Sentenza o decisione senza scheda
Sachverhalt
(memoriale, pag. 2 a 5 in alto), il ricorrente perde completamente di vista il
potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a
statuire su un ricorso fondato sul divieto d'arbitrio. A prescindere dal fatto
che egli invoca l'arbitrio soltanto all'inizio della motivazione, senza più
riferirvisi in seguito, l'esposto si esaurisce in evidenti censure
appellatorie, come tali inammissibili perché volte a prospettare semplicemente
una soluzione alternativa rispetto a quella accertata dal Pretore, attraverso
un'altra valutazione delle risultanze istruttorie, segnatamente di quanto
hanno dichiarato l'agente __________, suo padre e suo fratello. Già si è
spiegato tuttavia che ciò non è compatibile con le esigenze di un ricorso per
cassazione fondato sull'art. 288 cpv. 1 lett. c CPP, ove si pretende accurata
diligenza nello spiegare dove e perché un determinato accertamento dei fatti o
una determinata valutazione delle prove non soltanto sarebbero opinabili, ma
manifestamente insostenibili finanche nel risultato. Lungi dall'adempiere tale
requisito, il ricorso sfugge a un esame di merito e va perciò dichiarato
inammissibile.
5.
Anche nella misura in cui il ricorrente si duole della violazione
del principio
in dubio pro reo
nella valutazione delle prove, il ricorso
non è destinato a miglior sorte. Le motivazioni addotte nel gravame non
consentono infatti di affermare che nella fattispecie il Pretore abbia
condannato l'accusato quantunque un apprezzamento non arbitrario delle
risultanze istruttorie lasciasse sussistere seri dubbi sulla sua colpevolezza.
A ben vedere l'esposto ripropone questioni attinenti all'accertamento dei fatti
e alla valutazione delle prove, in parte già sviluppati, nell'ulteriore intento
di dimostrare che alla guida del veicolo potesse trovarsi un'altra persona. Il
ricorrente avrebbe dovuto illustrare invece perché, di fronte agli accertamenti
non arbitrari contenuti nella sentenza impugnata, il Pretore avrebbe dovuto
ancora nutrire forti dubbi sulla sua colpevolezza. Il ricorso e però lungi dal
soddisfare un'esigenza del genere.
6.
Il ricorrente si duole infine della pena inflittagli (30 giorni
di arresto sospesi condizionalmente e pagamento di una multa di fr. 500.–),
definendola eccessivamente severa, soprattutto in considerazione del fatto che
gli è stata revocato il beneficio della sospensione condizionale alla pena di
15 giorni di arresto già irrogatagli. Ora, nella commisurazione della pena
(art. 63 CP) il giudice del merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione
e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la
sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei
all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima
norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da
denotare un abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 19,
123 IV 49 consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche
DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 109). Quanto ai criteri determinanti per la fissazione
della pena, essi figurano in DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid.
2a pag. 289).
Nella
fattispecie il primo giudice, ricordato che l'accusato non si è pronunciato
sulla commisurazione della pena nemmeno in via subordinata (questione invero
senza rilievo), ha ritenuto di non doversi scostare da quella proposta dal
Procuratore pubblico (30 giorni di arresto sospesi condizionalmente, oltre al
pagamento di una multa di fr. 500.–), rilevando che l'art. 95 cpv. 2 LCStr prevede
una pena di almeno 10 giorni di arresto e, cumulativamente, la multa. Anche se
sprovvista di motivazione (circostanza non censurata nel ricorso), nel
risultato tale decisione sfugge alla critica. Recidivo, essendo stato già
condannato con decreto di accusa del 1° ottobre 2001 per lo stesso reato
(commesso nel luglio del 2001) a 15 giorni di arresto sospesi condizionalmente
e a una multa di fr. 300.–, il ricorrente non poteva confidare nella benevolenza
del primo giudice, né per quanto riguarda la fissazione della pena privativa
ella libertà (ampiamente entro i limiti edittali: art. 39 n. 1 cpv. 1 CP), né
per quanto attiene alla determinazione della multa (inevitabile alla luce
dell'art. 95 cpv. 2 LCStr), anche tenendo conto delle sue presumibili precarie
condizioni finanziarie di disoccupato.
Il
ricorrente lamenta soprattutto la revoca della sospensione condizionale
relativa alla precedente condanna, sostenendo che, coniugato e padre di due
figli piccoli, egli ha ripreso da poco a lavorare come cameriere per un ristorante
di __________, dove potrebbero esservi buone possibilità per un impiego a tempo
indeterminato. A prescindere dal fatto però che tale circostanza non risulta
essere stata prospettata al primo giudice, non si intravede alcun abuso del
potere di apprezzamento da parte del Pretore. Confrontato con un caso di palese
recidiva e in mancanza di segni confortanti sulla futura condotta, il primo
giudice ha se mai dimostrato prudente criterio, ordinando l'esecuzione della
pena più breve e ordinando la sospensione condizionale di quella più lunga.
Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
7.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15
cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico del ricorrente.
3.
Intimazione
a:
– __________;
– lic.
iur. __________;
– Ministero
pubblico, 6500 Bellinzona;
– Pretura
della giurisdizione di __________;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio
giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.:
L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 Il ricorrente si duole, in estrema sintesi, che in concreto l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, oltre ad essere arbitrari, violano il principio in dubio pro reo . Ora, il precetto in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II. Esso riguarda tanto la ripartizione dell'onere probatorio quanto la valutazione delle prove. Come regola che disciplina l'onere probatorio esso dispone che incombe alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell'imputato e non all'imputato dimostrare la propria innocenza. Come norma sulla valutazione delle prove esso significa che il giudice del merito non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi su tale fattispecie. I dubbi devono apparire seri e insormontabili. In questo senso il principio in dubio pro reo ha la stessa portata che il divieto dell'arbitrio (sentenza del Tribunale federale 6P. 196/2001 del 18 aprile 2002 in re B., consid. 5b con riferimenti). Davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale occorre dunque spiegare perché il primo giudice ha pronunciato una sentenza di condanna nonostante una valutazione oggettiva di tutte le risultanze probatorie lasciasse sussistere dubbi rilevanti e insopprimibili (sentenza citata, consid. 5b con riferimenti).
E. 3 Il Pretore ha fondato il proprio giudizio ricordando anzitutto
che l'agente di polizia __________ aveva riferito in modo credibile di avere
visto l'imputato, alle ore 16 del 6 marzo 2002, alla guida di una VW targata
__________ nonostante il divieto emanato dall'Ufficio giuridico della
circolazione. L'imputato non contestava che l'agente avesse effettivamente
visto circolare la vettura, limitandosi ad affermare di non esserne stato alla
guida e indicando come possibili conducenti il padre e il fratello. Sentiti come
testimoni, costoro avevano però negato. Quanto alla pretesa impossibilità che
l'imputato conducesse l'automobile alle ore 16 poiché a quell'ora si sarebbe
trovato al ristorante __________, il Pretore ha rilevato che in un primo momento
lo stesso accusato aveva dichiarato di avere lasciato tale esercizio pubblico
alle 15.45, salvo ritrattare al dibattimento (sostenendo di esservi rimasto
fino alle 16.45, sebbene gli agenti lo abbiano trovato a casa alle 16.30 e la
teste __________ abbia confermato che egli non si trovava più nell'esercizio
pubblico dopo le ore 16).
Il
Pretore ha ricordato inoltre che l'agente __________ ha riferito che alle ore
16 la VW “Golf” non si trovava nel parcheggio sotto casa dell'imputato, mentre
lo era mezz'ora dopo. Ciò posto, il Pretore ha escluso che il padre e il
fratello dell'accusato abbiano deposto il falso negando di essere stati alla
guida del veicolo, il primo perché quel giorno era al lavoro, dove si era
recato con un'altra automobile, e il secondo perché non si era mai messo alla
guida. Invece, ha soggiunto il Pretore, l'imputato aveva già infranto una volta
il divieto di usare la patente macedone, il che gli era costato un altro
decreto d'accusa. Per di più, i familiari erano già dovuti intervenire nei
suoi confronti per farlo desistere dal mettersi alla guida. Infine l'imputato
avrebbe mentito anche quando ha affermato, al dibattimento, di avere lasciato
il ristorante di __________ alle ore 15.45 per recarsi a piedi al negozio
__________, tornare sui suoi passi e raggiungere in 6 minuti (come se a piedi
ciò fosse possibile), il suo domicilio di via __________ (sentenza, pag. 7
seg.).
E. 4 Nella misura in cui invoca un abitrario accertamento dei fatti (memoriale, pag. 2 a 5 in alto), il ricorrente perde completamente di vista il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a statuire su un ricorso fondato sul divieto d'arbitrio. A prescindere dal fatto che egli invoca l'arbitrio soltanto all'inizio della motivazione, senza più riferirvisi in seguito, l'esposto si esaurisce in evidenti censure appellatorie, come tali inammissibili perché volte a prospettare semplicemente una soluzione alternativa rispetto a quella accertata dal Pretore, attraverso un'altra valutazione delle risultanze istruttorie, segnatamente di quanto hanno dichiarato l'agente __________, suo padre e suo fratello. Già si è spiegato tuttavia che ciò non è compatibile con le esigenze di un ricorso per cassazione fondato sull'art. 288 cpv. 1 lett. c CPP, ove si pretende accurata diligenza nello spiegare dove e perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove non soltanto sarebbero opinabili, ma manifestamente insostenibili finanche nel risultato. Lungi dall'adempiere tale requisito, il ricorso sfugge a un esame di merito e va perciò dichiarato inammissibile.
E. 5 Anche nella misura in cui il ricorrente si duole della violazione del principio in dubio pro reo nella valutazione delle prove, il ricorso non è destinato a miglior sorte. Le motivazioni addotte nel gravame non consentono infatti di affermare che nella fattispecie il Pretore abbia condannato l'accusato quantunque un apprezzamento non arbitrario delle risultanze istruttorie lasciasse sussistere seri dubbi sulla sua colpevolezza. A ben vedere l'esposto ripropone questioni attinenti all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove, in parte già sviluppati, nell'ulteriore intento di dimostrare che alla guida del veicolo potesse trovarsi un'altra persona. Il ricorrente avrebbe dovuto illustrare invece perché, di fronte agli accertamenti non arbitrari contenuti nella sentenza impugnata, il Pretore avrebbe dovuto ancora nutrire forti dubbi sulla sua colpevolezza. Il ricorso e però lungi dal soddisfare un'esigenza del genere.
E. 6 Il ricorrente si duole infine della pena inflittagli (30 giorni
di arresto sospesi condizionalmente e pagamento di una multa di fr. 500.–),
definendola eccessivamente severa, soprattutto in considerazione del fatto che
gli è stata revocato il beneficio della sospensione condizionale alla pena di
15 giorni di arresto già irrogatagli. Ora, nella commisurazione della pena
(art. 63 CP) il giudice del merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione
e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la
sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei
all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima
norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da
denotare un abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 19,
123 IV 49 consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche
DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 109). Quanto ai criteri determinanti per la fissazione
della pena, essi figurano in DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid.
2a pag. 289).
Nella
fattispecie il primo giudice, ricordato che l'accusato non si è pronunciato
sulla commisurazione della pena nemmeno in via subordinata (questione invero
senza rilievo), ha ritenuto di non doversi scostare da quella proposta dal
Procuratore pubblico (30 giorni di arresto sospesi condizionalmente, oltre al
pagamento di una multa di fr. 500.–), rilevando che l'art. 95 cpv. 2 LCStr prevede
una pena di almeno 10 giorni di arresto e, cumulativamente, la multa. Anche se
sprovvista di motivazione (circostanza non censurata nel ricorso), nel
risultato tale decisione sfugge alla critica. Recidivo, essendo stato già
condannato con decreto di accusa del 1° ottobre 2001 per lo stesso reato
(commesso nel luglio del 2001) a 15 giorni di arresto sospesi condizionalmente
e a una multa di fr. 300.–, il ricorrente non poteva confidare nella benevolenza
del primo giudice, né per quanto riguarda la fissazione della pena privativa
ella libertà (ampiamente entro i limiti edittali: art. 39 n. 1 cpv. 1 CP), né
per quanto attiene alla determinazione della multa (inevitabile alla luce
dell'art. 95 cpv. 2 LCStr), anche tenendo conto delle sue presumibili precarie
condizioni finanziarie di disoccupato.
Il
ricorrente lamenta soprattutto la revoca della sospensione condizionale
relativa alla precedente condanna, sostenendo che, coniugato e padre di due
figli piccoli, egli ha ripreso da poco a lavorare come cameriere per un ristorante
di __________, dove potrebbero esservi buone possibilità per un impiego a tempo
indeterminato. A prescindere dal fatto però che tale circostanza non risulta
essere stata prospettata al primo giudice, non si intravede alcun abuso del
potere di apprezzamento da parte del Pretore. Confrontato con un caso di palese
recidiva e in mancanza di segni confortanti sulla futura condotta, il primo
giudice ha se mai dimostrato prudente criterio, ordinando l'esecuzione della
pena più breve e ordinando la sospensione condizionale di quella più lunga.
Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
E. 7 Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 700.– b) spese fr. 100.– fr. 800.– sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a:
– __________;
– lic. iur. __________;
– Ministero pubblico, 6500 Bellinzona;
– Pretura della giurisdizione di __________;
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.02.2003 17.2002.70 Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.02.2003 17.2002.70 Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.02.2003 17.2002.70
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 17.2002.70 Lugano 14 febbraio 2003 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta segretario: Isotta, cancelliere sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 18 novembre 2002 presentato da __________, (patrocinato dalla lic. iur. __________, studio legale __________) contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2002 dal Pretore della giurisdizione di __________ nei suoi confronti; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese. Ritenuto in fatto: A. Con decreto d'accusa del 6 maggio 2002 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di circolazione senza licenza per avere, nonostante il divieto ingiuntogli per tempo indeterminato il 2 giugno 1999 di far uso della patente macedone su territorio svizzero, guidato la VW “Golf” targata __________ di sua madre. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna di __________ a 30 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di un anno, e a una multa di fr. 500.–. Egli ha revocato altresì il beneficio della sospensione condizionale a una pena di 15 giorni di arresto inflitta all'accusato dal Ministero pubblico con decreto d'accusa del 1° ottobre 2001. B. Statuendo su opposizione, con sentenza del 9 ottobre 2002 il Pretore della giurisdizione di __________ ha confermato sia l'imputazione sia la proposta di pena. Contro tale sentenza __________ ha introdotto l'11 ottobre 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 18 novembre 2002, egli chiede la sua assoluzione e la conseguente riforma della sentenza impugnata o – in subordine – il rinvio degli atti a un altro Pretore per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 26 novembre 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Considerando in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid. 2a pag. 168) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211). 2. Il ricorrente si duole, in estrema sintesi, che in concreto l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, oltre ad essere arbitrari, violano il principio in dubio pro reo . Ora, il precetto in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II. Esso riguarda tanto la ripartizione dell'onere probatorio quanto la valutazione delle prove. Come regola che disciplina l'onere probatorio esso dispone che incombe alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell'imputato e non all'imputato dimostrare la propria innocenza. Come norma sulla valutazione delle prove esso significa che il giudice del merito non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi su tale fattispecie. I dubbi devono apparire seri e insormontabili. In questo senso il principio in dubio pro reo ha la stessa portata che il divieto dell'arbitrio (sentenza del Tribunale federale 6P. 196/2001 del 18 aprile 2002 in re B., consid. 5b con riferimenti). Davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale occorre dunque spiegare perché il primo giudice ha pronunciato una sentenza di condanna nonostante una valutazione oggettiva di tutte le risultanze probatorie lasciasse sussistere dubbi rilevanti e insopprimibili (sentenza citata, consid. 5b con riferimenti). 3. Il Pretore ha fondato il proprio giudizio ricordando anzitutto che l'agente di polizia __________ aveva riferito in modo credibile di avere visto l'imputato, alle ore 16 del 6 marzo 2002, alla guida di una VW targata __________ nonostante il divieto emanato dall'Ufficio giuridico della circolazione. L'imputato non contestava che l'agente avesse effettivamente visto circolare la vettura, limitandosi ad affermare di non esserne stato alla guida e indicando come possibili conducenti il padre e il fratello. Sentiti come testimoni, costoro avevano però negato. Quanto alla pretesa impossibilità che l'imputato conducesse l'automobile alle ore 16 poiché a quell'ora si sarebbe trovato al ristorante __________, il Pretore ha rilevato che in un primo momento lo stesso accusato aveva dichiarato di avere lasciato tale esercizio pubblico alle 15.45, salvo ritrattare al dibattimento (sostenendo di esservi rimasto fino alle 16.45, sebbene gli agenti lo abbiano trovato a casa alle 16.30 e la teste __________ abbia confermato che egli non si trovava più nell'esercizio pubblico dopo le ore 16). Il Pretore ha ricordato inoltre che l'agente __________ ha riferito che alle ore 16 la VW “Golf” non si trovava nel parcheggio sotto casa dell'imputato, mentre lo era mezz'ora dopo. Ciò posto, il Pretore ha escluso che il padre e il fratello dell'accusato abbiano deposto il falso negando di essere stati alla guida del veicolo, il primo perché quel giorno era al lavoro, dove si era recato con un'altra automobile, e il secondo perché non si era mai messo alla guida. Invece, ha soggiunto il Pretore, l'imputato aveva già infranto una volta il divieto di usare la patente macedone, il che gli era costato un altro decreto d'accusa. Per di più, i familiari erano già dovuti intervenire nei suoi confronti per farlo desistere dal mettersi alla guida. Infine l'imputato avrebbe mentito anche quando ha affermato, al dibattimento, di avere lasciato il ristorante di __________ alle ore 15.45 per recarsi a piedi al negozio __________, tornare sui suoi passi e raggiungere in 6 minuti (come se a piedi ciò fosse possibile), il suo domicilio di via __________ (sentenza, pag. 7 seg.). 4. Nella misura in cui invoca un abitrario accertamento dei fatti (memoriale, pag. 2 a 5 in alto), il ricorrente perde completamente di vista il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a statuire su un ricorso fondato sul divieto d'arbitrio. A prescindere dal fatto che egli invoca l'arbitrio soltanto all'inizio della motivazione, senza più riferirvisi in seguito, l'esposto si esaurisce in evidenti censure appellatorie, come tali inammissibili perché volte a prospettare semplicemente una soluzione alternativa rispetto a quella accertata dal Pretore, attraverso un'altra valutazione delle risultanze istruttorie, segnatamente di quanto hanno dichiarato l'agente __________, suo padre e suo fratello. Già si è spiegato tuttavia che ciò non è compatibile con le esigenze di un ricorso per cassazione fondato sull'art. 288 cpv. 1 lett. c CPP, ove si pretende accurata diligenza nello spiegare dove e perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove non soltanto sarebbero opinabili, ma manifestamente insostenibili finanche nel risultato. Lungi dall'adempiere tale requisito, il ricorso sfugge a un esame di merito e va perciò dichiarato inammissibile. 5. Anche nella misura in cui il ricorrente si duole della violazione del principio in dubio pro reo nella valutazione delle prove, il ricorso non è destinato a miglior sorte. Le motivazioni addotte nel gravame non consentono infatti di affermare che nella fattispecie il Pretore abbia condannato l'accusato quantunque un apprezzamento non arbitrario delle risultanze istruttorie lasciasse sussistere seri dubbi sulla sua colpevolezza. A ben vedere l'esposto ripropone questioni attinenti all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove, in parte già sviluppati, nell'ulteriore intento di dimostrare che alla guida del veicolo potesse trovarsi un'altra persona. Il ricorrente avrebbe dovuto illustrare invece perché, di fronte agli accertamenti non arbitrari contenuti nella sentenza impugnata, il Pretore avrebbe dovuto ancora nutrire forti dubbi sulla sua colpevolezza. Il ricorso e però lungi dal soddisfare un'esigenza del genere. 6. Il ricorrente si duole infine della pena inflittagli (30 giorni di arresto sospesi condizionalmente e pagamento di una multa di fr. 500.–), definendola eccessivamente severa, soprattutto in considerazione del fatto che gli è stata revocato il beneficio della sospensione condizionale alla pena di 15 giorni di arresto già irrogatagli. Ora, nella commisurazione della pena (art. 63 CP) il giudice del merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare un abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 109). Quanto ai criteri determinanti per la fissazione della pena, essi figurano in DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Nella fattispecie il primo giudice, ricordato che l'accusato non si è pronunciato sulla commisurazione della pena nemmeno in via subordinata (questione invero senza rilievo), ha ritenuto di non doversi scostare da quella proposta dal Procuratore pubblico (30 giorni di arresto sospesi condizionalmente, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.–), rilevando che l'art. 95 cpv. 2 LCStr prevede una pena di almeno 10 giorni di arresto e, cumulativamente, la multa. Anche se sprovvista di motivazione (circostanza non censurata nel ricorso), nel risultato tale decisione sfugge alla critica. Recidivo, essendo stato già condannato con decreto di accusa del 1° ottobre 2001 per lo stesso reato (commesso nel luglio del 2001) a 15 giorni di arresto sospesi condizionalmente e a una multa di fr. 300.–, il ricorrente non poteva confidare nella benevolenza del primo giudice, né per quanto riguarda la fissazione della pena privativa ella libertà (ampiamente entro i limiti edittali: art. 39 n. 1 cpv. 1 CP), né per quanto attiene alla determinazione della multa (inevitabile alla luce dell'art. 95 cpv. 2 LCStr), anche tenendo conto delle sue presumibili precarie condizioni finanziarie di disoccupato. Il ricorrente lamenta soprattutto la revoca della sospensione condizionale relativa alla precedente condanna, sostenendo che, coniugato e padre di due figli piccoli, egli ha ripreso da poco a lavorare come cameriere per un ristorante di __________, dove potrebbero esservi buone possibilità per un impiego a tempo indeterminato. A prescindere dal fatto però che tale circostanza non risulta essere stata prospettata al primo giudice, non si intravede alcun abuso del potere di apprezzamento da parte del Pretore. Confrontato con un caso di palese recidiva e in mancanza di segni confortanti sulla futura condotta, il primo giudice ha se mai dimostrato prudente criterio, ordinando l'esecuzione della pena più breve e ordinando la sospensione condizionale di quella più lunga. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica. 7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 700.– b) spese fr. 100.– fr. 800.– sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a:
– __________;
– lic. iur. __________;
– Ministero pubblico, 6500 Bellinzona;
– Pretura della giurisdizione di __________;
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.