Sachverhalt
avvenuti a __________, autostrada A2, il 9 ottobre 2013;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 6'900.- (corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 230.-) e alla multa di fr. 1500.-.Contro il decreto daccusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione. Confermando il decreto daccusa, il 21 marzo 2014, il Procuratore pubblico ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento e il giudizio.
D.Visto il consenso delle parti allo svolgimento dellappello inprocedura scritta, con scritto 3 giugno 2015, la presidente di questa Corte ha impartito allappellante un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP).
E.Nella sua motivazione, presentata il 29 luglio 2015, lappellante si è riconfermato nelle conclusioni già formulate con la dichiarazione dappello, lamentando, dal punto di vista dei presupposti processuali, una violazione del diritto di essere sentito e, da quello del diritto materiale, lassenza di ogni tipo di imprevidenza colpevole.
F.Con scritto 3 agosto 2015, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione del gravame.Con scritto 12 agosto 2015, il pretore ha comunicato di rimettersi al giudizio della scrivente Corte.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 lett. c CPP, il decreto d'accusa deve indicare i fatti contestati all'imputato. La descrizione dei fatti deve adempiere le esigenze di un atto d'accusa, deve dunque essere concisa, ma precisa (STF 6B_92/2014 del 31 marzo 2015, consid. 4.2.; DTF 140 IV 188 consid. 1.4 pag. 190). Giusta l'art. 325 cpv. 1 CPP, l'atto d'accusa indica in particolare in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (lett. f), nonché le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili (lett. g).
La modifica, allapparenza di poco conto, comporta in realtà un cambiamento sostanziale dei fatti, poiché il riferimento alla spossatezza è in stretta correlazione con la perdita di padronanza del veicolo, al punto che dal tenore del testo del punto n. 2 del decreto daccusa, essa ne appare la causa diretta e principale. Per contro, la condanna sancita dal giudice della Pretura penale si fonda su una perdita di controllo dellautomobile imputabile ad una disattenzione e non più alla stanchezza. Sono, a non averne dubbio, due fattispecie fondamentalmente diverse, sicché non si può certamente parlare, qui, di una semplice riformulazione dellimputazionecon parole proprie, di principio ammessa dalla giurisprudenza (STF 6B_127/2014 del 23 settembre 2014 consid. 6.3).
Su queste basi, il prevenuto non ha avuto alcun modo di difendersi compiutamente dagli addebiti su cui è stata fondata la sua condanna. Ne è la conferma il contenuto riassuntivo dellarringa che si trova a verbale del dibattimento del 17 dicembre 2014 (pag. 3), dal quale risulta come egli abbia concentrato i suoi sforzi sulla questione della guida in stato di inattitudine e sullimprevedibilità del colpo di sonno, senza in alcun modo accennare, nemmeno a titolo subordinato, a possibili altre cause dellincidente.
La sentenza di primo grado viola pertanto il principio accusatorio. In applicazione dellart. 409 CPP, essa deve venire annullata senza entrare nel merito delle ulteriori argomentazioni dappello e gli atti vanno rinviati alla Pretura penale che dovrà procedere ai sensi dellart. 333 cpv. 4 CPP.
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
E. 2 Secondo l'art. 9 CPP, che concretizza il principio accusatorio, un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. Il principio accusatorio implica che l'imputato sappia con la necessaria precisione, quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21). Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto d'accusa (principio dell'immutabilità dell'atto d'accusa), ma può scostarsi dalla relativa qualificazione giuridica (art. 350 cpv. 1 CPP), purché ne informi le parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi (art. 344 CPP). Il principio accusatorio è espressione del diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., può inoltre essere dedotto dall'art. 32 cpv. 2 Cost. (diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestate all'accusato) e dall'art. 6 n. 3 lett. a CEDU (diritto di essere informato della natura e dei motivi dell'accusa), che non hanno tuttavia portata distinta. In caso di opposizione, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa (art. 355 cpv. 3 lett. a unitamente all'art. 356 cpv. 1 CPP). Secondo l'art. 353 cpv. 1 lett. c CPP, il decreto d'accusa deve indicare i fatti contestati all'imputato. La descrizione dei fatti deve adempiere le esigenze di un atto d'accusa, deve dunque essere concisa, ma precisa (STF 6B_92/2014 del 31 marzo 2015, consid. 4.2.; DTF 140 IV 188 consid. 1.4 pag. 190). Giusta l'art. 325 cpv. 1 CPP, l'atto d'accusa indica in particolare in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (lett. f), nonché le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili (lett. g).
E. 3 Dal confronto tra il
tenore del punto n. 2 del DA e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, si
può costatare come, in effetti, sia scomparsa l’indicazione dello stato
psicofisico nel quale è stata commessa l’infrazione, mentre per il resto i
fatti sono identici.
La
modifica, all’apparenza di poco conto, comporta in realtà un cambiamento
sostanziale dei fatti, poiché il riferimento alla spossatezza è in stretta
correlazione con la perdita di padronanza del veicolo, al punto che dal tenore
del testo del punto n. 2 del decreto d’accusa, essa ne appare la causa diretta
e principale. Per contro, la condanna sancita dal giudice della Pretura penale
si fonda su una perdita di controllo dell’automobile imputabile ad una
disattenzione e non più alla stanchezza. Sono, a non averne dubbio, due
fattispecie fondamentalmente diverse, sicché non si può certamente parlare,
qui, di una semplice riformulazione dell’imputazione
con parole
proprie, di principio ammessa dalla giurisprudenza (STF 6B_127/2014 del 23
settembre 2014 consid. 6.3).
Su queste basi, il prevenuto
non ha avuto alcun modo di difendersi compiutamente dagli addebiti su cui è
stata fondata la sua condanna. Ne è la conferma il contenuto riassuntivo
dell’arringa che si trova a verbale del dibattimento del 17 dicembre 2014 (pag.
3), dal quale risulta come egli abbia concentrato i suoi sforzi sulla questione
della guida in stato di inattitudine e sull’imprevedibilità del colpo di sonno,
senza in alcun modo accennare, nemmeno a titolo subordinato, a possibili altre
cause dell’incidente.
La
sentenza di primo grado viola pertanto il principio accusatorio. In
applicazione dell’art. 409 CPP, essa deve venire annullata senza entrare nel
merito delle ulteriori argomentazioni d’appello e gli atti vanno rinviati alla
Pretura penale che dovrà procedere ai sensi dell’art. 333 cpv. 4 CPP.
E. 4 Visto l’esito dell’appello, gli oneri del giudizio di prima e seconda sede sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP), che rifonderà all’appellante, a titolo di ripetibili, fr. 1’000.- per il giudizio di primo grado e fr. 1’000.- per il giudizio di appello. Per questi motivi, visti gli art. 9, 80, 84, 350 cpv. 1, 353 cpv. 1 lett. c, 379 e segg., 398 e segg., 403 cpv. 1, 409 CPP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.17.2015.72
Locarno
26 ottobre 2015/cv
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nellambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura dappello avviata con annuncio del 22 dicembre 2014 da
AP 1
rappr. dall DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 17 dicembre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata l8 maggio 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 2 giugno 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A.Con decreto daccusa 1110/2014 del 3 marzo 2014, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
1. guida in stato di inattitudine
per avere condotto l'autovetturaMercedestargata __________ essendo in stato di spossatezza;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 9 ottobre 2013;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 2 vLCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra invadendo una superficie vietata delimitata dalla linea di sicurezza, cozzando conseguentemente contro dei paletti segnaletici, un ammortizzatore durto e la barriera protettiva ivi esistenti;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 9 ottobre 2013;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 6'900.- (corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 230.-) e alla multa di fr. 1500.-.Contro il decreto daccusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione. Confermando il decreto daccusa, il 21 marzo 2014, il Procuratore pubblico ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento e il giudizio.
D.Visto il consenso delle parti allo svolgimento dellappello inprocedura scritta, con scritto 3 giugno 2015, la presidente di questa Corte ha impartito allappellante un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP).
E.Nella sua motivazione, presentata il 29 luglio 2015, lappellante si è riconfermato nelle conclusioni già formulate con la dichiarazione dappello, lamentando, dal punto di vista dei presupposti processuali, una violazione del diritto di essere sentito e, da quello del diritto materiale, lassenza di ogni tipo di imprevidenza colpevole.
F.Con scritto 3 agosto 2015, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione del gravame.Con scritto 12 agosto 2015, il pretore ha comunicato di rimettersi al giudizio della scrivente Corte.
Considerando
in diritto: Violazione del principio accusatorio e del diritto di essere sentito
In questo modo, il prevenuto è stato quindi condannato per aver perso il controllo del veicolo a seguito di una disattenzione colpevole, non a causa del suo stato dinattitudine come chiesto dallaccusa con il suo DA.
In tal modo, i fatti ritenuti costitutivi di reato dal procuratore pubblico sono stati mutati in maniera autonoma dal giudice in palese spegio alle disposizioni di cui allart. 333 CPP, cosa che ha impedito allimputato di difendersi compiutamente.
In caso di opposizione, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa (art. 355 cpv. 3 lett. a unitamente all'art. 356 cpv. 1 CPP). Secondo l'art. 353 cpv. 1 lett. c CPP, il decreto d'accusa deve indicare i fatti contestati all'imputato. La descrizione dei fatti deve adempiere le esigenze di un atto d'accusa, deve dunque essere concisa, ma precisa (STF 6B_92/2014 del 31 marzo 2015, consid. 4.2.; DTF 140 IV 188 consid. 1.4 pag. 190). Giusta l'art. 325 cpv. 1 CPP, l'atto d'accusa indica in particolare in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (lett. f), nonché le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili (lett. g).
La modifica, allapparenza di poco conto, comporta in realtà un cambiamento sostanziale dei fatti, poiché il riferimento alla spossatezza è in stretta correlazione con la perdita di padronanza del veicolo, al punto che dal tenore del testo del punto n. 2 del decreto daccusa, essa ne appare la causa diretta e principale. Per contro, la condanna sancita dal giudice della Pretura penale si fonda su una perdita di controllo dellautomobile imputabile ad una disattenzione e non più alla stanchezza. Sono, a non averne dubbio, due fattispecie fondamentalmente diverse, sicché non si può certamente parlare, qui, di una semplice riformulazione dellimputazionecon parole proprie, di principio ammessa dalla giurisprudenza (STF 6B_127/2014 del 23 settembre 2014 consid. 6.3).
Su queste basi, il prevenuto non ha avuto alcun modo di difendersi compiutamente dagli addebiti su cui è stata fondata la sua condanna. Ne è la conferma il contenuto riassuntivo dellarringa che si trova a verbale del dibattimento del 17 dicembre 2014 (pag. 3), dal quale risulta come egli abbia concentrato i suoi sforzi sulla questione della guida in stato di inattitudine e sullimprevedibilità del colpo di sonno, senza in alcun modo accennare, nemmeno a titolo subordinato, a possibili altre cause dellincidente.
La sentenza di primo grado viola pertanto il principio accusatorio. In applicazione dellart. 409 CPP, essa deve venire annullata senza entrare nel merito delle ulteriori argomentazioni dappello e gli atti vanno rinviati alla Pretura penale che dovrà procedere ai sensi dellart. 333 cpv. 4 CPP.
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario