Erwägungen (10 Absätze)
E. 2 Giusta l’art. 357 cpv. 2 CPP, la procedura penale in materia di contravvenzioni è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d’accusa. L’art. 353 cpv. 1 CPP regolamenta i requisiti che un decreto d’accusa deve adempiere per quanto riguarda il suo contenuto. Giusta l’art. 353 cpv. 1 litt. c CPP, il decreto d’accusa deve indicare i fatti contestati all’imputato. La descrizione dei fatti deve adempiere le esigenze poste per l’atto d’accusa (STF 6B_848/2013 del
E. 3 Secondo l’art. 5 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (RS 0.142.112.681; ALC) e l’art. 6 par. 2 dell’allegato I all’ALC, ai prestatori di servizio indipendenti e ai lavoratori dipendenti distaccati da prestatori di servizio degli Stati dell’UE/AELS che forniscono in Svizzera una prestazione della durata di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile al massimo, così come ai cittadini UE/AELS che esercitano un’attività lucrativa dipendente di durata non superiore ai 3 mesi in virtù di un’assunzione d’impiego in Svizzera, non occorre alcun permesso in materia di diritto degli stranieri. Essi sottostanno tuttavia all’obbligo di notifica (cfr. art. 2 par. 4 dell’allegato I all’ALC).
E. 4 La procedura di notifica è regolata dall’art. 6 della Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell’8 ottobre 1999 (RS 823.20; LDist). Giusta l’art. 9 cpv. 1 bis dell’Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio del 22 maggio 2002 (RS 142.203; OLCP), la procedura di notifica ( obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini) di cui all’art. 6 LDist e all’art. 6 della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201; ODist) si applica, per analogia, anche ai casi di assunzione d’impiego sul territorio svizzero, ossia presso un datore di lavoro svizzero, per una durata che non supera i 3 mesi per anno civile e ai casi di prestazioni di servizi indipendenti della durata massima di 90 giorni per anno civile. L’art. 32a OLCP commina una multa fino a CHF 5'000.00 per chiunque violi gli obblighi di notificazione previsti all’art. 9 cpv. 1 bis OLCP.
E. 5 Altra questione è quella dell’accertamento dell’effettiva indipendenza di un prestatore di servizi estero. In questo caso, la procedura è retta dall’art. 1a LDist che, tra l’altro, pone a carico del prestatore di servizi l’onere della prova della sua indipendenza e l’obbligo di presentare determinati documenti atti a favorirne l’accertamento. Nell’ambito di detta procedura, l’art. 1b LDist prevede misure nei confronti delle persone che hanno commesso un’infrazione all’obbligo di presentare i documenti (cpv. 1 litt. a) o che non sono riuscite a fornire la prova della loro attività lucrativa indipendente e il cui datore di lavoro non è identificabile (cpv. 1 litt. b). L’autorità competente, infatti, può ordinare l’interruzione dei lavori e l’abbandono del posto di lavoro da parte della persona interessata finché non siano presentati i documenti, nel primo caso, e finché il datore di lavoro non sia identificato, nel secondo. Nei confronti del prestatore di servizi estero che violi il suo obbligo di presentare i documenti ai sensi dell’art. 1a cpv. 2 LDist è prevista, giusta l’art. 9 cpv. 2 litt. a LDist, una sanzione amministrativa comportante il pagamento di un importo fino a CHF 5'000.00. Vi è pure la possibilità di addossargli totalmente o parzialmente i costi dei controlli (art. 9 cpv. 2 litt. d LDist). Fra le disposizioni penali previste all’art. 12 LDist si rileva, poi, che chiunque, in violazione dell’obbligo di dare informazioni, rifiuti di darle o ne fornisca scientemente di false (cpv. 1 litt. a), così come chiunque si opponga al controllo dell’autorità competente o lo impedisca in un altro modo (cpv. 1 litt. b), è punito con una multa fino a CHF 40'000.00, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave.
E. 6 Il primo giudice ha accertato che AP 1, seguendo la procedura online prevista a questo scopo, si è notificato quale lavoratore indipendente in data 18 maggio 2013 per effettuare dei lavori di posa di porte e serramenti su di un cantiere a Novazzano nei giorni dal 28 maggio al 1° giugno e dal 4 all’8 giugno 2013. Committente di detti lavori di posa era la ditta __________ con sede a __________ che era a sua volta appaltatrice nell’ambito della costruzione di una villa il cui committente era il signor __________. AP 1 si è notificato quale lavoratore indipendente anche in data 9 giugno 2013 per effettuare dei lavori di posa di porte e serramenti su di un cantiere a Mendrisio nei giorni dal 20 al 22 giugno e dal 25 al 27 giugno 2013. Committente di detti lavori di posa era sempre la ditta __________ che era a sua volta appaltatrice nell’ambito della ristrutturazione di un appartamento la cui committente era la signora __________. In date 4 giugno 2013 e 20 giugno 2013, AP 1 è stato oggetto di controlli sul cantiere di Novazzano, rispettivamente di Mendrisio, da parte dell’ispettore dell’Associazione Interprofessionale di Controllo (AIC) __________. Questi, in base agli accertamenti effettuati - nel merito dei quali, come si vedrà, non sarà necessario entrare - ha considerato che AP 1 fosse un falso indipendente, giacché, in realtà, operava alle dipendenze della ditta __________, __________. Ritenuto, dunque, un caso di pseudo-indipendenza, l’ispettore ha provveduto a segnalare la fattispecie all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL) e all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML). AP 1 è, quindi, stato in entrambi i casi dichiarato colpevole, in applicazione dell’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist, di avere falsamente dichiarato di operare in qualità di indipendente in occasione della notifica e condannato al pagamento di una multa.
E. 7 L’appellante contesta al primo giudice di averlo erroneamente qualificato come pseudo-indipendente.
E. 8 b. A AP 1, nell’ambito del presente procedimento, è stato contestato di essersi falsamente notificato come indipendente, ritenuto come, secondo l’ipotesi accusatoria, la procedura di accertamento del suo statuto abbia, poi, dato esito contrario. Ora, la procedura di notifica seguita dall’appellante, precedente e distinta rispetto a quella di accertamento dell’indipendenza, è retta per analogia dall’art. 6 LDist e dall’art. 6 ODist in virtù del rimando dell’art. 9 cpv. 1 bis OLCP. Tale disposizione indica in maniera molto precisa la portata di detto rimando, limitandolo alla procedura di notifica - ovvero “ obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini” - di cui ai due articoli menzionati della LDist e della ODist. Da ciò discende che altre disposizioni della LDist o della ODist non sono applicabili in quest’ambito, ciò che vale anche per le disposizioni penali dell’art. 12 LDist. Tant’è vero che è la stessa OLCP a prevedere, sulla base dell’art. 120 cpv. 2 della Legge federale sugli stranieri (RS 142.20; LStr), una disposizione penale specifica - l’art. 32a -, per le violazioni degli obblighi di notificazione previsti al suo art. 9 cpv. 1 bis . È, pertanto, a torto che il primo giudice ha applicato l’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist ai fatti contestati all’appellante.
E. 9 Va poi rilevato che, sempre nell’ipotesi di un’accertata dipendenza di AP 1, il solo fatto contestatogli - cioè, l’essersi dichiarato (in realtà, implicitamente con la scelta di notificarsi in modo autonomo) indipendente al momento della notifica - non costituisce, a sé stante, alcuna violazione degli obblighi di fornire informazioni e presentare documenti nell’ambito della procedura di accertamento (art. 1a LDist). D’altronde neppure l’identità del presunto datore di lavoro è mai stata un mistero, ciò che esclude anche l’applicazione delle misure di cui all’art. 1b LDist. Per quanto riguarda gli obblighi di notifica di cui all’art. 9 cpv. 1 bis OLCP in combinato disposto con l’art. 6 LDist e l’art. 6 ODist - ossia l’obbligo di notificarsi, quello di rispettare i termini e quello di fornire le informazioni previste - essi, a ben vedere, non comprendono un obbligo di dichiarare che si è indipendenti. Piuttosto, un prestatore di servizi indipendente, o meglio che si valuta tale (cfr. Messaggio concernente la legge federale sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012, FF 2012 3017, pag. 3040, 1° par.), è tenuto a notificarsi egli stesso, semplicemente perché non esiste un datore di lavoro a cui imporre tale obbligo. Dal momento in cui dovesse essere accertato che il prestatore di servizi è in realtà un lavoratore dipendente, questi viene sollevato dagli obblighi di notifica, che passano a carico del datore di lavoro, sia esso estero o situato in Svizzera, il quale dovrà provvedere a una notifica a posteriori e subire le sanzioni del caso (cfr. Direttiva SECO 1° gennaio 2013 “Procedura di verifica dell’attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi esteri”, pagg. 23 seg.). Nell’ipotesi di un’accertata dipendenza di AP 1, quindi, difficile sarebbe ritenere che egli, avendo provveduto a notificarsi senza esservi tenuto, abbia violato obblighi di notificazione che, in realtà, non incombevano a lui, bensì al suo datore di lavoro, la ditta __________, che, avendo sede in Italia, avrebbe dovuto provvedere alla notifica in applicazione diretta dell’art. 6 LDist e dell’art. 6 ODist. Che il fatto di essere ritenuto pseudo-indipendente dopo aver effettuato la notifica come indipendente non comporti, a sé stante, la realizzazione di alcuna infrazione ascrivibile al lavoratore, secondo le norme citate in precedenza, risulta d’altronde confermato sia dal Messaggio del Consiglio federale concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999 (FF 1999 5092), sia dal Messaggio concernente la legge federale sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012 (FF 2012 3017), nei quali non è mai menzionata la punibilità di questa fattispecie oggettiva. Dello stesso avviso sono pure la SECO, che al capitolo 9 “Sanzioni in caso di pseudo-indipendenza constatata” della sua direttiva all’attenzione degli organi di controllo indica esclusivamente sanzioni nei confronti del datore di lavoro (Direttiva SECO 1° gennaio 2013 “Procedura di verifica dell’attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi esteri”, pagg. 23 seg.), e Valerie Berger/Claudio Wegmüller, i quali affermano: “ Das EntsG enthält keine ausdrücklichen direkten Sanktionsmöglichkeiten gegenüber scheinselbständigen Personen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, selbständige Dienstleistungserbringer, welche in Verletzung ihrer Nachweispflicht der Selbständigkeit die Auskunft verweigern oder sich der Kontrolle widersetzen, zu sanktionieren. “ ( Berger/ Wegmüller Scheinselbständigkeit im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung, in Die Volkswirtschaft 5/2011 43 segg., pag. 45 [sottolineature del redattore]).
E. 10 Ritenuto quanto precede, non occorre che questa Corte entri nel merito della questione a sapere se lo statuto di AP 1 sia da qualificare come indipendente o come dipendente, questione ininfluente ai fini del presente procedimento, poiché in un caso come nell’altro la soluzione che si impone è il proscioglimento dell’imputato. Tale questione si pone e va analizzata circonstanziatamente, invece, nella procedura nei confronti del partner contrattuale del presunto pseudo-indipendente, partner contrattuale la cui qualità di datore di lavoro andrà, se del caso, debitamente accertata (cfr. STF 2C_714/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 3.4 segg., pubblicata in DTA 2011 pag. 115). Tasse, spese e indennità per spese di patrocinio
E. 11 Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi CHF 850.00, sono posti integralmente a carico dello Stato. Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi CHF 800.00, sono pure integralmente posti a carico dello Stato. A AP 1, prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla LDist, viene riconosciuta, in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, un’indennità di CHF 600.00 per il procedimento di prime cure (in particolare, per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento) e un’indennità di CHF 100.00 per la procedura d’appello. Per questi motivi, visti gli art. 80, 81, 84, 85, 325, 329, 339, 353, 356, 357 e 398 segg. CPP; 5 ALC; 2 par. 4 e 6 par. 2 dell’allegato I all’ALC; 120 cpv. 2 LStr; 9 cpv. 1 bis e 32a OLCP; 1, 1a, 1b, 6, 9 e 12 LDist; 6 ODist, nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.17.2014.33
Locarno
9 giugno 2015/cv
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nellambito del procedimento penale condotto dallUfficio dellispettorato del lavoro
ed ora sedente per statuire nella procedura dappello avviata con annuncio del 17 dicembre 2013 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 11 dicembre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 3 febbraio 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 17 dicembre 2013;
LUfficio dellispettorato del lavoro ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di CHF 1'200.00 oltre al pagamento della tassa di giustizia di CHF 150.00.
Contro detto decreto di accusa AP 1 ha presentato opposizione il 20 giugno 2013.
In data 9 luglio 2013, lUfficio dellispettorato del lavoro ha confermato il decreto di accusa BIL - 2013.419 del 6 giugno 2013 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
LUfficio dellispettorato del lavoro ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di CHF 1'200.00 oltre al pagamento della tassa di giustizia di CHF 150.00.
Contro detto decreto di accusa AP 1 ha presentato opposizione il 20 giugno 2013.
In data 8 ottobre 2013, lUfficio dellispettorato del lavoro ha confermato il decreto di accusa BIL - 2013.420 del 6 giugno 2013 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
H.Con scritto 26 marzo 2014, lUfficio dellispettorato del lavoro ha dichiarato non avere alcuna particolare osservazione e ha proposto la reiezione del gravame. Dal canto suo, la Pretura penale, con scritto 25 marzo 2014, ha dichiarato non avere osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Corte.
Considerando
Unindicazione dei fatti quanto possibile completa e precisa nel decreto daccusa è necessaria anche nellottica del principio ne bis in idem, ritenuto che dai fatti riportati in un decreto daccusa passato in giudicato si deve poter verificare se si è in presenza di fatti già giudicati oppure no (STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.3.1 con rinvii). Unindicazione dei fatti precisa e completa risponde anche allesigenza di equità del procedimento e di parità delle armi. Limputato che ha ammesso dei fatti deve potere controllare e riconsiderare, dopo lemanazione del decreto daccusa, i fatti che gli vengono contestati (STF citata,ibidemcon rinvii).
Giusta lart. 356 cpv. 2 CPP, il tribunale di prima istanza statuisce, in via pregiudiziale ai sensi degli art. 329 cpv. 1 litt. b e 339 cpv. 2 litt. b CPP, sulla validità del decreto daccusa e dellopposizione (STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.3.2 con rinvii). La verifica di tali presupposti processuali avviene dufficio (STF citata,ibidemcon rinvii). Se il decreto daccusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero, rispettivamente allautorità amministrativa competente in materia di contravvenzioni, affinché svolga una nuova procedura preliminare (art. 356 cpv. 5 CPP). Il decreto daccusa non è valido se è affetto da un vizio formale (STF citata,ibidemcon rinvii), quale la mancanza della descrizione dei fatti contestati allimputato secondo i requisiti di cui allart. 325 cpv. 1 litt. f CPP, come visto sopra. In particolare, un semplice rinvio ad un rapporto di polizia agli atti non può validamente sostituire la regolare indicazione dei fatti contestati allimputato (STF 6B_882/2013 del 7 luglio 2014 consid. 2.4 seconda frase). Né, per gli stessi motivi, può sostituire la necessaria descrizione dei fatti il rinvio al decreto di apertura dellistruzione.
Inoltre, nessuno dei due decreti di accusa indica la data e neppure il luogo di commissione dei fatti ritenuti costitutivi di reato. Ciò che - trattandosi di DA che, se non contestati, acquistano forza di sentenza e chiudono il procedimento - è particolarmente grave, segnatamente in relazione al principio delne bis in idem.
Ne deriva che i due DA non permettono, da soli, di comprendere quali siano i fatti concreti che lautorità amministrativa ha ritenuto costitutivi di reato.
Ciò imporrebbe, di principio, il rinvio degli atti ex art 356 cpv. 5 CPP.
Ciò detto, si invita lUfficio dellispettorato del lavoro a rigorosamente rispettare, nel futuro, i dettami dellart. 353 cpv. 1 CPP.
Lart. 32a OLCP commina una multa fino a CHF 5'000.00 per chiunque violi gli obblighi di notificazione previsti allart. 9 cpv. 1bisOLCP.
6.Il primo giudice ha accertato che AP 1, seguendo la procedura online prevista a questo scopo, si è notificato quale lavoratore indipendente in data 18 maggio 2013 per effettuare dei lavori di posa di porte e serramenti su di un cantiere a Novazzano nei giorni dal 28 maggio al 1° giugno e dal 4 all8 giugno 2013. Committente di detti lavori di posa era la ditta __________ con sede a __________ che era a sua volta appaltatrice nellambito della costruzione di una villa il cui committente era il signor __________. AP 1 si è notificato quale lavoratore indipendente anche in data 9 giugno 2013 per effettuare dei lavori di posa di porte e serramenti su di un cantiere a Mendrisio nei giorni dal 20 al 22 giugno e dal 25 al 27 giugno 2013. Committente di detti lavori di posa era sempre la ditta __________ che era a sua volta appaltatrice nellambito della ristrutturazione di un appartamento la cui committente era la signora __________.
In date 4 giugno 2013 e 20 giugno 2013, AP 1 è stato oggetto di controlli sul cantiere di Novazzano, rispettivamente di Mendrisio, da parte dellispettore dellAssociazione Interprofessionale di Controllo (AIC) __________. Questi, in base agli accertamenti effettuati - nel merito dei quali, come si vedrà, non sarà necessario entrare - ha considerato che AP 1 fosse un falso indipendente, giacché, in realtà, operava alle dipendenze della ditta __________, __________. Ritenuto, dunque, un caso di pseudo-indipendenza, lispettore ha provveduto a segnalare la fattispecie allUfficio dellispettorato del lavoro (UIL) e allUfficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML).
AP 1 è, quindi, stato in entrambi i casi dichiarato colpevole, in applicazione dellart. 12 cpv. 1 litt. a LDist, di avere falsamente dichiarato di operare in qualità di indipendente in occasione della notifica e condannato al pagamento di una multa.
7.Lappellante contesta al primo giudice di averlo erroneamente qualificato come pseudo-indipendente.
8.Prima di chinarsi sulle censure sollevate riguardo alla qualifica giuridica del rapporto contrattuale intercorrente fra lappellante e la ditta __________, è necessario determinare se e in che misura la LDist, e in particolare lart. 12 cpv. 1 litt. a LDist, sia applicabile alla fattispecie qui in esame.
8. a.Lart. 1 cpv. 1 LDist recita:
La presente legge disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché essi per un periodo limitato: forniscano una prestazione lavorativa per conto e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione (litt. a); lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (litt. b).
Di principio, neanche i prestatori di servizi indipendenti provenienti dallestero sottostanno alla LDist. Vi sono tuttavia sottoposti nella misura in cui devono dimostrare, su richiesta, di esercitare effettivamente unattività lucrativa indipendente.
Lart. 1a LDist, infatti, oltre a precisare che lonere della prova della loro indipendenza è a carico dei prestatori di servizi esteri (cpv. 1), impone loro anche lobbligo di presentare determinati documenti e di fornire informazioni durante la procedura di accertamento del loro statuto (cpv. 2, 4 e 5).
Lart. 1b LDist prevede, dal canto suo, le misure per i casi in cui il prestatore di servizi violi lobbligo di produrre i documenti (cpv. 1 litt. a) o non riesca a fornire la prova della sua indipendenza e il suo datore di lavoro non sia identificabile (cpv. 1 litt. b).
Le sanzioni amministrative e penali applicabili al prestatore di servizi estero per infrazioni nellambito della procedura di accertamento della sua indipendenza sono previste, come già visto sopra, allart. 9 cpv. 2 litt. a e litt. d e allart. 12 cpv. 1 litt. a e litt. b LDist.
Qui va precisato che la procedura di accertamento dello statuto del prestatore di servizi estero è ben delimitata. Essa ha inizio con la richiesta di cui allart. 1a cpv. 1 LDist, rivolta dallorgano di controllo competente al prestatore di servizi, e termina con laccertamento delleffettiva indipendenza del prestatore di servizi o, in caso di accertata dipendenza, dellindividuazione del datore di lavoro (art. 1a LDist combinato con lart. 1b cpv. 1 litt. b e cpv. 3 litt. b LDist).
Ora, la procedura di notifica seguita dallappellante, precedente e distinta rispetto a quella di accertamento dellindipendenza, è retta per analogia dallart. 6 LDist e dallart. 6 ODist in virtù del rimando dellart. 9 cpv. 1bisOLCP. Tale disposizione indica in maniera molto precisa la portata di detto rimando, limitandolo alla procedura di notifica - ovvero obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini - di cui ai due articoli menzionati della LDist e della ODist. Da ciò discende che altre disposizioni della LDist o della ODist non sono applicabili in questambito, ciò che vale anche per le disposizioni penali dellart. 12 LDist. Tantè vero che è la stessa OLCP a prevedere, sulla base dellart. 120 cpv. 2 della Legge federale sugli stranieri (RS 142.20; LStr), una disposizione penale specifica - lart. 32a -, per le violazioni degli obblighi di notificazione previsti al suo art. 9 cpv. 1bis.È, pertanto, a torto che il primo giudice ha applicato lart. 12 cpv. 1 litt. a LDist ai fatti contestati allappellante.
Per quanto riguarda gli obblighi di notifica di cui allart. 9 cpv. 1bisOLCP in combinato disposto con lart. 6 LDist e lart. 6 ODist - ossia lobbligo di notificarsi, quello di rispettare i termini e quello di fornire le informazioni previste - essi, a ben vedere, non comprendono un obbligo di dichiarare che si è indipendenti. Piuttosto, un prestatore di servizi indipendente, o meglio che si valuta tale (cfr. Messaggio concernente la legge federale sulladeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012, FF 2012 3017, pag. 3040, 1° par.), è tenuto a notificarsi egli stesso, semplicemente perché non esiste un datore di lavoro a cui imporre tale obbligo. Dal momento in cui dovesse essere accertato che il prestatore di servizi è in realtà un lavoratore dipendente, questi viene sollevato dagli obblighi di notifica, che passano a carico del datore di lavoro, sia esso estero o situato in Svizzera, il quale dovrà provvedere a una notifica a posteriori e subire le sanzioni del caso (cfr. Direttiva SECO 1° gennaio 2013 Procedura di verifica dellattività lucrativa indipendente di prestatori di servizi esteri, pagg. 23 seg.).
Nellipotesi di unaccertata dipendenza di AP 1, quindi, difficile sarebbe ritenere che egli, avendo provveduto a notificarsi senza esservi tenuto, abbia violato obblighi di notificazione che, in realtà, non incombevano a lui, bensì al suo datore di lavoro, la ditta __________, che, avendo sede in Italia, avrebbe dovuto provvedere alla notifica in applicazione diretta dellart. 6 LDist e dellart. 6 ODist.
Che il fatto di essere ritenuto pseudo-indipendente dopo aver effettuato la notifica come indipendente non comporti, a sé stante, la realizzazione di alcuna infrazione ascrivibile al lavoratore, secondo le norme citate in precedenza, risulta daltronde confermato sia dal Messaggio del Consiglio federale concernente lapprovazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999 (FF 1999 5092), sia dal Messaggio concernente la legge federale sulladeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012 (FF 2012 3017), nei quali non è mai menzionata la punibilità di questa fattispecie oggettiva. Dello stesso avviso sono pure la SECO, che al capitolo 9 Sanzioni in caso di pseudo-indipendenza constatata della sua direttiva allattenzione degli organi di controllo indica esclusivamente sanzioni nei confronti del datore di lavoro (Direttiva SECO 1° gennaio 2013 Procedura di verifica dellattività lucrativa indipendente di prestatori di servizi esteri, pagg. 23 seg.), e Valerie Berger/ClaudioWegmüller, i quali affermano: Das EntsG enthält keine ausdrücklichen direkten Sanktionsmöglichkeiten gegenüber scheinselbständigen Personen.Es besteht jedoch die Möglichkeit, selbständige Dienstleistungserbringer, welche in Verletzung ihrer Nachweispflicht der Selbständigkeit die Auskunft verweigern oder sich der Kontrolle widersetzen, zu sanktionieren. (Berger/ WegmüllerScheinselbständigkeit im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung, in Die Volkswirtschaft 5/2011 43 segg., pag. 45 [sottolineature del redattore]).
Tale questione si pone e va analizzata circonstanziatamente, invece, nella procedura nei confronti del partner contrattuale del presunto pseudo-indipendente, partner contrattuale la cui qualità di datore di lavoro andrà, se del caso, debitamente accertata (cfr. STF 2C_714/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 3.4 segg., pubblicata in DTA 2011 pag. 115).
Tasse, spese e indennità per spese di patrocinio
Gli oneri processuali del giudizio dappello, per complessivi CHF 800.00, sono pure integralmente posti a carico dello Stato.
A AP 1, prosciolto dallaccusa di contravvenzione alla LDist, viene riconosciuta, in applicazione dellart. 429 cpv. 1 CPP, unindennità di CHF 600.00 per il procedimento di prime cure (in particolare, per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento) e unindennità di CHF 100.00 per la procedura dappello.
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 84, 85, 325, 329, 339, 353, 356, 357 e 398 segg. CPP;
5 ALC;
2 par. 4 e 6 par. 2 dellallegato I allALC;
120 cpv. 2 LStr;
9 cpv. 1bise 32a OLCP;
1, 1a, 1b, 6, 9 e 12 LDist;
6 ODist,
nonché, sulle spese, lart. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.Lappello è accolto.
Di conseguenza:
1.1.AP 1 è prosciolto dallaccusa di contravvenzione alla LDist per i fatti descritti nei decreti daccusa n. BIL - 2013.419 e BIL - 2013.420 del 6 giugno 2013.
1.2.Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi CHF 850.00, sono posti a carico dello Stato.
1.3.Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 CHF 600.00, a titolo di indennità per il procedimento di prima sede (art. 429 cpv. 1 CPP).
2.Gli oneri processuali dappello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.00
- altri disborsi fr. 200.00
fr. 800.00
sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP), che rifonderà a AP 1 CHF 100.00 a titolo di indennità per la procedura dappello (art. 429 cpv. 1 CPP).
3.Intimazione a:
-Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,
6501 Bellinzona
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario