Erwägungen (8 Absätze)
E. 4 Quanto ai precedenti penali, va menzionata una condanna del 17 giugno 2004 alla pena di dieci giorni (sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni) inflittagli dal giudice della Pretura penale per titolo di lesioni semplici. La pronuncia, resa nelle forme contumaciali, si sostituiva - confermandola integralmente - ad una pregressa sentenza, anch'essa contumaciale, del 22 luglio 2003, ove un altro giudice della Pretura penale aveva ritenuto A. _______ autore colpevole di lesioni semplici per aver colpito con un palo di ferro, pugni e schiaffi il fratello [...]il 10 marzo 2002. Al dibattimento A. _______ così si è espresso al riguardo: “ In relazione alla precedente condanna penale (sentenza in contumacia 22 luglio 2003 e sentenza 17 giugno 2004), preciso che è vero, sono stato condannato, ma la sentenza non è giusta. Ammette di avere colpito il f[ra]tello, ma precisa di averlo fatto soltanto dopo che il fratello l’aveva minacciato e colpito con delle forbici da giardiniere. Precisa di non avere impugnato la sentenza di condanna perché all’epoca non sapeva come cavarsela e non voleva esasperare la situazione” (verbale dibattimento d'appello, pag. 2). Dall'estratto del casellario giudiziale risulta, poi, una condanna, sempre della Pretura penale, del 21 agosto 2007 ad una multa di fr. 300.– per falsificazione di valori di bollo ufficiali (art. 245 cpv. 1 CP). 4.a. La condanna per lesioni semplici ai danni del fratello [...]indizia non solo di un rapporto deteriore tra i due fratelli, ma anche di un carattere violento e problematico dell'imputato. Invero, al dibattimento egli ha dato di sé un immagine diversa, di persona pacata e tranquilla, ancorché particolarmente insistente e pedante. Per inquadrare il personaggio è comunque significativo il passaggio della sentenza 22 luglio 2003 della Pretura penale che così riassumeva le impressioni e soprattutto le preoccupazioni di [...], allora parte civile: “ I fatti del 10 marzo 2002 non sono che l'ultimo episodio di una lunga serie di aggressioni nei suoi confronti (di [...], ndr), iniziata qualche decennio fa. Egli, come d'altronde anche il resto dei suoi familiari, non ha mai denunciato il fratello, nella speranza che si potesse trovare una soluzione assecondandone i capricci e gli atteggiamenti. Evidentemente si è trattato di una vana illusione. (…) Il signor [...]descrive in maniera dettagliata la situazione di violenza psicologica e fisica in cui il fratello ha imprigionato la famiglia. Egli ritiene che sia indispensabile l'intervento delle autorità e, in modo particolare, dei medici, al fine di prevenire nuovi atti di violenza e di permettere a tutti di condurre una vita normale. Chiede, quindi, che si segnali il caso anche alla commissione tutoria. Palesa infine il proprio timore di ritorsioni da parte del fratello” (sentenza della Pretura penale inc. n. 10.2003.302 del 22 luglio 2003, pag. 2, incarto richiamato). Davanti all'altro giudice della Pretura penale che si è occupato del rifacimento del processo [...], trascorso quasi un anno dal primo dibattimento, non segnalava miglioramenti: “ (…) ribadisce le sue preoccupazioni per l'atteggiamento del proprio fratello nei confronti di sé stesso, della medesima parte civile, della famiglia e della società in generale. La parte civile ribadisce la necessità di trovare, attraverso le autorità competenti, una soluzione alla problematica, che dichiara essere assai grave. In questo senso auspica un nuovo intervento del giudice presso la CTR” (sentenza della Pretura penale inc. n. 10.2003.302 del 17 giugno 2004, pag. 2, incarto richiamato). Il quadro preoccupante della figura di A. _______, emerso dagli atti e dalle dichiarazioni del fratello [...], aveva del resto indotto entrambi i giudici della Pretura penale che si erano occupati del caso a richiedere, con esito rimasto sconosciuto, l'intervento della competente commissione tutoria regionale. 4.b. La querelante ACPR 1, dopo aver precisato che "con lui ogni occasione può trasformarsi in una brutta discussione" e che "è una persona che può essere molto violenta" (verbale interrogatorio di polizia di ACPR 1 del 6 maggio 2011, pag. 2), cosi conclude, con toni di preoccupata rassegnazione, la sua deposizione in polizia: “ Voglio precisare che da parte mia vorrei che lui capisca e riconosca di avere un problema legato alla violenza e vorrei che lui andasse via da casa di mia mamma. Nel caso non dovesse andarsene da casa dei miei genitori vorrei che perlomeno lasciasse le decisioni a mia mamma che si trova in costante tensione causata da lui” (verbale interrogatorio di polizia di ACPR 1 del 6 maggio 2011, pag. 6). 4.c. ACPR 1 ha riferito di non essere nuova ad episodi di violenza del fratello dapprima nella querela penale: “ Avrei dovuto già sporgere denuncia nel novembre 2000, quando mio fratello mi aggredì più o meno come questa volta, anche se più blandamente, sempre a casa dei miei genitori (nessun testimone) per futilissimi motivi” (querela penale 18 aprile 2011, pag. 2). Ed in seguito davanti alla polizia: “D. È la prima volta che le capitano avvenimenti di questo tipo con suo fratello? R. No, è già capitato. Diciamo che io devo evitare di andare dai miei genitori a [...]e se ci vado devo fare attenzione perché non si sa mai come potrebbe reagire A. _______ ad uno sguardo oppure ad un gesto. D. Suo fratello è già stato violento con lei? R. Sì ma negli anni novanta e comunque anni fa. Comunque l'ultima volta è stata nell'anno duemila” (verbale interrogatorio di polizia di ACPR 1 del 6 maggio 2011, pag. 4). 4.d. Temendone il fare aggressivo, la querelante dichiara di avere sempre evitato, dall'anno duemila in poi, situazioni d'incontro con il fratello, rendendo visita ai genitori solo nei momenti in cui lo sapeva assente da casa. Del resto, tre soli incontri - due dei quali puramente casuali - negli undici anni che hanno preceduto i fatti (cfr. verbale interrogatorio di polizia di ACPR 1 del 6 maggio 2011, pag. 4) potranno anche avere significati diversi, ma non appaiono di certo rivelatori di un rapporto propriamente fraterno. 4.e. Lo stesso imputato dà un'immagine dei rapporti con i fratelli tutt'altro che idilliaca: “ Il giudice Stefani mi chiede come sono attualmente i rapporti in famiglia. Rispondo che non vedo mio fratello da anni (se non qualche volta da lontano) e non vedo mia sorella da aprile 2011 (tranne una volta per caso alla posta di Locarno). (…) Ritengo che i dissidi con mio fratello sono da contestualizzare in un problema di interessi economici legati alla proprietà di alcuni terreni.(…) Io non ho mai fatto nulla di male né a mia sorella né a mio fratello. Ci sono stati fra noi dei bisticci come in ogni famiglia, ma loro non possono lamentarsi o dire che io non li abbia considerati o trattati male. Anzi. Io sono stato via per dieci anni circa, da quanto avevo 20 anni fino a quando ne avevo 30. Sono stato in Svizzera tedesca dove ho lavorato sempre per la medesima ditta. Durante la mia assenza, mio fratello ha “arraffato” tutto quello che poteva. Mia sorella, invece, non è un’arraffona, ma ha il difetto di voler far quadrare le cose come vuole lei. Ho potuto constatare questa sua pretesa in una telefonata tra lei e mia madre che ha avuto luogo nel gennaio del 2012: io sentivo quel che mia madre diceva e capivo che mia sorella voleva farle fare delle cose che lei non voleva. Preciso che io non ho sentito che loro due parlassero dell’aprile del 2011. Però sentivo mia madre dire, anche piangendo, che “è brutto per una madre arrivare a questa età e accorgersi come è la figlia”. Voglio ancora aggiungere che, per colpa dei miei fratelli, adesso, a [...]e anche a [...], sono conosciuto per quel che non sono: la gente di me pensa che io sono un violento ed un attaccabrighe, ma non è vero” (verbale dibattimento d'appello, pag. 3). Fatti di querela, inchiesta, decisione impugnata
E. 5 Nel descritto quadro famigliare hanno trovato svolgimento i fatti, sfociati poi nella querela penale del 18 aprile 2011, che così ACPR 1 ha riassunto davanti alla polizia: “ Sabato 16 aprile 2011 mi sono recata a [...]dai miei genitori per una visita. Appena entrata in casa ho visto mia mamma che andava verso il bagno e mi chiedeva di aiutarla. Vi era un problema con mio padre che era caduto al suolo nel bagno e, siccome disabile, non riusciva ad alzarsi. Abbiamo quindi provato ad alzarlo ma non ci siamo riuscite perché io non sono forte abbastanza e mia mamma non sta bene di salute. Quando eravamo ancora in bagno, è arrivato mio fratello A. _______ (…). Subito mi ha spintonato dicendo che non avevo il permesso di entrare in casa con le scarpe. Mi ha quindi spintonato più volte ed ha pure cominciato a scuotermi facendo[mi] arretrare fino all'ingresso. Mi ha sbattuto contro gli armadi dell'entrata, contro una ringhiera e contro lo spigolo di una parete. (…) Dopo questo primo attacco, A. _______ è andato in bagno ed ha sollevato mio padre. Subito dopo mi ha ancora aggredito. Mi ha di nuovo strattonato, mi ha tolto di forza le scarpe e me le ha buttate fuori dall'ingresso. Preciso che io tengo le scarpe perché da molti anni soffro di un disturbo ossessivo-compulsivo relativo soprattutto all'igiene. (…) Poi ha continuato a tenermi con forza e a scuotermi fino a portarmi in salotto e gettarmi sul divano. Continuava a dire e urlare che saremmo state chiamate a dire la verità, che le cose sono tutte registrate e che mia mamma deve impegnarsi per far star bene mio papà e che è mia madre che lo fa star male. (…) Poi all'improvviso mi ha dato una sberla a mano aperta sul volto dalla parte destra e subito dopo un'altra sberla sulla parte sinistra. Mi ha cagionato delle contusioni al viso. Preciso che sono riuscita a rimanere stranamente calma durante tutta la vicenda. Non ho mai reagito. A questo punto me ne sono andata” (verbale interrogatorio di polizia di del 6 maggio 2011, pag. 2-3). Nella querela penale 18 aprile 2011 ACPR 1 precisava inoltre di aver sentito, in concomitanza con il secondo schiaffo, “un dolore e un fischio nell'orecchio sinistro ” tanto che le è “ parso di non sentirci più da quella parte” (querela penale 18 aprile 2011, pag. 2) 5.a. Il giorno dei fatti, lasciata l'abitazione dei genitori la querelante si è immediatamente recata al pronto soccorso della [...], giungendovi alle 14:30. Qui è stata visitata dalla dottoressa [...], medico assistente, che l'ha trovata molto scossa, riscontrando evidenti segni di arrossamento su tutta la circonferenza del collo, un livido sul braccio sinistro, dolori diffusi riferiti dalla paziente (collo, spalla sinistra, braccio sinistro coscia destra regione laterale) oltre ad un trauma all'orecchio sinistro con fischi e sensazione di ipoacusia, pur senza sanguinamento, sempre per quanto attiene all'orecchio sinistro la medico assistente non ha rilevato un'evidente lacerazione della membrana timpanica, disponendo comunque una visita per il giorno di lunedì 18 aprile 2011 dallo specialista dr. [...]. Quest'ultimo, il 19 aprile 2011 ha rilasciato alla paziente un certificato medico attestante che clinicamente l'esame otomicroscopico mostra timpani intatti senza lesioni esterne e che “ l'audiogramma tonale allegato evidenzia soglie uditive normali alle basse e medie frequenze. Sugli acuti calo ripido fino a 60dB a destra e a 70dB a sinistra, compatibile con un trauma acustico diretto sull'orecchio”. In effetti, già in querela e poi in sede di interrogatorio di polizia ACPR 1 ha sempre parlato di dolori all'orecchio sinistro e di un fischio con sensazione di debole udito dall'orecchio sinistro . Lo specialista citato l'ha poi visitata a più riprese, rilasciando puntuali certificati medici. In quello del 12 maggio 2011 egli riscontrava che “ dopo un mese dall'aggressione subita la Signora ACPR 1 accusa un dolore pungente continuo nel condotto uditivo esterno sinistro, particolarmente se appoggia l'orecchio sinistro sul cuscino a letto o sul divano. Inoltre persiste il senso di ovattamento dell'orecchio sinistro e un'ipersensibilità/intolleranza livelli sonori elevati. Le dà troppo fastidio tenere il telefono all'orecchio sinistro e la comprensione del parlato è meno buona che sul destro. A momenti sente dei brevissimi fischi di pochi secondi senza fattori scatenanti particolari .” Il dr. [...]concludeva, in sostanza, che i sintomi della prima visita erano ancora presenti e che la situazione andava monitorata (certificato medico 12 maggio 2011 annesso al rapporto di polizia). Sulla stessa linea, cioè senza rilevare grossi miglioramenti e con prognosi incerta per un recupero uditivo totale o parziale, si assestano gli ulteriori certificati medici del 27 luglio 2011, del 9 novembre 2011 e dell'11 aprile 2012, mentre che l'ultimo, rilasciato l'11 novembre 2012 fa stato di un danno uditivo irreversibile. 5.b. Convocato dalla polizia cantonale il 30 maggio 2011 per essere interrogato, A. _______ si è presentato ma non ha voluto fornire la propria versione dei fatti, chiedendo di essere interrogato dal procuratore pubblico, ciò che equivale processualmente ad un rifiuto di rispondere secondo l'art. 113 CPP.
E. 6 Negli atti commessi da A. _______ a danno della sorella A. _______ il 16 aprile 2011, ovvero per averla strattonata e colpita al volto con due schiaffi, di cui uno nella regione auricolare sinistra, preso atto dei certificati medici del 16 aprile 2011 della [...]e del dr. med. [...], il procuratore pubblico ha ravvisato gli estremi del reato di lesioni semplici. Da qui il decreto d'accusa dell'8 giugno 2011. Statuendo sull'opposizione dell'imputato al decreto d'accusa appena citato, il presidente della Pretura penale, pur non ritenendo ACPR 1 completamente credibile, specie sulla sua asserita totale passività dinanzi all'aggressione del fratello, non ha ritenuto "giustificabile" il comportamento di quest'ultimo, avendo egli “ senz'altro esagerato nelle sue rimostranze e nei suoi atteggiamenti verso la sorella, passando a vie di fatto ed eccedendo nell'uso della forza fisica senza rendersi conto che anche solo strattonando può far male; ingiustificabili pure e a maggior ragione gli schiaffi” (sentenza impugnata, pag. 5). Per il primo giudice non vi è dubbio, poi, che le conseguenze patite dalla vittima, documentate agli atti, siano riconducibili al comportamento di A. _______ e tali da configurare il reato di lesioni semplici. E questo non potendo credere all'imputato, laddove afferma che, pur essendoci stato qualcosa tra lui e la sorella, le conseguenze da lei lamentate non gli sarebbero addebitabili essendosi limitato nella circostanza a strattonarla, senza colpirla. A tale convincimento il presidente della Pretura penale addiviene, in particolare, alla luce della testimonianza di [...], madre dell'imputato: “ (…) ad un certo momento A. _______ ha tirato una sberla alla sorella colpendola sulla parte sinistra del viso. Prima di questo gesto non vi è stato da parte di nessuno dei due un atto fisico ma solo uno scambio di parole. Dopo la sberla, visto che avevo invitato i figli a smetterla, A. _______ si è rivolto verso me dicendomi qualcosa che non ricordo. Si è trattato solo di un attimo, poi si è girato nuovamente verso la sorella e le ha tirato un'altra sberla sulla parte destra del viso. Questa seconda sberla è stata meno forte della prima, che invece era piuttosto secca (…) Su richiesta dell'imputato mi vengono mostrate le 12 foto di ACPR 1 agli atti (quelle scattate dal personale medico presso il Pronto soccorso, annesse al verbale di polizia 6 maggio 2011, ndr). Mi si chiede se ritengo che possano essere la conseguenza dell'intervento di A. _______. Rispondo di sì, perché A. _______ è forte e quando interviene lo fa in modo deciso, inoltre so che ACPR 1 è abbastanza sensibile e quando prende dei colpi il suo corpo rimane subito segnato”. (verbale di audizione di [...]16 gennaio 2013 in Pretura penale, pag. 2). Inoltre, sempre stando al primo giudice, la tempistica dei fatti successivi al litigio è compatibile con le azioni dell'imputato e conforta la tesi accusatoria: “ i fatti sono successi attorno alle 13:00/13:30 a [...]e la signora si è presentata alle 14:30 al Pronto soccorso dell'ospedale di [...](…) e non vi è alcun elemento che permetta di dire o anche solo ipotizzare che abbia subito una ulteriore aggressione tra [...]e [...]”. (sentenza impugnata, pag. 5). Appello
E. 7 Nella dichiarazione di appello del 21 febbraio 2013 (art. 399 cpv. 3 CPP) A. _______ ha esteso l'impugnativa all'intera sentenza, postulando il suo proscioglimento. Sul piano formale egli muove critiche al verbale di audizione della madre davanti al primo giudice. Tale verbale menziona che prima di essere interrogata la testimone è stata avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione, con richiamo all'art. 168 CPP, come pure ammonita sul suo obbligo di dire la verità previa lettura dell'art. 307 CPP. A. _______ assevera che, contrariamente da quanto figura a verbale, in realtà il presidente della Pretura penale ha omesso di rivolgere a sua madre tali avvertenze. D'acchito infondata, la censura non merita approfondimento, essendo sufficiente annotare che [...]ha sottoscritto il verbale, attestando di averlo letto e approvato, pertanto di essere stata resa edotta delle avvertenze di rito. A. _______ nega, poi, di aver ammesso di essere passato a vie di fatto - come invece riportato in sentenza -, ribadendo di avere unicamente preso per la giacca la sorella “ dopo che lei mi ha colpito sul viso un paio di volte, tant'è che mi era uscito sangue dalla bocca” (dichiarazione d'appello, pag. 2 e 6). Oltre a ciò non vi sarebbe stato alcun contatto fisico, salvo un colpo datole sulla mano quando lei avrebbe tentato nuovamente di colpirlo (dichiarazione d'appello, pag. 3). Per il rimanente, nell'oltremodo prolissa dichiarazione d'appello A. _______ si dilunga a contrapporre la sua versione dei fatti a quella della madre e della sorella, nel solco di quanto avvenuto in prima sede, concludendo che “non si esclude che probabili disturbi alla zona dell'orecchio sinistro, forse anche quello destro, siano da attribuire a disfunzioni che l'accusatrice privata lamentava già in anni passati e di cui me ne aveva parlato, disturbi che agiscono penalizzando l'articolazione della mandibola, che si trova in zona auricolare” (dichiarazione d'appello, pag. 4). Al dibattimento d'appello egli ha confermato essenzialmente la tesi avanzata in prima sede, con le seguenti precisazioni: “ Sui fatti che mi sono imputati in questo procedimento, dichiaro di non avere colpito mia sorella. Del resto, che io non abbia colpito mia sorella là dove lei sostiene è provato dal fatto che sulla fotografia n. 11 (allegati alla RPG, numeri apposti dalla presidente di questa Corte) l’orecchio non evidenzia alcun segno. Se io l’avessi colpita così come lei sostiene, si vedrebbe qualcosa. Così non è. Ritengo che i segni rossi sul corpo di mia sorella possano essere attribuiti ai tentativi di sollevare mio padre che era caduto: mio padre, quando si cerca di sollevarlo da terra, si aggrappa con tutta la forza che ha e penso che sia stato in quei tentativi di sollevarlo da terra che mia sorella si è procurata quegli arrossamenti e i lividi. Non so come mia sorella si sia procurata le ferite: io non porto anelli, né braccialetti, né orologi né altro” (verbale dibattimento d'appello, pag. 2-3).
E. 8 L'art. 123 CP tratta delle lesioni semplici e stabilisce alla cifra 1 cpv. 1 che chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La norma reprime le lesioni al corpo o alla salute di una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP. Questa disposizione protegge l'integrità corporale così come la salute fisica e psichica dell’individuo e la sua applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici protetti. La giurisprudenza menziona a titolo d'esempio le iniezioni e ogni atto che provoca una malattia, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a). Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP, sono invece le aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che non causano né lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale offesa può sussistere anche se non ha provocato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a). La distinzione tra le lesioni semplici e le vie di fatto può apparire problematica, specialmente quando la lesione è circoscritta ad ammaccature, escoriazioni, graffiature o contusioni. In questi casi, per stabilire se si tratta di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve tener conto dell'importanza del dolore provocato (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, n. 11 ad art. 123 CP, n. 5 ad art. 126 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9ª ed., Zurigo 2008, pag. 46; DTF 119 IV 2 consid. 4a). Ritenuto poi che le nozioni di vie di fatto e lesione dell'integrità fisica - decisive per l'applicazione degli art. 123 e 126 CP - sono nozioni giuridiche indeterminate, la giurisprudenza riconosce, in questi casi, un certo margine d'apprezzamento al giudice del merito, in quanto l'accertamento dei fatti e l'interpretazione della nozione giuridica indeterminata sono strettamente connessi; il Tribunale federale interviene dunque solo con riserva sull'interpretazione fatta dall'autorità cantonale (DTF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a pag. 27). Lesioni semplici situate al limite delle vie di fatto possono essere trattate in modo soddisfacente con l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP, che permette al giudice di attenuare la pena nei casi poco gravi (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 123 CP; DTF 119 IV 27, sentenza CARP del 30 gennaio 2013, inc. 17.2012.76 consid. 8).
E. 9 In concreto, le dichiarazioni dell'imputato si contrappongono a quelle della madre e della sorella. Per la loro valutazione non va perciò trascurato il contesto famigliare - come visto critico - caratterizzato da tensioni tra i fratelli [...]e ACPR 1, da una parte, e A. _______ dall'altra e dalla figura della madre [...]costretta a fungere da tampone nei momenti in cui i rapporti tra i figli si avviano al litigio. Tale situazione famigliare non basta però a destituire a priori di valenza le dichiarazioni dei suoi componenti. A fronte di deposizioni divergenti il giudice è comunque sia chiamato a valutarne in maniera accurata l’affidabilità, non potendosi liberare da tale obbligo applicando in maniera semplicistica il principio in dubio pro reo . In effetti, se ogni qual volta vi fossero due esposizioni contrastanti dei fatti si procedesse ad applicare tale assioma senza chinarsi seriamente sulla questione, se ne stravolgerebbe il senso e, certamente, si violerebbero i doveri di diligenza imposti dal codice di procedura penale (sentenza CARP del 30 gennaio 2013, inc. 17.2012.76 consid. 7)
E. 10 Secondo l'imputato, “ la madre, a convenienza, non ricorda, che sono stato colpito dalla sorella, e a convenienza, né ricorda dei vari temi avuti in discussione il 16.04.2011. L'autorità (il presidente della Pretura penale, ndr) si basa sulla testimonianza della madre, la quale ha testimoniato contro il sottoscritto. L'accusatrice privata è la figlia debole, necessitosa di protezione, e in genere una madre tende giustamente a proteggere. La madre è una testimone che non è credibile. Mia madre non ha raccontato cose che avrebbe sentito e visto, e ha raccontato cose che non può aver visto, poiché non sono successe” (allegato prodotto da A. _______ il 6 maggio 2013, pag. 4). 10.a. Che la madre abbia dichiarato ciò che non ha visto e non quello che ha visto “ per cercare di tenere buona mia sorella che, a quanto saputo dopo aprile 2011, soffre di disturbi compulsivi-impulsivi ” (verbale dibattimento d'appello, pag. 3) è mera supposizione dell'imputato che non trova riscontro probatorio. Davanti al presidente della Pretura penale [...]ha tenuto a ribadire che i fatti si sono svolti come da lei descritto e di ben ricordarsi quanto successo, soggiungendo pure che a suo giudizio gli arrossamenti, i lividi e le lesioni ripresi nelle fotografie agli atti possono essere il risultato del comportamento del figlio “perché A. _______ è forte e quando interviene lo fa in modo deciso, inoltre so che ACPR 1 è abbastanza sensibile ai colpi e quando prende dei colpi il suo corpo rimane subito segnato” (verbale di audizione di [...]16 gennaio 2013 in Pretura penale, pag. 2). 10.b. Dagli atti traspare la figura di una madre, [...], con a cuore l'armonia famigliare e con affetti rivolti ai figli in modo equanime, senza differenze o preferenze. Insomma, nulla lascia inferire che con le sue dichiarazioni in Pretura penale ella abbia inteso favorire la figlia piuttosto che il figlio. E le dichiarazioni di [...]ricalcano per i tratti essenziali quelle della figlia. Se si fa astrazione dalla divergenza (banale e certamente dovuta ad un lapsus di memoria) sull'ordine cronologico dei due ceffoni assestati da A. _______ alla sorella (il primo sulla parte sinistra del volto, stando alla madre, sulla parte destra, stando alla figlia, e viceversa per il secondo), le versioni collimano, sconfessando appieno le antitetiche dichiarazioni di A. _______, secondo cui egli ha reagito ad un tentativo della sorella di alzare le mani su di lui, limitandosi a darle un colpo su un braccio, nulla più: niente scuotimenti, strattonate, prese per il collo, niente schiaffi, insomma. 10.c. Il dettaglio rigoroso, lineare e coerente dei fatti esposti da ACPR 1 in querela il 18 aprile 2011 e davanti alla polizia il 6 maggio successivo, non è dovuto a invenzione, ma è frutto di ricordi e particolari attinenti a situazioni reali, indissolubilmente impressi nella mente di una persona che ha vissuto un evento traumatico, come la querelante in concreto. Situazioni confermate dalla madre, nei limiti - ovviamente - di quanto abbia potuto vedere, sentire e ricordare. Elementi o motivi specifici per ritenere la versione dell'imputato preferibile a quella, coerente e univoca, della madre e della sorella non ve ne sono.
11. A. _______ contesta ogni sua responsabilità penale in relazione ai dolori patiti dalla sorella, ai segni di arrossamento riscontrati dal medico assistente del pronto soccorso, così come ai problemi uditivi documentati dal dr. med. [...]. 11.a. Adduce, in particolare, che la fotografia n. 11 annessa al rapporto di polizia 30 maggio 2011 (fotografie scattate al pronto soccorso) fa prova che la sorella non è stata colpita con uno schiaffo all'orecchio sinistro, dato che dall'immagine non risultano arrossamenti o lividi. Nella fotografia in questione è però ripresa solo la parte inferiore del viso, di modo che dell'orecchio sinistro è visibile unicamente il lobo, peraltro più arrossato rispetto a quello destro (cfr. fotografia n. 10). Nulla si vede della parte superiore dell'orecchio, sicché non si vede come la fotografia n. 11 possa soccorrere l'imputato. Anzi, la fotografia evidenzia che manca l'orecchino, presente invece sul lato destro (cfr. fotografia n. 10), indiziando semmai che l'orecchino si è staccato proprio a causa del colpo infertole dal fratello o comunque del comportamento violento di quest'ultimo. 11.b. Quanto ai certificati della dott.ssa [...], medico assistente del pronto soccorso della [...], in linea con la più recente prassi del Tribunale federale, impostata a un'estensione dell'applicazione dell'art. 123 CP a scapito dell'art. 126 CP (vie di fatto), occorre ritenere che i sintomi e le manifestazioni clinici accertati il 16 aprile 2011 tra le 14:30 (entrata in pronto soccorso) e 17:30 (dimissioni dal pronto soccorso), segnatamente gli arrossamenti specie al collo, ma in modo particolare i dolori lamentati da ACPR 1, oltrepassano i confini delle vie di fatto e sono da ritenersi già delle lesioni, seppure di lieve entità ai sensi dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP (Roth/Keshelava, in: Basler Kommentar, art. 126, n. 5 e citata giurisprudenza; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 126, n. 3, pag. 636). 11.c. Gli effetti dello schiaffo con cui A. _______ ha colpito l'orecchio sinistro di ACPR 1 assumono, per contro, natura di lesioni semplici secondo l'art. 123 cifra 1 cpv. 1 CP, non apparentandosi con un caso di lieve entità come quello appena ritenuto (sopra, consid. 11b). Sono agli atti cinque certificati medici del dr. med. [...]rilasciati sull'arco di un anno, a partire dai fatti (il primo certificato medico è datato 19 aprile 2011, il quinto è datato 11 aprile 2012). Come già evidenziato al consid. 5a, da tale documentazione risulta che il colpo inferto all'orecchio sinistro, se da un lato non ha cagionato lesioni al timpano né lesioni esterne e neppure problemi uditivi sulle basse e medie frequenze, dall'altro lato ha provocato a ACPR 1 “sugli acuti un calo ripido fino a 60 dB a destra e a 70 dB a sinistra, compatibile con un trauma diretto sull'orecchio” (certificato medico 19 aprile 2011). Trascorso un mese dall'aggressione lo specialista riferisce che ACPR 1 “ accusa un dolore pungente continuo nel condotto uditivo esterno sinistro, particolarmente se appoggia l'orecchio sinistro sul cuscino a letto o sul divano. Inoltre persiste un senso di ovattamento dell'orecchio sinistro e la comprensione del parlato è meno buona che sul destro (…) In conclusione i sintomi dopo pregresso trauma acustico il mese scorso sono ancora presenti e occorre monitorare l'evoluzione uditiva nei prossimi mesi per documentare l'atteso recupero e graduale riduzione sia dell'iperacusia che del calo uditivo sugli acuti” (certificato medico 12 maggio 2011). Nel certificato medico del 27 luglio 2011 la situazione clinica è riferita come invariata. Lo stesso dicasi per quello del 9 novembre 2011, ove la prognosi per un recupero uditivo parziale o completo viene definita incerta. L'ultimo certificato medico agli atti conferma i precedenti riscontri e conclude: “Ad un anno dall'evento traumatico sull'orecchio sinistro il previsto recupero uditivo sugli acuti non si è verificato, a questo punto si deve pertanto ritenere irreversibile il danno uditivo subito” (certificato medico dell'11 novembre 2012). I referti medici attestano dunque l'esistenza di una lesione semplice nel senso dell'art. 123 cifra 1 cpv. 1 CP. I dolori ed i problemi uditivi (iperacusia) lamentati da ACPR 1 si sono manifestati per effetto dello schiaffo (fischio all'orecchio sinistro) e ad un anno dall'evento - ma forse ancor oggi - risultano permanere. 11.d Che tali lesioni costituiscano l'effetto dello schiaffo e che questo ne sia la causa non può essere seriamente messo in discussione. Lo stesso dicasi per gli arrossamenti, i lividi e le escoriazioni, attribuibili al comportamento violento dell'imputato e perfettamente compatibili con la precisa e compiuta descrizione dei fatti data dalla vittima sia davanti alla polizia (sopra, consid. 5), sia nella querela penale: “ Mi ha spintonato più volte fino all'ingresso prendendomi poi saldamente e iniziando a scuotermi e spingermi a destra e a sinistra e in avanti e indietro per vari metri, in varie direzioni, senza mollarmi mai se non per stringermi meglio, visto che portavo una giacca di tessuto abbastanza liscio. Ho sbattuto contro gli armadi dell'entrata, contro la ringhiera, contro lo spigolo di una parete. Per 2-3 volte ho evitato di volare di sotto perché sono riuscita ad aggrapparmi con le mani al bordo della ringhiera. (…) Ad un tratto mi ha persino preso per il collo” (querela penale 18 aprile 2011, pag. 2). Versione suffragata, seppure non integralmente, dalla madre: “ Quando A. _______ ha trascinato la sorella fuori dal bagno come detto l'ha presa per i vestiti e l'ha scossa spingendola contro la ringhiera. Non posso dire se ha picchiato anche contro l'armadio, ma non penso.” (verbale di audizione di [...]16 gennaio 2013 in Pretura penale, pag. 2). Tutto ciò fa stato dell'esistenza di un rapporto di causalità naturale e adeguato tra il comportamento di A. _______ e le lesioni semplici lamentate dalla sorella. Questa Corte raggiunge così il pieno convincimento che i fatti abbiano avuto effettivo svolgimento, così come enunciato nel capo d'imputazione del decreto d'accusa. 11.e. Da ultimo non occorre spendere troppe parole per quanto attiene all'elemento soggettivo del reato, l'intenzionalità nell'agire dell'imputato apparendo del tutto pacifica. L'appello va perciò disatteso, confermando, di riflesso, il giudizio del presidente della Pretura penale. Commisurazione della pena
E. 12 cpv. 1, 47, 123 cifra 1 CP; nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L’appello è respinto. Di conseguenza: 1.1. A. _______ è dichiarato autore colpevole di lesioni semplici, per avere a [...]in data 16 aprile 2011, strattonandola nonché colpendola al volto con due schiaffi, di cui uno in regione auricolare sinistra, cagionato alla sorella ACPR 1 le lesioni attestate dai certificati medici, agli atti, del 16 aprile 2011 della [...]nonché del dr. med. [...]di [...]. 1.2. A. _______ è condannato: 1.2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.– (trenta) cadauna, per un totale di fr. 450.– (quattrocentocinquanta); 1.2.2. alla multa di fr. 300.– (trecento); in caso di mancato pagamento la pena sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP); 1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'050.– (millecinquanta) per il procedimento di primo grado. 1.3. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. 2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.–
- altri disborsi fr. 200.– fr. 800.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: - - 4. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.17.2013.16
Locarno
16 luglio 2013/cv
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Cortedi appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nellambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura dappello avviata con annuncio del 16 gennaio 2013 da
A. _______
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 16 gennaio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 21 febbraio 2013;
Contro il decreto d'accusa appena citato A. _______ ha sollevato tempestiva opposizione;
Ciò comporta, in concreto, che la rinuncia di ACPR 1 a partecipare al procedimento non inibisce l'azione penale, permanendo intatti gli effetti della querela 18 aprile 2011.
Al dibattimento A. _______ così si è espresso al riguardo:
Davanti all'altro giudice della Pretura penale che si è occupato del rifacimento del processo [...], trascorso quasi un anno dal primo dibattimento, non segnalava miglioramenti:
Fatti di querela, inchiesta, decisione impugnata
Lo specialista citato l'ha poi visitata a più riprese, rilasciando puntuali certificati medici. In quello del 12 maggio 2011 egli riscontrava che dopo un mese dall'aggressione subita la Signora ACPR 1 accusa un dolore pungente continuo nel condotto uditivo esterno sinistro, particolarmente se appoggia l'orecchio sinistro sul cuscino a letto o sul divano. Inoltre persiste il senso di ovattamento dell'orecchio sinistro e un'ipersensibilità/intolleranza livelli sonori elevati. Le dà troppo fastidio tenere il telefono all'orecchio sinistro e la comprensione del parlato è meno buona che sul destro. A momenti sente dei brevissimi fischi di pochi secondi senza fattori scatenanti particolari.Il dr. [...]concludeva, in sostanza, che i sintomi della prima visita erano ancora presenti e che la situazione andava monitorata (certificato medico 12 maggio 2011 annesso al rapporto di polizia).
Appello
Ritenuto poi che le nozioni di vie di fatto e lesione dell'integrità fisica - decisive per l'applicazione degli art. 123 e 126 CP - sono nozioni giuridiche indeterminate, la giurisprudenza riconosce, in questi casi, un certo margine d'apprezzamento al giudice del merito, in quanto l'accertamento dei fatti e l'interpretazione della nozione giuridica indeterminata sono strettamente connessi; il Tribunale federale interviene dunque solo con riserva sull'interpretazione fatta dall'autorità cantonale (DTF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a pag. 27). Lesioni semplici situate al limite delle vie di fatto possono essere trattate in modo soddisfacente con l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP, che permette al giudice di attenuare la pena nei casi poco gravi (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 123 CP; DTF 119 IV 27, sentenza CARP del 30 gennaio 2013, inc. 17.2012.76 consid. 8).
10.Secondo l'imputato, la madre, a convenienza, non ricorda, che sono stato colpito dalla sorella, e a convenienza, né ricorda dei vari temi avuti in discussione il 16.04.2011. L'autorità(il presidente della Pretura penale, ndr)si basa sulla testimonianza della madre, la quale ha testimoniato contro il sottoscritto. L'accusatrice privata è la figlia debole, necessitosa di protezione, e in genere una madre tende giustamente a proteggere. La madre è una testimone che non è credibile.
Mia madre non ha raccontato cose che avrebbe sentito e visto, e ha raccontato cose che non può aver visto, poiché non sono successe
(allegato prodotto da A. _______ il 6 maggio 2013, pag. 4).
( ) In conclusione i sintomi dopo pregresso trauma acustico il mese scorso sono ancora presenti e occorre monitorare l'evoluzione uditiva nei prossimi mesi per documentare l'atteso recupero e graduale riduzione sia dell'iperacusia che del calo uditivo sugli acuti(certificato medico 12 maggio 2011).
I referti medici attestano dunque l'esistenza di una lesione semplice nel senso dell'art. 123 cifra 1 cpv. 1 CP.
I dolori ed i problemi uditivi (iperacusia) lamentati da ACPR 1 si sono manifestati per effetto dello schiaffo (fischio all'orecchio sinistro) e ad un anno dall'evento - ma forse ancor oggi - risultano permanere.
Versione suffragata, seppure non integralmente, dalla madre:
Questa Corte raggiunge così il pieno convincimento che i fatti abbiano avuto effettivo svolgimento, così come enunciato nel capo d'imputazione del decreto d'accusa.
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario