Sachverhalt
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo
reato previsto: dallart. 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr;
Principi applicabili allaccertamento dei fatti
Lindizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo unprocesso di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione dinsieme,una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi(Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che lesistenza dei fatti ritenuti nellatto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre lapplicazione del principioin dubio pro reo.
Il principioin dubio pro reoè così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del
1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
Almeno sino al 10 febbraio marzo 2015 il suo salario mensile era di fr. 4'900.- lordi (VI dib. primo grado 10 febbraio 2015, pag. 1). Per la cassa malati spendeva fr. 230.- al mese, mentre laffitto del suo appartamento ammontava a mensili fr. 1'200.-.
La fidanzata non lavora.
4 anni prima dei fatti, AP 1 ha acquistato lAudi TT, nuova, a fr. 80'000.-, accendendo un piccolo credito di fr. 20'000.- (poi estinto), compensando in parte il resto con la cessione del veicolo che aveva in precedenza (MP AP 1 4 settembre 2014, AI 18, pag. 3).
Limputato paga regolarmente le imposte e non ha debiti. E incensurato.
I fatti
Alle 12:30 lapparecchio ha intercettato un veicolo, risultato poi essere unAudi TT RS di colore grigio, circolante alla velocità rilevata di 210 km/h.
Essendo la targa dellautomezzo montata in maniera anomala sul lato sinistro della parte anteriore (invece che come prescritto, al centro), sotto i fari, essa si è trovata fuori campo nella foto scattata dallapparecchio. Nel contempo, i due agenti sul posto, anche a causa dellalta velocità, non sono riusciti a leggere la targa posteriore. Le uniche cose che hanno potuto notare erano i colori rosso e blu dello stemma del cantone e il fatto che il numero era piuttosto breve.
Per contro, dalla foto sono risultati essere sufficientemente visibili i due occupanti dellauto, un giovane uomo, alla guida, ed una giovane donna.
Sulla scorta di questi pochi dati sono state avviate le indagini per risalire allautore del reato. La fortuna (o sfortuna, per lappellante) ha voluto che il modello di auto in questione fosse poco diffuso, sicché la cerchia dei possibili rei è risultata essere molto limitata, essendo solo 9 le Audi TT RS immatricolate nel nostro Cantone.
Tutti e 9 i proprietari sono quindi stati convocati presso il posto di Polizia Cantonale per consentire agli inquirenti di visionare il loro veicolo.
L8 febbraio 2013 anche AP 1 è quindi giunto alla centrale di Lugano. In quelloccasione, tuttavia, gli agenti presenti, dopo aver esaminato la sua automobile, targata __________, hanno concluso che, vista la difformità di due o tre accessori, non corrispondeva esattamente a quella fotografata il 25 gennaio 2013, ma hanno nel contempo rilevato come invece limputato fosse compatibile con il conducente risultante dalla fotografia:
Verbalizzato nuovamente il 23 maggio 2014, si è avvalso della facoltà di non rispondere.
Infine, dando seguito allo spunto del prevenuto, è stato deciso di interrogare anche il fratello di questi, AP 1, che si è avvalso del diritto di non rispondere (PG 17 aprile 2014, AI 12). Qualche giorno dopo questa audizione, il datore di lavoro di AP 1 (la società __________ di __________ lo stesso dellaccusato) ha trasmesso lorario di lavoro della settimana dal 21 al 25 gennaio 2013, dal quale risulta che anche lui il 25 gennaio 2013 era assente dal lavoro, al mattino per una visita medica ed al pomeriggio perché aveva preso libero (AI 12, allegato a scritto della __________ del 22 aprile 2013).
I primi giudici hanno condiviso integralmente la posizione dellaccusa, dichiarando AP 1 autore colpevole del reato in questione e condannandolo alla pena di sedici mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni.
In occasione del dibattimento, il prevenuto ha avuto modo di ribadire di non essere lui la persona ripresa nella foto dellapparecchio Multavision il 25 gennaio 2013 alle ore 12:30, così come la donna non è la sua compagna e lauto non è quella a lui intestata. Egli ha precisato che i cerchioni montati il giorno del controllo del gennaio 2014 erano stati da lui acquistati un paio di settimane prima della loro omologazione, avvenuta il 15 maggio 2013 (VI dibattimento di primo grado del 10 febbraio 2015, pag. 2 e documento allegato al doc. dib.TPC 1). Inoltre, a domanda diretta del presidente della Corte, egli ha risposto che il giorno dei fatti è sempre stato nel luganese, a Grancia a comperare dei mobili e a casa a montarli, senza essere tuttavia in grado di dimostrarlo, nemmeno con uno scontrino dellacquisto. AP 1 ha poi aggiunto che, essendo il controllo radar stato effettuato sul mezzogiorno, egli, tra quellora e la una del pomeriggio, era sicuramente a casa dei suoi genitori a pranzare.
Lappello
In primo luogo, a suo dire, non si può ritenere prova sufficiente la dichiarazione scritta sul rapporto di polizia dal cpl. __________ in base alla quale la bandiera del Cantone che egli ha visto è quella ticinese e il numero di targa era composto da poche cifre. In effetti un rapporto scritto di polizia non è un mezzo di prova. Lunico modo per sanare questa lacuna sarebbe stato quello di interrogare lagente che ha effettuato la costatazione. In assenza della sua deposizione, fondandosi solo su quanto da questi riportato nel rapporto, il giudice avrebbe violato le norme applicabili in materia di amministrazione delle prove.
Non è dunque dimostrato che lauto che ha commesso linfrazione era immatricolata in Ticino.
In seconda battuta, lappellante afferma come non sia nemmeno dimostrato che lauto in questione sia realmente unAudi TT RS, poiché dalla foto potrebbe benissimo trattarsi di una semplice audi TT, modificata in modo da assomigliare alla RS.
Oltre a ciò, non è neppure corretto sostenere, come invece fatto dai primi giudici, che la targa del veicolo ripreso dallapparecchio Multavision fosse posizionata sulla sinistra, non essendo visibile né al centro né a destra. La stessa avrebbe anche potuto essere posizionata allinterno dellabitacolo, in modo da essere visibile dal parabrezza, oppure è parimenti ipotizzabile che lauto in questione non disponesse di alcuna targa anteriore. La foto in atti è, su questo punto, insufficiente a chiarire il fatto.
E invece assodato che né gli apparecchi elettronici, né locchio umano hanno potuto leggere la targa dellAudi in questione.
Neppure provato è che il prevenuto procedesse a modificare il veicolo ogni qualvolta doveva presentarsi in polizia, per poi rimetterlo nello stato a lui più congeniale una volta conclusi i controlli.
Dalla foto in atti non si può desumere che il guidatore fosse AP 1. Il parere di parte di un esperto in materia, prodotto, attesta infatti come limmagine non sia sufficientemente nitida per permettere di giungere ad una simile conclusione.
Infine, allegando al memoriale scritto di motivazione una dichiarazione del padre del prevenuto che lo confermerebbe, questultimo sostiene che al momento in cui è stata riscontrata linfrazione egli si trovava a pranzo dai genitori.
In base a questi elementi, i dubbi circa la colpevolezza del ricorrente sono troppo forti, sicché se ne impone il proscioglimento in virtù del principio in dubio pro reo.
Nel formulare il suo ragionamento, egli è innanzitutto partito dallaccertamento che il veicolo in questione è immatricolato in Ticino, fondato su quanto visto dagli agenti presenti sul luogo quel giorno. A suo dire in effetti, i colori dello stemma, sui quali i poliziotti sono stati apodittici, sono difficilmente confondibili con quelli degli altri cantoni elvetici.
A questo si aggiunge laccertamento, pure affidabile, che il numero di targa intravvisto dai pubblici ufficiali era composto da meno cifre rispetto alla maggioranza di quelle cantonali (a sei cifre).
In secondo luogo, la Corte delle assise correzionali ha considerato pure dimostrato che il modello di Audi ripreso nella fotografia è TT RS e non, come sostenuto dalla difesa, una semplice TT modificata. In effetti, nonostante le immagini prodotte da questultima di un esemplare di TT modificato, la tesi difensiva è meramente astratta:
Alla stessa stregua non è stata considerata sufficientemente concreta leccezione per la quale la targa avrebbe anche potuto essere stata posizionata sul cruscotto dellautomobile. Pure in questo caso le immagini prodotte non sono state considerate utili, anche perché, come per tutte le altre trasmesse al tribunale, non si sa nulla di esse, della data e degli estremi del loro scatto.
Alcuno spazio ha poi trovato largomentazione secondo la quale i cerchioni che erano montati nel gennaio del 2014 erano stati comprati a inizio maggio 2013, come sarebbe a detta dellimputato attestato dal certificato di omologazione del 15 maggio 2013 (allegato al verbale del dibattimento di primo grado). Per il tribunale di prima istanza, la data dellomologazione non proverebbe nulla, avendo AP 1 averli potuto montare già in precedenza. Tanto più che non sarebbe stata la prima volta che egli montava su un suo veicolo accessori senza sottoporli alla competente autorità per la necessaria preventiva autorizzazione, per poi circolare normalmente su strada. In effetti, ad esempio, il 5 gennaio 2014, in occasione di un controllo di polizia non annunciato, sono stati trovati un airbox e un catalizzatore non omologati.
Inoltre il prevenuto, contrariamente a quanto a suo tempo promesso, non ha mai prodotto le fatture dacquisto dei cerchi, rispettivamente un documento attestante il loro montaggio.
Alla stessa stregua, non è stata ritenuta determinante la consulenza di parte sullidentificabilità dellimputato nella foto presa il 25 gennaio 2015, poiché, oltre a non essere vincolante, non è neppure risolutiva.
Da ultimo, il primo giudice non ha potuto mancare di osservare come laccusato abbia dapprima dichiarato che quel giorno è sempre stato nel Luganese, a Grancia, a comprare qualche mobile, che poi ha montato, e poi, non essendo in alcun modo riuscito a sostanziare tali affermazioni con delle fatture o estratti bancari, abbia per la prima volta sostenuto di essere stato, tra le 12:00 e le 13:00, a pranzo dai suoi genitori. Preso atto di tale atteggiamento e del fatto che neppure in questo caso le affermazioni si sono spinte oltre le mere allegazioni, AP 1 non è stato considerato credibile.
In primo luogo, il cpl. __________ ha dichiarato nel rapporto di polizia 23 giugno 2014 (AI 12, pag. 3) di aver avuto la possibilità di notare come il numero di targa fosse composto da poche cifre e che lo stemma era rosso e blu. Evidentemente, non essendo stato interrogato lagente, si tratta di un mero indizio, ma non si può dimenticare che limputato non ha mai chiesto la sua audizione testimoniale, sicché la critica avanzata ora circa la valenza di tale dichiarazione è meramente strumentale e costituisce un abuso di diritto.
Circa il modello di veicolo ripreso nella fotografia, si può dare per dimostrato - e nemmeno è contestato dal prevenuto - che si tratta di un Audi TT con tutte le caratteristiche di una RS. Tra i vari segni distintivi si può notare la placchetta posta sulla griglia del radiatore anteriore, a destra, e lalettone posteriore.
Non mette in dubbio questa conclusione largomentazione della difesa per la quale potrebbe trattarsi benissimo anche di un modello di semplice Audi TT modificato esteriormente per assomigliare ad una RS. In effetti, la documentazione fotografica prodotta al processo di primo grado, più che sostenere tale tesi, la sconfessa, poiché il veicolo modificato ripreso diverge dal modello RS in maniera evidente già solo per non avere proprio lalettone posteriore e neppure la placchetta anteriore con lindicazione TT RS.
Inoltre, anche i cerchioni montati a quel momento, che sono uguali a quelli che lauto del prevenuto aveva nel gennaio 2014, sono proprio del tipo Audi TT RS 8J (come emerge dallallegato alla licenza di circolazione consegnato al dibattimento di prime cure), quindi delle ruote appositamente progettate per quel genere di veicolo.
E dunque legittimo dare per accertato che lauto con cui è stata commessa linfrazione era unAudi TT RS.
Non contestato è che al momento del reato vi fossero 9 Audi TT RS immatricolate in Ticino e che, tra queste, lunica con le caratteristiche di quella ripresa in foto sia stata quella del prevenuto.
Pure provato è che lauto dellimputato, il 5 gennaio 2014, era praticamente identica a quella con la quale è stato commesso leccesso di velocità qui in discussione. Il fatto che per contro, il veicolo sottoposto allispezione dell8 febbraio 2014 presentasse delle piccole differenze, nulla significa, poiché egli ha avuto tempo a sufficienza per sistemarlo, rendendolo conforme alle disposizioni di legge e, nel contempo, diverso da quello che stavano cercando gli inquirenti per due particolari di rilievo come le ruote e la posizione della targa. Spostare questultima è un gioco da ragazzi, così come non ci vuole molto tempo per cambiare i cerchioni.
A proposito di questultimi, è più che legittimo concludere che fossero già stati montati al momento dellinfrazione, nonostante la loro omologazione ufficiale sia stata ottenuta solo nel maggio 2014. Confrontato con questa contestazione, di rilievo, laccusato si è limitato a respingerla genericamente, ma non ha prodotto alcuna prova circa la data del loro acquisto, nonostante sarebbe stato molto semplice farlo e nonostante, nel primo verbale, abbia dichiarato di poterla presentare a breve (PG 31 gennaio 2014, AI 12, pag. 3).
Lobiezione che la targa dellAudi ripresa nella foto dellapparecchio Multagraph non doveva per forza essere stata collocata sotto i fari anteriori della parte sinistra, ma avrebbe potuto anche essere assente, può essere accolta senza difficoltà. In effetti, dalle immagini, è da ritenersi provato solo che essa non era nella posizione centrale normale, né spostata un po più a destra, né sul cruscotto anteriore. Quindi o non cera del tutto (fatto anomalo, illegale e decisamente raro per unauto circolante in autostrada), o era stata posizionata proprio dove era quella dellauto del prevenuto il 5 gennaio 2014. In ogni caso, quindi, lassenza della targa anteriore nella parte di veicolo ritratta nella foto scattata il giorno dellinfrazione e il fatto che quella dellAudi del prevenuto fosse piazzata sulla sinistra, costituisce un ulteriore indizio a favore della tesi accusatoria.
In linea con la costatazione degli agenti di polizia presenti sul posto in occasione del controllo della velocità nel quale è incappato limputato, il numero di targa della sua automobile è di 5 cifre, quindi più breve della maggioranza di quelli immatricolati nel nostro Cantone.
Da tutto quanto precede, si può dare per provato che il veicolo con cui è stato commesso il reato è proprio lAudi TT RS intestato a AP 1, quindi targato __________.
Quantunque non sia nitida, in effetti, limmagine consente di rilevare alcuni tratti morfologici del viso del guidatore uguali a quelli del viso di AP 1: la stessa forma ovale del volto, la stessa fronte, il taglio e lattaccatura dei capelli, le sopracciglia folte, i baffi leggermente pronunciati (come se fosse per mancata rasatura), la forma del naso, la forma delle orecchie e la loro posizione.
Questa conclusione è rafforzata dal confronto con la foto scattata in occasione dellinfrazione del 13 giugno 2013, nella quale lo stesso prevenuto si è riconosciuto (AI 12, allegato n. 10).
In occasione dellinterrogatorio del 17 aprile 2014, __________ (il fratello) si è avvalso della facoltà di non rispondere, così come ha fatto limputato in precedenza, il 4 aprile 2013.
Il 4 settembre 2014, poi, sentito dal procuratore pubblico, il prevenuto si è limitato a confermare quanto detto in precedenza (AI 18).
Al processo di primo grado, egli ha sostenuto di esser sempre stato nel Luganese il 25 gennaio 2014, prima a Grancia allIkea, e poi a casa a montare i mobili. In un secondo tempo ha pure ipotizzato di trovarsi, alle 12:30, dai propri genitori a mangiare, senza brigarsi di sostanziare alcunché.
Solo in appello, ribadendo di aver pranzato dai genitori, dopo aver preso atto delle considerazioni del primo giudice, ha prodotto una dichiarazione scritta del padre che dovrebbe andare in questa direzione:
Nessuna ricevuta e nessun estratto bancario relativo allacquisto dei mobili è mai stato presentato.
A fronte di un simile atteggiamento processuale, con il quale ha timidamente cercato di sostanziare la sua tesi asserendo di essersi trovato altrove nel momento dellinfrazione, senza mai dimostrarlo e aggiungendo ogni volta elementi che avrebbero dovuti essergli noti sin dallinizio (addirittura sin dal primo contatto, nel 2013, con la polizia), lappellante non si può considerare credibile. Un alibi del genere, vista la gravità dellaccusa, se reale, avrebbe dovuto e potuto essere facilmente dimostrabile e, soprattutto, avrebbe dovuto essere esposto nella sua integrità sin dallinizio, oltretutto senza utilizzare la forma ipotetica.
La controprova della vacuità delleccezione è data proprio dalla formulazione utilizzata dal padre nella sua dichiarazione (già di per sé priva di valore probatorio, non essendo stata richiesta nella forma della testimonianza): generica e abilmente volta a non prendere una posizione decisa su quanto avvenuto il giorno dei fatti.
Ne consegue che si può dare per accertato, senza dubbio alcuno, che lautore dellinfrazione sia proprio AP 1.
Abbondanzialmente, va rilevato che a tale conclusione si giunge senza la necessità di dover verificare se la donna ritratta accanto al conducente sia la compagna dellaccusato. Un semplice esame superficiale consente comunque sia di affermare che la corporatura è analoga. Costatazione che aggiunge un ulteriore tassello, seppur molto piccolo, alla fondatezza delle accuse.
La pena
In effetti la pena inflitta è ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP e, in particolare, appare adeguata alla gravità dellinfrazione commessa dal ricorrente.
Da confermare è pure la sospensione condizionale della pena detentiva per un periodo di prova di tre anni.
In virtù del divieto della reformatio in peius non si entra in merito sullipotesi di una confisca del veicolo con cui è stata commessa linfrazione ai sensi dellart. 90a LCStr. Vale tuttavia la pena ricordare allimputato, affinché ciò funga da ulteriore deterrente nei suoi confronti, che sussiste anche questa possibilitàche, in caso di recidiva, verrà presa in considerazione.
27 cpv. 1, 32, 90 cpv. 3 e 4, 90a LCStr;
4, 4a ONC, 22 OSStr;
grave infrazione alle norme della circolazione
- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano
-Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,
6501 Bellinzona
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Erwägungen (1 Absätze)
E. 32 cpv. 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr;
Principi applicabili allaccertamento dei fatti
Lindizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo unprocesso di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione dinsieme,una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi(Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che lesistenza dei fatti ritenuti nellatto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre lapplicazione del principioin dubio pro reo.
Il principioin dubio pro reoè così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del
1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
Almeno sino al 10 febbraio marzo 2015 il suo salario mensile era di fr. 4'900.- lordi (VI dib. primo grado 10 febbraio 2015, pag. 1). Per la cassa malati spendeva fr. 230.- al mese, mentre laffitto del suo appartamento ammontava a mensili fr. 1'200.-.
La fidanzata non lavora.
4 anni prima dei fatti, AP 1 ha acquistato lAudi TT, nuova, a fr. 80'000.-, accendendo un piccolo credito di fr. 20'000.- (poi estinto), compensando in parte il resto con la cessione del veicolo che aveva in precedenza (MP AP 1 4 settembre 2014, AI 18, pag. 3).
Limputato paga regolarmente le imposte e non ha debiti. E incensurato.
I fatti
Alle 12:30 lapparecchio ha intercettato un veicolo, risultato poi essere unAudi TT RS di colore grigio, circolante alla velocità rilevata di 210 km/h.
Essendo la targa dellautomezzo montata in maniera anomala sul lato sinistro della parte anteriore (invece che come prescritto, al centro), sotto i fari, essa si è trovata fuori campo nella foto scattata dallapparecchio. Nel contempo, i due agenti sul posto, anche a causa dellalta velocità, non sono riusciti a leggere la targa posteriore. Le uniche cose che hanno potuto notare erano i colori rosso e blu dello stemma del cantone e il fatto che il numero era piuttosto breve.
Per contro, dalla foto sono risultati essere sufficientemente visibili i due occupanti dellauto, un giovane uomo, alla guida, ed una giovane donna.
Sulla scorta di questi pochi dati sono state avviate le indagini per risalire allautore del reato. La fortuna (o sfortuna, per lappellante) ha voluto che il modello di auto in questione fosse poco diffuso, sicché la cerchia dei possibili rei è risultata essere molto limitata, essendo solo 9 le Audi TT RS immatricolate nel nostro Cantone.
Tutti e 9 i proprietari sono quindi stati convocati presso il posto di Polizia Cantonale per consentire agli inquirenti di visionare il loro veicolo.
