È punibile come correo in abuso di un impanto per l'elaborazione di dati chi collabora con un hacker all'esecuzione del reato ovvero mette a disposizione il proprio conto bancario (money mule), vi fa accreditare il provento dell'attacco informatico e lo trasferisce indebitamente a terzi
Erwägungen (18 Absätze)
E. 2 Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto
dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la
possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora
esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore
dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art.
404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario,
Zurigo 2010, ad 398, n. 13, pag. 741).
L’art. 398 cpv. 2 CPP
conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in
diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In
questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che
costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello
(Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L’accusato,
situazione personale e società a lui riconducibili
3. AP 1
, cittadino italiano nato a __________ e ivi residente, dal 2006 è
amministratore unico della __________ con sede in __________, costituita dalla
figlia in data 8 agosto 2000.
La __________
ha per scopo il commercio all’ingrosso e al dettaglio di abbigliamento nonché
il commercio e l’import-export di prodotti elettronici e componenti informatici
(MP inc. 2008.10957 AI 11 visura 27 marzo 2008 Camera di commercio industria
artigianato agricoltura di Modena).
AP 1,
oltre a lavorare quale rappresentante di abbigliamento per la __________, aveva
un negozio al dettaglio in __________.
Attualmente la società è inattiva ed il negozio è
stato chiuso nel 2008 (MP inc. 2008.10957 AI 11 verbale d’interrogatorio
rogatoriale 23 febbraio 2009 pag. 2; AI 16, verbale d’interrogatorio
rogatoriale 20.11.2009 pag. 4).
La __________
è titolare del conto nr. presso la __________, sul quale l’appellante è
l’unico avente diritto di firma (MP inc. 2008.10957 AI 16, verbale
d’interrogatorio rogatoriale 20.11.2009 pag. 5).
A AP 1 è pure riconducibile la __________ anch’essa titolare di
conto presso la __________ (MP inc. 2008.10957 AI 16, verbale d’interrogatorio
rogatoriale 20.11.2009 pag. 5).
Con
riferimento all’attuale sua situazione lavorativa ed economica, AP 1 ha sostenuto di essere disoccupato ed esente da spese sanitarie per assenza di reddito (PRPEN inc.
10.2010.398 AI 3). In altra occasione egli ha dichiarato di essere in attesa di
ricevere la pensione e di vivere facendo il procacciatore di affari nel campo
dell’abbigliamento, con un reddito di circa € 3'000 netti al mese. Ha, inoltre,
precisato di non avere alcun figlio minore a carico, né di versare o ricevere
alimenti (MP inc. 2008.10957 AI 16, verbale d’interrogatorio rogatoriale
20.11.2009 pag. 6).
In merito ai precedenti penali a carico di AP 1,
l’estratto del casellario giudiziale svizzero del 28 novembre 2011 ne attesta
l’incensuratezza (PRPEN inc. 10.2010.398 AI 10). Di contro, il certificato del
casellario giudiziale italiano riporta una condanna, di data 9 ottobre 1978 da
parte del Tribunale di
__________
, per titolo di falsità materiale commessa dal privato in atti
pubblici, alla pena di 8 mesi di reclusione, poi condonati, e due sentenze
dello stesso Tribunale, la prima del 23 ottobre 1986 che ne dichiara il
fallimento e la seconda, del 18 settembre 2006, che concede la riabilitazione
della sentenza di fallimento (MP inc. 2008.10957 AI 22, certificato del
casellario giudiziale italiano 21.05.2010).
Fatti
e antefatti emersi dall’inchiesta
E. 4 In data 22 ottobre 2008 un importo di € 96'875.- (pari allora a fr. 146'639.78) è stato trasferito, mediante ordine e-banking, dalla relazione bancaria n. intestata a ACPR 1 (addebito valuta 22.10.2008) a favore del conto intestato a __________ (accredito valuta 23.10.2008) (MP inc. 2008.10957 AI 16, lista movimenti 16.01.2009 __________ - doc. C -). Il conto destinatario era stato aperto da ____________________ poi incorporata da __________ (MP inc. 2008.10957 AI 16, relazione 19.01.2009 Guardia di Finanza pag. 2). In data 23 ottobre 2008, ovvero il giorno successivo al suddetto bonifico, AP 1 ha addebitato, come da lui stesso ammesso, il conto destinatario __________ prelevando € 10'000.-, eseguendo un giroconto bancario di € 5'000.- a favore della società __________ ed un bonifico di € 77'000.- a favore della __________. Il 28 ottobre 2008 egli ha, infine, effettuato un ulteriore prelevamento di € 4'000.- pressoché svuotando il predetto conto (MP inc. 2008.10957 AI 16, lista movimenti 16.01.2009 __________, estratto prelievo 23.10.2008 __________ estratto giroconto 23.10.2008 __________; estratto bonifico 23.10.2008 __________; estratto prelievo 28.10.2008 __________).
E. 5 L’inchiesta ha permesso di stabilire che __________ e, meglio, chi in sua vece era legittimato ad operare con il sistema e-banking ACPR 1, non ha mai eseguito né autorizzato il bonifico a favore del conto intestato a __________. G.C., fiduciario e socio/gerente con firma individuale di __________, ha al riguardo dichiarato: “ Visto e considerato che la società beneficiaria non mi diceva nulla ho chiesto a un mio collaboratore di effettuare delle verifiche che permettevano di stabilire che in effetti il bonifico in favore della __________ non era mai stato da noi né eseguito né autorizzato” (MP inc. 2008.10957: AI 1, verbale d’interrogatorio 20.11.2008 G.C. pag. 1). Dalle risultanze istruttorie non sono inoltre emersi da parte del titolare violazioni degli obblighi di diligenza previsti dal contratto e-banking (AI 5 convenzione e dichiarazione di cessione 02.12.2008 ACPR 1 / __________).
E. 6 Gli inquirenti hanno appurato che __________ e la casa madre __________ non hanno mai intrattenuto relazioni d’affari, commerciali o di altro genere con __________, beneficiaria del suddetto bonifico (MP inc. 2008.10957: AI 6, rapporto di segnalazione 17.12.2008). Sull’assenza di rapporti fra le società di __________ e __________, G.C. ha asserito: “ Posso garantire che la __________ come pure la __________ non hanno mai avuto relazioni d’affari o commerciali o d’altro tipo con la __________ beneficiaria del bonifico di cui stiamo parlando.”. (MP inc. 2008.10957: AI 1, verbale d’interrogatorio 20.11.2008 G.C. pag. 2). In sede d’inchiesta è stato pure accertato che i collaboratori di __________ non hanno mai conosciuto l’amministratore unico di __________ AP 1 (MP inc. 2008.10957: AI 19, lettera 18.12.2009 __________).
E. 7 L’istruttoria ha evidenziato che il 22 ottobre 2008 il conto e-banking presso ACPR 1 intestato a __________ è stato oggetto di manipolazioni fraudolente tramite un attacco informatico (“ e-banking-phishing ”). Da accertamenti eseguiti presso ACPR 1 è emerso che l’attacco è stato sferrato da hacker il 22 ottobre 2008 tra le ore 10:11:11 e le ore 11:47:00, utilizzando il numero gestito dal provider __________. Per il __________, detto numero é riconducibile a M.T., cittadina australiana di origini russe, residente a __________, programmatrice di software presso la ditta __________ (MP inc. 2008.10957 AI 6, rapporto di segnalazione 17.12.2008). L’ufficio della polizia federale preposto alla sicurezza informatica, interpellato dagli inquirenti, ha precisato che “ seppure l’IP menzionato portasse a un’utente residente in Svizzera, le possibilità che quest’ultima avesse qualche cosa a che fare con l’attacco informatico, rispettivamente con coloro che avevano beneficiato del bonifico illegale, erano pressoché nulle ”. Per l’autorità federale era molto verosimile che il computer dell’utente il cui IP è stato utilizzato per l’attacco informatico sia stato a sua volta colpito da un virus del quale la stessa proprietaria era ignara (MP inc. 2008.10957 AI 10, Rapporto d’inchiesta 28.03.2009 Polizia giudiziaria, pag. 3). Ciononostante, M.T. è stata fatta oggetto d’indagine per rogatoria risultando del tutto estranea ai fatti e vittima ella stessa di hacker (MP inc. 2008.10957: AI 10, Rapporto d’inchiesta 28.03.2009 Polizia giudiziaria, pag. 3-4; AI allegato 8 rapporto 03.03.2009 Kantonspolizei Zürich).
E. 8 Nel chiarire le modalità operative dell’autore dell’attacco informatico la polizia giudiziaria ha precisato: “ L’hacker infetta con un cavallo di troia il computer della vittima (nel nostro caso la __________). Con analogo sistema prende “possesso” di una serie di computer creando una botnet di computer che in gergo vengono chiamati “zombie”. La vittima che si appresta a eseguire una sessione e-banking viene dirottata su un sito clone in tutto e per tutto uguale a quello originale (nel nostro caso e-banking ACPR 1). Operando in remoto da uno dei computer “zombie” (nel nostro caso quello di M.T.) l’hacker carpisce codici d’accesso e password che la vittima inserisce nel falso sito. Per dare il tempo all’autore di copiare i codici e inserirli nel sito ufficiale, il sistema del sito clone rallenta le operazioni della vittima “comunicando” che, ad esempio, il collegamento Internet con l’istituto di credito non ha potuto essere stabilito. L’hacker riesce così ad arrivare al conto e-banking e impartire le istruzioni per il bonifico. Normalmente i beneficiari di questi trasferimenti di denaro, denominati money mule, vengono “reclutati” per mezzo di e-mail spediti in massa e non conoscono l’hacker il quale, per avere le coordinate di un conto sul quale far confluire i soldi, offre a queste persone una determinata percentuale sul capitale. Il money mule preleva poi il denaro che ha ricevuto e lo spedisce per mezzo di società specializzate, come la __________, a favore delle persone che gli vengono indicate” (MP inc. 2008.10957: AI 10, Rapporto d’inchiesta 28.03.2009 Polizia giudiziaria, pag. 5)
E. 9 Gli inquirenti hanno pertanto individuato il “money mule” in AP 1, amministratore unico della __________ titolare del conto presso __________ su cui sono stati trasferiti € 96'875.- (accredito valuta 23.10.2008) provenienti dalla relazione bancaria n. intestata a __________ presso ACPR 1. Versione dei fatti di AP 1 data in sede d’inchiesta
E. 10 AP 1 ha dato la propria versione dei fatti nel corso del verbale d’interrogatorio per rogatoria svolto il 20 novembre 2009 dalla Guardia di Finanza, dichiarando quanto segue: “ Voglio precisare che ho ereditato da parte dei miei genitori un’abitazione in __________, ove all’interno vi erano parecchi quadri e mobili antichi. Tenuto conto che in precedenza avevo conosciuto occasionalmente a __________ nell’agosto del 2008, il signor F.V., il quale mi disse di essere un esperto e mercante di arte. In quella occasione gli dissi che avevo dei quadri dei quali non sapevo il valore. I primi di Ottobre mi chiamò dicendomi di essere in __________ e che era disposto a visionare detti quadri. Venne, fotografò quelli che secondo lui potevano essere importanti e dopo circa due settimane mi chiamò dicendomi che aveva un potenziale cliente svizzero interessato all’acquisto di nr. 2 quadri per un controvalore di € 100'000. Pattuì la sua provvigione pari al 5% a mio carico. Io ho dato il mio consenso a condizione che mi avrebbe dato il corrispettivo. Una volta ottenuto il bonifico, dopo oltre 10 giorni venne a __________ a prendere i nr. 2 quadri, di cui vi consegno copia fotostatica del certificato di vendita datato 07.11.2008 e nell’occasione gli consegnai in contanti la somma di circa 2.000,00 quale saldo della sua provvigione. Quando ho ricevuto il bonifico ho visto che proveniva dalla __________, società che io non ho mai conosciuto né sentita nominare prima, né sono a conoscenza se é riconducibile al predetto Sig. F.V.” (MP inc. 2008.10957 AI 16, verbale d’interrogatorio rogatoriale 20.11.2009 pag. 6). A comprova di quanto sostenuto, l’appellante ha prodotto alle autorità italiane copia fotostatica di quello che, a suo dire, è il certificato di vendita datato 7 novembre 2008 dei suddetti due quadri (MP inc. 2008.10957 AI 16, certificato di vendita 07.11.2008).
E. 11 L’appellante
ha ribadito detta versione in uno scritto datato 20 giugno 2010 inviato al
Ministero pubblico in cui, tra l’altro, si legge:
“
Mio padre, oltre trent’anni fa, andava alle cure
termali a __________. La sera, come molti anziani partecipava alle aste di
oggetti d’arte di poco valore, che si tengono negli alberghi.
Puntualmente ogni anno acquistava qualche quadro
a poche centinaia di mila lire, fra questi gli sono capitati i 2 quadri in
oggetto di E.C. e A.B., pittori all’epoca sconosciuti e che ora valgono tanto
come si evince dalla documentazione che Vi allego. Ecco come mi sono trovato le
2 opere.
Posso fornirvi i nomi di 2 persone che erano a
pranzo con me quando ho conosciuto il Sig. F.V., del quale non posso fornirVi
il numero di telefono non avendoglielo mai chiesto.
Essendosi presentato quale mercante d’arte al
ristorante, quando gli ho detto della mia eredità, si è prestato lui stesso di
venire a darle un’occhiata una volta in __________.
Ma, tutto ciò come due chiacchiere
disinteressate, essendo io convinto di possedere quadri di valore affettivo più
che altro. Ci siamo salutati e gli ho dato il mio bigliettino da visita.
Quando dopo circa 2 mesi mi ha chiamato dicendomi
che era in Puglia e che avrebbe voluto visionare i miei quadri, a stento mi
ricordai di lui. Comunque l’ho ricevuto in casa dove vide tutti i quadri
accatastati e ne fotografò 4 o 5 senza aggiungere altro se non che tornava da
un viaggio di lavoro in __________.
Dopo un paio di settimane mi chiamò al telefonino
con la dicitura “numero privato” dicendomi che aveva trovato un cliente
svizzero interessato all’acquisto dei 2 quadri in oggetto per € 100.000,00 e
che la sua mediazione era del 5% a mio carico. Accettai subito sembrandomi un
sogno a patto che mi fossero prima pagati.
Quando è arrivato il bonifico dalla Svizzera
dalla __________ non mi sono meravigliato di nulla essendo, effettivamente, in
attesa di un bonifico di quella cifra dalla Svizzera.
Dopo qualche giorno dall’incasso mi ha richiamato
per chiedermi se era tutto in regola e se poteva venire a ritirare i quadri.
Così è stato, e tutto il resto lo sappiamo tutti”
(MP inc. 2008.10957 AI
27, lettera 20.06.2010).
E. 12 In merito all’impiego del denaro pervenutogli dal conto ACPR 1 di __________, AP 1 ha dichiarato alle autorità inquirenti italiane di avere speso gli € 14'000.-, prelevati in contanti, pagando bollette, canoni di locazione e riducendo costi arretrati, di avere effettuato il giroconto di € 5'000 a favore della società __________, società unipersonale, con sede in Formigine, a lui riconducibile e di avere bonificato gli € 77'000.- a favore di un autosalone (__________) dove ha comprato due autovetture usate poi rivendute a terzi (MP inc. 2008.10957 AI 16, verbale d’interrogatorio rogatoriale 20.11.2009 pag. 5). A comprova di parte della sua versione, l’appellante ha prodotto alle autorità italiane 2 note fax inviate dalla __________ in data 23 ottobre 2008 (utenza telefonica nr) intestate alla __________ avente ad oggetto l’acquisto delle auto Audi 6 e Audi 8 (MP inc. 2008.10957 AI 16, verbale di operazioni compiute 23.11.2009 comprensivo di allegati). AP 1 ha inviato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una lettera datata 6 luglio 2010 in cui dichiara: “ Per quanto riguarda la vendita a mia volta effettuata a 2 privati sempre in __________, non ho documentazione alcuna, in quanto in un ufficio una specie di tabaccaio ho firmato qualche modulo, preso i soldi e basta. Ho deciso di vendere le 2 auto appena resomi conto di non aver fatto un buon affare; infatti ci ho rimesso € 10.000” (MP inc. 2008.10957 AI 31, lettera 06.07.2010). Appello
E. 13 AP 1 si aggrava contro la sentenza di prime cure ritenendola fondata su un errato accertamento dei fatti avvenuto sulla base di “ supposizioni e cattive o ironiche interpretazioni ” delle sue dichiarazioni.
E. 13.1 Il
primo giudice, nella propria sentenza, ha esposto un concorso di circostante
fattuali, accertate in sede d’inchiesta, che lo hanno indotto ad individuare in
AP 1 l’autore del reato di cui al decreto d’accusa n. 3184/2010 del 14 luglio 2010. In particolare, il giudice di prime cure ha ricordato quanto segue:
- che
gli averi pari a € 96'875.- sottratti dal conto e-banking presso ACPR 1 sono
confluiti sul conto presso __________ dove l’appellante è l’unico avente
diritto di firma;
- che
immediatamente dopo questo accredito l’appellante ha pressoché svuotato
quest’ultimo conto eseguendo personalmente due prelevamenti, un giro bancario e
un ordine di bonifico;
- che
i prelevamenti (€ 14'000.-) sono serviti al ricorrente per far fronte a spese
correnti, il giro bancario (€ 5'000.-) è stato eseguito a favore della __________
società unipersonale a lui riconducibile e il bonifico (€ 77'170.-) è stato
eseguito a favore di __________ per un asserito acquisto di due automobili
usate mai comprovato dall’appellante con adeguata documentazione.
D’altro canto, sempre per il presidente della
Pretura penale, la versione dei fatti addotta a sua discolpa da AP 1 non è
credibile, né comprovata. In particolare, il primo giudice ritiene:
-
inverosimile l’esistenza ipotizzata
dall’appellante di tale F.V., asserito cittadino svizzero esperto e mercante
d’arte, sconosciuto tuttavia alle banche dati svizzere e italiane, tramite cui
un compratore svizzero avrebbe acquistato due quadri ereditati dall’appellante
per un valore complessivo di € 100'000.-;
-
non credibile l’elevata entità della provvigione
(5%) e il pagamento del prezzo dei due quadri senza che il mediatore si sia
cautelato sul buon fine della compravendita;
-
sospetto l’agire di AP 1 che ha prosciugato nel
periodo dal 23 al 28 ottobre 2008, il conto __________ poco dopo che questo era
stato accreditato di € 96'875.- provenienti da __________, e ciò malgrado non
fosse stata ancora perfezionata la compravendita dei due quadri (certificato di
vendita 07.11.2008), malgrado gli stessi non fossero ancora stati ritirati
dall’asserito mediatore F.V. e malgrado l’appellante non conoscesse affatto __________
né eventuali legami intercorrenti fra quest’ultima e il F.V.;
-
sospetta la circostanza che sul suddetto
certificato di vendita 07.11.2008 non sia stata apposta la firma
dell’acquirente, e che in esso AP 1 riconosca di avere ricevuto da F.V. per
conto di __________ sul suo conto presso la __________ l’importo di € 100'000.-
quando in realtà ne erano stati bonificati solo € 96'875.-;
-
inspiegabile il perché F.V. abbia ricevuto €
2’000.-, non comprovati da alcuna ricevuta, a saldo della sua provvigione il
07.11.2008, quando avrebbe potuto trattenere prima e per intero la sua
commissione di € 5’000.- chiedendola al compratore limitando il bonifico a
favore di AP 1 a € 95'000.-, oppure il perché non si sia proceduto ad un
bonifico di € 100’000.- ed a una riscossione della commissione di € 5’000.- il
07.11.2008;
-
sospetto il fatto che i soldi siano stati
bonificati sul conto __________ intestato a __________, società inattiva da
anni della quale l’appellante era amministratore unico, e non su quello
personale di AP 1 a __________ (del resto, per operare sul conto di __________
l’appellante ha dovuto affrontare una lunga trasferta da __________);
-
indiziante la reattività di AP 1 che si è recato
da __________ per eseguire presso gli sportelli prelievi, giroconto e bonifico
già il 23 ottobre 2008, ovvero il giorno successivo l’accredito. Questa
celerità è sospetta, non essendo chiaro come l’appellante potesse essere già al
corrente dell’avvenuto bonifico dal momento che, per suo stesso dire, non sa
nemmeno accendere un computer;
-
sospetta la generica affermazione dell’appellante,
non suffragata da prove, di avere speso l’ingente importo di € 14’000.-,
prelevato dopo il bonifico sospetto, in bollette, canoni di locazione e costi
arretrati;
-
sospetta la circostanza che il giorno stesso in
cui ha ricevuto sul conto € 96'875.- provenienti da __________, AP 1 ha eseguito un versamento per acquistare un’Audi 8 e un’Audi 6 in Germania, di cui agli atti esistono due contratti di compravendita sui quali, in un caso, manca persino la firma
dell’acquirente, per poi rivenderle dopo pochi giorni ad un prezzo inferiore,
perdendo € 10'000.-, senza procurarsi alcuna prova di quest’ultima rivendita
che sarebbe avvenuta, a dire dello stesso appellante, presso un tabaccaio;
-
non credibile quanto sostenuto da AP 1, ovvero
di non sapere neppure accendere il computer, dal momento ch’egli stesso ha
trasmesso agli inquirenti pagine stampate da internet concernenti il prezzo
delle opere dell’artista E.C., autore di uno dei due presunti quadri venduti a F.V.;
-
non veritiero, come asserito da AP 1, che E.C. e
A.B., autori dei due quadri poi rivenduti dall’appellante, erano negli anni
settanta “
pittori all’epoca sconosciuti
”, essendo già allora personalità
conosciute e affermate che esponevano in tutto il mondo.
Per il primo giudice, AP 1 non è in buona fede
avendo prosciugato in pochi giorni il proprio conto senza informarsi se
l’accredito su quest’ultimo fosse stato eseguito per errore. Il giudice di
prime cure ha infine ricordato che le autorità giudiziarie italiane hanno già
dichiarato il fallimento dell’appellante e lo hanno condannato per falsità
materiale commessa dal privato in atti pubblici, poi condonatagli.
Sulla
base degli elementi suesposti, la prima istanza ha concluso che AP 1, “
pur
non agendo da solo e magari avendo anche poche conoscenze informatiche
”, ha
commesso il reato di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati in
correità con altre persone rimaste ignote e lo ha condannato alla pena prevista
dal decreto d’accusa nr. 3184/2010 del 14 luglio 2010.
E. 13.2 AP 1 contesta la ricostruzione dei fatti del primo giudice ed in particolare l’accertamento secondo cui l’appellante sapeva di disporre di soldi non suoi allorquando ha prosciugato il conto intestato a __________ presso __________, su cui sono stati accreditati € 96'875.- provenienti dal conto intestato ad __________ presso ACPR 1. a) Per AP 1, il giudice di prime cure, a torto, è giunto alla conclusione che non è mai avvenuta alcuna vendita di quadri di proprietà dell’appellante per il tramite di tale F.V. . L’appellante contesta le eccezioni del primo giudice volte a svilire la credibilità della sua versione, criticando la sentenza “ paragrafo per paragrafo ” replicando quanto segue:
- di avere “ posto come condizione unica ”, per il buon esito della trattativa concernente la vendita dei due quadri, l’invio dei soldi prima della spedizione dei quadri, in quanto temeva di essere truffato;
- di non avere avuto motivo di preoccuparsi che la cifra accreditatagli per la vendita dei quadri non fosse corretta avendo egli “ tutto in mano ” ed essendo quindi nella condizione di ridare la differenza fra quanto pattuito e quanto bonificatogli;
- di non avere avuto la necessità di farsi rilasciare ricevuta avendo incassato il pagamento tramite bonifico;
- che sul certificato di vendita dei quadri “ solo chi vende firma l’autenticità e la lecita provenienza dell’opera ”, ciò giustifica l’assenza della firma di F.V.sul contratto;
- di avere subito saputo della ricezione del bonifico sul suo conto in quanto, non appena egli è venuto a conoscenza del buon esito della vendita, ha telefonato ogni giorno alla banca chiedendo se gli era stata accreditata della somma pattuita;
- che nel periodo in cui è avvenuto l’accredito sul conto __________ egli viveva a __________ per seguire le sue società e che non è vero che __________ fosse inattiva da due anni; - di avere prosciugato il conto __________ intestato alla società __________ in quanto si trattava di “ soldi personali ”. b) AP 1 contesta l’accertamento del giudice secondo cui è inverosimile che egli con il bonifico di € 77'000.- dal conto __________ a favore di un autosalone __________ abbia acquistato un’Audi A6 e un’Audi A 8. Al riguardo AP 1 replica quanto segue:
- di essersi documentato sulle possibilità d’investire il provento della vendita dei due quadri mentre attendeva il bonifico del prezzo di vendita, di essere venuto a conoscenza che “ in Germania ci fosse un mercato di auto quasi nuove a buon prezzo ” e di avervi investito dei soldi subendo delle perdite e ritirandosi in buon ordine;
- di non avere mai avuto la documentazione che comprovasse la sua rivendita delle due auto, ma che “ in Germania le auto usate si comprano e si vendono in dei grossi spiazzali con delle casette di legno e con formalità semplicissime ”; - di non essersi contraddetto nell’avere prima asserito di non sapere accendere un computer e poi trasmesso agli inquirenti pagine stampate da internet sull’artista E.C., in quanto queste ultime “ le ha recuperate un gallerista ”.
c) AP 1, in riferimento a quanto accertato dal giudice di prime cure in merito ai suoi precedenti, precisa quanto segue: - di avere subito un fallimento, ma di esserne stato “ completamente riabilitato, avendo pagato tutti i creditori ” ciò che gli ha permesso di amministrare delle aziende fino al 2009; - di essere stato condannato per titolo di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici a seguito di fatti risalenti ad oltre quarant’anni orsono, dopo aver subito un “ trattamento molto allegro ”.
E. 13.3 a)
Giusta
l’art. 147 cpv. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di
un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di
trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati
erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula
un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva
sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
L’art. 147 CP è una norma ricalcata sulla
fattispecie classica della truffa nella quale subentrano da un canto, in luogo
dell’inganno con astuzia e dell’errore in cui è indotta la vittima, una
manipolazione di dati e l’abuso conseguente all’elaborazione dei dati e,
d’altro canto, in luogo dell’atto di disposizione da parte della vittima, il
trasferimento di beni operato dal computer.
Nella truffa
mediante manipolazione di un impianto per l’elaborazione di dati viene
ingannata una macchina e non una persona (91.032 Messaggio concernente la
modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 24 aprile
1991 FF 1991 838).
Per descrivere l’atto sanzionato, l’art. 147 CP
prevede un elenco delle manipolazioni di dati che entrano in considerazione. Si
tratta da un lato dell’
utilizzazione di dati inesatti
, vale a dire dei
casi in cui viene manipolato un programma oppure vengono registrati in modo
inesatto dati relativi a un bonifico. D’altro lato, la norma sanziona la
registrazione
incompleta di dati
, cioè i casi in cui i dati necessari non vengono
registrati o lo sono soltanto in parte. In questo modo vengono sanzionate anche
le omissioni. Sanzionando la
registrazione indebita di dati
, si colpisce
il caso in cui persone non autorizzate intervengono, mediante un’utilizzazione
di per sé “esatta”, nell’elaborazione di dati: ad esempio l’autore usurpa
l’altrui codice di accesso ad un sistema informatico. Da ultimo, con la
clausola generale “… in modo analogo” viene introdotta la possibilità di sanzionare
manipolazioni di dati che non rientrino alla lettera tra quelle menzionate,
come per esempio la cosiddetta
manipolazione di hard-ware
, dove ad
essere manipolati sono direttamente i processi di elaborazione dei dati (91.032
Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice
penale militare del 24 aprile 1991 FF 1991 839 s.; Fiolka, in Basler Kommentar,
Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 147, n. 8 ss, pag. 562 ss; Hurtado
Pozo, Droit pénal - Partie spéciale, Zurigo 2009, ad art. 147, n. 1235-1243,
pag. 370-373; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9 ed.,
Zurigo 2008, ad art. 147, pag. 223; Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. 1, 3 ed., Berna 2010, ad art. 147, n. 3 ss, pag. 339 s.).
A causa della manipolazione di dati, il processo
di elaborazione deve condurre a un risultato inesatto. In altre parole la
manipolazione deve dar luogo a un risultato differente da quello che si sarebbe
raggiunto introducendo i dati secondo la situazione di fatto e di diritto
vigente al momento del processo di elaborazione. L’art. 147 CP presuppone che
mediante questo risultato inesatto e per mezzo dell’impianto per l’elaborazione
dei dati si realizzi un trasferimento indebito di attivi oppure il suo
occultamento. Il trasferimento di attivi deve causare un danno, che non deve
necessariamente colpire la persona il cui computer ha proceduto al
trasferimento (cfr. il caso in cui un computer di una banca è manipolato in
modo che proceda a trasferimenti addebitati sul conto di un cliente) (91.032
Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice
penale militare del 24 aprile 1991 FF 1991 840; Fiolka, in Basler Kommentar,
Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 147, n. 28-31, pag. 569 s.; Hurtado
Pozo, Droit pénal - Partie spéciale, Zurigo 2009, ad art. 147, n. 1247 s., pag.
373 s.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9 ed., Zurigo
2008, ad art. 147, pag. 224 s.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
1, 3 ed., Berna 2010, ad art. 147, n. 9-13, pag. 340 s.).
Dal profilo soggettivo, l’art. 147 CP implica che
l’autore proceda intenzionalmente a manipolare un impianto per l’elaborazione
dati. L’intenzione di procacciarsi un indebito profitto costituisce elemento
particolare dell’aspetto soggettivo. L’autore deve volere, anche solo con dolo
eventuale, un arricchimento proprio o altrui che, in ogni caso, deve essere
illegittimo. Secondo giurisprudenza, l’arricchimento non è illegittimo se
l’autore ne ha diritto o crede di avervi diritto in ragione di un errore sui
fatti. Qualora egli non fosse assolutamente certo di essere nel diritto, ma
agisca accettando l’eventualità di arricchirsi indebitamente, l’intenzione è
data nella forma del dolo eventuale (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. 1, 3 ed., Berna 2010, ad art. 147 n. 16 pag. 341 e ad art. 138, n. 12-16,
pag. 237 s.).
b)
Secondo
il Tribunale federale, il correo è colui che collabora, intenzionalmente e in
modo determinante, insieme ad altre persone alla decisione di commettere un
reato, alla sua organizzazione o alla sua esecuzione, al punto da apparire come
uno dei principali partecipanti. Il suo contributo deve risultare, nelle
circostanze concrete, essenziale alla commissione dell’infrazione. Sebbene la
sola volontà in relazione all’atto non sia sufficiente, non è necessario che il
correo abbia effettivamente partecipato all’esecuzione del reato o abbia potuto
influenzarlo. La correità presuppone una decisione comune che non deve
forzatamente essere espressa, potendo risultare da atti concludenti. Il dolo
eventuale quanto al risultato è sufficiente. Non è necessario che il correo
partecipi all’ideazione del progetto, potendovi aderire successivamente, né che
l’atto sia premeditato, potendo egli associarvisi in corso d’esecuzione. Ciò
che è determinante è che il correo si sia associato alla decisione da cui trae
origine l’infrazione o alla realizzazione di quest’ultima, in condizioni o in
misura tale da farlo apparire come un partecipante non secondario, ma
principale (DTF 125 IV 134 consid. 3a).
Il
complice è invece colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un
crimine o un delitto (art. 25 CP). Sotto il profilo oggettivo, il complice deve
fornire all’autore principale un contributo causale alla realizzazione dell’infrazione,
di modo che senza lo stesso gli eventi non si sarebbero svolti nello stesso
modo. Sotto quello soggettivo, è necessario che il complice sappia o si renda
conto che concorre alla realizzazione di un atto delittuoso determinato e che
lo voglia o quanto meno lo accetti; a questo riguardo, è sufficiente che
conosca a grandi linee l’attività delittuosa dell’autore che deve aver preso la
decisione dell’atto. ll dolo eventuale è sufficiente (DTF 132 IV 49 consid. 1.1
e rinvii).
c)
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo
disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art.
6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per
l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e
seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg. CPP), dei
testi (art. 162 e seg. CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.
CPP), le perizie (art. 182 e seg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e
seg. CPP) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e
scientifica, sono idonei a provarla.
L’art. 139 cpv. 2 CPP
precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale
oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
d)
In
mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette,
cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid.
4b).
L’indizio, per consolidata
dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può
trarre
, dopo un
processo d’induzione condotto
con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione
d’insieme,
una conclusione circa la sussistenza o non
del fatto da provarsi
(Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15, pag. 277 s. con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol.
terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito
valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente
(Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e
sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più
indizi - cioè fatti certi - che,
correlati logicamente nel loro insieme,
consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere
che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non
può essere ragionevolmente posta in dubbio
(Hans Walder, Der
Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in
STF del 7 maggio 2003 inc. 6P.37/2003 consid. 2.2)
.
e)
Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove
secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il
principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti
possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue
soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato
a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce
esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su
criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le
circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore
probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Codice svizzero di
procedura penale (CPP), Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag.
48; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10,
n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; DTF 117 Ia 401 consid. 1c.bb).
Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove
significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la
deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella
di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di
quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2a
edizione, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., ad §
39, n. 22, pag. 157 e ad § 62, n. 4, pag. 292 s.; STF del 28 giugno 2011 inc.
6B_936/2010 consid. 5; STF del 10 maggio 2010 inc. 6B_10/2010 consid. 1.2; STF
del 23 aprile 2010 inc. 6B_1028/2009 consid. 2.3). Il giudice deve sempre
formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva -
valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova
(Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, op. cit., ad art.
10, n. 5, pag. 23).
Nell’accertamento
dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza
con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010 inc. 6B_10/2010 consid.
1.2) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale
precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid.
2.1.; DTF 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007 inc. 6P.218/2006 consid.
3.4.1), nel senso sopra indicato.
f)
Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art.
32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10
cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla
pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice
penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi
suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la
fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF
120 Ia 31 consid. 4b; STF del 13 maggio 2008 inc. 6B.230/2008, consid. 2.1.;
STF del 19 aprile 2002 inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così
come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che
l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi
astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende
umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad
imporre l’applicazione del principio
in dubio pro reo
.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere
confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo
un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente
di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere
di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza
delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come
persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio
ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il
giudizio.
Il principio
dell’
in dubio pro reo
è così disatteso soltanto quando il giudice penale
avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,
rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38
consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF del 29
luglio 2011 inc. 6B_369/2011 consid. 1.1; STF del 13 giugno 2008 inc.
6B_235/2007 consid. 2.2; STF del 13 maggio 2008 inc. 6B.230/2008 consid. 2.1;
STF del 30 marzo 2007 inc. 6P.218/2006 consid. 3.8.1; STF del 19 aprile 2002
inc. 1P.20/2002 consid. 3.2; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad
art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen
Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art.
10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag 73).
E. 13.4 Da un’analisi complessiva delle risultanze istruttorie, emergono indizi chiari precisi e concordanti che fugano ogni ragionevole dubbio sul fatto che AP 1 ha coscientemente disposto di soldi non suoi allorquando ha svuotato il conto intestato a __________ poco dopo che vi erano stati accreditati € 96'875.- provenienti dal conto intestato ad __________ presso ACPR 1.
incontestato che sulla relazione nr presso __________ intestata a __________ AP
1 sia l’unico avente diritto di firma e che sia stato egli stesso ad avere
eseguito, immediatamente dopo l’accredito di € 96'875.-, più operazioni di
addebito che hanno svuotato il suddetto conto.
Lo stesso
AP 1 ha poi confermato di avere destinato a propri fini gli averi accreditati
sul predetto conto e meglio di avere pagato € 14'000.- di bollette, canoni di
locazione e spese arretrate, di avere eseguito un giroconto di € 5'000.- a
favore della __________ società unipersonale a lui riconducibile con sede a __________
e di avere bonificato € 77'170.- a favore di __________ per acquistare, a suo
dire, due automobili di seconda mano.
Resta da
stabilire se l’agire di AP 1 sia potuto avvenire per effetto di una sua
supposizione erronea delle circostanze di fatto.
a)
A
sostegno di questa tesi, AP 1, come detto, adduce di avere ritenuto che
l’importo di € 96'875.- bonificatogli corrispondesse al prezzo di due suoi
quadri venduti ad un cittadino svizzero tramite tale
F.V.
.
L’appellante
non fornisce tuttavia alcuna prova credibile dell’asserita compravendita.
Non costituisce prova attendibile il “
certificato
di vendita
” prodotto agli atti dal ricorrente. Trattasi di mera
dichiarazione unilaterale dello stesso AP 1 in cui egli asserisce di cedere a tale “
SIG. F.V. PER __________
” un quadro dell’autore E.C. ed uno
dell’autore B. ad un prezzo complessivo di € 100’000.-. Orbene, la mera
dichiarazione dell’appellante non comporta, in sé, alcuna conclusione di una
compravendita. Questo contratto sinallagmatico si perfeziona infatti solo in
presenza del vicendevole consenso delle parti. Nel caso in esame, alla dichiarazione
di vendita non segue alcuna accettazione da parte dell’acquirente o di un suo
rappresentante. Non costituiscono manifestazione in tal senso le due firme,
invero illeggibili e mai ricondotte dall’appellante ad un eventuale compratore,
apposte sotto la data del “
certificato di vendita
”. Del resto, lo stesso
AP 1 ha confermato in appello l’assenza sul predetto documento della firma di
F.V.
adducendo quale giustificazione che “
solo
chi vende firma l’autenticità e la lecita provenienza dell’opera
”. Permane
pertanto il fatto che, diversamente da quanto vorrebbe AP 1, la documentazione
in atti non suffraga in alcun modo l’asserita conclusione del contratto di
compravendita dei quadri.
Del resto, il mediatore
F.V.
, descritto genericamente dall’appellante come “esperto e mercante
d’arte” “di circa 50 anni, basso, di corporatura robusta”, “capelli brizzolati,
senza occhiali, né barba e senza baffi”, “cittadino svizzero che parlava
italiano con accento straniero” non risulta conosciuto né alle banche dati svizzere
né a quelle italiane. Inoltre si rileva come nemmeno una indagine attraverso i
motori di ricerca di internet produca un esito positivo e come ciò sia alquanto
anomalo per un commerciante d’arte.
Pure indiziante della non plausibilità del “
certificato
di vendita
” la circostanza che in esso AP 1 dichiara di avere ricevuto sul
suo conto € 100’000.- quale prezzo per la cessione dei due quadri, mentre in
realtà la somma bonificatagli da __________ è stata di € 96'875.-.
L’incongruenza dell’importo, ritenuta in appello da AP 1 affatto preoccupante
essendo egli in condizione di ridare la differenza fra quanto pattuito e quanto
bonificatogli, resta sospetta poichè non si capisce perché l’appellante contro
i suoi interessi avrebbe sovrastimato l’entità del bonifico ricevuto.
Inoltre, la convinzione di AP 1 che l’accredito
di € 96'875.- del 22 ottobre 2008 potesse provenire dal buon esito della
vendita dei due quadri è tutt’altro che suffragata dal “
Certificato di
vendita
” essendo quest’ultimo datato “
07.11.2008
” ovvero successivo
sia al bonifico a favore della relazione __________, intestata alla società __________.
riconducibile all’appellante, sia alle operazioni di svuotamento che
quest’ultimo ha eseguito sul predetto conto tra il 23 e il 28 ottobre 2008.
È poi quanto mai sospetto il comportamento di AP
1 che ha prosciugato il conto accreditato da __________ allorquando, per sua
stessa ammissione, non aveva mai sentito nominare prima questa società e ne
ignorava eventuali legami con il presunto
F.V.
. Del resto, come appena visto, il “
certificato di vendita
”
in cui è citata “__________” è datato “
07.11.2008
” e pertanto posteriore
alle operazioni bancarie di AP 1. Sospetto è pure il fatto che AP 1 abbia
iniziato a svuotare il conto __________ già il giorno dopo l’avvenuto bonifico
da parte di __________, pur non sapendo, per sua stessa ammissione, accendere
un computer e pertanto non potendo seguire on-line l’evoluzione della relazione
bancaria a lui riconducibile. In appello, il ricorrente ha giustificato la sua
celere reattività precisando che era venuto a conoscenza del buon esito della
trattativa della vendita dei quadri e che da allora telefonava ogni giorno alla
banca chiedendo dell’avvenuto accredito. A suo dire, egli viveva in quel
periodo a __________ per seguire le sue società ciò che gli ha permesso di
recarsi immediatamente presso la banca. Queste eccezioni, per giunta mai
suffragate da prove, nella misura in cui sono rilevanti ai fini del giudizio,
cadono nel vuoto in quanto, come visto, sono sconfessate da concordanti indizi
che inducono a ritenere la compravendita dei quadri come mai conclusa.
Poco credibile è, inoltre, il fatto che,
nonostante le parti contrattuali non si conoscessero affatto e, pertanto,
mancasse fra loro un rapporto di consolidata fiducia, l’asserito compratore
abbia pagato il prezzo di € 96'875.- a AP 1, senza simultaneamente ritirare i
quadri acquistati e finanche senza prendere alcuna cautela per assicurarsi che
quest’ultimo avrebbe rispettato i suoi obblighi di consegna.
L’inverosimiglianza di una tale esecuzione contrattuale permane intatta anche
di fronte al timore di essere truffato eccepito in appello da AP 1 quale motivo
che lo avrebbe indotto a porre l’invio anticipato dei soldi come “
condizione
unica
” per il buon esito della trattativa. Nessun compratore, per un timore
espresso dalla controparte, accetterebbe di pagare anticipatamente il prezzo
senza avere nulla in mano.
Poco attendibile è, inoltre, AP 1 nella misura in
cui ipotizza di avere pagato in contanti al mediatore
F.V.
, quando questi è venuto a __________ a ritirare i due quadri
acquistati, il saldo della provvigione del 5% pari a circa € 2'000.-. Invero,
l’appellante non ha saputo documentare in alcun modo questo versamento per il
quale il rilascio di una quietanza era quanto mai necessario essendo avvenuto,
diversamente da quanto sostenuto in appello da AP 1, al di fuori di qualsiasi
tracciabilità del denaro. Del resto, sarebbe stato più plausibile che lo stesso
F.V.
avesse trattenuto per
intero la commissione di € 5'000.-, bonificando a favore di AP 1 l’importo di €
95'000.- ovvero il prezzo dei due quadri già al netto della provvigione.
La stessa circostanza asserita da AP 1 ch’egli
abbia ereditato da suo padre dei quadri degli artisti E.C. e A.B., pittori, a
detta dell’appellante, sconosciuti negli anni ‘70 e pagati allora poche
centinaia di migliaia di lire alle aste di __________, oltre a non essere
minimamente provata, stride con la realtà delle cose. Entrambi gli autori
godevano infatti già a metà degli anni ‘60 di una diffusa notorietà avendo, tra
l’altro, esposto alla Biennale di Venezia e in altre mostre di richiamo in
Italia e all’estero (
http://it.wikipedia.org/wiki/E.C.
;http://it.wikipedia.org/wiki/A.B.).
Ma ciò che getta ancor più un’ombra sulla
versione di AP 1 è che questi non abbia saputo produrre alcuna prova
dell’avvenuta consegna a
F.V.
dei
due quadri venduti, documento che l’appellante, in qualità di venditore,
avrebbe senz’altro dovuto avere per non esporsi al rischio di essere tacciato
d’inadempienza contrattuale.
Già solo sulla base di questi elementi, correlati
logicamente nel loro insieme, è del tutto ragionevole ritenere che AP 1 non
abbia stipulato alcun contratto di vendita dei due quadri per il tramite di
tale
F.V.
e che sapesse della
provenienza illecita, a seguito di attacco informatico ai danni di
F.V.
, dell’accredito di € 96'875.- sul conto
bancario nr., presso __________ intestato alla società __________ a lui
riconducibile. Ciò malgrado l’appellante ha quanto meno messo al disposizione
il predetto conto affinché vi confluissero i suddetti averi di cui ha poi
disposto per propri interessi.
Le censure formulate al riguardo dall’appellante
devono pertanto essere respinte.
b)
Ma
vi è di più. AP 1 nel motivare la destinazione di quanto ricevuto da __________
ha precisato di avere destinato gli € 14'000.- prelevati dal conto __________
di __________ per pagare bollette, canoni di locazione e costi arretrati, di
avere eseguito un giro bancario di € 5'000.- a favore della __________ a lui
riconducibile e di avere effettuato un bonifico di € 77'000.- a favore
dell’autosalone __________ per acquistare in Germania un’Audi A6 e un’Audi A8,
poi rivendute in perdita.
Della
causale di quest’ultimo bonifico tuttavia AP 1 non fornisce alcuna prova
credibile.
Agli atti l’appellante ha prodotto un ordine di
bonifico bancario datato 23 ottobre 2008 per l’importo di € 77'000.- dal conto
bancario nr. 20190801, presso __________, (intestato alla società __________) a
favore della società a responsabilità limitata “__________” e due contratti di
compravendita (“Kaufvertrag”)¨. Entrambi riportano quale compratore “__________L.”
e quale venditore “__________”, oltre al prezzo ed all’automobile oggetto della
compravendita, dettagliando per quest’ultima la marca, il modello, il numero di
telaio, l’anno di fabbricazione e d’immatricolazione, il colore ed i chilometri
percorsi. Orbene, sia il primo contratto relativo all’Audi A6 Avant 2.7 sia il
secondo relativo all’Audi8 4.2 Quattro sono privi della firma del venditore. Il
secondo non è nemmeno sottoscritto dal compratore. Essi non provano, dunque, il
perfezionamento di alcuna compravendita. Lo stesso AP 1, a domanda degli inquirenti, ha poi ammesso di non poter comunicare loro il numero di
immatricolazione delle predette auto avendole rivendute a privati sempre in
Germania pochi giorni dopo il loro acquisto riportando una perdita di €
10'000.-. Di questa rivendita, AP 1 non è mai stato in grado di fornire nessuna
prova nonostante sia stato sollecitato in tal senso dalle autorità. In
particolare non è in grado di produrre né il relativo contratto né prova
dell’incasso di € 67'000.- corrispondente all’asserito prezzo di rivendita. A
nulla vale l’eccezione dell’insorgente, avanzata in sede di appello, secondo
cui “
in Germania le auto usate si comprano e si vendono in grossi spiazzali
con delle casette di legno e con formalità semplicissime
”. Per quanto
possano essere snelle le formalità contrattuali in Germania, esse non possono
non prevedere lo scambio di una pur minima documentazione.
Indiziante della mala fede di AP 1 è, pertanto,
anche il suo comportamento volto a celare la destinazione di € 77'000.- facenti
parte dell’accredito proveniente da __________.
Le censure dell’appellante volte a sconfessare
l’accertamento del primo giudice sono pertanto da respingere.
E. 13.4.2 Vi sono, dunque, elementi di fatto che permettono di escludere ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità di AP 1. L’appellante, agendo verosimilmente con l’aiuto di terzi rimasti ignoti, ha messo a disposizione il conto bancario nr., presso __________, intestato alla società __________ a lui riconducibile, per farvi trasferire € 96'875.- provento di un attacco informatico ai danni del conto bancario nr. intestato ad __________, presso ACPR 1. Egli ha dunque funto da beneficiario del trasferimento di denaro (money mule), interponendosi fra il soggetto danneggiato e l’hacker, rendendo così più difficoltoso il perseguimento penale di quest’ultimo. L’appellante ha, poi, evidentemente trasferito a favore dell’hacker il provento di reato, trattenendone per sé una parte. Con il suo agire AP 1 ha, dunque, permesso che la manipolazione informatica andasse a buon fine, ovvero che si realizzasse un indebito trasferimento di attivi a suo favore. L’insorgente ha intenzionalmente collaborato con l’hacker all’esecuzione del reato, ricoprendo un ruolo essenziale, quanto meno a livello operativo. Egli ha pertanto adempito sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo ai presupposti del reato di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati giusta l’art. 147 CP.
E. 13.5 La pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 100.- ciascuna e la multa di fr. 1'300.- inflitte dal primo giudice - non contestate nella loro commisurazione - appaiono adeguate alla colpa dell’autore, segnatamente alla gravità dell’infrazione ed alle circostanze in cui quest’ultima ha avuto luogo. Da confermare è anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un periodo di prova di 2 anni. Da confermare, infine, tenuto conto della liquidità delle pretese civili, la condanna dell’appellante a pagare l’importo di fr. 146'639.78 all’AP ACPR 1, cessionaria del credito di __________. 13.6. Sulla tassa di giustizia e sulle spese di secondo grado Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 700.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP, 34, 42, 44, 47, 106, 147 CP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG dichiara e pronuncia: 1. L’appello è respinto. Di conseguenza: 1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3184/2010 del 14 luglio 2010. 1.2. AP 1 è condannato: 1.2.1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna, per un totale di fr. 9'000.- (novemila); 1.2.2. alla multa di fr. 1’300.- (milletrecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata a 13 (tredici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP); 1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’250.- (milleduecentocinquanta) per il procedimento di primo grado. 1.2.4. al pagamento all’AP ACPR 1, dell’importo di fr. 146'639,78 a titolo di risarcimento; 1.3. l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni; 2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 700.-
- altri disborsi fr. 200.- fr. 900.- sono posti a carico di AP
1. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Corte di appello e di revisione penale 27.06.2012 17.2012.9 Tessin Corte di appello e di revisione penale 27.06.2012 17.2012.9 Ticino Corte di appello e di revisione penale 27.06.2012 17.2012.9
È punibile come correo in abuso di un impanto per l'elaborazione di dati chi collabora con un hacker all'esecuzione del reato ovvero mette a disposizione il proprio conto bancario (money mule), vi fa accreditare il provento dell'attacco informatico e lo trasferisce indebitamente a terzi
Incarto n. 17.2012.9 Locarno 27 giugno 2012/mi In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di appello e di revisione penale composta dai giudici: Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani segretario: Ugo Peer, vicecancelliere nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 16 dicembre 2011 da AP 1 contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 2 dicembre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona richiamata la dichiarazione di appello 6 febbraio 2012; esaminati gli atti; ritenuto in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 3184/2010 del 14 luglio 2010, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di abuso di un impianto per l’elaborazione dati (art. 147 cpv. 1 CP) per aver a __________, nel periodo 22-23 ottobre 2008, influito su di un procedimento elettronico di trattamento dati, provocando, per mezzo dei risultati così ottenuti, un indebito trasferimento di attivi, a suo favore, per un importo di € 96'875.- (pari a CHF 146'639,78, valuta 22.10.2008) e meglio, per avere, in correità con altre persone rimaste ignote, fatto accreditare in data 23 ottobre 2008, sul conto bancario nr., presso __________, intestato alla società __________ (a lui riconducibile), la somma di € 96'875.-, addebitata illecitamente, mediante attacco informatico (e-phishing), dal conto bancario nr., intestato ad __________, presso ACPR 1, in data 22 ottobre 2008; ritenuto che tale denaro è stato interamente utilizzato dall’accusato AP 1 per scopi privati, e meglio per eseguire due prelevamenti in contanti (complessivi € 14'000.-), un bonifico di € 5'000.- a favore di un’altra società a lui riconducibile e un bonifico di € 77'000.- a favore di una ditta tedesca per l’acquisto di due autoveicoli, a suo dire, poi rivenduti a terzi (rimasti sconosciuti). Il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 1'300.-, al versamento alla parte civile ACPR 1 (di seguito ACPR 1), dell’importo di fr. 146'639,78 a titolo di risarcimento e al pagamento di tassa e spese di giustizia. B. Contro tale decreto d’accusa AP 1 ha interposto tempestiva opposizione in data 20 luglio 2010. C. In data 2 dicembre 2011 si è svolto il dibattimento nelle forme contumaciali in quanto l’imputato, regolarmente citato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno del 12 ottobre 2011, non vi ha presenziato. Con sentenza di pari data, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto d’accusa, lasciando invariata la pena inflitta cui ha aggiunto tasse e spese di giustizia di primo grado. Pure confermata la condanna a risarcire alla parte civile ACPR 1 l’importo di fr. 146'639,78. D. AP 1 ha annunciato il 16 dicembre 2011 di volere interporre appello contro tale sentenza. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 6 febbraio 2012, il ricorrente ha chiesto il proscioglimento da ogni accusa. In tale dichiarazione, l’appellante ha esposto le argomentazioni a sostegno della sua richiesta. E. Con scritto 27 aprile 2012 il procuratore pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la conferma della sentenza di primo grado. In pari data la Pretura penale si è rimessa alla decisione di questa Corte. Con osservazioni 9 maggio 2012, anche l’AP ACPR 1 ha chiesto che sia integralmente confermata la sentenza di prime cure ed, in particolare, che l’appellante sia condannato a risarcirle la somma di fr. 146'639,78, con aggravio di spese processuali e costi. Considerando in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale. Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 2 dicembre 2011 della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello. 2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad 398, n. 13, pag. 741). L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766). L’accusato, situazione personale e società a lui riconducibili
3. AP 1, cittadino italiano nato a __________ e ivi residente, dal 2006 è amministratore unico della __________ con sede in __________, costituita dalla figlia in data 8 agosto 2000. La __________ ha per scopo il commercio all’ingrosso e al dettaglio di abbigliamento nonché il commercio e l’import-export di prodotti elettronici e componenti informatici (MP inc. 2008.10957 AI 11 visura 27 marzo 2008 Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Modena). AP 1, oltre a lavorare quale rappresentante di abbigliamento per la __________, aveva un negozio al dettaglio in __________. Attualmente la società è inattiva ed il negozio è stato chiuso nel 2008 (MP inc. 2008.10957 AI 11 verbale d’interrogatorio rogatoriale 23 febbraio 2009 pag. 2; AI 16, verbale d’interrogatorio rogatoriale 20.11.2009 pag. 4). La __________ è titolare del conto nr. presso la __________, sul quale l’appellante è l’unico avente diritto di firma (MP inc. 2008.10957 AI 16, verbale d’interrogatorio rogatoriale 20.11.2009 pag. 5). A AP 1 è pure riconducibile la __________ anch’essa titolare di conto presso la __________ (MP inc. 2008.10957 AI 16, verbale d’interrogatorio rogatoriale 20.11.2009 pag. 5). Con riferimento all’attuale sua situazione lavorativa ed economica, AP 1 ha sostenuto di essere disoccupato ed esente da spese sanitarie per assenza di reddito (PRPEN inc. 10.2010.398 AI 3). In altra occasione egli ha dichiarato di essere in attesa di ricevere la pensione e di vivere facendo il procacciatore di affari nel campo dell’abbigliamento, con un reddito di circa € 3'000 netti al mese. Ha, inoltre, precisato di non avere alcun figlio minore a carico, né di versare o ricevere alimenti (MP inc. 2008.10957 AI 16, verbale d’interrogatorio rogatoriale 20.11.2009 pag. 6). In merito ai precedenti penali a carico di AP 1, l’estratto del casellario giudiziale svizzero del 28 novembre 2011 ne attesta l’incensuratezza (PRPEN inc. 10.2010.398 AI 10). Di contro, il certificato del casellario giudiziale italiano riporta una condanna, di data 9 ottobre 1978 da parte del Tribunale di __________, per titolo di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici, alla pena di 8 mesi di reclusione, poi condonati, e due sentenze dello stesso Tribunale, la prima del 23 ottobre 1986 che ne dichiara il fallimento e la seconda, del 18 settembre 2006, che concede la riabilitazione della sentenza di fallimento (MP inc. 2008.10957 AI 22, certificato del casellario giudiziale italiano 21.05.2010). Fatti e antefatti emersi dall’inchiesta 4. In data 22 ottobre 2008 un importo di € 96'875.- (pari allora a fr. 146'639.78) è stato trasferito, mediante ordine e-banking, dalla relazione bancaria n. intestata a ACPR 1 (addebito valuta 22.10.2008) a favore del conto intestato a __________ (accredito valuta 23.10.2008) (MP inc. 2008.10957 AI 16, lista movimenti 16.01.2009 __________ - doc. C -). Il conto destinatario era stato aperto da ____________________ poi incorporata da __________ (MP inc. 2008.10957 AI 16, relazione 19.01.2009 Guardia di Finanza pag. 2). In data 23 ottobre 2008, ovvero il giorno successivo al suddetto bonifico, AP 1 ha addebitato, come da lui stesso ammesso, il conto destinatario __________ prelevando € 10'000.-, eseguendo un giroconto bancario di € 5'000.- a favore della società __________ ed un bonifico di € 77'000.- a favore della __________. Il 28 ottobre 2008 egli ha, infine, effettuato un ulteriore prelevamento di € 4'000.- pressoché svuotando il predetto conto (MP inc. 2008.10957 AI 16, lista movimenti 16.01.2009 __________, estratto prelievo 23.10.2008 __________ estratto giroconto 23.10.2008 __________; estratto bonifico 23.10.2008 __________; estratto prelievo 28.10.2008 __________). 5. L’inchiesta ha permesso di stabilire che __________ e, meglio, chi in sua vece era legittimato ad operare con il sistema e-banking ACPR 1, non ha mai eseguito né autorizzato il bonifico a favore del conto intestato a __________. G.C., fiduciario e socio/gerente con firma individuale di __________, ha al riguardo dichiarato: “ Visto e considerato che la società beneficiaria non mi diceva nulla ho chiesto a un mio collaboratore di effettuare delle verifiche che permettevano di stabilire che in effetti il bonifico in favore della __________ non era mai stato da noi né eseguito né autorizzato” (MP inc. 2008.10957: AI 1, verbale d’interrogatorio 20.11.2008 G.C. pag. 1). Dalle risultanze istruttorie non sono inoltre emersi da parte del titolare violazioni degli obblighi di diligenza previsti dal contratto e-banking (AI 5 convenzione e dichiarazione di cessione 02.12.2008 ACPR 1 / __________). 6. Gli inquirenti hanno appurato che __________ e la casa madre __________ non hanno mai intrattenuto relazioni d’affari, commerciali o di altro genere con __________, beneficiaria del suddetto bonifico (MP inc. 2008.10957: AI 6, rapporto di segnalazione 17.12.2008). Sull’assenza di rapporti fra le società di __________ e __________, G.C. ha asserito: “ Posso garantire che la __________ come pure la __________ non hanno mai avuto relazioni d’affari o commerciali o d’altro tipo con la __________ beneficiaria del bonifico di cui stiamo parlando.”. (MP inc. 2008.10957: AI 1, verbale d’interrogatorio 20.11.2008 G.C. pag. 2). In sede d’inchiesta è stato pure accertato che i collaboratori di __________ non hanno mai conosciuto l’amministratore unico di __________ AP 1 (MP inc. 2008.10957: AI 19, lettera 18.12.2009 __________). 7. L’istruttoria ha evidenziato che il 22 ottobre 2008 il conto e-banking presso ACPR 1 intestato a __________ è stato oggetto di manipolazioni fraudolente tramite un attacco informatico (“ e-banking-phishing ”). Da accertamenti eseguiti presso ACPR 1 è emerso che l’attacco è stato sferrato da hacker il 22 ottobre 2008 tra le ore 10:11:11 e le ore 11:47:00, utilizzando il numero gestito dal provider __________. Per il __________, detto numero é riconducibile a M.T., cittadina australiana di origini russe, residente a __________, programmatrice di software presso la ditta __________ (MP inc. 2008.10957 AI 6, rapporto di segnalazione 17.12.2008). L’ufficio della polizia federale preposto alla sicurezza informatica, interpellato dagli inquirenti, ha precisato che “ seppure l’IP menzionato portasse a un’utente residente in Svizzera, le possibilità che quest’ultima avesse qualche cosa a che fare con l’attacco informatico, rispettivamente con coloro che avevano beneficiato del bonifico illegale, erano pressoché nulle ”. Per l’autorità federale era molto verosimile che il computer dell’utente il cui IP è stato utilizzato per l’attacco informatico sia stato a sua volta colpito da un virus del quale la stessa proprietaria era ignara (MP inc. 2008.10957 AI 10, Rapporto d’inchiesta 28.03.2009 Polizia giudiziaria, pag. 3). Ciononostante, M.T. è stata fatta oggetto d’indagine per rogatoria risultando del tutto estranea ai fatti e vittima ella stessa di hacker (MP inc. 2008.10957: AI 10, Rapporto d’inchiesta 28.03.2009 Polizia giudiziaria, pag. 3-4; AI allegato 8 rapporto 03.03.2009 Kantonspolizei Zürich). 8. Nel chiarire le modalità operative dell’autore dell’attacco informatico la polizia giudiziaria ha precisato: “ L’hacker infetta con un cavallo di troia il computer della vittima (nel nostro caso la __________). Con analogo sistema prende “possesso” di una serie di computer creando una botnet di computer che in gergo vengono chiamati “zombie”. La vittima che si appresta a eseguire una sessione e-banking viene dirottata su un sito clone in tutto e per tutto uguale a quello originale (nel nostro caso e-banking ACPR 1). Operando in remoto da uno dei computer “zombie” (nel nostro caso quello di M.T.) l’hacker carpisce codici d’accesso e password che la vittima inserisce nel falso sito. Per dare il tempo all’autore di copiare i codici e inserirli nel sito ufficiale, il sistema del sito clone rallenta le operazioni della vittima “comunicando” che, ad esempio, il collegamento Internet con l’istituto di credito non ha potuto essere stabilito. L’hacker riesce così ad arrivare al conto e-banking e impartire le istruzioni per il bonifico. Normalmente i beneficiari di questi trasferimenti di denaro, denominati money mule, vengono “reclutati” per mezzo di e-mail spediti in massa e non conoscono l’hacker il quale, per avere le coordinate di un conto sul quale far confluire i soldi, offre a queste persone una determinata percentuale sul capitale. Il money mule preleva poi il denaro che ha ricevuto e lo spedisce per mezzo di società specializzate, come la __________, a favore delle persone che gli vengono indicate” (MP inc. 2008.10957: AI 10, Rapporto d’inchiesta 28.03.2009 Polizia giudiziaria, pag. 5) 9. Gli inquirenti hanno pertanto individuato il “money mule” in AP 1, amministratore unico della __________ titolare del conto presso __________ su cui sono stati trasferiti € 96'875.- (accredito valuta 23.10.2008) provenienti dalla relazione bancaria n. intestata a __________ presso ACPR 1. Versione dei fatti di AP 1 data in sede d’inchiesta 10. AP 1 ha dato la propria versione dei fatti nel corso del verbale d’interrogatorio per rogatoria svolto il 20 novembre 2009 dalla Guardia di Finanza, dichiarando quanto segue: “ Voglio precisare che ho ereditato da parte dei miei genitori un’abitazione in __________, ove all’interno vi erano parecchi quadri e mobili antichi. Tenuto conto che in precedenza avevo conosciuto occasionalmente a __________ nell’agosto del 2008, il signor F.V., il quale mi disse di essere un esperto e mercante di arte. In quella occasione gli dissi che avevo dei quadri dei quali non sapevo il valore. I primi di Ottobre mi chiamò dicendomi di essere in __________ e che era disposto a visionare detti quadri. Venne, fotografò quelli che secondo lui potevano essere importanti e dopo circa due settimane mi chiamò dicendomi che aveva un potenziale cliente svizzero interessato all’acquisto di nr. 2 quadri per un controvalore di € 100'000. Pattuì la sua provvigione pari al 5% a mio carico. Io ho dato il mio consenso a condizione che mi avrebbe dato il corrispettivo. Una volta ottenuto il bonifico, dopo oltre 10 giorni venne a __________ a prendere i nr. 2 quadri, di cui vi consegno copia fotostatica del certificato di vendita datato 07.11.2008 e nell’occasione gli consegnai in contanti la somma di circa 2.000,00 quale saldo della sua provvigione. Quando ho ricevuto il bonifico ho visto che proveniva dalla __________, società che io non ho mai conosciuto né sentita nominare prima, né sono a conoscenza se é riconducibile al predetto Sig. F.V.” (MP inc. 2008.10957 AI 16, verbale d’interrogatorio rogatoriale 20.11.2009 pag. 6). A comprova di quanto sostenuto, l’appellante ha prodotto alle autorità italiane copia fotostatica di quello che, a suo dire, è il certificato di vendita datato 7 novembre 2008 dei suddetti due quadri (MP inc. 2008.10957 AI 16, certificato di vendita 07.11.2008). 11. L’appellante ha ribadito detta versione in uno scritto datato 20 giugno 2010 inviato al Ministero pubblico in cui, tra l’altro, si legge: “ Mio padre, oltre trent’anni fa, andava alle cure termali a __________. La sera, come molti anziani partecipava alle aste di oggetti d’arte di poco valore, che si tengono negli alberghi. Puntualmente ogni anno acquistava qualche quadro a poche centinaia di mila lire, fra questi gli sono capitati i 2 quadri in oggetto di E.C. e A.B., pittori all’epoca sconosciuti e che ora valgono tanto come si evince dalla documentazione che Vi allego. Ecco come mi sono trovato le 2 opere. Posso fornirvi i nomi di 2 persone che erano a pranzo con me quando ho conosciuto il Sig. F.V., del quale non posso fornirVi il numero di telefono non avendoglielo mai chiesto. Essendosi presentato quale mercante d’arte al ristorante, quando gli ho detto della mia eredità, si è prestato lui stesso di venire a darle un’occhiata una volta in __________. Ma, tutto ciò come due chiacchiere disinteressate, essendo io convinto di possedere quadri di valore affettivo più che altro. Ci siamo salutati e gli ho dato il mio bigliettino da visita. Quando dopo circa 2 mesi mi ha chiamato dicendomi che era in Puglia e che avrebbe voluto visionare i miei quadri, a stento mi ricordai di lui. Comunque l’ho ricevuto in casa dove vide tutti i quadri accatastati e ne fotografò 4 o 5 senza aggiungere altro se non che tornava da un viaggio di lavoro in __________. Dopo un paio di settimane mi chiamò al telefonino con la dicitura “numero privato” dicendomi che aveva trovato un cliente svizzero interessato all’acquisto dei 2 quadri in oggetto per € 100.000,00 e che la sua mediazione era del 5% a mio carico. Accettai subito sembrandomi un sogno a patto che mi fossero prima pagati. Quando è arrivato il bonifico dalla Svizzera dalla __________ non mi sono meravigliato di nulla essendo, effettivamente, in attesa di un bonifico di quella cifra dalla Svizzera. Dopo qualche giorno dall’incasso mi ha richiamato per chiedermi se era tutto in regola e se poteva venire a ritirare i quadri. Così è stato, e tutto il resto lo sappiamo tutti” (MP inc. 2008.10957 AI 27, lettera 20.06.2010). 12. In merito all’impiego del denaro pervenutogli dal conto ACPR 1 di __________, AP 1 ha dichiarato alle autorità inquirenti italiane di avere speso gli € 14'000.-, prelevati in contanti, pagando bollette, canoni di locazione e riducendo costi arretrati, di avere effettuato il giroconto di € 5'000 a favore della società __________, società unipersonale, con sede in Formigine, a lui riconducibile e di avere bonificato gli € 77'000.- a favore di un autosalone (__________) dove ha comprato due autovetture usate poi rivendute a terzi (MP inc. 2008.10957 AI 16, verbale d’interrogatorio rogatoriale 20.11.2009 pag. 5). A comprova di parte della sua versione, l’appellante ha prodotto alle autorità italiane 2 note fax inviate dalla __________ in data 23 ottobre 2008 (utenza telefonica nr) intestate alla __________ avente ad oggetto l’acquisto delle auto Audi 6 e Audi 8 (MP inc. 2008.10957 AI 16, verbale di operazioni compiute 23.11.2009 comprensivo di allegati). AP 1 ha inviato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una lettera datata 6 luglio 2010 in cui dichiara: “ Per quanto riguarda la vendita a mia volta effettuata a 2 privati sempre in __________, non ho documentazione alcuna, in quanto in un ufficio una specie di tabaccaio ho firmato qualche modulo, preso i soldi e basta. Ho deciso di vendere le 2 auto appena resomi conto di non aver fatto un buon affare; infatti ci ho rimesso € 10.000” (MP inc. 2008.10957 AI 31, lettera 06.07.2010). Appello 13. AP 1 si aggrava contro la sentenza di prime cure ritenendola fondata su un errato accertamento dei fatti avvenuto sulla base di “ supposizioni e cattive o ironiche interpretazioni ” delle sue dichiarazioni. 13.1. Il primo giudice, nella propria sentenza, ha esposto un concorso di circostante fattuali, accertate in sede d’inchiesta, che lo hanno indotto ad individuare in AP 1 l’autore del reato di cui al decreto d’accusa n. 3184/2010 del 14 luglio 2010. In particolare, il giudice di prime cure ha ricordato quanto segue:
- che gli averi pari a € 96'875.- sottratti dal conto e-banking presso ACPR 1 sono confluiti sul conto presso __________ dove l’appellante è l’unico avente diritto di firma;
- che immediatamente dopo questo accredito l’appellante ha pressoché svuotato quest’ultimo conto eseguendo personalmente due prelevamenti, un giro bancario e un ordine di bonifico;
- che i prelevamenti (€ 14'000.-) sono serviti al ricorrente per far fronte a spese correnti, il giro bancario (€ 5'000.-) è stato eseguito a favore della __________ società unipersonale a lui riconducibile e il bonifico (€ 77'170.-) è stato eseguito a favore di __________ per un asserito acquisto di due automobili usate mai comprovato dall’appellante con adeguata documentazione. D’altro canto, sempre per il presidente della Pretura penale, la versione dei fatti addotta a sua discolpa da AP 1 non è credibile, né comprovata. In particolare, il primo giudice ritiene: - inverosimile l’esistenza ipotizzata dall’appellante di tale F.V., asserito cittadino svizzero esperto e mercante d’arte, sconosciuto tuttavia alle banche dati svizzere e italiane, tramite cui un compratore svizzero avrebbe acquistato due quadri ereditati dall’appellante per un valore complessivo di € 100'000.-; - non credibile l’elevata entità della provvigione (5%) e il pagamento del prezzo dei due quadri senza che il mediatore si sia cautelato sul buon fine della compravendita; - sospetto l’agire di AP 1 che ha prosciugato nel periodo dal 23 al 28 ottobre 2008, il conto __________ poco dopo che questo era stato accreditato di € 96'875.- provenienti da __________, e ciò malgrado non fosse stata ancora perfezionata la compravendita dei due quadri (certificato di vendita 07.11.2008), malgrado gli stessi non fossero ancora stati ritirati dall’asserito mediatore F.V. e malgrado l’appellante non conoscesse affatto __________ né eventuali legami intercorrenti fra quest’ultima e il F.V.; - sospetta la circostanza che sul suddetto certificato di vendita 07.11.2008 non sia stata apposta la firma dell’acquirente, e che in esso AP 1 riconosca di avere ricevuto da F.V. per conto di __________ sul suo conto presso la __________ l’importo di € 100'000.- quando in realtà ne erano stati bonificati solo € 96'875.-; - inspiegabile il perché F.V. abbia ricevuto € 2’000.-, non comprovati da alcuna ricevuta, a saldo della sua provvigione il 07.11.2008, quando avrebbe potuto trattenere prima e per intero la sua commissione di € 5’000.- chiedendola al compratore limitando il bonifico a favore di AP 1 a € 95'000.-, oppure il perché non si sia proceduto ad un bonifico di € 100’000.- ed a una riscossione della commissione di € 5’000.- il 07.11.2008; - sospetto il fatto che i soldi siano stati bonificati sul conto __________ intestato a __________, società inattiva da anni della quale l’appellante era amministratore unico, e non su quello personale di AP 1 a __________ (del resto, per operare sul conto di __________ l’appellante ha dovuto affrontare una lunga trasferta da __________); - indiziante la reattività di AP 1 che si è recato da __________ per eseguire presso gli sportelli prelievi, giroconto e bonifico già il 23 ottobre 2008, ovvero il giorno successivo l’accredito. Questa celerità è sospetta, non essendo chiaro come l’appellante potesse essere già al corrente dell’avvenuto bonifico dal momento che, per suo stesso dire, non sa nemmeno accendere un computer; - sospetta la generica affermazione dell’appellante, non suffragata da prove, di avere speso l’ingente importo di € 14’000.-, prelevato dopo il bonifico sospetto, in bollette, canoni di locazione e costi arretrati; - sospetta la circostanza che il giorno stesso in cui ha ricevuto sul conto € 96'875.- provenienti da __________, AP 1 ha eseguito un versamento per acquistare un’Audi 8 e un’Audi 6 in Germania, di cui agli atti esistono due contratti di compravendita sui quali, in un caso, manca persino la firma dell’acquirente, per poi rivenderle dopo pochi giorni ad un prezzo inferiore, perdendo € 10'000.-, senza procurarsi alcuna prova di quest’ultima rivendita che sarebbe avvenuta, a dire dello stesso appellante, presso un tabaccaio; - non credibile quanto sostenuto da AP 1, ovvero di non sapere neppure accendere il computer, dal momento ch’egli stesso ha trasmesso agli inquirenti pagine stampate da internet concernenti il prezzo delle opere dell’artista E.C., autore di uno dei due presunti quadri venduti a F.V.; - non veritiero, come asserito da AP 1, che E.C. e A.B., autori dei due quadri poi rivenduti dall’appellante, erano negli anni settanta “ pittori all’epoca sconosciuti ”, essendo già allora personalità conosciute e affermate che esponevano in tutto il mondo. Per il primo giudice, AP 1 non è in buona fede avendo prosciugato in pochi giorni il proprio conto senza informarsi se l’accredito su quest’ultimo fosse stato eseguito per errore. Il giudice di prime cure ha infine ricordato che le autorità giudiziarie italiane hanno già dichiarato il fallimento dell’appellante e lo hanno condannato per falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici, poi condonatagli. Sulla base degli elementi suesposti, la prima istanza ha concluso che AP 1, “ pur non agendo da solo e magari avendo anche poche conoscenze informatiche ”, ha commesso il reato di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati in correità con altre persone rimaste ignote e lo ha condannato alla pena prevista dal decreto d’accusa nr. 3184/2010 del 14 luglio 2010. 13.2. AP 1 contesta la ricostruzione dei fatti del primo giudice ed in particolare l’accertamento secondo cui l’appellante sapeva di disporre di soldi non suoi allorquando ha prosciugato il conto intestato a __________ presso __________, su cui sono stati accreditati € 96'875.- provenienti dal conto intestato ad __________ presso ACPR 1. a) Per AP 1, il giudice di prime cure, a torto, è giunto alla conclusione che non è mai avvenuta alcuna vendita di quadri di proprietà dell’appellante per il tramite di tale F.V. . L’appellante contesta le eccezioni del primo giudice volte a svilire la credibilità della sua versione, criticando la sentenza “ paragrafo per paragrafo ” replicando quanto segue:
- di avere “ posto come condizione unica ”, per il buon esito della trattativa concernente la vendita dei due quadri, l’invio dei soldi prima della spedizione dei quadri, in quanto temeva di essere truffato;
- di non avere avuto motivo di preoccuparsi che la cifra accreditatagli per la vendita dei quadri non fosse corretta avendo egli “ tutto in mano ” ed essendo quindi nella condizione di ridare la differenza fra quanto pattuito e quanto bonificatogli;
- di non avere avuto la necessità di farsi rilasciare ricevuta avendo incassato il pagamento tramite bonifico;
- che sul certificato di vendita dei quadri “ solo chi vende firma l’autenticità e la lecita provenienza dell’opera ”, ciò giustifica l’assenza della firma di F.V.sul contratto;
- di avere subito saputo della ricezione del bonifico sul suo conto in quanto, non appena egli è venuto a conoscenza del buon esito della vendita, ha telefonato ogni giorno alla banca chiedendo se gli era stata accreditata della somma pattuita;
- che nel periodo in cui è avvenuto l’accredito sul conto __________ egli viveva a __________ per seguire le sue società e che non è vero che __________ fosse inattiva da due anni; - di avere prosciugato il conto __________ intestato alla società __________ in quanto si trattava di “ soldi personali ”. b) AP 1 contesta l’accertamento del giudice secondo cui è inverosimile che egli con il bonifico di € 77'000.- dal conto __________ a favore di un autosalone __________ abbia acquistato un’Audi A6 e un’Audi A 8. Al riguardo AP 1 replica quanto segue:
- di essersi documentato sulle possibilità d’investire il provento della vendita dei due quadri mentre attendeva il bonifico del prezzo di vendita, di essere venuto a conoscenza che “ in Germania ci fosse un mercato di auto quasi nuove a buon prezzo ” e di avervi investito dei soldi subendo delle perdite e ritirandosi in buon ordine;
- di non avere mai avuto la documentazione che comprovasse la sua rivendita delle due auto, ma che “ in Germania le auto usate si comprano e si vendono in dei grossi spiazzali con delle casette di legno e con formalità semplicissime ”; - di non essersi contraddetto nell’avere prima asserito di non sapere accendere un computer e poi trasmesso agli inquirenti pagine stampate da internet sull’artista E.C., in quanto queste ultime “ le ha recuperate un gallerista ”.
c) AP 1, in riferimento a quanto accertato dal giudice di prime cure in merito ai suoi precedenti, precisa quanto segue: - di avere subito un fallimento, ma di esserne stato “ completamente riabilitato, avendo pagato tutti i creditori ” ciò che gli ha permesso di amministrare delle aziende fino al 2009; - di essere stato condannato per titolo di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici a seguito di fatti risalenti ad oltre quarant’anni orsono, dopo aver subito un “ trattamento molto allegro ”. 13.3. a) Giusta l’art. 147 cpv. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. L’art. 147 CP è una norma ricalcata sulla fattispecie classica della truffa nella quale subentrano da un canto, in luogo dell’inganno con astuzia e dell’errore in cui è indotta la vittima, una manipolazione di dati e l’abuso conseguente all’elaborazione dei dati e, d’altro canto, in luogo dell’atto di disposizione da parte della vittima, il trasferimento di beni operato dal computer. Nella truffa mediante manipolazione di un impianto per l’elaborazione di dati viene ingannata una macchina e non una persona (91.032 Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 24 aprile 1991 FF 1991 838). Per descrivere l’atto sanzionato, l’art. 147 CP prevede un elenco delle manipolazioni di dati che entrano in considerazione. Si tratta da un lato dell’utilizzazione di dati inesatti, vale a dire dei casi in cui viene manipolato un programma oppure vengono registrati in modo inesatto dati relativi a un bonifico. D’altro lato, la norma sanziona la registrazione incompleta di dati, cioè i casi in cui i dati necessari non vengono registrati o lo sono soltanto in parte. In questo modo vengono sanzionate anche le omissioni. Sanzionando la registrazione indebita di dati, si colpisce il caso in cui persone non autorizzate intervengono, mediante un’utilizzazione di per sé “esatta”, nell’elaborazione di dati: ad esempio l’autore usurpa l’altrui codice di accesso ad un sistema informatico. Da ultimo, con la clausola generale “… in modo analogo” viene introdotta la possibilità di sanzionare manipolazioni di dati che non rientrino alla lettera tra quelle menzionate, come per esempio la cosiddetta manipolazione di hard-ware, dove ad essere manipolati sono direttamente i processi di elaborazione dei dati (91.032 Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 24 aprile 1991 FF 1991 839 s.; Fiolka, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 147, n. 8 ss, pag. 562 ss; Hurtado Pozo, Droit pénal - Partie spéciale, Zurigo 2009, ad art. 147, n. 1235-1243, pag. 370-373; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9 ed., Zurigo 2008, ad art. 147, pag. 223; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 ed., Berna 2010, ad art. 147, n. 3 ss, pag. 339 s.). A causa della manipolazione di dati, il processo di elaborazione deve condurre a un risultato inesatto. In altre parole la manipolazione deve dar luogo a un risultato differente da quello che si sarebbe raggiunto introducendo i dati secondo la situazione di fatto e di diritto vigente al momento del processo di elaborazione. L’art. 147 CP presuppone che mediante questo risultato inesatto e per mezzo dell’impianto per l’elaborazione dei dati si realizzi un trasferimento indebito di attivi oppure il suo occultamento. Il trasferimento di attivi deve causare un danno, che non deve necessariamente colpire la persona il cui computer ha proceduto al trasferimento (cfr. il caso in cui un computer di una banca è manipolato in modo che proceda a trasferimenti addebitati sul conto di un cliente) (91.032 Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 24 aprile 1991 FF 1991 840; Fiolka, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 147, n. 28-31, pag. 569 s.; Hurtado Pozo, Droit pénal - Partie spéciale, Zurigo 2009, ad art. 147, n. 1247 s., pag. 373 s.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9 ed., Zurigo 2008, ad art. 147, pag. 224 s.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 ed., Berna 2010, ad art. 147, n. 9-13, pag. 340 s.). Dal profilo soggettivo, l’art. 147 CP implica che l’autore proceda intenzionalmente a manipolare un impianto per l’elaborazione dati. L’intenzione di procacciarsi un indebito profitto costituisce elemento particolare dell’aspetto soggettivo. L’autore deve volere, anche solo con dolo eventuale, un arricchimento proprio o altrui che, in ogni caso, deve essere illegittimo. Secondo giurisprudenza, l’arricchimento non è illegittimo se l’autore ne ha diritto o crede di avervi diritto in ragione di un errore sui fatti. Qualora egli non fosse assolutamente certo di essere nel diritto, ma agisca accettando l’eventualità di arricchirsi indebitamente, l’intenzione è data nella forma del dolo eventuale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 ed., Berna 2010, ad art. 147 n. 16 pag. 341 e ad art. 138, n. 12-16, pag. 237 s.). b) Secondo il Tribunale federale, il correo è colui che collabora, intenzionalmente e in modo determinante, insieme ad altre persone alla decisione di commettere un reato, alla sua organizzazione o alla sua esecuzione, al punto da apparire come uno dei principali partecipanti. Il suo contributo deve risultare, nelle circostanze concrete, essenziale alla commissione dell’infrazione. Sebbene la sola volontà in relazione all’atto non sia sufficiente, non è necessario che il correo abbia effettivamente partecipato all’esecuzione del reato o abbia potuto influenzarlo. La correità presuppone una decisione comune che non deve forzatamente essere espressa, potendo risultare da atti concludenti. Il dolo eventuale quanto al risultato è sufficiente. Non è necessario che il correo partecipi all’ideazione del progetto, potendovi aderire successivamente, né che l’atto sia premeditato, potendo egli associarvisi in corso d’esecuzione. Ciò che è determinante è che il correo si sia associato alla decisione da cui trae origine l’infrazione o alla realizzazione di quest’ultima, in condizioni o in misura tale da farlo apparire come un partecipante non secondario, ma principale (DTF 125 IV 134 consid. 3a). Il complice è invece colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto (art. 25 CP). Sotto il profilo oggettivo, il complice deve fornire all’autore principale un contributo causale alla realizzazione dell’infrazione, di modo che senza lo stesso gli eventi non si sarebbero svolti nello stesso modo. Sotto quello soggettivo, è necessario che il complice sappia o si renda conto che concorre alla realizzazione di un atto delittuoso determinato e che lo voglia o quanto meno lo accetti; a questo riguardo, è sufficiente che conosca a grandi linee l’attività delittuosa dell’autore che deve aver preso la decisione dell’atto. ll dolo eventuale è sufficiente (DTF 132 IV 49 consid. 1.1 e rinvii). c) Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg. CPP), dei testi (art. 162 e seg. CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg. CPP), le perizie (art. 182 e seg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg. CPP) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova. d) In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b). L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15, pag. 277 s. con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss). Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF del 7 maggio 2003 inc. 6P.37/2003 consid. 2.2) . e) Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10,
n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; DTF 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2a edizione, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., ad § 39, n. 22, pag. 157 e ad § 62, n. 4, pag. 292 s.; STF del 28 giugno 2011 inc. 6B_936/2010 consid. 5; STF del 10 maggio 2010 inc. 6B_10/2010 consid. 1.2; STF del 23 aprile 2010 inc. 6B_1028/2009 consid. 2.3). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23). Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010 inc. 6B_10/2010 consid. 1.2) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; DTF 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007 inc. 6P.218/2006 consid. 3.4.1), nel senso sopra indicato. f) Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF del 13 maggio 2008 inc. 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF del 19 aprile 2002 inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato. Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo . Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio. Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF del 29 luglio 2011 inc. 6B_369/2011 consid. 1.1; STF del 13 giugno 2008 inc. 6B_235/2007 consid. 2.2; STF del 13 maggio 2008 inc. 6B.230/2008 consid. 2.1; STF del 30 marzo 2007 inc. 6P.218/2006 consid. 3.8.1; STF del 19 aprile 2002 inc. 1P.20/2002 consid. 3.2; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag 73). 13.4. Da un’analisi complessiva delle risultanze istruttorie, emergono indizi chiari precisi e concordanti che fugano ogni ragionevole dubbio sul fatto che AP 1 ha coscientemente disposto di soldi non suoi allorquando ha svuotato il conto intestato a __________ poco dopo che vi erano stati accreditati € 96'875.- provenienti dal conto intestato ad __________ presso ACPR 1. 13.4.1. È incontestato che sulla relazione nr presso __________ intestata a __________ AP 1 sia l’unico avente diritto di firma e che sia stato egli stesso ad avere eseguito, immediatamente dopo l’accredito di € 96'875.-, più operazioni di addebito che hanno svuotato il suddetto conto. Lo stesso AP 1 ha poi confermato di avere destinato a propri fini gli averi accreditati sul predetto conto e meglio di avere pagato € 14'000.- di bollette, canoni di locazione e spese arretrate, di avere eseguito un giroconto di € 5'000.- a favore della __________ società unipersonale a lui riconducibile con sede a __________ e di avere bonificato € 77'170.- a favore di __________ per acquistare, a suo dire, due automobili di seconda mano. Resta da stabilire se l’agire di AP 1 sia potuto avvenire per effetto di una sua supposizione erronea delle circostanze di fatto. a) A sostegno di questa tesi, AP 1, come detto, adduce di avere ritenuto che l’importo di € 96'875.- bonificatogli corrispondesse al prezzo di due suoi quadri venduti ad un cittadino svizzero tramite tale F.V. . L’appellante non fornisce tuttavia alcuna prova credibile dell’asserita compravendita. Non costituisce prova attendibile il “ certificato di vendita ” prodotto agli atti dal ricorrente. Trattasi di mera dichiarazione unilaterale dello stesso AP 1 in cui egli asserisce di cedere a tale “ SIG. F.V. PER __________ ” un quadro dell’autore E.C. ed uno dell’autore B. ad un prezzo complessivo di € 100’000.-. Orbene, la mera dichiarazione dell’appellante non comporta, in sé, alcuna conclusione di una compravendita. Questo contratto sinallagmatico si perfeziona infatti solo in presenza del vicendevole consenso delle parti. Nel caso in esame, alla dichiarazione di vendita non segue alcuna accettazione da parte dell’acquirente o di un suo rappresentante. Non costituiscono manifestazione in tal senso le due firme, invero illeggibili e mai ricondotte dall’appellante ad un eventuale compratore, apposte sotto la data del “ certificato di vendita ”. Del resto, lo stesso AP 1 ha confermato in appello l’assenza sul predetto documento della firma di F.V. adducendo quale giustificazione che “ solo chi vende firma l’autenticità e la lecita provenienza dell’opera ”. Permane pertanto il fatto che, diversamente da quanto vorrebbe AP 1, la documentazione in atti non suffraga in alcun modo l’asserita conclusione del contratto di compravendita dei quadri. Del resto, il mediatore F.V., descritto genericamente dall’appellante come “esperto e mercante d’arte” “di circa 50 anni, basso, di corporatura robusta”, “capelli brizzolati, senza occhiali, né barba e senza baffi”, “cittadino svizzero che parlava italiano con accento straniero” non risulta conosciuto né alle banche dati svizzere né a quelle italiane. Inoltre si rileva come nemmeno una indagine attraverso i motori di ricerca di internet produca un esito positivo e come ciò sia alquanto anomalo per un commerciante d’arte. Pure indiziante della non plausibilità del “ certificato di vendita ” la circostanza che in esso AP 1 dichiara di avere ricevuto sul suo conto € 100’000.- quale prezzo per la cessione dei due quadri, mentre in realtà la somma bonificatagli da __________ è stata di € 96'875.-. L’incongruenza dell’importo, ritenuta in appello da AP 1 affatto preoccupante essendo egli in condizione di ridare la differenza fra quanto pattuito e quanto bonificatogli, resta sospetta poichè non si capisce perché l’appellante contro i suoi interessi avrebbe sovrastimato l’entità del bonifico ricevuto. Inoltre, la convinzione di AP 1 che l’accredito di € 96'875.- del 22 ottobre 2008 potesse provenire dal buon esito della vendita dei due quadri è tutt’altro che suffragata dal “ Certificato di vendita ” essendo quest’ultimo datato “ 07.11.2008 ” ovvero successivo sia al bonifico a favore della relazione __________, intestata alla società __________. riconducibile all’appellante, sia alle operazioni di svuotamento che quest’ultimo ha eseguito sul predetto conto tra il 23 e il 28 ottobre 2008. È poi quanto mai sospetto il comportamento di AP 1 che ha prosciugato il conto accreditato da __________ allorquando, per sua stessa ammissione, non aveva mai sentito nominare prima questa società e ne ignorava eventuali legami con il presunto F.V. . Del resto, come appena visto, il “ certificato di vendita ” in cui è citata “__________” è datato “ 07.11.2008 ” e pertanto posteriore alle operazioni bancarie di AP 1. Sospetto è pure il fatto che AP 1 abbia iniziato a svuotare il conto __________ già il giorno dopo l’avvenuto bonifico da parte di __________, pur non sapendo, per sua stessa ammissione, accendere un computer e pertanto non potendo seguire on-line l’evoluzione della relazione bancaria a lui riconducibile. In appello, il ricorrente ha giustificato la sua celere reattività precisando che era venuto a conoscenza del buon esito della trattativa della vendita dei quadri e che da allora telefonava ogni giorno alla banca chiedendo dell’avvenuto accredito. A suo dire, egli viveva in quel periodo a __________ per seguire le sue società ciò che gli ha permesso di recarsi immediatamente presso la banca. Queste eccezioni, per giunta mai suffragate da prove, nella misura in cui sono rilevanti ai fini del giudizio, cadono nel vuoto in quanto, come visto, sono sconfessate da concordanti indizi che inducono a ritenere la compravendita dei quadri come mai conclusa. Poco credibile è, inoltre, il fatto che, nonostante le parti contrattuali non si conoscessero affatto e, pertanto, mancasse fra loro un rapporto di consolidata fiducia, l’asserito compratore abbia pagato il prezzo di € 96'875.- a AP 1, senza simultaneamente ritirare i quadri acquistati e finanche senza prendere alcuna cautela per assicurarsi che quest’ultimo avrebbe rispettato i suoi obblighi di consegna. L’inverosimiglianza di una tale esecuzione contrattuale permane intatta anche di fronte al timore di essere truffato eccepito in appello da AP 1 quale motivo che lo avrebbe indotto a porre l’invio anticipato dei soldi come “ condizione unica ” per il buon esito della trattativa. Nessun compratore, per un timore espresso dalla controparte, accetterebbe di pagare anticipatamente il prezzo senza avere nulla in mano. Poco attendibile è, inoltre, AP 1 nella misura in cui ipotizza di avere pagato in contanti al mediatore F.V., quando questi è venuto a __________ a ritirare i due quadri acquistati, il saldo della provvigione del 5% pari a circa € 2'000.-. Invero, l’appellante non ha saputo documentare in alcun modo questo versamento per il quale il rilascio di una quietanza era quanto mai necessario essendo avvenuto, diversamente da quanto sostenuto in appello da AP 1, al di fuori di qualsiasi tracciabilità del denaro. Del resto, sarebbe stato più plausibile che lo stesso F.V. avesse trattenuto per intero la commissione di € 5'000.-, bonificando a favore di AP 1 l’importo di € 95'000.- ovvero il prezzo dei due quadri già al netto della provvigione. La stessa circostanza asserita da AP 1 ch’egli abbia ereditato da suo padre dei quadri degli artisti E.C. e A.B., pittori, a detta dell’appellante, sconosciuti negli anni ‘70 e pagati allora poche centinaia di migliaia di lire alle aste di __________, oltre a non essere minimamente provata, stride con la realtà delle cose. Entrambi gli autori godevano infatti già a metà degli anni ‘60 di una diffusa notorietà avendo, tra l’altro, esposto alla Biennale di Venezia e in altre mostre di richiamo in Italia e all’estero (http://it.wikipedia.org/wiki/E.C.;http://it.wikipedia.org/wiki/A.B.). Ma ciò che getta ancor più un’ombra sulla versione di AP 1 è che questi non abbia saputo produrre alcuna prova dell’avvenuta consegna a F.V. dei due quadri venduti, documento che l’appellante, in qualità di venditore, avrebbe senz’altro dovuto avere per non esporsi al rischio di essere tacciato d’inadempienza contrattuale. Già solo sulla base di questi elementi, correlati logicamente nel loro insieme, è del tutto ragionevole ritenere che AP 1 non abbia stipulato alcun contratto di vendita dei due quadri per il tramite di tale F.V. e che sapesse della provenienza illecita, a seguito di attacco informatico ai danni di F.V., dell’accredito di € 96'875.- sul conto bancario nr., presso __________ intestato alla società __________ a lui riconducibile. Ciò malgrado l’appellante ha quanto meno messo al disposizione il predetto conto affinché vi confluissero i suddetti averi di cui ha poi disposto per propri interessi. Le censure formulate al riguardo dall’appellante devono pertanto essere respinte. b) Ma vi è di più. AP 1 nel motivare la destinazione di quanto ricevuto da __________ ha precisato di avere destinato gli € 14'000.- prelevati dal conto __________ di __________ per pagare bollette, canoni di locazione e costi arretrati, di avere eseguito un giro bancario di € 5'000.- a favore della __________ a lui riconducibile e di avere effettuato un bonifico di € 77'000.- a favore dell’autosalone __________ per acquistare in Germania un’Audi A6 e un’Audi A8, poi rivendute in perdita. Della causale di quest’ultimo bonifico tuttavia AP 1 non fornisce alcuna prova credibile. Agli atti l’appellante ha prodotto un ordine di bonifico bancario datato 23 ottobre 2008 per l’importo di € 77'000.- dal conto bancario nr. 20190801, presso __________, (intestato alla società __________) a favore della società a responsabilità limitata “__________” e due contratti di compravendita (“Kaufvertrag”)¨. Entrambi riportano quale compratore “__________L.” e quale venditore “__________”, oltre al prezzo ed all’automobile oggetto della compravendita, dettagliando per quest’ultima la marca, il modello, il numero di telaio, l’anno di fabbricazione e d’immatricolazione, il colore ed i chilometri percorsi. Orbene, sia il primo contratto relativo all’Audi A6 Avant 2.7 sia il secondo relativo all’Audi8 4.2 Quattro sono privi della firma del venditore. Il secondo non è nemmeno sottoscritto dal compratore. Essi non provano, dunque, il perfezionamento di alcuna compravendita. Lo stesso AP 1, a domanda degli inquirenti, ha poi ammesso di non poter comunicare loro il numero di immatricolazione delle predette auto avendole rivendute a privati sempre in Germania pochi giorni dopo il loro acquisto riportando una perdita di € 10'000.-. Di questa rivendita, AP 1 non è mai stato in grado di fornire nessuna prova nonostante sia stato sollecitato in tal senso dalle autorità. In particolare non è in grado di produrre né il relativo contratto né prova dell’incasso di € 67'000.- corrispondente all’asserito prezzo di rivendita. A nulla vale l’eccezione dell’insorgente, avanzata in sede di appello, secondo cui “ in Germania le auto usate si comprano e si vendono in grossi spiazzali con delle casette di legno e con formalità semplicissime ”. Per quanto possano essere snelle le formalità contrattuali in Germania, esse non possono non prevedere lo scambio di una pur minima documentazione. Indiziante della mala fede di AP 1 è, pertanto, anche il suo comportamento volto a celare la destinazione di € 77'000.- facenti parte dell’accredito proveniente da __________. Le censure dell’appellante volte a sconfessare l’accertamento del primo giudice sono pertanto da respingere. 13.4.2. Vi sono, dunque, elementi di fatto che permettono di escludere ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità di AP 1. L’appellante, agendo verosimilmente con l’aiuto di terzi rimasti ignoti, ha messo a disposizione il conto bancario nr., presso __________, intestato alla società __________ a lui riconducibile, per farvi trasferire € 96'875.- provento di un attacco informatico ai danni del conto bancario nr. intestato ad __________, presso ACPR 1. Egli ha dunque funto da beneficiario del trasferimento di denaro (money mule), interponendosi fra il soggetto danneggiato e l’hacker, rendendo così più difficoltoso il perseguimento penale di quest’ultimo. L’appellante ha, poi, evidentemente trasferito a favore dell’hacker il provento di reato, trattenendone per sé una parte. Con il suo agire AP 1 ha, dunque, permesso che la manipolazione informatica andasse a buon fine, ovvero che si realizzasse un indebito trasferimento di attivi a suo favore. L’insorgente ha intenzionalmente collaborato con l’hacker all’esecuzione del reato, ricoprendo un ruolo essenziale, quanto meno a livello operativo. Egli ha pertanto adempito sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo ai presupposti del reato di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati giusta l’art. 147 CP. 13.5. La pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 100.- ciascuna e la multa di fr. 1'300.- inflitte dal primo giudice - non contestate nella loro commisurazione - appaiono adeguate alla colpa dell’autore, segnatamente alla gravità dell’infrazione ed alle circostanze in cui quest’ultima ha avuto luogo. Da confermare è anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un periodo di prova di 2 anni. Da confermare, infine, tenuto conto della liquidità delle pretese civili, la condanna dell’appellante a pagare l’importo di fr. 146'639.78 all’AP ACPR 1, cessionaria del credito di __________. 13.6. Sulla tassa di giustizia e sulle spese di secondo grado Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 700.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP, 34, 42, 44, 47, 106, 147 CP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG dichiara e pronuncia: 1. L’appello è respinto. Di conseguenza: 1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3184/2010 del 14 luglio 2010. 1.2. AP 1 è condannato: 1.2.1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna, per un totale di fr. 9'000.- (novemila); 1.2.2. alla multa di fr. 1’300.- (milletrecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata a 13 (tredici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP); 1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’250.- (milleduecentocinquanta) per il procedimento di primo grado. 1.2.4. al pagamento all’AP ACPR 1, dell’importo di fr. 146'639,78 a titolo di risarcimento; 1.3. l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni; 2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 700.-
- altri disborsi fr. 200.- fr. 900.- sono posti a carico di AP
1. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.