (fr. 185.90) quelle (di fr. 24.-) relative alle predette prestazioni stralciate.
AP 1 dovrà versare un terzo di detto importo (fr. 2'269.30) a favore di PC 1 (oltre a fr. 4'000.- per torto morale), un terzo (fr. 2'269.25) a favore di PC 3 (oltre a fr. 1'500.- per torto morale) e il restante terzo (fr. 2'269.30) a favore di PC 2 (oltre a fr. 3'000.- per torto morale).
Per quanto concerne la procedura di appello, questa Corte ha riconosciuto quanto esposto dallavv. RC 1 con nota professionale 1° marzo 2017 (CARP 17.2016.174 doc. III), limitatamente alle prestazioni a tutela di PC 2, ritenuto che questultimo è lunico dei suoi patrocinati non interamente soccombente.
Questa Corte ha parzialmente approvato le spese per un importo di fr. 209.40, avendo decurtato a quanto esposto (fr. 288.40) quelle (di fr. 79.-) relative alle predette prestazioni stralciate. Vanno, infine, rimborsate le spese per trasferta pari a fr. 78.- (fr. 1 al km considerati 78 km), ciò che comporta un totale di esborsi riconosciuti pari a fr. 287.40.
Giusta lart. 433 cpv. 1 lett. a CPP, con riferimento alla seconda istanza, sono state quindi riconosciute pretese civili per fr. 4'882.40 (fr. 4'233.35 onorari + fr. 287.40 spese + fr. 361.65 IVA).
AP 1 dovrà versare detto importo a favore di PC 2 (oltre a fr. 3'000.- per torto morale ed a fr. 2'269.30 per spese di patrocinio di primo grado).
Retribuzione del difensore dufficio
AP 1, qualora le sue condizioni economiche glielo permettano (cfr. 135 cpv. 4 lett. a CPP), è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino quanto questi ha anticipato per la sua difesa dufficio di primo e secondo grado, nella misura di cui si dirà al considerando 42.2.
Spese procedurali
Limputato che viene solo parzialmente condannato - e che beneficia, quindi, di un proscioglimento parziale - sostiene le spese procedurali, di regola, in maniera proporzionale alla condanna subita. Limputato può, tuttavia, essere astretto al pagamento dellintegralità degli oneri processuali, se i fatti, rispettivamente i complessi fattuali soggiacenti alle imputazioni da cui è stato prosciolto si trovano in stretta e diretta connessione con quelli soggiacenti alle imputazioni che hanno portato alla sua condanna e se gli atti di inchiesta erano, quindi, necessari al riguardo di tutti i capi di imputazione (STF 6B_574/2012 del 28 maggio 2013 consid. 2.3; STF 1P.49/2006 del 21 giugno 2006 consid.7.2; Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 6 ad art. 426 CPP).
Nel caso in cui vi siano imputazioni alternative o subordinate (art. 325 CPP), limputato potrà - necessariamente - essere condannato solo per una delle imputazioni alternative, rispettivamente solo per la principale o per la subordinata. Ciò non significa che in tal caso limputato sarà parzialmente prosciolto, al contrario, la sua condanna sarà piena (Heimgartner/Niggli, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 351 CPP; Gut/Fingerhuth, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n.
E. 8 ad art. 351 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 2 ad art. 351 CPP).
Tale ripartizione va esaminata alla luce del modificato esito del procedimento in appello.
Dallaltro lato, la posizione dellimputato si è alleggerita ritenuto che:
Questa Corte, alla luce di quanto suesposto, ritiene di confermare (come pronunciato in prima sede) la quota di 2/5 delle spese procedurali di primo grado poste a carico di AP 1 e quella di 3/5 a carico dello Stato.
-le spese relative allappello (parzialmente accolto) di AP 1 sono poste nella misura di 1/2 a carico dellappellante e del rimanente 1/2 a carico dello Stato;
- quelle relative allappello (parzialmente accolto) del PP sono interamente poste a carico dello Stato.
Vista la particolarità del caso e ritenuto che lappello degli accusatori privati è, in massima parte, al traino di quello del PP, si prescinde dal porre a carico degli insorgenti incidentali gli oneri processuali di secondo grado.
Indennizzo ex art. 429 CPP
Qui ci si limita a precisare che, di principio, la decisione sullattribuzione delle spese pregiudica quella sulle indennità, nel senso che, in caso di condanna al pagamento delle spese, di regola, non si riconoscono indennizzi ex art. 429 CPP; al contrario, in caso di messa a carico dello Stato delle spese, allimputato prosciolto va riconosciuto un indennizzo (DTF 137 IV 352 consid. 2.4.2 con rif.).
Se è vero che unindennità è di principio dovuta anche in caso di assoluzione parziale (STF 6B_187/2015 del 28 aprile 2015 consid. 6.1.2), è anche vero chevi è assoluzione parziale soltanto quando laccusato è prosciolto da imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna e riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi. Non vi è, invece, assoluzione parziale ai sensi dellart. 429 CPP quando le accuse che hanno portato alla condanna e quelle per cui vi è, invece, stato proscioglimento sono riferite al medesimo fatto o al medesimo complesso di fatti (cfr. i principi appena ricordati e quelli esposti riguardo alle spese, nonché, per quanto riguarda il v. CPP ticinese: CRP 60.2010.150 del 12 novembre 2010; 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2009.427 del 20 aprile 2010; 60.2009.55 del 3 dicembre 2009; 60.2002.106 del 5 febbraio 2008; 60.2004.305 del 7 dicembre 2005). Al riguardo, il TF aveva avuto modo di precisare che, qualora sia data la stretta connessione tra limputazione per la quale laccusato è stato condannato e quella da cui è stato prosciolto, il rifiuto di considerarlo parzialmente assolto ai sensi dellart. 317 CPP-Ti non è arbitrario anche se la condanna inflitta è stata, per finire, inferiore alla pena proposta dal procuratore pubblico (cfr. STF 1P.35/2006 del 7 marzo 2006 consid. 3.3; sentenza CARP 17.2011.77 del 13.02.2012 consid. 7.3.b).
c)Ai sensi dellart. 431 cpv. 2 CPP in combinato disposto con il cpv. 3 lett. a della stessa norma, chi è condannato con la condizionale a una pena detentiva la cui durata eccede quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta non ha diritto a unindennità o a una riparazione del torto morale.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi:
-1.1.limitatamente ai ripetuti atti sessuali con fanciulli compiuti in danno di PC 1,1.3,5.,6. e7. (limitatamente alle indennità per torto morale a favore di PC 1 e PC 3),8.,11.1.e11.2.
della sentenza impugnata sono passati in giudicato,
-oltre a PC 1 (cui, almeno una volta, ha anche toccato il pene), __________ e __________ nella zona pubica e inguinale;
-PC 2 e __________ nella zona attorno allombelico e alla cintola, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda, con movimenti circolari della mano;
e posta a carico dello Stato.
sono posti per 1/2 a carico dellimputato e per un 1/2 a carico dello Stato.
sono posti a carico dello Stato.
- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
- Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato,
Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
E. 12 Ai sensi dell’art. 189 cpv. 1 CP si rende autore colpevole di coazione sessuale, ed è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria, chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando su di lei pressioni psicologiche o rendendola inetta a resistere. Presupposto del reato di coazione sessuale
- che protegge il diritto alla libera determinazione in ambito sessuale (DTF 131 IV 169; DTF 124 IV 157; 122 IV 100; 119 IV 310) - è un atto coercitivo con cui l’autore induce la vittima a subire o a commettere (DTF 127 IV 203) un atto di natura sessuale: i l comportamento represso consiste nell'uso della costrizione per indurre una persona, che non vuole, a compiere o a subire un atto sessuale (DTF 119 IV 311). Deve, inoltre, sussistere un rapporto di causalità tra l'uso di costrizione e l'atto sessuale: la vittima subisce o compie un atto sessuale a causa della costrizione imposta. La vittima deve essere messa in una situazione in cui l'atto sessuale può essere compiuto andando oltre il suo rifiuto, ritenuto che è necessario che la sottomissione della vittima sia comprensibile, in ragione delle circostanze del caso concreto (DTF 122 IV 101). Tra i mezzi coercitivi il legislatore ha annoverato, in un elenco non esaustivo, la minaccia, la violenza, l'esercizio di pressioni psicologiche e il rendere la vittima inetta a resistere in altro modo. Per violenza va inteso il ricorso a una forza fisica più intensa di quella necessaria per il compimento di un atto nelle circostanze ordinarie della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che non è necessario il ricorso a forme qualificate di violenza ed è, in particolare, sufficiente che l'autore trattenga la vittima grazie alla propria superiorità fisica (DTF 122 IV 100; Donatsch, Strafrecht III, 10a ediz., Zurigo 2013, § 59, pag. 508 seg. ). Per minaccia bisogna intendere che l'autore, a parole o con il suo comportamento, induce la vittima a temere un serio pregiudizio per farla cedere (DTF 122 IV 100; Donatsch, op. cit., pag. 507 seg.) . Con l’introduzione della nozione di “esercizio di pressioni psicologiche” quale atto di natura coercitiva, il legislatore ha voluto estendere il reato di coazione sessuale anche a quei casi in cui la vittima si trova in una situazione di impotenza creata dall’autore anche senza l’uso della forza fisica o della violenza (DTF 124 IV 154) . In particolare, l’inferiorità cognitiva e la dipendenza emotiva e sociale possono - soprattutto nei bambini o negli adolescenti - generare una pressione psichica straordinaria e, quindi, una sottomissione paragonabile a quella ottenuta con la coazione fisica e, come questa, tale da renderli incapaci di opporsi ad atti sessuali non desiderati. La giurisprudenza del Tribunale federale definisce violenza strutturale la forma di coazione di natura psichica esercitata dall’autore con la strumentalizzazione dei legami sociali (DTF 131 IV 107; 128 IV 97, 124 IV; STF 6B.646/2008 del 23 aprile 2009, consid. 3.1.; 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid. 7.1; 6P.161/2006 dell’8 febbraio 2007 consid. 6.1; 6P.94/2006 del 10 agosto 2006, consid. 9.1.; 6P.111/2005 del 12 novembre 2005, consid. 10.1; 6P.63/2005 del 24 giugno 2005, consid. 7.1). Non ogni atto sessuale commesso con un bambino/adolescente nell’ambito di un rapporto di dipendenza sociale o emotiva assurge a coazione sessuale o a violenza carnale. Lo diventa, ed è, quindi, applicabile l’art. 189 CP (o l’art. 190 CP se vi è penetrazione vaginale) se l’autore ha contribuito fattivamente - adottando dei comportamenti che eccedano il semplice approfittare di una situazione già presente e che per loro natura rappresentano una strumentalizzazione attiva dei legali sociali - a porre soggettivamente la vittima in una condizione che la rende incapace di opporsi alla richiesta di atti sessuali non desiderati (DTF 131 IV 107; STF 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid. 7.1). La coazione di natura psichica deve essere il risultato di una situazione creata dall’autore. Non va, pertanto, confuso l’esercizio di una “violenza strutturale” con il semplice approfittare di relazioni private o sociali preesistenti (STF 6P.63/2005 del 24 giugno 2005 consid. 7.1). L’autore deve creare concretamente e fattivamente una situazione di costrizione, strumentalizzando in modo attivo (“tatsituative Zwangssituation”) ai propri fini i legami sociali (STF non pubblicata 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007 consid. 7.1.). La nozione di violenza strutturale è stata, in questo senso, precisata dal Tribunale federale in DTF 131 IV 107 in risposta, anche, alle critiche della dottrina che riteneva contraria alla ratio legis l’automatica applicazione dell’art. 189 CP a qualsiasi atto sessuale compiuto da una persona legata alla vittima (in genere, bambino o adolescente) da rapporti affettivi o sociali, (Jenny, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2000, in: ZBJV 139/2003 S. 375 f., Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2002, in: ZBJV 140/2004 S. 726 ff.; anche Maier, ad art. 189 StGB
n. 10, 20; anche Stratenwerth / Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6. edizione, pag. 167 ) L’Alta Corte ha, così, precisato che, per la realizzazione del reato di coazione sessuale tramite una pressione psichica, l’autore deve creare - utilizzando le relazioni sociali come mezzo di pressione (e non limitandosi ad approfittarne) - una situazione di coercizione per ottenere i favori sessuali da parte della vittima. Pertanto, le considerazioni secondo cui la subordinazione cognitiva e la dipendenza emotiva e sociale possono produrre una pressione psichica, sviluppate nelle sue precedenti sentenze, devono essere interpretate nel senso che può essere ammessa la coazione soltanto quando l’autore trasforma un particolare tipo di relazione sociale comportante una forma di dipendenza in un mezzo di costrizione per raggiungere i suoi scopi (DTF 131 IV 107; STF 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid. 7.1) Il mezzo coercitivo, e per quanto qui di interesse, il tipo di strumentalizzazione del rapporto di dipendenza messo in atto dall’autore deve, come detto, essere atto - in considerazione delle particolari circostanze concrete - a creare nella vittima uno stato di coercizione psicologica di un’intensità tale da assurgere a mezzo coercitivo idoneo a limitare la libertà sessuale della vittima. In altre parole, la sottomissione della vittima deve essere comprensibile. Non ogni tipo di pressione e non ogni comportamento che conduca ad un atto sessuale non desiderato deve essere qualificato di coazione sessuale (DTF 131 IV 170 consid. 3.1. e riferimenti): l’effetto prodotto sulla vittima deve essere grave (DTF 128 IV 97; 131 IV 107) e raggiungere l’intensità di un atto di violenza o di minaccia (DTF 128 IV 97 consid. 3a). Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, la resistenza all’atto coercitivo creato dall’autore che si può pretendere dai bambini è evidentemente - a seconda delle circostanze - meno grande rispetto a quella che è richiesta ad un adulto (DTF 128 IV 97; 124 IV 154; 122 IV 97). In questo senso, la pressione psicologica esercitata su un bambino sotto forma di ingiunzione a tacere degli atti sessuali subiti può, di regola (SJZ 92/1996, p. 115), essere sufficiente anche se a questa ingiunzione non fanno seguito delle minacce di conseguenze negative o promesse di vantaggi: è, in effetti, noto che il semplice ordine di mantenere il segreto costituisce un fattore traumatizzante classico degli abusi sessuali commessi a danno dei bambini (DTF 124 IV 154). Soggettivamente, affinché il reato di coazione sessuale sia realizzato, è necessario il dolo, anche soltanto nella forma del dolo eventuale. L’autore deve, quindi, sapere che la vittima non è consenziente o per lo meno accettarne l’eventualità e deve volere, o per lo meno accettare, che il suo consenso dipenda dal mezzo coercitivo utilizzato.
E. 13 Secondo l’ipotesi accusatoria, i fatti descritti al punti 1. dell’AA realizzano gli estremi della coazione sessuale. AP 1 avrebbe costretto i suoi allievi a subire i toccamenti descritti: “ approfittando della stima e della fiducia dei suoi superiori e dei genitori dei bambini, facendo inoltre leva sull’attaccamento e l’affetto dei suoi allievi, sfruttando il timore e la soggezione che incuteva loro, in ragione soprattutto della sua personalità severa e dell’atteggiamento manesco che lo contraddistingueva, sfruttando quindi la situazione in cui gli allievi si erano venuti a trovare, dopo averli presi in braccio e fatti sedere sulle sue gambe o sulle sue ginocchia, solleticati e massaggiati, come meglio descritto in precedenza”.
E. 14 La Corte di primo grado ha confermato l’imputazione sulla scorta delle seguenti argomentazioni: “ Per quanto concerne, invece, le fattispecie relative a PC 1, __________ e __________, richiamato il diritto riportato al considerando 12 di cui sopra, per la Corte può rimanere irrisolta la questione a sapere se l’approfittare “della stima e della fiducia dei suoi superiori e dei genitori dei bambini, facendo inoltre leva sull’attaccamento e l’affetto dei suoi allievi”, lo sfruttare “il timore e la soggezione che incuteva loro, in ragione soprattutto della sua personalità severa e dell’atteggiamento manesco che lo contraddistingueva” e/o lo sfruttare quindi “la situazione in cui gli allievi si erano venuti a trovare” siano circostanze già sufficienti per adempiere i presupposti dell’art. 189 CP, ciò che la difesa ha contestato, in quanto, in concreto, per la Corte, si è già comunque in presenza di un chiaro ed inequivocabile comportamento di “tatsituative Zwangssituation” (Maier, op. cit., art. 189 no. 11 segg., DTF 131 IV 107 e 128 106, sentenze non pubblicate del TF 6P.200/2006 del 20.2.2007 e 6P.63/2005 del 24.6.2005), così come descritto nell’AA, per aver abbracciato e “fatti sedere sulle sue gambe o sulle sue ginocchia” questi tre allievi prima di commettere gli atti sessuali di cui è stato riconosciuto autore colpevole in forza al considerando 20. A fronte di ciò AP 1 è stato condannato per il reato di coazione sessuale (art. 189 cpv. 1 CP) nei confronti di PC 1, __________ e __________ per il periodo settembre 2014/fine maggio 2015 con conseguente suo proscioglimento da questo reato per il periodo settembre 2013/agosto 2014.” (sentenza impugnata, consid. 21, pag. 43). Dunque, i primi giudici - pur richiamando, a torto, la teoria della “ tatsituative Zwangssituation ” elaborata dal TF in relazione alle pressioni psicologiche (DTF 131 IV 107) - hanno ritenuto che l’elemento coercitivo applicato da AP 1 è di natura fisica: il docente avrebbe impedito agli allievi di sottrarsi ai suoi toccamenti facendoli sedere sulle sue ginocchia e abbracciandoli. Questa conclusione non é condivisibile per più ragioni. Dapprima, perché non vi sono elementi probatori a sostegno di tale tesi. Da un lato, dalle dichiarazioni dei ragazzi emerge che, in genere, egli non li attirava a sé per farli sedere in grembo ma chiedeva loro se volevano farlo o, tutt’al più, li incitava a farlo dicendo frasi del tipo “ vieni qui ” mentre batteva le mani sulle ginocchia. Soltanto PC 2 ha detto che, per farlo sedere, il docente lo “ prendeva” all’altezza del torace, allungando un braccio. Ma questo ancora non basta, poiché il ragazzo (che, peraltro, ha detto che AP 1 “ era bravo ”) non descrive né una presa intrisa di forza né una situazione costrittiva (tanto è vero che dice che, quando era seduto sulle gambe del maestro, lui si sentiva “tranquillo” e, se arrivava “alla fine che non aveva fatto neanche un errore” era “contento” , AI 71 pag. 7). D’altro lato, nessun ragazzo - nemmeno PC 2 - sostiene che AP 1 impedisse loro di alzarsi abbracciandoli (o tenendoli stretti). Ma, soprattutto, la tesi dei primi giudici viola il principio accusatorio: l’AA, infatti, non ipotizza nessuna costrizione fisica ma, unicamente, pressioni di natura psicologica.
E. 15 Come visto, la pubblica accusa pretende che AP 1 ha costretto i suoi allievi a sottostare alla sua volontà subendo i toccamenti di cui s’è detto e, per farlo, ha, da un lato, “ approfittato della stima e della fiducia di superiori e genitori” , e fatto “ leva sull’affetto e sull’attaccamento dei suoi allievi” e, d’altro lato, ha sfruttato “ il timore e la soggezione che egli suscitava in loro a causa della sua personalità severa e dell’atteggiamento manesco che lo contraddistingueva”. Detto che la tesi accusatoria è, in sè, contraddittoria (o vi è affetto e attaccamento o vi è timore e soggezione, in specie se causati da un atteggiamento manesco), l’art. 189 CP non può dirsi, in concreto, realizzato per più ragioni. a. Anche volendo glissare sul fatto che la questione del mancato consenso dei ragazzi non è stata indagata e anche volendo ammettere che il rapporto fra il docente e i suoi allievi avesse le caratteristiche indicate dal procuratore pubblico (affetto e attaccamento/soggezione e timore), la tesi accusatoria non potrebbe ritenersi data già solo perché il rapporto affettivo/sociale fra autore e vittime non raggiungeva, sia nell’uno che nell’altro caso (affetto e/o timore), l’intensità richiesta dal TF affinché si possa parlare di violenza strutturale, cioè di quella forma di coazione psichica che si realizza con la strumentalizzazione dei rapporti sociali. Il TF ha, infatti, avuto modo di spiegare che: “ En introduisant la notion de “pressions psychiques”, le législateur a cependant aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique où à la violence. Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles (…) pour que l’infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu’on ne saurait attendre de l’enfant victime qu’il oppose une résistance; sa soumission doit, en d’autres termes, être compréhensible” (STF 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid 7.1.; sott. del red.). In concreto, non si può sostenere che gli allievi di AP 1 si trovassero, a causa di uno dei due elementi indicati (o dei due insieme), in una situazione in cui era negata loro qualsiasi via d’uscita per i motivi che seguono. a.1. “ il timore e la soggezione che egli suscitava in loro a causa della sua personalità severa e dell’atteggiamento manesco che lo contraddistingueva ” Come già osservato dai primi giudici, “ tra i bambini della __ di _____ è solo PC 1 a parlare di violenze fisiche subite dal maestro ” (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 44). Gli altri ragazzi menzionati nell’AA - in particolare, PC 2, __________, __________, __________, __________, __________, __________. e __________ - non “ parlano di particolari atteggiamenti maneschi da parte di AP 1” . In effetti - facendo astrazione dalle dichiarazioni di PC 1 di cui si dirà in seguito - i ragazzi parlano di un maestro “ bravo ”, persino “prezioso” e che, pure, “ faceva un po’ il burlone” . È vero che hanno anche parlato di AP 1 come di un maestro “ severo” . Ma hanno pure aggiunto che era “ severo al punto giusto”, che “ gridava quando c’era casino ”, che batteva una bacchetta di bambù sulla scrivania ma solo per richiamarli all’ordine. Ed è, pure, altrettanto vero che hanno dichiarato, anche, che il docente “ non picchiava ”. Nessuno di loro ha, poi, detto - ma nemmeno lasciato intendere - di avere provato o di provare paura o timore nei confronti del docente. Infine, va detto che nessuno dei ragazzi menzionati al punto 1. dell’AA ha preteso - neppure velatamente o implicitamente - di non essersi sottratto ai massaggi del docente per paura di una sua reazione violenta. In queste condizioni, quand’anche si dovesse ammettere che __________, __________, PC 2 e __________ provassero, comunque, una certa soggezione nei confronti del docente e un certo generico timore per avere, magari (si tratta di un’ipotesi neppure indagata), sentito di sue intemperanze precedenti, non può certamente essere sostenuto che questo sentimento raggiungesse l’intensità necessaria a creare nei ragazzi una pressione tale da far credere loro di non potere, in alcun modo, sottrarsi alle sue richieste. Di essere, cioè, in una situazione che non dava loro alcuna via d’uscita. a.2. approfittando della stima e della fiducia dei suoi superiori e dei genitori dei bambini, facendo inoltre leva sull’attaccamento e l’affetto dei suoi allievi Dal materiale probatorio in atti, non risulta che AP 1 godesse di una particolare stima né da parte dei genitori degli allievi né da parte dei superiori. Anzi. Gli atti - in particolare, quanto indicato dai primi giudici al consid. 23 della sentenza impugnata - dimostrano il contrario. Neppure risulta che gli allievi avessero per lui un attaccamento o un affetto superiore a quello che, di norma, gli allievi nutrono per i loro docenti. Ne consegue che, già solo per l’assenza di un rapporto affettivo/sociale di intensità sufficiente ad assurgere a violenza strutturale, l’ipotesi di una coazione ai sensi dell’art. 189 CP deve essere scartata (cfr. DTF 128 IV 97 in cui è stata riconosciuta una “tatsituative Zwangssituation” nel caso di un docente di sport che era amato e idolatrato dalle sue giovani allieve e che era diventato un punto di riferimento nella vita non solo delle ragazze ma anche delle loro famiglie e, più in generale, nella vita del villaggio). a.3. Ma non solo. L’ipotesi di una coazione dovrebbe, comunque, essere scartata poiché, in concreto, non vi sono elementi probatori a sostegno della tesi secondo cui AP 1 avrebbe “ fatto leva” sull’affetto/timore dei suoi allievi per costringerli a sottostare ai suoi massaggi/toccamenti. Va, infatti, ricordato che, secondo costante giurisprudenza, perché possa essere ritenuta data una coazione psicologica, non basta l’accertamento secondo cui autore e vittima sono legati da un preesistente rapporto affettivo/sociale particolare. E questo nemmeno se, per ipotesi, questo rapporto ponesse - come è spesso il caso fra adulti e fanciulli - la vittima in una situazione di dipendenza. Ancora è necessario che l’autore abbia fatto uso di questo rapporto di dipendenza per coartare la volontà del fanciullo, per esempio, facendo nascere in lui il timore che un rifiuto comporterebbe la perdita del rapporto affettivo in questione e di tutto quanto di positivo che quel rapporto comporta per il fanciullo oppure comporterebbe sofferenze per l’adulto cui il fanciullo è legato (DTF 122 IV 97; 124 IV 154; 128 IV 97; STF 6P.63/2005 del 24 giugno 2005 consid 7.3.; 6B.646/2008 del 23 aprile 2009). Non per nulla l’art. 189 CP (così come il 190 CP) parla di “esercizio” di pressioni psicologiche (cfr., per esempio, STF 6P.111/2005 del 12 novembre 2005 in cui la semplice manifestazione ad opera di uno zio del suo desiderio di avere dei rapporti sessuali con la nipote (giovane adulta) non è stata ritenuta strumentalizzazione di un rapporto di dipendenza malgrado la forte personalità dell’autore, la differenza di età, il legame di parentela nonché le difficoltà familiari vissute dalla ragazza; cfr., per il caso contrario, DTF 128 IV 97 in cui il docente di sport di cui s’è detto, per ottenere le prestazioni sessuali volute, aveva strumentalizzato il rapporto di dipendenza affettiva/sociale delle sue vittime convincendole che non vi era nulla di sbagliato in quello che chiedeva loro e mettendo le ragazze in concorrenza tra di loro). In STF 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, il TF così ha esplicitato questo concetto: “ Dans l’ATF 131 IV 107, le TF a précisé la notion de “ violence structurelle instrumentalisée ” dans le sense où l’auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir les faveurs sexuelles de la part de la victime. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l’angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante, mais il doit encore créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation)” (STF cit., consid. 7.1., sott. del red.). In concreto, questa Corte ritiene che è ben verosimile che sia stato il legame sociale (affetto/autorità che derivava a AP 1 dal suo ruolo di docente) a far si che i ragazzi accettassero di farsi praticare i noti toccamenti. Tuttavia, come visto, perché possa essere ritenuta una coazione, è necessario che AP 1 abbia usato di questo rapporto affettivo/sociale come di un mezzo di pressione. Che ne abbia - per esempio, nei modi indicati sopra - fatto uso. Questo accertamento, in concreto, manca. Nessun ragazzo ha sostenuto - neppure implicitamente - che il docente abbia, in qualche modo, fatto valere, per convincerli a sederglisi in grembo e, poi, a restarci mentre li toccava/massaggiava, né il legame affettivo che, per ipotesi, li legava a lui né, del resto, l’autorità derivantegli dal suo ruolo di docente (né, peraltro, nessuno ha mai preteso che AP 1 abbia, in qualche modo, fatto valere/ventilato l’eventualità di una sua reazione violenta in caso di un rifiuto). DaIle dichiarazioni concordi dei ragazzi risulta unicamente che, per farli sedere, lui semplicemente chiedeva loro se volevano farlo. Inoltre, risulta che li lasciava andare quando loro dicevano che gli dava fastidio e che, mentre li massaggiava, non diceva loro nulla. Risulta, infine, che non c’erano reazioni - né con parole né con cambiamenti di trattamento - quando loro rifiutavano di sedersi sulle sue ginocchia oppure quando uno di loro si allontanava. In queste condizioni, l’ipotesi di una coazione ai sensi dell’art. 189 CP per __________, __________, PC 2 e __________ (oltre che per __________, __________, __________ e __________) deve essere esclusa.
16. punto 2.1. dell’AA: coazione sessuale a danno di PC 1 a. Il caso di PC 1 impone un esame a sé nella misura in cui egli ha dichiarato che andava dal docente perché aveva paura di essere sgridato o bocciato: “ I: mh? Tu come mai ti trovavi sulle gambe del maestro? C: perché lui mi diceva di venir qua (pone il palmo delle mani sopra le ginocchia) e io avevo paura che se non andavo lui mi sgridava o succedevano altre cose, magari… che poi magari mi boccia, perché non faccio le stesse cose che mi dice lui, e io avevo paura. Per questo e per quello andavo là perché avevo paura di lui, ecco. Che mi poteva fare cose” (trascrizione audizione 3.6.2015, pag. 7) Tuttavia, nell’ottica di una coazione ex art. 189 CP, l’accertamento è monco: non è stata, infatti, indagata l’ipotesi secondo cui è stato AP 1 a fare in modo di far nascere questo sentimento nel ragazzo con lo scopo di costringerlo a subire i suoi palpeggiamenti. Ma non solo. Sono le stesse dichiarazioni successive del ragazzo ad offrire elementi indizianti in senso contrario: “ C: ehmm, lui, alle 11 e mezza, quando finisce la scuola, ehmm… quando, diciamo tutti i giorni, prima di uscire, tutti escono e lui mi chiama e mi dice di sedermi sulle sue gambe e una volta io… lui ha detto di andare lì, io sono scappato “vieni, vieni!” ma io sono scappato e invece tutte le altre volte che mi ha chiamato… che lui continua ad insistere, diciamo, continua “vieni”, “vieni qui”, “vieni qua” e così, e io ho paura che succede qualcosa e allora vado. (…) e io solo una volta sono scappato perché dovevo nascondere una cosa che era… che mi ha regalato una cosa la mia ragazza, ecco, e l’ho nascosta qui dietro (porta la mano al dorso), sotto la maglietta. Lui mi ha detto “vieni qui, vieni qui” e allora io sono scappato perché non volevo far vedere e io sono scappato. E dopo, quando sono tornato alle 13.30 non mi ha detto niente.” (trascrizione audizione PC 1 3.6.2015, pag. 12 e 13) È proprio l’affermazione secondo cui c’è stato almeno un episodio in cui il ragazzo non ha dato seguito all’invito del docente senza subire, poi, alcuna ripercussione ( “non mi ha detto niente ”) ad indiziare - insieme alle dichiarazioni degli altri ragazzi - che, in realtà, AP 1 non abbia fatto uso del rapporto affettivo/sociale che legava il ragazzo a lui ma ne abbia, più semplicemente, approfittato. A ciò si aggiunge il fatto che, nemmeno in relazione a PC 1, gli atti depongono per l’esistenza di un rapporto di dipendenza avente le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’art. 189 CP (cfr., per es., DTF 128 IV 97). b. Per contro, secondo questa Corte, vi è coazione ai sensi dell’art. 189 CP per l’episodio del toccamento del pene. L’atto coercitivo è, in quel caso, la sorpresa (cfr. DTF 128 IV 106 consid 3a/aa pag. 111; per un caso cantonale, CCRP 26.11.2007 in inc. 17.2007.66 ) In effetti, il ragazzo - cui, sin lì, erano stati praticati solo i noti toccamenti/massaggi nelle zone della pancia e del pube - non poteva attendersi che il docente giungesse a gesti aventi natura sessuale più marcata (e, quindi, per lui, come dimostra la sua reazione, facilmente riconoscibili come tali) e, pertanto, era, per questo, nell’impossibilità di opporvisi. Tuttavia, la sorpresa non è, in nessun modo, indicata nell’AA: una condanna a tale titolo violerebbe, perciò, il principio accusatorio. Ritenuto, poi, che, a questo stadio del procedimento, un rinvio degli atti al PP appare sproporzionato, la questione cade nel vuoto. Ne segue che AP 1 è assolto dall’imputazione di coazione sessuale di cui al punto 2.1. dell’AA. art. 193 (non imputato nell’AA) applicabile?
E. 17 Come visto, questa Corte ritiene che sia certo - poiché ciò emerge bene dalle loro audizioni - che i ragazzi si sono sottoposti a quei toccamenti/massaggi soltanto perché AP 1 era il loro docente: è solo perché AP 1 era il loro docente che essi gli hanno permesso di massaggiarli/toccarli nel modo descritto. Tuttavia, l’ipotesi della realizzazione, in concorso ideale con l’art. 187 CP, dell’art. 193 CP è esclusa. Infatti, se il TF non si è ancora espresso al riguardo, la dottrina maggioritaria - e, per essa, con argomenti particolarmente convincenti, il Basler Kommentar, 3. Auflage, 2013 ad art. 193 CP, n. 25, pag. 1390 e 1391 - escludono, per casi di questo tipo, la possibilità di un concorso. punto 2.2. AA: coazione sessuale nei confronti di PC 5
E. 18 I dettagli dei rapporti e della frequentazione fra AP 1 e l’ex-allievo e di quanto successo nella trasferta _______-Verona e, poi, nella città italiana (dove i due hanno assistito ad un concerto) emergono esaustivamente da quanto annotato nei consid. 9, 10 e 11 della sentenza impugnata (pag. 17-22) e, in particolare, dai verbali dei due protagonisti in essi riprodotti dai primi giudici. In applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, dunque, tali considerandi sono integralmente richiamati. Qui è sufficiente ricordare che, dopo avere, durante il viaggio di andata, accarezzato/massaggiato a più riprese la pancia dell’ex-allievo (senza che questi si opponesse a quel tipo di contatto), raggiunta la vettura a fine concerto, AP 1 ha di nuovo - e più pesantemente del mattino - allungato le mani: “ lui inizia a massaggiarmi la pancia, ma sotto la maglietta, sulla pelle nuda, e poi abbassa la mano e la mette nei miei calzoni. Non mi ha toccato gli organi genitali. E' arrivato al pube. Quando mi stava toccando il pube e aveva intenzione di arrivare al mio organo genitale, con quella vocina da posseduto mi ha chiesto "posso? A me piace toccare". Io ho subito tolto la sua mano e gli ho detto di lasciarmi stare. Non sapevo cosa fare. Eravamo a Verona, una città che non conosco, in un luogo discosto, buio. Sembrava un demonio, con quella vocina. Quando l'ho allontanato lui ha smesso, si è messo alla guida della macchina, per rientrare a casa. Durante il viaggio io avevo paura. Eravamo lontani da casa, e quindi continuavo a parlare, per distogliere la sua attenzione, e anche per non pensare a quello che era successo, e lui mi massaggiava la pancia e lo lasciavo fare, perché non sapevo come reagire. Mi dicevo che magari, se toccava solo la pancia era contento così, piuttosto che saltarmi addosso. Magari, se dicevo qualcosa, mi sarebbe corso dietro o mi avrebbe fatto del male. Quando siamo arrivati a casa, lui mi ha accompagnato. Mentre stavo scendendo dalla macchina, lui mi fa "mi dispiace". lo ho chiuso la portiera e sono rientrato a casa, senza dirgli nulla (…)” (PS PC 5 11.6.2015, pag. 2-3).
E. 19 Secondo la tesi accusatoria, in quel frangente AP 1 si è reso colpevole di tentata coazione sessuale. L’elemento coercitivo consisterebbe “ nell’avere approfittato dell’amicizia e della fiducia della vittima, che in più occasioni lo aveva accompagnato in gite culturali o scolastiche e sfruttato il fatto che si trovassero da soli, di notte, in un luogo appartato, buio e lontano da casa, nonché la soggezione che egli incuteva alla vittima, in ragione soprattutto della sua personalità severa e irascibile e, quindi, la situazione di timore e di paura in cui la vittima si era venuta a trovare” (punto 2.2. dell’AA) a. I primi giudici non hanno condiviso l’opinione del procuratore. Queste le loro argomentazioni: “ Per la Corte l’imputato, al rientro in macchina dopo lo spettacolo, non ha esercitato alcuna pressione psicologica ai sensi dell’art. 189 CP nei confronti dell’accusatore privato, maggiorenne all’epoca dei fatti (“al tempo avevo 23 anni, non ero un bambino”, PS C. 11.6.2015, pag. 4), tale da renderlo inetto a resistere. Già i toccamenti sulla pancia intervenuti durante il viaggio di andata verso Verona (non contemplati nell’AA) escludono l’effetto a sorpresa e quindi l’inettitudine a resistere di C.. AP 1, una volta in macchina dopo lo spettacolo, massaggiando ripetutamente l’addome e infilando la mano nei pantaloni del ragazzo non ha fatto altro che reiterare le sue ingiustificate e non richieste avances già manifestate nel viaggio di andata, che, aldilà del comprensibile disgusto provato da C., non lo hanno messo in un’apprensione tale da dover cercare una via di scampo già al momento del loro arrivo a Verona. In casu, poi, la paura di cui riferisce C. nel suo PS 11.6.2015, pag. 4 riga 6 è un sentimento intervenuto a episodio concluso, durante il viaggio di ritorno, e non un mezzo creato e sfruttato dall’imputato per coartarlo sessualmente, ritenuto peraltro che neppure emerge dagli atti - la deposizione di C. evidenzia semmai il contrario (PS C. 11.6.2015, pag. 2-3, PP C. 3.7.2015, pag. 2- 3) - la pretesa soggezione che l’imputato incuteva alla vittima, in ragione soprattutto della sua personalità severa e irascibile. Ciò che l’accusa rimprovera all’imputato, ossia il fatto di aver allungato e infilato una mano nei pantaloni nel tentativo di toccare i genitali dell’accusatore privato, che l’ha prontamente dissuaso bloccandogli la mano, realizza piuttosto il reato di molestia sessuale ai sensi dell’art. 198 seconda variante CP, reato manifestamente perento e che l’accusatore privato, all’epoca, non ha ritenuto di dover denunciare e che oggi porta alla conoscenza di tutti essenzialmente per fare chiarezza “e soprattutto affinché i bambini siano creduti” (PS C. 11.6.2015, pag. 4, riga 33).” (sentenza impugnata, consid. 13, pag. 23 e 24) b. L’argomentazione è più che pertinente ed è, perciò, totalmente condivisa da questa Corte la cui convinzione non è stata scalfita dalle pur suggestive argomentazioni svolte al dibattimento dal PP e dalla rappresentante dell’AP. È, pertanto, confermata l’assoluzione di AP 1 dall’imputazione di cui al punto 2.2. dell’AA. punto 5. AA: vie di fatto ripetute
E. 20 La pubblica accusa ha imputato a AP 1 anche il reato di vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 1 e 2 lett. a CP) a danno di PC 1 e __________, per avere: “ tirato loro i capelli o le orecchie, fatto loro il “torcinaso” o dei pizzicotti sulle guance, come pure per averli colpiti con scappellotti o “coppini” dietro alla nuca, senza cagionare loro un danno al corpo o alla salute.” (punto 5. dell’AA) Nel corso del dibattimento di primo grado, rispondendo al presidente della Corte che gli aveva chiesto di “specificare dettagliatamente prima per PC 1 e poi per __________ quali sarebbero le vie di fatto di cui sarebbero state vittime, nonché quante volte e in quale periodo ciò sarebbe avvenuto ” (verb. dib. di primo grado, pag. 2), il PP ha risposto quanto segue: “ in merito al punto 5 dell’AA, il PP precisa che per PC 1 si tratta di sberle, di un pugno sotto il mento, tirate di capelli e spintoni. Per __________ si tratta solo di tirate di capelli. Per il periodo, che va da settembre 2013 a fine maggio 2015, non è in grado di essere più preciso. Trattasi di azioni reiterate, ma non gli è possibile dire il numero di volte” (allegato 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 6)
E. 21 Al riguardo, la prima Corte ha ritenuto quanto segue: “ AP 1, in base alle dichiarazioni del bambino, che trovano peraltro riscontro in quelle dei suoi genitori, è stato ritenuto colpevole del reato di vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 1 e 2 lett. a CP e punto 5 dell’AA) nei confronti di PC 1 per il periodo settembre 2013/fine maggio 2015 - a valere quale errata corrige del punto 1.4 del dispositivo laddove, per una svista, è stato erroneamente riportato il mese di settembre 2014 - e per quel che è delle sberle, delle tirate di capelli e degli spintoni, così come precisato in aula dal PP e parzialmente ammesso dall’imputato con riferimento alla quarta e quinta elementare, ossia agli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 6). AP 1 è invece stato prosciolto, in mancanza di migliori riscontri, per l’asserito pugno sotto il mento a PC 1. (PP don __________ 23.11.2015, pag. 3) e per le vie di fatto nei confronti di __________, sia perché questo bambino non ha riferito nulla al proposito e sia perché le indicazioni dell’ergoterapista nell’AI 74 “durante la primavera del 2013…a volte gli tirava i capelli ” sono vie di fatto (art. 126 CP) ora prescritte (art. 109 CP) mentre quella del giugno 2015 (“ che lo picchiava sulla testa”) non corrisponde al nuovo testo dell’imputazione (“tirate di capelli” e verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 6).” (sentenza impugnata, consid. 30, pag. 62 e 63)
E. 22 Balza subito all’occhio che, al dibattimento di primo grado, invece di spiegare quali delle azioni indicate al punto 5 dell’AA fossero state subite da quale ragazzo (così come gli era stato richiesto), il PP ha parlato di azioni (più o meno violente) che non sono fra quelle indicate nel “ per avere ” del citato punto dell’AA. Si tratta delle sberle, del pugno sotto il mento e degli spintoni. Non ha da essere spiegato che tale aggiunta non è rispettosa del principio accusatorio. Ne consegue che, già solo per questo, la condanna di AP 1 in relazione agli spintoni e alle sberle asseritamente dati a C.C. deve essere annullata. Il ricorso del PP e dell’AP tendente a far condannare AP 1 anche per il pugno (ipotesi non ritenuta dai primi giudici per insufficienza del materiale probatorio) deve essere respinto per lo stesso motivo: il pugno non è fra i comportamenti che il punto 5. dell’AA ritiene costitutivi di vie di fatto. A titolo abbondanziale, si rileva, comunque, che, così come hanno correttamente ritenuto i primi giudici, il pugno non trova sufficiente riscontro probatorio: quand’anche fosse stato correttamente imputato, quindi, AP 1 sarebbe, comunque, stato assolto. Per PC 1, dunque, rimangono le tirate di capelli. Al proposito, AP 1 ha detto che “ in quarta e quinta, al massimo ho tirato due volte i capelli a PC 1” (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 6). Su questo punto, avuto riguardo al generale atteggiamento processuale di AP 1, la Corte ha ritenuto maggiormente credibile il ragazzo (le cui dichiarazioni sono, peraltro, confermate da quelle dei genitori): è, quindi, confermata la condanna dell’imputato su questo punto. L’unica imputazione che il PP fa a AP 1 in relazione a __________ - tirate di capelli - è caduta già in primo grado per le argomentazioni riprodotte sopra che sono, nella loro sostanza, condivise da questa Corte. Ne segue che AP 1 è dichiarato autore colpevole di vie di fatto ripetute per avere, più volte, nel periodo da settembre 2013 a fine maggio 2015, tirato i capelli a PC 1 punto 3. dell’AA: coazione ripetuta
E. 23 La pubblica accusa ha imputato a AP 1 anche il reato di coazione ex art. 181 CP, per avere usato violenza e/o minacciato PC 1, PC 2 , __________ __________, __________, __________, __________, PC 4 . , PC 3 e __________ con parole e/o gesti intimidatori, gridando e urlando, agitando o picchiando con violenza una riga o una bacchetta di bambù sulla cattedra, per intimorirli e farli tacere, colpendoli con scappellotti dietro alla nuca, afferrandoli alle braccia o alle spalle, ai capelli o alle orecchie, per farli tacere e trascinarli al loro banco o fuori dall’aula scolastica.
E. 24 Si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto (art. 181 CP). Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione - che è un’infrazione di risultato (Corboz, op. cit., n. 32, 34, ad art. 181 CP; DTF 120 IV 17, consid. 2a; STF 6B_435/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 2.2.1) - si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione illecito che ha influito sulla formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333), spingendola ad adottare un comportamento che, se avesse disposto della libertà di decisione, non avrebbe adottato.
E. 25 I primi giudici hanno esaurientemente riportato le dichiarazioni dei ragazzi e dell’imputato sui metodi da questi applicati per mantenere la disciplina in classe ai consid. 23 (pag. 44- 52) e 24 (pag. 52-56) della loro sentenza. Ad essi si rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP. Procedendo alla sussunzione, i primi giudici hanno escluso la sussistenza, in concreto, del reato ipotizzato dalla pubblica accusa sulla scorta delle seguenti considerazioni: “ AP 1 è stato prosciolto dall’imputazione di coazione (art. 181 CP) di cui al punto 3 dell’AA. La Corte ha in primo luogo rilevato, dal profilo formale, un’insufficiente e confusa esposizione dei fatti rimproveratigli tale da mettere in dubbio il rispetto del principio accusatorio di cui all’art. 9 cpv. 1 CPP, nella misura in cui il Procuratore pubblico avrebbe dovuto indicare, ciò che non ha fatto, per ogni singolo alunno, quali fossero, uno per uno, i comportamenti coattivi esercitati a loro danno e quando sarebbero avvenuti. Nel merito la Corte ha poi ritenuto, in linea con la tesi difensiva, che la finalità perseguita da AP 1 con il suo agire, ossia quella di far tacere i bambini, non era di per sé illecita e, pertanto, per la realizzazione del reato, occorresse che l’imputato avesse creato un vero e proprio continuo clima di terrore e di violenza andante ben al di là di quanto oggettivamente necessario per mantenere la disciplina in classe. Ora “le parole e/o gesti intimidatori” così come le grida e le urla contemplati nell’AA non sono stati né sufficientemente indagati né sufficientemente specificati e descritti nel testo accusatorio per permettere alla Corte di determinare la realizzazione dei presupposti oggettivi di una coazione (art. 181 CP). Per la Corte il fatto di agitare o di picchiare “con violenza una riga o una bacchetta di bambù sulla cattedra” (punto 3 dell’AA), se può essere sicuramente discutibile da un punto di vista pedagogico e didattico, ancora non costituisce un comportamento penalmente rilevante ai sensi dell’art. 181 CP. Escluso il derubricato P.F.G. (punto 3 dell’AA) in relazione ai restanti 10 bambini dell’AA, le violenze indicate come “scappellotti dietro alla nuca, afferrandoli alle braccia o alle spalle, ai capelli o alle orecchie per farli tacere e trascinarli al loro banco o fuori dall’aula scolastica” (punto 3 dell’AA) sono state riportate, del resto solo parzialmente, solo da PC 1 e come tali saranno trattate nel considerando 30, dal padre di PC 4, il quale sorprendentemente, però, non è mai stato sentito, e da PC 3, il quale, nella sua audizione del 19.6.2015, ricorda solo che quando chiacchierava col compagno di banco, il maestro gli arrivava da dietro e gli tirava, ma non tanto forte, dei coppini (cfr. trascrizione audizione, pag. 4). Se per PC 1 rinviando a quanto sarà indicato al considerando 30, la tipologia di vie di fatto (art. 126 CP) riconosciute e la loro reiterazione esclude ancora un’illecita finalità ai sensi dell’art. 181 CP, per il caso di PC 4 si è in presenza di una testimonianza indiretta, ancora insufficiente a sostenere la realizzazione del reato, mentre che per PC 3 l’agire dell’imputato è semmai costitutivo del reato di vie di fatto (art. 126 CP), imputazione oggi prescritta (art. 109 CP) in quanto avvenuta nel periodo settembre/novembre 2012. Pure dal profilo soggettivo, in mancanza di migliori riscontri a fronte della contestazione di AP 1, sorgono seri dubbi circa la realizzazione del reato, da cui il suo proscioglimento dall’imputazione qui in esame, se non per la mancanza degli elementi costitutivi del reato, in applicazione del principio in dubio pro reo ex art. 10 cpv. 3 CPP.” (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 57 e 58)
E. 26 È certamente vero che, come rilevato dai primi giudici, il punto 3 dell’AA non indica in modo sufficientemente chiaro e preciso i comportamenti coattivi per ipotesi assunti dall’imputato: una sua condanna per titolo di coazione non rispetterebbe, dunque, il principio accusatorio. Essa è, dunque, già esclusa per questo motivo. Ma non solo. Essendo la coazione un reato contro la libertà, prima di valutarne gli estremi, occorre stabilire la misura della libertà di cui gode la persona toccata. Solo la libertà protetta giuridicamente può, infatti, essere intralciata illecitamente dall’autore (Delnon/Rüdy in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ediz., Basilea 2013, ad art. 181 CP, n. 56 ). In concreto, é chiaro che l’ipotesi accusatoria è quella secondo cui AP 1 agiva nel modo indicato nell’AA per mantenere la disciplina in classe durante le lezioni. Ne deriva che si potrebbe considerare data una lesione della libertà degli allievi soltanto ammettendo che essa comprende la facoltà di comportarsi in modo indisciplinato. Tesi che è difficile sostenere. Ne deriva che il reato di coazione potrebbe essere ipotizzato soltanto potendo ammettere che, per ottenere uno scopo in sé lecito, AP 1 ha adottato mezzi sproporzionati (DTF 129 IV 262; 120 IV 17; 106 IV 125; Basler Kommentar, op. cit., ad art. 181, n. 57; Stratenwerth, op. cit., ad art. 181, n. 16 e rinvii giurisprudenziali; Corboz, op cit., ad art. 181 CP, n. 21 e rinvii giurisprudenziali). In questo senso, correttamente la prima Corte ha annotato che, perché il reato sia dato, occorre poter accertare che AP 1 ha “ creato un vero e proprio continuo clima di terrore e di violenza andante ben al di là di quanto oggettivamente necessario per mantenere la disciplina in classe”. Ciò che gli atti non dimostrano. Sulla questione della bacchetta/riga sbattuta con più o meno “violenza” sulla cattedra, questa Corte condivide le valutazioni dei primi giudici. Altrettanto ne va per le “parole e/o i gesti intimidatori ”. E parimenti ne va per le violenze indicate come “ scappellotti dietro alla nuca, afferrandoli alle braccia o alle spalle, ai capelli o alle orecchie per farli tacere e trascinarli al loro banco o fuori dall’aula scolastica” (punto 3 dell’AA) nella misura in cui esse non trovano supporto probatorio. O, almeno, non lo trovano per gli allievi della quinta poiché - ad eccezione di PC 1 che, però, sull’argomento sembra avere enfatizzato - nessuno dei ragazzi indicati al punto 3 dell’AA ne ha parlato. Nemmeno PC 4 ha detto nulla al proposito e quanto dichiarato dal di lui padre non può essere ritenuto prova sufficiente, trattandosi di testimonianza indiretta. Del resto, la tesi accusatoria è smentita dal rapporto allestito il 16 maggio 2013 (quindi, nel mezzo del periodo considerato dall’AA) dal prof. __________ (psicopedagogista e docente di scienze dell’educazione SUPSI/DFA), in cui si legge, in particolare, quanto segue: “ La classe, come detto dal suo docente, non presenta particolari problemi. Il docente intrattiene una relazione cordiale e questo genera un clima di lavoro positivo.” (allegato ad AI 55) Ma non solo. Essa è smentita anche dalle risultanze istruttorie di cui s’è detto prima, con i ragazzi che hanno espresso giudizi su AP 1 del tipo “maestro severo ma giusto” (cfr., anche, AI 132; AI 134; AI 136; AI 137; AI 157 da cui, in estrema sintesi, si ricava la descrizione di un ambiente scolastico che è sostanzialmente diversa dall’immagine che di esso si ritrova al punto 3 dell’AA). PC 3 (affetto da sindrome dell’iperattività e dell’attenzione) - che è stato allievo di AP 1 soltanto nei primi mesi della terza elementare, cioè da settembre a fine novembre 2012 - merita qualche parola in più. Sentito dagli inquirenti, il ragazzo non ha detto di avere subito gli atti di violenza indicati nel punto 3 dell’AA. Egli ha parlato soltanto di “ coppini ”. E meglio, per dirla con i primi giudici: “ PC 3, (…) racconta che a partire dal mese di ottobre 2012 AP 1 era solito mandarlo a lavorare fuori dalla porta, perché così “mi concentravo di più” (trascrizione audizione, pag. 2). Poi quando correggeva i suoi compiti “mi scriveva dietro i compiti che non ero stato capace di fare questo compito e quando tipo facevo un calcolo giusto me lo dava sbagliato…. Mi diceva che non ero in grado di lavorare, e…solo quello mi diceva” (trascrizione audizione, pag. 2 e 3). Poi, con una certa fatica (“non ricordo molto bene”, trascrizione audizione, pag. 3), chiamato a raccontare se c’era qualcosa d’altro che non andava col maestro, ricorda che certe volte, quando chiacchierava col compagno di banco, il maestro gli arrivava da dietro e gli tirava i coppini. Esita a mostrare come faceva ma poi fa il gesto precisando “non tanto forte, però. Li tirava ….mi sentivo…non mi sentivo bene. Cioè, dopo, alla sera, quando finiva scuola…anche per pranzo, lo dicevo al papà e anche alla mamma…tre volte alla settimana…” (trascrizione audizione, pag. 4). PC 3 riferisce inoltre che il maestro gli faceva saltare le ricreazioni: ”tipo una volta alla settimana, di solito mi faceva star dentro tutta la ricreazione…tutt’e due le ricreazioni…e gli altri no…prendeva delle scuse” (trascrizione audizione, pag. 5), oppure “mi dava dei compiti che gli altri non dovevano fare….Oppure mi dava dei compiti dei miei compagni che non avevano finito e che dovevo finire io, dopo” (trascrizione audizione, pag. 5). Non ricorda di tirate di capelli (trascrizione audizione, pag. 6) e quanto raccontato è “tutto quello che ricordo” (trascrizione audizione, pag. 7) precisando, infine, che del maestro non gli piaceva niente (audizione da min. 31:24).” (sentenza impugnata, consid. 23.9, pag. 48 e 49) Dunque, PC 3 non parla di nessuno dei gesti indicati nell’AA come elementi coercitivi. Si limita a dire di avere subito dei “ coppini ”. Se si può ammettere che questi “coppini” sono sussimibili negli “scappellotti dietro la nuca” , l’aggiunta fatta dal ragazzo secondo cui non si trattava di colpi “tanto forti”, ne stempera sensibilmente la gravità e impedisce
- anche perché non si hanno indicazioni sul loro numero - di dar loro una connotazione coattiva. È vero che, condanndolo per violazione del dovere di educazione (dispositivo n. 1.3. della sentenza impugnata), i primi giudici hanno accertato che con PC 3 AP 1 ha adottato “ un comportamento violento e manesco”. Quest’espressione - che esprime un giudizio di valore e non dei fatti - va concretizzata e, in forza di quanto indicato ai consid. 23.9 e 28 ultimo paragrafo della sentenza impugnata, si può ben ritenere che i fatti ritenuti dai primi giudici costitutivi di reato sono quelli indicati a pag. 50 della loro sentenza come ammissioni fatte dal docente al padre del ragazzo (“ …il quale, pur minimizzando, ammette di aver tirato le orecchie e i capelli del bambino, di avergli dato qualche scappellotto, di averlo messo fuori dalla porta e di averlo preso per le spalle e buttato per terra ”). Questa condanna è passata incontestata in giudicato. Per la prima Corte, questi comportamenti - accertati, ora, definitivamente - non possono essere sussunti nel reato di coazione ma sono, semmai, costitutivi di quello di vie di fatto (per cui, tuttavia, l’azione penale è prescritta in quanto essi si situano nel periodo settembre/novembre 2012). Questa conclusione va condivisa nella misura in cui gli appena citati accertamenti della prima Corte non sono sufficientemente precisi sul numero di questi gesti violenti e nella misura in cui il materiale probatorio in atti non permette di supplire a questa indeterminatezza. Si fosse accertato che, nei tre mesi in cui PC 3 è stato suo allievo, AP 1 lo ha reso costantemente e ripetutamente vittima di tali atti, si potrebbe concludere per la realizzazione, nei suoi soli confronti, del reato di coazione. Tuttavia, tale accertamento non è possibile - e di lunga - sulla base dei riscontri istruttori. Ne segue che deve essere confermata l’assoluzione di AP 1 per il reato di coazione ripetuta, imputatogli al punto 3 dell’AA. punto 4. dell’AA: violazione del dovere d’assistenza o educazione
E. 27 La pubblica accusa ha imputato a AP 1 anche il reato di violazione del dovere di assistenza o educazione ex art. 219 CP ai danni di PC 4 (punto 4.1. dell’AA): “ per avere, a _______, nel periodo settembre 2010 - giugno 2012, ripetutamente maltrattato PC 4 (nato il 21.12.2004), bambino dal carattere difficile, in particolare tirandogli ripetutamente e con forza i capelli e le orecchie, facendogli il “torcinaso”, colpendolo con sberle e con scappellotti dietro alla nuca, insultandolo e trascinandolo fuori dall’aula” Come visto sopra, l’ipotesi accusatoria secondo cui il docente ha, ripetutamente, tirato con forza i capelli e le orecchie, dato sberle e scappellotti dietro la nuca non ha alcun supporto probatorio. Di quanto detto dai ragazzi in genere sull’atteggiamento del docente già s’è riferito. Già s’è detto pure che PC 4 non ha detto nulla al proposito e che quanto dichiarato al riguardo dal padre non ha valenza probatoria sufficiente trattandosi di testimonianza indiretta (il cui contenuto è, in aggiunta, smentito dalle dichiarazioni dei ragazzi che hanno dato di AP 1 un giudizio del tipo “ maestro severo ma giusto ”). La tesi secondo cui il comportamento del docente con PC 4 non fosse quello descritto nell’AA è, poi, supportata dalle considerazioni che i primi giudici hanno posto a fondamento dell’assoluzione da questo capo d’accusa da loro pronunciata: “ Per quel che è della violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP), la Corte ha prosciolto AP 1 dall’imputazione di cui al punto 4.1 dell’AA, ritenuto che dagli atti non emerge se a seguito del suo agire vi sia realmente stata, e in che modo, una concreta messa in pericolo dello sviluppo fisico o psichico di PC 4 In primo luogo, infatti, il padre riferisce che il rendimento scolastico del bambino, già di carattere vivace, è sempre stato buono e che a partire dalla terza elementare non ha più avuto grandi problemi a scuola né ha mai avuto bisogno dell’aiuto di specialisti (PS __________ 25.6.2016, pag. 6). Secondariamente si ha testimonianza di una sola seduta di PC 4 con una psicologa - a una seconda seduta in data 11.3.2014 partecipò solo la madre - avvenuta il 25.2.2014, ossia quasi due anni dopo i fatti incriminati, e in esito alla quale, in un breve scritto agli atti, la psicologa non fa specifico riferimento ad una correlazione tra le problematiche comportamentali riscontrate in quel momento nel bambino e il pregresso agire di AP 1 e neppure fornisce delle conclusioni sul suo sviluppo psicofisico (scritto 1.7.2015 __________ e dr. med. __________ in AI 75).” (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 61). Ne deriva che va confermata l’assoluzione di AP 1 dall’imputazione di cui al punto 4.1.dell’AA.
E. 28 Il reato di cui all’art. 219 CP è stato imputato anche in relazione a __________ (punto 4.3. dell’AA), per avere: “ ad _______, nel periodo ottobre 2012
- settembre 2013, ripetutamente maltrattato __________ (nato il 12.12.2003), bambino affetto da sindrome dell’iperattività, in particolare tirandogli ripetutamente e con forza i capelli e le orecchie, afferrandolo e trascinandolo fuori dall’aula”. I primi giudici hanno assolto AP 1 da quest’imputazione sulla scorta delle seguenti considerazioni: “ AP 1 è stato prosciolto anche dall’imputazione di cui al punto 4.3 dell’AA per il semplice fatto che la “grande sofferenza” di __________ indicata dall’ergoterapista negli AI 74 e 75 si riferisce a circostanze non descritte nel testo accusatorio, ritenuto che, infatti, come emerge chiaramente dalla testimonianza della madre di __________, a AP 1 non venivano rimproverati i maltrattamenti descritti nell’atto d’accusa (“ripetutamente maltrattato”), bensì il non aver prestato al bambino le necessarie attenzioni a fronte delle sue problematiche e ritenuto, comunque, che il riferimento dell’ergoterapista al fatto che __________ veniva spesso mandato fuori dall’aula richiama una sua annotazione dell’aprile 2014, ossia dopo gli avvenimenti incriminati che, secondo l’accusa, vanno da ottobre 2012/settembre 2013. Condannare AP 1 per quanto descritto al punto 4.3 dell’AA sarebbe contrario al principio accusatorio (art. 9 cpv. 1 CPP), fermo restando, poi, che nell’AI 222 i genitori di __________ hanno ribadito che per loro le problematiche col maestro si erano risolte positivamente, che il bambino non si era più lamentato e che la vicenda era quindi da ritenersi conclusa, ciò che peraltro esclude la sussistenza di un concreto pericolo dello sviluppo psichico o fisico del minore.” (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 61) L’argomentazione è convincente e, perciò, condivisa da questa Corte. Ancora una volta il PP non ha saputo scalfire il convincimento di questa Corte. È, pertanto, confermata l’assoluzione di AP 1 dall’imputazione di cui al punto 4.3. dell’AA. Pena
29. AP 1 risponde di:
- ripetuti atti sessuali con fanciulli per avere, in più occasioni, nel periodo compreso tra settembre 2014 e fine maggio 2015, a. ripetutamente toccato e/o palpeggiato: - PC 1 (nato il 27.05.2004), nella zona pubica, inguinale e, almeno una volta, forse il 15 maggio 2015, sul pene, sulla pelle nuda;
- __________ (nato il 28.07.2004) e __________ (nato il 01.09.2004), nella zona pubica e inguinale; b. ripetutamente toccato e/o palpeggiato, con movimenti circolari della mano:
- PC 2 (nato il 12.03.2004) e __________ (nato il 09.08.2004) nella zona attorno all’ombelico e alla cintola, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda.
- violazione del dovere di assistenza o educazione per avere, nel periodo settembre 2012/novembre 2012, adottando un comportamento violento e manesco nei suoi confronti, esposto a pericolo lo sviluppo psichico del suo alunno PC 3
- vie di fatto ripetute per avere, più volte, nel periodo da settembre 2013 a fine maggio 2015, tirato i capelli a PC 1
E. 30 L’art. 187 cifra 1 CP commina una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria per il reato di atti sessuali con fanciulli. Per l’art. 219 cpv. 1 CP, chi viola il suo dovere di assistenza o educazione verso un minorenne esponendone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico è punito con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria. Giusta l’art. 126 cpv. 1 CP il reato di vie di fatto, il cui autore è perseguito d’ufficio se ha agito reiteratamente contro un fanciullo del quale aveva la custodia o doveva aver cura (art. 126 cpv. 2 lett. a CP), è punito con la multa. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.
E. 31 a) Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. b) Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che c odifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso ( Tatkomponenten ). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa ( objektive Tatkomponenten ), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo ( subjektive Tatkomponenten ), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). c) Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, definire, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid.
E. 32 AP 1 risponde dei reati di ripetuti atti sessuali nei confronti di 5 allievi, di violazione del dovere di assistenza o educazione nei confronti di un allievo e di ripetute vie di fatto ai danni di un altro allievo. a) Dal profilo oggettivo, e partendo dai ripetuti atti sessuali su fanciulli, occorre rilevare che, diversamente da quanto prospettato dal procuratore, tutti gli atti sfociati nella presente condanna hanno portato alla consumazione del reato di cui all’art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP. A qualificare negativamente la colpa di AP 1 è il fatto che egli ha agito ripetutamente, sull’arco di 9 mesi (settembre 2014 - fine maggio 2015) e ai danni di un numero non trascurabile di alunni (5). La ripetitività degli abusi e il numero di vittime è, infatti, manifestazione di una volontà delinquenziale consolidata. Di una certa gravità è pure la lesione dei beni giuridicamente protetti causata dall’agire del condannato. Con la sua condotta, AP 1, non solo ha violato il diritto all’autodeterminazione in ambito sessuale delle sue vittime (nella misura in cui, come visto, egli ne ha ottenuto il consenso solo in forza della sua posizione di docente), ma ne ha potenzialmente messo a repentaglio, se non compromesso, il diritto ad un naturale ed equilibrato sviluppo e maturazione sessuale. Pur se alcuni - a causa, in particolare, della giovane età - non percepivano in modo chiaro la natura delle carezze del docente, gli alunni hanno dovuto vivere passivamente un’esperienza, comunque attinente alla sfera sessuale, che andava aldilà della loro possibilità di gestione ed elaborazione naturale. Quindi, con il suo agire, AP 1 ha esposto i suoi allievi a situazioni potenzialmente pregiudizievoli per l’armonioso sviluppo della loro sessualità e della loro affettività se si considera la natura del rapporto docente/allievo. In questo senso, si può ben considerare che la lesione del bene protetto raggiunge un’entità almeno media. In quest’ambito va, poi, considerato il fatto che, per ottenere che gli allievi accettassero le sue “carezze”, AP 1 ha sfruttato l’autorevolezza che gli derivava dal suo ruolo di maestro. Pur in assenza di una situazione coercitiva ai sensi dell’art 189 CP, questo sfruttamento della situazione di superiorità sociale e generazionale costituisce un elemento aggravante di non poco conto. Pesa, poi, sulla sua colpa il fatto che l’autore ha, con il suo comportamento, violato i diritti di coloro di cui, per funzione, doveva prendersi cura e, così, ha tradito la fiducia che istituzioni e famiglie avevano riposto in lui. Quale elemento aggravante va, infine, considerato il fatto che egli non s’è fatto scrupolo di agire, non solo durante l’orario scolastico, ma anche nonostante la presenza, nella stessa aula, di altri allievi. Ad attenuazione della colpa di AP 1 deve essere considerata la ridotta intensità dei gesti praticati: se si fa eccezione dei palpeggiamenti nella zona pubica/inguinale, gli altri gesti per cui egli è condannato hanno un’intensità sessuale ridotta, al punto che le vittime, pur essendo turbate e/o a disagio, non ne hanno percepito la vera natura. Sotto l’aspetto oggettivo, la colpa di AP 1 per gli atti sessuali su fanciulli è, alla luce dei predetti elementi, di media gravità. Allo stesso livello si pone la colpa del condannato in relazione al reato di violazione del dovere di assistenza o educazione: tenuto conto del fatto che egli ha agito con modalità violente nei confronti di un allievo problematico nonostante, per formazione, egli dovesse essere pronto a far fronte in modo ben diverso a situazioni delicate. In relazione alle vie di fatto (art. 126 cpv. 1 e 2 lett. a CP), dal profilo oggettivo la colpa di AP 1, nonostante l’oggettiva ridotta gravità dei gesti di cui risponde, é tendenzialmente media, tenuto conto, non tanto o non solo della loro ripetitività, quanto, ancora una volta, del ruolo educativo ricoperto dall’autore. b) Dal profilo soggettivo, per quanto attiene agli atti sessuali su fanciulli, qualifica come media la colpa di AP 1, non tanto l’avere agito per motivi egoistici, implicito nei reati di tale natura, ma il fatto di avere rivolto le proprie pulsioni sessuali verso dei bambini come ripiego, nonostante, stando alle sue parole, egli sia “ un eterosessuale con interessi omosessuali ” che non aveva “ nessuna fantasia orientata sui minori ” (AI 182, perizia 04.11.2015, pag. 7 e 12) o, come precisato dalla Prof.ssa __________, non sia in lui ravvisabile la turba psichica della pedofilia (AI 193, scritto 20.11.2015). Soggettivamente, in relazione al reato di cui all’art. 219 CP, la colpa di AP 1 è alta ritenuta la sua lunga esperienza di formatore. Con riferimento alle vie di fatto, dal profilo soggettivo, la colpa di AP 1 è poco al di sotto della media, ritenuto ch’egli ha agito senza che ve ne fosse alcuna necessità, potendo disporre di consone misure educative. c) Stabilito che, sulla base delle suesposte circostanze oggettive e soggettive, AP 1 risponde in relazione al reato di cui all’art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP di una colpa media, in relazione al reato di cui all’art 219 cpv. 1 CP di una colpa medio-alta e in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 126 cpv. 1 e 2 lett. a CP di una colpa medio bassa, alla luce dei relativi quadri edittali, appare adeguata rispettivamente una pena detentiva ipotetica di poco superiore ai due anni e una multa aggirantesi sui fr. 500.-. d) Con riferimento alle circostanze legate all’autore, nulla di particolarmente meritorio emerge a suo favore. Parziali sono state le ammissioni e, per di più, al traino di circostanziate deposizioni delle vittime. AP 1 ha, poi, assunto un atteggiamento sminuente, volto a banalizzare quanto commesso (AI 182, perizia 04.11.2015, pag. 12), e ancor meno si è prodigato a risarcire i danneggiati, ciò che induce questa Corte a concludere ch’egli non abbia preso coscienza della gravità del suo agire e tantomeno si sia ravveduto. Va negata, poi, diversamente da quanto stabilito in prima sede, una riduzione della pena per l’eco mediatica riservata al caso in discussione: l’imputato, malgrado l’onere della prova fosse a suo carico, non ha provato né in che modo la copertura giornalistica abbia distorto i fatti che lo riguardano, né individuato le specifiche fonti dell’asserita distorsione, e tanto meno il presunto grave danno derivatogli (STF 6B_339/2011, 6B_340/2011, 6B_343/2011 del 5 settembre 2011 consid. 9.2.1.; DTF 128 IV 97 consid. 3b/bb). Sempre in relazione alle circostanze personali legate all’autore, non giova all’imputato l’assenza di precedenti penali, essendo l’incensuratezza un elemento neutro per la commisurazione della pena (DTF 136 IV 1, consid. 2.6.2; STF 6B_567/2012 del 18 dicembre 2012, consid. 3.3.5.). Dal profilo della sensibilità alla pena, irrisorio è l’effetto ch’essa avrà sulla vita di AP 1 sia dal profilo familiare, non trattandosi, qui lo si anticipa, di pena da espiare. È stata, invece, considerata a suo favore, ma con incidenza marginale, la sua non più giovane età (57 anni) e la pena supplementare costituita dalla stigmatizzazione della collettività in funzione della natura dei reati per cui è condannato e della perdita del lavoro. e) Considerato quanto premesso, la Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 con riferimento ai reati di ripetuti atti sessuali su fanciulli e di violazione del dovere di educazione la pena detentiva di due anni e con riferimento alla contravvenzione di ripetute vie di fatto la multa di fr. 500.-, ritenuto che, in caso di mancato pagamento per colpa dell’autore, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CP). Sospensione condizionale della pena
E. 33 Per le pene detentive di una durata compresa tra un anno e due anni, la sospensione condizionale della pena giusta l' art. 42 CP è la regola a cui si può derogare solo in caso di prognosi sfavorevole o altamente incerta (DTF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2). C’è, in particolare, prognosi sfavorevole quando vi è pericolo di recidiva (Tag/Manhart, Strafgesetzbuch: Ein Uberblick über die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.1 pag. 38-39; Stratenwerth, Allgemeiner Tei II, Strafen und Massnahmen, 2a ediz., Berna 2006, § 5, n. 19; Stratenwerth/Wohlers , Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2013, ad art. 42, n. 9). Nel caso di AP 1 non è data una prognosi negativa, non tanto in ragione della sua incensuratezza avvalorata dalla circostanza ch’egli, quasi sessantenne, ha saputo comportarsi correttamente per un lungo periodo di tempo, ma sulla base delle considerazioni “ di ordine statistico ” della prof.ssa __________ sui rischi di recidiva stimati ad un “ livello lieve o lieve moderato ” (AI 182, perizia 04.11.2015, pag. 14 e AI 193, scritto 20.11.2015, pto. 5). In quest’ambito, va, poi, considerato che l’interdizione di esercitare, non solo l’attività di docente, ma anche qualsiasi altra che comporti la vicinanza con fanciulli è un elemento che fortifica in modo particolarmente tranquillizzante la prognosi sul rischio di recidiva. La sospensione della pena detentiva è assortita da un periodo di prova di 2 (due) anni. Interdizione e assistenza riabilitativa
E. 34 Non sono oggetto del presente giudizio, in quanto non impugnate dalle parti (cfr. disp. 5 e 6 sentenza di primo grado), la misura a carico di AP 1 di interdizione per dieci anni dall’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata che comporti un contatto regolare con minorenni (art. 67 CP) nonché l’assistenza riabilitativa di pari durata (art. 93 CP). Pretese civili a favore degli AP
E. 35 Giusta l’art. 41 CO chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa. Gli AP PC 2, PC 4 e PC 5, nell’ambito del loro appello incidentale, hanno chiesto che le loro pretese di natura civile - comprensive di torto morale e spese legali - vengano riconosciute così come richieste al dibattimento di primo grado, (CARP 17.2016.174 doc. I, pag. 3). Essendo AP 1 stato prosciolto, come già pronunciato in prima sede, da ogni accusa con riferimento a PC 4 e a PC 5 le relative pretese civile vanno respinte. Sono, di contro, da confermare, in quanto incontestate, le indennità per torto morale a favore di PC 1 (fr. 4'000.-) e di PC 3 (fr. 1'500.-) fissate nei dispositivi 7.1. e 7.2. della sentenza di primo grado non impugnati dalle parti (CARP 17.2016.147 doc. 3, pag. 3; cfr. anche verb. dib d’appello, pag. 7). In aggiunta, questa Corte, alla luce della condanna d’appello dell’imputato per atti sessuali ai danni di PC 2, ha accolto, ritenendole congrue, anche le pretese per torto morale di fr. 3'000.- avanzate da quest’ultimo. Le pretese civili volte al rimborso delle spese dell’avv. RC 1, pure ritenute adeguate rispetto alla specifica complessità del caso, vanno accolte limitatamente alle prestazioni che la patrocinatrice ha svolto in primo grado a tutela di PC 1, PC 3 e PC 2 e, in secondo grado, a favore del solo PC 2 (ritenuto che AP 1, limitatamente a PC 1, non ha appellato i disp. 1.1 e 1.4., 2.5., mentre lo ha fatto, con buon esito, per il disp. 1.2., non ha appellato il disp. 1.3., e considerato, infine, che PC 2 è l’unico AP il cui appello è stato parzialmente accolto). La condanna di AP 1 in sede di appello anche in relazione a PC 2 comporta, per ovviare a manifeste iniquità (art. 404 cpv. 2 CPP), un riesame delle pretese per spese legali già riconosciute in primo grado a favore di PC 1 e PC 3 nonostante non siano state impugnate dalle parti. Quanto esposto dall’avv. RC 1, per la procedura di primo grado, con nota professionale 24 maggio 2016 (doc. TPC 27), va, in particolare, riconosciuto come segue:
- l’onorario dell’avvocato è stato accolto integralmente, ovvero per fr. 5’629.15 pari a complessive 16 ore 5 minuti di lavoro (corrispondenti a 6 ore e 45 minuti a fr. 350.- l’ora, così come indicate nella distinta, più 9 ore e 20 minuti relative alla durata dibattimentale, il cui computo, pure richiesto, non poteva ancora essere conteggiato essendo il dibattimento ancora da espletare);
- l’onorario della praticante è stato confermato parzialmente, ovvero per fr. 512.50 pari a 3 ore e 25 minuti di lavoro a fr. 150.- l’ora (stralciate le tel./e-mail del 31.03.2016, 01.04.2016, 05.04.2016, 06.04.2016, 07.04.2016, 11.04.2016, 15.04.2016 per 1 ora riferite a PC 5,e PC 4). Questa Corte ha parzialmente approvato le spese per un importo di fr. 161.90, avendo decurtato a quanto esposto (fr. 185.90) quelle (di fr. 24.-) relative alle predette prestazioni stralciate. Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, con riferimento alla prima istanza, sono state quindi riconosciute pretese civili per fr. 6'807.85 (fr. 6'141.65 onorari + fr. 161.90 spese + fr. 504.30 IVA). AP 1 dovrà versare un terzo di detto importo (fr. 2'269.30) a favore di PC 1 (oltre a fr. 4'000.- per torto morale), un terzo (fr. 2'269.25) a favore di PC 3 (oltre a fr. 1'500.- per torto morale) e il restante terzo (fr. 2'269.30) a favore di PC 2 (oltre a fr. 3'000.- per torto morale). Per quanto concerne la procedura di appello, questa Corte ha riconosciuto quanto esposto dall’avv. RC 1 con nota professionale 1° marzo 2017 (CARP 17.2016.174 doc. III), limitatamente alle prestazioni a tutela di PC 2, ritenuto che quest’ultimo è l’unico dei suoi patrocinati non interamente soccombente.
- l’onorario dell’avvocato è stato accolto parzialmente, ovvero per fr. 3'645.85 pari a complessive 10 ore e 25 minuti di lavoro alla tariffa oraria di fr. 350.- corrispondenti a 2 ore e 55 minuti - dopo decurtazione di 5 delle 7 ore dedicate all’esame atti ed alla preparazione del dibattimento per tutti i suoi assistiti nonché di 20 minuti specificamente riferiti a PC 1 - più 5 ore e 30 minuti relative alla durata del dibattimento d’appello e più 2 ore per la trasferta Lugano-Locarno e ritorno (entrambe queste ultime pretese sono state avanzate dall’avv. degli AP non quantificandole, essendo allora il dibattimento d’appello da espletare);
- l’onorario della praticante è stato accolto parzialmente, ovvero per fr. 587.50 pari a 3 ore 55 minuti di lavoro a fr. 150.- l’ora (stralciate le tel./e-mail del 03.06.2016, 04.06.2016, 07.06.2016, 08.06.2016, 09.06.2016, 10.06.2016, 13.06.2016, 15.06.2016, 11.08.2016, 29.08.2016, 02.09.2016, 04.09.2016, 08.09.2016, 12.09.2016, 15.09.2016, 14.12.2016, 15.12.2016, 12.01.2017, 30.01.2017, 31.01.2017, 03.02.2017, per complessive 3 ore 15 minuti riferite a PC 5, PC 4 nonché a PC 3 che non ha contestato il disp.1.3. e a PC 1, tutti e quattro soccombenti in appello). Questa Corte ha parzialmente approvato le spese per un importo di fr. 209.40, avendo decurtato a quanto esposto (fr. 288.40) quelle (di fr. 79.-) relative alle predette prestazioni stralciate. Vanno, infine, rimborsate le spese per trasferta pari a fr. 78.- (fr. 1 al km considerati 78 km), ciò che comporta un totale di esborsi riconosciuti pari a fr. 287.40. Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, con riferimento alla seconda istanza, sono state quindi riconosciute pretese civili per fr. 4'882.40 (fr. 4'233.35 onorari + fr. 287.40 spese + fr. 361.65 IVA). AP 1 dovrà versare detto importo a favore di PC 2 (oltre a fr. 3'000.- per torto morale ed a fr. 2'269.30 per spese di patrocinio di primo grado). Retribuzione del difensore d’ufficio
E. 36 L’entità della retribuzione fino a conclusione del dibattimento di primo grado a favore dei due patrocinatori avvicendatisi nella difesa di AP 1 non è qui in discussione, ritenuto che la tassazione delle relative spese e onorari è passata, incontestata, in giudicato. Per le prestazioni effettuate in relazione alla procedura di secondo grado, l’imputato ha chiesto indennità per spese di patrocinio pari a fr. 11'007.90 (IVA inclusa). La relativa nota professionale 10 marzo 2017 dell’avv. DI 1 è apparsa giustificata, sia per quanto attiene all’onorario sia per quanto concerne le spese, ed è quindi stata approvata come esposta. AP 1, qualora le sue condizioni economiche glielo permettano (cfr. 135 cpv. 4 lett. a CPP), è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino quanto questi ha anticipato per la sua difesa d’ufficio di primo e secondo grado, nella misura di cui si dirà al considerando 42.2. Spese procedurali
E. 37 Il CPP regola l’attribuzione delle spese procedurali in base al principio secondo cui è colui che ha causato le spese che dovrà anche farsene carico (STF 6B_803/2014 del 15 gennaio 2015 consid. 3.4.1; DTF 138 IV 248 consid. 4.4.1 con rif.). L’imputato condannato sostiene le spese procedurali (art. 426 cpv. 1 CPP), ritenuto come occorra che fra il comportamento punibile che ha portato alla condanna e i costi generati dagli accertamenti vi sia un nesso di causalità adeguato (STF 6B_428/2012 del 19 novembre 2012 consid. 3.1 con rif.). L’imputato che viene solo parzialmente condannato - e che beneficia, quindi, di un proscioglimento parziale - sostiene le spese procedurali, di regola, in maniera proporzionale alla condanna subita. L’imputato può, tuttavia, essere astretto al pagamento dell’integralità degli oneri processuali, se i fatti, rispettivamente i complessi fattuali soggiacenti alle imputazioni da cui è stato prosciolto si trovano in stretta e diretta connessione con quelli soggiacenti alle imputazioni che hanno portato alla sua condanna e se gli atti di inchiesta erano, quindi, necessari al riguardo di tutti i capi di imputazione (STF 6B_574/2012 del 28 maggio 2013 consid. 2.3; STF 1P.49/2006 del 21 giugno 2006 consid.7.2; Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 6 ad art. 426 CPP). Nel caso in cui vi siano imputazioni alternative o subordinate (art. 325 CPP), l’imputato potrà - necessariamente - essere condannato solo per una delle imputazioni alternative, rispettivamente solo per la principale o per la subordinata. Ciò non significa che in tal caso l’imputato sarà parzialmente prosciolto, al contrario, la sua condanna sarà piena (Heimgartner/Niggli, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 351 CPP; Gut/Fingerhuth, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 351 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 2 ad art. 351 CPP).
E. 38 a) Il primo giudice ha attribuito gli oneri processuali, quantificati in fr. 5'000.- a titolo di tassa di giustizia e fr. 12'542.45 per spese, a AP 1 nella misura di 2/5 e allo Stato nella misura di 3/5. Tale ripartizione va esaminata alla luce del modificato esito del procedimento in appello. Nello specifico, da un lato va tenuto conto che, per quanto concerne il reato di ripetuti atti sessuali con fanciulli, la posizione dell’accusato si è qui aggravata rispetto alla prima istanza, sia in considerazione del maggior numero delle vittime (e dei relativi atti) accertate in appello, aggiungendosi a PC 1, __________ e __________, anche PC 2 e __________, sia in ragione dell’accoglimento dell’imputazione alternativa prospettatagli dalla presidente di questa Corte al dibattimento d’appello che qualifica tutti gli atti ivi ascritti tali da consumare il predetto reato. Né vale quale parziale proscioglimento il fatto che l’imputazione di cui al pto. 1. AA sia caduta nella misura in cui circoscriveva allo stadio del tentativo alcuni degli atti sessuali perpetrati da AP 1. Essa si fondava, infatti, sui medesimi fatti (e, di riflesso, sulla medesima istruttoria) dell’imputazione alternativa, come detto, qui confermata. L’imputazione di cui al pto. 1 dell’AA, così come modificata con l’imputazione alternativa, è stata in questa sede accolta per 3/4. Dall’altro lato, la posizione dell’imputato si è alleggerita ritenuto che:
- per quanto attiene alla ripetuta coazione sessuale, in parte tentata (pto. 2. AA), in appello egli è stato pienamente assolto;
- per quanto attiene alle vie di fatto reiterate (pto. 2. AA), esse sono state circoscritte ai danni di PC 1 in “ tirate di capelli ”. Non ha contestato, come visto, la condanna per violazione del dovere di assistenza o educazione ai danni di PC 3 (pto. 4.2 AA). È stato prosciolto, infine, pure in secondo grado, dall’accusa di coazione ripetuta (pto. 3. AA). Questa Corte, alla luce di quanto suesposto, ritiene di confermare (come pronunciato in prima sede) la quota di 2/5 delle spese procedurali di primo grado poste a carico di AP 1 e quella di 3/5 a carico dello Stato. b) Per quanto riguarda la procedura di appello, visto l’esito del procedimento (art. 428 cpv. 1 CPP): - le spese relative all’appello (parzialmente accolto) di AP 1 sono poste nella misura di 1/2 a carico dell’appellante e del rimanente 1/2 a carico dello Stato;
- quelle relative all’appello (parzialmente accolto) del PP sono interamente poste a carico dello Stato. Vista la particolarità del caso e ritenuto che l’appello degli accusatori privati è, in massima parte, al traino di quello del PP, si prescinde dal porre a carico degli insorgenti incidentali gli oneri processuali di secondo grado. Indennizzo ex art. 429 CPP
E. 39 Il difensore di AP 1 ha chiesto un indennizzo per torto morale, in considerazione della carcerazione patita e della perdurante eco mediatica riservata al suo caso, pari a complessivi fr. 73'000.- (365 giorni a fr. 200.- al giorno). L’imputato ha, pure, chiesto che le spese del suo difensore siano assunte dallo Stato e, in ragione dei proscioglimenti richiesti, un aumento del “ risarcimento per le spese legali ” (cfr. CARP 17.2016.147 doc. III, punti 10 e 15). Il PP ha postulato che all’imputato non sia attribuita alcuna indennità ex art. 429 CPP.
E. 40 a) Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP l’imputato, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett.
a) e a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). b) Sui presupposti applicativi dell’art. 429 CPP e sui principi che reggono la quantificazione dell’indennità, si rinvia a quanto indicato a più riprese da questa Corte, in particolare alle sentenze CARP 17.2013.161 del 28 marzo 2014 e 17.2013.46 del 9 dicembre 2013. Qui ci si limita a precisare che, di principio, la decisione sull’attribuzione delle spese pregiudica quella sulle indennità, nel senso che, in caso di condanna al pagamento delle spese, di regola, non si riconoscono indennizzi ex art. 429 CPP; al contrario, in caso di messa a carico dello Stato delle spese, all’imputato prosciolto va riconosciuto un indennizzo (DTF 137 IV 352 consid. 2.4.2 con rif.). Se è vero che un’indennità è di principio dovuta anche in caso di assoluzione parziale (STF 6B_187/2015 del 28 aprile 2015 consid. 6.1.2), è anche vero che vi è assoluzione parziale soltanto quando l’accusato è prosciolto da imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna e riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi. Non vi è, invece, assoluzione parziale ai sensi dell’art. 429 CPP quando le accuse che hanno portato alla condanna e quelle per cui vi è, invece, stato proscioglimento sono riferite al medesimo fatto o al medesimo complesso di fatti (cfr. i principi appena ricordati e quelli esposti riguardo alle spese, nonché, per quanto riguarda il v. CPP ticinese: CRP 60.2010.150 del 12 novembre 2010; 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2009.427 del 20 aprile 2010; 60.2009.55 del 3 dicembre 2009; 60.2002.106 del 5 febbraio 2008; 60.2004.305 del 7 dicembre 2005). Al riguardo, il TF aveva avuto modo di precisare che, qualora sia data la stretta connessione tra l’imputazione per la quale l’accusato è stato condannato e quella da cui è stato prosciolto, il rifiuto di considerarlo parzialmente assolto ai sensi dell’art. 317 CPP-Ti non è arbitrario anche se la condanna inflitta è stata, per finire, inferiore alla pena proposta dal procuratore pubblico (cfr. STF 1P.35/2006 del 7 marzo 2006 consid. 3.3; sentenza CARP 17.2011.77 del 13.02.2012 consid. 7.3.b). c) Ai sensi dell’art. 431 cpv. 2 CPP in combinato disposto con il cpv. 3 lett. a della stessa norma, chi è condannato con la condizionale a una pena detentiva la cui durata eccede quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta non ha diritto a un’indennità o a una riparazione del torto morale.
E. 41 L’imputazione a carico di AP 1 per titolo di atti sessuali con fanciulli, ripetuti, consumati e tentati (pto. 1 AA) ai danni di PC 1, __________, __________, , __________, __________, __________, __________ e __________ è stata parzialmente confermata, nella formulazione alternativa prospettata al dibattimento d’appello che qualifica il reato come consumato (e non più in parte tentato), limitatamente agli atti posti ai danni di PC 1, __________ e __________, PC 2 e __________ Occorre, pertanto, esaminare se egli ha diritto a un’indennità ex art. 429 CPP in relazione a questa, parziale, assoluzione (con riferimento a __________, __________, __________ e __________). Non ne ha, invece, secondo gli stessi principi di cui sopra, per i proscioglimenti - pronunciati da questa Corte - dall’imputazione di tentati atti sessuali con fanciulli (punto 1.1. AA) nella misura in cui quella alternativa per il medesimo reato qualificandolo per tutti gli atti come consumato, prospettata al dibattimento d’appello e che si basa sulla stesso complesso di fatti, è stata qui accolta. Per AP 1 si pone, infine, la questione se egli abbia diritto a un’indennità ex art. 429 CPP per essere stato in questa sede assolto dal reato coazione sessuale, ripetuta, consumata e tentata (punto 2. AA), da quello di coazione, ripetuta (punto 3. AA), nonché per essere stato parzialmente prosciolto dal resto di violazione del dovere d’assistenza o educazione (punti 4.1 e 4.3 AA) e da quello di vie di fatto reiterate (punto 5. AA). 42.1. Per quanto attiene alla pretesa riparazione del torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, quantificato in fr. 73'000.- per i 365 giorni di detenzione patiti da AP 1, essa va negata già solo in quanto la pena detentiva, sospesa condizionalmente, alla quale egli è qui condannato è di durata superiore a quella della carcerazione preventiva e della anticipata espiazione della pena cui è stato astretto (art. 431 cpv. 2 e cpv. 3 lett. a CPP). 42.2. In merito alle pretese indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, occorre premettere che, come già precisato dal Tribunale federale, questa norma vale solo per le spese dei difensori di fiducia, ma non per quelle dei difensori d’ufficio, assunte dallo Stato (DTF 138 IV 205 consid. 1; STF 6B_802/2015 del 9 dicembre 2015, consid. 9.2.). Pertanto, anche nel caso di proscioglimento, il difensore d’ufficio è da indennizzare, come qui provveduto al consid. 36, secondo le procedure e le regole previste per l’art. 135 CPP. Permane, ciononostante, l’esigenza di fissare l’entità di questo indennizzo, per stabilire se e in che misura lo Stato, che anticiperà le spese del difensore d’ufficio di AP 1, possa rivalersi sull’imputato. Questa Corte, in linea con la ripartizione degli oneri processuali di primo grado decisa al considerando 38 a) e con quella di secondo grado di cui al considerando 38 b), pone a carico di AP 1, qualora trovasse applicazione l’art. 135 cpv. 4 lett. a CPP, fr. 24'950.10 corrispondenti a 2/5 dell’importo riconosciuto a favore dei suoi patrocinatori per la prima istanza [2/5 (fr. 18'538.40 + fr. 30'077)] più 1/2 delle spese legali di seconda istanza (1/2 fr. 11'007.90). Lo Stato dovrebbe, d’altro canto, rifondere, ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, a AP 1 indennità per fr. 34'673.20, pari a 3/5 delle spese di patrocinio di primo grado [3/5 (fr.18'538.40 + fr. 30'077)] più 1/2 di quelle di secondo grado (1/2 fr. 11'007.90). Tuttavia, trattasi di un obbligo teorico in ragione della compensazione ai sensi dell’art. 442 cpv. 4 CPP. A torto i giudici di primo grado hanno condannato ai dispositivi 10./10.1 lo Stato a pagare a AP 1 l’importo di fr. 29'169.25 (IVA inclusa) quale risarcimento delle sue spese legali, deducendo al dispositivo 11.3 pari importo a quanto egli deve allo Stato per spese legali da questo anticipate. Ciò significherebbe attribuire all’imputato il doppio (2 x fr. 29'169.25) di quanto gli spetta, beneficiandolo di un indebito arricchimento. Ne deriva che i dispositivi 10/10.1 della sentenza impugnata vanno annullati. Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 426 CPP, 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 67 e segg., 69, 93, 95, 106, 126 cpv. 1 e 2 lett. a, 187 cifra 1 cpv. 1 CP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:
1. a . L’appello principale di AP 1 è parzialmente accolto. b. L’appello principale del procuratore pubblico è parzialmente accolto. c. L’appello incidentale dell’accusatore privato PC 1 è respinto. d. L’appello incidentale dell’accusatore privato PC 2 è parzialmente accolto. e. L’appello incidentale dell’accusatore privato PC 4 è respinto. f. L’appello incidentale dell’accusatore privato PC 3 è respinto. g. L’appello incidentale dell’accusatore privato PC 5 è respinto. Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi: - 1.1. limitatamente ai ripetuti atti sessuali con fanciulli compiuti in danno di PC 1, 1.3 , 5 ., 6 . e 7 . (limitatamente alle indennità per torto morale a favore di PC 1 e PC 3), 8 ., 11.1. e 11.2. della sentenza impugnata sono passati in giudicato, 1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di: 1.1.1. ripetuti atti sessuali con fanciulli per avere, ad _______, presso l’Istituto scolastico comunale, nel periodo settembre 2014/fine maggio 2015, ripetutamente toccato e/o palpeggiato: - oltre a PC 1 (cui, almeno una volta, ha anche toccato il pene), __________ e __________ nella zona pubica e inguinale; - PC 2 e __________ nella zona attorno all’ombelico e alla cintola, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda, con movimenti circolari della mano; 1.1.2. ripetute vie di fatto per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell’atto di accusa, tirato i capelli a PC 1 1.2. AP 1 è prosciolto dalle imputazioni di: 1.2.1. ripetuti atti sessuali con fanciulli in relazione a __________ __________ __________ e __________ 1.2.2. ripetuta coazione sessuale (consumata e tentata) di cui al punto 2. dell’atto di accusa; 1.2.3. ripetuta coazione di cui al punto 3. dell’atto di accusa; 1.2.4. violazione del dovere d’assistenza o educazione di cui ai punti 4.1 e 4.3 dell’atto di accusa; 1.2.5. vie di fatto reiterate di cui al punto 5. dell’atto di accusa limitatamente agli episodi in danno di __________, e alle sberle, agli spintoni ed al pugno sotto il mento in danno PC 1 1.3. AP 1 già dichiarato autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli ai danni di PC 1 (disp. 1.1.) e di violazione del dovere d’assistenza o educazione ai danni di PC 3 (disp. 1.3.) (condanne passate in giudicato), è condannato: 1.3.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 1.3.2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento); in caso di mancato pagamento per colpa dell’autore, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 giorni; 1.3.3. a versare all’AP PC 1, oltre all’importo di fr. 4'000.- a titolo di torto morale, quello di fr. 2'269.30 a titolo di risarcimento spese legali di primo grado, IVA compresa; 1.3.4. a versare all’AP PC 3, oltre all’importo di fr. 1'500.- a titolo di torto morale, quello di fr. 2'269.25 a titolo di risarcimento spese legali di primo grado, IVA compresa; 1.3.5. a versare all’AP PC 2 l’importo di fr. 3'000.- a titolo di torto morale e di fr. 7'151.70.- a titolo di risarcimento spese legali di primo e secondo grado, IVA compresa. 1.4. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 1.5. Si ricorda che a AP 1 è interdetto per la durata di 10 (dieci) anni l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni. 1.6. Si ricorda che nei confronti di AP 1 è ordinata un’assistenza riabilitativa per la durata di 10 (dieci) anni. 1.7. La tassa di giustizia (di fr. 5'000.-) e le spese (di fr. 12'542.45) per il giudizio di primo grado sono poste a carico di AP 1 nella misura di 2/5 e per la parte restante a carico dello Stato. 1.8. La nota professionale 10 marzo 2017 dell’avvocato DI 1 è approvata per:
- onorario fr. 9'758.70.--
- spese fr. 433.80.--
- IVA (8%) fr. 815.40.-- Totale fr. 11'007.90.-- e posta a carico dello Stato. 1.8.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona. 1.8.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo. 1.8.3. Ritenuto il suo parziale proscioglimento, AP 1 , qualora le sue condizioni economiche glielo permettano (cfr. art. 135 cpv. 4 lett. a CPP), è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino fr. 24'950.10 corrispondenti a 2/5 di quanto quest’ultimo gli ha anticipato per la difesa d’ufficio di primo grado e a 1/2 di quanto, sempre lo Stato, gli ha anticipato per la difesa d’ufficio di secondo grado. 2. Gli oneri processuali dell’appello principale di AP 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.--
- altri disborsi fr. 200.-- fr. 2'200.-- sono posti per 1/2 a carico dell’imputato e per un 1/2 a carico dello Stato. 3. Gli oneri processuali dell’appello principale del procuratore pubblico, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.--
- altri disborsi fr. 200.-- fr. 2'200.-- sono posti a carico dello Stato. 4. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia in relazione agli appelli incidentali presentati dagli accusatori privati PC 1, PC 2, PC 4, PC 3 e PC 5. 5. Intimazione a: 6. Comunicazione a:
- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP) P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.17.2016.147+148
17.2016.174
17.2017.67-70
Locarno
31 marzo 2017/im
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
ed ora sedente per statuire nella procedura dappello avviata a seguito degli annunci 7 giugno 2016 confermati con dichiarazioni di appello 23 e 24 agosto 2016 da
AP 1
e dal
PP 1
e con appello incidentale 12 settembre 2016 presentato da
PC 1 (AP)
PC 2 (AP)
PC 3 (AP)
PC 4 (AP)
PC 5 (AP)
tutti rappr. dall'RC 1
contro la sentenza emanata il 2 giugno 2016 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 1
1. atti sessuali con fanciulli, ripetuti, consumati e tentati
- PC 1 (nato il 27.05.2004), nella zona pubica, inguinale e, almeno una volta, forse il 15 maggio 2015, sul pene, sulla pelle nuda;
- __________ (nato il 28.07.2004) e __________ (nato il 01.09.2004), nella zona pubica e inguinale;
ripetutamente tentato di toccare e/o palpeggiare:
- PC 2 (nato il 12.03.2004), __________ (nato il 22.01.2004), __________ (nato il 02.05.2004), __________ (nato il 08.06.2004), __________ (nato il 09.08.2004) e __________ (nato il 12.12.2003), nella zona pubica, inguinale e/o sui genitali, solleticandoli e/o massaggiandoli con insistenza attorno allombelico e alla cintola, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda, con movimenti circolari della mano, ma senza riuscire ad andare oltre, perché i bambini non si lasciavano toccare, si muovevano, si allontanavano, oppure perché temeva di essere visto dagli altri allievi o da terze persone;
per avere,
in un numero imprecisato di occasioni, quantificate dalle vittime in tante volte e anche più volte al giorno,
usando pressioni psicologiche e modalità tali da renderli inetti a resistere, ripetutamente costretto e/o tentato di costringere i suoi allievi PC 1 (nato il 27.05.2004), __________ (nato il 28.07.2004), __________ (nato il 01.09.2004), PC 2 (nato il 12.03.2004), __________ (nato il 22.01.2004__________ (nato il 02.05.2004), __________ (nato il 08.06.2004), __________ (nato il 09.08.2004) e __________ (nato il 12.12.2003), a subire, contro la loro volontà, atti sessuali,
e meglio, per avere,
approfittando della stima e della fiducia dei suoi superiori e dei genitori dei bambini, facendo inoltre leva sullattaccamento e laffetto dei suoi allievi,
sfruttando il timore e la soggezione che incuteva loro, in ragione soprattutto della sua personalità severa e dellatteggiamento manesco che lo contraddistingueva,
sfruttando quindi la situazione in cui gli allievi si erano venuti a trovare, dopo averli presi in braccio e fatti sedere sulle sue gambe o sulle sue ginocchia, solleticati e massaggiati, come meglio descritto in precedenza,
costretto e/o tentato di costringere gli stessi a subire degli atti sessuali e più precisamente dei toccamenti nella zona pubica, inguinale e/o sui genitali, come precisato in precedenza,
interrompendo tale suo agire unicamente perché i bambini non si lasciavano toccare, si muovevano, si allontanavano, oppure perché temeva di essere visto dagli altri allievi o da terze persone;
2.2.per avere, a Verona (I),
una notte, allinizio del mese di agosto 2013, verso le ore 01:00 circa, dopo aver assistito a uno spettacolo allArena,
allinterno della sua autovettura parcheggiata nei pressi delluniversità,
esercitando pressioni psicologiche su di lui e modalità tali da renderlo inetto a resistere,
tentato di costringere il suo ex-allievo PC 5 (nato nel 1990), a subire, contro la sua volontà, un atto sessuale,
e meglio, per avere,
approfittando dellamicizia e della fiducia della vittima, che in più occasioni lo aveva accompagnato in gite culturali o scolastiche,
sfruttando il fatto che si trovassero da soli, di notte, in un luogo appartato, buio e lontano da casa, nonché la soggezione che egli incuteva alla vittima, in ragione soprattutto della sua personalità severa e irascibile,
sfruttando quindi la situazione di timore e di paura in cui la vittima si era venuta a trovare, dopo averle ripetutamente ed insistentemente massaggiato laddome, in particolare attorno allombelico, sia sopra la maglietta che sulla pelle nuda, dicendole nel contempo, con voce alterata, posso? a me piace toccare,
allungato e infilato una mano nei suoi pantaloni, nel tentativo di costringerla a subire, contro la sua volontà, un atto sessuale e più precisamente il toccamento dei genitali,
senza riuscire nel suo intento, poiché la vittima gli diceva di non farlo e gli bloccava la mano;
per avere,
ad _______, presso la sede dellIstituto scolastico comunale,
in date imprecisate, nel periodo settembre/ottobre 2011 - fine maggio 2015, nella sua aula e durante le lezioni,
in un numero imprecisato di occasioni,
usando violenza o minaccia di grave danno o intralciando in altro modo la loro libertà dagire, ripetutamente costretto e/o tentato di costringere i suoi allievi PC 1 (nato il 27.05.2004), PC 2 (nato il 12.03.2004), __________ (nato il 22.01.2004), __________ (nato il 02.05.2004), __________ (nato il 08.06.2004), __________ (nato il 09.08.2004), __________ (nato il 12.12.2003), PC 4 (nato il 21.12.2004), PC 3 (nato il 30.04.2004), __________ (nato il 17.06.2004) e __________ (nato il 17.06.1999), a fare o a tollerare un atto,
e meglio, per avere,
usato violenza e/o minacciato questi allievi, con parole e/o gesti intimidatori, gridando e urlando, agitando o picchiando con violenza una riga o una bacchetta di bambù sulla cattedra, per intimorirli e farli tacere,
colpendoli con scappellotti dietro alla nuca, afferrandoli alle braccia o alle spalle, ai capelli o alle orecchie, per farli tacere e trascinarli al loro banco o fuori dallaula scolastica;
4. violazione del dovere d'assistenza o educazione
per avere,
a _______ e _______,
nel periodo settembre 2010 - settembre 2013,
presso le rispettive sedi dellIstituto scolastico comunale,
in un numero imprecisato di occasioni,
nella sua aula e durante le lezioni, in qualità di docente,
violato e trascurato il dovere di assistenza e di educazione verso i suoi allievi PC 4 (nato il 21.12.2004), PC 3 (nato il 30.04.2004)e __________ (nato il 12.12.2003), adottando un comportamento violento e manesco nei loro confronti, poco rispettoso dei loro bisogni e delle loro difficoltà personali, esponendo in tal modo a pericolo il loro sviluppo fisico e psichico,
e meglio, per avere,
4.1.a _______, nel periodo settembre 2010 - giugno 2012, ripetutamente maltrattato PC 4 (nato il 21.12.2004), bambino dal carattere difficile, in particolare tirandogli ripetutamente e con forza i capelli e le orecchie, facendogli il torcinaso, colpendolo con sberle e con scappellotti dietro alla nuca, insultandolo e trascinandolo fuori dallaula;
4.2.ad _______, nel periodo settembre - novembre 2012, ripetutamente maltrattato PC 3 (nato il 30.04.2004), bambino affetto da sindrome delliperattività e dellattenzione, in particolare tirandogli ripetutamente e con forza i capelli e le orecchie, afferrandolo per le spalle, sollevandolo di peso per poi lasciarlo cadere a terra sulle ginocchia, insultandolo e colpendolo con scappellotti al punto di fargli picchiare la testa sul banco;
4.3.ad _______, nel periodo ottobre 2012 - settembre 2013, ripetutamente maltrattato __________ (nato il 12.12.2003), bambino affetto da sindrome delliperattività, in particolare tirandogli ripetutamente e con forza i capelli e le orecchie, afferrandolo e trascinandolo fuori dallaula;
5. vie di fatto reiterate
per avere,
ad _______, presso la sede dellIstituto scolastico comunale,
in date imprecisate, nel periodo primavera 2013 - fine maggio 2015,
nella sua aula e durante le lezioni,
in un numero imprecisato di occasioni,
commesso vie di fatto contro i suoi allievi PC 1 (nato il 27.05.2004) e
__________ (nato il 12.12.2003), dei quali aveva la custodia o doveva avere cura, e meglio, per avere,
tirato loro i capelli o le orecchie, fatto loro il torcinaso o dei pizzicotti sulle guance, come pure per averli colpiti con scappellotti o coppini dietro alla nuca, senza cagionare loro un danno al corpo o alla salute.
- dal punto 3 AA, è stata stralciata limputazione di coazione a
danno di __________;
- linizio di commissione del reato imputato al punto 5. dellAA è stato posticipato da primavera 2013 a settembre 2013 (sentenza impugnata, pag. 7).
per avere, ad _______, presso la sede dellIstituto scolastico comunale, nel periodo settembre 2014/fine maggio 2015 ripetutamente toccato nella zona pubica e inguinale, anche sulla pelle nuda, gli alunni minori di anni sedici PC 1 (nato il 27.5.2004), __________ (nato il 28.7.2004) e __________ (nato il 1.9.2004) nonché, in unoccasione, toccato il pene del minore PC 1;
- ripetuta coazione sessuale
per avere, nelle circostanze di cui al punto 1.1 del dispositivo, esercitando pressioni psicologiche e modalità tali da renderli inetti a resistere, ripetutamente costretto gli alunni minori di anni sedici PC 1 (nato il 27.5.2004), __________ (nato il 28.7.2004) e __________ (nato il 1.9.2004) a subire gli atti sessuali di cui al punto 1.1 del dispositivo;
- violazione del dovere di assistenza o educazione
per avere, ad _______, presso listituto scolastico comunale, nel periodo settembre 2012/novembre 2012, adottando un comportamento violento e manesco nei suoi confronti, esposto a pericolo lo sviluppo psichico del suo alunno PC 3 (nato il 30.4.2004);
- vie di fatto
per avere, ad _______, presso la sede dellistituto scolastico comunale, nel periodo settembre 2013/fine maggio 2015, ripetutamente commesso vie di fatto contro il suo alunno PC 1 (nato il 27.5.2004) (punti 1.1., 1.2., 1.3. e 1.4. del dispositivo; pag. 69 della sentenza impugnata).
- fr. 6'799.25 a PC 1 (nato il 27.5.2004) di cui fr. 4'000.- per torto morale e fr. 2'799.25 per spese legali;
- fr. 4'299.20 a PC 3 (nato il 30.4.2004) di cui fr. 1'500.- per torto morale e fr. 2799.20.- per spese legali (dispositivo 7.1. e 7.2.).
Il primo ha precisato di impugnare i dispositivi n.2., 3. , 4. , 9. e 10.della sentenza impugnata ed ha postulato che limputato venga dichiarato autore colpevole di tutte le imputazioni che gli sono rivolte con lAA e che venga condannato alla pena detentiva di 3 anni e 9 mesi.
In sintesi, ha chiesto di essere assolto dalle imputazioni di atti sessuali con fanciulli relativamente a __________ e __________ e integralmente da quella di coazione sessuale. Di conseguenza, ha postulato una sensibile riduzione delle pena e una diversa commisurazione, oltre che della quota di spese di giudizio a suo carico, dellindennità ex art. 429 CPP.
ritenuto
Cognizione della Corte di appello e di revisione penale
Sul potere cognitivo in tema di commisurazione della pena cfr. DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 e rif.; 128 IV 73 consid. 3b; 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3; 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 778 e ad art. 393, n. 17, pag. 769; Eugster, in op. cit., ad art. 398, n. 1, pag. 2998: Auch reine Ermessensfragen[ ]unterliegen der freien Überprüfung; Guidon, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. 2, 2a ed., Basilea 2014, ad art. 393, n. 17, pag. 2960-2961; Bernasconi e altri, in op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).In sintesi, secondo dottrina e giurisprudenza, lappello produce un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione dappello un pieno potere desame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (art. 399 e 404 cpv. 1 CPP; fra le altre, STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).
1. AP 1(di seguito AP 1) nasce a Roveredo Grigioni il __________. E il primogenito di sette fratelli. Il padre, ora affetto da demenza senile, era bracciante e con la madre ha condotto una piccola azienda agricola fino alla pensione, attività continuata da uno dei fratelli.
AP 1 cresce ad ___________dovefrequentalescuole dell'obbligo per poi conseguire, nel 1980,il diploma di scuola magistralecome maestro. Nontrovando subito lavoro,apartiredal 1981,continua gli studi all'Università cattolicadi Milanolaureandosi in scienze dell'educazione nel1989.Durante questoperiodo insegna saltuariamente presso la scuola elementaredi___________, dove avrà un incarico come titolaredal 1988.Nel 1993 si sposa e dallunione nasceranno quattro figli attualmente agli studi tranne il secondogenito che ha appena terminato lapprendistato come elettricista. Dalla nascita del primo figlio la moglie è casalinga mentre inprecedenza lavoravacome impiegataalla __________. Ha ripreso lattività professionale aseguito delle vicissitudini giudiziarie dellimputato e attualmente lavora part-time come commessa. La famiglia abita da sempre ad _______ in una casa di proprietà (doc. TPC 23).
Persona dalla vita sociale attiva, AP 1 si è sempre occupato di politica, quale consigliere comunale, ha diretto il coro __________ di __________ e la rivista per docenti __________ coltivando altresì lhobby della fotografia (PS AP 1 4.6.2015, pag. 4, PP AP 1 5.6.2015, pag. 2, PP AP 1 23.6.2015, pag. 2 ma anche perizia psichiatrica 4.11.2015, pag. 4-5, AI 182).
Con larresto AP 1 è stato sospeso dal suo incarico di docente percependo lo stipendio fino a maggio 2016. Dal 1.6.2016 è in congedo non pagato e ha concluso un accordo col Comune di ___________ mediante il quale gli sarà garantita la possibilità di un pensionamento anticipato a partire dal 1.11.2017 con a suo carico tutti i contributi sociali e previdenziali (doc. dib. 3a).
Richiesto di esprimersi in merito al suo futuro AP 1 al dibattimento ha espresso lauspicio di riconciliarsi con la sua famiglia (con la moglie ha convenuto un periodo di separazione durante il quale lui andrà a stare dalla madre) e anche in ambito comunitario oltre che di reinserirsi nel mondo del lavoro, non più a contatto coi bambini, nel campo bibliotecario o della pubblicistica (verbale dinterrogatorio dibattimentale, pag. 2).
2. AP 1è incensurato (doc. TPC 8).
3. Il legame familiare è sempre stato buono anche se con la moglie il rapporto sentimentale si è affievolito nel tempo. Lei parla di anaffettività del marito nei confronti della famiglia e anche dalle testimonianze dei due figli agli atti non traspaiono sentimenti particolari (PS __________ 2.9.2015, audizione __________ 2.9.2015 e PP AP 1 9.9.2015, pag. 5 laddove dichiara cheÈ vero che nei loro confronti sono stato sempre un po freddo e avevo un mio modo di esprimere la mia affettività nei loro confronti):
"con AP 1 ognuno ha sempre fatto un po la propria vita forse non da subito ma da circa un 4 o 5 anni. Lui è dentro le sue cose, la scuola, i giornali scrive per i giornali, la musica, a lui piace tantissimo la lirica, la fotografia, il teatro, poi il coro del __________. Lui si dedicava a queste cose e la famiglia era messa un po a côté. Lui per la comunità era sempre a disposizione Avevo cercato di farlo reagire, nel senso che avevo cercato di fargli capire che doveva dedicarsi un po di più anche alla famiglia. Nel senso affettivo del termine. Per la famiglia era sempre disponibile dal lato pratico, se i figli avevano bisogno qualcosa ecc. Tante volte sbottavo, con parole, anche insultandolo delle volte ma lui non reagiva e non replicava mai e la situazione restava uguale a prima. ( ) A parte il fatto che non mostrava affettività in casa non vi erano altri problemi. In generale lui faceva tutto come se fosse un dovere e non un piacere come servizio ...(PS __________ 10.6.2015, pag. 2 e 3).
Anche i rapporti sessuali tra di loro sono nel tempo cessati. Fino al 2009/2010 sono stati più o meno regolari, poi, a seguito di suoi problemi di salute e proprio per il fatto che lui non dimostrava affetto, la moglie non si è più concessa e anche lui non lha più cercata (PS __________ 10.6.2015, pag. 4-5).
AP 1 non sa spiegare il motivo per cui è stato respinto dalla moglie in quanto non cè stato un episodio specifico che ha portato a questa situazione, ma si è trattata di una procedura graduale (PP AP 1 2.2.2016, pag. 5). Conferma comunque chequesto periodo è coinciso anche con linizio della mia attività su internet dopo lacquisto del PC portatile nel 2010, con il quale ho iniziato a visionare siti omossessuali (PP AP 1 2.2.2016, pag. 5). Linchiesta ha, infatti, potuto stabilire che, dal 2009, AP 1 navigava su siti gay prediligendo uomini giovani. Se in un primo momento egli nega un qualsivoglia soddisfacimento sessuale dalla visione di questi siti, ritenendolo unicamente un passatempo (PS AP 1 31.7.2015, pag. 9-13) o per lustrarsi gli occhi (PP AP 1 9.9.2015, pag. 3), egli ammette, poi, di averne tratto piacere sessuale:
"Si trattava di esplorare un mondo virtuale che mi procurava comunque piacere sessuale, soprattutto allinizio, visto che era una novità, ma che poi è scemato nel tempo. Guardavo comunque questi siti, ma poi la mia reazione era la stessa. Non ho mai cercato la compagnia di altre donne e soddisfacevo il mio desiderio sessuale masturbandomi e visionando questo materiale
(PP AP 1 2.2.2016, pag. 5).
AP 1 non si è mai spinto più in là. Non ha mai cercato di avere dei contatti omossessuali, sostanzialmente per mancanza di coraggio:
"Da un lato ero attratto da questo mondo, ma sono rimasto sempre a livello virtuale e non ho mai avuto il coraggio di andare oltre, da un lato perché era contrario alla mia morale dallaltro perché avevo paura delle conseguenze che potevo avere per me stesso e per la mia famiglia poiché ritenevo lambiente gay poco sano (PP AP 1 2.2.2016, pag. 6).
Egli ha altresì ammesso di essere attratto sia dalle donne sia dagli uomini, ma di non aver mai cercato altre relazioni sessuali, né con uomini né con donne, dopo essere stato respinto dalla moglie (PP AP 1 9.9.2015, pag. 2-3), la quale, peraltro, non ha mai avuto sospetti che il marito potesse essere interessato agli uomini (PS __________ 10.6.2015, pag. 5).
(sentenza impugnata, consid 1, 2 e 3 , pag. 10-12)
Per quel che è delle attenzioni sessuali rivolte a dei minorenni dagli atti emerge che già in passato, tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 AP 1 - quando era anche catechista in seno alla parrocchia di _______ - aveva assunto dei comportamenti ambigui sia nei confronti di ragazzi che frequentavano la parrocchia (don __________, parroco di _______, ricorda cheallepoca si vociferava di AP 1, sempre così vicino ai ragazzi con don __________[__________, già parroco di _______ e già condannato nel 1998 per atti sessuali con fanciulli e pornografia],sempre in giro con i ragazzi (PS 15.6.2015, pag. 3 e PP 23.11.2015, pag. 2), __________ (PS 10.7.2015 e PP 7.10.2015) riferisce di mani infilate sotto la camicia o la magliettaper ascoltare il cuoricinoe che allepoca lo prendevano in giro con lepiteto di gay pedofilo, __________ (PS 14.6.2015 e PP 7.10.2015) racconta che AP 1 entrava a vedere i ragazzi delle medie mentre facevano la doccia nella palestra delle scuole elementari e che accarezzava i ragazzi sulla schiena anche mettendo la mano sotto la maglietta) sia nei confronti di ex allievi [__________(PS 9.7.2015) racconta che a scuola AP 1 abbracciava i bambini da dietro econtinuava a mettere la maglietta dei bambini nei pantaloni, mettendoci dentro le mani, __________(PS 30.9.2015) ricorda chein classe aveva un po quel modo di fare di massaggiare la schiena degli allievi)], spingendosi in una circostanza a toccare il sedere nudo di un ragazzo, il quale peraltro reagì molto male colpendolo e facendolo rovinare a terra (PS __________ 14.6.2015 e PP __________ 14.6.2015), mentre in un altro caso (era il 1992 o il 1993) masturbò di notte, mentre dormiva, un altro ragazzo che laveva accompagnato insieme ad un compagno di scuola in una gita in Val Gardena (PS __________ 10.6.2015, PP confronto AP 1/__________ 30.6.2015, PP __________ 19.10.2015). Per questi due episodi AP 1 non fu mai denunciato (PP __________ 14.6.2015 rispettivamente PP confronto AP 1/__________ 30.6.2015, pag. 6).
8. AP 1non ha mai negato di aver avuto dei contatti fisici in classe con i suoi allievi maschi. Solo i maschietti perchéle bambine non si toccano neanche con un fiore Tra maschi è un momento di sollievo, di feeling(PS AP 1 4.6.2015, pag. 5-6 e 10), con le bambineil mio gesto sarebbe stato mal interpretato(PP AP 1 5.6.2015, pag. 5),per affinità di genere perché è più facile con i maschi che non con le bambine ( ) potenzialmente quando ci sono più maschi in una classe, aumentano i rischi di disciplina e di gestione. In questo modo sono riuscito nellarco di tre anni a non più avere grossi problemi(PP AP 1 14.7.2015, pag. 7).
Se però, durante tutta linchiesta, egli ha sempre negato una qualsivoglia connotazione sessuale a questi contatti fisici (si trattava solo di gesti daffetto, premi, momenti di break che per lui non erano fuori posto in quanto si trattava di un comportamento spontaneo e funzionale alla gestione della classe: PS AP 1 4.6.2015, pag. 7, 8, 20; PP AP 1 5.6.2015, pag. 5; PP AP 1 14.7.2015, pag. 6-7; PP AP 1 9.9.2015, pag. 6, 8 e 9), a fine inchiesta, cambiato anche il difensore (lavv. DI 1 è infatti subentrato il 27.1.2016), AP 1, per mettersi a posto la coscienza, ha ammesso di aver toccato i bambini provandopiacere e una certa soddisfazione:
"Per il tramite del mio difensore ho chiesto di poter essere nuovamente interrogato per precisare meglio le mie responsabilità, ciò che non avevo fatto finora perché mi trovavo in forte difficoltà nel dover giustificare quanto da me commesso di fronte a mia moglie, ai miei figli, alla comunità di _______ e a tutte le persone con le quali avevo lavorato e collaborato. Quando sono stato confrontato con i fatti di cui al presente procedimento penale mi sono visto cadere il mondo addosso, visto che in trent'anni mi ero costruito una famiglia, un'attività professionale apprezzata, un impegno politico e pubblico importante e con molte attività extra professionali. Dover ammettere le mie responsabilità avrebbe comportato per me delle gravi conseguenze per cui ho avuto molte remore a raccontare quello che vorrei spiegare oggi, partendo già dai fatti avvenuti negli anni '90. Preciso che non lo faccio per ottenere dei benefici dal punto di vista penale, ma per togliermi un peso dalla coscienza e mettermi in pace con me stesso, sperando che anche gli altri capiscano il mio comportamento. ( ) ammetto che ho sempre avuto labitudine di toccare i bambini che frequentavo sia a scuola che in parrocchia, sulla schiena e sulla pancia, a volte anche sulla pelle nuda. Questi gesti mi procuravano un piacere e una certa soddisfazione e quando ne avevo lopportunità lo facevo
Limputato conferma, quindi, le testimonianze agli atti, in particolare quanto riferito dai fratelli __________, pur non ricordando lepisodio della caduta:
"È quindi giusto quello che hanno raccontato i fratelli __________ e __________ nei loro verbali d'interrogatorio, ma anche da altre persone. Non ricordo però l'episodio descritto da __________, poiché non ho memoria di un fatto simile. Non ricordo neppure di essere caduto a seguito della reazione di __________. Con questo non voglio dire che __________ sia un bugiardo e che abbia inventato questo fatto, ma non mi sento in coscienza di dire una cosa di cui non ricordo (PP AP 1 2.2.2016, pag. 4).
E in merito allepisodio in Val Gardena, con riferimento al quale in precedenza aveva contestato la masturbazione sostenendo di essersi limitato a toccare il pene, che però era già umido (PS AP 1 15.6.2015, pag. 9-12, PP AP 1 23.6.2015, PP confronto AP 1/__________ 30.6.2015), AP 1 ammettedi avergli massaggiato il pene fino al momento in cui ha eiaculato, ma escludo di aver fatto il gesto tecnico della masturbazione(pag. 3). A suo dire era la prima volta in assoluto che allungavo una mano sulle parti intime di un minore(PP AP 1 23.6.2015, pag. 4) e quel fatto lo avevaspaventatoescioccato(PP AP 1 2.2.2016, pag. 3). Ritornando sulle sue precedenti dichiarazioni ha pure ammesso di essere stato effettivamente attratto dal ragazzo:
"Contrariamente a quanto sempre sostenuto non è vero che si è trattato di un momento di debolezza ma di una vera e propria attrazione nei confronti di ______..(PP AP 1 2.2.2016, pag. 4).
e scampata la denuncia
"...mi ero rivolto al qui presente avv. DI 1 perché ero preoccupato per le conseguenze che potessero esserci nel caso in cui la signora si fosse rivolta alla Polizia (PP AP 1 2.2.2016, pag. 6)
si rimette in carreggiata, anche se continua ad intrattenere contatti fisici con i suoi allievi agendo però con cautela e stando attento a non oltrepassare i limiti:
"dopo il matrimonio e a seguito dei numerosi impegni familiari, professionali, pubblici e associativi è iniziata per me una stagione molto appagante e gratificante da tutti i punti di vista. In questo ci metto anche la fondazione di una famiglia e la costruzione della casa che simboleggiava la nostra dimora. Con mia moglie avevo inoltre una vita sessuale appagante e soddisfacente, per cui non ho mai avuto problemi da questo punto di vista.
È vero comunque che ho mantenuto negli anni un piacere nell'avere un contatto fisico con i miei allievi, che manifestavo con l'abbraccio o toccandoli sul corpo, ma senza andare oltre certi limiti. Erano comunque episodi occasionali. Non ho mai cercato di avere delle opportunità per avere il contatto fisico con i miei allievi.
( ) È vero anche che dopo l'arresto di Don __________ sono rimasto turbato perché mai più mi aspettavo che lui avesse commesso dei fatti simili, visto che era il mio confessore e una persona nella quale avevo la massima fiducia ( ) È vero che quanto emerso in merito a Don __________ mi ha reso attento circa il mio comportamento nei confronti degli allievi. Per tutte queste ragioni, pur continuando ad avere dei contatti fisici con i miei allievi, sono sempre stato molto prudente e vigilante a non oltrepassare certi limiti. Così ho continuato fino all'estate 2013 (PP AP 1 2.2.2016, pag. 4-5). (sentenza impugnata, consid. 7 e 8, pag. 14-17)
ho fatto i massaggini solamente ai maschi, ma non a tutti e con la stessa intensità perché non ho con tutti lo stesso feeling.
( ) A domanda a sapere come stabilisco se ho un feeling o meno con un allievo rispondo che questo dipende dal contesto, dal lavoro che stanno facendo, dal comportamento dellallievo e da altri fattori (PP AP 1 5.6.2015, pag. 5).
7.
Rilevato che la prima Corte, dopo avere ricordato che AP 1 ha parlato di un solo sconfinamento nella zona pubica, ha scritto che nella misura in cui non si hanno indicazioni di un numero differente da parte dei due bambini(n.d.r.: __________ e __________), la Corte non ha potuto ritenere che la versione dellimputato in quanto a lui più favorevole (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 42), la Difesa ha sostenuto che la successiva indicazione secondo cui AP 1è stato riconosciuto autore colpevole di ripetuti atti sessuali ( ) per avere ripetutamente toccato nella zona pubica e inguinale ( ) __________ e __________(sentenza impugnata, consid. 20, pag. 42) e, soprattutto, il dispositivo 1.1. di tale sentenza costituisconouna sorta di mutazione che non è suffragata da nulla e non è nemmeno motivata(dichiarazione dappello 24 agosto 2016 pag. 5).
La critica - pur se quasi integralmente fondata (non per ilnon suffragata da nulla)- non aiuta lappellante nella misura in cui il giudizio dappello costituisce un nuovo giudizio che prende il posto di quello precedente (fra le altre, STF 6B_480/2015 del 9 novembre 2015 pubbl. in Forumpoenale 4/2016 pag. 194 e seg) e nella misura in cui, avuto riguardo al tenore del dispositivo n. 1.1. della sentenza impugnata e allappello del PP che chiede lintegrale conferma dellAA, se dovesse laccertamento appena effettuato da questa Corte (più toccamenti nella zona pubica/inguinale) venire qualificato come ripetuti atti sessuali ex art. 187 CP, ciò non costituirebbe una reformatio in pejus.
- __________ (nato il 28.07.2004) e __________ (nato il 01.09.2004), nella zona pubica e inguinale;
PC 2 (nato il 12.03.2004) e __________ (nato il 09.08.2004).
Presupposto del reato di coazione sessuale- cheprotegge il diritto alla libera determinazione in ambito sessuale (DTF 131 IV 169; DTF 124 IV 157; 122 IV 100; 119 IV 310) - è un atto coercitivo con cui lautore induce la vittima a subire o a commettere (DTF 127 IV 203) un atto di natura sessuale: il comportamento represso consiste nell'uso della costrizione per indurre una persona, che non vuole, a compiere o a subire un atto sessuale (DTF 119 IV 311). Deve, inoltre, sussistere un rapporto di causalità tra l'uso di costrizione e l'atto sessuale: la vittima subisce o compie un atto sessuale a causa della costrizione imposta.
La vittima deve essere messa in una situazione in cui l'atto sessuale può essere compiuto andando oltre il suo rifiuto, ritenuto che è necessario che la sottomissione della vittima sia comprensibile, in ragione delle circostanze del caso concreto (DTF 122 IV 101).
Tra i mezzi coercitivi il legislatore ha annoverato, in un elenco non esaustivo, la minaccia, la violenza, l'esercizio di pressioni psicologiche e il rendere la vittima inetta a resistere in altro modo.
Per violenza va inteso il ricorso a una forza fisica più intensa di quella necessaria per il compimento di un atto nelle circostanze ordinarie della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che non è necessario il ricorso a forme qualificate di violenza ed è, in particolare, sufficiente che l'autore trattenga la vittima grazie alla propria superiorità fisica (DTF 122 IV 100;Donatsch, Strafrecht III, 10a ediz., Zurigo 2013, § 59, pag. 508 seg.).
Per minaccia bisogna intendere che l'autore, a parole o con il suo comportamento, induce la vittima a temere un serio pregiudizio per farla cedere (DTF 122 IV 100;Donatsch, op. cit., pag. 507 seg.).
Con lintroduzione della nozione di esercizio di pressioni psicologiche quale atto di natura coercitiva, il legislatore ha voluto estendere il reato di coazione sessuale anche a quei casi in cui la vittima si trova in una situazione di impotenza creata dallautore anche senza luso della forza fisica o della violenza (DTF 124 IV 154).
In particolare, linferiorità cognitiva e la dipendenza emotiva e sociale possono - soprattutto nei bambini o negli adolescenti - generare una pressione psichica straordinaria e, quindi, una sottomissione paragonabile a quella ottenuta con la coazione fisica e, come questa, tale da renderli incapaci di opporsi ad atti sessuali non desiderati. La giurisprudenza del Tribunale federale definisce violenza strutturale la forma di coazione di natura psichica esercitata dallautore con la strumentalizzazione dei legami sociali (DTF 131 IV 107; 128 IV 97, 124 IV; STF 6B.646/2008 del 23 aprile 2009, consid. 3.1.; 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid. 7.1; 6P.161/2006 dell8 febbraio 2007 consid. 6.1; 6P.94/2006 del 10 agosto 2006, consid. 9.1.; 6P.111/2005 del 12 novembre 2005, consid. 10.1; 6P.63/2005 del 24 giugno 2005, consid. 7.1).
Non ogni atto sessuale commesso con un bambino/adolescente nellambito di un rapporto di dipendenza sociale o emotiva assurge a coazione sessuale o a violenza carnale.
Lo diventa, ed è, quindi, applicabile lart. 189 CP (o lart. 190 CP se vi è penetrazione vaginale) se lautore ha contribuito fattivamente - adottando dei comportamenti che eccedano il semplice approfittare di una situazione già presente e che per loro natura rappresentano una strumentalizzazione attiva dei legali sociali - a porre soggettivamente la vittima in una condizione che la rende incapace di opporsi alla richiesta di atti sessuali non desiderati (DTF 131 IV 107; STF 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid. 7.1).
La coazione di natura psichica deve essere il risultato di una situazione creata dallautore. Non va, pertanto, confuso lesercizio di una violenza strutturale con il semplice approfittare di relazioni private o sociali preesistenti (STF 6P.63/2005 del 24 giugno 2005 consid. 7.1).
Lautore deve creare concretamente e fattivamente una situazione di costrizione, strumentalizzando in modo attivo (tatsituative Zwangssituation) ai propri fini i legami sociali (STF non pubblicata 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007 consid. 7.1.).
La nozione di violenza strutturale è stata, in questo senso, precisata dal Tribunale federale in DTF 131 IV 107 in risposta, anche, alle critiche della dottrina che riteneva contraria alla ratio legis lautomatica applicazione dellart. 189 CP a qualsiasi atto sessuale compiuto da una persona legata alla vittima (in genere, bambino o adolescente) da rapporti affettivi o sociali, (Jenny, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2000, in: ZBJV 139/2003 S. 375 f., Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2002, in: ZBJV 140/2004 S. 726 ff.; anche Maier, ad art. 189 StGBn. 10, 20; anche Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6. edizione, pag. 167)
LAlta Corte ha, così, precisato che, per la realizzazione del reato di coazione sessuale tramite una pressione psichica, lautore deve creare - utilizzando le relazioni sociali come mezzo di pressione (e non limitandosi ad approfittarne) - una situazione di coercizione per ottenere i favori sessuali da parte della vittima. Pertanto, le considerazioni secondo cui la subordinazione cognitiva e la dipendenza emotiva e sociale possono produrre una pressione psichica, sviluppate nelle sue precedenti sentenze, devono essere interpretate nel senso che può essere ammessa la coazione soltanto quando lautore trasforma un particolare tipo di relazione sociale comportante una forma di dipendenza in un mezzo di costrizione per raggiungere i suoi scopi (DTF 131 IV 107; STF 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid. 7.1)
Il mezzo coercitivo, e per quanto qui di interesse, il tipo di strumentalizzazione del rapporto di dipendenza messo in atto dallautore deve, come detto, essere atto - in considerazione delle particolari circostanze concrete - a creare nella vittima uno stato di coercizione psicologica di unintensità tale daassurgere a mezzo coercitivo idoneo a limitare la libertà sessuale della vittima.In altre parole, la sottomissione della vittima deve essere comprensibile.Non ogni tipo di pressione e non ogni comportamento che conduca ad un atto sessuale non desiderato deve essere qualificato di coazione sessuale (DTF 131 IV 170 consid. 3.1. e riferimenti): leffetto prodotto sulla vittima deve essere grave (DTF 128 IV 97; 131 IV 107) e raggiungere lintensità di un atto di violenza o di minaccia (DTF 128 IV 97 consid. 3a).
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, la resistenza allatto coercitivo creato dallautore che si può pretendere dai bambini è evidentemente - a seconda delle circostanze - meno grande rispetto a quella che è richiesta ad un adulto (DTF 128 IV 97; 124 IV 154;122 IV 97).In questo senso, la pressione psicologica esercitata su un bambino sotto forma di ingiunzione a tacere degli atti sessuali subiti può, di regola (SJZ 92/1996, p. 115), essere sufficiente anche se a questa ingiunzione non fanno seguito delle minacce di conseguenze negative o promesse di vantaggi: è, in effetti, noto che il semplice ordine di mantenere il segreto costituisce un fattore traumatizzante classico degli abusi sessuali commessi a danno dei bambini (DTF 124 IV 154).
In applicazione dellart. 82 cpv. 4 CPP, dunque, tali considerandi sono integralmente richiamati.
Qui è sufficiente ricordare che, dopo avere, durante il viaggio di andata, accarezzato/massaggiato a più riprese la pancia dellex-allievo (senza che questi si opponesse a quel tipo di contatto), raggiunta la vettura a fine concerto, AP 1 ha di nuovo - e più pesantemente del mattino - allungato le mani:
Protetta dalla legge è la libertà dazione e di decisione (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione - che è uninfrazione di risultato (Corboz, op. cit., n. 32, 34, ad art. 181 CP; DTF 120 IV 17, consid. 2a; STF 6B_435/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 2.2.1) - si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione illecito che ha influito sulla formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333), spingendola ad adottare un comportamento che, se avesse disposto della libertà di decisione, non avrebbe adottato.
Sospensione condizionale della pena
Interdizione e assistenza riabilitativa
Pretese civili a favore degli AP
Gli AP PC 2, PC 4 e PC 5, nellambito del loro appello incidentale, hanno chiesto che le loro pretese di natura civile - comprensive di torto morale e spese legali - vengano riconosciute così come richieste al dibattimento di primo grado, (CARP 17.2016.174 doc. I, pag. 3).
Essendo AP 1 stato prosciolto, come già pronunciato in prima sede, da ogni accusa con riferimento a PC 4 e a PC 5 le relative pretese civile vanno respinte.
Sono, di contro, da confermare, in quanto incontestate, le indennità per torto morale a favore di PC 1 (fr. 4'000.-) e di PC 3 (fr. 1'500.-) fissate nei dispositivi 7.1. e 7.2. della sentenza di primo grado non impugnati dalle parti (CARP 17.2016.147 doc. 3, pag. 3; cfr. anche verb. dib dappello, pag. 7).
In aggiunta, questa Corte, alla luce della condanna dappello dellimputato per atti sessuali ai danni di PC 2, ha accolto, ritenendole congrue, anche le pretese per torto morale di fr. 3'000.- avanzate da questultimo.
Le pretese civili volte al rimborso delle spese dellavv. RC 1, pure ritenute adeguate rispetto alla specifica complessità del caso, vanno accolte limitatamente alle prestazioni che la patrocinatrice ha svolto in primo grado a tutela di PC 1, PC 3 e PC 2 e, in secondo grado, a favore del solo PC 2 (ritenuto che AP 1, limitatamente a PC 1, non ha appellato i disp. 1.1 e 1.4., 2.5., mentre lo ha fatto, con buon esito, per il disp. 1.2., non ha appellato il disp. 1.3., e considerato, infine, che PC 2 è lunico AP il cui appello è stato parzialmente accolto).
La condanna di AP 1 in sede di appello anche in relazione a PC 2 comporta, per ovviare a manifeste iniquità (art. 404 cpv. 2 CPP), un riesame delle pretese per spese legali già riconosciute in primo grado a favore di PC 1 e PC 3nonostante non siano state impugnate dalle parti.
Quanto esposto dallavv. RC 1, per la procedura di primo grado, con nota professionale 24 maggio 2016 (doc. TPC 27), va, in particolare, riconosciuto come segue:
Questa Corte ha parzialmente approvato le spese per un importo di fr. 161.90, avendo decurtato a quanto esposto (fr. 185.90) quelle (di fr. 24.-) relative alle predette prestazioni stralciate.
AP 1 dovrà versare un terzo di detto importo (fr. 2'269.30) a favore di PC 1 (oltre a fr. 4'000.- per torto morale), un terzo (fr. 2'269.25) a favore di PC 3 (oltre a fr. 1'500.- per torto morale) e il restante terzo (fr. 2'269.30) a favore di PC 2 (oltre a fr. 3'000.- per torto morale).
Per quanto concerne la procedura di appello, questa Corte ha riconosciuto quanto esposto dallavv. RC 1 con nota professionale 1° marzo 2017 (CARP 17.2016.174 doc. III), limitatamente alle prestazioni a tutela di PC 2, ritenuto che questultimo è lunico dei suoi patrocinati non interamente soccombente.
Questa Corte ha parzialmente approvato le spese per un importo di fr. 209.40, avendo decurtato a quanto esposto (fr. 288.40) quelle (di fr. 79.-) relative alle predette prestazioni stralciate. Vanno, infine, rimborsate le spese per trasferta pari a fr. 78.- (fr. 1 al km considerati 78 km), ciò che comporta un totale di esborsi riconosciuti pari a fr. 287.40.
Giusta lart. 433 cpv. 1 lett. a CPP, con riferimento alla seconda istanza, sono state quindi riconosciute pretese civili per fr. 4'882.40 (fr. 4'233.35 onorari + fr. 287.40 spese + fr. 361.65 IVA).
AP 1 dovrà versare detto importo a favore di PC 2 (oltre a fr. 3'000.- per torto morale ed a fr. 2'269.30 per spese di patrocinio di primo grado).
Retribuzione del difensore dufficio
AP 1, qualora le sue condizioni economiche glielo permettano (cfr. 135 cpv. 4 lett. a CPP), è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino quanto questi ha anticipato per la sua difesa dufficio di primo e secondo grado, nella misura di cui si dirà al considerando 42.2.
Spese procedurali
Limputato che viene solo parzialmente condannato - e che beneficia, quindi, di un proscioglimento parziale - sostiene le spese procedurali, di regola, in maniera proporzionale alla condanna subita. Limputato può, tuttavia, essere astretto al pagamento dellintegralità degli oneri processuali, se i fatti, rispettivamente i complessi fattuali soggiacenti alle imputazioni da cui è stato prosciolto si trovano in stretta e diretta connessione con quelli soggiacenti alle imputazioni che hanno portato alla sua condanna e se gli atti di inchiesta erano, quindi, necessari al riguardo di tutti i capi di imputazione (STF 6B_574/2012 del 28 maggio 2013 consid. 2.3; STF 1P.49/2006 del 21 giugno 2006 consid.7.2; Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 6 ad art. 426 CPP).
Nel caso in cui vi siano imputazioni alternative o subordinate (art. 325 CPP), limputato potrà - necessariamente - essere condannato solo per una delle imputazioni alternative, rispettivamente solo per la principale o per la subordinata. Ciò non significa che in tal caso limputato sarà parzialmente prosciolto, al contrario, la sua condanna sarà piena (Heimgartner/Niggli, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 351 CPP; Gut/Fingerhuth, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 351 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 2 ad art. 351 CPP).
Tale ripartizione va esaminata alla luce del modificato esito del procedimento in appello.
Dallaltro lato, la posizione dellimputato si è alleggerita ritenuto che:
Questa Corte, alla luce di quanto suesposto, ritiene di confermare (come pronunciato in prima sede) la quota di 2/5 delle spese procedurali di primo grado poste a carico di AP 1 e quella di 3/5 a carico dello Stato.
-le spese relative allappello (parzialmente accolto) di AP 1 sono poste nella misura di 1/2 a carico dellappellante e del rimanente 1/2 a carico dello Stato;
- quelle relative allappello (parzialmente accolto) del PP sono interamente poste a carico dello Stato.
Vista la particolarità del caso e ritenuto che lappello degli accusatori privati è, in massima parte, al traino di quello del PP, si prescinde dal porre a carico degli insorgenti incidentali gli oneri processuali di secondo grado.
Indennizzo ex art. 429 CPP
Qui ci si limita a precisare che, di principio, la decisione sullattribuzione delle spese pregiudica quella sulle indennità, nel senso che, in caso di condanna al pagamento delle spese, di regola, non si riconoscono indennizzi ex art. 429 CPP; al contrario, in caso di messa a carico dello Stato delle spese, allimputato prosciolto va riconosciuto un indennizzo (DTF 137 IV 352 consid. 2.4.2 con rif.).
Se è vero che unindennità è di principio dovuta anche in caso di assoluzione parziale (STF 6B_187/2015 del 28 aprile 2015 consid. 6.1.2), è anche vero chevi è assoluzione parziale soltanto quando laccusato è prosciolto da imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna e riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi. Non vi è, invece, assoluzione parziale ai sensi dellart. 429 CPP quando le accuse che hanno portato alla condanna e quelle per cui vi è, invece, stato proscioglimento sono riferite al medesimo fatto o al medesimo complesso di fatti (cfr. i principi appena ricordati e quelli esposti riguardo alle spese, nonché, per quanto riguarda il v. CPP ticinese: CRP 60.2010.150 del 12 novembre 2010; 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2009.427 del 20 aprile 2010; 60.2009.55 del 3 dicembre 2009; 60.2002.106 del 5 febbraio 2008; 60.2004.305 del 7 dicembre 2005). Al riguardo, il TF aveva avuto modo di precisare che, qualora sia data la stretta connessione tra limputazione per la quale laccusato è stato condannato e quella da cui è stato prosciolto, il rifiuto di considerarlo parzialmente assolto ai sensi dellart. 317 CPP-Ti non è arbitrario anche se la condanna inflitta è stata, per finire, inferiore alla pena proposta dal procuratore pubblico (cfr. STF 1P.35/2006 del 7 marzo 2006 consid. 3.3; sentenza CARP 17.2011.77 del 13.02.2012 consid. 7.3.b).
c)Ai sensi dellart. 431 cpv. 2 CPP in combinato disposto con il cpv. 3 lett. a della stessa norma, chi è condannato con la condizionale a una pena detentiva la cui durata eccede quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta non ha diritto a unindennità o a una riparazione del torto morale.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi:
-1.1.limitatamente ai ripetuti atti sessuali con fanciulli compiuti in danno di PC 1,1.3,5.,6. e7. (limitatamente alle indennità per torto morale a favore di PC 1 e PC 3),8.,11.1.e11.2.
della sentenza impugnata sono passati in giudicato,
-oltre a PC 1 (cui, almeno una volta, ha anche toccato il pene), __________ e __________ nella zona pubica e inguinale;
-PC 2 e __________ nella zona attorno allombelico e alla cintola, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda, con movimenti circolari della mano;
e posta a carico dello Stato.
sono posti per 1/2 a carico dellimputato e per un 1/2 a carico dello Stato.
sono posti a carico dello Stato.
- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
- Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato,
Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario