opencaselaw.ch

17.2011.136

Costringere qualcuno a fermare l'autovettura e ferirlo al volto nell'estrarre le chiavi dal cruscotto: coazione e lesioni colpose semplici. Negato il reato di aggressione. Chiamare una donna con l'epiteto di "puttana": ingiuria

Ticino · 2012-03-29 · Italiano TI
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Costringere qualcuno a fermare l'autovettura e ferirlo al volto nell'estrarre le chiavi dal cruscotto: coazione e lesioni colpose semplici. Negato il reato di aggressione. Chiamare una donna con l'epiteto di "puttana": ingiuria

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP). Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 7 novembre 2011 della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

E. 1.2 IM 1 è prosciolta dall’imputazione di aggressione.

E. 1.3 .   IM 1 è condannata:

E. 1.3.1 alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci) cadauna, per un totale di fr. 2'750.- (duemilasettecentocinquanta); l’esecuzione della condanna è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni;

E. 1.3.2 gli oneri processuali di primo grado - consistenti nella tassa di giustizia di fr. 800.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata - sono posti a carico dell’appellante in ragione di ¾ e per il resto a carico dello Stato. III.   Oneri processuali d’appello Gli oneri processuali della procedura d'appello, consistenti in complessivi:

-  tassa di giustizia                     fr.            700.-

-  altri disborsi                            fr.            200.- fr.            900.- sono posti a carico degli appellanti in ragione di ½ e per il resto a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. IV. Intimazione a: V. Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente                                                        La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

E. 2 Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento.

In particolare, mediante l’appello è ora

possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del

potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3

lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza

(lett. c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto

dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la

possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove

unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora

esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la

sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore

dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art.

404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo

2010, ad 398, n. 13).

L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a

questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti

controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere

addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica

tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il

Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 7).

Gli

accusati

AP

1

3.   AP 1

, cittadino svizzero nato a __________ il 15 ottobre 1946, risiede

attualmente a __________ con la moglie, sposata l’8 novembre 1968, e i due

figli IM 1 (nata il 2 luglio 1970) e M. (nato il 19 aprile 1982).

Dal novembre 2011 è pensionato e percepisce una

rendita di vecchiaia di fr. 1'713.- mensili (cfr. decisione del 1° ottobre 2011

dell’Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti).

Con decreto d’accusa del 30 gennaio 2006 AP 1 è

stato ritenuto autore colpevole d’infrazione alla Legge federale sulla

protezione delle acque, per avere, quale titolare della __________, depositato

sul piazzale esterno della ditta, degli scarti di componenti elettronici

trattati con acidi e ancora sgocciolanti che in parte, terminando in un

tombino, hanno determinato un inquinamento delle acque del fiume __________.

Per tale reato è stato condannato ad una multa di fr. 300.-, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di un anno (cfr. estratto del

casellario giudiziale svizzero del 28 novembre 2011).

IM

1

4.   IM 1

, cittadina svizzera nata a __________ il 2 luglio 1970, risiede

attualmente a __________ con il padre AP 1, la madre e il fratello.

Svolge l’attività di segretaria e percepisce un

salario mensile netto di fr. 4'000.- (cfr. AI 1, allegato 13).

Non ha precedenti penali.

Inchiesta

E. 5 maggio 2010, pagg. 3-4, AI 1, allegato 1). Secondo il racconto della donna, i due AP 1, al sopraggiungere di una terza persona, si sono allontanati a bordo della loro autovettura. Interrogata nuovamente il 26 maggio 2010, ACPR 1 ha confermato quanto dichiarato in precedenza, ha sporto querela nei confronti di AP 1 e IM 1 e si è costituita parte civile (verbale di ACPR 1 del 26 maggio 2010, AI 1, allegato 2). Interrogata nuovamente in occasione del dibattimento davanti alla Pretura penale, la donna ha confermato quanto dichiarato alla polizia il giorno dei fatti oggetto del presente procedimento. Interrogata sulla sua relazione con __________, la donna ha dichiarato quanto segue: “ non è vero che la relazione con M. avesse principalmente uno scopo economico. È vero che M. era molto preso da me. La sua presenza mi tranquillizzava anche dal punto di vista economico, questo perché come detto ero senza lavoro e lui stesso mi diceva di non preoccuparmi poiché c’era lui. Per tutto quello che ha fatto per me lo posso solo ringraziare. Nel verbale ho detto «lui è molto preso da me, solamente che non è reciproco allo stesso modo», questa affermazione è stata fatta perché M., al contrario di me, faceva già molti progetti per il futuro, parlava per esempio già di adottare un bambino: da parte mia avevo invece bisogno di più tempo, volevo che le cose andassero avanti con più calma. Poi purtroppo per l’intervento di altre persone il tutto è finito.” (verbale di audizione di ACPR 1 del 1° dicembre 2011, pag. 1).

E. 6 La sera del 5 maggio 2010 è stato sentito dalla polizia anche AP 1

che ha, dapprima, spiegato di aver architettato, insieme alla figlia IM 1, il

piano ai danni dell’amica del figlio M. per convincerlo che la donna nutriva

nei suoi confronti un interesse economico e non sentimentale. Con questo scopo,

fingendo che a scrivere fosse tale “__________”, un facoltoso industriale con

ditte in Ticino e in Italia, hanno invitato ACPR 1 al ristorante __________

(verbale di AP 1 del 5 maggio 2010, pag. 1, AI 1, allegato 7).

Su quanto accaduto dopo l’arrivo della donna nel

parcheggio del ristorante, AP 1 ha poi dichiarato quanto segue:

Verso le 19.45 è giunta ACPR 1, che vedendoci

(eravamo in piedi dietro alla nostra macchina) ha inserito la retromarcia,

cercando di scappare. Da parte sua IM 1 si metteva dietro al veicolo

impedendole di fuggire. In seguito ci siamo messi di fianco, lato conducente, ACPR

1 ha aperto la porta e io ho iniziato a dirgli quello che pensavo di lei,

ovvero: «che era una puttana di lusso, che voleva solo mangiare fuori i soldi a

mio figlio». Da parte sua ella confermava quanto da me dichiarato e io preso

dalla rabbia del momento le ho tirato i capelli e le ho preso le guance

scuotendola (…). …all’inizio, appena ci siamo messi di fianco alla macchina e ACPR

1 ha aperto la porta, io le ho tolto le chiavi dell’auto per far si che ella

non fuggisse. Facendo ciò probabilmente l’ho colpita al volto. In seguito le ho

detto di iniziare a darmi indietro un po’ di soldi, quelli rubati a mio figlio.

ACPR 1 ha preso la borsetta e mi ha dato circa 100 euro e 60 franchi (non so di

preciso la somma). Da parte mia gli prendevo la borsetta, sempre alterato e

molto arrabbiato, buttando all’interno della macchina tutto il contenuto. Io mi

sono tenuto la borsetta dicendole che era un anticipo di quello che ci doveva”

(verbale di AP 1 del 5 maggio 2010, pagg.

1-3, AI 1, allegato 7).

Alla polizia, AP 1 si è dichiarato disposto a

restituire la borsetta e il suo contenuto (nel frattempo, sequestrata, cfr.

verbale di sequestro, AI 1, allegato 15) alla proprietaria (verbale di AP 1 del

5 maggio 2010, pag. 2 e 3, AI 1, allegato 7).

E. 7 Nel suo interrogatorio, pure avvenuto nella sera del 5 maggio 2010, IM 1 ha confermato le dichiarazioni del padre sia riguardo gli sms inviati all’amica del fratello che riguardo quanto fecero una volta che la donna giunse nel luogo dell’appuntamento: “ Quando lei è arrivata (a bordo della sua auto, Mini cabrio targata italia), mi ha vista ed ha cercato di fare retromarcia per lasciare il luogo. Io mi sono portata dietro alla sua auto per impedirle di scappare e lei in effetti ha arrestato l’auto (…). Lei è rimasta in auto. Ci siamo quindi messi a discutere animatamente io e mio padre da una parte e ACPR

1. Durante la conversazione le ho fatto notare che lei aveva rubato del denaro a mio fratello oltre ad avergli fatto spendere soldi. (…) A più riprese l’ho esortata a scendere dall’auto ma lei non voleva. Ad un certo punto lei ha aperto la portiera per cercare di allontanarmi dalla sua auto (…). La portiera è rimasta aperta e io e mio padre abbiamo cercato di farla uscire dall’auto. Verbalmente l’abbiamo sollecitata a scendere ed in seguito entrambi, in un momento io e in un altro mio padre (non ricordo comunque l’ordine cronologico), l’abbiamo strattonata per i capelli. Poi lei ha preso la sua borsa ha tolto il portamonete da cui ha preso del denaro e ce lo ha tirato, facendo ciò è volato fuori dalla sua auto patente, documenti e altre cose. Alcune cose le abbiamo rigettate all’interno dell’auto mentre alcune le abbiamo tenute noi. Nella fattispecie abbiamo tenuto una carta bancaria, un porta biglietti da visita, un rossetto, un eyeliner, e del denaro (ca 50.- CHF; ca 70.- Euro) e la sua borsa. Era nostra intenzione comunque restituire nella giornata di domani sia la borsetta che il resto degli oggetti a ACPR 1. Mio padre ha preso la borsetta ed il resto degli oggetti in un momento di rabbia, non era nostra intenzione appropriarcene” (verbale di IM 1 del 5 maggio 2010, pag. 2, AI 1, allegato 10).

E. 8 Sempre la sera del 5 maggio 2010, è stato sentito dalla polizia

anche M., che ha confermato di intrattenere da due o tre mesi una relazione con

ACPR 1 per cui aveva speso almeno fr. 15'000.- (principalmente per lavori

effettuati nel suo appartamento a __________ ma anche per regali; cfr verbale

di __________ del 5 maggio 2010, pag. 1, AI 1, allegato 16). L’uomo ha, pure,

confermato che sia il padre che la sorella gli ripetevano che la donna non

nutriva per lui alcun sentimento ma lo frequentava unicamente per interesse ed

ha pure confermato che lui non ha mai voluto dar loro ascolto.

Ha, infine, dichiarato che, quella sera, il padre

e la sorella sono usciti di casa dopo cena (verso le 19.30), per rincasare alle

20.30 e raccontare il piano ordito e messo in atto per smascherare ACPR 1:

Verso le ore 20.30 mio padre, unitamente a mio

sorella, rincasavano. Le prime parole di mio padre sono state: «bela troia che

ta ga vevat cha». Mia sorella rincarava la dose dicendomi che lo sapeva che mi

stava assieme solo per soldi. Mio padre mi mostrò anche una borsetta che aveva

con se ed io l’ho riconosciuta subito poiché ero stato io ad acquistarla per ACPR

1. (…) Lui e mia sorella mi spiegarono quindi i retroscena della vicenda a me

ignoti. In pratica mia sorella aveva inviato alcuni sms a ACPR 1 facendosi

passare per un facoltoso uomo. Mia sorella, sempre facendosi passare per questo

uomo, concordava un appuntamento con ACPR 1 al __________. Quindi

all’appuntamento con ACPR 1 si sono recati mio padre e mia sorella. Mio padre

mi ha raccontato che quando ACPR 1 li ha visti ha tentato di fare retromarcia

per andarsene ma che mia sorella gli ha ostruito il passaggio obbligandola a

fermarsi. Una volta fermata ACPR 1 l’hanno ripetutamente insultata verbalmente

dandogli della «troia, puttana»

E altri titoli. Mio padre e mia sorella mi hanno

pure detto di averle tirato i capelli e di avergli strappato la chiave

dell’automobile dal motorino d’avviamento. In merito alla borsa mio padre mi ha

detto di avergliela presa in un momento di rabbia”

(verbale di M. del 5 maggio 2010, pagg.1-2, AI 1,

allegato 16).

E. 9 Il medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ che ha visitato ACPR 1 poco dopo i fatti ha accertato la presenza di una tumefazione al labbro inferiore con ematoma già formato e dolenzia alla palpazione nonché di dolore alla palpazione della regione articolazione temporomandibolare sinistra (cfr. allegato 5, AI 1).

E. 10 Nel DA poi contestato, il procuratore pubblico ha, in pratica,

recepito i fatti così come essi sono stati raccontati dai due AP 1 (in

particolare, ACPR 1 non è stata creduta laddove ha detto di essere stata

colpita con dei pugni).

Appello

11.   aggressione

Gli appellanti contestano, innanzitutto, la

realizzazione del reato di aggressione sostenendo, in sostanza, che le tirate

di capelli e l’involontario colpo al labbro inferto alla vittima nel tentativo

di togliere le chiavi dal blocco di accensione non sono delle lesioni semplici,

ma

“al massimo delle vie di fatto”

e, come tali, non configurano il

reato di aggressione

(dichiarazione di appello, consid. 1, pag. 2).

a.

Per determinarsi sulla realizzazione del reato di aggressione,

questa Corte deve riferirsi, così come già hanno fatto il procuratore pubblico

e il primo giudice, alle dichiarazioni rilasciate nel corso del procedimento

dagli appellanti, che ancora davanti a questa Corte hanno ribadito di non aver

assolutamente colpito ACPR 1 con dei pugni (verbale del dibattimento, pagg.

3-4). Quest’ultima ha, infatti, evidentemente

esagerato

nella descrizione della violenza subita ritenuto che le emergenze probatorie

oggettive - in particolare, le constatazioni mediche (AI 1, allegato 5) -

escludono che lei sia stata colpita, quella sera, con più pugni e confermano,

invece, la piena attendibilità di AP 1 e IM 1 ritenuto che esse sono del tutto

compatibili con il  colpo che l’uomo ha ammesso di averle inferto nell’atto di

togliere le chiavi dal blocco di accensione dell’autovettura (verbale di AP 1

del 5 maggio 2010, pag. 2, AI 1, allegato 7; verb. dib. d’appello, pag 3 e 4).

b.

Giusta l’art. 134 CP, chiunque

prende

parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza

la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena

detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Questa norma

-

entrata in vigore il 1.1.1990

-

è stata introdotta per colmare la lacuna conseguente

all’inapplicabilità dell’art 133 CP ai casi in cui nella lite vi è soltanto una

parte attiva, nel senso che l’altra o subisce passivamente o si limita ad una

reazione di carattere difensivo, senza un vero e proprio scambio di colpi

(Aebersold, in Basler Kommentar, Strafrecht II,

2.edizione,

Basilea 2007, ad art.

134 CP, n. 1).

Il reato di aggressione

-

che è un delitto

di messa in pericolo astratta (Aebersold, op. cit., ad art. 134 CP, n. 1)

-

si realizza quando almeno due persone (Corboz,

Les infractions

en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010

, ad art.

134 CP, n. 3) attaccano con violenza una o più persone (Corboz, op. cit., ad

art. 134 CP, n. 4) che rimangono passive. L’aggressione si distingue, così

dalla rissa nel senso che si tratta di un atto di violenza unilaterale (Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo, 2008, ad

art. 134 CP, n. 1; Corboz, op. cit., ad art. 134 CP, n. 5; Aebersold, op. cit.,

ad art. 134, n. 6).

L'aggressione può, anche, svilupparsi

direttamente da una rissa quando, dopo uno scambio reciproco di violenze, gli

aggressori continuano ad infierire sulla vittima ormai inerme (Stratenwerth/

Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art.

134 CP, n. 2; Aebersold, op. cit., n. 5 ad art. 134 CP; DTF 118 IV 227).

La morte o il ferimento della persona attaccata

(o di una delle persone attaccate) è condizione oggettiva di punibilità

(Trechsel, op. cit., ad art.134 CP, n.3) che non è data quando la morte o le

lesioni si producono nella persona di un aggressore (Stratenwerth/Wohlers, op.

cit., ad art. 134 CP, n. 1 e 4; Corboz, op. cit., ad art. 134 CP, n. 9) e

nemmeno quando gli atti di violenza commessi rappresentano unicamente delle vie

di fatto (Trechsel, op. cit., ad art. 134, n. 3 e ad art. 133 CP, n. 7;

Aebersold, op. cit., ad art. 134 CP, n. 9 e ad art. 133 CP, n. 13).

La giurisprudenza ha precisato (in relazione al

reato di rissa che ha la stessa condizione oggettiva di punibilità) che non è

necessario che essa si realizzi durante la rissa ma è sufficiente che la

lesione o la morte sia causata da violenze risultanti dall’animo bellicoso

acceso dalla rissa terminata poco prima e dall’eccitazione cui essa ha dato

origine (DTF 104 IV 246).

Come visto, perché ci sia aggressione è

necessario che gli aggressori siano almeno due. Ma perché questa condizione sia

realizzata, è sufficiente che una persona si unisca all’aggressione iniziata da

un’altra (Aebersold, op. cit., ad art. 134 CP, n. 5).

Perché l’art. 134 sia realizzato è sufficiente

che l’autore abbia partecipato - anche solo psicologicamente o verbalmente

(Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berna 2010,

ad § 4, n. 40; Trechsel, op. cit., ad art. 134 CP, n. 2;

Aebersold, op.

cit., ad art. 134 CP, n. 7)

-

all'aggressione. Irrilevante è, invece, la sua responsabilità in

relazione alla morte o alla lesione poiché non è il risultato ciò di cui

risponde l'autore: il risultato è soltanto la dimostrazione della pericolosità

che giustifica il perseguimento penale dell’aggressione (RJN 1998, p. 135).

Il partecipante è punibile anche se ha lasciato

l'aggressione prima che sopraggiungessero le lesioni o la morte, a condizione

che il confronto avesse avuto, già al momento della sua partenza,

caratteristiche tali da renderlo pericoloso (Corboz, op. cit.,

ad art.

133 CP,

n. 9

; Trechsel, op. cit., ad art. 133 CP, n. 7;

Aebersold, op. cit., ad art. 133 CP, n. 16 e ad art. 134 CP, n. 9;

Stratenwerth/Jenny, op. cit., ad § 4, n. 31 e 42; DTF 106 IV 246).

Non integra, invece, il reato di aggressione colui che vi partecipa

soltanto dopo che l'ultima lesione si è realizzata (Corboz, op. cit., ad art.

133 CP, n. 9; Aebersold, op. cit., ad art. 133 CP, n. 15 e ad art. 134 CP, n.

9; Stratenwerth/Jenny, op. cit., ad § 4, n. 31 e 42).

Dal profilo soggettivo, è richiesta l'intenzione.

Questa deve portare solo sulla partecipazione ad un'aggressione. Non è, invece,

richiesto che l’intenzione degli autori si riferisca alla morte o alle lesioni

provocate (Trechsel, op. cit. ad art. 134 CP, n. 3 e 4; Stratenwerth/Wohlers,

op. cit., ad art. 134 CP, n. 3; Corboz, op. cit., ad art. 134 CP, n. 10; cfr.

DTF 118 IV 227: ove l’intenzione di un partecipante a una rissa o a

un’aggressione sia diretta all’uccisione o a lesioni personali, egli dev’essere

condannato non solo ai sensi degli art. 133 o 134 CP ma altresì in virtù degli

art. 111 e seg. o 122 e seg. CP).

Perché si possa parlare di attacco unilaterale -

e, quindi, di aggressione - è necessario che la o le persone aggredite non

abbiano avuto, al momento dell’attacco, un atteggiamento aggressivo. In altri

termini, occorre che l’inizio del confronto sia dipeso dal caso o, comunque,

dalla sola volontà degli aggressori (Corboz, op. cit., ad art. 134 CP, n. 6).

La persona aggredita deve rimanere passiva o, al

massimo, deve cercare di proteggersi in modo difensivo, ad esempio, mettendo le

mani davanti al viso o respingendo l’aggressore (Aebersold, op. cit., ad art.

134 CP, n. 6; Stratenwerth/Jenny, op. cit., ad § 4, n. 37; cfr. anche

Kassationshoh ZH 31.10.05 N. AC 050028; RJN 1998 p. 135).

Il TF ha recentemente avuto modo di precisare che

vi è aggressione (o vie di fatto, lesioni corporali o omicidio) soltanto quando

una persona, coinvolta in un diverbio, ha un’attitudine puramente passiva, non

sferra alcun colpo ma cerca unicamente di difendersi senza in alcun modo

utilizzare la violenza né lasciarsi andare a vie di fatto. Vi è, per contro,

rissa quando ogni parte partecipa attivamente al diverbio quand’anche

unicamente allo scopo di difendere se stesso o un terzo o alfine di separare i

contendenti  (DTF 131 IV 152; 106 IV 246; 94 IV 105; 70 IV 126 secondo cui il

partecipante che interviene per pura difesa e che, per il suo comportamento,

non provoca né alimenta in alcun modo il diverbio, beneficia dell’impunità

prevista dall’art. 133 cpv. 2 CP).

c.

In concreto, non sono realizzati i presupposti dell’aggressione.

Gli atti dimostrano che, quando l’hanno bloccata

nel parcheggio, i due AP 1 non avevano alcuna intenzione di aggredire la donna

ai sensi del citato disposto. La loro intenzione era, con evidenza, quella di

costringerla a fermarsi, a discutere con loro della sua relazione con il figlio

(rispettivamente, fratello), quindi, ammettere di avere abusato dei suoi

sentimenti estorcendogli del denaro e costringerla a restituirlo o, perlomeno,

impegnarsi a farlo. A quel momento, la loro intenzione - che, poi, si è

realizzata nei fatti - era riferita al reato di coazione (cfr, fra gli altri,

verbale del dibattimento del 29 marzo 2012, pagg. 2-3).

E’ a quel momento - e meglio, mentre toglieva di

forza la chiave dal cruscotto della vettura - che AP 1 ha colpito, per negligenza, la donna al viso procurandole la lesione di cui al certificato medico

in atti.

Seguendo l’impostazione del DA, si può, tutt’al

più, ipotizzare - anche se la scrivente Corte nutre seri dubbi al proposito - la

realizzazione di alcuni presupposti dell’aggressione al momento in cui i due AP

1 hanno cercato di far scendere la donna dalla vettura tirandola per i capelli.

Manca, tuttavia, in relazione a tali fatti, in ogni caso, la condizione

oggettiva di punibilità che è la realizzazione di una lesione: come visto

sopra, la lesione al labbro - e meglio, la  tumefazione al labbro inferiore con

ematoma già formato al momento della visita medica, dolente alla palpazione -

si è verificata prima dell’inizio dell’ipotetica aggressione e, in quei

frangenti, vi sono state soltanto vie di fatto (Trechsel, op. cit., ad art. 134,

n. 3 e ad art. 133 CP, n. 7; Aebersold, op. cit., ad art. 134 CP, n. 9 e ad

art. 133 CP, n. 13).

Visto quanto precede gli appellanti vanno

prosciolti dal reato di aggressione.

12.   lesioni

colpose semplici

a.

L'art.

125 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

chi, per negligenza, cagiona una lesione (semplice o grave) al corpo o alla

salute di una persona.

Perché la fattispecie sia adempiuta devono essere

riunite tre condizioni: un danno al corpo o alla salute di una persona, una

negligenza ed un nesso di causalità tra la negligenza e il danno al corpo o

alla salute (Corboz, op. cit., 3a edizione, Berna 2010, ad art. 125 CP, n. 1 e

segg.; DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid.

2.1;

DTF 122 IV 145

consid. 3 e rinvii).

Giusta l’art. 12 cpv. 3 CP, commette un crimine o

un delitto per negligenza chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le

conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è

colpevole ove l’agente non abbia usato le precauzioni cui era tenuto secondo le

circostanze e le sue condizioni personali.

b.

La

descritta tumefazione al labbro inferiore causata da AP 1 a ACPR 1 nell’atto di estrarre le chiavi dal blocco di accensione della vettura è, senza ombra di

dubbio, una lesione semplice ai sensi dell’art 125 cpv. 1 CP.

Al proposito, ci si limita, qui, a ricordare che

la giurisprudenza menziona, a titolo d'esempio di lesioni, le iniezioni, la

rasatura totale e ogni atto che provoca una malattia, l'aggrava o ne ritarda la

guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo

che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza

importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid.

1.1) e che in DTF 119 IV 25 il TF ha precisato che

“un hématome,

résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des

traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle”

(consid 2a).

Anche la negligenza di AP 1 deve essere

sicuramente ammessa: egli ha, infatti, compiuto un movimento brusco all’interno

del ristretto dell’abitacolo della vettura della vittima, senza scorgere, come

avrebbe invece dovuto fare alla luce delle circostanze concrete - in cui egli

dall’esterno dell’autovettura è entrato con il busto attraverso il finestrino

aperto, è passato davanti alla vittima seduta sul sedile anteriore e ha tolto

con molta determinazione  le chiavi dal blocco di accensione - la possibilità

molto concreta di colpire ACPR 1 durante l’esecuzione di tali gesti in uno

spazio molto ristretto.

Non vi è dubbio che fra l’imprudenza di AP 1 e la

lesione vi sia un rapporto di causalità naturale ed adeguata.

vie di fatto

a.

Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP, sono le aggressioni

fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che provocano un

disturbo passeggero del benessere, senza causare né lesioni fisiche né danni

alla salute. Una tale lesione può sussistere anche se non ha causato alcun

dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a). La

distinzione tra le lesioni semplici e le vie di fatto può apparire

problematica, specialmente quando la lesione è circoscritta ad ammaccature,

escoriazioni, graffiature o contusioni; in questi casi, per stabilire se si

tratta di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve tener conto

dell'importanza del dolore provocato (Corboz, op. cit., ad art. 123 CP, n. 11 e

ad art. 126 CP, n. 5; Donatsch, Strafrecht III, 9

ª ed.,

Zurigo 2008, pag. 46; DTF 119 IV 2 consid. 4a)

.

Ritenuto

poi che le nozioni di vie di fatto e lesione dell'integrità fisica - decisive

per l'applicazione degli art. 123 e 126 CP - sono nozioni giuridiche

indeterminate, la giurisprudenza riconosce, in questi casi, un certo margine

d'apprezzamento al giudice del merito, in quanto l'accertamento dei fatti e

l'interpretazione della nozione giuridica indeterminata sono strettamente

connesse; il Tribunale federale interviene dunque solo con riserva

sull'interpretazione fatta dall'autorità cantonale (DTF 134 IV 189 consid. 1.3;

119 IV 25 consid. 2a pag. 27).

b.

Il dolore alla palpazione lamentato dalla vittima alla regione

dell’articolazione temporomandibolare sinistra, dovuta con ogni verosimiglianza

alle strette al volto che AP 1 ha ammesso anche al dibattimento di appello di

averle inferto (verbale del dibattimento, pag. 3), pur rappresentando

certamente un’aggressione fisica eccedente quanto socialmente tollerato, non

configura tuttavia una lesione significativa del corpo della vittima tale da

giustificarne la qualifica di lesione semplice. Si tratta invece di vie di

fatto ai sensi dell’art. 126 CP. La regione temporomandibolare sinistra non

presenta infatti contusioni o lacerazioni, ma unicamente un dolore alla

palpazione, che non è sicuramente tale da giustificare l’applicazione dell’art.

123 cifra 1 CP (DTF 107 IV 43, consid. d).

Anche il fatto

di aver tirato i capelli alla vittima, atto commesso da entrambi gli appellanti

(verbale del dibattimento del 29 marzo 2012, pag. 3), è qualificabile quale via

di fatto, trattandosi sì di uno choc violento, che ha però causato alla vittima

un disturbo solo passeggero, senza provocare danni al corpo o alla salute (Schubarth

Martin, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Band 3,

Berna 1984, ad art. 177, pag. 62; RSJ 85/1989, pag. 345).

Pertanto,

entrambi gli appellanti si sono resi, per questi fatti, autori colpevoli del

reato di cui all’art. 126 CP.

E. 13 coazione

Gli appellanti contestano, poi, di essersi resi

colpevoli di coazione.

IM 1 afferma di non aver commesso nessuna

coazione nel porsi dietro la vettura della vittima, risultando impossibile

bloccare un veicolo con il corpo umano (dichiarazione d’appello, pag. 2).

AP 1, da parte sua, sostiene di essersi limitato

a

“togliere le chiavi dell’auto per discutere con la controparte”

,

mentre i soldi gli sono stati lasciati su proposta della vittima stessa,

“quale

primo rimborso dei debiti contratti nei confronti del figlio”

(dichiarazione d’appello, pag. 2), senza che gli possa dunque venire imputata

coazione alcuna.

a.

Si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia

di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà

d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto (art. 181

CP

).

Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di

decisione della vittima (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione, che è

un’infrazione di risultato (Corboz, op. cit., n. 32, 34, ad art. 181 CP; DTF

120 IV 17, consid. 2a; STF del 6 ottobre 2011, inc. 6B_435/2011, consid.

2.2.1), si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o

a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere

un mezzo di pressione illecito che ha influito sulla formazione di

volontà della vittima (Rep. 1999, 333), spingendola ad adottare un

comportamento che, se avesse disposto della libertà di decisione, non avrebbe

adottato.

b.

Per realizzare il reato di coazione, l’autore, esercitando una

costrizione illecita sulla vittima, deve dunque indurre quest’ultima ad

adottare il comportamento da lui ricercato e voluto.

I mezzi di costrizione previsti dalla legge per

realizzare una coazione ai sensi dell’art. 181 CP sono tre: l’uso della

violenza, la minaccia di grave danno oppure ogni comportamento che intralcia in

altro modo la libertà di agire di una persona (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP,

n. 2).

Per utilizzo della violenza quale mezzo di

coazione, deve essere intesa l’azione fisica da parte dell’autore sulla

vittima, tale da intralciarne la libertà d’azione e determinarne il modo di

agire (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 3 -4; Pozo, Droit pénal, Partie spéciale,

Genève Zurich Bâle 2009, ad art. 181 CP, n. 2434; Delnon/Rüdy,

in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2.edizione, Basilea

2007

, ad art. 181 CP, n. 19).

Dal profilo del diritto penale, il concetto di

violenza non implica tuttavia necessariamente l’impiego di una forza bruta, ma

piuttosto deve essere inteso come atto violento, ogni comportamento avente

degli effetti significativi sul corpo della vittima, anche senza che tali

effetti risultino dall’impiego di una forza fisica importante (Pozo, op. cit.,

ad art. 181 CP, n. 2435; Delnon/Rüdy,

op. cit.

,

ad art. 181 CP, n. 20).

La violenza può infatti presentarsi sotto due

diverse forme: la

vis absoluta

e la

vis compulsiva

. La

vis

absoluta

rappresenta una forma di violenza tale da impedire alla vittima di

prendere una qualsiasi decisione in autonomia e di perseguire ciò che vuole, le

sue decisioni e azioni essendo totalmente condizionate dall’agire dell’autore

della coazione (ad esempio legare la vittima o trasportarla di forza in un

altro luogo, Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2437). La

vis compulsiva

,

che anche rientra nella definizione di violenza ai sensi dell’art. 181 CP,

rappresenta invece una forma di violenza d’intensità minore, mediante la quale

l’autore della coazione obbliga la vittima a fare, non fare o tollerare un atto

agendo direttamente sulla sua volontà e spingendola di conseguenza ad agire

così come da lui desiderato (Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2436;

Delnon/Rüdy,

op. cit.

, ad art. 181 CP, n. 22).

Per realizzare il reato di coazione, la violenza

utilizzata deve in ogni caso essere di una certa intensità, che va apprezzata

soggettivamente, secondo criteri relativi e non assoluti (DTF 101 IV 42,

consid. 3a; STF del 6 ottobre 2011, inc. 6B_435/2011, consid. 2.2.1), prendendo

dunque in considerazione non solo gli aspetti oggettivi ma anche quelli

soggettivi inerenti la vittima specifica della coazione (Pozo, op. cit., ad

art. 181 CP, n. 2444; Delnon/Rüdy,

op. cit.

,

ad art. 181 CP, n. 23; Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 4), quali ad

esempio la sua costituzione fisica, il suo sesso, la sua età e la sua

esperienza (Donatsch, op. cit., § 53, pag. 405). La violenza utilizzata

realizza dunque i presupposti dell’art. 181 CP quando il comportamento

dell’autore è tale, secondo la sua percezione e alla luce delle circostanze del

caso concreto, da rompere la resistenza della vittima, determinandone dunque il

comportamento (Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2444).

Dal profilo oggettivo, per realizzare il reato di

coazione, non è però sufficiente che l’autore abbia adottato uno dei mezzi di

costrizione previsti dalla legge, ma è necessario che la costrizione esercitata

sia, in concreto, illecita (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 19;

Delnon/Rüdy,

op. cit.

, ad art. 181 CP, n. 49)

e lo è in particolare quando il mezzo utilizzato è esso stesso illecito

(Delnon/Rüdy,

op. cit.

, ad art. 181 CP, n. 50;

DTF 129 IV 264, consid. 2.1; DTF 108 IV 165, consid. 3; STF del 6 ottobre 2011,

inc. 6B_435/2011, consid. 2.2.1), ad esempio quando l’autore picchia la vittima

(Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 22) o più generalmente usa della violenza

(Trechsel, op. cit., ad art. 181 CP, n. 11), oppure quando ad essere illecito è

lo scopo perseguito tramite la costrizione esercitata, segnatamente quando

l’autore ricorre alla pressione per ottenere una prestazione alla quale non ha

diritto (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 23; Delnon/Rüdy,

op. cit.

, ad art. 181 CP, n. 50).

Sapere se la limitazione della libertà d'agire

altrui costituisce una coazione illecita dipende dunque dall'importanza

dell'intralcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF 129 IV 262,

consid. 2.1 e rinvii; STF del 17 dicembre 2008 6B_477/2007 consid. 4.1).

Dal profilo soggettivo l’autore della coazione

deve aver agito intenzionalmente, il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op.

cit., ad art. 181 CP, n. 37-38; Donatsch, op. cit., § 53, pag. 411). L’autore

deve avere almeno accettato l’eventualità che il suo comportamento abbia

intralciato la vittima nella sua libertà di decisione (DTF 120 IV 17, consid.

c; DTF 107 IV 35, consid. 3).

c.

I DA imputano a AP 1 e IM 1 di essersi

resi autori colpevoli di coazione per avere, in correità tra loro, costretto ACPR

1 a consegnare a AP 1 circa Euro 100.00 e fr. 60.- (cfr. DA 3044/2010 e

3045/2010 del 5 luglio 2010) bloccandone la via di fuga, sottraendole le chiavi

dalla macchina che stava conducendo e usando la violenza descritta.

Al dibattimento di appello i punti 2 dei DA concernenti

il reato di coazione sono stati completati nel senso che è stato precisato che

i due hanno cercato di costringere la donna a consegnare loro i soldi nella

convinzione che tali soldi erano loro dovuti, o meglio che erano dovuti al

figlio cui - secondo il loro convincimento - la donna li avrebbe estorti (verb.

dib. d’appello, pag. 2).

Inoltre, sempre al dibattimento d’appello, in

alternativa a quanto sopra, è stata prospettata alle parti l’imputazione di

coazione per avere a __________ il 5 maggio 2010 nei posteggi dell’hotel __________

in correità tra loro, bloccandole la via di fuga e poi togliendo le chiavi dal

cruscotto, costretto ACPR 1 a rimanere nel parcheggio e poi a consegnargli euro

100.00 e fr. 60.- (verb. dib. d’appello, pag. 4).

d.

Come visto sopra, emerge in modo chiaro dagli atti che i due AP 1,

quella sera, hanno costretto ACPR 1  a rimanere nel parcheggio, a discutere con

loro della sua relazione con il figlio (rispettivamente, fratello), quindi, ad ammettere

di avere abusato dei suoi sentimenti estorcendogli del denaro, a consegnare

loro quanto aveva con sé a parziale rimborso di quanto indebitamente (secondo

la loro convinzione) ricevuto e ad impegnarsi a rimborsare il resto nel futuro,

non appena possibile (verbale AP 1 5 maggio 2010, pag. 1-2, AI 1, allegato 7;

verbale IM 1 5 maggio 2010, pag. 2, AI 1, allegato 10, verb. dib. d’appello, pag.

2-3; verbale di ACPR 1 5 maggio 2010, pag. 3-4, AI 1, allegato 1).

Si precisa, qui, che la tesi degli appellanti,

secondo cui sarebbe stata ACPR 1 a proporre di lasciare i soldi in suo possesso

ai signori AP 1

“quale primo rimborso dei debiti contratti nei confronti del

figlio, rispettivamente fratello”

(dichiarazione di appello, pag. 2) è inammissibile.

Tale affermazione risulta essere, infatti, in aperto contrasto con quanto

dichiarato sia dallo stesso AP 1 in occasione del suo interrogatorio

(“In

seguito le ho detto d’iniziare a darmi indietro un po’ di soldi, quelli rubati

a mio figlio”

, verbale AP 1 5 maggio 2010, pag. 2, AI 1, allegato 7), che

dalla vittima

(“mi minacciava dicendo di consegnargli tutti i soldi che

avevo”

, verbale ACPR 1 5 maggio 2010, pag. 3, AI 1 allegato 1). Anche al

dibattimento AP 1, dopo aver negato di aver minacciato la ACPR 1 per farsi

consegnare i soldi, ha però confermato di averle

“chiesto se aveva lì

qualche soldo per cominciare a rimborsarmi i soldi che lei aveva ammesso di

avere preso da mio figlio”

(verb. dib. d’appello, pag. 3).

Con ciò, i due hanno realizzato - sia dal profilo

oggettivo che da quello soggettivo - il reato di coazione

(cfr. DTF 137

IV 326 in cui è stato ritenuto autore colpevole di coazione l’automobilista

che, per dispetto, frena bruscamente il suo veicolo, costringendo un altro

conducente a fermarsi e intralciando dunque la sua libertà di agire).

14.   ingiuria

Gli appellanti chiedono di essere prosciolti

anche dal reato di ingiuria sostenendo che l’epiteto

“puttana”

da loro

rivolto a ACPR 1 non rappresenta un’ingiuria ma è, al contrario, un

“aggettivo

descrittivo di una circostanza”

alla luce

“del fatto che la stessa

avrebbe ottenuto dal signor M. ca. fr. 15'000.- e che si «sarebbe concessa» una

sola volta”

(dichiarazione d’appello, pag. 2).

a.

Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque

offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto

l’onore di una persona.

Il reato di ingiuria presuppone un’offesa

all’onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento e la reputazione che

ha ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e dunque il

diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo (Corboz, op. cit.,

ad art. 177 CP, n. 3; DTF 117 IV 27, consid. 2c).

Il reato di ingiuria, che è sussidiario rispetto

alla diffamazione (art. 173 CP) e alla calunnia (art. 174 CP), si caratterizza

per la comunicazione delle affermazioni ingiuriose direttamente alla vittima

stessa, e non a terze persone, ciò che invece contraddistingue il comportamento

diffamatorio e calunnioso (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2124;

Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 177 CP, n. 1).

L’ingiuria, che può essere espressa a parole, per

scritto, con immagini, gesti o vie di fatto, può concretizzarsi mediante tre

modalità differenti: con un giudizio di valore, tale da mettere in dubbio

l’onestà, la correttezza e la moralità dell’ingiuriato, rendendolo

disprezzabile quale essere umano (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 12;

Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n.

2), tramite una semplice espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi

di valore, ma sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile

(Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 14-18; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP,

n. 2) oppure nell’evocazione, all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di un

particolare fatto atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP,

n. 20-21; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2). Quest’ultima modalità di

ingiuria presuppone dunque, a differenza delle altre due, che i termini

ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con un determinato fatto (Pozo,

op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Riklin, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch

II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 177 CP, n. 3-4).

Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato

intenzionale: l’autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo

comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore

(Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 24; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n.

2130; Riklin, op. cit., ad art. 177 CP, n. 9). Non è invece necessario né che

l’autore sia a conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il

giudizio di valore da lui espresso sia inesatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP,

n. 2130).

Nel caso in cui l’ingiuria consiste nel riferire

alla vittima un fatto preciso atto a danneggiarne l’onore, oppure in un

giudizio di valore formulato sulla base di determinati fatti, è ammessa per

analogia la possibilità per l’autore d’invocare le prove liberatorie della

verità e della buona fede previste all’art. 173 n. 2 CP per il reato di

diffamazione (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 26-29; Pozo, op. cit., ad

art. 177 CP, n. 2133; Riklin, op. cit., ad art. 177 CP, n. 10; Trechsel, op.

cit., ad art. 177 CP, n. 4). In tal caso, quando l’autore ha agito per motivi

validi oppure senza la volontà di nuocere alla vittima, potrà discolparsi

dimostrando che quanto da lui affermato a proposito della vittima corrisponde

alla verità (prova della verità), oppure che, al momento della formulazione

dell’ingiuria, aveva delle serie ragioni per credere che quanto da lui asserito

fosse vero (Corboz, op. cit., ad art. 173 CP, n. 55 e 66).

b.

Che il termine più volte utilizzato dai due appellanti rivolgendosi

a ACPR 1 sia ingiurioso non ha da essere dimostrato (STF del 20 dicembre 2011,

inc. 6S.634/2011 in cui l’epiteto “pétasse” è stato ritenuto ingiurioso; STF

del 29 settembre 2009, inc. 6B_602/2009 dove ad essere stata ritenuta

costitutiva d’ingiuria è la qualifica di “pétit con”). Nemmeno ha da essere

dimostrato che i due l’hanno utilizzato per manifestare il loro profondo

disprezzo nei confronti della donna e, dunque, per ingiuriarla. Infine, non

deve essere argomentato a lungo per dimostrare che, quand’anche essi dovessero

essere ammessi alla prova della verità, essa fallirebbe ritenuto che il fatto

di avere ricevuto dei regali e dei favori dal compagno ancora non fa della

donna una prostituta, cioè una donna che fa sesso a pagamento con clienti.

Nemmeno giova agli appellanti invocare il

comportamento della vittima per giustificare l’ingiuria da loro formulata (art.

177 cpv. 2 CP): ACPR 1, infatti, non ha assunto, nei frangenti che hanno

preceduto gli insulti a lei rivolti, nessun contegno sconveniente o in altro

modo atto da provocare la reazione illecita avuta dagli appellanti.

Visto tutto quanto precede, la realizzazione del

reato di ingiuria da parte di AP 1 e IM 1 è, dunque, pacifica.

Commisurazione

della pena

15.a.

Giusta l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni

personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione.

L’art 181 CP dispone che chiunque usando violenza

contro una persona la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito

con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il reato di

lesioni colpose (art. 125 CP) è invece punito con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria, mentre il reato di vie di fatto (art. 126 CP) è

sanzionato con la multa. Infine l’ingiuria (art. 177 CP) è punita con una pena

pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più

reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello

stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più

grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la

metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo

legale del genere di pena.

b.

Dal profilo oggettivo, la colpa dei due condannati può, ancora,

essere considerata lieve. Rilevato come non sia in questa sede stato dimostrato

che la terapia psicologica, con assunzione di antidepressivi, intrapresa dalla

vittima sia in nesso causale con quanto accaduto, si deve tener conto, dal

profilo oggettivo, del fatto che la coazione posta in essere da AP 1 in correità con la figlia è stata di breve durata, pur se esercitata con una buona dose di

volgarità, e anche del fatto che le conseguenze sulla salute della vittima sono

state piuttosto modeste, ritenuto come, in particolare, l’ematoma al labbro sia

tutto sommato una lesione di lieve entità così come di lieve entità sono le

conseguenze delle tirate di capelli e dell’avere afferrato il mento della donna

con un certo vigore.

Dal profilo soggettivo, se da un lato va

certamente ritenuto che l’obiettivo dei due, seppur perseguito con metodi non

condivisibili, è sempre stato quello di proteggere il figlio, rispettivamente

il fratello, d’altra parte non si può non prendere in considerazione che essi

erano perfettamente in grado di decidere se perseguire tale obiettivo di

protezione con un comportamento corretto oppure con uno contrario alla legge e

che liberamente hanno scelto questa seconda opzione.

Pertanto, tutto ben considerato, questa Corte

ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 30 aliquote

giornaliere, e alla colpa di IM 1 la pena pecuniaria di 25 aliquote

giornaliere. Entrambe le pene sono sospese condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni

Questa Corte ritiene invece che non si giustifica

associare alla pena pecuniaria una multa

(STF

6B.152/2007 del 13.5.2008, consid. 7.1.1; STF 6B–366/2007 del 17.3.2008,

consid. 7).

c.

Il primo giudice ha fissato in fr. 110.- l’ammontare delle singole

aliquote, senza però considerare che la situazione reddituale dell’appellante è

sostanzialmente mutata a causa dell’intervenuto pensionamento. Dal 1 novembre

2011 AP 1 percepisce, infatti, una rendita AVS di fr. 1'713 mensili (cfr.

decisione 1° ottobre 2011 della Cassa di compensazione dell’artigianato

Svizzero), alla quale vanno ad aggiungersi i redditi accertati nella decisione

di tassazione del 2010 sotto la voce “valore locativo - affitti” (fr. 19'796.-)

e “altri redditi” (fr. 15'000.-). Ne discende, dunque, un reddito mensile netto

pari a fr. 4'612.-. Eseguite le deduzioni giustificate dalle circostanze (20%

quale forfait per le spese di cassa malati e imposte e 25% per il coniuge che

non svolge attività lucrativa), risulta giustificato fissare l’ammontare dell’aliquota

giornaliera in fr. 80.-.

Per IM 1, invece, l’ammontare dell’aliquota

stabilita dal primo giudice, alla luce delle dichiarazioni e dei documenti  in

atti, merita conferma.

Rettifica

E. 16 A causa di una svista, nel dispositivo letto e notificato alle parti al termine del dibattimento del 29 marzo 2012, è stato omesso di precisare che gli appellanti sono prosciolti dal reato di aggressione loro imputato. A quell’errore viene, dunque, posto rimedio in questa sede con l’inserimento del proscioglimento dall’imputazione di aggressione al punto 1.2. del dispositivo. Tassa di giustizia e spese

E. 17 Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie e le tasse del giudizio di primo grado, sono poste a carico degli appellanti in ragione di ¾. Le tasse e le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza (art. 428 CPP) e sono poste a carico degli appellanti in ragione di ½ e per il resto a carico delle Stato. Non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, visti gli art.                      3, 10, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 343, 344, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP; 34, 42, 44, 47, 49, 109, 134, 177, 181 CP; 29 cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost.; 6 par. 1, 2 e 3 let. d CEDU; 14 cpv. 2 patto ONU II; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG; dichiara e pronuncia: I.   Sull’appello di AP 1 1. L’appello è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di: 1.1.1. coazione, per avere a __________ il 5 maggio 2010, nei posteggi dell’Hotel __________, in correità con la figlia IM 1, bloccandole la via di fuga e poi togliendo le chiavi dal cruscotto, costretto ACPR 1 a rimanere nel parcheggio e poi a consegnargli euro 100.- e fr. 60.-; 1.1.2. lesioni colpose semplici per avere negligentemente, nell’atto di estrarre le chiavi dal cruscotto della macchina, colpito con il braccio il volto di ACPR 1 procurandole le lesioni indicate nel certificato medico 6 maggio 2010 del dr. med. __________; 1.1.3. vie di fatto, per avere nelle circostanze indicate al punto 1 del DA tirato i capelli di ACPR 1; 1.1.4. ingiuria, per avere, nelle medesime circostanze, offeso l’onore di ACPR 1, dandole della puttana. 1.2.   AP 1 è prosciolto dall’imputazione di aggressione. 1.3   AP 1 è condannato: 1.3.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta) cadauna, per un totale di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento); l’esecuzione della condanna è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni; 1.3.2. gli oneri processuali di primo grado - consistenti nella tassa di giustizia di fr. 800.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata - sono posti a carico dell’appellante in ragione di ¾ e per il resto a carico dello Stato. II.   Sull’appello di IM 1 1. L’appello è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1.   IM 1 è dichiarata autrice colpevole di: 1.1.1. coazione, per avere, nelle medesime circostanze, in correità con il padre AP 1, bloccandole la via di fuga, mentre il padre le toglieva le chiavi della macchina che stava conducendo e usandole violenza, costretto ACPR 1 a consegnare al padre circa Euro 100.00 e fr. 60.-; 1.1.2. vie di fatto, per avere nelle circostanze indicate al punto 1 del DA tirato i capelli di ACPR 1; 1.1.3. ingiuria, per avere, nelle medesime circostanze, offeso l’onore di ACPR 1, dandole della puttana.

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Tessin Corte di appello e di revisione penale 29.03.2012 17.2011.136 Tessin Corte di appello e di revisione penale 29.03.2012 17.2011.136 Ticino Corte di appello e di revisione penale 29.03.2012 17.2011.136

Costringere qualcuno a fermare l'autovettura e ferirlo al volto nell'estrarre le chiavi dal cruscotto: coazione e lesioni colpose semplici. Negato il reato di aggressione. Chiamare una donna con l'epiteto di "puttana": ingiuria

Incarto n. 17.2011.136-137 Locarno 29 marzo 2012/nh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di appello e di revisione penale composta dai giudici: Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani segretaria: Sara Lavizzari, vicecancelliera nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 5 dicembre 2011 da AP 1 e IM 1 rappresentati dall'DI 1 contro la sentenza emanata nei loro confronti il 1° dicembre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona richiamata la dichiarazione di appello 11 gennaio 2012; esaminati gli atti; ritenuto che

-   con sentenza del 1° dicembre 2011, il giudice della Pretura penale, ha dichiarato AP 1 e la figlia IM 1 autori colpevoli, in correità, di aggressione, coazione e ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di accusa 3044/2010 e 3045/2010 del 5 luglio 2010. I due correi sono stati condannati alla stessa pena, e meglio alla pena pecuniaria di fr. 9'900.-, corrispondente a 90 aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna - sospesa condizionalmente per entrambi per un periodo di prova di due anni - nonché alla multa di fr. 1'000.-. preso atto che

-   contro la sentenza della Pretura penale AP 1 e IM 1 hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 11 gennaio 2012, AP 1 e IM 1 hanno dichiarato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulandone l’annullamento e chiedendo il loro proscioglimento, con protesta di tasse, spese e ripetibili. esperito il pubblico dibattimento il 29 marzo 2012 durante il quale:

-     questa Corte, con l’accordo delle parti, ha così completato i punti 2 dei DA: “2. coazione per avere (…) fr. 60.-, nella convinzione che quei soldi erano loro dovuti”, (verb. dib. d’appello, pag. 2). - questa Corte ha prospettato alle parti, che non hanno obiettato, le seguenti imputazioni alternative a quelle proposte nei decreti d’accusa: per AP 1: 1. coazione, per avere a __________ il 5 maggio 2010 nei posteggi dell’hotel __________, in correità con la figlia IM 1, bloccandole la via di fuga e poi togliendo le chiavi dal cruscotto, costretto ACPR 1 a rimanere nel parcheggio e, poi, a consegnargli euro 100.- e fr. 60.-; 2. lesioni colpose semplici, per avere negligentemente, nell’atto di estrarre le chiavi dal cruscotto della macchina, colpito con il braccio il volto di ACPR 1 procurandole le lesioni indicate nel certificato medico 6 maggio 2010 del dr. med. __________; 3. vie di fatto, per avere, nelle circostanze indicate al punto 1 del DA, tirato i capelli di ACPR 1; 4. ingiuria, per avere, nelle medesime circostanze, dato della puttana a ACPR 1. per IM 1: 1. coazione, per avere a __________ il 5 maggio 2010 nei posteggi dell’hotel __________, in correità con il padre AP 1, bloccandole la via di fuga e poi togliendo le chiavi dal cruscotto, costretto ACPR 1 a rimanere nel parcheggio e poi a consegnargli euro 100.- e fr. 60.-; 2. vie di fatto, per avere, nelle circostanze indicate al punto 1 del DA, tirato i capelli di ACPR 1; 3. ingiuria, per avere, nelle medesime circostanze, dato della puttana a ACPR 1 (verb. dib. d’appello, pag. 4-5).

-   il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado;

-   la patrocinatrice dell’AP si è associata alla richiesta del PP, chiedendo la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza della Pretura penale;

-   gli appellanti hanno chiesto, in via principale, l’annullamento della sentenza del primo giudice, la loro assoluzione e, in via subordinata, una diminuzione della pena loro inflitta. ritenuto Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP). Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 7 novembre 2011 della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello. 2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad 398, n. 13). L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 7). Gli accusati AP 1

3.   AP 1, cittadino svizzero nato a __________ il 15 ottobre 1946, risiede attualmente a __________ con la moglie, sposata l’8 novembre 1968, e i due figli IM 1 (nata il 2 luglio 1970) e M. (nato il 19 aprile 1982). Dal novembre 2011 è pensionato e percepisce una rendita di vecchiaia di fr. 1'713.- mensili (cfr. decisione del 1° ottobre 2011 dell’Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti). Con decreto d’accusa del 30 gennaio 2006 AP 1 è stato ritenuto autore colpevole d’infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque, per avere, quale titolare della __________, depositato sul piazzale esterno della ditta, degli scarti di componenti elettronici trattati con acidi e ancora sgocciolanti che in parte, terminando in un tombino, hanno determinato un inquinamento delle acque del fiume __________. Per tale reato è stato condannato ad una multa di fr. 300.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un anno (cfr. estratto del casellario giudiziale svizzero del 28 novembre 2011). IM 1

4.   IM 1, cittadina svizzera nata a __________ il 2 luglio 1970, risiede attualmente a __________ con il padre AP 1, la madre e il fratello. Svolge l’attività di segretaria e percepisce un salario mensile netto di fr. 4'000.- (cfr. AI 1, allegato 13). Non ha precedenti penali. Inchiesta 5. La sera del 5 maggio 2010, nei pressi di __________, ACPR 1, cittadina italiana residente a __________, ha fermato una pattuglia della polizia cantonale, spiegando di aver subito un’aggressione da parte di AP 1 e IM 1. Accompagnata immediatamente presso gli uffici della Polizia Cantonale, Reparto Mobile Sottoceneri, ACPR 1 ha descritto l’accaduto spiegando, dapprima, di intrattenere da circa due mesi una relazione sentimentale con M. che, essendo lei in difficoltà economiche, le aveva, il mese precedente, prestato la sua carta di credito, autorizzandola ad utilizzarla per effettuare degli acquisti fino a un massimo di fr. 5'000.- (verbale di ACPR 1 del 5 maggio 2010, pag. 2, AI 1, allegato 1). Ha, poi, spiegato di avere ricevuto, dal 29 aprile 2010, degli sms da un numero di telefono a lei sconosciuto in cui un tale __________ la corteggiava e, per finire, la invitava ad incontrarlo, quella stessa sera, al ristorante ____________________. Spiegato di avere accettato l’invito, la donna ha riferito agli inquirenti che, una volta raggiunto il parcheggio del ristorante in cui doveva incontrare il misterioso corteggiatore, alla sua vettura si sono avvicinati AP 1 e IM 1, padre e sorella di M.. La donna ha, poi, così raccontato quanto accaduto: “ … mi sono venuti incontro e si sono messi entrambi dietro la mia vettura bloccandomi, si sono portati all’altezza della mia portiera e picchiando pugni sul finestrino, mi minacciavano di aprire la porta, Io spaventata aprivo elettricamente il finestrino, il padre AP 1, entrava con il busto attraverso la portiera chiusa ma con il finestrino abbassato e mi ha tolto le chiavi dal contatto trattenendole. Apriva dall’interno la portiera e a questo punto mi dava 3 pugni al volto, mi diceva che ero una puttana e che avrei dovuto lasciare in pace suo figlio, mentre mi tirava i capelli mi diceva pure che io stavo con suo figlio solamente per usare i suoi soldi. Mi minacciava di lasciare in pace suo figlio o mi avrebbe ammazzato giurandolo su sua madre. La figlia IM 1 teneva aperta la portiera impedendomi di chiuderla, la stessa incitava il padre dicendogli che era giusto che io le prendessi in quel modo e che siccome ho mentito a suo fratello meritavo solo di farmela addosso. Sempre il padre è rientrato nell’abitacolo impossessandosi della mia borsetta che si trovava sul sedile passeggero, mi ha controllato tutto ciò che avevo all’interno, frugando si impossessava pure di una carta di credito Mastercard intestata a mio nome, la patente e la carta d’identità che mi ha poi restituito in un secondo momento, mi minacciava dicendomi di consegnargli tutti i soldi che avevo cosa che facevo subito, ovvero gli davo 2 pz da 50 Euro e 60.- CHF. A questo punto mi ribadiva di consegnarli altri soldi e allo stesso momento continuava a darmi pugni in faccia e testa” (verbale di ACPR 1 del 5 maggio 2010, pagg. 3-4, AI 1, allegato 1). Secondo il racconto della donna, i due AP 1, al sopraggiungere di una terza persona, si sono allontanati a bordo della loro autovettura. Interrogata nuovamente il 26 maggio 2010, ACPR 1 ha confermato quanto dichiarato in precedenza, ha sporto querela nei confronti di AP 1 e IM 1 e si è costituita parte civile (verbale di ACPR 1 del 26 maggio 2010, AI 1, allegato 2). Interrogata nuovamente in occasione del dibattimento davanti alla Pretura penale, la donna ha confermato quanto dichiarato alla polizia il giorno dei fatti oggetto del presente procedimento. Interrogata sulla sua relazione con __________, la donna ha dichiarato quanto segue: “ non è vero che la relazione con M. avesse principalmente uno scopo economico. È vero che M. era molto preso da me. La sua presenza mi tranquillizzava anche dal punto di vista economico, questo perché come detto ero senza lavoro e lui stesso mi diceva di non preoccuparmi poiché c’era lui. Per tutto quello che ha fatto per me lo posso solo ringraziare. Nel verbale ho detto «lui è molto preso da me, solamente che non è reciproco allo stesso modo», questa affermazione è stata fatta perché M., al contrario di me, faceva già molti progetti per il futuro, parlava per esempio già di adottare un bambino: da parte mia avevo invece bisogno di più tempo, volevo che le cose andassero avanti con più calma. Poi purtroppo per l’intervento di altre persone il tutto è finito.” (verbale di audizione di ACPR 1 del 1° dicembre 2011, pag. 1). 6. La sera del 5 maggio 2010 è stato sentito dalla polizia anche AP 1 che ha, dapprima, spiegato di aver architettato, insieme alla figlia IM 1, il piano ai danni dell’amica del figlio M. per convincerlo che la donna nutriva nei suoi confronti un interesse economico e non sentimentale. Con questo scopo, fingendo che a scrivere fosse tale “__________”, un facoltoso industriale con ditte in Ticino e in Italia, hanno invitato ACPR 1 al ristorante __________ (verbale di AP 1 del 5 maggio 2010, pag. 1, AI 1, allegato 7). Su quanto accaduto dopo l’arrivo della donna nel parcheggio del ristorante, AP 1 ha poi dichiarato quanto segue: “ Verso le 19.45 è giunta ACPR 1, che vedendoci (eravamo in piedi dietro alla nostra macchina) ha inserito la retromarcia, cercando di scappare. Da parte sua IM 1 si metteva dietro al veicolo impedendole di fuggire. In seguito ci siamo messi di fianco, lato conducente, ACPR 1 ha aperto la porta e io ho iniziato a dirgli quello che pensavo di lei, ovvero: «che era una puttana di lusso, che voleva solo mangiare fuori i soldi a mio figlio». Da parte sua ella confermava quanto da me dichiarato e io preso dalla rabbia del momento le ho tirato i capelli e le ho preso le guance scuotendola (…). …all’inizio, appena ci siamo messi di fianco alla macchina e ACPR 1 ha aperto la porta, io le ho tolto le chiavi dell’auto per far si che ella non fuggisse. Facendo ciò probabilmente l’ho colpita al volto. In seguito le ho detto di iniziare a darmi indietro un po’ di soldi, quelli rubati a mio figlio. ACPR 1 ha preso la borsetta e mi ha dato circa 100 euro e 60 franchi (non so di preciso la somma). Da parte mia gli prendevo la borsetta, sempre alterato e molto arrabbiato, buttando all’interno della macchina tutto il contenuto. Io mi sono tenuto la borsetta dicendole che era un anticipo di quello che ci doveva” (verbale di AP 1 del 5 maggio 2010, pagg. 1-3, AI 1, allegato 7). Alla polizia, AP 1 si è dichiarato disposto a restituire la borsetta e il suo contenuto (nel frattempo, sequestrata, cfr. verbale di sequestro, AI 1, allegato 15) alla proprietaria (verbale di AP 1 del 5 maggio 2010, pag. 2 e 3, AI 1, allegato 7). 7. Nel suo interrogatorio, pure avvenuto nella sera del 5 maggio 2010, IM 1 ha confermato le dichiarazioni del padre sia riguardo gli sms inviati all’amica del fratello che riguardo quanto fecero una volta che la donna giunse nel luogo dell’appuntamento: “ Quando lei è arrivata (a bordo della sua auto, Mini cabrio targata italia), mi ha vista ed ha cercato di fare retromarcia per lasciare il luogo. Io mi sono portata dietro alla sua auto per impedirle di scappare e lei in effetti ha arrestato l’auto (…). Lei è rimasta in auto. Ci siamo quindi messi a discutere animatamente io e mio padre da una parte e ACPR

1. Durante la conversazione le ho fatto notare che lei aveva rubato del denaro a mio fratello oltre ad avergli fatto spendere soldi. (…) A più riprese l’ho esortata a scendere dall’auto ma lei non voleva. Ad un certo punto lei ha aperto la portiera per cercare di allontanarmi dalla sua auto (…). La portiera è rimasta aperta e io e mio padre abbiamo cercato di farla uscire dall’auto. Verbalmente l’abbiamo sollecitata a scendere ed in seguito entrambi, in un momento io e in un altro mio padre (non ricordo comunque l’ordine cronologico), l’abbiamo strattonata per i capelli. Poi lei ha preso la sua borsa ha tolto il portamonete da cui ha preso del denaro e ce lo ha tirato, facendo ciò è volato fuori dalla sua auto patente, documenti e altre cose. Alcune cose le abbiamo rigettate all’interno dell’auto mentre alcune le abbiamo tenute noi. Nella fattispecie abbiamo tenuto una carta bancaria, un porta biglietti da visita, un rossetto, un eyeliner, e del denaro (ca 50.- CHF; ca 70.- Euro) e la sua borsa. Era nostra intenzione comunque restituire nella giornata di domani sia la borsetta che il resto degli oggetti a ACPR 1. Mio padre ha preso la borsetta ed il resto degli oggetti in un momento di rabbia, non era nostra intenzione appropriarcene” (verbale di IM 1 del 5 maggio 2010, pag. 2, AI 1, allegato 10). 8. Sempre la sera del 5 maggio 2010, è stato sentito dalla polizia anche M., che ha confermato di intrattenere da due o tre mesi una relazione con ACPR 1 per cui aveva speso almeno fr. 15'000.- (principalmente per lavori effettuati nel suo appartamento a __________ ma anche per regali; cfr verbale di __________ del 5 maggio 2010, pag. 1, AI 1, allegato 16). L’uomo ha, pure, confermato che sia il padre che la sorella gli ripetevano che la donna non nutriva per lui alcun sentimento ma lo frequentava unicamente per interesse ed ha pure confermato che lui non ha mai voluto dar loro ascolto. Ha, infine, dichiarato che, quella sera, il padre e la sorella sono usciti di casa dopo cena (verso le 19.30), per rincasare alle 20.30 e raccontare il piano ordito e messo in atto per smascherare ACPR 1: “ Verso le ore 20.30 mio padre, unitamente a mio sorella, rincasavano. Le prime parole di mio padre sono state: «bela troia che ta ga vevat cha». Mia sorella rincarava la dose dicendomi che lo sapeva che mi stava assieme solo per soldi. Mio padre mi mostrò anche una borsetta che aveva con se ed io l’ho riconosciuta subito poiché ero stato io ad acquistarla per ACPR

1. (…) Lui e mia sorella mi spiegarono quindi i retroscena della vicenda a me ignoti. In pratica mia sorella aveva inviato alcuni sms a ACPR 1 facendosi passare per un facoltoso uomo. Mia sorella, sempre facendosi passare per questo uomo, concordava un appuntamento con ACPR 1 al __________. Quindi all’appuntamento con ACPR 1 si sono recati mio padre e mia sorella. Mio padre mi ha raccontato che quando ACPR 1 li ha visti ha tentato di fare retromarcia per andarsene ma che mia sorella gli ha ostruito il passaggio obbligandola a fermarsi. Una volta fermata ACPR 1 l’hanno ripetutamente insultata verbalmente dandogli della «troia, puttana» E altri titoli. Mio padre e mia sorella mi hanno pure detto di averle tirato i capelli e di avergli strappato la chiave dell’automobile dal motorino d’avviamento. In merito alla borsa mio padre mi ha detto di avergliela presa in un momento di rabbia” (verbale di M. del 5 maggio 2010, pagg.1-2, AI 1, allegato 16). 9. Il medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ che ha visitato ACPR 1 poco dopo i fatti ha accertato la presenza di una tumefazione al labbro inferiore con ematoma già formato e dolenzia alla palpazione nonché di dolore alla palpazione della regione articolazione temporomandibolare sinistra (cfr. allegato 5, AI 1). 10. Nel DA poi contestato, il procuratore pubblico ha, in pratica, recepito i fatti così come essi sono stati raccontati dai due AP 1 (in particolare, ACPR 1 non è stata creduta laddove ha detto di essere stata colpita con dei pugni). Appello

11.   aggressione Gli appellanti contestano, innanzitutto, la realizzazione del reato di aggressione sostenendo, in sostanza, che le tirate di capelli e l’involontario colpo al labbro inferto alla vittima nel tentativo di togliere le chiavi dal blocco di accensione non sono delle lesioni semplici, ma “al massimo delle vie di fatto” e, come tali, non configurano il reato di aggressione (dichiarazione di appello, consid. 1, pag. 2). a. Per determinarsi sulla realizzazione del reato di aggressione, questa Corte deve riferirsi, così come già hanno fatto il procuratore pubblico e il primo giudice, alle dichiarazioni rilasciate nel corso del procedimento dagli appellanti, che ancora davanti a questa Corte hanno ribadito di non aver assolutamente colpito ACPR 1 con dei pugni (verbale del dibattimento, pagg. 3-4). Quest’ultima ha, infatti, evidentemente esagerato nella descrizione della violenza subita ritenuto che le emergenze probatorie oggettive - in particolare, le constatazioni mediche (AI 1, allegato 5) - escludono che lei sia stata colpita, quella sera, con più pugni e confermano, invece, la piena attendibilità di AP 1 e IM 1 ritenuto che esse sono del tutto compatibili con il  colpo che l’uomo ha ammesso di averle inferto nell’atto di togliere le chiavi dal blocco di accensione dell’autovettura (verbale di AP 1 del 5 maggio 2010, pag. 2, AI 1, allegato 7; verb. dib. d’appello, pag 3 e 4). b. Giusta l’art. 134 CP, chiunque prende parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Questa norma - entrata in vigore il 1.1.1990 - è stata introdotta per colmare la lacuna conseguente all’inapplicabilità dell’art 133 CP ai casi in cui nella lite vi è soltanto una parte attiva, nel senso che l’altra o subisce passivamente o si limita ad una reazione di carattere difensivo, senza un vero e proprio scambio di colpi (Aebersold, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2.edizione, Basilea 2007, ad art. 134 CP, n. 1). Il reato di aggressione - che è un delitto di messa in pericolo astratta (Aebersold, op. cit., ad art. 134 CP, n. 1) - si realizza quando almeno due persone (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, ad art. 134 CP, n. 3) attaccano con violenza una o più persone (Corboz, op. cit., ad art. 134 CP, n. 4) che rimangono passive. L’aggressione si distingue, così dalla rissa nel senso che si tratta di un atto di violenza unilaterale (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo, 2008, ad art. 134 CP, n. 1; Corboz, op. cit., ad art. 134 CP, n. 5; Aebersold, op. cit., ad art. 134, n. 6). L'aggressione può, anche, svilupparsi direttamente da una rissa quando, dopo uno scambio reciproco di violenze, gli aggressori continuano ad infierire sulla vittima ormai inerme (Stratenwerth/ Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 134 CP, n. 2; Aebersold, op. cit., n. 5 ad art. 134 CP; DTF 118 IV 227). La morte o il ferimento della persona attaccata (o di una delle persone attaccate) è condizione oggettiva di punibilità (Trechsel, op. cit., ad art.134 CP, n.3) che non è data quando la morte o le lesioni si producono nella persona di un aggressore (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 134 CP, n. 1 e 4; Corboz, op. cit., ad art. 134 CP, n. 9) e nemmeno quando gli atti di violenza commessi rappresentano unicamente delle vie di fatto (Trechsel, op. cit., ad art. 134, n. 3 e ad art. 133 CP, n. 7; Aebersold, op. cit., ad art. 134 CP, n. 9 e ad art. 133 CP, n. 13). La giurisprudenza ha precisato (in relazione al reato di rissa che ha la stessa condizione oggettiva di punibilità) che non è necessario che essa si realizzi durante la rissa ma è sufficiente che la lesione o la morte sia causata da violenze risultanti dall’animo bellicoso acceso dalla rissa terminata poco prima e dall’eccitazione cui essa ha dato origine (DTF 104 IV 246). Come visto, perché ci sia aggressione è necessario che gli aggressori siano almeno due. Ma perché questa condizione sia realizzata, è sufficiente che una persona si unisca all’aggressione iniziata da un’altra (Aebersold, op. cit., ad art. 134 CP, n. 5). Perché l’art. 134 sia realizzato è sufficiente che l’autore abbia partecipato - anche solo psicologicamente o verbalmente (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berna 2010, ad § 4, n. 40; Trechsel, op. cit., ad art. 134 CP, n. 2; Aebersold, op. cit., ad art. 134 CP, n. 7) - all'aggressione. Irrilevante è, invece, la sua responsabilità in relazione alla morte o alla lesione poiché non è il risultato ciò di cui risponde l'autore: il risultato è soltanto la dimostrazione della pericolosità che giustifica il perseguimento penale dell’aggressione (RJN 1998, p. 135). Il partecipante è punibile anche se ha lasciato l'aggressione prima che sopraggiungessero le lesioni o la morte, a condizione che il confronto avesse avuto, già al momento della sua partenza, caratteristiche tali da renderlo pericoloso (Corboz, op. cit., ad art. 133 CP,

n. 9; Trechsel, op. cit., ad art. 133 CP, n. 7; Aebersold, op. cit., ad art. 133 CP, n. 16 e ad art. 134 CP, n. 9; Stratenwerth/Jenny, op. cit., ad § 4, n. 31 e 42; DTF 106 IV 246). Non integra, invece, il reato di aggressione colui che vi partecipa soltanto dopo che l'ultima lesione si è realizzata (Corboz, op. cit., ad art. 133 CP, n. 9; Aebersold, op. cit., ad art. 133 CP, n. 15 e ad art. 134 CP, n. 9; Stratenwerth/Jenny, op. cit., ad § 4, n. 31 e 42). Dal profilo soggettivo, è richiesta l'intenzione. Questa deve portare solo sulla partecipazione ad un'aggressione. Non è, invece, richiesto che l’intenzione degli autori si riferisca alla morte o alle lesioni provocate (Trechsel, op. cit. ad art. 134 CP, n. 3 e 4; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 134 CP, n. 3; Corboz, op. cit., ad art. 134 CP, n. 10; cfr. DTF 118 IV 227: ove l’intenzione di un partecipante a una rissa o a un’aggressione sia diretta all’uccisione o a lesioni personali, egli dev’essere condannato non solo ai sensi degli art. 133 o 134 CP ma altresì in virtù degli art. 111 e seg. o 122 e seg. CP). Perché si possa parlare di attacco unilaterale - e, quindi, di aggressione - è necessario che la o le persone aggredite non abbiano avuto, al momento dell’attacco, un atteggiamento aggressivo. In altri termini, occorre che l’inizio del confronto sia dipeso dal caso o, comunque, dalla sola volontà degli aggressori (Corboz, op. cit., ad art. 134 CP, n. 6). La persona aggredita deve rimanere passiva o, al massimo, deve cercare di proteggersi in modo difensivo, ad esempio, mettendo le mani davanti al viso o respingendo l’aggressore (Aebersold, op. cit., ad art. 134 CP, n. 6; Stratenwerth/Jenny, op. cit., ad § 4, n. 37; cfr. anche Kassationshoh ZH 31.10.05 N. AC 050028; RJN 1998 p. 135). Il TF ha recentemente avuto modo di precisare che vi è aggressione (o vie di fatto, lesioni corporali o omicidio) soltanto quando una persona, coinvolta in un diverbio, ha un’attitudine puramente passiva, non sferra alcun colpo ma cerca unicamente di difendersi senza in alcun modo utilizzare la violenza né lasciarsi andare a vie di fatto. Vi è, per contro, rissa quando ogni parte partecipa attivamente al diverbio quand’anche unicamente allo scopo di difendere se stesso o un terzo o alfine di separare i contendenti  (DTF 131 IV 152; 106 IV 246; 94 IV 105; 70 IV 126 secondo cui il partecipante che interviene per pura difesa e che, per il suo comportamento, non provoca né alimenta in alcun modo il diverbio, beneficia dell’impunità prevista dall’art. 133 cpv. 2 CP). c. In concreto, non sono realizzati i presupposti dell’aggressione. Gli atti dimostrano che, quando l’hanno bloccata nel parcheggio, i due AP 1 non avevano alcuna intenzione di aggredire la donna ai sensi del citato disposto. La loro intenzione era, con evidenza, quella di costringerla a fermarsi, a discutere con loro della sua relazione con il figlio (rispettivamente, fratello), quindi, ammettere di avere abusato dei suoi sentimenti estorcendogli del denaro e costringerla a restituirlo o, perlomeno, impegnarsi a farlo. A quel momento, la loro intenzione - che, poi, si è realizzata nei fatti - era riferita al reato di coazione (cfr, fra gli altri, verbale del dibattimento del 29 marzo 2012, pagg. 2-3). E’ a quel momento - e meglio, mentre toglieva di forza la chiave dal cruscotto della vettura - che AP 1 ha colpito, per negligenza, la donna al viso procurandole la lesione di cui al certificato medico in atti. Seguendo l’impostazione del DA, si può, tutt’al più, ipotizzare - anche se la scrivente Corte nutre seri dubbi al proposito - la realizzazione di alcuni presupposti dell’aggressione al momento in cui i due AP 1 hanno cercato di far scendere la donna dalla vettura tirandola per i capelli. Manca, tuttavia, in relazione a tali fatti, in ogni caso, la condizione oggettiva di punibilità che è la realizzazione di una lesione: come visto sopra, la lesione al labbro - e meglio, la  tumefazione al labbro inferiore con ematoma già formato al momento della visita medica, dolente alla palpazione - si è verificata prima dell’inizio dell’ipotetica aggressione e, in quei frangenti, vi sono state soltanto vie di fatto (Trechsel, op. cit., ad art. 134,

n. 3 e ad art. 133 CP, n. 7; Aebersold, op. cit., ad art. 134 CP, n. 9 e ad art. 133 CP, n. 13). Visto quanto precede gli appellanti vanno prosciolti dal reato di aggressione.

12.   lesioni colpose semplici a. L'art. 125 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, per negligenza, cagiona una lesione (semplice o grave) al corpo o alla salute di una persona. Perché la fattispecie sia adempiuta devono essere riunite tre condizioni: un danno al corpo o alla salute di una persona, una negligenza ed un nesso di causalità tra la negligenza e il danno al corpo o alla salute (Corboz, op. cit., 3a edizione, Berna 2010, ad art. 125 CP, n. 1 e segg.; DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.1; DTF 122 IV 145 consid. 3 e rinvii). Giusta l’art. 12 cpv. 3 CP, commette un crimine o un delitto per negligenza chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole ove l’agente non abbia usato le precauzioni cui era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. b. La descritta tumefazione al labbro inferiore causata da AP 1 a ACPR 1 nell’atto di estrarre le chiavi dal blocco di accensione della vettura è, senza ombra di dubbio, una lesione semplice ai sensi dell’art 125 cpv. 1 CP. Al proposito, ci si limita, qui, a ricordare che la giurisprudenza menziona, a titolo d'esempio di lesioni, le iniezioni, la rasatura totale e ogni atto che provoca una malattia, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1) e che in DTF 119 IV 25 il TF ha precisato che “un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle” (consid 2a). Anche la negligenza di AP 1 deve essere sicuramente ammessa: egli ha, infatti, compiuto un movimento brusco all’interno del ristretto dell’abitacolo della vettura della vittima, senza scorgere, come avrebbe invece dovuto fare alla luce delle circostanze concrete - in cui egli dall’esterno dell’autovettura è entrato con il busto attraverso il finestrino aperto, è passato davanti alla vittima seduta sul sedile anteriore e ha tolto con molta determinazione  le chiavi dal blocco di accensione - la possibilità molto concreta di colpire ACPR 1 durante l’esecuzione di tali gesti in uno spazio molto ristretto. Non vi è dubbio che fra l’imprudenza di AP 1 e la lesione vi sia un rapporto di causalità naturale ed adeguata. vie di fatto a. Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP, sono le aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che provocano un disturbo passeggero del benessere, senza causare né lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale lesione può sussistere anche se non ha causato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a). La distinzione tra le lesioni semplici e le vie di fatto può apparire problematica, specialmente quando la lesione è circoscritta ad ammaccature, escoriazioni, graffiature o contusioni; in questi casi, per stabilire se si tratta di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve tener conto dell'importanza del dolore provocato (Corboz, op. cit., ad art. 123 CP, n. 11 e ad art. 126 CP, n. 5; Donatsch, Strafrecht III, 9 ª ed., Zurigo 2008, pag. 46; DTF 119 IV 2 consid. 4a) . Ritenuto poi che le nozioni di vie di fatto e lesione dell'integrità fisica - decisive per l'applicazione degli art. 123 e 126 CP - sono nozioni giuridiche indeterminate, la giurisprudenza riconosce, in questi casi, un certo margine d'apprezzamento al giudice del merito, in quanto l'accertamento dei fatti e l'interpretazione della nozione giuridica indeterminata sono strettamente connesse; il Tribunale federale interviene dunque solo con riserva sull'interpretazione fatta dall'autorità cantonale (DTF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a pag. 27). b. Il dolore alla palpazione lamentato dalla vittima alla regione dell’articolazione temporomandibolare sinistra, dovuta con ogni verosimiglianza alle strette al volto che AP 1 ha ammesso anche al dibattimento di appello di averle inferto (verbale del dibattimento, pag. 3), pur rappresentando certamente un’aggressione fisica eccedente quanto socialmente tollerato, non configura tuttavia una lesione significativa del corpo della vittima tale da giustificarne la qualifica di lesione semplice. Si tratta invece di vie di fatto ai sensi dell’art. 126 CP. La regione temporomandibolare sinistra non presenta infatti contusioni o lacerazioni, ma unicamente un dolore alla palpazione, che non è sicuramente tale da giustificare l’applicazione dell’art. 123 cifra 1 CP (DTF 107 IV 43, consid. d). Anche il fatto di aver tirato i capelli alla vittima, atto commesso da entrambi gli appellanti (verbale del dibattimento del 29 marzo 2012, pag. 3), è qualificabile quale via di fatto, trattandosi sì di uno choc violento, che ha però causato alla vittima un disturbo solo passeggero, senza provocare danni al corpo o alla salute (Schubarth Martin, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Band 3, Berna 1984, ad art. 177, pag. 62; RSJ 85/1989, pag. 345). Pertanto, entrambi gli appellanti si sono resi, per questi fatti, autori colpevoli del reato di cui all’art. 126 CP. 13. coazione Gli appellanti contestano, poi, di essersi resi colpevoli di coazione. IM 1 afferma di non aver commesso nessuna coazione nel porsi dietro la vettura della vittima, risultando impossibile bloccare un veicolo con il corpo umano (dichiarazione d’appello, pag. 2). AP 1, da parte sua, sostiene di essersi limitato a “togliere le chiavi dell’auto per discutere con la controparte”, mentre i soldi gli sono stati lasciati su proposta della vittima stessa, “quale primo rimborso dei debiti contratti nei confronti del figlio” (dichiarazione d’appello, pag. 2), senza che gli possa dunque venire imputata coazione alcuna. a. Si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto (art. 181 CP). Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione, che è un’infrazione di risultato (Corboz, op. cit., n. 32, 34, ad art. 181 CP; DTF 120 IV 17, consid. 2a; STF del 6 ottobre 2011, inc. 6B_435/2011, consid. 2.2.1), si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione illecito che ha influito sulla formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333), spingendola ad adottare un comportamento che, se avesse disposto della libertà di decisione, non avrebbe adottato. b. Per realizzare il reato di coazione, l’autore, esercitando una costrizione illecita sulla vittima, deve dunque indurre quest’ultima ad adottare il comportamento da lui ricercato e voluto. I mezzi di costrizione previsti dalla legge per realizzare una coazione ai sensi dell’art. 181 CP sono tre: l’uso della violenza, la minaccia di grave danno oppure ogni comportamento che intralcia in altro modo la libertà di agire di una persona (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP,

n. 2). Per utilizzo della violenza quale mezzo di coazione, deve essere intesa l’azione fisica da parte dell’autore sulla vittima, tale da intralciarne la libertà d’azione e determinarne il modo di agire (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 3 -4; Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève Zurich Bâle 2009, ad art. 181 CP, n. 2434; Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2.edizione, Basilea 2007, ad art. 181 CP, n. 19). Dal profilo del diritto penale, il concetto di violenza non implica tuttavia necessariamente l’impiego di una forza bruta, ma piuttosto deve essere inteso come atto violento, ogni comportamento avente degli effetti significativi sul corpo della vittima, anche senza che tali effetti risultino dall’impiego di una forza fisica importante (Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2435; Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 20). La violenza può infatti presentarsi sotto due diverse forme: la vis absoluta e la vis compulsiva . La vis absoluta rappresenta una forma di violenza tale da impedire alla vittima di prendere una qualsiasi decisione in autonomia e di perseguire ciò che vuole, le sue decisioni e azioni essendo totalmente condizionate dall’agire dell’autore della coazione (ad esempio legare la vittima o trasportarla di forza in un altro luogo, Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2437). La vis compulsiva, che anche rientra nella definizione di violenza ai sensi dell’art. 181 CP, rappresenta invece una forma di violenza d’intensità minore, mediante la quale l’autore della coazione obbliga la vittima a fare, non fare o tollerare un atto agendo direttamente sulla sua volontà e spingendola di conseguenza ad agire così come da lui desiderato (Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2436; Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 22). Per realizzare il reato di coazione, la violenza utilizzata deve in ogni caso essere di una certa intensità, che va apprezzata soggettivamente, secondo criteri relativi e non assoluti (DTF 101 IV 42, consid. 3a; STF del 6 ottobre 2011, inc. 6B_435/2011, consid. 2.2.1), prendendo dunque in considerazione non solo gli aspetti oggettivi ma anche quelli soggettivi inerenti la vittima specifica della coazione (Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2444; Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 23; Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 4), quali ad esempio la sua costituzione fisica, il suo sesso, la sua età e la sua esperienza (Donatsch, op. cit., § 53, pag. 405). La violenza utilizzata realizza dunque i presupposti dell’art. 181 CP quando il comportamento dell’autore è tale, secondo la sua percezione e alla luce delle circostanze del caso concreto, da rompere la resistenza della vittima, determinandone dunque il comportamento (Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2444). Dal profilo oggettivo, per realizzare il reato di coazione, non è però sufficiente che l’autore abbia adottato uno dei mezzi di costrizione previsti dalla legge, ma è necessario che la costrizione esercitata sia, in concreto, illecita (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 19; Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 49) e lo è in particolare quando il mezzo utilizzato è esso stesso illecito (Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 50; DTF 129 IV 264, consid. 2.1; DTF 108 IV 165, consid. 3; STF del 6 ottobre 2011, inc. 6B_435/2011, consid. 2.2.1), ad esempio quando l’autore picchia la vittima (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 22) o più generalmente usa della violenza (Trechsel, op. cit., ad art. 181 CP, n. 11), oppure quando ad essere illecito è lo scopo perseguito tramite la costrizione esercitata, segnatamente quando l’autore ricorre alla pressione per ottenere una prestazione alla quale non ha diritto (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 23; Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 50). Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui costituisce una coazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF 129 IV 262, consid. 2.1 e rinvii; STF del 17 dicembre 2008 6B_477/2007 consid. 4.1). Dal profilo soggettivo l’autore della coazione deve aver agito intenzionalmente, il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 37-38; Donatsch, op. cit., § 53, pag. 411). L’autore deve avere almeno accettato l’eventualità che il suo comportamento abbia intralciato la vittima nella sua libertà di decisione (DTF 120 IV 17, consid. c; DTF 107 IV 35, consid. 3). c. I DA imputano a AP 1 e IM 1 di essersi resi autori colpevoli di coazione per avere, in correità tra loro, costretto ACPR 1 a consegnare a AP 1 circa Euro 100.00 e fr. 60.- (cfr. DA 3044/2010 e 3045/2010 del 5 luglio 2010) bloccandone la via di fuga, sottraendole le chiavi dalla macchina che stava conducendo e usando la violenza descritta. Al dibattimento di appello i punti 2 dei DA concernenti il reato di coazione sono stati completati nel senso che è stato precisato che i due hanno cercato di costringere la donna a consegnare loro i soldi nella convinzione che tali soldi erano loro dovuti, o meglio che erano dovuti al figlio cui - secondo il loro convincimento - la donna li avrebbe estorti (verb. dib. d’appello, pag. 2). Inoltre, sempre al dibattimento d’appello, in alternativa a quanto sopra, è stata prospettata alle parti l’imputazione di coazione per avere a __________ il 5 maggio 2010 nei posteggi dell’hotel __________ in correità tra loro, bloccandole la via di fuga e poi togliendo le chiavi dal cruscotto, costretto ACPR 1 a rimanere nel parcheggio e poi a consegnargli euro 100.00 e fr. 60.- (verb. dib. d’appello, pag. 4). d. Come visto sopra, emerge in modo chiaro dagli atti che i due AP 1, quella sera, hanno costretto ACPR 1  a rimanere nel parcheggio, a discutere con loro della sua relazione con il figlio (rispettivamente, fratello), quindi, ad ammettere di avere abusato dei suoi sentimenti estorcendogli del denaro, a consegnare loro quanto aveva con sé a parziale rimborso di quanto indebitamente (secondo la loro convinzione) ricevuto e ad impegnarsi a rimborsare il resto nel futuro, non appena possibile (verbale AP 1 5 maggio 2010, pag. 1-2, AI 1, allegato 7; verbale IM 1 5 maggio 2010, pag. 2, AI 1, allegato 10, verb. dib. d’appello, pag. 2-3; verbale di ACPR 1 5 maggio 2010, pag. 3-4, AI 1, allegato 1). Si precisa, qui, che la tesi degli appellanti, secondo cui sarebbe stata ACPR 1 a proporre di lasciare i soldi in suo possesso ai signori AP 1 “quale primo rimborso dei debiti contratti nei confronti del figlio, rispettivamente fratello” (dichiarazione di appello, pag. 2) è inammissibile. Tale affermazione risulta essere, infatti, in aperto contrasto con quanto dichiarato sia dallo stesso AP 1 in occasione del suo interrogatorio (“In seguito le ho detto d’iniziare a darmi indietro un po’ di soldi, quelli rubati a mio figlio”, verbale AP 1 5 maggio 2010, pag. 2, AI 1, allegato 7), che dalla vittima (“mi minacciava dicendo di consegnargli tutti i soldi che avevo”, verbale ACPR 1 5 maggio 2010, pag. 3, AI 1 allegato 1). Anche al dibattimento AP 1, dopo aver negato di aver minacciato la ACPR 1 per farsi consegnare i soldi, ha però confermato di averle “chiesto se aveva lì qualche soldo per cominciare a rimborsarmi i soldi che lei aveva ammesso di avere preso da mio figlio” (verb. dib. d’appello, pag. 3). Con ciò, i due hanno realizzato - sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo - il reato di coazione (cfr. DTF 137 IV 326 in cui è stato ritenuto autore colpevole di coazione l’automobilista che, per dispetto, frena bruscamente il suo veicolo, costringendo un altro conducente a fermarsi e intralciando dunque la sua libertà di agire).

14.   ingiuria Gli appellanti chiedono di essere prosciolti anche dal reato di ingiuria sostenendo che l’epiteto “puttana” da loro rivolto a ACPR 1 non rappresenta un’ingiuria ma è, al contrario, un “aggettivo descrittivo di una circostanza” alla luce “del fatto che la stessa avrebbe ottenuto dal signor M. ca. fr. 15'000.- e che si «sarebbe concessa» una sola volta” (dichiarazione d’appello, pag. 2). a. Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona. Il reato di ingiuria presuppone un’offesa all’onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento e la reputazione che ha ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e dunque il diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 3; DTF 117 IV 27, consid. 2c). Il reato di ingiuria, che è sussidiario rispetto alla diffamazione (art. 173 CP) e alla calunnia (art. 174 CP), si caratterizza per la comunicazione delle affermazioni ingiuriose direttamente alla vittima stessa, e non a terze persone, ciò che invece contraddistingue il comportamento diffamatorio e calunnioso (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2124; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 177 CP, n. 1). L’ingiuria, che può essere espressa a parole, per scritto, con immagini, gesti o vie di fatto, può concretizzarsi mediante tre modalità differenti: con un giudizio di valore, tale da mettere in dubbio l’onestà, la correttezza e la moralità dell’ingiuriato, rendendolo disprezzabile quale essere umano (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 12; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2), tramite una semplice espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi di valore, ma sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 14-18; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP,

n. 2) oppure nell’evocazione, all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di un particolare fatto atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP,

n. 20-21; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2). Quest’ultima modalità di ingiuria presuppone dunque, a differenza delle altre due, che i termini ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con un determinato fatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Riklin, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 177 CP, n. 3-4). Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato intenzionale: l’autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 24; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2130; Riklin, op. cit., ad art. 177 CP, n. 9). Non è invece necessario né che l’autore sia a conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il giudizio di valore da lui espresso sia inesatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP,

n. 2130). Nel caso in cui l’ingiuria consiste nel riferire alla vittima un fatto preciso atto a danneggiarne l’onore, oppure in un giudizio di valore formulato sulla base di determinati fatti, è ammessa per analogia la possibilità per l’autore d’invocare le prove liberatorie della verità e della buona fede previste all’art. 173 n. 2 CP per il reato di diffamazione (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 26-29; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2133; Riklin, op. cit., ad art. 177 CP, n. 10; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 4). In tal caso, quando l’autore ha agito per motivi validi oppure senza la volontà di nuocere alla vittima, potrà discolparsi dimostrando che quanto da lui affermato a proposito della vittima corrisponde alla verità (prova della verità), oppure che, al momento della formulazione dell’ingiuria, aveva delle serie ragioni per credere che quanto da lui asserito fosse vero (Corboz, op. cit., ad art. 173 CP, n. 55 e 66). b. Che il termine più volte utilizzato dai due appellanti rivolgendosi a ACPR 1 sia ingiurioso non ha da essere dimostrato (STF del 20 dicembre 2011, inc. 6S.634/2011 in cui l’epiteto “pétasse” è stato ritenuto ingiurioso; STF del 29 settembre 2009, inc. 6B_602/2009 dove ad essere stata ritenuta costitutiva d’ingiuria è la qualifica di “pétit con”). Nemmeno ha da essere dimostrato che i due l’hanno utilizzato per manifestare il loro profondo disprezzo nei confronti della donna e, dunque, per ingiuriarla. Infine, non deve essere argomentato a lungo per dimostrare che, quand’anche essi dovessero essere ammessi alla prova della verità, essa fallirebbe ritenuto che il fatto di avere ricevuto dei regali e dei favori dal compagno ancora non fa della donna una prostituta, cioè una donna che fa sesso a pagamento con clienti. Nemmeno giova agli appellanti invocare il comportamento della vittima per giustificare l’ingiuria da loro formulata (art. 177 cpv. 2 CP): ACPR 1, infatti, non ha assunto, nei frangenti che hanno preceduto gli insulti a lei rivolti, nessun contegno sconveniente o in altro modo atto da provocare la reazione illecita avuta dagli appellanti. Visto tutto quanto precede, la realizzazione del reato di ingiuria da parte di AP 1 e IM 1 è, dunque, pacifica. Commisurazione della pena 15.a. Giusta l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. L’art 181 CP dispone che chiunque usando violenza contro una persona la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il reato di lesioni colpose (art. 125 CP) è invece punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, mentre il reato di vie di fatto (art. 126 CP) è sanzionato con la multa. Infine l’ingiuria (art. 177 CP) è punita con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. b. Dal profilo oggettivo, la colpa dei due condannati può, ancora, essere considerata lieve. Rilevato come non sia in questa sede stato dimostrato che la terapia psicologica, con assunzione di antidepressivi, intrapresa dalla vittima sia in nesso causale con quanto accaduto, si deve tener conto, dal profilo oggettivo, del fatto che la coazione posta in essere da AP 1 in correità con la figlia è stata di breve durata, pur se esercitata con una buona dose di volgarità, e anche del fatto che le conseguenze sulla salute della vittima sono state piuttosto modeste, ritenuto come, in particolare, l’ematoma al labbro sia tutto sommato una lesione di lieve entità così come di lieve entità sono le conseguenze delle tirate di capelli e dell’avere afferrato il mento della donna con un certo vigore. Dal profilo soggettivo, se da un lato va certamente ritenuto che l’obiettivo dei due, seppur perseguito con metodi non condivisibili, è sempre stato quello di proteggere il figlio, rispettivamente il fratello, d’altra parte non si può non prendere in considerazione che essi erano perfettamente in grado di decidere se perseguire tale obiettivo di protezione con un comportamento corretto oppure con uno contrario alla legge e che liberamente hanno scelto questa seconda opzione. Pertanto, tutto ben considerato, questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, e alla colpa di IM 1 la pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere. Entrambe le pene sono sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni Questa Corte ritiene invece che non si giustifica associare alla pena pecuniaria una multa (STF 6B.152/2007 del 13.5.2008, consid. 7.1.1; STF 6B–366/2007 del 17.3.2008, consid. 7). c. Il primo giudice ha fissato in fr. 110.- l’ammontare delle singole aliquote, senza però considerare che la situazione reddituale dell’appellante è sostanzialmente mutata a causa dell’intervenuto pensionamento. Dal 1 novembre 2011 AP 1 percepisce, infatti, una rendita AVS di fr. 1'713 mensili (cfr. decisione 1° ottobre 2011 della Cassa di compensazione dell’artigianato Svizzero), alla quale vanno ad aggiungersi i redditi accertati nella decisione di tassazione del 2010 sotto la voce “valore locativo - affitti” (fr. 19'796.-) e “altri redditi” (fr. 15'000.-). Ne discende, dunque, un reddito mensile netto pari a fr. 4'612.-. Eseguite le deduzioni giustificate dalle circostanze (20% quale forfait per le spese di cassa malati e imposte e 25% per il coniuge che non svolge attività lucrativa), risulta giustificato fissare l’ammontare dell’aliquota giornaliera in fr. 80.-. Per IM 1, invece, l’ammontare dell’aliquota stabilita dal primo giudice, alla luce delle dichiarazioni e dei documenti  in atti, merita conferma. Rettifica 16. A causa di una svista, nel dispositivo letto e notificato alle parti al termine del dibattimento del 29 marzo 2012, è stato omesso di precisare che gli appellanti sono prosciolti dal reato di aggressione loro imputato. A quell’errore viene, dunque, posto rimedio in questa sede con l’inserimento del proscioglimento dall’imputazione di aggressione al punto 1.2. del dispositivo. Tassa di giustizia e spese 17. Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie e le tasse del giudizio di primo grado, sono poste a carico degli appellanti in ragione di ¾. Le tasse e le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza (art. 428 CPP) e sono poste a carico degli appellanti in ragione di ½ e per il resto a carico delle Stato. Non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, visti gli art.                      3, 10, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 343, 344, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP; 34, 42, 44, 47, 49, 109, 134, 177, 181 CP; 29 cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost.; 6 par. 1, 2 e 3 let. d CEDU; 14 cpv. 2 patto ONU II; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG; dichiara e pronuncia: I.   Sull’appello di AP 1 1. L’appello è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di: 1.1.1. coazione, per avere a __________ il 5 maggio 2010, nei posteggi dell’Hotel __________, in correità con la figlia IM 1, bloccandole la via di fuga e poi togliendo le chiavi dal cruscotto, costretto ACPR 1 a rimanere nel parcheggio e poi a consegnargli euro 100.- e fr. 60.-; 1.1.2. lesioni colpose semplici per avere negligentemente, nell’atto di estrarre le chiavi dal cruscotto della macchina, colpito con il braccio il volto di ACPR 1 procurandole le lesioni indicate nel certificato medico 6 maggio 2010 del dr. med. __________; 1.1.3. vie di fatto, per avere nelle circostanze indicate al punto 1 del DA tirato i capelli di ACPR 1; 1.1.4. ingiuria, per avere, nelle medesime circostanze, offeso l’onore di ACPR 1, dandole della puttana. 1.2.   AP 1 è prosciolto dall’imputazione di aggressione. 1.3   AP 1 è condannato: 1.3.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta) cadauna, per un totale di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento); l’esecuzione della condanna è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni; 1.3.2. gli oneri processuali di primo grado - consistenti nella tassa di giustizia di fr. 800.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata - sono posti a carico dell’appellante in ragione di ¾ e per il resto a carico dello Stato. II.   Sull’appello di IM 1 1. L’appello è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1.   IM 1 è dichiarata autrice colpevole di: 1.1.1. coazione, per avere, nelle medesime circostanze, in correità con il padre AP 1, bloccandole la via di fuga, mentre il padre le toglieva le chiavi della macchina che stava conducendo e usandole violenza, costretto ACPR 1 a consegnare al padre circa Euro 100.00 e fr. 60.-; 1.1.2. vie di fatto, per avere nelle circostanze indicate al punto 1 del DA tirato i capelli di ACPR 1; 1.1.3. ingiuria, per avere, nelle medesime circostanze, offeso l’onore di ACPR 1, dandole della puttana. 1.2. IM 1 è prosciolta dall’imputazione di aggressione. 1.3 .   IM 1 è condannata: 1.3.1. alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci) cadauna, per un totale di fr. 2'750.- (duemilasettecentocinquanta); l’esecuzione della condanna è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni; 1.3.2. gli oneri processuali di primo grado - consistenti nella tassa di giustizia di fr. 800.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata - sono posti a carico dell’appellante in ragione di ¾ e per il resto a carico dello Stato. III.   Oneri processuali d’appello Gli oneri processuali della procedura d'appello, consistenti in complessivi:

-  tassa di giustizia                     fr.            700.-

-  altri disborsi                            fr.            200.- fr.            900.- sono posti a carico degli appellanti in ragione di ½ e per il resto a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. IV. Intimazione a: V. Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente                                                        La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.