opencaselaw.ch

17.2011.133

L'utilizzo in Svizzera di una licenza di condurre straniera può essere precluso alle stesse condizioni in cui è revocata quella svizzera. Violazione del principio del domicilio e conseguente elusione delle disposizioni di competenza ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 frase 2 OAC

Ticino · 2012-05-30 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.17.2011.133

Locarno

30 maggio 2012/mi

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 16 dicembre 2011 da

AP 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 14 dicembre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la dichiarazione di appello 10 gennaio 2012;

-  ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

per avere ripetutamente condotto l’autovettura Mercedes targata sebbene la licenza di condurre fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 9 febbraio 2010 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti a__________il 21 maggio 2010 e in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

In data 13 febbraio 2012 l'appellante ha inoltre presentato istanza probatoria richiamando, “se del caso in via rogatoriale”, dalla __________ la documentazione sottoscritta da AP 1 relativa al conseguimento della licenza di condurre italiana n°  rilasciata al ricorrente in data 31 agosto 2004. Con decreto 5 aprile 2012 la presidente di questa Corte ha respinto l’istanza probatoria.

Visto il consenso delle parti alla procedura scritta di cui all’art. 406 cpv. 2 CPP, con ordinanza 16 aprile 2012, la presidente di questa Corte ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta della dichiarazione di appello (art. 406 cpv. 3 CPP) che è stata inoltrata dall’appellante in data 4 maggio 2012.

In pari data, il procuratore pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

Per l’appellante, il suo comportamento è in ogni caso viziato da errore sui fatti, in quanto era pienamente convinto di fare uso di un titolo valido, subordinatamente da errore sull’illiceità, in quanto riteneva che condurre con licenza estera in costanza della revoca di quella svizzera configurasse tutt’al più una contravvenzione.

È sulla base delle suddette argomentazioni che, con sentenza 14 dicembre 2011, la Pretura penale ha ritenuto AP 1 autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca ex art. 95 cifra 2 LCStr. La prima istanza ha, infine, dichiarato irricevibile l’istanza di dissequestro, in quanto di competenza dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione (sentenza impugnata consid. 13).

L’art. 95 cifra 2 LCStr è volto a tutelare un duplice bene giuridico, ovvero a garantire sia la sicurezza della circolazione sia il rispetto delle decisioni delle autorità (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 95 LCStr, n. 2, pag. 300).

La decisione che ordina la revoca di una licenza di condurre non può essere riesaminata dal giudice penale né dal profilo dell’opportunità, né da quello dell’adeguatezza e neppure da quello della legalità, a meno che sia inficiata da un grave vizio di nullità (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 78, pag. 323; Schultz, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958, Berna 1964, pag. 260; cfr., per analogia, anche DTF 114 IV 159; DTF 88 IV 118 consid. 1). È sufficiente constatare che una decisione sia stata validamente emanata, che sia esecutiva e che non sia stata rispettata, affinché gli elementi costitutivi oggettivi del previgente art. 95 cifra 2 LCStr (attuale art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr) siano adempiuti (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 78, pag. 323).

Il Tribunale federale ha finanche ritenuto ininfluente che le norme sulla competenza siano state raggirate intenzionalmente o meno, comportando già solo la loro oggettiva elusione (pur in assenza di consapevolezza e volontà dell’autore) l’applicazione degli art. 42 cpv. 4 e 45 cpv. 1 OAC (STF dell’8 febbraio 2000 inc. 2A.485/1999 consid. 2b). L’Alta Corte federale ha poi precisato che le disposizioni sulla competenza, cui si riferisce l’art. 45 cpv. 1 frase 2 OAC, sono eluse già solo se sussistono circostanze oggettive dalle quali arguire che il titolare della licenza di condurre straniera possa utilizzarla in Svizzera violandone l’ordinamento (DTF 129 II 175 consid. 5).

L’errore sui fatti giusta l’art. 13 CP si verifica qualora il titolare della licenza agisca per effetto di una supposizione erronea delle circostanze a lui più favorevole. Con riferimento all’art. 95 cifra 2 LCStr, ciò si verifica, in particolare, qualora egli non è a conoscenza della decisione che ordina la revoca della licenza o confida, a torto, di potere avvalersi di un valido titolo per poter circolare (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 83, pag. 325).

L’errore sull’illiceità giusta l’art. 21 CP potrà configurarsi molto difficilmente nell’ambito dell’art. 95 cifra 2 LCStr (attuale art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr), vista la natura del reato. Tutt’al più si potrebbe ravvisare qualora l’autore ritenga, a torto, che un veicolo appartenga ad una categoria non interessata dalla revoca. Nondimeno, anche in questa ipotesi ci si deve attendere da ognuno che, in caso di dubbio, s’informi presso l’autorità, ciò che esclude l’errore sull’illiceità a meno che quest’ultima fornisca rassicurazioni erronee che l’amministrato può legittimamente ritenere esatte (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 84, pag. 325).

previo esame del fatto e del diritto,

34, 42, 44, 46, 47 e segg., 106 CP

22 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr (vigente art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr), 42, 44 cpv. 4 e 45 OAC,

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario