Sachverhalt
1.Giusta lart. 139 cpv. 1 CPP, per laccertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e lesperienza (Bernasconi e altri, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139 n. 1, pag. 297 e ad art. 10, n. 24, pag. 49;Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603;Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5,pag. 22; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e seg.) che, giusta lart. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dallintero procedimento (Bernasconi e altri, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Verniory, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, 2006, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011).
3.Il principio della presunzione dinnocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nellart. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare lattribuzione dellonere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi sullaccertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dallart. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole allimputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid.1.1; STF 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; Tophinke,in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 10, n. 81, pag. 192 seg.; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in op. cit., ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).
Limputato: vita e precedenti penali
4.Sulla vita di AP 1 si richiama, in applicazione dellart. 82 cpv. 4 CPP, parte del consid. 1 della sentenza impugnata in cui il primo giudice ha esposto quanto riferito dallimputato al PP il 23 luglio 2015 (AI 5):
- con sentenza09.07.1991, lObergericht di Appenzello esterno lo ha condannato a 7 anni direclusione per ripetuto furto (commesso per mestiere), sottrazione di cose senza fine di lucro, ripetuto danneggiamento, ripetuta truffa, ripetutaviolazione di domicilio e ripetuta infrazione alla LF contro linquinamento delle acque;
- con sentenza 19.11.1998, lInstruktionsgericht del Bezirk Visp (VS) lo ha condannato a 3 anni e 6 mesi direclusione per ripetuto furto (commesso per mestiere), ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione didomicilio, ripetuta falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e istigazione alla ricettazione;
- con sentenza25.10.2005, il Kantonsgericht di San Gallo gli ha inflitto una pena detentiva di 3 mesiper furto, danneggiamento e violazione di domicilio;
- con sentenza26.04.2006, il Kantonsgericht di Glarona lo ha condannato a una pena detentiva di 8 mesi per complicità in furto, pena a valere quale pena aggiuntiva a quella pronunciata il 25.10.2005;
- con decreto daccusa1.12.2008, il Verhöramt di Obvaldo gli ha inflitto una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 140.-l'una per furto, danneggiamento e violazione di domicilio;
- con sentenza8.05.2009, ilVerhöramtdi Nidvaldo lo ha condannato aduna pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 140.-l'unaper ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e violazione di domicilio;
- con sentenza7.02.2013, la Corte delle assise correzionali di Bellinzona lo ha condannato ad una pena detentiva di 6 mesiper ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione didomicilio; come emerge dal citato giudizio AP 1, in questa occasione, aveva commesso, tra il 3 ottobre 2010 e il 14 maggio 2012, a ________, ______, ______ e ______, 4 furti per una refurtiva complessiva denunciata di fr. 76'197.80 e aveva, inoltre, causato danni per complessivi fr. 8'000.- (cfr. sentenza TPC del 7 febbraio 2013, inc. 72.2012.150);
- con decreto daccusa 28.07.2014, il Ministero pubblico ticinese gli ha inflitto una pena detentiva di 6 mesiperripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione didomicilio; in questa occasione lappellante aveva commesso, tra il 25 novembre 2013 e il 25 aprile 2014, a _______ e ad ______, 3 furti per una refurtiva complessiva denunciata di fr. 16'187.95 e aveva, inoltre, causato danni per complessivi fr. 15'121.- (cfr. DA n. 210/2014 del 28 luglio 2014);
-con decreto daccusa 5 marzo 2015, il Ministero pubblico ticinese lo ha infine condannato ad una pena detentiva di 4 mesiperfurto aggravato, danneggiamento e violazione didomicilio; lappellante era stato ritenuto autore colpevole di avere commesso, il 2 febbraio 2015, a Ponte Brolla, un furto per una refurtiva complessiva denunciata di fr. 68'000.- e di avere, inoltre, causato danni per complessivi fr. 2000.- (cfr. DA n. 91/2015 del 5 marzo 2015).
Appelli
- ilmodus operandi(sostanzialmente lo scasso della porta dentrata e di un cassetto allinterno della camera n. 5) è quello utilizzato da una gran parte dei ladri che operano sul nostro territorio;
- nemmeno la refurtiva (denaro, un apparecchio di videosorveglianza digitale e una centrale di filodiffusione) appare atta a connotare, individualizzandolo, lagire dellimputato;
- non risulta dalle sentenze relative ai suoi precedenti in Ticino (cfr. consid. 5) che, nel periodo in cui è si verificato il furto in esame, e meglio nel dicembre del 2009, AP 1 abbia compiuto altri furti nel nostro Cantone (né a __________, né altrove) e, quindi, non vi è prova della sua presenza nel nostro Cantone.
Visto quanto precede, questa Corte conferma lassoluzione dellimputato dallaccusa di furto di cui al pto. 1.1 AA.
- nellalbergo non sono state rinvenute tracce (di DNA o di altro tipo) riconducibili a AP 1;
- limputato non è riconoscibile nel filmato in atti;
- diversamente dal modus operandi di AP 1, lautore del furto di cui al pto. 1.2 dellAA non ha scassinato la porta dentrata tramite la tecnica dello strappo del cilindro, ma ha usatouna chiave nascosta che era a disposizionedel panettiere.
Al riguardo si rileva quanto segue.
b.Il primo giudice, nonostante abbia, nella sostanza, scritto di ritenere attendibili le dichiarazione degli AP sui valori loro sottratti e sui danni da loro patiti(cfr. sentenza impugnata,consid. 3.3, pag. 12), non ha concretizzato tale sua opinione con una decisione sullammontare della refurtiva e dei danni nella misura in cui, nei dispostivi
n. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3 e 1.2.4 si fa unicamente riferimento (come già il PP nellatto di accusa) allarefurtiva denunciatarispettivamente aldanno denunciatoe, soprattutto, nella misura in cui gli AP sono stati rinviati al foro civile per le loro pretese di corrispondente natura (cfr. dispositivo n. 4, passato in giudicato).
c.Visto quanto precede la censura sollevata dallappellante non ha motivo dessere.Il primo giudice, come visto, ha semplicemente indicato nei dispositivi n. 1.1.3 e 1.2.3 che la refurtiva denunciata è di fr. 9'402.00 e che il danno denunciato è di fr. 1'000.-. Ciò che non può essere messo in dubbio, poiché corrisponde a quanto emerge dagli atti (cfr. al riguardo i formulari descrizione oggetti e descrizione danni, in allegato 8 allAI 17).
Su questo punto lappello di AP 1 deve quindi essere disatteso
- furto, oltre che per i fatti descritti ai pti. 1.3 e 1.6 AA (condanne passate in giudicato), per i fatti di cui al pto. 1.5 AA;
- danneggiamento, oltre che per i fatti descritti ai pti. 2.3 e 2.6 AA (condanne passate in giudicato), per i fatti di cui al pto. 2.5 AA;
- violazione di domicilio (pto. 3 AA) per i fatti descritti ai pti. 1.3, 1.5 e 1.6 AA (condanne passate in giudicato).
Aggravante dellaver agito per mestiere
Il delinquere per mestiere presuppone, quindi, una commissione ripetuta dei reati, lintenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.
In primo luogo, dunque, è necessario che il prevenuto abbia compiuto più reati (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 139, n. 90).
In secondo luogo, lautore deve avere agito con lintenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile lintenzione di derivare con una relativa regolarità dallattività criminale delle entrate per coprire almeno una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita (DTF 119 IV 129, 133; 123 IV 113, 116; 116 IV 319, 334 e segg.). Non è necessario che lautore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; 78 IV 91, 94 e segg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti lunica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).
Da ultimo lautore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale da aver già palesato questa sua disponibilità. Se, invece, il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e lammontare del bottino (cfr. sentenze CARP 17.2011.71-72 del 29 settembre 2001, consid. 30 e 17.2014.169 del 16 ottobre 2014, consid. 11 che citano Niggli/Riedo, in op. cit. ad art. 139, n. 108).
Del resto lintenzione di AP 1 di delinquere per provvedere al suo mantenimento è palese anche se si considera che egli, solo tra febbraio 2013 e marzo 2015, ha commesso ulteriori 8 furti per una refurtiva denunciata complessiva di (almeno) fr. 160'385 (cfr.sentenza TPC del 7 febbraio 2013, inc. 72.2012.150 e DA n. 210/2014 del 28 luglio 2014 e n. 91/2015 del 5 marzo 2015).
Nemmeno può essere poi messo in dubbio, vista la nutrita serie di condanne per furto da lui inanellate nel corso degli ultimi 25 anni (cfr. consid. 5), che limputato
- al di là delle buone intenzioni palesate dinanzi alle autorità penali (cfr. AI 19, pag. 6 e verbale dinterrogatorio, allegato al verbale del dibattimento, pag. 3) - sia pronto a ricominciare a delinquere non appena se ne presenterà loccasione (cfr., al riguardo, quanto indicato al consid. 18).
Ne discende che AP 1 ha realizzato gli estremi dellart. 139 cifra 2 CP.
Commisurazione della pena
16.Procedendo alla commisurazione della pena, la prima Corte ha considerato quanto segue:
17. a.Giusta lart. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dellautore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché delleffetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità delloffesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che lautore aveva di evitare lesposizione a pericolo o la lesione.Sui principi applicabili alla commisurazione della pena si rinvia a quanto indicato, per esempio, nelle sentenze CARP 17.2015.127 del 1° ottobre 2015, consid. 13; 17.2014.129 del 28 gennaio 2015, consid. 20; 17.2013.174 del 4 giugno 2014 consid. 8.2.b (principi correttamente ripresi dal primo giudice al consid. 5 della sentenza impugnata).
Confische e dissequestri
Rinvio al foro civile
Tassazione della nota donorario
-i 7 colloqui di mezzora ciascuno con lassistito sono eccessivi: vengono quindi ammessi 4 colloqui per complessive 2 ore, tempo più che sufficiente per decidere dei contenuti dellappello, peraltro limitato a poche puntuali contestazioni;
- visto quanto precede nemmeno si giustificano 3 delle 7 trasferte al carcere esposte nella nota per complessive 3 ore e 30 min.: ammesse sono unicamente 4 trasferte Lugano-Cadro e ritorno per complessive 2 ore.
c.LIVA assomma a fr. 166,75.
Tassa di giustizia, spese ed indennità
23.Il primo giudice ha posto gli oneri processuali di primo grado integralmente a carico di AP 1 (dispositivo n. 6 del giudizio impugnato). Questo punto del dispositivo non è stato oggetto di contestazione ed è, pertanto, passato in giudicato.Gli oneri processuali dellappello principale, per complessivi fr 700.-, sono posti a carico di AP 1 nella misura di 1/5 e per il rimanente a carico dello Stato. Tuttavia, in applicazione dellart. 425 CPP, vista la sua difficile situazione finanziaria, il condannato è esonerato dal loro pagamento.Gli oneri processuali dellappello incidentale, per complessivi fr. 700.-, sono a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP,40, 47, 50 e 51 CP,139 cifra 2, 144 cpv. 1, 186 CP,nonché, sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, lart. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. a.Lappello di AP 1 èparzialmente accolto.
b.Lappello incidentale del procuratore pubblico èrespinto.
Di conseguenza,ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.1.2, 1.1.4, 1.2.2, 1.2.4, 1.3 (in relazione ai fatti di cui ai punti 1.3, 1.5 e 1.6 dellAA), 4, 5 e 6 della sentenza 3 novembre 2015 della Corte delle assise correzionali di Locarno sono passati in giudicato,