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17.2016.142

Appello in materia di contravvenzioni. L’esame dei fatti è limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. L’arbitrio nell'accertamento dei fatti va sollevato e motivato, pena l’inammissibilità della censura

Ticino · 2016-11-07 · Italiano TI
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Sachverhalt

manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto […]”) e motivata in modo preciso (STF del 29.06.2016, inc. 6B_1271/2015, consid. 2.1.).

Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. Nè è sufficiente far valere nuovamente le proprie ragioni, contestare i fatti ammessi dal primo giudice o ridiscutere il modo in cui sono stati accertati come se si trattasse di motivare un appello destinato a un'autorità munita di libera cognizione (STF del 29.06.2016, inc. 6B_1271/2015, consid. 2.1.).

È, invece, necessario dimostrare, in modo dettagliato e documentato, il motivo per cui l’accertamento dei fatti svolto dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In assenza di censure e di motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello va dichiarato inammissibile.

L’art. 398 cpv. 4 CPP esclude, infatti, la possibilità, per le parti, di addurre nuove prove in sede di appello se la procedura di primo grado, come nella presente fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 30; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad. art. 398 n. 3; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 18).

In queste condizioni, in assenza di specifiche contestazioni di arbitrio nell’accertamento dei fatti e di una motivazione conforme alle esigenze di cui s’è detto sopra, l’appello si rivela inammissibile.

Per questi motivi,

visti gli art.                      80 segg., 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP,

nonché, sulle spese, gli art. 426 cpv. 1 e 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

-  tassa di giustizia       fr.        500.-

-  altri disborsi               fr.        200.-

fr.        700.-

sono posti a carico dell’appellante.

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Con l’appello l’imputato sostiene di non aver perso la padronanza del veicolo ma che esso è diventato incontrollabile a seguito dell’improvviso manifestarsi di un difetto alla ruota anteriore destra. Ciò è dimostrato, a dire dell’appellante, dalla scalfitura del manto stradale di cui da atto il rapporto di polizia e che, sempre a suo dire, si è verificata proprio quando si è manifestato il difetto. L’appellante afferma che il primo giudice non ha tenuto conto di questa circostanza e, senza motivazioni convincenti, ha ritenuto inverosimile la sua versione - nonostante lui, meccanico d’auto diplomato (come comprovato dall’attestato federale doc. A allegato alla motivazione scritta) fosse l’unica persona presente quando si è verificato l’incidente. A dire dell’appellante, la versione ritenuta dal primo giudice è fantasiosa, priva di nesso logico e non è supportata da prove, mentre l’imputazione contestatagli è la conseguenza di un accertamento dei fatti lacunoso. Egli spiega, infatti, di aver subito raccontato agli agenti di polizia (come attestato dalla testimonianza di cui al doc. A allegato alla dichiarazione d’appello, rispettivamente doc. B allegato alla motivazione scritta) che l’incidente era da ricondurre a un difetto alla ruota anteriore destra. Sennonché questa circostanza non è stata riportata nel rapporto di polizia. L’appellante chiede, quindi, di essere prosciolto dal reato di infrazione alle norme della circolazione e chiede anche che la multa venga ridotta con accollo delle tasse e delle spese di giustizia a carico dello Stato.

E. 2.1 Si osserva preliminarmente che i documenti prodotti dall’appellante per la prima volta con la dichiarazione d’appello (doc. A allegato alla dichiarazione d’appello) e con la dichiarazione scritta (doc. A e B allegati alla motivazione scritta) non possono essere ammessi agli atti e non possono, pertanto, essere presi in considerazione per il presente giudizio. L’art. 398 cpv. 4 CPP esclude, infatti, la possibilità, per le parti, di addurre nuove prove in sede di appello se la procedura di primo grado, come nella presente fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 30; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad. art. 398 n. 3; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 18).

E. 2.2 Nella dichiarazione d’appello, l’appellante si limita a riproporre - con l’ausilio di nuove prove, come detto inammissibili in questa procedura -  la sua versione dei fatti, secondo cui il suo veicolo sarebbe divenuto incontrollabile a seguito di un difetto alla ruota anteriore destra. Così facendo, egli non si confronta però minimamente con l’accertamento del primo giudice secondo cui la versione dell’imputato

- che peraltro non ha mai specificato di che tipo di difetto pregresso o di danneggiamento si trattasse, rimanendo sempre nel vago - è sempre rimasta allo stadio di mera ipotesi e non è stata minimamente comprovata o perlomeno resa verosimile con l’ausilio di elementi concreti (quali la dichiarazione di un carrozziere o del soccorso stradale), posto come le fotografie prodotte non supportano la sua tesi. L’appellante non spiega nemmeno perché la versione del primo giudice sarebbe fantasiosa e priva di nesso logico, così come non spiega perché la sua versione sarebbe, invece, verosimile, limitandosi in sostanza a sostenere (con nuove prove) di avere subito riferito agli agenti di polizia che la causa dell’incidente andava ricercata in un difetto alla ruota. In sintesi, anziché affrontare gli accertamenti ritenuti dal primo giudice a fondamento del suo giudizio e tentare di dimostrarne l’insostenibilità, l’appellante percorre vie proprie, offrendo non solo una sua interpretazione del materiale probatorio in atti, ma anche nuove prove proposte per la prima volta in questa sede, come se si trattasse di motivare un appello destinato a un'autorità munita di piena cognizione. Cosa che non è, relativamente ai fatti, nell’ambito dell’art 398 cpv. 4 CPP. In queste condizioni, in assenza di specifiche contestazioni di arbitrio nell’accertamento dei fatti e di una motivazione conforme alle esigenze di cui s’è detto sopra, l’appello si rivela inammissibile.

E. 3 Gli oneri processuali del giudizio d’appello sono integralmente posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art.                      80 segg., 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP, nonché, sulle spese, gli art. 426 cpv. 1 e 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.17.2016.142

Locarno

7 novembre 2016/cv

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Cristina Maggini, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 15 luglio 2016 da

AP 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’8 luglio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 22 luglio 2016)

richiamata la dichiarazione di appello 7 agosto 2016;

per avere, il 7 dicembre 2015 a Croglio, alla guida della vettura __________, nell’affrontare una curva piegante a sinistra, perso la padronanza di guida e colliso con il guidovia laterale destro

guida in stato di inettitudine

per aver circolato, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 2.1 (ndr di cui al punto percedente) in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue di 0.67 g/kg (tenore minimo)

Considerando

Ritenuto come l’appello giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da molti precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale al Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini, op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di accertamento dei fatti manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto […]”) e motivata in modo preciso (STF del 29.06.2016, inc. 6B_1271/2015, consid. 2.1.).

Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. Nè è sufficiente far valere nuovamente le proprie ragioni, contestare i fatti ammessi dal primo giudice o ridiscutere il modo in cui sono stati accertati come se si trattasse di motivare un appello destinato a un'autorità munita di libera cognizione (STF del 29.06.2016, inc. 6B_1271/2015, consid. 2.1.).

È, invece, necessario dimostrare, in modo dettagliato e documentato, il motivo per cui l’accertamento dei fatti svolto dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In assenza di censure e di motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello va dichiarato inammissibile.

L’art. 398 cpv. 4 CPP esclude, infatti, la possibilità, per le parti, di addurre nuove prove in sede di appello se la procedura di primo grado, come nella presente fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 30; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad. art. 398 n. 3; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 18).

In queste condizioni, in assenza di specifiche contestazioni di arbitrio nell’accertamento dei fatti e di una motivazione conforme alle esigenze di cui s’è detto sopra, l’appello si rivela inammissibile.

Per questi motivi,

visti gli art.                      80 segg., 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP,

nonché, sulle spese, gli art. 426 cpv. 1 e 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

-  tassa di giustizia       fr.        500.-

-  altri disborsi               fr.        200.-

fr.        700.-

sono posti a carico dell’appellante.

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria