Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Giusta l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta. a) Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e rilevanti. Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (DTF 137 IV 59, consid. 5.1.1, 130 IV 72 consid. 1, 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a; STF 6B_413/2016 del 2 agosto 2016, consid. 1.3.1) Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo all’attenzione del giudice e, dunque, anche nell’ipotesi in cui questi l’abbia esaminato senza valutarne correttamente la portata (DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (DTF 137 IV 59, consid. 5.1.4; 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a con richiami; STF 6B_455/2011 del 29 novembre 2011, consid. 1.2; 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2). b) Una perizia posteriore alla decisione impugnata non rappresenta, in sé, un nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, ritenuto che, di principio, quelli che si possono utilizzare per una revisione dovevano esistere già al momento del primo giudizio (cfr. Heer, in Basler Kommentar, StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 410 n. 34). Una nuova perizia - anche di parte - può, invece, giustificare una revisione se rende verosimili fatti nuovi e rilevanti (sconosciuti all’autorità inferiore, ma già esistenti al momento della sua decisione) o se dimostra con evidenza che gli assunti posti alla base del giudizio impugnato erano erronei. La nuova perizia non può, però, limitarsi a sostenere un’opinione divergente da quella espressa in un primo referto. Essa deve, piuttosto, scostarsi con fondati motivi da accertamenti anteriori ed evidenziare degli errori manifesti contenuti nella perizia precedente, atti a minare la fondatezza del giudizio impugnato (cfr. DTF 137 IV 59, consid. 5.1.2; STF 6B_413/2016 del 2 agosto 2016, consid. 1.3.1; 6B_539/2008 dell’8 ottobre 2008, consid. 1.3; 6P.93/2004 del 15 novembre 2004, consid. 4 e riferimenti dottrinali in esse citati). c) È generalmente riconosciuto che l’istituto della revisione non può servire a rimettere continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, ad aggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, in op. cit., n. 42 ad art. 410). In simili casi vi è, in effetti, un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna. Il Tribunale federale ha, in particolare, già avuto modo di osservare - e di confermare a più riprese - che una domanda di revisione diretta contro un decreto d’accusa deve essere considerata abusiva se essa si fonda su fatti che l’istante conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria avviata con una semplice opposizione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_1138/2014 del 16 gennaio 2015; STF 6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3; STF 6B_581/2014 del 15 agosto 2014, consid. 3 in fine; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.3). Per contro, una domanda di revisione può entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_1138/2014 del 16 gennaio 2015; STF 6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3; STF 6B_581/2014 del 15 agosto 2014, consid.
E. 3 Risulta dal suo rapporto sulle cause dell’incidente che l’ing. __________ ha proceduto alla lettura microscopica della traccia tachigrafica tramite il sistema CMRT (Computer Microscopical Reading of Tachographs), a suo dire il metodo più “evoluto ed attendibile” oggi a disposizione per questo tipo di esame (cfr. Rapporto, pag. 6 e 8). Secondo l’ingegnere, la lettura ha permesso di evidenziare che:
- il convoglio ha iniziato a rallentare prima di imboccare la rampa d’uscita dell’autostrada;
- già prima di raggiungere il segnale di limitazione a 60 km/h, la sua velocità era inferiore a tale limite;
- in seguito, percorrendo la rampa di uscita, l’automezzo ha ulteriormente ridotto la sua velocità sino a 39 km/h;
- quasi a velocità costante (39-43 km/h) il veicolo ha quindi percorso l’ultima parte della rampa d’uscita fino al punto in cui si è verificato il ribaltamento del pianale di carico (cfr. rapporto, pag. 19, 21 e 42).
E. 4 La valutazione dell’ingegnere __________ sulla velocità tenuta dall’automezzo condotto da IS 1 è, a mente di questa Corte, del tutto convincente. L’ingrandimento della traccia tachigrafica contenuto nel rapporto dell’ing. __________ permette, infatti, di stabilire che, nel punto in cui si è verificato il sinistro, la velocità del veicolo non era di ca. 70 km/h (come ritenuto dalla polizia e dalla Sezione della circolazione), ma di ca. 40 km/h. Ciò è, in particolare, deducibile dalla figura 1 a pag. 10 del rapporto, sulla quale è chiaramente visibile lo spostamento orizzontale - e non solo verticale - della traccia tachigrafica, a dimostrazione che la decelerazione da 70 a 0 km/h non è stata improvvisa (come potrebbe invece sembrare da una lettura ad occhio nudo del disco), ma si è protratta per una certa distanza (quantificata dall’ing. __________ in 1,1 km), durante la quale l’automezzo condotto da IS 1 ha, dapprima, decelerato da ca. 70 a ca. 40 km/h e solo in seguito, dopo aver sostanzialmente mantenuto questa velocità per alcuni istanti, ha perso il carico e si è arrestato. Ritenuto quanto precede è palese che l’autorità - nel ritenere che l’istante ha perso il carico mentre circolava ad una velocità di ca. 70 km/h - è caduta in un manifesto errore. Considerato il tipo di reato imputato all’istante (infrazione alla LCStr per avere circolato a velocità inadeguata alle peculiarità del carico), nemmeno può essere messo in dubbio che questo errore è rilevante e suscettibile di minare la fondatezza del giudizio impugnato. Quanto evidenziato nella perizia è pertanto atto a fondare un giudizio di revisione.
E. 5 Occorre, a questo punto, valutare se l’istanza di revisione - rivolta contro un DA - non sia problematica dal profilo dell’abuso di diritto. Nell’istanza di revisione, IS 1 ha sostenuto che, nel momento dell’emanazione del DA, egli non aveva motivo di mettere in dubbio le risultanze della polizia e della Sezione della circolazione e di essersi, pertanto, fidato delle autorità (istanza, pag. 3, 8 e 9). Egli ha, altresì, spiegato che solo, più avanti, nell’ambito del procedimento amministrativo di revoca della licenza di circolazione - “dovendo chiarire soprattutto per motivi di sicurezza della circolazione stradale se non vi fossero mancanze di sicurezza nei rimorchi da lui utilizzati”
- ha fatto esperire il rapporto dell’ing. __________, dal quale è - fra l’altro - emerso che, nel momento in cui il pianale di carico si è ribaltato, egli viaggiava a ca. 40 e non a ca. 70 Km/h (istanza, pag. 9). La versione di IS 1 è credibile. È, infatti, del tutto verosimile che l’autista si sia convinto della lettura del disco operata dagli agenti della polizia e - posto di fronte ad un incidente anomalo e senza apparenti spiegazioni - abbia finito per ritenerlo riconducibile ad una velocità eccessiva. E ciò, a maggior ragione se si considera che da un esame ad occhio nudo del disco del tachigrafo sembra effettivamente potersi dedurre che la velocità dell’automezzo, appena prima del punto d’arresto, fosse di ca. 70 km/h. Nemmeno in seguito l’istante ha avuto modo di dubitare della velocità indicatagli dalla polizia come dimostra il suo scritto 30 aprile 2016 alla Sezione della circolazione, nel quale egli - commentando quanto accaduto - partiva ancora dal presupposto che, nel momento del sinistro, la sua velocità, tenuto conto di un margine di tolleranza di 5/8 km/h, era di ca. 65 km/h. Ne discende che nessuna negligenza è ravvisabile nella sua mancata opposizione al DA.
E. 6 Per i motivi sin qui esposti, l’istanza di revisione va accolta e il DA 9410/409 del 20 marzo 2015 integralmente annullato. La causa è rinviata alla Sezione della circolazione giusta l’art. 413 cpv. 2 lett. a CPP, la quale, in applicazione analogica (cfr. art. 357 CPP) dell’art. 414 cpv. 1 CPP, valuterà la fattispecie partendo dall’accertamento - qui assodato - che, al momento del ribaltamento del pianale, l’automezzo procedeva alla velocità di ca 40 km/h.
E. 7 Visto l’esito del procedimento, gli oneri processuali per la procedura di revisione sono integralmente posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 4 CPP; Domeisen, in Basler Kommentar, StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 428 n. 27; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Basilea 2013, ad art. 428 n. 16; cfr. per analogia STF 6F_25/2015 del 6 ottobre 2015 consid. 6 seg.), mentre sulle spese del primo procedimento deciderà la Sezione della circolazione con la nuova decisione (art. 428 cpv. 5 CPP).
E. 8 Lo Stato rifonderà all’istante, a titolo di indennità, fr. 1’000.- per la procedura di revisione (art. 436 cpv. 4 CPP), mentre non si assegnano indennità per la prima procedura dinanzi la Sezione della circolazione: in quella sede, l’appellante non era rappresentato e non è stato comprovato alcun altro danno derivantegli da tale procedimento (art. 436 cpv. 1 e 4 combinato con art. 429 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 2 lett. b, 80 segg., 410 segg. CPP nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 429, 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, pronuncia: 1. L’istanza di revisione è accolta. Di conseguenza, il DA 9410/409 del 20 marzo 2015 è annullato e la causa è rinviata alla Sezione della circolazione che procederà ai sensi dei considerandi. 2. Sulle spese relative al primo procedimento deciderà la Sezione della circolazione con la nuova decisione (art. 428 cpv. 5 CPP). 3. Gli oneri processuali per la procedura di revisione, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- spese complessive fr. 200.- fr. 1’000.- sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 4 CPP) che rifonderà a IS 1 fr. 1’000.- a titolo di indennità per la procedura di revisione (art. 436 cpv. 4 CPP). 4. Intimazione a: Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.17.2016.103
Locarno
21 settembre 2016/cv
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sullistanza di revisione presentata il 2 maggio 2016 da
IS 1
contro il decreto daccusa 9410/409 emanato nei suoi confronti il 20 marzo 2015 dalla Sezione della circolazione
B.Con DA 9410/409 del 20 marzo 2015, la Sezione della circolazione ha ritenuto IS 1 autore colpevole dinfrazione alle norme della circolazione per i seguenti motivi:
1000.- e al pagamento delle tassee spese di giustizia percomplessivi fr. 210.-.
Il DA è passato incontestato in giudicato.
D.Con scritto inviato per posta elettronica il 28 giugno 2016, la Sezione della circolazione ha comunicato alla scrivente Corte di rimettersi al suo giudizio.
Considerato
in diritto:1.Giusta lart. 410 cpv. 1 lett. a CPP chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto daccusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare lassoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta.
a)Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e rilevanti.Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (DTF 137 IV 59, consid. 5.1.1, 130 IV 72 consid. 1, 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a; STF 6B_413/2016 del 2 agosto 2016, consid. 1.3.1)Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo allattenzione del giudice e, dunque, anche nellipotesi in cui questi labbia esaminato senza valutarne correttamente la portata (DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4).I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (DTF 137 IV 59, consid. 5.1.4; 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a con richiami; STF 6B_455/2011 del 29 novembre 2011, consid. 1.2; 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2).
b)Una perizia posteriore alla decisione impugnata non rappresenta, in sé, un nuovo mezzo di prova ai sensi dellart. 410 cpv. 1 lett. a CPP, ritenuto che, di principio, quelli che si possono utilizzare per una revisione dovevano esistere già al momento del primo giudizio (cfr. Heer, in Basler Kommentar, StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 410 n. 34). Una nuova perizia - anche di parte - può, invece, giustificare una revisione se rende verosimili fatti nuovi e rilevanti (sconosciuti allautorità inferiore, ma già esistenti al momento della sua decisione) o se dimostra con evidenza che gli assunti posti alla base del giudizio impugnato erano erronei. La nuova perizia non può, però, limitarsi a sostenere unopinione divergente da quella espressa in un primo referto. Essa deve, piuttosto, scostarsi con fondati motivi da accertamenti anteriori ed evidenziare degli errori manifesti contenuti nella perizia precedente, atti a minare la fondatezza del giudizio impugnato (cfr. DTF 137 IV 59, consid. 5.1.2; STF 6B_413/2016 del 2 agosto 2016, consid. 1.3.1; 6B_539/2008 dell8 ottobre 2008, consid. 1.3; 6P.93/2004 del 15 novembre 2004, consid. 4 e riferimenti dottrinali in esse citati).
c)È generalmente riconosciuto che listituto della revisione non può servire a rimettere continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, ad aggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, in op. cit., n. 42 ad art. 410). In simili casi vi è, in effetti, un abuso di diritto che, ai sensi dellart. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna.
Il Tribunale federale ha, in particolare, già avuto modo di osservare - e di confermare a più riprese - che una domanda di revisione diretta contro un decreto daccusa deve essere considerata abusiva se essa si fonda su fatti che listante conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria avviata con una semplice opposizione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_1138/2014 del 16 gennaio 2015; STF 6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3; STF 6B_581/2014 del 15 agosto 2014, consid. 3 in fine; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.3).
Per contro, una domanda di revisione può entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il condannato non conosceva al momento dellemanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_1138/2014 del 16 gennaio 2015; STF 6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3; STF 6B_581/2014 del 15 agosto 2014, consid. 3 in fine; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.3).
La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur lordonnance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426 citato in DTF 130 IV 72 consid. 2.3).
2.A titolo preliminare si osserva che, con il DA impugnato, la Sezione della circolazione fa sostanzialmente carico a IS 1 di avere circolato a velocità inadeguata alle peculiarità del carico, causando in tal modo lo sganciamento del pianale di carico del rimorchio (non può altrimenti essere interpretata la formulazionecircolava a velocità inadeguata e dal rimorchio si sganciava il pianale completo del carico). Nonostante non sia stato esplicitamente indicato nel DA, la Sezione della circolazione è partita dal presupposto che lautoarticolato condotto dal prevenuto procedesse a una velocità di ca. 70 km/h, valore questo menzionato nel Rapporto di polizia e confermato dallo stesso istante (cfr. Rapporto di polizia 15 gennaio 2015, pag. 2 e verbale PS IS 1 del 12 dicembre 2014, pag. 2).Diversamente da quanto sembra dedursi dalla menzione degli art. 29, 30 cpv. 2, 93 cpv. 1 LCStr e 57 cpv. 1 ONC, il DA non fa invece carico allimputato - almeno in modo sufficientemente chiaro e conforme allart. 325 cpv. 1 lett. f CPP - né di avere sovraccaricato il suo automezzo né di avere collocato il carico in modo pericoloso né, infine, di avere compromesso la sicurezza del veicolo (cfr. al riguardo Heimgartner/Niggli, in Basler Kommentar, StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 325 n. 28 e Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur StPO, 2a edizione, Zurigo 2014, ad art. 9 n. 12 e ad art. 325 n. 10 secondo i quali dallimputazione devono potersi dedurre tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie rimproverate).
3.Risulta dal suo rapporto sulle cause dellincidente che ling. __________ ha proceduto alla lettura microscopica della traccia tachigrafica tramite il sistema CMRT (Computer Microscopical Reading of Tachographs), a suo dire il metodo piùevoluto ed attendibileoggi a disposizione per questo tipo di esame (cfr. Rapporto, pag. 6 e 8).
(cfr. rapporto, pag. 19, 21 e 42).
Per questi motivi,
visti gli art. 3 cpv. 2 lett. b, 80 segg., 410 segg. CPP
nonché, sulle spese, lart. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 429, 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
pronuncia: 1.Listanza di revisione è accolta.Di conseguenza, il DA 9410/409 del 20 marzo 2015 è annullato e la causa è rinviata alla Sezione della circolazione che procederà ai sensi dei considerandi.
2.Sulle spese relative al primo procedimento deciderà la Sezione della circolazione con la nuova decisione (art. 428 cpv. 5 CPP).
3.Gli oneri processuali per la procedura di revisione, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- spese complessive fr. 200.-
fr. 1000.-
sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 4 CPP) che rifonderà a IS 1 fr. 1000.- a titolo di indennità per la procedura di revisione (art. 436 cpv. 4 CPP).
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario