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17.2011.52

Istanza di revisione concernente un decreto di non luogo a procedere paragonabile, nel risultato, ad un decreto d'accusa. Mancato reclamo alla CRP, imputabile ad una colpa dell'istante, contro il decreto di non luogo a procedere regolarmente notificatogli. Avvertimento ex art. 19a cpv. 2 LStup

Ticino · 2011-08-05 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Essendo la decisione di cui è chiesta la revisione stata emanata il 21 marzo 2011, a questo procedimento si applicano sia le regole di competenza e di procedura di cui agli  art. 21 e 411 e seg. CPP che i motivi di revisione previsti dall’art. 410 CPP (cfr. STF 30.5.2011 in 6B_235/2011; STF 20.6.2011 in 6B_310/2011; Pfister-Liechti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 in fine ad art. 453 CPP; Lieber, in Kommentar zur StPO, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP).

E. 2 Poiché una revisione è possibile solo contro sentenze passate in giudicato (art. 410 cpv. 1 CPP), di principio essa non è proponibile né nei confronti di un decreto di abbandono (art. 320 CPP), né in quelli di un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP) (cfr. Heer, op. cit., n. 27 ad art. 410; Kuhn-Jeanneret, Commentaire romand, ad  art. 412, pag. 1827; Schmid, Praxis Kommentar, ad art. 410, n. 2 e 8, pag. 794; Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Lugano 2010, n. 2 e n. 4 ad art. 410). In effetti, queste decisioni possono essere, sì, impugnate con reclamo dal danneggiato e dalla vittima - non però dall’accusato - entro il termine di 10 giorni (art. 393 e 322 CPP), ma nel caso in cui ciò non avviene, esse crescono in giudicato solo formalmente. L’autorità di cosa giudicata materiale è per esse per contro limitata, poiché l’art. 323 CPP (applicabile ad entrambi i tipi di decisione per il rimando di cui all’art. 310 cpv. 2 CPP), consente al Pubblico Ministero di disporre la riapertura di un procedimento conclusosi con un decreto di abbandono o di non luogo a procedere passato in giudicato, se viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova o di fatti che chiamano in causa la responsabilità dell’imputato e non risultano dagli atti (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1261; Landshut, in Donatsch/ Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, Zurigo/Basilea/Ginevra, 2010, n. 13 s. ad art. 310 e n. 4 ad art. 323). Nella fattispecie la questione è però diversa, poiché ad essere impugnato non è il non luogo a procedere in quanto decisione che pone fine al procedimento con un nulla di fatto nei confronti della persona che ne è oggetto. Il decreto qui posto in discussione comporta, in effetti, delle conseguenze per IS 1, poiché stabilisce ufficialmente che egli ha posseduto e fatto uso di stupefacenti e dispone che non si proceda penalmente nei suoi confronti soltanto per motivi di opportunità, giacché si tratta di un caso di lieve entità ai sensi dell’art. 19a LStup. Oltre a ciò la decisione contiene un formale ammonimento a IS 1, nonché la sua condanna al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. Di riflesso, su questi aspetti, il decreto di non luogo a procedere è paragonabile, nel risultato, ad un decreto d’accusa, di modo che trova applicazione la relativa giurisprudenza (cfr. Landshut, op. cit., n. 10 ad art. 322; STF 6B_568/2007 del 28.2.2008 consid. 5.2).

E. 3 Una domanda di revisione diretta contro una condanna inflitta mediante decreto d’accusa, va qualificata come abusiva, tenuto conto delle particolarità dello stesso procedimento per decreto, se essa si basa su fatti che il condannato conosceva già inizialmente, che non aveva nessuna ragione legittima di tacere e che avrebbe potuto rilevare nella procedura ordinaria avviata con opposizione (DTF 130 IV 72 consid. 2). In tale ambito una revisione può entrare in considerazione solo per fatti e mezzi di prova importanti che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione del decreto d’accusa o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo, in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonance pénale, in RPS 94/1977 pag. 426).

E. 4 IS 1, nel suo esposto, illustra come non sia lui la persona interrogata dal commissario M in relazione al decesso di P, sostenendo che chi è stato in realtà sentito “ si sia preparato a un controllo o interrogatorio di polizia e abbia imparato a memoria il nome, la data di nascita ed eventuali altri dati personali come l’indirizzo del mio mandante, che è possibile che egli conosca, e che ne abbia utilizzato l’identità in relazione agli episodi occorsi il 7/8 luglio 2010. Poiché la polizia, in caso di persone che non hanno con sé alcun documento d’identità, di solito chiede il nome e la data di nascita e i restanti dati personali li acquisisce dal sistema (Z, F), questa procedura sarebbe relativamente semplice. Il poliziotto interrogante avrebbe potuto scoprire l’errore solo in caso di confronto delle foto F con il volto dell’interrogato, tuttavia una tale verifica risulta per esperienza spesso difficile a causa dell’età e della qualità delle foto in Fo viene tralasciata del tutto. ”.

E. 5 Ora, il fatto che il ricorrente abbia o meno consumato, posseduto o acquistato sostanze stupefacenti tra l’8 febbraio 2009 e l’8 luglio 2010, rispettivamente che non sia stato sentito l’8 luglio 2010, non rappresenta in alcun modo una novità. Neppure lo sono la sua conoscenza o meno del defunto P, il possesso di una licenza di condurre per automezzi pesanti, la firma e la sua presenza sul posto di lavoro in Svizzera interna il 7 e l’8 luglio 2010. Indipendentemente dalla loro plausibilità, IS 1 avrebbe potuto sollevare queste contestazioni senza difficoltà alcuna impugnando con un reclamo alla Corte dei reclami penali il decreto di non luogo a procedere sin dalla sua notifica. Tutte le sue obiezioni potevano già a quel momento essere avanzate e sostanziate con le prove ora addotte, rispettivamente richieste. Lo stesso istante ha ammesso di aver preso atto della decisione, asserendo di non essersi premurato di conoscerne i contenuti, pur non avendone capito nemmeno parzialmente il tenore, poiché non parla italiano, e di non essersene più preoccupato sino al ricevimento delle richieste dell’Ufficio della circolazione turgoviese. Un tale comportamento non può trovare tutela: chi, ricevendo uno scritto di un’autorità, se ne disinteressa e decide scientemente di non prendere conoscenza dei suoi contenuti, rispettivamente di non chiederne una traduzione se non padroneggia la lingua di redazione, ne deve sopportare le conseguenze e non può poi prevalersene in sede d’impugnazione (trovano qui applicazione per analogia i principi validi per la restituzione in intero: Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., n. 2 ad art. 94; STF 6S.54/2006 del 2.11.2006, consid. 2.2.1). Nel caso che ci occupa, quindi, il mancato inoltro del rimedio di diritto dopo la regolare e riuscita notifica del decreto di non luogo a procedere, è imputabile unicamente ad una colpa dell’istante, che non solo non ha più la possibilità di postulare una restituzione del termine ai sensi dell’art. 94 CPP, ma nemmeno può sanare la lacuna con una domanda di revisione. Il suo agire rappresenta un abuso di diritto, non tutelabile. L’istanza di revisione deve pertanto, per ciò solo, essere respinta.

E. 6 A titolo abbondanziale, appare opportuno precisare che le argomentazioni avanzate dall’istante, non possono essere condivise neanche sotto l’aspetto materiale. Non sussiste prova alcuna, nemmeno di verosimiglianza, che permetta di concludere che IS 1 non conosca né la lingua tedesca, né quella italiana. Neppure dimostrato è che egli non conoscesse P o che non si trovasse in Ticino il 7 e l’8 luglio 2010 (la dichiarazione di cui al doc. 2 allegato all’istanza è una semplice fotocopia e non indica nemmeno il nome proprio del dipendente cui fa riferimento). Sul suo consumo di stupefacenti tra l’8 febbraio 2009 e l’8 luglio 2010 non ci si può che fondare sulle dichiarazioni rese agli inquirenti, ritenuto che non è più possibile effettuare accertamenti in merito. L’analisi del capello non permetterebbe di sanare la lacuna e ricostruire quanto avvenuto oltre un anno fa. Si aggiunga che a rendere ancor più ostica la verifica contribuisce il fatto che IS 1 aveva, il 20 ottobre 2010, un’acconciatura corta, come emerge dalla copia della sua licenza di condurre allegata all’istanza come doc. 6. Che l’imputato fosse attivo in qualità di gessatore e non conducente di camion emerge dal suo verbale di interrogatorio (pag. 2), mentre il fatto che sulla patente svizzera non risulti la sua abilitazione alla guida di mezzi pesanti, non significa che in altri paesi non abbia ottenuto il relativo permesso. Con riferimento all’asserita erronea indicazione del numero di telefono della moglie dell’istante che, a suo dire, è stato dato ad P, non si può che confermare l’osservazione in merito del procuratore pubblico e cioè che il legale ha male interpretato quanto scritto nel verbale, a pagina 2, poiché quello è il numero del cellulare di P e non di Z: “ devo dire che io non ho nessuna utenza telefonica in mio uso e avevo pertanto dato ad P il numero cellulare di mia moglie. A memoria posso dichiarare che lui mi diede il numero __________.”. Da un’analisi della documentazione agli atti emerge come l’agente di polizia interrogante abbia proceduto alla verifica dell’identità della persona che si è presentata al suo cospetto con sufficiente meticolosità, considerato che dal verbale d’interrogatorio 8 luglio 2010 risulta che l’interrogato si è legittimato al commissario M per mezzo di un documento ufficiale, e meglio del permesso di dimora tipo __________ rilasciato a nome di IS 1 il 13 settembre 2009 e valido sino al 12 settembre 2010, sul quale era indubitabilmente apposta anche la sua foto. Per di più appare alquanto inverosimile che qualcuno abbia potuto, senza uno scopo ben preciso, imparare a memoria i dati dell’istante, al punto da arrivare a conoscere nel dettaglio informazioni private piuttosto difficili da recuperare, che solo il diretto interessato o qualcuno a lui particolarmente vicino (e dunque per lui facilmente individuabile) poteva sapere, quali ad esempio il cognome da nubile della madre. La teoria del ricorrente appare ancor più fragile se si tien conto che la morte di P ed il conseguente interrogatorio da parte della polizia non erano prevedibili, per cui non aveva alcun senso prepararsi a fornire una falsa identità agli inquirenti. Parallelamente non è dato comprendere quale motivo possa avere avuto una persona sentita in qualità di teste, e non di sospetto autore di reato, per mentire sulla propria identità e mettere in difficoltà proprio il ricorrente, così come in che modo possa aver fatto a procurarsi un permesso di dimora falso proprio con il suo nome ed i suoi estremi. Da ultimo, neppure la contestazione in diritto sollevata dall’istante può essere condivisa. In effetti, contrariamente a quanto egli afferma, ad un decreto di non luogo a procedere fondato sulla scarsa rilevanza della fattispecie (art. 310 cpv. 1 lett. c in relazione con art. 8 CPP ed art. 19a LStup, cfr. Fiolka/Riedo in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung, Basilea 2011, n. 23 ad art. 8 CPP) è perfettamente legittimo associare un ammonimento formale ai sensi dell’art. 19 a cpv. 2 LStup (Schubarth, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, art. 19-28 BetmG, 2 ed., Basilea 2007, n. 48 segg. e n. 62 segg. ad art. 19a LStup). Per tutto quanto precede non si può che concludere che anche dal punto di vista materiale l’impugnativa è priva di fondamento.

E. 7 Con la sua istanza di revisione IS 1 chiede che vengano assunte alcune prove, in modo particolare che si proceda all’interrogatorio della moglie Z, che si effettui l’accertamento di chi sia il possessore dell’utenza telefonica corrispondente al numero __________, che egli possa venire messo a confronto con il commissario M, con la moglie del defunto P, e con il padre dello stesso, nonché che venga ordinata l’analisi chimica dei suoi capelli volta a verificare la presenza di tracce di sostanze stupefacenti. Per i motivi esposti, la domanda di revisione in oggetto risulta destinata all’insuccesso. Di riflesso non è necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

E. 8 Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e devono di conseguenza essere addossati all’istante. Per questi motivi, visti gli art.                      8, 81, 94, 385, 310 segg., 320 segg., 323, 410 segg., 428 CPP, 19a LStup nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, pronuncia:              1. L’istanza di revisione è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia                    fr.            300.- b) spese complessive               fr.            100.- fr.            400.- sono posti a carico dell’istante. 3. Intimazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente                                                        Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.17.2011.52

Locarno

5 agosto 2011/nh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 26 maggio 2011 da

IS 1

contro il decreto di non luogo a procedere emanato nei suoi confronti il 21 marzo 2011 dal procuratore pubblico

5.Ora, il fatto che il ricorrente abbia o meno consumato, posseduto o acquistato sostanze stupefacenti tra l’8 febbraio 2009 e l’8 luglio 2010, rispettivamente che non sia stato sentito l’8 luglio 2010, non rappresenta in alcun modo una novità. Neppure lo sono la sua conoscenza o meno del defunto P, il possesso di una licenza di condurre per automezzi pesanti, la firma e la sua presenza sul posto di lavoro in Svizzera interna il 7 e l’8 luglio 2010.

Indipendentemente dalla loro plausibilità, IS 1 avrebbe potuto sollevare queste contestazioni senza difficoltà alcuna impugnando con un reclamo alla Corte dei reclami penali il decreto di non luogo a procedere sin dalla sua notifica. Tutte le sue obiezioni potevano già a quel momento essere avanzate e sostanziate con le prove ora addotte, rispettivamente richieste.

Lo stesso istante ha ammesso di aver preso atto della decisione, asserendo di non essersi premurato di conoscerne i contenuti, pur non avendone capito nemmeno parzialmente il tenore, poiché non parla italiano, e di non essersene più preoccupato sino al ricevimento delle richieste dell’Ufficio della circolazione turgoviese. Un tale comportamento non può trovare tutela: chi, ricevendo uno scritto di un’autorità, se ne disinteressa e decide scientemente di non prendere conoscenza dei suoi contenuti, rispettivamente di non chiederne una traduzione se non padroneggia la lingua di redazione, ne deve sopportare le conseguenze e non può poi prevalersene in sede d’impugnazione (trovano qui applicazione per analogia i principi validi per la restituzione in intero: Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., n. 2 ad art. 94; STF 6S.54/2006 del 2.11.2006, consid. 2.2.1).

Nel caso che ci occupa, quindi, il mancato inoltro del rimedio di diritto dopo la regolare e riuscita notifica del decreto di non luogo a procedere, è imputabile unicamente ad una colpa dell’istante, che non solo non ha più la possibilità di postulare una restituzione del termine ai sensi dell’art. 94 CPP, ma nemmeno può sanare la lacuna con una domanda di revisione.

Il suo agire rappresenta un abuso di diritto, non tutelabile.

L’istanza di revisione deve pertanto, per ciò solo, essere respinta.

Non sussiste prova alcuna, nemmeno di verosimiglianza, che permetta di concludere che IS 1 non conosca né la lingua tedesca, né quella italiana. Neppure dimostrato è che egli non conoscesse P o che non si trovasse in Ticino il 7 e l’8 luglio 2010 (la dichiarazione di cui al doc. 2 allegato all’istanza è una semplice fotocopia e non indica nemmeno il nome proprio del dipendente cui fa riferimento).

Sul suo consumo di stupefacenti tra l’8 febbraio 2009 e l’8 luglio 2010 non ci si può che fondare sulle dichiarazioni rese agli inquirenti, ritenuto che non è più possibile effettuare accertamenti in merito. L’analisi del capello non permetterebbe di sanare la lacuna e ricostruire quanto avvenuto oltre un anno fa. Si aggiunga che a rendere ancor più ostica la verifica contribuisce il fatto che IS 1 aveva, il 20 ottobre 2010, un’acconciatura corta, come emerge dalla copia della sua licenza di condurre allegata all’istanza come doc. 6.

Che l’imputato fosse attivo in qualità di gessatore e non conducente di camion emerge dal suo verbale di interrogatorio (pag. 2), mentre il fatto che sulla patente svizzera non risulti la sua abilitazione alla guida di mezzi pesanti, non significa che in altri paesi non abbia ottenuto il relativo permesso.

Con riferimento all’asserita erronea indicazione del numero di telefono della moglie dell’istante che, a suo dire, è stato dato ad P, non si può che confermare l’osservazione in merito del procuratore pubblico e cioè che il legale ha male interpretato quanto scritto nel verbale, a pagina 2, poiché quello è il numero del cellulare di P e non di Z: “devo dire che io non ho nessuna utenza telefonica in mio uso e avevo pertanto dato ad P il numero cellulare di mia moglie. A memoria posso dichiarare che lui mi diede il numero __________.”.

Da un’analisi della documentazione agli atti emerge come l’agente di polizia interrogante abbia proceduto alla verifica dell’identità della persona che si è presentata al suo cospetto con sufficiente meticolosità, considerato che dal verbale d’interrogatorio 8 luglio 2010 risulta che l’interrogato si è legittimato al commissario M per mezzo di un documento ufficiale, e meglio del permesso di dimora tipo __________ rilasciato a nome di IS 1 il 13 settembre 2009 e valido sino al 12 settembre 2010, sul quale era indubitabilmente apposta anche la sua foto.

Per di più appare alquanto inverosimile che qualcuno abbia potuto, senza uno scopo ben preciso, imparare a memoria i dati dell’istante, al punto da arrivare a conoscere nel dettaglio informazioni private piuttosto difficili da recuperare, che solo il diretto interessato o qualcuno a lui particolarmente vicino (e dunque per lui facilmente individuabile) poteva sapere, quali ad esempio il cognome da nubile della madre. La teoria del ricorrente appare ancor più fragile se si tien conto che la morte di P ed il conseguente interrogatorio da parte della polizia non erano prevedibili, per cui non aveva alcun senso prepararsi a fornire una falsa identità agli inquirenti. Parallelamente non è dato comprendere quale motivo possa avere avuto una persona sentita in qualità di teste, e non di sospetto autore di reato, per mentire sulla propria identità e mettere in difficoltà proprio il ricorrente, così come in che modo possa aver fatto a procurarsi un permesso di dimora falso proprio con il suo nome ed i suoi estremi.

Da ultimo, neppure la contestazione in diritto sollevata dall’istante può essere condivisa. In effetti, contrariamente a quanto egli afferma, ad un decreto di non luogo a procedere fondato sulla scarsa rilevanza della fattispecie (art. 310 cpv. 1 lett. c in relazione con art. 8 CPP ed art. 19a LStup, cfr. Fiolka/Riedo in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung, Basilea 2011, n. 23 ad art. 8 CPP) è perfettamente legittimo associare un ammonimento formale ai sensi dell’art. 19 a cpv. 2 LStup (Schubarth, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, art. 19-28 BetmG, 2 ed., Basilea 2007, n. 48 segg. e n. 62 segg. ad art. 19a LStup).

Per tutto quanto precede non si può che concludere che anche dal punto di vista materiale l’impugnativa è priva di fondamento.

Per i motivi esposti, la domanda di revisione in oggetto risulta destinata all’insuccesso. Di riflesso non è necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario