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17.2008.84

Truffa, presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Differenza tra tentativo di complicità in truffa (non punibile) e complicità in tentata truffa

Ticino · 2009-07-15 · Italiano TI
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Truffa, presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Differenza tra tentativo di complicità in truffa (non punibile) e complicità in tentata truffa

Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 In sintesi, i fatti alla base del decreto di accusa, stando alla

sentenza impugnata, sono i seguenti.

Attivo da diversi anni nel campo fiduciario con

posizione dirigenziale nella società __________, azienda con sede a __________  che

si occupa di gestione patrimoniale e, in particolare, di operazioni di

mediazione finanziaria, di partecipazione a società finanziarie oltre che del

finanziamento a favore di persone fisiche e giuridiche in Svizzera e

all’estero, RI 1 ha avuto modo nel corso del 1997 di trattare con A., divenuto

cliente – ancorché non importante e nemmeno facoltoso - dello stesso __________.

A. aveva individuato un interessante affare a __________, concernente

l’edificazione di una clinica dentaria per bambini, operazione denominata “__________”.

Del progetto e dell’edificazione di questa clinica, stando al “general

contractors’s contract” datato 10 novembre 1996, si sarebbe anche occupata una

società di __________, ossia la C. (v. il contratto prodotto al dibattimento).

Il finanziamento dell’opera avrebbe invece dovuto farsi tramite la B., società

controllata dallo stesso A.. Allo scopo di procurarsi i mezzi finanziari

necessari, quest’ultima ditta si è a sua volta rivolta al __________ e, in

particolare, a RI 1. Era la fine del 1996 [(v. fascicolo degli atti prodotti al

dibattimento, segnatamente lo scritto C., filiale di __________, del 22

novembre 1996 a __________, C.-__________, a RI 1, __________, e a A.; B.;

v. “Cession Act” del 28 novembre 2006, act. ICC/1 (sentenza, pag. 4).]

Sempre stando alla sentenza impugnata (pag. 4), è

in questo periodo che vanno situati i contatti e le trattative tra B. (oltre

che la sua filiale di __________

) e il

__________

.

Questi contatti, tuttavia, non sono mai andati a buon fine ed

hanno scatenato, a un certo punto, un fitto scambio di corrispondenza tra le

parti, segnatamente a far tempo dall’invio 30 marzo 1997 da parte di B. a C. di

una fattura (“Invoice”) di $ 150’000.-, emessa per ottenere la corresponsione

di asseriti servizi resi “for financial consulting”, riferiti, anche, al citato

progetto di edificazione della clinica dentaria di

__________

(act. ICC/4). A detta richiesta la C. ha reagito

opponendosi fermamente con scritto 31 marzo 1997, tanto da rimproverare alla B.,

non solo di non avere intrapreso praticamente nulla di concreto per il progetto

__________

”, ma anche di

averle cagionato un ingente danno a causa delle lungaggini provocate (sentenza,

pag. 6). Per quanto attiene, inoltre, al coinvolgimento del __________

nell’operazione di finanziamento, a detta della C. lo stesso sarebbe durato

solo pochi giorni e non avrebbe neppure quello portato alcun risultato

concreto, tant’e che si era dovuto pensare ad altre vie e all’intervento di un

istituto finanziario nel senso stretto del termine (act. ICC/5). Dal canto suo A.

ha ribattuto con fax del 7 aprile 1997, asserendo che, contrariamente a quanto

preteso, la sua società un pregiudizio l’aveva patito eccome, in quanto,

diversamente da quanto indicato da C., la B. avrebbe effettuato diverse prestazioni

e avrebbe beneficiato pure di una cessione di $ 870'000.- maturata nei

confronti della D., anche essa coinvolta nel progetto edilizio di

__________

(act. ICC/6). Alle ulteriori

puntualizzazioni e contestazioni della C. (act. ICC/8), la B. ha obiettato con

fax 17 aprile 1997 (act. ICC/9), ponendo l’accento, tramite un altro scritto di

stessa data (act. ICC/11), sulla sua posizione di onesta parte contrattuale e

creditrice, che si è adoperata per il buon esito dell’operazione russa,

avvalendosi anche della collaborazione di

__________

, che le avrebbe fatturato i propri servizi. Al fax in rassegna era

stata allegata una fattura del 25 febbraio 2007 di fr. 266'250.-; la quale,

ancorché redatta senza intestazione, faceva riferimento al conto bancario

__________

della società in cui RI 1 era

attivo, era indirizzata alla B. e doveva essere accollata alla C. (act.

ICC/111). A questo fax C. ha risposto il giorno seguente, contestando qualsiasi

pretesa fatta valere nei suoi confronti (act. ICC/12). Ed era proprio a

quell’epoca che A. si era recato nell’ufficio di RI 1, ufficio nel quale -

secondo il primo giudice – lo stesso A. doveva già essere stato prima, visto

che la fattura del 25 febbraio 1997, non redatta su carta intestata, come

indicato da RI 1 al dibattimento, A. l’aveva probabilmente presa con sé durante

una discussione avuta presso il

__________

. Società ques’ultima che, in ogni modo, il 25 aprile 1997 ha poi direttamente confermato di avere emesso la citata fattura alla B., attestando, a firma di

RI 1, che effettivamente l’importo di fr. 266'250.- era dovuto (act. ICC/14;

sentenza, pag. 5).

Premesso

che A. è stato in seguito indagato penalmente per altri motivi e che la

documentazione

__________

è

stata vagliata dagli inquirenti, il giudice della Pretura penale ha ricordato

che, nell’ambito di quel procedimento, RI 1 è stato citato come testimone.

Nell’interrogatorio di polizia del 23 gennaio 2003, chiamato a chiarire lo

scritto 25 aprile 1997 (act. ICC/14), RI 1 ha per finire ammesso che, contrariamente a quanto riportato nel punto B del citato scritto, nessuna fattura

ufficiale è mai stata emessa, come pure che non vi era alcun credito

suscettibile di giustificare l’emissione di una fattura intestata a A. o alla B..

RI 1 ha altresì riconosciuto di avere, prima

della redazione di questo testo, interpellato A., informandolo che C. aveva

scritto al __________chiedendo spiegazioni. Per finire RI 1 ha riferito che il testo in questione fu verosimilmente preventivamente concordato “tra noi”, che

fu scritto e ufficialmente inviato a C. su carta intestata della __________. Da

qui il decreto di accusa emesso dal Procuratore pubblico nei confronti di RI 1

per il reato di complicità in truffa e falsità in documenti (sentenza, pag.

5-6).

E. 3 Nel convalidare le citate imputazioni, il giudice della Pretura

penale ha dapprima ricordato che al dibattimento l’imputato – pur non essendosi

opposto in precedenza all’utilizzo delle risultanze processuali - ha

improvvisamente ritrattato quanto allora riferito sotto giuramento, ossia ha

fornito una versione diametralmente opposta, asserendo che l’importo della

fattura emessa il 25 febbraio 1997 sarebbe in realtà dovuto, avendo il __________

effettuato delle concrete e reali prestazioni a favore della C. e meglio quelle

di cui ai documenti prodotti al dibattimento. L’accusato, ha soggiunto il

giudice, ha spiegato che la fattura in rassegna è stata emessa dopo che

l’istituto da lui diretto aveva effettuato le verifiche del caso sulla società

di  __________ in relazione al progetto di __________, L’importo in parola,

secondo la nuova versione del prevenuto, è stato calcolato sul valore,

milionario, globale dell’affare, motivo questo che spiegherebbe l’entità della

cifra in discussione. A seguito delle contestazioni della C. e del mancato

pagamento della fattura da parte di B. o della C., la società da lui diretta

avrebbe però rinunciato all’incasso emettendo il 10 settembre 1997 una “nota di

credito”, documento di nuovo prodotto al dibattimento dopo che il giudice ha

chiesto allo stesso accusato come fosse stato contabilizzato (IVA e imposte)

l’asserito mancato guadagno di cui alla fattura del 25 febbraio 1997.

Sennonché,

il primo giudice non ha creduto a questo racconto, ritenendo per contro più

plausibile, oltre che coerente con le vicissitudini che vi sono state tra A. e C.,

la versione fornita dall’accusato in occasione del suo interrogatorio di

polizia del 23 gennaio 2003. E ciò non solo perché proferita sotto giuramento,

ma anche perché quest’ultima è stata resa in sintonia con l’atteggiamento

assunto da A. nei confronti della C., finalizzato a “compensare” crediti

vantati da questa società verso B. senza effettivamente disporre di un valido

titolo. A quel tempo, ha puntualizzato il pretore, il pervenuto era consapevole

che la proposta di A. non era del tutto corretta, tant’è che la “sua reazione

iniziale” fu di non accettare di emettere quella fattura. A fronte delle

“convincenti” argomentazioni di A., ha ricordato il primo giudice, la fattura

in questione, falsa, è tuttavia stata redatta, emessa e giustificata (sentenza,

pag. 6 con riferimento al citato verbale di interrogatorio, pag. 10). Del

resto, ha proseguito il giudice della Pretura penale, a conferma della validità

delle affermazioni fatte dal prevenuto nel 2003, vi è il fatto che, a quel

tempo, alla polizia non era stata data nessuna informazione in merito alla nota

di credito del 10 settembre 1997. Non solo. All’epoca l’accusato, spiegando

l’accaduto, non si è limitato a proferire una singola frase, ma ha descritto in

modo preciso e circostanziato agli inquirenti quanto realmente avvenuto,

facendo accenno al progetto russo, agli interlocutori coinvolti, a diverse

riunioni, alle rivendicazioni all’epoca avanzate dalla C., e quindi note al prevenuto,

che, secondo lo stesso giudice, era pure a conoscenza dell’intenzione del suo

cliente (A.) di porre “fine all’andare e venire di corrispondenza relativa alle

rispettive pretese tra C. e B. di risarcimento danni”. Pretese che, tra

l’altro, erano state fatte valere da una società (la C.) che non aveva nascosto

le sue perplessità in merito al coinvolgimento del __________ che, sebbene così

denominato, “non è una banca” e, comunque, non ha poi fornito un grande apporto

per la buona riuscita del progetto riferito alla clinica russa (act IC/5).

Circostanza questa, sempre secondo il giudice, confermata del resto dallo

stesso prevenuto nel suo verbale di polizia, laddove ha riferito che il __________

si era limitato ad effettuare qualche contatto telefonico e a partecipare a un

paio di incontri a __________. Per cui, ha concluso il pretore, è la prima

versione che deve prevalere in quanto lineare e circostanziata e raccolta in

presenza della polizia e di un responsabile dell’équipe finanziaria del

Ministero pubblico (__________), con modalità che non possono di certo essere

definite pressanti nei confronti dello stesso accusato, esperto mediatore

finanziario e perciò non un qualsiasi sprovveduto (sentenza, pag. 7). Per

tacere del fatto che alla medesima conclusione, ha osservato il giudice, si

giunge analizzando la congruità dell’importo oggetto della fattura, che si

riferisce, come visto, a qualche contatto e alla partecipazione a qualche

incontro. La cifra esposta, secondo lo stesso giudice, ancorché forfettaria,

appare di primo acchito ingiustificata anche analizzando la documentazione

prodotta al dibattimento, il plico consegnato consistendo in effetti in un

insieme di documenti contabili, che la C. ha inviato via fax in una sola volta

il 21 novembre 2006 oltre che in alcuni contratti e disegni inerenti la

clinica, senza che vi sia annesso nemmeno un documento redatto dal __________ e

senza quindi che si possa giustificare una fatturazione pari a circa un quarto

di milione di franchi (sentenza, pag. 7). Dalla stessa documentazione, ha

puntualizzato il pretore, si può unicamente evincere che la predetta società ha

effettuato qualche riunione, ha intrattenuto qualche contatto con A., con la C.

e con potenziali finanziatori e ha preso atto della situazione economica della

società di Bucarest, comunque già nota a A., tramite informazioni da lei stessa

fornite, oltre che di una minima parte dei progetti della clinica. Circostanza

questa, sempre secondo il giudice, che anche agli occhi di un profano non

giustifica di certo un onorario del genere, ritenuto poi che l’operazione non è

nemmeno stata conclusa (sentenza,pag. 7). Pure poco credibile, ha infine

rilevato il pretore, è la versione del prevenuto, secondo cui __________

avrebbe investito energie di tale misura per un cliente come A., assolutamente

non facoltoso. In ogni modo, ha obiettato lo stesso primo giudice, anche se si

volesse ammettere che le prestazioni siano state effettivamente fornite e la

fattura erogata, è poco plausibile che, dopo che A. aveva tentato invano di

incassarla, il prevenuto l’abbia semplicemente accantonata tramite l’emissione

di una nota di credito. Tenuto conto dell’elevato importo in gioco, ha

osservato il pretore, simile procedura non rappresenta di certo la prassi per

una società che opera nel ramo finanziario, specie dopo che quest’ultima aveva

peraltro distrutto una cambiale di fr. 250’000.-, ai tempi delle contestazioni,

che A. aveva firmato e consegnato alla società diretta dall’imputato quale

garanzia (sentenza, pag. 8).

E. 4 Il ricorrente ritiene insostenibile la conclusione del giudice della Pretura penale, rilevando che essa ignora completamente la situazione di fatto che emerge dalla documentazione e dalle affermazioni dei vari soggetti coinvolti e, in particolare, dalla dichiarazione di __________  consegnata in occasione del dibattimento. Quali sarebbero i fatti trascurati nella sentenza impugnata, rispettivamente quali sarebbero le affermazioni rese da terze persone, segnatamente da __________  e per quali ragioni tali richiami gioverebbero al buon esito del ricorso, il ricorrente però non indica. Non può che conseguirne l’inammissibilità del rimedio al riguardo. Soggiunge il ricorrente che in questo ambito gli è stato più volte rimproverato dal giudice della Pretura penale di avere presentato la propria tesi soltanto al dibattimento. In verità, egli obietta, quella era la sede preposta  per spiegare quanto accaduto, per cui non si può condividere la tesi del pretore. Dopo il verbale del 14 luglio 2003, A., egli non è più stato sentito, né dalla polizia, né dal magistrato inquirente, così che ha utilizzato la prima occasione (il dibattimento) per esporre quanto accaduto. Con argomentazioni del genere, il ricorrente trascura tuttavia che il primo giudice non si è limitato ad esternare le proprie riserve per il fatto che egli abbia improvvisamente ritrattato le compromettenti affermazioni rilasciate in occasione dell’interrogatorio del 23 gennaio 2003, ma che questi – come rilevato nel considerando che precede - ha pure spiegato in modo diffuso e circostanziato le ragioni che lo hanno spinto a preferire la versione predibattimentale rispetto a quella esposta al dibattimento. Orbene, il ricorrente sorvola di nuovo la sentenza impugnata al riguardo, ciò che comporta ancora una volta l’inammissibilità del ricorso.

E. 5 Secondo il ricorrente, la sentenza pretorile va annullata per il

fatto che è stata rifiutata dal giudice della Pretura penale l’audizione di A.,

nonostante la stessa apparisse del tutto rilevante. Con lettera del 7 luglio

2008, ricorda l’accusato, egli ha chiesto al Procuratore pubblico l’audizione

del presunto autore principale del reato, che tuttavia è stata da questi

respinta con la motivazione che lo stesso ricorrente avrebbe ammesso davanti

alla polizia sia di avere allestito una fattura falsa, sia l’altrettanto falsa

conferma che __________ aveva emesso tale fattura nei confronti di B. e ciò

dietro richiesta dello stesso A.. Per gli stesso motivi, rileva l’accusato,

anche il giudice della Pretura penale ha rifiutato l’audizione di quel teste.

Sennonché, obietta il ricorrente, la confessione dell’indiziato o accusato non

dispensa il giudice dall’obbligo di verificare, per quanto possibile, le

circostanze di fatto del reato. Scorrendo la sentenza impugnata, prosegue il

ricorrente, appare evidente come il rifiuto dell’audizione di A. lo ha, di

fatto, condannato già in partenza. Il giudice della Pretura penale, sempre

secondo il ricorrente, si è basato, come visto, sulla sua deposizione del 2003.

Egli ha però portato un grande numero di elementi che, anche muovendosi

nell’ipotesi più sfavorevole al ricorrente, provano che alla base della fattura

vi è stata una certa attività, congrua o meno. Solo l’audizione di A. avrebbe

potuto permettere al giudice di farsi un corretto e completo quadro della situazione.

L’argomento

sfiora il pretesto. Giacché nel motivare la richiesta di audizione testimoniale

di A. (v. scritto del 7 luglio 2008) il ricorrente non ha affatto accennato

alla necessità di sentirlo perché egli intendeva dimostrare, contrariamente a

quanto riferito in occasione dell’interrogatorio del 23 gennaio 2003, che da

parte di __________ vi sarebbe comunque stata una certa attività che

giustificava, comunque sia, l’emissione della contestata fattura, né tanto meno

ha accennato che sarebbe stato opportuno ridiscutere la fattispecie alla luce

di quella documentazione prodotta soltanto in occasione del dibattimento. Si è

limato soltanto a riportare un passo della deposizione di A. del 14 luglio 2003

riferita al rapporto esistente tra una fattura di US$ 150'000.- di data 30

marzo 2007 (annesso 2 alla deposizione) e quella oggetto del presente

procedimento penale e a estrapolare un passaggio della sua audizione del 23

gennaio 2003, ove ha  riferito che la sua reazione iniziale fu di non essere d’accordo

sull’emissione di questa seconda fattura e che probabilmente a fronte del fatto

che A. aveva esternato argomentazioni di convincimento, tale fattura è stata

preparata o emessa dal __________ e consegnata o inviata a A. al fine di

trasmetterla alla C., per poi concludere che nell’interesse della giustizia è

necessario chiarire la situazione venutasi a creare, se del caso confrontando

direttamente quando affermato dalla due persone coinvolte. Il ricorrente non ha

però minimamente messo in dubbio quanto affermato successivamente nel suo

interrogatorio, ossia che non sarebbe mai stata emessa una fattura ufficiale,

come pure che non vi era alcun credito suscettibile di giustificare l’emissione

di una fattura intestata a A. o C. (verbale, pag. 12; sentenza, pag. 5 in fondo e 6 in alto). Proposto con argomenti infruttuosi, il rimedio è perciò votato

all’insuccesso.

E. 6 Assevera il ricorrente che dopo un breve riassunto della posizione

da lui esposta al dibattimento, la sentenza impugnata afferma che le dichiarazioni

rese dal prevenuto in occasione del verbale di interrogatorio del 23 gennaio

2003 apparirebbero più credibili e più coerenti rispetto a quanto sostenuto in

sede di pubblico dibattimento. La sentenza impugnata, prosegue il ricorrente,

si basa essenzialmente sul citato verbale senza in alcun modo affrontare quelli

che sono i riscontri oggettivi che emergono dagli atti. In particolare, egli fa

valere, sia le dichiarazioni di

__________

, sia gli stessi documenti provano come la verità si riassume facilmente:

__________ha lavorato nell’ambito del progetto e ha emesso una fattura per

questa sua attività. L’amministratore delegato della presunta parte lesa lo

ammette chiaramente nella già citata dichiarazione, che non si presta a

malinteso alcuno; dichiarazione che la sentenza impugnata nemmeno menziona.

Sennonché, argomenti del genere denotano manifesta indole appellatoria, in

quanto protese a rendere verosimile uno scenario diverso da quello stabilito

dal primo giudice sulla base delle compromettenti ammissioni dello stesso

prevenuto in sede predibattimentale, del raffronto delle stesse con quelle

invocate dallo stesso accusato al pubblico dibattimento e, non da ultimo,

tenendo conto anche della documentazione prodotta al dibattimento. Certo, la

sentenza impugnata non menziona espressamente la dichiarazione che

__________

, associato e amministratore

della C., ha rilasciato il 21 agosto 2008, in cui ha tra l’altro riconosciuto  che __________ha svolto una sicura attività nell’interesse del progetto ed in

particolare, ad esempio, l’analisi di contratti e dei bilanci societari di C.,

riunioni e conferenze con lui medesimo e con

__________

e che per la propria attività __________ ha anche

emesso una fattura. Sennonché, il ricorrente non tenta nemmeno di spiegare

perché una dichiarazione del genere si contrapporrebbe in modo decisivo, pena

l’arbitrio - peraltro nemmeno invocato al riguardo, ciò che comporterebbe

d’acchito l’inammissibilità del rimedio -  rispetto alle considerazioni che

hanno spinto il primo giudice a ritenere, invece, che si è trattato di una

fattura di comodo emessa dal __________ (e per essa dal prevenuto), in quanto

non vi era alcun credito suscettibile di giustificare un passo del genere, dato

che lo scopo di questa operazione era di porre fine all’andare e venire di

corrispondenza relativa alle rispettive pretese tra C. e B. di risarcimento

danni (e quindi di coadiuvare A. nel suo disegno di compensare crediti –

inesistenti - vantati da questa società verso __________ senza disporre di un valido

titolo); circostanza subito avvertita dallo stesso prevenuto, visto che

d’acchito ha perfino pensato di non accettare la proposta di A., apparsagli

dubbia, cedendo alla fine a fronte delle “convincenti”, ma in realtà futili,

argomentazioni dello stesso A.. Del resto, il giudice della Pretura penale non

ha mancato di vagliare la fattispecie anche tenendo conto di un possibile

lavoro effettuato dal __________; lavoro che a suo giudizio si è però limitato

a ben poca cosa, segnatamente a qualche contatto telefonico e alla

partecipazione a un paio di incontri a

__________

oppure a

__________

,

azioni queste – secondo lo stesso giudice - ben lungi dal giustificare una

parcella come quella emessa nei confronti di C. Insistere sulla dichiarazione

rilasciata da __________  lascia,  a ben vedere, finanche allibiti, specie se

si considera che – stando ai vincolanti accertamenti contenuti nella sentenza   impugnata con riferimento all’act. ICC/5 – lo stesso accusato era a

conoscenza del  fatto che la C. gestita da __________  aveva avanzato nei

confronti del __________ pretese, perché non aveva nascosto le sue perplessità

in merito al coinvolgimento di questo istituto che, sebbene così denominato,

non era una banca e comunque perché non avrebbe fornito un grande apporto per

la buona riuscita del progetto della clinica dentaria (sentenza, pag. 7). Ciò

posto, gli elogi di __________  al __________ nella sua dichiarazione del 21 agosto

2008 sfiorano l’autolesionismo a fronte dello scritto 31 marzo 1997 di cui

all’act. C./5. Non può che discenderne la reiezione del rimedio nella limitata

misura della sua ammissibilità. Alla medesima conclusione il ricorso è

destinato nei successivi punti 4 e 5, ove il ricorrente si diffonde con

ragionamenti e considerazioni di vario tipo come se si stesse rivolgendo a un’autorità

di appello munita di pieno potere cognitivo anche nel dirimere questioni di

fatto. Davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale occorre

argomentare in ben altro modo, e non limitarsi a riproporre di passata l’arringa

difensiva di prima sede. Carente di spunti rilevanti, il rimedio sfugge perciò

a una disamina di merito ed è perciò una volta di più votato all’insuccesso.

E. 7 Nel punto 6 del gravame, il ricorrente si diffonde sui motivi che lo avrebbero spinto alle ammissioni riportate nel suo verbale di polizia del 23 gennaio 2008. Nel motivare l’esposto egli perde però di nuovo di vista la differenza tra ricorso per cassazione e appello, reiterando nel ripercorrere la fattispecie a ruota libera senza confrontarsi con la sentenza impugnata. Quanto, poi, alle obiezioni sulla valenza del citato verbale, in quanto redatto in presenza della sola polizia e non dal Procuratore pubblico, benché risulti che questi alla fine è intervenuto promuovendo l’accusa per falsità in documenti, giova ricordare che secondo l’art. 288 lett. b CPP il ricorso per cassazione per vizi essenziali di procedura è ammissibile purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non  appena possibile. Orbene, non soltanto il ricorrente è rimasto al riguardo passivo davanti al primo giudice, ma non si è nemmeno opposto all’acquisizione agli atti del processo del contestato verbale, benché ne avesse avuto l’opportunità a seguito dell’ingiunzione del pretore di cui all’ordinanza del 23 giugno 2008. Di nuovo l’ammissibilità del rimedio non è data.

E. 8 Richiamato l’art. 146 cpv. 1 CP, secondo cui, chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma

subdolamente l’errore inducendola in tale modo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni

o con una pena pecuniaria, il ricorrente ricorda che, secondo il giudice della

Pretura penale, egli avrebbe tentato di indurre in errore C.. Ha agito perciò

come complice: con la fattura in questione e con l’artifizio del credito

inesistente, egli ha fornito a A. i mezzi per compensare illecitamente una

pretesa fatta valere dalla C.. Soggettivamente, prosegue il ricorrente, è poi

necessario che il complice abbia saputo o si sia reso conto di contribuire a un

atto delittuoso e che egli lo voglia o lo accetti; a tale proposito basta che

egli conosca gli aspetti principali dell’attività delittuosa dell’autore, il

quale deve avere preso la decisione di compiere l’atto. Orbene, assevera il

prevenuto, il tentativo di complicità non è punibile, come risulta dalla DTF

130 IV 131 consid. 2.4. Ciò è il caso quando il complice fallisce nel tentativo

di assistenza e non facilita oggettivamente la commissione del reato. Nella

fattispecie, rileva sempre il ricorrente, non vi è alcun dubbio che sia la

fattura, sia la successiva lettera, non hanno sortito alcun effetto di nessuna

natura. __________  ha scritto alla __________ e non a A. indicando come

sostanzialmente non aveva intenzione di pagare la fattura emessa.

L’affermazione secondo cui la B. avrebbe pagato la fattura alla __________ non

è riconducibile al ricorrente, ma al legale della B. a cui evidentemente sono

state date da A. certo non dal prevenuto delle informazioni inesatte. Si

tratterebbe al massimo di un tentativo di complicità, poiché la B. non ha avuto

i soldi richiesti, ma e sopratutto non ha potuto portare in compensazione la

fattura, che si presume falsa, e che le è stata data dal __________. La fattura

non ha scaturito quindi alcun effetto.

a)   Premesso

che agisce con astuzia ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP (truffa) chi,

nell’ingannare, si avvale di una messa in scena oppure di artifizi o manovre

fraudolente e, ancora, chi dissuade nel contempo la vittima dall’effettuare il

controllo del mendacio oppure può presumere, date le circostanze, che a seguito

di un particolare rapporto di fiducia o di regole chiare il controllo non sarà

effettuato, il giudice della Pretura penale ha rilevato che il reato di truffa

è realizzato in modo particolare tramite la produzione o presentazione di

titoli o giustificativi ottenuti illecitamente e contraffatti, come da esempio

con l’emissione di una fattura dal contenuto falso o con l’impiego di documenti

fittizi. E’ pertanto evidente, ha proseguito il giudice, che la fattura emessa

dal __________, società membro dell’associazione romanda degli intermediari

finanziari e della Camera fiduciaria della Svizzera italiana, adempie

perfettamente tali requisiti, così come pure il successivo scritto che la

conferma, contrariamente alla verità. I documenti usati dal ricorrente, sempre

secondo il giudice di prime cure, provengono infatti da un operatore

finanziario svizzero riconosciuto, dal quale non si può tollerare che rediga

documenti ufficiali contenenti falsità al solo scopo di difendere gli interessi

di un proprio cliente. Avendo però il ricorrente agito come ausiliario e non

essendosi per finire realizzato un pregiudizio economico a carico della C., il

reato – ha concluso il Pretore – consiste in un tentativo, mancato, commesso in

complicità. Giacché, ai sensi dell’art 25 CP è complice colui che, come il

prevenuto, non ha direttamente commesso i fatti di cui alla disposizione penale

di riferimento, ma si è limitato ad aiutare intenzionalmente altri,

segnatamente A., a commettere il delitto. Premesso che la complicità è una

forma di partecipazione accessoria al reato che presuppone oggettivamente che

il complice apporti all’autore principale un contributo causale alla

realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si sarebbero

realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento, il giudice della

Pretura penale ha concluso che in pratica è ciò che è avvenuto nel caso

concreto, poiché con la fattura in questione e con l’artifizio del credito

inesistente, l’accusato ha fornito a A. i mezzi per compensare illecitamente

una pretesa fatta valere dalla C.. Dal profilo soggettivo, ha puntualizzato il

pretore, il ricorrente sapeva altresì perfettamente che A. aveva delle

discussioni con la C., la quale vantava della pretese e che la fattura di fr.

266'250.- era stata redatta per farle cessare (sentenza, pag. 9).

b)   Stante

quanto precede, come correttamente rilevato dal Procuratore pubblico nelle

osservazioni al ricorso, il ricorrente si propone di equivocare senza fondato

motivo tra tentativo di complicità, non punibile (DTF 130 IV 131 consid. 2.4)

pag. 139) e complicità in reato tentato. Giacché risulta di meridiana evidenza

che con la sua confessione in occasione dell’interrogatorio del 23 gennaio 2003

egli ha riconosciuto di avere messo in atto tutto quanto necessario per

commettere il reato di truffa nei confronti della C., segnatamente per far sì

che A. compensasse illecitamente una pretesa fatta valere da quest’ultima nei

confronti della B., ditta – lo si ricordi – riconducibile allo stesso A.; al

quale però, come visto, la frode non è riuscita nonostante abbia con ogni mezzo

tentato di portarla a termine, poiché C. (ovvero la predestinata vittima) non

ha per finire pagato alcunché alla B.. E la complicità presuppone che il reato

principale sia stato per lo meno tentato (DTF 130 IV 131 consid. 2.4 pag. 138).

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si è trattato di un

tentativo di complicità, ma di una complicità in un reato tentato dall’autore

principale (ovvero da A.), come illustrato nel considerando 8 della sentenza

impugnata; considerando che non lascia dubbi sul senso da attribuire alla frase

– invero poco felice – che chiude il precedente considerando 7 (“Avendo però RI

1 agito come ausiliario e non essendosi per finire realizzato un pregiudizio

economico a carico della C. il reato consiste in un tentativo, mancato,

commesso in complicità “). Certo, il ricorrente è stato condannato per

complicità in truffa e non in tentata truffa, ossia per il reato prospettato

dal Procuratore pubblico nelle sue osservazioni al ricorso (e di fatto nello

stesso decreto di accusa, ove lo stesso magistrato di accusa riconosce che il

prevenuto avrebbe aiutato A. a

tentare

di ingannare con astuzia persone

e ad indurle in tale modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio) e, per

finire, dallo stesso giudice nel quesito n. 1.1 (v. verbale del dibattimento,

pag. 5). Tale condanna non è tuttavia stata impugnata come tale nel ricorso,

ove il ricorrente si è limitato a contestare gli estremi della complicità e non

la qualifica esatta del reato principale. Tanto meno egli ha chiesto la

rettifica del relativo dispositivo. Del resto, ci si potrebbe finanche chiedere

se al ricorrente non si sarebbe dovuto addirittura prospettare l’imputazione

per correità (anziché per sola complicità) in tentata truffa, visto il suo presumibile

chiaro intento (condiviso da entrambi i protagonisti della vicenda) di dar

corpo grazie al suo non indifferente contributo al disegno criminoso di A.. La

questione non ha però da essere vagliata oltre, ritenuto che per finire ci si

deve dipartire dall’incontestato accertamento, secondo cui il ricorrente

avrebbe agito solo come ausiliario di A. e, quindi, come complice (sentenza,

pag. 9).

E. 9 Ciò posto, ne discende che nella misura in cui è ammissibile il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ovvero sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.07.2009 17.2008.84 Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.07.2009 17.2008.84 Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.07.2009 17.2008.84

Truffa, presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Differenza tra tentativo di complicità in truffa (non punibile) e complicità in tentata truffa

Incarto n. 17.2008.84 Lugano 15 luglio 2009/lw In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello composta dei giudici: Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini segretario: Isotta, cancelliere sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 22 dicembre 2008 presentato da RI 1 patrocinato dall’PA 1 contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 12 novembre 2008 dal giudice della Pretura penale esaminati gli atti; posti i seguenti punti in questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione. 2. Il giudizio sulle spese. Ritenuto in fatto:                    A. Con decreto di accusa del 5 maggio 2008 il Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di complicità in truffa, falsità in documenti, vie di fatto e grave infrazione alle norme della circolazione. Riferendosi all’imputazione di complicità in truffa, il Procuratore pubblico ha fatto carico a RI 1 di avere, nell’aprile del 1997, a Lugano, al fine di procacciare ad altri un indebito profitto, aiutato A. a tentare di ingannare con astuzia persone e a indurle in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio, e meglio per avere, in qualità di collaboratore con procura individuale della __________, ditta membro dell’associazione romanda degli intermediari finanziari e della Camera fiduciaria della Svizzera italiana, allestito, o fatto allestire, una falsa fattura di fr. 266'250.- antedatata al 25 febbraio 1997 a carico di B., ditta riconducibile allo stesso A., consegnandola altresì allo stesso A., sapendo che questi (A.) ne avrebbe fatto uso nei confronti della ditta C. allo scopo di chiederne alla stessa il rimborso o comunque di compensare le pretese che questa vantava nei confronti di B. in relazione al mancato adempimento da parte di quest’ultima di un contratto di finanziamento; rispettivamente per avere allestito una lettera datata 25 aprile 1997 su carta intestata a __________, confermando contrariamente al vero l’emissione della fattura 25 febbraio 1997 a carico di B., inviandola altresì alla ditta C., sapendo che A. pretendeva che quest’ultima assumesse ovvero rimborsasse il costo (in realtà inesistente) della fattura, ritenuto che la truffa non si è consumata poiché C. - benché sollecitata in tal senso anche da uno scritto 30 luglio 2007 dell’avv. __________, agente per conto di A./B. ed attestante contrariamente al vero l’avvenuto pagamento della fattura da parte di B. - non ha versato alcuna importo a quest’ultima. Quanto all’imputazione di falsità in documenti, il Procuratore pubblico ha fatto carico a RI 1 di avere, nelle circostanze di cui sopra e agendo in correità con A. e al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona e di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, in particolare al fine di perfezionare l’inganno astuto messo in atto da A. nei confronti della ditta C., formato documenti falsi nonché attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanze giuridica, facendone altresì uso a scopi di inganno, e meglio per avere allestito, o fatto allestire, la falsa fattura antedatata 25 febbraio 1997 di fr. 266'250.- nonché allestito la lettera datata 25 aprile 1997 con cui __________ confermava contrariamente al vero l’emissione della citata fattura, consegnando la prima a A. e inviando la seconda a C. Riferendosi all’imputazione di vie di fatto, il Procuratore pubblico ha rimproverato a RI 1 di avere, il 4 marzo 2007, colpito la moglie con degli schiaffi, spintonandola inoltre in modo da farle perdere l’equilibrio e farla cadere per terra, facendole in tal modo altresì picchiare le testa contro un mobile, mentre che per quanto riguarda l’imputazione di grave infrazione alle norme delle circolazione lo stesso Procuratore pubblico ha incolpato RI 1 di avere, il 3 ottobre 2007, sulla tratta autostradale __________, circolato a bordo di un’automobile intestata al __________, alla velocità di 170 Km/h, già dedotto il limite di tolleranza, mentre la velocità consentita era di 120 Km/h. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di fr. 10'800.-, corrispondente a 9 aliquote da fr. 120.00 (art. 34 e seg. CP), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Ne ha altresì proposto la condanna al pagamento di una multa di fr. 1500.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 giorni (art. 106 cpv. 2 CP). Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione. B. Con scritto del 20 ottobre 2008 M. ha dichiarato di ritirare la querela sporta nei confronti del marito a titolo di vie di fatto, con conseguente decadimento dell’imputazione prospettata dal Procuratore pubblico a questo titolo. C. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 12 novembre 2008 il giudice della Pretura penale ha ritenuto RI 1 autore colpevole di complicità in truffa, falsità in documenti e grave infrazione alle norme della circolazione, condannandolo alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 120.-, per un totale di fr. 6'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 1’000.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 giorni (art. 106 cpv. 2 CP). D. Contro la citata sentenza RI 1 ha inoltrato il 13 novembre 2008 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi scritti del gravame, presentati il 22 dicembre 2008, egli chiede l’annullamento della sentenza impugnata. E. Con osservazioni del 6 febbraio 2009 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del ricorso. Considerando In diritto:                  1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 I 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su taluni prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178). 2. In sintesi, i fatti alla base del decreto di accusa, stando alla sentenza impugnata, sono i seguenti. Attivo da diversi anni nel campo fiduciario con posizione dirigenziale nella società __________, azienda con sede a __________  che si occupa di gestione patrimoniale e, in particolare, di operazioni di mediazione finanziaria, di partecipazione a società finanziarie oltre che del finanziamento a favore di persone fisiche e giuridiche in Svizzera e all’estero, RI 1 ha avuto modo nel corso del 1997 di trattare con A., divenuto cliente – ancorché non importante e nemmeno facoltoso - dello stesso __________. A. aveva individuato un interessante affare a __________, concernente l’edificazione di una clinica dentaria per bambini, operazione denominata “__________”. Del progetto e dell’edificazione di questa clinica, stando al “general contractors’s contract” datato 10 novembre 1996, si sarebbe anche occupata una società di __________, ossia la C. (v. il contratto prodotto al dibattimento). Il finanziamento dell’opera avrebbe invece dovuto farsi tramite la B., società controllata dallo stesso A.. Allo scopo di procurarsi i mezzi finanziari necessari, quest’ultima ditta si è a sua volta rivolta al __________ e, in particolare, a RI 1. Era la fine del 1996 [(v. fascicolo degli atti prodotti al dibattimento, segnatamente lo scritto C., filiale di __________, del 22 novembre 1996 a __________, C.-__________, a RI 1, __________, e a A.; B.;

v. “Cession Act” del 28 novembre 2006, act. ICC/1 (sentenza, pag. 4).] Sempre stando alla sentenza impugnata (pag. 4), è in questo periodo che vanno situati i contatti e le trattative tra B. (oltre che la sua filiale di __________) e il __________ . Questi contatti, tuttavia, non sono mai andati a buon fine ed hanno scatenato, a un certo punto, un fitto scambio di corrispondenza tra le parti, segnatamente a far tempo dall’invio 30 marzo 1997 da parte di B. a C. di una fattura (“Invoice”) di $ 150’000.-, emessa per ottenere la corresponsione di asseriti servizi resi “for financial consulting”, riferiti, anche, al citato progetto di edificazione della clinica dentaria di __________ (act. ICC/4). A detta richiesta la C. ha reagito opponendosi fermamente con scritto 31 marzo 1997, tanto da rimproverare alla B., non solo di non avere intrapreso praticamente nulla di concreto per il progetto “ __________ ”, ma anche di averle cagionato un ingente danno a causa delle lungaggini provocate (sentenza, pag. 6). Per quanto attiene, inoltre, al coinvolgimento del __________ nell’operazione di finanziamento, a detta della C. lo stesso sarebbe durato solo pochi giorni e non avrebbe neppure quello portato alcun risultato concreto, tant’e che si era dovuto pensare ad altre vie e all’intervento di un istituto finanziario nel senso stretto del termine (act. ICC/5). Dal canto suo A. ha ribattuto con fax del 7 aprile 1997, asserendo che, contrariamente a quanto preteso, la sua società un pregiudizio l’aveva patito eccome, in quanto, diversamente da quanto indicato da C., la B. avrebbe effettuato diverse prestazioni e avrebbe beneficiato pure di una cessione di $ 870'000.- maturata nei confronti della D., anche essa coinvolta nel progetto edilizio di __________ (act. ICC/6). Alle ulteriori puntualizzazioni e contestazioni della C. (act. ICC/8), la B. ha obiettato con fax 17 aprile 1997 (act. ICC/9), ponendo l’accento, tramite un altro scritto di stessa data (act. ICC/11), sulla sua posizione di onesta parte contrattuale e creditrice, che si è adoperata per il buon esito dell’operazione russa, avvalendosi anche della collaborazione di __________, che le avrebbe fatturato i propri servizi. Al fax in rassegna era stata allegata una fattura del 25 febbraio 2007 di fr. 266'250.-; la quale, ancorché redatta senza intestazione, faceva riferimento al conto bancario __________ della società in cui RI 1 era attivo, era indirizzata alla B. e doveva essere accollata alla C. (act. ICC/111). A questo fax C. ha risposto il giorno seguente, contestando qualsiasi pretesa fatta valere nei suoi confronti (act. ICC/12). Ed era proprio a quell’epoca che A. si era recato nell’ufficio di RI 1, ufficio nel quale - secondo il primo giudice – lo stesso A. doveva già essere stato prima, visto che la fattura del 25 febbraio 1997, non redatta su carta intestata, come indicato da RI 1 al dibattimento, A. l’aveva probabilmente presa con sé durante una discussione avuta presso il __________ . Società ques’ultima che, in ogni modo, il 25 aprile 1997 ha poi direttamente confermato di avere emesso la citata fattura alla B., attestando, a firma di RI 1, che effettivamente l’importo di fr. 266'250.- era dovuto (act. ICC/14; sentenza, pag. 5). Premesso che A. è stato in seguito indagato penalmente per altri motivi e che la documentazione __________ è stata vagliata dagli inquirenti, il giudice della Pretura penale ha ricordato che, nell’ambito di quel procedimento, RI 1 è stato citato come testimone. Nell’interrogatorio di polizia del 23 gennaio 2003, chiamato a chiarire lo scritto 25 aprile 1997 (act. ICC/14), RI 1 ha per finire ammesso che, contrariamente a quanto riportato nel punto B del citato scritto, nessuna fattura ufficiale è mai stata emessa, come pure che non vi era alcun credito suscettibile di giustificare l’emissione di una fattura intestata a A. o alla B.. RI 1 ha altresì riconosciuto di avere, prima della redazione di questo testo, interpellato A., informandolo che C. aveva scritto al __________chiedendo spiegazioni. Per finire RI 1 ha riferito che il testo in questione fu verosimilmente preventivamente concordato “tra noi”, che fu scritto e ufficialmente inviato a C. su carta intestata della __________. Da qui il decreto di accusa emesso dal Procuratore pubblico nei confronti di RI 1 per il reato di complicità in truffa e falsità in documenti (sentenza, pag. 5-6). 3. Nel convalidare le citate imputazioni, il giudice della Pretura penale ha dapprima ricordato che al dibattimento l’imputato – pur non essendosi opposto in precedenza all’utilizzo delle risultanze processuali - ha improvvisamente ritrattato quanto allora riferito sotto giuramento, ossia ha fornito una versione diametralmente opposta, asserendo che l’importo della fattura emessa il 25 febbraio 1997 sarebbe in realtà dovuto, avendo il __________ effettuato delle concrete e reali prestazioni a favore della C. e meglio quelle di cui ai documenti prodotti al dibattimento. L’accusato, ha soggiunto il giudice, ha spiegato che la fattura in rassegna è stata emessa dopo che l’istituto da lui diretto aveva effettuato le verifiche del caso sulla società di  __________ in relazione al progetto di __________, L’importo in parola, secondo la nuova versione del prevenuto, è stato calcolato sul valore, milionario, globale dell’affare, motivo questo che spiegherebbe l’entità della cifra in discussione. A seguito delle contestazioni della C. e del mancato pagamento della fattura da parte di B. o della C., la società da lui diretta avrebbe però rinunciato all’incasso emettendo il 10 settembre 1997 una “nota di credito”, documento di nuovo prodotto al dibattimento dopo che il giudice ha chiesto allo stesso accusato come fosse stato contabilizzato (IVA e imposte) l’asserito mancato guadagno di cui alla fattura del 25 febbraio 1997. Sennonché, il primo giudice non ha creduto a questo racconto, ritenendo per contro più plausibile, oltre che coerente con le vicissitudini che vi sono state tra A. e C., la versione fornita dall’accusato in occasione del suo interrogatorio di polizia del 23 gennaio 2003. E ciò non solo perché proferita sotto giuramento, ma anche perché quest’ultima è stata resa in sintonia con l’atteggiamento assunto da A. nei confronti della C., finalizzato a “compensare” crediti vantati da questa società verso B. senza effettivamente disporre di un valido titolo. A quel tempo, ha puntualizzato il pretore, il pervenuto era consapevole che la proposta di A. non era del tutto corretta, tant’è che la “sua reazione iniziale” fu di non accettare di emettere quella fattura. A fronte delle “convincenti” argomentazioni di A., ha ricordato il primo giudice, la fattura in questione, falsa, è tuttavia stata redatta, emessa e giustificata (sentenza, pag. 6 con riferimento al citato verbale di interrogatorio, pag. 10). Del resto, ha proseguito il giudice della Pretura penale, a conferma della validità delle affermazioni fatte dal prevenuto nel 2003, vi è il fatto che, a quel tempo, alla polizia non era stata data nessuna informazione in merito alla nota di credito del 10 settembre 1997. Non solo. All’epoca l’accusato, spiegando l’accaduto, non si è limitato a proferire una singola frase, ma ha descritto in modo preciso e circostanziato agli inquirenti quanto realmente avvenuto, facendo accenno al progetto russo, agli interlocutori coinvolti, a diverse riunioni, alle rivendicazioni all’epoca avanzate dalla C., e quindi note al prevenuto, che, secondo lo stesso giudice, era pure a conoscenza dell’intenzione del suo cliente (A.) di porre “fine all’andare e venire di corrispondenza relativa alle rispettive pretese tra C. e B. di risarcimento danni”. Pretese che, tra l’altro, erano state fatte valere da una società (la C.) che non aveva nascosto le sue perplessità in merito al coinvolgimento del __________ che, sebbene così denominato, “non è una banca” e, comunque, non ha poi fornito un grande apporto per la buona riuscita del progetto riferito alla clinica russa (act IC/5). Circostanza questa, sempre secondo il giudice, confermata del resto dallo stesso prevenuto nel suo verbale di polizia, laddove ha riferito che il __________ si era limitato ad effettuare qualche contatto telefonico e a partecipare a un paio di incontri a __________. Per cui, ha concluso il pretore, è la prima versione che deve prevalere in quanto lineare e circostanziata e raccolta in presenza della polizia e di un responsabile dell’équipe finanziaria del Ministero pubblico (__________), con modalità che non possono di certo essere definite pressanti nei confronti dello stesso accusato, esperto mediatore finanziario e perciò non un qualsiasi sprovveduto (sentenza, pag. 7). Per tacere del fatto che alla medesima conclusione, ha osservato il giudice, si giunge analizzando la congruità dell’importo oggetto della fattura, che si riferisce, come visto, a qualche contatto e alla partecipazione a qualche incontro. La cifra esposta, secondo lo stesso giudice, ancorché forfettaria, appare di primo acchito ingiustificata anche analizzando la documentazione prodotta al dibattimento, il plico consegnato consistendo in effetti in un insieme di documenti contabili, che la C. ha inviato via fax in una sola volta il 21 novembre 2006 oltre che in alcuni contratti e disegni inerenti la clinica, senza che vi sia annesso nemmeno un documento redatto dal __________ e senza quindi che si possa giustificare una fatturazione pari a circa un quarto di milione di franchi (sentenza, pag. 7). Dalla stessa documentazione, ha puntualizzato il pretore, si può unicamente evincere che la predetta società ha effettuato qualche riunione, ha intrattenuto qualche contatto con A., con la C. e con potenziali finanziatori e ha preso atto della situazione economica della società di Bucarest, comunque già nota a A., tramite informazioni da lei stessa fornite, oltre che di una minima parte dei progetti della clinica. Circostanza questa, sempre secondo il giudice, che anche agli occhi di un profano non giustifica di certo un onorario del genere, ritenuto poi che l’operazione non è nemmeno stata conclusa (sentenza,pag. 7). Pure poco credibile, ha infine rilevato il pretore, è la versione del prevenuto, secondo cui __________ avrebbe investito energie di tale misura per un cliente come A., assolutamente non facoltoso. In ogni modo, ha obiettato lo stesso primo giudice, anche se si volesse ammettere che le prestazioni siano state effettivamente fornite e la fattura erogata, è poco plausibile che, dopo che A. aveva tentato invano di incassarla, il prevenuto l’abbia semplicemente accantonata tramite l’emissione di una nota di credito. Tenuto conto dell’elevato importo in gioco, ha osservato il pretore, simile procedura non rappresenta di certo la prassi per una società che opera nel ramo finanziario, specie dopo che quest’ultima aveva peraltro distrutto una cambiale di fr. 250’000.-, ai tempi delle contestazioni, che A. aveva firmato e consegnato alla società diretta dall’imputato quale garanzia (sentenza, pag. 8). 4. Il ricorrente ritiene insostenibile la conclusione del giudice della Pretura penale, rilevando che essa ignora completamente la situazione di fatto che emerge dalla documentazione e dalle affermazioni dei vari soggetti coinvolti e, in particolare, dalla dichiarazione di __________  consegnata in occasione del dibattimento. Quali sarebbero i fatti trascurati nella sentenza impugnata, rispettivamente quali sarebbero le affermazioni rese da terze persone, segnatamente da __________  e per quali ragioni tali richiami gioverebbero al buon esito del ricorso, il ricorrente però non indica. Non può che conseguirne l’inammissibilità del rimedio al riguardo. Soggiunge il ricorrente che in questo ambito gli è stato più volte rimproverato dal giudice della Pretura penale di avere presentato la propria tesi soltanto al dibattimento. In verità, egli obietta, quella era la sede preposta  per spiegare quanto accaduto, per cui non si può condividere la tesi del pretore. Dopo il verbale del 14 luglio 2003, A., egli non è più stato sentito, né dalla polizia, né dal magistrato inquirente, così che ha utilizzato la prima occasione (il dibattimento) per esporre quanto accaduto. Con argomentazioni del genere, il ricorrente trascura tuttavia che il primo giudice non si è limitato ad esternare le proprie riserve per il fatto che egli abbia improvvisamente ritrattato le compromettenti affermazioni rilasciate in occasione dell’interrogatorio del 23 gennaio 2003, ma che questi – come rilevato nel considerando che precede - ha pure spiegato in modo diffuso e circostanziato le ragioni che lo hanno spinto a preferire la versione predibattimentale rispetto a quella esposta al dibattimento. Orbene, il ricorrente sorvola di nuovo la sentenza impugnata al riguardo, ciò che comporta ancora una volta l’inammissibilità del ricorso. 5. Secondo il ricorrente, la sentenza pretorile va annullata per il fatto che è stata rifiutata dal giudice della Pretura penale l’audizione di A., nonostante la stessa apparisse del tutto rilevante. Con lettera del 7 luglio 2008, ricorda l’accusato, egli ha chiesto al Procuratore pubblico l’audizione del presunto autore principale del reato, che tuttavia è stata da questi respinta con la motivazione che lo stesso ricorrente avrebbe ammesso davanti alla polizia sia di avere allestito una fattura falsa, sia l’altrettanto falsa conferma che __________ aveva emesso tale fattura nei confronti di B. e ciò dietro richiesta dello stesso A.. Per gli stesso motivi, rileva l’accusato, anche il giudice della Pretura penale ha rifiutato l’audizione di quel teste. Sennonché, obietta il ricorrente, la confessione dell’indiziato o accusato non dispensa il giudice dall’obbligo di verificare, per quanto possibile, le circostanze di fatto del reato. Scorrendo la sentenza impugnata, prosegue il ricorrente, appare evidente come il rifiuto dell’audizione di A. lo ha, di fatto, condannato già in partenza. Il giudice della Pretura penale, sempre secondo il ricorrente, si è basato, come visto, sulla sua deposizione del 2003. Egli ha però portato un grande numero di elementi che, anche muovendosi nell’ipotesi più sfavorevole al ricorrente, provano che alla base della fattura vi è stata una certa attività, congrua o meno. Solo l’audizione di A. avrebbe potuto permettere al giudice di farsi un corretto e completo quadro della situazione. L’argomento sfiora il pretesto. Giacché nel motivare la richiesta di audizione testimoniale di A. (v. scritto del 7 luglio 2008) il ricorrente non ha affatto accennato alla necessità di sentirlo perché egli intendeva dimostrare, contrariamente a quanto riferito in occasione dell’interrogatorio del 23 gennaio 2003, che da parte di __________ vi sarebbe comunque stata una certa attività che giustificava, comunque sia, l’emissione della contestata fattura, né tanto meno ha accennato che sarebbe stato opportuno ridiscutere la fattispecie alla luce di quella documentazione prodotta soltanto in occasione del dibattimento. Si è limato soltanto a riportare un passo della deposizione di A. del 14 luglio 2003 riferita al rapporto esistente tra una fattura di US$ 150'000.- di data 30 marzo 2007 (annesso 2 alla deposizione) e quella oggetto del presente procedimento penale e a estrapolare un passaggio della sua audizione del 23 gennaio 2003, ove ha  riferito che la sua reazione iniziale fu di non essere d’accordo sull’emissione di questa seconda fattura e che probabilmente a fronte del fatto che A. aveva esternato argomentazioni di convincimento, tale fattura è stata preparata o emessa dal __________ e consegnata o inviata a A. al fine di trasmetterla alla C., per poi concludere che nell’interesse della giustizia è necessario chiarire la situazione venutasi a creare, se del caso confrontando direttamente quando affermato dalla due persone coinvolte. Il ricorrente non ha però minimamente messo in dubbio quanto affermato successivamente nel suo interrogatorio, ossia che non sarebbe mai stata emessa una fattura ufficiale, come pure che non vi era alcun credito suscettibile di giustificare l’emissione di una fattura intestata a A. o C. (verbale, pag. 12; sentenza, pag. 5 in fondo e 6 in alto). Proposto con argomenti infruttuosi, il rimedio è perciò votato all’insuccesso. 6. Assevera il ricorrente che dopo un breve riassunto della posizione da lui esposta al dibattimento, la sentenza impugnata afferma che le dichiarazioni rese dal prevenuto in occasione del verbale di interrogatorio del 23 gennaio 2003 apparirebbero più credibili e più coerenti rispetto a quanto sostenuto in sede di pubblico dibattimento. La sentenza impugnata, prosegue il ricorrente, si basa essenzialmente sul citato verbale senza in alcun modo affrontare quelli che sono i riscontri oggettivi che emergono dagli atti. In particolare, egli fa valere, sia le dichiarazioni di __________, sia gli stessi documenti provano come la verità si riassume facilmente: __________ha lavorato nell’ambito del progetto e ha emesso una fattura per questa sua attività. L’amministratore delegato della presunta parte lesa lo ammette chiaramente nella già citata dichiarazione, che non si presta a malinteso alcuno; dichiarazione che la sentenza impugnata nemmeno menziona. Sennonché, argomenti del genere denotano manifesta indole appellatoria, in quanto protese a rendere verosimile uno scenario diverso da quello stabilito dal primo giudice sulla base delle compromettenti ammissioni dello stesso prevenuto in sede predibattimentale, del raffronto delle stesse con quelle invocate dallo stesso accusato al pubblico dibattimento e, non da ultimo, tenendo conto anche della documentazione prodotta al dibattimento. Certo, la sentenza impugnata non menziona espressamente la dichiarazione che __________, associato e amministratore della C., ha rilasciato il 21 agosto 2008, in cui ha tra l’altro riconosciuto  che __________ha svolto una sicura attività nell’interesse del progetto ed in particolare, ad esempio, l’analisi di contratti e dei bilanci societari di C., riunioni e conferenze con lui medesimo e con __________ e che per la propria attività __________ ha anche emesso una fattura. Sennonché, il ricorrente non tenta nemmeno di spiegare perché una dichiarazione del genere si contrapporrebbe in modo decisivo, pena l’arbitrio - peraltro nemmeno invocato al riguardo, ciò che comporterebbe d’acchito l’inammissibilità del rimedio -  rispetto alle considerazioni che hanno spinto il primo giudice a ritenere, invece, che si è trattato di una fattura di comodo emessa dal __________ (e per essa dal prevenuto), in quanto non vi era alcun credito suscettibile di giustificare un passo del genere, dato che lo scopo di questa operazione era di porre fine all’andare e venire di corrispondenza relativa alle rispettive pretese tra C. e B. di risarcimento danni (e quindi di coadiuvare A. nel suo disegno di compensare crediti – inesistenti - vantati da questa società verso __________ senza disporre di un valido titolo); circostanza subito avvertita dallo stesso prevenuto, visto che d’acchito ha perfino pensato di non accettare la proposta di A., apparsagli dubbia, cedendo alla fine a fronte delle “convincenti”, ma in realtà futili, argomentazioni dello stesso A.. Del resto, il giudice della Pretura penale non ha mancato di vagliare la fattispecie anche tenendo conto di un possibile lavoro effettuato dal __________; lavoro che a suo giudizio si è però limitato a ben poca cosa, segnatamente a qualche contatto telefonico e alla partecipazione a un paio di incontri a __________ oppure a __________, azioni queste – secondo lo stesso giudice - ben lungi dal giustificare una parcella come quella emessa nei confronti di C. Insistere sulla dichiarazione rilasciata da __________  lascia,  a ben vedere, finanche allibiti, specie se si considera che – stando ai vincolanti accertamenti contenuti nella sentenza   impugnata con riferimento all’act. ICC/5 – lo stesso accusato era a conoscenza del  fatto che la C. gestita da __________  aveva avanzato nei confronti del __________ pretese, perché non aveva nascosto le sue perplessità in merito al coinvolgimento di questo istituto che, sebbene così denominato, non era una banca e comunque perché non avrebbe fornito un grande apporto per la buona riuscita del progetto della clinica dentaria (sentenza, pag. 7). Ciò posto, gli elogi di __________  al __________ nella sua dichiarazione del 21 agosto 2008 sfiorano l’autolesionismo a fronte dello scritto 31 marzo 1997 di cui all’act. C./5. Non può che discenderne la reiezione del rimedio nella limitata misura della sua ammissibilità. Alla medesima conclusione il ricorso è destinato nei successivi punti 4 e 5, ove il ricorrente si diffonde con ragionamenti e considerazioni di vario tipo come se si stesse rivolgendo a un’autorità di appello munita di pieno potere cognitivo anche nel dirimere questioni di fatto. Davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale occorre argomentare in ben altro modo, e non limitarsi a riproporre di passata l’arringa difensiva di prima sede. Carente di spunti rilevanti, il rimedio sfugge perciò a una disamina di merito ed è perciò una volta di più votato all’insuccesso. 7. Nel punto 6 del gravame, il ricorrente si diffonde sui motivi che lo avrebbero spinto alle ammissioni riportate nel suo verbale di polizia del 23 gennaio 2008. Nel motivare l’esposto egli perde però di nuovo di vista la differenza tra ricorso per cassazione e appello, reiterando nel ripercorrere la fattispecie a ruota libera senza confrontarsi con la sentenza impugnata. Quanto, poi, alle obiezioni sulla valenza del citato verbale, in quanto redatto in presenza della sola polizia e non dal Procuratore pubblico, benché risulti che questi alla fine è intervenuto promuovendo l’accusa per falsità in documenti, giova ricordare che secondo l’art. 288 lett. b CPP il ricorso per cassazione per vizi essenziali di procedura è ammissibile purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non  appena possibile. Orbene, non soltanto il ricorrente è rimasto al riguardo passivo davanti al primo giudice, ma non si è nemmeno opposto all’acquisizione agli atti del processo del contestato verbale, benché ne avesse avuto l’opportunità a seguito dell’ingiunzione del pretore di cui all’ordinanza del 23 giugno 2008. Di nuovo l’ammissibilità del rimedio non è data. 8. Richiamato l’art. 146 cpv. 1 CP, secondo cui, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tale modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, il ricorrente ricorda che, secondo il giudice della Pretura penale, egli avrebbe tentato di indurre in errore C.. Ha agito perciò come complice: con la fattura in questione e con l’artifizio del credito inesistente, egli ha fornito a A. i mezzi per compensare illecitamente una pretesa fatta valere dalla C.. Soggettivamente, prosegue il ricorrente, è poi necessario che il complice abbia saputo o si sia reso conto di contribuire a un atto delittuoso e che egli lo voglia o lo accetti; a tale proposito basta che egli conosca gli aspetti principali dell’attività delittuosa dell’autore, il quale deve avere preso la decisione di compiere l’atto. Orbene, assevera il prevenuto, il tentativo di complicità non è punibile, come risulta dalla DTF 130 IV 131 consid. 2.4. Ciò è il caso quando il complice fallisce nel tentativo di assistenza e non facilita oggettivamente la commissione del reato. Nella fattispecie, rileva sempre il ricorrente, non vi è alcun dubbio che sia la fattura, sia la successiva lettera, non hanno sortito alcun effetto di nessuna natura. __________  ha scritto alla __________ e non a A. indicando come sostanzialmente non aveva intenzione di pagare la fattura emessa. L’affermazione secondo cui la B. avrebbe pagato la fattura alla __________ non è riconducibile al ricorrente, ma al legale della B. a cui evidentemente sono state date da A. certo non dal prevenuto delle informazioni inesatte. Si tratterebbe al massimo di un tentativo di complicità, poiché la B. non ha avuto i soldi richiesti, ma e sopratutto non ha potuto portare in compensazione la fattura, che si presume falsa, e che le è stata data dal __________. La fattura non ha scaturito quindi alcun effetto.

a)   Premesso che agisce con astuzia ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP (truffa) chi, nell’ingannare, si avvale di una messa in scena oppure di artifizi o manovre fraudolente e, ancora, chi dissuade nel contempo la vittima dall’effettuare il controllo del mendacio oppure può presumere, date le circostanze, che a seguito di un particolare rapporto di fiducia o di regole chiare il controllo non sarà effettuato, il giudice della Pretura penale ha rilevato che il reato di truffa è realizzato in modo particolare tramite la produzione o presentazione di titoli o giustificativi ottenuti illecitamente e contraffatti, come da esempio con l’emissione di una fattura dal contenuto falso o con l’impiego di documenti fittizi. E’ pertanto evidente, ha proseguito il giudice, che la fattura emessa dal __________, società membro dell’associazione romanda degli intermediari finanziari e della Camera fiduciaria della Svizzera italiana, adempie perfettamente tali requisiti, così come pure il successivo scritto che la conferma, contrariamente alla verità. I documenti usati dal ricorrente, sempre secondo il giudice di prime cure, provengono infatti da un operatore finanziario svizzero riconosciuto, dal quale non si può tollerare che rediga documenti ufficiali contenenti falsità al solo scopo di difendere gli interessi di un proprio cliente. Avendo però il ricorrente agito come ausiliario e non essendosi per finire realizzato un pregiudizio economico a carico della C., il reato – ha concluso il Pretore – consiste in un tentativo, mancato, commesso in complicità. Giacché, ai sensi dell’art 25 CP è complice colui che, come il prevenuto, non ha direttamente commesso i fatti di cui alla disposizione penale di riferimento, ma si è limitato ad aiutare intenzionalmente altri, segnatamente A., a commettere il delitto. Premesso che la complicità è una forma di partecipazione accessoria al reato che presuppone oggettivamente che il complice apporti all’autore principale un contributo causale alla realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si sarebbero realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento, il giudice della Pretura penale ha concluso che in pratica è ciò che è avvenuto nel caso concreto, poiché con la fattura in questione e con l’artifizio del credito inesistente, l’accusato ha fornito a A. i mezzi per compensare illecitamente una pretesa fatta valere dalla C.. Dal profilo soggettivo, ha puntualizzato il pretore, il ricorrente sapeva altresì perfettamente che A. aveva delle discussioni con la C., la quale vantava della pretese e che la fattura di fr. 266'250.- era stata redatta per farle cessare (sentenza, pag. 9).

b)   Stante quanto precede, come correttamente rilevato dal Procuratore pubblico nelle osservazioni al ricorso, il ricorrente si propone di equivocare senza fondato motivo tra tentativo di complicità, non punibile (DTF 130 IV 131 consid. 2.4) pag. 139) e complicità in reato tentato. Giacché risulta di meridiana evidenza che con la sua confessione in occasione dell’interrogatorio del 23 gennaio 2003 egli ha riconosciuto di avere messo in atto tutto quanto necessario per commettere il reato di truffa nei confronti della C., segnatamente per far sì che A. compensasse illecitamente una pretesa fatta valere da quest’ultima nei confronti della B., ditta – lo si ricordi – riconducibile allo stesso A.; al quale però, come visto, la frode non è riuscita nonostante abbia con ogni mezzo tentato di portarla a termine, poiché C. (ovvero la predestinata vittima) non ha per finire pagato alcunché alla B.. E la complicità presuppone che il reato principale sia stato per lo meno tentato (DTF 130 IV 131 consid. 2.4 pag. 138). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si è trattato di un tentativo di complicità, ma di una complicità in un reato tentato dall’autore principale (ovvero da A.), come illustrato nel considerando 8 della sentenza impugnata; considerando che non lascia dubbi sul senso da attribuire alla frase

– invero poco felice – che chiude il precedente considerando 7 (“Avendo però RI 1 agito come ausiliario e non essendosi per finire realizzato un pregiudizio economico a carico della C. il reato consiste in un tentativo, mancato, commesso in complicità “). Certo, il ricorrente è stato condannato per complicità in truffa e non in tentata truffa, ossia per il reato prospettato dal Procuratore pubblico nelle sue osservazioni al ricorso (e di fatto nello stesso decreto di accusa, ove lo stesso magistrato di accusa riconosce che il prevenuto avrebbe aiutato A. a tentare di ingannare con astuzia persone e ad indurle in tale modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio) e, per finire, dallo stesso giudice nel quesito n. 1.1 (v. verbale del dibattimento, pag. 5). Tale condanna non è tuttavia stata impugnata come tale nel ricorso, ove il ricorrente si è limitato a contestare gli estremi della complicità e non la qualifica esatta del reato principale. Tanto meno egli ha chiesto la rettifica del relativo dispositivo. Del resto, ci si potrebbe finanche chiedere se al ricorrente non si sarebbe dovuto addirittura prospettare l’imputazione per correità (anziché per sola complicità) in tentata truffa, visto il suo presumibile chiaro intento (condiviso da entrambi i protagonisti della vicenda) di dar corpo grazie al suo non indifferente contributo al disegno criminoso di A.. La questione non ha però da essere vagliata oltre, ritenuto che per finire ci si deve dipartire dall’incontestato accertamento, secondo cui il ricorrente avrebbe agito solo come ausiliario di A. e, quindi, come complice (sentenza, pag. 9). 9. Ciò posto, ne discende che nella misura in cui è ammissibile il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ovvero sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi richiamata per le spese la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia            fr.    800.- b) spese                             fr.    200.- fr. 1 000.- sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente                                              Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.