Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Essendo la decisione di cui è chiesta la revisione stata emanata il 21 giugno 2010, ma passata in giudicato solo con la sentenza del Tribunale federale del 20 giugno 2011, ed essendo la domanda di revisione stata introdotta il 23 maggio 2012, a questo procedimento si applicano le regole di competenza e di procedura di cui agli art. 21 e 411 e seg. CPP (cfr. STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011; Pfister-Liechti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 in fine ad art. 453 CPP; Lieber, in Kommentar zur StPO, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP). I motivi di revisione pertinenti sono per contro quelli previsti dal diritto applicabile nel momento in cui è stata emessa la decisione di cui è chiesta la revisione (cfr. STF 10 settembre 2012 in 6B_58/2012, consid. 1;STF 7 febbraio 2012, in 6B_846/2011, consid. 2.1; STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011 consid. 3.1; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011 consid. 1.1; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 453 CPP n. 2 in fine; Lieber, in Kommentar zur StPO, op. cit., ad art. 453 CPP n. 5). Dunque, sono quelli previsti all’art. 299 del Codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 (CPP TI).
E. 2 L’art. 411 cpv. 1 CPP prevede che le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al Tribunale d’appello. La decisione sulle stesse compete, dunque, a questa Corte. a) Per l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione, tra l’altro, se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta. In maniera sostanzialmente analoga, l’art. 299 lett. c CPP TI, come visto determinante per la fattispecie qui in disamina, già prevedeva la facoltà di chiedere la revisione di una sentenza di condanna in presenza di fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice nel primo processo. L’attuale normativa va oltre a quella cantonale, non distinguendo più tra la revisione a favore e la revisione a sfavore dell’imputato, tale rimedio essendo previsto nei due casi alle medesime condizioni (Messaggio, pag. 1221). In quanto mezzo di ricorso sussidiario, la revisione non era (e non è) ammessa contro decisioni che possono essere modificate con un altro tipo di impugnativa, non essendo essa intesa quale strumento per recuperare un mezzo di ricorso non esperito (Messaggio, pag. 1221). b) Entrambe le norme procedurali del vecchio e nuovo diritto riprendono la doppia esigenza posta dall’art. 385 CP, in base alla quale i fatti o mezzi di prova invocati devono essere nuovi e rilevanti (STF 20 giugno 2011, in 6B_310/2011, consid. 1.2.). Per giustificare una domanda di revisione dunque, è necessario che i fatti o i mezzi di prova richiamati posseggano tali caratteristiche. Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (M essaggio, pag. 1222; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1276, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2a pag. 67, 120 IV 246 consid. 2a pag. 248, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a pag. 357 ). Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando il giudice l'ha esaminato, ma non ne ha valutato correttamente la portata ( Messaggio, pag. 1222; Piquerez, op. cit., nota 3247, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2b pag. 68). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto alla duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio ( STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Per ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto ignoto al giudice possa dar spazio ad una revisione occorre, in particolare, che lo stesso sia talmente probante su una questione decisiva da non potersi immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se ne avesse preso conoscenza. Il TF ha, a titolo d’esempio, indicato che potrebbe essere data la novità di un documento già agli atti in un caso in cui l’annotazione decisiva figura a piccoli caratteri sul retro di un contratto o quando un atto è contenuto in un ampio lotto di documenti che non sono stati debitamente vagliati e sui quali l’attenzione manifestamente non è stata portata, ritenuto comunque che, nel dubbio, occorre partire dal presupposto che il giudice ha preso conoscenza di tutti gli atti e di tutti i mezzi di prova discussi in occasione del dibattimento (DTF 122 IV 6 consid. 2b pag. 69 ). I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole (oppure, nel nuovo diritto, più sfavorevole) al condannato ( Piquerez, op. cit., n. 1277, pag. 787; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, § 102 n. 24; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2a pag. 67 con richiami). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova nuovi, suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza: poco importa, quindi, che un’assoluzione (rispettivamente una condanna) parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV 40 consid. 2a pag. 42 con riferimenti). Qualora siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116 IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 385 n. 95). c) Per l’art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l’istanza deve definire e comprovare i motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all’art. 385 CPP, secondo cui la motivazione deve indicare i punti della decisione impugnati, i motivi a sostegno di una diversa conclusione e i mezzi di prova invocati (cpv. 1). L’istante deve esporre dettagliatamente gli scopi ed i motivi alla base della sua richiesta, poiché il tribunale della revisione non è tenuto a procedere autonomamente ad indagini in merito o a completare una domanda di revisione lacunosa (Heer in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 412 CPP). Contrariamente al principio della verità materiale dell’art. 6 CPP, rispettivamente a quello della presunzione d’innocenza dell’art. 10 CPP, in caso di dubbio bisogna pronunciarsi a favore della forza in giudicato della sentenza impugnata (Heer, op. cit. n. 1 ad art. 412 e rinvii). Se l’atto di ricorso (rispettivamente l’istanza di revisione) non soddisfa tali requisiti, l’autorità competente lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un termine suppletorio e, nel caso in cui non sia corretto entro il termine impartito, non entra nel merito (art. 385 cpv. 2 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1475, pag. 674; Heer op. cit., n. 6 ad art. 411 CPP). Giusta l’ art. 412 CPP la Corte d’appello e revisione penale procede ad un esame preliminare dell’istanza e non entra nel merito se essa è manifestamente inammissibile o infondata (cpv. 1) oppure se è già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta (cpv. 2 CPP). Un motivo di revisione già respinto in una precedente procedura di revisione non può, dunque, di massima, essere fatto valere in una seconda procedura. Può, tuttavia, essere invocato in aggiunta ad altri fatti o mezzi di prova per una valutazione globale (Messaggio, pag. 1223; Bernasconi e altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 412 CPP). Analogamente a quanto previsto dal CPP TI, la revisione a sfavore del condannato può essere chiesta solo se l’azione penale non è ancora prescritta (Messaggio, pag. 1223). La revisione a favore del condannato può, invece, essere chiesta anche dopo l’intervento della prescrizione (art. 410 cpv. 3 CPP). d) La responsabilità per il recupero del materiale e la prova delle argomentazioni di revisione è dell’istante, che deve specificare in che misura fatti o prove sono nuovi e rilevanti. In quest’ottica l’istanza di revisione deve contenere informazioni circa il contenuto delle dichiarazioni che ci si deve aspettare dai testimoni chiamati a deporre, circa il contenuto di un documento o la conformazione di un particolare tipo di prova. Le esigenze per una richiesta di prove sono più elevate rispetto a quelle della procedura ordinaria. Con la revisione devono essere forniti indizi relativamente al risultato che l’assunzione di una prova darà. In un simile contesto, l’affermazione che un teste dirà qualcosa in un determinato senso, non è di per sé sufficiente; sarà ad esempio consigliabile precisare in che occasione e in che modo il teste è venuto a conoscenza dei fatti, rispettivamente, in mancanza di ulteriori indizi, potrà essere necessario produrre una dichiarazione scritta, avente per oggetto la disponibilità del teste a testimoniare e contenente un sunto rudimentale di quelle che saranno le sue dichiarazioni (Heer, op. cit., n. 2 ad art. 412). e) E’ generalmente riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere continuamente in discussione una decisione cresciuta in giudicato, a raggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel primo processo in ragione di una negligenza procedurale (STF 14.12.2012 in 6B_415/2012 consid. 2.3.; DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit, n. 42 ad art. 410). In simili casi vi è in effetti un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna. E’ così abusiva una richiesta di revisione che si fonda su fatti che il ricorrente conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria d’impugnazione (DTF 130 IV 72 consid. 2.2). In tale ambito una revisione può entrare in considerazione solo per fatti e mezzi di prova importanti che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426). Colui che invoca, per il tramite di una richiesta di revisione, un mezzo di prova che esisteva già al momento della procedura che ha condotto alla sua condanna e del quale aveva conoscenza, deve giustificare in dettaglio i motivi che lo hanno indotto a non sottoporlo ai giudici a tempo debito. Nel caso non lo faccia, deve lasciarsi imputare d’avervi rinunciato senza valida ragione, dando così spazio al sospetto di un comportamento contrario al principio della buona fede, costitutivo d’abuso di diritto, che gli preclude la possibilità di farne uso in una nuova procedura (STF 6B_415/2012 del 14 dicembre 2012, consid. 2.3.; STF 6B_942/2010 del 7 novembre 2011 consid. 2.2.1.).
E. 3 Nella fattispecie il procedente, come visto, fonda la propria istanza su una serie di dichiarazioni scritte di medici attivi nel Cantone Ticino al tempo dei fatti per i quali è stato condannato, con le quali essi hanno confermato di non aver mai ricevuto la circolare del 28 giugno 1996 dall’Ufficio del medico cantonale né da quello del farmacista cantonale, né tantomeno di aver ricevuto il bollettino n. 24 del 24 giugno 1996 dell’UFSP. Il fatto non è di certo nuovo, poiché la contestazione in base alla quale egli non avrebbe avuto conoscenza di tali documenti e, dunque, del carattere stupefacente delle sostanze contenute nelle capsule dimagranti da lui prescritte, è stata sollevata sin da subito dal IS 1, tant’è che con il suo ricorso in cassazione egli ha contestato la sentenza di primo grado proprio perché non ha tenuto conto di questo fattore (sentenza CCRP 21 giugno 2010, consid. 2.2.). I giudici si sono così a più riprese chinati sulla questione della consapevolezza dell’accusato al proposito e su quella della ricezione della citata documentazione già nella procedura ordinaria.
E. 4 Oltre a ciò, va rilevato come le prese di posizione dei colleghi medici qui prodotte non possono considerarsi una nuova prova ai sensi di quanto esposto in precedenza. In effetti, benché si possa riconoscere che esse non fossero note ai giudici al momento della decisione, non va dimenticato che si tratta di prove che avrebbero potuto, e dovuto, essere raccolte già nella procedura ordinaria. In effetti, la verifica presso i colleghi - diretta o tramite assunzione della loro testimonianza da parte del tribunale – della ricezione delle informazioni scritte che si pretende gli siano state recapitate, è un atto quasi scontato da parte di colui che solleva un’eccezione di buona fede come quella in disamina. D’altronde, non si tratta di una prova difficile da assumere, anzi. Prova ne è che IS 1 ha ora presentato ben 6 attestazioni scritte. Essa poteva - e doveva – essere assunta o quantomeno pretesa in procedura ordinaria. La richiesta, ora, di una revisione sulla scorta di testimonianze che egli ha omesso per motivi non scusabili di far assumere nella procedura principale, rappresenta un abuso di diritto che non può trovare sostegno.
E. 5 Oltre a ciò, non va dimenticato che la CCRP, nella sentenza impugnata, ha già avuto modo di chiarire che l’invio della circolare e del bollettino non costituiscono che uno degli indizi sui quali si fonda la condanna del IS 1, senza il quale il castello accusatorio rimane ancora sufficientemente stabile da non mettere in discussione l’esito della procedura: “ Come già accennato, non va, poi, dimenticato che, per accertare la consapevolezza di IS 1 sul carattere stupefacente delle capsule dimagranti in questione, il primo giudice si è pure fondato su altre considerazioni, rilevando in particolare come non sia credibile che un professionista preparato – come il ricorrente si definisce – non aggiorni le sue conoscenze e le informazioni riguardanti la sua professione (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 32), in particolare, in un tema delicato quale quello degli stupefacenti. Considerando assodato che dal 1. luglio 1996 le sostanze in questione sono classificate fra gli stupefacenti, non è, infatti, immaginabile che nel maggio 2003 (data delle prime forniture di pastiglie per cui l’azione penale non é prescritta) IS 1 non fosse ancora a conoscenza del fatto che tali sostanze erano (ormai da anni) considerate stupefacenti. Va, al proposito, notato che il riconoscimento del carattere stupefacente di tali sostanze si inserisce nell’ambito di un’importante modifica legislativa che ha condotto alla sostituzione dell’allora vigente ordinanza con due nuove normative, l’Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (OStup) e l’Ordinanza sui precursori e altre sostanze chimiche utilizzate per la fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope (Ordinanza sui precursori, OPrec) e che ha comportato dei cambiamenti pratici anche per l’attività dei medici (cfr. doc. AI 14). Non può, dunque, essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice secondo cui una tale importante modifica dell’ordinamento giuridico riguardante da vicino l’attività medica non può essere sfuggita a IS 1. Del resto, oltre agli elementi sin qui indicati, indiziante della consapevolezza del carattere stupefacente delle sostanze è il fatto che le pastiglie venivano chieste prima in __________ e, poi, a __________ (e soltanto ad un farmacista evidentemente compiacente, in forza anche del legame di parentela con lo stesso IS 1; cfr. sentenza impugnata, consid. 6, pag. 15; consid. 11, pag. 20-21). Al proposito, il fatto che la composizione (estremamente banale nella sua semplicità) del prodotto fosse stata ideata da un medico della __________ (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 17; consid. 11, pag. 20) non giustifica certamente la necessità di recarsi così lontano per ottenere tale preparato (XY si recava personalmente a __________ per ritirare le capsule, cfr. sentenza impugnata, consid. 11, pag. 20). In maniera analoga, nulla (di lecito) può spiegare la necessità di procurarsi le capsule fuori cantone poiché non può essere ragionevolmente preteso che esse non potessero venire fatte in Ticino per motivi di natura tecnica. Infine – ma questo è da solo sufficiente a dimostrare l’assoluta inconsistenza della tesi di IS 1 – ormai da anni il carattere stupefacente delle anfetamine è notorio non solo nella cerchia degli addetti ai lavori, ma nella popolazione in generale. Non è, perciò, nemmeno sostenibile che un medico non sapesse che tali sostanze cadono sotto l’influsso della LFStup. Alla luce di tutte queste circostanze – fortemente indizianti della sua consapevolezza del carattere stupefacente delle sostanze – si rivela a dir poco ardita la tesi ricorsuale secondo cui sarebbe arbitrario il relativo accertamento del primo giudice.” (sentenza impugnata, consid. 2.4., pag. 7 seg.). Tenuto conto degli estremi entro i quali la CCRP poteva muoversi nell’evasione dei ricorsi per cassazione, cioè quelli della censurabilità dell’accertamento dei fatti e della valutazione delle prove solo per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP TI; DTF 135 V 2 consid. 1.3.; DTF 118 Ia 28 consid. 2b), anche volendo per ipotesi considerare come nuove le argomentazioni e le prove qui addotte, non è verosimile che esse avrebbero potuto, se considerate, portare ad un esito sensibilmente più favorevole al condannato.
E. 6 Con la sua replica, il IS 1 chiede che si proceda all’audizione dei medici che hanno allestito le dichiarazioni prodotte. Per tutto quanto sopra esposto, la domanda di revisione in oggetto risulta destinata all’insuccesso su tutti i fronti. Di riflesso non si rende necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.
E. 7 Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e devono di conseguenza essere addossati all’istante. Per questi motivi, visti gli art. 8, 81, 94, 410 segg., 428 CPP, 288, 295, 299 segg. CCP TI, 385 CP, 9, 10, 11, 13, 19, 20 LStup, 41, 43 OStup, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L’istanza di revisione è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 400.-
- altri disborsi fr. 200.- fr. 600.- sono posti a carico dell’istante. 3. Intimazione a: - -
- Ministero pubblico, 6901 Lugano Per la Corte di appello e di revisione penale Il presidente delegato La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.17.2012.69
Locarno
7 marzo 2013/nh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, presidente delegato
Giovanni Celio e Damiano Bozzini
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
sedente per statuire sullistanza di revisione presentata il 23 maggio 2012 da
IS 1 IS 1RI 1
rappr. dall' PA 1
contro la sentenza 21 giugno 2010 dellallora Corte di cassazione e revisione penale (inc. 17.2010.4)
In data 21 dicembre 2009, IS 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del presidente della Corte delle assise correzionali, con la quale ha chiesto il proscioglimento da ogni accusa.
Statuendo in merito con sentenza 21 giugno 2010, la CCRP ha parzialmente accolto il ricorso, modificando il dispositivo della condanna, riducendo a 120 il numero delle aliquote da fr. 400.- ciascuna, per complessivi fr. 48'000.-, pena sempre sospesa ai sensi della decisione di prime cure.
L11 agosto 2010 il procedente ha introdotto un ricorso in materia penale dinnanzi al Tribunale federale, respinto dallo stesso con sentenza del 20 giugno 2011.
Neppure provato, a detta dellistante, è il fatto che il bollettino n. 24 del 24 giugno 1996 dellUFSP gli sia stato trasmesso, rispettivamente che egli lo abbia effettivamente ricevuto.
Di riflesso, in base alle nuove risultanze emerse grazie alla documentazione prodotta con la revisione, nel comportamento del prevenuto si può, nella peggiore delle ipotesi, intravvedere una negligenza, laddove lart. 20 cifra 1 cpv. 3 vLStup presuppone intenzionalità.
Di conseguenza, il procedente postula laccoglimento della sua istanza di revisione e la riforma della sentenza impugnata nel senso che egli deve essere prosciolto da ogni accusa.
Unitamente alle sue osservazioni, il magistrato ha prodotto anche una dettagliata presa di posizione, con numerosi allegati, del farmacista cantonale __________, datata 8 giugno 2012, allestita dopo che il procuratore gli ha sottoposto listanza di revisione qui in disamina.
A suffragio della propria posizione, egli ha chiesto che i medici autori delle dichiarazioni vengano interrogati dalla scrivente Corte.
Inoltre ha chiesto lestromissione dellallegato del farmacista cantonale in quanto egli non è stato formalmente incaricato né dal Ministero pubblico, né dalla CARP, di compiere accertamenti. Le sue considerazioni sono pertanto irrite e irricevibili.
I motivi di revisione pertinenti sono per contro quelli previsti dal diritto applicabile nel momento in cui è stata emessa la decisione di cui è chiesta la revisione (cfr. STF 10 settembre 2012 in 6B_58/2012, consid. 1;STF 7 febbraio 2012, in 6B_846/2011, consid. 2.1; STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011 consid. 3.1; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011 consid. 1.1; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 453 CPP n. 2 in fine; Lieber, in Kommentar zur StPO, op. cit., ad art. 453 CPP n. 5).Dunque, sono quelli previsti allart. 299 del Codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 (CPP TI).
E così abusiva una richiesta di revisione che si fonda su fatti che il ricorrente conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria dimpugnazione (DTF 130 IV 72 consid. 2.2). In tale ambito una revisione può entrare in considerazione solo per fatti e mezzi di prova importanti che il condannato non conosceva al momento dellemanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur lordonance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426).
Colui che invoca, per il tramite di una richiesta di revisione, un mezzo di prova che esisteva già al momento della procedura che ha condotto alla sua condanna e del quale aveva conoscenza, deve giustificare in dettaglio i motivi che lo hanno indotto a non sottoporlo ai giudici a tempo debito. Nel caso non lo faccia, deve lasciarsi imputare davervi rinunciato senza valida ragione, dando così spazio al sospetto di un comportamento contrario al principio della buona fede, costitutivo dabuso di diritto, che gli preclude la possibilità di farne uso in una nuova procedura (STF 6B_415/2012 del 14 dicembre 2012, consid. 2.3.; STF 6B_942/2010 del 7 novembre 2011 consid. 2.2.1.).
Il fatto non è di certo nuovo, poiché la contestazione in base alla quale egli non avrebbe avuto conoscenza di tali documenti e, dunque, del carattere stupefacente delle sostanze contenute nelle capsule dimagranti da lui prescritte, è stata sollevata sin da subito dal IS 1, tantè che con il suo ricorso in cassazione egli ha contestato la sentenza di primo grado proprio perché non ha tenuto conto di questo fattore (sentenza CCRP 21 giugno 2010, consid. 2.2.). I giudici si sono così a più riprese chinati sulla questione della consapevolezza dellaccusato al proposito e su quella della ricezione della citata documentazione già nella procedura ordinaria.
Essa poteva - e doveva essere assunta o quantomeno pretesa in procedura ordinaria.
La richiesta, ora, di una revisione sulla scorta di testimonianze che egli ha omesso per motivi non scusabili di far assumere nella procedura principale, rappresenta un abuso di diritto che non può trovare sostegno.
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- Ministero pubblico, 6901 Lugano
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il presidente delegato La segretaria