Se il TF annulla una sentenza e rinvia la causa per nuovo giudizio all'autorità cantonale, quest'ultima deve porre a fondamento della propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione. Commisurazione e sospensione condizionale della pena; abuso del potere di apprezzamento
Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 In via subordinata alla sua assoluzione, RI 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado e il rinvio degli atti ad un nuovo giudice per un nuovo giudizio. In via ancor più subordinata, ha chiesto una riduzione della pena e la sua sospensione condizionale. E’ evidente che, visto quanto indicato sopra e le conclusioni di colpevolezza cui è giunto il TF, a questa Corte rimane soltanto da pronunciarsi sulla richiesta di riduzione della pena e di una sua sospensione condizionale.
E. 2.3 . La pena pecuniaria di fr. 16’800.- è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 2 anni ”. Per il resto, la sentenza impugnata é confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 800.- b) spese complessive fr. 200.- fr. 1'000.- sono posti a carico del ricorrente in ragione di ½ e per il resto sono a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 200.- per ripetibili (ridotte). 3. Intimazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
E. 3 Procedendo alla commisurazione della pena, il giudice di prime cure ha, dapprima, sottolineato la gravità oggettiva del reato di cui RI 1 deve rispondere – gravità che “ risulta già solo per il fatto che l’art. 307 cpv. 2 CP in concreto applicabile avendo l’autore prestato giuramento prevede una sanzione minima di 180 aliquote giornaliere” (sentenza impugnata pag. 17) – per poi indicare che anche la colpa dell’imputato è grave poiché egli si è presentato al processo “ gravato da 2 precedenti penali recenti e vicini tra loro, in specie avendo prestato la falsa testimonianza in discussione soltanto 16 giorni dopo avere commesso i reati di guida nonostante la revoca e inosservanza dei doveri in caso di infortunio ” (sentenza impugnata pag. 17). Rilevando, poi, che la pena da infliggere era una pena unica, comprensiva di quelle di cui alle condanne 5 maggio 2006 per guida in stato di inattitudine e 1 marzo 2007 per guida nonostante la revoca della licenza di condurre ed inosservanza dei doveri in caso di infortunio, il primo giudice, dopo avere sottolineato “ l’assenza di particolari attenuanti fatto salvo il rilievo dell’età di giovane adulto”, ha condannato RI 1 alla pena complessiva di 210 aliquote giornaliere specificando che si tratta di una pena “ pari a poco più del minimo edittale per il solo reato di falsa testimonianza” e, dunque, si tratta di una pena “ per nulla severa anzi indulgente ” (sentenza impugnata pag. 17).
E. 3.1 Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di
ampia autonomia. Come il Tribunale federale, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo laddove la sanzione si ponga al di
fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP,
disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure
appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso
o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17
consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73
consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19; STF 6B_370/2007 del 12 marzo
2008, consid. 2.3; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008
consid. 3.3).
Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la
pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle
condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla
sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), dunque, il
giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del
reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e
della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto
che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio,
il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non
deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF 6B_78,81,90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007
del 12 marzo 2008, consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79, 127 IV 97
consid. 3 pag. 101). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui
occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del
condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101).
Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di
effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere
proporzionata alla colpa (STF 6B_78,81,90/2008 del 14 ottobre 2008, consid.
3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17
aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti).
Riprendendo
mutatis mutandis
la
giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch,
n. 4 ad art. 47 CP), l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di
criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore: le
circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del
proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto
(ovvero il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso), l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato
(ovvero la reprensibilità dell'offesa), l’entità del pregiudizio arrecato
volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno
a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il
comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di
emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con
rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati – sempre secondo la
citata giurisprudenza – la situazione familiare e professionale dell’autore,
l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,
gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44
consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288
consid. 2a pag. 289). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono
solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350).
E. 3.2 In concreto, nella misura in cui la pena è di poco superiore al minimo edittale previsto dall’art. 307 cpv. 2 CP, non può essere sostenuto che il primo giudice abbia abusato del proprio potere d’apprezzamento anche se, nella motivazione, ha ecceduto in severità non considerando, quale fattore attenuante, il fatto che – nell’ipotesi accusatoria da lui sposata – RI 1 ha delinquito per non contribuire ad accusare un amico e, quindi, ha agito, non per interesse personale, cattiveria, vendetta o altro, ma per un malinteso senso di amicizia. Ciò detto, riguardo la commisurazione della pena, il ricorso deve essere respinto.
E. 4 Valutando la questione della sospensione condizionale della pena, il primo giudice è ritornato su quella che lui ha chiamato “ ripetizione di comportamenti illeciti durante un breve lasso di tempo ” sulla cui base ha ritenuto di poter concludere non solo che RI 1 “ nulla ha appreso dalle precedenti vicende giudiziarie ” ma, addirittura, che egli delinque “con assoluta indifferenza al riguardo di tali procedure ” tanto che – ha aggiunto il primo giudice – ancora al dibattimento egli ha fornito “ la migliore prova del suo mancato ravvedimento con l’ostinazione, a tratti beffarda, con cui ha negato di avere commesso falsa testimonianza, permettendosi, quale unica spiegazione, di definire bugiardi i due testi che hanno deposto in senso contrario alla sua tesi ” (sentenza impugnata, pag. 17). Dopo avere concluso che RI 1 “ è necessariamente da considerare non educabile con una sanzione sospesa ”, il primo giudice ha sottolineato come il condannato abbia dimostrato “ una propensione a commettere reati diretti (in senso ampio) contro la pubblica autorità quali la guida nonostante la revoca della licenza di condurre e la falsa testimonianza ” e che questa propensione “ depone per la sua incapacità ad attenersi alle norme dell’ordine costituito e per una manifesta debolezza di carattere ” visto che “ al rispetto delle leggi egli antepone, senza alcun freno, proprie egoistiche motivazioni quali il circolare con la propria vettura oppure aiutare un amico a rimanere impunito benché autore di un grave pestaggio ”. Siccome le precedenti condanne sono state sospese condizionalmente – continua il primo giudice nel suo accalorato esposto
– non soltanto esse non gli sono palesemente “ servite da monito ” ma, addirittura hanno “ fatto insorgere un sentimento di impunità ” poiché RI 1 ha visto “ dei segni di debolezza delle istituzioni nella mancata espiazione delle precedenti sanzioni ” (sentenza impugnata, pag. 17 e 18). Pertanto, sottolineato che, ancora in aula, RI 1 ha negato le sue responsabilità, il primo giudice ha considerata obbligata la posa di una prognosi negativa “ e questo quand’anche il RI 1 avesse così agito per un malinteso senso dell’amicizia e dell’onore nei confronti del S. ”. Del resto – ha continuato il primo giudice – “ i sani principi hanno un prezzo, quelli malsani ne hanno uno più alto ” e pertanto, avendo “ consapevolmente scelto la via dell’irriducibilità ”, RI 1 non “ deve dolersi se di questa gli viene presentato il conto ”. Quindi, dopo avere ribadito che la sospensione condizionale della pena verrebbe intesa da RI 1 come “ un nuovo segno di debolezza dell’autorità giudiziaria e di sua impunità ”, il primo giudice ha concluso che “ sotto ogni punto di vista la prognosi per l’accusato deve essere considerata negativa e si deve ritenere che solo l’effettività della sanzione potrà, forse, trattenere l’accusato dal delinquere nuovamente ” (sentenza impugnata, pag. 18).
E. 4.1 Ai sensi dell’art. 42 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione
di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena
detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra
necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv.
1). Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena
detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria
di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in
presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). La concessione
della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha
omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente
pretendere da lui (cpv. 3). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice
può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi
dell’articolo 106 (cpv. 4).
La concessione della sospensione condizionale
della pena rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in
presenza di una prognosi negativa. In caso di dubbio prevale il differimento
dell’esecuzione della pena (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2 pag. 5-6; STF 6B_435/2007
del 12 febbraio 2008, consid. 3.2; STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007,
consid. 4.2.2.)
In sintesi, mentre il vecchio diritto (art. 41 n.
1 cpv. 1 vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura
condotta dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid.
3.2; Kuhn
,
La nouvelle
partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel, in CGS,
Berna 2006, pag. 220).
In questo modo, riservati i casi
previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento
giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni (positive)
più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato (come
voleva l’art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP), ha ammesso la prognosi favorevole in assenza
di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad
esempio il pericolo di recidiva (
Tag/Manhart
, Strafgesetzbuch:
Ein Uberblick über die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.1. pag. 38-39). Riassumendo,
il nuovo diritto pone delle condizioni meno severe quanto al pronostico per la
concessione della sospensione: il vecchio diritto esigeva un pronostico
favorevole, mentre per il nuovo diritto è sufficiente che non ci sia un
pronostico sfavorevole e la sospensione della pena è la regola, alla quale non
si può derogare salvo, per l’appunto, in presenza di un pronostico sfavorevole
(DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2 pag. 5-6; STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid.
3.2).
Per decidere se la sospensione condizionale della
pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il
giudice deve procedere a una valutazione globale. Per la decisione in merito
alla sospensione non devono, quindi, essere determinanti esigenze punitive o
riflessioni legate alla prevenzione generale, bensì criteri quali le
circostanze specifiche del reato, la personalità dell’autore e gli effetti
della pena sulla sua vita futura (FF 1999 1730).
Devono essere in questo senso considerati gli
stessi elementi di giudizio sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale
federale sotto l’egida dell’art. 41 vCP (DTF 134 IV 53; 134 IV 1; STF 6B_664/2007
del 18 gennaio 2008).
Occorre, quindi, considerare, le circostanze in
cui è stato commesso l’atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale
del condannato e la sua reputazione al momento del giudizio (DTF 128 IV 193;
118 IV 97), segnatamente il suo atteggiamento e la sua mentalità (STF 6S.477/2002
del 12 marzo 2003).
L’assunzione da parte dell’autore delle proprie
responsabilità è pure da considerare (STF 6B_171/2007 del 23 luglio 2007), per
quanto non sia di per sé né l’unico elemento da considerare per giungere ad una
valutazione della prognosi né sia il criterio determinante nella determinazione
della prognosi che deve essere il risultato di un esame spassionato ed
equilibrato di tutti gli elementi che entrano in linea di conto (STF 6S.762/1999
del 19 gennaio 2000; DTF 115 IV 85; 101 IV 257
;
94 IV 51; 82 IV 5).
Parimenti, l’esistenza di reati precedenti della stessa natura costituiscono indizi
sfavorevoli che, tuttavia, da soli non bastano ad escludere la sospensione
condizionale della pena (DTF 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81, 85). Nemmeno
precedenti per reati dello stesso tipo bastano, da soli, ad escludere la
possibilità di concedere al condannato il beneficio della sospensione condizionale
della pena (
DTF 115 IV 85;
100 IV 133
, consid.
1d, pag. 137;
98 IV 76
consid. 2, p. 82; cfr, pure, Roland Schneider/Roy Garré, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., art. 42 n. 59).
Oltre i precedenti e il carattere
dell’interessato, il suo comportamento sul posto di lavoro costituisce un
elemento essenziale per la prognosi. La sospensione condizionale può essere
negata solo se, malgrado un comportamento soddisfacente sul posto di lavoro,
indizi contrari concreti e importanti prevalgono nel quadro di una valutazione
globale, in modo tale da escludere una prognosi favorevole (DTF 102 IV 62; 117
IV 3).
La prognosi deve fondarsi su tutti gli elementi
atti a chiarire il carattere dell’accusato e le sue chances di ravvedimento (DTF
123 IV 107; 118 IV 97; 115 IV 81). Per valutare il rischio di recidiva è
indispensabile un esame globale della personalità dell’autore. Il giudice di
merito fruisce di un esteso potere di apprezzamento; nell’esercitarlo è
peraltro tenuto a fondarsi su motivi obiettivamente sostenibili.
Non è consentito, in particolare, attribuire a
determinate circostanze un rilievo capitale e sottovalutarne o trascurarne al
contempo altre, anch’esse entranti in linea di conto (STF 6B_664/2007 del 18
gennaio 2008, consid. 3.1.1.; STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid.
4.2.1.; DTF 128 IV 193 consid. 3a; DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 116 IV 279; 115
IV 81; 105 IV 291).
Il giudice deve inoltre motivare la sua decisione
in modo sufficiente (cfr. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di
verificare se egli ha tenuto in debito conto tutti gli elementi pertinenti ed
il modo in cui li ha apprezzati (
DTF 134 IV 5
consid.
4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; STF 6B_664/2007 del 18
gennaio 2008, consid. 3.1.1; STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.1).
E. 4.2 In concreto, emerge dal considerando dedicato alla valutazione della
prognosi che, nel suo esame, il primo giudice ha considerato unicamente quella
che ha ritenuto essere una “
ripetizione di comportamenti illeciti durante un
breve lasso di tempo
” e quella che ha ritenuto essere “
un’assoluta
indifferenza
” di RI 1 in relazione alle sue “
vicende giudiziarie”
unita ad un sentimento di “
impunità”
di fronte ad un’autorità
giudiziaria di cui avrebbe percepito la debolezza a causa della mancata
espiazione delle pene comminate in precedenza così che RI 1 avrebbe – sempre
secondo il primo giudice – “
consapevolmente scelto la via
dell’irriducibilità
” (sentenza impugnata pag. 17 e 18).
Null’altro è stato preso in considerazione.
In particolare, il primo giudice non ha
considerato – come, invece, avrebbe dovuto in un esame globale e spassionato –
il fatto che RI 1 (nato nel 1984) vive con la madre (il padre è deceduto nel
1999) ad __________ dove ha sempre vissuto e che, dopo avere seguito le scuole
dell’obbligo e l’apprendistato di macellaio, ha sempre regolarmente lavorato e,
da giugno del 2008, lavora al 50% per un’azienda di __________ e al 50% nella
ditta di famiglia con la madre (cfr. consid. 1 della sentenza impugnata).
Inoltre, venendo a quella che è stata ritenuta
una “
ripetizione di comportamenti illeciti durante un breve lasso di tempo
”,
occorre considerare che, concretamente, prima di commettere il 6 giugno 2006 il
reato di falsa testimonianza, il 1 marzo 2006 RI 1 si era reso colpevole di un
episodio di guida in stato di inattitudine cui ha fatto seguito, il 20 maggio 2006,
cioè, due mesi dopo, un episodio che venne giuridicamente qualificato di guida
nonostante la revoca ed inosservanza dei doveri in caso di infortunio. Se è
vero che comportamenti di questo tipo non devono essere banalizzati, è anche
vero che la loro natura o valenza delinquenziale non deve essere enfatizzata e
che essi vanno visti per quel che sono, e cioè per comportamenti certamente
penalmente rilevanti e, perciò, sanzionabili, ma ancora qualificabili di penale
minore e che, in quanto tali, non possono – se non con un abuso del potere di
apprezzamento concesso al giudice – essere ritenuti indicativi, pur se valutati
con il reato di falsa testimonianza, di una consapevole scelta della via
dell’irriducibilità nella delinquenza.
Questa Corte non comprende, poi, su quali
elementi il primo giudice abbia potuto fondare il suo giudizio di “
assoluta
indifferenza
” di RI 1 riguardo le “
precedenti vicende giudiziarie
”:
in effetti, prima di compiere quella che è stata ritenuta una falsa
testimonianza, RI 1 aveva subito una sola condanna, e meglio quella di 10
giorni di detenzione (sospesi condizionalmente) che gli era stata inflitta con
sentenza 5 maggio 2006 della Pretura penale.
Ma, soprattutto, il giudizio secondo cui RI 1 ha consapevolmente scelto la via dell’irriducibilità nella delinquenza – su cui, in sostanza, il
primo giudice ha fondato il suo giudizio di una prognosi negativa – è
irrimediabilmente sconfessato da un elemento che il primo giudice ha, a torto,
completamente omesso di considerare e, cioè, dal fatto che dal 6 giugno 2006 –
data della dichiarazione in giudizio che è stata considerata falsa
testimonianza – sino all’8 agosto 2008 – data del pubblico dibattimento – RI 1,
per quel che risulta dagli atti, non è più ricaduto in comportamenti illeciti
ed ha sempre condotto una regolare vita di lavoro continuando, peraltro, a
vivere in famiglia (cfr. consid. 1 della sentenza impugnata).
L’accertamento del corretto comportamento tenuto
da RI 1 dopo il 6 giugno 2006 evidenzia, pure, la totale infondatezza delle
considerazioni del primo giudice secondo cui RI 1 anteporrebbe “
senza alcun
freno
” le “
proprie egoistiche motivazioni
” al rispetto delle leggi e
sarebbe totalmente “
incapace di attenersi alle norme dell’ordine costituito
”
anche a causa di “
una manifesta debolezza di carattere
” (sentenza
impugnata pag. 17) e secondo cui egli avrebbe maturato a seguito della
sospensione condizionale delle “
sanzioni ricevute
” (in realtà, era
soltanto una) un sentimento di impunità di fronte ad un’autorità giudiziaria
debole (sentenza impugnata pag. 18).
Privo di fondamento alcuno appare, dunque, il
giudizio secondo cui RI 1 sarebbe
“non educabile con una sanzione non
sospesa”
(sentenza impugnata pag. 17).
In realtà, esaminata in modo globale e oggettivo,
la situazione di RI 1 risulta essere quella di un giovane che, nel contesto di
una vita regolare e corretta, ha, in un breve e ben delimitato periodo (dal 1
marzo al 6 giugno 2006), assunto per tre volte (1 marzo, 20 maggio e 6 giugno 2006)
comportamenti penalmente significativi ma certamente non gravi al punto da giustificare
la formulazione di una prognosi negativa (del resto, ed è significativo, al
dibattimento, il procuratore pubblico non si era opposto alla sospensione
condizionale della pena richiesta).
In questo contesto non basta, certamente, né ad
imporre né a giustificare la formulazione di una prognosi sfavorevole il fatto
che RI 1 abbia, ancora al dibattimento, negato di avere deposto il falso
poiché, se è vero che l’
assunzione da parte dell’autore
delle proprie responsabilità è un elemento da considerare (STF 6B_171/2007 del
23 luglio 2007), è anche vero che, così come più volte stabilito dal TF, non
necessariamente il negare è indizio di un’incapacità di vedere il carattere
riprovevole di quanto commesso (DTF
101 IV 257 consid. 2a, pag. 258 e
seg.). Inoltre, è soprattutto vero
che anche quando equivale
ad una mancata assunzione di responsabilità, la negazione del condannato non é
né l’unico né l’elemento determinante per la valutazione della prognosi che
deve essere il risultato di un esame spassionato ed equilibrato di tutti gli
elementi che entrano in linea di conto (STF 6S.762/1999 del 19 gennaio 2000;
DTF 115 IV 85; 101 IV 257; 94 IV 51; 82 IV 5). Del resto, senza voler entrare in
considerazioni sulla natura della realtà processualmente definita, va pure e
comunque ricordato che tacere e negare è un diritto garantito ad ogni imputato
(DTF 130 I 126; 121 II 257).
Pertanto, su questo punto, il ricorso deve essere
accolto.
E. 5 In esito all'attuale sentenza si giustifica di caricare gli oneri processuali in ragione di ½ al ricorrente e per l’altra parte allo Stato che verserà al ricorrente fr. 200.- per ripetibili (ridotte). Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo della sentenza impugnata è riformato con l’aggiunta del seguente punto: “
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.08.2010 17.2009.47 Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.08.2010 17.2009.47 Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.08.2010 17.2009.47
Se il TF annulla una sentenza e rinvia la causa per nuovo giudizio all'autorità cantonale, quest'ultima deve porre a fondamento della propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione. Commisurazione e sospensione condizionale della pena; abuso del potere di apprezzamento
Incarto n. 17.2009.47 Lugano 5 agosto 2010 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello composta dei giudici: Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini segretaria: Dell'Oro, vicecancelliera sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 18 agosto 2009 da RI 1 patrocinato contro la sentenza emanata l’8 agosto 2008 dalla Corte delle assise correzionali di __________ nei suoi confronti; vista la sentenza 6B_252/2009 del 29 maggio 2009 con cui il Tribunale federale ha annullato la sentenza emanata il 17 febbraio 2009 da questa Corte (inc. n. 17.2008.60); esaminati gli atti; posti i seguenti punti in questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione. 2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili. Ritenuto in fatto: A. All’origine del presente procedimento vi è una lite scoppiata fra alcuni giovani alla fine di una festa ad __________ (8 giugno 2003) verso le 04.30 del mattino. Secondo gli accertamenti del giudice di prime cure, verso quell’ora, L., ormai ubriaco, si diresse, barcollando in modo evidente, verso l’uscita del capannone in cui si era tenuta la festa. All’esterno, cominciò a parlare di automobili con alcuni giovani. Nel corso della discussione, senza un particolare motivo, uno di questi lo spintonò facendolo cadere a terra. Mentre era a terra, L. venne colpito da diversi pugni, principalmente al volto. Il giovane si ritrovò con la mascella fratturata. L’aggressore riuscì a dileguarsi. Per le conseguenze della bagarre, venne aperta un’inchiesta in esito alla quale, sulla scorta delle deposizioni rese da alcuni partecipanti alla festa (in particolare, da C.), è stato emesso il DA 9 novembre 2005 che proponeva la condanna di S. per titolo di lesioni semplici alla pena di 10 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. S. ha interposto opposizione a tale decreto d’accusa. Al dibattimento, fra gli altri (L., C., A., i genitori del S.) venne sentito come teste RI 1. Della sua audizione non è stato tenuto alcun verbale. Secondo quanto riportato in sentenza, RI 1 ha “ negato sia di avere visto sia di avere partecipato al pestaggio ” ed ha “ ribadito di non ricordarsi di avere notato l’imputato alla festa ” (sentenza pretore 6 giugno 2006 pag. 6 consid. 8). In esito al dibattimento, il giudice della pretura penale ha emesso una sentenza di assoluzione “ non sussistendo elementi probatori sufficienti (…) che le lesioni subite dalla PC siano da ricondurre ai colpi inferti proprio dall’imputato ” (sentenza 6 giugno 2006 consid. 11). Su ricorso della pubblica accusa, tale sentenza è stata annullata con giudizio 29 aprile 2008 da questa Corte che ha rinviato gli atti ad un nuovo giudice della pretura penale per un nuovo giudizio. B. Il 27 luglio 2006 – quindi, poco dopo l’intimazione della sentenza di assoluzione
– è stato aperto un procedimento per falsa testimonianza nel cui ambito sono stati sentiti, come indagati, RI 1 ed i genitori di S.. Non emerge, dagli atti, né una promozione dell’accusa né un non luogo nei confronti dei coniugi S.. Per contro, il 12 luglio 2007 è stata promossa l’accusa per falsa testimonianza nei confronti di RI 1 e, il 27 settembre 2007, è stato emanato il relativo atto di accusa. Con sentenza 8 agosto 2008, il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di falsa testimonianza per avere, il 26 giugno 2006, fatto, in qualità di testimone e dopo avere prestato giuramento, una falsa testimonianza sui fatti relativi al procedimento penale a carico di S.. In particolare, egli ha – secondo il giudice di prime cure – reso falsa testimonianza affermando, contrariamente al vero, di non avere assistito ad una colluttazione avvenuta durante una festa tenutasi ad __________, rispettivamente di non avere notato la presenza alla festa di S.. Di conseguenza, il giudice ha condannato RI 1 alla pena unica (poiché trattavasi di pena totalmente aggiuntiva ad una pena di 40 aliquote giornaliere inflittagli precedentemente per fatti posteriori a quelli qui in esame) di fr. 16’800.- corrispondenti a 210 aliquote giornaliere di fr. 80.- cadauna – pena non sospesa condizionalmente – nonché al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese. C. Con ricorso 17 settembre 2008, RI 1 ha chiesto, con l’annullamento della sentenza, in via principale, di essere prosciolto da ogni addebito. In via subordinata, ha chiesto l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti per un nuovo giudizio. Infine, in via ancor più subordinata, ha chiesto la riduzione della pena inflittagli e la sua sospensione condizionale. D. Accogliendo le richieste ricorsuali avanzate in via principale, questa Corte ha annullato la sentenza 8 agosto 2008 e ha prosciolto RI 1 dall’imputazione di falsa testimonianza. E. Contro la sentenza di questa Corte, la pubblica accusa ha presentato ricorso che è stato accolto dal TF che ha annullato la sentenza emanata da questa Corte e rinviato gli atti per nuovo giudizio, limitato alle conclusioni formulate a titolo subordinato da RI 1 (STF 6B_252/2009 del 29 maggio 2009, consid. 3.1. in fine). Considerando in diritto: 1. Secondo l’art. 107 cpv. 2 LTF se il Tribunale federale accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all’autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all’autorità che ha deciso in prima istanza. Nel caso in cui il Tribunale federale annulli una sentenza e rinvii la causa per nuovo giudizio all’autorità cantonale, quest’ultima deve porre a fondamento della propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (cfr. mutatis mutandis, art. 277 ter vPP; DTF 123 IV 1 consid. 1 pag. 3; STF 6B_161/2009 del 7 maggio 2009; BJP 3/2009 pag. 82). Benché gli art. 66 vOG e 277 ter capoverso 2 vPP non siano stati ripresi nella nuova normativa federale, è evidente che l’autorità cui la causa è stata rinviata deve, per principio, fondare la nuova decisione sui considerandi della decisione del Tribunale federale (Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3901). I punti che non sono stati toccati rimangono acquisiti (DTF 121 IV 109 consid. 7 pag. 128 con richiami; CCRP, sentenza del 10 giugno 2009, inc. n. 17.2009.24 consid. 1). La giurisprudenza ha precisato nondimeno che, nei limiti del divieto della reformatio in peius, la nuova decisione deve riguardare anche punti non contestati dinanzi al Tribunale federale, in quanto la loro connessione lo esiga (DTF 123 IV 1 consid. 1 pag. 3, 121 IV 190 consid. 7 pag. 128 con rinvii, 17.2003.30). 2. In via subordinata alla sua assoluzione, RI 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado e il rinvio degli atti ad un nuovo giudice per un nuovo giudizio. In via ancor più subordinata, ha chiesto una riduzione della pena e la sua sospensione condizionale. E’ evidente che, visto quanto indicato sopra e le conclusioni di colpevolezza cui è giunto il TF, a questa Corte rimane soltanto da pronunciarsi sulla richiesta di riduzione della pena e di una sua sospensione condizionale. 3. Procedendo alla commisurazione della pena, il giudice di prime cure ha, dapprima, sottolineato la gravità oggettiva del reato di cui RI 1 deve rispondere – gravità che “ risulta già solo per il fatto che l’art. 307 cpv. 2 CP in concreto applicabile avendo l’autore prestato giuramento prevede una sanzione minima di 180 aliquote giornaliere” (sentenza impugnata pag. 17) – per poi indicare che anche la colpa dell’imputato è grave poiché egli si è presentato al processo “ gravato da 2 precedenti penali recenti e vicini tra loro, in specie avendo prestato la falsa testimonianza in discussione soltanto 16 giorni dopo avere commesso i reati di guida nonostante la revoca e inosservanza dei doveri in caso di infortunio ” (sentenza impugnata pag. 17). Rilevando, poi, che la pena da infliggere era una pena unica, comprensiva di quelle di cui alle condanne 5 maggio 2006 per guida in stato di inattitudine e 1 marzo 2007 per guida nonostante la revoca della licenza di condurre ed inosservanza dei doveri in caso di infortunio, il primo giudice, dopo avere sottolineato “ l’assenza di particolari attenuanti fatto salvo il rilievo dell’età di giovane adulto”, ha condannato RI 1 alla pena complessiva di 210 aliquote giornaliere specificando che si tratta di una pena “ pari a poco più del minimo edittale per il solo reato di falsa testimonianza” e, dunque, si tratta di una pena “ per nulla severa anzi indulgente ” (sentenza impugnata pag. 17). 3.1. Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia. Come il Tribunale federale, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo laddove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.3; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3). Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), dunque, il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF 6B_78,81,90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79, 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78,81,90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti). Riprendendo mutatis mutandis la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch,
n. 4 ad art. 47 CP), l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto (ovvero il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso), l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato (ovvero la reprensibilità dell'offesa), l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289). Vanno inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). 3.2. In concreto, nella misura in cui la pena è di poco superiore al minimo edittale previsto dall’art. 307 cpv. 2 CP, non può essere sostenuto che il primo giudice abbia abusato del proprio potere d’apprezzamento anche se, nella motivazione, ha ecceduto in severità non considerando, quale fattore attenuante, il fatto che – nell’ipotesi accusatoria da lui sposata – RI 1 ha delinquito per non contribuire ad accusare un amico e, quindi, ha agito, non per interesse personale, cattiveria, vendetta o altro, ma per un malinteso senso di amicizia. Ciò detto, riguardo la commisurazione della pena, il ricorso deve essere respinto. 4. Valutando la questione della sospensione condizionale della pena, il primo giudice è ritornato su quella che lui ha chiamato “ ripetizione di comportamenti illeciti durante un breve lasso di tempo ” sulla cui base ha ritenuto di poter concludere non solo che RI 1 “ nulla ha appreso dalle precedenti vicende giudiziarie ” ma, addirittura, che egli delinque “con assoluta indifferenza al riguardo di tali procedure ” tanto che – ha aggiunto il primo giudice – ancora al dibattimento egli ha fornito “ la migliore prova del suo mancato ravvedimento con l’ostinazione, a tratti beffarda, con cui ha negato di avere commesso falsa testimonianza, permettendosi, quale unica spiegazione, di definire bugiardi i due testi che hanno deposto in senso contrario alla sua tesi ” (sentenza impugnata, pag. 17). Dopo avere concluso che RI 1 “ è necessariamente da considerare non educabile con una sanzione sospesa ”, il primo giudice ha sottolineato come il condannato abbia dimostrato “ una propensione a commettere reati diretti (in senso ampio) contro la pubblica autorità quali la guida nonostante la revoca della licenza di condurre e la falsa testimonianza ” e che questa propensione “ depone per la sua incapacità ad attenersi alle norme dell’ordine costituito e per una manifesta debolezza di carattere ” visto che “ al rispetto delle leggi egli antepone, senza alcun freno, proprie egoistiche motivazioni quali il circolare con la propria vettura oppure aiutare un amico a rimanere impunito benché autore di un grave pestaggio ”. Siccome le precedenti condanne sono state sospese condizionalmente – continua il primo giudice nel suo accalorato esposto
– non soltanto esse non gli sono palesemente “ servite da monito ” ma, addirittura hanno “ fatto insorgere un sentimento di impunità ” poiché RI 1 ha visto “ dei segni di debolezza delle istituzioni nella mancata espiazione delle precedenti sanzioni ” (sentenza impugnata, pag. 17 e 18). Pertanto, sottolineato che, ancora in aula, RI 1 ha negato le sue responsabilità, il primo giudice ha considerata obbligata la posa di una prognosi negativa “ e questo quand’anche il RI 1 avesse così agito per un malinteso senso dell’amicizia e dell’onore nei confronti del S. ”. Del resto – ha continuato il primo giudice – “ i sani principi hanno un prezzo, quelli malsani ne hanno uno più alto ” e pertanto, avendo “ consapevolmente scelto la via dell’irriducibilità ”, RI 1 non “ deve dolersi se di questa gli viene presentato il conto ”. Quindi, dopo avere ribadito che la sospensione condizionale della pena verrebbe intesa da RI 1 come “ un nuovo segno di debolezza dell’autorità giudiziaria e di sua impunità ”, il primo giudice ha concluso che “ sotto ogni punto di vista la prognosi per l’accusato deve essere considerata negativa e si deve ritenere che solo l’effettività della sanzione potrà, forse, trattenere l’accusato dal delinquere nuovamente ” (sentenza impugnata, pag. 18). 4.1. Ai sensi dell’art. 42 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (cpv. 3). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’articolo 106 (cpv. 4). La concessione della sospensione condizionale della pena rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa. In caso di dubbio prevale il differimento dell’esecuzione della pena (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2 pag. 5-6; STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2; STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.) In sintesi, mentre il vecchio diritto (art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2; Kuhn, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel, in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni (positive) più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato (come voleva l’art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP), ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva (Tag/Manhart, Strafgesetzbuch: Ein Uberblick über die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.1. pag. 38-39). Riassumendo, il nuovo diritto pone delle condizioni meno severe quanto al pronostico per la concessione della sospensione: il vecchio diritto esigeva un pronostico favorevole, mentre per il nuovo diritto è sufficiente che non ci sia un pronostico sfavorevole e la sospensione della pena è la regola, alla quale non si può derogare salvo, per l’appunto, in presenza di un pronostico sfavorevole (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2 pag. 5-6; STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Per decidere se la sospensione condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il giudice deve procedere a una valutazione globale. Per la decisione in merito alla sospensione non devono, quindi, essere determinanti esigenze punitive o riflessioni legate alla prevenzione generale, bensì criteri quali le circostanze specifiche del reato, la personalità dell’autore e gli effetti della pena sulla sua vita futura (FF 1999 1730). Devono essere in questo senso considerati gli stessi elementi di giudizio sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale sotto l’egida dell’art. 41 vCP (DTF 134 IV 53; 134 IV 1; STF 6B_664/2007 del 18 gennaio 2008). Occorre, quindi, considerare, le circostanze in cui è stato commesso l’atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale del condannato e la sua reputazione al momento del giudizio (DTF 128 IV 193; 118 IV 97), segnatamente il suo atteggiamento e la sua mentalità (STF 6S.477/2002 del 12 marzo 2003). L’assunzione da parte dell’autore delle proprie responsabilità è pure da considerare (STF 6B_171/2007 del 23 luglio 2007), per quanto non sia di per sé né l’unico elemento da considerare per giungere ad una valutazione della prognosi né sia il criterio determinante nella determinazione della prognosi che deve essere il risultato di un esame spassionato ed equilibrato di tutti gli elementi che entrano in linea di conto (STF 6S.762/1999 del 19 gennaio 2000; DTF 115 IV 85; 101 IV 257; 94 IV 51; 82 IV 5). Parimenti, l’esistenza di reati precedenti della stessa natura costituiscono indizi sfavorevoli che, tuttavia, da soli non bastano ad escludere la sospensione condizionale della pena (DTF 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81, 85). Nemmeno precedenti per reati dello stesso tipo bastano, da soli, ad escludere la possibilità di concedere al condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena (DTF 115 IV 85; 100 IV 133, consid. 1d, pag. 137; 98 IV 76 consid. 2, p. 82; cfr, pure, Roland Schneider/Roy Garré, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., art. 42 n. 59). Oltre i precedenti e il carattere dell’interessato, il suo comportamento sul posto di lavoro costituisce un elemento essenziale per la prognosi. La sospensione condizionale può essere negata solo se, malgrado un comportamento soddisfacente sul posto di lavoro, indizi contrari concreti e importanti prevalgono nel quadro di una valutazione globale, in modo tale da escludere una prognosi favorevole (DTF 102 IV 62; 117 IV 3). La prognosi deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire il carattere dell’accusato e le sue chances di ravvedimento (DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 115 IV 81). Per valutare il rischio di recidiva è indispensabile un esame globale della personalità dell’autore. Il giudice di merito fruisce di un esteso potere di apprezzamento; nell’esercitarlo è peraltro tenuto a fondarsi su motivi obiettivamente sostenibili. Non è consentito, in particolare, attribuire a determinate circostanze un rilievo capitale e sottovalutarne o trascurarne al contempo altre, anch’esse entranti in linea di conto (STF 6B_664/2007 del 18 gennaio 2008, consid. 3.1.1.; STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.1.; DTF 128 IV 193 consid. 3a; DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81; 105 IV 291). Il giudice deve inoltre motivare la sua decisione in modo sufficiente (cfr. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se egli ha tenuto in debito conto tutti gli elementi pertinenti ed il modo in cui li ha apprezzati (DTF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; STF 6B_664/2007 del 18 gennaio 2008, consid. 3.1.1; STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.1). 4.2. In concreto, emerge dal considerando dedicato alla valutazione della prognosi che, nel suo esame, il primo giudice ha considerato unicamente quella che ha ritenuto essere una “ ripetizione di comportamenti illeciti durante un breve lasso di tempo ” e quella che ha ritenuto essere “ un’assoluta indifferenza ” di RI 1 in relazione alle sue “ vicende giudiziarie” unita ad un sentimento di “ impunità” di fronte ad un’autorità giudiziaria di cui avrebbe percepito la debolezza a causa della mancata espiazione delle pene comminate in precedenza così che RI 1 avrebbe – sempre secondo il primo giudice – “ consapevolmente scelto la via dell’irriducibilità ” (sentenza impugnata pag. 17 e 18). Null’altro è stato preso in considerazione. In particolare, il primo giudice non ha considerato – come, invece, avrebbe dovuto in un esame globale e spassionato – il fatto che RI 1 (nato nel 1984) vive con la madre (il padre è deceduto nel
1999) ad __________ dove ha sempre vissuto e che, dopo avere seguito le scuole dell’obbligo e l’apprendistato di macellaio, ha sempre regolarmente lavorato e, da giugno del 2008, lavora al 50% per un’azienda di __________ e al 50% nella ditta di famiglia con la madre (cfr. consid. 1 della sentenza impugnata). Inoltre, venendo a quella che è stata ritenuta una “ ripetizione di comportamenti illeciti durante un breve lasso di tempo ”, occorre considerare che, concretamente, prima di commettere il 6 giugno 2006 il reato di falsa testimonianza, il 1 marzo 2006 RI 1 si era reso colpevole di un episodio di guida in stato di inattitudine cui ha fatto seguito, il 20 maggio 2006, cioè, due mesi dopo, un episodio che venne giuridicamente qualificato di guida nonostante la revoca ed inosservanza dei doveri in caso di infortunio. Se è vero che comportamenti di questo tipo non devono essere banalizzati, è anche vero che la loro natura o valenza delinquenziale non deve essere enfatizzata e che essi vanno visti per quel che sono, e cioè per comportamenti certamente penalmente rilevanti e, perciò, sanzionabili, ma ancora qualificabili di penale minore e che, in quanto tali, non possono – se non con un abuso del potere di apprezzamento concesso al giudice – essere ritenuti indicativi, pur se valutati con il reato di falsa testimonianza, di una consapevole scelta della via dell’irriducibilità nella delinquenza. Questa Corte non comprende, poi, su quali elementi il primo giudice abbia potuto fondare il suo giudizio di “ assoluta indifferenza ” di RI 1 riguardo le “ precedenti vicende giudiziarie ”: in effetti, prima di compiere quella che è stata ritenuta una falsa testimonianza, RI 1 aveva subito una sola condanna, e meglio quella di 10 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente) che gli era stata inflitta con sentenza 5 maggio 2006 della Pretura penale. Ma, soprattutto, il giudizio secondo cui RI 1 ha consapevolmente scelto la via dell’irriducibilità nella delinquenza – su cui, in sostanza, il primo giudice ha fondato il suo giudizio di una prognosi negativa – è irrimediabilmente sconfessato da un elemento che il primo giudice ha, a torto, completamente omesso di considerare e, cioè, dal fatto che dal 6 giugno 2006 – data della dichiarazione in giudizio che è stata considerata falsa testimonianza – sino all’8 agosto 2008 – data del pubblico dibattimento – RI 1, per quel che risulta dagli atti, non è più ricaduto in comportamenti illeciti ed ha sempre condotto una regolare vita di lavoro continuando, peraltro, a vivere in famiglia (cfr. consid. 1 della sentenza impugnata). L’accertamento del corretto comportamento tenuto da RI 1 dopo il 6 giugno 2006 evidenzia, pure, la totale infondatezza delle considerazioni del primo giudice secondo cui RI 1 anteporrebbe “ senza alcun freno ” le “ proprie egoistiche motivazioni ” al rispetto delle leggi e sarebbe totalmente “ incapace di attenersi alle norme dell’ordine costituito ” anche a causa di “ una manifesta debolezza di carattere ” (sentenza impugnata pag. 17) e secondo cui egli avrebbe maturato a seguito della sospensione condizionale delle “ sanzioni ricevute ” (in realtà, era soltanto una) un sentimento di impunità di fronte ad un’autorità giudiziaria debole (sentenza impugnata pag. 18). Privo di fondamento alcuno appare, dunque, il giudizio secondo cui RI 1 sarebbe “non educabile con una sanzione non sospesa” (sentenza impugnata pag. 17). In realtà, esaminata in modo globale e oggettivo, la situazione di RI 1 risulta essere quella di un giovane che, nel contesto di una vita regolare e corretta, ha, in un breve e ben delimitato periodo (dal 1 marzo al 6 giugno 2006), assunto per tre volte (1 marzo, 20 maggio e 6 giugno 2006) comportamenti penalmente significativi ma certamente non gravi al punto da giustificare la formulazione di una prognosi negativa (del resto, ed è significativo, al dibattimento, il procuratore pubblico non si era opposto alla sospensione condizionale della pena richiesta). In questo contesto non basta, certamente, né ad imporre né a giustificare la formulazione di una prognosi sfavorevole il fatto che RI 1 abbia, ancora al dibattimento, negato di avere deposto il falso poiché, se è vero che l’assunzione da parte dell’autore delle proprie responsabilità è un elemento da considerare (STF 6B_171/2007 del 23 luglio 2007), è anche vero che, così come più volte stabilito dal TF, non necessariamente il negare è indizio di un’incapacità di vedere il carattere riprovevole di quanto commesso (DTF 101 IV 257 consid. 2a, pag. 258 e seg.). Inoltre, è soprattutto vero che anche quando equivale ad una mancata assunzione di responsabilità, la negazione del condannato non é né l’unico né l’elemento determinante per la valutazione della prognosi che deve essere il risultato di un esame spassionato ed equilibrato di tutti gli elementi che entrano in linea di conto (STF 6S.762/1999 del 19 gennaio 2000; DTF 115 IV 85; 101 IV 257; 94 IV 51; 82 IV 5). Del resto, senza voler entrare in considerazioni sulla natura della realtà processualmente definita, va pure e comunque ricordato che tacere e negare è un diritto garantito ad ogni imputato (DTF 130 I 126; 121 II 257). Pertanto, su questo punto, il ricorso deve essere accolto. 5. In esito all'attuale sentenza si giustifica di caricare gli oneri processuali in ragione di ½ al ricorrente e per l’altra parte allo Stato che verserà al ricorrente fr. 200.- per ripetibili (ridotte). Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo della sentenza impugnata è riformato con l’aggiunta del seguente punto: “ 2.3 . La pena pecuniaria di fr. 16’800.- è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 2 anni ”. Per il resto, la sentenza impugnata é confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 800.- b) spese complessive fr. 200.- fr. 1'000.- sono posti a carico del ricorrente in ragione di ½ e per il resto sono a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 200.- per ripetibili (ridotte). 3. Intimazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.