nozione di domicilio protetto (caso di una manifestazione sindacale)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 luglio 2003 (documentazione annessa alle osservazioni), il termine di
giacenza è venuto a scadere mercoledì 31 luglio 2002. Dal timbro postale
risulta nondimeno che le osservazioni sono state consegnate alla posta già il
20 agosto 2002, nel citato termine di 20 giorni. Esse sono pertanto tempestive.
2.
Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio
(art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173
consid. 3. pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369
consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque
criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto,
per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3a pag. 178 con rinvii).
3.
I ricorrenti insorgono anzitutto contro il proscioglimento di AC 6 e
di AC 2 dall'imputazione di ingiuria con l'argomento che, apostrofando di
“kapò” RI 3, RI 5 e RI 4 durante la manifestazione del 6 maggio 2000, i due
accusati hanno leso l'onore di tali collaboratori, rendendosi colpevoli del
reato previsto dall'art. 177 CP. Nella misura in cui è proposta dalla RI 1, da RI
2, RI 6, RI 7, RI 8 e RI 9, la critica è inammissibile poiché costoro non sono
toccati dall'offesa. Il ricorso è caduco invece nella misura in cui è la
condanna per ingiuria è chiesta dalle persone lese. Trattandosi di reato contro
l'onore (art. 177 CP), soggetto in base al vecchio diritto (applicabile alla
fattispecie come
lex mitior
: DTF 130 IV 101 consid. 1 pag. 102, 129 IV
49 consid. 5.1 pag. 51) a una prescrizione relativa di due anni (art. 178 cpv.
1 vCP) e a una prescrizione assoluta di quattro (art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP),
l'azione penale cominciata a decorrere il 6 maggio 2000 si è definitivamente
estinta in pendenza di ricorso, al più tardi il 6 maggio 2004 (il ricorso per
cassazione non ne inibiva il decorso). Ciò posto, il reato di ingiuria dal
quale gli accusati sono stati prosciolti non può più essere perseguito. E la
prescrizione dell'azione penale comporta, come questa Corte ha già avuto modo
di rilevare (CCRP, sentenza del 21 maggio 2004 in re C. consid. 5c), l'archiviazione del caso. Ne segue che su questo punto il ricorso va
dichiarato ormai privo d'oggetto.
4.
I ricorrenti contestano pure il proscioglimento degli accusati dall'imputazione
di violazione di domicilio. Ora,
giusta l'art. 186 CP è punito, a
querela di parte, per violazione di domicilio chiunque, indebitamente e contro
la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in
un locale chiuso di una casa o in uno spiazzo, corte o giardino e attigui a una
casa, o in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne
fatta da chi ne ha diritto. Bene protetto è la libertà di domicilio (
Hausrecht
),
che comprende la facoltà di vivere in luoghi determinati indisturbatamente e di
manifestarvi liberamente la propria volontà (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84,
118 IV 167 consid. 1 c pag. 170). Il diritto all'inviolabilità del domicilio
spetta alla persona che può disporre degli spazi protetti in virtù di un
diritto reale o personale o di un rapporto di diritto pubblico (DTF 128 IV 81
consid.
3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170, 112 IV
31 consid. 3 pag. 33;
Corboz
, Les
infractions en droit suisse, vol.
I, Berna 2003, n. 25
ad art. 186 CP). L'avente diritto non dev'essere necessariamente proprietario;
basta che abbia la disponibilità effettiva dei luoghi (DTF 112 IV 31 consid. 3
pag. 33).
a)
Esistono
due forme di violazione di domicilio: o l'autore si introduce nei luoghi
protetti contro la volontà dell'avente diritto o vi si intrattiene in dispregio
all'ingiunzione di lasciarli impartitagli dall'avente diritto. La prima
infrazione si compie quando l'autore penetra nello spazio chiuso senza
l'autorizzazione dell'avente diritto, ossia della persona che ne ha la disponibilità
effettiva. Il permesso può essere manifestato oralmente, per scritto, con gesti
o risultare dalle circostanze. In quest'ultimo caso bisogna stabilire se la
volontà del titolare era sufficientemente riconoscibile secondo le circostanze
concrete (DTF 128 IV 81 consid. 4a pag. 85 con richiami;
Corboz
, op. cit., n. 36 ad art. 186
CP). La seconda infrazione richiede che l'autore rimanga nei luoghi protetti
nonostante l'ingiunzione dell'avente diritto o del suo rappresentante di
lasciarli. A differenza della prima, in tale ipotesi l'autore si trova nei
relativi spazi con il consenso, espresso o tacito, dell'avente diritto; egli si
rende perciò colpevole del reato di violazione di domicilio soltanto se vi
rimane nonostante l'ordine di andarsene. L'ingiunzione, che può essere
impartita a una persona determinata o a una pluralità di soggetti, dev'essere
chiara ed esplicita, l'autore che non l'ha sentita o non l'ha capita potendo invocare
l'errore sui fatti (
Corboz
, op.
cit., n. 20 ad art. 186 CP). La circostanza di trattenersi presuppone inoltre
che, dopo l'ingiunzione dell'avente diritto, l'autore rimanga per una certa
durata nel luogo protetto, imponendo la sua indebita presenza (DTF 102 IV 5).
b)
Dal
profilo soggettivo la violazione di domicilio presuppone dolo dell'autore (DTF
90 IV 74 consid. 3 pag. 78) o, per lo meno, dolo eventuale (DTF 108 IV 33
consid. c pag. 40). L'autore deve agire perciò con l'intenzione di violare il
domicilio, consapevole che il suo comportamento implichi tale conseguenza o prendendo
in considerazione che ciò avvenga. Egli dev'essere conscio inoltre di introdursi
o di trattenersi illecitamente in luoghi protetti, prendendo se non altro in
considerazione tale possibilità (
Delmon/Rudy
in: Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2003, n. 35 ad art. 186 CP). Il modo in
cui l'autore si è introdotto nei luoghi può spesso fornire indicazioni,
nell'apprezzamento delle prove, sulla consapevolezza di lui circa la natura
illecita del suo agire (DTF 118 IV 167 consid. 4 pag. 174;
Corboz
, op. cit., n. 47 ad art. 186
CP).
5.
Nel definire la nozione di domicilio il Pretore ha rilevato
anzitutto che in concreto occorre distinguere il centro commerciale dal terreno
adiacente destinato a svago e a parcheggi. Per quanto riguarda lo stabile, egli
l'ha identificato con la parte edificata e chiusa della particella n. di __________,
la quale ospita i settori di vendita, le casse, il ristorante, i negozi e
servizi che non fanno capo al marchio RI 1. Quanto al primo piano, esso adempie
sicuramente – secondo il Pretore – i requisiti di domicilio nel senso dell'art.
186 CP, trattandosi di uno spazio chiuso e di pertinenza unicamente della RI 1
(sentenza, pag. 21). Il piano terra invece – a mente del Pretore – dà
l'impressione a chi entra da nord, cioè dall'entrata principale, di accedere a
un luogo di aggregazione che richiama una piazza di paese, ai bordi della quale
si affacciano commerci, servizi e ritrovi pubblici. Sulla sinistra vi è uno
sportello della __________con bancomat, un negozio radio-TV (RI 1), un negozio
di scarpe (__________), un ottico, una farmacia e un commercio di vini (__________),
mentre sulla destra si trovano il reparto fiori e l'entrata alla zona di
acquisto RI 1, una pasticceria-panetteria con un caffè (RI 1) e il reparto
cassa della stessa RI 1. Il percorso si allarga poi nella zona centrale, dando
vita a un ambiente simile a una piazzetta con sedie, tavolini, una fontana al
centro e un edicolante. L'entrata è libera, ma viene chiusa la sera e i giorni
festivi. Resta il fatto che tali spazi si trovano su proprietà privata, sicché
beneficiano anch'essi dell'art. 186 CP, come gli altri dell'Ospedale cantonale __________e
dell'Università __________ricordati in DTF 90 IV 76 e 100 IV 53 (sentenza, pag.
21 seg.).
Riferendosi
alla zona esterna destinata allo svago e ai parcheggi, sempre proprietà della RI
1, il Pretore ha ricordato che a essa si accede direttamente a piedi o in automobile
dalla strada cantonale, senza ostacoli né barriere. Adiacente al centro commerciale,
tale area non è delimitata da recinzioni, di modo che non gode della protezione
dell'art. 186 CP (sentenza, pag. 22). Ciò vale, secondo il Pretore, anche per
l'area esterna situata tra i parcheggi e l'entrata nord del supermercato, dove
si sono svolti i fatti di sabato 6 maggio 2000, sabato 13 maggio 2000 e – parzialmente
– sabato 3 giugno 2002. Munita di copertura convessa trasparente alla stregua
di un corridoio luminoso, completamente aperta verso i parcheggi e
parzialmente anche verso est, tale zona si attraversa provenendo dal parcheggio
per raggiungere l'ingresso nord del centro. L'ampiezza, la conformazione e la luce
di tale zona lasciano intendere – stando al Pretore – che si sia voluto creare
una spazio di invito, un luogo di scambio, di sosta o attesa per gli avventori,
un luogo dove ripararsi in caso di pioggia, prelevare contante dal Postomat,
ritirare e consegnare i carrelli per la spesa ecc. Si tratta quindi – ha
concluso il primo giudice – di un luogo aperto, accessibile a tutti, anche
nottetempo, al quale non si può riconoscere la qualifica di domicilio nel senso
dell'art. 186 CP (sentenza, pag. 22).
6.
I ricorrenti contestano che l'area esterna destinata a svago e posteggi
non sia protetta dall'art. 186 CP e altrettanto sostengono per quanto riguarda
lo spazio davanti all'entrata, munito di copertura trasparente. A mente loro è
errato far dipendere la protezione dell'art. 186 CP dalla circostanza che un
determinato luogo sia aperto o chiuso, tant'è che lo stesso Pretore ricorda la
condanna confermata dal Tribunale federale a carico di dimostranti responsabili
di danni perpetrati in un autosilo aperto al pubblico (DTF 108 IV 33). Secondo
i ricorrenti, bene protetto dall'art. 186 CP non è il luogo chiuso, ma la
facoltà dell'avente diritto di decidere chi accettare e chi no in un
determinato spazio. Una violazione di domicilio può essere commessa anche in
luoghi aperti al pubblico, come un ospedale, un'università, una cancelleria comunale
e – appunto – un autosilo. Basta che tali spazi siano occupati per scopi
estranei a quelli cui sono destinati (DTF 108 IV 33 consid. 5b pag. 39).
Determinante è che lo spazio aperto al pubblico per precisi scopi sia riconoscibile.
Nel caso in esame il centro RI 1 (particella n. 13, di 42
166 m²) si compone di un supermercato (un edificio che
ospita l'emporio RI 1, negozi locati a terzi e spazi collettivi per gli scopi
propri del centro commerciale) e di aree esterne, destinate anch'esse alla
clientela. Poco importa l'esistenza o l'inesistenza di recinzioni. Tutelata
dall'art. 186 CP è, di conseguenza, pure l'area esterna coperta da un portico
che conduce all'entrata del centro, l'area adibita a posteggi e l'area coperta prospiciente
l'ingresso principale. Tutto ciò si trova su suolo privato, aperto al pubblico
con la precisa destinazione di accesso all'edificio e di collegamento fra i posteggi
e l'edificio stesso. Del resto – soggiungono i ricorrenti – la nozione di domicilio
comprende anche la proprietà all'esterno dei locali di domicilio veri e propri
(DTF 83 IV 157), sicché il Pretore ha applicato erroneamente il diritto
disconoscendo ai citati spazi della cooperativa, interni o esterni, la protezione
dell'art. 186 CP.
7.
Nella misura in cui la violazione dell'art. 186 CP è censurata dai
collaboratori RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8 e RI 9, il ricorso è
inammissibile. Avente diritto a norma dell'art. 186 CP è la persona che ha la
disponibilità effettiva dei luoghi protetti, nel caso in esame la RI 1. Certo,
il Tribunale federale ha precisato che se l'avente diritto è una persona
giuridica, la sua volontà di vietare ad alcuno di introdursi in un determinato
locale può anche essere espressa validamente dai suoi impiegati (DTF 90 IV 72
consid. 2b pag. 77;
Corboz
, op.
cit., n. 32 ad art. 186 CP). Di per sé il gerente del centro RI 3 e i suoi
collaboratori erano quindi legittimati a diffidare gli accusati. Non erano
abilitati però a sporgere querela per violazione dell'art. 186 CP, unicamente
il titolare del domicilio potendo procedere in tal senso (dandosi il caso per
il tramite dei suoi organi) e costituirsi parte civile (
Delmon/Rüdy
, op. cit., n. 36 ad art. 186 CP; DTF 90 IV 72 consid.
1 pag. 74). Nella fattispecie la legittimazione attiva spetta pertanto alla
sola RI 1. A essa soltanto può essere riconosciuta la qualità di ricorrente.
8.
Quanto
alla violazione dell'art. 186 CP lamentata dalla RI 1, il problema è delicato.
Se è vero che secondo la dottrina dominante i cosiddetti luoghi aperti non
godono della protezione dell'art. 186 CP, quantunque circostanti a un
fabbricato (
Delmon/Rudy
, op.
cit., n. 12 ad art. 186 CP), ci si può seriamente domandare se in concreto le
aree esterne evocate dal Pretore (la zona destinata a svago e parcheggi e
quella di collegamento situata fra i parcheggi e l'ingresso nord del centro)
debbano davvero rimanere senza tutela. Benché prive di recinzioni e sebbene accessibili
a tutti in ogni momento, esse denotano un nesso evidente con il supermercato e
con le attività commerciali che vi si svolgono. Non si tratta invero di
semplici terreni aperti, ma di spazi destinati al pubblico con scopi intuibili
da chicchessia. Certo, annettendo a simili superfici attributo di “domicilio”
nel senso dell'art. 186 CP, potrebbero sorgere problemi al momento di sapere
quando l'avventore commetta violazione di domicilio introducendosi in un tal
luogo o intrattenendovisi oltre il consentito. Sia come sia, il quesito può in
definitiva rimanere irrisolto per le considerazioni che seguono.
9.
Riferendosi ai fatti del 6 maggio 2000, che hanno visto coinvolti
tutti gli accusati tranne AC 1, il Pretore ha ricordato che nei verbali di
interrogatorio e al dibattimento i prevenuti hanno affermato unanimemente di
avere distribuito volantini all'esterno del supermercato, sull'area illustrata
nella documentazione fotografica (act. E, annesso 1). Tale versione non
contrasta con quella fornita il 3 luglio 2000 davanti al Pretore del __________dal
gerente RI 3, il quale ha dichiarato di avere avvicinato i dimostranti che si
trovano davanti all'ingresso del centro e di averli diffidati dall'entrare. Le
versioni differiscono – ha soggiunto il primo giudice – laddove il gerente asserisce
che nel frattempo i manifestanti erano già penetrati nel negozio e avevano distribuito
volantini anche all'interno, segnatamente alle cassiere, invitando poi il pubblico
a rimenere fuori. Se non che, AC 6 aveva ammesso soltanto, dinanzi a quel
Pretore, di essere entrato nel negozio prima del volantinaggio, cominciato alle
ore 17, con un collega (verosimilmente AC 4) per acquisti, dopo avere
depositato i volantini nel carrello. Al dibattimento penale AC 6 ha dipoi ribadito che la distribuzione dei volantini è avvenuta solo in seguito, all'esterno
(sentenza, pag. 23). Gli accusati, sempre stando alla sentenza impugnata, hanno
tutti dichiarato che nessuno ha ingiunto loro di andarsene, tanto meno la
polizia intervenuta su chiamata del gerente, la quale si è limitata ad annotare
le loro generalità (sentenza, pag. 23). È vero che RI 3 ha preteso di avere invitato i sindacalisti del __________a non entrare nel supermercato e a
manifestare sulla strada cantonale. Essendo questi parte interessata
(dipendente della querelante, querelante egli medesimo e parte civile), il
primo giudice ha concluso però che i dubbi sulle discordanti versioni dovevano
giovare agli imputati. Egli ha ritenuto perciò che, essendosi svolti i fatti
all'esterno del negozio, in una zona che non costituisce domicilio protetto secondo
l'art. 186 CP, e non risultando che i manifestanti avessero agito contro la
volontà dell'avente diritto, facevano difetto i presupposti oggettivi del reato
(sentenza, loc. cit.).
Abbondanzialmente
il Pretore ha ricordato che AC 6 e AC 2 hanno dichiarato di essersi ritenuti in
diritto di appostarsi presso il centro RI 1 per distribuire volantini contro
l'estensione dell'orario di chiusura il sabato, facendo derivare tale diritto
dal luogo pubblico dove è stato attuato il volantinaggio, a loro avviso non
suscettibile di violazione di domicilio, e dal precetto costituzionale della
libertà sindacale (art. 28 Cost.). Tutti gli accusati hanno poi insistito sulla
mancanza, nel loro foro interno, di coscienza e volontà circa la violazione di
un luogo protetto, avendo considerato l'area esterna del centro RI 1 come luogo
pubblico, cui è lecito accedere per fare acquisti, discutere, dar da mangiare
alle ochette dello stagno e manifestare. In simili circostanze il Pretore ha
finanche messo in discussione il requisito soggettivo dell'intenzione, non
potendosi escludere che gli accusati credessero, per un'erronea supposizione
dei fatti, di potersi comportare nel modo descritto. Egli non ha tuttavia
approfondito la questione l'errore di fatto (art. 19 CP), dato il
proscioglimento per i motivi già esposti (sentenza, pag. 23 seg.).
10.
Per la cooperativa l'accertamento secondo cui gli imputati hanno
compiuto l'azione del 6 maggio 2000 all'esterno del supermercato è arbitrario
poiché contrasta con quanto riferito da AC 6, per sé e per la collega AC 4. L'obiezione è infondata, AC 6 avendo dichiarato di essere entrato nel negozio unicamente per
acquisti, di avere depositato i volantini nel carrello per la spesa e di averli
distribuiti solo in seguito, all'esterno (sentenza, pag. 23). La cooperativa
obietta che, comunque sia, anche lo spazio in cui gli accusati hanno
manifestato è protetto dall'art. 186 CP. Sta di fatto però che il Pretore ha
assolto gli imputati non solo per avere manifestato su un'area non protetta dall'art.
186 CP, ma anche per avere egli creduto che nessuno ha ingiunto ai manifestanti
di andarsene. La ricorrente censura di arbitrio anche tale accertamento,
rimproverando al primo giudice di avere minimizzato sia la deposizione di RI 3
(ricordata nella sentenza), il quale ha detto di avere invitato i manifestanti
a lasciare i luoghi, sia l'intervento della polizia, chiamata dal gerente che
non intendeva tollerare il sopruso.
Ora, che
le forze dell'ordine siano giunte sul posto chiamate da RI 3 è vero. Ciò non
basta tuttavia per desumere con sufficiente certezza che in concreto RI 3 abbia
previamente diffidato i manifestanti ad andarsene, nonostante le dichiarazioni
di lui davanti al Pretore, la sua asserzione essendo stata contestata da tutti
gli accusati (sentenza, pag. 23). D'altra parte non consta nemmeno che dopo
l'intervento della polizia, segno inequivocabile per i manifestanti di essere
sgraditi sulla proprietà privata, qualcuno di loro abbia opposto resistenza. Si
aggiunga che in esito alla successiva manifestazione del 3 giugno 2000 RI 3 ha sollecitato l'intervento delle forze dell'ordine per mantenere sotto controllo la situazione,
non tanto per far sloggiare i manifestanti (sentenza, pag. 30).
Né si
deve dimenticare che, stando agli accertamenti del Pretore, gli accusati non
erano consapevoli di violare un luogo protetto, considerando essi l'area in
questione come luogo aperto al pubblico. Ora, quanto l'autore di un reato sa,
vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 IV 177 consid.
2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3 pag. 63, 125 IV 242 consid. 2c
pag. 252, 119 IV 1 consid.
5 pag. 3, 110 IV 20 consid.
2 pag. 22). Sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha
consentito all'evento dannoso vincola quindi la Corte di cassazione e di revisione
penale (per analogia, sul piano federale:
Wiprächtiger
in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226
n. 6.99 con richiami alla nota 182;
Corboz
,
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ
113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). In altri termini, le constatazioni
relative al foro interno di un soggetto – ciò che la persona sapeva, si
proponeva, aveva l'intenzione di fare o immaginava, lo stato psichico nel quale
essa ha agito, la sua cognizione piena o ridotta di commettere un illecito –
possono essere criticate davanti alla Corte di cassazione di revisione penale
solo per arbitrio (cfr. sul piano federale:
Schweri
,
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in basso). La ricorrente si duole per vero che il primo giudice abbia creduto ai
prevenuti, i quali come attivisti di un sindacato dovevano sapere che il diritto
di manifestazione non è assoluto, ma soggetto ad autorizzazione anche su suolo
pubblico. Tale motivazione non basta in ogni modo per far apparire, oltre che discutibile,
arbitrario il convincimento del primo giudice sulla buona fede degli accusati,
tanto meno ove si consideri che – comunque fosse – l'area in questione non era
facilmente identificabile alla stregua di un domicilio nel senso dell'art. 186
CP. La ricorrente ribadisce che gli accusati sono stati invitati dal gerente
del centro ad andarsene e che l'intervento della polizia esclude la buona fede
dei manifestanti. Già si è visto, però, che il Pretore non è caduto in arbitrio
accertando la mancata ingiudizione ai manifestanti di andarsene.
11.
Quanto ai fatti del 9 maggio 2000 che hanno comportato per AC 2 e AC
6 una nuova accusa di violazione di domicilio, il Pretore ha accertato che quel
giorno i due si sono recati al centro RI 1 e che, dopo avere fatto un acquisto,
AC 6 era rimasto al pianterreno per discutere con alcuni dipendenti, mentre AC
2 era salito al primo piano, dove aveva incontrato il gerente RI 3. All'interrogatorio
del 3 luglio 2000 davanti al Pretore del __________, RI 3 ha poi affermato che AC 2 lo aveva dileggiato, fingendosi un cliente e chiedendo informazioni sulle
azioni promozionali di quel giorno. Come risposta, egli lo aveva invitato a
rivolgersi all'ufficio informazione. Vagliando il comportamento dei due
accusati, il Pretore non ha ravvisato alcun illecito, né qualcuno risultava avere
diffidato i due a partire. Del resto gli accusati non erano tenuti a desumere
dai fatti del sabato precedente o da altre circostanze che agissero contro la
volontà dell'avente diritto, una diffida ad andarsene dovendo essere chiara,
esplicita o manifestata almeno per atti concludenti. Che AC 2 e AC 6 si fossero
introdotti nel centro non – o non tanto – per fare acquisti non bastava per
presumere un'azione contro la volontà dell'avente diritto. Anche perché, in
definitiva, i due non avevano manifestato in modo riconoscibile, né avevano
svolto attività sindacale. AC 6, in particolare, si era limitato a
intrattenersi con alcuni dipendenti (sentenza, pag. 24 seg.).
Secondo
la ricorrente le considerazioni che precedono sono arbitrarie e lesive dell'art.
186 CP, i due accusati essendo entrati nel supermercato come sindacalisti, non
per fare acquisiti, AC 6 inscenando un comizio davanti ad alcuni dipendenti e AC
2 operando un'azione diversiva, fingendosi un cliente. Segno evidente che i due
sapevano di compiere un illecito, memori di quanto era accaduto il sabato precedente,
allorché era intervenuta la polizia. Il Pretore ha accertato come in fin dei
conti quel giorno non sia avvenuta alcuna azione sindacale (sentenza, pag.
25). Perché tale accertamento (che esclude il reato) sarebbe arbitrario, il ricorrente
non spiega. Egli dà per acquisito che AC 6 abbia inscenato un comizio davanti
ad alcuni dipendenti, ma non indica su quali atti del processo si fondi
l'asserzione, né spiega perché l'azione commessa da AC 2 sarebbe penalmente
rilevante di fronte all'accertamento secondo cui – per finire – non vi è stata
alcuna manifestazione sindacale. Pretendere, per avventura, che il solo fatto
di entrare in un centro commerciale senza essere intenzionato a fare acquisti
costituisca violazione di domicilio è una tesi tanto infondata da non meritare
seria disamina.
12.
In merito agli avvenimenti dell'11 maggio 2000 il Pretore ha rilevato
che verso le ore 19.00 AC 2, AC 5 e AC 6 sono entrati nel centro RI 1 e sono
saliti al primo piano, dove AC 2 ha pronunciato con un megafono, davanti
all'entrata del ristorante, un discorso contro la proroga dell'orario di
chiusura il sabato. Nel ristorante si trovava il gerente del centro RI 3, che
non ha reagito perché fuori servizio. È intervenuta invece la gerente del ristorante
__________, la quale ha invitato i manifestanti ad allontanarsi e di non urlare
con il megafono davanti a gente che stava cenando. Sempre secondo la gerente, AC
2 le aveva prima posto il megafono davanti alle labbra perché gli astanti
sentissero quanto lei stava dicendo e poi aveva continuato il discorso per una
decina di minuti (sentenza, pag. 25). Dal canto loro gli accusati hanno sostenuto
di essere stati invitati a chiudere il discorso, ma non ad andarsene. AC 6 – ha
soggiunto il Pretore – ha ricordato solo che il dipendente RI 4 gli aveva
fatto cenno con la mano di stringere, invito che egli ha trasmesso a AC 2. Tale
versione concorda con quella da lui resa dinanzi al Ministero pubblico e al
Pretore del __________ (sentenza, loc. cit.).
a)
Il
Pretore ha rammentato che secondo gli accusati il discorso è durato un quarto
d'ora al massimo, che in aula AC 2 ha dichiarato di essersi sentito autorizzato
ad arringare il pubblico perché RI 3 non aveva reagito, mentre AC 5 ha preteso di avere potuto parlare senza che i sindacalisti fossero stati formalmente diffidati ad
andarsene. In forza del principio
in dubio pro reo
il Pretore ha creduto
alla versione concorde degli accusati, secondo la quale nessuno aveva intimato
loro di uscire. Ciò premesso, egli non ha trascurato che, pur essendosi il
breve comizio tenuto in un luogo protetto a norma dell'art. 186 CP da persone
entrate nel centro commerciale senza l'intenzione di comperare alcunché o di
cenare (il che avrebbe potuto condurre alla presunzione sancita in DTF 108 IV
33), la volontà di agire contro quella dell'avente diritto non poteva essere
semplicemente presunta. Né andava ignorato il comportamento dei rappresentanti
dell'avente diritto, i quali pur assistendo ai fatti non avevano impartito ai
manifestanti diffida alcuna. Nella fattispecie difetta pertanto, secondo il
Pretore, il requisito oggettivo dell'atto esercitato contro la volontà
dell'avente diritto (sentenza, pag. 26). In ogni modo – egli ha continuato –
dubbi possono pure sussistere anche sull'elemento soggettivo, gli accusati
avendo confermato di avere agito senza la volontà di violare una spazio
protetto, mentre AC 4 andava prosciolta già per il fatto che si trovava al
ristorante per questioni private, senza avere partecipato alla manifestazione
(sentenza, loc. cit.).
b)
La
ricorrente si duole che il Pretore ha creduto arbitrariamente alla comoda versione
degli accusati, stando ai quali nessuno li avrebbe invitati a lasciare il luogo.
Tale convincimento contrasterebbe con la dichiarazione della gerente del ristorante,
__________, sia con il complesso delle risultanze degli atti, dalle quali
emerge in modo chiaro che i rappresentanti della cooperativa si sono sempre
opposti alla presenza degli attivisti. Contrariamente a quanto la ricorrente
asserisce, tuttavia, l'unico elemento a favore di una diffida consiste nella
deposizione di __________, la quale ha dichiarato che AC 2 ha continuato il suo discorso anche dopo essersi sentito ingiungere di uscire. Come detto,
nondimeno, il primo giudice ha ritenuto tale dichiarazione – rilasciata da una
dipendente della cooperativa – non decisiva di fronte all'univoca versione
degli accusati, per lo meno in virtù del principio
in dubio pro reo
.
Perché tale apprezzamento delle prove sarebbe arbitrario, oltre che discutibile
o criticabile, la ricorrente non dimostra.
c)
La
ricorrente assume che in ogni modo gli accusati erano chiaramente consapevoli
di manifestare contro la volontà dell'avente diritto già per la circostanza che
in seguito alla prima manifestazione la cooperativa aveva fatto intervenire la
polizia. L'opposizione dell'avente diritto risultava dunque senza equivoco da
atti concludenti. Sta di fatto è che, come si è rilevato, l'intervento della
polizia chiesto da RI 3 in esito alla manifestazione del 3 maggio 2000 poteva
anche essere interpretato come una misura atta a prevenire disordini. Elementi
chiari che potessero indurre gli accusati a ritenere che l'avente diritto si
opponesse anche a una manifestazione pacifica, svolta senza intralcio per il
personale e il pubblico, non si ravvisano. In DTF 108 IV 33 il Tribunale federale
ha invero ritenuto, giudicando la scorribanda di un centinaio di dimostranti in
un autosilo aperto al pubblico sfociata in atti vandalici, che qualora uno
spazio sia aperto al pubblico per un determinato scopo e tale scopo sia chiaramente
riconoscibile, chi vi penetra ad altri fini agisce contro la volontà
dell'avente diritto, rendendosi colpevole di violazione di domicilio. Non si
può dire tuttavia che in concreto l'intenzione di manifestare senza provocare
disordini fosse di per sé contraria alla volontà dell'avente diritto. E AC 2 si
è limitato, in fondo, ad arringare gli avventori dell'esercizio pubblico per
una quindicina di minuti. Ritenendo che nella fattispecie non sussistesse il
requisito oggettivo di avere agito contro la volontà dell'avente diritto, il
primo giudice non ha pertanto violato il diritto federale.
d)
Secondo
la ricorrente il Pretore avrebbe commesso un ulteriore arbitrio negando che gli
accusati fossero consapevoli di compiere un illecito. Nel memoriale essa rinvia
semplicemente, però, a quanto sostenuto in relazione agli episodi precedenti.
Ora, richiami del genere sono inammissibili in un ricorso per cassazione
fondato sul divieto dell'arbitrio, ove occorre spiegare perché sia viziato il
singolo accertamento e il singolo apprezzamento oggetto di contestazione.
Quanto al fatto che la ricorrente definisca arbitrario il proscioglimento di AC
4, la quale secondo il Pretore si trovava al ristorante per cenare e non per
manifestare, nel motivare la critica la ricorrente si avvale di argomenti
chiaramente appellatori. Donde l'inammissibilità del gravame.
13.
Nel giudicare i fatti avvenuti il 13 maggio 2000 il Pretore ha accertato
che tutti gli accusati hanno inscenato una dimostrazione davanti all'entrata
nord del RI 1, in particolare tendendo una rete metallica davanti all'ingresso,
fissandone un'estremità a un palo e trattenendo l'altra manualmente.
L'operazione è durata pochi minuti, dopo di che sono intervenuti alcuni
dipendenti della cooperativa, i quali hanno tagliato i lacci che legavano la
rete al palo. L'ambiente teso e concitato ha fatto sì che si verificassero anche
contatti fisici tra dimostranti e dipendenti. Tra questi ultimi vi era RI 8, il
quale ha dichiarato di essersi ritrovato lividi su un braccio a causa di uno
spintone ricevuto. Tolta la rete, i dimostranti hanno teso uno striscione,
trattenuto ai bordi. La rete e lo striscione miravano a simboleggiare
l'auspicata chiusura del negozio alle ore 17.00. Gli accusati – sempre secondo
il Pretore – hanno confermato di avere invitato, ma non costretto, i clienti a
a fare uso di altre entrate, garantendo loro il passaggio prima spostando la
rete, poi lo striscione. RI 3 ha chiamato una volta ancora la polizia, che si è
tuttavia limitata – come il sabato 3 maggio 2000 – a registrare le generalità
dei dimostranti (sentenza, pag. 26 seg.).
a)
Accertato
che la manifestazione si è tenuta all'esterno del supermercato, nell'area
situata tra i parcheggi e l'entrata nord del centro (come il 3 maggio 2000), il
Pretore ha escluso l'applicazione dell'art. 186 CP già per il fatto che tale
area non è protetta a norma dell'art. 186 CP e che in considerazione entravano
se mai altre ipotesi di reato, come la coazione (art. 181 CP). Per quanto
attiene alla componente oggettiva, egli ha ritenuto che l'intenzione di usare
la proprietà del centro commerciale per uno scopo diverso da quello cui il
supermercato è destinato fosse palese, ma che – appunto – il luogo non era
tutelato dell'art. 186 CP. Dal profilo soggettivo egli ha ribadito quanto
esposto in relazione agli avvenimenti del 3 e dell'11 maggio 2000 (assenza di
dolo, errore sui fatti).
b)
La
ricorrente insiste nel far valere che il luogo in cui si è svolta la
manifestazione è protetto a norma dell'art. 186 CP. Come si è già accennato, la
questione andrebbe debitamente approfondita se non reggessero alla critica le
riflessioni del Pretore circa la presumibile assenza di dolo e il presumibile
errore sui fatti da parte degli imputati. La ricorrente eccepisce, certo, che
gli accusati hanno agito in malafede, ma così argomentando essa non fa che a
richiamare le obiezioni mosse agli accadimenti del 3 e del 13 maggio 2000, ciò
che non è ammissibile – come detto – in un ricorso per cassazione fondato sul
divieto d'arbitrio. La ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché, nella
fattispecie, le riflessioni del Pretore sulla presumibile assenza di dolo da
parte degli accusati durante le precedenti manifestazioni poggiassero su
un'arbitraria valutazione delle prove. Esprimere disappunto per la contraria
opinione del Pretore non basta.
14.
Giudicando l'ultima imputazione, ossia la violazione di domicilio
riferita alla manifestazione del 3 giugno 2000 cui hanno partecipato tutti gli
imputati (con alla testa AC 1) e una sessantina di simpatizzanti, il Pretore ha
rilevato che, a differenza delle precedenti azioni dimostrative, occorreva
tenere conto questa volta di un decreto cautelare del 31 maggio 2000 con cui il
Pretore del __________aveva ordinato al __________ (e in particolare a AC 1 e AC
2), sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di non accedere al centro RI 1 e/o a
qualsiasi altra area di proprietà cooperativa per svolgere manifestazioni senza
l'autorizzazione della proprietaria. Tutti gli accusati, salvo AC 4, avendo
dichiarato di essere stati a conoscenza del divieto prima di cominciare la
manifestazione, il Pretore ha rilevato nondimeno che quel decreto cautelare si
fondava sugli art. 28 segg. CC (protezione della personalità), ma non influiva
sulla nozione penale di domicilio a mente dell'art. 186 CP, nel senso che
l'eventuale trasgressione dell'ordine non comportava necessariamente una
violazione di domicilio. Dal profilo penale il decreto poteva tutt'al più avere
valenza di prova, o per lo meno di indizio, nel senso che gli attivisti
agissero contro la volontà dell'avente diritto (sentenza, pag. 28).
a)
Ripercorrendo
i fatti, il Pretore ha accertato che in concreto la manifestazione era iniziata
su suolo pubblico, quando i rappresentati del __________, muniti di un furgone
con diffusori acustici, avevano cominciato a distribuire volantini e palloncini,
a offrire da bere e a formare un corteo. Il quale ha poi raggiunto il vicino
centro commerciale __________, dove AC 1 ha pronunciato un discorso, e in seguito si è trasferito su proprietà della RI 1, arrivando fin davanti all'ingresso
del supermercato. AC 1, AC 2, AC 6, AC 5 e AC 4 insieme con altri manifestanti
sono quindi entrati nel centro commerciale e si sono appostati presso le casse,
dove AC 1 si è rivolto alle cassiere e ai clienti con un discorso di circa
cinque minuti, senza megafono. AC 3 è invece rimasto all'esterno, vicino al
furgone di cui era responsabile (sentenza, pag. 28 seg.).
Il
Pretore ha accertato che nel frattempo __________, responsabile marketing e
vicedirettore della cooperativa, ha notato i manifestanti che distribuivano
volantini sulla strada e ha avvisato per telefono il gerente del centro, RI 3,
dicendogli di non chiamare ancora la polizia, i dimostranti trovandosi ancora
all'esterno della proprietà. Venuto a sapere però che costoro intendevano
raggiungere il centro RI 1, egli si è portato all'entrata nord del supermercato
e ha invitato RI 3 a sollecitare le forze dell'ordine. __________ ha poi
affermato di avere salutato AC 1 che era entrato insieme con i dimostranti nel
centro commerciale, gli aveva fatto notare che stava violando un decreto
pretorile, ma AC 1 gli aveva risposto di voler fare come poc'anzi al centro __________,
quando aveva raggiunto le casse per lanciare messaggi ai clienti e alle cassiere
sulla problematica apertura del sabato. __________ ha rinunciato a usare la
forza per evitare disordini. La manifestazione si è poi svolta rapidamente
senza creare particolari problemi. Usciti dal negozio, i manifestanti sono
stati fermati da due agenti che hanno rilevato le generalità di alcuni di loro
(sentenza, pag. 29 seg.).
Riguardo
a eventuali istruzioni – ha proseguito il Pretore – RI 3 ha riferito di non averne ricevute quel giorno; in generale le raccomandazioni rimanevano quelle di
invitare le persone che disturbano a lasciare il centro e di chiamare la
polizia se ciò appariva necessario. Non vi erano perciò direttive nel senso di
vietare l'entrata ai dimostranti, ma se mai di invitarli a uscire ove
disturbassero e di chiamare la polizia se fosse stato necessario. Del resto, le
forze dell'ordine non sono state sollecitate – secondo RI 3 – con l'intenzione
di espellere i manifestanti, ma perché si temevano disordini (sentenza, pag.
30). Il che, ha sottolineato il Pretore, trova sostanziale riscontro nelle
dichiarazioni degli accusati. AC 1 ha affermato che, espressa a __________
l'intenzione di entrare nel negozio per tenere un breve discorso, costui si è
limitato a invitare i manifestanti a non ostacolare l'attività del supermercato.
AC 2 ha preteso che AC 1 gli aveva riferito la stessa cosa. Ne ha desunto, il
Pretore, che nessuna ingiunzione di lasciare il negozio era stata proferita.
Del resto, la manifestazione si è svolta pacificamente, lo stesso RI 3 avendo
spiegato alla polizia di avere chiesto l'intervento più che altro a titolo
cautelativo (sentenza, pag. 30).
b)
Ribadito
che l'area esterna del centro commerciale fino all'entrata nord del supermercato
non può considerarsi domicilio protetto a norma dell'art. 186 CP, il Pretore ha
negato ogni rilevanza penale al comportamento degli imputati nella misura in
cui costoro si erano limitati a raggiungere la soglia del fabbricato (sentenza,
pag. 30 seg.). Dopo avere varcato l'ingresso e fino all'incontro con __________,
ancorché per pochi metri, i dimostranti erano penetrati invece in un luogo protetto,
utilizzando spazi per scopi manifestamente estranei a quelli normali. Nondimeno
– ha proseguito il Pretore – occorre pur sempre rispettare il principio di
proporzionalità. Come non commette violazione di domicilio chi si intrattiene
nella sala dei passi perduti di un Municipio senza che la sua presenza
contravvenga chiaramente alla destinazione dei luoghi, gli imputati non
potevano essere condannati solo per essersi trattenuti pochi minuti senza
recare particolari turbamenti all'interno del supermercato. Anche perché tutti
gli accusati – e AC 1 in specie – hanno ribadito di non avere inteso
trasgredire il decreto del Pretore né commettere una violazione di domicilio
(sentenza, pag. 31).
Quanto
al resto della manifestazione, l'incontro tra AC 1 e __________ e i fatti
successivi dimostravano che il vicedirettore della cooperativa aveva lasciato fare.
Ciò significa che il decreto cautelare non è stato violato all'interno del
centro e che dal profilo penale la presenza dei dimostranti non offendeva la
volontà dell'avente diritto. Certo, __________ non aveva autorizzato
espressamente la dimostrazione. Con il suo agire però aveva lasciato intendere
al coordinatore che la dimostrazione sarebbe stata tollerata ove non avesse creato
disturbo alla clientela e non fossero insorti disordini. Così almeno il
consenso è stato recepito da AC 1, il quale ne aveva riferito ai colleghi.
Donde, per finire, il proscioglimento degli accusati anche da questo capo
d'imputazione (sentenza, pag. 31 seg.).
15.
La ricorrente rimprovera al Pretore di avere violato il diritto federale
ribadendo che l'area esterna al centro non può essere considerata domicilio,
sicché nessuna violazione dell'art. 186 CP può essere ascritta agli imputati
fino al momento in cui costoro non avessero varcato la soglia del supermercato.
Ma anche in seguito – soggiunge la ricorrente – non si può seguire il Pretore
quando ritiene l'atto non punibile per ragioni di proporzionalità e per
mancanza di intenzionalità da parte degli accusati. Non è infatti sostenibile
che attivisti del __________non fossero pronti a violare la proprietà della
cooperativa, tant'è che il corteo è entrato nel supermercato e si è assiepato
alle casse, dove per almeno cinque minuti un suo dirigente ha tenuto comizio.
Eppure le precedenti manifestazioni (definite dallo stesso Pretore il prologo
di quella in esame) erano finite con l'intervento della polizia. Il tutto, poi,
dopo che la cooperativa aveva introdotto davanti al giudice civile un'istanza
di protezione della personalità (art. 28 segg. CC). La buona fede dei
dimostranti non può quindi essere accertata senza cadere in arbitrio. Per di
più, la sentenza sarebbe arbitraria anche nella misura in cui il Pretore ha
accertato il consenso di __________alla manifestazione nel centro. Il mero
fatto che il gerente e i suoi collaboratori non si siano fisicamente opposti al
sopruso dei dimostranti era dovuto alla volontà di evitare scontri, i quali
avrebbero potuto coinvolgere anche clienti.
a)
Nella
misura in cui la ricorrente considera arbitraria la conclusione del Pretore,
secondo cui a un certo momento la manifestazione sarebbe stata tollerata da
rappresentanti dell'avente diritto, il ricorso va disatteso. Certo, ci si può
domandare se il comportamento di __________ potesse essere inteso dagli
accusati – e da AC 1 in particolare – come un'autorizzazione a procedere,
specie alla luce del decreto pretorile che subordinava la manifestazione al
permesso dell'avente diritto. Il fatto è che __________ risulta unicamente
avere invitato i manifestanti a non intralciare l'attività del supermercato. __________
stesso ha riconosciuto di avere tenuto un basso profilo per evitare danni alla
clientela e tafferugli, pur pretendendo di non avere consentito alla
manifestazione.
Ora,
per incorrere nell'annullamento una sentenza deve rivelarsi arbitraria non solo
nei motivi, ma anche nel risultato. E il gerente del centro commerciale RI 3 ha dichiarato che quel giorno non gli erano state impartite particolari istruzioni; egli avrebbe
dunque dovuto invitare le persone che disturbavano ad andarsene e a chiamare la
polizia ove ciò fosse stato necessario. Le istruzioni, secondo lo stesso RI 3,
non erano volte perciò a impedire l'entrata dei manifestanti o a intimare loro
di uscire, bensì di invitarli ad andarsene se disturbano (sentenza, pag. 31).
Del resto, egli ha proseguito, l'intervento della polizia era stato chiesto non
per espellere i dimostranti, ma temendo che potesse succedere qualche cosa. Nel
suo rapporto, sempre stando alla sentenza impugnata, la polizia ha confermato
la circostanza, ossia che RI 3 aveva sollecitato il loro intervento per cautela.
In simili circostanze il Pretore non può dirsi caduto in arbitrio accertando
che la manifestazione all'interno del centro era stata in qualche modo tollerata.
RI 3 non ha opposto infatti un divieto di principio ai manifestanti, benché in
possesso del decreto cautelare che faceva ordine al __________ (e in
particolare a AC 1 e AC 2) di non accedere senza autorizzazione al centro RI 1
per dimostrare. Ha unicamente posto limiti alla loro presenza, sopportandola
nella misura in cui la manifestazione si fosse svolta nell'ordine e senza arrecare
disturbo.
b)
Dato
che gli accusati non constano avere violato durante la manifestazione le
condizioni loro imposte dall'avente diritto, non vi è motivo per esaminare se
il Pretore ha statuito correttamente ritenendo l'area esterna alla stabile non
soggetta alla protezione dell'art. 186 CP, rispettivamente ritenendo che nel
breve tempo intercorso dal momento dell'entrata dei manifestanti nel
supermercato fino al colloquio intercorso tra AC 1 e __________, gli accusati
non hanno commesso violazione di domicilio.
16.
Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile e non è
divenuto privo di oggetto a seguito dell’intervenuta prescrizione dell’azione
penale relativa al reato di ingiuria, il ricorso è destinato all'insuccesso.
Ciò posto, gli oneri processuali vanno posti per tre quarti a carico dei
ricorrenti in solido e per il resto a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP).
I ricorrenti verseranno inoltre agli accusati, sempre con vincolo di
solidarietà, un'indennità di complessivi fr. 2000.– per ripetibili ridotte(art.
9 cpv. 6 CPP), dato che, come visto, questa Corte non è entrata nel merito del
ricorso nella misura in cui RI 3, RI 5 e RI 4 hanno impugnato il
proscioglimento dall’imputazione di ingiuria (v. consid. 3 che precede).
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1.
Nella misura in cui è ammissibile e non è divenuto privo d'oggetto,
il ricorso è respinto.
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b)
spese fr. 200.–
fr.
1200.–
sono
posti per tre quarti a carico dei ricorrenti in solido e per il resto a carico
dello Stato. I ricorrenti rifonderanno agli accusati, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili ridotte.
3.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
N.B.:
l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.02.2005 17.2002.47 Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.02.2005 17.2002.47 Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.02.2005 17.2002.47
nozione di domicilio protetto (caso di una manifestazione sindacale)
Incarto n. 17.2002.47 Lugano 17 febbraio 2005/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa segretario: Isotta, cancelliere sedente per statuire sul ricorso per cassazione dell'8 luglio 2002 presentato dalla RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 8, e RI 9, (patrocinati dall'avv. PA 1,) contro la sentenza emanata il 27 maggio 2002 dal Pretore del __________nei confronti di AC 1, AC 2, AC 3, AC 4, AC 5, AC 6, (tutti patrocinati dall'avv. PA 2,); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili. Ritenuto in fatto: A. Nella primavera del 2000 la RI 1 ha annunciato l'apertura dei suoi centri commerciali RI 1 il sabato fino alle ore 18.00 valendosi delle norme cantonali allora in vigore, che consentivano di tenere aperti i negozi del ramo alimentare e di altri generi nel periodo turistico anche il sabato fino alle 18.30, in deroga al principio secondo cui tali negozi dovevano chiudere il sabato alle 17.00. L'allora __________, che già in precedenza aveva osteggiato un analogo tentativo della RI 1, ha rinnovato la protesta, organizzando azioni di “sostegno ai dipendenti” e di “sensibilizzazione dei consumatori” e degli organi dell'azienda stessa mediante distribuzione di volantini e manifestazioni varie. Stando al sindacato, la chiusura il sabato alle ore 18.00 comportava un sensibile peggioramento delle condizioni di lavoro in un settore estremamente precario, nel quale i bassi salari e il lavoro su chiamata costituivano la regola. Azioni di protesta organizzate da attivisti del __________ hanno avuto luogo presso il centro RI 1 sabato 6 maggio, martedì 9 maggio, giovedì 11 maggio, sabato 13 maggio e sabato 3 giugno 2000. Durante alcune di queste manifestazioni i responsabili del centro commerciale hanno avvertito la polizia, la quale si è limitata a registrare le generalità dei manifestanti, senza dover applicare misure coercitive. B. Il 30 maggio 2000 la RI 1 ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di __________ un'azione intesa a far accertare l'illecita lesione della sua personalità per opera del __________, e in particolare dei sindacalisti AC 1 e AC 2 con riferimento a quattro manifestazioni tenutesi presso il centro RI 1. In via cautelare essa ha chiesto altresì di ordinare al __________ e ai due sindacalisti di astenersi dalla manifestazione da loro annunciata per il sabato 3 giugno 2000 sull'area del centro. Con decreto cautelare dell'indomani il Pretore ha ingiunto al __________, e in particolare a AC 1 e AC 2, di non accedere al centro commerciale (piazzale esterno, posteggio e spazi interni) o a qualsiasi altra area in proprietà dell'attrice per svolgere manifestazioni non autorizzate. L'ordine era accompagnato dalla comminatoria penale (art. 292 CP) in caso di disobbedienza. C. Il 20 giugno 2000 la RI 1 con i suoi collaboratori RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8 e RI 9 hanno sporto querela e denuncia penale contro AC 1 e AC 2, come pure contro ignoti attivisti del __________, per violazione di domicilio (art. 186 CP), diffamazione, calunnia e ingiuria (art. 173 segg. CP), vie di fatto (art. 126 CP), coazione (art. 181 CP), disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) e danneggiamento (art. 144 CP). Con decreti di accusa del 4 febbraio 2002 il Procuratore pubblico ha riconosciuto AC 6 e AC 2 autori colpevoli di ingiuria per avere, durante la manifestazione del 6 maggio 2000 a __________, leso l'onore di RI 3, RI 5 e RI 4 tacciandoli di “kapò”, oltre che autori colpevoli di violazione di domicilio per essersi indebitamente introdotti e trattenuti il 6 maggio, 9 maggio, 11 maggio, 13 maggio e 3 giugno 2000 contro la volontà dell'avente diritto sulla proprietà della RI 1, partecipando a cinque manifestazioni di protesta e solidarietà contro il prolungamento dell'orario di apertura del centro commerciale. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna degli accusati a una multa di fr. 1000.–. Con decreti di accusa dello stesso 4 febbraio 2002 il Procuratore pubblico ha riconosciuto inoltre AC 5 e AC 4 autori colpevoli di violazione di domicilio per la loro partecipazione alle manifestazioni del 6 maggio, 11 maggio, 13 maggio e 3 giugno 2000 presso il citato centro commerciale, proponendo la loro condanna a una multa di fr. 600.–. Con decreti di accusa del 4 febbraio 2002 il Procuratore pubblico ha ritenuto anche AC 3 autore colpevole di violazione di domicilio per la sua partecipazione alle manifestazioni del 6 maggio, 13 maggio e 3 giugno 2000, proponendone la condanna a una multa di fr. 500.–, così come AC 1, sempre per violazione di domicilio, per la sua partecipazione alle manifestazioni del 13 maggio e del 3 giugno 2000, proponendone la condanna a una multa di fr. 400.–. Quel medesimo giorno il Procuratore pubblico ha decretato invece il non luogo a procedere nei confronti degli accusati per disobbedienza a decisioni dell'autorità, essendo intervenuta la prescrizione dell'azione penale. Il 10 gennaio 2002 egli ha decretato il non luogo a procedere anche per i rimanenti reati prospettati nella querela, rispettivamente nella denuncia. Ai decreti di accusa tutti i prevenuti hanno sollevato opposizione. D. Statuendo sulle opposizioni, con sentenza del 27 maggio 2002 il Pretore del __________ha assolto gli accusati, ponendo le spese del procedimento a carico dello Stato. Contro tale sentenza la RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8 e RI 9 hanno inoltrato lo stesso giorno una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione di revisione penale. Nella motivazione dell'8 luglio successivo essi chiedono la condanna degli accusati per i reati prospettati nei rispettivi decreti di accusa. Con osservazioni del 13 agosto 2002 il Procuratore pubblico propone di accogliere il ricorso. Gli accusati hanno postulato invece il 21 (recte : 20) agosto 2002 di rigettare il gravame. Considerando in diritto: 1. Giusta l'art. 291 cpv. 3 CPP entro venti giorni della notifica del ricorso le parti interessate possono presentare per scritto le loro osservazioni al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, che le notifica entro tre giorni. Nel caso specifico il ricorso per cassazione è stato notificato al patrocinatore degli accusati il 23 luglio 2002 e da questi ritirato alla posta il 2 agosto successivo. Se non che, contrariamente a quanto figura nelle osservazioni che recano la data del 21 agosto 2002, il termine dell'art. 291 cpv. 3 CPP non è cominciato a decorrere il 3 agosto, ma già il 1° agosto 2002, l'indomani del settimo giorno durante il quale l'invio raccomandato è rimasto depositato presso l'ufficio postale (DTF 127 I 31 consid. aa pag. 34). Infatti, essendo la raccomandata giunta all'ufficio postale di __________il 24 luglio 2003 (documentazione annessa alle osservazioni), il termine di giacenza è venuto a scadere mercoledì 31 luglio 2002. Dal timbro postale risulta nondimeno che le osservazioni sono state consegnate alla posta già il 20 agosto 2002, nel citato termine di 20 giorni. Esse sono pertanto tempestive. 2. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3. pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3a pag. 178 con rinvii). 3. I ricorrenti insorgono anzitutto contro il proscioglimento di AC 6 e di AC 2 dall'imputazione di ingiuria con l'argomento che, apostrofando di “kapò” RI 3, RI 5 e RI 4 durante la manifestazione del 6 maggio 2000, i due accusati hanno leso l'onore di tali collaboratori, rendendosi colpevoli del reato previsto dall'art. 177 CP. Nella misura in cui è proposta dalla RI 1, da RI 2, RI 6, RI 7, RI 8 e RI 9, la critica è inammissibile poiché costoro non sono toccati dall'offesa. Il ricorso è caduco invece nella misura in cui è la condanna per ingiuria è chiesta dalle persone lese. Trattandosi di reato contro l'onore (art. 177 CP), soggetto in base al vecchio diritto (applicabile alla fattispecie come lex mitior : DTF 130 IV 101 consid. 1 pag. 102, 129 IV 49 consid. 5.1 pag. 51) a una prescrizione relativa di due anni (art. 178 cpv. 1 vCP) e a una prescrizione assoluta di quattro (art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP), l'azione penale cominciata a decorrere il 6 maggio 2000 si è definitivamente estinta in pendenza di ricorso, al più tardi il 6 maggio 2004 (il ricorso per cassazione non ne inibiva il decorso). Ciò posto, il reato di ingiuria dal quale gli accusati sono stati prosciolti non può più essere perseguito. E la prescrizione dell'azione penale comporta, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (CCRP, sentenza del 21 maggio 2004 in re C. consid. 5c), l'archiviazione del caso. Ne segue che su questo punto il ricorso va dichiarato ormai privo d'oggetto. 4. I ricorrenti contestano pure il proscioglimento degli accusati dall'imputazione di violazione di domicilio. Ora, giusta l'art. 186 CP è punito, a querela di parte, per violazione di domicilio chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa o in uno spiazzo, corte o giardino e attigui a una casa, o in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto. Bene protetto è la libertà di domicilio (Hausrecht), che comprende la facoltà di vivere in luoghi determinati indisturbatamente e di manifestarvi liberamente la propria volontà (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1 c pag. 170). Il diritto all'inviolabilità del domicilio spetta alla persona che può disporre degli spazi protetti in virtù di un diritto reale o personale o di un rapporto di diritto pubblico (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170, 112 IV 31 consid. 3 pag. 33; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2003, n. 25 ad art. 186 CP). L'avente diritto non dev'essere necessariamente proprietario; basta che abbia la disponibilità effettiva dei luoghi (DTF 112 IV 31 consid. 3 pag. 33). a) Esistono due forme di violazione di domicilio: o l'autore si introduce nei luoghi protetti contro la volontà dell'avente diritto o vi si intrattiene in dispregio all'ingiunzione di lasciarli impartitagli dall'avente diritto. La prima infrazione si compie quando l'autore penetra nello spazio chiuso senza l'autorizzazione dell'avente diritto, ossia della persona che ne ha la disponibilità effettiva. Il permesso può essere manifestato oralmente, per scritto, con gesti o risultare dalle circostanze. In quest'ultimo caso bisogna stabilire se la volontà del titolare era sufficientemente riconoscibile secondo le circostanze concrete (DTF 128 IV 81 consid. 4a pag. 85 con richiami; Corboz, op. cit., n. 36 ad art. 186 CP). La seconda infrazione richiede che l'autore rimanga nei luoghi protetti nonostante l'ingiunzione dell'avente diritto o del suo rappresentante di lasciarli. A differenza della prima, in tale ipotesi l'autore si trova nei relativi spazi con il consenso, espresso o tacito, dell'avente diritto; egli si rende perciò colpevole del reato di violazione di domicilio soltanto se vi rimane nonostante l'ordine di andarsene. L'ingiunzione, che può essere impartita a una persona determinata o a una pluralità di soggetti, dev'essere chiara ed esplicita, l'autore che non l'ha sentita o non l'ha capita potendo invocare l'errore sui fatti (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 186 CP). La circostanza di trattenersi presuppone inoltre che, dopo l'ingiunzione dell'avente diritto, l'autore rimanga per una certa durata nel luogo protetto, imponendo la sua indebita presenza (DTF 102 IV 5). b) Dal profilo soggettivo la violazione di domicilio presuppone dolo dell'autore (DTF 90 IV 74 consid. 3 pag. 78) o, per lo meno, dolo eventuale (DTF 108 IV 33 consid. c pag. 40). L'autore deve agire perciò con l'intenzione di violare il domicilio, consapevole che il suo comportamento implichi tale conseguenza o prendendo in considerazione che ciò avvenga. Egli dev'essere conscio inoltre di introdursi o di trattenersi illecitamente in luoghi protetti, prendendo se non altro in considerazione tale possibilità (Delmon/Rudy in: Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2003, n. 35 ad art. 186 CP). Il modo in cui l'autore si è introdotto nei luoghi può spesso fornire indicazioni, nell'apprezzamento delle prove, sulla consapevolezza di lui circa la natura illecita del suo agire (DTF 118 IV 167 consid. 4 pag. 174; Corboz, op. cit., n. 47 ad art. 186 CP). 5. Nel definire la nozione di domicilio il Pretore ha rilevato anzitutto che in concreto occorre distinguere il centro commerciale dal terreno adiacente destinato a svago e a parcheggi. Per quanto riguarda lo stabile, egli l'ha identificato con la parte edificata e chiusa della particella n. di __________, la quale ospita i settori di vendita, le casse, il ristorante, i negozi e servizi che non fanno capo al marchio RI 1. Quanto al primo piano, esso adempie sicuramente – secondo il Pretore – i requisiti di domicilio nel senso dell'art. 186 CP, trattandosi di uno spazio chiuso e di pertinenza unicamente della RI 1 (sentenza, pag. 21). Il piano terra invece – a mente del Pretore – dà l'impressione a chi entra da nord, cioè dall'entrata principale, di accedere a un luogo di aggregazione che richiama una piazza di paese, ai bordi della quale si affacciano commerci, servizi e ritrovi pubblici. Sulla sinistra vi è uno sportello della __________con bancomat, un negozio radio-TV (RI 1), un negozio di scarpe (__________), un ottico, una farmacia e un commercio di vini (__________), mentre sulla destra si trovano il reparto fiori e l'entrata alla zona di acquisto RI 1, una pasticceria-panetteria con un caffè (RI 1) e il reparto cassa della stessa RI 1. Il percorso si allarga poi nella zona centrale, dando vita a un ambiente simile a una piazzetta con sedie, tavolini, una fontana al centro e un edicolante. L'entrata è libera, ma viene chiusa la sera e i giorni festivi. Resta il fatto che tali spazi si trovano su proprietà privata, sicché beneficiano anch'essi dell'art. 186 CP, come gli altri dell'Ospedale cantonale __________e dell'Università __________ricordati in DTF 90 IV 76 e 100 IV 53 (sentenza, pag. 21 seg.). Riferendosi alla zona esterna destinata allo svago e ai parcheggi, sempre proprietà della RI 1, il Pretore ha ricordato che a essa si accede direttamente a piedi o in automobile dalla strada cantonale, senza ostacoli né barriere. Adiacente al centro commerciale, tale area non è delimitata da recinzioni, di modo che non gode della protezione dell'art. 186 CP (sentenza, pag. 22). Ciò vale, secondo il Pretore, anche per l'area esterna situata tra i parcheggi e l'entrata nord del supermercato, dove si sono svolti i fatti di sabato 6 maggio 2000, sabato 13 maggio 2000 e – parzialmente
– sabato 3 giugno 2002. Munita di copertura convessa trasparente alla stregua di un corridoio luminoso, completamente aperta verso i parcheggi e parzialmente anche verso est, tale zona si attraversa provenendo dal parcheggio per raggiungere l'ingresso nord del centro. L'ampiezza, la conformazione e la luce di tale zona lasciano intendere – stando al Pretore – che si sia voluto creare una spazio di invito, un luogo di scambio, di sosta o attesa per gli avventori, un luogo dove ripararsi in caso di pioggia, prelevare contante dal Postomat, ritirare e consegnare i carrelli per la spesa ecc. Si tratta quindi – ha concluso il primo giudice – di un luogo aperto, accessibile a tutti, anche nottetempo, al quale non si può riconoscere la qualifica di domicilio nel senso dell'art. 186 CP (sentenza, pag. 22). 6. I ricorrenti contestano che l'area esterna destinata a svago e posteggi non sia protetta dall'art. 186 CP e altrettanto sostengono per quanto riguarda lo spazio davanti all'entrata, munito di copertura trasparente. A mente loro è errato far dipendere la protezione dell'art. 186 CP dalla circostanza che un determinato luogo sia aperto o chiuso, tant'è che lo stesso Pretore ricorda la condanna confermata dal Tribunale federale a carico di dimostranti responsabili di danni perpetrati in un autosilo aperto al pubblico (DTF 108 IV 33). Secondo i ricorrenti, bene protetto dall'art. 186 CP non è il luogo chiuso, ma la facoltà dell'avente diritto di decidere chi accettare e chi no in un determinato spazio. Una violazione di domicilio può essere commessa anche in luoghi aperti al pubblico, come un ospedale, un'università, una cancelleria comunale e – appunto – un autosilo. Basta che tali spazi siano occupati per scopi estranei a quelli cui sono destinati (DTF 108 IV 33 consid. 5b pag. 39). Determinante è che lo spazio aperto al pubblico per precisi scopi sia riconoscibile. Nel caso in esame il centro RI 1 (particella n. 13, di 42 166 m²) si compone di un supermercato (un edificio che ospita l'emporio RI 1, negozi locati a terzi e spazi collettivi per gli scopi propri del centro commerciale) e di aree esterne, destinate anch'esse alla clientela. Poco importa l'esistenza o l'inesistenza di recinzioni. Tutelata dall'art. 186 CP è, di conseguenza, pure l'area esterna coperta da un portico che conduce all'entrata del centro, l'area adibita a posteggi e l'area coperta prospiciente l'ingresso principale. Tutto ciò si trova su suolo privato, aperto al pubblico con la precisa destinazione di accesso all'edificio e di collegamento fra i posteggi e l'edificio stesso. Del resto – soggiungono i ricorrenti – la nozione di domicilio comprende anche la proprietà all'esterno dei locali di domicilio veri e propri (DTF 83 IV 157), sicché il Pretore ha applicato erroneamente il diritto disconoscendo ai citati spazi della cooperativa, interni o esterni, la protezione dell'art. 186 CP. 7. Nella misura in cui la violazione dell'art. 186 CP è censurata dai collaboratori RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8 e RI 9, il ricorso è inammissibile. Avente diritto a norma dell'art. 186 CP è la persona che ha la disponibilità effettiva dei luoghi protetti, nel caso in esame la RI 1. Certo, il Tribunale federale ha precisato che se l'avente diritto è una persona giuridica, la sua volontà di vietare ad alcuno di introdursi in un determinato locale può anche essere espressa validamente dai suoi impiegati (DTF 90 IV 72 consid. 2b pag. 77; Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 186 CP). Di per sé il gerente del centro RI 3 e i suoi collaboratori erano quindi legittimati a diffidare gli accusati. Non erano abilitati però a sporgere querela per violazione dell'art. 186 CP, unicamente il titolare del domicilio potendo procedere in tal senso (dandosi il caso per il tramite dei suoi organi) e costituirsi parte civile (Delmon/Rüdy, op. cit., n. 36 ad art. 186 CP; DTF 90 IV 72 consid. 1 pag. 74). Nella fattispecie la legittimazione attiva spetta pertanto alla sola RI 1. A essa soltanto può essere riconosciuta la qualità di ricorrente. 8. Quanto alla violazione dell'art. 186 CP lamentata dalla RI 1, il problema è delicato. Se è vero che secondo la dottrina dominante i cosiddetti luoghi aperti non godono della protezione dell'art. 186 CP, quantunque circostanti a un fabbricato (Delmon/Rudy, op. cit., n. 12 ad art. 186 CP), ci si può seriamente domandare se in concreto le aree esterne evocate dal Pretore (la zona destinata a svago e parcheggi e quella di collegamento situata fra i parcheggi e l'ingresso nord del centro) debbano davvero rimanere senza tutela. Benché prive di recinzioni e sebbene accessibili a tutti in ogni momento, esse denotano un nesso evidente con il supermercato e con le attività commerciali che vi si svolgono. Non si tratta invero di semplici terreni aperti, ma di spazi destinati al pubblico con scopi intuibili da chicchessia. Certo, annettendo a simili superfici attributo di “domicilio” nel senso dell'art. 186 CP, potrebbero sorgere problemi al momento di sapere quando l'avventore commetta violazione di domicilio introducendosi in un tal luogo o intrattenendovisi oltre il consentito. Sia come sia, il quesito può in definitiva rimanere irrisolto per le considerazioni che seguono. 9. Riferendosi ai fatti del 6 maggio 2000, che hanno visto coinvolti tutti gli accusati tranne AC 1, il Pretore ha ricordato che nei verbali di interrogatorio e al dibattimento i prevenuti hanno affermato unanimemente di avere distribuito volantini all'esterno del supermercato, sull'area illustrata nella documentazione fotografica (act. E, annesso 1). Tale versione non contrasta con quella fornita il 3 luglio 2000 davanti al Pretore del __________dal gerente RI 3, il quale ha dichiarato di avere avvicinato i dimostranti che si trovano davanti all'ingresso del centro e di averli diffidati dall'entrare. Le versioni differiscono – ha soggiunto il primo giudice – laddove il gerente asserisce che nel frattempo i manifestanti erano già penetrati nel negozio e avevano distribuito volantini anche all'interno, segnatamente alle cassiere, invitando poi il pubblico a rimenere fuori. Se non che, AC 6 aveva ammesso soltanto, dinanzi a quel Pretore, di essere entrato nel negozio prima del volantinaggio, cominciato alle ore 17, con un collega (verosimilmente AC 4) per acquisti, dopo avere depositato i volantini nel carrello. Al dibattimento penale AC 6 ha dipoi ribadito che la distribuzione dei volantini è avvenuta solo in seguito, all'esterno (sentenza, pag. 23). Gli accusati, sempre stando alla sentenza impugnata, hanno tutti dichiarato che nessuno ha ingiunto loro di andarsene, tanto meno la polizia intervenuta su chiamata del gerente, la quale si è limitata ad annotare le loro generalità (sentenza, pag. 23). È vero che RI 3 ha preteso di avere invitato i sindacalisti del __________a non entrare nel supermercato e a manifestare sulla strada cantonale. Essendo questi parte interessata (dipendente della querelante, querelante egli medesimo e parte civile), il primo giudice ha concluso però che i dubbi sulle discordanti versioni dovevano giovare agli imputati. Egli ha ritenuto perciò che, essendosi svolti i fatti all'esterno del negozio, in una zona che non costituisce domicilio protetto secondo l'art. 186 CP, e non risultando che i manifestanti avessero agito contro la volontà dell'avente diritto, facevano difetto i presupposti oggettivi del reato (sentenza, loc. cit.). Abbondanzialmente il Pretore ha ricordato che AC 6 e AC 2 hanno dichiarato di essersi ritenuti in diritto di appostarsi presso il centro RI 1 per distribuire volantini contro l'estensione dell'orario di chiusura il sabato, facendo derivare tale diritto dal luogo pubblico dove è stato attuato il volantinaggio, a loro avviso non suscettibile di violazione di domicilio, e dal precetto costituzionale della libertà sindacale (art. 28 Cost.). Tutti gli accusati hanno poi insistito sulla mancanza, nel loro foro interno, di coscienza e volontà circa la violazione di un luogo protetto, avendo considerato l'area esterna del centro RI 1 come luogo pubblico, cui è lecito accedere per fare acquisti, discutere, dar da mangiare alle ochette dello stagno e manifestare. In simili circostanze il Pretore ha finanche messo in discussione il requisito soggettivo dell'intenzione, non potendosi escludere che gli accusati credessero, per un'erronea supposizione dei fatti, di potersi comportare nel modo descritto. Egli non ha tuttavia approfondito la questione l'errore di fatto (art. 19 CP), dato il proscioglimento per i motivi già esposti (sentenza, pag. 23 seg.). 10. Per la cooperativa l'accertamento secondo cui gli imputati hanno compiuto l'azione del 6 maggio 2000 all'esterno del supermercato è arbitrario poiché contrasta con quanto riferito da AC 6, per sé e per la collega AC 4. L'obiezione è infondata, AC 6 avendo dichiarato di essere entrato nel negozio unicamente per acquisti, di avere depositato i volantini nel carrello per la spesa e di averli distribuiti solo in seguito, all'esterno (sentenza, pag. 23). La cooperativa obietta che, comunque sia, anche lo spazio in cui gli accusati hanno manifestato è protetto dall'art. 186 CP. Sta di fatto però che il Pretore ha assolto gli imputati non solo per avere manifestato su un'area non protetta dall'art. 186 CP, ma anche per avere egli creduto che nessuno ha ingiunto ai manifestanti di andarsene. La ricorrente censura di arbitrio anche tale accertamento, rimproverando al primo giudice di avere minimizzato sia la deposizione di RI 3 (ricordata nella sentenza), il quale ha detto di avere invitato i manifestanti a lasciare i luoghi, sia l'intervento della polizia, chiamata dal gerente che non intendeva tollerare il sopruso. Ora, che le forze dell'ordine siano giunte sul posto chiamate da RI 3 è vero. Ciò non basta tuttavia per desumere con sufficiente certezza che in concreto RI 3 abbia previamente diffidato i manifestanti ad andarsene, nonostante le dichiarazioni di lui davanti al Pretore, la sua asserzione essendo stata contestata da tutti gli accusati (sentenza, pag. 23). D'altra parte non consta nemmeno che dopo l'intervento della polizia, segno inequivocabile per i manifestanti di essere sgraditi sulla proprietà privata, qualcuno di loro abbia opposto resistenza. Si aggiunga che in esito alla successiva manifestazione del 3 giugno 2000 RI 3 ha sollecitato l'intervento delle forze dell'ordine per mantenere sotto controllo la situazione, non tanto per far sloggiare i manifestanti (sentenza, pag. 30). Né si deve dimenticare che, stando agli accertamenti del Pretore, gli accusati non erano consapevoli di violare un luogo protetto, considerando essi l'area in questione come luogo aperto al pubblico. Ora, quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 IV 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3 pag. 63, 125 IV 242 consid. 2c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5 pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22). Sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento dannoso vincola quindi la Corte di cassazione e di revisione penale (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226
n. 6.99 con richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). In altri termini, le constatazioni relative al foro interno di un soggetto – ciò che la persona sapeva, si proponeva, aveva l'intenzione di fare o immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha agito, la sua cognizione piena o ridotta di commettere un illecito – possono essere criticate davanti alla Corte di cassazione di revisione penale solo per arbitrio (cfr. sul piano federale: Schweri, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in basso). La ricorrente si duole per vero che il primo giudice abbia creduto ai prevenuti, i quali come attivisti di un sindacato dovevano sapere che il diritto di manifestazione non è assoluto, ma soggetto ad autorizzazione anche su suolo pubblico. Tale motivazione non basta in ogni modo per far apparire, oltre che discutibile, arbitrario il convincimento del primo giudice sulla buona fede degli accusati, tanto meno ove si consideri che – comunque fosse – l'area in questione non era facilmente identificabile alla stregua di un domicilio nel senso dell'art. 186 CP. La ricorrente ribadisce che gli accusati sono stati invitati dal gerente del centro ad andarsene e che l'intervento della polizia esclude la buona fede dei manifestanti. Già si è visto, però, che il Pretore non è caduto in arbitrio accertando la mancata ingiudizione ai manifestanti di andarsene. 11. Quanto ai fatti del 9 maggio 2000 che hanno comportato per AC 2 e AC 6 una nuova accusa di violazione di domicilio, il Pretore ha accertato che quel giorno i due si sono recati al centro RI 1 e che, dopo avere fatto un acquisto, AC 6 era rimasto al pianterreno per discutere con alcuni dipendenti, mentre AC 2 era salito al primo piano, dove aveva incontrato il gerente RI 3. All'interrogatorio del 3 luglio 2000 davanti al Pretore del __________, RI 3 ha poi affermato che AC 2 lo aveva dileggiato, fingendosi un cliente e chiedendo informazioni sulle azioni promozionali di quel giorno. Come risposta, egli lo aveva invitato a rivolgersi all'ufficio informazione. Vagliando il comportamento dei due accusati, il Pretore non ha ravvisato alcun illecito, né qualcuno risultava avere diffidato i due a partire. Del resto gli accusati non erano tenuti a desumere dai fatti del sabato precedente o da altre circostanze che agissero contro la volontà dell'avente diritto, una diffida ad andarsene dovendo essere chiara, esplicita o manifestata almeno per atti concludenti. Che AC 2 e AC 6 si fossero introdotti nel centro non – o non tanto – per fare acquisti non bastava per presumere un'azione contro la volontà dell'avente diritto. Anche perché, in definitiva, i due non avevano manifestato in modo riconoscibile, né avevano svolto attività sindacale. AC 6, in particolare, si era limitato a intrattenersi con alcuni dipendenti (sentenza, pag. 24 seg.). Secondo la ricorrente le considerazioni che precedono sono arbitrarie e lesive dell'art. 186 CP, i due accusati essendo entrati nel supermercato come sindacalisti, non per fare acquisiti, AC 6 inscenando un comizio davanti ad alcuni dipendenti e AC 2 operando un'azione diversiva, fingendosi un cliente. Segno evidente che i due sapevano di compiere un illecito, memori di quanto era accaduto il sabato precedente, allorché era intervenuta la polizia. Il Pretore ha accertato come in fin dei conti quel giorno non sia avvenuta alcuna azione sindacale (sentenza, pag. 25). Perché tale accertamento (che esclude il reato) sarebbe arbitrario, il ricorrente non spiega. Egli dà per acquisito che AC 6 abbia inscenato un comizio davanti ad alcuni dipendenti, ma non indica su quali atti del processo si fondi l'asserzione, né spiega perché l'azione commessa da AC 2 sarebbe penalmente rilevante di fronte all'accertamento secondo cui – per finire – non vi è stata alcuna manifestazione sindacale. Pretendere, per avventura, che il solo fatto di entrare in un centro commerciale senza essere intenzionato a fare acquisti costituisca violazione di domicilio è una tesi tanto infondata da non meritare seria disamina. 12. In merito agli avvenimenti dell'11 maggio 2000 il Pretore ha rilevato che verso le ore 19.00 AC 2, AC 5 e AC 6 sono entrati nel centro RI 1 e sono saliti al primo piano, dove AC 2 ha pronunciato con un megafono, davanti all'entrata del ristorante, un discorso contro la proroga dell'orario di chiusura il sabato. Nel ristorante si trovava il gerente del centro RI 3, che non ha reagito perché fuori servizio. È intervenuta invece la gerente del ristorante __________, la quale ha invitato i manifestanti ad allontanarsi e di non urlare con il megafono davanti a gente che stava cenando. Sempre secondo la gerente, AC 2 le aveva prima posto il megafono davanti alle labbra perché gli astanti sentissero quanto lei stava dicendo e poi aveva continuato il discorso per una decina di minuti (sentenza, pag. 25). Dal canto loro gli accusati hanno sostenuto di essere stati invitati a chiudere il discorso, ma non ad andarsene. AC 6 – ha soggiunto il Pretore – ha ricordato solo che il dipendente RI 4 gli aveva fatto cenno con la mano di stringere, invito che egli ha trasmesso a AC 2. Tale versione concorda con quella da lui resa dinanzi al Ministero pubblico e al Pretore del __________ (sentenza, loc. cit.). a) Il Pretore ha rammentato che secondo gli accusati il discorso è durato un quarto d'ora al massimo, che in aula AC 2 ha dichiarato di essersi sentito autorizzato ad arringare il pubblico perché RI 3 non aveva reagito, mentre AC 5 ha preteso di avere potuto parlare senza che i sindacalisti fossero stati formalmente diffidati ad andarsene. In forza del principio in dubio pro reo il Pretore ha creduto alla versione concorde degli accusati, secondo la quale nessuno aveva intimato loro di uscire. Ciò premesso, egli non ha trascurato che, pur essendosi il breve comizio tenuto in un luogo protetto a norma dell'art. 186 CP da persone entrate nel centro commerciale senza l'intenzione di comperare alcunché o di cenare (il che avrebbe potuto condurre alla presunzione sancita in DTF 108 IV 33), la volontà di agire contro quella dell'avente diritto non poteva essere semplicemente presunta. Né andava ignorato il comportamento dei rappresentanti dell'avente diritto, i quali pur assistendo ai fatti non avevano impartito ai manifestanti diffida alcuna. Nella fattispecie difetta pertanto, secondo il Pretore, il requisito oggettivo dell'atto esercitato contro la volontà dell'avente diritto (sentenza, pag. 26). In ogni modo – egli ha continuato – dubbi possono pure sussistere anche sull'elemento soggettivo, gli accusati avendo confermato di avere agito senza la volontà di violare una spazio protetto, mentre AC 4 andava prosciolta già per il fatto che si trovava al ristorante per questioni private, senza avere partecipato alla manifestazione (sentenza, loc. cit.). b) La ricorrente si duole che il Pretore ha creduto arbitrariamente alla comoda versione degli accusati, stando ai quali nessuno li avrebbe invitati a lasciare il luogo. Tale convincimento contrasterebbe con la dichiarazione della gerente del ristorante, __________, sia con il complesso delle risultanze degli atti, dalle quali emerge in modo chiaro che i rappresentanti della cooperativa si sono sempre opposti alla presenza degli attivisti. Contrariamente a quanto la ricorrente asserisce, tuttavia, l'unico elemento a favore di una diffida consiste nella deposizione di __________, la quale ha dichiarato che AC 2 ha continuato il suo discorso anche dopo essersi sentito ingiungere di uscire. Come detto, nondimeno, il primo giudice ha ritenuto tale dichiarazione – rilasciata da una dipendente della cooperativa – non decisiva di fronte all'univoca versione degli accusati, per lo meno in virtù del principio in dubio pro reo . Perché tale apprezzamento delle prove sarebbe arbitrario, oltre che discutibile o criticabile, la ricorrente non dimostra. c) La ricorrente assume che in ogni modo gli accusati erano chiaramente consapevoli di manifestare contro la volontà dell'avente diritto già per la circostanza che in seguito alla prima manifestazione la cooperativa aveva fatto intervenire la polizia. L'opposizione dell'avente diritto risultava dunque senza equivoco da atti concludenti. Sta di fatto è che, come si è rilevato, l'intervento della polizia chiesto da RI 3 in esito alla manifestazione del 3 maggio 2000 poteva anche essere interpretato come una misura atta a prevenire disordini. Elementi chiari che potessero indurre gli accusati a ritenere che l'avente diritto si opponesse anche a una manifestazione pacifica, svolta senza intralcio per il personale e il pubblico, non si ravvisano. In DTF 108 IV 33 il Tribunale federale ha invero ritenuto, giudicando la scorribanda di un centinaio di dimostranti in un autosilo aperto al pubblico sfociata in atti vandalici, che qualora uno spazio sia aperto al pubblico per un determinato scopo e tale scopo sia chiaramente riconoscibile, chi vi penetra ad altri fini agisce contro la volontà dell'avente diritto, rendendosi colpevole di violazione di domicilio. Non si può dire tuttavia che in concreto l'intenzione di manifestare senza provocare disordini fosse di per sé contraria alla volontà dell'avente diritto. E AC 2 si è limitato, in fondo, ad arringare gli avventori dell'esercizio pubblico per una quindicina di minuti. Ritenendo che nella fattispecie non sussistesse il requisito oggettivo di avere agito contro la volontà dell'avente diritto, il primo giudice non ha pertanto violato il diritto federale. d) Secondo la ricorrente il Pretore avrebbe commesso un ulteriore arbitrio negando che gli accusati fossero consapevoli di compiere un illecito. Nel memoriale essa rinvia semplicemente, però, a quanto sostenuto in relazione agli episodi precedenti. Ora, richiami del genere sono inammissibili in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio, ove occorre spiegare perché sia viziato il singolo accertamento e il singolo apprezzamento oggetto di contestazione. Quanto al fatto che la ricorrente definisca arbitrario il proscioglimento di AC 4, la quale secondo il Pretore si trovava al ristorante per cenare e non per manifestare, nel motivare la critica la ricorrente si avvale di argomenti chiaramente appellatori. Donde l'inammissibilità del gravame. 13. Nel giudicare i fatti avvenuti il 13 maggio 2000 il Pretore ha accertato che tutti gli accusati hanno inscenato una dimostrazione davanti all'entrata nord del RI 1, in particolare tendendo una rete metallica davanti all'ingresso, fissandone un'estremità a un palo e trattenendo l'altra manualmente. L'operazione è durata pochi minuti, dopo di che sono intervenuti alcuni dipendenti della cooperativa, i quali hanno tagliato i lacci che legavano la rete al palo. L'ambiente teso e concitato ha fatto sì che si verificassero anche contatti fisici tra dimostranti e dipendenti. Tra questi ultimi vi era RI 8, il quale ha dichiarato di essersi ritrovato lividi su un braccio a causa di uno spintone ricevuto. Tolta la rete, i dimostranti hanno teso uno striscione, trattenuto ai bordi. La rete e lo striscione miravano a simboleggiare l'auspicata chiusura del negozio alle ore 17.00. Gli accusati – sempre secondo il Pretore – hanno confermato di avere invitato, ma non costretto, i clienti a a fare uso di altre entrate, garantendo loro il passaggio prima spostando la rete, poi lo striscione. RI 3 ha chiamato una volta ancora la polizia, che si è tuttavia limitata – come il sabato 3 maggio 2000 – a registrare le generalità dei dimostranti (sentenza, pag. 26 seg.). a) Accertato che la manifestazione si è tenuta all'esterno del supermercato, nell'area situata tra i parcheggi e l'entrata nord del centro (come il 3 maggio 2000), il Pretore ha escluso l'applicazione dell'art. 186 CP già per il fatto che tale area non è protetta a norma dell'art. 186 CP e che in considerazione entravano se mai altre ipotesi di reato, come la coazione (art. 181 CP). Per quanto attiene alla componente oggettiva, egli ha ritenuto che l'intenzione di usare la proprietà del centro commerciale per uno scopo diverso da quello cui il supermercato è destinato fosse palese, ma che – appunto – il luogo non era tutelato dell'art. 186 CP. Dal profilo soggettivo egli ha ribadito quanto esposto in relazione agli avvenimenti del 3 e dell'11 maggio 2000 (assenza di dolo, errore sui fatti). b) La ricorrente insiste nel far valere che il luogo in cui si è svolta la manifestazione è protetto a norma dell'art. 186 CP. Come si è già accennato, la questione andrebbe debitamente approfondita se non reggessero alla critica le riflessioni del Pretore circa la presumibile assenza di dolo e il presumibile errore sui fatti da parte degli imputati. La ricorrente eccepisce, certo, che gli accusati hanno agito in malafede, ma così argomentando essa non fa che a richiamare le obiezioni mosse agli accadimenti del 3 e del 13 maggio 2000, ciò che non è ammissibile – come detto – in un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio. La ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché, nella fattispecie, le riflessioni del Pretore sulla presumibile assenza di dolo da parte degli accusati durante le precedenti manifestazioni poggiassero su un'arbitraria valutazione delle prove. Esprimere disappunto per la contraria opinione del Pretore non basta. 14. Giudicando l'ultima imputazione, ossia la violazione di domicilio riferita alla manifestazione del 3 giugno 2000 cui hanno partecipato tutti gli imputati (con alla testa AC 1) e una sessantina di simpatizzanti, il Pretore ha rilevato che, a differenza delle precedenti azioni dimostrative, occorreva tenere conto questa volta di un decreto cautelare del 31 maggio 2000 con cui il Pretore del __________aveva ordinato al __________ (e in particolare a AC 1 e AC 2), sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di non accedere al centro RI 1 e/o a qualsiasi altra area di proprietà cooperativa per svolgere manifestazioni senza l'autorizzazione della proprietaria. Tutti gli accusati, salvo AC 4, avendo dichiarato di essere stati a conoscenza del divieto prima di cominciare la manifestazione, il Pretore ha rilevato nondimeno che quel decreto cautelare si fondava sugli art. 28 segg. CC (protezione della personalità), ma non influiva sulla nozione penale di domicilio a mente dell'art. 186 CP, nel senso che l'eventuale trasgressione dell'ordine non comportava necessariamente una violazione di domicilio. Dal profilo penale il decreto poteva tutt'al più avere valenza di prova, o per lo meno di indizio, nel senso che gli attivisti agissero contro la volontà dell'avente diritto (sentenza, pag. 28). a) Ripercorrendo i fatti, il Pretore ha accertato che in concreto la manifestazione era iniziata su suolo pubblico, quando i rappresentati del __________, muniti di un furgone con diffusori acustici, avevano cominciato a distribuire volantini e palloncini, a offrire da bere e a formare un corteo. Il quale ha poi raggiunto il vicino centro commerciale __________, dove AC 1 ha pronunciato un discorso, e in seguito si è trasferito su proprietà della RI 1, arrivando fin davanti all'ingresso del supermercato. AC 1, AC 2, AC 6, AC 5 e AC 4 insieme con altri manifestanti sono quindi entrati nel centro commerciale e si sono appostati presso le casse, dove AC 1 si è rivolto alle cassiere e ai clienti con un discorso di circa cinque minuti, senza megafono. AC 3 è invece rimasto all'esterno, vicino al furgone di cui era responsabile (sentenza, pag. 28 seg.). Il Pretore ha accertato che nel frattempo __________, responsabile marketing e vicedirettore della cooperativa, ha notato i manifestanti che distribuivano volantini sulla strada e ha avvisato per telefono il gerente del centro, RI 3, dicendogli di non chiamare ancora la polizia, i dimostranti trovandosi ancora all'esterno della proprietà. Venuto a sapere però che costoro intendevano raggiungere il centro RI 1, egli si è portato all'entrata nord del supermercato e ha invitato RI 3 a sollecitare le forze dell'ordine. __________ ha poi affermato di avere salutato AC 1 che era entrato insieme con i dimostranti nel centro commerciale, gli aveva fatto notare che stava violando un decreto pretorile, ma AC 1 gli aveva risposto di voler fare come poc'anzi al centro __________, quando aveva raggiunto le casse per lanciare messaggi ai clienti e alle cassiere sulla problematica apertura del sabato. __________ ha rinunciato a usare la forza per evitare disordini. La manifestazione si è poi svolta rapidamente senza creare particolari problemi. Usciti dal negozio, i manifestanti sono stati fermati da due agenti che hanno rilevato le generalità di alcuni di loro (sentenza, pag. 29 seg.). Riguardo a eventuali istruzioni – ha proseguito il Pretore – RI 3 ha riferito di non averne ricevute quel giorno; in generale le raccomandazioni rimanevano quelle di invitare le persone che disturbano a lasciare il centro e di chiamare la polizia se ciò appariva necessario. Non vi erano perciò direttive nel senso di vietare l'entrata ai dimostranti, ma se mai di invitarli a uscire ove disturbassero e di chiamare la polizia se fosse stato necessario. Del resto, le forze dell'ordine non sono state sollecitate – secondo RI 3 – con l'intenzione di espellere i manifestanti, ma perché si temevano disordini (sentenza, pag. 30). Il che, ha sottolineato il Pretore, trova sostanziale riscontro nelle dichiarazioni degli accusati. AC 1 ha affermato che, espressa a __________ l'intenzione di entrare nel negozio per tenere un breve discorso, costui si è limitato a invitare i manifestanti a non ostacolare l'attività del supermercato. AC 2 ha preteso che AC 1 gli aveva riferito la stessa cosa. Ne ha desunto, il Pretore, che nessuna ingiunzione di lasciare il negozio era stata proferita. Del resto, la manifestazione si è svolta pacificamente, lo stesso RI 3 avendo spiegato alla polizia di avere chiesto l'intervento più che altro a titolo cautelativo (sentenza, pag. 30). b) Ribadito che l'area esterna del centro commerciale fino all'entrata nord del supermercato non può considerarsi domicilio protetto a norma dell'art. 186 CP, il Pretore ha negato ogni rilevanza penale al comportamento degli imputati nella misura in cui costoro si erano limitati a raggiungere la soglia del fabbricato (sentenza, pag. 30 seg.). Dopo avere varcato l'ingresso e fino all'incontro con __________, ancorché per pochi metri, i dimostranti erano penetrati invece in un luogo protetto, utilizzando spazi per scopi manifestamente estranei a quelli normali. Nondimeno
– ha proseguito il Pretore – occorre pur sempre rispettare il principio di proporzionalità. Come non commette violazione di domicilio chi si intrattiene nella sala dei passi perduti di un Municipio senza che la sua presenza contravvenga chiaramente alla destinazione dei luoghi, gli imputati non potevano essere condannati solo per essersi trattenuti pochi minuti senza recare particolari turbamenti all'interno del supermercato. Anche perché tutti gli accusati – e AC 1 in specie – hanno ribadito di non avere inteso trasgredire il decreto del Pretore né commettere una violazione di domicilio (sentenza, pag. 31). Quanto al resto della manifestazione, l'incontro tra AC 1 e __________ e i fatti successivi dimostravano che il vicedirettore della cooperativa aveva lasciato fare. Ciò significa che il decreto cautelare non è stato violato all'interno del centro e che dal profilo penale la presenza dei dimostranti non offendeva la volontà dell'avente diritto. Certo, __________ non aveva autorizzato espressamente la dimostrazione. Con il suo agire però aveva lasciato intendere al coordinatore che la dimostrazione sarebbe stata tollerata ove non avesse creato disturbo alla clientela e non fossero insorti disordini. Così almeno il consenso è stato recepito da AC 1, il quale ne aveva riferito ai colleghi. Donde, per finire, il proscioglimento degli accusati anche da questo capo d'imputazione (sentenza, pag. 31 seg.). 15. La ricorrente rimprovera al Pretore di avere violato il diritto federale ribadendo che l'area esterna al centro non può essere considerata domicilio, sicché nessuna violazione dell'art. 186 CP può essere ascritta agli imputati fino al momento in cui costoro non avessero varcato la soglia del supermercato. Ma anche in seguito – soggiunge la ricorrente – non si può seguire il Pretore quando ritiene l'atto non punibile per ragioni di proporzionalità e per mancanza di intenzionalità da parte degli accusati. Non è infatti sostenibile che attivisti del __________non fossero pronti a violare la proprietà della cooperativa, tant'è che il corteo è entrato nel supermercato e si è assiepato alle casse, dove per almeno cinque minuti un suo dirigente ha tenuto comizio. Eppure le precedenti manifestazioni (definite dallo stesso Pretore il prologo di quella in esame) erano finite con l'intervento della polizia. Il tutto, poi, dopo che la cooperativa aveva introdotto davanti al giudice civile un'istanza di protezione della personalità (art. 28 segg. CC). La buona fede dei dimostranti non può quindi essere accertata senza cadere in arbitrio. Per di più, la sentenza sarebbe arbitraria anche nella misura in cui il Pretore ha accertato il consenso di __________alla manifestazione nel centro. Il mero fatto che il gerente e i suoi collaboratori non si siano fisicamente opposti al sopruso dei dimostranti era dovuto alla volontà di evitare scontri, i quali avrebbero potuto coinvolgere anche clienti. a) Nella misura in cui la ricorrente considera arbitraria la conclusione del Pretore, secondo cui a un certo momento la manifestazione sarebbe stata tollerata da rappresentanti dell'avente diritto, il ricorso va disatteso. Certo, ci si può domandare se il comportamento di __________ potesse essere inteso dagli accusati – e da AC 1 in particolare – come un'autorizzazione a procedere, specie alla luce del decreto pretorile che subordinava la manifestazione al permesso dell'avente diritto. Il fatto è che __________ risulta unicamente avere invitato i manifestanti a non intralciare l'attività del supermercato. __________ stesso ha riconosciuto di avere tenuto un basso profilo per evitare danni alla clientela e tafferugli, pur pretendendo di non avere consentito alla manifestazione. Ora, per incorrere nell'annullamento una sentenza deve rivelarsi arbitraria non solo nei motivi, ma anche nel risultato. E il gerente del centro commerciale RI 3 ha dichiarato che quel giorno non gli erano state impartite particolari istruzioni; egli avrebbe dunque dovuto invitare le persone che disturbavano ad andarsene e a chiamare la polizia ove ciò fosse stato necessario. Le istruzioni, secondo lo stesso RI 3, non erano volte perciò a impedire l'entrata dei manifestanti o a intimare loro di uscire, bensì di invitarli ad andarsene se disturbano (sentenza, pag. 31). Del resto, egli ha proseguito, l'intervento della polizia era stato chiesto non per espellere i dimostranti, ma temendo che potesse succedere qualche cosa. Nel suo rapporto, sempre stando alla sentenza impugnata, la polizia ha confermato la circostanza, ossia che RI 3 aveva sollecitato il loro intervento per cautela. In simili circostanze il Pretore non può dirsi caduto in arbitrio accertando che la manifestazione all'interno del centro era stata in qualche modo tollerata. RI 3 non ha opposto infatti un divieto di principio ai manifestanti, benché in possesso del decreto cautelare che faceva ordine al __________ (e in particolare a AC 1 e AC 2) di non accedere senza autorizzazione al centro RI 1 per dimostrare. Ha unicamente posto limiti alla loro presenza, sopportandola nella misura in cui la manifestazione si fosse svolta nell'ordine e senza arrecare disturbo. b) Dato che gli accusati non constano avere violato durante la manifestazione le condizioni loro imposte dall'avente diritto, non vi è motivo per esaminare se il Pretore ha statuito correttamente ritenendo l'area esterna alla stabile non soggetta alla protezione dell'art. 186 CP, rispettivamente ritenendo che nel breve tempo intercorso dal momento dell'entrata dei manifestanti nel supermercato fino al colloquio intercorso tra AC 1 e __________, gli accusati non hanno commesso violazione di domicilio. 16. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile e non è divenuto privo di oggetto a seguito dell’intervenuta prescrizione dell’azione penale relativa al reato di ingiuria, il ricorso è destinato all'insuccesso. Ciò posto, gli oneri processuali vanno posti per tre quarti a carico dei ricorrenti in solido e per il resto a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP). I ricorrenti verseranno inoltre agli accusati, sempre con vincolo di solidarietà, un'indennità di complessivi fr. 2000.– per ripetibili ridotte(art. 9 cpv. 6 CPP), dato che, come visto, questa Corte non è entrata nel merito del ricorso nella misura in cui RI 3, RI 5 e RI 4 hanno impugnato il proscioglimento dall’imputazione di ingiuria (v. consid. 3 che precede). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile e non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1000.– b) spese fr. 200.– fr. 1200.– sono posti per tre quarti a carico dei ricorrenti in solido e per il resto a carico dello Stato. I ricorrenti rifonderanno agli accusati, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili ridotte. 3. Intimazione a: terzi implicati Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.