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17.2016.116

Appello in materia di contravvenzioni. L’esame dei fatti è limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. L’arbitrio nell'accertamento dei fatti va sollevato e motivato, pena l’inammissibilità della censura

Ticino · 2016-08-31 · Italiano TI
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Sachverhalt

manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto […]”) e motivata in modo preciso (STF del 29.06.2016, inc. 6B_1271/2015, consid. 2.1.).

Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. Nè è sufficiente far valere nuovamente le proprie ragioni, contestare i fatti ammessi dal primo giudice o ridiscutere il modo in cui sono stati accertati come se si trattasse di motivare un appello destinato a un'autorità munita di libera cognizione (STF del 29.06.2016, inc. 6B_1271/2015, consid. 2.1.).

È, invece, necessario dimostrare, in modo dettagliato e documentato, il motivo per cui l’accertamento dei fatti svolto dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In assenza di censure e di motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello va dichiarato inammissibile.

L’art. 398 cpv. 4 CPP esclude, infatti, la possibilità, per le parti, di addurre nuove prove in sede di appello se la procedura di primo grado, come nella presente fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 30; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad. art. 398 n. 3; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 18).

In queste condizioni, in assenza di specifiche contestazioni di arbitrio nell’accertamento dei fatti e di una motivazione conforme alle esigenze di cui s’è detto sopra, l’appello si rivela inammissibile.

Per questi motivi,

visti gli art.                      80 segg., 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP,

nonché, sulle spese, gli art. 426 cpv. 1 e 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

-  tassa di giustizia       fr.        500.-

-  altri disborsi               fr.        200.-

fr.        700.-

sono posti a carico dell’appellante.

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Con l’appello l’imputata sostiene che la sera dei fatti il veicolo Alfa Romeo Mito a lei intestato non si trovava posteggiato fuori dai posteggi delimitati situati su via __________ a Gerra: contrariamente a quanto affermato dall’agente __________ (che ha accertato l’infrazione ed emesso la multa), l’autovettura si trovava sul fondo privato appartenente al signor __________. La vettura ferma nel punto indicato dall’agente era un’altra, e meglio la Range Rover targata __________ appartenente a __________. Ciò è, in particolare, dimostrato, a dire dell’appellante, sia dalle dichiarazioni dello stesso __________ (doc. 5 allegato alla dichiarazione d’appello), sia da quelle della signora __________ (doc. allegato al verb. dib. primo grado), così come dall’avviso di contravvenzione effettivamente emesso, quella sera, a carico di __________ (doc. 3 allegato alla dichiarazione d’appello). Essendo l’autovettura di cui è detentrice posteggiata su una proprietà privata, l’appellante afferma di non aver infranto la LCStr e chiede, pertanto, il suo proscioglimento.

E. 2.1 Si osserva preliminarmente che i documenti prodotti dall’appellante per la prima volta con la dichiarazione d’appello (doc. da 3 a 5 allegati alla dichiarazione d’appello) non possono essere ammessi agli atti e non possono, pertanto, essere presi in considerazione per il presente giudizio. L’art. 398 cpv. 4 CPP esclude, infatti, la possibilità, per le parti, di addurre nuove prove in sede di appello se la procedura di primo grado, come nella presente fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 30; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad. art. 398 n. 3; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 18).

E. 2.2 Nella dichiarazione d’appello, l’appellante si limita a riproporre - con l’ausilio di nuove prove, inammissibili in questa procedura -  la sua versione dei fatti, secondo cui quella sera, il veicolo di cui è detentrice, si trovava posteggiato su un sedime privato e non era, pertanto, passibile di contravvenzione. Così facendo, ella non si confronta però minimamente con l’accertamento del primo giudice secondo cui la versione dell’agente __________ - frutto di una costatazione diretta di un poliziotto in servizio, poi espressa nel rapporto di polizia e ribadita in aula - è maggiormente credibile rispetto alla sua. L’appellante non spiega perché, sulla scorta delle prove in atti, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere il poliziotto non credibile e seguire, invece, la versione da lei raccontata. In sintesi, anziché affrontare gli accertamenti ritenuti dal primo giudice a fondamento della sua condanna e tentare di dimostrarne l’insostenibilità, l’appellante percorre vie proprie, offrendo non solo una sua interpretazione del materiale probatorio in atti, ma anche nuove prove proposte per la prima volta in questa sede, come se si trattasse di motivare un appello destinato a un'autorità munita di piena cognizione. Cosa che non è, relativamente ai fatti, nell’ambito dell’art 398 cpv. 4 CPP. In queste condizioni, in assenza di specifiche contestazioni di arbitrio nell’accertamento dei fatti e di una motivazione conforme alle esigenze di cui s’è detto sopra, l’appello si rivela inammissibile.

E. 3 Gli oneri processuali del giudizio d’appello sono integralmente posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art.                      80 segg., 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP, nonché, sulle spese, gli art. 426 cpv. 1 e 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.17.2016.116

Locarno

31 agosto 2016/mi

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 24 maggio 2016 da

AP 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 17 maggio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 17 giugno 2016)

richiamata la dichiarazione di appello 11 luglio 2016;

Considerando

Ritenuto come l’appello giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da molti precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale al Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini, op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di accertamento dei fatti manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto […]”) e motivata in modo preciso (STF del 29.06.2016, inc. 6B_1271/2015, consid. 2.1.).

Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. Nè è sufficiente far valere nuovamente le proprie ragioni, contestare i fatti ammessi dal primo giudice o ridiscutere il modo in cui sono stati accertati come se si trattasse di motivare un appello destinato a un'autorità munita di libera cognizione (STF del 29.06.2016, inc. 6B_1271/2015, consid. 2.1.).

È, invece, necessario dimostrare, in modo dettagliato e documentato, il motivo per cui l’accertamento dei fatti svolto dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In assenza di censure e di motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello va dichiarato inammissibile.

L’art. 398 cpv. 4 CPP esclude, infatti, la possibilità, per le parti, di addurre nuove prove in sede di appello se la procedura di primo grado, come nella presente fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 30; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad. art. 398 n. 3; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 18).

In queste condizioni, in assenza di specifiche contestazioni di arbitrio nell’accertamento dei fatti e di una motivazione conforme alle esigenze di cui s’è detto sopra, l’appello si rivela inammissibile.

Per questi motivi,

visti gli art.                      80 segg., 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP,

nonché, sulle spese, gli art. 426 cpv. 1 e 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

-  tassa di giustizia       fr.        500.-

-  altri disborsi               fr.        200.-

fr.        700.-

sono posti a carico dell’appellante.

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria