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17.2013.183

L'autore, avvalendosi dell'autorità di docente e, nella maggior parte dei casi, esercitando coazione sessuale, ha posto in essere variegati e ripetuti atti di natura sessuale ai danni dei propri allievi, coinvolgendoli a volte anche contemporaneamente. Riconoscimento del sincero pentimento

Ticino · 2014-04-10 · Italiano TI
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 38 Per l’art. 56 cpv. 1 CP, il giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a), se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige (b), e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (c). Il secondo capoverso della norma sancisce il principio della proporzionalità della misura, che può essere pronunciata solo se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati. Nel caso di specie, AP 1 ha aderito, durante il regime carcerario, ad un trattamento psicoterapeutico con atteggiamento che il Dr. med. __________ definice “ positivo ”: “ Avrebbe un atteggiamento propositivo verso il futuro e sarebbe determinato a continuare il trattamento psicoterapeutico al fine di elaborare ulteriormente, accettare e capire meglio sé stesso. Concludendo, il suo atteggiamento appare positivo e l’adesione al trattamento sembra essere abbastanza buona.”(doc. dib. 1, pag. 2) Già i giudici di prime cure, nella motivazione della sentenza impugnata, hanno “ fatto ordine al prevenuto di sottoporsi a trattamento ambulatoriale, durante l’espiazione della pena, continuando quello da lui intrapreso il 05.03.2013 ” (sentenza impugnata, consid. 11.2, pag. 97), salvo poi non prevedere alcunché nel dispositivo. Nessuna delle parti si è opposta a questa misura terapeutica. Ora, ritenuto che è provato che sussiste un bisogno di trattamento psicoterapeutico di AP 1 e che quello che sta seguendo dal 5 marzo 2013, di cui riferisce il Dr. __________, risulta produrre effetti positivi sull’imputato dal 5 marzo 2013 e appare misura proporzionata, questa Corte fa ordine al condannato di sottoporsi a trattamento psichiatrico ambulatoriale per proseguire, in costanza di espiazione della pena, la psicoterapia intrapresa. F. Tassazione delle note d’onorario

E. 39 L’avv. DI 2 ha agito nell’ambito della procedura d’appello quale difensore di fiducia di AP 1, come comunicato a questa Corte con lettera 2 aprile 2014. Non deve procedersi, pertanto, alla tassazione della sua nota d’onorario che resta a carico dell’imputato. La retribuzione per la procedura d’appello dell’avv. RAAP 1, _________, rappresentante degli AP X.Y. 1 , X.Y. 3 , X.Y. 4 , X.Y. 5 , X.Y. 6 , X.Y. 7 , X.Y. 8 ,. X.Y. 10 , X.Y. 11 , X.Y. 12 e quella dell’avvocato RAAP 2 rappresentante dell’AP X.Y. 9 in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), sono stabilite sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7;    STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 6 giugno 2006 consid. 8.5. seg.).

E. 40 All’avv. RAAP 1 va retribuito il dispendio orario concernente il dibattimento d’appello ed le relative trasferte. Ella ha rinunciato, per il tramite dell’avv. __________, al rimborso di spese di cancelleria. Questa Corte le ha, pertanto, riconosciuto un tempo complessivo di lavoro pari a 12 ore e 40 minuti, di cui 8 ore e 25 minuti riferite al dibattimento d’appello e 4 ore e 15 minuti riferite alle trasferte, con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 2’280.-. Al predetto importo vanno aggiunti fr. 234.- quali spese di trasferta (1 fr./km per complessivi 234 km), nonché l’IVA pari a fr. 201.15, per un totale a suo favore di fr. 2'715.15. AP 1 è tenuto a rimborsare al Cantone Ticino l’importo di fr. 2'715.15 non appena le sue condizioni glielo permetteranno.

E. 41 Anche all’avv. RAAP 2 va retribuito il dispendio orario concernente il dibattimento d’appello e le relative trasferte per complessive 12 ore e 40 minuti pari a fr. 2’280.-. Sono, inoltre, rimborsati, unitamente ai costi di trasferta pari a fr. 234.- (1 fr./km per complessivi 234 km), quelli di cancelleria, dal legale richiesti nella misura di fr. 80.90 e da questa Corte ritenuti adeguati. La spettanza totale, previo computo dell’IVA di fr. 207.60, è quindi di fr. 2'802.50. AP 1 è tenuto a rimborsare al Cantone Ticino l’importo di fr. 2'802.50 non appena le sue condizioni glielo permetteranno. Carcerazione di sicurezza

E. 42 AP 1 è giunto al dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena. Non occorre, dunque, chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza. H.   Tassa di giustizia e spese procedurali

E. 43 Visto l’esito dell’appello, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, è confermata l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 3’000.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata. Gli oneri relativi al procedimento di appello seguono la soccombenza e vanno posti, per quanto attiene all’appello principale, per nove decimi a carico di AP 1 e per un decimo a carico dello Stato, e, per quanto attiene all’appello incidentale, interamente a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art.                      6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP, 12, 40, 47, 49, 51, 56 e segg., 69, 187, 189, 197 CP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

1. a . L’appello principale di AP 1 è parzialmente accolto. b. L’appello incidentale del procuratore pubblico è respinto. Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi:

-     1.1., limitatamente alla ripetuta coazione sessuale compiuta in danno di X.Y. 2 , X.Y. 3 , X.Y. 4 , X.Y. 5 ;

-     1.2.1., limitatamente ai ripetuti atti sessuali compiuti in danno di X.Y. 1 , X.Y. 2 , X.Y. 3 , X.Y. 4 e X.Y. 6 , ed al coinvolgimento di X.Y. 2 e X.Y. 3 in un atto sessuale;

-     1.2.2.;

-     1.3.1. limitatamente alla pornografia in danno di X.Y. 7 , X.Y. 8 , X.Y. 11 e X.Y. 12 ;

-     1.3.2;

-     2.2.;

-     4. della sentenza impugnata sono passati in giudicato, 1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di: 1.1.1. ripetuta coazione sessuale per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell’atto di accusa, ripetutamente costretto sei fanciulli a subire atti sessuali nonché in un’occasione tentato di costringere un fanciullo a subire atti sessuali; 1.1.2. ripetuti atti sessuali con fanciulli per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell’atto di accusa, ripetutamente compiuto atti sessuali su nove fanciulli, nonché coinvolto due fanciulli in un atto sessuale; 1.1.3. ripetuta pornografia per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell’atto di accusa, 1.1.3.1. ripetutamente mostrato a quattro fanciulli video e clips a carattere pornografico; 1.1.3.2. ripetutamente scaricato da internet e salvato su Hard Disk oppure su CD 96 video vertenti su atti sessuali con animali. 1.2. AP 1 è prosciolto dalle imputazioni di: 1.2.1. coazione sessuale di cui al punto 1.7 dell’atto di accusa; 1.2.2. pornografia di cui al punto 3.1. dell’atto di accusa limitatamente all’episodio in danno di X.Y. 6 e X.Y. 10 . 1.3. AP 1, avendo dimostrato sincero pentimento, è condannato: 1.3.1. alla pena detentiva di 8 (otto) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 1.3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 3'000.- e dei disborsi di cui alla distinta spese della sentenza impugnata. 1.4. Quale misura è ordinato il trattamento psichiatrico ambulatoriale del condannato da eseguirsi già durante l’espiazione della pena. 1.5. a. La retribuzione per la procedura d’appello dell’avvocato RAAP 1 pari a:

-  onorario                                   fr.      2'280.--

-  spese                                       fr.         234.--

-  IVA (8%)                                  fr.         201.15 Totale                                          fr.      2'715.15 è posta a carico dello Stato b. La retribuzione per la procedura d’appello dell’avvocato RAAP 2 pari a:

-  onorario                                   fr.      2'280.--

-  spese                                       fr.         314.90

-  IVA (8%)                                  fr.         207.60 Totale                                          fr.      2'802.50 è posta a carico dello Stato. 1.5.1. Contro queste decisioni è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona. 1.5.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo. 1.5.3.   AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino le suddette retribuzioni pari a complessivi fr. 5'517.65 non appena le sue condizioni glielo permetteranno. 2. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.       1'600.--

-  altri disborsi                            fr.          200.-- fr.       1'800.-- sono posti per nove decimi a carico di AP 1 e per un decimo a carico dello Stato. 3. Gli oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.       1'600.--

-  altri disborsi                            fr.          200.-- fr.       1'800.-- sono posti a carico dello Stato. 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a:

-   Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

-   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

-   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano

-   Ufficio federale di Polizia, Polizia giudiziaria federale, 3003 Berna

-   Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano

-   Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente                                                        Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.17.2013.183

17.2013.198

Locarno

10 aprile 2014/mi

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Cortedi appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

assessori giurati:

AS 1

AS 4

AS 5

AS 6

AS 6 (supplente)

AS 2 (supplente)

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 14 giugno 2013 da

AP 1

rappr. dagli DI 2 e DI 1

e con appello incidentale 27 settembre 2013 presentato dal

PP 1

contro la sentenza emanata il 7 giugno 2013 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 1

richiamata la dichiarazione di appello 19 settembre 2013;

ripetutamente compiutoattisessuali sull'alunno minore di anni 16X.Y.9;

ripetutamentemostratoagli alunni minori di anni 16X.Y.6, X.Y.7,X.Y.8, X.Y.11e X.Y.12, video e clips a carattere pornografico;

nel periodo 2007/luglio 2012,

scaricandoli da internet e salvandoli su Hard Disk oppure su CD, fabbricato 96 video vertenti su atti sessuali con animali,

I primi giudici hanno, inoltre, disposto - ma solo nella motivazione della sentenza (consid. 11.2.in fine) e non nel dispositivo - che il prevenuto venga sottoposto a trattamento ambulatoriale durante l’espiazione della pena, continuando quello da lui intrapreso il 5 marzo 2013.

-    il proscioglimento per l’episodio di cui al pto 2.8. dell’AA;

-    il proscioglimento per l’episodio di cui al pto 1.5. ultima imputazione e 2.5;

-    il proscioglimento per l’episodio di cui al pto 2.9;

-    il proscioglimento, per intervenuta prescrizione, in relazione all’episodio di cui al pto 3.1 AA in danno di X.Y.6;

-    una massiccia riduzione della pena detentiva rispetto a quella di 9 anni erogata in prima sede.

Ritenuto

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13).

Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

Secondo il minore, gli abusi - tutti perpetrati dal docente nel contesto scolastico - erano iniziati fuori sede, durante una “settimana verde” per, poi, proseguire al rientro in classe fino al termine della quinta elementare. Secondo X.Y.6,inoltre, AP 1 gli aveva, fra l’altro, detto che quanto accadeva tra di loro era cosa più che normale poiché anche un suo compagno subiva le stesse attenzioni.

L’indomani dell’audizione del ragazzo, gli agenti di polizia hanno sentito anche la madre che, confermando in maniera lineare il racconto del figlio, ha riferito in particolare le confidenze a lei fatte da quest’ultimo (AI 1, AI 2, AI 185, pag. 6).

In particolare, in relazione alla colonia di __________ dell’anno scolastico 2005/2006, AP 1 ha confessato di avere fatto spogliare X.Y.6nella sua camera di docente e di essere stato lui a chiedere all’allievo di toccargli il pene (AI 10, pag. 8), ciò che il minore ha fatto in due episodi. AP 1, sempre riferendosi alla settimana a __________, ha, poi, confermato di avere penetrato analmente X.Y.6dopo avergli proposto l’atto con insistenza (pag. 7, 9).

In relazione a quanto accaduto in classe dopo la gita scolastica, l’imputato ha ammesso di avere mostrato a X.Y.6dei film pornografici, attirandolo al computer con la scusa di impartirgli ripetizioni di italiano (pag. 9). AP 1 ha, poi, confermato di averlo, in un’altra occasione ma sempre in classe durante la ricreazione, preso in braccio e di averlo masturbato mettendogli una mano in tasca (pag. 8-9).

AP 1 ha confermato le dichiarazioni di X.Y.6secondo cui, durante una ricreazione, lui ha chiesto all’allievo di fargli una fellatio (da questi poi praticatagli) e secondo cui, in un’altra circostanza, sempre in classe, ha preso lui in bocca il pene del minore (pag. 7, 9). AP 1 ha, pure, confermato che, per persuadere l’allievo a sottostare ai suoi desideri, gli diceva che quello che lui gli proponeva “era normale” (pag. 10).

Confrontato dal procuratore pubblico con le dichiarazioni di X.Y.6che prospettava il coinvolgimento di un’altra vittima minorenne, l’imputato ha ribadito che quello con X.Y.6era l’unico caso in cui egli aveva compiuto atti di natura sessuale con minorenni (AI 10, pag. 11).

Si annota, qui, che, nella sentenza impugnata, gli episodi ascritti all’imputato sono ripercorsi a partire dalla vittima X.Y.6,ovvero colui che per primo ha sporto denuncia e a cui si deve, dunque, l’avvio del procedimento:

AP 1 gli aveva anche chiesto"se io potevo toccargliil pisello",ma lui gli aveva sempre detto di no (audizione videofilmata di X.Y.1del 13.11.2012 Al 159, trascrizione Al 163).

La Corte, in assenza delle dichiarazioni diX.Y.2in merito agli abusi che dinanzi alla Polizia ha comunque confermato di essere stato vittima di AP 1 - ha fondato i suoi accertamenti sulle dichiarazioni dell'imputato, che ha ritenuto oltretutto in linea con quanto da lui commesso in danno di altri allievi, ugualmente penetrati a __________ nel corso della scuola montana ed ugualmente confrontati dal maestro con la visione di riviste pornografiche in classe e con la masturbazione ed ha pertanto confermato l’imputazione degli abusi descritti al punto 1.2 dell’atto d’accusa.

(sentenza impugnata, consid. 4.1-5.10.5, pag. 18-55)

In particolare, l’imputato nega che sia da ritenere atto di natura sessuale:

Questa norma si prefigge di preservare da turbamenti lo sviluppo sessuale dei fanciulli (STF 6B_215/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 2.5.1 segg.). Essi sono protetti in ragione della loro giovane età, di modo che non è rilevante che abbiano o meno acconsentito all’atto. Trattandosi di un reato che si configura già solo per la messa in pericolo astratta di terzi, esso non esige che la vittima sia stata effettivamente posta il tale stato o sia stata perturbata nel proprio sviluppo (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.I, 3a ediz., Berna 2010, pag. 785 n. 4 ad art. 187 CP; Andreas Donatsch, Strafrecht III, 9a ediz., Zurigo 2008, pag. 458; Guido Jenny, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Bes.Teil., vol. 4, Berna 1997, pag. 24, n. 6 ad art. 187 CP).

Per atto di natura sessuale s’intende ogni attività corporea su di sé o su terzi volta all’eccitazione o al godimento sessuale di almeno uno dei partecipanti (Bernard Corboz, op. cit., p. 785 n. 6 ad art. 187 CP, Andreas Donatsch, op. cit., 459).

Secondo la giurisprudenza, occorre distinguere preliminarmente gli atti privi di sembianza sessuale, e pertanto non riconducibili all’art. 187 CP, da quelli che per un osservatore neutro sarebbero di chiara connotazione sessuale e che, quindi, adempiono sempre i presupposti oggettivi del predetto reato, indipendentemente dal movente dell’autore oppure dal significato che questi o la vittima attribuiscono loro (STF 6B_7/2011 del 15 febbraio 2011 consid. 1.2; 6B_777/2009 del 25 marzo 2010 consid. 4.3.; 6S.355/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 3.1 non pubblicato in DTF 133 IV 31).

Nei casi dubbi, cioè in quei casi che esteriormente non appaiono né neutri né di chiara natura sessuale, bisogna tener conto dell’insieme delle circostanze, segnatamente dell’età della vittima o della differenza d’età tra le persone coinvolte, della durata dell’atto e della sua intensità, come pure del luogo scelto dall’autore (DTF 137 IV 263 consid. 3; 125 IV 58 consid. 3b; STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1; 6B_918/2010 consid. 2.1; 6S.117/2006 consid. 2.1). Per la dottrina, in questi casi occorre esaminare, come avveniva nel previgente diritto (DTF 105 IV 38, 104 IV 260, 103 IV 169), se l’intenzione dell’autore è di soddisfare il proprio istinto sessuale o quello altrui (Trechsel/Bertossa, Praxiskommentar, ad art. 187 n. 5; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed, Berna 2010, §7 n. 12).

Nei casi in cui l’atto coinvolge un fanciullo, la nozione di atto di natura sessuale dev’essere interpretata in modo ampio e deve essere ammessa se l’atto in questione è tale da perturbare il bambino (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1).

Nella pratica dei tribunali si nota una tendenza all’ammissione dell’esistenza di un atto sessuale ai danni di un fanciullo anche in caso di toccamenti soltanto furtivi sopra i vestiti che provocherebbero, per l’adulto, l’applicazione dell’art. 198 cpv. 2 CP e questa tendenza è supportata dalla giurisprudenza del TF (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1) e dalla dottrina (Bernard Corboz, op. cit., ad art. 187 CP,

n. 7; Jenny, Band 4, ad art. 187 n. 12 e 21; Trechsel, Kurzkommentar, Zurigo 2005, ad art. 187 n. 6;Philipp Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 187 n. 11)

Dal profilo soggettivo, il reato di cui all’art. 187 CP dev’essere commesso con dolo, quanto meno eventuale. L’intenzione deve concernere sia il carattere sessuale dell’atto sia il fatto che la vittima è minore di anni sedici (Corboz, I, Les infractions en droit suisse, 3a ediz., Berna 2010, pag. 791, n. 27 segg.; Maier in Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2013, ad art. 187 n. 21).

Poi, al dibattimento di primo grado, l’imputato ha ammesso che si è trattato di un gesto riuscito:

Di contro, è lo stesso AP 1 a riconoscerne l’esecuzione ai danni di X.Y.7a scopo sessuale.

-     mentre il docente teneva sulle ginocchia l’allievo e, pertanto, in presenza di un ravvicinato e prolungato contatto fisico fra i due;

-     solo in parte sopra i vestiti, avendo il maestro proseguito il proprio toccamento negli indumenti di X.Y.7,, infilando le mani nelle tasche di quest’ultimo in prossimità del sesso.

Giusta l’art. 97 cpv. 1 lett. c CP, per i reati che prevedono la suddetta pena, l’azione penale si prescrive in sette anni. Tuttavia, se, ai sensi del cpv. 3., prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

La prescrizione dell’azione penale costituisce un impedimento a procedere che comporta formalmente l’abbandono del procedimento penale in applicazione degli art. 319 cpv. 1 lett. d, 320 cpv. 4, 329 cpv. 4, 379 e 403 cpv. 1 lett c CPP (Schimid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 329, n. 10 e 16; Stephenson/Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad. art. 319 CPP, n. 15).

L’abbandono passato in giudicato equivale ad una decisione finale assolutoria (art. 320 cpv. 4 CPP).

Al dibattimento di primo grado, l’imputato ha ammesso il reato ascrittogli, asserendo quanto segue:

Ora, in assenza di altri supporti probatori, il momento di commissione del reato deve essere accertato sulla scorta delle dichiarazioni di AP 1 che, visto il loro tenore, devono essere interpretate secondo il principio in dubio pro reo (STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b): pertanto, deve essere ritenuto accertato che egli ha mostrato i filmati al più tardi il 1° giugno 2006.

Ritenuto come il processo di primo grado sia stato celebrato il 7 giugno 2013, per l’episodio di pornografia ai danni di X.Y.6è intervenuta la prescrizione dell’azione penale(DTF 139 IV 62 consid. 1.5).

Dal canto suo, con il suo appello incidentale, il procuratore pubblico ha, invece, riproposto in questa sede la richiesta di condanna per titolo di coazione sessuale ai danni di X.Y.7per i fatti di cui al punto 1.7 dell’AA.

-di avere, poi, aggiunto all’eccitazione provocata dalle riviste pornografiche, la promessa di fargli i compiti per persuadere X.Y.1a rimanere in classe e a lasciarsi toccare:

-di avere utilizzato gli stessi mezzi di persuasione anche per quanto avvenuto nel bagno dei docenti:

-di avere imposto a X.Y.1di non dire nulla a nessuno di quanto accadeva tra loro:

Perfettamente consapevole di tale fragilità (cfr., in particolare, AI 144 pag. 4), AP 1 ha tessuto attorno al bambino una rete coercitiva formata da:

A riprova di questa consapevolezza - che non potrebbe essere negata se non con un’urtante faccia tosta - si citano, qui, due dichiarazioni di AP 1:

Le imputazioni di cui al pto 1.1. dell’AA meritano, pertanto, piena conferma, essendo adempiuti sia dal profilo oggettivo sia da quello soggettivo gli elementi costitutivi della coazione sessuale.

-di avere imposto il silenzio a X.Y.6, di averlo persuaso che le “attenzioni” subite rientravano in un quadro di normalità al punto che erano state rivolte dal maestro anche ad un altro compagno, e di averlo rassicurato sul fatto che non avrebbe patito del male:

Acquisita la fiducia del ragazzo (“mi fidavo del mio docente”, AI 185, all. 22, pag. 3), AP 1 ha tessuto attorno a lui una rete coercitiva formata da:

-sorpresa e sconcerto, almeno nella fase iniziale: è certamente tale la prima reazione dell’alunno che vede il proprio docente fare quello che ha fatto nella camera a __________:

Non ha da essere ricordato che, secondo il TF, l’impossibilità della vittima di prevedere quel che l’autore era intenzionato a farle patire, cioè l’effetto sorpresa, è un mezzo coercitivo ai sensi dell’art 189 CP (DTF 128 IV 106 consid. 3a/aa);

-aiuti concreti (ripetizioni) condizionati alla possibilità di toccare il bambino che obbligava a stare accanto a lui, nella cattedra posta in fondo all’aula scolastica;

-rassicurazioni sulla banalità e la normalità dell’atto:

-imposizione del silenzio:

La situazione coercitiva - già particolarmente forte - veniva, poi, integrata in due modi:

-in aula, mostrando ad X.Y.6immagini pornografiche così da provocare nel bambino uno stato di eccitazione che, a causa dell’immaturità, questi non era in grado di controllare e, quindi, mettendolo in una situazione di “costrizione fisiologica” ad accettare le sue molestie sessuali;

-     dalla chiusura a chiave della porta della camera di __________ in cui AP 1 costringeva il bambino a subire gli abusi più pesanti.

Ne segue l’evidenza stessa della natura coercitiva degli atti che AP 1 ha praticato su X.Y.6. Che il ragazzo abbia ammesso - con dolore - che AP 1 gli causava piacere (“credo che mi piacesse”, AI 185, all. 22, pag. 14), nulla cambia. Non ha da essere spiegato come il piacere sessuale possa avere natura meccanica e come non sia raro che l’abusato possa, in certe condizioni (e fra queste, quando, come in concreto, l’autore non usa violenza ma persuasione cui le vittime particolarmente fragili non sanno resistere), provare piacere. Ciò non toglie natura coercitiva all’atto sessuale quando viene praticato in una situazione in cui la vittima è posta dall’abusatore nell’impossibilità - che può avere cause diverse - di resistergli.

Del resto, che sia concettualmente errato confondere il piacere con il consenso è attestato, nel caso concreto, dal fatto che l’aver provato una certa forma di godimento in una situazione di coazione ha aggiunto ancor più sofferenza per la vittima a quella che già l’atto in sé ha comportato.

Rilevanti sono soltanto le psicopatie o i disturbi della personalità o le alterazioni temporanee che si distanziano dalla media: non ogni psicopatia così come non ogni alterazione dello stato mentale dovuto a cause diverse così come non ogni diminuzione della capacità di controllarsi raggiunge l’anormalità in senso giuridico (DTF 133 IV 145 consid. 3.3; 132 IV 29 consid. 5.1; 119 IV 120 consid. 2a; 116 IV 273 consid. 4a; 102 IV 225 consid. 7a; 98 IV 153 consid. 3.; STF 6B_744/2012 consid. 2.1.1 del 9 aprile 2013; STF 6B_644/2009 del 23 novembre 2009 consid. 1.2). Al riguardo, nel messaggio del 21.09.1998 sulla modifica delle norme generali del CP, il legislatore ha precisato che soltanto una turba psichica grave per cui la struttura psichica dell’autore si scosta nettamente dalla media - rispetto non soltanto agli altri soggetti giuridici ma anche e soprattutto agli altri criminali - può giustificare un’incapacità o una scemata imputabilità (Messaggio n. 98.038 concernente la modifica del CP - disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge - e del CPM del 21.09.1998, pag. 25, n. 212.41).

In passato, il TF ha avuto modo di stabilire che è data una diminuzione della facoltà di valutare il carattere illecito dell’atto quando il riconoscimento dell’illiceità del gesto è nettamente più difficile per l’autore che per le persone psichicamente normali. Anche se l’autore sapeva che il suo gesto era punibile, l’art. 19 CP torna applicabile se, a seguito del suo stato mentale, egli non era in grado di comprendere, se non con difficoltà, l’idea di illiceità che sta alla base del divieto violato. D’altro lato, è, invece, data, sempre secondo la giurisprudenza del TF, compromissione della capacità d’agire secondo la valutazione del carattere illecito del gesto quando l’autore, a seguito del suo stato mentale, avrebbe potuto resistere alla tentazione di commettere il reato soltanto con uno sforzo di volontà fuori del comune, ritenuto che, in quest’ambito, non qualsiasi diminuzione della capacità di dominarsi può essere considerata sufficiente (DTF107 IV 3; 102 IV 225; 91 IV 64; 77 IV 215; Maier/Möller, Das gerichtspsychiatrische Gutachten gemäss Art. 13 StGB, Zurigo 1999, pag. 74).

Come visto, soltanto psicopatologie e disturbi della personalità o alterazioni temporanee che si distanziano in modo rilevante dalla media possono configurare anormalità in senso giuridico. Non era questo, evidentemente, il caso della depressione di cui - come ritenuto dal dott. __________ - era affetto AP 1 visto che, nei lunghi dodici anni che l’AA considera, egli ha sempre lavorato senza problema alcuno, ha viaggiato intensamente evidentemente godendosi le vacanze e non ha mai fatto ricorso a cure mediche.

È, dunque, l’evidenza stessa dei fatti a far concludere che, quand’anche dovesse essere ammessa, la pretesa depressione non poneva AP 1 nella situazione di “anormalità” richiesta perché si possa riconoscere uno stato di scemata imputabilità.

L’appello principale, nella misura in cui è volto al riconoscimento della scemata imputabilità di grado medio dell’imputato ex art. 19 cpv. 2 CP, deve, pertanto, essere respinto.

Sempre in questo ambito, qualifica in modo esponenziale la colpa di AP 1 il fatto che - così come indicato in perizia - egli non è un pedofilo (AI 150 pag. 12) e che, in estrema sintesi, ha scelto di indirizzare le proprie attenzioni sessuali sui ragazzi per un ripiego, avendo deciso tempo prima di non più avere rapporti con i maschi adulti per paura di contrarre malattie.

-     la seconda circostanza, estremamente più importante della prima, è il fatto che AP 1 ha accettato - senza discussione - di indennizzare le vittime dei reati per cui oggi è condannato con un importo complessivo di fr. 224'000.- (doc. TPC 25, doc. dib. TPC 2) cioè con un importo che ben tiene conto dell’evoluzione della giurisprudenza in materia di riparazione del torto morale;

-     la terza circostanza di cui la Corte ha tenuto conto è che AP 1 a tale obbligo fa fronte nei termini concordati mettendo a contribuzione tutto quello che da lui si può esigere;

-     la quarta - e più importante - circostanza di cui la Corte ha tenuto conto è il fatto che AP 1 ha voluto indennizzare con un importo importante (fr. 95'000.-) anche le vittime di quei gesti per cui egli non può più essere perseguito penalmente e per cui egli non avrebbe potuto venire obbligato ad alcun risarcimento (punto 3 del doc TPC 25).

Considerando che, anche al dibattimento d’appello, AP 1 ha esplicitamente e più volte ammesso di avere imposto la sua volontà ai ragazzi, nelle dichiarazioni secondo cui l’imputato non obbligava i ragazzi perché non alzava mai la voce e perché le porte erano aperte, questi giudici hanno visto un riferimento al concetto “comune” di costrizione, cioè a quella costrizione ottenuta con la forza fisica e la minaccia, e non la negazione di avere, comunque, coartato la volontà delle sue vittime.

È, tuttavia, vero che quelle parole dell’imputato gettano qualche ombra sulla sua piena consapevolezza della gravità dei suoi atti e, dunque, diminuiscono la portata attenuante degli obblighi risarcitori ch’egli si è assunto e a cui fa fronte nei termini concordati.

La riduzione della pena detentiva a seguito del riconoscimento del sincero pentimento risulta pertanto, come si vedrà, contenuta.

Nessuna delle parti si è opposta a questa misura terapeutica.

Carcerazione di sicurezza

12, 40, 47, 49, 51, 56 e segg., 69, 187, 189, 197 CP

Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi:

-     1.1., limitatamente alla ripetuta coazione sessuale compiuta in danno di X.Y.2, X.Y.3, X.Y.4, X.Y.5;

-     1.2.1., limitatamente ai ripetuti atti sessuali compiuti in danno di X.Y.1, X.Y.2, X.Y.3, X.Y.4e X.Y.6, ed al coinvolgimento di X.Y.2e X.Y.3in un atto sessuale;

-     1.2.2.;

-     1.3.1. limitatamente alla pornografia in danno di X.Y.7, X.Y.8, X.Y.11e X.Y.12;

-     1.3.2;

-     2.2.;

-     4.

della sentenza impugnata sono passati in giudicato,

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell’atto di accusa,

ripetutamente costretto sei fanciulli a subire atti sessuali nonché in un’occasione tentato di costringere un fanciullo a subire atti sessuali;

ripetutamente compiuto atti sessuali su nove fanciulli, nonché coinvolto due fanciulli in un atto sessuale;

è posta a carico dello Stato

è posta a carico dello Stato.

sono posti per nove decimi a carico di AP 1 e per un decimo a carico dello Stato.

sono posti a carico dello Stato.

-   Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

-   Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato,Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario