Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.17.2012.40
Locarno
25 luglio 2012/mi
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
assessori giurati:
AS 1
AS 3
AS 4
AS 5
AS 2 (supplente)
AS 6 (supplente)
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nellambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura dappello avviata con annuncio del 31 gennaio 2012 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 gennaio 2012 dalla Corte delle assise criminali
richiamata la dichiarazione di appello 16 aprile 2012;
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia (intimata il 26 marzo 2012), con dichiarazione dappello 16 aprile 2012, lappellante ha confermato il proprio annuncio precisando di impugnare unicamente il dispositivo relativo alla pena. Al riguardo, egli chiede che la pena detentiva a suo carico venga contenuta nei 3 (tre) anni e che essa venga condizionalmente sospesa per la metà.
In relazione alla condanna del 26 marzo 1997, precisa che essa è relativa ad un trasporto di Curdi che lui ha effettuato nel 1996 dallItalia destinazione Germania. Si trattava di 19 persone che ha trasportato con un furgone cassonato. Dichiara che avrebbe ricavato 500 marchi a persona. Il trasporto era organizzato da__________. Non ha ricavato nulla dallimpresa perché il trasporto non è andato a buon fine. Non ha scontato la pena detentiva di 1 anno cui è stato condannato. È stato unicamente in detenzione preventiva per due mesi a__________ed è stato rilasciato su cauzione (fr. 13'000.-) che ha perso non essendosi presentato al processo.(verb. dib. dappello, pag. 2)
Appello
In ragione di quanto sopra, linsorgente ha postulato che la pena a suo carico venga contenuta in 3 anni e che per la metà venga sospesa condizionalmente in applicazione dellart. 43 cpv. 1 CP.
- il fatto di avere avviato un importante traffico di eroina in età matura, nonostante lesperienza di padre di figli problematici avrebbe dovuto fargli percepire in modo particolare la pericolosità di quel che faceva,
- lavere agito per mero scopo di lucro - conseguendo il non indifferente utile di circa 12000.- fr - nonostante egli non versasse in particolari difficoltà economiche,
- il suo essere uno spacciatore puro, non essendo egli un consumatore di stupefacenti.
- non essendo egli incensurato,
- non avendo alle spalle una vita particolarmente meritoria ancorché sia stato un buon lavoratore,
- non potendo vantare una buona collaborazione con gli inquirenti essendosi egli limitato ad ammettere quanto gli veniva contestato, in modo non confutabile, dagli inquirenti.
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle circostanze esterne, e meglio della situazione concreta dellautore in relazione allatto, per esempio situazioni demergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dellart. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2).
Non può, invece, essere considerato ad attenuazione della sua colpa - come richiesto dalla difesa - il preteso non elevato reddito ricavato dal traffico di stupefacenti
Dal profilo soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6.B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c), il caso dellautore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro. AP 1 non è consumatore abituale di stupefacenti: egli si è, quindi, dedicato al traffico di eroina e cocaina per denaro e non per garantirsi il fabbisogno di droga. Ma non solo. Egli non è nemmeno un consumatore saltuario di tali sostanze. Egli può, dunque, essere ritenuto uno spacciatore puro: la sua perfetta consapevolezza della pericolosità della sostanza stupefacente (cfr. verb. dib. dappello, pag. 3) di cui non fa, perciò, nessun uso rende particolarmente riprovevole il traffico che ne fa.
Ciò nonostante egli si è dedicato al traffico di stupefacenti al solo scopo di migliorare la propria situazione economica e lo ha fatto a 47 anni, cioè dopo avere maturato unesperienza di vita che insegna a identificare in modo chiaro il confine fra il lecito e lillecito e, di norma, esorta a comportamenti ben diversi.
In questo senso, la richiesta della Difesa di considerare come elemento attenuante laccessorietà dello spaccio cade, con evidenza, nel vuoto.
In considerazione dellinsieme dei suddetti elementi, questa Corte ritiene che la colpa di AP 1 sia mediamente grave e che, pertanto, visto il quadro edittale, adeguata sia una pena detentiva variante fra i 4 e i 5 anni (per casi analoghi cfr., a titolo indicativo, sentenza TPC del 29.11.1999 inc. 72.1999.215; sentenza TPC del 21.08.2000 inc. 72.2000.111; sentenza TPC dell08.05.2001 inc. 72.2001.27; sentenzaTPC del 10.08.2001 inc. 72.2001.130; sentenza TPC del 19.11.2007 inc. 72.2007.119; STF del 30.11.2007 inc. 6B_633/2007; STF del 01.07.2008 inc. 6B_120/2008).
Come già rilevato dalla prima Corte, AP 1 non ha, dalla sua, nemmeno su questo versante, particolari circostanze attenuanti. Egli non è incensurato. Ma non solo.
Egli ha alle spalle condanne per comportamenti che dimostrano come frequentasse ambienti malavitosi e come non si facesse molti scrupoli quando gli venivano fatte proposte che nessun uomo onesto, per quanto in difficoltà, avrebbe accettato. Non ha, infatti, da essere argomentato molto per spiegare la bassezza morale di colui che lucra sulla disperazione di chi vive situazioni di pericolo o anche solo di miseria nei propri paesi e cerca, emigrando clandestinamente, una via di salvezza o per spiegare come chi accetta di fornire armi pericolose nelle modalità descritte sopra dimostri una sconcertante spregiudicatezza ed un preoccupante sprezzo della vita o dellincolumità fisica altrui.
Nemmeno può essere banalizzata - con considerazioni di ordine terapeutico - la valenza delinquenziale dellinfrazione alla LStup di cui egli si è reso autore colpevole in passato: al di là della mitezza della pena inflittagli allepoca, non si può, infatti, dimenticare che egli è stato condannato, oltre che per avere fornito marijuana alla moglie, perché trovato in possesso di un quantitativo di tale sostanza (723,89 gr) che mal si concilia con i dichiarati intenti di cura e con alcuni grammi di eroina (6,78) e cocaina (4,25) che non sono propriamente utilizzati come prodotti terapeutici.
Ma non solo. Preoccupa il fatto che AP 1 non ha tratto alcun insegnamento dai suoi precedenti incontri con la giustizia penale: né le condanne inflittegli né il fatto di avere scontato alcuni mesi di carcere preventivo sono serviti da deterrente, da stimolo a tenerlo lontano da comportamenti delinquenziali.
Nemmeno si può dire che, nel suo passato, si ravvedono circostanze - anche isolate - particolarmente meritorie o sfortune particolari e a lui non imputabili che potrebbero, in qualche modo, portare ad unattenuazione della sua colpa.
Infine, AP 1 neppure può vantare una buona collaborazione con gli inquirenti ritenuto come le sue ammissioni siano, in sostanza, sempre andate a rimorchio delle scoperte degli inquirenti: se è vero che tacere è diritto di ogni imputato, è anche vero che chi decide di avvalersi di tale facoltà non può pretendere gli sconti di pena che, invece, vanno concessi a chi collabora attivamente con polizia e magistratura.
La diligente Difesa ha sostenuto che AP 1 è pentito per quanto fatto e che il suo pentimento va considerato a diminuzione della sua colpa. Dellasserito pentimento, tuttavia, questa Corte non ha trovato traccia alcuna nel comportamento tenuto da AP 1 nel corso del procedimento ed ancora al dibattimento dappello.
Non entra, infine, in considerazione una riduzione della pena per agevolare il reinserimento professionale del condannato: come indicato sopra, questo criterio di prevenzione speciale permette soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa.
In conclusione, è soltanto in considerazione del divieto della reformatio in pejus di cui allart. 391 cpv. 2 CPP che la pena a carico dellappellante viene determinata in 4 anni.
Si annota qui che le considerazioni fatte dai primi giudici in relazione al principio della parità di trattamento con riguardo alla pena inflitta a C. sono pertinenti. Gli aspetti soggettivi (Tatverschulden) e le circostanze personali legate allautore (Täterkomponenten) - in particolare, la grave tossicodipendenza che gli è valsa il riconoscimento dellaver agito in stato di scemata imputabilità e la collaborazione fornita agli inquirenti in unestensione tale da costituire, materialmente, un sincero pentimento - giustificavano unampia riduzione della pena determinata in funzione delle sole circostanze oggettive dei reati di cui rispondeva.
visti gli art.77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408, 409 e 454 CPP
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario