Sentenza o decisione senza scheda
Dispositiv
- Se dev'essere accolta l'istanza di revisione;
- Il giudizio sulle spese. Ritenuto in fatto: che con istanza del 28 marzo 2002, scritta in tedesco, __________ ha chiesto la revisione di sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona riguardanti sue condanne a pene detentive per trascuranza degli obblighi di mantenimento; che, constatata l'irricevibilità di atti non stesi in italiano, il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha assegnato il 2 aprile 2002 all'interessato un termine di 20 giorni per tradurre l'istanza, richiamandogli il principio della territorialità della lingua (CCRP, sentenza del 19 settembre 1999 in e J. e DTF inedita del 16 gennaio 2002 in re J.); che il 24 aprile 2002 __________ ha postulato una proroga del termine per la traduzione; che con decreto del 26 aprile 2002 il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato la domanda improponibile per assenza di motivi; che la mancata traduzione dell'istanza in italiano entro il termine impartito comporta l'inammissibilità della domanda di revisione; che all'istante rimane comunque aperta la facoltà di ripresentare la domanda di revisione in italiano (art. 300 cpv. 1 CPP); che, vista la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali; pronuncia: 1. L'istanza di revisione è inammissibile.
- Non si riscuotono tasse né spese.
- Intimazione a: – __________; – Procuratore pubblico avv. __________; – Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona; – Pretore del Distretto di Bellinzona. – Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 30.04.2002 17.2002.15 Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 30.04.2002 17.2002.15 Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 30.04.2002 17.2002.15
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 17.2002.00015 Lugano 30 aprile 2002 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta segretario: Isotta, cancelliere sedente per statuire sull'istanza di revisione del 28 marzo 2002 presentata da __________ contro le sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev'essere accolta l'istanza di revisione; 2. Il giudizio sulle spese. Ritenuto in fatto: che con istanza del 28 marzo 2002, scritta in tedesco, __________ ha chiesto la revisione di sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona riguardanti sue condanne a pene detentive per trascuranza degli obblighi di mantenimento; che, constatata l'irricevibilità di atti non stesi in italiano, il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha assegnato il 2 aprile 2002 all'interessato un termine di 20 giorni per tradurre l'istanza, richiamandogli il principio della territorialità della lingua (CCRP, sentenza del 19 settembre 1999 in e J. e DTF inedita del 16 gennaio 2002 in re J.); che il 24 aprile 2002 __________ ha postulato una proroga del termine per la traduzione; che con decreto del 26 aprile 2002 il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato la domanda improponibile per assenza di motivi; che la mancata traduzione dell'istanza in italiano entro il termine impartito comporta l'inammissibilità della domanda di revisione; che all'istante rimane comunque aperta la facoltà di ripresentare la domanda di revisione in italiano (art. 300 cpv. 1 CPP); che, vista la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali; pronuncia: 1. L'istanza di revisione è inammissibile. 2. Non si riscuotono tasse né spese. 3. Intimazione a:
– __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona;
– Pretore del Distretto di Bellinzona.
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario