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17.2002.67

Ticino · 2004-05-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 metri da terra”, cioè ad altezza d'uomo, quantunque per sua stessa ammissione la linea di tiro non fosse libera, né per la con­figurazione del terreno (“ci trovavamo in un avvallamento”) né per la presenza di numerosi arbusti che ostacolavano di molto la visuale (fotografia n. 20). In definitiva, quindi, __________ ha sparato in mezzo a una boscaglia (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 9 seg.).

E. 3 A

parere del ricorrente la Corte ha arbitrariamente ignorato l'importanza e la

profondità dell'avvallamento, il quale avrebbe permesso a __________, scendendo

dal crinale verso il ruscello, di trovarsi in un luogo completamente protetto e

fuori tiro. Del resto – prosegue – egli lo aveva visto, proprio come il figlio

__________, scendere verso il letto del corso d'acqua e sparire, onde la

conclusione soggettivamente certa ch'egli si trovasse fuori dal campo di tiro.

Purtroppo l'uomo, invece di rimanere sul fondo dell'avvallamento o scendere

verso valle in direzione di __________, si era spostato sul versante sinistro,

rimanendo invisibile per la presenza della vegetazione e per la pellegrina mimetica

che indossava. Il ricorrente sottolinea inoltre di essere stato convintissimo

che __________ si trovasse disassato sulla sua destra, completamente fuori

dalla linea di mira. Convinzione che la sentenza sorvola, riducendola a mera

congettura.

L'argomento

non basta a sostanziare l'asserito arbitrio. Intanto il ricorrente non ha mai

preteso di essere stato “convinto” che la vittima si trovasse più a destra

rispetto alla linea di mira. Come risuta dal giudizio impugnato, egli ha

semplicemente dichiarato di “presumere” che __________ fosse dalla parte dove

si trovava suo fratello __________, molto più a destra rispetto alla sua

posizione mentre puntava il fucile (consid. 5, pag. 11; verbale di __________,

pag. 3). In secondo luogo, come si è detto, tra i compagni non v'era alcun

accordo sul mantenimento di determinate posizioni. Chiaro era soltanto, al

ricorrente, che __________ si muoveva nella zona sovrastante (freccia verde

sulla fotografia n. 11) e nei suoi immediati dintorni per stanare il fagiano

con i cani. Quanto alla profondità dell'avvallamento, la questione è di poca

importanza, dato che a un certo punto il ricorrente ha perso di vista

__________. In altre parole, il ricorrente non disponeva di alcun elemento

idoneo a conferirgli ragionevole certezza che __________ si trovasse

effettivamente nella valle, fuori dalla traiettoria di tiro. Come detto, egli

lo sentiva, ma non lo vedeva. Ne discende che su questo punto la sentenza

impugnata resiste anche a libero esame.

E. 4 Il

ricorrente si duole di un ulteriore arbitrio per il fatto che la sentenza gli

rimprovera di avere sparato ad altezza d'uomo, orizzon­talmente rispetto al

pendio. A suo dire, quando aveva affermato di avere fatto fuoco a circa 2 m da

terra, egli si riferiva al crinale dell'avvallamento. In realtà egli ha sparato

in alto, verso il fagiano in volo, che aveva visto arrivare di punta a circa 2

m da terra, cioè 2 m sopra l'avvallamento. Egli reputa quindi arbitrario fargli

carico di avere sparato orizzontalmente in mezzo alla boscaglia, verso un

bersaglio indistinto e nella direzione in cui sapeva che potevano trovarsi due

compagni.

Così

argomentando, il ricorrente si limita però ad attribuire alle proprie

dichiarazioni e alle risultanze degli atti, riportate nella sentenza, una

propria interpretazione. Egli stesso, in effetti, ha dichiarato che

improvvisamente il fagiano si era alzato in volo dirigendosi verso di lui.

Avendo già il fucile imbracciato, egli aveva alzato l'arma e senza indugio

aveva esploso un colpo in direzione del volatile che arrivava “di punta a circa

due metri da terra: intendo dire due metri sopra l'avvallamento” (sentenza,

consid. 2, pag. 6; verbale di __________, pag. 3). Il giudizio impugnato non fa

che attenersi a tali dichiarazioni, la Corte avendo accertato – appunto – che

l'imputato ha fatto fuoco a circa 2 m da terra, cioè ad altezza d'uomo, tenuto

conto della pendenza del terreno (consid. 5, pag. 9 in fine e 10). Tale

accertamento è confortato anche dalle dichiarazioni di __________, il quale

aveva sentito il padre sparare un primo colpo nella direzione del fagiano che

si era appena alzato in volo (verbale, pag. 3, citato dal ricorrente). Che poi

il ricorrente non avesse la visuale libera è stato da lui medesimo ammesso

(“Davanti a me c'erano degli arbusti che mi ostacolavano la vista. Voglio

inoltre far notare che il succitato [ossia la vittima] indossava una mantella mimetica”:

sentenza, consid. 5, pag. 10 in alto).

Nella

misura in cui la Corte di assise ha accertato che l'imputato ha mirato ad altezza

d'uomo, considerata la pendenza del terreno, sparando con il fucile in una direzione

la cui visuale gli era pregiudicata dalla configurazione del suolo e da

numerosi arbusti, non è dunque incorsa nell'arbitrio. Né tali accertamenti risultano

scalfiti dalle digressioni del ricorrente sul tipo di munizione usata o dal

fatto che la vittima sarebbe stata colpita da pallini nel limite inferiore

della rosata, dato che è stata ferita solo nella parte alta del viso. Anzi,

esse confermano se mai che il ricorrente ha sparato proprio ad altezza d'uomo.

Che poi la vittima non si sia resa conto del pericolo

in cui si trovava, altrimenti non avrebbe annunciato l'arrivo del fagiano (corrispondente

a un invito a tirare), non è argomento di pregio già per la circostanza che

spettava al ricorrente accertarsi di avere la visuale libera nella linea di

mira. Nulla conforta l'ipotesi, del resto, che la vittima dovesse attendersi

uno sparo da parte del compagno verso una direzione in cui si trovavano due

cacciatori, di cui uno non visibile.

E. 5 Il

ricorrente fa valere altresì che la Corte di assise ha violato il suo diritto

di essere sentito per essersi fondata su uno stato di fatto diverso da quella

figurante nel decreto di accusa, il quale non gli imputava di avere sparato

orizzontalmente rispetto al pendio né di avere saputo che la vittima si trovava

in una posizione di tiro a lui sovrastante. E siccome il decreto di accusa non

è stato completato né modificato nel corso del procedimento, a suo avviso la

sentenza impugnata dev'essere annullata.

a)

La

procedura penale moderna è governata dal principio accusa­torio. L'atto di

accusa assume una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo

e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa, in modo che

l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 120 IV 348

consid. 2b pag. 353, 116 Ia 455 consid. cc pag. 458, 103 Ia 6 consid. 1b pag.

6;

Hauser/Schweri

,

Schweizerisches Strafprozesrecht, 3ª edizione, pag. 162 n. 6 segg. e pag. 165

n. 16). Il principio accusatorio – come il principio dell'immutabilità, che

tutela l'identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio – è disciplinato

dal diritto cantonale (DTF 122 V 71 consid. 4a), ma garanzie minime sgorgano

dal diritto federale (in particolare dal diritto di essere sentito: DTF 116 Ia

455 consid. Cc pag. 458). L'identità tra l'atto di accusa e l'oggetto del

giudizio non dev'essere spinta all'accesso, fino a esigere una letterale

corrispondenza terminologica (CCRP, sentenza del 22 dicembre 1992 in re B. e

P., consid. 2d con riferimento a Rep. 1985 pag. 199; sentenza del Tribunale

federale 20 febbraio 1998 in re A. P., consid. 2a/bb). Il principio accusatorio

è leso, tuttavia, quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da

quella che figura nell'atto di accusa, senza che l'imputato abbia avuto la

possibilità di esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente

completato o modificato (sentenza del Tribunale federale citata, consid. 2a;

DTF 116 Ia 455 consid. cc pag. 458;

Hauser/Schweri

,

op. cit., pag. 192 n. 7 e pag. 195 n. 19). Un atto di accusa insufficiente non

comporta tuttavia un verdetto di assoluzione: esso va rinviato al Procuratore

pubblico perché ne presenti un altro (art. 202 CPP). Identici principi valgono

per il decreto di accusa (art. 208 cpv. 1 CPP).

b)

Nel

caso in esame il decreto di accusa imputava al prevenu­to di avere, nell'intento

di sparare a un fagiano di allevamen­to, colpito per negligenza il collega di

battuta __________, che si trovava sulla linea di tiro in posizione frontale a

una distanza di circa 30 m, parzialmente nascosto dalla vegetazione. Da tale

descrizione, seppure sintetica, l'interessato poteva desumere senza equivoco la

natura e l'origine dell'accusa rivoltagli. Che la vittima si trovasse sulla

linea di mira in posizione frontale a una distanza di circa 30 m, parzialmente

nascosta dalla vegetazione, è indubbio, tant'è che __________ è stato raggiunto

all'altezza degli occhi. Altrettanto pacifico è che, se  non avesse sparato

orizzontalmente rispetto al pendio, l'accusato non avrebbe colpito al volto

__________, il quale si trovava di fronte a lui. Se, poi, l'accusato avesse saputo

che il collega __________ si trovava nella zona a lui sovrastante e nonostante

ciò avesse sparato, il delitto risulterebbe finanche intenzionale. Gli elementi

atti a descrivere il mancato rispetto dei doveri di prudenza da parte

dell'interessato, e quindi costituenti la negligenza, sono descritti nel decreto

di accusa in modo chiaro (DTF 120 IV 348 consid. 3c in fine pag. 356). Reato,

movente, dinamica corrispondono, per di più, a quelli accertati dalla Corte di

merito. Se poi, fondandosi sui verbali istruttori e sulle risultanze del

dibattimento, la Corte ha accertato, motivando tale constatazione, che l'impu­tato

ha sparato ad altezza d'uomo rispetto al pendio, trascurando il fatto che sopra

di lui c'erano due persone, delle quali vedeva una sola (il fratello

__________), ciò non ha mutato o modificato l'essenza dell'accusa, né ha

limitato le possibilità di difesa. Che in aula si approfondissero le circostanze

dell'accaduto era, anzi, il minimo ch'egli potesse attendersi. Il preteso vizio

di forma si rivela pertanto inconsistente.

E. 6 L'art.

125 CP punisce con la detenzione o la multa chiunque cagiona un danno al corpo

o alla salute di una persona. È negligente il comportamento di chi non scorge

le conseguenze del suo agire o non ne tiene conto per imprevidenza colpevole, omettendo

di usare le precauzioni cui sarebbe tenuto secondo le circostanze e le sue

condizioni personali (art. 18 cpv. 3 CP), sospingendosi così oltre i limiti del

rischio tollerabile (DTF 129 IV 119 consid. 2 pag. 121, 127 IV 62 consid. 2c

pag. 64, 122 IV 133 consid. 2a pag. 135). Il pericolo che l'evento si avveri è

riconoscibile per l'autore quando il comportamento illecito è idoneo, secondo

il normale andamen­to delle cose e la comune esperienza, a produrlo o per lo

meno a favorirlo (DTF 127 IV 62 consid. 2d pag. 64 seg., 121 IV 286 consid. 3

pag. 289 con richiami; CCRP, sentenze del 13 settembre 2002 in re M., consid.

5; del 31 agosto 2001 in re F., consid. 4; del 22 marzo 2001 in re G., consid.

3). Non occorre che l'autore sia in grado di scorgere esattamente il risultato;

basta che abbia modo di prevedere som­mariamente il verificarsi dell'evento. La

prevedibilità va negata solo se circostanze del tutto straordinarie, come ad

esempio l'im­prudenza di un terzo o della vittima, si rivelano essere cause concomitanti

con le quali non si doveva assolutamente contare e che assumono una gravità

tale da apparire finanche come la causa più probabile e immediata

dell'accaduto, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori (DTF 127 IV

62 consid. 2d pag. 64 seg., 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 16 seg., 122 IV 17

consid. 2c/bb pag. 23 con rinvii, 121 IV 286 consid. 3 pag. 289; sentenza del

Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003).

Ove

sussistano norme particolari che impongano un determinato comportamento (ad

esempio in materia di circolazione stradale), occorre in primo luogo far capo a

esse per stabilire quale sia il grado di prudenza richiesto. Il che non esclude

un rimprovero di negligenza sulla base dei principi generali del diritto, come

quello che obbliga a adottare i provvedimenti necessari per la tutela di terzi

quando si crea una situazione di pericolo. In ogni modo, perché possa essere

addebitato a imprevidenza dell'autore, l'evento doveva poter essere evitato. A

tal fine si analizza un andamento causale ipotetico e si esamina se l'incidente

avrebbe potuto essere evitato ove l'autore si fosse comportato in modo

corretto. Un simile nesso causale ipotetico non può essere provato con

sicurezza. Per imputare a un soggetto il verificarsi di un incidente basta

pertanto che il comportamento dell'autore ne sia stato la causa, almeno con un

alto grado di probabilità (DTF 129 IV 119 consid. 2.2 pag. 121 seg., 121 IV 10

consid. 2b pag. 14).

E. 7 La Corte di assise ha accertato che l'imputato sapeva come sopra di lui vi fossero due persone, di cui ne vedeva però solo una. Dell'altra egli sapeva che indossava una pellegrina mimetica e sentiva la voce. Ciò nonostante, egli aveva sparato in quella direzione ad altezza d'uomo, tenendo conto della pendenza del terreno, secondo una linea di mira la cui visuale gli era ostacolata – già a 30 m – dalla configurazione del terreno e da numerosi arbusti che formavano una specie di cortina (“effetto macchia”: fotografia n. 20). Facendo fuoco in simili circostanze, foss'anche sotto l'effetto dell'emozione per l'avvistamento della preda, egli aveva infranto le regole più elementi che una persona normalmente attenta e ragionevole avrebbe osservato nelle medesime circostanze (consid. 5, pag. 10).

E. 8 Il

ricorrente obietta che in campo venatorio non sussistono norme giuridiche

specifiche riguardanti la sicurezza, né disposizioni sul comportamento da

tenere nel corso di una battuta di caccia o sul mo­do in cui questa debba

svolgersi. Egli sostiene poi di avere rispettato le regole della prudenza,

sparando a un bersaglio certo e assicurandosi, per il fatto di tirare verso

l'alto, che il campo di tiro fosse libero. Con simili argomenti egli ripropone

però, in sostanza, la versione dei fatti già esposta nell'ambito delle censure di

arbitrio. Il ricorrente sapeva – giovi ripetere – che nell'area a lui

sovrastante si trovavano due persone: vedeva l'una e sentiva l'altra, che

sapeva indossare una cappa mimetica. Ciò nondimeno, egli ha sparato

praticamente in linea orizzontale rispetto alla pendenza del terreno, verso una

direzione in cui la visuale sull'altezza di tiro gli era impedita, già a 30 m,

da arbusti che formavano l'effetto di una macchia. Per di più, come detto, il

ricorrente non ha mai preteso di essere stato certo che __________ si trovasse

nell'avval­lamento, ma semplicemente di presumere che egli si trovasse dalla

medesima parte del fratello, molto più spostato a destra rispetto alla sua

posizione di tiro. Se si considera inoltre che fra i partecipanti non v'erano

accordi sul­le posizioni da tenere, mal si comprende come nelle circostaze

descritte egli potesse ritenere di far fuoco senza remore.

Cac­ciatore

di ventennale esperienza (sentenza, consid. 1, pag. 4), il ricorrente non può

nemmeno definirsi vittima di imperizia. E che egli abbia controllato la linea

di mira è contraddetto dalle sue stesse dichiarazioni, avendo ammesso che, non

appena il fagiano aveva preso il volo, egli aveva alzato l'arma e senza indugio

aveva esploso un colpo nella direzione da cui proveniva il volatile (sentenza,

consid. 2, pag. 6). Si aggiunga che il ricorrente, citando un manuale per la

formazione del candidato cacciatore (ricorso, pag. 9), ammette l'esistenza di

norme di comportamento (“prima di lasciare partire il colpo [il cacciatore] deve

essersi assicurato che il campo di tiro è libero”). A ciò si aggiungono le

raccomandazioni contenute nella pubblicazione di Aldo Pedraita

La caccia nel

Canton Ticino

, usate dagli aspiranti cacciatori fino a qualche tempo fa e

menzionate nel giudizio impugnato (pag. 10 seg.), le quali prevedono per la

“caccia all'aspetto delle anitre” – in analogia con il caso concreto – che “si

dovrà tirare solo quando il selvatico passa più o meno sopra la vostra testa e

mai orizzontalmente”.

E. 9 Il

ricorrente non può nemmeno valersi del fatto che un cacciatore accetti pericoli

e rischi superiori a quelli cui una qualsiasi persona normalmente si trova

esposta. Certo, chi si limita a rendere possibile, a organizzare o a favorire

l'esposizione a pericolo di un'altra persona, non è colpevole – in linea di

principio – di lesioni personali o di omicidio ove si realizzi il rischio

consapevolmen­te accettato da tale persona e di cui quest'ultima è anzitutto respon­sabile

(DTF 125 IV 189 consid. 3a pag. 193). L'esercizio dell'arte venatoria può bensì

comportare qualche incognita, ma ciò non autorizza a sparare ad altezza d'uomo,

per di più senza adeguata visuale, in una zona in cui si trovano due persone.

Mai la vittima avrebbe ragionevolmente accettato di partecipare a una battuta

di caccia in simili condizioni. Il principio dell'affidamento invocato dal

ricorrente, applicabile non solo nell'ambito della circolazione stradale ma

anche laddove si tratti di coordinare il comportamen­to di più persone (

Trechsel

, StGB, Kurzkommentar, 2

a

edizione, n. 32 ad art. 18 CP, pag. 61), potrebbe essere di rilievo qualora

all'interessato non fosse imputabile leggerezza alcuna e la vittima avesse

violato i propri doveri di prudenza in modo imprevedi­bile (DTF 120 IV 252

consid. 2d/bb pag. 255). Nel caso specifico però il ricorrente non poteva

confidare sul fatto che __________ sarebbe rimasto nell'avvallamento, già per

il fatto che tra di loro non v'era accordo in tal senso e che la vittima doveva

stanare il fagiano con i cani. L'interessato non poteva quindi seriamente

escludere che, a tale scopo, il compagno si trovasse a perlustrare la zona

sovrastante, tanto più che egli poteva solo sentirlo e non vederlo. In

definitiva, nulla induce a ritenere nemmeno che alla vittima sia addebitabile

colpa alcuna, per cui le tesi del ricorrente sull'interruzione del nesso causale

adeguato e della fatalità non possono trovare ascolto. Accertando che con il

proprio comportamento egli ha realizzato i presupposti dell'art. 125 cpv. 2 CP,

la Corte di assise ha applicato correttamente perciò il diritto federale.

E. 10 Da

ultimo il ricorrente censura l'entità della pena inflittagli, rimproverando

alla Corte di avere disatteso i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 63

CP. Egli lamenta una condanna eccessivamente severa e non conforme alla prassi

invalsa per reati del genere, per altro evocata nella sentenza impugnata senza

il benché minimo riferimento a simili precedenti. Ora, il giudice commisura la

pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita

anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della

colpa è il criterio fondamentale. A tale riguardo entrano in considerazione

numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito

(determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli,

modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente,

durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda e così via. Per

quanto riguarda l'autore, in specie, occorre considerare la sua situazione

familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita,

l'integrazione sociale, gli eventuali prece­denti e la reputazione in genere.

Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto,

compresa la collaborazione prestata agli inquirenti e la volontà di emendamento

(DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag.

113). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce poi di ampia

autonomia. La Corte di cassazione e di revisione pena­le interviene solo – come

il Tribunale federale – ove la sanzione inflitta si ponga fuori del quadro

edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di

valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente

severa o esageratamente mite, al punto da denotare abuso del potere di

apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 18 seg., 123 IV 49 consid. 2a pag.

50 seg. e 150 consid. 2a pag. 152 seg.con richiami).

Nel

commisurare la pena a 60 giorni di detenzione la prima Cor­te ha tenuto conto

del grado di negligenza, tanto più grave da parte di un cacciatore con

ventennale esperienza, e delle tragiche conseguenze derivate alla vittima, uomo

relativamente giovane. D'altro lato la Corte non ha mancato di considerare che

l'imputato è incensurato, si è sempre comportato più che correttamente e che in

aula ha manifestato sofferenza per il danno causato, ancorché attribuito più a

fatalità che a sé medesimo (consid. 6). Ciò posto, nel suo risultato la pena in

questione non denota eccesso o abuso di apprezzamento. È vero che invano si

cercherebbe nella sentenza impugnata un riferimento utile alla “prassi usuale

delle Corti per reati di questo tipo”, cui la motivazione rinvia. D'altro canto

però, un raffronto con altri casi suole quasi sempre essere infruttuoso già per

il fatto che, nella commisurazione della pena, due fattispecie non sono quasi

mai identiche, segnatamente dal profilo soggettivo. Né si evince dalla sen­tenza

impugnata, contrariamente a quanto il ricorrente adombra, che il fatto di

ascrivere l'episodio a fatalità abbia sia stato motivo di aggravamento della

pena. Anche in proposito il ricorso è destinato quindi all'insucceso.

E. 11 Dato l'esito del ricorso, gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, si giustifica di attribuire un'indennità a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:              1. Il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 600.– b) spese                         fr. 100.– fr. 700.– sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 800.– per ripetibili. 3. Intimazione a:

–  __________;

–  __________;

–  Procuratore pubblico __________;

–  presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona in Lugano;

–  Comando della polizia cantonale, SG/SC (servizi centrali), Bellinzona; – Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona;

–  Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, casella postale 238, Taverne;

–  Ministero pubblico della Confederazione, Berna;

–  IAS, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio  di regresso, Bellinzona (rif. NR __________);

–  avv. __________ (per la parte civile). N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente                                                           Il segretario

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Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.05.2004 17.2002.67 Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.05.2004 17.2002.67 Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.05.2004 17.2002.67

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 17.2002.67 Lugano 21 maggio 2004 /dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, G.A. Bernasconi e Cometta segretario: Isotta, cancelliere sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 4 novembre 2002 presentato da _________________, __________ contro la sentenza emanata il 24 settembre 2002 dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona nei suoi confronti; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione. 2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili. Ritenuto in fatto:                    A. Il 14 novembre 1999 __________, in compagnia del figlio __________ e del fratello __________, ha lasciato la cascina di cui è proprietario sui monti di __________, nel Comune di __________, per una battuta di caccia. L'intenzione era di liberare due fagiani per vedere come si comportasse un cane da caccia, un setter inglese novello di __________. Un primo fagiano è stato liberato e abbattuto; per la ricerca del secondo, su invito di __________, si è unito __________. I quattro sono scesi lungo un terreno in forte pendenza e si sono divisi: __________ si è appostato sulla sinistra (guardando verso valle) di un avvallamento, il figlio __________ si è fermato poco distante da lui e __________ ha preso posizione sulla parte destra dell'avvallamento. __________, con due suoi cani, ha risalito la china, si è inoltrato in una valletta e ha attraversato un ruscello, intenzionato a raggiungere __________. Notato uno dei cani in posizione di ferma, egli ha scorto il fagiano e ha gridato ai compagni: “ gh'è scià al fasan!” . Sentito ciò, __________ ha visto effettivamente il fagiano alzarsi in volo e ha fatto fuoco due volte, ma ha mancato il bersaglio. Il primo colpo ha raggiunto __________ in pieno viso, pro­vocandogli gravi lesioni agli occhi e rendendolo pressoché cieco. B. Con decreto di accusa del 14 aprile 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni colpose gravi e lo ha condannato a 60 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, come pure alla privazione del diritto di caccia per cinque anni. Ha ordinato inoltre la confisca del fucile da caccia da lui usato. Statuendo su opposizione, con sentenza del 24 settembre 2002 la presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha confermato l'imputazione e la pena contemplate nel decreto di accusa. Essa ha condannato altresì __________ a versare a __________, costituitosi parte civile, un'indennità di fr. 90'000.– con interessi al 5% dal 14 novembre 1999, ordinando nondimeno il dissequestro dell'arma. C. Contro il giudizio predetto __________ ha introdotto il 27 settembre 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 4 novembre 2002 egli chiede di essere prosciolto dall'accusa di lesioni colpose gravi o quanto meno, in via subordinata, di essere condannato a una sola multa. Nelle sue osservazioni del 14 novembre 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione formula la parte civile __________ con osservazioni del 22 novembre 2002. Considerando in diritto:                  1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii). 2. Secondo gli accertamenti della Corte di assise l'imputato sapeva che, mentre egli si trovava appostato con il fucile nella posizione illustrata dalle fotografie n. 19 e 20, la vittima aveva risalito il pendio per cercare di stanare il fagiano rifugiatosi – secondo una loro valutazione – in una macchia d'alberi nell'avvallamento o nelle immediate vicinanze. L'imputato conosceva anche i movimenti degli altri compagni, sebbene non fossero stati presi accordi che imponessero il mantenimento di determinate posizioni. Chiaro era in ogni modo che __________ e __________ dovevano stanare il volatile e che a tale scopo essi si muovevano nell'area sovrastante __________, in particolare nella zona indicata con la freccia verde nella fotografia n. 11 e nei suoi immediati dintorni, __________ proveniendo dal versate sud e __________ da quello nord. L'imputato sapeva altresì che l'uomo indossava una pellegrina mimetica (fotografia n. 4). A un certo punto egli aveva anche perso il contatto visivo con lui: lo udiva, ma non lo vedeva. Ciò nonostante, sentito l'avvertimento di questi (“ gh'è scià al fasan! ”) e avvistato il volatile, egli ha fatto fuoco nella direzione in cui sapeva che potevano trovarsi i due compagni. Pur non scorgendo __________, del quale gli era noto l'abbigliamento, egli ha sparato a un'altezza da lui stimata in “cir­ca 2 metri da terra”, cioè ad altezza d'uomo, quantunque per sua stessa ammissione la linea di tiro non fosse libera, né per la con­figurazione del terreno (“ci trovavamo in un avvallamento”) né per la presenza di numerosi arbusti che ostacolavano di molto la visuale (fotografia n. 20). In definitiva, quindi, __________ ha sparato in mezzo a una boscaglia (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 9 seg.). 3. A parere del ricorrente la Corte ha arbitrariamente ignorato l'importanza e la profondità dell'avvallamento, il quale avrebbe permesso a __________, scendendo dal crinale verso il ruscello, di trovarsi in un luogo completamente protetto e fuori tiro. Del resto – prosegue – egli lo aveva visto, proprio come il figlio __________, scendere verso il letto del corso d'acqua e sparire, onde la conclusione soggettivamente certa ch'egli si trovasse fuori dal campo di tiro. Purtroppo l'uomo, invece di rimanere sul fondo dell'avvallamento o scendere verso valle in direzione di __________, si era spostato sul versante sinistro, rimanendo invisibile per la presenza della vegetazione e per la pellegrina mimetica che indossava. Il ricorrente sottolinea inoltre di essere stato convintissimo che __________ si trovasse disassato sulla sua destra, completamente fuori dalla linea di mira. Convinzione che la sentenza sorvola, riducendola a mera congettura. L'argomento non basta a sostanziare l'asserito arbitrio. Intanto il ricorrente non ha mai preteso di essere stato “convinto” che la vittima si trovasse più a destra rispetto alla linea di mira. Come risuta dal giudizio impugnato, egli ha semplicemente dichiarato di “presumere” che __________ fosse dalla parte dove si trovava suo fratello __________, molto più a destra rispetto alla sua posizione mentre puntava il fucile (consid. 5, pag. 11; verbale di __________, pag. 3). In secondo luogo, come si è detto, tra i compagni non v'era alcun accordo sul mantenimento di determinate posizioni. Chiaro era soltanto, al ricorrente, che __________ si muoveva nella zona sovrastante (freccia verde sulla fotografia n. 11) e nei suoi immediati dintorni per stanare il fagiano con i cani. Quanto alla profondità dell'avvallamento, la questione è di poca importanza, dato che a un certo punto il ricorrente ha perso di vista __________. In altre parole, il ricorrente non disponeva di alcun elemento idoneo a conferirgli ragionevole certezza che __________ si trovasse effettivamente nella valle, fuori dalla traiettoria di tiro. Come detto, egli lo sentiva, ma non lo vedeva. Ne discende che su questo punto la sentenza impugnata resiste anche a libero esame. 4. Il ricorrente si duole di un ulteriore arbitrio per il fatto che la sentenza gli rimprovera di avere sparato ad altezza d'uomo, orizzon­talmente rispetto al pendio. A suo dire, quando aveva affermato di avere fatto fuoco a circa 2 m da terra, egli si riferiva al crinale dell'avvallamento. In realtà egli ha sparato in alto, verso il fagiano in volo, che aveva visto arrivare di punta a circa 2 m da terra, cioè 2 m sopra l'avvallamento. Egli reputa quindi arbitrario fargli carico di avere sparato orizzontalmente in mezzo alla boscaglia, verso un bersaglio indistinto e nella direzione in cui sapeva che potevano trovarsi due compagni. Così argomentando, il ricorrente si limita però ad attribuire alle proprie dichiarazioni e alle risultanze degli atti, riportate nella sentenza, una propria interpretazione. Egli stesso, in effetti, ha dichiarato che improvvisamente il fagiano si era alzato in volo dirigendosi verso di lui. Avendo già il fucile imbracciato, egli aveva alzato l'arma e senza indugio aveva esploso un colpo in direzione del volatile che arrivava “di punta a circa due metri da terra: intendo dire due metri sopra l'avvallamento” (sentenza, consid. 2, pag. 6; verbale di __________, pag. 3). Il giudizio impugnato non fa che attenersi a tali dichiarazioni, la Corte avendo accertato – appunto – che l'imputato ha fatto fuoco a circa 2 m da terra, cioè ad altezza d'uomo, tenuto conto della pendenza del terreno (consid. 5, pag. 9 in fine e 10). Tale accertamento è confortato anche dalle dichiarazioni di __________, il quale aveva sentito il padre sparare un primo colpo nella direzione del fagiano che si era appena alzato in volo (verbale, pag. 3, citato dal ricorrente). Che poi il ricorrente non avesse la visuale libera è stato da lui medesimo ammesso (“Davanti a me c'erano degli arbusti che mi ostacolavano la vista. Voglio inoltre far notare che il succitato [ossia la vittima] indossava una mantella mimetica”: sentenza, consid. 5, pag. 10 in alto). Nella misura in cui la Corte di assise ha accertato che l'imputato ha mirato ad altezza d'uomo, considerata la pendenza del terreno, sparando con il fucile in una direzione la cui visuale gli era pregiudicata dalla configurazione del suolo e da numerosi arbusti, non è dunque incorsa nell'arbitrio. Né tali accertamenti risultano scalfiti dalle digressioni del ricorrente sul tipo di munizione usata o dal fatto che la vittima sarebbe stata colpita da pallini nel limite inferiore della rosata, dato che è stata ferita solo nella parte alta del viso. Anzi, esse confermano se mai che il ricorrente ha sparato proprio ad altezza d'uomo. Che poi la vittima non si sia resa conto del pericolo in cui si trovava, altrimenti non avrebbe annunciato l'arrivo del fagiano (corrispondente a un invito a tirare), non è argomento di pregio già per la circostanza che spettava al ricorrente accertarsi di avere la visuale libera nella linea di mira. Nulla conforta l'ipotesi, del resto, che la vittima dovesse attendersi uno sparo da parte del compagno verso una direzione in cui si trovavano due cacciatori, di cui uno non visibile. 5. Il ricorrente fa valere altresì che la Corte di assise ha violato il suo diritto di essere sentito per essersi fondata su uno stato di fatto diverso da quella figurante nel decreto di accusa, il quale non gli imputava di avere sparato orizzontalmente rispetto al pendio né di avere saputo che la vittima si trovava in una posizione di tiro a lui sovrastante. E siccome il decreto di accusa non è stato completato né modificato nel corso del procedimento, a suo avviso la sentenza impugnata dev'essere annullata. a) La procedura penale moderna è governata dal principio accusa­torio. L'atto di accusa assume una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 120 IV 348 consid. 2b pag. 353, 116 Ia 455 consid. cc pag. 458, 103 Ia 6 consid. 1b pag. 6; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozesrecht, 3ª edizione, pag. 162 n. 6 segg. e pag. 165

n. 16). Il principio accusatorio – come il principio dell'immutabilità, che tutela l'identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio – è disciplinato dal diritto cantonale (DTF 122 V 71 consid. 4a), ma garanzie minime sgorgano dal diritto federale (in particolare dal diritto di essere sentito: DTF 116 Ia 455 consid. Cc pag. 458). L'identità tra l'atto di accusa e l'oggetto del giudizio non dev'essere spinta all'accesso, fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica (CCRP, sentenza del 22 dicembre 1992 in re B. e P., consid. 2d con riferimento a Rep. 1985 pag. 199; sentenza del Tribunale federale 20 febbraio 1998 in re A. P., consid. 2a/bb). Il principio accusatorio è leso, tuttavia, quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell'atto di accusa, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (sentenza del Tribunale federale citata, consid. 2a; DTF 116 Ia 455 consid. cc pag. 458; Hauser/Schweri, op. cit., pag. 192 n. 7 e pag. 195 n. 19). Un atto di accusa insufficiente non comporta tuttavia un verdetto di assoluzione: esso va rinviato al Procuratore pubblico perché ne presenti un altro (art. 202 CPP). Identici principi valgono per il decreto di accusa (art. 208 cpv. 1 CPP). b) Nel caso in esame il decreto di accusa imputava al prevenu­to di avere, nell'intento di sparare a un fagiano di allevamen­to, colpito per negligenza il collega di battuta __________, che si trovava sulla linea di tiro in posizione frontale a una distanza di circa 30 m, parzialmente nascosto dalla vegetazione. Da tale descrizione, seppure sintetica, l'interessato poteva desumere senza equivoco la natura e l'origine dell'accusa rivoltagli. Che la vittima si trovasse sulla linea di mira in posizione frontale a una distanza di circa 30 m, parzialmente nascosta dalla vegetazione, è indubbio, tant'è che __________ è stato raggiunto all'altezza degli occhi. Altrettanto pacifico è che, se  non avesse sparato orizzontalmente rispetto al pendio, l'accusato non avrebbe colpito al volto __________, il quale si trovava di fronte a lui. Se, poi, l'accusato avesse saputo che il collega __________ si trovava nella zona a lui sovrastante e nonostante ciò avesse sparato, il delitto risulterebbe finanche intenzionale. Gli elementi atti a descrivere il mancato rispetto dei doveri di prudenza da parte dell'interessato, e quindi costituenti la negligenza, sono descritti nel decreto di accusa in modo chiaro (DTF 120 IV 348 consid. 3c in fine pag. 356). Reato, movente, dinamica corrispondono, per di più, a quelli accertati dalla Corte di merito. Se poi, fondandosi sui verbali istruttori e sulle risultanze del dibattimento, la Corte ha accertato, motivando tale constatazione, che l'impu­tato ha sparato ad altezza d'uomo rispetto al pendio, trascurando il fatto che sopra di lui c'erano due persone, delle quali vedeva una sola (il fratello __________), ciò non ha mutato o modificato l'essenza dell'accusa, né ha limitato le possibilità di difesa. Che in aula si approfondissero le circostanze dell'accaduto era, anzi, il minimo ch'egli potesse attendersi. Il preteso vizio di forma si rivela pertanto inconsistente. 6. L'art. 125 CP punisce con la detenzione o la multa chiunque cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona. È negligente il comportamento di chi non scorge le conseguenze del suo agire o non ne tiene conto per imprevidenza colpevole, omettendo di usare le precauzioni cui sarebbe tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3 CP), sospingendosi così oltre i limiti del rischio tollerabile (DTF 129 IV 119 consid. 2 pag. 121, 127 IV 62 consid. 2c pag. 64, 122 IV 133 consid. 2a pag. 135). Il pericolo che l'evento si avveri è riconoscibile per l'autore quando il comportamento illecito è idoneo, secondo il normale andamen­to delle cose e la comune esperienza, a produrlo o per lo meno a favorirlo (DTF 127 IV 62 consid. 2d pag. 64 seg., 121 IV 286 consid. 3 pag. 289 con richiami; CCRP, sentenze del 13 settembre 2002 in re M., consid. 5; del 31 agosto 2001 in re F., consid. 4; del 22 marzo 2001 in re G., consid. 3). Non occorre che l'autore sia in grado di scorgere esattamente il risultato; basta che abbia modo di prevedere som­mariamente il verificarsi dell'evento. La prevedibilità va negata solo se circostanze del tutto straordinarie, come ad esempio l'im­prudenza di un terzo o della vittima, si rivelano essere cause concomitanti con le quali non si doveva assolutamente contare e che assumono una gravità tale da apparire finanche come la causa più probabile e immediata dell'accaduto, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori (DTF 127 IV 62 consid. 2d pag. 64 seg., 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 16 seg., 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 23 con rinvii, 121 IV 286 consid. 3 pag. 289; sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003). Ove sussistano norme particolari che impongano un determinato comportamento (ad esempio in materia di circolazione stradale), occorre in primo luogo far capo a esse per stabilire quale sia il grado di prudenza richiesto. Il che non esclude un rimprovero di negligenza sulla base dei principi generali del diritto, come quello che obbliga a adottare i provvedimenti necessari per la tutela di terzi quando si crea una situazione di pericolo. In ogni modo, perché possa essere addebitato a imprevidenza dell'autore, l'evento doveva poter essere evitato. A tal fine si analizza un andamento causale ipotetico e si esamina se l'incidente avrebbe potuto essere evitato ove l'autore si fosse comportato in modo corretto. Un simile nesso causale ipotetico non può essere provato con sicurezza. Per imputare a un soggetto il verificarsi di un incidente basta pertanto che il comportamento dell'autore ne sia stato la causa, almeno con un alto grado di probabilità (DTF 129 IV 119 consid. 2.2 pag. 121 seg., 121 IV 10 consid. 2b pag. 14). 7. La Corte di assise ha accertato che l'imputato sapeva come sopra di lui vi fossero due persone, di cui ne vedeva però solo una. Dell'altra egli sapeva che indossava una pellegrina mimetica e sentiva la voce. Ciò nonostante, egli aveva sparato in quella direzione ad altezza d'uomo, tenendo conto della pendenza del terreno, secondo una linea di mira la cui visuale gli era ostacolata – già a 30 m – dalla configurazione del terreno e da numerosi arbusti che formavano una specie di cortina (“effetto macchia”: fotografia n. 20). Facendo fuoco in simili circostanze, foss'anche sotto l'effetto dell'emozione per l'avvistamento della preda, egli aveva infranto le regole più elementi che una persona normalmente attenta e ragionevole avrebbe osservato nelle medesime circostanze (consid. 5, pag. 10). 8. Il ricorrente obietta che in campo venatorio non sussistono norme giuridiche specifiche riguardanti la sicurezza, né disposizioni sul comportamento da tenere nel corso di una battuta di caccia o sul mo­do in cui questa debba svolgersi. Egli sostiene poi di avere rispettato le regole della prudenza, sparando a un bersaglio certo e assicurandosi, per il fatto di tirare verso l'alto, che il campo di tiro fosse libero. Con simili argomenti egli ripropone però, in sostanza, la versione dei fatti già esposta nell'ambito delle censure di arbitrio. Il ricorrente sapeva – giovi ripetere – che nell'area a lui sovrastante si trovavano due persone: vedeva l'una e sentiva l'altra, che sapeva indossare una cappa mimetica. Ciò nondimeno, egli ha sparato praticamente in linea orizzontale rispetto alla pendenza del terreno, verso una direzione in cui la visuale sull'altezza di tiro gli era impedita, già a 30 m, da arbusti che formavano l'effetto di una macchia. Per di più, come detto, il ricorrente non ha mai preteso di essere stato certo che __________ si trovasse nell'avval­lamento, ma semplicemente di presumere che egli si trovasse dalla medesima parte del fratello, molto più spostato a destra rispetto alla sua posizione di tiro. Se si considera inoltre che fra i partecipanti non v'erano accordi sul­le posizioni da tenere, mal si comprende come nelle circostaze descritte egli potesse ritenere di far fuoco senza remore. Cac­ciatore di ventennale esperienza (sentenza, consid. 1, pag. 4), il ricorrente non può nemmeno definirsi vittima di imperizia. E che egli abbia controllato la linea di mira è contraddetto dalle sue stesse dichiarazioni, avendo ammesso che, non appena il fagiano aveva preso il volo, egli aveva alzato l'arma e senza indugio aveva esploso un colpo nella direzione da cui proveniva il volatile (sentenza, consid. 2, pag. 6). Si aggiunga che il ricorrente, citando un manuale per la formazione del candidato cacciatore (ricorso, pag. 9), ammette l'esistenza di norme di comportamento (“prima di lasciare partire il colpo [il cacciatore] deve essersi assicurato che il campo di tiro è libero”). A ciò si aggiungono le raccomandazioni contenute nella pubblicazione di Aldo Pedraita La caccia nel Canton Ticino, usate dagli aspiranti cacciatori fino a qualche tempo fa e menzionate nel giudizio impugnato (pag. 10 seg.), le quali prevedono per la “caccia all'aspetto delle anitre” – in analogia con il caso concreto – che “si dovrà tirare solo quando il selvatico passa più o meno sopra la vostra testa e mai orizzontalmente”. 9. Il ricorrente non può nemmeno valersi del fatto che un cacciatore accetti pericoli e rischi superiori a quelli cui una qualsiasi persona normalmente si trova esposta. Certo, chi si limita a rendere possibile, a organizzare o a favorire l'esposizione a pericolo di un'altra persona, non è colpevole – in linea di principio – di lesioni personali o di omicidio ove si realizzi il rischio consapevolmen­te accettato da tale persona e di cui quest'ultima è anzitutto respon­sabile (DTF 125 IV 189 consid. 3a pag. 193). L'esercizio dell'arte venatoria può bensì comportare qualche incognita, ma ciò non autorizza a sparare ad altezza d'uomo, per di più senza adeguata visuale, in una zona in cui si trovano due persone. Mai la vittima avrebbe ragionevolmente accettato di partecipare a una battuta di caccia in simili condizioni. Il principio dell'affidamento invocato dal ricorrente, applicabile non solo nell'ambito della circolazione stradale ma anche laddove si tratti di coordinare il comportamen­to di più persone (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2 a edizione, n. 32 ad art. 18 CP, pag. 61), potrebbe essere di rilievo qualora all'interessato non fosse imputabile leggerezza alcuna e la vittima avesse violato i propri doveri di prudenza in modo imprevedi­bile (DTF 120 IV 252 consid. 2d/bb pag. 255). Nel caso specifico però il ricorrente non poteva confidare sul fatto che __________ sarebbe rimasto nell'avvallamento, già per il fatto che tra di loro non v'era accordo in tal senso e che la vittima doveva stanare il fagiano con i cani. L'interessato non poteva quindi seriamente escludere che, a tale scopo, il compagno si trovasse a perlustrare la zona sovrastante, tanto più che egli poteva solo sentirlo e non vederlo. In definitiva, nulla induce a ritenere nemmeno che alla vittima sia addebitabile colpa alcuna, per cui le tesi del ricorrente sull'interruzione del nesso causale adeguato e della fatalità non possono trovare ascolto. Accertando che con il proprio comportamento egli ha realizzato i presupposti dell'art. 125 cpv. 2 CP, la Corte di assise ha applicato correttamente perciò il diritto federale. 10. Da ultimo il ricorrente censura l'entità della pena inflittagli, rimproverando alla Corte di avere disatteso i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 63 CP. Egli lamenta una condanna eccessivamente severa e non conforme alla prassi invalsa per reati del genere, per altro evocata nella sentenza impugnata senza il benché minimo riferimento a simili precedenti. Ora, il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda e così via. Per quanto riguarda l'autore, in specie, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali prece­denti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata agli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce poi di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione pena­le interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione inflitta si ponga fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 18 seg., 123 IV 49 consid. 2a pag. 50 seg. e 150 consid. 2a pag. 152 seg.con richiami). Nel commisurare la pena a 60 giorni di detenzione la prima Cor­te ha tenuto conto del grado di negligenza, tanto più grave da parte di un cacciatore con ventennale esperienza, e delle tragiche conseguenze derivate alla vittima, uomo relativamente giovane. D'altro lato la Corte non ha mancato di considerare che l'imputato è incensurato, si è sempre comportato più che correttamente e che in aula ha manifestato sofferenza per il danno causato, ancorché attribuito più a fatalità che a sé medesimo (consid. 6). Ciò posto, nel suo risultato la pena in questione non denota eccesso o abuso di apprezzamento. È vero che invano si cercherebbe nella sentenza impugnata un riferimento utile alla “prassi usuale delle Corti per reati di questo tipo”, cui la motivazione rinvia. D'altro canto però, un raffronto con altri casi suole quasi sempre essere infruttuoso già per il fatto che, nella commisurazione della pena, due fattispecie non sono quasi mai identiche, segnatamente dal profilo soggettivo. Né si evince dalla sen­tenza impugnata, contrariamente a quanto il ricorrente adombra, che il fatto di ascrivere l'episodio a fatalità abbia sia stato motivo di aggravamento della pena. Anche in proposito il ricorso è destinato quindi all'insucceso. 11. Dato l'esito del ricorso, gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, si giustifica di attribuire un'indennità a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:              1. Il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 600.– b) spese                         fr. 100.– fr. 700.– sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 800.– per ripetibili. 3. Intimazione a:

–  __________;

–  __________;

–  Procuratore pubblico __________;

–  presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona in Lugano;

–  Comando della polizia cantonale, SG/SC (servizi centrali), Bellinzona; – Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona;

–  Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, casella postale 238, Taverne;

–  Ministero pubblico della Confederazione, Berna;

–  IAS, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio  di regresso, Bellinzona (rif. NR __________);

–  avv. __________ (per la parte civile). N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente                                                           Il segretario