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17.2014.187

Reiterati atti di causa, in parte andati a buon fine, nella misura in cui costituiscono un uso ordinario delle possibilità giudiziarie messe a disposizione dal nostro ordinamento giuridico, non configurano il reato di estorsione. Mancanza di consapevolezza del conseguimento di un ingiusto profitto

Ticino · 2015-05-13 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;reato previsto dall'art. 156 cifra 1 CP in relazione all'art. 22 CP;

2.coazione, ripetutain alternativa al punto n. 1 del DA 5016/2010 di data 22 novembre 2010;2.1. in subordine al punto n. 1 per i fatti dal 04.03.2010;2.2. in subordine al punto n. 1 per i fatti fino al 24.01.2012;per avere, intralciando la libertà di agire di PC 1 e delle persone oditte incaricate dell'esecuzione di lavori edilizi del complessoResidenza __________ già __________, sulla particella __________, già particelle __________, indebitamentecostretto le stesse a tollerare uno e più atti finalizzati all'interruzione deilavori di costruzione, e meglio per avere:

2.1.il 16.12.2009, l'11.01.2010, il 16.02.2010, il 01.04.2010, il 27.04.2010, il 19.07.2010, il 22.07.2010, il 23.07.2010, il 25.07.2010, il 25.08.2010, il 26.08.2010, il 31.08.2010, il 07.09.2010, l'08.09.2010, il 10.09.2010, il 13.09.2010, il 20.09.2010 a __________, impedito con la sua persona e ostruendo con autoveicoliil passaggio a PC 1 e/o persone o ditte incaricate dell'esecuzione di lavori edilizi sulla particella__________, già particelle __________, al puntoda costringerli a rimanere fermi ad aspettare per diverso tempo,a posticipare dei lavori ed al punto da costringerli a creare, dalmese di ottobre 2010, un varco sulla strada cantonale peraccedere alla particella __________, quale via d'accessoalternativa al passaggio sulla particella __________;

2.2.dal 02.04.2010al 15.05.2012, a __________ e in altre località delCanton Ticino, fatto progressivo, reiterato ed abusivo uso delleistanze di giustizia civile e amministrativa per ragioni afferentialla costruzione del complesso Residenza __________, già __________, sulla particella __________, giàparticelle __________, non già per farne un usoconforme al proprio scopo, bensì al mero scopo di impedirel'esecuzione dei lavori edilizi del predetto complesso ecostringendo PC 1 a tollerare la derivante progressivainterruzione dei lavori di costruzione;fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;reato previsto dall'art. 181 CP;

3.falsità in documentiper avere, a __________, allo scopo di occultare il reato descritto al capo di accusa n. 1, nonché simulare la perfezione di accordi in realtà mai avvenutiformato il 04.03.2010 una lettera indirizzata a PC 1 recante ladata del 18.10.2007, facente stato di una concordata condizione allaperfezione dell'atto notarile no. 383 dei 07.11.2007 del notaio __________di permuta e rettifica confini e servitù in deroga alle distanze legali, consistente nell'affidamento all'impresa di costruzione __________di AP 1 da parte di PC 1 dei lavori di costruzionedel complesso abitativo poi denominato Residenza __________, già __________, sulla particella __________, già particelle __________,e consegnato tale documento al suo rappresentante legale, nel corsodel mese di marzo 2010, per farne uso in trattative extra giudiziarie asostegno di invero inesistenti inadempimenti contrattuali ad opera di PC 1in ragione dell'affidamento dei predetti lavori ad altraimpresa di costruzione;fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CP.

- punti 1 e 2.1: stralcio delle date 25.07.2010 e 20.09.2010;

- punto 3: aggiunta della località Lugano.

Infine, richiamandosi all'art. 344 CPP, egli ha prospettato alle parti:

-"in alternativa al reato di cui al punto 1 dell'atto d'accusaquello di coazione consumata, subordinatamentetentata";-  "nonché ai punti 2 e 2.1 dell'atto d'accusa l'asserito attocoattivo, consiste nell'aver impedito rispettivamente averritardato l'accesso alla particella __________,ostruendo, totalmente o parzialmente, con la sua personao con autoveicoli, il passaggio veicolare sulla particella__________ ".

dichiarato

1.AP 1 autore colpevoli di:

1.1tentata estorsioneper avere, a __________ ed in altre località, nel periodo 4.3.2010/24.1.2012 compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per indurre PC 1 a versargli l'indebito importo di fr. 300'000.–;

prosciolto

2.AP 1 dalle imputazioni di:

2.1tentata estorsione di cui al punto 1 dell'atto d'accusa limitatamente ai fatti del 22.7.2010 e del 10.9.2010 nonché per il reiterato uso delle istanze di giustizia civile e amministrativa;

2.2ripetuta coazione di cui al punto 2 dell'atto d'accusa;

2.3falsità in documenti di cui al punto 3 dell'atto d'accusa;

condannato

3.AP 1:

3.1alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi;

3.2a versare all'AP PC 1, __________, fr. 30'000.– a titolo di spese legali, IVA compresa, rinviando l'accusatore privato al foro civile per ogni altra sua pretesa relativa alle spese legali;

ammesso nel principio

3.3la richiesta di risarcimento danni dell'AP PC 1, rinviandolo però                                 al foro civile ai sensi dell'art. 126 cpv. 3 CPP;

sospeso

4.l'esecuzione della pena detentiva, impartendo al condannato un                               periodo di prova di 2 (due) anni;

ordinato

5.il sequestro conservativo quale mezzo di prova della                                                                               documentazione cartacea;

6.il dissequestro e la restituzione a AP 1 del computer iMac 24 W8904V390TG con cavo d'alimentazione, previa cancellazione dei documenti di cui agli AI 14 e 17 dell'inc. MP 2011.4669;

assegnato

7.la tassa di giustizia di fr. 2'000.– e le spese procedurali in ragione di                                                         7/10 a carico di AP 1 e di 3/10 a carico dello Stato.

- i punti 3.1 e 4 del dispositivo, sulla pena e sulla sua sospensione condizionale, chiedendo che non venga pronunciata alcuna pena;

- il punto 3.2 del dispositivo, relativo alle spese legali (fr. 30'000.–) da rifondere all'accusatore privato, chiedendo che tali spese non siano accollate all'appellante, dovendo essere assunte, unitamente alle altre spese, da PC 1;

- il punto 3.3 del dispositivo, relativo alla decisione di principio sulla responsabilità di AP 1 per il danno causato all'accusatore privato, con contestuale rinvio di quest'ultimo al foro civile, chiedendone l'annullamento;

- il punto 7 del dispositivo, sulle tasse e sulle spese, chiedendo che siano integralmente caricate allo Stato.

1.       L'appello incidentale è accolto. Di conseguenza:

1.1     Il dispositivo n. 2 della sentenza del 02.09.2014 della Corte delle                              assise correzionali di Lugano è annullato, di conseguenza,

1.1.1  AP 1 è autore colpevole di tentata estorsione come                                     indicato al punto 1 dell'atto d'accusa, tenuto conto delle correzioni                                      preliminari apportate in aula;

1.1.2  AP 1 è autore colpevole di coazione come indicato al                                  punto 2 dell'atto d'accusa, tenuto conto delle correzioni preliminari                                             apportate in aula;

1.1.3  AP 1 è autore colpevole di falsità in documenti come                                   indicato al punto 3 dell'atto d'accusa, tenuto conto delle correzioni                                             preliminari apportate in aula;

1.2     Il dispositivo n. 3.1 della sentenza del 02.09.2014 della Corte delle assise correzionali di Lugano è annullato, di conseguenza AP 1 è condannato alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto, da porsi al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di 2 (due) anni.

-    AP 1, imputato,-    avv. DI 2, difensore,-    PP 1, procuratore pubblico,-    avv. __________, in rappresentanza dell'accusatoreprivato PC 1.

ritenuto

L’imputato

AP 1 è incensurato sia in Svizzera che in Italia (doc. TPC 16 e 22).

I rapporti tra l'imputato e l'accusatore privato

PC 1 ha inoltre concesso, a carico del proprio fondo n. __________ ed a favore della particella n. __________ di AP 1, una servitù di deroga alle distanze legali che autorizzava l'edificazione, su quest'ultima particella, sino a 1 metro dal confine, anziché di 3.5 metri come da piano regolatore.

Con scrittura privata parallela al citato strumento notarile, PC 1 gravava inoltre il suo fondo n. __________ di un diritto di passo pedonale e veicolare, a favore delle particelle n. __________ e __________ intestate a AP 1 (AI da 5.1.1 a 5.1.20). Ancora va soggiunto che il tratto iniziale di strada al mappale n. __________ rimaneva gravato da un preesistente diritto di passo pedonale e veicolare a favore della particella n. __________ di PC 1.

b)Ma anche AP 1 aveva un interesse nell'operazione. Cedendo 206 mq e ricevendone 130 mq egli rinunciava ad una superficie di 76 mq, tuttavia il suo fondo ne beneficiava sul piano dell'edificabilità, anche grazie alla servitù di deroga alle distanze legali. Inoltre, come imprenditore edile, egli auspicava che i vantaggi edificatori derivanti a PC 1 dalla permuta venissero in qualche modo compensati, segnatamente attraverso la delibera delle opere di capomastro alla sua ditta __________. Tale interesse emerge dalla corrispondenza che aveva preceduto la firma del contratto di permuta, sulla quale si tornerà più avanti (consid. 15b).

3.Il 6 marzo 2008 il Municipio di __________ rilasciava a PC 1 la licenza edilizia per l'edificazione delle due ville e delle quattro abitazioni (AI 5.6.1).

Quest'ultimo ricorda che gli anni 2008 e 2009 sono trascorsi all'insegna della calma e del rispetto per quanto attiene ai rapporti con l'imputato:

"I miei rapporti con AP 1 dal 2008 al 2009 vedevano lui chiedere a me, in quelle poche volte che ci siamo visti, come andavano le cose ed io rispondergli che stavano andando avanti e che procedevano. Non sono entrato nei dettagli di tutti i problemi che stavo affrontando in quel momento poiché non ritenevo di doverlo fare e perché non era ancora stata deliberata la ditta che si sarebbe poi occupata della costruzione del complesso"

(verbale PP 16 agosto 2011, PC 1, AI 3, pag. 3).

Era dunque attesa la delibera delle opere, tematica sulla quale le parti divergono. A mente di AP 1, era chiaro che la permuta immobiliare fosse subordinata all'appalto dei lavori alla sua ditta (verbale PP 20 settembre 2011, AP 1, AI 11, pag. 3, 4 e 6). Nel dettaglio, l'imputato assume che con PC 1 non era stato discusso l'importo dell'appalto, ma concordato"che si prendevano quattro o cinque offerte e in considerazione del prezzo più basso e del prezzo più alto tra queste, la mia offerta avrebbe rappresentato un costo intermedio (calcolato sulla media)".Egli era quindi in attesa che PC 1 gli mostrasse le offerte degli altri partecipanti alla gara, ritenuto che"se l'importo alla quale avrei dovuto farla io mi andava bene avrei assunto il mandato altrimenti avrei rinunciato"(ibidem, pag. 6 e 7). L'imputato ha poi precisato che, inizialmente, si era parlato solo della possibilità di affidare i lavori alla sua ditta, mentre che, in un secondo tempo, lui stesso aveva posto la delibera dei lavori alla sua impresa come condizione della permuta. Ciò che sarebbe attestato dalla famosa lettera datata 18 ottobre 2007 (verbale PP 20 settembre 2011, AP 1, AI 11, pag. 3).

PC 1 conferma che, nel corso delle trattative finalizzate alla permuta, aveva detto a AP 1 che avrebbe potuto partecipare alla gara d'appalto per la costruzione grezza. A offerte depositate, tuttavia, gli istituti di credito a cui si era rivolto avevano subordinato il finanziamento alla delibera dei lavori ad un'impresa di costruzione generale referenziata e con la modalità di contratto chiavi in mano. Da qui la necessità di indire una nuova gara d'appalto limitatamente alle sole due ditte di costruzione che entravano in considerazione, la __________ e la __________. Sul finire del 2009, la scelta era poi caduta su quest'ultima (verbale PP 16 agosto 2011, PC 1, AI 3, pag. 3).

PC 1 descrive così la situazione:

Lo scritto datato 18 ottobre 2007

5.È agli atti una lettera datata 18 ottobre 2007, indirizzata a __________, con mittente AP 1. Il suo tenore:

ACCORDO SCAMBIO TERRENO __________________

Caro PC 1,

faccio seguito al tuo fax del 16 Ottobre per confermarti la mia accettazione della tua ultima proposta (specificata nel fax 16 Ottobre), purché venga da te rispettata la condizione, di cui abbiamo discusso spesso, che la costruzione del nuovo complesso abitativo venga affidato alla __________.

Ringraziandoti,

porgo i più cordiali saluti.

AP 1 (segue la firma)

Ha sostenuto, inoltre, di aver allestito la lettera"verosimilmente il 17 o 18 ottobre 2007 sempre presso il PC che si trova a casa mia" (ibidem).

"(…) che dopo due anni, senza una ragione specifica, ho voluto rimettere questo documento nel mio computer, anche perché sapevo che se venivano a controllare non avrebbero trovato il documento.

A domanda del procuratore a sapere chi doveva venire a controllare, rispondo che io volevo solo averlo nel computer"

(verbale PP 03.10.2011, AI 20, pag. 2 e 3).

Le richieste di pagamento

Dev'essere annotato che anche PC 1 ha agito in via esecutiva nei confronti di AP 1, della sua ditta e anche del suo legale. Gli atti fanno stato di due precetti esecutivi fatti notificare il 17 e il 25 agosto 2011, rispettivamente a AP 1 ed all'avv. __________, quali debitori solidali, per l'importo di fr. 284'558 oltre accessori con causale"danni causati al cantiere di __________ "(allegati a doc. TPC 17). Vanno altresì menzionati due precetti esecutivi notificati il 16 aprile 2014, uno a __________, l'altro a AP 1, entrambi per l'importo di fr. 185'047.95 oltre accessori per titolo di"differenza danni cantiere __________ "(allegati a doc. TPC 17), esecuzioni tutte dedotte poi in giustizia con azioni di accertamento dell'inesistenza del debito.

Ostruzioni reiterate

L'imputato è stato prosciolto dal primo giudice per questo episodio, siccome non validamente imputato, né atto a dimostrare impedimenti o ritardi a seguito del presunto atto (sentenza impugnata, pag. 19, consid. 8b);

"Reiterato uso abusivo delle istanze di giustizia civile e amministrativa"

Il primo giudizio

E questo, per avere illegalmente impedito o ritardato il corretto uso del diritto di passo gravante il suo fondo particella __________ di __________ (strada), senza essere riuscito a dimostrare che nei singoli episodi di transito gli automezzi diretti al cantiere PC 1 stessero viaggiando con un carico superiore a quello massimo di 25 tonnellate stabilito nel decreto pretorile del 29 aprile 2010 (allegato a AI 1 inc. DA 5016/2010), posto che, quand'anche il peso consentito fosse stato superato, egli avrebbe dovuto far appello alle forze dell'ordine o alla magistratura, anziché ricorrere a sommarie forme di giustizia privata.

Relativamente al punto 2.1 dell'atto d'accusa, tali ipotesi sono circoscritte agli episodi del 16 dicembre 2009 (asserita rimozione, da parte dell'imputato, di"recinzioni mobili per chiusura cantiere"), dell'11 gennaio 2010 (asserita sospensione, a causa dell'ostruzionismo dell'imputato, di uno"scavo per la ricerca di tubi TT + TV cavo") e del 16 febbraio 2010 (asserito uso nei confronti di PC 1 delle parole"piuttosto fallisco ma tu da qui non entri"). La prima Corte ha prosciolto AP 1 dall'imputazione di coazione per tutti e tre i casi, sia in applicazione del principioin dubio pro reo, sia per insufficienza di prove e di carente definizione oggettiva della fattispecie nell'atto d'accusa (art. 9 CPP).

In relazione al punto 2.2 dell'atto d'accusa la prima Corte ha accertato che per il periodo successivo al 24 gennaio 2012, ovvero quello avulso dall'imputazione alternativa di coazione, l'imputato ha inoltrato soltanto una nuova procedura amministrativa, ciò che non può, a sé stante, fondare un'imputazione di coazione. Da qui, ancora una volta, il proscioglimento.

Richieste d'appello

Estorsione, tentata (art. 156 n. 1 CP – art. 22 CP)

La questione deve essere decisa in funzione di criteri oggettivi: non basta, cioè, la sola reazione del destinatario specifico (DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; STF 6B_47/2010 del 30 marzo 2010 consid. 2.2; 6B_411/2009 del 18 agosto 2009 consid. 3.2; 6S.533/2006 del 2 marzo 2007 consid. 6.1; 6S.8/2006 del 12 giugno 2006 consid. 4.2; 6S.277/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1; Corboz, op. cit., ad art. 156, n. 12 e segg., pag. 400-401; CARP, sentenza 17.2012.61-62 del 24 ottobre 2012, consid. 31l).

"Accordo privilegiato tra me e te per poi fare la costruzione"           (AI 5.3.1).

Tutto questo per dire che AP 1 va creduto allorquando dichiara di ritenersi tuttora in diritto di chiedere a PC 1 un risarcimento per il danno di almeno fr. 300'000.– per averlo"raggirato".

b)La Corte ne conclude che, assente ogni consapevolezza del conseguimento di un ingiusto profitto, le condizioni per la realizzazione del reato di estorsione tentata non si trovano riunite. La conseguenza per AP 1 è il proscioglimento da questo capo d'imputazione.

Coazione (art. 181 CP)

Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione, che è un’infrazione di risultato (Corboz, op. cit., n. 32, 34, ad art. 181 CP; DTF 120 IV 17, consid. 2a; STF del 6 ottobre 2011, inc. 6B_435/2011, consid. 2.2.1), si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione illecito che ha influito sulla formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333), spingendola ad adottare un comportamento che, se avesse disposto della libertà di decisione, non avrebbe adottato.

Punto 2.1 dell’atto d’accusa (ostruzioni reiterate e ritardi)

Da qui il proscioglimento.

11 gennaio 2010

16 febbraio 2010

1. aprile 2010

27 aprile 2010

Invero, l'autore dell'ostruzione in entrata è stato identificato nella persona della figlia dell'imputato, mentre che, per quanto attiene all'uscita dell'autocarro sulla strada cantonale, la formulazione"e/o i componenti della sua famiglia"genera più che un dubbio sul vero autore dell'impedimento, dubbio che evidentemente deve profittare all'imputato, come rilevato dalla difesa. Da qui il proscioglimento, in applicazione del principioin dubio pro reo.

19 luglio 2010

"Difficoltà di accedere ai cantieri con autovetture che invadono il campo stradale"per gli automezzi della ditta __________, obbligando la ditta a sospendere i trasporti“per le difficoltà di manovra e per il rischio di danneggiare veicoli”(lettera 19 luglio 2010 dell’ing. __________, allegato all’AI 2 dell’inc. DA 5016/2010).

22 luglio 2010

23 luglio 2010

25 e 26 agosto 2010

31 agosto 2010

7 settembre 2010

8 settembre 2010

La documentazione fotografica che ritrae la vettura Golf di AP 1 non è peraltro di alcun supporto alla tesi accusatoria  (AI 13 dell'inc. DA 5016/2010; verbale confronto 17 febbraio 2012, AI 48, pag. 6).

10 settembre 2010

13 settembre 2010

Punto 2.2 dell’atto d’accusa ("reiterato uso abusivo delle istanze di giustizia civile e amministrativa")

-  4 istanze in Pretura (2 di provvedimenti cautelari e 2 di

emanazione di decreto esecutivo);

-  4 istanze al Municipio di __________ (1 intesa all’accertamento

della decadenza della licenza edilizia e 3 domande di

interruzione lavori);

-  6 istanze/ricorsi al Consiglio di Stato (1 ricorso contro il

rinnovo della licenza edilizia a PC 1, 1 domanda di

interpretazione, 3 richieste di misure provvisionali, 1 ricorso);

-  3 ricorsi al TRAM contro altrettante decisioni del Consiglio di

Stato; complessivamente, quindi, 17 interventi.

Oneri processuali

Le spese del procedimento di primo grado, di complessivi fr. 3'461.50, così come quelle del procedimento d'appello seguono la soccombenza e andranno poste, di conseguenza, integralmente a carico dello Stato.

Indennità

Sulla scorta di tali principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010).

Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.– per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.– per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.– per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.– al km per le trasferte con la propria automobile (sentenze CARP 17.2012.189 del 12 aprile 2013, consid. 3; 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6; 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012 consid. 1.b.3).

Infine, accanto alle spese per la difesa di fiducia, la persona prosciolta può chiedere il risarcimento dei costi assunti per eventuali perizie di parte, nella misura in cui siano state rilevanti al fine del giudizio (Griesser, op. cit., n. 2 ad art. 429 CPP; Mini, op. cit., pag. 794, n. 5).

fr.  6'461.65       a copertura della nota professionale dell'avv.

__________ che lo aveva assistito nelle fasi finali della procedura d'istruzione e nella procedura davanti alla prima Corte, sino all'annuncio dell'appello;

fr.  20'340.70    a copertura della nota professionale dello studio __________, per la difesa nel procedimento d'appello;

fr.  1'404.00       per i costi della perizia privata allestita dallo studio d'architettura __________;

fr.  28'206.35    totale, a cui vanno aggiunti gli interessi al 5% dal 28 aprile 2015 (istanza ex art. 429 e segg. CPP prodotta al dibattimento d'appello, doc. dib. 2).

b)Prestazioni dello studio legale __________

Per l'esame degli atti, la redazione dell'appello e dell'istanza probatoria, la corrispondenza, i contatti telefonici e la preparazione dell'arringa, la Corte ritiene congruamente commisurato ad un'ordinata e ragionevole conduzione del mandato, tenuto conto della complessità del caso e delle difficoltà giuridiche, un dispendio complessivo di 34 ore.

Quanto alla partecipazione al dibattimento (durata effettiva 5 ore e 40'), le 8 ore indicate nella nota vanno confermate, tenendo conto della trasferta.

Il dispendio orario esposto nella nota per l'operato degli avv. DI 3 e DI 2 va così riconosciuto in maniera limitata, fissandosi a 50 ore, oltre al breve intervento della praticante.

Nulla da eccepire, infine, sull'importo delle spese, che va confermato in fr. 1'114.–.

L'indennità per il patrocinio dello Studio legale DI 3 ammonta così a:

fr.  14'150.00    onorario fr 150.– (praticante) + 14'000.– (avv. DI 3 e DI 2),

fr.    1'114.00     spese,

fr.    1'221.10     IVA 8%

fr.  16'485.10    totale.

24.In definitiva, lo Stato sarà chiamato a rifondere a AP 1:

fr.   6'461.65      nota professionale avv. __________

fr. 16'485.10      nota professionale studio DI 3

fr.  22'946.75    totale, oltre a interessi al 5% dal 28 aprile 2015.

Sequestri

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 è autore colpevole di coazione come indicato al                                  punto

E. 2 dell'atto d'accusa, tenuto conto delle correzioni preliminari                                             apportate in aula;

1.1.3  AP 1 è autore colpevole di falsità in documenti come                                   indicato al punto 3 dell'atto d'accusa, tenuto conto delle correzioni                                             preliminari apportate in aula;

1.2     Il dispositivo n. 3.1 della sentenza del 02.09.2014 della Corte delle assise correzionali di Lugano è annullato, di conseguenza AP 1 è condannato alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto, da porsi al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di 2 (due) anni.

-    AP 1, imputato,-    avv. DI 2, difensore,-    PP 1, procuratore pubblico,-    avv. __________, in rappresentanza dell'accusatoreprivato PC 1.

ritenuto

L’imputato

AP 1 è incensurato sia in Svizzera che in Italia (doc. TPC 16 e 22).

I rapporti tra l'imputato e l'accusatore privato

PC 1 ha inoltre concesso, a carico del proprio fondo n. __________ ed a favore della particella n. __________ di AP 1, una servitù di deroga alle distanze legali che autorizzava l'edificazione, su quest'ultima particella, sino a 1 metro dal confine, anziché di 3.5 metri come da piano regolatore.

Con scrittura privata parallela al citato strumento notarile, PC 1 gravava inoltre il suo fondo n. __________ di un diritto di passo pedonale e veicolare, a favore delle particelle n. __________ e __________ intestate a AP 1 (AI da 5.1.1 a 5.1.20). Ancora va soggiunto che il tratto iniziale di strada al mappale n. __________ rimaneva gravato da un preesistente diritto di passo pedonale e veicolare a favore della particella n. __________ di PC 1.

b)Ma anche AP 1 aveva un interesse nell'operazione. Cedendo 206 mq e ricevendone 130 mq egli rinunciava ad una superficie di 76 mq, tuttavia il suo fondo ne beneficiava sul piano dell'edificabilità, anche grazie alla servitù di deroga alle distanze legali. Inoltre, come imprenditore edile, egli auspicava che i vantaggi edificatori derivanti a PC 1 dalla permuta venissero in qualche modo compensati, segnatamente attraverso la delibera delle opere di capomastro alla sua ditta __________. Tale interesse emerge dalla corrispondenza che aveva preceduto la firma del contratto di permuta, sulla quale si tornerà più avanti (consid. 15b).

3.Il 6 marzo 2008 il Municipio di __________ rilasciava a PC 1 la licenza edilizia per l'edificazione delle due ville e delle quattro abitazioni (AI 5.6.1).

Quest'ultimo ricorda che gli anni 2008 e 2009 sono trascorsi all'insegna della calma e del rispetto per quanto attiene ai rapporti con l'imputato:

"I miei rapporti con AP 1 dal 2008 al 2009 vedevano lui chiedere a me, in quelle poche volte che ci siamo visti, come andavano le cose ed io rispondergli che stavano andando avanti e che procedevano. Non sono entrato nei dettagli di tutti i problemi che stavo affrontando in quel momento poiché non ritenevo di doverlo fare e perché non era ancora stata deliberata la ditta che si sarebbe poi occupata della costruzione del complesso"

(verbale PP 16 agosto 2011, PC 1, AI 3, pag. 3).

Era dunque attesa la delibera delle opere, tematica sulla quale le parti divergono. A mente di AP 1, era chiaro che la permuta immobiliare fosse subordinata all'appalto dei lavori alla sua ditta (verbale PP 20 settembre 2011, AP 1, AI 11, pag. 3, 4 e 6). Nel dettaglio, l'imputato assume che con PC 1 non era stato discusso l'importo dell'appalto, ma concordato"che si prendevano quattro o cinque offerte e in considerazione del prezzo più basso e del prezzo più alto tra queste, la mia offerta avrebbe rappresentato un costo intermedio (calcolato sulla media)".Egli era quindi in attesa che PC 1 gli mostrasse le offerte degli altri partecipanti alla gara, ritenuto che"se l'importo alla quale avrei dovuto farla io mi andava bene avrei assunto il mandato altrimenti avrei rinunciato"(ibidem, pag. 6 e 7). L'imputato ha poi precisato che, inizialmente, si era parlato solo della possibilità di affidare i lavori alla sua ditta, mentre che, in un secondo tempo, lui stesso aveva posto la delibera dei lavori alla sua impresa come condizione della permuta. Ciò che sarebbe attestato dalla famosa lettera datata 18 ottobre 2007 (verbale PP 20 settembre 2011, AP 1, AI 11, pag. 3).

PC 1 conferma che, nel corso delle trattative finalizzate alla permuta, aveva detto a AP 1 che avrebbe potuto partecipare alla gara d'appalto per la costruzione grezza. A offerte depositate, tuttavia, gli istituti di credito a cui si era rivolto avevano subordinato il finanziamento alla delibera dei lavori ad un'impresa di costruzione generale referenziata e con la modalità di contratto chiavi in mano. Da qui la necessità di indire una nuova gara d'appalto limitatamente alle sole due ditte di costruzione che entravano in considerazione, la __________ e la __________. Sul finire del 2009, la scelta era poi caduta su quest'ultima (verbale PP 16 agosto 2011, PC 1, AI 3, pag. 3).

PC 1 descrive così la situazione:

Lo scritto datato 18 ottobre 2007

5.È agli atti una lettera datata 18 ottobre 2007, indirizzata a __________, con mittente AP 1. Il suo tenore:

ACCORDO SCAMBIO TERRENO __________________

Caro PC 1,

faccio seguito al tuo fax del 16 Ottobre per confermarti la mia accettazione della tua ultima proposta (specificata nel fax 16 Ottobre), purché venga da te rispettata la condizione, di cui abbiamo discusso spesso, che la costruzione del nuovo complesso abitativo venga affidato alla __________.

Ringraziandoti,

porgo i più cordiali saluti.

AP 1 (segue la firma)

Ha sostenuto, inoltre, di aver allestito la lettera"verosimilmente il 17 o 18 ottobre 2007 sempre presso il PC che si trova a casa mia" (ibidem).

"(…) che dopo due anni, senza una ragione specifica, ho voluto rimettere questo documento nel mio computer, anche perché sapevo che se venivano a controllare non avrebbero trovato il documento.

A domanda del procuratore a sapere chi doveva venire a controllare, rispondo che io volevo solo averlo nel computer"

(verbale PP 03.10.2011, AI 20, pag. 2 e 3).

Le richieste di pagamento

Dev'essere annotato che anche PC 1 ha agito in via esecutiva nei confronti di AP 1, della sua ditta e anche del suo legale. Gli atti fanno stato di due precetti esecutivi fatti notificare il 17 e il 25 agosto 2011, rispettivamente a AP 1 ed all'avv. __________, quali debitori solidali, per l'importo di fr. 284'558 oltre accessori con causale"danni causati al cantiere di __________ "(allegati a doc. TPC 17). Vanno altresì menzionati due precetti esecutivi notificati il 16 aprile 2014, uno a __________, l'altro a AP 1, entrambi per l'importo di fr. 185'047.95 oltre accessori per titolo di"differenza danni cantiere __________ "(allegati a doc. TPC 17), esecuzioni tutte dedotte poi in giustizia con azioni di accertamento dell'inesistenza del debito.

Ostruzioni reiterate

L'imputato è stato prosciolto dal primo giudice per questo episodio, siccome non validamente imputato, né atto a dimostrare impedimenti o ritardi a seguito del presunto atto (sentenza impugnata, pag. 19, consid. 8b);

"Reiterato uso abusivo delle istanze di giustizia civile e amministrativa"

Il primo giudizio

E questo, per avere illegalmente impedito o ritardato il corretto uso del diritto di passo gravante il suo fondo particella __________ di __________ (strada), senza essere riuscito a dimostrare che nei singoli episodi di transito gli automezzi diretti al cantiere PC 1 stessero viaggiando con un carico superiore a quello massimo di 25 tonnellate stabilito nel decreto pretorile del 29 aprile 2010 (allegato a AI 1 inc. DA 5016/2010), posto che, quand'anche il peso consentito fosse stato superato, egli avrebbe dovuto far appello alle forze dell'ordine o alla magistratura, anziché ricorrere a sommarie forme di giustizia privata.

Relativamente al punto 2.1 dell'atto d'accusa, tali ipotesi sono circoscritte agli episodi del 16 dicembre 2009 (asserita rimozione, da parte dell'imputato, di"recinzioni mobili per chiusura cantiere"), dell'11 gennaio 2010 (asserita sospensione, a causa dell'ostruzionismo dell'imputato, di uno"scavo per la ricerca di tubi TT + TV cavo") e del 16 febbraio 2010 (asserito uso nei confronti di PC 1 delle parole"piuttosto fallisco ma tu da qui non entri"). La prima Corte ha prosciolto AP 1 dall'imputazione di coazione per tutti e tre i casi, sia in applicazione del principioin dubio pro reo, sia per insufficienza di prove e di carente definizione oggettiva della fattispecie nell'atto d'accusa (art. 9 CPP).

In relazione al punto 2.2 dell'atto d'accusa la prima Corte ha accertato che per il periodo successivo al 24 gennaio 2012, ovvero quello avulso dall'imputazione alternativa di coazione, l'imputato ha inoltrato soltanto una nuova procedura amministrativa, ciò che non può, a sé stante, fondare un'imputazione di coazione. Da qui, ancora una volta, il proscioglimento.

Richieste d'appello

Estorsione, tentata (art. 156 n. 1 CP – art. 22 CP)

La questione deve essere decisa in funzione di criteri oggettivi: non basta, cioè, la sola reazione del destinatario specifico (DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; STF 6B_47/2010 del 30 marzo 2010 consid. 2.2; 6B_411/2009 del 18 agosto 2009 consid. 3.2; 6S.533/2006 del 2 marzo 2007 consid. 6.1; 6S.8/2006 del 12 giugno 2006 consid. 4.2; 6S.277/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1; Corboz, op. cit., ad art. 156, n. 12 e segg., pag. 400-401; CARP, sentenza 17.2012.61-62 del 24 ottobre 2012, consid. 31l).

"Accordo privilegiato tra me e te per poi fare la costruzione"           (AI 5.3.1).

Tutto questo per dire che AP 1 va creduto allorquando dichiara di ritenersi tuttora in diritto di chiedere a PC 1 un risarcimento per il danno di almeno fr. 300'000.– per averlo"raggirato".

b)La Corte ne conclude che, assente ogni consapevolezza del conseguimento di un ingiusto profitto, le condizioni per la realizzazione del reato di estorsione tentata non si trovano riunite. La conseguenza per AP 1 è il proscioglimento da questo capo d'imputazione.

Coazione (art. 181 CP)

Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione, che è un’infrazione di risultato (Corboz, op. cit., n. 32, 34, ad art. 181 CP; DTF 120 IV 17, consid. 2a; STF del 6 ottobre 2011, inc. 6B_435/2011, consid. 2.2.1), si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione illecito che ha influito sulla formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333), spingendola ad adottare un comportamento che, se avesse disposto della libertà di decisione, non avrebbe adottato.

Punto 2.1 dell’atto d’accusa (ostruzioni reiterate e ritardi)

Da qui il proscioglimento.

11 gennaio 2010

16 febbraio 2010

1. aprile 2010

27 aprile 2010

Invero, l'autore dell'ostruzione in entrata è stato identificato nella persona della figlia dell'imputato, mentre che, per quanto attiene all'uscita dell'autocarro sulla strada cantonale, la formulazione"e/o i componenti della sua famiglia"genera più che un dubbio sul vero autore dell'impedimento, dubbio che evidentemente deve profittare all'imputato, come rilevato dalla difesa. Da qui il proscioglimento, in applicazione del principioin dubio pro reo.

19 luglio 2010

"Difficoltà di accedere ai cantieri con autovetture che invadono il campo stradale"per gli automezzi della ditta __________, obbligando la ditta a sospendere i trasporti“per le difficoltà di manovra e per il rischio di danneggiare veicoli”(lettera 19 luglio 2010 dell’ing. __________, allegato all’AI 2 dell’inc. DA 5016/2010).

22 luglio 2010

23 luglio 2010

25 e 26 agosto 2010

31 agosto 2010

E. 2.1 tentata estorsione di cui al punto 1 dell'atto d'accusa limitatamente ai fatti del 22.7.2010 e del 10.9.2010 nonché per il reiterato uso delle istanze di giustizia civile e amministrativa;

E. 2.2 ripetuta coazione di cui al punto 2 dell'atto d'accusa;

E. 2.3 falsità in documenti di cui al punto 3 dell'atto d'accusa; condannato

E. 3 AP 1:

E. 3.1 alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi;

E. 3.2 a versare all'AP PC 1, __________, fr. 30'000.– a titolo di spese legali, IVA compresa, rinviando l'accusatore privato al foro civile per ogni altra sua pretesa relativa alle spese legali; ammesso nel principio

E. 3.3 la richiesta di risarcimento danni dell'AP PC 1, rinviandolo però                                 al foro civile ai sensi dell'art. 126 cpv. 3 CPP; sospeso

E. 4 l'esecuzione della pena detentiva, impartendo al condannato un                               periodo di prova di 2 (due) anni; ordinato

E. 5 il sequestro conservativo quale mezzo di prova della                                                                               documentazione cartacea;

E. 6 il dissequestro e la restituzione a AP 1 del computer iMac 24 W8904V390TG con cavo d'alimentazione, previa cancellazione dei documenti di cui agli AI 14 e 17 dell'inc. MP 2011.4669; assegnato

E. 7 settembre 2010

E. 8 settembre 2010

La documentazione fotografica che ritrae la vettura Golf di AP 1 non è peraltro di alcun supporto alla tesi accusatoria  (AI 13 dell'inc. DA 5016/2010; verbale confronto 17 febbraio 2012, AI 48, pag. 6).

E. 10 settembre 2010

E. 13 settembre 2010

Punto 2.2 dell’atto d’accusa ("reiterato uso abusivo delle istanze di giustizia civile e amministrativa")

-  4 istanze in Pretura (2 di provvedimenti cautelari e 2 di

emanazione di decreto esecutivo);

-  4 istanze al Municipio di __________ (1 intesa all’accertamento

della decadenza della licenza edilizia e 3 domande di

interruzione lavori);

-  6 istanze/ricorsi al Consiglio di Stato (1 ricorso contro il

rinnovo della licenza edilizia a PC 1, 1 domanda di

interpretazione, 3 richieste di misure provvisionali, 1 ricorso);

-  3 ricorsi al TRAM contro altrettante decisioni del Consiglio di

Stato; complessivamente, quindi, 17 interventi.

Oneri processuali

Le spese del procedimento di primo grado, di complessivi fr. 3'461.50, così come quelle del procedimento d'appello seguono la soccombenza e andranno poste, di conseguenza, integralmente a carico dello Stato.

Indennità

Sulla scorta di tali principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010).

Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.– per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.– per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.– per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.– al km per le trasferte con la propria automobile (sentenze CARP 17.2012.189 del 12 aprile 2013, consid. 3; 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6; 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012 consid. 1.b.3).

Infine, accanto alle spese per la difesa di fiducia, la persona prosciolta può chiedere il risarcimento dei costi assunti per eventuali perizie di parte, nella misura in cui siano state rilevanti al fine del giudizio (Griesser, op. cit., n. 2 ad art. 429 CPP; Mini, op. cit., pag. 794, n. 5).

fr.  6'461.65       a copertura della nota professionale dell'avv.

__________ che lo aveva assistito nelle fasi finali della procedura d'istruzione e nella procedura davanti alla prima Corte, sino all'annuncio dell'appello;

fr.  20'340.70    a copertura della nota professionale dello studio __________, per la difesa nel procedimento d'appello;

fr.  1'404.00       per i costi della perizia privata allestita dallo studio d'architettura __________;

fr.  28'206.35    totale, a cui vanno aggiunti gli interessi al 5% dal 28 aprile 2015 (istanza ex art. 429 e segg. CPP prodotta al dibattimento d'appello, doc. dib. 2).

b)Prestazioni dello studio legale __________

Per l'esame degli atti, la redazione dell'appello e dell'istanza probatoria, la corrispondenza, i contatti telefonici e la preparazione dell'arringa, la Corte ritiene congruamente commisurato ad un'ordinata e ragionevole conduzione del mandato, tenuto conto della complessità del caso e delle difficoltà giuridiche, un dispendio complessivo di 34 ore.

Quanto alla partecipazione al dibattimento (durata effettiva 5 ore e 40'), le 8 ore indicate nella nota vanno confermate, tenendo conto della trasferta.

Il dispendio orario esposto nella nota per l'operato degli avv. DI 3 e DI 2 va così riconosciuto in maniera limitata, fissandosi a 50 ore, oltre al breve intervento della praticante.

Nulla da eccepire, infine, sull'importo delle spese, che va confermato in fr. 1'114.–.

L'indennità per il patrocinio dello Studio legale DI 3 ammonta così a:

fr.  14'150.00    onorario fr 150.– (praticante) + 14'000.– (avv. DI 3 e DI 2),

fr.    1'114.00     spese,

fr.    1'221.10     IVA 8%

fr.  16'485.10    totale.

24.In definitiva, lo Stato sarà chiamato a rifondere a AP 1:

fr.   6'461.65      nota professionale avv. __________

fr. 16'485.10      nota professionale studio DI 3

fr.  22'946.75    totale, oltre a interessi al 5% dal 28 aprile 2015.

Sequestri

E. 16 Entrambe le ipotesi di reato formulate nell’atto d’accusa (AA punti 2.1 e 2.2) si richiamano proprio a questa terza modalità di coazione. L’addebito mosso a AP 1 è quello, infatti, di aver intralciato la libertà di agire di PC 1 e delle persone o ditte incaricate dell’esecuzione dei lavori edilizi, costringendoli a tollerare uno e più atti finalizzati all’interruzione dei lavori di costruzione (AA punto 2). In particolare, l’aver ostruito e/o ritardato il transito degli automezzi da e per il cantiere sulla particella __________ di __________, con la sua persona o con veicoli, al punto di costringerli a rimanere fermi ed aspettare per diverso tempo, posticipando così i lavori, sino a costringere PC 1, dal mese di ottobre 2010, a creare un varco sulla strada cantonale quale via di accesso per accedere al cantiere alternativa al passaggio sulla strada dell’imputato (AA punto 2.1). Allo stesso modo, per quanto attiene alla seconda imputazione, il comportamento coattivo sarebbe ravvisabile nel progressivo, reiterato ed abusivo uso delle istanze di giustizia civile e amministrativa, non già per farne un uso conforme al proprio scopo, bensì al mero fine di impedire i lavori edilizi, ciò che ha costretto PC 1 a tollerare la derivante progressiva interruzione dei lavori di costruzione (AA punto 2.1). Punto 2.1 dell’atto d’accusa (ostruzioni reiterate e ritardi)

E. 17 La Corte deve ora determinarsi sulla rilevanza penale dei fatti che hanno indotto l'accusa ad imputare a AP 1 la commissione del reato di coazione ripetuta. Tali fatti, sommariamente già ricordati più sopra (consid. 7 e 8) vengono ripresi qui di seguito in ordine cronologico. 16 dicembre 2009 L’imputazione è dedotta da un laconico rapporto di cantiere manoscritto del 10 giugno 2010 (AI 5.6.125) che attesterebbe, stando all’accusa, l’avvenuta rimozione, da parte di AP 1, delle “recinzioni mobili per la chiusura cantiere”. A parte il fatto che il documento, in sé, nulla chiarisce né prova  cosa avrebbe effettivamente fatto AP 1, va senz’altro seguito il riscontro della prima Corte circa la totale assenza di prove, data in particolare l’assenza di un confronto con l’estensore del rapporto di cantiere, peraltro nemmeno sentito dagli inquirenti. Corretta, in quest’ottica, sia l’applicazione del principio in dubio pro reo , così come la constatazione di una violazione del principio accusatorio (art. 9 cpv. 1 CPP), difettando ogni corrispondenza tra la fattispecie oggettiva descritta nell’atto di accusa (l’aver ostruito il passaggio dei veicoli da cantiere) e il fatto della rimozione della recinzione. Da qui il proscioglimento. 11 gennaio 2010 Il rimprovero è un presunto intervento dell’imputato inteso alla sospensione dello “scavo e ricerca tubi TT + TV cavi sotterraneo” , risultante anch’esso dal rapporto di cantiere appena citato e interamente contestato dall’imputato (verbale MP 19 dicembre 2011, AP 1, AI 28, pag. 4). La questione si pone, giuridicamente, in termini assolutamente identici al caso precedente, con imprescindibile conseguenza di proscioglimento. 16 febbraio 2010 L’espressione “piuttosto fallisco ma tu da qui non entri” all’indirizzo di PC 1 non è stata confermata dall’imputato, rifiutatosi di rispondere alla relativa domanda (verbale MP 19 dicembre 2011, AP 1, AI 28, pag. 4). L’affermazione - pur apparendo verosimile alla luce del comportamento generale dell’imputato - non è provata. Ma quand’anche lo fosse, l’atto d’accusa nulla lascia inferire circa l’identificazione della medesima con un atto di ostruzione al transito da e per la proprietà PC 1 nella data in questione. In linea con il primo giudizio, l’imputato va pertanto prosciolto.

1. aprile 2010 Blocco, con il proprio autoveicolo, del transito di un autocarro della ditta __________, che doveva procedere alla pulizia del fondo e all’allontanamento degli alberi d’alto fusto, che ha reso necessario l’intervento della polizia comunale (AI 5.5.73, 5.5.75). L'azione era stata accompagnata da una richiesta telefonica di AP 1 alla polizia comunale, intesa ad allontanare l'autocarro immessosi sulla sua strada privata. L'imputato aveva spiegato agli agenti che la sua richiesta si fondava sul fatto che la strada era di sua proprietà e che intendeva opporsi ad un transito di veicoli pesanti in quanto, in base ad una perizia in suo possesso, il carico massimo tollerato dalla strada era di 3,5 tonnellate. Gli agenti intavolavano quindi "un colloquio molto bonale sia con il richiedente che con il conducente dell'autocarro e pure con il titolare della ditta __________ ", facendo desistere l'imputato, che permetteva all'autista di terminare il carico, comunicando però la sua ferma opposizione ad ulteriori transiti (AI 5.5.73). A questa data non si parlava ancora di un limite di carico di 25 tonnellate per gli autocarri diretti al cantiere. Il relativo decreto supercautelare del pretore del Distretto di Lugano è, infatti, del 29 aprile

2010. E tale decreto faceva seguito ad un’istanza di AP 1 che chiedeva di limitare il transito a veicoli con un peso complessivo di 3,5 tonnellate, inoltrata il 2 aprile 2010, ossia l’indomani dell’episodio in esame, (AI 5.5.1). È vero che a quel momento l’imputato era in possesso di una perizia dell’ing. __________ (__________), del 20 novembre 2009, secondo la quale la strada in questione era in grado di sopportare unicamente il transito di veicoli leggeri fino ad un peso complessivo di 3,5 tonnellate, ritenuto che “è da escludere a priori il transito continuo di automezzi di peso superiore a 3,5 t. in quanto provocherebbero a medio termine dei cedimenti del fondo stradale” (doc. dib. 2 TPC, pag. 3). Non disponendo a quel momento di misure giudiziarie a tutela della sua proprietà, l'intento di AP 1 era dunque quello preservare il suo bene (strada) dal pericolo imminente di danno causato dal transito di automezzi con carico totale superiore a quello indicato come massimo dal perito. L'azione di salvaguardia tendeva, dunque, a preservare la sua proprietà (strada), a scapito di una limitazione della libertà di agire altrui di una durata limitata al fermo dell'automezzo per il tempo del colloquio, che peraltro non è quantificato negli atti. Egli ha quindi agito in una situazione di stato di necessità esimente (art. 17 CP), che comporta il suo proscioglimento. 27 aprile 2010 Analoga situazione di impedimento, ostruendo e ritardando il transito dell'autocarro della ditta __________, in entrata, con la figlia di AP 1 sdraiata in mezzo alla strada e, in uscita, "con un mezzo AP 1 e/o i componenti della famiglia avevano bloccato l'uscita" (verbale di confronto 14 febbraio 2012, AI 38, pag. 12). Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento della polizia. Invero, l'autore dell'ostruzione in entrata è stato identificato nella persona della figlia dell'imputato, mentre che, per quanto attiene all'uscita dell'autocarro sulla strada cantonale, la formulazione "e/o i componenti della sua famiglia" genera più che un dubbio sul vero autore dell'impedimento, dubbio che evidentemente deve profittare all'imputato, come rilevato dalla difesa. Da qui il proscioglimento, in applicazione del principio in dubio pro reo .

E. 19 luglio 2010 "Difficoltà di accedere ai cantieri con autovetture che invadono il campo stradale" per gli automezzi della ditta __________, obbligando la ditta a sospendere i trasporti “per le difficoltà di manovra e per il rischio di danneggiare veicoli” (lettera 19 luglio 2010 dell’ing. __________, allegato all’AI 2 dell’inc. DA 5016/2010). Anche in questo caso AP 1, che contesta l'imputazione affermando che "sono sempre passati anche se non avevano diritto" , non è stato identificato come autore materiale dell'atto di disturbo, non costituendone prova il fatto che l'ing. __________ abbia indirizzato le proprie rimostranze al suo indirizzo personale. Inoltre, la lettera dell'ing. __________ parla di "difficoltà di accedere al cantiere" , non già di ostruzione o impedimento. Di conseguenza, come rettamente chiesto dalla difesa, si impone anche qui il proscioglimento.

E. 22 luglio 2010 Stando ad una segnalazione della ditta __________, documentata da fotografie, AP 1 ha rimosso parti di asfalto della strada nell’intento di dimostrare i danni causati dal transito di autocarri. La fattispecie non è stata validamente imputata nell’atto d’accusa. Corretto, pertanto, il proscioglimento decretato nel primo giudizio, che va senz’altro confermato.

E. 23 luglio 2010 Ostruzione con un’autovettura del transito di operai in uscita per la pausa pranzo, bloccandoli per circa 20 minuti, obbligando ad intervenire due agenti della polizia comunale ed il segretario comunale. La difesa sostiene che l'ostruzione non sia imputabile al suo assistito, come implicitamente riconosciuto dallo stesso PC 1 (verbale di confronto 14 febbraio 2012, AI 38, pag. 16). In effetti, gli atti confermano soltanto la presenza di veicoli della famiglia AP 1 e gli interventi dissuasivi nei confronti di sua moglie. L'imputato, infatti, non risulta essere stato presente, giungendo sui luoghi solo in un secondo tempo. Come sostenuto dalla difesa, non vi è prova che l'ostruzione sia imputabile a AP 1. Da qui il proscioglimento.

E. 25 agosto 2010 e di circa 1 ora il 26 agosto 2010. Sui fatti del 25 e del 26 agosto 2010, nella misura in cui concernono la ditta __________, è agli atti unicamente la citata lettera dell'ing. __________, che l'imputato contesta, affermando di aver lasciato il furgone sulla strada per operazioni di carico e scarico merce dal suo magazzino che duravano dai 5 ai 10 minuti (verbale confronto 14 febbraio 2012, AI 38, pag. 17). L'imputato non è stato confrontato con gli autisti della __________, per cui la coazione non può ritenersi provata. Il 25 agosto 2010 il passaggio è stato ostruito ad alcuni autocarri (ditta __________, ditta __________ e ditta __________; AI 15 dell'inc. DA 5016/2010), dapprima con un'autovettura, quindi con un furgone della __________. AP 1 dichiara non aver voluto impedire l'accesso al cantiere, ma semmai di essersi fermato sulla strada per carico e scarico di materiale, "operazioni che duravano dai 5/10 minuti" ( ibidem, nonché verbale di polizia 16 settembre 2010 allegato ad AI 15 dell'inc. DA 5016/2010). L'autista della ditta __________ ha dichiarato che dopo una prima risposta negativa alla sua richiesta di spostare il veicolo, da parte di un uomo ("presumo il detentore del veicolo") , e prima dell'intervento della polizia, chiamata dal suo datore di lavoro, il furgone è stato spostato. L'autista stima in 15-20 minuti la durata dell'ostruzione. L'autista della ditta __________ stima anch'egli il fermo in 15-20 minuti, dichiarando di aver poi dovuto lasciare la zona senza poter eseguire il carico dell'automezzo. Infine, l'autista della ditta __________ è riuscito "senza eccessivi problemi" ad accedere al cantiere, nonostante la presenza di un'automobile mal parcheggiata all'imbocco della strada, trovandosi però in seguito, al momento di ripartire con il carico, la strada ostruita da un autofurgone bianco. AP 1, che era sul posto, gli diceva che con un autocarro a tre assi non poteva passare. L'autista ha stimato la durata del blocco, e quindi l'interruzione del suo lavoro, in circa 1 ora e mezzo. Pure in questi casi è stato richiesto l'intervento della polizia. Al suo arrivo, AP 1 aveva però già provveduto a spostare il furgone (verbali di polizia allegati all'AI 15 dell'inc. DA 5016/2010). Per la durata dell'ostruzione e degli inconvenienti creati, gli atti del 25 e 26 agosto 2010 possono, invero, connotarsi come comportamenti coattivi. Alla base del comportamento dell'imputato vi era comunque sempre la tutela della strada dal passaggio di autocarri che superavano il limite massimo di 25 tonnellate fissato nel decreto pretorile del 29 aprile 2010. Tale provvedimento giudiziario non tutelava però l'imputato, che non era messo al riparo dal rischio di danneggiamento della sua strada, causato dal transito di autocarri con peso superiore a 25 tonnellate, poiché privo della comminatoria dell'esecuzione effettiva, decretata solo più tardi, il 14 settembre 2010 (doc. 1 allegato a doc. TPC 29). La situazione non è quindi diversa da quella presentatasi il 1. aprile 2010. Va soggiunto che, non disponendo di vie giudiziarie per ottenere tutela immediata del suo bene (strada), a fronte di un pericolo imminente, AP 1 ben poteva trovare giustificazione del suo agire anche nelle norme sulla protezione del possesso, difendendosi, all'occorrenza con la forza, dall'illecita turbativa del suo possesso, come previsto dall'art. 926 cpv.1 e 2 CC, posto come ogni turbativa del possesso del legittimo possessore è di principio illecita (Ernst, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Basilea 2011, n. 9, 19, 27 e 28 CC). Sicché anche in questo caso AP 1 ha agito in una situazione di stato di necessità esimente (art. 17 CP), che comporta il suo proscioglimento. 31 agosto 2010 L’imputato ha reso difficoltoso

– e non impedito – il passaggio di automezzi della ditta __________, parcheggiando il proprio veicolo (“posteggio provocatorio”) arretrato di almeno un metro e mezzo dal muro, in modo da limitare, anche se non precludendo, il transito degli autocarri (AI 7 dell'inc. DA 5016/2010). Questa Corte ritiene che il comportamento appena descritto, preso a sé stante e per l'intensità della pressione coattiva rispettivamente il grado dell’intralcio alla libertà di agire delle persone coinvolte, si situa ai limiti della soglia, senza tuttavia raggiungerla, della realizzazione oggettiva del reato di coazione. Anche qui si impone, pertanto, il proscioglimento. 7 settembre 2010 Per l’aver ostacolato, per circa 10 minuti, ponendosi con la moglie al centro della strada, il passaggio di un autocarro della ditta __________ (AI 15 dell'inc. DA 5016/2010; verbale confronto 17 febbraio 2012, AI 48, pag. 4-5), vale il discorso fatto per l’episodio precedente. 8 settembre 2010 Lo stesso discorso si impone per questo episodio, che ha visto ulteriormente AP 1 parcheggiare la propria vettura in modo da intralciare - e non impedire - il transito di autocarri da e per il cantiere. La documentazione fotografica che ritrae la vettura Golf di AP 1 non è peraltro di alcun supporto alla tesi accusatoria  (AI 13 dell'inc. DA 5016/2010; verbale confronto 17 febbraio 2012, AI 48, pag. 6). 10 settembre 2010 Come rilevato dalla prima Corte, l’aver bloccato l’accesso al cantiere con un’automobile (AI 16 dell’inc. DA 5016/2010 e AI 48, pag. 7) è già stato oggetto del decreto di non luogo a procedere 8146/2010 del 16 novembre 2010, con conseguenza di proscioglimento in prima istanza, da confermare anche in questa sede. I fatti del 10 settembre 2010 sono comunque d'interesse, nonostante il decreto di non luogo a procedere, poiché fanno stato di un controllo, ordinato dalla polizia, di un autocarro betoniera della ditta __________, risultato pesare 27200 kg. Ciò che, se da una parte ha comportato per l'autista del veicolo pesante una multa di fr. 250.– ("sovraccarico costatato per la circolazione su strade pubbliche"), dall'altra parte conferma che, almeno per questo caso (che però è anche l'unico controllato), i timori espressi dall'imputato circa il peso effettivo degli autocarri in transito sulla sua strada erano fondati. 13 settembre 2010 AP 1 avrebbe nuovamente ostacolato, per circa un quarto d'ora, l’accesso lasciando la propria automobile Golf in posizione di disturbo (AI 16 dell’inc. DA 5016/2010; verbale confronto 17 febbraio 2012, AI 48, pag. 9). L'imputato e sua moglie hanno sostenuto che il passaggio degli autocarri era possibile e dal rapporto di polizia non risulta che non lo fosse. Vale anche qui, dunque, quando detto per gli episodi del 31 agosto 2010, del 7 settembre 2010 e dell’8 settembre 2010. Da che, il proscioglimento. 18. Per quanto precede AP 1 va prosciolto da tutti i capi d'imputazione di ripetuta coazione indicati al punto 2.1 dell'atto d'accusa. Punto 2.2 dell’atto d’accusa ( "reiterato uso abusivo delle istanze di giustizia civile e amministrativa") 19. Le procedure ritenute nell’imputazione sono quelle enumerate sopra, al considerando 9. Effettivamente non si può dire che l’imputato sia stato inattivo davanti alle istanze civili e amministrative. Sull’arco di poco meno di due anni (2 aprile 2010/15 febbraio

2012) AP 1 ha inoltrato:

-  4 istanze in Pretura (2 di provvedimenti cautelari e 2 di emanazione di decreto esecutivo);

-  4 istanze al Municipio di __________ (1 intesa all’accertamento della decadenza della licenza edilizia e 3 domande di interruzione lavori);

-  6 istanze/ricorsi al Consiglio di Stato (1 ricorso contro il rinnovo della licenza edilizia a PC 1, 1 domanda di interpretazione, 3 richieste di misure provvisionali, 1 ricorso);

-  3 ricorsi al TRAM contro altrettante decisioni del Consiglio di Stato; complessivamente, quindi, 17 interventi. a) A questi atti l’accusa aggiunge anche la notifica il 13 settembre 2012 di un precetto esecutivo per fr. 1'690'000.–, in seguito ritirato. Partendo da quest’ultimo atto, va ricordato che, in ragione della sua natura di strumento legale per l’esecuzione per debiti, un precetto esecutivo abusivo può essere sanzionato soltanto con l’annullamento dell’esecuzione (STF 5A_508/2014 del 19 settembre 2014). È vero che la coazione può perfezionarsi anche facendo uso di un mezzo lecito, purché lo scopo perseguito sia illecito (sopra, consid. 15; Corboz, op. cit, ad art. 181 CP, n. 21 e 23). Nel caso di specie, tuttavia, non v’è motivo di ravvisare coazione nel citato atto esecutivo, giacché nella fase che ha preceduto l’esecuzione AP 1 non ha mai fatto mistero di ritenersi danneggiato e quindi creditore di PC 1, in diritto di essere indennizzato per la mancata - a suo sentire promessa -assegnazione dei lavori alla sua ditta (sopra, consid. 6). Ancora al dibattimento di primo grado egli ha ribadito di ritenersi creditore di PC 1 per almeno fr. 300'000.–, “a seguito della sua promessa di assegnarmi i lavori di costruzione del complesso” (verbale dibattimento di primo grado, pag. 3). E lo stesso ha fatto al dibattimento d’appello. Va soggiunto, poi, che il precetto esecutivo in rassegna era stato preceduto, nell’agosto 2011, da due precetti esecutivi fatti spiccare da PC 1 nei confronti dell’imputato e della __________, ognuno di fr. 284'558.–, per titolo di danni al cantiere (sopra, consid. 6). In prima battuta, ad attivarsi nelle vie esecutive non è stato dunque l’imputato bensì l’accusatore privato. Da ultimo, non è comprovato il rapporto di causalità tra il precetto esecutivo incriminato e lo scopo, che l’accusa individua nell’obbligare PC 1 a tollerare la progressiva interruzione dei lavori di costruzione (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 35). Da qui il proscioglimento. b) Quanto ai ricordati atti giudiziari e amministrativi, la Corte concorda appieno con le argomentazioni della prima Corte, laddove ritiene che l’imputato ha semplicemente fatto uso di possibilità giudiziarie messegli a disposizione dal nostro ordinamento giuridico e che, oltretutto, alcune di queste procedure gli sono state favorevoli e quindi sono state intentate a giusta ragione e non abusivamente (sentenza impugnata, pag. 19, consid. 8). c) Nella sua qualità di proprietario di una strada – in possesso di una perizia che prospettava danni al manufatto in caso di transito di autoveicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate – l’imputato non è incorso in alcun abuso inoltrando, dopo il transito del primo autocarro (__________), una richiesta cautelare in Pretura, intesa a vietare il passaggio di veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate. A fronte, poi, delle due decisioni pretorili (29 aprile e 28 luglio 2010) che limitavano il transito a 25 tonnellate, egli ne ha chiesto, sempre in Pretura, il decreto esecutivo. La domanda ha dovuto essere introdotta in due battute, la prima essendo stata ritenuta prematura, non contenendo, le due citate decisioni, la comminatoria dell’esecuzione effettiva (doc. 1 allegato a doc. TPC 29). Da osservare che la battaglia legale messa in atto da AP 1 (ma lo stesso dicasi per i paralleli atti ostruzionistici già ricordati sopra) poggiava sul suo convincimento che gli autocarri che transitavano sulla sua strada superassero il peso di 25 tonnellate. Ciò che in effetti è stato constatato in seguito anche dal Pretore del Distretto di Lugano, come attestato nel suo decreto esecutivo del 31 dicembre 2010 (doc. 2 allegato a doc. TPC 29). Ne segue che le azioni civili incoate da AP 1 non configurano coazione. d) Identiche considerazioni devono valere per le istanze amministrative, attinenti essenzialmente a questioni edilizie (scadenza/rinnovo/validità della licenza edilizia, opposizioni a varianti, interpretazione di decisioni, ricorsi al CdS e a TRAM). Sono vie legali che la legge mette a disposizione del cittadino, a maggior ragione, come in concreto, di un confinante. La Corte ritiene che AP 1 non ne abbia fatto abuso, tantomeno a fini coercitivi. Intanto da queste procedure egli ne è uscito anche parzialmente vincente. Inoltre, non si può desumere un carattere abusivo dalla somma di una serie di date in cui è stata adita un’istanza, facendovi rientrare anche quelle relative ai vari gradi di giudizio che toccano la stessa procedura. Da che, le procedure amministrative incoate da AP 1 sono da ritenere in numero ben più ridotto di quello indicato dall’accusa, comunque non sufficiente per ritenersi abusivo, tantomeno da concorrere a un’ipotesi di comportamento coattivo, pensando, ad esempio che PC 1 ha adito la Pretura con un numero di istanze pari a quelle dell’imputato. 20. Ciò detto, AP 1 va prosciolto anche dall’accusa di ripetuta coazione per entrambe le ipotesi formulate nell’atto d’accusa, ai punti 2.1 e 2.2. Oneri processuali 21. L'appello principale vede AP 1 vincente su tutta la linea, mentre che il procuratore pubblico si vede respinte le domande dell'appello incidentale. Le spese del procedimento di primo grado, di complessivi fr. 3'461.50, così come quelle del procedimento d'appello seguono la soccombenza e andranno poste, di conseguenza, integralmente a carico dello Stato. Indennità 22. Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Per stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d’onorario in applicazione del principio stabilito dall’art. 21 cpv. 2 LAvv, secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità. Sulla scorta di tali principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010). Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva quelle effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando – dopo la sua abolizione, per analogia – i principi di cui all’art. 3 TOA. Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.– per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.– per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.– per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.– al km per le trasferte con la propria automobile (sentenze CARP 17.2012.189 del 12 aprile 2013, consid. 3; 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6; 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012 consid. 1.b.3). Infine, accanto alle spese per la difesa di fiducia, la persona prosciolta può chiedere il risarcimento dei costi assunti per eventuali perizie di parte, nella misura in cui siano state rilevanti al fine del giudizio (Griesser, op. cit., n. 2 ad art. 429 CPP; Mini, op. cit., pag. 794, n. 5). 23. A questo titolo AP 1 chiede la rifusione di: fr.  6'461.65       a copertura della nota professionale dell'avv. __________ che lo aveva assistito nelle fasi finali della procedura d'istruzione e nella procedura davanti alla prima Corte, sino all'annuncio dell'appello; fr.  20'340.70    a copertura della nota professionale dello studio __________, per la difesa nel procedimento d'appello; fr.  1'404.00       per i costi della perizia privata allestita dallo studio d'architettura __________; fr.  28'206.35    totale, a cui vanno aggiunti gli interessi al 5% dal 28 aprile 2015 (istanza ex art. 429 e segg. CPP prodotta al dibattimento d'appello, doc. dib. 2). a) Prestazioni dell'avv. __________ La nota del 16 settembre 2014 dell'avv. __________ di complessivi fr. 6'461.65 contempla le prestazioni del legale eseguite dal 2 giugno al 9 settembre 2014 (la difesa ha prodotto anche una seconda dell'avv. __________, relativa al periodo precedente, a partire dal 19 giugno 2012, senza chiederne però la rifusione). Le prestazioni fatturate sono conformi alle esigenze del mandato, al tempo e agli atti compiuti indicati nella notula. L'onorario di fr. 250.– si situa addirittura al di sotto dei parametri vigenti (per le ripetibili l'art. 12 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziarie e per la fissazione delle ripetibili in vigore dal 1° gennaio 2008 fissa l'onorario a fr. 280.–/ora). Lo stesso discorso vale per le spese, contenute in fr. 88.–. La nota va pertanto coperta interamente, ossia per fr. 6'461.65 (comprensivi dell'IVA). b) Prestazioni dello studio legale __________ La nota professionale del

E. 28 aprile 2015 prodotta dall'avv. DI 2 si assesta su complessivi fr. 20'340.70, di cui fr. 17'720.– di onorario, fr. 1'114.– di spese (compresi fr. 772.– di fotocopie richieste alla CARP) e fr. 1'506.70 di IVA. L'onorario è basato su una tariffa oraria di fr. 120.– per la praticante, rispettivamente di fr. 280.– per i due avvocati che si sono occupati del caso. Le ore prestate sono quantificate come segue nella nota: 1:15 per la praticante (fr. 150.–); 18:45 per l'avv. DI 3 (fr. 5'250.–); 44:00 per l'avv. DI 2 (fr. 12'320.–), per un dispendio complessivo di 64 ore, corrispondenti a fr. 17'720.– di onorario. La tipologia e complessità del caso giustificano senz'altro l'onorario di fr. 280.–/ora indicato nella nota professionale. La specifica annessa alla nota professionale, pur elencando in modo ordinato le prestazioni, non consente alla Corte di procedere compiutamente ad un raffronto tra le prestazioni fatturate e gli atti. E questo perché, sebbene il mandato fosse limitato al procedimento d'appello, anche le altre fasi processuali hanno interessato, giocoforza, la difesa, sia per lo studio della fattispecie che e la preparazione del processo. Non va dimenticato, tuttavia, che le spese di patrocinio davanti alle autorità precedenti vengono già indennizzate con la copertura della nota professionale dell'avv. __________, per cui occorre evitare il riconoscimento di una doppia rifusione dello stesso danno. Le prestazioni indicate della nota vanno dunque ponderate anche in quest'ottica, attraverso una valutazione autonoma che prescinde necessariamente da un esame preciso e puntuale delle singole posizioni della nota. Ciò posto, la Corte considera che un dispendio di 13 ore e mezzo per la voce "conferenza cliente" sia eccessivo e vada ridotto a 8 ore, tempistica che già tiene conto delle difficoltà di espressione di AP 1. Per l'esame degli atti, la redazione dell'appello e dell'istanza probatoria, la corrispondenza, i contatti telefonici e la preparazione dell'arringa, la Corte ritiene congruamente commisurato ad un'ordinata e ragionevole conduzione del mandato, tenuto conto della complessità del caso e delle difficoltà giuridiche, un dispendio complessivo di 34 ore. Quanto alla partecipazione al dibattimento (durata effettiva 5 ore e 40'), le 8 ore indicate nella nota vanno confermate, tenendo conto della trasferta. Il dispendio orario esposto nella nota per l'operato degli avv. DI 3 e DI 2 va così riconosciuto in maniera limitata, fissandosi a 50 ore, oltre al breve intervento della praticante. Nulla da eccepire, infine, sull'importo delle spese, che va confermato in fr. 1'114.–. L'indennità per il patrocinio dello Studio legale DI 3 ammonta così a: fr.  14'150.00    onorario fr 150.– (praticante) + 14'000.– (avv. DI 3 e DI 2), fr.    1'114.00     spese, fr.    1'221.10     IVA 8% fr.  16'485.10    totale. c) Onorario studio d'architettura ____________________ L'appellante postula il versamento di fr. 1'404.- pagato allo studio di architettura __________ di __________, che si era occupato dell'allestimento di un referto tecnico del 22 dicembre 2014 sui benefici derivati ai fondi di proprietà dell'imputato (particelle 715 e 719), rispettivamente a quelli di proprietà di PC 1 (particella __________), dal contratto di permuta immobiliare e di costituzione di servitù di deroga alle distanze legali. Referto, prodotto a questa Corte il 23 dicembre 2014, che concludeva ad un maggior beneficio per il fondo __________ di PC 1 valutato in fr. 385'600.–. Ora, la Corte non ha ritenuto tale referto necessario ai fini del giudizio, prescindendo da ogni suo utilizzo. Lo stesso difensore non ne aveva chiesta formalmente l'acquisizione agli atti (CARP VIII) e nemmeno ne ha fatto uso al dibattimento, salvo accennarvi di transenna su un tema (beneficio che AP 1 avrebbe tratto dalla costituzione a suo favore della servitù di deroga alle distanze legali) che non era di alcun rilievo ai fini della presente sentenza. Per le ragioni indicate sopra (consid. 22 ultima frase) un indennizzo per questo titolo non entra in considerazione. 24. In definitiva, lo Stato sarà chiamato a rifondere a AP 1: fr.   6'461.65      nota professionale avv. __________ fr. 16'485.10      nota professionale studio DI 3 fr.  22'946.75    totale, oltre a interessi al 5% dal 28 aprile 2015. Sequestri 25. In assenza di impugnativa il dispositivo n. 6 del giudizio impugnato è cresciuto in giudicato, pertanto va confermato il dissequestro e la restituzione a AP 1 del computer iMac 24" W8904V390TG con cavo d'alimentazione, previa cancellazione dei documenti di cui agli AI 14 e 17.

Dispositiv
  1. visti gli art.                      80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP, 17, 156 cifra 1, 181, 251 CP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, per l'indennità, l'art. 429 CPP, dichiara e pronuncia: 3.3a titolo di indennità giusta l'art. 429 CPP, lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l'importo di fr. 22'946.75, oltre a interessi al 5% dal 28 aprile 2015. 6.Intimazione a: 7.Comunicazione a: -   Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano -   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona -   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona -   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano -Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona -   Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente                                                        Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giornidalla notificazione del testo integrale della decisione(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.17.2014.187

Locarno

13 maggio 2015/cv

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Giovanni Celio e Francesca Lepori Colombo

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 4 settembre 2014 da

rappr. dall'avv. DI 3 e dall'avv. DI 2

e con appello incidentale del 3 novembre 2014 presentato dal

contro la sentenza emanata nei confronti di AP 1 il 2 settembre 2014 dalle Corte delle assise correzionali di Lugano (motivazione scritta intimata il 7 ottobre 2014)

richiamata la dichiarazione di appello 28 ottobre 2014;

in fatto:                    A.Con atto d'accusa 32/2013 del 26 aprile 2013 il procuratore pubblico ha imputato a AP 1 la commissione dei seguenti reati:

1.   estorsione tentata

per avere, nel periodo dal 04.03.2010 al 24.01.2012, a __________ e in altre localitàdel Canton Ticino,per procacciare a sé un indebito profitto, minacciando a più riprese PC 1di un grave danno, compiuto tutti gli atti necessari perindurre quest'ultimo ad atti pregiudizievoli al di lui patrimonio ovvero alversamento a suo favore dell'indebita somma di almeno CHF300'000.-, senza riuscirvi,

e meglio per avere

creato, a questo scopo, il 04.03.2010 un documento falso ovvero unalettera da lui sottoscritta e indirizzata a PC 1, retrodatandola al18.10.2007, facente stato di una concordata condizione all'imminenteperfezione dell'atto notarile no. 383 del 07.11.2007 del notaio __________di permuta e rettifica confini e servitù in deroga alle distanzelegali, consistente nell'affidamento all'impresa di costruzione __________di AP 1 da parte di PC 1 dei lavori di costruzionedel complesso abitativo poi denominato Residenza __________, già __________, sulla particella __________, già particelle __________,

consegnato, nel corso del mese di marzo 2010, tale documento falso, facente stato di accordi contrattuali, che sapeva non aver mai concluso con PC 1, al proprio rappresentante legale quale prova di pretese inadempimenti contrattuali ad opera di PC 1 in ragione dell'attribuzione deilavori di costruzione ad altra impresa dicostruzione, affinché ne facesse uso in trattative extra giudiziarieintavolate per la prima volta il 16.04.2010 con la richiesta delpagamento di CHF 300'000.-, che, se accettata, avrebbe comportatola cessazione dei comportamenti nel frattempo messi in atto e, inseguito, protratti da parte di AP 1 e finalizzati ad impedirel'esecuzione dei lavori di costruzione del complesso __________, sulla particella __________, e meglio,

per averea questo scopo, impedito con la sua persona e ostruito conautoveicoli in modo reiterato l'accesso degli automezzi al predettocantiere di costruzione il 01.04.2010, il 27.04.2010, il 19.07.2010, il22.07.2010, il 23.07.2010, il 25.07.2010, il 25.08.2010, il 26.08.2010, il31.08.2010, il 07.09.2010, l'8.09.2010, il 10.09.2010, il 13.09.2010 e il20.09.2010,

e per avere, a questo stesso scopo, contestualmente, dal 02.04.2010al 24.01.2012, progressivamente, fatto reiterato uso abusivo delleistanze di giustizia civile e amministrativa per ragioni pretestuose tutteafferenti ai predetti lavori di costruzione,

minacciando, in questo modo, a più riprese PC 1 di un gravedanno patrimoniale consistente nei costi derivanti dal predetto suocomportamento,

compiuto tutti gli atti necessari per indurre PC 1 ad attipregiudizievoli al suo patrimonio, ovvero ad addivenire alla proposta dipagare l'indebita somma di almeno CHF 300’000.- e ciò fino al ritirodel precetto esecutivo __________ avvenuto in data 24.01.2012, fattospiccare solo dopo avere saputo di essere stato segnalato dalConsiglio di Stato al Ministero Pubblico,

non riuscendo nel suo scopo e cagionando, con il suo agire, un dannoeffettivamente patito e stimato da PC 1 di complessivi CHF358'382.60;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;reato previsto dall'art. 156 cifra 1 CP in relazione all'art. 22 CP;

2.coazione, ripetutain alternativa al punto n. 1 del DA 5016/2010 di data 22 novembre 2010;2.1. in subordine al punto n. 1 per i fatti dal 04.03.2010;2.2. in subordine al punto n. 1 per i fatti fino al 24.01.2012;per avere, intralciando la libertà di agire di PC 1 e delle persone oditte incaricate dell'esecuzione di lavori edilizi del complessoResidenza __________ già __________, sulla particella __________, già particelle __________, indebitamentecostretto le stesse a tollerare uno e più atti finalizzati all'interruzione deilavori di costruzione, e meglio per avere:

2.1.il 16.12.2009, l'11.01.2010, il 16.02.2010, il 01.04.2010, il 27.04.2010, il 19.07.2010, il 22.07.2010, il 23.07.2010, il 25.07.2010, il 25.08.2010, il 26.08.2010, il 31.08.2010, il 07.09.2010, l'08.09.2010, il 10.09.2010, il 13.09.2010, il 20.09.2010 a __________, impedito con la sua persona e ostruendo con autoveicoliil passaggio a PC 1 e/o persone o ditte incaricate dell'esecuzione di lavori edilizi sulla particella__________, già particelle __________, al puntoda costringerli a rimanere fermi ad aspettare per diverso tempo,a posticipare dei lavori ed al punto da costringerli a creare, dalmese di ottobre 2010, un varco sulla strada cantonale peraccedere alla particella __________, quale via d'accessoalternativa al passaggio sulla particella __________;

2.2.dal 02.04.2010al 15.05.2012, a __________ e in altre località delCanton Ticino, fatto progressivo, reiterato ed abusivo uso delleistanze di giustizia civile e amministrativa per ragioni afferentialla costruzione del complesso Residenza __________, già __________, sulla particella __________, giàparticelle __________, non già per farne un usoconforme al proprio scopo, bensì al mero scopo di impedirel'esecuzione dei lavori edilizi del predetto complesso ecostringendo PC 1 a tollerare la derivante progressivainterruzione dei lavori di costruzione;fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;reato previsto dall'art. 181 CP;

3.falsità in documentiper avere, a __________, allo scopo di occultare il reato descritto al capo di accusa n. 1, nonché simulare la perfezione di accordi in realtà mai avvenutiformato il 04.03.2010 una lettera indirizzata a PC 1 recante ladata del 18.10.2007, facente stato di una concordata condizione allaperfezione dell'atto notarile no. 383 dei 07.11.2007 del notaio __________di permuta e rettifica confini e servitù in deroga alle distanze legali, consistente nell'affidamento all'impresa di costruzione __________di AP 1 da parte di PC 1 dei lavori di costruzionedel complesso abitativo poi denominato Residenza __________, già __________, sulla particella __________, già particelle __________,e consegnato tale documento al suo rappresentante legale, nel corsodel mese di marzo 2010, per farne uso in trattative extra giudiziarie asostegno di invero inesistenti inadempimenti contrattuali ad opera di PC 1in ragione dell'affidamento dei predetti lavori ad altraimpresa di costruzione;fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CP.

- punti 1 e 2.1: stralcio delle date 25.07.2010 e 20.09.2010;

- punto 3: aggiunta della località Lugano.

Infine, richiamandosi all'art. 344 CPP, egli ha prospettato alle parti:

-"in alternativa al reato di cui al punto 1 dell'atto d'accusaquello di coazione consumata, subordinatamentetentata";-  "nonché ai punti 2 e 2.1 dell'atto d'accusa l'asserito attocoattivo, consiste nell'aver impedito rispettivamente averritardato l'accesso alla particella __________,ostruendo, totalmente o parzialmente, con la sua personao con autoveicoli, il passaggio veicolare sulla particella__________ ".

dichiarato

1.AP 1 autore colpevoli di:

1.1tentata estorsioneper avere, a __________ ed in altre località, nel periodo 4.3.2010/24.1.2012 compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per indurre PC 1 a versargli l'indebito importo di fr. 300'000.–;

prosciolto

2.AP 1 dalle imputazioni di:

2.1tentata estorsione di cui al punto 1 dell'atto d'accusa limitatamente ai fatti del 22.7.2010 e del 10.9.2010 nonché per il reiterato uso delle istanze di giustizia civile e amministrativa;

2.2ripetuta coazione di cui al punto 2 dell'atto d'accusa;

2.3falsità in documenti di cui al punto 3 dell'atto d'accusa;

condannato

3.AP 1:

3.1alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi;

3.2a versare all'AP PC 1, __________, fr. 30'000.– a titolo di spese legali, IVA compresa, rinviando l'accusatore privato al foro civile per ogni altra sua pretesa relativa alle spese legali;

ammesso nel principio

3.3la richiesta di risarcimento danni dell'AP PC 1, rinviandolo però                                 al foro civile ai sensi dell'art. 126 cpv. 3 CPP;

sospeso

4.l'esecuzione della pena detentiva, impartendo al condannato un                               periodo di prova di 2 (due) anni;

ordinato

5.il sequestro conservativo quale mezzo di prova della                                                                               documentazione cartacea;

6.il dissequestro e la restituzione a AP 1 del computer iMac 24 W8904V390TG con cavo d'alimentazione, previa cancellazione dei documenti di cui agli AI 14 e 17 dell'inc. MP 2011.4669;

assegnato

7.la tassa di giustizia di fr. 2'000.– e le spese procedurali in ragione di                                                         7/10 a carico di AP 1 e di 3/10 a carico dello Stato.

- i punti 3.1 e 4 del dispositivo, sulla pena e sulla sua sospensione condizionale, chiedendo che non venga pronunciata alcuna pena;

- il punto 3.2 del dispositivo, relativo alle spese legali (fr. 30'000.–) da rifondere all'accusatore privato, chiedendo che tali spese non siano accollate all'appellante, dovendo essere assunte, unitamente alle altre spese, da PC 1;

- il punto 3.3 del dispositivo, relativo alla decisione di principio sulla responsabilità di AP 1 per il danno causato all'accusatore privato, con contestuale rinvio di quest'ultimo al foro civile, chiedendone l'annullamento;

- il punto 7 del dispositivo, sulle tasse e sulle spese, chiedendo che siano integralmente caricate allo Stato.

1.       L'appello incidentale è accolto. Di conseguenza:

1.1     Il dispositivo n. 2 della sentenza del 02.09.2014 della Corte delle                              assise correzionali di Lugano è annullato, di conseguenza,

1.1.1  AP 1 è autore colpevole di tentata estorsione come                                     indicato al punto 1 dell'atto d'accusa, tenuto conto delle correzioni                                      preliminari apportate in aula;

1.1.2  AP 1 è autore colpevole di coazione come indicato al                                  punto 2 dell'atto d'accusa, tenuto conto delle correzioni preliminari                                             apportate in aula;

1.1.3  AP 1 è autore colpevole di falsità in documenti come                                   indicato al punto 3 dell'atto d'accusa, tenuto conto delle correzioni                                             preliminari apportate in aula;

1.2     Il dispositivo n. 3.1 della sentenza del 02.09.2014 della Corte delle assise correzionali di Lugano è annullato, di conseguenza AP 1 è condannato alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto, da porsi al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di 2 (due) anni.

-    AP 1, imputato,-    avv. DI 2, difensore,-    PP 1, procuratore pubblico,-    avv. __________, in rappresentanza dell'accusatoreprivato PC 1.

ritenuto

L’imputato

AP 1 è incensurato sia in Svizzera che in Italia (doc. TPC 16 e 22).

I rapporti tra l'imputato e l'accusatore privato

PC 1 ha inoltre concesso, a carico del proprio fondo n. __________ ed a favore della particella n. __________ di AP 1, una servitù di deroga alle distanze legali che autorizzava l'edificazione, su quest'ultima particella, sino a 1 metro dal confine, anziché di 3.5 metri come da piano regolatore.

Con scrittura privata parallela al citato strumento notarile, PC 1 gravava inoltre il suo fondo n. __________ di un diritto di passo pedonale e veicolare, a favore delle particelle n. __________ e __________ intestate a AP 1 (AI da 5.1.1 a 5.1.20). Ancora va soggiunto che il tratto iniziale di strada al mappale n. __________ rimaneva gravato da un preesistente diritto di passo pedonale e veicolare a favore della particella n. __________ di PC 1.

b)Ma anche AP 1 aveva un interesse nell'operazione. Cedendo 206 mq e ricevendone 130 mq egli rinunciava ad una superficie di 76 mq, tuttavia il suo fondo ne beneficiava sul piano dell'edificabilità, anche grazie alla servitù di deroga alle distanze legali. Inoltre, come imprenditore edile, egli auspicava che i vantaggi edificatori derivanti a PC 1 dalla permuta venissero in qualche modo compensati, segnatamente attraverso la delibera delle opere di capomastro alla sua ditta __________. Tale interesse emerge dalla corrispondenza che aveva preceduto la firma del contratto di permuta, sulla quale si tornerà più avanti (consid. 15b).

3.Il 6 marzo 2008 il Municipio di __________ rilasciava a PC 1 la licenza edilizia per l'edificazione delle due ville e delle quattro abitazioni (AI 5.6.1).

Quest'ultimo ricorda che gli anni 2008 e 2009 sono trascorsi all'insegna della calma e del rispetto per quanto attiene ai rapporti con l'imputato:

"I miei rapporti con AP 1 dal 2008 al 2009 vedevano lui chiedere a me, in quelle poche volte che ci siamo visti, come andavano le cose ed io rispondergli che stavano andando avanti e che procedevano. Non sono entrato nei dettagli di tutti i problemi che stavo affrontando in quel momento poiché non ritenevo di doverlo fare e perché non era ancora stata deliberata la ditta che si sarebbe poi occupata della costruzione del complesso"

(verbale PP 16 agosto 2011, PC 1, AI 3, pag. 3).

Era dunque attesa la delibera delle opere, tematica sulla quale le parti divergono. A mente di AP 1, era chiaro che la permuta immobiliare fosse subordinata all'appalto dei lavori alla sua ditta (verbale PP 20 settembre 2011, AP 1, AI 11, pag. 3, 4 e 6). Nel dettaglio, l'imputato assume che con PC 1 non era stato discusso l'importo dell'appalto, ma concordato"che si prendevano quattro o cinque offerte e in considerazione del prezzo più basso e del prezzo più alto tra queste, la mia offerta avrebbe rappresentato un costo intermedio (calcolato sulla media)".Egli era quindi in attesa che PC 1 gli mostrasse le offerte degli altri partecipanti alla gara, ritenuto che"se l'importo alla quale avrei dovuto farla io mi andava bene avrei assunto il mandato altrimenti avrei rinunciato"(ibidem, pag. 6 e 7). L'imputato ha poi precisato che, inizialmente, si era parlato solo della possibilità di affidare i lavori alla sua ditta, mentre che, in un secondo tempo, lui stesso aveva posto la delibera dei lavori alla sua impresa come condizione della permuta. Ciò che sarebbe attestato dalla famosa lettera datata 18 ottobre 2007 (verbale PP 20 settembre 2011, AP 1, AI 11, pag. 3).

PC 1 conferma che, nel corso delle trattative finalizzate alla permuta, aveva detto a AP 1 che avrebbe potuto partecipare alla gara d'appalto per la costruzione grezza. A offerte depositate, tuttavia, gli istituti di credito a cui si era rivolto avevano subordinato il finanziamento alla delibera dei lavori ad un'impresa di costruzione generale referenziata e con la modalità di contratto chiavi in mano. Da qui la necessità di indire una nuova gara d'appalto limitatamente alle sole due ditte di costruzione che entravano in considerazione, la __________ e la __________. Sul finire del 2009, la scelta era poi caduta su quest'ultima (verbale PP 16 agosto 2011, PC 1, AI 3, pag. 3).

PC 1 descrive così la situazione:

Lo scritto datato 18 ottobre 2007

5.È agli atti una lettera datata 18 ottobre 2007, indirizzata a __________, con mittente AP 1. Il suo tenore:

ACCORDO SCAMBIO TERRENO __________________

Caro PC 1,

faccio seguito al tuo fax del 16 Ottobre per confermarti la mia accettazione della tua ultima proposta (specificata nel fax 16 Ottobre), purché venga da te rispettata la condizione, di cui abbiamo discusso spesso, che la costruzione del nuovo complesso abitativo venga affidato alla __________.

Ringraziandoti,

porgo i più cordiali saluti.

AP 1 (segue la firma)

Ha sostenuto, inoltre, di aver allestito la lettera"verosimilmente il 17 o 18 ottobre 2007 sempre presso il PC che si trova a casa mia" (ibidem).

"(…) che dopo due anni, senza una ragione specifica, ho voluto rimettere questo documento nel mio computer, anche perché sapevo che se venivano a controllare non avrebbero trovato il documento.

A domanda del procuratore a sapere chi doveva venire a controllare, rispondo che io volevo solo averlo nel computer"

(verbale PP 03.10.2011, AI 20, pag. 2 e 3).

Le richieste di pagamento

Dev'essere annotato che anche PC 1 ha agito in via esecutiva nei confronti di AP 1, della sua ditta e anche del suo legale. Gli atti fanno stato di due precetti esecutivi fatti notificare il 17 e il 25 agosto 2011, rispettivamente a AP 1 ed all'avv. __________, quali debitori solidali, per l'importo di fr. 284'558 oltre accessori con causale"danni causati al cantiere di __________ "(allegati a doc. TPC 17). Vanno altresì menzionati due precetti esecutivi notificati il 16 aprile 2014, uno a __________, l'altro a AP 1, entrambi per l'importo di fr. 185'047.95 oltre accessori per titolo di"differenza danni cantiere __________ "(allegati a doc. TPC 17), esecuzioni tutte dedotte poi in giustizia con azioni di accertamento dell'inesistenza del debito.

Ostruzioni reiterate

L'imputato è stato prosciolto dal primo giudice per questo episodio, siccome non validamente imputato, né atto a dimostrare impedimenti o ritardi a seguito del presunto atto (sentenza impugnata, pag. 19, consid. 8b);

"Reiterato uso abusivo delle istanze di giustizia civile e amministrativa"

Il primo giudizio

E questo, per avere illegalmente impedito o ritardato il corretto uso del diritto di passo gravante il suo fondo particella __________ di __________ (strada), senza essere riuscito a dimostrare che nei singoli episodi di transito gli automezzi diretti al cantiere PC 1 stessero viaggiando con un carico superiore a quello massimo di 25 tonnellate stabilito nel decreto pretorile del 29 aprile 2010 (allegato a AI 1 inc. DA 5016/2010), posto che, quand'anche il peso consentito fosse stato superato, egli avrebbe dovuto far appello alle forze dell'ordine o alla magistratura, anziché ricorrere a sommarie forme di giustizia privata.

Relativamente al punto 2.1 dell'atto d'accusa, tali ipotesi sono circoscritte agli episodi del 16 dicembre 2009 (asserita rimozione, da parte dell'imputato, di"recinzioni mobili per chiusura cantiere"), dell'11 gennaio 2010 (asserita sospensione, a causa dell'ostruzionismo dell'imputato, di uno"scavo per la ricerca di tubi TT + TV cavo") e del 16 febbraio 2010 (asserito uso nei confronti di PC 1 delle parole"piuttosto fallisco ma tu da qui non entri"). La prima Corte ha prosciolto AP 1 dall'imputazione di coazione per tutti e tre i casi, sia in applicazione del principioin dubio pro reo, sia per insufficienza di prove e di carente definizione oggettiva della fattispecie nell'atto d'accusa (art. 9 CPP).

In relazione al punto 2.2 dell'atto d'accusa la prima Corte ha accertato che per il periodo successivo al 24 gennaio 2012, ovvero quello avulso dall'imputazione alternativa di coazione, l'imputato ha inoltrato soltanto una nuova procedura amministrativa, ciò che non può, a sé stante, fondare un'imputazione di coazione. Da qui, ancora una volta, il proscioglimento.

Richieste d'appello

Estorsione, tentata (art. 156 n. 1 CP – art. 22 CP)

La questione deve essere decisa in funzione di criteri oggettivi: non basta, cioè, la sola reazione del destinatario specifico (DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; STF 6B_47/2010 del 30 marzo 2010 consid. 2.2; 6B_411/2009 del 18 agosto 2009 consid. 3.2; 6S.533/2006 del 2 marzo 2007 consid. 6.1; 6S.8/2006 del 12 giugno 2006 consid. 4.2; 6S.277/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1; Corboz, op. cit., ad art. 156, n. 12 e segg., pag. 400-401; CARP, sentenza 17.2012.61-62 del 24 ottobre 2012, consid. 31l).

"Accordo privilegiato tra me e te per poi fare la costruzione"           (AI 5.3.1).

Tutto questo per dire che AP 1 va creduto allorquando dichiara di ritenersi tuttora in diritto di chiedere a PC 1 un risarcimento per il danno di almeno fr. 300'000.– per averlo"raggirato".

b)La Corte ne conclude che, assente ogni consapevolezza del conseguimento di un ingiusto profitto, le condizioni per la realizzazione del reato di estorsione tentata non si trovano riunite. La conseguenza per AP 1 è il proscioglimento da questo capo d'imputazione.

Coazione (art. 181 CP)

Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione, che è un’infrazione di risultato (Corboz, op. cit., n. 32, 34, ad art. 181 CP; DTF 120 IV 17, consid. 2a; STF del 6 ottobre 2011, inc. 6B_435/2011, consid. 2.2.1), si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione illecito che ha influito sulla formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333), spingendola ad adottare un comportamento che, se avesse disposto della libertà di decisione, non avrebbe adottato.

Punto 2.1 dell’atto d’accusa (ostruzioni reiterate e ritardi)

Da qui il proscioglimento.

11 gennaio 2010

16 febbraio 2010

1. aprile 2010

27 aprile 2010

Invero, l'autore dell'ostruzione in entrata è stato identificato nella persona della figlia dell'imputato, mentre che, per quanto attiene all'uscita dell'autocarro sulla strada cantonale, la formulazione"e/o i componenti della sua famiglia"genera più che un dubbio sul vero autore dell'impedimento, dubbio che evidentemente deve profittare all'imputato, come rilevato dalla difesa. Da qui il proscioglimento, in applicazione del principioin dubio pro reo.

19 luglio 2010

"Difficoltà di accedere ai cantieri con autovetture che invadono il campo stradale"per gli automezzi della ditta __________, obbligando la ditta a sospendere i trasporti“per le difficoltà di manovra e per il rischio di danneggiare veicoli”(lettera 19 luglio 2010 dell’ing. __________, allegato all’AI 2 dell’inc. DA 5016/2010).

22 luglio 2010

23 luglio 2010

25 e 26 agosto 2010

31 agosto 2010

7 settembre 2010

8 settembre 2010

La documentazione fotografica che ritrae la vettura Golf di AP 1 non è peraltro di alcun supporto alla tesi accusatoria  (AI 13 dell'inc. DA 5016/2010; verbale confronto 17 febbraio 2012, AI 48, pag. 6).

10 settembre 2010

13 settembre 2010

Punto 2.2 dell’atto d’accusa ("reiterato uso abusivo delle istanze di giustizia civile e amministrativa")

-  4 istanze in Pretura (2 di provvedimenti cautelari e 2 di

emanazione di decreto esecutivo);

-  4 istanze al Municipio di __________ (1 intesa all’accertamento

della decadenza della licenza edilizia e 3 domande di

interruzione lavori);

-  6 istanze/ricorsi al Consiglio di Stato (1 ricorso contro il

rinnovo della licenza edilizia a PC 1, 1 domanda di

interpretazione, 3 richieste di misure provvisionali, 1 ricorso);

-  3 ricorsi al TRAM contro altrettante decisioni del Consiglio di

Stato; complessivamente, quindi, 17 interventi.

Oneri processuali

Le spese del procedimento di primo grado, di complessivi fr. 3'461.50, così come quelle del procedimento d'appello seguono la soccombenza e andranno poste, di conseguenza, integralmente a carico dello Stato.

Indennità

Sulla scorta di tali principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010).

Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.– per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.– per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.– per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.– al km per le trasferte con la propria automobile (sentenze CARP 17.2012.189 del 12 aprile 2013, consid. 3; 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6; 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012 consid. 1.b.3).

Infine, accanto alle spese per la difesa di fiducia, la persona prosciolta può chiedere il risarcimento dei costi assunti per eventuali perizie di parte, nella misura in cui siano state rilevanti al fine del giudizio (Griesser, op. cit., n. 2 ad art. 429 CPP; Mini, op. cit., pag. 794, n. 5).

fr.  6'461.65       a copertura della nota professionale dell'avv.

__________ che lo aveva assistito nelle fasi finali della procedura d'istruzione e nella procedura davanti alla prima Corte, sino all'annuncio dell'appello;

fr.  20'340.70    a copertura della nota professionale dello studio __________, per la difesa nel procedimento d'appello;

fr.  1'404.00       per i costi della perizia privata allestita dallo studio d'architettura __________;

fr.  28'206.35    totale, a cui vanno aggiunti gli interessi al 5% dal 28 aprile 2015 (istanza ex art. 429 e segg. CPP prodotta al dibattimento d'appello, doc. dib. 2).

b)Prestazioni dello studio legale __________

Per l'esame degli atti, la redazione dell'appello e dell'istanza probatoria, la corrispondenza, i contatti telefonici e la preparazione dell'arringa, la Corte ritiene congruamente commisurato ad un'ordinata e ragionevole conduzione del mandato, tenuto conto della complessità del caso e delle difficoltà giuridiche, un dispendio complessivo di 34 ore.

Quanto alla partecipazione al dibattimento (durata effettiva 5 ore e 40'), le 8 ore indicate nella nota vanno confermate, tenendo conto della trasferta.

Il dispendio orario esposto nella nota per l'operato degli avv. DI 3 e DI 2 va così riconosciuto in maniera limitata, fissandosi a 50 ore, oltre al breve intervento della praticante.

Nulla da eccepire, infine, sull'importo delle spese, che va confermato in fr. 1'114.–.

L'indennità per il patrocinio dello Studio legale DI 3 ammonta così a:

fr.  14'150.00    onorario fr 150.– (praticante) + 14'000.– (avv. DI 3 e DI 2),

fr.    1'114.00     spese,

fr.    1'221.10     IVA 8%

fr.  16'485.10    totale.

24.In definitiva, lo Stato sarà chiamato a rifondere a AP 1:

fr.   6'461.65      nota professionale avv. __________

fr. 16'485.10      nota professionale studio DI 3

fr.  22'946.75    totale, oltre a interessi al 5% dal 28 aprile 2015.

Sequestri

Per questi motivi

visti gli art.                      80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

17, 156 cifra 1, 181, 251 CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, per l'indennità, l'art. 429 CPP,

dichiara e pronuncia:

3.3a titolo di indennità giusta l'art. 429 CPP, lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l'importo di fr. 22'946.75, oltre a interessi al 5% dal 28 aprile 2015.

6.Intimazione a:

7.Comunicazione a:

-   Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

6501 Bellinzona

-   Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giornidalla notificazione del testo integrale della decisione(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.