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17.2008.75

Cattiva gestione. Vizi essenziali di procedura; tardività della censura. Poteri indagatori del giudice e parità delle armi. Divieto di produrre nuovi documenti e altri mezzi di prova nell'ambito del ricorso per cassazione

Ticino · 2009-03-10 · Italiano TI
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Cattiva gestione. Vizi essenziali di procedura; tardività della censura. Poteri indagatori del giudice e parità delle armi. Divieto di produrre nuovi documenti e altri mezzi di prova nell'ambito del ricorso per cassazione

Erwägungen (28 Absätze)

E. 2 Nel prosciogliere l’accusato da ogni addebito, il Presidente della

Corte delle assise correzionali ha anzitutto ricordato che al dibattimento, per

poter comprendere l'addebito di cattiva gestione nel contesto in cui esso si

sarebbe verificato – stante il silenzio dell'inchiesta – ha dovuto chiarire ed

accertare i termini e le circostanze dell'acquisto della società, oltre che il

controvalore offerto all'accusato a fronte del prezzo di fr. 500'000.–, atteso

che per sua parte IM 1 affermava di essere stato ignaro degli aspetti economici

e contabili e di essersi fidato delle verifiche del suo precedente

patrocinatore, avv. ________ . Egli ha così iniziato ad accertare – prosegue il

primo giudice – che alla fine del 2000 la situazione economica di __________

era totalmente disastrata, l'esame dei conti di quell'anno (AI 119) mostrando

come il conto economico abbia chiuso con una perdita d'esercizio di poco

inferiore ai fr. 900'000.– (fr. 899'356.75), e come a bilancio, a fronte di un

capitale azionario di (soli) fr. 150'000.–, vi fossero perdite riportate per

fr. 1'134'482.60, oltre ad un ulteriore debito di quasi fr. 500'000.– nei

confronti dell'azionista. Quindi la società nel 2000 aveva, a suo dire,

lavorato in forte perdita e alla fine dell'anno risultava priva di liquidità e

pesantemente esposta nei confronti di banche, correntista e creditori diversi,

in altri termini era in una situazione totalmente fallimentare e con un valore

economico uguale a zero. I signori RI 1 e RI 2, presenti al dibattimento,

rileva ancora il primo giudice, hanno affermato di aver proceduto al

risanamento, prima della vendita avvenuta alla fine di giugno 2001, ma il

contratto di vendita del pacchetto azionario datato 28 giugno 2001 (allegato A

ad AI 1) non menziona il risanamento e contestualmente alla vendita non è stato

allestito alcun bilancio intermedio, ciò che non è serio in presenza

dell'asserito risanamento finanziario. Contestualmente alla vendita, prosegue

il Presidente della Corte d'assise, la società si è spossessata dell'immobile

che possedeva, figurante nel bilancio 2000 come voce attiva per fr. 638'919.65

e passiva per un'ipoteca di fr. 500'000.–, alienandolo al precedente azionista RI

1. La valutazione di questa operazione ha permesso al primo giudice di ritenere

che in tal modo è stato estratto da una società in stato fallimentare un bene

attivo rilevante, senza che nella società venisse immesso denaro, quando invece

in un'operazione di risanamento ce lo si sarebbe potuto aspettare; infatti la

vendita è stata stipulata al prezzo di fr. 700'000.–, soluti mediante

assunzione del debito ipotecario di fr. 490'000.– e per i rimanenti fr.

210'000.– mediante compensazione con parte del credito vantato dal correntista RI

1 nei confronti della sua società. Ciò non ha perciò costituito un'operazione

di risanamento della __________. Sull'operazione di risanamento – rileva ancora

il Presidente della Corte d'assise – ha in particolare deposto la teste ________,

già revisore della società, la quale, a memoria e sulla scorta del raffronto

dei bilanci e conti economici del 2000 e 2001, ha tentato di ricostruire l'accaduto. La teste, confermando che non fu allestito alcun bilancio

intermedio, ha ricordato che nel 2001 furono però allestiti due conti economici

parziali, uno per i primi sei mesi di attività sotto la vecchia gestione e uno

per i secondi sei mesi dell'anno, con la gestione dell'accusato e che il conto

economico finale (AI 119), sarebbe il risultato dei due conti economici

parziali. Sarebbe inoltre esistito, prosegue il primo giudice, un conto

bancario denominato “________  ”, da cui sarebbero affluiti dei fondi in

società o tramite il quale si sarebbe proceduto al pagamento dei debiti

societari. Di tutto ciò, conclude il Presidente della Corte d'assise, non vi è traccia

negli atti acquisiti dal Procuratore pubblico. La frammentaria documentazione

racimolata dai signori RI 1 e RI 2, durante la sospensione di mezzogiorno del

dibattimento, è stata ritenuta dalla teste ________ – valutazione condivisa dal

primo giudice – insufficiente per avere un quadro completo delle operazioni di

risanamento eseguite, ragione per cui il Presidente della Corte d'assise ha

considerato che l'operazione di risanamento doveva essere valutata in primo

luogo sulla scorta del conto economico 2001 (l'anno del risanamento) e del

raffronto del bilancio del 2000 con quello del 2001 (AI 119). Sulla scorta dei

predetti documenti, il primo giudice ha rilevato che se il risanamento è stato

capace di azzerare le pregresse perdite a bilancio di oltre 1,1 milioni e di

assorbire anche il disavanzo di circa fr. 600'000.– dell'operatività del 2001

(ovvero la differenza tra il cosiddetto “utile lordo” di fr. 2'539'750.81 e il

“totale costi” di fr. 3'169'000.57), significa che nella società dovevano

essere stati immessi circa 1,7 milioni, ma di simile immissione di denaro non

vi è riscontro. D'altronde, aggiunge il Presidente della Corte d'assise, mal si

comprende il significato economico dell'agire di chi, da una parte vende il

pacchetto azionario di una società fallimentare al prezzo di fr. 500'000.–

(immobili societari esclusi), e d'altra parte, immette fr. 1,7 milioni per

poter effettuare la vendita. Da ultimo, rileva il primo giudice, rimane il

fatto che quand'anche il risanamento fosse stato eseguito, all'accusato (nella

migliore delle ipotesi) sarebbe stata ceduta una società con conti in

equilibrio e pertanto avente un valore contabile pari al massimo al capitale

sociale, ovvero fr. 150'000.–, mentre che alla luce dell'andamento societario

degli ultimi anni male si comprenderebbe cosa avrebbe potuto giustificare il

prezzo di fr. 500'000.–. Se, di contro, si volesse ammettere la fedefacenza dei

conti al 31 dicembre 2001, non si vede, rileva il Presidente della Corte

d'assise, come potrebbe essere mosso, almeno fino a quella data, qualsivoglia

addebito di cattiva gestione nei confronti dell'accusato, vista la situazione

di sostanziale pareggio.

E. 3 Secondo il primo giudice, già nel luglio 2001 l'accusato si è premurato di procurare liquidità alla società, costituendo in pegno una cartella ipotecaria di fr. 200'000.– di sua pertinenza gravante un terreno edificabile sito a ________  (dopo una precedenza di soli fr. 20'000.–), al fine di ottenere dalla ________  una linea di credito di fr. 200'000.– in favore della __________. Nel settembre 2001, rileva ancora il Presidente della Corte d'assise, l'accusato ha ottenuto l'aumento a fr. 400'000.– di detta linea di credito, garantito da una parte dalla cessione dei diritti spettanti alla società dall'appalto ottenuto dalla ________, ma d'altra parte, nuovamente con garanzie provenienti dal suo patrimonio, ovvero mediante la cessione in pegno di una polizza assicurativa sulla vita stipulata appositamente. E ancora, nel maggio 2002 l'accusato, sempre presso la ________, ha depositato fr. 85'000.– in contanti, provento del proprio salario, per garantire (oltre che con la cessione di tutti i crediti della società), un ulteriore aumento, sino a fr. 500'000.–, della facilitazione creditizia in favore della società, con la messa a pegno di quel denaro. Dall'esame dei conti dell'anno 2002, prosegue il Presidente della Corte d'assise, risulta come l'esercizio si sia chiuso con una perdita vicina ai fr. 500'000.–, ciò che la società non era in grado di sopportare e a partire dal gennaio 2003 la società non è più riuscita a fare fronte al pagamento degli stipendi, e il 24 giugno 2003 ne è stato decretato il fallimento, con debiti riportati in graduatoria per circa fr. 2'130'000.–.

E. 4 Il primo giudice ha quindi ricordato che l'imputazione di cattiva gestione di cui all'atto d'accusa concerne due distinte fattispecie: l'attribuzione al titolare di uno stipendio ritenuto esagerato e la messa a pegno del conto aziendale presso ________ in favore di un debito personale dell'accusato.

E. 4.1 Il

Presidente della prima Corte, nel contesto dato, non ha condiviso il rimprovero

relativo allo stipendio del prevenuto. Egli ha in primo luogo ritenuto non

pertinente il confronto – proposto in aula dal Procuratore pubblico – dello

stipendio dell'accusato con quello “corrisposto ad un Magistrato dell'ordine

giudiziario”. Per altro, prosegue il primo giudice, il Procuratore pubblico

sostenendo l'esistenza di una sproporzione rispetto allo stipendio medio della

categoria, riferito al settore dell'edilizia, non è stato in grado di

comprovare quale sia “lo stipendio medio della categoria” dei titolari di

imprese edili, né di fornire cifre al proposito, ammettendo al contrario in

requisitoria che non esistono parametri univoci. Il Presidente della Corte

d'assise ha pure ritenuto improponibile il confronto – proposto sempre in aula

dal Procuratore pubblico – tra lo stipendio che l'accusato percepiva quando

lavorava da dipendente e quello di quando era titolare d'azienda. Il primo

giudice nel ritenere non esagerato lo stipendio inizialmente attribuitosi

dall'accusato ha invece posto l'accento sulla sua formazione professionale,

sulla pluriennale esperienza nel settore d'attività, sulla responsabilità

aziendale connessa con la conduzione di un'azienda con trenta dipendenti,

sull'affermazione che non ha, a suo dire, potuto essere smentita, di avere

lavorato anche 70 ore alla settimana. Il Presidente della Corte d'assise ha

anche accettato la spiegazione per il successivo aumento di tale retribuzione,

dovuto alla necessità di far fronte al pagamento del premio assicurativo per la

polizza vita costituita in pegno per assicurare liquidità all'azienda,

ritenendo inoltre che, nella misura in cui l'accusato ha potuto accumulare

risparmi dal proprio stipendio, li ha poi utilizzati in favore dell'azienda,

costituendoli in pegno nel luglio 2002 per assicurare liquidità alla società.

Alla luce di ciò il primo giudice ha escluso che lo stipendio in questione

costituisse una situazione oggettiva di cattiva gestione. Egli ha pure risposto

negativamente al quesito a sapere se, dal profilo soggettivo

, IM 1 – in ragione delle informazioni di cui disponeva

sull'andamento societario – abbia agito con l'intento di commettere cattiva

gestione o comunque sia stato al proposito gravemente negligente o privo di

senso di responsabilità.

E. 4.2 Il

Presidente dalla Corte d'assise in relazione all'ulteriore addebito mosso

dall'atto d'accusa – ovvero la costituzione in pegno di averei bancari della

società al fine di garantire un debito personale del prevenuto – ha rilevato

che il medesimo appare a prima vista e preso a se stante un atto estraneo agli

interessi della società e, quindi, di cattiva gestione. Tuttavia, il primo

giudice ha dipoi evidenziato che una disamina globale, non limitata alla sola

operazione incriminata, permette di ritenere che neppure in questo caso

sussiste una situazione di cattiva gestione.

L'accusato – rileva infatti il Presidente dalla

Corte d'assise – ha spiegato di aver avuto la necessità di contrarre un mutuo a

titolo personale per rimborsare tale ________  che, per prestargli fr.

250'000.– aveva contratto a proprio nome un mutuo con ________  e di aver

dovuto garantire il proprio debito con ________  con la messa a pegno nel

febbraio 2002 del conto societario. A quel momento, - aggiunge il primo giudice

- l'imputato era tuttavia creditore nei confronti della società per avere dato

in pegno presso la ________  una propria cartella ipotecaria a garanzia della

linea di credito concessa alla __________, quindi, subentrando la predetta

necessità personale, l'accusato avrebbe potuto disdire nei confronti della

società la disponibilità a fornire garanzie reali a suo favore e chiedere di

rientrare in possesso della propria cartella ipotecaria di fr. 200'000.–. In

questo modo, che non appare costitutivo di cattiva gestione, prosegue il

Presidente della Corte d'assise, sarebbe verosimilmente avvenuto per mezzo di

un equivalente travaso di fondi dal conto societario presso l'________   sul

conto societario della ________  e a quel punto il prevenuto avrebbe potuto

chiedere un mutuo a titolo personale dando in garanzia la propria cartella

ipotecaria senza doversi vedere imputare alcunché. Dal profilo sostanziale,

secondo il primo giudice, si ha pertanto che l'accusato ha effettuato una

compensazione, gravando il conto societario ________  in una misura che al

momento dell'escussione è risultata comunque inferiore alla liquidità da lui

precedentemente garantita con l'apporto della propria cartella ipotecaria e di

denaro contante (i predetti fr. 85'000.–), ciò che non appare costitutivo di

cattiva gestione. E' ben vero – prosegue il primo giudice – che il bilancio

2001 della società menziona come voce attiva un credito di fr. 181'452.55 nei

confronti del correntista, per il che dovendo verosimilmente (ma senza che vi

sia l'assoluta certezza) il correntista essere a quel momento identificato con

l'accusato, parrebbe che a quella data, quindi già prima della messa a pegno

del conto societario, il prevenuto fosse già debitore della società di questo

ingente importo, e questo nonostante la predetta messa a disposizione da parte

sua di garanzie reali per fr. 200'000.–. D'altronde, rileva ancora il

Presidente della Corte d'assise, i conti del 2001 della società non sono

attendibili (o quanto meno non possono essere ritenuti prova certa in danno

dell'accusato) ed inoltre al dibattimento nulla è emerso e nulla è stato

spiegato al riguardo delle circostanze a seguito delle quali l'accusato avrebbe

dovuto essere debitore della società di un simile importo nonostante l'apporto

della predetta garanzia reale e dopo soli pochi mesi di conduzione

dell'azienda. Secondo il primo giudice, appare perciò lecito il dubbio che

quella voce attiva debba essere inserita in un contesto di cosmesi contabile grazie

alla quale nel raffronto dei conti del 2000 con quelli del 2001 è emerso un

miglioramento di 1,7 milioni senza che vi siano riscontri oggettivi

dell'immissione nel patrimonio dell'azienda di un simile importo di denaro.

Il Presidente dalla Corte d'assise ne ha pertanto

concluso, in base alla situazione vista nel suo complesso, che la messa a pegno

del conto aziendale del febbraio 2002 non è un atto di cattiva gestione,

potendo essere giustificata alla luce del comprovato credito che egli aveva per

avere dato in pegno un bene personale del valore di fr. 200'000.– per garantire

alla società un equivalente apporto di liquidità

.

E. 5 Il primo giudice ha quindi concluso che una visione complessiva di questa vicenda mostra come IM 1 non ha abusato dell'istituto della persona giuridica a proprio vantaggio, né ha causato il dissesto della società da lui acquistata per circostanze strutturali a lui addebitabili o a causa di una gestione avvenuta o altrimenti gravemente negligente. Vero appare invece, secondo il Presidente dalla Corte d'assise, che egli, senza esserne ben consapevole, ha acquistato un'azienda che si trovava già in gravissima difficoltà e che si è adoperato, immettendovi anche mezzi propri entro i limiti delle proprie possibilità economiche, per tentare di gestirla con buon esito, senza l'intento di provocarne il dissesto o di danneggiarne i creditori. Sulla base delle informazioni disponibili – ritiene ancora il primo giudice – il rapido fallimento sembra essere dipeso da difficoltà contingenti incontrate in alcuni cantieri, connesse ad una strutturale debolezza causata dalla carenza di liquidità e da un limitato (per rapporto alle spese correnti, in particolare la massa salariale) accesso a fonti di credito, così da non avere le risorse e le riserve per superare indenne un momento difficile. I. Sul ricorso del Procuratore pubblico

E. 5.2 (pag. 8-9) del ricorso, il Procuratore pubblico sostiene ora che in realtà

“poco importa se non vi sono stipendi medi per la categoria; ciò che è

determinante è il fatto che lo stipendio che si è attribuito IM 1  non era

proporzionato rispetto al capitale ed ai ricavi della società, tanto più che

anche la di lui moglie era stipendiata dalla società ed insieme percepivano

oltre fr. 20'000.–”. L'argomento è nuovo e fa riferimento a fatti – in

particolare il salario complessivo di fr. 20'000.– presuntamene percepito dai

due coniugi IM 1  – neppure contemplati dall'atto d'accusa. Già per questo

motivo la censura risulta irricevibile, pena la violazione del principio

accusatorio. Comunque, a titolo abbondanziale si rileva che dagli atti emerge

che la signora ________  percepiva uno stipendio netto mensile di fr. 1'882.50.–

comprensivo della tredicesima mensilità (AI 39, plico dichiarazione d'imposta

2003A: certificato di salario), per cui l'importo complessivo degli stipendi

dei due coniugi indicato dal ricorrente è decisamente fuori luogo.

D'altro

canto neppure la pubblica accusa ha sostenuto che il salario inizialmente

percepito da IM 1 – indicato nell'atto d'accusa in fr. 12'000.- mensili – fosse

fortemente sproporzionato rispetto a ciò che è usuale e ragionevole, avuto

riguardo alla formazione professionale del prevenuto, che aveva una pluriennale

esperienza nel settore d'attività, alla responsabilità aziendale connessa alla

conduzione di un'azienda con 30 dipendenti, al rischio economico assunto e al

fatto, riferito dall'accusato e che non ha potuto essere smentito, di lavorare

anche 70 ore alla settimana. Il fatto poi che IM 1 fosse o meno in possesso di

un titolo accademico è privo di rilievo. Pure irrilevanti per il giudizio – in

quanto non confrontabili – sono i salari percepiti dal prevenuto nel suo

precedente impiego e quelli della vecchia gestione della società.

Il ricorrente non si confronta poi con

l'argomentazione con la quale il primo giudice ha accettato l'aumento di

retribuzione messo in atto da IM 1 a partire dal gennaio 2002, per la necessità

di far fronte al pagamento del premio assicurativo per la polizza costituita in

pegno per assicurare liquidità all'azienda. Nulla dice neppure sulla

considerazione con la quale il Presidente della Corte d'assise ha dato atto

che, nella misura in cui l'accusato ha potuto accumulare risparmi dal proprio

stipendio, egli li ha poi costituiti a pegno nel luglio 2002 per assicurare

liquidità alla società. L'eccesso di costi dello stipendio – segnalato dal

revisore ________ solo nel gennaio 2003, e giustificato già allora dall'accusato

con la necessità di far fronte agli impegni con le banche (AI T3 pag. 1-2) – è

poi ben poca cosa rispetto ai debiti complessivi emersi in sede fallimentare.

Dagli atti si può per altro desumere – diversamente da quanto sostenuto dal

Magistrato d'accusa – che il versamento del salario a IM 1 sia cessato prima

del fallimento decretato il 24 giugno 2003, o abbia quanto meno subìto negli

ultimi mesi una consistente riduzione (cfr. AI 39, plico dichiarazione

d'imposta 2003B). Le censure d'arbitrio del ricorrente si rivelano dunque

nuovamente prive di consistenza.

Al punto 5.1 (pag. 7-8) del ricorso, il

Magistrato d'accusa ribadisce pure che va addebitato quale atto di cattiva

gestione anche il fatto che IM 1 abbia messo a pegno, nel febbraio 2002, degli

averi societari a garanzia di una facilitazione creditizia concessa da ________

per l'importo di fr. 250'000.–, aggravando in tal modo l'indebitamento della

società di fr. 176'820.–. Ancora una volta la pubblica accusa non si confronta

con le pertinenti considerazioni con le quali il Presidente della Corte

d'assise, esaminando la fattispecie nel suo complesso, ha escluso che anche

questo puntuale rimprovero dell'atto d'accusa possa reggere ed essere

addebitato a IM 1 quale cattiva gestione. Il ricorrente si dilunga in effetti

in considerazioni di stampo appellatorio e in presunte omissioni del giudice di

prime cure.

A titolo abbondanziale si rileva che il primo

giudice ha rettamente evidenziato che l'accusato non aveva l'obbligo di

disporre di capitale proprio per procedere all'acquisto delle azioni e che la

fattispecie ora in esame non è affatto assimilabile alla “insufficiente

dotazione di capitale” di cui all'art. 165 cifra CP, che va semmai riferita

alla società anonima ma che è situazione che con ogni evidenza non ha creato

l'accusato. Tantomeno può essere ammessa, ha pure rilevato il Presidente della

Corte d'assise, anche solo un'ipotesi di cattiva gestione per non aver messo a

disposizione della società risorse maggiori di quelle che l'accusato ha potuto

mobilitare; non esiste infatti alcun obbligo dell'azionista eccedente quello di

liberare le azioni da lui sottoscritte, né incombe per legge all'amministratore

di finanziare o capitalizzare la società, salvo che egli si sia

contrattualmente impegnato nei confronti della stessa, ciò che non risulta

essere il caso nella fattispecie ora in esame. Vero è semmai – concludeva il

primo giudice – che la società anonima, in quanto soggetto giuridico a se

stante, deve essa stessa essere in grado di fare fronte alle proprie necessità

economiche, ed è manifesto che questo non può essere il caso per un'impresa con

trenta dipendenti con conti “risanati” nel senso che (nella migliore delle

ipotesi) le sono stati azzerati i debiti, ma che non dispone di un centesimo di

liquidità; situazione questa che non è stata creata dal prevenuto e alla quale IM

1  ha semmai cercato di ovviare con mezzi propri.

Il ricorrente non si è minimamente confrontato

con le predette pertinenti considerazioni del Presidente della Corte d'assise.

L'esame delle dichiarazioni d'imposta versate in atti conferma la non

arbitrarietà delle considerazioni del primo giudice. Permette anzi di ritenere

che IM 1 non solo non ha ricavato utili dalla propria attività con __________,

ma anche che, nel tentativo di salvare la società garantendone la liquidità, ha

aumentato la propria posizione debitoria personale di almeno fr. 500'000.– (AI

39, plico dichiarazione d'imposta 2004, in particolare modulo n. 5: debiti nei confronti della ________). Ciò ad ulteriore conferma di un comportamento che

non denota nel complesso da parte sua nè mancanza di responsabilità nè

riprovevole leggerezza. In simile contesto, le considerazioni del ricorrente

sull'arbitrarietà della decisione del primo giudice, che avrebbe, a suo dire,

“ammesso una scriminante (ovvero una legittima compensazione) per un atto

oggettivamente e soggettivamente di cattiva gestione”, appaiono del tutto fuori

luogo. Le argomentazioni del ricorrente cadono pertanto nuovamente nel vuoto.

E. 6 Il Magistrato d'accusa, fondandosi sull'art. 288 lett. b CPP, adduce quale motivo di cassazione l'esistenza di vizi essenziali di procedura (ricorso, pag. 1 verso il basso). Motiva il gravame disseminando le proprie argomentazioni in cinque pagine del ricorso (da pag. 2 in basso a pag. 6 verso il basso), frapponendole e sovrapponendole a censure d'arbitrio e concludendo che “i vizi essenziali di procedura” dovranno “portare alla riforma della sentenza impugnata, nel senso auspicato al termine del ricorso” (gravame, pag. 6 verso il basso), dove postula solo in via subordinata l'annullamento della sentenza e il rinvio degli atti ad altra Corte per nuovo giudizio. La mancata precisa indicazione delle “norme essenziali di procedura” che si pretendono lese (ricorso, pag. 6 verso il mezzo), come pure l'imprecisione dei motivi addotti e delle richieste conclusive, rendono il ricorso d'acchito irricevibile su questo punto (art. 289 cpv. 2 CPP).

E. 7 A titolo abbondanziale si rileva comunque che l'ammissibilità del ricorso per cassazione per vizi essenziali di procedura, presuppone che il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità non appena possibile (art. 288 lett. b CPP). Un vizio di procedura può certo emergere anche dopo il dibattimento, in particolare ove riguardi l'intimazione della sentenza o la sua motivazione, con possibilità in tal caso di invocarlo per la prima volta in sede di cassazione; nondimeno in tutti gli altri casi il vizio deve essere sollevato senza indugio, davanti alla Corte di merito, in modo da poter rimediare allo stesso tempestivamente (CCRP inc. 17.2000.29, sentenza del 23 ottobre 2000 in re M., consid. 2 a).

E. 7.1 In concreto il ricorrente ha sostenuto, da pagina 2 (in basso) a pagina 3 (in alto) del ricorso, che il Presidente della Corte d'assise “ha proceduto d'ufficio nel corso del dibattimento, senza alcuna istanza della difesa e senza preventiva comunicazione alle parti, neppure in merito ai rogiti di vendita delle 3 PPP, acquisiti formalmente agli atti del dibattimento (doc. dib. 1), malgrado il Presidente avesse provveduto a richiederli in copia nei giorni precedenti il pubblico dibattimento” (ricorso, pag. 2 in basso e pag. 3 in alto). Egli è poi ritornato sull'argomento a pagina 6 (verso l'alto) del ricorso, sostenendo che il primo giudice “doveva dare comunicazione alle parti dell'avvenuta acquisizione dei rogiti relativi alla 3 PPP, permettendo così alle parti civili di prepararsi adeguatamente sul tema”. Il ricorrente non sostiene di aver appreso solo dalla motivazione della sentenza che il primo giudice ha richiesto i predetti documenti nei giorni precedenti il dibattimento. Tantomeno pretende che il Presidente della Corte d'assise abbia violato l'art. 227 cpv. 6 CPP, a norma del quale l'assunzione d'ufficio è decisa con ordinanza, intimata a tutte le parti. Ancor meno il Magistrato d'accusa ha eccepito al dibattimento vizi procedurali per l'agire del primo giudice allorquando il medesimo ha assuto agli atti “per sua iniziativa” i rogiti in questione (cfr. verbale dibattimento, pag. . 2 verso il mezzo; sentenza impugnata, consid. 8). Non risulta per altro che al Procuratore pubblico e alla parte civile sia stata negata la possibilità di visionare i documenti in questione e che alle medesime parti sia stata respinta una richiesta – neppure formulata – di interruzione del dibattimento a norma dell'art. 238 CPP, per preparasi adeguatamente sul tema. Le argomentazioni del ricorrente risultano, dunque, palesemente tardive e irricevibili.

E. 7.2 Il

Procuratore pubblico sostiene poi che il Presidente della Corte d'assise che

“aveva, con ogni verosimiglianza, maturato il convincimento che i dati di

bilancio non fossero attendibili su molti punti, tra i quali l'operazione di

risanamento, avrebbe dovuto provvedere a richiamare tutti i conti e le schede

del bilancio 2001, in particolare le schede relative all'operazione di

risanamento e la voce correntisti all'attivo, così da chiarire gli eventuali

dubbi sulla base di atti completi e non di semplici congetture”, quindi che “il

Presidente ha limitato arbitrariamente i poteri indagatori” concessigli

dall'art. 227 cpv. 5 CPP e “soprattutto, ha violato il principio della parità

delle armi, sorprendendo le parti civili, che, stante il breve lasso di tempo

loro concesso (breve pausa di mezzogiorno), non sono state in grado di produrre

le schede del bilancio” (ricorso, pag. 3 verso l'alto; pag. 5 verso il basso e

pag. 6 verso l'alto).

Le argomentazioni del ricorrente sono nuovamente

irricevibili e pretestuose, nella misura in cui neppure indicano quale norma

procedurale sarebbe stata disattesa dal primo giudice. Del resto l'art. 227

cpv. 5 CPP conferisce una facoltà – e non certo un obbligo – al giudice di

assumere prove d'ufficio. Il Magistrato d'accusa (senza poi dimenticare che

incombe a lui) il compito di provare le accuse mosse nei confronti del

prevenuto, indicando e chiedendo se del caso – mediante istanza motivata –

l'assunzione di prove nuove o diverse rispetto a quelle assunte con

l'istruzione formale (art. 227 cpv. 3 CPP). Il principio di uguaglianza della

armi – elemento della più ampia nozione di equo processo – esige poi che a

ciascuna parte sia data l'opportunità di addurre le proprie ragioni e difese in

condizioni che non la pongano in sostanziale svantaggio rispetto alla parte

avversa; ciò implica anche il diritto delle parti di prendere conoscenza di

tutti gli atti presentati al giudice e di discuterli (

Malinverni/Hottelier

, La pratique suisse relative au droit de

l'homme, in SZIER 2002, n. 6.1.11 pag. 430-431 e SZIER 2004, n. 6.1.6 pag.

308). Non risulta che al Procuratore pubblico e alla parte civile sia stata

negata la possibilità di visionare e discutere gli atti che hanno fondato la

decisione della Corte e che alle medesime parti sia stata rifiutata una

richiesta – neppure formulata – di interruzione del dibattimento a norma

dell'art. 238 CPP, per produrre le schede contabili del bilancio, in specie

quelle relative al preteso risanamento della __________ prima del trapasso

delle azioni a IM 1 .

E. 7.3 Pure manifestamente irricevibili risultano le argomentazioni del Procuratore pubblico secondo le quali le parti civili si sarebbero viste, “di fatto, trasformare dal Presidente in indagati” dovendo difendersi “dall'accusa, infondata, di aver fatto un'operazione di risanamento di pura cosmesi contabile, senza un risanamento effettivo” e che il primo giudice avrebbe “istruito in modo molto sommario l'ipotesi accusatoria” (ricorso, pag. 3 nel mezzo). Il Magistrato d'accusa non indica, nuovamente, quali disposizioni procedurali avrebbe disatteso il Presidente della Corte d'assise nella conduzione del processo, limitandosi a far valere doglianze che non trovano riscontro negli atti del processo.

E. 8 Nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 1995, l'art. 165 CP menziona qualle cattiva gestione l'insufficiente dotazione di capitale, le spese sproporzionate, le speculazioni avventate, i crediti concessi o utilizzati con leggerezza, la svendita di valori patrimoniali, la grave negligenza da parte del debitore nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni. Questa enumerazione, che non è esaustiva, è in parte identica a quella che figurava nell'art. 165 vCP (bancarotta semplice ed insolvenza) [Messaggio del Consiglio federale del 24 aprile 1991 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare, FF 1991 II p. 872]. L'art. 165 CP, diversamente dall'art. 164 CP, concerne piuttosto un comportamento complessivo (Globalverhalten), che va valutato dal giudice, nella realizzazione dei suoi atti costitutivi, con ampio margine d'apprezzamento (Donatsch, Strafrecht III, Zurigo 2008, pag. 337; Wermeille, La diminution effective de l'actif au préjudice des creanciers et la gestion fautive, in RPS 1999 pag. 385). Nell'apprezzare il comportamento si dovrà in particolare valutare se vi sia stata una mancanza di senso di responsabilità che denota indiscutibilmente una leggerezza riprovevole (DTF 115 IV 41, consid. 2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 21-22 ad 165 pag. 481).

E. 8.1 Il Presidente della Corte d'assise ha fatto una chiara disamina delle due distinte e concrete fattispecie menzionate nell'atto d'accusa – l'attribuzione al titolare della società di uno stipendio ritenuto esagerato e la messa a pegno del conto aziendale presso ________ in favore di un debito personale dell'accusato – inserendo le sue valutazioni nel contesto generale nel quale si sono svolti i fatti. Il primo giudice ha in definitiva concluso di non aver maturato il convincimento dell'esistenza di una complessiva situazione in cui a IM 1 possano essere rimproverati comportamenti quali quelli descritti all'art. 165 cifra 1 CP, dovendosi inoltre ritenere come egli stesso abbia immesso e perso ingenti somme di denaro in questa operazione, senza trarne personale profitto all'infuori del suo (legittimo) salario. Dette valutazioni – in gran parte riportate sopra (consid. 2-5) – non sono state oggetto di un compiuto e puntuale confronto da parte del ricorrente, che si è limitato a contestare, con argomenti quasi esclusivamente appellatori, alcune considerazioni del primo giudice, estrapolate dal loro contesto complessivo. Ciò non è serio e pone seri dubbi dal profilo della ricevibilità del gravame. Comunque, le contestazioni del ricorrente verranno passate in rassegna, nella misura in cui ciò si riveli possibile, nonostante il mancato preciso riferimento al comportamento generale del prevenuto non valutato negativamente dal primo giudice.

E. 8.2 Al

punto 4.1 (pag. 3) del ricorso, il Magistrato d'accusa non ritiene di poter

“condividere l'appunto che gli è stato rivolto dal Presidente della Corte

d'assise, secondo cui l'istruttoria predibattimentale avrebbe dovuto chiarire i

bilanci e l'operazione di risanamento”, così come “il rimprovero di non aver

sufficientemente chiarito i termini, le circostanze oltre che il controvalore

dell'acquisto della società, inteso come congruità del prezzo di cessione”. Il

ricorrente ammette con ciò di non aver chiarito, nell'istruttoria che ha

preceduto il dibattimento, i bilanci e l'operazione di risanamento. Ammette

pure – poche righe più sotto – che dagli accertamenti eseguiti durante

l'inchiesta è emerso che non è stato allestito un bilancio intermedio al 30

giugno 2001, al momento del trapasso della società e che a IM 1 e al suo

avvocato è stato mostrato solo il bilancio dell'anno 2000. La circostanza poi

che l'acquirente, al momento dell'acquisto, abbia rinunciato a chiedere il

bilancio intermedio è priva di rilievo e non dispensa l'autorità inquirente e

il giudice dall'approfondire una simile modalità di trapasso che il Presidente

della Corte d'assise ha rettamente definito come fatto “assai strano già in una

situazione normale, ma” ancor “più strano” in presenza e nell'occasione “di

un'asserita importante manovra finanziaria di risanamento” (sentenza impugnata,

consid. 7).

Quale rilevanza avrebbero potuto avere le

considerazioni che il primo giudice – secondo il ricorrente – avrebbe

“arbitrariamente omesso di considerare in sentenza” sugli accordi di cessione,

di cui riferisce nel ricorso (a pag. 3 in basso e pag. 4 in alto), il Procuratore pubblico non spiega. Il ricorso si rivela pertanto palesemente infondato.

Al punto 4.2 (pag. 4) del ricorso, il Magistrato

d'accusa rileva che a pag. 7 della sentenza il primo giudice ha indicato che a

fine 2000, “la situazione economica era a quel momento totalmente fallimentare

e che il valore economico della società equivaleva a zero”. Poi – prosegue il

ricorrente – il Presidente della Corte d'assise ha considerato che la società

si sarebbe spossessata dell'immobile, che possedeva (3 unità PPP) figurante a

bilancio come voce attiva per fr. 638'919.65 e passiva per fr. 500'000.–, al

prezzo di fr. 700'000.–, soluti mediante assunzione del debito ipotecario e per

la parte restante mediante compensazione con parte del credito vantato dal

correntista RI 1. A dire del primo giudice – rileva ancora la pubblica accusa –

l'operazione avrebbe portato ad estrarre un bene, senza immissione di fondi,

perché a suo dire, nell'ambito dell'operazione di risanamento il correntista

avrebbe dovuto rinunciare al proprio credito nei confronti della società. Da

ciò – conclude il Procuratore pubblico – il primo giudice ha dedotto che non si

tratta di un'operazione di risanamento.

Secondo il ricorrente tali accertamenti del

Presidente della Corte d'assise sarebbero “assolutamente arbitrari, frutto di

una valutazione unilaterale e priva di fondamento delle risultanze

istruttorie”. Egli tuttavia, ancora una volta, non motiva le sue doglianze.

Tanto meno spiega in quale modo la predetta operazione di scorporo delle 3

unità PPP avrebbe contribuito al preteso risanamento della società prima

quest'ultima fosse acquistata dal prevenuto. L'invocata “trasparenza” che

sarebbe a suo dire stata rispettata per il tramite della clausola n. 6 del

primo contratto di cessione non è di alcuna utilità ai fini della comprensione

del risanamento in relazione all'operazione anzidetta.

Il Magistrato d'accusa rileva poi che “tra le

varie forme di risanamento comunemente ammesse non vi è soltanto l'immissione

di fondi freschi” (ricorso, pag. 4 nel mazzo e pag. 7 verso il mezzo). Tuttavia

non indica le esatte modalità di risanamento che sarebbero state messe in atto

nel caso in esame.

Al punto 4.3 (pag. 5) del ricorso, il Procuratore

pubblico insiste poi sulla “fedefacenza dei bilanci, in particolare di quello

del 2000 e dell'operazione di risanamento” con riferimento al fatto che durante

l'inchiesta sarebbero stati acquisiti agli atti i bilanci revisionati. Un

bilancio revisionato da un revisore dotato dei necessari requisiti, farebbe, a

suo dire, fede e non potrebbe essere valutato a libera discrezione neppure dal

giudice. Il Magistrato d'accusa tralascia tuttavia il fatto essenziale che il

bilancio intermedio al 30 giugno 2001 – momento della cessione – non è agli

atti, in quanto non è stato allestito. Visto il silenzio dell'inchiesta

predibattimentale, certamente legittime sono state le richieste di spiegazione

formulate in aula dal primo giudice, tra l'altro al revisore dei conti signora

________, sui dettagli delle operazioni di risanamento in una situazione

certamente “strana” e poco comprensibile. L'anomalia è stata rilevata

giustamente dal primo giudice nel fatto che il bilancio 2000 della __________

faceva stato di una situazione fortemente indebitata, il contratto di cessione

28 giugno 2001 del pacchetto azionario non menzionava risanamenti, non è stato

allestito un bilancio intermedio al 30 giugno 2001 e il bilancio 2001

presentava per contro una situazione totalmente risanata. L'incomprensibilità

della situazione, segnatamente delle modalità di risanamento, era rafforzata

dal fatto che la clausola n. 6 del contratto di cessione escludeva dalla

cessione gli immobili posseduti dalla società (3 particelle PPP di cui al fondo

base n. ________) e che dall'atto notarile – assunto agli atti per iniziativa

del primo giudice (doc. dib. 1) – di vendita di quegli immobili (bene attivo

rilevante di una società in stato fallimentare), non risultava il versamento di

denaro contante provento della vendita a risanamento della società.

La teste ________ non è però stata in grado di

fornire spiegazioni, essendosi essa limitata a riferire in aula di ricordare

essere avvenuto un risanamento, non riuscendo tuttavia a dare una risposta

precisa circa le modalità del medesimo.

In simili circostanze non appare arbitrario

l'accertamento del Presidente della Corte d'assise che ha ritenuto non

attendibile il bilancio 2001 della società e che – nonostante che qualcosa per

risanare sia stato fatto – all'accusato è stata venduta per fr. 500'000.– una

società in precarie condizioni economiche, priva di mezzi liquidi e di

facilitazioni creditizie e che lavorava tendenzialmente in forte deficit. Tanto

meno le considerazioni del ricorrente, di cui al punto 4.4 (pag. 6-7) del

ricorso, permettono di ritenere il contrario, essendosi egli limitato a

ribadire la propria tesi con argomentazioni di stampo appellatorio, addossando

a torto al primo giudice la responsabilità di mancati “richiami di atti”, che

spettava invero semmai al Magistrato d'accusa e alla parte civile procurare

chiedendo, se del caso, un'interruzione del dibattimento (art. 238 CPP). Del

resto, vista l'insistenza del Presidente della Corte d'assise – attestata anche

dal ricorrente (ricorso, punto 3) – era palese che il medesimo dubitava delle

fedefacenza del bilancio 2001 della società e del preteso risanamento.

Fedefacenza che, in aula, il revisore dei conti, “in assenza dell'estratto del

conto risanamento” (audizione ________, verb. dib. pag. 7), non è stato in

grado di rendere verosimile.

Il

Procuratore pubblico nell'atto d'accusa aveva addebitato quale atto di cattiva

gestione lo stipendio che l'azionista IM 1 si è riconosciuto “di oltre fr.

12'000.– per il 2001” e “oltre fr. 15'000.– per il 2002 e sino alla pronuncia

del fallimento”, sostenendo che si trattava di salario “sproporzionato rispetto

a quello medio della categoria”. Tesi questa ribadita in aula e che il

Presidente della Corte d'assise ha ritenuto non comprovata, avendo, tra

l'altro, il Magistrato d'accusa ammesso in requisitoria che non esistono

parametri univoci per gli stipendi di categoria.

Al punto

E. 9 Da quanto precede discende che, nella (limitata) misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico deve essere disatteso, siccome infondato. II.   Sul ricorso di RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3 (parti civili)

E. 10 Davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale non sono ammissibili documenti né altri mezzi di prova nuovi. Tale divieto è sempre stato ribadito dalla giurisprudenza (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; sentenze CCRP del 18 agosto 2004, 17.2004.48 consid. 1; 26 novembre 2004, 17.2004.40 consid. 1), un ricorso per cassazione dovendo essere giudicato sulla base dello stesso materiale processuale vagliato in prima sede. Non possono dunque entrare in linea di conto, ai fini del giudizio, i documenti [copia del conto corrente (relazione ________) presso ________  rubricato “__________”, copia della dichiarazione fiscale 2001 di __________, firmata il 30 giugno 2002 da IM 1 e copia di un promemoria del 18 gennaio 2001 di __________] che i ricorrenti accludono al loro memoriale.

E. 11 Anche le parti civili, fondandosi sull'art. 288 lett. b CPP, adducono quale motivo di cassazione l'esistenza di vizi essenziali di procedura (ricorso, pag. 2 verso il mezzo). Motivano poi il gravame disseminando le proprie argomentazioni da pagina 8 verso l'alto a pagina 10 verso il mezzo del ricorso, frapponendole e sovrapponendole a censure d'arbitrio, senza trarre precise conclusioni dal loro argomentare. Nelle domande formulate in ingresso (ricorso, pag. 2) postulano del resto solo in via subordinata l'annullamento della sentenza e il rinvio degli atti ad altra Corte per nuovo giudizio. La mancata precisa indicazione delle norme essenziali di procedura che il primo giudice avrebbe leso, come pure l'imprecisione dei motivi addotti e delle richieste conclusive, rendono il ricorso d'acchito irricevibile su questo punto (art. 289 cpv. 2 CPP).

E. 12 A titolo abbondanziale si ribadisce comunque, come già detto sopra (consid. 7), che l'ammissibilità del ricorso per cassazione per vizi essenziali di procedura, presuppone che il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità non appena possibile (art. 288 lett. b CPP). Un vizio di procedura può certo emergere anche dopo il dibattimento, in particolare ove riguardi l'intimazione della sentenza o la sua motivazione, con possibilità in tal caso di invocarlo per la prima volta in sede di cassazione; nondimeno in tutti gli altri casi il vizio deve essere sollevato senza indugio, davanti alla Corte di merito, in modo da poter rimediare allo stesso tempestivamente (CCRP inc. 17.2000.29, sentenza del 23 ottobre 2000 in re M., consid. 2 a).

E. 12.1 Le censure delle parti civili ricalcano in gran parte quelle della pubblica accusa.

E. 12.2 I ricorrenti lamentano che il Presidente della Corte d'assise non avrebbe “notificato né alle parti civili, né alla Procuratrice di avere assunto agli atti prima del dibattimento i contratti di compravendita delle tre PPP di ________ (doc. dib. 1 e 2)” (ricorso, pag. 9 verso il mezzo). Questo modo di agire non li avrebbe messi nelle condizioni di esporre adeguatamente le loro ragioni. Il ricorrenti non sostengono di aver appreso solo dalla motivazione della sentenza che il primo giudice ha richiesto i predetti documenti nei giorni precedenti il dibattimento. Tantomeno pretendono che il Presidente della Corte d'assise abbia violato l'art. 227 cpv. 6 CPP, a norma del quale l'assunzione d'ufficio è decisa con ordinanza, intimata a tutte le parti. Ancor meno le parti civili hanno eccepito al dibattimento vizi procedurali per l'agire del primo giudice allorquando il medesimo ha assunto agli atti “per sua iniziativa” i rogiti in questione (cfr. verbale dibattimento, pag. . 2 verso il mezzo; sentenza impugnata, consid. 8). Non risulta per altro che al Procuratore pubblico e alla parte civile sia stata negata la possibilità di visionare i documenti in questione e che alle medesime parti sia stata rifiutata una richiesta – neppure formulata – di interruzione del dibattimento a norma dell'art. 238 CPP, per preparasi adeguatamente sul tema. Le argomentazioni dei ricorrenti risultano dunque palesemente tardive e irricevibili.

E. 12.3 Le parti civili sostengono di essere “state sorprese in dibattimento dalle richieste e dal comportamento non equidistante della Corte” e di aver “potuto produrre i (pochi) documenti dibattimentali, correndo in ufficio, cercandoli negli archivi e contattando la ________, durante la pausa pranzo”, come pure che “il brevissimo tempo della pausa pranzo, durante il quale il dibattimento è stato sospeso, non è stato sufficiente per rendere disponibile e produrre tutta la documentazione utile a chiarire i punti che il giudice desiderava istruire” (ricorso, pag. 9). Rilevano quindi che il giudizio del primo giudice sarebbe, tra l'altro, “il risultato di vizi essenziali di procedura, in violazione del principio della parità delle armi e della buona fede processuale (senza sorprese) anche alle parti civili”, lamentando anche “l'autopreclusione di possibilità indagatorie da parte del Giudice (art. 227 CPP)” (ricorso, pag. 10 verso il mezzo). Lamentele sulla pretesa mancanza di equidistanza del primo giudice non sono notoriamente di competenza di questa Corte, cui non compete l'esame di istanze di ricusa, che per altro neppure risulta siano state formalizzate a norma degli art. 43 e segg. CPP. D'altro canto, come già detto sopra (consid. 7) evadendo analoghe contestazioni del Magistrato d'accusa, le argomentazioni dei ricorrenti sono palesemente pretestuose e irricevibili, nella misura in cui non indicano quale norma procedurale sarebbe stata disattesa dal primo giudice, ritenuto, tra l'altro, che la tesi – riferita all'art. 227 CPP – dell'autopreclusione di possibilità indagatorie del giudice risulta finanche assurda. Del resto, con riferimento alla pretesa violazione del principio dell'uguaglianza delle armi e della buona fede processuale, non risulta che alle parti civili sia stata negata la possibilità di visionare e discutere gli atti che hanno fondato la decisione della Corte e che alle medesime parti sia stata rifiutata una richiesta – neppure formulata – di interruzione del dibattimento a norma dell'art. 238 CPP, per produrre la documentazione a loro dire utile per un diverso convincimento del primo giudice.

E. 12.4 Pure manifestamente irricevibili risultano le argomentazioni dei ricorrenti secondo le quali essi sarebbero “stati trasposti” dalla Corte “dalla loro posizione di parti civili e lesi nella posizione di accusati” e in tal modo la Corte avrebbe “violato dei principi fondamentali del diritto procedurale, quale la parità di trattamento da cui emana il principio della garanzia delle armi” (ricorso, pag. 8). Le parti civili non indicano quali disposizioni procedurali avrebbe leso il Presidente della Corte d'assise nella conduzione del processo, limitandosi a far valere doglianze che non trovano riscontro negli atti del processo.

E. 13 Anche le parti civili – come il Magistrato d'accusa – non si confrontano con la chiara disamina fatta dal primo giudice in merito al comportamento complessivo di IM 1, limitandosi a contestare, con argomenti quasi esclusivamente appellatori, alcune considerazioni del Presidente della Corte d'assise estrapolate dal loro contesto. Ciò non è serio e pone seri dubbi sulla ricevibilità del gravame. Comunque, le contestazioni dei ricorrenti verranno passate in rassegna, nella misura in cui ciò si riveli possibile, nonostante il mancato preciso riferimento al comportamento complessivo del prevenuto non valutato negativamente dal primo giudice.

E. 13.1 Al punto 4 (pag. 10 e 11) del ricorso, i ricorrenti sostengono che dall'istruttoria è emerso che IM 1 si sarebbe attribuito uno stipendio sproporzionato, superiore a fr. 12'000.– mensili netti tra agosto e dicembre 2001 e superiore a fr. 15'000.– netti da gennaio 2002 e fino alla pronuncia del fallimento, a cui va, a suo dire aggiunto lo stipendio accordato alla moglie, per cui “i coniugi IM 1  percepivano assieme uno stipendio superiore ai fr. 20'000.–”. I ricorrenti, a sostegno della sproporzione,  fanno pure riferimento agli stipendi che l'accusato percepiva nei precedenti impieghi e al fatto che le signore ________ e ________  avevano fatto presente a IM 1  che era uno stipendio eccessivo, senza che egli si sia ridotto lo stipendio. Trattandosi di argomenti, per altro appellatori e – nella misura in cui fanno riferimento allo stipendio di ________  – anche nuovi e non contemplati dall'atto d'accusa, pure fatti valere dal Magistrato d'accusa e già ritenuti irricevibili e infondati, si rinvia a quanto detto sopra (consid. 8.2).

E. 13.2 Al

punto 2 (pag. 4-8) del ricorso, i ricorrenti si soffermano sulla messa a pegno

del conto aziendale presso ________ in favore di un debito personale

dell'accusato.

A pagina 4 (verso il mezzo), dopo aver riassunto

il considerando n. 16 della sentenza impugnata, i ricorrenti sostengono che il

primo giudice avrebbe fatto una valutazione arbitraria, senza tuttavia motivare

in alcun modo la censura, che si avvera pertanto palesemente irricevibile.

A pagina 4 (dal mezzo verso il basso), i

ricorrenti si soffermano sulla considerazione del Presidente della Corte

d'assise, là dove ha ritenuto che dal profilo sostanziale l'accusato ha

effettuato una compensazione, gravando il conto societario presso ________ in

una misura che al momento dell'escussione è risultata comunque inferiore alla

liquidità da lui precedentemente garantita con l'apporto della propria cartella

ipotecaria e di denaro contante (fr. 85'000.–). Secondo i ricorrenti, detta

considerazione sarebbe errata dal punto di vista giuridico, non essendo

possibile operare una compensazione per l'assenza di identità tra le parti e di

prestazioni della stessa specie. In altri termini, non si potrebbe, “compensare

un debito di IM 1  con un credito della Banca, semmai garantito da IM 1 ”; non risulterebbe inoltre che “ad oggi la Banca abbia realizzato il pegno” e la particella n. ________

sarebbe “ancora comproprietà in ragione di un mezzo di  IM 1 ”. E' certamente vero che il termine “compensazione” utilizzato dal primo non è calzante dal

profilo giuridico. Del resto il Presidente della Corte d'assise parla di

“sostanziale” compensazione. La censura non è in ogni caso di rilievo. Non vi è

infatti ragione di ritenere – né tanto meno i ricorrenti lo sostengono – che la Banca abbia rinunciato a realizzare il predetto pegno. Prova ne è che l'imputato ha iscritto

il pegno nell'elenco debiti delle dichiarazioni d'imposta (AI 39, plico

dichiarazione d'imposta 2004, modulo n. 5: debiti nei confronti della ________).

Ciò ad ulteriore conferma che IM 1 non solo non ha ricavato utili dalla propria

attività con __________ ma, nel tentativo di salvare la società garantendone la

liquidità, ha aumentato la propria posizione debitoria personale;

comportamento, questo, che non denota nel complesso da parte sua mancanza di

responsabilità e riprovevole leggerezza.

Da pagina 5 verso il mezzo a pagina 8 in alto, i ricorrenti contestano siccome arbitrario l'accertamento del primo giudice che ha

ritenuto non attendibile il bilancio 2001 della società, non essendo stato

provato l'avvenuto risanamento di __________ da parte dei signori RI 1 e RI 2.

Le parti civili si dilungano in particolare nel tentare di dimostrare

l'avvenuto risanamento, con riferimento anche ai documenti prodotti per la

prima volta in questa sede (sopra, consid. 10) dichiarati irricevibili. Più che

di un ricorso per cassazione fondato sul divieto di arbitrio, le considerazioni

ricorsuali presentano i contenuti di un'arringa, con la quale la parte civile

perora il proprio convincimento in prospettiva delle richieste di colpevolezza

e di conseguente risarcimento. Però un ricorso per cassazione fondato sul

divieto dell’arbitrio deve fondarsi su basi del tutto diverse, ossia deve

indicare quale specifico accertamento contenuto nella sentenza impugnata

sarebbe arbitrario e per quali ragioni la diversa opinione del giudice di

merito sarebbe non solo opinabile, ma anche arbitraria: e ciò non solo nella motivazione,

ma anche nell’esito. Il rimedio non soddisfa tale esigenza. La sua

ammissibilità non è pertanto data nemmeno al riguardo.

E. 14 Da quanto precede discende che, nella (limitata) misura in cui è ammissibile, anche il ricorso delle parti civili deve essere disatteso, siccome infondato. III. Sulle spese

E. 15 Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti nella misura di ½ a carico dello Stato e per il resto a carico delle parti civili RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3 (queste ultime in solido tra loro). Lo Stato e le parti civili RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3 (queste ultime in solido tra loro) rifonderanno inoltre all'accusato IM 1, che ha presentato osservazioni tramite un avvocato, fr. 1'000.– ciascuno per ripetibili. Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico è respinto. 2. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso delle parti civili RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3 è respinto. 3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia               fr.        900.– b) spese                                 fr. 100.– fr. 1’000.– sono posti nella misura di ½ a carico dello Stato e per il resto a carico delle parti civili RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3 (queste ultime in solido tra loro). Lo Stato e le parti civili RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3 (queste ultime in solido tra loro) rifonderanno inoltre all'accusato IM 1, che ha presentato osservazioni tramite un avvocato, fr. 1'000.– ciascuno per ripetibili. 4. Intimazione a: Per la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente                                            Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.03.2009 17.2008.75 Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.03.2009 17.2008.75 Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.03.2009 17.2008.75

Cattiva gestione. Vizi essenziali di procedura; tardività della censura. Poteri indagatori del giudice e parità delle armi. Divieto di produrre nuovi documenti e altri mezzi di prova nell'ambito del ricorso per cassazione

Incarto n. 17.2008.74 17.2008.75 Lugano 10 marzo 2009/lw In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello composta dei giudici: Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini segretario: Akbas, vicecancelliere sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati il 18 novembre 2008 (inc. CCRP 17.2008.74) dal Procuratore pubblico del Cantone Ticino e il 19 novembre 2008 (inc. CCRP 17.2008.75) da RI 1 e RI 2 RI 4 e RI 3 (tutti patrocinati dall'avv. RC 2) contro la sentenza emanata il 15 ottobre 2008 dal Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti di IM 1 nato il 29 agosto 1959 a, domiciliato a, architetto, coniugato (patrocinato dall'avv. DI 1) esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione del Procuratore pubblico; 2. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione di RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3; 3. Il giudizio sulle spese. Ritenuto in fatto:                     A. IM 1, classe 1959, dopo aver conseguito il diploma di architetto STS a __________, ha acquisito esperienza pratica lavorando per diverse imprese, in particolare, per sette anni tra il 1994 e il 2001, per __________, occupandosi segnatamente di direzione lavori. Nel corso del 2001, desideroso di rendersi indipendente, ha acquistato al prezzo di fr. 500'000.– da RI 1 e RI 2 il pacchetto azionario della __________, un'azienda di una trentina di dipendenti che questi ultimi conducevano da decenni. L'avventura imprenditoriale di IM 1, iniziata nei primi giorni di luglio 2001, è però stata di breve durata. La società – a dire di IM 1, per problemi di liquidità causati (anche) da difficoltà nell'incassare il dovuto per i lavori eseguiti – ha sospeso il pagamento degli stipendi all'inizio del 2003 e il 24 giugno 2003 ne è stato decretato il fallimento. Il 18 ottobre 2004 RI 1 e RI 2 hanno sporto una prima denuncia penale nei confronti di IM 1, lamentando di non avere ricevuto un importo di fr. 26'000.–, che essi asserivano essere di loro pertinenza nel contesto della liquidazione del cantiere “__________”, un lavoro iniziato durante la loro gestione e terminato dopo l'acquisto della società da parte di IM 1. I denunciati invocavano il reato di appropriazione indebita, addebitando inoltre all'accusato non precisati reati fallimentari, sostenendo che IM 1 aveva venduto parte dell'inventario dell'azienda nell'imminenza del fallimento. Il 25 maggio 2005 i medesimi denuncianti, unitamente alla loro figlia RI 4 e RI 3, tutti agenti quali creditori insinuati nel fallimento e cessionari del diritto di procedere nei confronti dell'amministratore, hanno inoltrato una seconda denuncia nei confronti di IM 1, per titolo di amministrazione infedele, bancarotta fraudolenta, diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, cattiva gestione e omissione della contabilità. B. Con atto di accusa 5 gennaio 2007 il Procuratore pubblico ha addebitato a IM 1 la sola imputazione di cattiva gestione a norma dell'art. 165 cifra 1 CP, commessa nella sua qualità di azionista unico ed amministratore di __________. Ha contestato a IM 1 due distinti comportamenti costitutivi, a suo dire, del reato ascrittogli, ovvero l'essersi attribuito uno stipendio “sproporzionato rispetto a quello medio della categoria” di fr. 12'000.– netti mensili tra agosto e dicembre 2001 e di fr. 15'000.– netti mensili da gennaio fino al fallimento della società, e l'avere, il 4 febbraio 2002, costituito in pegno il conto bancario della società presso ________ a garanzia di un suo debito personale nei confronti del medesimo istituto, pegno poi escusso da ________ il 25 luglio 2003 per fr. 176'820.65. Con sentenza del 15 ottobre 2008, il Presidente della Corte delle assise correzionali ha prosciolto IM 1 da ogni imputazione, decidendo inoltre di non dar luogo a pronuncia sulle pretese di parte civile e di dissequestrare la relazione bancaria ________ intestata a IM 1 presso la banca ________ (in precedenza ________) e la quota di comproprietà di ½ sul fondo ________, con riserva degli eventuali diritti di pegno degli aventi diritto e delle eventuali restrizioni della facoltà di disporre per diritto esecutivo. Contro tale sentenza sia il Procuratore pubblico, sia le parti civili RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3 hanno inoltrato il 15 ottobre, rispettivamente il 17 ottobre 2008 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi scritti del gravame, presentati il 18, rispettivamente il 19 novembre 2008, essi chiedono:

–    il Procuratore pubblico, in via principale, la riforma della sentenza impugnata, nel senso che IM 1 sia dichiarato autore colpevole di cattiva gestione come descritto nell’atto di accusa, con conseguente sua condanna a una pena pecuniaria di fr. 19'200.– pari a 240 aliquote da fr. 80.–, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, il riconoscimento integrale delle pretese delle parti civili RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3 e il mantenimento dei sequestri della relazione bancaria 635278 intestata a IM 1 presso la banca ________(in precedenza ________) e della quota di comproprietà di ½ sul fondo ________, e in via subordinata, l’annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti a una nuova Corte per nuovo giudizio;

–   RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3, in via principale, la riforma della sentenza impugnata, nel senso che IM 1 sia dichiarato autore colpevole di cattiva gestione come descritto nell’atto di accusa, con conseguente accoglimento delle loro pretese di risarcimento del danno come da loro istanza del 14 ottobre 2008, e il mantenimento dei sequestri della relazione bancaria ________intestata a IM 1 presso la banca ________  (in precedenza ________) e della quota di comproprietà di ½ sul fondo ________, e in via subordinata, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a una nuova Corte per nuovo giudizio. Essi hanno inoltre prodotto, allegandoli al ricorso, copia del conto corrente (relazione ________) presso ________  rubricato “__________”, copia della dichiarazione fiscale 2001 di __________, firmata il 30 giugno 2002 da IM 1 e copia di un promemoria del 18 gennaio 2001 di __________. Con osservazioni 18 dicembre 2008, la parte civile __________ – che non aveva inoltrato ricorso per cassazione – ha dichiarato di condividere le conclusioni dei ricorrenti. Con osservazioni 23 dicembre 2008, IM 1 ha invece chiesto il respingimento dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata, in tutti i suoi dispositivi. Considerando in diritto:                   1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discu- tibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275). 2. Nel prosciogliere l’accusato da ogni addebito, il Presidente della Corte delle assise correzionali ha anzitutto ricordato che al dibattimento, per poter comprendere l'addebito di cattiva gestione nel contesto in cui esso si sarebbe verificato – stante il silenzio dell'inchiesta – ha dovuto chiarire ed accertare i termini e le circostanze dell'acquisto della società, oltre che il controvalore offerto all'accusato a fronte del prezzo di fr. 500'000.–, atteso che per sua parte IM 1 affermava di essere stato ignaro degli aspetti economici e contabili e di essersi fidato delle verifiche del suo precedente patrocinatore, avv. ________ . Egli ha così iniziato ad accertare – prosegue il primo giudice – che alla fine del 2000 la situazione economica di __________ era totalmente disastrata, l'esame dei conti di quell'anno (AI 119) mostrando come il conto economico abbia chiuso con una perdita d'esercizio di poco inferiore ai fr. 900'000.– (fr. 899'356.75), e come a bilancio, a fronte di un capitale azionario di (soli) fr. 150'000.–, vi fossero perdite riportate per fr. 1'134'482.60, oltre ad un ulteriore debito di quasi fr. 500'000.– nei confronti dell'azionista. Quindi la società nel 2000 aveva, a suo dire, lavorato in forte perdita e alla fine dell'anno risultava priva di liquidità e pesantemente esposta nei confronti di banche, correntista e creditori diversi, in altri termini era in una situazione totalmente fallimentare e con un valore economico uguale a zero. I signori RI 1 e RI 2, presenti al dibattimento, rileva ancora il primo giudice, hanno affermato di aver proceduto al risanamento, prima della vendita avvenuta alla fine di giugno 2001, ma il contratto di vendita del pacchetto azionario datato 28 giugno 2001 (allegato A ad AI 1) non menziona il risanamento e contestualmente alla vendita non è stato allestito alcun bilancio intermedio, ciò che non è serio in presenza dell'asserito risanamento finanziario. Contestualmente alla vendita, prosegue il Presidente della Corte d'assise, la società si è spossessata dell'immobile che possedeva, figurante nel bilancio 2000 come voce attiva per fr. 638'919.65 e passiva per un'ipoteca di fr. 500'000.–, alienandolo al precedente azionista RI

1. La valutazione di questa operazione ha permesso al primo giudice di ritenere che in tal modo è stato estratto da una società in stato fallimentare un bene attivo rilevante, senza che nella società venisse immesso denaro, quando invece in un'operazione di risanamento ce lo si sarebbe potuto aspettare; infatti la vendita è stata stipulata al prezzo di fr. 700'000.–, soluti mediante assunzione del debito ipotecario di fr. 490'000.– e per i rimanenti fr. 210'000.– mediante compensazione con parte del credito vantato dal correntista RI 1 nei confronti della sua società. Ciò non ha perciò costituito un'operazione di risanamento della __________. Sull'operazione di risanamento – rileva ancora il Presidente della Corte d'assise – ha in particolare deposto la teste ________, già revisore della società, la quale, a memoria e sulla scorta del raffronto dei bilanci e conti economici del 2000 e 2001, ha tentato di ricostruire l'accaduto. La teste, confermando che non fu allestito alcun bilancio intermedio, ha ricordato che nel 2001 furono però allestiti due conti economici parziali, uno per i primi sei mesi di attività sotto la vecchia gestione e uno per i secondi sei mesi dell'anno, con la gestione dell'accusato e che il conto economico finale (AI 119), sarebbe il risultato dei due conti economici parziali. Sarebbe inoltre esistito, prosegue il primo giudice, un conto bancario denominato “________  ”, da cui sarebbero affluiti dei fondi in società o tramite il quale si sarebbe proceduto al pagamento dei debiti societari. Di tutto ciò, conclude il Presidente della Corte d'assise, non vi è traccia negli atti acquisiti dal Procuratore pubblico. La frammentaria documentazione racimolata dai signori RI 1 e RI 2, durante la sospensione di mezzogiorno del dibattimento, è stata ritenuta dalla teste ________ – valutazione condivisa dal primo giudice – insufficiente per avere un quadro completo delle operazioni di risanamento eseguite, ragione per cui il Presidente della Corte d'assise ha considerato che l'operazione di risanamento doveva essere valutata in primo luogo sulla scorta del conto economico 2001 (l'anno del risanamento) e del raffronto del bilancio del 2000 con quello del 2001 (AI 119). Sulla scorta dei predetti documenti, il primo giudice ha rilevato che se il risanamento è stato capace di azzerare le pregresse perdite a bilancio di oltre 1,1 milioni e di assorbire anche il disavanzo di circa fr. 600'000.– dell'operatività del 2001 (ovvero la differenza tra il cosiddetto “utile lordo” di fr. 2'539'750.81 e il “totale costi” di fr. 3'169'000.57), significa che nella società dovevano essere stati immessi circa 1,7 milioni, ma di simile immissione di denaro non vi è riscontro. D'altronde, aggiunge il Presidente della Corte d'assise, mal si comprende il significato economico dell'agire di chi, da una parte vende il pacchetto azionario di una società fallimentare al prezzo di fr. 500'000.– (immobili societari esclusi), e d'altra parte, immette fr. 1,7 milioni per poter effettuare la vendita. Da ultimo, rileva il primo giudice, rimane il fatto che quand'anche il risanamento fosse stato eseguito, all'accusato (nella migliore delle ipotesi) sarebbe stata ceduta una società con conti in equilibrio e pertanto avente un valore contabile pari al massimo al capitale sociale, ovvero fr. 150'000.–, mentre che alla luce dell'andamento societario degli ultimi anni male si comprenderebbe cosa avrebbe potuto giustificare il prezzo di fr. 500'000.–. Se, di contro, si volesse ammettere la fedefacenza dei conti al 31 dicembre 2001, non si vede, rileva il Presidente della Corte d'assise, come potrebbe essere mosso, almeno fino a quella data, qualsivoglia addebito di cattiva gestione nei confronti dell'accusato, vista la situazione di sostanziale pareggio. 3. Secondo il primo giudice, già nel luglio 2001 l'accusato si è premurato di procurare liquidità alla società, costituendo in pegno una cartella ipotecaria di fr. 200'000.– di sua pertinenza gravante un terreno edificabile sito a ________  (dopo una precedenza di soli fr. 20'000.–), al fine di ottenere dalla ________  una linea di credito di fr. 200'000.– in favore della __________. Nel settembre 2001, rileva ancora il Presidente della Corte d'assise, l'accusato ha ottenuto l'aumento a fr. 400'000.– di detta linea di credito, garantito da una parte dalla cessione dei diritti spettanti alla società dall'appalto ottenuto dalla ________, ma d'altra parte, nuovamente con garanzie provenienti dal suo patrimonio, ovvero mediante la cessione in pegno di una polizza assicurativa sulla vita stipulata appositamente. E ancora, nel maggio 2002 l'accusato, sempre presso la ________, ha depositato fr. 85'000.– in contanti, provento del proprio salario, per garantire (oltre che con la cessione di tutti i crediti della società), un ulteriore aumento, sino a fr. 500'000.–, della facilitazione creditizia in favore della società, con la messa a pegno di quel denaro. Dall'esame dei conti dell'anno 2002, prosegue il Presidente della Corte d'assise, risulta come l'esercizio si sia chiuso con una perdita vicina ai fr. 500'000.–, ciò che la società non era in grado di sopportare e a partire dal gennaio 2003 la società non è più riuscita a fare fronte al pagamento degli stipendi, e il 24 giugno 2003 ne è stato decretato il fallimento, con debiti riportati in graduatoria per circa fr. 2'130'000.–. 4. Il primo giudice ha quindi ricordato che l'imputazione di cattiva gestione di cui all'atto d'accusa concerne due distinte fattispecie: l'attribuzione al titolare di uno stipendio ritenuto esagerato e la messa a pegno del conto aziendale presso ________ in favore di un debito personale dell'accusato. 4.1 Il Presidente della prima Corte, nel contesto dato, non ha condiviso il rimprovero relativo allo stipendio del prevenuto. Egli ha in primo luogo ritenuto non pertinente il confronto – proposto in aula dal Procuratore pubblico – dello stipendio dell'accusato con quello “corrisposto ad un Magistrato dell'ordine giudiziario”. Per altro, prosegue il primo giudice, il Procuratore pubblico sostenendo l'esistenza di una sproporzione rispetto allo stipendio medio della categoria, riferito al settore dell'edilizia, non è stato in grado di comprovare quale sia “lo stipendio medio della categoria” dei titolari di imprese edili, né di fornire cifre al proposito, ammettendo al contrario in requisitoria che non esistono parametri univoci. Il Presidente della Corte d'assise ha pure ritenuto improponibile il confronto – proposto sempre in aula dal Procuratore pubblico – tra lo stipendio che l'accusato percepiva quando lavorava da dipendente e quello di quando era titolare d'azienda. Il primo giudice nel ritenere non esagerato lo stipendio inizialmente attribuitosi dall'accusato ha invece posto l'accento sulla sua formazione professionale, sulla pluriennale esperienza nel settore d'attività, sulla responsabilità aziendale connessa con la conduzione di un'azienda con trenta dipendenti, sull'affermazione che non ha, a suo dire, potuto essere smentita, di avere lavorato anche 70 ore alla settimana. Il Presidente della Corte d'assise ha anche accettato la spiegazione per il successivo aumento di tale retribuzione, dovuto alla necessità di far fronte al pagamento del premio assicurativo per la polizza vita costituita in pegno per assicurare liquidità all'azienda, ritenendo inoltre che, nella misura in cui l'accusato ha potuto accumulare risparmi dal proprio stipendio, li ha poi utilizzati in favore dell'azienda, costituendoli in pegno nel luglio 2002 per assicurare liquidità alla società. Alla luce di ciò il primo giudice ha escluso che lo stipendio in questione costituisse una situazione oggettiva di cattiva gestione. Egli ha pure risposto negativamente al quesito a sapere se, dal profilo soggettivo, IM 1 – in ragione delle informazioni di cui disponeva sull'andamento societario – abbia agito con l'intento di commettere cattiva gestione o comunque sia stato al proposito gravemente negligente o privo di senso di responsabilità. 4.2 Il Presidente dalla Corte d'assise in relazione all'ulteriore addebito mosso dall'atto d'accusa – ovvero la costituzione in pegno di averei bancari della società al fine di garantire un debito personale del prevenuto – ha rilevato che il medesimo appare a prima vista e preso a se stante un atto estraneo agli interessi della società e, quindi, di cattiva gestione. Tuttavia, il primo giudice ha dipoi evidenziato che una disamina globale, non limitata alla sola operazione incriminata, permette di ritenere che neppure in questo caso sussiste una situazione di cattiva gestione. L'accusato – rileva infatti il Presidente dalla Corte d'assise – ha spiegato di aver avuto la necessità di contrarre un mutuo a titolo personale per rimborsare tale ________  che, per prestargli fr. 250'000.– aveva contratto a proprio nome un mutuo con ________  e di aver dovuto garantire il proprio debito con ________  con la messa a pegno nel febbraio 2002 del conto societario. A quel momento, - aggiunge il primo giudice

- l'imputato era tuttavia creditore nei confronti della società per avere dato in pegno presso la ________  una propria cartella ipotecaria a garanzia della linea di credito concessa alla __________, quindi, subentrando la predetta necessità personale, l'accusato avrebbe potuto disdire nei confronti della società la disponibilità a fornire garanzie reali a suo favore e chiedere di rientrare in possesso della propria cartella ipotecaria di fr. 200'000.–. In questo modo, che non appare costitutivo di cattiva gestione, prosegue il Presidente della Corte d'assise, sarebbe verosimilmente avvenuto per mezzo di un equivalente travaso di fondi dal conto societario presso l'________   sul conto societario della ________  e a quel punto il prevenuto avrebbe potuto chiedere un mutuo a titolo personale dando in garanzia la propria cartella ipotecaria senza doversi vedere imputare alcunché. Dal profilo sostanziale, secondo il primo giudice, si ha pertanto che l'accusato ha effettuato una compensazione, gravando il conto societario ________  in una misura che al momento dell'escussione è risultata comunque inferiore alla liquidità da lui precedentemente garantita con l'apporto della propria cartella ipotecaria e di denaro contante (i predetti fr. 85'000.–), ciò che non appare costitutivo di cattiva gestione. E' ben vero – prosegue il primo giudice – che il bilancio 2001 della società menziona come voce attiva un credito di fr. 181'452.55 nei confronti del correntista, per il che dovendo verosimilmente (ma senza che vi sia l'assoluta certezza) il correntista essere a quel momento identificato con l'accusato, parrebbe che a quella data, quindi già prima della messa a pegno del conto societario, il prevenuto fosse già debitore della società di questo ingente importo, e questo nonostante la predetta messa a disposizione da parte sua di garanzie reali per fr. 200'000.–. D'altronde, rileva ancora il Presidente della Corte d'assise, i conti del 2001 della società non sono attendibili (o quanto meno non possono essere ritenuti prova certa in danno dell'accusato) ed inoltre al dibattimento nulla è emerso e nulla è stato spiegato al riguardo delle circostanze a seguito delle quali l'accusato avrebbe dovuto essere debitore della società di un simile importo nonostante l'apporto della predetta garanzia reale e dopo soli pochi mesi di conduzione dell'azienda. Secondo il primo giudice, appare perciò lecito il dubbio che quella voce attiva debba essere inserita in un contesto di cosmesi contabile grazie alla quale nel raffronto dei conti del 2000 con quelli del 2001 è emerso un miglioramento di 1,7 milioni senza che vi siano riscontri oggettivi dell'immissione nel patrimonio dell'azienda di un simile importo di denaro. Il Presidente dalla Corte d'assise ne ha pertanto concluso, in base alla situazione vista nel suo complesso, che la messa a pegno del conto aziendale del febbraio 2002 non è un atto di cattiva gestione, potendo essere giustificata alla luce del comprovato credito che egli aveva per avere dato in pegno un bene personale del valore di fr. 200'000.– per garantire alla società un equivalente apporto di liquidità . 5. Il primo giudice ha quindi concluso che una visione complessiva di questa vicenda mostra come IM 1 non ha abusato dell'istituto della persona giuridica a proprio vantaggio, né ha causato il dissesto della società da lui acquistata per circostanze strutturali a lui addebitabili o a causa di una gestione avvenuta o altrimenti gravemente negligente. Vero appare invece, secondo il Presidente dalla Corte d'assise, che egli, senza esserne ben consapevole, ha acquistato un'azienda che si trovava già in gravissima difficoltà e che si è adoperato, immettendovi anche mezzi propri entro i limiti delle proprie possibilità economiche, per tentare di gestirla con buon esito, senza l'intento di provocarne il dissesto o di danneggiarne i creditori. Sulla base delle informazioni disponibili – ritiene ancora il primo giudice – il rapido fallimento sembra essere dipeso da difficoltà contingenti incontrate in alcuni cantieri, connesse ad una strutturale debolezza causata dalla carenza di liquidità e da un limitato (per rapporto alle spese correnti, in particolare la massa salariale) accesso a fonti di credito, così da non avere le risorse e le riserve per superare indenne un momento difficile. I. Sul ricorso del Procuratore pubblico 6. Il Magistrato d'accusa, fondandosi sull'art. 288 lett. b CPP, adduce quale motivo di cassazione l'esistenza di vizi essenziali di procedura (ricorso, pag. 1 verso il basso). Motiva il gravame disseminando le proprie argomentazioni in cinque pagine del ricorso (da pag. 2 in basso a pag. 6 verso il basso), frapponendole e sovrapponendole a censure d'arbitrio e concludendo che “i vizi essenziali di procedura” dovranno “portare alla riforma della sentenza impugnata, nel senso auspicato al termine del ricorso” (gravame, pag. 6 verso il basso), dove postula solo in via subordinata l'annullamento della sentenza e il rinvio degli atti ad altra Corte per nuovo giudizio. La mancata precisa indicazione delle “norme essenziali di procedura” che si pretendono lese (ricorso, pag. 6 verso il mezzo), come pure l'imprecisione dei motivi addotti e delle richieste conclusive, rendono il ricorso d'acchito irricevibile su questo punto (art. 289 cpv. 2 CPP). 7. A titolo abbondanziale si rileva comunque che l'ammissibilità del ricorso per cassazione per vizi essenziali di procedura, presuppone che il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità non appena possibile (art. 288 lett. b CPP). Un vizio di procedura può certo emergere anche dopo il dibattimento, in particolare ove riguardi l'intimazione della sentenza o la sua motivazione, con possibilità in tal caso di invocarlo per la prima volta in sede di cassazione; nondimeno in tutti gli altri casi il vizio deve essere sollevato senza indugio, davanti alla Corte di merito, in modo da poter rimediare allo stesso tempestivamente (CCRP inc. 17.2000.29, sentenza del 23 ottobre 2000 in re M., consid. 2 a). 7.1 In concreto il ricorrente ha sostenuto, da pagina 2 (in basso) a pagina 3 (in alto) del ricorso, che il Presidente della Corte d'assise “ha proceduto d'ufficio nel corso del dibattimento, senza alcuna istanza della difesa e senza preventiva comunicazione alle parti, neppure in merito ai rogiti di vendita delle 3 PPP, acquisiti formalmente agli atti del dibattimento (doc. dib. 1), malgrado il Presidente avesse provveduto a richiederli in copia nei giorni precedenti il pubblico dibattimento” (ricorso, pag. 2 in basso e pag. 3 in alto). Egli è poi ritornato sull'argomento a pagina 6 (verso l'alto) del ricorso, sostenendo che il primo giudice “doveva dare comunicazione alle parti dell'avvenuta acquisizione dei rogiti relativi alla 3 PPP, permettendo così alle parti civili di prepararsi adeguatamente sul tema”. Il ricorrente non sostiene di aver appreso solo dalla motivazione della sentenza che il primo giudice ha richiesto i predetti documenti nei giorni precedenti il dibattimento. Tantomeno pretende che il Presidente della Corte d'assise abbia violato l'art. 227 cpv. 6 CPP, a norma del quale l'assunzione d'ufficio è decisa con ordinanza, intimata a tutte le parti. Ancor meno il Magistrato d'accusa ha eccepito al dibattimento vizi procedurali per l'agire del primo giudice allorquando il medesimo ha assuto agli atti “per sua iniziativa” i rogiti in questione (cfr. verbale dibattimento, pag. . 2 verso il mezzo; sentenza impugnata, consid. 8). Non risulta per altro che al Procuratore pubblico e alla parte civile sia stata negata la possibilità di visionare i documenti in questione e che alle medesime parti sia stata respinta una richiesta – neppure formulata – di interruzione del dibattimento a norma dell'art. 238 CPP, per preparasi adeguatamente sul tema. Le argomentazioni del ricorrente risultano, dunque, palesemente tardive e irricevibili. 7.2 Il Procuratore pubblico sostiene poi che il Presidente della Corte d'assise che “aveva, con ogni verosimiglianza, maturato il convincimento che i dati di bilancio non fossero attendibili su molti punti, tra i quali l'operazione di risanamento, avrebbe dovuto provvedere a richiamare tutti i conti e le schede del bilancio 2001, in particolare le schede relative all'operazione di risanamento e la voce correntisti all'attivo, così da chiarire gli eventuali dubbi sulla base di atti completi e non di semplici congetture”, quindi che “il Presidente ha limitato arbitrariamente i poteri indagatori” concessigli dall'art. 227 cpv. 5 CPP e “soprattutto, ha violato il principio della parità delle armi, sorprendendo le parti civili, che, stante il breve lasso di tempo loro concesso (breve pausa di mezzogiorno), non sono state in grado di produrre le schede del bilancio” (ricorso, pag. 3 verso l'alto; pag. 5 verso il basso e pag. 6 verso l'alto). Le argomentazioni del ricorrente sono nuovamente irricevibili e pretestuose, nella misura in cui neppure indicano quale norma procedurale sarebbe stata disattesa dal primo giudice. Del resto l'art. 227 cpv. 5 CPP conferisce una facoltà – e non certo un obbligo – al giudice di assumere prove d'ufficio. Il Magistrato d'accusa (senza poi dimenticare che incombe a lui) il compito di provare le accuse mosse nei confronti del prevenuto, indicando e chiedendo se del caso – mediante istanza motivata – l'assunzione di prove nuove o diverse rispetto a quelle assunte con l'istruzione formale (art. 227 cpv. 3 CPP). Il principio di uguaglianza della armi – elemento della più ampia nozione di equo processo – esige poi che a ciascuna parte sia data l'opportunità di addurre le proprie ragioni e difese in condizioni che non la pongano in sostanziale svantaggio rispetto alla parte avversa; ciò implica anche il diritto delle parti di prendere conoscenza di tutti gli atti presentati al giudice e di discuterli (Malinverni/Hottelier, La pratique suisse relative au droit de l'homme, in SZIER 2002, n. 6.1.11 pag. 430-431 e SZIER 2004, n. 6.1.6 pag. 308). Non risulta che al Procuratore pubblico e alla parte civile sia stata negata la possibilità di visionare e discutere gli atti che hanno fondato la decisione della Corte e che alle medesime parti sia stata rifiutata una richiesta – neppure formulata – di interruzione del dibattimento a norma dell'art. 238 CPP, per produrre le schede contabili del bilancio, in specie quelle relative al preteso risanamento della __________ prima del trapasso delle azioni a IM 1 . 7.3 Pure manifestamente irricevibili risultano le argomentazioni del Procuratore pubblico secondo le quali le parti civili si sarebbero viste, “di fatto, trasformare dal Presidente in indagati” dovendo difendersi “dall'accusa, infondata, di aver fatto un'operazione di risanamento di pura cosmesi contabile, senza un risanamento effettivo” e che il primo giudice avrebbe “istruito in modo molto sommario l'ipotesi accusatoria” (ricorso, pag. 3 nel mezzo). Il Magistrato d'accusa non indica, nuovamente, quali disposizioni procedurali avrebbe disatteso il Presidente della Corte d'assise nella conduzione del processo, limitandosi a far valere doglianze che non trovano riscontro negli atti del processo. 8. Nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 1995, l'art. 165 CP menziona qualle cattiva gestione l'insufficiente dotazione di capitale, le spese sproporzionate, le speculazioni avventate, i crediti concessi o utilizzati con leggerezza, la svendita di valori patrimoniali, la grave negligenza da parte del debitore nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni. Questa enumerazione, che non è esaustiva, è in parte identica a quella che figurava nell'art. 165 vCP (bancarotta semplice ed insolvenza) [Messaggio del Consiglio federale del 24 aprile 1991 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare, FF 1991 II p. 872]. L'art. 165 CP, diversamente dall'art. 164 CP, concerne piuttosto un comportamento complessivo (Globalverhalten), che va valutato dal giudice, nella realizzazione dei suoi atti costitutivi, con ampio margine d'apprezzamento (Donatsch, Strafrecht III, Zurigo 2008, pag. 337; Wermeille, La diminution effective de l'actif au préjudice des creanciers et la gestion fautive, in RPS 1999 pag. 385). Nell'apprezzare il comportamento si dovrà in particolare valutare se vi sia stata una mancanza di senso di responsabilità che denota indiscutibilmente una leggerezza riprovevole (DTF 115 IV 41, consid. 2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 21-22 ad 165 pag. 481). 8.1 Il Presidente della Corte d'assise ha fatto una chiara disamina delle due distinte e concrete fattispecie menzionate nell'atto d'accusa – l'attribuzione al titolare della società di uno stipendio ritenuto esagerato e la messa a pegno del conto aziendale presso ________ in favore di un debito personale dell'accusato – inserendo le sue valutazioni nel contesto generale nel quale si sono svolti i fatti. Il primo giudice ha in definitiva concluso di non aver maturato il convincimento dell'esistenza di una complessiva situazione in cui a IM 1 possano essere rimproverati comportamenti quali quelli descritti all'art. 165 cifra 1 CP, dovendosi inoltre ritenere come egli stesso abbia immesso e perso ingenti somme di denaro in questa operazione, senza trarne personale profitto all'infuori del suo (legittimo) salario. Dette valutazioni – in gran parte riportate sopra (consid. 2-5) – non sono state oggetto di un compiuto e puntuale confronto da parte del ricorrente, che si è limitato a contestare, con argomenti quasi esclusivamente appellatori, alcune considerazioni del primo giudice, estrapolate dal loro contesto complessivo. Ciò non è serio e pone seri dubbi dal profilo della ricevibilità del gravame. Comunque, le contestazioni del ricorrente verranno passate in rassegna, nella misura in cui ciò si riveli possibile, nonostante il mancato preciso riferimento al comportamento generale del prevenuto non valutato negativamente dal primo giudice. 8.2 Al punto 4.1 (pag. 3) del ricorso, il Magistrato d'accusa non ritiene di poter “condividere l'appunto che gli è stato rivolto dal Presidente della Corte d'assise, secondo cui l'istruttoria predibattimentale avrebbe dovuto chiarire i bilanci e l'operazione di risanamento”, così come “il rimprovero di non aver sufficientemente chiarito i termini, le circostanze oltre che il controvalore dell'acquisto della società, inteso come congruità del prezzo di cessione”. Il ricorrente ammette con ciò di non aver chiarito, nell'istruttoria che ha preceduto il dibattimento, i bilanci e l'operazione di risanamento. Ammette pure – poche righe più sotto – che dagli accertamenti eseguiti durante l'inchiesta è emerso che non è stato allestito un bilancio intermedio al 30 giugno 2001, al momento del trapasso della società e che a IM 1 e al suo avvocato è stato mostrato solo il bilancio dell'anno 2000. La circostanza poi che l'acquirente, al momento dell'acquisto, abbia rinunciato a chiedere il bilancio intermedio è priva di rilievo e non dispensa l'autorità inquirente e il giudice dall'approfondire una simile modalità di trapasso che il Presidente della Corte d'assise ha rettamente definito come fatto “assai strano già in una situazione normale, ma” ancor “più strano” in presenza e nell'occasione “di un'asserita importante manovra finanziaria di risanamento” (sentenza impugnata, consid. 7). Quale rilevanza avrebbero potuto avere le considerazioni che il primo giudice – secondo il ricorrente – avrebbe “arbitrariamente omesso di considerare in sentenza” sugli accordi di cessione, di cui riferisce nel ricorso (a pag. 3 in basso e pag. 4 in alto), il Procuratore pubblico non spiega. Il ricorso si rivela pertanto palesemente infondato. Al punto 4.2 (pag. 4) del ricorso, il Magistrato d'accusa rileva che a pag. 7 della sentenza il primo giudice ha indicato che a fine 2000, “la situazione economica era a quel momento totalmente fallimentare e che il valore economico della società equivaleva a zero”. Poi – prosegue il ricorrente – il Presidente della Corte d'assise ha considerato che la società si sarebbe spossessata dell'immobile, che possedeva (3 unità PPP) figurante a bilancio come voce attiva per fr. 638'919.65 e passiva per fr. 500'000.–, al prezzo di fr. 700'000.–, soluti mediante assunzione del debito ipotecario e per la parte restante mediante compensazione con parte del credito vantato dal correntista RI 1. A dire del primo giudice – rileva ancora la pubblica accusa – l'operazione avrebbe portato ad estrarre un bene, senza immissione di fondi, perché a suo dire, nell'ambito dell'operazione di risanamento il correntista avrebbe dovuto rinunciare al proprio credito nei confronti della società. Da ciò – conclude il Procuratore pubblico – il primo giudice ha dedotto che non si tratta di un'operazione di risanamento. Secondo il ricorrente tali accertamenti del Presidente della Corte d'assise sarebbero “assolutamente arbitrari, frutto di una valutazione unilaterale e priva di fondamento delle risultanze istruttorie”. Egli tuttavia, ancora una volta, non motiva le sue doglianze. Tanto meno spiega in quale modo la predetta operazione di scorporo delle 3 unità PPP avrebbe contribuito al preteso risanamento della società prima quest'ultima fosse acquistata dal prevenuto. L'invocata “trasparenza” che sarebbe a suo dire stata rispettata per il tramite della clausola n. 6 del primo contratto di cessione non è di alcuna utilità ai fini della comprensione del risanamento in relazione all'operazione anzidetta. Il Magistrato d'accusa rileva poi che “tra le varie forme di risanamento comunemente ammesse non vi è soltanto l'immissione di fondi freschi” (ricorso, pag. 4 nel mazzo e pag. 7 verso il mezzo). Tuttavia non indica le esatte modalità di risanamento che sarebbero state messe in atto nel caso in esame. Al punto 4.3 (pag. 5) del ricorso, il Procuratore pubblico insiste poi sulla “fedefacenza dei bilanci, in particolare di quello del 2000 e dell'operazione di risanamento” con riferimento al fatto che durante l'inchiesta sarebbero stati acquisiti agli atti i bilanci revisionati. Un bilancio revisionato da un revisore dotato dei necessari requisiti, farebbe, a suo dire, fede e non potrebbe essere valutato a libera discrezione neppure dal giudice. Il Magistrato d'accusa tralascia tuttavia il fatto essenziale che il bilancio intermedio al 30 giugno 2001 – momento della cessione – non è agli atti, in quanto non è stato allestito. Visto il silenzio dell'inchiesta predibattimentale, certamente legittime sono state le richieste di spiegazione formulate in aula dal primo giudice, tra l'altro al revisore dei conti signora ________, sui dettagli delle operazioni di risanamento in una situazione certamente “strana” e poco comprensibile. L'anomalia è stata rilevata giustamente dal primo giudice nel fatto che il bilancio 2000 della __________ faceva stato di una situazione fortemente indebitata, il contratto di cessione 28 giugno 2001 del pacchetto azionario non menzionava risanamenti, non è stato allestito un bilancio intermedio al 30 giugno 2001 e il bilancio 2001 presentava per contro una situazione totalmente risanata. L'incomprensibilità della situazione, segnatamente delle modalità di risanamento, era rafforzata dal fatto che la clausola n. 6 del contratto di cessione escludeva dalla cessione gli immobili posseduti dalla società (3 particelle PPP di cui al fondo base n. ________) e che dall'atto notarile – assunto agli atti per iniziativa del primo giudice (doc. dib. 1) – di vendita di quegli immobili (bene attivo rilevante di una società in stato fallimentare), non risultava il versamento di denaro contante provento della vendita a risanamento della società. La teste ________ non è però stata in grado di fornire spiegazioni, essendosi essa limitata a riferire in aula di ricordare essere avvenuto un risanamento, non riuscendo tuttavia a dare una risposta precisa circa le modalità del medesimo. In simili circostanze non appare arbitrario l'accertamento del Presidente della Corte d'assise che ha ritenuto non attendibile il bilancio 2001 della società e che – nonostante che qualcosa per risanare sia stato fatto – all'accusato è stata venduta per fr. 500'000.– una società in precarie condizioni economiche, priva di mezzi liquidi e di facilitazioni creditizie e che lavorava tendenzialmente in forte deficit. Tanto meno le considerazioni del ricorrente, di cui al punto 4.4 (pag. 6-7) del ricorso, permettono di ritenere il contrario, essendosi egli limitato a ribadire la propria tesi con argomentazioni di stampo appellatorio, addossando a torto al primo giudice la responsabilità di mancati “richiami di atti”, che spettava invero semmai al Magistrato d'accusa e alla parte civile procurare chiedendo, se del caso, un'interruzione del dibattimento (art. 238 CPP). Del resto, vista l'insistenza del Presidente della Corte d'assise – attestata anche dal ricorrente (ricorso, punto 3) – era palese che il medesimo dubitava delle fedefacenza del bilancio 2001 della società e del preteso risanamento. Fedefacenza che, in aula, il revisore dei conti, “in assenza dell'estratto del conto risanamento” (audizione ________, verb. dib. pag. 7), non è stato in grado di rendere verosimile. Il Procuratore pubblico nell'atto d'accusa aveva addebitato quale atto di cattiva gestione lo stipendio che l'azionista IM 1 si è riconosciuto “di oltre fr. 12'000.– per il 2001” e “oltre fr. 15'000.– per il 2002 e sino alla pronuncia del fallimento”, sostenendo che si trattava di salario “sproporzionato rispetto a quello medio della categoria”. Tesi questa ribadita in aula e che il Presidente della Corte d'assise ha ritenuto non comprovata, avendo, tra l'altro, il Magistrato d'accusa ammesso in requisitoria che non esistono parametri univoci per gli stipendi di categoria. Al punto 5.2 (pag. 8-9) del ricorso, il Procuratore pubblico sostiene ora che in realtà “poco importa se non vi sono stipendi medi per la categoria; ciò che è determinante è il fatto che lo stipendio che si è attribuito IM 1  non era proporzionato rispetto al capitale ed ai ricavi della società, tanto più che anche la di lui moglie era stipendiata dalla società ed insieme percepivano oltre fr. 20'000.–”. L'argomento è nuovo e fa riferimento a fatti – in particolare il salario complessivo di fr. 20'000.– presuntamene percepito dai due coniugi IM 1  – neppure contemplati dall'atto d'accusa. Già per questo motivo la censura risulta irricevibile, pena la violazione del principio accusatorio. Comunque, a titolo abbondanziale si rileva che dagli atti emerge che la signora ________  percepiva uno stipendio netto mensile di fr. 1'882.50.– comprensivo della tredicesima mensilità (AI 39, plico dichiarazione d'imposta 2003A: certificato di salario), per cui l'importo complessivo degli stipendi dei due coniugi indicato dal ricorrente è decisamente fuori luogo. D'altro canto neppure la pubblica accusa ha sostenuto che il salario inizialmente percepito da IM 1 – indicato nell'atto d'accusa in fr. 12'000.- mensili – fosse fortemente sproporzionato rispetto a ciò che è usuale e ragionevole, avuto riguardo alla formazione professionale del prevenuto, che aveva una pluriennale esperienza nel settore d'attività, alla responsabilità aziendale connessa alla conduzione di un'azienda con 30 dipendenti, al rischio economico assunto e al fatto, riferito dall'accusato e che non ha potuto essere smentito, di lavorare anche 70 ore alla settimana. Il fatto poi che IM 1 fosse o meno in possesso di un titolo accademico è privo di rilievo. Pure irrilevanti per il giudizio – in quanto non confrontabili – sono i salari percepiti dal prevenuto nel suo precedente impiego e quelli della vecchia gestione della società. Il ricorrente non si confronta poi con l'argomentazione con la quale il primo giudice ha accettato l'aumento di retribuzione messo in atto da IM 1 a partire dal gennaio 2002, per la necessità di far fronte al pagamento del premio assicurativo per la polizza costituita in pegno per assicurare liquidità all'azienda. Nulla dice neppure sulla considerazione con la quale il Presidente della Corte d'assise ha dato atto che, nella misura in cui l'accusato ha potuto accumulare risparmi dal proprio stipendio, egli li ha poi costituiti a pegno nel luglio 2002 per assicurare liquidità alla società. L'eccesso di costi dello stipendio – segnalato dal revisore ________ solo nel gennaio 2003, e giustificato già allora dall'accusato con la necessità di far fronte agli impegni con le banche (AI T3 pag. 1-2) – è poi ben poca cosa rispetto ai debiti complessivi emersi in sede fallimentare. Dagli atti si può per altro desumere – diversamente da quanto sostenuto dal Magistrato d'accusa – che il versamento del salario a IM 1 sia cessato prima del fallimento decretato il 24 giugno 2003, o abbia quanto meno subìto negli ultimi mesi una consistente riduzione (cfr. AI 39, plico dichiarazione d'imposta 2003B). Le censure d'arbitrio del ricorrente si rivelano dunque nuovamente prive di consistenza. Al punto 5.1 (pag. 7-8) del ricorso, il Magistrato d'accusa ribadisce pure che va addebitato quale atto di cattiva gestione anche il fatto che IM 1 abbia messo a pegno, nel febbraio 2002, degli averi societari a garanzia di una facilitazione creditizia concessa da ________ per l'importo di fr. 250'000.–, aggravando in tal modo l'indebitamento della società di fr. 176'820.–. Ancora una volta la pubblica accusa non si confronta con le pertinenti considerazioni con le quali il Presidente della Corte d'assise, esaminando la fattispecie nel suo complesso, ha escluso che anche questo puntuale rimprovero dell'atto d'accusa possa reggere ed essere addebitato a IM 1 quale cattiva gestione. Il ricorrente si dilunga in effetti in considerazioni di stampo appellatorio e in presunte omissioni del giudice di prime cure. A titolo abbondanziale si rileva che il primo giudice ha rettamente evidenziato che l'accusato non aveva l'obbligo di disporre di capitale proprio per procedere all'acquisto delle azioni e che la fattispecie ora in esame non è affatto assimilabile alla “insufficiente dotazione di capitale” di cui all'art. 165 cifra CP, che va semmai riferita alla società anonima ma che è situazione che con ogni evidenza non ha creato l'accusato. Tantomeno può essere ammessa, ha pure rilevato il Presidente della Corte d'assise, anche solo un'ipotesi di cattiva gestione per non aver messo a disposizione della società risorse maggiori di quelle che l'accusato ha potuto mobilitare; non esiste infatti alcun obbligo dell'azionista eccedente quello di liberare le azioni da lui sottoscritte, né incombe per legge all'amministratore di finanziare o capitalizzare la società, salvo che egli si sia contrattualmente impegnato nei confronti della stessa, ciò che non risulta essere il caso nella fattispecie ora in esame. Vero è semmai – concludeva il primo giudice – che la società anonima, in quanto soggetto giuridico a se stante, deve essa stessa essere in grado di fare fronte alle proprie necessità economiche, ed è manifesto che questo non può essere il caso per un'impresa con trenta dipendenti con conti “risanati” nel senso che (nella migliore delle ipotesi) le sono stati azzerati i debiti, ma che non dispone di un centesimo di liquidità; situazione questa che non è stata creata dal prevenuto e alla quale IM 1  ha semmai cercato di ovviare con mezzi propri. Il ricorrente non si è minimamente confrontato con le predette pertinenti considerazioni del Presidente della Corte d'assise. L'esame delle dichiarazioni d'imposta versate in atti conferma la non arbitrarietà delle considerazioni del primo giudice. Permette anzi di ritenere che IM 1 non solo non ha ricavato utili dalla propria attività con __________, ma anche che, nel tentativo di salvare la società garantendone la liquidità, ha aumentato la propria posizione debitoria personale di almeno fr. 500'000.– (AI 39, plico dichiarazione d'imposta 2004, in particolare modulo n. 5: debiti nei confronti della ________). Ciò ad ulteriore conferma di un comportamento che non denota nel complesso da parte sua nè mancanza di responsabilità nè riprovevole leggerezza. In simile contesto, le considerazioni del ricorrente sull'arbitrarietà della decisione del primo giudice, che avrebbe, a suo dire, “ammesso una scriminante (ovvero una legittima compensazione) per un atto oggettivamente e soggettivamente di cattiva gestione”, appaiono del tutto fuori luogo. Le argomentazioni del ricorrente cadono pertanto nuovamente nel vuoto. 9. Da quanto precede discende che, nella (limitata) misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico deve essere disatteso, siccome infondato. II.   Sul ricorso di RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3 (parti civili) 10. Davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale non sono ammissibili documenti né altri mezzi di prova nuovi. Tale divieto è sempre stato ribadito dalla giurisprudenza (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; sentenze CCRP del 18 agosto 2004, 17.2004.48 consid. 1; 26 novembre 2004, 17.2004.40 consid. 1), un ricorso per cassazione dovendo essere giudicato sulla base dello stesso materiale processuale vagliato in prima sede. Non possono dunque entrare in linea di conto, ai fini del giudizio, i documenti [copia del conto corrente (relazione ________) presso ________  rubricato “__________”, copia della dichiarazione fiscale 2001 di __________, firmata il 30 giugno 2002 da IM 1 e copia di un promemoria del 18 gennaio 2001 di __________] che i ricorrenti accludono al loro memoriale. 11. Anche le parti civili, fondandosi sull'art. 288 lett. b CPP, adducono quale motivo di cassazione l'esistenza di vizi essenziali di procedura (ricorso, pag. 2 verso il mezzo). Motivano poi il gravame disseminando le proprie argomentazioni da pagina 8 verso l'alto a pagina 10 verso il mezzo del ricorso, frapponendole e sovrapponendole a censure d'arbitrio, senza trarre precise conclusioni dal loro argomentare. Nelle domande formulate in ingresso (ricorso, pag. 2) postulano del resto solo in via subordinata l'annullamento della sentenza e il rinvio degli atti ad altra Corte per nuovo giudizio. La mancata precisa indicazione delle norme essenziali di procedura che il primo giudice avrebbe leso, come pure l'imprecisione dei motivi addotti e delle richieste conclusive, rendono il ricorso d'acchito irricevibile su questo punto (art. 289 cpv. 2 CPP). 12 A titolo abbondanziale si ribadisce comunque, come già detto sopra (consid. 7), che l'ammissibilità del ricorso per cassazione per vizi essenziali di procedura, presuppone che il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità non appena possibile (art. 288 lett. b CPP). Un vizio di procedura può certo emergere anche dopo il dibattimento, in particolare ove riguardi l'intimazione della sentenza o la sua motivazione, con possibilità in tal caso di invocarlo per la prima volta in sede di cassazione; nondimeno in tutti gli altri casi il vizio deve essere sollevato senza indugio, davanti alla Corte di merito, in modo da poter rimediare allo stesso tempestivamente (CCRP inc. 17.2000.29, sentenza del 23 ottobre 2000 in re M., consid. 2 a). 12.1 Le censure delle parti civili ricalcano in gran parte quelle della pubblica accusa. 12.2 I ricorrenti lamentano che il Presidente della Corte d'assise non avrebbe “notificato né alle parti civili, né alla Procuratrice di avere assunto agli atti prima del dibattimento i contratti di compravendita delle tre PPP di ________ (doc. dib. 1 e 2)” (ricorso, pag. 9 verso il mezzo). Questo modo di agire non li avrebbe messi nelle condizioni di esporre adeguatamente le loro ragioni. Il ricorrenti non sostengono di aver appreso solo dalla motivazione della sentenza che il primo giudice ha richiesto i predetti documenti nei giorni precedenti il dibattimento. Tantomeno pretendono che il Presidente della Corte d'assise abbia violato l'art. 227 cpv. 6 CPP, a norma del quale l'assunzione d'ufficio è decisa con ordinanza, intimata a tutte le parti. Ancor meno le parti civili hanno eccepito al dibattimento vizi procedurali per l'agire del primo giudice allorquando il medesimo ha assunto agli atti “per sua iniziativa” i rogiti in questione (cfr. verbale dibattimento, pag. . 2 verso il mezzo; sentenza impugnata, consid. 8). Non risulta per altro che al Procuratore pubblico e alla parte civile sia stata negata la possibilità di visionare i documenti in questione e che alle medesime parti sia stata rifiutata una richiesta – neppure formulata – di interruzione del dibattimento a norma dell'art. 238 CPP, per preparasi adeguatamente sul tema. Le argomentazioni dei ricorrenti risultano dunque palesemente tardive e irricevibili. 12.3 Le parti civili sostengono di essere “state sorprese in dibattimento dalle richieste e dal comportamento non equidistante della Corte” e di aver “potuto produrre i (pochi) documenti dibattimentali, correndo in ufficio, cercandoli negli archivi e contattando la ________, durante la pausa pranzo”, come pure che “il brevissimo tempo della pausa pranzo, durante il quale il dibattimento è stato sospeso, non è stato sufficiente per rendere disponibile e produrre tutta la documentazione utile a chiarire i punti che il giudice desiderava istruire” (ricorso, pag. 9). Rilevano quindi che il giudizio del primo giudice sarebbe, tra l'altro, “il risultato di vizi essenziali di procedura, in violazione del principio della parità delle armi e della buona fede processuale (senza sorprese) anche alle parti civili”, lamentando anche “l'autopreclusione di possibilità indagatorie da parte del Giudice (art. 227 CPP)” (ricorso, pag. 10 verso il mezzo). Lamentele sulla pretesa mancanza di equidistanza del primo giudice non sono notoriamente di competenza di questa Corte, cui non compete l'esame di istanze di ricusa, che per altro neppure risulta siano state formalizzate a norma degli art. 43 e segg. CPP. D'altro canto, come già detto sopra (consid. 7) evadendo analoghe contestazioni del Magistrato d'accusa, le argomentazioni dei ricorrenti sono palesemente pretestuose e irricevibili, nella misura in cui non indicano quale norma procedurale sarebbe stata disattesa dal primo giudice, ritenuto, tra l'altro, che la tesi – riferita all'art. 227 CPP – dell'autopreclusione di possibilità indagatorie del giudice risulta finanche assurda. Del resto, con riferimento alla pretesa violazione del principio dell'uguaglianza delle armi e della buona fede processuale, non risulta che alle parti civili sia stata negata la possibilità di visionare e discutere gli atti che hanno fondato la decisione della Corte e che alle medesime parti sia stata rifiutata una richiesta – neppure formulata – di interruzione del dibattimento a norma dell'art. 238 CPP, per produrre la documentazione a loro dire utile per un diverso convincimento del primo giudice. 12.4 Pure manifestamente irricevibili risultano le argomentazioni dei ricorrenti secondo le quali essi sarebbero “stati trasposti” dalla Corte “dalla loro posizione di parti civili e lesi nella posizione di accusati” e in tal modo la Corte avrebbe “violato dei principi fondamentali del diritto procedurale, quale la parità di trattamento da cui emana il principio della garanzia delle armi” (ricorso, pag. 8). Le parti civili non indicano quali disposizioni procedurali avrebbe leso il Presidente della Corte d'assise nella conduzione del processo, limitandosi a far valere doglianze che non trovano riscontro negli atti del processo. 13. Anche le parti civili – come il Magistrato d'accusa – non si confrontano con la chiara disamina fatta dal primo giudice in merito al comportamento complessivo di IM 1, limitandosi a contestare, con argomenti quasi esclusivamente appellatori, alcune considerazioni del Presidente della Corte d'assise estrapolate dal loro contesto. Ciò non è serio e pone seri dubbi sulla ricevibilità del gravame. Comunque, le contestazioni dei ricorrenti verranno passate in rassegna, nella misura in cui ciò si riveli possibile, nonostante il mancato preciso riferimento al comportamento complessivo del prevenuto non valutato negativamente dal primo giudice. 13.1 Al punto 4 (pag. 10 e 11) del ricorso, i ricorrenti sostengono che dall'istruttoria è emerso che IM 1 si sarebbe attribuito uno stipendio sproporzionato, superiore a fr. 12'000.– mensili netti tra agosto e dicembre 2001 e superiore a fr. 15'000.– netti da gennaio 2002 e fino alla pronuncia del fallimento, a cui va, a suo dire aggiunto lo stipendio accordato alla moglie, per cui “i coniugi IM 1  percepivano assieme uno stipendio superiore ai fr. 20'000.–”. I ricorrenti, a sostegno della sproporzione,  fanno pure riferimento agli stipendi che l'accusato percepiva nei precedenti impieghi e al fatto che le signore ________ e ________  avevano fatto presente a IM 1  che era uno stipendio eccessivo, senza che egli si sia ridotto lo stipendio. Trattandosi di argomenti, per altro appellatori e – nella misura in cui fanno riferimento allo stipendio di ________  – anche nuovi e non contemplati dall'atto d'accusa, pure fatti valere dal Magistrato d'accusa e già ritenuti irricevibili e infondati, si rinvia a quanto detto sopra (consid. 8.2). 13.2 Al punto 2 (pag. 4-8) del ricorso, i ricorrenti si soffermano sulla messa a pegno del conto aziendale presso ________ in favore di un debito personale dell'accusato. A pagina 4 (verso il mezzo), dopo aver riassunto il considerando n. 16 della sentenza impugnata, i ricorrenti sostengono che il primo giudice avrebbe fatto una valutazione arbitraria, senza tuttavia motivare in alcun modo la censura, che si avvera pertanto palesemente irricevibile. A pagina 4 (dal mezzo verso il basso), i ricorrenti si soffermano sulla considerazione del Presidente della Corte d'assise, là dove ha ritenuto che dal profilo sostanziale l'accusato ha effettuato una compensazione, gravando il conto societario presso ________ in una misura che al momento dell'escussione è risultata comunque inferiore alla liquidità da lui precedentemente garantita con l'apporto della propria cartella ipotecaria e di denaro contante (fr. 85'000.–). Secondo i ricorrenti, detta considerazione sarebbe errata dal punto di vista giuridico, non essendo possibile operare una compensazione per l'assenza di identità tra le parti e di prestazioni della stessa specie. In altri termini, non si potrebbe, “compensare un debito di IM 1  con un credito della Banca, semmai garantito da IM 1 ”; non risulterebbe inoltre che “ad oggi la Banca abbia realizzato il pegno” e la particella n. ________ sarebbe “ancora comproprietà in ragione di un mezzo di  IM 1 ”. E' certamente vero che il termine “compensazione” utilizzato dal primo non è calzante dal profilo giuridico. Del resto il Presidente della Corte d'assise parla di “sostanziale” compensazione. La censura non è in ogni caso di rilievo. Non vi è infatti ragione di ritenere – né tanto meno i ricorrenti lo sostengono – che la Banca abbia rinunciato a realizzare il predetto pegno. Prova ne è che l'imputato ha iscritto il pegno nell'elenco debiti delle dichiarazioni d'imposta (AI 39, plico dichiarazione d'imposta 2004, modulo n. 5: debiti nei confronti della ________). Ciò ad ulteriore conferma che IM 1 non solo non ha ricavato utili dalla propria attività con __________ ma, nel tentativo di salvare la società garantendone la liquidità, ha aumentato la propria posizione debitoria personale; comportamento, questo, che non denota nel complesso da parte sua mancanza di responsabilità e riprovevole leggerezza. Da pagina 5 verso il mezzo a pagina 8 in alto, i ricorrenti contestano siccome arbitrario l'accertamento del primo giudice che ha ritenuto non attendibile il bilancio 2001 della società, non essendo stato provato l'avvenuto risanamento di __________ da parte dei signori RI 1 e RI 2. Le parti civili si dilungano in particolare nel tentare di dimostrare l'avvenuto risanamento, con riferimento anche ai documenti prodotti per la prima volta in questa sede (sopra, consid. 10) dichiarati irricevibili. Più che di un ricorso per cassazione fondato sul divieto di arbitrio, le considerazioni ricorsuali presentano i contenuti di un'arringa, con la quale la parte civile perora il proprio convincimento in prospettiva delle richieste di colpevolezza e di conseguente risarcimento. Però un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio deve fondarsi su basi del tutto diverse, ossia deve indicare quale specifico accertamento contenuto nella sentenza impugnata sarebbe arbitrario e per quali ragioni la diversa opinione del giudice di merito sarebbe non solo opinabile, ma anche arbitraria: e ciò non solo nella motivazione, ma anche nell’esito. Il rimedio non soddisfa tale esigenza. La sua ammissibilità non è pertanto data nemmeno al riguardo. 14. Da quanto precede discende che, nella (limitata) misura in cui è ammissibile, anche il ricorso delle parti civili deve essere disatteso, siccome infondato. III. Sulle spese 15. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti nella misura di ½ a carico dello Stato e per il resto a carico delle parti civili RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3 (queste ultime in solido tra loro). Lo Stato e le parti civili RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3 (queste ultime in solido tra loro) rifonderanno inoltre all'accusato IM 1, che ha presentato osservazioni tramite un avvocato, fr. 1'000.– ciascuno per ripetibili. Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico è respinto. 2. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso delle parti civili RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3 è respinto. 3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia               fr.        900.– b) spese                                 fr. 100.– fr. 1’000.– sono posti nella misura di ½ a carico dello Stato e per il resto a carico delle parti civili RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3 (queste ultime in solido tra loro). Lo Stato e le parti civili RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3 (queste ultime in solido tra loro) rifonderanno inoltre all'accusato IM 1, che ha presentato osservazioni tramite un avvocato, fr. 1'000.– ciascuno per ripetibili. 4. Intimazione a: Per la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente                                            Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.