Sachverhalt
costitutivi del reato di omicidio colposo nel seguente modo:
Non sono state presentate istanze probatorie.
-il PP PP 1, ha chiesto la reiezione dellappello e la conferma integrale della sentenza impugnata, ribadendo che la vettura che ha schiacciato la vittima, provocandone il decesso, è quella del prevenuto.
- lavv. DI 1 ha chiesto il proscioglimento del suo assistito dal reato di omicidio colposo, con protesta di tasse, spese e con il riconoscimento di unindennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per fr. 18'576.-. Egli ha dettagliatamente spiegato, con laiuto delle delucidazioni fornite dal perito di parte, come non si possa essere sicuri che sia stato linvestimento da parte di AP 1 a provocare la morte del signor DO 1. I fatti non hanno potuto essere chiariti con sufficiente certezza, sicché le ricostruzioni si basano su ipotesi, ma non su accertamenti oggettivi. Avantutto vi sono almeno quattro veicoli che non hanno potuto essere identificati, dei quali almeno due sono transitati sulla corsia di sorpasso dopo il passaggio della motocicletta della vittima e prima dellauto dellimputato. Sulla scorta dei dati a disposizione non si può affermare con sufficiente certezza che lautomobile di AP 1 è stato il primo e unico veicolo a travolgere il corpo. Inoltre non è possibile stabilire che la morte sia insorta solo dopo linvestimento da parte dellaccusato, anche perché il teste __________ ha riferito di aver visto una chiazza di sangue da parte al capo di DO 1 e il teste __________ ha dichiarato che gli sembrava che luomo a terra fosse morto perché non si muoveva. Neppure dimostrato è che AP 1 dovesse prevedere un pericolo, poiché non si può dare per certo che egli abbia visto dei lampeggianti e che li abbia potuti notare per tempo: __________ ha asserito di averli attivati solo dopo aver capito che quello a terra era un essere umano, quindi non a 230 metri come scritto dal primo giudice, e la teste __________ ha fatto riferimento ai lampeggianti di un altro autocarro, essendo lei transitata ca. 25 sec. prima di AP 1.
Limputato non poteva prevedere linsorgenza di una situazione di pericolo, se non quando ormai era per lui troppo tardi. Quando, quindi, linvestimento non era più evitabile. Egli non ha, dunque, alcuna colpa.
Sulla scorta di questi elementi, si impone il proscioglimento di AP 1 dallaccusa di omicidio colposo.
È coniugato ed ha due figli, il primo nato nel 2011 ed il secondo nel 2013.
Attualmente lavora in proprio come architetto e, parallelamente, collabora con il Comune di __________.
Il suo salario, complessivamente, è di circa fr. 100'000.- netti all'anno. La moglie è casalinga.
I soccorsi, prontamente allarmati, sono intervenuti nel lasso di una decina di minuti, ma, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che costatare il decesso del motociclista.
La Suzuki è stata pure visionata e fotografata dalla polizia scientifica, che ha confermato come a risultare danneggiate sono solo le estremità del lato sinistro, cioè la manopola del cambio, il cavalletto e la borsa in pelle, mentre il lato destro del veicolo è praticamente intatto. I danni, per gli specialisti, sono stati collegati alla rovinosa caduta a terra e allo scivolamento sullasfalto, mentrenon sono stati evidenziati danni o tracce riconducibili al contatto con un altro veicolo(AI 29, foto 13-16).
DO 1 indossava unicamente un paio di calzoncini corti, una canottiera, un paio di calze e delle scarpe da ginnastica.
Sulla parte posteriore dei pantaloncini, gamba sinistra, è stata rilevata una chiara traccia di pneumatico, con una direzione parallela rispetto allasse verticale dellindumento (cioè quello longitudinale del corpo), che ha lasciato stampate sulla stoffa le lettere L, K, E e N (AI 29, foto 18 e 19).
- sotto lautomobile di __________ è stata rinvenuta una minuscola traccia di sangue nel sottoscocca (AI 29, foto 28), nella zona della ruota anteriore sinistra, che, allanalisi genetica ha permesso di estrarre un profilo DNA compatibile con quello di DO 1. Le sue piccole dimensioni e il fatto che era isolata hanno portato gli agenti della scientifica a sostenere che sia riconducibile al passaggio dellAudi A 6 sopra una delle numerose tracce di sangue presenti sul manto stradale presso il luogo dellincidente, piuttosto che non la conseguenza dellinvestimento della vittima;
- la Skoda Yeti di __________ ha presentato anchessa una minuscola traccia di sangue sul sottoscocca della ruota anteriore sinistra con profilo DNA compatibile con quello di DO 1, la cui origine è stata considerata analoga a quella della traccia sul veicolo di __________ (AI 29, foto 30);
- i veicoli di __________ (AI 29, foto 33), __________ (AI 29, foto 33), __________ (AI 29, foto 37) non presentavano tracce collegabili ai fatti.
Differente è stato per contro lesito dellispezione della Mercedes SLK del prevenuto (AI 29, foto 22-26):
Sulla scorta di questi dati i poliziotti hanno scritto:Gli schizzi di sangue della vittima e la presenza di tracce di vernice rossastra sul veicolo AP 1 insieme alle tracce riscontrate sui pantaloni della vittima ( ) avvalorano a nostro avviso lipotesi di un urto tra la vittima e il veicolo AP 1, in particolare tra il paraurti anteriore, lato destro, e il capo di DO 1.(AI 29, foto 25).
In merito a questo frangente ha tenuto a precisare di non essere in grado di dire se ha urtato loggetto perché non ha sentito nessuna collisione.
Dopo quella che ha definitola sbandataha continuato il suo percorso sempre sulla corsia di sinistra, nelle vicinanze della riga di direzione. Subito dopo ha visto un oggetto di grosse dimensioni, di colore scuro, davanti a sé, che non è riuscito ad evitare, per cuigli sono passato sopra(PG 12 luglio 2010, AI 16, pag. 2). Egli ha asserito dessere sicuro daverlo urtato perché ha sentito un forte colpo al suo veicolo. A seguito dellimpatto, ha perso leggermente il controllo del suo mezzo, senza tuttavia spostarsi troppo dalla sua direzione di marcia. Ha poi continuato la sua corsa sulla sinistra sino alla fine della galleria, uscito dalla quale si è lentamente spostato sulla destra per arrestarsi, infine, sulla corsia di emergenza. Visto che vi erano fermi altri veicoli, ha deciso di ripartire per recarsi al primo posto di polizia e si è così presentato a quello di Noranco, ove ha lasciato la sua Mercedes per non più toccarla.
In merito al primo oggetto sulla carreggiata ha risposto di non averlo visto bene, ma che era di colore chiaro ed era largo più o meno 1.50 m ed alto 0.5 m; il secondo oggetto era per contro di sicuro di metallo e ha ipotizzato, viste le dimensioni, fosse un motoveicolo (PG 12 luglio 2010, AI 16, pag. 3). Su domanda esplicita ha sostenuto di non aver visto alcun motociclista nel punto dove è avvenuta la collisione (PG 12 luglio 2010, AI 16, pag.4).
AP 1 ha spiegato che prima di scansare loggetto chiaro ha effettuato una frenata demergenza molto breve, senza saper dire se ha bloccato o meno le ruote. Non riuscendo a fermarsi in tempo, ha deciso di scansare (PG 12 luglio 2010, AI 16, pag. 3).
Circa a metà del tunnel, in corrispondenza di una curva verso destra, ho notato che cerano dei veicoli sulla corsia di destra davanti a me ed ho visto le luci dei freni di almeno un veicolo. Quando ho visto ciò, ho anchio frenato un pochino. Davanti a me la corsia di sinistra era sempre libera. Dopo uno o due secondi ho visto qualcosa davanti a me sulla linea divisoria. Sembrava un fagotto di vestiti. Ero quasi là e ricordo di avere effettuato una sterzata significativa, ma non so più dire se verso destra o verso sinistra. E stato tutto molto veloce. Uno o due secondi dopo ho visto una motocicletta proprio davanti alla mia macchina, distesa sullasfalto. Era troppo tardi per me per poterla evitare e così ricordo di averla urtata con la mia macchina. Ricordo anche che il mio veicolo ha avuto un sobbalzo. Cè stato un forte urto (VI in verbale dib. dappello, pag. 3).
Degno di rilievo, rispetto a quanto esposto sino a quel momento, è che lappellante, per la prima volta, ha affermato di aver rallentato non appena ha visto che il veicolo che lo precedeva nella galleria aveva azionato i freni.
Parimenti accertato è che la morte della vittima è da far risalire al suo investimento da parte di unautomobile.
Controverso è per contro che questa automobile sia stata quella dellappellante e che lincidente fosse evitabile, quindi che vi sia una colpa imputabile a AP 1 nella causa della morte di DO 1.
Auto investitrice
Questa deduzione si fonda in primo luogo sulle importanti tracce di sangue rinvenute nel sottoscocca della Mecedes SLK, che, dopo analisi del DNA, è stato accertato essere quello di DO 1. La posizione in cui è stato trovato, la direzione delle macchie (corrispondente a quella di marcia), la loro quantità e la loro estensione non lasciano spazio a equivoci (AI 29, foto 25 e 26).
La giustificazione data dal prevenuto, che ha ipotizzato che le macchie ematiche siano il prodotto del suo passaggio su una pozza, è del tutto infondata. In effetti, se così fosse stato, le tracce di sangue avrebbero dovuto essere localizzate in altri punti della parte inferiore dellautomobile, compatibili con uno spruzzo proveniente dalle ruote; non sulla marmitta e la parte centrale del sottoscocca.
Inoltre, come ben si vede dalle fotografie e dai commenti degli agenti che hanno redatto il referto (AI 29, foto 7-11), le chiazze di sangue più importanti, dalle quali avrebbe potuto provenire una quantità di spruzzi come quella che ha segnato lautomobile dellimputato, non sono state calcate da alcun pneumatico.
Parallelamente, nessuno degli altri veicoli transitati nei momenti topici presentava tracce ematiche di sorta, ad eccezione di quella di __________, sulla quale è stata rilevata una piccola goccia del sangue di DO 1 nella zona della ruota anteriore sinistra (AI 29 foto 28) e di quella di __________ (AI 29 foto 30), su cui ne è stata rinvenuta una sola, piccola, pure nella zona della ruota anteriore sinistra. Entrambe le macchioline, vista proprio la posizione compatibile con uno schizzo proveniente dal copertone, si sono con ogni probabilità formate dopo il passaggio su una delle numerose tracce di sangue presenti sul manto stradale. Non di sicuro con il transito sul corpo del motociclista.
Sul parafango anteriore destro della Mercedes SLK, nella sua parte inferiore, con striature da sfregamento che vanno sino a sotto di esso, è stata trovata una traccia di vernice rossastra compatibile con quella del casco della vittima (AI 29, foto 23). Questi segni sono la dimostrazione che lautomobile è passata sopra un oggetto proprio in quel punto, quindi anche, inevitabilmente, con la ruota anteriore destra.
Il casco indossato da DO 1, a sua volta, è rovinato da abrasioni da sfregamento e segni neri certamente compatibili con quelli di un investimento da parte della Mercedes. Esso è poi rotto in più punti (AI 29, foto 17), conseguenza senz'altro compatibile con un investimento.
A questo proposito sono decisamente conciliabili con lipotesi accusatoria di un investimento quando il corpo era riverso, prono, sullasfalto, limportante abrasione sulla zona frontale del casco e laltrettanto significativa crepa in quella della nuca.
Sulla parte posteriore dei pantaloni indossati dalla vittima vi sono segni evidenti del passaggio di uno degli pneumatici marca Falken montati sulla Mercedes SLK (AI 29, foto n. 18 e 19). Nessuna delle altre automobili ispezionate aveva copertoni di questa marca.
Il teste __________, poi, ha dichiarato di aver visto la Mercedes SLK effettuare una frenata demergenza molto breve e poi passare sopra qualcosa che sembrava un sacco di colore scuro con unestremità rossa, che una volta vista la moto ha ipotizzato essere il motociclista, e di aver udito due colpi (PG 14 luglio 2010, AI 16, pag. 2 e 3). Egli ha pure detto che, invece, lAudi che seguiva il prevenuto ha rallentato e si è spostata sulla corsia di destra davanti a lui, senza investire loggetto (PG 14 luglio 2010, AI 16, pag. 2, 4 e 5).
Linvestimento è stato confermato anche dal teste __________ che ha deposto daver sentito un forte colpo e daver visto la Mercedes collidere con qualcosa che inizialmente ha pensato essere la motocicletta, non essendo stato in grado di dire se aveva anche investito il corpo della vittima perché non lo ha visto muoversi, per poi precisare, in occasione del secondo verbale, di non poter dire con cosa limputato ha cozzato (PG 12 luglio 2010, AI 16, pag. 2 seg. e PG15 luglio 2010, AI 16, pag. 2).
Cozzare a 100 km/h con un casco, evidentemente, ha tra le varie conseguenze immediate, quella di fare un forte rumore.
A tutto ciò si aggiunge la testimonianza di __________, che ha riferito dessere stato preceduto, sulla corsia di sorpasso, da due automobili, e che quella che era proprio davanti a lui ha scartato sulla destra, così che egli ha potuto distintamente vedere laltra macchina investire il motociclista (PG 12 luglio 2010, AI 16, pag. 1 seg.).
Non si può, poi, dimenticare come né la motocicletta della vittima, né lauto dellappellante, presentino tracce di un passaggio di questultima sopra la prima, che può quindi essere escluso. Invero, non sono stati neppure rinvenuti segni di scontro tra i due mezzi, per quanto possa essere di rilievo la questione.
In realtà, dai video in atti, si vede che uno dei primi due automobilisti rimasti anonimi, stava superando lo scooter di __________ allaltezza della nicchia ripresa dalla telecamera al km 20.000. Teoricamente, si potrebbe quindi pensare che vi possa essere stato un investimento già da parte di questa automobile, che nel punto inquadrato nel video, è transitata 20.4 secondi prima di AP 1 (doc. PP 10, pag. 10).
Interrogato in merito, il teste __________ - che era appena stato superato da questo veicolo - dopo aver visionato il filmato, poiché sino a quel momento aveva asserito di non aver avuto auto davanti o da parte a lui, ha dichiarato:Credo che se il veicolo che mi era a fianco e che poi mi ha superato avesse in qualche modo investito la persona a terra, me ne sarei dovuto accorgere. Anche perché ciò mi avrebbe imposto probabilmente delle misure di urgenza, come frenate o sterzate. Preciso che si tratta comunque di mie supposizioni perché come già detto nemmeno ricordavo la presenza di quel veicolo.(VI 5 aprile 2011, AI 35, pag. 2).
La teste __________, che era distaccata di 2.6 secondi da __________ (doc. PP 10, pag. 10) e che circolava in galleria a 97 km/h - per cui si può dire che era a poco più di 70 m di distanza - ha visto il corpo della vittima al suolo, ma non ha notato nessuna collisione o comportamento anomalo da parte di chi la precedeva (VI 13 luglio 2010, AI 16).
Inoltre, la posizione del corpo, così come vista da tutti coloro che sono transitati prima e dopo lautomobile sconosciuta che stava superando __________, è identica (VI __________ 29 luglio 2010, AI 16, pag. 2; VI __________ 14 luglio 2010, AI 16, pag. 2; VI __________ 14 luglio 2010, AI 16, pag. 1 seg.; VI __________ 13 luglio 2010, AI 16, pag. 2), cosa che sarebbe stata impossibile se vi fosse stata una collisione, anche solo parziale.
In base a questi elementi, non si può che desumere che il veicolo sconosciuto che si trovava sulla corsia di sinistra accanto a __________ non ha toccato il corpo di DO 1. Daltronde, dalle immagini si vede che al momento di scomparire dal campo visivo della telecamera, aveva quasi concluso il superamento dello scooter, per cui aveva tutto il tempo di rientrare sulla corsia di destra prima di passare accanto al motociclista.
Le altre tre automobili rimaste anonime, invece, si trovavano effettivamente a circolare, come ritenuto dal pretore, sulla corsia di destra e, dunque, hanno potuto transitare senza difficoltà da parte alla vittima.
Di quelle che sono state identificate, già si è detto.
Pertanto, in base alle risultanze, è proprio solo la Mercedes SLK di AP 1 ad essere passata sopra DO 1.
Neppure questa argomentazione, nuova, può trovare spazio, poiché i testi sono stati chiari e perché questauto, diversamente da AP 1, viaggiava sulla corsia di destra e non si è trovata, quindi, il corpo sulla sua strada. Inoltre, dietro ad essa, circolava laltra auto anonima, che impediva le a chi seguiva di vedere bene cosa stesse succedendo.
Uno scambio di identità, in queste condizioni, non è pensabile.
Prevedibilità del pericolo e evitabilità dellinvestimento
Secondo lesperto, AP 1 ha potuto percepire la presenza della vittima distesa al suolo circa 2 secondi prima di travolgerlo, cioè quando era a 55 metri da lei. I calcoli per concludere che a quel momento la velocità che gli avrebbe consentito di fermarsi nello spazio utile era di 79.73 km/h, si sono fondati su un tempo di reazione di 1 sec., una durata della fase di incremento di 0.2 sec. (doc. PP 10, pag. 29).
Appoggiandosi su queste conclusioni, la difesa ha argomentato che linvestimento, semmai cè stato, era inevitabile.
Limputato, in occasione del suo primo interrogatorio, ha spiegato che, allinterno della galleria, arrivato alla curva che piega leggermente a destra, ha notato un veicolo di grossa cilindrata, di colore scuro, con i fari lampeggianti accesi, che avanzava lentamente sulla corsia di destra e che lha superato alla medesima velocità che aveva in precedenza, quindi senza rallentare (MP 12 luglio 2010, AI 16, pag. 2).
Sentito dal magistrato l11 novembre 2010 (AI 23, pag. 2), egli ha ribadito che, poco dopo la metà della galleria, ha visto sulla destra una vettura con i lampeggianti accesi, che viaggiava lentamente ma non era ferma, precisando chela mia attenzione si concentrava su questo veicolo proprio perché aveva i lampeggianti accesi(AI 23, pag. 2). Differentemente dal primo interrogatorio, egli ha però detto daver tolto il piede dal gas.
Al processo in Pretura penale, ha invece fatto un passo indietro:( ) ho notato una macchina che frenava. Preciso che ho visto le luci dei freni e non i lampeggianti di emergenza(VI in verb. dib. di primo grado, pag. 1). In appello, infine, ha aggiunto daver rallentato un po non appena vista la luce dei freni.
Risultando la prima versione fornita affidabile, sia perché resa a caldo e confermata a due riprese, sia perché combacia con quanto asserito dal conducente del camion (che ha parlato per sé ma che, per esperienza di vita, induce a ritenere che il suo gesto sia stato ripetuto immediatamente da altri, come sempre avviene in situazioni del genere), si può dare per accertato che almeno un veicolo, lautocarro, aveva acceso i lampeggianti e che AP 1 ha visto, poco dopo la metà della galleria, almeno un veicolo con i lampeggianti accesi. Pure accertato - perché la modifica fatta in appello circa la diminuzione di velocità, che contraddice quanto deposto sino ad allora, non è credibile e, tra laltro, perde di vigore già solo per la sua tardività - è che lappellante ha continuato il sorpasso e non ha avuto alcun tipo di reazione se non, la massimo, quella di togliere il piede dal gas.
Ad un segnale chiaro di pericolo limputato non ha reagito quindi correttamente, ma ha continuato per la sua strada alla stessa velocità di marcia, come conferma anche il perito di parte. Addirittura, come detto in precedenza, egli ha sorpassato il veicolo che aveva azionato i segnali dallarme.
AP 1 avrebbe invece dovuto frenare e diminuire la velocità in maniera sensibile, oltre che tenersi pronto a reagire ulteriormente in caso di necessità. Dalle immagini agli atti si può ben vedere come lauto che lo seguiva era ad una distanza tale da consentirgli di rallentare e, addirittura, di fermarsi.
Bastava poco per passare dai 100 km/h ai 79.73 km/h che, secondo ling. __________, avrebbero consentito di evitare lincidente. Se poi si considera che il tempo di reazione poteva essere ridotto, non potendosi più parlare di pericolo imprevisto, la velocità per scongiurare linvestimento era certamente un po più elevata di quella indicata nel referto.
Questo è un inequivocabile prova che egli si è accorto solo allultimo della presenza sullasfalto della vittima, non 55 metri prima come sostiene il perito essergli stato possibile.
Daltronde, lo stesso AP 1 ha precisato chein un primo tempo la mia attenzione si concentrava su questo veicolo proprio per il fatto che aveva il lampeggianti accesi(MP 11 novembre 2010, AI 23, pag. 2).
Una brusca frenata era, come accennato più sopra, senzaltro fattibile, tenuto conto del fatto che lauto che lo seguiva, quella di __________, era a debita distanza ed aveva la corsia alla sua destra libera, come attestato dalle immagini e dalle riprese in atti (ad esempio doc. PP 10, immagini 12, 13, 26, 28).
Questa conclusione non può essere condivisa. In primo luogo, i video in atti attestano che il traffico non era così intenso e che i veicoli che si trovavano nella galleria in quei frangenti circolavano a distanza corretta uno dallaltro, per cui unimmissione tra due di loro sarebbe stata possibile. Soprattutto se AP 1 avesse prestato maggiore attenzione ed avesse rallentato per tempo.
Ma anche volendo seguire la situazione di fatto attestata dalling. __________, non si potrebbe risolvere altrimenti. In effetti, a ben leggere le sue parole e a ben guardare le sue ricostruzioni grafiche, sino ad un secondo prima dellinvestimento egli poteva benissimo spostarsi a destra, evidentemente effettuando una manovra demergenza comportante una frenata ed una sterzata. Limmagine n. 29 del referto è a tal proposito eloquente: la possibilità di spostarsi a destra per tempo cera ed era collegata a rischi molto limitati.
Omicidio colposo
Il Tribunale federale, sempre severo in tema di prevedibilità di un ostacolo, ha già da tempo chiarito che il principio del dovere di circolare ad una velocità che consenta di fermarsi entro lo spazio visivo vale anche per il traffico autostradale (DTF 93 IV 115 consid. 2). In quella decisione un automobilista che viaggiava con le luci di posizione si era ritrovato improvvisamente una sedia sulla propria corsia e, tentando di evitarla, aveva sbandato causando un incidente. Secondo i giudici di Losanna, il rischio di trovare degli oggetti, non illuminati, su una corsia autostradale non è così inconsueto da poter non essere considerato. In particolare, soprattutto dopo un incidente, capita sovente che vi siano dei veicoli fermi in mezzo alla carreggiata, anche con i fari spenti nei confronti dei quali sussiste un forte pericolo di collisione. Per il Tribunale federale sarebbe irresponsabile mettere in secondo piano lobbligo di guidare a vista a favore della volontà di raggiungere velocità elevate. La sicurezza del traffico e la protezione della vita umana prevale indubbiamente sullintento di guadagnare tempo (DTF 126 IV 91 consid. 4.a.cc; DTF 93 IV 115 consid. 2).
Questa posizione è stata ribadita a più riprese. Ad esempio nella sentenza STF 6B_673/2011 del 20 dicembre 2011, che ha trattato un caso nel quale un automobilista, circolante di notte ad una velocità di 110 km/h sullautostrada A6, è andato a cozzare contro uno scaffale metallico che era caduto in precedenza da un camion.
Circolando al buio, un conducente deve avere una velocità che gli consenta di arrestarsi entro lo spazio illuminato dai fari di posizione (DTF 100 IV 279).
Il Tribunale federale ha respinto le critiche per le quali questa giurisprudenza non tiene conto delle reali condizioni del traffico sulle autostrade, per cui non sarebbe praticabile, precisando che simili obiezioni non si conciliano con il chiaro testo della legge, che mira a proteggere la sicurezza del traffico e la vita umana (DTF 126 IV 91 consid. 4.a.cc).
Presupposti oggettivi del reato
In effetti, egli non ha reagito correttamente, omettendo di prestare la dovuta cautela e di adottare una velocità adeguata alle circostanze ed alla visibilità, che la morfologia della galleria (curva a destra) e il traffico gli offrivano.
Al momento dellavvistamento del veicolo che aveva azionato gli avvisatori luminosi, e che, quindi, segnalava una situazione di pericolo, egli avrebbe inoltre dovuto reagire immediatamente, rallentando in modo tale da garantirsi la possibilità di effettuare un arresto tempestivo o un cambiamento di corsia, rivolgendo la propria attenzione specialmente a ciò che si trovava davanti a lui e tenendosi pronto ad una frenata demergenza.
Per contro, egli ha continuato il sorpasso, mantenendo la sua velocità di crociera di 100 km/h, senza modificare alcunché.
In questo modo, volendo seguire la tesi del perito di parte che ha sostenuto che il corpo era visibile solo a partire da 55 metri di distanza, AP 1 si è trovato a circolare ad una velocità decisamente eccessiva perché non gli garantiva la possibilità di arrestarsi entro lo spazio visivo, ritenuto che lo spazio totale di reazione era di 78.77 metri. La velocità massima, adeguata, in questa situazione, sempre secondo ling. __________, avrebbe dovuto essere di 79.73 km/h. Facilmente raggiungibile se, come visto, egli, al momento di affrontare la curva, ma al più tardi quando ha visto i segnali luminosi del veicolo davanti a lui, avesse messo il piede sul freno e rallentato. Questa operazione, tra laltro, gli avrebbe consentito di reagire istantaneamente quando, poi, ha visto il corpo della vittima sul selciato.
Come se non bastasse, per sua stessa ammissione, almeno indiretta, limputato non ha prestato la dovuta attenzione a ciò che stava sulla sua corsia di marcia, ma si è verosimilmente fatto distrarre da altro (a sua detta dai lampeggianti). Daltronde, e qui non si può seguire la perizia, la vittima era, come detto in precedenza ai consid. n. 26-28, per lui visibile già ad una distanza utile pur circolando a 100 km/h.
Come spiegato, la prova che lappellante non fosse concentrato su quanto stava avvenendo davanti a lui sino allinvestimento è data dal fatto che egli - a differenza di tutti gli altri conducenti sentiti nel corso dellistruttoria - non si è accorto che quello travolto era un essere umano e non un sacco: se da una certa distanza è ben possibile che non si potesse capire cosa fosse loggetto sullasfalto, con il progressivo avvicinamento una confusione non trova più giustificazione.
Ulteriore dimostrazione che AP 1 non era attento ed ha visto solo allultimo momento la vittima (o, dal suo punto di vista, quel che per lui era un oggetto), laddove essa era avvistabile già molto prima, è il fatto che egli non ha effettuato alcuna frenata degna di tale nome (come invece ha fatto, con successo, chi lo seguiva a velocità addirittura superiore alla sua) e che nemmeno ha sterzato sulla corsia di destra, se non dopo aver investito DO 1.
In questo modo lappellante ha infranto i doveri impostigli dalle norme sulla circolazione stradale e quindi i suoi doveri di diligenza.
Nesso di causalità
Inoltre, dopo nuovo studio degli atti, il prof. __________ ha sostenuto che in termini di alta probabilità e di credibilità razionale, non è stato limpatto del capo contro la parete del tunnel a provocare lesioni cerebrali importanti a DO 1 (AI 53).
È dunque accertato che tra la morte della vittima e il suo investimento sussiste un nesso di causalità naturale e diretto.
Invero, uno dei testi, __________, transitato da parte al corpo di DO 1 prima dellimputato, ha dichiarato daver notato una pozza di sangue allaltezza della testa (PG 28 settembre 2010, AI 16, pag. 2). Questa affermazione potrebbe lasciare pensare che la vittima avesse subito delle lesioni al capo di una certa rilevanza già nel primo incidente. Agli atti, nondimeno, non vi sono altri indizi che confermano questa ipotesi. Le foto del rapporto della polizia scientifica non evidenziano alcuna traccia ematica di rilevanza, se non quelle in prossimità della posizione finale del cadavere (AI 29 foto 3, 6 e 7). La porzione di materia cerebrale ritrovata sullasfalto più lontana dal corpo, si trova in prossimità di quella che poteva essere la posizione del motociclista prima dellincidente e non è vicina a nessuna chiazza di sangue.
La dichiarazione del teste non è pertanto attendibile e non costituisce un elemento sufficiente per mettere in dubbio le conclusioni dei medici.
Inoltre, anche se si dovesse - per ipotesi di lavoro - considerare che, dopo aver cozzato contro la parete, il motociclista giaceva prono sullasfalto con una pozza di sangue allaltezza della testa, la causa della morte non potrebbe venire identificata altrimenti rispetto a quanto fatto dai periti. In effetti, il fatto di aver avuto delle perdite ematiche dopo aver sbattuto contro il muro, non è assolutamente incompatibile con un decesso causato dallinvestimento: lo scoppio da compressione del capo e la rottura del peduncolo del cuore sono lesioni attribuibili alle conseguenze del passaggio, ad alta velocità, di un grosso peso come quello di unautomobile (quello della Mercedes SLK è largamente superiore alla tonnellata), sopra alluomo disteso incosciente sulla strada, mentre non sono ipotizzabili come conseguenze dellurto contro la parete e poi con il suolo.
La perdita di sensi da parte della vittima, quella sì, è per contro da ascrivere alle conseguenze della perdita di controllo della motocicletta. Essa è resa verosimile dalle dichiarazioni dei testi transitati prima dellappellante, secondo le quali egli giaceva immobile.
A questo proposito, largomentazione della difesa, che ha visto nellaffermazione di __________La mia prima impressione è stata quella che era deceduto perché non si muoveva(PG 14 luglio 2010, AI 16, pag. 2) un forte indizio di decesso prima dellinvestimento, non può essere assecondata, considerate le altre prove in atti. Il testimone ha solo confermato che DO 1, negli istanti in cui lui lo ha visto, era inerte. Il resto sono state sue sensazioni soggettive, prive di valenza probatoria.
Allo stesso risultato si giunge se si prende in considerazione la possibilità per limputato di tornare sulla corsia di destra e passare accanto al corpo della vittima, come hanno fatto tutti gli altri conducenti transitati in quei frangenti. Si tratta di unopzione del tutto ragionevole e realistica, che avrebbe potuto essere attuata anche senza ridurre la velocità, quindi a maggior ragione diminuendola.
Presupposti soggettivi
La condanna per omicidio colposo di AP 1 deve essere pertanto confermata e lappello respinto.
Commisurazione della pena
Di principio, la scrivente Corte ritiene di poter condividere le valutazioni operate dai primi giudici in relazione alla commisurazione della pena inflitta allappellante (consid. 17 della sentenza impugnata), che qui si richiamano (art. 82 cpv. 4 CPP).
Tuttavia, se al momento della sentenza di primo grado non erano ancora trascorsi 2/3 del periodo di prescrizione del reato (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.4; DTF 132 IV 1 consid. 6.2.1), lattenuante del lungo tempo trascorso, art. 48 lett. e CP trova in questa sede spazio, poiché sono ormai passati pressoché 6 anni e 6 mesi, facendo stato il momento dellemanazione del giudizio di secondo grado (DTF 132 IV 1 consid 6.2.1.; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010).
Di conseguenza, la pena pecuniaria inflitta deve imperativamente essere ridotta di un terzo, cioè portata a 40 aliquote giornaliere da fr. 110.- luna per complessivi fr. 4'400.-.
Di riflesso anche la multa deve essere ridimensionata a fr. 800.-.
Nulla muta per contro in merito alla sospensione condizionale della pena pecuniaria.
Rinvio degli accusatori privati al foro civile e confisca
Indennità ex art. 429 CPP
12, 34, 42, 47, 48 lett. e, 117 CP;
26, 31, 32, 34 LCStr
3, 4, 7 ONC
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG
2.2. AP 1è condannato:
2.2.2.al pagamento della multa di fr. 800.- (ottocento), con lavvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni;
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente La segretaria
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 avrebbe invece dovuto frenare e diminuire la velocità in maniera sensibile, oltre che tenersi pronto a reagire ulteriormente in caso di necessità. Dalle immagini agli atti si può ben vedere come lauto che lo seguiva era ad una distanza tale da consentirgli di rallentare e, addirittura, di fermarsi.
Bastava poco per passare dai 100 km/h ai 79.73 km/h che, secondo ling. __________, avrebbero consentito di evitare lincidente. Se poi si considera che il tempo di reazione poteva essere ridotto, non potendosi più parlare di pericolo imprevisto, la velocità per scongiurare linvestimento era certamente un po più elevata di quella indicata nel referto.
Questo è un inequivocabile prova che egli si è accorto solo allultimo della presenza sullasfalto della vittima, non 55 metri prima come sostiene il perito essergli stato possibile.
Daltronde, lo stesso AP 1 ha precisato chein un primo tempo la mia attenzione si concentrava su questo veicolo proprio per il fatto che aveva il lampeggianti accesi(MP 11 novembre 2010, AI 23, pag. 2).
Una brusca frenata era, come accennato più sopra, senzaltro fattibile, tenuto conto del fatto che lauto che lo seguiva, quella di __________, era a debita distanza ed aveva la corsia alla sua destra libera, come attestato dalle immagini e dalle riprese in atti (ad esempio doc. PP 10, immagini 12, 13, 26, 28).
Questa conclusione non può essere condivisa. In primo luogo, i video in atti attestano che il traffico non era così intenso e che i veicoli che si trovavano nella galleria in quei frangenti circolavano a distanza corretta uno dallaltro, per cui unimmissione tra due di loro sarebbe stata possibile. Soprattutto se AP 1 avesse prestato maggiore attenzione ed avesse rallentato per tempo.
Ma anche volendo seguire la situazione di fatto attestata dalling. __________, non si potrebbe risolvere altrimenti. In effetti, a ben leggere le sue parole e a ben guardare le sue ricostruzioni grafiche, sino ad un secondo prima dellinvestimento egli poteva benissimo spostarsi a destra, evidentemente effettuando una manovra demergenza comportante una frenata ed una sterzata. Limmagine n. 29 del referto è a tal proposito eloquente: la possibilità di spostarsi a destra per tempo cera ed era collegata a rischi molto limitati.
Omicidio colposo
Il Tribunale federale, sempre severo in tema di prevedibilità di un ostacolo, ha già da tempo chiarito che il principio del dovere di circolare ad una velocità che consenta di fermarsi entro lo spazio visivo vale anche per il traffico autostradale (DTF 93 IV 115 consid. 2). In quella decisione un automobilista che viaggiava con le luci di posizione si era ritrovato improvvisamente una sedia sulla propria corsia e, tentando di evitarla, aveva sbandato causando un incidente. Secondo i giudici di Losanna, il rischio di trovare degli oggetti, non illuminati, su una corsia autostradale non è così inconsueto da poter non essere considerato. In particolare, soprattutto dopo un incidente, capita sovente che vi siano dei veicoli fermi in mezzo alla carreggiata, anche con i fari spenti nei confronti dei quali sussiste un forte pericolo di collisione. Per il Tribunale federale sarebbe irresponsabile mettere in secondo piano lobbligo di guidare a vista a favore della volontà di raggiungere velocità elevate. La sicurezza del traffico e la protezione della vita umana prevale indubbiamente sullintento di guadagnare tempo (DTF 126 IV 91 consid. 4.a.cc; DTF 93 IV 115 consid. 2).
Questa posizione è stata ribadita a più riprese. Ad esempio nella sentenza STF 6B_673/2011 del 20 dicembre 2011, che ha trattato un caso nel quale un automobilista, circolante di notte ad una velocità di 110 km/h sullautostrada A6, è andato a cozzare contro uno scaffale metallico che era caduto in precedenza da un camion.
Circolando al buio, un conducente deve avere una velocità che gli consenta di arrestarsi entro lo spazio illuminato dai fari di posizione (DTF 100 IV 279).
Il Tribunale federale ha respinto le critiche per le quali questa giurisprudenza non tiene conto delle reali condizioni del traffico sulle autostrade, per cui non sarebbe praticabile, precisando che simili obiezioni non si conciliano con il chiaro testo della legge, che mira a proteggere la sicurezza del traffico e la vita umana (DTF 126 IV 91 consid. 4.a.cc).
Presupposti oggettivi del reato
In effetti, egli non ha reagito correttamente, omettendo di prestare la dovuta cautela e di adottare una velocità adeguata alle circostanze ed alla visibilità, che la morfologia della galleria (curva a destra) e il traffico gli offrivano.
Al momento dellavvistamento del veicolo che aveva azionato gli avvisatori luminosi, e che, quindi, segnalava una situazione di pericolo, egli avrebbe inoltre dovuto reagire immediatamente, rallentando in modo tale da garantirsi la possibilità di effettuare un arresto tempestivo o un cambiamento di corsia, rivolgendo la propria attenzione specialmente a ciò che si trovava davanti a lui e tenendosi pronto ad una frenata demergenza.
Per contro, egli ha continuato il sorpasso, mantenendo la sua velocità di crociera di 100 km/h, senza modificare alcunché.
In questo modo, volendo seguire la tesi del perito di parte che ha sostenuto che il corpo era visibile solo a partire da 55 metri di distanza, AP 1 si è trovato a circolare ad una velocità decisamente eccessiva perché non gli garantiva la possibilità di arrestarsi entro lo spazio visivo, ritenuto che lo spazio totale di reazione era di 78.77 metri. La velocità massima, adeguata, in questa situazione, sempre secondo ling. __________, avrebbe dovuto essere di 79.73 km/h. Facilmente raggiungibile se, come visto, egli, al momento di affrontare la curva, ma al più tardi quando ha visto i segnali luminosi del veicolo davanti a lui, avesse messo il piede sul freno e rallentato. Questa operazione, tra laltro, gli avrebbe consentito di reagire istantaneamente quando, poi, ha visto il corpo della vittima sul selciato.
Come se non bastasse, per sua stessa ammissione, almeno indiretta, limputato non ha prestato la dovuta attenzione a ciò che stava sulla sua corsia di marcia, ma si è verosimilmente fatto distrarre da altro (a sua detta dai lampeggianti). Daltronde, e qui non si può seguire la perizia, la vittima era, come detto in precedenza ai consid. n. 26-28, per lui visibile già ad una distanza utile pur circolando a 100 km/h.
Come spiegato, la prova che lappellante non fosse concentrato su quanto stava avvenendo davanti a lui sino allinvestimento è data dal fatto che egli - a differenza di tutti gli altri conducenti sentiti nel corso dellistruttoria - non si è accorto che quello travolto era un essere umano e non un sacco: se da una certa distanza è ben possibile che non si potesse capire cosa fosse loggetto sullasfalto, con il progressivo avvicinamento una confusione non trova più giustificazione.
Ulteriore dimostrazione che AP 1 non era attento ed ha visto solo allultimo momento la vittima (o, dal suo punto di vista, quel che per lui era un oggetto), laddove essa era avvistabile già molto prima, è il fatto che egli non ha effettuato alcuna frenata degna di tale nome (come invece ha fatto, con successo, chi lo seguiva a velocità addirittura superiore alla sua) e che nemmeno ha sterzato sulla corsia di destra, se non dopo aver investito DO 1.
In questo modo lappellante ha infranto i doveri impostigli dalle norme sulla circolazione stradale e quindi i suoi doveri di diligenza.
Nesso di causalità
Inoltre, dopo nuovo studio degli atti, il prof. __________ ha sostenuto che in termini di alta probabilità e di credibilità razionale, non è stato limpatto del capo contro la parete del tunnel a provocare lesioni cerebrali importanti a DO 1 (AI 53).
È dunque accertato che tra la morte della vittima e il suo investimento sussiste un nesso di causalità naturale e diretto.
Invero, uno dei testi, __________, transitato da parte al corpo di DO 1 prima dellimputato, ha dichiarato daver notato una pozza di sangue allaltezza della testa (PG 28 settembre 2010, AI 16, pag. 2). Questa affermazione potrebbe lasciare pensare che la vittima avesse subito delle lesioni al capo di una certa rilevanza già nel primo incidente. Agli atti, nondimeno, non vi sono altri indizi che confermano questa ipotesi. Le foto del rapporto della polizia scientifica non evidenziano alcuna traccia ematica di rilevanza, se non quelle in prossimità della posizione finale del cadavere (AI 29 foto 3, 6 e 7). La porzione di materia cerebrale ritrovata sullasfalto più lontana dal corpo, si trova in prossimità di quella che poteva essere la posizione del motociclista prima dellincidente e non è vicina a nessuna chiazza di sangue.
La dichiarazione del teste non è pertanto attendibile e non costituisce un elemento sufficiente per mettere in dubbio le conclusioni dei medici.
Inoltre, anche se si dovesse - per ipotesi di lavoro - considerare che, dopo aver cozzato contro la parete, il motociclista giaceva prono sullasfalto con una pozza di sangue allaltezza della testa, la causa della morte non potrebbe venire identificata altrimenti rispetto a quanto fatto dai periti. In effetti, il fatto di aver avuto delle perdite ematiche dopo aver sbattuto contro il muro, non è assolutamente incompatibile con un decesso causato dallinvestimento: lo scoppio da compressione del capo e la rottura del peduncolo del cuore sono lesioni attribuibili alle conseguenze del passaggio, ad alta velocità, di un grosso peso come quello di unautomobile (quello della Mercedes SLK è largamente superiore alla tonnellata), sopra alluomo disteso incosciente sulla strada, mentre non sono ipotizzabili come conseguenze dellurto contro la parete e poi con il suolo.
La perdita di sensi da parte della vittima, quella sì, è per contro da ascrivere alle conseguenze della perdita di controllo della motocicletta. Essa è resa verosimile dalle dichiarazioni dei testi transitati prima dellappellante, secondo le quali egli giaceva immobile.
A questo proposito, largomentazione della difesa, che ha visto nellaffermazione di __________La mia prima impressione è stata quella che era deceduto perché non si muoveva(PG 14 luglio 2010, AI 16, pag. 2) un forte indizio di decesso prima dellinvestimento, non può essere assecondata, considerate le altre prove in atti. Il testimone ha solo confermato che DO 1, negli istanti in cui lui lo ha visto, era inerte. Il resto sono state sue sensazioni soggettive, prive di valenza probatoria.
Allo stesso risultato si giunge se si prende in considerazione la possibilità per limputato di tornare sulla corsia di destra e passare accanto al corpo della vittima, come hanno fatto tutti gli altri conducenti transitati in quei frangenti. Si tratta di unopzione del tutto ragionevole e realistica, che avrebbe potuto essere attuata anche senza ridurre la velocità, quindi a maggior ragione diminuendola.
Presupposti soggettivi
La condanna per omicidio colposo di AP 1 deve essere pertanto confermata e lappello respinto.
Commisurazione della pena
Di principio, la scrivente Corte ritiene di poter condividere le valutazioni operate dai primi giudici in relazione alla commisurazione della pena inflitta allappellante (consid. 17 della sentenza impugnata), che qui si richiamano (art. 82 cpv. 4 CPP).
Tuttavia, se al momento della sentenza di primo grado non erano ancora trascorsi 2/3 del periodo di prescrizione del reato (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.4; DTF 132 IV 1 consid. 6.2.1), lattenuante del lungo tempo trascorso, art. 48 lett. e CP trova in questa sede spazio, poiché sono ormai passati pressoché 6 anni e 6 mesi, facendo stato il momento dellemanazione del giudizio di secondo grado (DTF 132 IV 1 consid 6.2.1.; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010).
Di conseguenza, la pena pecuniaria inflitta deve imperativamente essere ridotta di un terzo, cioè portata a 40 aliquote giornaliere da fr. 110.- luna per complessivi fr. 4'400.-.
Di riflesso anche la multa deve essere ridimensionata a fr. 800.-.
Nulla muta per contro in merito alla sospensione condizionale della pena pecuniaria.
Rinvio degli accusatori privati al foro civile e confisca
Indennità ex art. 429 CPP
12, 34, 42, 47, 48 lett. e, 117 CP;
26, 31, 32, 34 LCStr
3, 4, 7 ONC
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG
2.2. AP 1è condannato:
2.2.2.al pagamento della multa di fr. 800.- (ottocento), con lavvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni;
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente La segretaria
E. 35 Come già spiegato, i medici incaricati dal Ministero pubblico hanno concluso, dopo le analisi necessarie, che la causa della morte è da ricondurre allo scoppio da compressione del capo, con spremitura pressoché totale della materia cerebrale verso l’esterno, e nella lacerazione del peduncolo del cuore (AI 7 e AI 27). Inoltre, dopo nuovo studio degli atti, il prof. __________ ha sostenuto che in termini di alta probabilità e di credibilità razionale, non è stato l’impatto del capo contro la parete del tunnel a provocare lesioni cerebrali importanti a DO 1 (AI 53). È dunque accertato che tra la morte della vittima e il suo investimento sussiste un nesso di causalità naturale e diretto. Invero, uno dei testi, __________, transitato da parte al corpo di DO 1 prima dell’imputato, ha dichiarato d’aver notato una pozza di sangue all’altezza della testa (PG 28 settembre 2010, AI 16, pag. 2). Questa affermazione potrebbe lasciare pensare che la vittima avesse subito delle lesioni al capo di una certa rilevanza già nel primo incidente. Agli atti, nondimeno, non vi sono altri indizi che confermano questa ipotesi. Le foto del rapporto della polizia scientifica non evidenziano alcuna traccia ematica di rilevanza, se non quelle in prossimità della posizione finale del cadavere (AI 29 foto 3, 6 e 7). La porzione di materia cerebrale ritrovata sull’asfalto più lontana dal corpo, si trova in prossimità di quella che poteva essere la posizione del motociclista prima dell’incidente e non è vicina a nessuna chiazza di sangue. La dichiarazione del teste non è pertanto attendibile e non costituisce un elemento sufficiente per mettere in dubbio le conclusioni dei medici. Inoltre, anche se si dovesse - per ipotesi di lavoro - considerare che, dopo aver cozzato contro la parete, il motociclista giaceva prono sull’asfalto con una pozza di sangue all’altezza della testa, la causa della morte non potrebbe venire identificata altrimenti rispetto a quanto fatto dai periti. In effetti, il fatto di aver avuto delle perdite ematiche dopo aver sbattuto contro il muro, non è assolutamente incompatibile con un decesso causato dall’investimento: lo scoppio da compressione del capo e la rottura del peduncolo del cuore sono lesioni attribuibili alle conseguenze del passaggio, ad alta velocità, di un grosso peso come quello di un’automobile (quello della Mercedes SLK è largamente superiore alla tonnellata), sopra all’uomo disteso incosciente sulla strada, mentre non sono ipotizzabili come conseguenze dell’urto contro la parete e poi con il suolo. La perdita di sensi da parte della vittima, quella sì, è per contro da ascrivere alle conseguenze della perdita di controllo della motocicletta. Essa è resa verosimile dalle dichiarazioni dei testi transitati prima dell’appellante, secondo le quali egli giaceva immobile. A questo proposito, l’argomentazione della difesa, che ha visto nell’affermazione di __________ “La mia prima impressione è stata quella che era deceduto perché non si muoveva” (PG 14 luglio 2010, AI 16, pag. 2) un forte indizio di decesso prima dell’investimento, non può essere assecondata, considerate le altre prove in atti. Il testimone ha solo confermato che DO 1, negli istanti in cui lui lo ha visto, era inerte. Il resto sono state sue sensazioni soggettive, prive di valenza probatoria.
E. 36 Pur essendo sempre delicato affrontare l’argomento quando si parla di una persona che ha purtroppo pagato con la vita, non si può negare che all’origine dell’incidente, vi sia l’errore di DO 1, che lo ha fatto cadere al suolo in mezzo a due corsie autostradali, all’interno di un tunnel con visibilità ridotta. Questo ha comportato l’insorgere di una situazione altamente pericolosa per lui e per gli altri utenti della strada. E’ innegabile che se la vittima si fosse comportata correttamente, non vi sarebbe stato nessun incidente. Ciò posto, va tuttavia ricordato come la valutazione di un’eventuale interruzione del nesso di causalità deve sempre tenere in considerazione che, nel diritto penale, non sussiste il concetto di compensazione delle colpe (“Verschuldenskompensation”), sicché essa non va valutata in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima. Questo significa che le infrazioni alle norme della circolazione stradale commesse da DO 1, non sono quindi, di per sé, sufficienti ad interrompere il nesso causale. Necessario è, ancora, che il comportamento colpevole e le sue conseguenze - così come altre circostanze esterne all’autore - non siano stati, in sé, prevedibili. Di rilievo in quest’ambito è, dunque, soltanto la questione della prevedibilità delle circostanze - intese in senso ampio - esterne all’autore. Nel caso specifico, non può considerarsi fatto eccezionale e straordinario che un motociclista commetta una manovra errata che ne comporti la caduta di sella e la perdita di conoscenza. Non è, dunque, del tutto imprevedibile che, circolando sull’autostrada, si possa trovare sulla propria corsia una persona distesa priva di sensi. Così come non lo sarebbe trovarne una che, a seguito di un incidente, anche in auto, vi cammini in stato di shock. Proprio per questo, è dovere di ogni utente della strada prevedere di potersi arrestare entro lo spazio visivo e, in casi eccezionali, entro la metà dello spazio visivo.
E. 37 In relazione al nesso di causalità tra il comportamento dell’agente e l’evento, poi, oltre alla prevedibilità dell'evento, la giurisprudenza del Tribunale federale considera la sua evitabilità: occorre infatti chiedersi se, in caso di comportamento corretto dell'agente, l'evento non si sarebbe verificato (causalità ipotetica). La giurisprudenza esige un alto grado di probabilità, mentre non è sufficiente la semplice possibilità che in caso di condotta conforme ai doveri di prudenza l’evento sarebbe stato evitabile. Il risultato è imputabile all'agente soltanto se, qualora avesse ipoteticamente rispettato i suoi doveri di prudenza, l'evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii; 118 IV 130 consid. 6a; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3). A tal proposito, come appurato in precedenza, non si può che concludere che, se AP 1 avesse rispettato pienamente le norme della circolazione, l’incidente e il decesso del signor DO 1 avrebbero potuto essere scongiurati.
E. 38 La conclusione che ad una velocità di 79.73 km/h si sarebbe potuto evitare la collisione, combinata con l’accertamento che, viste le condizioni oggettive e soggettive, l’accusato avrebbe dovuto circolare al di sotto di quella velocità invece dei 100km/h che ha mantenuto, portano a risolvere che, se fossero state rispettate le norme della circolazione, l’incidente sarebbe stato evitato. Allo stesso risultato si giunge se si prende in considerazione la possibilità per l’imputato di tornare sulla corsia di destra e passare accanto al corpo della vittima, come hanno fatto tutti gli altri conducenti transitati in quei frangenti. Si tratta di un’opzione del tutto ragionevole e realistica, che avrebbe potuto essere attuata anche senza ridurre la velocità, quindi a maggior ragione diminuendola.
E. 39 A titolo abbondanziale, va ricordato che la velocità massima per poter scongiurare l’investimento è certamente superiore a quella indicata dal perito, poiché egli si è fondato su un tempo di reazione di 1 secondo, mentre le circostanze concrete permettono di stabilire che avrebbe dovuto essere inferiore. In effetti, per giurisprudenza invalsa, il tempo di reazione è di un secondo, ma si riduce a 0,6 - 0,7 secondi nel caso in cui il conducente, in base alle circostanze concrete, avrebbe dovuto già tenersi pronto a frenare (STF 6B_16/2008 dell’11 aprile 2008 consid. 3.4; 6B_257/2007 del 10 luglio 2007 consid. 5.2; 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.6.4), come ad esempio nel caso in cui un pedone aspetta per immettersi su di un passaggio pedonale (DTF 93 IV 59 consid. 2; DTF 91 IV 78 consid. 2) oppure quando già da un certo tempo è accesa la luce verde del semaforo (DTF 90 IV 98 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr,
n. 4.6). Oppure, ancora, se, come qui, dopo aver preso atto dell’avvertimento da parte di altri utenti della strada, tramite segnali luminosi o acustici, dell’esistenza di una possibile situazione di rischio, si deve prendere in seria considerazione l’insorgere improvviso di un pericolo, anche non sapendo esattamente in cosa esso consisterà. Presupposti soggettivi
E. 40 In merito agli aspetti soggettivi del reato, non emergono particolari problematiche. Il prevenuto possiede una licenza di condurre sin dal 1990, sicché conosce bene le norme della circolazione stradale ed ha un’esperienza tale da consentirgli di poter reagire correttamente (o almeno tentare di farlo) ad ogni situazione anomala. E’ indiscusso che l’infrazione ascrittagli è un reato commesso per negligenza e che egli non aveva alcuna intenzione di provocare l’incidente, né tantomeno il decesso di una persona. La condanna per omicidio colposo di AP 1 deve essere pertanto confermata e l’appello respinto. Commisurazione della pena
E. 41 Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cfr., sul primato della colpa e su presupposti della commisurazione, DTF 136 IV 55 consid. 5.4.; DTF 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
E. 42 La pena comminata per il reato di omicidio colposo è la detenzione sino a tre anni o la pena pecuniaria, art. 117 CP . Di principio, la scrivente Corte ritiene di poter condividere le valutazioni operate dai primi giudici in relazione alla commisurazione della pena inflitta all’appellante (consid. 17 della sentenza impugnata), che qui si richiamano (art. 82 cpv. 4 CPP). Tuttavia, se al momento della sentenza di primo grado non erano ancora trascorsi 2/3 del periodo di prescrizione del reato (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.4; DTF 132 IV 1 consid. 6.2.1), l’attenuante del lungo tempo trascorso, art. 48 lett. e CP trova in questa sede spazio, poiché sono ormai passati pressoché 6 anni e 6 mesi, facendo stato il momento dell’emanazione del giudizio di secondo grado (DTF 132 IV 1 consid 6.2.1.; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010).
E. 43 Preso atto che la sentenza motivata è stata intimata 8 mesi dopo la comunicazione del dispositivo, vi è da chiedersi se non si debba pure considerare una violazione del principio di celerità. Il principio della celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54). La questione a sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente. La giurisprudenza ha giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase di istruttoria, un periodo di quattro anni per statuire su di un ricorso contro l'atto di accusa, un periodo di dieci o undici mesi prima di trasmettere l'incarto all'autorità di ricorso, un periodo di più di tre anni tra l’atto di accusa e la sentenza di prima istanza ed, infine, un periodo di quattro anni intercorso tra la promozione dell’accusa e l’emanazione dell’atto d’accusa (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2). Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, DTF 124 I 139 e DTF 117 IV 124). Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, laddove sono date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e CP sia il principio della celerità occorre tenere conto di entrambi i fattori di riduzione, tenendo presente sia l'entità del ritardo che l'intensità della violazione (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006). Il momento decisivo per determinare l'adeguatezza della durata del procedimento è costituito dal giorno in cui viene emanata l'ultima decisione, atteso che vanno pure computate le procedure davanti ad un'autorità di ricorso, inclusi rinvii e cassazioni (DTF 117 IV 126 consid. 3). La questione deve essere affrontata d’ufficio, anche se non viene sollevata dalle parti, come nella presente fattispecie. Nella fattispecie un periodo di 8 mesi per l’intimazione della sentenza motivata è certamente lungo e non giustificato dalle circostanze del caso specifico. La violazione del principio di celerità sussiste quindi, anche se lieve. Di conseguenza, la pena pecuniaria inflitta deve imperativamente essere ridotta di un terzo, cioè portata a 40 aliquote giornaliere da fr. 110.- l’una per complessivi fr. 4'400.-. Di riflesso anche la multa deve essere ridimensionata a fr. 800.-. Nulla muta per contro in merito alla sospensione condizionale della pena pecuniaria. Rinvio degli accusatori privati al foro civile e confisca
E. 44 Tecnicamente, l’imputato ha impugnato tutta la sentenza di primo grado (doc. CARP III). Tuttavia né il rinvio degli accusatori privati, né la confisca e la distruzione degli effetti personali della vittima sono stati contestati. Essi, risultando oltretutto corretti, vengono quindi ratificati anche in questa sede. Indennità ex art. 429 CPP
E. 45 Vista la conferma delle condanne, le richieste di riconoscimento di indennità per ingiusto procedimento, ex art. 429 CPP, sono da respingere. Sulle spese
E. 46 Gli oneri processuali del gravame seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, caricati al condannato. In effetti, la riduzione della pena, unico aspetto a suo favore, è avvenuta per motivi nemmeno sollevati dal ricorrente e, tra l’altro, non è neppure stata postulata in via sussidiaria, puntando egli solo al proscioglimento. L’attribuzione degli oneri di prima sede rimane invariata, data la conferma della condanna. Per questi motivi, visti gli art. 5, 10, 77, 80, 81, 84, 182 e segg.,348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 CPP; 12, 34, 42, 47, 48 lett. e, 117 CP; 26, 31, 32, 34 LCStr 3, 4, 7 ONC nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG dichiara e pronuncia: 1. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. 1. Di conseguenza: 2.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di omicidio colposo per avere, il 12 luglio 2010, sull’autostrada A2, all’interno della galleria del San Salvatore in territorio di Grancia, in direzione Sud-Nord, per imprevidenza colpevole, cagionato la morte del ciclomotorista DO 1 mentre, alla guida dell'autovettura Mercedes SLK 200 targata __________, procedeva sulla corsia di sorpasso, e meglio per non avere prestato la dovuta attenzione alle circostanze e, in particolare, per non avere adeguato la velocità alle condizioni della strada e del traffico (curva piegante a destra con presenza di veicoli che ostruivano la visibilità) e, pur vedendo la vettura davanti a lui azionare i lampeggianti, non accorgendosi quindi per tempo della presenza di DO 1 che era precedentemente caduto a terra e si trovava sdraiato sulla carreggiata percorsa da AP 1, schiacciandolo così con la sua autovettura e provocandone la morte immediata a seguito delle gravi lesioni (in particolare lo scoppio da compressione del capo con perdita di pressoché tutta la materia cerebrale e lacerazione del peduncolo del cuore ), come accertato e documentato nel referto autoptico 1. settembre 2010. 2.2. AP 1 è condannato: 2.2.1. alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna, per un totale di fr. 4'400.- (quattromilaquattrocento); 2.2.2. al pagamento della multa di fr. 800.- (ottocento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni; 2.2.3. l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni; 2.2.4. al pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi di prima sede secondo quanto stabilito nella sentenza impugnata. 3. Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP. 4. Gli accusatori privati PC 1 e __________ sono rinviati al competente foro civile per le loro pretese di tale natura. 5. Sono ordinate la confisca e la distruzione di una canottiera, un paio di pantaloncini, un paio di mutande, un paio di scarpe, un paio di calze e due caschi (oggetti tutti repertati presso la Polizia scientifica sotto il numero 2010-977). 6. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'500.-
- altri disborsi fr. 200.- fr. 1'700.- sono posti a carico dell’appellante. 7. Intimazione a: 8. Comunicazione a:
- Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale Il giudice presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.17.2016.124+141
Locarno
22 dicembre 2016/mi
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, giudice presidente
Giovanni Celio e Francesca Lepori Colombo
segretaria:
Cristina Maggini, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura dappello avviata con annuncio del 21 ottobre 2015 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 14 ottobre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 30 giugno 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 22 luglio 2016;