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17.2001.47

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-11-29 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Sachverhalt

(DTF 121 IV e 92 consid. 2b con rinvii). Il ricorso per cassazione è invece un

rimedio di mero diritto (art. 288

cpv.

1 lett. a e 295 CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove possono

essere rimessi in discussione solo se il giudizio impugnato denota gli estremi

dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c PP). Arbitrario non significa tuttavia

opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di

fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed

equità (DTF 126 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 125 I 168 consid. 2a).

3.

Il presidente della Corte d'assise ha richiamato anzitutto la sentenza

pubblicata in DTF 126 IV 60, secondo cui la vendita di fiori di canapa è

punibile a norma dell'art. 19 n. 1 LStup se lo scopo è quello di estrarre

stupefacenti, condizione data quando l'agente sa che la canapa sarà usata come

droga e, ciò nonostante, la vende, accettando che sia utilizzata a tale scopo.

A suo giudizio l'accusata si è resa colpevole di ciò e ha agito quindi intenzionalmente,

poiché era consapevole che nella maggior parte dei casi il contenuto dei

sacchetti da lei venduti (marijuana) veniva fumato dagli acquirenti. Il primo

giudice ha poi escluso l'errore di diritto invocato dall'imputata, già per il

fatto che essa medesima aveva scritto le etichette inserite nei sacchetti. La

circostanza che l'autorità inquirente non fosse ancora intervenuta in tutti i

negozi di “canapai” sparsi nel Ticino e che l'Ufficio regionale di collocamento

di __________ avesse recentemente offerto a __________ (figlia dalla

ricorrente) un impiego presso un negozio di prodotti derivati da canapa – ha

soggiunto la prima corte – non legittimava ancora l'accusata a ritenere che il

commercio praticato dal __________ fosse lecito. Nemmeno il fatto che all'epoca

fosse già in corso la discussione attorno alla liceità delle droghe leggere –

sempre secondo il presidente della Corte – è rilevante. Se mai, proprio per

tale motivo, una persona coscienziosa non poteva essere certa che la messa in

circolazione di prodotti simili fosse lecita e rinunciare ad assumere precise informazioni

prima di passare al commercio (sentenza, pag. 5).

4.

La ricorrente sostiene che il contesto in cui essa esercitava la sua

attività di venditrice poteva ragionevolmente indurla a ritenere lecita, o per

lo meno tollerata, la vendita della canapa, ove si considerino i numerosi

negozi aperti nel Cantone, per altro con debita autorizzazione municipale, che

per anni hanno liberamente esercitato il loro commercio. L'argomentazione non

può essere condivisa. La ricorrente non poteva infatti dare per scontata la

liceità del proprio comportamento solo perché altri “cana-pai” non venivano

perseguiti. L'art. 20 CP non tutela la parità di trattamento nell'illegalità. Del

resto, la ricorrente medesima ha riconosciuto di avere personalmente

confezionato le etichette inserite nei sacchetti, ove figurava un “divieto di

uso esterno” (sentenza, pag. 4 e 5), e ha ammesso di avere venduto anche le

cartine che servivano per confezionare le sigarette, fossero queste di

marijuana o di tabacco (act. 2, pag. 3). In circostanze del genere era suo

dovere agire con cautela, eventualmente chiedendo consiglio a uno specialista,

ma non fidarsi di opinioni generiche o dell'impunità riservata – a suo giudizio

– ad altri canapai. Come si è spiegato, l'errore (in diritto) è escluso quando

l'interessato abbia sufficienti ragioni per ritenere di compiere un illecito;

confidare soltanto sulla non punibilità dell'azione non basta (DTF 98 IV 303,

120 IV 215). Nella fattispecie l'imputata ha agito avventatamente, senza

approfondire alcunché. A torto essa insiste pertanto nell'attenuante prevista

dall'art. 20 CP.

5.

Ricordati i dibattiti e le discussioni attorno alla canapa e ai suoi

derivati, segnatamente i pareri che ne auspicavano la liberalizzazione, la

ricorrente sottolinea che proprio in tale ambito i “canapai” hanno potuto non

solo esercitare legalmente la loro attività, ma ottenere anche nuove

autorizzazioni dalle autorità amministrative. Essa non aveva perciò alcun

motivo per ritenere illecito il suo lavoro. In realtà la ricorrente tenta però

di equivocare sui termini, giacché essa non è stata perseguita per avere

venduto canapa in quanto tale, ma per avere venduto confezioni a base di canapa

ben sapendo che il relativo contenuto sarebbe stato usato da quasi tutti i

compratori come stupefacente (marijuana). Nessun esperto degno di fede le

avrebbe mai assicurato la liceità di un comportamento siffatto. Anche su questo

punto il ricorso è perciò destinato all'insuccesso.

6.

La ricorrente fa notare che nel maggio del 1999 un certo __________

ha perpetrato un furto nel negozio __________, sottraendo anche sacchetti di

canapa (act. 8 prodotto al dibattimento). Tale refurtiva è poi stata riportata

nel negozio dalla polizia senza che fosse preso alcun provvedimento nei

confronti del gestore. La ricorrente deplora poi che in seguito al suo arresto

la figlia __________, pure attiva nel negozio, sia rimasta disoccupata e che,

annunciatasi all'Ufficio di collocamento di __________, si sia vista

prospettare un impiego proprio quale venditrice in un negozio in cui venivano

venduti derivati dalla canapa. In circostanze del genere – conclude la

ricorrente – la tolleranza dello Stato era evidente. Per tacere del fatto che,

pur essendo entrata più volte nel suo negozio, la polizia non aveva mai

riscontrato irregolarità, che – anzi – al dibattimento è stata prodotta una

fotografia in cui figura un agente di polizia in pacata discussione dinanzi al

“canapaio” situato proprio dirimpetto al suo, che nella vetrina di in tale

negozio si pubblicizza da tempo la vendita di “sacchetti profumati”, come essa

aveva segnalato al Procuratore pubblico con scritto del 16 febbraio 2000 (act.

2 prodotto dibattimento), e che lo stesso negozio è tuttora aperto.

La

doglianza è destinata all'insuccesso. Certo, fosse vero quanto la ricorrente

afferma, l'operato del Procuratore pubblico apparirebbe a dir poco unilaterale.

Già si è accennato al fatto però che l'art. 20 CP non tutela la parità di

trattamento nell'illegalità (sopra, consid. 4). Giovi aggiungere ora che una

simile protezione non discende nemmeno dall'art. 5 cpv. 1 Cost., implicitamente

evocato nel ricorso. La mancata o errata applicazione della legge in casi

analoghi, in altri termini, non dà al cittadino il diritto a un identico

trattamento, salvo che l'autorità manifesti l'intenzione di continuare poi come

prima, rifiutando di abbandonare la sua prassi illegale (

Weber-Dürler,

Rechtsgleichheit,

in: Thürer/

Aubert/Müller,

Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, pag. 667, n. 22 con richiami di

giurisprudenza). Nella fattispecie nemmeno l'interessata pretende che il

Procuratore pubblico la persegua per violazione dell'art. 19 n. 1 LStup,

manifestando però l'intenzione di tornare dopo di allora a una situazione di

generalizzata tolleranza. Il richiamo alla parità di trattamento nell'illegalità

si rivela pertanto infruttuoso. E se il richiamo alla parità di trattamento

nell'illegalità si rivela infruttuoso, rimane solo l'errore di diritto (

Grisel

, Traité de droit administratif,

Neuchâtel 1984, vol. I, pag. 363, n. 2 lett. b e d), che però in concreto non

sussiste, come si è già spiegato.

7.

La ricorrente rimprovera inoltre al presidente della Corte di avere

violato l'art. 66

bis

cpv. 1 CP per non averla esentata da pena,

l'umiliante e degradante carcere preventivo cui essa è stata sottoposta nelle

celle pretoriali di __________ avendole causato finanche scompensi psichici.

Ora, l'art. 66

bis

cpv. 1 CP prevede che se l'agente è stato così

duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe

inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal

rinvio a giudizio o dalla punizione. La norma è disattesa ove non sia applicata

sebbene una colpa lieve abbia comportato pesanti conseguenze dirette per

l'autore o, inversamente, ove sia applicata sebbene una colpa grave abbia

comportato per l'autore solo conseguenze lievi. In tutti gli altri casi il

giudice deve ponderare le circostanze del caso specifico e dispone quindi di un

ampio potere di apprezzamento (DTF 121 IV 162 consid. 2d, 119 IV 280 consid.

1a, 117 IV 245 consid. 2a; DTF inedita del 14 novembre 1994 in re P., consid.

2a). La Corte di cassazione e di revisione penale – come il Tribunale federale

– interviene soltanto, in proposito, ove giudice di merito si sia ispirato a

criteri senza pertinenza oppure, pur ispirandosi a criteri pertinenti, abbia

abusato o ecceduto del proprio apprezzamento (DTF 117 IV 248; CCRP, sentenza

del 12 luglio 1994 in re D. e coimputati consid. 15a). Per quanto riguarda le

conseguenze dirette dell'atto, si tratta di quelle che subentrano alla

commissione del reato o che sono strettamente connesse alla perpetrazione dell'illecito

(

Stratenwerth

, Schweizerisches

Strafrecht, Teilrevisionen 1987 bis 1990, § 1 n. 7). Ciò è il caso, ad esempio,

quando l'autore si ferisca gravemente nel tentativo di appiccare un incendio,

oppure con l'uso improprio di esplosivi o in esito a un incidente stradale di

cui è responsabile (

Stratenwerth

,

loc. cit.; v. anche

Trechsel

,

Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, n. 2 ad art. 66

bis

).

Nella

fattispecie il primo giudice ha escluso l'applicazione dell'art. 66

bis

cpv.

