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17.2015.8

Conferma del proscioglimento di un gestore esterno ad una banca dai reati di truffa rispettivamente amministrazione infedele qualificata (per assenza di indebito profitto) e di ripetuta falsità in documenti (perché i documenti erano privi di particolare forza probatoria)

Ticino · 2015-10-06 · Italiano TI
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Sachverhalt

Nel 1997 egli ha conosciuto l’imputato in occasione di un ritiro spirituale in un __________ a __________ in India con Sai Baba. Circa un anno dopo, AP 1 ha aperto una nuova relazione bancaria, denominata AP 1, presso l’__________ ed ha incaricato IM 1 della sua gestione, concedendogli, il 18 dicembre 1998, procura amministrativa sul conto, con la facoltà di eseguire investimenti e disinvestimenti, ma non di effettuare prelevamenti non autorizzati (allegato alla querela, AI 1).

Il capitale girato sul conto AP 1 dall’accusatore privato è stato di USD 678'515.- (AI 1).

Il prevenuto ha, da quel momento, gestito gli averi depositati sul conto in questione, collocandoli in vari titoli azionari, obbligazionari e in fondi d’investimento che, al 18 maggio 2001, avevano raggiunto complessivamente un valore di fr. 892'866.54 (estratto bancario allegato alla querela, AI 1).

La corrispondenza bancaria non veniva ricevuta dal titolare, ma dal gestore esterno, rispettivamente rimaneva in banca. L’imputato sottoponeva, tuttavia, regolarmente a AP 1 degli estratti conto anonimi, allestiti su carta bianca.

Il mandato conferito all’imputato con contratto del 18 dicembre 1998 (allegato all’AI 1) lo autorizzava a disporre in misura illimitata del patrimonio del cliente (“ad amministrare senza restrizioni i valori patrimoniali contabilizzati”) e a muoversi con operazioni ad alto carattere speculativo. AP 1 e l’imputato non hanno in effetti concordato, nemmeno al di fuori del contratto scritto, alcun particolare limite al mandato, né alcun tipo di profilo d’investimento, tanto che lo stesso accusatore privato ha ammesso che il suo consulente aveva“carta bianca”(MP di confronto 14 febbraio 2012, AI 66, pag. 7).

Con la sottoscrizione del documento del 18 dicembre 1998, AP 1 ha confermato - come si legge esplicitamente nelle clausole in esso contenute - di essere stato informato che“i summenzionati strumenti finanziari derivati e a termine non sono utilizzati unicamente a fini di garanzia e che a seconda del prodotto e della strategia il rischio delle perdite può essere notevole”nonché che le“operazioni con strumenti finanziari derivati e a termine eseguite dal mandatario avvengono a rischio del mandante.”Il cliente ha pure confermato, firmando il contratto, di conoscere il funzionamento degli strumenti derivati e delle borse.

Il risultato maggiorato era dovuto, tra le altre cose, a:

-saldi errati;

-a indicazioni di titoli con corso maggiorato con conseguente sopravvalutazione;

-quantità di titoli indicata maggiore di quella reale (in due casi);

-presenza solo sulle situazioni patrimoniali rilasciate da IM 1 di titoli __________ anche dopo che essi sono stati venduti;

-      presenza solo sugli estratti rilasciati dal prevenuto dei titoli __________ e __________, non quotati in borsa e non contabilizzati da __________ (AI 75, pag. 6 seg.).

Le ricerche effettuate dall’EFIN non hanno permesso di appurare se i titoli __________ e __________ esistessero realmente o meno (AI 75, pag. 7).

Questi due titoli, oltre a __________, anch’esso presente nelle situazioni patrimoniali di __________, non sono mai stati, di fatto, quotati ufficialmente e quindi mai realmente monetizzabili (AI 75, pag. 9).

“a)    che i presunti reati di cui ai punti (di seguito solo pti.) 1, nella sua doppia variante, e 2 dell'AA sarebbero eventualmente avvenuti dal 18 maggio 2001 (data del primo rendiconto agli atti della relazione AP 1, VI PP AP 1 15.7.2008 all. 1 e Al 1 pag. 1) al 12 gennaio 2004 (data dell'ultimo rendiconto agli atti così come allestito da IM 1, VI PP AP 1 15.7.2008 all. 1 e Al 1 pag. 4);

b)     che almeno il 12 aprile 2002 AP 1 ha sottoscritto una dichiarazione in cui attesta di aver "preso visione delle posizioni titoli e dei saldi" del suo conto AP 1, il cui importo in conto corrente, in obbligazioni e come controvalore titoli corrisponde esattamente al relativo estratto patrimoniale di __________ a tale data (VI PP IM 1 28.9.2011 doc. 3);

c)     che perlomeno il 12 aprile 2002, il 16 dicembre 2002 e 27 giugno 2003 AP 1 ha direttamente ordinato a __________ tre diversi bonifici (Al 28), di cui quello del 16 dicembre 2002 eseguito su un ordine di pagamento della stessa banca (AI 28), da cui il dover concludere che, perlomeno quel giorno, AP 1 si trovasse presso gli uffici di un'agenzia __________ di __________, ciò che è peraltro confermato anche da __________ (di seguito solo __________) nel suo VI PP 16.12.2010 secondo cui "D: il cliente AP 1 Le ha mai chiesto ragguagli in merito alla situazione del suo conto (stato patrimoniale del conto/andamento degli investimenti)? Se sì, quando, rispettivamente, con quale frequenza le chiedeva queste informazioni? R: che io ricordi, lo ha fatto nel 2002 quando si è presentato in banca per firmare l'ordine di bonifico di€400'000.- del 16 dicembre 2002. D: corrisponde al vero, come sostenuto da IM 1, che il cliente AP 1 si era incontrato con Lei in più occasioni, prendendo visione dei suoi estratti conto? R: non ricordo. Ribadisco di ricordare di avere avuto contatti con il cliente a far tempo dal 2002" (VI PP __________ 16 dicembre 2010 pag. 2 e 3);

d)     che, a parziale comprova di quanto indicato al cons. 3, perlomeno i titoli fuori mercato __________ furono acquistati col consenso di AP 1, visto che già il 10 gennaio 2000 ne ordinò il relativo acquisto per USD 5’000.- (Al 28);

e)     che dal 16 gennaio 2002 l'imputato non ha volutamente più richiesto le commissioni in suo favore per la gestione della relazione AP 1 (Al 94), mentre che in forza all'Al 94 e al suo scritto 25.11.2014 (doc. TPC 19) è la stessa PP a fissare in complessivi € 3’984.-[recte: USD 3'984.-]le commissioni da lui conseguite nel periodo maggio/giugno 2001 (€[recte: USD]1'034.-) rispettivamente per i mesi di luglio 2001/gennaio 2002 (€[recte: USD]2’950.-), ritenuto che la pubblica accusa non è riuscita a documentare alcun incasso da parte di IM 1, che del resto Io nega (cons. 3), di qualsivoglia retrocessione per tutto il periodo indicato nell'AA;

f)      che anche solo partendo dalle sue dichiarazioni nei VI PP 15 luglio 2008 a pag. 4 e dal riacquisto da parte di IM 1, dopo il gennaio 2004 (pto. 1 dell'AA), dei titoli fuori mercato __________ comperati il 27 giugno 2003 al costo di € 10'000.- (Al 75 pag. 8), l'AP (art. 118 segg. CPP) avrebbe conseguito un utile, o perlomeno una diminuzione del suo passivo, di € 10'000.-, pari a USD 12’400.- (Al 75 pag. 8), senza altresì dimenticare, sempre a dire di AP 1, l'ulteriore consegna fattagli dall'imputato di € 12'500.-, vuoi per contanti o per bonifico (VI PP AP 1 15.7.2008 pag. 4);

g)     che gli asseriti documenti falsi di cui al pto 2 dell’AA sono quelli indicati a pag. 2 dello scritto 25 novembre 2014 del PP (doc. TPC 19) e meglio i rendiconti della relazione AP 1 del 18 maggio 2001, 27 febbraio 2002, 9 aprile 2002, 4 giugno 2002, 12 settembre 2002 e 28 gennaio 2003 (per unesemplare si veda VI PP AP 1 15.7.2008 all. 1), 12 giugno 2003 (perun esemplare si veda VI PP IM 1 12.12.2008 all. 1),16 dicembre 2003 e 12 gennaio 2004 (per un esemplare si veda VI PP AP 115.7.2008 all. 1).” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 8 segg.).

Deciso il proscioglimento, la Corte non è entrata nel merito delle pretese di indennizzo avanzate dall’AP per complessivi fr. 513'655.- (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 14).

Truffa e amministrazione infedele qualificata

La sanzione è la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria (art. 158 n. 1 cpv. 1 CP). Per il terzo capoverso del citato disposto, il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

L’adempimento della fattispecie di base presuppone la realizzazione di tre condizioni oggettive ed una soggettiva: è necessario che l’autore abbia avuto una posizione di gerente (Forum Poenale 2/2011, pag. 69 segg. ed ivi ripresa sentenza del Bezirksgericht di Zurigo, 9. Abteilung, del 3 settembre 2010, con riferimenti dottrinali), che egli abbia violato un obbligo che gli incombeva nell’ambito di tale funzione, che ne sia risultato un pregiudizio e che egli abbia agito intenzionalmente o con dolo eventuale (Bernard Corboz, op. cit., n. 2 segg. ad art. 158; Niggli, Basler Kommentar, n. 9 segg. ad art. 158; Stefan Trechsler, Praxiskommentar, n. 2 segg. ad art. 158; DTF 123 IV 17, 122 IV 279 e 120 IV 190).

Perseguita è la violazione intenzionale dei doveri di amministrare e di sorvegliare che derivano dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico (Mauro Mini, La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, 2002, p. 225 e 226 e riferimenti).

L’autore deve, così, essere tenuto a gestire gli interessi pecuniari altrui o a sorvegliarne la gestione. E’, quindi, necessario che egli abbia un dovere di amministrazione o di tutela.

Gestore ai sensi della norma è colui che dispone di sufficiente indipendenza nel senso di un potere di amministrazione autonomo sul patrimonio affidatogli (DTF 129 IV 124 consid. 3.1,123 IV 17consid. 3b,120 IV 190consid. 2b). E’, dunque, indispensabile, affinché vi sia gestione ai sensi dell’art. 158 CP, che il gestore goda di un’autonomia sufficiente su tutto o su parte del patrimonio altrui, sui mezzi di produzione o sul personale di un’azienda (STF del 2 febbraio 2009, 6B_931/2008, consid. 2.1; DTF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b).

La norma in questione precisa che il dovere di gestione o di salvaguardia di interessi pecuniari altrui può derivare dalla legge, da un mandato ufficiale, da un negozio giuridico o anche da una gestione d’affari senza mandato (FF 1991 II 1018; per esempi concreti cfr. Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7° ed., Berna 2010, § 19 n. 10). Quest’ultima possibilità concerne in modo particolare i casi in cui il gerente prosegue la propria attività dopo la morte del mandante, senza essere al beneficio di un valido mandato post mortem.

Il potere di amministrazione autonomo sui beni affidati può manifestarsi sia attraverso la stipulazione di atti giuridici, sia con l’obbligo di difendere, sul piano interno, precisi interessi patrimoniali, sia, infine, con il compimento di atti materiali (“Geschäftsführer im Sinne von Art. 159 aStGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines andern für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat.Geschäftsführer ist nicht nur, wer Rechtsgeschäfte nach aussen abzuschliessen hat, sondern auch, wer entsprechend seiner Fürsorgepflicht im Innenverhältnis für fremde Vermögensinteressen sorgen soll”, STF 18 gennaio 2003, 6S.711/2000, consid.4.3.; DTF 123 IV 17 consid. 3b).

Perché vi sia reato, il gestore deve aver trasgredito ad un dovere che gli incombe in tale sua qualità (DTF 120 IV 190). Per stabilire se vi è stata una trasgressione, occorre preliminarmente determinare in maniera concreta i contenuti dell’obbligo o, detto altrimenti, stabilire quale comportamento avrebbe dovuto adottare l’autore. Nell’effettuare questo esame bisogna, tra le altre cose, chiarire se egli era tenuto a conservare il patrimonio oppure se era chiamato a fare in modo che esso aumentasse.

Atti conformi ai doveri di gestione possono anche comportare l’assunzione di rischi, la cui concretizzazione non ne rappresenta una violazione (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 158). In effetti, le attività commerciali e di amministrazione di capitali sono sovente e per la loro stessa natura soggette al pericolo di una perdita finanziaria, per cui agire correndo questo rischio può essere conforme al mandato o agli impegni assunti (DTF 105 IV 89, consid. 2b e 2c). In tal senso, dunque, può risultare addirittura contrario ai doveri contrattuali, rispettivamente legali, tralasciare l’adozione di una disposizione rischiosa (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 19, n. 13).

In simili situazioni, non si può decretare una condanna ai sensi dell’art. 158 CP nemmeno nel caso in cui l’operazione si concluda con un esito negativo.

Gli obblighi di amministrare e sorvegliare richiedono l’adempimento di atti tendenti alla tutela degli interessi patrimoniali altrui (Mauro Mini, op. cit., pag. 227 e riferimenti).

Non ogni inadempimento contrattuale realizza la fattispecie dell’art. 158 CP: penalmente perseguibile è la violazione di un obbligo principale da parte dell’autore, mentre quella di semplici doveri accessori non realizza il reato (Mario Postizzi, Contratto di Mandato e reato per omissione, in CFPG, Basilea 2009, n. 43, pag. 192).

Esempi di trasgressione dei doveri di gestore sono, tra gli altri, l’utilizzo contrario alle regole di un patrimonio affidato, come l’impiego non dichiarato di manodopera subordinata all’autore per suoi scopi privati o a favore di un’altra ditta (DTF 81 IV 280 seg.), il mancato incasso di tasse dovute e pagabili da parte di un segretario comunale (DTF 81 IV 232), la trascuranza volontaria della promozione della vendita dei prodotti in un chiosco (DTF 86 IV 15), la conclusione di contratti per proprio conto o a favore di terzi concorrenti invece che per conto del proprietario della ditta per la quale l’autore lavora (DTF 115 IV 313 consid. 3; 80 IV 248), la deviazione da parte del gerente di una filiale di guadagni spettanti alla casa madre sui conti di una ditta da lui controllata (DTF 109 IV 112 seg. consid. 2a), l’accettazione di tangenti in cambio di un comportamento che nuoce agli interessi patrimoniali del committente (DTF 129 IV 124 consid. 4.1), l’effettuazione di una serie di investimenti speculativi contrari agli interessi ed alle istruzioni dei clienti (DTF 120 IV 190 consid. 2b).

Il reato è consumato solo se vi è un pregiudizio economico a danno di una terza persona (DTF 120 IV 190 consid. 2b). E’ il caso quando ci si trova di fronte ad una vera lesione del patrimonio, vale a dire ad una diminuzione dell’attivo, ad un aumento dei passivi, ad una mancata diminuzione del passivo o ad un mancato aumento dell’attivo, oppure ancora ad una messa in pericolo dell’attivo, tale da avere per effetto una diminuzione del suo valore dal punto di vista economico (STF 13 gennaio 2011, 6B_223/2011, consid. 3.3.3 e sentenza 2 febbraio 2009, 6B_931/2008, consid. 4.1).

Un pregiudizio temporaneo è sufficiente (DTF 121 IV 104 consid. 2c).

L’aggravante del cpv. 3 dell’art. 158 cifra 1 CP prevede che sia punito con una pena detentiva da uno a cinque anni colui che ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

L’arricchimento deve poi essere illecito, requisito che vien meno se l’autore ne ha diritto o pensa in buona fede di averne diritto. Se per contro quest’ultimo non è completamente convinto del suo diritto, ma agisce comunque, l’intenzione di procacciare indebito profitto è da riconoscere per dolo eventuale (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138).

 Il presupposto non è nemmeno realizzato se l’autore paga il controvalore al momento del suo atto (fintanto che il bene è ancora disponibile sul mercato), se ha l’intenzione di saldare il debito o nell’ipotesi in cui egli abbia la cosiddetta“Ersatzbereitschaft”(Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138).

Il fatto di non avere, in concreto, presentato e incassato fatture per l’intero periodo di gestione non è, a detta di AP 1, determinante, poiché, in base al suo mandato, l’accusato ha maturato formalmente dei crediti, per i quali non ha mai formalizzato una rinuncia, pur non avendoli fatti valere dopo il 2002.

A torto, aggiunge, il giudice di prime cure ha poi negato il requisito dell’indebito profitto, “segnatamente

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 prosciolto da ogni accusa.

Falsità in documenti

Con le sue osservazioni del 12 agosto 2015, IM 1 si è limitato a rilevare l’inconsistenza dell’appello, nemmeno sufficientemente motivato.

Non è necessario che l'autore intenda usare personalmente il documento per ingannare. È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 172, pag. 264; Boog, op. cit, ad art. 251, n. 87-89, pag. 1634).

In una decisione successiva, l'Alta Corte federale ha avuto modo di precisare, dopo aver puntualizzato che ogni situazione necessita di un esame di dettaglio individuale, che degli estratti conto rilasciati da una società di investimenti straniera, senza sede in Svizzera, redatti a macchina e privi di particolare intestazione, non firmati e nemmeno trasmessi con lettera accompagnatoria non godono di valore probatorio accresciuto ai sensi del diritto penale (STF 6B_406/2008 consid. 3.4.; Boog, op. cit., n. 148 ad art. 251).

In effetti, IM 1 ha agito in seno ad una piccola società finanziaria, la __________, che non disponeva di alcun riconoscimento particolare da parte delle autorità preposte, in particolar modo della CFB (ora FINMA) - quale potrebbe ad esempio essere l'autorizzazione a commerciare in valori mobiliari - e che non era soggetta ad alcuna sorveglianza (diretta o indiretta) dell’ente pubblico, rispettivamente non doveva rispettare standard restrittivi analoghi a quelli fissati in ambito bancario. In altri termini, la posizione della società fiduciaria/finanziaria del prevenuto non è paragonabile a quella di una banca elvetica.

Oltre a ciò il cliente, seppur straniero, aveva la possibilità di verificare in qualsiasi momento, senza rischi, la sua reale situazione patrimoniale, rivolgendosi direttamente alla banca.

Infine, non si può dimenticare che la fiducia riposta da AP 1 in IM 1, per sua stessa ammissione fatta pure nell’allegato d’appello, si fondava in parte sul fatto che frequentavano entrambi i centri del __________. Non quindi su delle a lui note sperimentate capacità di IM 1 di muoversi sui mercati finanziari, ma su fattori che nulla hanno a che vedere con tale ambito, per cui la vittima non aveva alcun motivo oggettivo per fidarsi delle attitudini dell’imputato, che non conosceva.

Inoltre AP 1 non è uno sprovveduto e, pertanto, non poteva non sapere che in ambito bancario hanno valore solo gli attestati ufficiali e che rendiconti rudimentali, per nulla ufficiali nemmeno nell’apparenza, come quelli sottopostigli, non hanno che un valore probatorio equivalente a quello di un rendiconto orale, cioè nullo.

Di conseguenza, anche su questo punto la sentenza di prime cure deve essere confermata e IM 1 prosciolto dall’accusa di falsità in documenti.

Richiesta di risarcimento del danno

Preso atto del proscioglimento dalle accuse e del fatto che con ogni evidenza la fattispecie non è matura per la pronuncia di merito sulla richiesta di indennizzo, non essendo stato neppure dimostrato che IM 1 ha superato i limiti d’azione fissatigli con il mandato di gestione, la pretesa deve essere rinviata al competente foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. d CPP).

Indennizzo

L’accusatore privato non è legittimato ad impugnare la decisione di indennizzo dell’imputato ai sensi dell’art. 429 CPP. In effetti, lo sono unicamente l’avente diritto, il procuratore pubblico e un eventuale terzo chiamato a contribuire (Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar StPO, 2 ed., n. 33 ad art. 429).

Di conseguenza non è possibile analizzare la consistenza delle obiezioni sollevate da AP 1 a tal proposito, che, va detto, di primo acchito non appaiono completamente infondate.

Su questo punto, l’appello è pertanto irricevibile.

Lo stesso vale in merito alla generica impugnazione della decisione sull’approvazione della nota professionale del difensore, che il ricorrente, oltre a non essere legittimato a contestare e ad averlo fatto presso l’istanza errata, nemmeno ha sostanziato.

-   Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano

-Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

6501 Bellinzona

-   Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

E. 10 Le argomentazioni avanzate dall’accusatore privato, testé riprese, sono in buona parte vaghe e senza alcun riferimento agli atti. In modo particolare, non è dato di sapere - e, di conseguenza, non è possibile chinarsi sulla questione - a quale diminuzione di passivi egli faccia riferimento quale componente del profitto ottenuto con il reato. Di pari passo, anche la pretesa secondo cui, nascondendo le asserite malversazioni, IM 1 abbia potuto continuare ad amministrare i beni di altri clienti e, di conseguenza, a guadagnare, non può essere considerata una valida argomentazione, poiché non è stato nemmeno indicato con quali clienti egli avrebbe continuato a lavorare solo grazie a ciò, rispettivamente se dal rapporto contrattuale con questi egli abbia guadagnato qualcosa, né tantomeno quanto. Di conseguenza, non è neppure dimostrabile un’intenzione di ottenere in tal modo un indebito profitto. Va poi precisato che i presunti illeciti (non dimostrati) non devono essere confusi con le perdite derivanti dagli investimenti, che possono anche essere - se non frutto di rischi spropositati assunti senza fondamento (nemmeno questi resi verosimili nel caso che ci occupa) - una componente costitutiva dei mandati per la gestione dei capitali più o meno concreta a dipendenza del profilo di rischio scelto. In effetti, questo tipo di attività comporta delle incognite intrinseche inevitabili e imprevedibili che qualsiasi investitore si assume al momento di affidare la gestione di denaro a un consulente. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene AP 1, il fatto di aver avuto delle perdite non comporta automaticamente la perdita di credibilità nei confronti degli altri clienti del gestore. Se così fosse, nessuno lavorerebbe più nel settore. Di conseguenza, è anche troppo superficiale e concettualmente errato sostenere che il prevenuto ha nascosto le perdite per poter mantenere altri clienti che altrimenti, se avessero saputo, lo avrebbero lasciato.

E. 11 L’asserito indebito profitto derivante dalla retrocessione di determinati titoli, cui il ricorrente ha accennato, non è stato in alcun modo sostanziato. D’altronde egli nemmeno si è dato la pena di indicare quali siano questi titoli e con quali modalità sarebbe avvenuta la loro retrocessione, e meglio se gratuitamente o dietro pagamento. Non essendovi in atti ricostruzioni che possano confermare questa laconica affermazione e non essendoci nemmeno prove di altra natura a suo sostegno, l’argomentazione d’appello risulta essere inconsistente.

E. 12 L’indebito profitto perseguito è, secondo l’appellante, anche quello derivante da management fees ricevute da __________. Come emerge dall’AI 94 e dallo scritto della PP del 25 novembre 2014 (doc. TPC 19), nel periodo dal maggio 2001 al giugno 2004, __________ ha pagato a __________ circa USD 3'984.- (e non € come indicato dal magistrato e ripreso nella sentenza impugnata). In seguito non risulta sia stato versato più alcunché. Lo stesso IM 1 ha dichiarato di non aver più rivendicato le management fees per la gestione del conto AP 1, viste le gravi perdite intervenute nel portafoglio del cliente/amico, verso il quale si è sentito molto a disagio (MP IM 1 del 29 febbraio 2012, pag. 3). Sui titoli non quotati, inoltre, egli ha sostenuto non aver mai preteso alcuna commissione (ibidem). Come rettamente indicato in prima sede, AP 1 stesso ha ammesso che il prevenuto gli ha versato € 20'000.- per il riacquisto di certificati __________, acquistati in precedenza per il conto AP 1 il 27 giugno 2003 a € 10'000.-, garantendogli quindi un utile di € 10'000.- (rapporto EFIN, AI 75 pag. 8). Il titolo, come quelli di __________ e __________, non era quotato in borsa. Pertanto, il riacquisto è da interpretare come un contributo per la diminuzione del danno nella misura di € 10'000.- (MP AP 1 del 15 luglio 2008, AI 19, pag. 3). Dalle commissioni vanno dunque dedotti questi soldi, che, al cambio di 1.24 €/USD a quel tempo valido ( www.oanda.com ), corrispondono a USD 12'400.-. Pertanto, IM 1, nel periodo in questione, non ha tratto alcun vantaggio economico dalla gestione del denaro dell’accusatore privato, ma ha anzi messo almeno USD 8'416.- di tasca propria. A questi si aggiungono gli € 12'500.- che l’imputato ha consegnato a AP 1 (MP AP 1 del 15 luglio 2008, AI 19, pag. 4). Nonostante si debba concludere a favore della tesi del prevenuto in base alla quale egli avrebbe rinunciato alle commissioni, l’accusatore privato, nel suo appello, sostiene che ciò non è determinante poiché in base al suo mandato egli ha maturato formalmente i crediti e non vi ha mai esplicitamente rinunciato, pur non avendoli fatti valere dopo il 2002. L’argomentazione non può essere seguita poiché è un dato di fatto che IM 1 non ha mai rivendicato alcunché a partire dal 2002 sino ad oggi. Oltre a ciò, egli non ha chiesto nulla nemmeno prima dell’introduzione dell’esposto penale nel novembre 2005, per cui non si può ritenere che egli abbia rinunciato alle fees per una strategia processuale, solo a seguito della procedura penale. Infine, il diritto alle commissioni è ormai ampiamente prescritto (art. 127 CO), sicché l’assenza di una rinuncia formale al credito non ha, nemmeno dal punto di vista del diritto contrattuale, alcuna incidenza. In sostanza, pertanto, dal mandato di gestione del conto AP 1, IM 1 non ha, per quanto è stato possibile dimostrare, avuto alcun guadagno, bensì una perdita. Trattandosi, sia per quanto concerne la rinuncia alle management fees che per quanto riguarda il riacquisto delle azioni __________ e la rifusione di € 12'500.-, di una chiara scelta dell’imputato, che non era obbligato a procedere in tal senso, si può tranquillamente desumere che egli non ha amministrato i beni dell’accusatore privato con lo scopo di procurarsi un indebito profitto.

E. 13 Mancando il requisito dell’indebito profitto, cadono le accuse di truffa (art. 146 CP) e di amministrazione infedele qualificata (art. 158 cifra 2 CP). La prescrizione del reato di amministrazione infedele semplice, punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 158 cifra 1 CP) è intervenuta nel gennaio del 2011, molto tempo prima dell’emanazione dell’atto d’accusa del 29 maggio 2013. Di conseguenza, non è necessario esaminare l’adempimento dei presupposti di tale fattispecie. Su questo punto, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata e IM 1 prosciolto da ogni accusa. Falsità in documenti

E. 14 Con l’impugnativa, AP 1 postula, come detto, anche l’annullamento del proscioglimento dell’imputato dall’accusa di falsità in documenti e la sua condanna per tale reato, sostenendo che egli, nella sua qualità di gestore esterno di fiducia, legato da rapporto contrattuale, godeva di particolare credibilità, così che la sua bugia scritta deve essere considerata qualificata. L’autore ha, infatti, a suo dire, approfittato della fiducia riposta in lui dal cliente che l’aveva scelto come gestore esterno anche per le comuni idee e convinzioni religiose, avendo entrambi frequentato lo stesso centro di meditazione in India. Con le sue osservazioni del 12 agosto 2015, IM 1 si è limitato a rilevare l’inconsistenza dell’appello, nemmeno sufficientemente motivato.

E. 15 Per la Corte di prime cure, la fattispecie dell’art. 251 CP non è realizzata poiché i rendiconti della relazione AP 1 allestiti dal prevenuto non possono essere considerati dei documenti destinati a provare un fatto di portata giuridica ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP, trattandosi di falsi ideologici, sprovvisti di valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere e/o di una garanzia speciale di veridicità (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 12 seg.). In questo caso, la menzogna scritta non è trascesa in reato, poiché non godeva, dal profilo oggettivo, di particolare veridicità, né per il valore concessole dalla legge (come avviene per i bilanci, i conti economici e gli inventari, ad esempio, DTF 112 IV 12), né per la persona del suo redattore, che qui non rivestiva una posizione di garante nei confronti della vittima. I rendiconti allestiti da IM 1 erano stampati su carta non intestata, non erano firmati o timbrati ed erano allestiti ogni volta in maniera diversa a dipendenza del programma utilizzato. Inoltre, l’accusato, nella sua qualità di gestore patrimoniale indipendente ed esterno all’__________, non godeva della necessaria qualità di garante verso i propri clienti, a maggior ragione se, come AP 1, già cogniti di investimenti e operazioni bancarie.

E. 16 Giusta l’art. 251 CP, si ha falsità in documenti quando qualcuno, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o ne altera uno vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. Questa disposizione non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale, “unechte Urkunde” ) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). a. Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP). La destinazione a provare ( “Beweisbestimmung” ) un fatto risulta direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto. L’attitudine a provare ( “Beweiseignung” ) è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 110 cpv. 4, n. 28, pag. 1849). Anche un documento non valido o nullo a causa di vizi formali o materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog, op. cit., ad art. 110 cpv. 4, n. 30, pag. 1850; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo 2008, ad vor art. 251, n. 8, pag. 1054). In questo caso, è sufficiente che lo scritto crei l’apparenza di una dichiarazione giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., ad art. 110 cpv. 4, n. 30, pag. 1850). b. La falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore apparente: nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana ( DTF 137 IV 167 consid. 2.3.1; 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1; STF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la questione di un eventuale contenuto menzognero del documento ( DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1 ; 123 IV 17 consid. 2e). c. Vi è invece falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). Nel falso ideologico non vi è inganno sulla persona dell’autore. Semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 109, pag. 250). d. Nel caso di falso ideologico la giurisprudenza esige che il documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un carattere probante particolare (Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 119, pag. 253 e riferimenti; DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c). Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso di falso materiale è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 129, pag. 254). Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata che si distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a provare la veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17 consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130 consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a). Il TF ha già avuto modo di stabilire che un contratto concluso in forma scritta semplice è atto a provare che le parti hanno scambiato delle dichiarazioni di volontà reciproche e concordanti, ma non che il contenuto delle stesse corrisponda alla loro reale volontà. La situazione è diversa solo ove sussistano garanzie speciali che le dichiarazioni concordanti delle parti corrispondano alla loro volontà effettiva (DTF 125 IV 273 consid. 3a/bb; 123 IV 61 consid. 5c; 120 IV 25 consid. 3f; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.2; 6S.423/2003 del 3 gennaio 2004 consid. 4.3; 6S.375/2000 del 1. novembre 2000 consid. 2c; cfr. anche sentenza TPF 21 aprile 2011 pubblicata in SK.2010.13 consid. 6.3.2). La cosiddetta “menzogna scritta” trascende, dunque, in reato soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in ZBJV 131/1995 pag.

551) o per la posizione analoga a quella di un garante ( “garantenähnliche Stellung” ) della persona che lo ha redatto (come per esempio un funzionario, notaio, medico, architetto; cfr. Boog, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 251, n. 48 e segg., pag. 1613 e segg.; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata), di modo che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.1; 6B_812/2010 del 7 luglio 2011 consid. 5.2; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6; 6B_367/2007 del 10 ottobre 2007 consid. 4.2). Una tale posizione è data quando l’estensore del documento è investito di un obbligo di verifica e di oggettività ed è, dunque, particolarmente degno di fiducia ( Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 572). Ciò implica, di principio, che, in presenza di interessi opposti, l’autore del documento si trovi in una posizione neutrale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol II, 3a ed., Berna 2010, ad art. 251, n. 139, pag. 256). Il TF ha avuto modo di stabilire che il semplice partner contrattuale non si trova in una posizione analoga a quella di un garante (DTF 121 IV 131 consid. 2c pag. 136). e. La natura di documento di uno scritto - o meglio, la sua forza probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un documento - e, quindi, ad esso essere attribuita forza probante - per taluni suoi aspetti e non per altri (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 129 IV 130 consid. 2.2; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 43, pag. 1610). Una fattura, ad esempio, è impropria, in linea di principio - ancorché munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto attesta. Essa può, però, essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano dal loro autore, onde la punibilità (per falso materiale) di chi contraffà un tale atto (DTF 121 IV 131 con svariati altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 273 consid. 3.a.bb; 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii) oppure può essere idonea a provare la veridicità del suo contenuto e, perciò, acquista carattere di documento in funzione della sua registrazione in contabilità (DTF 114 IV 31 in relazione ad un libro di cassa; cfr. Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 155-156, pag. 260) oppure, ancora, acquista carattere di documento ed è considerata idonea a provare la veridicità del suo contenuto se siglata da un architetto (DTF 119 IV 54 consid. 2d) o munita di un visto di controllo (DTF 131 IV 125 consid. 4.5). Secondo la giurisprudenza, occorre estrema cautela nell’attribuire valore probante accresciuto ad uno scritto: “ an die Beweisbestimmung und Beweiseignung einer Urkunde [seien] bei der Falschbeurkundung hohe Anforderungen zu stellen. Art. 251 StGB sei deshalb restriktiv anzuwenden, soweit es um die Falschbeurkundung gehe ” (DTF 117 IV 165 consid. 2b). Il TF ha ritenuto rilevante la distinzione tra il ruolo di colui che redige il documento e quello di colui che deve verificarlo (controllore), per esempio decidendo che un rapporto di regia inveritiero firmato dal rappresentante di un’impresa di costruzioni non costituisce una falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (DTF 117 IV 169 consid. 2c). f. Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (Boog, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 251, n. 86, pag. 1633). L’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi del reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o accetta il fatto che il documento contiene un’alterazione della verità e - nei casi di falso ideologico - che esso abbia forza probante relativamente a tale circostanza (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 172, pag. 264; Boog, op. cit, n. 87-89, ad art. 251, pag. 1634). L’autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Al proposito non è necessario che l’autore sappia in cosa consiste tale profitto, il cui carattere indebito può risultare dallo scopo perseguito o dai mezzi utilizzati (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 121 IV 216 consid. 2; Corboz, op. cit., ad art. 251 CP, n. 173 e segg., pag. 264-266; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 90 e segg., pag. 1635 e segg.). L’art. 251 CP presuppone, infine, l’intenzione dell’autore di ingannare qualcuno (DTF 121 IV 216 consid. 4; 101 IV 53 consid. I.3.a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ed., Berna 2010, ad art. 251, n. 172, pag. 264). L’intenzione di ingannare è ammessa quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario sull’autenticità (o, in caso di falso ideologico, sulla veridicità) del documento, con lo scopo di indurlo ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., ad art. 251, n. 88, pag. 1634). Non è necessario che l'autore intenda usare personalmente il documento per ingannare. È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 172, pag. 264; Boog, op. cit, ad art. 251, n. 87-89, pag. 1634). g. Il Tribunale federale, nella DTF 120 IV 361 consid. 2b, ha stabilito che estratti conto rilasciati da una banca ai propri clienti nell'ambito di un'amministrazione patrimoniale hanno una credibilità maggiorata e, se falsificati, possono portare alla realizzazione della fattispecie prevista dall'art. 251 CP. Nel caso specifico, in effetti, tali caratteristiche derivano dalla posizione analoga a quella di garante ricoperta dal loro estensore. Dovendo egli eseguire il mandato nell'interesse dei suoi clienti, le sue attestazioni assumevano forza probante accresciuta vista la natura del mandato, l'impossibilità di verifica per i destinatari e la fiducia particolare connessa alle attività commerciali delle banche (sottoposte a una legislazione e a dei controlli specifici, impieganti personale generalmente molto qualificato, con reputazione senza macchie e che devono rispettare il segreto bancario). In una decisione successiva, l'Alta Corte federale ha avuto modo di precisare, dopo aver puntualizzato che ogni situazione necessita di un esame di dettaglio individuale, che degli estratti conto rilasciati da una società di investimenti straniera, senza sede in Svizzera, redatti a macchina e privi di particolare intestazione, non firmati e nemmeno trasmessi con lettera accompagnatoria non godono di valore probatorio accresciuto ai sensi del diritto penale (STF 6B_406/2008 consid. 3.4.; Boog, op. cit., n. 148 ad art. 251).

E. 17 Nel caso che ci occupa, non sono dati gli estremi per ammettere una posizione analoga a quella di garante, tale da comportare una maggiorata forza probatoria degli estratti e dei documenti sottoposti al cliente. In effetti, IM 1 ha agito in seno ad una piccola società finanziaria, la __________, che non disponeva di alcun riconoscimento particolare da parte delle autorità preposte, in particolar modo della CFB (ora FINMA) - quale potrebbe ad esempio essere l'autorizzazione a commerciare in valori mobiliari - e che non era soggetta ad alcuna sorveglianza (diretta o indiretta) dell’ente pubblico, rispettivamente non doveva rispettare standard restrittivi analoghi a quelli fissati in ambito bancario. In altri termini, la posizione della società fiduciaria/finanziaria del prevenuto non è paragonabile a quella di una banca elvetica. Oltre a ciò il cliente, seppur straniero, aveva la possibilità di verificare in qualsiasi momento, senza rischi, la sua reale situazione patrimoniale, rivolgendosi direttamente alla banca. Infine, non si può dimenticare che la fiducia riposta da AP 1 in IM 1, per sua stessa ammissione fatta pure nell’allegato d’appello, si fondava in parte sul fatto che frequentavano entrambi i centri del __________. Non quindi su delle a lui note sperimentate capacità di IM 1 di muoversi sui mercati finanziari, ma su fattori che nulla hanno a che vedere con tale ambito, per cui la vittima non aveva alcun motivo oggettivo per fidarsi delle attitudini dell’imputato, che non conosceva. Inoltre AP 1 non è uno sprovveduto e, pertanto, non poteva non sapere che in ambito bancario hanno valore solo gli attestati ufficiali e che rendiconti rudimentali, per nulla ufficiali nemmeno nell’apparenza, come quelli sottopostigli, non hanno che un valore probatorio equivalente a quello di un rendiconto orale, cioè nullo. Di conseguenza, anche su questo punto la sentenza di prime cure deve essere confermata e IM 1 prosciolto dall’accusa di falsità in documenti. Richiesta di risarcimento del danno

E. 18 L’accusatore privato ha formulato delle pretese d’indennizzo del danno subito per complessivi fr. 513'655.-, oltre alla rifusione dei costi di patrocinio per la presente procedura. Per il dettaglio si rinvia al consid. n. 11 della sentenza impugnata. Preso atto del proscioglimento dalle accuse e del fatto che con ogni evidenza la fattispecie non è matura per la pronuncia di merito sulla richiesta di indennizzo, non essendo stato neppure dimostrato che IM 1 ha superato i limiti d’azione fissatigli con il mandato di gestione, la pretesa deve essere rinviata al competente foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. d CPP). Indennizzo

E. 19 Quale ultimo punto, l’appellante chiede che “in ogni caso non dovrebbe venire concesso al IM 1 un indennizzo ai sensi dell’art. 429 CPP in quanto è pacifico che l’imputato abbia provocato con un comportamento illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale ai sensi dell’art. 430 cpv. 1 lett a CPP: un suo ipotetico proscioglimento sarebbe spiegabile solo con ragioni tecniche e procedurali ma non certo per insussistenza di un comportamento illecito o colpevole, che invece è chiaro ed innegabile come emerge sia dal rapporto EFIN che dalle ammissioni dell’imputato stesso. La concessione dell’indennità da parte del Giudice di prime cure, che risulta particolarmente urtante all’accusatore privato, non deve pertanto essere confermata.” (doc. CARP XVI pag. 3). L’accusatore privato non è legittimato ad impugnare la decisione di indennizzo dell’imputato ai sensi dell’art. 429 CPP. In effetti, lo sono unicamente l’avente diritto, il procuratore pubblico e un eventuale terzo chiamato a contribuire (Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar StPO, 2 ed., n. 33 ad art. 429). Di conseguenza non è possibile analizzare la consistenza delle obiezioni sollevate da AP 1 a tal proposito, che, va detto, di primo acchito non appaiono completamente infondate. Su questo punto, l’appello è pertanto irricevibile. Lo stesso vale in merito alla generica impugnazione della decisione sull’approvazione della nota professionale del difensore, che il ricorrente, oltre a non essere legittimato a contestare e ad averlo fatto presso l’istanza errata, nemmeno ha sostanziato. Tassa di giustizia, spese e tassazione nota d’onorario del difensore d’ufficio

E. 20 Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico dello Stato. La tassa di giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono, pertanto, poste a carico dell’appellante. Con il suo allegato del 12 agosto 2015, IM 1 ha chiesto il riconoscimento di fr. 2'841.10 a titolo di indennizzo dei costi di patrocinio per il procedimento d’appello (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Essendo il mandato di fiducia del patrocinatore stato trasformato in difesa d’ufficio, non sono adempite le condizioni per il riconoscimento di un’indennità ai sensi di questa norma (DTF 138 IV 205 consid. 1; STF 6B_144/2012 del 16 agosto 2012 consid. 1.2). In effetti, i costi della difesa d’ufficio fanno parte delle spese procedurali (art. 422 cpv. 2 lett. a CPP) e il beneficiario non è di principio tenuto a sostenerli (art. 426 cpv. 1 CPP). L’indennizzo del difensore d’ufficio, anche in caso di proscioglimento integrale o parziale, deve essere effettuato in base ai principi sanciti dall’art. 135 CPP (DTF 139 IV 261 consid. 2.2.2). Di conseguenza si impone la tassazione della nota sottoposta alla scrivente Corte dal difensore. Dall’estratto allegato (doc. CARP XX), si può vedere come la nota consista in 9 ore e 10 minuti di onorario a fr. 280.- l’ora e in fr. 64.- di spese. Da questo importo devono essere dedotte 2 ore per redazione dell’allegato, essendo 3 ore sufficienti alla redazione delle osservazioni, non particolarmente elaborate, ritenuta l’ulteriore ora di esame della motivazione scritta dell’appellante e di studio incarto riconosciuta. Pertanto, a titolo di indennità d’appello, vengono riconosciuti fr. 2'236.25 (fr. 2'006.60 onorario + fr. 64.00 spese + fr. 165.65 IVA). Non trova qui applicazione l’art. 420 CPP, sicché non si può prevedere la possibilità di regresso dello Stato sull’accusatore privato. Per questi motivi, visti gli art. 77, 80, 81, 84, 122 segg., 135, 139, 379 e segg. e 398 e segg. CPP; 146, 158 e 251 CP; nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.17.2015.8

17.2015.119

Locarno

6 ottobre 2015/im

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio

dell’11 dicembre 2014 da

AP 1

contro la sentenza emanata il 1. dicembre 2014 dalla Corte delle assise correzionali di Mendrisio (motivazione scritta intimata il 23 gennaio 2015) nei confronti di

IM 1

rappr. dall'avv. DI 1

richiamata la dichiarazione di appello 23 febbraio 2015;

-  il periodo determinante è stato precisato nel lasso di tempo dal18 maggio 2001 al 12 gennaio 2004, invece del generico da maggio 2001 sino agennaio 2004;

-  alle località è stata aggiunta quella di Lugano;

-  è stato precisato chela relazione AP 1 è stata accesa presso __________ __________.

Con sentenza 1. dicembre 2014, la Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha prosciolto IM 1 da ogni accusa e ne ha decretato l’indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per un importo di fr. 13'407.10, IVA compresa, per spese legali, oltre interessi del 5% a partire dal

1. dicembre 2014 su fr. 12'414.-.

Inoltre, è stato riconosciuto l’accollo allo Stato delle spese per la difesa d’ufficio dell’imputato ed è stata tassata la nota d’onorario dell’avv. DI 1;

I fatti

Nel 1997 egli ha conosciuto l’imputato in occasione di un ritiro spirituale in un __________ a __________ in India con Sai Baba. Circa un anno dopo, AP 1 ha aperto una nuova relazione bancaria, denominata AP 1, presso l’__________ ed ha incaricato IM 1 della sua gestione, concedendogli, il 18 dicembre 1998, procura amministrativa sul conto, con la facoltà di eseguire investimenti e disinvestimenti, ma non di effettuare prelevamenti non autorizzati (allegato alla querela, AI 1).

Il capitale girato sul conto AP 1 dall’accusatore privato è stato di USD 678'515.- (AI 1).

Il prevenuto ha, da quel momento, gestito gli averi depositati sul conto in questione, collocandoli in vari titoli azionari, obbligazionari e in fondi d’investimento che, al 18 maggio 2001, avevano raggiunto complessivamente un valore di fr. 892'866.54 (estratto bancario allegato alla querela, AI 1).

La corrispondenza bancaria non veniva ricevuta dal titolare, ma dal gestore esterno, rispettivamente rimaneva in banca. L’imputato sottoponeva, tuttavia, regolarmente a AP 1 degli estratti conto anonimi, allestiti su carta bianca.

Il mandato conferito all’imputato con contratto del 18 dicembre 1998 (allegato all’AI 1) lo autorizzava a disporre in misura illimitata del patrimonio del cliente (“ad amministrare senza restrizioni i valori patrimoniali contabilizzati”) e a muoversi con operazioni ad alto carattere speculativo. AP 1 e l’imputato non hanno in effetti concordato, nemmeno al di fuori del contratto scritto, alcun particolare limite al mandato, né alcun tipo di profilo d’investimento, tanto che lo stesso accusatore privato ha ammesso che il suo consulente aveva“carta bianca”(MP di confronto 14 febbraio 2012, AI 66, pag. 7).

Con la sottoscrizione del documento del 18 dicembre 1998, AP 1 ha confermato - come si legge esplicitamente nelle clausole in esso contenute - di essere stato informato che“i summenzionati strumenti finanziari derivati e a termine non sono utilizzati unicamente a fini di garanzia e che a seconda del prodotto e della strategia il rischio delle perdite può essere notevole”nonché che le“operazioni con strumenti finanziari derivati e a termine eseguite dal mandatario avvengono a rischio del mandante.”Il cliente ha pure confermato, firmando il contratto, di conoscere il funzionamento degli strumenti derivati e delle borse.

Il risultato maggiorato era dovuto, tra le altre cose, a:

-saldi errati;

-a indicazioni di titoli con corso maggiorato con conseguente sopravvalutazione;

-quantità di titoli indicata maggiore di quella reale (in due casi);

-presenza solo sulle situazioni patrimoniali rilasciate da IM 1 di titoli __________ anche dopo che essi sono stati venduti;

-      presenza solo sugli estratti rilasciati dal prevenuto dei titoli __________ e __________, non quotati in borsa e non contabilizzati da __________ (AI 75, pag. 6 seg.).

Le ricerche effettuate dall’EFIN non hanno permesso di appurare se i titoli __________ e __________ esistessero realmente o meno (AI 75, pag. 7).

Questi due titoli, oltre a __________, anch’esso presente nelle situazioni patrimoniali di __________, non sono mai stati, di fatto, quotati ufficialmente e quindi mai realmente monetizzabili (AI 75, pag. 9).

“a)    che i presunti reati di cui ai punti (di seguito solo pti.) 1, nella sua doppia variante, e 2 dell'AA sarebbero eventualmente avvenuti dal 18 maggio 2001 (data del primo rendiconto agli atti della relazione AP 1, VI PP AP 1 15.7.2008 all. 1 e Al 1 pag. 1) al 12 gennaio 2004 (data dell'ultimo rendiconto agli atti così come allestito da IM 1, VI PP AP 1 15.7.2008 all. 1 e Al 1 pag. 4);

b)     che almeno il 12 aprile 2002 AP 1 ha sottoscritto una dichiarazione in cui attesta di aver "preso visione delle posizioni titoli e dei saldi" del suo conto AP 1, il cui importo in conto corrente, in obbligazioni e come controvalore titoli corrisponde esattamente al relativo estratto patrimoniale di __________ a tale data (VI PP IM 1 28.9.2011 doc. 3);

c)     che perlomeno il 12 aprile 2002, il 16 dicembre 2002 e 27 giugno 2003 AP 1 ha direttamente ordinato a __________ tre diversi bonifici (Al 28), di cui quello del 16 dicembre 2002 eseguito su un ordine di pagamento della stessa banca (AI 28), da cui il dover concludere che, perlomeno quel giorno, AP 1 si trovasse presso gli uffici di un'agenzia __________ di __________, ciò che è peraltro confermato anche da __________ (di seguito solo __________) nel suo VI PP 16.12.2010 secondo cui "D: il cliente AP 1 Le ha mai chiesto ragguagli in merito alla situazione del suo conto (stato patrimoniale del conto/andamento degli investimenti)? Se sì, quando, rispettivamente, con quale frequenza le chiedeva queste informazioni? R: che io ricordi, lo ha fatto nel 2002 quando si è presentato in banca per firmare l'ordine di bonifico di€400'000.- del 16 dicembre 2002. D: corrisponde al vero, come sostenuto da IM 1, che il cliente AP 1 si era incontrato con Lei in più occasioni, prendendo visione dei suoi estratti conto? R: non ricordo. Ribadisco di ricordare di avere avuto contatti con il cliente a far tempo dal 2002" (VI PP __________ 16 dicembre 2010 pag. 2 e 3);

d)     che, a parziale comprova di quanto indicato al cons. 3, perlomeno i titoli fuori mercato __________ furono acquistati col consenso di AP 1, visto che già il 10 gennaio 2000 ne ordinò il relativo acquisto per USD 5’000.- (Al 28);

e)     che dal 16 gennaio 2002 l'imputato non ha volutamente più richiesto le commissioni in suo favore per la gestione della relazione AP 1 (Al 94), mentre che in forza all'Al 94 e al suo scritto 25.11.2014 (doc. TPC 19) è la stessa PP a fissare in complessivi € 3’984.-[recte: USD 3'984.-]le commissioni da lui conseguite nel periodo maggio/giugno 2001 (€[recte: USD]1'034.-) rispettivamente per i mesi di luglio 2001/gennaio 2002 (€[recte: USD]2’950.-), ritenuto che la pubblica accusa non è riuscita a documentare alcun incasso da parte di IM 1, che del resto Io nega (cons. 3), di qualsivoglia retrocessione per tutto il periodo indicato nell'AA;

f)      che anche solo partendo dalle sue dichiarazioni nei VI PP 15 luglio 2008 a pag. 4 e dal riacquisto da parte di IM 1, dopo il gennaio 2004 (pto. 1 dell'AA), dei titoli fuori mercato __________ comperati il 27 giugno 2003 al costo di € 10'000.- (Al 75 pag. 8), l'AP (art. 118 segg. CPP) avrebbe conseguito un utile, o perlomeno una diminuzione del suo passivo, di € 10'000.-, pari a USD 12’400.- (Al 75 pag. 8), senza altresì dimenticare, sempre a dire di AP 1, l'ulteriore consegna fattagli dall'imputato di € 12'500.-, vuoi per contanti o per bonifico (VI PP AP 1 15.7.2008 pag. 4);

g)     che gli asseriti documenti falsi di cui al pto 2 dell’AA sono quelli indicati a pag. 2 dello scritto 25 novembre 2014 del PP (doc. TPC 19) e meglio i rendiconti della relazione AP 1 del 18 maggio 2001, 27 febbraio 2002, 9 aprile 2002, 4 giugno 2002, 12 settembre 2002 e 28 gennaio 2003 (per unesemplare si veda VI PP AP 1 15.7.2008 all. 1), 12 giugno 2003 (perun esemplare si veda VI PP IM 1 12.12.2008 all. 1),16 dicembre 2003 e 12 gennaio 2004 (per un esemplare si veda VI PP AP 115.7.2008 all. 1).” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 8 segg.).

Deciso il proscioglimento, la Corte non è entrata nel merito delle pretese di indennizzo avanzate dall’AP per complessivi fr. 513'655.- (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 14).

Truffa e amministrazione infedele qualificata

La sanzione è la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria (art. 158 n. 1 cpv. 1 CP). Per il terzo capoverso del citato disposto, il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

L’adempimento della fattispecie di base presuppone la realizzazione di tre condizioni oggettive ed una soggettiva: è necessario che l’autore abbia avuto una posizione di gerente (Forum Poenale 2/2011, pag. 69 segg. ed ivi ripresa sentenza del Bezirksgericht di Zurigo, 9. Abteilung, del 3 settembre 2010, con riferimenti dottrinali), che egli abbia violato un obbligo che gli incombeva nell’ambito di tale funzione, che ne sia risultato un pregiudizio e che egli abbia agito intenzionalmente o con dolo eventuale (Bernard Corboz, op. cit., n. 2 segg. ad art. 158; Niggli, Basler Kommentar, n. 9 segg. ad art. 158; Stefan Trechsler, Praxiskommentar, n. 2 segg. ad art. 158; DTF 123 IV 17, 122 IV 279 e 120 IV 190).

Perseguita è la violazione intenzionale dei doveri di amministrare e di sorvegliare che derivano dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico (Mauro Mini, La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, 2002, p. 225 e 226 e riferimenti).

L’autore deve, così, essere tenuto a gestire gli interessi pecuniari altrui o a sorvegliarne la gestione. E’, quindi, necessario che egli abbia un dovere di amministrazione o di tutela.

Gestore ai sensi della norma è colui che dispone di sufficiente indipendenza nel senso di un potere di amministrazione autonomo sul patrimonio affidatogli (DTF 129 IV 124 consid. 3.1,123 IV 17consid. 3b,120 IV 190consid. 2b). E’, dunque, indispensabile, affinché vi sia gestione ai sensi dell’art. 158 CP, che il gestore goda di un’autonomia sufficiente su tutto o su parte del patrimonio altrui, sui mezzi di produzione o sul personale di un’azienda (STF del 2 febbraio 2009, 6B_931/2008, consid. 2.1; DTF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b).

La norma in questione precisa che il dovere di gestione o di salvaguardia di interessi pecuniari altrui può derivare dalla legge, da un mandato ufficiale, da un negozio giuridico o anche da una gestione d’affari senza mandato (FF 1991 II 1018; per esempi concreti cfr. Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7° ed., Berna 2010, § 19 n. 10). Quest’ultima possibilità concerne in modo particolare i casi in cui il gerente prosegue la propria attività dopo la morte del mandante, senza essere al beneficio di un valido mandato post mortem.

Il potere di amministrazione autonomo sui beni affidati può manifestarsi sia attraverso la stipulazione di atti giuridici, sia con l’obbligo di difendere, sul piano interno, precisi interessi patrimoniali, sia, infine, con il compimento di atti materiali (“Geschäftsführer im Sinne von Art. 159 aStGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines andern für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat.Geschäftsführer ist nicht nur, wer Rechtsgeschäfte nach aussen abzuschliessen hat, sondern auch, wer entsprechend seiner Fürsorgepflicht im Innenverhältnis für fremde Vermögensinteressen sorgen soll”, STF 18 gennaio 2003, 6S.711/2000, consid.4.3.; DTF 123 IV 17 consid. 3b).

Perché vi sia reato, il gestore deve aver trasgredito ad un dovere che gli incombe in tale sua qualità (DTF 120 IV 190). Per stabilire se vi è stata una trasgressione, occorre preliminarmente determinare in maniera concreta i contenuti dell’obbligo o, detto altrimenti, stabilire quale comportamento avrebbe dovuto adottare l’autore. Nell’effettuare questo esame bisogna, tra le altre cose, chiarire se egli era tenuto a conservare il patrimonio oppure se era chiamato a fare in modo che esso aumentasse.

Atti conformi ai doveri di gestione possono anche comportare l’assunzione di rischi, la cui concretizzazione non ne rappresenta una violazione (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 158). In effetti, le attività commerciali e di amministrazione di capitali sono sovente e per la loro stessa natura soggette al pericolo di una perdita finanziaria, per cui agire correndo questo rischio può essere conforme al mandato o agli impegni assunti (DTF 105 IV 89, consid. 2b e 2c). In tal senso, dunque, può risultare addirittura contrario ai doveri contrattuali, rispettivamente legali, tralasciare l’adozione di una disposizione rischiosa (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 19, n. 13).

In simili situazioni, non si può decretare una condanna ai sensi dell’art. 158 CP nemmeno nel caso in cui l’operazione si concluda con un esito negativo.

Gli obblighi di amministrare e sorvegliare richiedono l’adempimento di atti tendenti alla tutela degli interessi patrimoniali altrui (Mauro Mini, op. cit., pag. 227 e riferimenti).

Non ogni inadempimento contrattuale realizza la fattispecie dell’art. 158 CP: penalmente perseguibile è la violazione di un obbligo principale da parte dell’autore, mentre quella di semplici doveri accessori non realizza il reato (Mario Postizzi, Contratto di Mandato e reato per omissione, in CFPG, Basilea 2009, n. 43, pag. 192).

Esempi di trasgressione dei doveri di gestore sono, tra gli altri, l’utilizzo contrario alle regole di un patrimonio affidato, come l’impiego non dichiarato di manodopera subordinata all’autore per suoi scopi privati o a favore di un’altra ditta (DTF 81 IV 280 seg.), il mancato incasso di tasse dovute e pagabili da parte di un segretario comunale (DTF 81 IV 232), la trascuranza volontaria della promozione della vendita dei prodotti in un chiosco (DTF 86 IV 15), la conclusione di contratti per proprio conto o a favore di terzi concorrenti invece che per conto del proprietario della ditta per la quale l’autore lavora (DTF 115 IV 313 consid. 3; 80 IV 248), la deviazione da parte del gerente di una filiale di guadagni spettanti alla casa madre sui conti di una ditta da lui controllata (DTF 109 IV 112 seg. consid. 2a), l’accettazione di tangenti in cambio di un comportamento che nuoce agli interessi patrimoniali del committente (DTF 129 IV 124 consid. 4.1), l’effettuazione di una serie di investimenti speculativi contrari agli interessi ed alle istruzioni dei clienti (DTF 120 IV 190 consid. 2b).

Il reato è consumato solo se vi è un pregiudizio economico a danno di una terza persona (DTF 120 IV 190 consid. 2b). E’ il caso quando ci si trova di fronte ad una vera lesione del patrimonio, vale a dire ad una diminuzione dell’attivo, ad un aumento dei passivi, ad una mancata diminuzione del passivo o ad un mancato aumento dell’attivo, oppure ancora ad una messa in pericolo dell’attivo, tale da avere per effetto una diminuzione del suo valore dal punto di vista economico (STF 13 gennaio 2011, 6B_223/2011, consid. 3.3.3 e sentenza 2 febbraio 2009, 6B_931/2008, consid. 4.1).

Un pregiudizio temporaneo è sufficiente (DTF 121 IV 104 consid. 2c).

L’aggravante del cpv. 3 dell’art. 158 cifra 1 CP prevede che sia punito con una pena detentiva da uno a cinque anni colui che ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

L’arricchimento deve poi essere illecito, requisito che vien meno se l’autore ne ha diritto o pensa in buona fede di averne diritto. Se per contro quest’ultimo non è completamente convinto del suo diritto, ma agisce comunque, l’intenzione di procacciare indebito profitto è da riconoscere per dolo eventuale (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138).

 Il presupposto non è nemmeno realizzato se l’autore paga il controvalore al momento del suo atto (fintanto che il bene è ancora disponibile sul mercato), se ha l’intenzione di saldare il debito o nell’ipotesi in cui egli abbia la cosiddetta“Ersatzbereitschaft”(Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138).

Il fatto di non avere, in concreto, presentato e incassato fatture per l’intero periodo di gestione non è, a detta di AP 1, determinante, poiché, in base al suo mandato, l’accusato ha maturato formalmente dei crediti, per i quali non ha mai formalizzato una rinuncia, pur non avendoli fatti valere dopo il 2002.

A torto, aggiunge, il giudice di prime cure ha poi negato il requisito dell’indebito profitto, “segnatamente considerando che il riacquisto di determinati titoli da parte dell’imputato valesse come restituzione di più di quanto percepito in commissioni/retrocessioni e senza tener conto del fatto che la contropartita del pagamento fossero i titoli riacquistati al loro asserito prezzo, misconoscendo il fatto che l’indebito profitto fosse comunque perlomeno tentato e ricercato anche se eventualmente non tutto conseguito, rispettivamente non analizzando il fatto che continuando ad operare, pur in assenza di prelievi, l’accusato ha giuridicamente maturato verso l’accusatore privato dei crediti su base contrattuale nella sua veste di gestore esterno che avrebbe potuto far valere, rispettivamente non considerando che nascondendo il suo cattivo operato a AP 1 il IM 1 ha potuto continuare ad operare come gestore esterno anche per altri clienti senza “bruciarsi” nella banca”(doc. CARP XVI, pag. 2).

Di pari passo, anche la pretesa secondo cui, nascondendo le asserite malversazioni, IM 1 abbia potuto continuare ad amministrare i beni di altri clienti e, di conseguenza, a guadagnare, non può essere considerata una valida argomentazione, poiché non è stato nemmeno indicato con quali clienti egli avrebbe continuato a lavorare solo grazie a ciò, rispettivamente se dal rapporto contrattuale con questi egli abbia guadagnato qualcosa, né tantomeno quanto. Di conseguenza, non è neppure dimostrabile un’intenzione di ottenere in tal modo un indebito profitto.

Va poi precisato che i presunti illeciti (non dimostrati) non devono essere confusi con le perdite derivanti dagli investimenti, che possono anche essere - se non frutto di rischi spropositati assunti senza fondamento (nemmeno questi resi verosimili nel caso che ci occupa) - una componente costitutiva dei mandati per la gestione dei capitali più o meno concreta a dipendenza del profilo di rischio scelto. In effetti, questo tipo di attività comporta delle incognite intrinseche inevitabili e imprevedibili che qualsiasi investitore si assume al momento di affidare la gestione di denaro a un consulente. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene AP 1, il fatto di aver avuto delle perdite non comporta automaticamente la perdita di credibilità nei confronti degli altri clienti del gestore. Se così fosse, nessuno lavorerebbe più nel settore.

Di conseguenza, è anche troppo superficiale e concettualmente errato sostenere che il prevenuto ha nascosto le perdite per poter mantenere altri clienti che altrimenti, se avessero saputo, lo avrebbero lasciato.

Come emerge dall’AI 94 e dallo scritto della PP del 25 novembre 2014 (doc. TPC 19), nel periodo dal maggio 2001 al giugno 2004, __________ ha pagato a __________ circa USD 3'984.- (e non € come indicato dal magistrato e ripreso nella sentenza impugnata). In seguito non risulta sia stato versato più alcunché.

Lo stesso IM 1 ha dichiarato di non aver più rivendicato le management fees per la gestione del conto AP 1, viste le gravi perdite intervenute nel portafoglio del cliente/amico, verso il quale si è sentito molto a disagio (MP IM 1 del 29 febbraio 2012, pag. 3). Sui titoli non quotati, inoltre, egli ha sostenuto non aver mai preteso alcuna commissione (ibidem).

Come rettamente indicato in prima sede, AP 1 stesso ha ammesso che il prevenuto gli ha versato € 20'000.- per il riacquisto di certificati __________, acquistati in precedenza per il conto AP 1 il 27 giugno 2003 a € 10'000.-, garantendogli quindi un utile di € 10'000.- (rapporto EFIN, AI 75 pag. 8). Il titolo, come quelli di __________ e __________, non era quotato in borsa. Pertanto, il riacquisto è da interpretare come un contributo per la diminuzione del danno nella misura di € 10'000.- (MP AP 1 del 15 luglio 2008, AI 19, pag. 3).

Dalle commissioni vanno dunque dedotti questi soldi, che, al cambio di 1.24 €/USD a quel tempo valido (www.oanda.com), corrispondono a USD 12'400.-. Pertanto, IM 1, nel periodo in questione, non ha tratto alcun vantaggio economico dalla gestione del denaro dell’accusatore privato, ma ha anzi messo almeno USD 8'416.- di tasca propria. A questi si aggiungono gli € 12'500.- che l’imputato ha consegnato a AP 1 (MP AP 1 del 15 luglio 2008, AI 19, pag. 4).

Nonostante si debba concludere a favore della tesi del prevenuto in base alla quale egli avrebbe rinunciato alle commissioni, l’accusatore privato, nel suo appello, sostiene che ciò non è determinante poiché in base al suo mandato egli ha maturato formalmente i crediti e non vi ha mai esplicitamente rinunciato, pur non avendoli fatti valere dopo il 2002. L’argomentazione non può essere seguita poiché è un dato di fatto che IM 1 non ha mai rivendicato alcunché a partire dal 2002 sino ad oggi. Oltre a ciò, egli non ha chiesto nulla nemmeno prima dell’introduzione dell’esposto penale nel novembre 2005, per cui non si può ritenere che egli abbia rinunciato alle fees per una strategia processuale, solo a seguito della procedura penale.

Infine, il diritto alle commissioni è ormai ampiamente prescritto (art. 127 CO), sicché l’assenza di una rinuncia formale al credito non ha, nemmeno dal punto di vista del diritto contrattuale, alcuna incidenza.

La prescrizione del reato di amministrazione infedele semplice, punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 158 cifra 1 CP) è intervenuta nel gennaio del 2011, molto tempo prima dell’emanazione dell’atto d’accusa del 29 maggio 2013. Di conseguenza, non è necessario esaminare l’adempimento dei presupposti di tale fattispecie.

Su questo punto, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata e IM 1 prosciolto da ogni accusa.

Falsità in documenti

Con le sue osservazioni del 12 agosto 2015, IM 1 si è limitato a rilevare l’inconsistenza dell’appello, nemmeno sufficientemente motivato.

Non è necessario che l'autore intenda usare personalmente il documento per ingannare. È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 172, pag. 264; Boog, op. cit, ad art. 251, n. 87-89, pag. 1634).

In una decisione successiva, l'Alta Corte federale ha avuto modo di precisare, dopo aver puntualizzato che ogni situazione necessita di un esame di dettaglio individuale, che degli estratti conto rilasciati da una società di investimenti straniera, senza sede in Svizzera, redatti a macchina e privi di particolare intestazione, non firmati e nemmeno trasmessi con lettera accompagnatoria non godono di valore probatorio accresciuto ai sensi del diritto penale (STF 6B_406/2008 consid. 3.4.; Boog, op. cit., n. 148 ad art. 251).

In effetti, IM 1 ha agito in seno ad una piccola società finanziaria, la __________, che non disponeva di alcun riconoscimento particolare da parte delle autorità preposte, in particolar modo della CFB (ora FINMA) - quale potrebbe ad esempio essere l'autorizzazione a commerciare in valori mobiliari - e che non era soggetta ad alcuna sorveglianza (diretta o indiretta) dell’ente pubblico, rispettivamente non doveva rispettare standard restrittivi analoghi a quelli fissati in ambito bancario. In altri termini, la posizione della società fiduciaria/finanziaria del prevenuto non è paragonabile a quella di una banca elvetica.

Oltre a ciò il cliente, seppur straniero, aveva la possibilità di verificare in qualsiasi momento, senza rischi, la sua reale situazione patrimoniale, rivolgendosi direttamente alla banca.

Infine, non si può dimenticare che la fiducia riposta da AP 1 in IM 1, per sua stessa ammissione fatta pure nell’allegato d’appello, si fondava in parte sul fatto che frequentavano entrambi i centri del __________. Non quindi su delle a lui note sperimentate capacità di IM 1 di muoversi sui mercati finanziari, ma su fattori che nulla hanno a che vedere con tale ambito, per cui la vittima non aveva alcun motivo oggettivo per fidarsi delle attitudini dell’imputato, che non conosceva.

Inoltre AP 1 non è uno sprovveduto e, pertanto, non poteva non sapere che in ambito bancario hanno valore solo gli attestati ufficiali e che rendiconti rudimentali, per nulla ufficiali nemmeno nell’apparenza, come quelli sottopostigli, non hanno che un valore probatorio equivalente a quello di un rendiconto orale, cioè nullo.

Di conseguenza, anche su questo punto la sentenza di prime cure deve essere confermata e IM 1 prosciolto dall’accusa di falsità in documenti.

Richiesta di risarcimento del danno

Preso atto del proscioglimento dalle accuse e del fatto che con ogni evidenza la fattispecie non è matura per la pronuncia di merito sulla richiesta di indennizzo, non essendo stato neppure dimostrato che IM 1 ha superato i limiti d’azione fissatigli con il mandato di gestione, la pretesa deve essere rinviata al competente foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. d CPP).

Indennizzo

L’accusatore privato non è legittimato ad impugnare la decisione di indennizzo dell’imputato ai sensi dell’art. 429 CPP. In effetti, lo sono unicamente l’avente diritto, il procuratore pubblico e un eventuale terzo chiamato a contribuire (Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar StPO, 2 ed., n. 33 ad art. 429).

Di conseguenza non è possibile analizzare la consistenza delle obiezioni sollevate da AP 1 a tal proposito, che, va detto, di primo acchito non appaiono completamente infondate.

Su questo punto, l’appello è pertanto irricevibile.

Lo stesso vale in merito alla generica impugnazione della decisione sull’approvazione della nota professionale del difensore, che il ricorrente, oltre a non essere legittimato a contestare e ad averlo fatto presso l’istanza errata, nemmeno ha sostanziato.

-   Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano

-Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

6501 Bellinzona

-   Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria