Erwägungen (6 Absätze)
E. 14 Per le sue prestazioni in sede d’appello, l’avv. DI 1, ha prodotto due note d’onorario (la prima datata 7 gennaio 2016, la seconda 13 gennaio 2016, poi rettificata il giorno seguente) che espongono complessivi fr. 5'615,85, di cui fr. 4'335.- di onorario (corrispondenti a 24 ore e 5 min. di lavoro) e fr. 864,85 di spese, oltre all’IVA.
E. 15 a. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. b. Giusta l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu) l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 06.06.2006, consid. 8.5 e seg.). c. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22.01.2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3, pag. 909). d. In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del 29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42). e. Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12.11.2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21.06.1995, in re avv. B.; 08.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3, pag. 236; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135,
n. 4, pag. 290).
E. 16 Del tempo complessivo esposto di 24 ore e 5 min. appaiono adeguate 12 ore e 55 min. che vengono tassate a fr. 180.- l’ora, con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 2'325.-. a. Non vengono invece approvate 11 ore e 10 min. per i seguenti motivi: - i 4 colloqui di un’ora ciascuno con l’assistito (prestazioni del 5.10, 12.10 e del 22.12 2015 nonché del 12.1.2016) risultano eccessivi; viene quindi ammesso un unico colloquio per complessivi 60 min., tempo più che sufficiente per decidere di impugnare il giudizio di primo grado e per discutere dei contenuti dell’appello, peraltro limitato alla commisurazione della pena;
- visto quanto precede nemmeno si giustificano 3 delle 4 trasferte al carcere esposte nella nota per complessive 9 ore e 30 min.; ammessa è unicamente una trasferta Ascona-Cadro e ritorno per complessivi 120 min.;
- ingiustificati appaiono gli 8 min. esposti l’8 luglio 2015 per la lettera alla CARP, ritenuto come di essa non v’è traccia in atti;
- pure ingiustificati sono i complessivi 32 min. esposti il 28.09, 30.09, 9.10, 19.10, 10.11, 3.12, 16.12, 28.12 2015 e 5.01.2016 per la ricezione di comunicazioni da parte delle autorità o terze persone. b. Le spese esposte per complessivi fr. 864,85 sono approvate per fr. 399,85:
- conformemente a quanto indicato sopra, non possono essere riconosciute le spese (per complessivi fr. 264.-) relative a 3 delle 4 trasferte presso il carcere esposte nella nota e quelle di scritturazione e di spedizione (per complessivi fr. 15.-) relative allo scritto 8.07.2015 alla CARP;
- le spese di posteggio esposte in data 17.12 e 28.12.2015, per complessivi fr. 8.-, non appaiono giustificate, non corrispondendo esse a trasferte del difensore d’ufficio;
- non sono ammesse spese per le telefonate e e-mail in entrata; non possono pertanto essere riconosciuti i complessivi fr. 10.- esposti in data 8.7, 28.9, 9.10, 2.12.2015 e 5.01.2016;
- per le spese di scritturazione si riconoscono fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto (cfr. sentenze CARP n. 17.2014.75 del 22 agosto 2014; 17.2012.68 del 4 febbraio 2013, consid. 6; 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012, consid. 1.b.3; 17.2011.22 del 18 maggio 2011, consid. 3.3) e non fr. 7.- come erroneamente esposto nelle note; ciò posto si rileva che le spese di scritturazione per la dichiarazione d’appello (fr. 84.-) devono essere ridotte a fr. 20.- (4 pag. a fr. 5.-) cui si aggiungono fr. 8 per i due esemplari fotocopiati, mentre quelle relative alla lettera al detenuto del 7.1.2016 (fr. 91.-) devono essere ridotti a fr. 5.- corrispondenti ad 1 pagina e non a 13 pag. come esposto nella nota; le rimanenti spese di scritturazione esposte in data 3.7, 1.10, 6.10, 12.10, 19.10, 11.11 e 3.12.2015 nonché 7 e 14.1.2016 vengono riconosciute per complessivi fr. 65.- (13 pag. a fr. 5.-). c. L’IVA assomma a fr. 218.-.
E. 17 La nota professionale dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 2’942,85. AP 1 è tenut o a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP, lett. a). Tassa di giustizia e spese
E. 18 La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede rimangono a carico dell’appellante così come definito nel dispositivo n. 4 della sentenza impugnata. Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza e sono posti a carico di AP 1 (428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP, 40, 47, 50 e 51 CP,
E. 19 LStup, nonché, sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L’appello è respinto. Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi 2.1 e 3 della sentenza 2 luglio 2015 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato, 1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di: infrazione aggravata alla LStup, per avere, il 13 dicembre 2014, senza essere autorizzato, in correità con IM 1, trasportato, detenuto ed importato in Svizzera, attraverso il valico doganale di Chiasso Brogeda, 996.81 grammi netti di eroina confezionata in due pani (grado di purezza 55.9% e 56.7%) e occultata all’interno di uno scompartimento appositamente modificato nel baule del veicolo VW Passat targato __________, dove veniva rinvenuta dalle Guardie di confine durante un controllo, e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi. 1.2. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 2. Il condannato rimane in carcere per la prosecuzione dell’espiazione della pena detentiva. 3. 3.1. La nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:
- onorario fr. 2'325.00
- spese fr. 399.85
- IVA fr. 218.00 Totale fr. 2'942.85 a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. 3.2. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona. 3.3. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario. 4. 4.1. La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede rimangono a carico dell’appellante così come definito nel dispositivo n. 4 della sentenza impugnata. 4.2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.00
- altri disborsi fr. 200.00 fr. 1'200.00 sono posti a carico dell’appellante e, per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. 5. Intimazione a: 6. Comunicazione a:
- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano P_GLOSS_TERZI P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.17.2015.147
17.2016.6
Locarno
14 gennaio 2016/mi
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Francesca Lepori Colombo e Stefano Manetti
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nellambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura dappello avviata con annuncio del 3 luglio 2015 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti (e nei confronti di
IM 1) il 2 luglio 2015 dalla Corte delle assise criminali di Lugano (motivazione scritta intimata il 24 settembre 2015),
richiamata la dichiarazione di appello 12 ottobre 2015;
ritenuto
considerato
- nel settembre /ottobre 2014, IM 1 ha conosciuto in un bar di __________ (Albania) un uomo (di cui non ha voluto rivelare il nome), che gli ha proposto di lavorare per lui trasportando sostanze stupefacenti;
- IM 1 ha accettato la proposta soltanto dopo averne parlato con AP 1 e averne ricevuto laccordo;
- laccordo con lalbanese prevedeva almeno 2 trasporti di droga al mese:
- i contatti con lalbanese sono sempre stati tenuti, tramite un cellulare e una carta SIM appositamente comprati, da IM 1 che, poi, ne riferiva a AP 1 (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 3);
- il 4 novembre i due hanno fatto un primo viaggio (con la Skoda Octavia intestata a IM 1) dallItalia alla Svizzera (sono arrivati sino a Basilea) per reperire e individuare dogane piccole e incustodite da eventualmente utilizzare per minimizzare i rischi dei trasporti previsti;
- l11 novembre 2014, su istruzioni giunte via sms dellalbanese che ha precisatomarca, modello e anno del veicolo da comprare, i due hanno acquistato via internetlautovettura Passat su cui viaggiavano al momento del fermo (prezzo dacquisto: 11.300.- , forniti dallalbanese e presi in consegna da IM 1 a Milano, durante una sosta del viaggio di rientro da Basilea);
- la vettura era stata acquistata appositamente per i trasporti di droga ed era stata intestata a AP 1:
- sempre su istruzione dellalbanese, il 14 novembre 2014, i due hanno portato la vettura in Olanda dove è rimasta per circa tre settimane per permetterne la modifica con la creazione, nel baule, di un vano nascosto, apribile con un telecomando (PP 24.2.2015, pag. 3):
- IM 1 e AP 1 sono rientrati in Italia in aereo, ritenuto che il prezzo del volo (in partenza da Bruxelles e non da Amsterdam per evitare controlli) e dei taxi (pari a ca. 500 ) è stato pagato dai due ragazzi albanesi cui era stata consegnata la Passat ad Amsterdam;
- ricevuto, via sms su un cellulare appositamente acquistato, lavviso che lauto era pronta, IM 1 si è, poi, recato da solo (con laereo) ad Amsterdam per ritirare la Passat modificata;
-insieme alla vettura, i due gli hanno dato 1500.- per coprire le spese sin lì sostenute;
- rientrato a __________, IM 1 ha consegnato la vettura a AP 1, mostrandogli il vano nascosto e spiegandogli il suo funzionamento (PG 29.12.2014);
- l11 dicembre 2014, IM 1 ha ricevuto, sempre via sms, lincarico di andare a Firenze dove ha incontrato un suo connazionale che gli ha detto di recarsi a __________;
- a __________, lo stesso uomo che gli aveva dato i soldi per lacquisto della vettura gli ha consegnato 1000.- ;
-rientrato a __________, IM 1 ha dato la metà dei 1000.- a AP 1;
- il pomeriggio del 12 dicembre 2014, IM 1, sempre via sms, riceveva istruzione di andare a Brescia a prendere qualcosae, poi, portarla a Zurigo;
- il 13 dicembre 2014 IM 1 e AP 1 sono partiti da Follonica ed hanno raggiunto Bergamo dove abita il fratello di AP 1;
- lasciato AP 1 dal fratello, IM 1 è andato da solo a Brescia dove due persone che avevano unAlfagli hanno consegnatoil sacchetto:
- IM 1 è subito ripartito per Bergamo dove AP 1 si è messo alla guida della vettura nel cui vano segreto era stato nascosto un kg di eroina.
15. a.Giusta lart. 135 cpv. 1 CPP il difensore dufficio è retribuito secondo la tariffa davvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
b.Giusta lart. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu) lonorario dellavvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- lora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 06.06.2006, consid. 8.5 e seg.).
c.La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dellimportanza della pratica, dellimpegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore dufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22.01.2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3, pag. 909).
d.In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del 29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42).
e.Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra laltro, che lo Stato non deve assumersi, nellassistenza giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12.11.2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21.06.1995, in re avv. B.; 08.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3, pag. 236; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135,
n. 4, pag. 290).
16.Del tempo complessivo esposto di 24 ore e 5 min. appaiono adeguate 12 ore e 55 min. che vengono tassate a fr. 180.- lora, con conseguente approvazione dellonorario per fr. 2'325.-.
a.Non vengono invece approvate 11 ore e 10 min. per i seguenti motivi:
-i 4 colloqui di unora ciascuno con lassistito (prestazioni del 5.10, 12.10 e del 22.12 2015 nonché del 12.1.2016) risultano eccessivi; viene quindi ammesso un unico colloquio per complessivi 60 min., tempo più che sufficiente per decidere di impugnare il giudizio di primo grado e per discutere dei contenuti dellappello, peraltro limitato alla commisurazione della pena;
- visto quanto precede nemmeno si giustificano 3 delle 4 trasferte al carcere esposte nella nota per complessive 9 ore e 30 min.; ammessa è unicamente una trasferta Ascona-Cadro e ritorno per complessivi 120 min.;
- ingiustificati appaiono gli 8 min. esposti l8 luglio 2015 per la lettera alla CARP, ritenuto come di essa non vè traccia in atti;
- pure ingiustificati sono i complessivi 32 min. esposti il 28.09, 30.09, 9.10, 19.10, 10.11, 3.12, 16.12, 28.12 2015 e 5.01.2016 per la ricezione di comunicazioni da parte delle autorità o terze persone.
b.Le spese esposte per complessivi fr. 864,85 sono approvate per fr. 399,85:
- conformemente a quanto indicato sopra, non possono essere riconosciute le spese (per complessivi fr. 264.-) relative a 3 delle 4 trasferte presso il carcere esposte nella nota e quelle di scritturazione e di spedizione (per complessivi fr. 15.-) relative allo scritto 8.07.2015 alla CARP;
- le spese di posteggio esposte in data 17.12 e 28.12.2015, per complessivi fr. 8.-, non appaiono giustificate, non corrispondendo esse a trasferte del difensore dufficio;
- non sono ammesse spese per le telefonate e e-mail in entrata; non possono pertanto essere riconosciuti i complessivi fr. 10.- esposti in data 8.7, 28.9, 9.10, 2.12.2015 e 5.01.2016;
- per le spese di scritturazione si riconosconofr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per lincarto(cfr. sentenze CARP n. 17.2014.75 del 22 agosto 2014;17.2012.68 del 4 febbraio 2013, consid. 6; 17.2012.43 dell8 ottobre 2012, consid. 1.b.3; 17.2011.22 del 18 maggio 2011, consid. 3.3)e non fr. 7.- come erroneamente esposto nelle note; ciò posto si rileva che le spese di scritturazione per la dichiarazione dappello (fr. 84.-) devono essere ridotte a fr. 20.- (4 pag. a fr. 5.-) cui si aggiungono fr. 8 per i due esemplari fotocopiati, mentre quelle relative alla lettera al detenuto del 7.1.2016 (fr. 91.-) devono essere ridotti a fr. 5.- corrispondenti ad 1 pagina e non a 13 pag. come esposto nella nota; le rimanenti spese di scritturazione esposte in data 3.7, 1.10, 6.10, 12.10, 19.10, 11.11 e 3.12.2015 nonché 7 e 14.1.2016 vengono riconosciute per complessivi fr. 65.- (13 pag. a fr. 5.-).
c.LIVA assomma a fr. 218.-.
visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP,
1.Lappello è respinto.
Di conseguenza,
ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi 2.1 e 3 della sentenza 2 luglio 2015 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,
1.1.AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
infrazione aggravata alla LStup, per avere, il 13 dicembre 2014, senza essere autorizzato, in correità con IM 1, trasportato, detenuto ed importato in Svizzera, attraverso il valico doganale di Chiasso Brogeda, 996.81 grammi netti di eroina confezionata in due pani (grado di purezza 55.9% e 56.7%) e occultata allinterno di uno scompartimento appositamente modificato nel baule del veicolo VW Passat targato __________, dove veniva rinvenuta dalle Guardie di confine durante un controllo,e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
1.2.AP 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2.Il condannato rimane in carcere per la prosecuzione dellespiazione della pena detentiva.
3.
3.1.La nota professionale dellavv. DI 1 è approvata per:
- onorario fr. 2'325.00
- spese fr. 399.85
- IVA fr. 218.00
Totale fr. 2'942.85
a carico dello Stato, riservato lart. 135 cpv. 4 CPP.
3.2.Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
3.3.La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, allUfficio dellincasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando loriginale del presente dispositivo e la nota donorario.
4.
4.1.La tassa di giustizia di fr. 1000.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede rimangono a carico dellappellante così come definito nel dispositivo n. 4 della sentenza impugnata.
4.2.Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.00
- altri disborsi fr. 200.00
fr. 1'200.00
5.Intimazione a:
6.Comunicazione a:
- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
-Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,
6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giornidalla notificazione del testo integrale della decisione(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dallart.115 LTF.