L8 febbraio 2013 anche AP 1 è quindi giunto alla centrale di Lugano. In quelloccasione, tuttavia, gli agenti presenti, dopo aver esaminato la sua automobile, targata __________, hanno concluso che, vista la difformità di due o tre accessori, non corrispondeva esattamente a quella fotografata il 25 gennaio 2013, ma hanno nel contempo rilevato come invece limputato fosse compatibile con il conducente risultante dalla fotografia:
Verbalizzato nuovamente il 23 maggio 2014, si è avvalso della facoltà di non rispondere.
Infine, dando seguito allo spunto del prevenuto, è stato deciso di interrogare anche il fratello di questi, AP 1, che si è avvalso del diritto di non rispondere (PG 17 aprile 2014, AI 12). Qualche giorno dopo questa audizione, il datore di lavoro di AP 1 (la società __________ di __________ lo stesso dellaccusato) ha trasmesso lorario di lavoro della settimana dal 21 al 25 gennaio 2013, dal quale risulta che anche lui il 25 gennaio 2013 era assente dal lavoro, al mattino per una visita medica ed al pomeriggio perché aveva preso libero (AI 12, allegato a scritto della __________ del 22 aprile 2013).
I primi giudici hanno condiviso integralmente la posizione dellaccusa, dichiarando AP 1 autore colpevole del reato in questione e condannandolo alla pena di sedici mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni.
In occasione del dibattimento, il prevenuto ha avuto modo di ribadire di non essere lui la persona ripresa nella foto dellapparecchio Multavision il 25 gennaio 2013 alle ore 12:30, così come la donna non è la sua compagna e lauto non è quella a lui intestata. Egli ha precisato che i cerchioni montati il giorno del controllo del gennaio 2014 erano stati da lui acquistati un paio di settimane prima della loro omologazione, avvenuta il 15 maggio 2013 (VI dibattimento di primo grado del 10 febbraio 2015, pag. 2 e documento allegato al doc. dib.TPC 1). Inoltre, a domanda diretta del presidente della Corte, egli ha risposto che il giorno dei fatti è sempre stato nel luganese, a Grancia a comperare dei mobili e a casa a montarli, senza essere tuttavia in grado di dimostrarlo, nemmeno con uno scontrino dellacquisto. AP 1 ha poi aggiunto che, essendo il controllo radar stato effettuato sul mezzogiorno, egli, tra quellora e la una del pomeriggio, era sicuramente a casa dei suoi genitori a pranzare.
Lappello
In primo luogo, a suo dire, non si può ritenere prova sufficiente la dichiarazione scritta sul rapporto di polizia dal cpl. __________ in base alla quale la bandiera del Cantone che egli ha visto è quella ticinese e il numero di targa era composto da poche cifre. In effetti un rapporto scritto di polizia non è un mezzo di prova. Lunico modo per sanare questa lacuna sarebbe stato quello di interrogare lagente che ha effettuato la costatazione. In assenza della sua deposizione, fondandosi solo su quanto da questi riportato nel rapporto, il giudice avrebbe violato le norme applicabili in materia di amministrazione delle prove.
Non è dunque dimostrato che lauto che ha commesso linfrazione era immatricolata in Ticino.
In seconda battuta, lappellante afferma come non sia nemmeno dimostrato che lauto in questione sia realmente unAudi TT RS, poiché dalla foto potrebbe benissimo trattarsi di una semplice audi TT, modificata in modo da assomigliare alla RS.
Oltre a ciò, non è neppure corretto sostenere, come invece fatto dai primi giudici, che la targa del veicolo ripreso dallapparecchio Multavision fosse posizionata sulla sinistra, non essendo visibile né al centro né a destra. La stessa avrebbe anche potuto essere posizionata allinterno dellabitacolo, in modo da essere visibile dal parabrezza, oppure è parimenti ipotizzabile che lauto in questione non disponesse di alcuna targa anteriore. La foto in atti è, su questo punto, insufficiente a chiarire il fatto.
E invece assodato che né gli apparecchi elettronici, né locchio umano hanno potuto leggere la targa dellAudi in questione.
Neppure provato è che il prevenuto procedesse a modificare il veicolo ogni qualvolta doveva presentarsi in polizia, per poi rimetterlo nello stato a lui più congeniale una volta conclusi i controlli.
Dalla foto in atti non si può desumere che il guidatore fosse AP 1. Il parere di parte di un esperto in materia, prodotto, attesta infatti come limmagine non sia sufficientemente nitida per permettere di giungere ad una simile conclusione.
Infine, allegando al memoriale scritto di motivazione una dichiarazione del padre del prevenuto che lo confermerebbe, questultimo sostiene che al momento in cui è stata riscontrata linfrazione egli si trovava a pranzo dai genitori.
In base a questi elementi, i dubbi circa la colpevolezza del ricorrente sono troppo forti, sicché se ne impone il proscioglimento in virtù del principio in dubio pro reo.
Nel formulare il suo ragionamento, egli è innanzitutto partito dallaccertamento che il veicolo in questione è immatricolato in Ticino, fondato su quanto visto dagli agenti presenti sul luogo quel giorno. A suo dire in effetti, i colori dello stemma, sui quali i poliziotti sono stati apodittici, sono difficilmente confondibili con quelli degli altri cantoni elvetici.
A questo si aggiunge laccertamento, pure affidabile, che il numero di targa intravvisto dai pubblici ufficiali era composto da meno cifre rispetto alla maggioranza di quelle cantonali (a sei cifre).
In secondo luogo, la Corte delle assise correzionali ha considerato pure dimostrato che il modello di Audi ripreso nella fotografia è TT RS e non, come sostenuto dalla difesa, una semplice TT modificata. In effetti, nonostante le immagini prodotte da questultima di un esemplare di TT modificato, la tesi difensiva è meramente astratta:
Alla stessa stregua non è stata considerata sufficientemente concreta leccezione per la quale la targa avrebbe anche potuto essere stata posizionata sul cruscotto dellautomobile. Pure in questo caso le immagini prodotte non sono state considerate utili, anche perché, come per tutte le altre trasmesse al tribunale, non si sa nulla di esse, della data e degli estremi del loro scatto.
Alcuno spazio ha poi trovato largomentazione secondo la quale i cerchioni che erano montati nel gennaio del 2014 erano stati comprati a inizio maggio 2013, come sarebbe a detta dellimputato attestato dal certificato di omologazione del 15 maggio 2013 (allegato al verbale del dibattimento di primo grado). Per il tribunale di prima istanza, la data dellomologazione non proverebbe nulla, avendo AP 1 averli potuto montare già in precedenza. Tanto più che non sarebbe stata la prima volta che egli montava su un suo veicolo accessori senza sottoporli alla competente autorità per la necessaria preventiva autorizzazione, per poi circolare normalmente su strada. In effetti, ad esempio, il 5 gennaio 2014, in occasione di un controllo di polizia non annunciato, sono stati trovati un airbox e un catalizzatore non omologati.
Inoltre il prevenuto, contrariamente a quanto a suo tempo promesso, non ha mai prodotto le fatture dacquisto dei cerchi, rispettivamente un documento attestante il loro montaggio.
Alla stessa stregua, non è stata ritenuta determinante la consulenza di parte sullidentificabilità dellimputato nella foto presa il 25 gennaio 2015, poiché, oltre a non essere vincolante, non è neppure risolutiva.
Da ultimo, il primo giudice non ha potuto mancare di osservare come laccusato abbia dapprima dichiarato che quel giorno è sempre stato nel Luganese, a Grancia, a comprare qualche mobile, che poi ha montato, e poi, non essendo in alcun modo riuscito a sostanziare tali affermazioni con delle fatture o estratti bancari, abbia per la prima volta sostenuto di essere stato, tra le 12:00 e le 13:00, a pranzo dai suoi genitori. Preso atto di tale atteggiamento e del fatto che neppure in questo caso le affermazioni si sono spinte oltre le mere allegazioni, AP 1 non è stato considerato credibile.
In primo luogo, il cpl. __________ ha dichiarato nel rapporto di polizia 23 giugno 2014 (AI 12, pag. 3) di aver avuto la possibilità di notare come il numero di targa fosse composto da poche cifre e che lo stemma era rosso e blu. Evidentemente, non essendo stato interrogato lagente, si tratta di un mero indizio, ma non si può dimenticare che limputato non ha mai chiesto la sua audizione testimoniale, sicché la critica avanzata ora circa la valenza di tale dichiarazione è meramente strumentale e costituisce un abuso di diritto.
Circa il modello di veicolo ripreso nella fotografia, si può dare per dimostrato - e nemmeno è contestato dal prevenuto - che si tratta di un Audi TT con tutte le caratteristiche di una RS. Tra i vari segni distintivi si può notare la placchetta posta sulla griglia del radiatore anteriore, a destra, e lalettone posteriore.
Non mette in dubbio questa conclusione largomentazione della difesa per la quale potrebbe trattarsi benissimo anche di un modello di semplice Audi TT modificato esteriormente per assomigliare ad una RS. In effetti, la documentazione fotografica prodotta al processo di primo grado, più che sostenere tale tesi, la sconfessa, poiché il veicolo modificato ripreso diverge dal modello RS in maniera evidente già solo per non avere proprio lalettone posteriore e neppure la placchetta anteriore con lindicazione TT RS.
Inoltre, anche i cerchioni montati a quel momento, che sono uguali a quelli che lauto del prevenuto aveva nel gennaio 2014, sono proprio del tipo Audi TT RS 8J (come emerge dallallegato alla licenza di circolazione consegnato al dibattimento di prime cure), quindi delle ruote appositamente progettate per quel genere di veicolo.
E dunque legittimo dare per accertato che lauto con cui è stata commessa linfrazione era unAudi TT RS.
Non contestato è che al momento del reato vi fossero 9 Audi TT RS immatricolate in Ticino e che, tra queste, lunica con le caratteristiche di quella ripresa in foto sia stata quella del prevenuto.
Pure provato è che lauto dellimputato, il 5 gennaio 2014, era praticamente identica a quella con la quale è stato commesso leccesso di velocità qui in discussione. Il fatto che per contro, il veicolo sottoposto allispezione dell8 febbraio 2014 presentasse delle piccole differenze, nulla significa, poiché egli ha avuto tempo a sufficienza per sistemarlo, rendendolo conforme alle disposizioni di legge e, nel contempo, diverso da quello che stavano cercando gli inquirenti per due particolari di rilievo come le ruote e la posizione della targa. Spostare questultima è un gioco da ragazzi, così come non ci vuole molto tempo per cambiare i cerchioni.
A proposito di questultimi, è più che legittimo concludere che fossero già stati montati al momento dellinfrazione, nonostante la loro omologazione ufficiale sia stata ottenuta solo nel maggio 2014. Confrontato con questa contestazione, di rilievo, laccusato si è limitato a respingerla genericamente, ma non ha prodotto alcuna prova circa la data del loro acquisto, nonostante sarebbe stato molto semplice farlo e nonostante, nel primo verbale, abbia dichiarato di poterla presentare a breve (PG 31 gennaio 2014, AI 12, pag. 3).
Lobiezione che la targa dellAudi ripresa nella foto dellapparecchio Multagraph non doveva per forza essere stata collocata sotto i fari anteriori della parte sinistra, ma avrebbe potuto anche essere assente, può essere accolta senza difficoltà. In effetti, dalle immagini, è da ritenersi provato solo che essa non era nella posizione centrale normale, né spostata un po più a destra, né sul cruscotto anteriore. Quindi o non cera del tutto (fatto anomalo, illegale e decisamente raro per unauto circolante in autostrada), o era stata posizionata proprio dove era quella dellauto del prevenuto il 5 gennaio 2014. In ogni caso, quindi, lassenza della targa anteriore nella parte di veicolo ritratta nella foto scattata il giorno dellinfrazione e il fatto che quella dellAudi del prevenuto fosse piazzata sulla sinistra, costituisce un ulteriore indizio a favore della tesi accusatoria.
In linea con la costatazione degli agenti di polizia presenti sul posto in occasione del controllo della velocità nel quale è incappato limputato, il numero di targa della sua automobile è di 5 cifre, quindi più breve della maggioranza di quelli immatricolati nel nostro Cantone.
Da tutto quanto precede, si può dare per provato che il veicolo con cui è stato commesso il reato è proprio lAudi TT RS intestato a AP 1, quindi targato __________.
Quantunque non sia nitida, in effetti, limmagine consente di rilevare alcuni tratti morfologici del viso del guidatore uguali a quelli del viso di AP 1: la stessa forma ovale del volto, la stessa fronte, il taglio e lattaccatura dei capelli, le sopracciglia folte, i baffi leggermente pronunciati (come se fosse per mancata rasatura), la forma del naso, la forma delle orecchie e la loro posizione.
Questa conclusione è rafforzata dal confronto con la foto scattata in occasione dellinfrazione del 13 giugno 2013, nella quale lo stesso prevenuto si è riconosciuto (AI 12, allegato n. 10).
In occasione dellinterrogatorio del 17 aprile 2014, __________ (il fratello) si è avvalso della facoltà di non rispondere, così come ha fatto limputato in precedenza, il 4 aprile 2013.
Il 4 settembre 2014, poi, sentito dal procuratore pubblico, il prevenuto si è limitato a confermare quanto detto in precedenza (AI 18).
Al processo di primo grado, egli ha sostenuto di esser sempre stato nel Luganese il 25 gennaio 2014, prima a Grancia allIkea, e poi a casa a montare i mobili. In un secondo tempo ha pure ipotizzato di trovarsi, alle 12:30, dai propri genitori a mangiare, senza brigarsi di sostanziare alcunché.
Solo in appello, ribadendo di aver pranzato dai genitori, dopo aver preso atto delle considerazioni del primo giudice, ha prodotto una dichiarazione scritta del padre che dovrebbe andare in questa direzione:
Nessuna ricevuta e nessun estratto bancario relativo allacquisto dei mobili è mai stato presentato.
A fronte di un simile atteggiamento processuale, con il quale ha timidamente cercato di sostanziare la sua tesi asserendo di essersi trovato altrove nel momento dellinfrazione, senza mai dimostrarlo e aggiungendo ogni volta elementi che avrebbero dovuti essergli noti sin dallinizio (addirittura sin dal primo contatto, nel 2013, con la polizia), lappellante non si può considerare credibile. Un alibi del genere, vista la gravità dellaccusa, se reale, avrebbe dovuto e potuto essere facilmente dimostrabile e, soprattutto, avrebbe dovuto essere esposto nella sua integrità sin dallinizio, oltretutto senza utilizzare la forma ipotetica.
La controprova della vacuità delleccezione è data proprio dalla formulazione utilizzata dal padre nella sua dichiarazione (già di per sé priva di valore probatorio, non essendo stata richiesta nella forma della testimonianza): generica e abilmente volta a non prendere una posizione decisa su quanto avvenuto il giorno dei fatti.
Ne consegue che si può dare per accertato, senza dubbio alcuno, che lautore dellinfrazione sia proprio AP 1.
Abbondanzialmente, va rilevato che a tale conclusione si giunge senza la necessità di dover verificare se la donna ritratta accanto al conducente sia la compagna dellaccusato. Un semplice esame superficiale consente comunque sia di affermare che la corporatura è analoga. Costatazione che aggiunge un ulteriore tassello, seppur molto piccolo, alla fondatezza delle accuse.
La pena
In effetti la pena inflitta è ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP e, in particolare, appare adeguata alla gravità dellinfrazione commessa dal ricorrente.
Da confermare è pure la sospensione condizionale della pena detentiva per un periodo di prova di tre anni.
In virtù del divieto della reformatio in peius non si entra in merito sullipotesi di una confisca del veicolo con cui è stata commessa linfrazione ai sensi dellart. 90a LCStr. Vale tuttavia la pena ricordare allimputato, affinché ciò funga da ulteriore deterrente nei suoi confronti, che sussiste anche questa possibilitàche, in caso di recidiva, verrà presa in considerazione.
27 cpv. 1, 32, 90 cpv. 3 e 4, 90a LCStr;
4, 4a ONC, 22 OSStr;
grave infrazione alle norme della circolazione
- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano
-Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,
6501 Bellinzona
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.17.2015.63
Locarno
19 ottobre 2015/mi
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nellambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura dappello avviata con annuncio del 23 marzo 2015 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 18 marzo 2015 dalla Corte delle assise correzionali di Riviera (motivazione scritta intimata il 27 aprile 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 4 maggio 2015;
grave infrazione alle norme della circolazione
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo
reato previsto: dallart. 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr;
Principi applicabili allaccertamento dei fatti
Lindizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo unprocesso di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione dinsieme,una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi(Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che lesistenza dei fatti ritenuti nellatto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre lapplicazione del principioin dubio pro reo.
Il principioin dubio pro reoè così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del
1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
Almeno sino al 10 febbraio marzo 2015 il suo salario mensile era di fr. 4'900.- lordi (VI dib. primo grado 10 febbraio 2015, pag. 1). Per la cassa malati spendeva fr. 230.- al mese, mentre laffitto del suo appartamento ammontava a mensili fr. 1'200.-.
La fidanzata non lavora.
4 anni prima dei fatti, AP 1 ha acquistato lAudi TT, nuova, a fr. 80'000.-, accendendo un piccolo credito di fr. 20'000.- (poi estinto), compensando in parte il resto con la cessione del veicolo che aveva in precedenza (MP AP 1 4 settembre 2014, AI 18, pag. 3).
Limputato paga regolarmente le imposte e non ha debiti. E incensurato.
I fatti
Alle 12:30 lapparecchio ha intercettato un veicolo, risultato poi essere unAudi TT RS di colore grigio, circolante alla velocità rilevata di 210 km/h.
Essendo la targa dellautomezzo montata in maniera anomala sul lato sinistro della parte anteriore (invece che come prescritto, al centro), sotto i fari, essa si è trovata fuori campo nella foto scattata dallapparecchio. Nel contempo, i due agenti sul posto, anche a causa dellalta velocità, non sono riusciti a leggere la targa posteriore. Le uniche cose che hanno potuto notare erano i colori rosso e blu dello stemma del cantone e il fatto che il numero era piuttosto breve.
Per contro, dalla foto sono risultati essere sufficientemente visibili i due occupanti dellauto, un giovane uomo, alla guida, ed una giovane donna.
Sulla scorta di questi pochi dati sono state avviate le indagini per risalire allautore del reato. La fortuna (o sfortuna, per lappellante) ha voluto che il modello di auto in questione fosse poco diffuso, sicché la cerchia dei possibili rei è risultata essere molto limitata, essendo solo 9 le Audi TT RS immatricolate nel nostro Cantone.
Tutti e 9 i proprietari sono quindi stati convocati presso il posto di Polizia Cantonale per consentire agli inquirenti di visionare il loro veicolo.
L8 febbraio 2013 anche AP 1 è quindi giunto alla centrale di Lugano. In quelloccasione, tuttavia, gli agenti presenti, dopo aver esaminato la sua automobile, targata __________, hanno concluso che, vista la difformità di due o tre accessori, non corrispondeva esattamente a quella fotografata il 25 gennaio 2013, ma hanno nel contempo rilevato come invece limputato fosse compatibile con il conducente risultante dalla fotografia:
Verbalizzato nuovamente il 23 maggio 2014, si è avvalso della facoltà di non rispondere.
Infine, dando seguito allo spunto del prevenuto, è stato deciso di interrogare anche il fratello di questi, AP 1, che si è avvalso del diritto di non rispondere (PG 17 aprile 2014, AI 12). Qualche giorno dopo questa audizione, il datore di lavoro di AP 1 (la società __________ di __________ lo stesso dellaccusato) ha trasmesso lorario di lavoro della settimana dal 21 al 25 gennaio 2013, dal quale risulta che anche lui il 25 gennaio 2013 era assente dal lavoro, al mattino per una visita medica ed al pomeriggio perché aveva preso libero (AI 12, allegato a scritto della __________ del 22 aprile 2013).
I primi giudici hanno condiviso integralmente la posizione dellaccusa, dichiarando AP 1 autore colpevole del reato in questione e condannandolo alla pena di sedici mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni.
In occasione del dibattimento, il prevenuto ha avuto modo di ribadire di non essere lui la persona ripresa nella foto dellapparecchio Multavision il 25 gennaio 2013 alle ore 12:30, così come la donna non è la sua compagna e lauto non è quella a lui intestata. Egli ha precisato che i cerchioni montati il giorno del controllo del gennaio 2014 erano stati da lui acquistati un paio di settimane prima della loro omologazione, avvenuta il 15 maggio 2013 (VI dibattimento di primo grado del 10 febbraio 2015, pag. 2 e documento allegato al doc. dib.TPC 1). Inoltre, a domanda diretta del presidente della Corte, egli ha risposto che il giorno dei fatti è sempre stato nel luganese, a Grancia a comperare dei mobili e a casa a montarli, senza essere tuttavia in grado di dimostrarlo, nemmeno con uno scontrino dellacquisto. AP 1 ha poi aggiunto che, essendo il controllo radar stato effettuato sul mezzogiorno, egli, tra quellora e la una del pomeriggio, era sicuramente a casa dei suoi genitori a pranzare.
Lappello
In primo luogo, a suo dire, non si può ritenere prova sufficiente la dichiarazione scritta sul rapporto di polizia dal cpl. __________ in base alla quale la bandiera del Cantone che egli ha visto è quella ticinese e il numero di targa era composto da poche cifre. In effetti un rapporto scritto di polizia non è un mezzo di prova. Lunico modo per sanare questa lacuna sarebbe stato quello di interrogare lagente che ha effettuato la costatazione. In assenza della sua deposizione, fondandosi solo su quanto da questi riportato nel rapporto, il giudice avrebbe violato le norme applicabili in materia di amministrazione delle prove.
Non è dunque dimostrato che lauto che ha commesso linfrazione era immatricolata in Ticino.
In seconda battuta, lappellante afferma come non sia nemmeno dimostrato che lauto in questione sia realmente unAudi TT RS, poiché dalla foto potrebbe benissimo trattarsi di una semplice audi TT, modificata in modo da assomigliare alla RS.
Oltre a ciò, non è neppure corretto sostenere, come invece fatto dai primi giudici, che la targa del veicolo ripreso dallapparecchio Multavision fosse posizionata sulla sinistra, non essendo visibile né al centro né a destra. La stessa avrebbe anche potuto essere posizionata allinterno dellabitacolo, in modo da essere visibile dal parabrezza, oppure è parimenti ipotizzabile che lauto in questione non disponesse di alcuna targa anteriore. La foto in atti è, su questo punto, insufficiente a chiarire il fatto.
E invece assodato che né gli apparecchi elettronici, né locchio umano hanno potuto leggere la targa dellAudi in questione.
Neppure provato è che il prevenuto procedesse a modificare il veicolo ogni qualvolta doveva presentarsi in polizia, per poi rimetterlo nello stato a lui più congeniale una volta conclusi i controlli.
Dalla foto in atti non si può desumere che il guidatore fosse AP 1. Il parere di parte di un esperto in materia, prodotto, attesta infatti come limmagine non sia sufficientemente nitida per permettere di giungere ad una simile conclusione.
Infine, allegando al memoriale scritto di motivazione una dichiarazione del padre del prevenuto che lo confermerebbe, questultimo sostiene che al momento in cui è stata riscontrata linfrazione egli si trovava a pranzo dai genitori.
In base a questi elementi, i dubbi circa la colpevolezza del ricorrente sono troppo forti, sicché se ne impone il proscioglimento in virtù del principio in dubio pro reo.
Nel formulare il suo ragionamento, egli è innanzitutto partito dallaccertamento che il veicolo in questione è immatricolato in Ticino, fondato su quanto visto dagli agenti presenti sul luogo quel giorno. A suo dire in effetti, i colori dello stemma, sui quali i poliziotti sono stati apodittici, sono difficilmente confondibili con quelli degli altri cantoni elvetici.
A questo si aggiunge laccertamento, pure affidabile, che il numero di targa intravvisto dai pubblici ufficiali era composto da meno cifre rispetto alla maggioranza di quelle cantonali (a sei cifre).
In secondo luogo, la Corte delle assise correzionali ha considerato pure dimostrato che il modello di Audi ripreso nella fotografia è TT RS e non, come sostenuto dalla difesa, una semplice TT modificata. In effetti, nonostante le immagini prodotte da questultima di un esemplare di TT modificato, la tesi difensiva è meramente astratta:
Alla stessa stregua non è stata considerata sufficientemente concreta leccezione per la quale la targa avrebbe anche potuto essere stata posizionata sul cruscotto dellautomobile. Pure in questo caso le immagini prodotte non sono state considerate utili, anche perché, come per tutte le altre trasmesse al tribunale, non si sa nulla di esse, della data e degli estremi del loro scatto.
Alcuno spazio ha poi trovato largomentazione secondo la quale i cerchioni che erano montati nel gennaio del 2014 erano stati comprati a inizio maggio 2013, come sarebbe a detta dellimputato attestato dal certificato di omologazione del 15 maggio 2013 (allegato al verbale del dibattimento di primo grado). Per il tribunale di prima istanza, la data dellomologazione non proverebbe nulla, avendo AP 1 averli potuto montare già in precedenza. Tanto più che non sarebbe stata la prima volta che egli montava su un suo veicolo accessori senza sottoporli alla competente autorità per la necessaria preventiva autorizzazione, per poi circolare normalmente su strada. In effetti, ad esempio, il 5 gennaio 2014, in occasione di un controllo di polizia non annunciato, sono stati trovati un airbox e un catalizzatore non omologati.
Inoltre il prevenuto, contrariamente a quanto a suo tempo promesso, non ha mai prodotto le fatture dacquisto dei cerchi, rispettivamente un documento attestante il loro montaggio.
Alla stessa stregua, non è stata ritenuta determinante la consulenza di parte sullidentificabilità dellimputato nella foto presa il 25 gennaio 2015, poiché, oltre a non essere vincolante, non è neppure risolutiva.
Da ultimo, il primo giudice non ha potuto mancare di osservare come laccusato abbia dapprima dichiarato che quel giorno è sempre stato nel Luganese, a Grancia, a comprare qualche mobile, che poi ha montato, e poi, non essendo in alcun modo riuscito a sostanziare tali affermazioni con delle fatture o estratti bancari, abbia per la prima volta sostenuto di essere stato, tra le 12:00 e le 13:00, a pranzo dai suoi genitori. Preso atto di tale atteggiamento e del fatto che neppure in questo caso le affermazioni si sono spinte oltre le mere allegazioni, AP 1 non è stato considerato credibile.
In primo luogo, il cpl. __________ ha dichiarato nel rapporto di polizia 23 giugno 2014 (AI 12, pag. 3) di aver avuto la possibilità di notare come il numero di targa fosse composto da poche cifre e che lo stemma era rosso e blu. Evidentemente, non essendo stato interrogato lagente, si tratta di un mero indizio, ma non si può dimenticare che limputato non ha mai chiesto la sua audizione testimoniale, sicché la critica avanzata ora circa la valenza di tale dichiarazione è meramente strumentale e costituisce un abuso di diritto.
Circa il modello di veicolo ripreso nella fotografia, si può dare per dimostrato - e nemmeno è contestato dal prevenuto - che si tratta di un Audi TT con tutte le caratteristiche di una RS. Tra i vari segni distintivi si può notare la placchetta posta sulla griglia del radiatore anteriore, a destra, e lalettone posteriore.
Non mette in dubbio questa conclusione largomentazione della difesa per la quale potrebbe trattarsi benissimo anche di un modello di semplice Audi TT modificato esteriormente per assomigliare ad una RS. In effetti, la documentazione fotografica prodotta al processo di primo grado, più che sostenere tale tesi, la sconfessa, poiché il veicolo modificato ripreso diverge dal modello RS in maniera evidente già solo per non avere proprio lalettone posteriore e neppure la placchetta anteriore con lindicazione TT RS.
Inoltre, anche i cerchioni montati a quel momento, che sono uguali a quelli che lauto del prevenuto aveva nel gennaio 2014, sono proprio del tipo Audi TT RS 8J (come emerge dallallegato alla licenza di circolazione consegnato al dibattimento di prime cure), quindi delle ruote appositamente progettate per quel genere di veicolo.
E dunque legittimo dare per accertato che lauto con cui è stata commessa linfrazione era unAudi TT RS.
Non contestato è che al momento del reato vi fossero 9 Audi TT RS immatricolate in Ticino e che, tra queste, lunica con le caratteristiche di quella ripresa in foto sia stata quella del prevenuto.
Pure provato è che lauto dellimputato, il 5 gennaio 2014, era praticamente identica a quella con la quale è stato commesso leccesso di velocità qui in discussione. Il fatto che per contro, il veicolo sottoposto allispezione dell8 febbraio 2014 presentasse delle piccole differenze, nulla significa, poiché egli ha avuto tempo a sufficienza per sistemarlo, rendendolo conforme alle disposizioni di legge e, nel contempo, diverso da quello che stavano cercando gli inquirenti per due particolari di rilievo come le ruote e la posizione della targa. Spostare questultima è un gioco da ragazzi, così come non ci vuole molto tempo per cambiare i cerchioni.
A proposito di questultimi, è più che legittimo concludere che fossero già stati montati al momento dellinfrazione, nonostante la loro omologazione ufficiale sia stata ottenuta solo nel maggio 2014. Confrontato con questa contestazione, di rilievo, laccusato si è limitato a respingerla genericamente, ma non ha prodotto alcuna prova circa la data del loro acquisto, nonostante sarebbe stato molto semplice farlo e nonostante, nel primo verbale, abbia dichiarato di poterla presentare a breve (PG 31 gennaio 2014, AI 12, pag. 3).
Lobiezione che la targa dellAudi ripresa nella foto dellapparecchio Multagraph non doveva per forza essere stata collocata sotto i fari anteriori della parte sinistra, ma avrebbe potuto anche essere assente, può essere accolta senza difficoltà. In effetti, dalle immagini, è da ritenersi provato solo che essa non era nella posizione centrale normale, né spostata un po più a destra, né sul cruscotto anteriore. Quindi o non cera del tutto (fatto anomalo, illegale e decisamente raro per unauto circolante in autostrada), o era stata posizionata proprio dove era quella dellauto del prevenuto il 5 gennaio 2014. In ogni caso, quindi, lassenza della targa anteriore nella parte di veicolo ritratta nella foto scattata il giorno dellinfrazione e il fatto che quella dellAudi del prevenuto fosse piazzata sulla sinistra, costituisce un ulteriore indizio a favore della tesi accusatoria.
In linea con la costatazione degli agenti di polizia presenti sul posto in occasione del controllo della velocità nel quale è incappato limputato, il numero di targa della sua automobile è di 5 cifre, quindi più breve della maggioranza di quelli immatricolati nel nostro Cantone.
Da tutto quanto precede, si può dare per provato che il veicolo con cui è stato commesso il reato è proprio lAudi TT RS intestato a AP 1, quindi targato __________.
Quantunque non sia nitida, in effetti, limmagine consente di rilevare alcuni tratti morfologici del viso del guidatore uguali a quelli del viso di AP 1: la stessa forma ovale del volto, la stessa fronte, il taglio e lattaccatura dei capelli, le sopracciglia folte, i baffi leggermente pronunciati (come se fosse per mancata rasatura), la forma del naso, la forma delle orecchie e la loro posizione.
Questa conclusione è rafforzata dal confronto con la foto scattata in occasione dellinfrazione del 13 giugno 2013, nella quale lo stesso prevenuto si è riconosciuto (AI 12, allegato n. 10).
In occasione dellinterrogatorio del 17 aprile 2014, __________ (il fratello) si è avvalso della facoltà di non rispondere, così come ha fatto limputato in precedenza, il 4 aprile 2013.
Il 4 settembre 2014, poi, sentito dal procuratore pubblico, il prevenuto si è limitato a confermare quanto detto in precedenza (AI 18).
Al processo di primo grado, egli ha sostenuto di esser sempre stato nel Luganese il 25 gennaio 2014, prima a Grancia allIkea, e poi a casa a montare i mobili. In un secondo tempo ha pure ipotizzato di trovarsi, alle 12:30, dai propri genitori a mangiare, senza brigarsi di sostanziare alcunché.
Solo in appello, ribadendo di aver pranzato dai genitori, dopo aver preso atto delle considerazioni del primo giudice, ha prodotto una dichiarazione scritta del padre che dovrebbe andare in questa direzione:
Nessuna ricevuta e nessun estratto bancario relativo allacquisto dei mobili è mai stato presentato.
A fronte di un simile atteggiamento processuale, con il quale ha timidamente cercato di sostanziare la sua tesi asserendo di essersi trovato altrove nel momento dellinfrazione, senza mai dimostrarlo e aggiungendo ogni volta elementi che avrebbero dovuti essergli noti sin dallinizio (addirittura sin dal primo contatto, nel 2013, con la polizia), lappellante non si può considerare credibile. Un alibi del genere, vista la gravità dellaccusa, se reale, avrebbe dovuto e potuto essere facilmente dimostrabile e, soprattutto, avrebbe dovuto essere esposto nella sua integrità sin dallinizio, oltretutto senza utilizzare la forma ipotetica.
La controprova della vacuità delleccezione è data proprio dalla formulazione utilizzata dal padre nella sua dichiarazione (già di per sé priva di valore probatorio, non essendo stata richiesta nella forma della testimonianza): generica e abilmente volta a non prendere una posizione decisa su quanto avvenuto il giorno dei fatti.
Ne consegue che si può dare per accertato, senza dubbio alcuno, che lautore dellinfrazione sia proprio AP 1.
Abbondanzialmente, va rilevato che a tale conclusione si giunge senza la necessità di dover verificare se la donna ritratta accanto al conducente sia la compagna dellaccusato. Un semplice esame superficiale consente comunque sia di affermare che la corporatura è analoga. Costatazione che aggiunge un ulteriore tassello, seppur molto piccolo, alla fondatezza delle accuse.
La pena
In effetti la pena inflitta è ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP e, in particolare, appare adeguata alla gravità dellinfrazione commessa dal ricorrente.
Da confermare è pure la sospensione condizionale della pena detentiva per un periodo di prova di tre anni.
In virtù del divieto della reformatio in peius non si entra in merito sullipotesi di una confisca del veicolo con cui è stata commessa linfrazione ai sensi dellart. 90a LCStr. Vale tuttavia la pena ricordare allimputato, affinché ciò funga da ulteriore deterrente nei suoi confronti, che sussiste anche questa possibilitàche, in caso di recidiva, verrà presa in considerazione.
27 cpv. 1, 32, 90 cpv. 3 e 4, 90a LCStr;
4, 4a ONC, 22 OSStr;
grave infrazione alle norme della circolazione
- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano
-Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,
6501 Bellinzona
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria