Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.10.2003 17.2001.56 Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.10.2003 17.2001.56 Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.10.2003 17.2001.56
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 17.2001.56 Lugano 7 ottobre 2003 /dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta segretario: Isotta, cancelliere sedente per statuire sull'istanza di revisione del 20 agosto 2001 presentata da __________, (patrocinato dall'avv. __________) contro il decreto di accusa emanato il 5 ottobre 2000 dal Procuratore pubblico nei suoi confronti, premesso che con decreto di accusa del 5 ottobre 2000, passato in giudicato, il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di violazione della legge federale sulla dimora e sul domicilio degli stranieri per avere, il 4 ottobre 2000, varcato la dogana di __________ senza documenti di legittimazione e in spregio di un divieto d'entrata (valido fino al 23 agosto 2003) pronunciato nei suoi confronti dalle autorità del Canton Berna; ricordato che in applicazione della pena il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusato a 3 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, e all'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per 3 anni; accertato che __________ ha presentato il 20 agosto 2001 una domanda di revisione, chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'annullamento del decreto di accusa e il rinvio degli atti al Ministero pubblico per nuova decisione sull'espulsione; constatato che il 30 settembre 2003 __________ ha dichiarato, per il tramite del suo legale, di ritirare l'istanza; considerato che nelle circostanze descritte appare giustificato prescindere da tasse di giustizia e spese, mentre la domanda di assistenza giudiziaria va trasmessa per competenza al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (il quale aveva già accordato analogo beneficio il 2 gennaio 2001 nell'ambito di un altro procedimento penale contro l'istante) in conformità agli art. 52 vCPP e 26 LAG; decreta: 1. Si prende atto dell'intervenuto ritiro. La domanda di revisione è stralciata dai ruoli per desistenza. 2. Non si riscuotono tasse né spese. 3. Gli atti sono trasmessi al Giudice dell'istruzione e dell'arresto per la decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 4. Intimazione a:
– avv. __________, per sé e per __________;
– Procuratore pubblico __________;
– Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano;
– Servizio di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;
– Comando della polizia cantonale, SG/SC, 6501 Bellinzona;
– Sezione cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario