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17.2012.168

Appello limitato alle pretese civili (art. 399 cpv. 4 lett. d CPP). Potere cognitivo della CARP

Ticino · 2013-09-02 · Italiano TI
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Appello limitato alle pretese civili (art. 399 cpv. 4 lett. d CPP). Potere cognitivo della CARP

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento.

In particolare, mediante l’appello è ora

possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del

potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3

lett. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e

l’inadeguatezza (lett. c).

L'appellante può limitare il suo appello ad

alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza. Se il tribunale di

primo grado ha pronunciato almeno una decisione di principio sulle pretese

civili, l’appellante può limitarsi ad impugnare i punti della sentenza relativi

agli aspetti civili (art. 399 cpv. 4 lett. d CPP; Mini, Codice di diritto

processuale svizzero, Commentario, ad art. 398 CPP, n. 24, pag. 743).

In questo caso il principio generale secondo cui

il tribunale d’appello ha una cognizione completa in fatto e in diritto su

tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure (art. 398 cpv. 2

CPP) è però limitato. Infatti, nel caso in cui l’appello concerne unicamente i

punti relativi agli aspetti civili, la sentenza di primo grado è esaminata

soltanto nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro (art.

398 cpv. 5 CPP). Ciò significa dunque che il procedimento diviene un mero

processo civile (Hug, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,

Zurigo, Basilea, Ginevra 2010, ad art. 398, n. 28, pag. 1922), in cui il

rimedio dell’appello è possibile unicamente alle condizioni del diritto

processuale civile del foro, e cioè in particolare quando il valore litigioso

secondo l’ultima conclusione riconosciuta è di almeno fr. 10'000.- (art. 308

cpv. 2 CPC; Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del

diritto processuale penale, pag. 1216; Rapporto esplicativo concernente il

Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261). Inoltre,

all’appello limitato alle pretese civili, che è un

“processo civile nel

processo penale”

(Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème édition,

Ginevra, Basilea, Zurigo 2011, § 1630, pag. 557; 6B-353/2012 consid. 2.1. e

riferimenti citati), sono applicabili i principi del diritto processuale

civile, quali il principio dispositivo e attitatorio, che impongo

all’accusatore privato di inoltrare la propria pretesa civile, di quantificarla

e di provarla (cfr. art. 123 CPP), ponendo dunque a suo carico l’onere

probatorio ai sensi dell’art. 8 CC (6B-353/2012 consid. 2.1. e riferimenti

citati). In proposito va ricordato che anche l’ammissione in appello di nuovi

fatti, di nuovi mezzi di prova e di nuove conclusioni soggiace alle regole del

diritto processuale civile e che pertanto, in ossequio a quanto previsto dal

Codice di diritto processuale civile applicabile (art. 317 CPC), tale

ammissione è limitata ai fatti e ai mezzi di prova legati all’evoluzione della

situazione di fatto prodottasi dopo il dibattimento (veri nova) oppure a quelli

preesistenti a condizione che non fosse possibile addurli in primo grado

nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle

circostanze (pseudo nova) (Trezzini, Commentario al Codice di diritto

processuale svizzero, ad art. 317 CPC, pag. 1390 e segg.).

Fatti all’origine della condanna di IM 1

E. 2 I fatti posti alla base della condanna di IM 1 per il reato di lesioni semplici sono, in sintesi e per quanto qui interessa, i seguenti. Nel pomeriggio del 22 luglio 2010, AP 1 e __________, entrambe residenti in via __________ a __________, hanno avuto una discussione con la vicina di casa __________, figlia di IM 1. Sentendo le due signore, che si trovavano nel portico sotto casa, lamentarsi ad alta voce della famiglia IM 1, da loro ritenuta troppo rumorosa, __________ si è affacciata al balcone per dire la sua. E’, così, nato un diverbio verbale tra le tre donne. Ad un certo punto, intenzionata a chiamare la polizia, AP 1 è rientrata nella palazzina. Sul pianerottolo del proprio appartamento, ha, però, incontrato IM 1 che l’ha spinta facendola urtare contro il muro. In seguito all’accaduto, AP 1 ha sporto querela penale nei confronti di IM 1, costituendosi anche parte civile, ora accusatrice privata (AI 1; verbale 10 settembre 2010 e formulario di querela allegati la rapporto di polizia 11 ottobre 2010, AI 2). L’inchiesta avviata a seguito della querela è, poi, sfociata nel decreto d’accusa del 15 dicembre 2010 (AI 5). Conseguenze sulla salute dell’appellante della spinta

E. 3 Il giorno successivo all’accaduto, AP 1 si è recata al Pronto

Soccorso dell’Ospedale Italiano di __________ per farsi visitare: il relativo

rapporto medico riferisce la presenza di algie e ematoma al gomito sinistro ed esclude

la presenza di fratture (AI 1.).

Dopo avere fatto ricorso alle cure del suo medico

curante, dottor __________ - che, nel certificato 24 gennaio 2011 ha annotato che la paziente lamentava ancora dolori alle spalle (certificato medico allegato al

doc. 22, inc. 10.2011.2) - l’appellante si è sottoposta ad ulteriori

accertamenti presso l’Ospedale regionale di __________, dove è stata presa a

carico dal dr. med. __________, medico aggiunto di ortopedia che l’ha visitata

il 17 febbraio 2011 e l’8 aprile 2011, diagnosticando una

“lieve sofferenza

artrosica dell’acromio-claveare, nonché una tendinosi del sovraspinoso,

dell’infraspinoso e del sottoscapolare”

che, secondo il medico, avrebbero

potuto nascondere un’eventuale lesione parziale della cuffia rotatoria della

spalla sinistra.

Per fare chiarezza, il medico ha pertanto

proposto alla paziente di sottoporsi ad un intervento di revisione artroscopica

e le ha prescritto delle sedute di fisioterapia (doc.6, inc. 10.2011.2).

AP 1 si è sottoposta al prospettato intervento

nel mese di giugno 2011, restando ricoverata in ospedale dal 7 al 9 giugno.

Così come si legge nel rapporto medico 15 luglio 2011 del dottor __________,

“l’intervento

è consistito in una decompressione sottoacromiale tramite acromio-plastica per

una problematica di conflitto sottoacromiale cronico post-traumatico in seguito

all’aggressione del 22.07.2010”

e il decorso è stato definito positivo dal

medico (doc. 6, inc. 10.2011.2).

In occasione dei successivi controlli del

2.09.2011 e 7.10.2011, che hanno evidenziato un arco di movimento libero e una

tenuta soddisfacente della cuffia rotatoria, l’appellante si è lamentata di

avere ancora dolori rilevanti alla spalla sinistra, che hanno determinato la

decisione del medico di sottoporla ad un nuovo esame artro-RM (doc. 6, inc.

10.2011.2). Sulla scorta dei risultati positivi dell’esame, che non hanno

evidenziato nulla, il dottor __________ ha deciso la chiusura del trattamento

il 17 novembre 2011 (doc. 7, inc. 10.2011.2).

Il medico curante ha, successivamente - con

certificati 16 dicembre 2011 (doc.12, inc. 10.2011.2) e 10 gennaio e 3

settembre 2012 (doc. 20, inc. 10.2011.2 e doc. CARP 15) - certificato che la

paziente continuava a lamentare dolori alla spalla destra e sinistra.

Dal 31 marzo al 7 luglio 2011 AP 1 è stata in

cura anche dal dottor __________, psichiatra e psicoterapeuta, seguendo un

trattamento psicoterapico di sostegno e una terapia ansiolitica (doc. 6, inc.

10.2011.2).

Appello

Danno corporale

E. 4 Con il suo appello l’appellante pretende un risarcimento per le spese mediche che ha dovuto sostenere in seguito ai problemi alla spalla che addebita alla spinta contro il muro inflittale dall’imputato e per cui - sostiene - si è sottoposta a numerose visite mediche sia presso i suoi medici curanti, che presso lo specialista di ortopedia dell’Ospedale regionale di Lugano, ad un intervento chirurgico, a successive sedute di fisioterapia e all’assunzione regolare di antidolorifici. A mente dell’appellante, l’episodio non ha avuto, poi, solo delle ripercussioni fisiche, ma anche emotive tanto che è stata costretta a rivolgersi ad uno psichiatra e ad assumere farmaci ansiolitici e antidepressivi. In sostanza, AP 1 sostiene di dover essere risarcita per tutte le spese relative a queste cure che quantifica in complessivi fr. 540.75 per le medicine acquistate, e in fr. 6'183.35 complessivi per le spese legate alle visite mediche, all’intervento chirurgico e alla fisioterapia. Tali spese - precisa - non le sono state rimborsate dalla cassa malati a causa del mancato pagamento dei premi e, pertanto, ha dovuto farvi fronte personalmente. Al riguardo, l’appellante indica che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, “il fatto di essere o meno in mora con i premi non può in nessun modo influire sul nesso causale tra l’atto colposo e il danno cagionato. Il danno è in ogni caso stato causato dal reo. Se la cassa malati avesse rimborsato le spese per le cure mediche, sarebbe stata lei a subire il danno (...). Essa avrebbe potuto pretendere dall’assicurata risarcita la cessione della di lei pretesa di risarcimento” (dichiarazione d’appello, n. 1.2, pag. 6).

E. 5 L’art. 46 cpv. 1 CO prevede che la vittima di lesioni corporali ha

diritto al rimborso delle spese a lei cagionate.

Presupposto

per ottenere un risarcimento sulla base dell’art. 46 CO, è che tra le spese di

cui la vittima chiede il rimborso e la lesione inflitta alla sua integrità

fisica o psichica (Werro, in Commentaire romand, Droit des obligations I,

Basilea 2006, ad art. 46 CO, n. 1 e 3, pag. 322; Fellmann/Kottmann,

Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, Berna 2012, § 1499, pag. 509) vi sia

un nesso di causalità naturale e adeguato. Ciò significa, da un lato, che,

senza la lesione corporale subita, il danneggiato non sarebbe mai incorso nelle

spese di cui domanda il risarcimento e, dall’altro, che è conforme al corso

ordinario delle cose e all’esperienza generale della vita che la lesione

corporale subita abbia causato al danneggiato le spese oggetto della sua

pretesa.

La

nozione di spese di cui il danneggiato può chiedere il risarcimento deve essere

interpretata ampiamente e deve, dunque, comprendere tutti costi che sono stati

generati dalla lesione di cui egli è stato vittima (Werro, in Commentaire

romand, op, cit., ad art. 46 CO, n. 6, pag. 323; Brehm, in Berner Kommentar, Bd

VI/1/3/1, Berna 2006, ad art. 46 CO, n. 7, pag. 428). Si tratta sia dei costi

concretamente necessari alla guarigione del danneggiato, sia di quelli

necessari, in caso di lesione irreversibile, ad evitare un peggioramento del

suo stato di salute (Werro, in Commentaire romand, op, cit., ad art. 46 CO, n.

6, pag. 323; Schnyder, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Basilea 2007,

ad art. 46 CO, n. 3, pag. 377). Tra questi costi rientrano, ad esempio, i costi

di primo soccorso, i costi di trasporto, i costi di un trattamento medico o

ospedaliero, i costi di cura, la fisioterapia, etc. (Brehm, in Berner

Kommentar, op. cit., ad art. 46 CO n. 7, pag. 428, pag. 428; Schnyder, in

Basler Kommentar, op. cit., ad art. 46 CO, n. 3, pag. 377; Fellmann/Kotmann, op.

cit., § 1505, pag. 511; Werro, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 46 CO,

n. 6, pag. 323).

I costi

di cui il danneggiato chiede il risarcimento devono essere, nella misura del

possibile, quantificati concretamente e comprovati (Fellmann/Kotmann, op. cit.,

§ 1514, pag. 514). In ossequio a quanto previsto dall’art. 42 cpv. 1 CO, è il

danneggiato che deve dimostrarne non solo l’esistenza e l’ammontare, ma anche

il nesso di causalità che li lega con l’atto illecito.

6.   AP 1

quantifica in fr. 6'183.35 le spese di cui chiede il risarcimento

per trattamenti medici e ospedalieri e per la fisioterapia. Per suffragare tale

pretesa ha prodotto, in parte davanti al pretore e in parte durante la presente

procedura d’appello, la seguente documentazione che è stata ammessa agli atti:

- fattura 11.10.2010 del

dott. med. __________ di fr. 103.40 (doc. CARP 5);

- fattura 31.12.2010

dell’Ente Ospedaliero Cantonale di

fr. 239.15 (doc. 2 dib.

1° grado);

- fattura 25.02.2011

dell’Ente Ospedaliero Cantonale di fr. 97.60 (doc. 6 dib. 1° grado);

- fattura 16.03.2011 della

__________ di fr. 471.00 (doc. 3 dib. 1° grado);

- fattura 21.04.2011 del dott.

med. __________ di fr. 430.60 (doc. 5 dib. 1° grado);

- fattura 02.05.2011 del dott.

med. __________ di fr. 345.70 (doc. 4 dib. 1° grado);

- fattura 08.04.2011

dell’Ente Ospedaliero Cantonale di fr. 845.80 (doc. 6 dib. 1° grado);

- fattura 31.05.2011 del dott.

med. __________ di fr. 170.25 (doc. 5 dib. 1° grado);

- fattura 27.06.2011

dell’Ente Ospedaliero Cantonale di

fr. 371.85 (doc. 1 dib.

1° grado);

- fattura 29.06.2011

dell’Ente Ospedaliero Cantonale di

fr. 2'888.70 (doc. 6

dib. 1° grado);

- fattura 30.06.2011 del dott.

med. __________ di fr. 170.25 (doc. 5 dib. 1° grado);

- fattura 11.07.2011 dell’Ente

Ospedaliero Cantonale di

fr. 224.30 (doc. 1 dib.

1° grado);

- fattura 15.07.2011

dell’Ente Ospedaliero Cantonale di

fr. 138.35 (doc. 6 dib.

1° grado);

- fattura 28.07.2011 del dott.

med. __________ di fr. 207.35 (doc. 5 dib. 1° grado);

- fattura 05.08.2011

dell’Ente Ospedaliero Cantonale di

fr. 173.70 (doc. 2 dib.

1° grado);

- fattura 12.11.2012 del dott.

med __________ di fr. 250.50 (doc. CARP 4).

Si tratta, dunque, di stabilire se le suddette

spese mediche di cui viene chiesto il risarcimento si trovano in nesso di

causalità, naturale ed adeguato, con la lesione semplice di cui è stata vittima

l’appellante nel luglio 2010.

Sulla scorta delle prove addotte dall’appellante,

ed in particolare della documentazione presente in atti, tale nesso di

causalità può essere stabilito in relazione alle seguenti fatture:

-

fatture 31.12.2010, 27.06.2011, 29.06.2011, 11.07.2011, e 05.08.2011 dell’Ente

Ospedaliero Cantonale (doc. 1, 2 dib. 1° grado e doc. 6 dib. 1° grado), poiché

si riferiscono a prestazioni mediche generate dalla lesione corporale inflitta

all’appellante nel luglio 2010. Si tratta infatti di prestazioni del dr. med. __________,

ortopedico che ha seguito l’appellante per il conflitto sottoacromiale cronico

alla spalla sinistra, che egli definisce

“post-traumatico in seguito

all’aggressione del 22.07.2010”

(rapporto 15.07.2011, ma anche rapporti

21.02.2011, 08.04.2011, doc. 6, inc. 20.2011.2), individuando dunque la causa

della patologia fisica patita dall’appellante nella lesione inflittale da IM 1.

Pure il rapporto medico 25 febbraio 2011 del dr. med. __________ conferma il

nesso causale tra la patologia alla spalla sinistra dell’appellante e

l’episodio del luglio 2010 (doc. 6, inc. 10.2011.2);

-

fatture 25.02.2011, 08.04.2011 e 15.07.2011 dell’Ente Ospedaliero Cantonale

(doc. 6 dib. 1° grado) e fattura 16.03.2011 della __________ (doc. 3 dib. 1°

grado), poiché si riferiscono a prestazioni di fisioterapia che sono state

prescritte all’appellante dal dr. med. __________ per ovviare alla suddetta

patologia alla spalla sinistra che egli ha definito

“post -traumatica”

(cfr. rapporti medici 21.02.2011 e 15.07.2011, doc. 6, inc. 10.2011.2);

-

fattura 29.06.2011 dell’Ente Ospedaliero Cantonale (doc. 6 dib. 1° grado),

poiché relativa alle spese ospedaliere relative all’intervento alla spalla

sinistra eseguito dal dr. med. __________ per risolvere la descritta

problematica insorta successivamente alla spinta del luglio 2010 (rapporto

15.07.2011).

Il nesso causale con la lesione di cui l’appellante

è stata vittima a luglio 2010 non può, invece, essere riconosciuto per i costi

di cui alle fatture 11.10.2010 del dr. med. __________ (doc. CARP 5) e

02.05.2011 / 12.11.2012 del dr. med __________ (doc. 4 dib. 1° grado e doc.

CARP 4). L’appellante non ha invero dimostrato, o almeno reso verosimile - e

spettava a lei farlo (art. 42 cpv. 1 CO e art. 8 CC) - che queste prestazioni

mediche si sono rese necessarie in seguito alla spinta di cui al DA. La

semplice affermazione dell’appellante secondo cui il dottor __________ l’ha

seguita unicamente per la problematica alla spalla e non per altre patologie,

non è invero sufficiente a dimostrare il nesso di causalità tra la lesione e le

prestazioni mediche da egli fornite. L’appellante avrebbe dovuto - e potuto -

fornire una conferma del medico in questo senso durante la procedura di prima

istanza, senza attendere la procedura di appello per domandare l’assunzione di

una simile prova (cfr. decreto sulle prove 29 marzo 2013). Non avendo

ossequiato all’onere probatorio che le incombeva, tocca all’appellante

sopportarne le conseguenze.

Lo stesso dicasi per le fatture 21.04.2011,

31.05.2011, 30.06.2011 e 28.07.2011 del dr. med. __________ (doc. 5 dib. 1°

grado, doc. 5 dib. 1° grado; doc. 5 dib. 1° grado; doc. 5 dib. 1° grado). Il

rapporto medico 14.07.2011 in atti redatto dallo psichiatra, che riferisce

semplicemente di una

“condizione ansiosa-depressiva anamnesticamente

insorta successivamente all’episodio traumatico”

non è, infatti,

sufficiente a rendere verosimile che i disturbi di natura psichica di cui

l’appellante ha sofferto nel corso del 2011 sono oggettivamente riconducibili

proprio all’episodio del luglio 2010. Del resto, già solo il comune buon senso

permette di escludere che quanto subito dall’appellante - si tratta, tutto

sommato, di una semplice spinta contestualizzabile in una lite tra vicini -

possa essere la causa naturale ed adeguata di una patologia di natura psichica.

6.1.

Da quanto precede discende, dunque, che le spese mediche causate

dalla lesione di cui AP 1 è stata vittima ammontano a fr. 5'450.45. Da tale

importo vanno però dedotte

le spese

di vitto e alloggio che l’appellante ha risparmiato durante la degenza di tre

giorni in ospedale, che possono essere quantificate in fr. 20.- al giorno (art.

27 Oainf, cfr. Fellmann/Kottmann, op. cit., § 1520).

La pretesa di risarcimento per cure mediche deve,

dunque, essere accolta limitatamente a fr. 5'390.45.

Contrariamente a quanto preteso dall’imputato e a

quanto ritenuto dal primo giudice, il nesso di causalità tra tali spese mediche

e l’atto illecito non è stato interrotto dall’agire dell’appellante. Il fatto

che AP 1 non abbia potuto ottenere, per sua colpa, il rimborso delle suddette

spese da parte della propria cassa malati, poiché in mora nel pagamento dei

premi, non ha, al riguardo, alcuna rilevanza: il nesso che qui interessa si

sviluppa fra l’evento illecito e il danno, inteso come costo di cura,

indipendentemente da chi questo costo lo deve assumere. Del resto, se AP 1

fosse stata in regola con il pagamento dei premi, IM 1 avrebbe dovuto, in forza

del diritto di regresso, risarcire l’assicuratore malattia (art. 72 e art. 73

LPGA).

E. 7 La questione a sapere se è stata la lesione corporale subita nel luglio 2010 a causare all’appellante le spese dovute all’acquisto dei medicinali, può invece in concreto rimanere indecisa. AP 1 ha, infatti, ritirato al dibattimento di primo grado la pretesa tendente ad ottenere il risarcimento di simili spese, sostenendo di non essere in possesso dei giustificativi atti a comprovarne l’esistenza e l’ammontare. La rinuncia a far valere una simile pretesa davanti al primo giudice le impedisce di ripresentarla in questa sede. Dal profilo del diritto processuale civile a cui occorre riferirsi, l’appello non rappresenta infatti un rimedio in occasione del quale l’appellante può modificare l’impostazione della causa data in prima istanza, adducendo liberamente nuovi fatti o nuove conclusioni che non aveva formulato in primo grado, quando invece avrebbe potuto farlo (Trezzini, op. cit., ad art. 317, pag. 1390). Il fatto che l’appellante abbia rinunciato a far valere in prima sede il risarcimento per le spese delle medicine, e ciò nonostante abbia prodotto al dibattimento degli scontrini di acquisto che le avrebbero permesso di quantificare almeno in parte la sua pretesa (cfr. doc. dib. 7), le impedisce di far valere la medesima censura in appello. La richiesta di risarcimento dell’importo di fr. 540.75 deve dunque essere respinta. Danno materiale

E. 8 L’appellante chiede inoltre il risarcimento delle spese legali cagionate sia dalla presente procedura che da quella davanti al pretore, quantificandole in complessivi fr. 7'560.- (dich. d’appello, n.1.3., pag. 7, doc. XIV).

E. 9 Tra le spese di cui l’art. 46 cpv. 1 CO permette di chiedere il risarcimento, vi sono anche le spese legali che il danneggiato ha dovuto sopportare in seguito alla lesione corporale subita. In proposito, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che le spese connesse all’intervento di un avvocato prima dell’apertura di un processo e non comprese nelle ripetibili costituiscono un elemento di danno, che può essere oggetto di un’azione di risarcimento, a condizione però che sia provata, oltre alle spese in quanto tali (cfr. art. 42 cpv. 1 CO), anche la necessità di tale intervento sia in relazione alla situazione personale che in relazione alla natura del patrocinio che, a sua volta, deve essere appropriato (Brehm, Berner Kommentar, op. cit., ad art. 46 CO, n. 28, pag. 440; DTF 117 II 101 consid. 6b; IICCA inc. 12.2004.61).

E. 10 La richiesta dell’appellante tendente ad ottenere un risarcimento per le spese legali sostenute deve essere respinta poiché non sufficientemente sostanziata. L’appellante non ha, infatti, minimamente provato la sua richiesta né davanti al pretore né in questa sede, indicando semplicemente un importo forfettario corrispondente alle spese legali da lei pretese e senza fornire nessuna indicazione su come tale importo sia stato calcolato. Un simile modo di procedere, che non permette di determinare né quali siano le spese scaturite dall’atto illecito commesso in suo danno da IM 1, né il loro singolo ammontare, non ossequia all’onere probatorio a lei imposto. Danno economico

E. 11 L’appellante chiede il riconoscimento in suo favore di un importo, stabilito dal prudente giudizio di questa Corte ma con riferimento ad un guadagno mensile di circa fr. 2'200.-, a titolo di risarcimento per il mancato guadagno attuale e futuro a lei causato dalla lesione alla spalla incorsa a luglio

2010. Sostiene, infatti, di non aver più potuto lavorare proprio a causa di questa lesione, poiché la condizione in cui si trovava in quel momento, di persona senza attività lucrativa e a beneficio dell’assistenza pubblica da svariati mesi, era da considerarsi solo temporanea e pertanto, senza la lesione alla spalla, avrebbe in realtà ripreso a lavorare a medio - breve termine (dich. d’appello, n. 1.4., pag. 10).

E. 12 Giusta l’art. 46 cpv. 1 CO, nel caso di lesione corporale, il

danneggiato ha diritto al risarcimento del danno derivante dal totale o

parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo

avvenire economico.

Condizione

fondamentale per poter ottenere un risarcimento del danno economico, è che tra

tale danno e la lesione corporale vi sia un nesso di causalità naturale e

adeguato.

Per

quanto riguarda, poi, la determinazione del danno risarcibile, la legge

distingue il danno economico derivante dalla perdita di guadagno attuale,

stabilita al giorno della sentenza resa dalla giurisdizione cantonale davanti

alla quale possono essere addotti per l’ultima volta fatti nuovi (Werro, in

Commentaire Romand, op. cit., ad art. 46 CO, n. 11, pag. 323; Schnyder, in

Basler Kommentar, op. cit., ad art. 46 CO, n. 7, pag. 378; DTF 125 III 14, BSK

n. 7), dal pregiudizio all’avvenire economico, e cioè dalla perdita di guadagno

futura, che si riferisce all’incapacità di lavoro che perdura anche

successivamente.

In

entrambi i casi si tratta di un danno in senso economico, per la cui definizione

è determinante la perdita della capacità di guadagno causata al danneggiato

dalla lesione corporale subita e che va stabilito, per quanto possibile, in

modo concreto (DTF 131 III 360, consid. 5.1; STF del 23.08.2010 inc.

4A_169/2010, consid. 4.3.1). Per farlo il giudice deve fondarsi sul tasso

d’invalidità medico (o teorico) e valutare poi i suoi effetti sulla capacità di

guadagno o l’avvenire economico del danneggiato, stimando il guadagno che egli

avrebbe conseguito nell’ambito della sua attività professionale qualora non

avesse subito nessuna lesione, tenendo conto degli aumenti o delle diminuzioni

probabili (Werro, in Commentaire Romand, op. cit., ad art. 46 CO, n. 7 e segg.,

pag. 323; Schnyder, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 46 CO, n. 5 e segg.,

pag. 377; sentenza IICCA inc. 12.2005.8). In questo apprezzamento, la

situazione salariale concreta del danneggiato prima dell’evento dannoso deve,

dunque, servire da punto di riferimento (DTF 131 III 360, consid. 5.1.).

Anche in

tal caso la prova del danno economico incombe al danneggiato, che deve fornire

al giudice gli elementi necessari a determinarne l’esistenza, l’ammontare e il

nesso di causalità naturale ed adeguato con l’atto illecito (art. 42 cpv. 1

CO).

E. 13 Per poter stabilire se in concreto l’appellante ha subito un danno economico in seguito alla lesione corporale inflittale a luglio 2010, occorre stabilire se, e in che misura, successivamente a tale lesione si è verificata una perdita della sua capacità di guadagno e se una simile incapacità di guadagno va effettivamente attribuita alla spinta infertale da IM 1 quel giorno.

E. 13.1 Come visto sopra, i problemi per cui l’appellante ha fatto ricorso a

cure mediche nel luglio 2010 sono stati causati dalla spinta di IM 1 del 22

luglio dello stesso anno (cfr. consid.6). Il dottor __________, medico

ortopedico che ha curato e operato l’appellante alla spalla sinistra, l’ha

infatti definita una patologia di origine post-traumatica, individuandone la

causa proprio in tale spinta (cfr. rapporto 15 luglio 2011).

Si tratta

ora di stabilire se tale problematica alla spalla sinistra abbia causato

all’appellante una perdita della capacità di guadagno e/o un pregiudizio al suo

avvenire economico.

L’appellante è di formazione assistente domiciliare

diplomata. Durante gli anni 2001 e 2002 ha lavorato come assistente domiciliare presso la __________ di __________, svolgendo poi la professione a titolo

indipendente dall’anno 2003 fino al mese di ottobre 2009. In seguito sostiene di non essere più riuscita a trovare lavoro in tale ambito e di aver dunque

chiesto di essere messa al beneficio dell’assistenza pubblica, che le è stata

concessa a partire dal 1° gennaio 2010 (dich. d’appello pag. 8). Nei mesi

successivi l’appellante non ha più esercitato nessuna attività lavorativa e

dunque anche al momento in cui IM 1, nel luglio 2010, l’ha spinta contro il

muro causandole la lesione alla spalla non era attiva professionalmente. Non ha

ripreso a lavorare nemmeno in seguito a questo episodio, nonostante in realtà i

dolori alla spalla si siano manifestati solo successivamente, essendosi

l’appellante lamentata per la prima volta con il suo medico curante di tali

dolori solo il 24 gennaio 2011 (doc. 22, inc. 10.2011.2).

Dagli atti emerge che l’appellante è stata poi

inabile al lavoro per i problemi alla spalla sinistra dal 30 maggio al 17

novembre 2011 nella misura del 100% (cfr. certificati 10.06.2011, 04.07.2011,

21.07.2011, 16.08.2011, del dottor __________, doc. 6 e 13, inc. 10.2011.2 e

certificati 1.09.2011, 6.10.2011 del dottor __________, doc. 6, inc. 10.2011.2)

e dal 18 novembre al 31 dicembre 2011 nella misura del 50% (certificato

17.11.2011 del dottor __________, doc. 7, inc. 10.2011.2). Sull’inabilità

lavorativa dell’appellante a partire dal 1° gennaio 2012 i due medici hanno

espresso due pareri diversi: lo specialista ortopedico ha certificato una

completa ripresa della capacità lavorativa da parte dell’appellante dal 1°

gennaio 2012, rilevando come il decorso fosse “

soggettivamente lentamente

positivo

” (doc. 7, inc. 10.2011.2). Il medico curante, da parte sua, con

certificati medici 10 gennaio e 3 settembre 2012, ha decretato un’abilità lavorativa unicamente nella misura del 40%, precisando inoltre

l’impossibilità per l’appellante di sollevare pesi superiori a 10 Kg e di svolgere l’abituale ruolo di assistente di cura (doc. 12 e 20, inc. 10.2011.2; doc. CARP

15).

In ogni caso l’appellante dal 1° gennaio 2012 ad

oggi non ha ripreso nessuna attività lavorativa, nemmeno a tempo parziale, ed

ha continuato a ricevere l’assistenza da parte del Cantone almeno fino al 31

marzo 2013 (ultimo dato a disposizione di questa Corte).

E. 13.2 In sostanza la situazione lavorativa dell’appellante tra il 2010 e

il 2011 può dunque essere così riassunta:

-

prima dell’episodio verificatosi a luglio 2010 che ha determinato la patologia

alla spalla sinistra, l’appellante già non lavorava da oltre 8 mesi ed era già

da tempo a beneficio dell’assistenza pubblica. Non risulta da nessun elemento

in atti, e nemmeno l’appellante lo pretende, che durante questo periodo essa

abbia anche solo avviato delle ricerche per trovare un nuovo posto di lavoro;

-

in seguito all’episodio del luglio 2010 e fino all’insorgere dell’inabilità

lavorativa il 30 maggio 2011, l’appellante non ha né preteso né dimostrato di

aver cercato e trovato un nuovo posto di lavoro, continuando invece a ricevere

l’assistenza da parte del Cantone;

-

dal 30 maggio al 31 dicembre 2011 l’appellante è stata inabile al lavoro,

prima totalmente e, durante l’ultimo mese e mezzo, solo parzialmente nella

misura del 50%. Con il recupero della parziale abilità lavorativa, l’appellante

non ha però avviato, per quanto risulta a questa Corte, nessuna ricerca di un

nuovo posto di lavoro.

Da quanto precede risulta dunque che, per il

periodo compreso tra l’episodio che l’ha vista coinvolta assieme a IM 1 e il 31

dicembre 2011, l’appellante è stata inabile al lavoro dal 30 maggio al 31

dicembre 2011.

Nonostante questo periodo di inabilità lavorativa

sia, come visto, effettivamente dovuto alle conseguenze della spinta inflittale

da IM 1 a luglio 2010, il nesso di causalità tra tale spinta e la perdita della

capacità di guadagno da lei subita nel medesimo periodo non può essere ammessa.

Considerato infatti - per quanto noto a questa Corte - il percorso

professionale dell’appellante prima della lesione subita e successivamente fino

all’insorgere della problematica alla spalla che ha determinato la sua

incapacità lavorativa, è altamente inverosimile che, anche senza il danno alla

salute, avrebbe ripreso a lavorare. È, invece, al contrario verosimile che

l’appellante sarebbe comunque rimasta senza attività lavorativa e a beneficio

dell’assistenza pubblica. A conferma di ciò basti pensare che per un lungo

periodo, prima e dopo la spinta del luglio 2010 (e meglio da ottobre 2009 a maggio 2011), l’appellante, nonostante fosse abile al lavoro, non ha mai neanche tentato di

riprendere l’attività lavorativa, restando per scelta a carico dell’assistenza

pubblica. Nemmeno dopo aver recuperato, almeno parzialmente, la propria

capacità lavorativa nel novembre 2011, l’appellante ha avviato la ricerca di un

nuovo impiego, continuando a percepire le prestazioni assistenziali da parte

del Cantone. Anche l’atteggiamento dell’appellante a partire dal gennaio 2012

conferma, poi, la situazione appena descritta. Infatti, anche volendo leggere

l’atteggiamento dell’appellante alla luce delle considerazioni a lei più

favorevoli espresse dal suo medico curante dottor __________, che a partire dal

10 gennaio 2012 l’ha dichiarata abile al lavoro unicamente nella misura del 40%

in un’attività diversa da quella dell’assistente di cura, la conclusione è la

medesima: nemmeno per una simile percentuale lavorativa ridotta l’appellante ha

infatti anche solo provato a trovare un nuovo posto di lavoro in un ambito

professionale diverso, scegliendo nuovamente di restare completamente a carico

dell’assistenza pubblica.

Ne deriva che la spinta di luglio 2010 non

costituisce la

conditio sine qua

non della perdita della capacità di

guadagno dell’appellante (STF del 23 agosto 2010, inc. 4A_169/2010, consid.

2.1), la cui causa deve invece essere attribuita ad altri fattori. La richiesta

di risarcimento della perdita di guadagno attuale formulata dall’appellante

deve pertanto essere respinta.

E. 13.3 Per il periodo successivo al 31.12.2011, come visto, i pareri medici

in atti sono discordanti.

Tuttavia, questa Corte ritiene di poter

considerare maggiormente probante il parere espresso dal dott. med. __________,

specialista nell’ambito che qui interessa, che ha compiuto indagini complete in

relazione alle questioni litigiose (Trezzini, Commentario al Codice di diritto

processuale svizzero, ad art. 157 CPC, pag. 727 e segg). Va, infatti, ricordato

che è stato proprio il dottor __________, medico specialista in ortopedia, a

svolgere le indagini cliniche e radiologiche (artro-RM) sull’appellante, a

formulare la diagnosi di conflitto sottoacromiale post-traumatico alla spalla

sinistra, ad eseguire il successivo intervento di revisione artroscopica e a

seguire l’appellante durante tutta la fase riabilitativa, fino a decretarne,

dopo aver svolto ulteriori accertamenti medici, un’abilità lavorativa prima

parziale e poi completa a partire dal 1° gennaio 2012. Egli ha, pertanto, avuto

modo di accertare con completezza e ampiamente lo stato di salute della spalla

dell’appellante, decidendo la ripresa dell’abilità lavorativa con piena

cognizione di causa dopo aver terminato il percorso terapeutico intrapreso con

l’appellante.

Per contro, il dottor __________, specialista in

medicina generale e medico curante di AP 1, non l’ha seguita da vicino per la

problematica alla spalla sinistra, ma - non rientrando la patologia alla spalla

nel suo ambito di specializzazione - l’ha indirizzata fin da subito verso il

medico specialista. Egli non ha dunque trattato da vicino e personalmente la

problematica alla spalla sinistra dell’appellante, affidandosi invece alla

competenza del dottor __________ e condividendone verosimilmente il parere e

l’operato fino alla decisione di dichiarare l’appellante abile al lavoro dal 1°

gennaio 2012. I certificati medici 16.12.2011 e 3.09.2012 con cui il dottor __________

si discosta da questo parere dello specialista (doc. 12, inc. 10.2011.2; doc

CARP 15), oltre a non avere un grado di completezza paragonabile a quello del

dottor __________, riflettono la mancanza di una cognizione diretta del

problema alla spalla da parte del medico curante, riferendosi alla spalla

destra dell’appellante invece di riferirsi alla spalla sinistra che, sola, qui

interessa. Oltre a ciò occorre considerare, a favore della maggior affidabilità

del certificato medico del dottor __________ rispetto a quelli del dottor __________,

che

“per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la

generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che,

alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente

” (TCA 18.5.2012

inc. 36.2011.48 e riferimenti citati).

Tutti questi elementi nel loro complesso fanno sì

che concretamente il parere del medico specialista __________ sia da ritenere

più affidabile e debba dunque essere seguito.

Di conseguenza, da quanto precede, forza è

concludere che dal 1° gennaio 2012 l’appellante è abile al lavoro nella misura

del 100%, e ciò anche nella professione di assistente di cura.

Ne discende pertanto che anche la richiesta

dell’appellante

tendente ad ottenere un risarcimento per il pregiudizio

al suo avvenire economico deve essere respinta, ritenuto che, come sopra

accertato, a partire dal gennaio 2012 l’appellante è, in ogni caso in relazione

alla spalla sinistra, pienamente abile al lavoro.

Torto

morale

E. 14 L’appellante chiede un risarcimento per il torto morale subito in seguito all’episodio del luglio 2010, sostenendo che “la cumulazione della lesione subita con il dolore da essa causato, l’incapacità duratura ad esercitare la propria professione a tempo pieno, lo stress psichico post-traumatico che porta ad una condizione ansioso depressiva permanente con conseguente instabilità di umore portano, nella loro totalità, a rendere equo un risarcimento del torto morale di fr. 18'000 più gli interessi dal 22 luglio 2010” (dich. d’appello, doc. III).

E. 15 L’art. 47 CO prevede che nel caso (di morte di un uomo) o di lesione

corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, può

attribuire al danneggiato un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione.

Si tratta di un caso particolare di applicazione della regola generale in

ambito di riparazione morale di cui all’art. 49 CO (SJ n°13 - 2013 I 170-174 -

9.04.2013; DTF 123 III 204).

Le lesioni corporali che giustificano il

riconoscimento di un risarcimento morale ai sensi dell’art. 47 CO vanno intese

in senso lato e si riferiscono sia a quelle lesioni che hanno avuto delle

conseguenze fisiche sul danneggiato, sia a quelle che l’hanno leso nella sua

integrità psichica (Werro, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 47 CO, n.

1, pagg. 335-336; Schnyder, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 47 CO, n.

12, pag. 384). Condizione fondamentale è che tali lesioni corporali siano di

una certa gravità (DTF 121 II 369 e 112 II 13). Oltre alla gravità oggettiva

della lesione, nel decidere l’attribuzione di una riparazione morale giusta

l’art. 47 CO, il giudice deve sempre considerare le circostanze particolari del

caso, prendendo in considerazione l’importanza della lesione patita dal

danneggiato. Le lesioni corporali, per giustificare il riconoscimento di

un’indennità per torto morale, devono infatti aver causato al danneggiato una

sofferenza fisica e/o psichica importante o avergli provocato un pregiudizio

duraturo alla salute (Werro, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 47 CO, n.

1, pagg. 335-336; STF 6B_353/2012). Tra le circostanze che possono, a seconda

dei casi, giustificare l’applicazione dell’art. 47 CO vi sono la necessità o

meno di un’ospedalizzazione, la durata del soggiorno in ospedale, la presenza

di disturbi psichici insorti successivamente (quali ad esempio la depressione),

lo stroncamento della carriera, la vita sociale ed economica della vittima

(Werro, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 47 CO, n. 3-7,pagg. 336-337; Schnyder,

in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 47 CO, n. 19, pagg. 385-386), un lungo

periodo d’incapacità lavorativa, la presenza di pregiudizi fisici importanti

(STF 1B_308/2012), la necessità di interventi chirurgici e di trattamenti

medici lunghi e dolorosi (STF 6B_970/2010), il tipo e la gravità della lesione

patita (Schnyder, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 47 CO, n. 21, pag.

368; STF 6S.334/2004). Tali circostanze, per essere prese in considerazione,

devono evidentemente trovarsi in nesso di causalità con la lesione corporale

subita dal danneggiato.

Anche lesioni corporali di una gravità oggettiva

ridotta possono comunque giustificare una riparazione morale quando sono state

inflitte intenzionalmente in circostanze traumatiche o hanno avuto delle

conseguenze psichiche a lungo termine (ad esempio in caso di aggressione brutale,

cfr. STF 6B_353/2012; STF 6S.334/2004).

Le medesime circostanze devono poi essere prese

in considerazione dal giudice per determinare l’importo dovuto a titolo di

riparazione morale. L’importante è che la somma accordata al danneggiato sia

equa, e cioè che sia proporzionata alla sofferenza da egli patita (Werro, in

Commentaire romand, op. cit., ad art. 47 CO, n. 20-22, pag. 340; Schnyder, in

Basler Kommentar, op. cit., ad art. 47 CO, n. 20, pag. 386).

E. 16 La lesione corporale subita da AP 1 in seguito alla spinta infertale

da IM 1 nel luglio 2010 non può essere ritenuta sufficientemente grave da

giustificare un’indennità per torto morale. Innanzitutto non si tratta di una

lesione di una gravità particolare dal profilo oggettivo, ciò che di principio

osta già al riconoscimento di un torto morale in favore del danneggiato. Va,

infatti, ricordato che lesioni corporali di una gravità oggettiva ridotta come

quella che qui ci occupa non giustificano, di regola, un’applicazione dell’art.

47 CO, salvo se si deve ritenere - e non è sicuramente il caso in concreto - che

siano state inflitte in circostanze traumatizzanti.

Il riconoscimento di un’indennità per torto

morale in favore dell’appellante va respinta anche tenuto conto delle

circostanze particolari del caso. Le sofferenze fisiche effettivamente patite

dall’appellante in seguito alla lesione, seppur non completamente trascurabili

soprattutto per quanto riguarda l’intervento chirurgico subito e

l’ospedalizzazione di tre giorni che ne è conseguita, non possono però essere

considerate di un’importanza tale da averle causato una sofferenza morale

indennizzabile.

Per quanto riguarda, poi, le sofferenze psichiche

lamentate da AP 1 in seguito alla lesione, questa Corte non può che ribadire

che non vi è prova agli atti - e spettava all’appellante fornirla - che la

lesione alla spalla abbia determinato la condizione ansioso depressiva

permanente a lei diagnosticata nel marzo 2011 (cfr. rapporto dr. med. __________,

doc. 6, inc. 10.2011.2), per la quale l’appellante è in ogni caso stata in cura

da un medico psichiatra solo per un breve periodo (31.3.2011-07.07.2011, cfr.

il già citato rapporto). In relazione, poi, all’incapacità di esercitare la

propria attività professionale, si rileva dapprima che, come già spiegato al

considerando 13, l’appellante ne è stata vittima solo temporaneamente e non in

modo duraturo e che in ogni caso una simile incapacità al lavoro temporanea

effettivamente dovuta alla lesione alla spalla, non si può ritenere che le

abbia causato un danno morale visto che, in quel periodo, l’appellante era già

da tempo senza attività lucrativa e a carico dell’assistenza pubblica e, con

ogni probabilità, anche senza il problema alla spalla, non avrebbe comunque

ripreso a lavorare (cfr. consid. 13.2).

In considerazione di quanto sopra esposto,

all’appellante non può essere riconosciuta nessuna riparazione per torto morale

e la sua richiesta va, pertanto, respinta.

Tasse

di giustizia e spese

E. 17 Ritenuto come, in prima sede, l’appellante sia stata esonerata dal pagamento delle tasse e spese di giustizia, si prescinde dal modificarne l’attribuzione a seguito dell’accoglimento parziale del suo appello. Visto come l’appellante sia al beneficio della pubblica assistenza, per opportunità, non si prelevano tasse e spese per il giudizio di secondo grado. All’imputato, che ha parzialmente ottenuto ragione, va invece riconosciuta un’indennità per ripetibili ridotte. Per questi motivi, previo esame del fatto e del diritto, visti gli art.                      76, 77, 80, 81, 84, 379 e segg. e 398 e segg. CPP; 41, 42, 46 e 47 CO, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG dichiara e pronuncia:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.08.2013 17.2012.168 Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.08.2013 17.2012.168 Ticino Corte di appello e di revisione penale 30.08.2013 17.2012.168

Appello limitato alle pretese civili (art. 399 cpv. 4 lett. d CPP). Potere cognitivo della CARP

Incarto n. 17.2012.168 Locarno 2 settembre 2013/cv In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di appello e di revisione penale composta dai giudici: Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio segretaria: Sara Lavizzari, vicecancelliera nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 7 maggio 2012 da AP 1 rappr. dall'RAAP 1 contro la sentenza emanata il 26 aprile 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di IM 1 rappr. DI 1 richiamata la dichiarazione di appello 19 dicembre 2012; esaminati gli atti; ritenuto in fatto:                    A. Con decreto d’accusa 15 dicembre 2010 IM 1 è stato ritenuto autore colpevole di lesioni semplici per avere “il 22 luglio 2010, a __________, intenzionalmente spintonato AP 1, facendola urtare contro un muro, così da provocarle algie e ematoma al gomito sinistro (e meglio come indicato al certificato medico 23 luglio 2010 dell’Ospedale regionale di __________)” . Il procuratore pubblico ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 210.- ciascuna (AI 5). B. Il 29 dicembre 2010 l’accusatrice privata AP 1 ha interposto tempestiva opposizione a tale decreto d’accusa chiedendo, fra l’altro, “un congruo risarcimento del danno materiale nonché un risarcimento del torto morale subito” poiché soffrirebbe tuttora delle conseguenze delle lesioni subite e si troverebbe in uno stato di ansia permanente (AI 7, pag. 3). IM 1 - che non ha formulato opposizione avverso il decreto d’accusa - ha chiesto in sede dibattimentale una revisione dell’ammontare dell’aliquota giornaliera alla luce della sua situazione finanziaria aggiornata. La decisione di colpevolezza pronunciata nei suoi confronti è, pertanto, cresciuta incontestata in giudicato. C. Con sentenza del 26 aprile 2012, statuendo sull’opposizione presentata dall’accusatrice privata AP 1, il giudice della Pretura penale - dopo avere condannato IM 1 alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere di fr. 50.- ciascuna, per un totale di fr. 250.-, oltre che alla multa di fr. 200.- fr. - ha respinto le pretese civili dell’AP AP 1, tendenti ad ottenere il risarcimento delle spese mediche (fr. 6'595.75) e legali (fr. 4'000) sostenute, delle prestazioni assistenziali erogate in suo favore dal Cantone (fr. 46'657.35), del mancato guadagno (fr. 729'600.-) e del torto morale (fr. 18'000.-). Il pretore ha in sostanza concluso che non vi fosse un nesso causale fra la lesione subita dall’AP e le richieste di risarcimento da lei avanzate. All’AP è stato riconosciuto, invece, il gratuito patrocinio limitatamente all’esonero dal pagamento delle spese procedurali. La tassa di giustizia di fr. 450.- e le spese di fr. 50.- sono, pertanto, state poste a carico dell’imputato, mentre la tassa di giustizia di fr. 400.- è stata posta a carico dell’AP e, per lei, a carico dello Stato. D.   AP 1 ha tempestivamente annunciato, il 7 maggio 2012, di voler interporre appello contro la citata sentenza. Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello, la ricorrente ha precisato di impugnare la sentenza di prime cure limitatamente alle pretese civili, chiedendo il riconoscimento in suo favore dei seguenti risarcimenti: - fr. 6'183.35 per le spese mediche;

- fr. 7'560.- per le spese legali sostenute; - per l’acquisto dei medicinali (Fr. 411.- più il consumo medio annuo);

- per il mancato guadagno (non quantificato); - fr. 18'000.- oltre interessi dal 22 luglio 2010 per il torto morale asseritamente causati dalla lesione inflittale il 22 luglio 2010 dall’imputato. L’appellante ha chiesto, inoltre, di essere posta a beneficio del gratuito patrocinio, non solo limitatamente all’esonero dal pagamento delle spese procedurali come deciso in prima sede, ma anche in relazione alle spese di patrocinio sia per la prima che per la seconda istanza (III). Nel contesto della dichiarazione di appello, l’appellante ha presentato un’istanza probatoria che, con decreto del 29 marzo 2013, è stata parzialmente accolta. E.   IM 1

- che non ha impugnato la sentenza di condanna - ha presentato, il 26 gennaio 2013, le proprie osservazioni all’appello. Sottolineando l’infondatezza delle pretese di risarcimento formulate, ne chiede la reiezione con l’attribuzione di tasse e spese all’appellante e protestando un’indennità per ripetibili (VI). F. Con scritto 25 marzo 2013, la presidente di questa Corte ha comunicato alle parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta e ha assegnato loro un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni (VII). Entro il termine assegnato, il PP ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare limitandosi a precisare che “la censurata sentenza è ineccepibile sia sul piano del corretto accertamento dei fatti che su quello dell’applicazione del diritto ” e rimettendosi al giudizio della CARP (IX). Lo stesso ha fatto il pretore che, senza formulare osservazioni, si è rimesso al giudizio di questa Corte (X). Con osservazioni 28 aprile 2013, l’appellante ha ribadito le proprie pretese di risarcimento, modificando unicamente l’ammontare della pretesa relativa all’acquisto dei medicinali, quantificata in complessivi fr. 540.75, e producendo il conteggio forfettario di fr. 7'560.- relativo alle spese legali della presente procedura, non allegato, per una svista, alla dichiarazione di appello (XIV). Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza. Se il tribunale di primo grado ha pronunciato almeno una decisione di principio sulle pretese civili, l’appellante può limitarsi ad impugnare i punti della sentenza relativi agli aspetti civili (art. 399 cpv. 4 lett. d CPP; Mini, Codice di diritto processuale svizzero, Commentario, ad art. 398 CPP, n. 24, pag. 743). In questo caso il principio generale secondo cui il tribunale d’appello ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure (art. 398 cpv. 2 CPP) è però limitato. Infatti, nel caso in cui l’appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili, la sentenza di primo grado è esaminata soltanto nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro (art. 398 cpv. 5 CPP). Ciò significa dunque che il procedimento diviene un mero processo civile (Hug, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo, Basilea, Ginevra 2010, ad art. 398, n. 28, pag. 1922), in cui il rimedio dell’appello è possibile unicamente alle condizioni del diritto processuale civile del foro, e cioè in particolare quando il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC; Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1216; Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261). Inoltre, all’appello limitato alle pretese civili, che è un “processo civile nel processo penale” (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème édition, Ginevra, Basilea, Zurigo 2011, § 1630, pag. 557; 6B-353/2012 consid. 2.1. e riferimenti citati), sono applicabili i principi del diritto processuale civile, quali il principio dispositivo e attitatorio, che impongo all’accusatore privato di inoltrare la propria pretesa civile, di quantificarla e di provarla (cfr. art. 123 CPP), ponendo dunque a suo carico l’onere probatorio ai sensi dell’art. 8 CC (6B-353/2012 consid. 2.1. e riferimenti citati). In proposito va ricordato che anche l’ammissione in appello di nuovi fatti, di nuovi mezzi di prova e di nuove conclusioni soggiace alle regole del diritto processuale civile e che pertanto, in ossequio a quanto previsto dal Codice di diritto processuale civile applicabile (art. 317 CPC), tale ammissione è limitata ai fatti e ai mezzi di prova legati all’evoluzione della situazione di fatto prodottasi dopo il dibattimento (veri nova) oppure a quelli preesistenti a condizione che non fosse possibile addurli in primo grado nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (pseudo nova) (Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale svizzero, ad art. 317 CPC, pag. 1390 e segg.). Fatti all’origine della condanna di IM 1 2. I fatti posti alla base della condanna di IM 1 per il reato di lesioni semplici sono, in sintesi e per quanto qui interessa, i seguenti. Nel pomeriggio del 22 luglio 2010, AP 1 e __________, entrambe residenti in via __________ a __________, hanno avuto una discussione con la vicina di casa __________, figlia di IM 1. Sentendo le due signore, che si trovavano nel portico sotto casa, lamentarsi ad alta voce della famiglia IM 1, da loro ritenuta troppo rumorosa, __________ si è affacciata al balcone per dire la sua. E’, così, nato un diverbio verbale tra le tre donne. Ad un certo punto, intenzionata a chiamare la polizia, AP 1 è rientrata nella palazzina. Sul pianerottolo del proprio appartamento, ha, però, incontrato IM 1 che l’ha spinta facendola urtare contro il muro. In seguito all’accaduto, AP 1 ha sporto querela penale nei confronti di IM 1, costituendosi anche parte civile, ora accusatrice privata (AI 1; verbale 10 settembre 2010 e formulario di querela allegati la rapporto di polizia 11 ottobre 2010, AI 2). L’inchiesta avviata a seguito della querela è, poi, sfociata nel decreto d’accusa del 15 dicembre 2010 (AI 5). Conseguenze sulla salute dell’appellante della spinta 3. Il giorno successivo all’accaduto, AP 1 si è recata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Italiano di __________ per farsi visitare: il relativo rapporto medico riferisce la presenza di algie e ematoma al gomito sinistro ed esclude la presenza di fratture (AI 1.). Dopo avere fatto ricorso alle cure del suo medico curante, dottor __________ - che, nel certificato 24 gennaio 2011 ha annotato che la paziente lamentava ancora dolori alle spalle (certificato medico allegato al doc. 22, inc. 10.2011.2) - l’appellante si è sottoposta ad ulteriori accertamenti presso l’Ospedale regionale di __________, dove è stata presa a carico dal dr. med. __________, medico aggiunto di ortopedia che l’ha visitata il 17 febbraio 2011 e l’8 aprile 2011, diagnosticando una “lieve sofferenza artrosica dell’acromio-claveare, nonché una tendinosi del sovraspinoso, dell’infraspinoso e del sottoscapolare” che, secondo il medico, avrebbero potuto nascondere un’eventuale lesione parziale della cuffia rotatoria della spalla sinistra. Per fare chiarezza, il medico ha pertanto proposto alla paziente di sottoporsi ad un intervento di revisione artroscopica e le ha prescritto delle sedute di fisioterapia (doc.6, inc. 10.2011.2). AP 1 si è sottoposta al prospettato intervento nel mese di giugno 2011, restando ricoverata in ospedale dal 7 al 9 giugno. Così come si legge nel rapporto medico 15 luglio 2011 del dottor __________, “l’intervento è consistito in una decompressione sottoacromiale tramite acromio-plastica per una problematica di conflitto sottoacromiale cronico post-traumatico in seguito all’aggressione del 22.07.2010” e il decorso è stato definito positivo dal medico (doc. 6, inc. 10.2011.2). In occasione dei successivi controlli del 2.09.2011 e 7.10.2011, che hanno evidenziato un arco di movimento libero e una tenuta soddisfacente della cuffia rotatoria, l’appellante si è lamentata di avere ancora dolori rilevanti alla spalla sinistra, che hanno determinato la decisione del medico di sottoporla ad un nuovo esame artro-RM (doc. 6, inc. 10.2011.2). Sulla scorta dei risultati positivi dell’esame, che non hanno evidenziato nulla, il dottor __________ ha deciso la chiusura del trattamento il 17 novembre 2011 (doc. 7, inc. 10.2011.2). Il medico curante ha, successivamente - con certificati 16 dicembre 2011 (doc.12, inc. 10.2011.2) e 10 gennaio e 3 settembre 2012 (doc. 20, inc. 10.2011.2 e doc. CARP 15) - certificato che la paziente continuava a lamentare dolori alla spalla destra e sinistra. Dal 31 marzo al 7 luglio 2011 AP 1 è stata in cura anche dal dottor __________, psichiatra e psicoterapeuta, seguendo un trattamento psicoterapico di sostegno e una terapia ansiolitica (doc. 6, inc. 10.2011.2). Appello Danno corporale 4. Con il suo appello l’appellante pretende un risarcimento per le spese mediche che ha dovuto sostenere in seguito ai problemi alla spalla che addebita alla spinta contro il muro inflittale dall’imputato e per cui - sostiene - si è sottoposta a numerose visite mediche sia presso i suoi medici curanti, che presso lo specialista di ortopedia dell’Ospedale regionale di Lugano, ad un intervento chirurgico, a successive sedute di fisioterapia e all’assunzione regolare di antidolorifici. A mente dell’appellante, l’episodio non ha avuto, poi, solo delle ripercussioni fisiche, ma anche emotive tanto che è stata costretta a rivolgersi ad uno psichiatra e ad assumere farmaci ansiolitici e antidepressivi. In sostanza, AP 1 sostiene di dover essere risarcita per tutte le spese relative a queste cure che quantifica in complessivi fr. 540.75 per le medicine acquistate, e in fr. 6'183.35 complessivi per le spese legate alle visite mediche, all’intervento chirurgico e alla fisioterapia. Tali spese - precisa - non le sono state rimborsate dalla cassa malati a causa del mancato pagamento dei premi e, pertanto, ha dovuto farvi fronte personalmente. Al riguardo, l’appellante indica che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, “il fatto di essere o meno in mora con i premi non può in nessun modo influire sul nesso causale tra l’atto colposo e il danno cagionato. Il danno è in ogni caso stato causato dal reo. Se la cassa malati avesse rimborsato le spese per le cure mediche, sarebbe stata lei a subire il danno (...). Essa avrebbe potuto pretendere dall’assicurata risarcita la cessione della di lei pretesa di risarcimento” (dichiarazione d’appello, n. 1.2, pag. 6). 5. L’art. 46 cpv. 1 CO prevede che la vittima di lesioni corporali ha diritto al rimborso delle spese a lei cagionate. Presupposto per ottenere un risarcimento sulla base dell’art. 46 CO, è che tra le spese di cui la vittima chiede il rimborso e la lesione inflitta alla sua integrità fisica o psichica (Werro, in Commentaire romand, Droit des obligations I, Basilea 2006, ad art. 46 CO, n. 1 e 3, pag. 322; Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, Berna 2012, § 1499, pag. 509) vi sia un nesso di causalità naturale e adeguato. Ciò significa, da un lato, che, senza la lesione corporale subita, il danneggiato non sarebbe mai incorso nelle spese di cui domanda il risarcimento e, dall’altro, che è conforme al corso ordinario delle cose e all’esperienza generale della vita che la lesione corporale subita abbia causato al danneggiato le spese oggetto della sua pretesa. La nozione di spese di cui il danneggiato può chiedere il risarcimento deve essere interpretata ampiamente e deve, dunque, comprendere tutti costi che sono stati generati dalla lesione di cui egli è stato vittima (Werro, in Commentaire romand, op, cit., ad art. 46 CO, n. 6, pag. 323; Brehm, in Berner Kommentar, Bd VI/1/3/1, Berna 2006, ad art. 46 CO, n. 7, pag. 428). Si tratta sia dei costi concretamente necessari alla guarigione del danneggiato, sia di quelli necessari, in caso di lesione irreversibile, ad evitare un peggioramento del suo stato di salute (Werro, in Commentaire romand, op, cit., ad art. 46 CO, n. 6, pag. 323; Schnyder, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Basilea 2007, ad art. 46 CO, n. 3, pag. 377). Tra questi costi rientrano, ad esempio, i costi di primo soccorso, i costi di trasporto, i costi di un trattamento medico o ospedaliero, i costi di cura, la fisioterapia, etc. (Brehm, in Berner Kommentar, op. cit., ad art. 46 CO n. 7, pag. 428, pag. 428; Schnyder, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 46 CO, n. 3, pag. 377; Fellmann/Kotmann, op. cit., § 1505, pag. 511; Werro, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 46 CO,

n. 6, pag. 323). I costi di cui il danneggiato chiede il risarcimento devono essere, nella misura del possibile, quantificati concretamente e comprovati (Fellmann/Kotmann, op. cit., § 1514, pag. 514). In ossequio a quanto previsto dall’art. 42 cpv. 1 CO, è il danneggiato che deve dimostrarne non solo l’esistenza e l’ammontare, ma anche il nesso di causalità che li lega con l’atto illecito.

6.   AP 1 quantifica in fr. 6'183.35 le spese di cui chiede il risarcimento per trattamenti medici e ospedalieri e per la fisioterapia. Per suffragare tale pretesa ha prodotto, in parte davanti al pretore e in parte durante la presente procedura d’appello, la seguente documentazione che è stata ammessa agli atti:

- fattura 11.10.2010 del dott. med. __________ di fr. 103.40 (doc. CARP 5);

- fattura 31.12.2010 dell’Ente Ospedaliero Cantonale di fr. 239.15 (doc. 2 dib. 1° grado);

- fattura 25.02.2011 dell’Ente Ospedaliero Cantonale di fr. 97.60 (doc. 6 dib. 1° grado);

- fattura 16.03.2011 della __________ di fr. 471.00 (doc. 3 dib. 1° grado);

- fattura 21.04.2011 del dott. med. __________ di fr. 430.60 (doc. 5 dib. 1° grado);

- fattura 02.05.2011 del dott. med. __________ di fr. 345.70 (doc. 4 dib. 1° grado);

- fattura 08.04.2011 dell’Ente Ospedaliero Cantonale di fr. 845.80 (doc. 6 dib. 1° grado);

- fattura 31.05.2011 del dott. med. __________ di fr. 170.25 (doc. 5 dib. 1° grado);

- fattura 27.06.2011 dell’Ente Ospedaliero Cantonale di fr. 371.85 (doc. 1 dib. 1° grado);

- fattura 29.06.2011 dell’Ente Ospedaliero Cantonale di fr. 2'888.70 (doc. 6 dib. 1° grado);

- fattura 30.06.2011 del dott. med. __________ di fr. 170.25 (doc. 5 dib. 1° grado);

- fattura 11.07.2011 dell’Ente Ospedaliero Cantonale di fr. 224.30 (doc. 1 dib. 1° grado);

- fattura 15.07.2011 dell’Ente Ospedaliero Cantonale di fr. 138.35 (doc. 6 dib. 1° grado);

- fattura 28.07.2011 del dott. med. __________ di fr. 207.35 (doc. 5 dib. 1° grado);

- fattura 05.08.2011 dell’Ente Ospedaliero Cantonale di fr. 173.70 (doc. 2 dib. 1° grado);

- fattura 12.11.2012 del dott. med __________ di fr. 250.50 (doc. CARP 4). Si tratta, dunque, di stabilire se le suddette spese mediche di cui viene chiesto il risarcimento si trovano in nesso di causalità, naturale ed adeguato, con la lesione semplice di cui è stata vittima l’appellante nel luglio 2010. Sulla scorta delle prove addotte dall’appellante, ed in particolare della documentazione presente in atti, tale nesso di causalità può essere stabilito in relazione alle seguenti fatture: - fatture 31.12.2010, 27.06.2011, 29.06.2011, 11.07.2011, e 05.08.2011 dell’Ente Ospedaliero Cantonale (doc. 1, 2 dib. 1° grado e doc. 6 dib. 1° grado), poiché si riferiscono a prestazioni mediche generate dalla lesione corporale inflitta all’appellante nel luglio 2010. Si tratta infatti di prestazioni del dr. med. __________, ortopedico che ha seguito l’appellante per il conflitto sottoacromiale cronico alla spalla sinistra, che egli definisce “post-traumatico in seguito all’aggressione del 22.07.2010” (rapporto 15.07.2011, ma anche rapporti 21.02.2011, 08.04.2011, doc. 6, inc. 20.2011.2), individuando dunque la causa della patologia fisica patita dall’appellante nella lesione inflittale da IM 1. Pure il rapporto medico 25 febbraio 2011 del dr. med. __________ conferma il nesso causale tra la patologia alla spalla sinistra dell’appellante e l’episodio del luglio 2010 (doc. 6, inc. 10.2011.2); - fatture 25.02.2011, 08.04.2011 e 15.07.2011 dell’Ente Ospedaliero Cantonale (doc. 6 dib. 1° grado) e fattura 16.03.2011 della __________ (doc. 3 dib. 1° grado), poiché si riferiscono a prestazioni di fisioterapia che sono state prescritte all’appellante dal dr. med. __________ per ovviare alla suddetta patologia alla spalla sinistra che egli ha definito “post -traumatica” (cfr. rapporti medici 21.02.2011 e 15.07.2011, doc. 6, inc. 10.2011.2); - fattura 29.06.2011 dell’Ente Ospedaliero Cantonale (doc. 6 dib. 1° grado), poiché relativa alle spese ospedaliere relative all’intervento alla spalla sinistra eseguito dal dr. med. __________ per risolvere la descritta problematica insorta successivamente alla spinta del luglio 2010 (rapporto 15.07.2011). Il nesso causale con la lesione di cui l’appellante è stata vittima a luglio 2010 non può, invece, essere riconosciuto per i costi di cui alle fatture 11.10.2010 del dr. med. __________ (doc. CARP 5) e 02.05.2011 / 12.11.2012 del dr. med __________ (doc. 4 dib. 1° grado e doc. CARP 4). L’appellante non ha invero dimostrato, o almeno reso verosimile - e spettava a lei farlo (art. 42 cpv. 1 CO e art. 8 CC) - che queste prestazioni mediche si sono rese necessarie in seguito alla spinta di cui al DA. La semplice affermazione dell’appellante secondo cui il dottor __________ l’ha seguita unicamente per la problematica alla spalla e non per altre patologie, non è invero sufficiente a dimostrare il nesso di causalità tra la lesione e le prestazioni mediche da egli fornite. L’appellante avrebbe dovuto - e potuto - fornire una conferma del medico in questo senso durante la procedura di prima istanza, senza attendere la procedura di appello per domandare l’assunzione di una simile prova (cfr. decreto sulle prove 29 marzo 2013). Non avendo ossequiato all’onere probatorio che le incombeva, tocca all’appellante sopportarne le conseguenze. Lo stesso dicasi per le fatture 21.04.2011, 31.05.2011, 30.06.2011 e 28.07.2011 del dr. med. __________ (doc. 5 dib. 1° grado, doc. 5 dib. 1° grado; doc. 5 dib. 1° grado; doc. 5 dib. 1° grado). Il rapporto medico 14.07.2011 in atti redatto dallo psichiatra, che riferisce semplicemente di una “condizione ansiosa-depressiva anamnesticamente insorta successivamente all’episodio traumatico” non è, infatti, sufficiente a rendere verosimile che i disturbi di natura psichica di cui l’appellante ha sofferto nel corso del 2011 sono oggettivamente riconducibili proprio all’episodio del luglio 2010. Del resto, già solo il comune buon senso permette di escludere che quanto subito dall’appellante - si tratta, tutto sommato, di una semplice spinta contestualizzabile in una lite tra vicini - possa essere la causa naturale ed adeguata di una patologia di natura psichica. 6.1. Da quanto precede discende, dunque, che le spese mediche causate dalla lesione di cui AP 1 è stata vittima ammontano a fr. 5'450.45. Da tale importo vanno però dedotte le spese di vitto e alloggio che l’appellante ha risparmiato durante la degenza di tre giorni in ospedale, che possono essere quantificate in fr. 20.- al giorno (art. 27 Oainf, cfr. Fellmann/Kottmann, op. cit., § 1520). La pretesa di risarcimento per cure mediche deve, dunque, essere accolta limitatamente a fr. 5'390.45. Contrariamente a quanto preteso dall’imputato e a quanto ritenuto dal primo giudice, il nesso di causalità tra tali spese mediche e l’atto illecito non è stato interrotto dall’agire dell’appellante. Il fatto che AP 1 non abbia potuto ottenere, per sua colpa, il rimborso delle suddette spese da parte della propria cassa malati, poiché in mora nel pagamento dei premi, non ha, al riguardo, alcuna rilevanza: il nesso che qui interessa si sviluppa fra l’evento illecito e il danno, inteso come costo di cura, indipendentemente da chi questo costo lo deve assumere. Del resto, se AP 1 fosse stata in regola con il pagamento dei premi, IM 1 avrebbe dovuto, in forza del diritto di regresso, risarcire l’assicuratore malattia (art. 72 e art. 73 LPGA). 7. La questione a sapere se è stata la lesione corporale subita nel luglio 2010 a causare all’appellante le spese dovute all’acquisto dei medicinali, può invece in concreto rimanere indecisa. AP 1 ha, infatti, ritirato al dibattimento di primo grado la pretesa tendente ad ottenere il risarcimento di simili spese, sostenendo di non essere in possesso dei giustificativi atti a comprovarne l’esistenza e l’ammontare. La rinuncia a far valere una simile pretesa davanti al primo giudice le impedisce di ripresentarla in questa sede. Dal profilo del diritto processuale civile a cui occorre riferirsi, l’appello non rappresenta infatti un rimedio in occasione del quale l’appellante può modificare l’impostazione della causa data in prima istanza, adducendo liberamente nuovi fatti o nuove conclusioni che non aveva formulato in primo grado, quando invece avrebbe potuto farlo (Trezzini, op. cit., ad art. 317, pag. 1390). Il fatto che l’appellante abbia rinunciato a far valere in prima sede il risarcimento per le spese delle medicine, e ciò nonostante abbia prodotto al dibattimento degli scontrini di acquisto che le avrebbero permesso di quantificare almeno in parte la sua pretesa (cfr. doc. dib. 7), le impedisce di far valere la medesima censura in appello. La richiesta di risarcimento dell’importo di fr. 540.75 deve dunque essere respinta. Danno materiale 8. L’appellante chiede inoltre il risarcimento delle spese legali cagionate sia dalla presente procedura che da quella davanti al pretore, quantificandole in complessivi fr. 7'560.- (dich. d’appello, n.1.3., pag. 7, doc. XIV). 9. Tra le spese di cui l’art. 46 cpv. 1 CO permette di chiedere il risarcimento, vi sono anche le spese legali che il danneggiato ha dovuto sopportare in seguito alla lesione corporale subita. In proposito, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che le spese connesse all’intervento di un avvocato prima dell’apertura di un processo e non comprese nelle ripetibili costituiscono un elemento di danno, che può essere oggetto di un’azione di risarcimento, a condizione però che sia provata, oltre alle spese in quanto tali (cfr. art. 42 cpv. 1 CO), anche la necessità di tale intervento sia in relazione alla situazione personale che in relazione alla natura del patrocinio che, a sua volta, deve essere appropriato (Brehm, Berner Kommentar, op. cit., ad art. 46 CO, n. 28, pag. 440; DTF 117 II 101 consid. 6b; IICCA inc. 12.2004.61). 10. La richiesta dell’appellante tendente ad ottenere un risarcimento per le spese legali sostenute deve essere respinta poiché non sufficientemente sostanziata. L’appellante non ha, infatti, minimamente provato la sua richiesta né davanti al pretore né in questa sede, indicando semplicemente un importo forfettario corrispondente alle spese legali da lei pretese e senza fornire nessuna indicazione su come tale importo sia stato calcolato. Un simile modo di procedere, che non permette di determinare né quali siano le spese scaturite dall’atto illecito commesso in suo danno da IM 1, né il loro singolo ammontare, non ossequia all’onere probatorio a lei imposto. Danno economico 11. L’appellante chiede il riconoscimento in suo favore di un importo, stabilito dal prudente giudizio di questa Corte ma con riferimento ad un guadagno mensile di circa fr. 2'200.-, a titolo di risarcimento per il mancato guadagno attuale e futuro a lei causato dalla lesione alla spalla incorsa a luglio

2010. Sostiene, infatti, di non aver più potuto lavorare proprio a causa di questa lesione, poiché la condizione in cui si trovava in quel momento, di persona senza attività lucrativa e a beneficio dell’assistenza pubblica da svariati mesi, era da considerarsi solo temporanea e pertanto, senza la lesione alla spalla, avrebbe in realtà ripreso a lavorare a medio - breve termine (dich. d’appello, n. 1.4., pag. 10). 12. Giusta l’art. 46 cpv. 1 CO, nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico. Condizione fondamentale per poter ottenere un risarcimento del danno economico, è che tra tale danno e la lesione corporale vi sia un nesso di causalità naturale e adeguato. Per quanto riguarda, poi, la determinazione del danno risarcibile, la legge distingue il danno economico derivante dalla perdita di guadagno attuale, stabilita al giorno della sentenza resa dalla giurisdizione cantonale davanti alla quale possono essere addotti per l’ultima volta fatti nuovi (Werro, in Commentaire Romand, op. cit., ad art. 46 CO, n. 11, pag. 323; Schnyder, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 46 CO, n. 7, pag. 378; DTF 125 III 14, BSK

n. 7), dal pregiudizio all’avvenire economico, e cioè dalla perdita di guadagno futura, che si riferisce all’incapacità di lavoro che perdura anche successivamente. In entrambi i casi si tratta di un danno in senso economico, per la cui definizione è determinante la perdita della capacità di guadagno causata al danneggiato dalla lesione corporale subita e che va stabilito, per quanto possibile, in modo concreto (DTF 131 III 360, consid. 5.1; STF del 23.08.2010 inc. 4A_169/2010, consid. 4.3.1). Per farlo il giudice deve fondarsi sul tasso d’invalidità medico (o teorico) e valutare poi i suoi effetti sulla capacità di guadagno o l’avvenire economico del danneggiato, stimando il guadagno che egli avrebbe conseguito nell’ambito della sua attività professionale qualora non avesse subito nessuna lesione, tenendo conto degli aumenti o delle diminuzioni probabili (Werro, in Commentaire Romand, op. cit., ad art. 46 CO, n. 7 e segg., pag. 323; Schnyder, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 46 CO, n. 5 e segg., pag. 377; sentenza IICCA inc. 12.2005.8). In questo apprezzamento, la situazione salariale concreta del danneggiato prima dell’evento dannoso deve, dunque, servire da punto di riferimento (DTF 131 III 360, consid. 5.1.). Anche in tal caso la prova del danno economico incombe al danneggiato, che deve fornire al giudice gli elementi necessari a determinarne l’esistenza, l’ammontare e il nesso di causalità naturale ed adeguato con l’atto illecito (art. 42 cpv. 1 CO). 13. Per poter stabilire se in concreto l’appellante ha subito un danno economico in seguito alla lesione corporale inflittale a luglio 2010, occorre stabilire se, e in che misura, successivamente a tale lesione si è verificata una perdita della sua capacità di guadagno e se una simile incapacità di guadagno va effettivamente attribuita alla spinta infertale da IM 1 quel giorno. 13.1. Come visto sopra, i problemi per cui l’appellante ha fatto ricorso a cure mediche nel luglio 2010 sono stati causati dalla spinta di IM 1 del 22 luglio dello stesso anno (cfr. consid.6). Il dottor __________, medico ortopedico che ha curato e operato l’appellante alla spalla sinistra, l’ha infatti definita una patologia di origine post-traumatica, individuandone la causa proprio in tale spinta (cfr. rapporto 15 luglio 2011). Si tratta ora di stabilire se tale problematica alla spalla sinistra abbia causato all’appellante una perdita della capacità di guadagno e/o un pregiudizio al suo avvenire economico. L’appellante è di formazione assistente domiciliare diplomata. Durante gli anni 2001 e 2002 ha lavorato come assistente domiciliare presso la __________ di __________, svolgendo poi la professione a titolo indipendente dall’anno 2003 fino al mese di ottobre 2009. In seguito sostiene di non essere più riuscita a trovare lavoro in tale ambito e di aver dunque chiesto di essere messa al beneficio dell’assistenza pubblica, che le è stata concessa a partire dal 1° gennaio 2010 (dich. d’appello pag. 8). Nei mesi successivi l’appellante non ha più esercitato nessuna attività lavorativa e dunque anche al momento in cui IM 1, nel luglio 2010, l’ha spinta contro il muro causandole la lesione alla spalla non era attiva professionalmente. Non ha ripreso a lavorare nemmeno in seguito a questo episodio, nonostante in realtà i dolori alla spalla si siano manifestati solo successivamente, essendosi l’appellante lamentata per la prima volta con il suo medico curante di tali dolori solo il 24 gennaio 2011 (doc. 22, inc. 10.2011.2). Dagli atti emerge che l’appellante è stata poi inabile al lavoro per i problemi alla spalla sinistra dal 30 maggio al 17 novembre 2011 nella misura del 100% (cfr. certificati 10.06.2011, 04.07.2011, 21.07.2011, 16.08.2011, del dottor __________, doc. 6 e 13, inc. 10.2011.2 e certificati 1.09.2011, 6.10.2011 del dottor __________, doc. 6, inc. 10.2011.2) e dal 18 novembre al 31 dicembre 2011 nella misura del 50% (certificato 17.11.2011 del dottor __________, doc. 7, inc. 10.2011.2). Sull’inabilità lavorativa dell’appellante a partire dal 1° gennaio 2012 i due medici hanno espresso due pareri diversi: lo specialista ortopedico ha certificato una completa ripresa della capacità lavorativa da parte dell’appellante dal 1° gennaio 2012, rilevando come il decorso fosse “ soggettivamente lentamente positivo ” (doc. 7, inc. 10.2011.2). Il medico curante, da parte sua, con certificati medici 10 gennaio e 3 settembre 2012, ha decretato un’abilità lavorativa unicamente nella misura del 40%, precisando inoltre l’impossibilità per l’appellante di sollevare pesi superiori a 10 Kg e di svolgere l’abituale ruolo di assistente di cura (doc. 12 e 20, inc. 10.2011.2; doc. CARP 15). In ogni caso l’appellante dal 1° gennaio 2012 ad oggi non ha ripreso nessuna attività lavorativa, nemmeno a tempo parziale, ed ha continuato a ricevere l’assistenza da parte del Cantone almeno fino al 31 marzo 2013 (ultimo dato a disposizione di questa Corte). 13.2. In sostanza la situazione lavorativa dell’appellante tra il 2010 e il 2011 può dunque essere così riassunta: - prima dell’episodio verificatosi a luglio 2010 che ha determinato la patologia alla spalla sinistra, l’appellante già non lavorava da oltre 8 mesi ed era già da tempo a beneficio dell’assistenza pubblica. Non risulta da nessun elemento in atti, e nemmeno l’appellante lo pretende, che durante questo periodo essa abbia anche solo avviato delle ricerche per trovare un nuovo posto di lavoro; - in seguito all’episodio del luglio 2010 e fino all’insorgere dell’inabilità lavorativa il 30 maggio 2011, l’appellante non ha né preteso né dimostrato di aver cercato e trovato un nuovo posto di lavoro, continuando invece a ricevere l’assistenza da parte del Cantone; - dal 30 maggio al 31 dicembre 2011 l’appellante è stata inabile al lavoro, prima totalmente e, durante l’ultimo mese e mezzo, solo parzialmente nella misura del 50%. Con il recupero della parziale abilità lavorativa, l’appellante non ha però avviato, per quanto risulta a questa Corte, nessuna ricerca di un nuovo posto di lavoro. Da quanto precede risulta dunque che, per il periodo compreso tra l’episodio che l’ha vista coinvolta assieme a IM 1 e il 31 dicembre 2011, l’appellante è stata inabile al lavoro dal 30 maggio al 31 dicembre 2011. Nonostante questo periodo di inabilità lavorativa sia, come visto, effettivamente dovuto alle conseguenze della spinta inflittale da IM 1 a luglio 2010, il nesso di causalità tra tale spinta e la perdita della capacità di guadagno da lei subita nel medesimo periodo non può essere ammessa. Considerato infatti - per quanto noto a questa Corte - il percorso professionale dell’appellante prima della lesione subita e successivamente fino all’insorgere della problematica alla spalla che ha determinato la sua incapacità lavorativa, è altamente inverosimile che, anche senza il danno alla salute, avrebbe ripreso a lavorare. È, invece, al contrario verosimile che l’appellante sarebbe comunque rimasta senza attività lavorativa e a beneficio dell’assistenza pubblica. A conferma di ciò basti pensare che per un lungo periodo, prima e dopo la spinta del luglio 2010 (e meglio da ottobre 2009 a maggio 2011), l’appellante, nonostante fosse abile al lavoro, non ha mai neanche tentato di riprendere l’attività lavorativa, restando per scelta a carico dell’assistenza pubblica. Nemmeno dopo aver recuperato, almeno parzialmente, la propria capacità lavorativa nel novembre 2011, l’appellante ha avviato la ricerca di un nuovo impiego, continuando a percepire le prestazioni assistenziali da parte del Cantone. Anche l’atteggiamento dell’appellante a partire dal gennaio 2012 conferma, poi, la situazione appena descritta. Infatti, anche volendo leggere l’atteggiamento dell’appellante alla luce delle considerazioni a lei più favorevoli espresse dal suo medico curante dottor __________, che a partire dal 10 gennaio 2012 l’ha dichiarata abile al lavoro unicamente nella misura del 40% in un’attività diversa da quella dell’assistente di cura, la conclusione è la medesima: nemmeno per una simile percentuale lavorativa ridotta l’appellante ha infatti anche solo provato a trovare un nuovo posto di lavoro in un ambito professionale diverso, scegliendo nuovamente di restare completamente a carico dell’assistenza pubblica. Ne deriva che la spinta di luglio 2010 non costituisce la conditio sine qua non della perdita della capacità di guadagno dell’appellante (STF del 23 agosto 2010, inc. 4A_169/2010, consid. 2.1), la cui causa deve invece essere attribuita ad altri fattori. La richiesta di risarcimento della perdita di guadagno attuale formulata dall’appellante deve pertanto essere respinta. 13.3. Per il periodo successivo al 31.12.2011, come visto, i pareri medici in atti sono discordanti. Tuttavia, questa Corte ritiene di poter considerare maggiormente probante il parere espresso dal dott. med. __________, specialista nell’ambito che qui interessa, che ha compiuto indagini complete in relazione alle questioni litigiose (Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale svizzero, ad art. 157 CPC, pag. 727 e segg). Va, infatti, ricordato che è stato proprio il dottor __________, medico specialista in ortopedia, a svolgere le indagini cliniche e radiologiche (artro-RM) sull’appellante, a formulare la diagnosi di conflitto sottoacromiale post-traumatico alla spalla sinistra, ad eseguire il successivo intervento di revisione artroscopica e a seguire l’appellante durante tutta la fase riabilitativa, fino a decretarne, dopo aver svolto ulteriori accertamenti medici, un’abilità lavorativa prima parziale e poi completa a partire dal 1° gennaio 2012. Egli ha, pertanto, avuto modo di accertare con completezza e ampiamente lo stato di salute della spalla dell’appellante, decidendo la ripresa dell’abilità lavorativa con piena cognizione di causa dopo aver terminato il percorso terapeutico intrapreso con l’appellante. Per contro, il dottor __________, specialista in medicina generale e medico curante di AP 1, non l’ha seguita da vicino per la problematica alla spalla sinistra, ma - non rientrando la patologia alla spalla nel suo ambito di specializzazione - l’ha indirizzata fin da subito verso il medico specialista. Egli non ha dunque trattato da vicino e personalmente la problematica alla spalla sinistra dell’appellante, affidandosi invece alla competenza del dottor __________ e condividendone verosimilmente il parere e l’operato fino alla decisione di dichiarare l’appellante abile al lavoro dal 1° gennaio 2012. I certificati medici 16.12.2011 e 3.09.2012 con cui il dottor __________ si discosta da questo parere dello specialista (doc. 12, inc. 10.2011.2; doc CARP 15), oltre a non avere un grado di completezza paragonabile a quello del dottor __________, riflettono la mancanza di una cognizione diretta del problema alla spalla da parte del medico curante, riferendosi alla spalla destra dell’appellante invece di riferirsi alla spalla sinistra che, sola, qui interessa. Oltre a ciò occorre considerare, a favore della maggior affidabilità del certificato medico del dottor __________ rispetto a quelli del dottor __________, che “per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente ” (TCA 18.5.2012 inc. 36.2011.48 e riferimenti citati). Tutti questi elementi nel loro complesso fanno sì che concretamente il parere del medico specialista __________ sia da ritenere più affidabile e debba dunque essere seguito. Di conseguenza, da quanto precede, forza è concludere che dal 1° gennaio 2012 l’appellante è abile al lavoro nella misura del 100%, e ciò anche nella professione di assistente di cura. Ne discende pertanto che anche la richiesta dell’appellante tendente ad ottenere un risarcimento per il pregiudizio al suo avvenire economico deve essere respinta, ritenuto che, come sopra accertato, a partire dal gennaio 2012 l’appellante è, in ogni caso in relazione alla spalla sinistra, pienamente abile al lavoro. Torto morale 14. L’appellante chiede un risarcimento per il torto morale subito in seguito all’episodio del luglio 2010, sostenendo che “la cumulazione della lesione subita con il dolore da essa causato, l’incapacità duratura ad esercitare la propria professione a tempo pieno, lo stress psichico post-traumatico che porta ad una condizione ansioso depressiva permanente con conseguente instabilità di umore portano, nella loro totalità, a rendere equo un risarcimento del torto morale di fr. 18'000 più gli interessi dal 22 luglio 2010” (dich. d’appello, doc. III). 15. L’art. 47 CO prevede che nel caso (di morte di un uomo) o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, può attribuire al danneggiato un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. Si tratta di un caso particolare di applicazione della regola generale in ambito di riparazione morale di cui all’art. 49 CO (SJ n°13 - 2013 I 170-174 - 9.04.2013; DTF 123 III 204). Le lesioni corporali che giustificano il riconoscimento di un risarcimento morale ai sensi dell’art. 47 CO vanno intese in senso lato e si riferiscono sia a quelle lesioni che hanno avuto delle conseguenze fisiche sul danneggiato, sia a quelle che l’hanno leso nella sua integrità psichica (Werro, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 47 CO, n. 1, pagg. 335-336; Schnyder, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 47 CO, n. 12, pag. 384). Condizione fondamentale è che tali lesioni corporali siano di una certa gravità (DTF 121 II 369 e 112 II 13). Oltre alla gravità oggettiva della lesione, nel decidere l’attribuzione di una riparazione morale giusta l’art. 47 CO, il giudice deve sempre considerare le circostanze particolari del caso, prendendo in considerazione l’importanza della lesione patita dal danneggiato. Le lesioni corporali, per giustificare il riconoscimento di un’indennità per torto morale, devono infatti aver causato al danneggiato una sofferenza fisica e/o psichica importante o avergli provocato un pregiudizio duraturo alla salute (Werro, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 47 CO, n. 1, pagg. 335-336; STF 6B_353/2012). Tra le circostanze che possono, a seconda dei casi, giustificare l’applicazione dell’art. 47 CO vi sono la necessità o meno di un’ospedalizzazione, la durata del soggiorno in ospedale, la presenza di disturbi psichici insorti successivamente (quali ad esempio la depressione), lo stroncamento della carriera, la vita sociale ed economica della vittima (Werro, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 47 CO, n. 3-7,pagg. 336-337; Schnyder, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 47 CO, n. 19, pagg. 385-386), un lungo periodo d’incapacità lavorativa, la presenza di pregiudizi fisici importanti (STF 1B_308/2012), la necessità di interventi chirurgici e di trattamenti medici lunghi e dolorosi (STF 6B_970/2010), il tipo e la gravità della lesione patita (Schnyder, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 47 CO, n. 21, pag. 368; STF 6S.334/2004). Tali circostanze, per essere prese in considerazione, devono evidentemente trovarsi in nesso di causalità con la lesione corporale subita dal danneggiato. Anche lesioni corporali di una gravità oggettiva ridotta possono comunque giustificare una riparazione morale quando sono state inflitte intenzionalmente in circostanze traumatiche o hanno avuto delle conseguenze psichiche a lungo termine (ad esempio in caso di aggressione brutale, cfr. STF 6B_353/2012; STF 6S.334/2004). Le medesime circostanze devono poi essere prese in considerazione dal giudice per determinare l’importo dovuto a titolo di riparazione morale. L’importante è che la somma accordata al danneggiato sia equa, e cioè che sia proporzionata alla sofferenza da egli patita (Werro, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 47 CO, n. 20-22, pag. 340; Schnyder, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 47 CO, n. 20, pag. 386). 16. La lesione corporale subita da AP 1 in seguito alla spinta infertale da IM 1 nel luglio 2010 non può essere ritenuta sufficientemente grave da giustificare un’indennità per torto morale. Innanzitutto non si tratta di una lesione di una gravità particolare dal profilo oggettivo, ciò che di principio osta già al riconoscimento di un torto morale in favore del danneggiato. Va, infatti, ricordato che lesioni corporali di una gravità oggettiva ridotta come quella che qui ci occupa non giustificano, di regola, un’applicazione dell’art. 47 CO, salvo se si deve ritenere - e non è sicuramente il caso in concreto - che siano state inflitte in circostanze traumatizzanti. Il riconoscimento di un’indennità per torto morale in favore dell’appellante va respinta anche tenuto conto delle circostanze particolari del caso. Le sofferenze fisiche effettivamente patite dall’appellante in seguito alla lesione, seppur non completamente trascurabili soprattutto per quanto riguarda l’intervento chirurgico subito e l’ospedalizzazione di tre giorni che ne è conseguita, non possono però essere considerate di un’importanza tale da averle causato una sofferenza morale indennizzabile. Per quanto riguarda, poi, le sofferenze psichiche lamentate da AP 1 in seguito alla lesione, questa Corte non può che ribadire che non vi è prova agli atti - e spettava all’appellante fornirla - che la lesione alla spalla abbia determinato la condizione ansioso depressiva permanente a lei diagnosticata nel marzo 2011 (cfr. rapporto dr. med. __________, doc. 6, inc. 10.2011.2), per la quale l’appellante è in ogni caso stata in cura da un medico psichiatra solo per un breve periodo (31.3.2011-07.07.2011, cfr. il già citato rapporto). In relazione, poi, all’incapacità di esercitare la propria attività professionale, si rileva dapprima che, come già spiegato al considerando 13, l’appellante ne è stata vittima solo temporaneamente e non in modo duraturo e che in ogni caso una simile incapacità al lavoro temporanea effettivamente dovuta alla lesione alla spalla, non si può ritenere che le abbia causato un danno morale visto che, in quel periodo, l’appellante era già da tempo senza attività lucrativa e a carico dell’assistenza pubblica e, con ogni probabilità, anche senza il problema alla spalla, non avrebbe comunque ripreso a lavorare (cfr. consid. 13.2). In considerazione di quanto sopra esposto, all’appellante non può essere riconosciuta nessuna riparazione per torto morale e la sua richiesta va, pertanto, respinta. Tasse di giustizia e spese 17. Ritenuto come, in prima sede, l’appellante sia stata esonerata dal pagamento delle tasse e spese di giustizia, si prescinde dal modificarne l’attribuzione a seguito dell’accoglimento parziale del suo appello. Visto come l’appellante sia al beneficio della pubblica assistenza, per opportunità, non si prelevano tasse e spese per il giudizio di secondo grado. All’imputato, che ha parzialmente ottenuto ragione, va invece riconosciuta un’indennità per ripetibili ridotte. Per questi motivi, previo esame del fatto e del diritto, visti gli art.                      76, 77, 80, 81, 84, 379 e segg. e 398 e segg. CPP; 41, 42, 46 e 47 CO, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG dichiara e pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto. Di conseguenza: ricordato che IM 1 è stato dichiarato autore colpevole di lesioni semplici per avere, il 22 luglio 2010, a __________, intenzionalmente, spintonato AP 1, facendola urtare contro un muro così da provocarle algie e ematoma al gomito sinistro (e meglio come indicato al certificato medico 23 luglio 2010 dell’Ospedale regionale di __________). 1.1. IM 1 è condannato a versare a AP 1, a titolo di risarcimento danni giusta l’art. 46 cpv. 1 CO, l’importo di fr. 5'390.45. 2. La tassa di giustizia e i disborsi di complessivi fr. 400.- relativi al procedimento di prima sede rimangono a carico dell’appellante e, per essa (al beneficio del gratuito patrocinio limitatamente all’esonero delle spese procedurali), dello Stato . 3. Non si prelevano tasse e spese di giustizia per il procedimento d’appello.

4.   AP 1 rifonderà a IM 1 fr. 500.- per ripetibili ridotte. 5. Intimazione a: - - - - - 6. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente                                                        La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.