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Incarto n.17.2001.00033
Lugano
11 giugno 2001/kc
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penaledel Tribunale d'appello
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro30 giornidalla notifica dal testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.