1 CP già per il fatto che il dichiarato trauma psichico conseguente all'arresto

dell'accusata e alla carcerazione preven-tiva (act. 3 e 5 prodotti al

dibattimento) non è una conseguenza diretta dell'infrazione alla legge federale

sugli stupefacenti. Delle pretese turbe psichiche denotate dalla ricorrente

dopo il fermo – durato una sola notte – egli ha tenuto conto, in ogni modo, nel

quadro dell'art. 63 CP (sentenza, pag. 6). Ciò sfugge alla critica. L'angoscia

e i sentimenti di umiliazione patiti di fronte alla sporcizia riscontrata nella

cella e l'agitazione che avrebbero pervaso l'accusata per dover trascorrere la

notte in condizioni igieniche precarie non sono la conseguenza

immediata

della commissione del reato. A torto la ricorrente richiama perciò la sentenza

apparsa in DTF 121 IV 162. In quel caso l'autore era stato colpito dalla

polizia con armi da fuoco durante la liberazione di un ostaggio, riportando

conseguenze gravi e permanenti per il suo stato di salute. Nel caso in esame il

preteso trauma non è conseguenza diretta dell'illecito per il quale la

ricorrente è stata condannata, ma dell'ordine di carcerazione preventiva. Per

di più, se è vero che la ricorrente ha risentito delle deplorevoli condizioni

sanitarie in cui si trovava la cella a __________, non risulta dagli atti invece

che essa abbia subito traumi psichici particolari. Considerando la sofferenza

dovuta al carcere preventivo nel solo quadro dell'art. 63 CP, la prima Corte

non ha perciò ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (DTF 121

IV 162 consid. 2d). Anche su questo punto il ricorso manca perciò di consistenza.

8.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in

relazione con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese

anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.

Il ricorso è respinto.

2.

Gi

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia          fr. 800.–

b)

spese                            fr. 100.–

fr.

900.–

sono

posti a carico della ricorrente.

3.

Intimazione

a:

–    __________;

–    avv.

__________;

–    Procuratore

pubblico avv. __________;

–    presidente

della Corte delle assise correzionali di Mendrisio;

–    Comando

della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

–    Dipartimento

delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone

Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

–    Dipartimento

delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807

Taverne;

–    Ufficio giuridico

della circolazione, 6528 Camorino;

–    Dipartimento delle

opere sociali, 6501 Bellinzona;

–    Ufficio cantonale

degli stranieri, 6501 Bellinzona;

–    Ufficio

centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.

Per la Corte di

cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il

segretario

N.B.:

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la

comunicazione del dispositivo.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 Quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti (DTF 121 IV e 92 consid. 2b con rinvii). Il ricorso per cassazione è invece un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove possono essere rimessi in discussione solo se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c PP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 125 I 168 consid. 2a).

E. 3 Il presidente della Corte d'assise ha richiamato anzitutto la sentenza pubblicata in DTF 126 IV 60, secondo cui la vendita di fiori di canapa è punibile a norma dell'art. 19 n. 1 LStup se lo scopo è quello di estrarre stupefacenti, condizione data quando l'agente sa che la canapa sarà usata come droga e, ciò nonostante, la vende, accettando che sia utilizzata a tale scopo. A suo giudizio l'accusata si è resa colpevole di ciò e ha agito quindi intenzionalmente, poiché era consapevole che nella maggior parte dei casi il contenuto dei sacchetti da lei venduti (marijuana) veniva fumato dagli acquirenti. Il primo giudice ha poi escluso l'errore di diritto invocato dall'imputata, già per il fatto che essa medesima aveva scritto le etichette inserite nei sacchetti. La circostanza che l'autorità inquirente non fosse ancora intervenuta in tutti i negozi di “canapai” sparsi nel Ticino e che l'Ufficio regionale di collocamento di __________ avesse recentemente offerto a __________ (figlia dalla ricorrente) un impiego presso un negozio di prodotti derivati da canapa – ha soggiunto la prima corte – non legittimava ancora l'accusata a ritenere che il commercio praticato dal __________ fosse lecito. Nemmeno il fatto che all'epoca fosse già in corso la discussione attorno alla liceità delle droghe leggere – sempre secondo il presidente della Corte – è rilevante. Se mai, proprio per tale motivo, una persona coscienziosa non poteva essere certa che la messa in circolazione di prodotti simili fosse lecita e rinunciare ad assumere precise informazioni prima di passare al commercio (sentenza, pag. 5).

E. 4 La ricorrente sostiene che il contesto in cui essa esercitava la sua attività di venditrice poteva ragionevolmente indurla a ritenere lecita, o per lo meno tollerata, la vendita della canapa, ove si considerino i numerosi negozi aperti nel Cantone, per altro con debita autorizzazione municipale, che per anni hanno liberamente esercitato il loro commercio. L'argomentazione non può essere condivisa. La ricorrente non poteva infatti dare per scontata la liceità del proprio comportamento solo perché altri “cana-pai” non venivano perseguiti. L'art. 20 CP non tutela la parità di trattamento nell'illegalità. Del resto, la ricorrente medesima ha riconosciuto di avere personalmente confezionato le etichette inserite nei sacchetti, ove figurava un “divieto di uso esterno” (sentenza, pag. 4 e 5), e ha ammesso di avere venduto anche le cartine che servivano per confezionare le sigarette, fossero queste di marijuana o di tabacco (act. 2, pag. 3). In circostanze del genere era suo dovere agire con cautela, eventualmente chiedendo consiglio a uno specialista, ma non fidarsi di opinioni generiche o dell'impunità riservata – a suo giudizio

– ad altri canapai. Come si è spiegato, l'errore (in diritto) è escluso quando l'interessato abbia sufficienti ragioni per ritenere di compiere un illecito; confidare soltanto sulla non punibilità dell'azione non basta (DTF 98 IV 303, 120 IV 215). Nella fattispecie l'imputata ha agito avventatamente, senza approfondire alcunché. A torto essa insiste pertanto nell'attenuante prevista dall'art. 20 CP.

E. 5 Ricordati i dibattiti e le discussioni attorno alla canapa e ai suoi derivati, segnatamente i pareri che ne auspicavano la liberalizzazione, la ricorrente sottolinea che proprio in tale ambito i “canapai” hanno potuto non solo esercitare legalmente la loro attività, ma ottenere anche nuove autorizzazioni dalle autorità amministrative. Essa non aveva perciò alcun motivo per ritenere illecito il suo lavoro. In realtà la ricorrente tenta però di equivocare sui termini, giacché essa non è stata perseguita per avere venduto canapa in quanto tale, ma per avere venduto confezioni a base di canapa ben sapendo che il relativo contenuto sarebbe stato usato da quasi tutti i compratori come stupefacente (marijuana). Nessun esperto degno di fede le avrebbe mai assicurato la liceità di un comportamento siffatto. Anche su questo punto il ricorso è perciò destinato all'insuccesso.

E. 6 La ricorrente fa notare che nel maggio del 1999 un certo __________

ha perpetrato un furto nel negozio __________, sottraendo anche sacchetti di

canapa (act. 8 prodotto al dibattimento). Tale refurtiva è poi stata riportata

nel negozio dalla polizia senza che fosse preso alcun provvedimento nei

confronti del gestore. La ricorrente deplora poi che in seguito al suo arresto

la figlia __________, pure attiva nel negozio, sia rimasta disoccupata e che,

annunciatasi all'Ufficio di collocamento di __________, si sia vista

prospettare un impiego proprio quale venditrice in un negozio in cui venivano

venduti derivati dalla canapa. In circostanze del genere – conclude la

ricorrente – la tolleranza dello Stato era evidente. Per tacere del fatto che,

pur essendo entrata più volte nel suo negozio, la polizia non aveva mai

riscontrato irregolarità, che – anzi – al dibattimento è stata prodotta una

fotografia in cui figura un agente di polizia in pacata discussione dinanzi al

“canapaio” situato proprio dirimpetto al suo, che nella vetrina di in tale

negozio si pubblicizza da tempo la vendita di “sacchetti profumati”, come essa

aveva segnalato al Procuratore pubblico con scritto del 16 febbraio 2000 (act.

2 prodotto dibattimento), e che lo stesso negozio è tuttora aperto.

La

doglianza è destinata all'insuccesso. Certo, fosse vero quanto la ricorrente

afferma, l'operato del Procuratore pubblico apparirebbe a dir poco unilaterale.

Già si è accennato al fatto però che l'art. 20 CP non tutela la parità di

trattamento nell'illegalità (sopra, consid. 4). Giovi aggiungere ora che una

simile protezione non discende nemmeno dall'art. 5 cpv. 1 Cost., implicitamente

evocato nel ricorso. La mancata o errata applicazione della legge in casi

analoghi, in altri termini, non dà al cittadino il diritto a un identico

trattamento, salvo che l'autorità manifesti l'intenzione di continuare poi come

prima, rifiutando di abbandonare la sua prassi illegale (

Weber-Dürler,

Rechtsgleichheit,

in: Thürer/

Aubert/Müller,

Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, pag. 667, n. 22 con richiami di

giurisprudenza). Nella fattispecie nemmeno l'interessata pretende che il

Procuratore pubblico la persegua per violazione dell'art. 19 n. 1 LStup,

manifestando però l'intenzione di tornare dopo di allora a una situazione di

generalizzata tolleranza. Il richiamo alla parità di trattamento nell'illegalità

si rivela pertanto infruttuoso. E se il richiamo alla parità di trattamento

nell'illegalità si rivela infruttuoso, rimane solo l'errore di diritto (

Grisel

, Traité de droit administratif,

Neuchâtel 1984, vol. I, pag. 363, n. 2 lett. b e d), che però in concreto non

sussiste, come si è già spiegato.

E. 7 La ricorrente rimprovera inoltre al presidente della Corte di avere

violato l'art. 66

bis

cpv. 1 CP per non averla esentata da pena,

l'umiliante e degradante carcere preventivo cui essa è stata sottoposta nelle

celle pretoriali di __________ avendole causato finanche scompensi psichici.

Ora, l'art. 66

bis

cpv. 1 CP prevede che se l'agente è stato così

duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe

inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal

rinvio a giudizio o dalla punizione. La norma è disattesa ove non sia applicata

sebbene una colpa lieve abbia comportato pesanti conseguenze dirette per

l'autore o, inversamente, ove sia applicata sebbene una colpa grave abbia

comportato per l'autore solo conseguenze lievi. In tutti gli altri casi il

giudice deve ponderare le circostanze del caso specifico e dispone quindi di un

ampio potere di apprezzamento (DTF 121 IV 162 consid. 2d, 119 IV 280 consid.

1a, 117 IV 245 consid. 2a; DTF inedita del 14 novembre 1994 in re P., consid.

2a). La Corte di cassazione e di revisione penale – come il Tribunale federale

– interviene soltanto, in proposito, ove giudice di merito si sia ispirato a

criteri senza pertinenza oppure, pur ispirandosi a criteri pertinenti, abbia

abusato o ecceduto del proprio apprezzamento (DTF 117 IV 248; CCRP, sentenza

del 12 luglio 1994 in re D. e coimputati consid. 15a). Per quanto riguarda le

conseguenze dirette dell'atto, si tratta di quelle che subentrano alla

commissione del reato o che sono strettamente connesse alla perpetrazione dell'illecito

(

Stratenwerth

, Schweizerisches

Strafrecht, Teilrevisionen 1987 bis 1990, § 1 n. 7). Ciò è il caso, ad esempio,

quando l'autore si ferisca gravemente nel tentativo di appiccare un incendio,

oppure con l'uso improprio di esplosivi o in esito a un incidente stradale di

cui è responsabile (

Stratenwerth

,

loc. cit.; v. anche

Trechsel

,

Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, n. 2 ad art. 66

bis

).

Nella

fattispecie il primo giudice ha escluso l'applicazione dell'art. 66

bis

cpv.

1 CP già per il fatto che il dichiarato trauma psichico conseguente all'arresto

dell'accusata e alla carcerazione preven-tiva (act. 3 e 5 prodotti al

dibattimento) non è una conseguenza diretta dell'infrazione alla legge federale

sugli stupefacenti. Delle pretese turbe psichiche denotate dalla ricorrente

dopo il fermo – durato una sola notte – egli ha tenuto conto, in ogni modo, nel

quadro dell'art. 63 CP (sentenza, pag. 6). Ciò sfugge alla critica. L'angoscia

e i sentimenti di umiliazione patiti di fronte alla sporcizia riscontrata nella

cella e l'agitazione che avrebbero pervaso l'accusata per dover trascorrere la

notte in condizioni igieniche precarie non sono la conseguenza

immediata

della commissione del reato. A torto la ricorrente richiama perciò la sentenza

apparsa in DTF 121 IV 162. In quel caso l'autore era stato colpito dalla

polizia con armi da fuoco durante la liberazione di un ostaggio, riportando

conseguenze gravi e permanenti per il suo stato di salute. Nel caso in esame il

preteso trauma non è conseguenza diretta dell'illecito per il quale la

ricorrente è stata condannata, ma dell'ordine di carcerazione preventiva. Per

di più, se è vero che la ricorrente ha risentito delle deplorevoli condizioni

sanitarie in cui si trovava la cella a __________, non risulta dagli atti invece

che essa abbia subito traumi psichici particolari. Considerando la sofferenza

dovuta al carcere preventivo nel solo quadro dell'art. 63 CP, la prima Corte

non ha perciò ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (DTF 121

IV 162 consid. 2d). Anche su questo punto il ricorso manca perciò di consistenza.

E. 8 Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in relazione con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia:           1. Il ricorso è respinto. 2. Gi oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia          fr. 800.– b) spese                            fr. 100.– fr. 900.– sono posti a carico della ricorrente. 3. Intimazione a:

–    __________;

–    avv. __________;

–    Procuratore pubblico avv. __________;

–    presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio;

–    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

–    Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

–    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

–    Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

–    Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

–    Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

–    Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente                                                            Il segretario N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.47 Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.47 Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.47

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 17.2001.00047 Lugano 29 novembre 2001 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta segretario: Isotta, cancelliere sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 9 luglio 2001 presentato da __________, (patrocinata dall'avv. __________) contro la sentenza emanata il 29 maggio 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio nei suoi confronti; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese. Ritenuto in fatto:                 A. Il 30 novembre 1999 la polizia cantonale ha sequestrato nel negozio __________ di __________, per ordine del Procuratore pubblico, numerosi sacchetti contenenti marijuana, svariate piante di canapa e altro. Le analisi hanno consentito di accertare che il sequestro riguardava complessivamente 18'786.67 g di marijuana (con tenore THC variante tra il 10.2 e il 20.8%), 95.06 g di “hash + polline” e una decina di grammi di resina di hashish. Durante l'inchiesta __________ ha dichiarato di essersi occupata – nei mesi in cui ha lavorato presso il negozio, proprietà di __________ – delle vendite della canapa e dei suoi derivati, sapendo che la quasi totalità degli acquirenti usava il contenuto delle confezioni come prodotto da fumo. Sua figlia __________ curava la preparazione dei sacchetti, mentre lei stessa scriveva a mano le etichette inserite poi nelle confezioni, sulle quali figuravano avvertenze come “vietato l'uso esterno, vietata l'esportazione ecc”. __________ ha stimato in circa fr. 1'000.– la cifra di affari media giornaliera del commercio. B. Con decreto di accusa del 6 marzo 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autrice colpevole di violazione della legge federale sugli stupefacenti per avere, in qualità di commessa nel negozio __________, proprietà di __________ e della figlia __________, ripetutamente venduto a un numero indeterminato di persone, tra cui alcuni minorenni, una quantità considerevole di marijuana, riscuotendo uno stipendio mensile di fr. 2'000.–. Egli ne ha proposto perciò la condanna a 20 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni. Statuendo il 29 maggio 2001 su opposizione, il presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha confermato l'imputazione, salvo assolvere l'imputata dall'accusa di avere consapevolmente venduto canapa o suoi derivati a minorenni. In applicazione della pena, egli ha pronunciato una condanna a 15 giorni di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni. C. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 5 giugno 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 9 luglio successivo, essa chiede la sua completa assoluzione o quanto meno, in subordine, l'esenzione da ogni pena (art. 66 bis cpv. 1 CP). Il Procuratore pubblico ha comunicato il 16 luglio 2001 di non avere particolari osservazioni da formulare, limitandosi a proporre di respingere il ricorso. Considerando in diritto:               1. La ricorrente si duole di una violazione dell'art. 20 CP. Ora, l'art. 20 CP abilita il giudice ad attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66 CP) o a prescindere da ogni pena se l'agente ha avuto ragioni sufficienti per credere che l'atto fosse lecito. L'errore (in diritto) può essere invocato, secondo giurisprudenza, da chi ha avuto ragionevole motivo di ritenere che non stesse compiendo alcun illecito e non soltanto un'azione non punibile dal profilo penale (DTF 104 IV 217 consid. 2, 98 IV 293 consid. 4a). “Ragioni sufficienti” sussistono, in altri termini, solo quando l'autore vada esente da ogni rimprovero, essendosi fondato su motivi che avrebbero indotto in errore anche una persona coscienziosa (DTF 104 IV 217 consid. 3a, 98 IV 303). E ciò perché è compito della persona confrontata con situazioni poco chiare – ha precisato il Tribunale federale – assumere informazioni affidabili, dandosene il caso con l'ausilio di un legale (DTF 98 IV 293 consid. 4a). Non vi è spazio per l'errore, ad esempio, quando l'autore ha dubitato o avrebbe dovuto dubitare della liceità del suo comportamento (DTF 121 IV 105 consid. 5, 120 IV 208 consid. 5a, 104 IV 217 consid. 3a) o quando egli sa dell'esistenza di una norma di legge, ma non si cerziora sul suo contenuto e sulla sua portata (DTF 120 IV 208 consid. 5a). 2. Quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti (DTF 121 IV e 92 consid. 2b con rinvii). Il ricorso per cassazione è invece un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove possono essere rimessi in discussione solo se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c PP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 125 I 168 consid. 2a). 3. Il presidente della Corte d'assise ha richiamato anzitutto la sentenza pubblicata in DTF 126 IV 60, secondo cui la vendita di fiori di canapa è punibile a norma dell'art. 19 n. 1 LStup se lo scopo è quello di estrarre stupefacenti, condizione data quando l'agente sa che la canapa sarà usata come droga e, ciò nonostante, la vende, accettando che sia utilizzata a tale scopo. A suo giudizio l'accusata si è resa colpevole di ciò e ha agito quindi intenzionalmente, poiché era consapevole che nella maggior parte dei casi il contenuto dei sacchetti da lei venduti (marijuana) veniva fumato dagli acquirenti. Il primo giudice ha poi escluso l'errore di diritto invocato dall'imputata, già per il fatto che essa medesima aveva scritto le etichette inserite nei sacchetti. La circostanza che l'autorità inquirente non fosse ancora intervenuta in tutti i negozi di “canapai” sparsi nel Ticino e che l'Ufficio regionale di collocamento di __________ avesse recentemente offerto a __________ (figlia dalla ricorrente) un impiego presso un negozio di prodotti derivati da canapa – ha soggiunto la prima corte – non legittimava ancora l'accusata a ritenere che il commercio praticato dal __________ fosse lecito. Nemmeno il fatto che all'epoca fosse già in corso la discussione attorno alla liceità delle droghe leggere – sempre secondo il presidente della Corte – è rilevante. Se mai, proprio per tale motivo, una persona coscienziosa non poteva essere certa che la messa in circolazione di prodotti simili fosse lecita e rinunciare ad assumere precise informazioni prima di passare al commercio (sentenza, pag. 5). 4. La ricorrente sostiene che il contesto in cui essa esercitava la sua attività di venditrice poteva ragionevolmente indurla a ritenere lecita, o per lo meno tollerata, la vendita della canapa, ove si considerino i numerosi negozi aperti nel Cantone, per altro con debita autorizzazione municipale, che per anni hanno liberamente esercitato il loro commercio. L'argomentazione non può essere condivisa. La ricorrente non poteva infatti dare per scontata la liceità del proprio comportamento solo perché altri “cana-pai” non venivano perseguiti. L'art. 20 CP non tutela la parità di trattamento nell'illegalità. Del resto, la ricorrente medesima ha riconosciuto di avere personalmente confezionato le etichette inserite nei sacchetti, ove figurava un “divieto di uso esterno” (sentenza, pag. 4 e 5), e ha ammesso di avere venduto anche le cartine che servivano per confezionare le sigarette, fossero queste di marijuana o di tabacco (act. 2, pag. 3). In circostanze del genere era suo dovere agire con cautela, eventualmente chiedendo consiglio a uno specialista, ma non fidarsi di opinioni generiche o dell'impunità riservata – a suo giudizio

– ad altri canapai. Come si è spiegato, l'errore (in diritto) è escluso quando l'interessato abbia sufficienti ragioni per ritenere di compiere un illecito; confidare soltanto sulla non punibilità dell'azione non basta (DTF 98 IV 303, 120 IV 215). Nella fattispecie l'imputata ha agito avventatamente, senza approfondire alcunché. A torto essa insiste pertanto nell'attenuante prevista dall'art. 20 CP. 5. Ricordati i dibattiti e le discussioni attorno alla canapa e ai suoi derivati, segnatamente i pareri che ne auspicavano la liberalizzazione, la ricorrente sottolinea che proprio in tale ambito i “canapai” hanno potuto non solo esercitare legalmente la loro attività, ma ottenere anche nuove autorizzazioni dalle autorità amministrative. Essa non aveva perciò alcun motivo per ritenere illecito il suo lavoro. In realtà la ricorrente tenta però di equivocare sui termini, giacché essa non è stata perseguita per avere venduto canapa in quanto tale, ma per avere venduto confezioni a base di canapa ben sapendo che il relativo contenuto sarebbe stato usato da quasi tutti i compratori come stupefacente (marijuana). Nessun esperto degno di fede le avrebbe mai assicurato la liceità di un comportamento siffatto. Anche su questo punto il ricorso è perciò destinato all'insuccesso. 6. La ricorrente fa notare che nel maggio del 1999 un certo __________ ha perpetrato un furto nel negozio __________, sottraendo anche sacchetti di canapa (act. 8 prodotto al dibattimento). Tale refurtiva è poi stata riportata nel negozio dalla polizia senza che fosse preso alcun provvedimento nei confronti del gestore. La ricorrente deplora poi che in seguito al suo arresto la figlia __________, pure attiva nel negozio, sia rimasta disoccupata e che, annunciatasi all'Ufficio di collocamento di __________, si sia vista prospettare un impiego proprio quale venditrice in un negozio in cui venivano venduti derivati dalla canapa. In circostanze del genere – conclude la ricorrente – la tolleranza dello Stato era evidente. Per tacere del fatto che, pur essendo entrata più volte nel suo negozio, la polizia non aveva mai riscontrato irregolarità, che – anzi – al dibattimento è stata prodotta una fotografia in cui figura un agente di polizia in pacata discussione dinanzi al “canapaio” situato proprio dirimpetto al suo, che nella vetrina di in tale negozio si pubblicizza da tempo la vendita di “sacchetti profumati”, come essa aveva segnalato al Procuratore pubblico con scritto del 16 febbraio 2000 (act. 2 prodotto dibattimento), e che lo stesso negozio è tuttora aperto. La doglianza è destinata all'insuccesso. Certo, fosse vero quanto la ricorrente afferma, l'operato del Procuratore pubblico apparirebbe a dir poco unilaterale. Già si è accennato al fatto però che l'art. 20 CP non tutela la parità di trattamento nell'illegalità (sopra, consid. 4). Giovi aggiungere ora che una simile protezione non discende nemmeno dall'art. 5 cpv. 1 Cost., implicitamente evocato nel ricorso. La mancata o errata applicazione della legge in casi analoghi, in altri termini, non dà al cittadino il diritto a un identico trattamento, salvo che l'autorità manifesti l'intenzione di continuare poi come prima, rifiutando di abbandonare la sua prassi illegale (Weber-Dürler, Rechtsgleichheit, in: Thürer/ Aubert/Müller, Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, pag. 667, n. 22 con richiami di giurisprudenza). Nella fattispecie nemmeno l'interessata pretende che il Procuratore pubblico la persegua per violazione dell'art. 19 n. 1 LStup, manifestando però l'intenzione di tornare dopo di allora a una situazione di generalizzata tolleranza. Il richiamo alla parità di trattamento nell'illegalità si rivela pertanto infruttuoso. E se il richiamo alla parità di trattamento nell'illegalità si rivela infruttuoso, rimane solo l'errore di diritto (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, pag. 363, n. 2 lett. b e d), che però in concreto non sussiste, come si è già spiegato. 7. La ricorrente rimprovera inoltre al presidente della Corte di avere violato l'art. 66 bis cpv. 1 CP per non averla esentata da pena, l'umiliante e degradante carcere preventivo cui essa è stata sottoposta nelle celle pretoriali di __________ avendole causato finanche scompensi psichici. Ora, l'art. 66 bis cpv. 1 CP prevede che se l'agente è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. La norma è disattesa ove non sia applicata sebbene una colpa lieve abbia comportato pesanti conseguenze dirette per l'autore o, inversamente, ove sia applicata sebbene una colpa grave abbia comportato per l'autore solo conseguenze lievi. In tutti gli altri casi il giudice deve ponderare le circostanze del caso specifico e dispone quindi di un ampio potere di apprezzamento (DTF 121 IV 162 consid. 2d, 119 IV 280 consid. 1a, 117 IV 245 consid. 2a; DTF inedita del 14 novembre 1994 in re P., consid. 2a). La Corte di cassazione e di revisione penale – come il Tribunale federale

– interviene soltanto, in proposito, ove giudice di merito si sia ispirato a criteri senza pertinenza oppure, pur ispirandosi a criteri pertinenti, abbia abusato o ecceduto del proprio apprezzamento (DTF 117 IV 248; CCRP, sentenza del 12 luglio 1994 in re D. e coimputati consid. 15a). Per quanto riguarda le conseguenze dirette dell'atto, si tratta di quelle che subentrano alla commissione del reato o che sono strettamente connesse alla perpetrazione dell'illecito (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Teilrevisionen 1987 bis 1990, § 1 n. 7). Ciò è il caso, ad esempio, quando l'autore si ferisca gravemente nel tentativo di appiccare un incendio, oppure con l'uso improprio di esplosivi o in esito a un incidente stradale di cui è responsabile (Stratenwerth, loc. cit.; v. anche Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, n. 2 ad art. 66 bis). Nella fattispecie il primo giudice ha escluso l'applicazione dell'art. 66 bis cpv. 1 CP già per il fatto che il dichiarato trauma psichico conseguente all'arresto dell'accusata e alla carcerazione preven-tiva (act. 3 e 5 prodotti al dibattimento) non è una conseguenza diretta dell'infrazione alla legge federale sugli stupefacenti. Delle pretese turbe psichiche denotate dalla ricorrente dopo il fermo – durato una sola notte – egli ha tenuto conto, in ogni modo, nel quadro dell'art. 63 CP (sentenza, pag. 6). Ciò sfugge alla critica. L'angoscia e i sentimenti di umiliazione patiti di fronte alla sporcizia riscontrata nella cella e l'agitazione che avrebbero pervaso l'accusata per dover trascorrere la notte in condizioni igieniche precarie non sono la conseguenza immediata della commissione del reato. A torto la ricorrente richiama perciò la sentenza apparsa in DTF 121 IV 162. In quel caso l'autore era stato colpito dalla polizia con armi da fuoco durante la liberazione di un ostaggio, riportando conseguenze gravi e permanenti per il suo stato di salute. Nel caso in esame il preteso trauma non è conseguenza diretta dell'illecito per il quale la ricorrente è stata condannata, ma dell'ordine di carcerazione preventiva. Per di più, se è vero che la ricorrente ha risentito delle deplorevoli condizioni sanitarie in cui si trovava la cella a __________, non risulta dagli atti invece che essa abbia subito traumi psichici particolari. Considerando la sofferenza dovuta al carcere preventivo nel solo quadro dell'art. 63 CP, la prima Corte non ha perciò ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (DTF 121 IV 162 consid. 2d). Anche su questo punto il ricorso manca perciò di consistenza. 8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in relazione con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia:           1. Il ricorso è respinto. 2. Gi oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia          fr. 800.– b) spese                            fr. 100.– fr. 900.– sono posti a carico della ricorrente. 3. Intimazione a:

–    __________;

–    avv. __________;

–    Procuratore pubblico avv. __________;

–    presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio;

–    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

–    Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

–    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

–    Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

–    Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

–    Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

–    Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente                                                            Il segretario N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.