Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 luglio 1993 in re A., consid. 3 con richiamo a Rep. 1971 pag. 159, 1973 pag.
22, 1983 pag. 184). Tale restrizione è venuta a cadere con l'entrata in vigore
del nuovo art. 288 CPP, che ha esteso “il ricorso a motivo di accertamento dei
fatti arbitrario (…) a tutte le sentenze, quindi pure a quelle assolutorie. Il
magistrato penale potrà dunque prevalersi di tale titolo ricorsuale in sede
cantonale” (rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP sul
messaggio 11 marzo 1987 e sul messaggio aggiuntivo
bis
9 luglio
1992 concernenti la revisione totale del CPP, dell'8 novembre 1994, pag. _,
quarto paragrafo). Sul piano federale la situazione è diversa, giacché il
Procuratore pubblico può introdurre ricorso per cassazione, ma non ricorso di
diritto pubblico (DTF 118 Ia 46 consid. 3a, 113 Ia 232 consid. 2a, 112 Ia 174
consid. 3), unico rimedio che gli permetterebbe di censurare davanti al
Tribunale federale l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (DTF
124 IV 81 consid. 2a con riferimenti), tanto in sentenze di condanna quanto in
sentenze di assoluzione.
2.
Il
ricorso per cassazione è ammissibile, nel Ticino, sia per errata applicazione
del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza (art. 288 lett.
a CPP) sia per arbitrio nell'accertamento dei fatti medesimi (art. 288 lett. c
CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche
erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e
oggettivo o in aperto contrasto con gli atti (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1,
pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 II 10 consid. 3a con
rinvii, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I
114 consid. 3a; sulla nozione di arbitrio nella valutazione delle prove: DTF
118 Ia 30 consid. 2b con rinvii). Per motivare una censura di arbitrio non
basta quindi criticare un determinato accertamento e invocare una diversa valutazione
delle prove, per quanto preferibile appaia, ma occorre indicare con precisione
l'accertamento contestato. Inoltre bisogna spiegare per quale ragione
l'accertamento sia manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto
con gli atti o contraddica in modo urtante il sentimento di giustizia e di
equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 I 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122
I 61 consid. 3a). Infine l'accertamento deve rivelarsi arbitrario nel suo
risultato, non solo nella sua motivazione (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II
consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con richiami).
3.
Alla
Corte di assise il Procuratore pubblico rimprovera anzitutto, per quanto
riguarda ___________, di avere trascurato una valutazione complessiva delle
prove, limitandosi ad apprezzare singolarmente i vari indizi, e di avere
attribuito “valenza assoluta” alle dichiarazioni rilasciate in aula dai
familiari dell'imputato, “disattendendo l'imperativo della valutazione globale
di tutte le emergenze pre e dibattimentali”. Ciò configurerebbe arbitrio e
violerebbe il principio
in dubio pro reo
(memoriale, pag. _ e _). Priva
di ogni riferimento concreto, la doglianza si esaurisce tuttavia in una critica
d'ordine generale e non è ricevibile in un ricorso per cassazione, ove occorre
indicare concretamente quali prove la Corte di merito avrebbe negletto e quali
altre avrebbe valutato con arbitrio. Su questo punto il gravame sfugge a
ulteriore disamina.
4.
A
parere del Procuratore pubblico la prima Corte sarebbe caduta in arbitrio “omettendo
di considerare che la colpevolezza di ___________ per l'‘episodio del sonnifero’
era la dimostrazione della veridicità delle accuse della figlia al padre e omettendo
poi di considerare questo giudizio di colpevolezza dell'accusato nell'ambito
delle ulteriori accuse” (memoriale, pag. _, prima metà). La censura non è
seria. Che l'imputato sia risultato colpevole in relazione ai capi d'accusa n.
1 e 2 non significa per ciò soltanto ch'egli dovesse risultare necessariamente
colpevole anche in relazione ai capi d'accusa n. 3, 4 e 5. Né l'aspetto
“fortemente indiziante” del reato compiuto può costituire – come reputa il
Procuratore pubblico – una sorta di presunzione di colpevolezza per le altre
imputazioni. Anche su questo punto il ricorso non ha consistenza.
5.
Stando
al Procuratore pubblico, i giudici di merito avrebbero disconosciuto le ammissioni
del prevenuto in sede istruttoria, non potendosi negare rilievo penale ai
toccamenti da egli riconosciuti (memoriale, da pag. _ nel mezzo a pag. _ nel mezzo).
La stessa Corte di assise ha compiutamente ricordato però che l'imputatato non
negava di avere stretto i seni della figlia in più occasioni (sentenza, pag.
_), salvo spiegare perché (sentenza, pag. _ in basso), nel dubbio, non poteva
escludersi che tali gesti fossero – come ripeteva l'imputato – “inseriti in un
contesto che non ha nulla di sessuale (di lotta, di solletico o le pur
criticabili modalità con cui il padre tentava di rassicurare la figlia sulla
bellezza del suo corpo)”. Che l'imputato stringesse i seni della figlia “sotto
il maglione” o si eccitasse al contatto con l'altra figlia (circostanza per
altro relativizzata da costei al dibattimento: sentenza, pag. _ in fondo) desta
sospetti. Ma sospetti, ancorché pesanti, non bastano a giustificare una
condanna penale, né fanno apparire manifestamente insostenibili i dubbi della
prima Corte. Tanto più che nemmeno si sa – neppure per ordine di grandezza –
quante volte i toccamenti al seno siano stati compiuti sull'arco dei quattro
anni (1993-1996) indicato nell'atto di accusa.
6.
Sostiene
il Procuratore pubblico che la Corte di assise ha trascurato l'attrazione
sessuale esercitata dalla figlia sull'imputato nelle fantasie da lui evocate
durante i rapporti intimi con la moglie, come pure l'atteggiamento di lui, che
ha tentato di mettere in dubbio la correttezza dei verbali istruttori e la
contraddittorietà del suo atteggiamento, quando ha preteso di avere redarguito
la figlia maggiore perché soleva uscire nuda dalla stanza da bagno, mentre
questa ha affermato che in casa la nudità non era un problema (memoriale, da pag.
_ nel mezzo a pag. _ nel mezzo). Argomenti del genere non sono idonei a
sostanziare censure di arbitrio. Contrariamente all'opinione del Procuratore
pubblico, la Corte di assise non ha “disatteso” le questioni predette: anzi, essa
medesima le ha accennate (pag. _ consid. 15, pag. _ consid. 21, pag. _ segg.),
interpretandole però in altro modo. Al riguardo il ricorso costituisce in
realtà un atto di appello in cui il Procuratore pubblico taccia di arbitrio
quanto non condivide. Ma ciò non basta a integrare gli estremi dell'art. 288
lett. c CPP. Donde l'inammissibilità del gravame.
7.
Il
Procuratore pubblico definisce arbitrari i dubbi della prima Corte fondati
sulle mancate verifiche di quanto la figlia aveva genericamente confidato nel
corso di un paio d'anni a familiari (la madre, la sorella, la nonna), a
operatori di una comunità di ricupero e a uno psicologo. Sottolinea che i
riscontri oggettivi si trovano negli atti istruttori: toccamenti riconosciuti,
tracce di sperma rinvenute su un body della figlia, baci alle parti intime
della ragazza, dichiarazioni della figlia maggiore, dichiarazioni della moglie
e della madre dell'imputato (memoriale, da pag. _ nel mezzo a pag. _ nel
mezzo). Ancora una volta però il Procuratore pubblico presenta alla stregua di
un ricorso per cassazione quello che in realtà è un atto di appello. Come si è
già spiegato, nell'ambito di una censura di arbitrio (art. 288 lett. c CPP)
occorre designare con precisione, in primo luogo, qual è l'accertamento
contestato. Il processo per cassazione non è la continuazione del processo di
assise. Non basta quindi invocare verbali istruttori, per quanto numerosi, e
dolersi di arbitrio pretendendo che la Corte di merito li abbia ignorati o non
li abbia debitamente considerati. Ciò posto, da pag. _ nel mezzo a pag. _ nel
mezzo il ricorso accenna chiaramente a due soli punti della sentenza impugnata:
pag. _ e pag. _. Per quanto esula da tali passaggi (trattati in appresso), il
memoriale non adempie i requisiti minimi di un ricorso per cassazione – che non
appaiono sicuramente soverchi nel caso di una sentenza di 80 pagine, come in
concreto – e va dichiarato inammissibile.
a)
Per
quanto riguarda i due passi testé menzionati, il Procuratore pubblico assume
che la Corte di assise sarebbe incorsa in arbitrio accertando che ___________
dubitava circa la veridicità degli abusi a lei confidati dalla figlia
___________ nell'estate del 1997. L'unico suo dubbio – egli afferma – verteva
sull'esistenza di rapporti sessuali completi, non sugli abusi come tali, cui ha
creduto fin dai primi interrogatori. La Corte di assise ha rilevato nondimeno
che “la mamma si è limitata ad ascoltare le confidenze della figlia, passando
da un'iniziale accettazione del contenuto di tali confidenze ad un altalenarsi
di dubbi, dubbi la cui esistenza è ben documentata anche dalle diverse
verbalizzazioni in atti: per la Corte più che un tentativo di difesa del
marito, le precisazioni e riprecisazioni succedutesi durante la fase
istruttoria predibattimentale sembrano essere indicatrici dell'atteggiamento
continuamente oscillante fra negazione e dubbio proprio di chi non ha
verificato le confidenze raccolte” (sentenza, pag. _ in alto). Il Procuratore
pubblico evoca due verbali, ma non spiega perché sarebbe arbitrario accertare
che in un primo tempo la madre aveva creduto alla figlia, la quale alludeva a
rapporti completi, salvo poi dubitare e rimuginare senza
riuscire
a convincersi (sentenza, consid. 7, da pag. _ a pag. _ in alto). Contrariamente
all'opinione del Procuratore pubblico, poi, la Corte non ha accertato che
all'“atteggiamento oscillante” della moglie – e non al “tergiversare”, come
scrive il Procuratore pubblico – fosse estraneo il desiderio di aiutare il
marito, ma che esso era dovuto prima di tutto al fatto di non aver voluto
approfondire. Invano si cercherebbe di sapere perché tale valutazione sarebbe
arbitraria.
b)
Il
secondo passo della sentenza censurato nel ricorso si riferisce ancora ai dubbi
di ___________, la Corte di assise avendo accertato che costei aveva “sempre
manifestato dubbi sulla veridicità del dire di ___________. Non solo, come
l'accusa ha sostenuto, durante l'istruttoria nell'intento di proteggere il
marito. Ma anche in precedenza. Ne è chiara testimone la nonna di ___________
che, al dibattimento, ha precisato che Manuela aveva sempre dubitato delle
parole di ___________, proprio a causa dell'abitudine a mentire della ragazza”
(sentenza, pag. _ in alto). Il Procuratore pubblico contesta che ciò sia il
caso, facendo valere che nel dicembre del 1999 la stessa imputata aveva
confermato l'esistenza degli abusi subìti dalla figlia parlando con
___________, direttrice della Comunità di ricupero per tossicodipendenti “Il
___________” di __________. Già prima che prendesse avvio l'inchiesta in
seguito alla morte della ragazza (il 23 febbraio 2000), quindi, l'imputata non
avrebbe più dubitato degli abusi. Il Procuratore pubblico dimentica tuttavia
che alla direttrice ___________ non “ha confermato l'esistenza degli abusi”. Ha
semplicemente ammesso “che ___________ le aveva, una volta, confidato di avere
subìto abusi” (sentenza, pag. _ in alto). Perché quest'ultimo accertamento
sarebbe arbitrario non è dato a divedere. Quanto alla testimonianza della
nonna, essa non appare inveritiera solo perché la stessa ___________ si diceva
convinta che fra il genero e la nipote erano intervenuti rapporti sessuali
completi. Anche al riguardo il gravame denota tutta la sua natura appellatoria.
8.
Il
seguito del ricorso non si distanzia da tale impostazione (da pag. _ nel mezzo
a pag. _ nel mezzo). Il Procuratore pubblico torna sui rapporti completi fra
padre e figlia, sostenendo che la nonna ne aveva ottenuto conferma dalla stessa
___________, ma non si confronta con la motivazione della prima Corte (sentenza,
pag. _ e _, consid. 8). Denuncia poi “il clima collusivo” che ha portato i
familiari a relativizzare in aula tutte le dichiarazioni istruttorie, nega che
la direttrice del centro per tossicodipendenti non abbia approfondito le
dichiarazioni della ragazza, rileva l'esistenza di confidenze ripetute a più
persone, contesta l'indole bugiarda e la natura affabulatoria della ragazza,
rilevando che nei processi indiziari non bisogna applicare eccessivo rigore.
Tutto ciò senza il minimo richiamo agli accertamenti della Corte di assise e
contrapponendo all'opinione dei primi giudici solo un diverso apprezzamento
delle risultanze processuali, come se la cassazione fosse un'autorità munita di
pieno potere cognitivo. Il che trascende a tutto campo i limiti di un ricorso
fondato sull'art. 288 lett. c CPP, rendendolo già di primo acchito irricevibile.
9.
Il
Procuratore pubblico torna a deplorare il “clima di connivenza” in cui hanno
deposto i familiari al processo, criticando le dichiarazioni rilasciate al
dibattimento e ricordando il differente tenore dei verbali istruttori.
Soprattutto per quanto riguarda la figlia Nadia egli asserisce che la Corte di
assise doveva negare valenza alle deposizioni in aula, confermando il rapporto
di polizia giudiziaria, la testimone non essendo credibile e dimostrandosi anzi
reticente. Tanto più che le conclusioni della Corte di assise contrastano anche
con l'opinione del perito, chiamato a verificare la capacità d'intendere e di
volere dell'imputato (memoriale, da pag. _ nel mezzo a pag. _ nel mezzo). Su
tutti questi temi il carattere appellatorio del ricorso è flagrante e a nulla
sussidiano i termini “arbitrio” e “arbitrariamente” inseriti nel discorso. Bastasse
ciò per motivare un ricorso a questa Corte, nessuna differenza sussisterebbe
tra un accertamento arbitrario e un accertamento manchevole, discutibile o
finanche erroneo, talché il ricorso per cassazione si identificherebbe né più
né meno con un ricorso in appello. Arbitrio non si ravvisa per il solo fatto
che una Corte di assise dia maggior peso alle deposizioni in aula, dando
ragione del suo convincimento (come in concreto a pag. _ e _ della sentenza,
unici punti menzionati nel ricorso). L'arbitrio consiste in uno sbaglio
qualificato, insostenibile e indifendibile. Così com'è motivato, in proposito
il ricorso è inammissibile.
10.
Ripetendosi,
il Procuratore pubblico evoca una volta ancora l'episodio “fortemente
indiziante” del sonnifero, rammenta che l'imputato ha riconosciuto a suo tempo
davanti alla figlia di averle sporcato un body di sperma e di “essere stato con
lei” due volte, definisce arbitrario il fatto che la Corte di assise non le
abbia considerato ciò come un'ammissione, nemmeno dopo avere accertato che
l'episodio “del sonnifero” era realmente accaduto (memoriale, da pag. _ nel mezzo
a pag. _ verso il basso). Così argomentando, il Procuratore pubblico dimostra
ulteriormente di non avere una corretta nozione del ricorso per cassazione fondato
sul divieto dell'arbitrio. L'unico passaggio della sentenza impugnata cui si
riferisce il ricorso (pag. _), per vero, è proprio quello in cui la Corte
spiega perché determinati indizi (le “rassi-curazioni” alla figlia accertate a
pag. _ e il colloquio “chiarifica-tore” avvenuto al bar __________ narrato a
pag. _) sono stati valutati in un senso piuttosto che in un altro. Il
Procuratore pubblico ribadisce la propria interpretazione dei fatti, lamentando
e conclamando arbitrio. Ma per sostanziare una simile censura non basta
contrapporre una diversa spiegazione degli eventi, ancorché più attendibile.
Nell'apprezzamento delle prove una Corte di merito gode di propria autonomia e
latitudine. Cade nell'arbitrio solo ove dimentichi o fraintenda determinati
atti processuali, oppure ne dia una valutazione talmente errata da risultare
manifestamente insostenibile. Estremi del genere non si ravvisano nel passaggio
della sentenza menzionato nel ricorso.
11.
A
mente del Procuratore pubblico la separazione personale degli imputati,
avvenuta nell'autunno del 1997, è un altro indizio dei rapporti sessuali tra
padre e figlia, problemi coniugali essendo emersi solo al dibattimento. Inoltre
afferma che l'epoca dei presunti abusi – ritenuta contraddittoria dalla prima
Corte – è invece desumibile dai verbali istruttori, che le confidenze della
figlia alla nonna coincidono con la perpetrazione dell'episodio “del sonnifero”,
che ___________ era una ragazza “normalmente tranquilla, senza velleità di
protagonismo”, come ha dichiarato in aula lo psicologo dott. __________, che la
personalità disturbata di lei spiega l'anomalo attaccamento al padre nelle
circostanze descritte e che la Corte di assise ha dato credito con leggerezza all'opinione
espressa in aula dal dott. __________ (memoriale, da pag. _ verso il basso a
pag. _ nel mezzo). La natura appellatoria delle doglianze è tanto evidente da
nemmeno doversi rilevare. Il ricorso per cassazione non è un rimedio destinato
a ricelebrare il processo di primo grado. La redazione di tutto il memoriale,
privo di qualsiasi sistematica e di ogni individuazione delle censure, echeggia
del resto il tono di una requisitoria e non la metodica esposizione cui deve
attenersi un rimedio giuridico straordinario. Al riguardo l'inammissibilità del
ricorso è palese.
12.
Si
aggiunga, a titolo meramente abbondanziale, che la motivazione della prima Corte
non prescinde da un apprezzamento globale degli indizi nel loro complesso, come
reputa il Procuratore pubblico. Il ragionamento che sorregge la sentenza è
chiaro. Scartata l'ipotesi che ___________ avesse firmato i verbali istruttori
senza rileggerli (consid. 21, pag. _ e _), la Corte di assise ha ritenuto
sufficientemente provato ed enucleato l'episodio definito “del sonnifero” (capi
d'accusa n. 1 e 2), avvenuto nell'abitazione coniugale di __________ fra il
1995 e il 1996 (consid. 22, pag. _ e _). Per quanto attiene agli altri atti
sessuali, oggetto dei capi d'accusa n. 3 e 4, la Corte non ha raggiunto un
grado di convincimento atto a escludere il dubbio (consid. 23, pag. _ segg.).
Essa ha spiegato – in sintesi – che le accuse poggiano sulle confidenze fatte
da ___________ tra l'estate del 1997 e il 1999 alla sorella maggiore, alla
madre, alla nonna, all'amica del cuore, a due docenti, a operatori della
comunità di ricupero e a uno psicologo. Se non che, per ragioni diverse, nessuno
di loro aveva inquisito sui tempi, i modi o le circostanze dei presunti
rapporti incestuosi, la figlia avendoli ridotti alla loro più semplice
espressione (
al mè
pà al ma salta
). Mancava così un'articolata
versione dei fatti, né era chiaro quando gli abusi fossero cominciati, né si
capiva perché nell'autunno del 1997 la figlia, che avrebbe potuto andare ad
abitare con la madre a Locarno, nonostante gli abusi fosse rimasta presso il
padre a __________, né ci si spiegava l'attaccamento profondo di lei verso un
padre che avesse compiuto atti tanto gravi. A causa di un disturbo
borderline
della personalità (verso la psicosi) e alla grave tossicodipendenza, inoltre,
___________ era portata a trovate clamorose, foss'anche per farsi commiserare,
diceva bugie anche grosse, inventava storie. Solo i docenti non avevano avuto
tale impressione, ma essi non si erano accorti nemmeno dei problemi di droga
(sentenza, da pag. _ nel mezzo a pag. _ nel mezzo).
Quanto
alla separazione dei coniugi avvenuta nell'autunno del 1997 – ha continuato in
sintesi la Corte – ciò era dovuto non solo alle rivelazioni della ragazza, ma
anche a numerose difficoltà di coppia, mentre le pretese ammissioni di
___________ durante la riunione di famiglia che aveva preceduto tale
separazione (sentenza, pag. _) risultavano a dir poco vaghe. Quelle raccolte da
__________, amica di ___________ per altro afflitta da problemi di alcolismo,
non combaciavano con il resto. Le “rassicu-razioni” del padre alla figlia
(sentenza, pag. _) mancavano di qualsiasi riscontro oggettivo, mentre il
colloquio “chiarificatore” al bar __________ (sentenza, pag. _), avvenuto o no,
nulla mutava alla sostanza delle cose. Infine i presunti abusi sulla figlia
maggiore sono risultati inconsistenti al dibattimento, ove la figlia stessa ha
relativizzato le sue precedenti dichiarazioni, che leggendo i verbali istruttori
destavano altre impressioni. Per quanto le dichiarazioni e i comportamenti
dell'imputato non mancassero di ambiguità, invece di avvalorare l'esistenza dei
rapporti incestuosi confidati – genericamente – dalla figlia, tutto ciò
lasciava spazio al dubbio (sentenza, da pag. _ nel mezzo a pag. _).
Non si
può certo affermare che nella valutazione delle prove testé riassunta la Corte
abbia apprezzato singolarmente i vari indizi, prescindendo da un giudizio
d'insieme. Semplicemente essa non è riuscita ad accertare gli abusi con un
minimo di precisione e, cercandone conferma, ha trovato solo elementi che
potevano anche essere interpretati a favore dell'imputato. Ora, il principio
in
dubio pro reo
, discendente dalla presunzione d'innocenza garantita dagli
art. 6 par. 2 CEDU e 32 cpv. 1 Cost., prescrive appunto che un giudice non può
dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando un
apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasci
sussistere dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 120 Ia 36 consid. 2c con
riferimenti di dottrina). D'altro lato nemmeno nel suo diffuso – se non
prolisso – memoriale di ricorso il Procuratore pubblico giunge a dare un ordine
di grandezza alla frequenza dei “ripe-tuti” toccamenti al seno, né riesce a
focalizzarne il periodo (“in date imprecisate, nel periodo 1993/1996”), né
riesce a circostanziare in alcun modo le due congiunzioni carnali (di cui tutto
si ignora, salvo che una di esse sarebbe avvenuta a Mergoscia). Mal si
comprende pertanto come, nel suo risultato, la sentenza di assise potrebbe
essere arbitraria.
13.
In
subordine – e in diritto (art. 288 lett. a CPP) – il Procuratore pubblico
sostiene che, venissero anche a cadere i capi d'accusa n. 3 e 4 (atti sessuali
con fanciulli, rispettivamente con persone dipendenti), i due imputati
andrebbero in ogni modo condannati per violazione dell'art. 219 cpv. 1 CP
(violazione del dovere di assistenza o educazione), come figura ai capi
d'accusa n. 5 e 6 relativamente all'episodio “del sonnifero”. A suo avviso,
essendo la vittima minorenne “figlia di entrambi i correi alle cui cure era
affidata e trattandosi di un episodio gravissimo, il concorso ideale tra l'art.
219 e l'art. 187 CP deve essere ammesso così come già giudicato in casi analoghi”
(memoriale, da pag. _ nel mezzo a pag. _). La Corte di assise è stata di altro
parere: ha ritenuto che “in concreto, per l'atto di cui i coniugi ___________
sono stati riconosciuti colpevoli, non è stato realizzato il reato di
violazione dei doveri d'assistenza o educazione: con quanto commesso (...) è
stata messa in pericolo soltanto l'integrità sessuale di ___________”
(sentenza, consid. 26, pag. _ in fondo).
Il Tribunale
federale ha avuto modo di precisare recentemente che, qualora il reato di
violazione del dovere di assistenza o educazione (art. 219 CP) costituisca nel
contempo un reato di coazione sessuale (art. 189 CP) o di violenza carnale
(art. 190 CP), il concorso è improprio e il primo reato è “assorbito” dagli
altri (DTF 126 IV 136). Non v'è ragione di scostarsi da tale principio, come ha
rilevato ancora più recentemente questa Corte (CCRP, sentenza del 3 aprile 2001
in re A., consid. 22), ove il reato di violazione del dovere di assistenza o
educazione (art. 219 CP) costituisca nel contempo un reato di atti sessuali con
fanciulli (art. 187 CP). Che nella fattispecie gli imputati abbiano violato il
loro dovere di assistenza o educazione è – contrariamente all'opinione dei
primi giudici – indubbio. Sapere se il concorso fra l'art. 187 CP e l'art. 219
CP sia “proprio” o “improprio” non dipende tuttavia dalla questione di sapere –
come reputa il Procuratore pubblico – se la vittima sia un discendente delle
parti o se il reato sia gravissimo. Criterio decisivo è sapere se l'art. 187 CP
sia – analogamente agli art. 188 (atti sessuali con persone dipendenti), 189
(coazione sessuale) e 190 CP (violenza carnale) – una
lex specialis
per
rapporto all'art. 219 CP (DTF 126 IV 140). Ciò è il caso, sicché l'art. 187 CP
prevale su quest'ultimo.
Il
concorso improprio non rimane in ogni modo senza effetto, giacché – come ha ricordato
il Tribunale federale con riferimento agli art. 188, 189 e 190 CP – la posizione
degli imputati, genitori della vittima, va presa in considerazione nell'ambito
della commisurazione della pena, alla stregua di un fattore aggravante d'ordine
personale (DTF 126 IV 140 in fondo). Nella fattispecie il Procuratore pubblico
non pretende tuttavia che, a parte l'erronea motivazione della prima Corte (che
ha negato la violazione dell'art. 219 cpv. 1 CP come tale), nel risultato le
pene inflitte agli imputati per violazione degli art. 189 cpv. 1 e 187 n. 1 CP
risultino eccessivamente miti se si tiene conto del concorso
improprio
con l'art. 219 cpv. 1 CP. Si ricordi che nella commisurazione della pena questa
Corte interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito
sia stato esageramente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso
o nell'abuso del potere di apprezzamento (cfr. DTF 123 IV 152 consid. 2a con
richiami). Rinviare gli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio in
mancanza di una censura motivata non avrebbe senso. Anche in proposito il
ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.
14.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Ai condannati,
che hanno presentato osservazioni con l'assistenza di un legale di fiducia, lo
Stato rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG;
pronuncia:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.08.2001 17.2001.29 Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.08.2001 17.2001.29 Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.08.2001 17.2001.29
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 17.2001.00029 Lugano, 29 agosto 2001 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta segretario: Isotta, cancelliere sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 25 aprile 2001 presentato dal Procuratore pubblico del Cantone TICINO contro la sentenza emessa il 15 marzo 2001 dalla Corte delle assise criminali in Bellinzona nei confronti di ___________, (patrocinato dall'avv. __________) e di ___________, (patrocinata dall'avv. __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. ___________ (19 dicembre 1980) è stata rinvenuta morta il 23 febbraio 2000 nell'abitazione del padre, a Mergoscia, verosimilmente per un'overdose di metadone. In esito all'inchiesta che ne è seguita, il 21 dicembre 2000 i genitori di lei, ___________ e ___________, sono stati posti in stato di accusa siccome prevenuti colpevoli di coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli (art. 189 cpv. 1 e 187 n. 1 CP) per avere, in un'occasione tra il 1995 e il 1996, addormentato con un sonnifero la figlia, averla denudata, adagiata supina sul letto matrimoniale e resa oggetto di toccamenti ai genitali da parte della madre, mentre il padre, nudo a cavalcioni sulla ragazza, raggiungeva l'erezione (capi d'accusa n. 1 e 2). ___________ è stato accusato altresì di ripetuti atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 CP) e ripetuti atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 n. 1 CP) per avere, “in date imprecisate nel periodo 1993/1996”, ripetutamente stretto il seno e toccato i genitali della figlia, giungendo due volte finanche alla congiunzione carnale (capi d'accusa n. 3 e 4). Infine entrambi i coniugi sono stati accusati di violazione del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) per gli atti loro imputati, ___________ inoltre per avere esposto a pericolo lo sviluppo fisico della ragazza continuando a frequentare l'abitazione del marito anche dopo essere venuta a sapere dalla figlia, nell'estate del 1997, degli abusi commessi dal marito (capi d'accusa n. 5 e 6). B. Con sentenza del 15 marzo 2001 la Corte delle assise criminali in Bellinzona ha riconosciuto ___________ e ___________ autori colpevoli di coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli in relazione al predetto episodio definito “del sonnifero” (capi di accusa n. 1 e 2). Ha prosciolto gli imputati invece dagli altri addebiti, liberando ___________ dai capi d'accusa n. 3 e 4 in virtù del principio in dubio pro reo e assolvendo entrambi i coniugi dai capi d'accusa n. 5 e 6, il solo episodio “del sonnifero” non bastando per la Corte a configurare una violazione del dovere d'assistenza o educazione. In applicazione della pena ___________, cui è stata riconosciuta una scemata responsabilità di grado medio, è stato condannato a due anni di reclusione, compreso il carcere preventivo sofferto. A ___________ sono stati inflitti 18 mesi di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto, con la sospensione condizionale per due anni. C. Contro la sentenza di assise il Procuratore pubblico ha inoltrato il 16 marzo 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 25 aprile successivo, egli lamenta arbitrio nell'accertamento dei fatti e violazioni del diritto sostanziale, postulando l'annullamento della sentenza impugnata e la sua riforma nel senso di condannare gli imputati anche per i capi di accusa n. 3, 4, 5 e 6: ___________ a 7 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni, ___________ a 3 anni di reclusione. In subordine egli chiede il semplice annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 21 maggio 2001 ___________ propone di respingere il ricorso. Identica conclusione formula ___________ con osservazioni del 22 maggio 2001. Considerando in diritto: 1. Il Procuratore pubblico, l'accusato o il suo difensore possono interporre ricorso per cassazione contro tutte le sentenze di merito delle Corti penali (art. 287 cpv. 1 CPP). Nel vecchio diritto di procedura, fino al 1° gennaio 1996, il Procuratore pubblico non era legittimato a impugnare accertamenti di fatto alla base di giudizi assolutori (art. 230 n. 1 vCPP; CCRP, sentenza del 30 luglio 1993 in re A., consid. 3 con richiamo a Rep. 1971 pag. 159, 1973 pag. 22, 1983 pag. 184). Tale restrizione è venuta a cadere con l'entrata in vigore del nuovo art. 288 CPP, che ha esteso “il ricorso a motivo di accertamento dei fatti arbitrario (…) a tutte le sentenze, quindi pure a quelle assolutorie. Il magistrato penale potrà dunque prevalersi di tale titolo ricorsuale in sede cantonale” (rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP sul messaggio 11 marzo 1987 e sul messaggio aggiuntivo bis 9 luglio 1992 concernenti la revisione totale del CPP, dell'8 novembre 1994, pag. _, quarto paragrafo). Sul piano federale la situazione è diversa, giacché il Procuratore pubblico può introdurre ricorso per cassazione, ma non ricorso di diritto pubblico (DTF 118 Ia 46 consid. 3a, 113 Ia 232 consid. 2a, 112 Ia 174 consid. 3), unico rimedio che gli permetterebbe di censurare davanti al Tribunale federale l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (DTF 124 IV 81 consid. 2a con riferimenti), tanto in sentenze di condanna quanto in sentenze di assoluzione. 2. Il ricorso per cassazione è ammissibile, nel Ticino, sia per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza (art. 288 lett. a CPP) sia per arbitrio nell'accertamento dei fatti medesimi (art. 288 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in aperto contrasto con gli atti (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 II 10 consid. 3a con rinvii, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a; sulla nozione di arbitrio nella valutazione delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 2b con rinvii). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare un determinato accertamento e invocare una diversa valutazione delle prove, per quanto preferibile appaia, ma occorre indicare con precisione l'accertamento contestato. Inoltre bisogna spiegare per quale ragione l'accertamento sia manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con gli atti o contraddica in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 I 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Infine l'accertamento deve rivelarsi arbitrario nel suo risultato, non solo nella sua motivazione (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con richiami). 3. Alla Corte di assise il Procuratore pubblico rimprovera anzitutto, per quanto riguarda ___________, di avere trascurato una valutazione complessiva delle prove, limitandosi ad apprezzare singolarmente i vari indizi, e di avere attribuito “valenza assoluta” alle dichiarazioni rilasciate in aula dai familiari dell'imputato, “disattendendo l'imperativo della valutazione globale di tutte le emergenze pre e dibattimentali”. Ciò configurerebbe arbitrio e violerebbe il principio in dubio pro reo (memoriale, pag. _ e _). Priva di ogni riferimento concreto, la doglianza si esaurisce tuttavia in una critica d'ordine generale e non è ricevibile in un ricorso per cassazione, ove occorre indicare concretamente quali prove la Corte di merito avrebbe negletto e quali altre avrebbe valutato con arbitrio. Su questo punto il gravame sfugge a ulteriore disamina. 4. A parere del Procuratore pubblico la prima Corte sarebbe caduta in arbitrio “omettendo di considerare che la colpevolezza di ___________ per l'‘episodio del sonnifero’ era la dimostrazione della veridicità delle accuse della figlia al padre e omettendo poi di considerare questo giudizio di colpevolezza dell'accusato nell'ambito delle ulteriori accuse” (memoriale, pag. _, prima metà). La censura non è seria. Che l'imputato sia risultato colpevole in relazione ai capi d'accusa n. 1 e 2 non significa per ciò soltanto ch'egli dovesse risultare necessariamente colpevole anche in relazione ai capi d'accusa n. 3, 4 e 5. Né l'aspetto “fortemente indiziante” del reato compiuto può costituire – come reputa il Procuratore pubblico – una sorta di presunzione di colpevolezza per le altre imputazioni. Anche su questo punto il ricorso non ha consistenza. 5. Stando al Procuratore pubblico, i giudici di merito avrebbero disconosciuto le ammissioni del prevenuto in sede istruttoria, non potendosi negare rilievo penale ai toccamenti da egli riconosciuti (memoriale, da pag. _ nel mezzo a pag. _ nel mezzo). La stessa Corte di assise ha compiutamente ricordato però che l'imputatato non negava di avere stretto i seni della figlia in più occasioni (sentenza, pag. _), salvo spiegare perché (sentenza, pag. _ in basso), nel dubbio, non poteva escludersi che tali gesti fossero – come ripeteva l'imputato – “inseriti in un contesto che non ha nulla di sessuale (di lotta, di solletico o le pur criticabili modalità con cui il padre tentava di rassicurare la figlia sulla bellezza del suo corpo)”. Che l'imputato stringesse i seni della figlia “sotto il maglione” o si eccitasse al contatto con l'altra figlia (circostanza per altro relativizzata da costei al dibattimento: sentenza, pag. _ in fondo) desta sospetti. Ma sospetti, ancorché pesanti, non bastano a giustificare una condanna penale, né fanno apparire manifestamente insostenibili i dubbi della prima Corte. Tanto più che nemmeno si sa – neppure per ordine di grandezza – quante volte i toccamenti al seno siano stati compiuti sull'arco dei quattro anni (1993-1996) indicato nell'atto di accusa. 6. Sostiene il Procuratore pubblico che la Corte di assise ha trascurato l'attrazione sessuale esercitata dalla figlia sull'imputato nelle fantasie da lui evocate durante i rapporti intimi con la moglie, come pure l'atteggiamento di lui, che ha tentato di mettere in dubbio la correttezza dei verbali istruttori e la contraddittorietà del suo atteggiamento, quando ha preteso di avere redarguito la figlia maggiore perché soleva uscire nuda dalla stanza da bagno, mentre questa ha affermato che in casa la nudità non era un problema (memoriale, da pag. _ nel mezzo a pag. _ nel mezzo). Argomenti del genere non sono idonei a sostanziare censure di arbitrio. Contrariamente all'opinione del Procuratore pubblico, la Corte di assise non ha “disatteso” le questioni predette: anzi, essa medesima le ha accennate (pag. _ consid. 15, pag. _ consid. 21, pag. _ segg.), interpretandole però in altro modo. Al riguardo il ricorso costituisce in realtà un atto di appello in cui il Procuratore pubblico taccia di arbitrio quanto non condivide. Ma ciò non basta a integrare gli estremi dell'art. 288 lett. c CPP. Donde l'inammissibilità del gravame. 7. Il Procuratore pubblico definisce arbitrari i dubbi della prima Corte fondati sulle mancate verifiche di quanto la figlia aveva genericamente confidato nel corso di un paio d'anni a familiari (la madre, la sorella, la nonna), a operatori di una comunità di ricupero e a uno psicologo. Sottolinea che i riscontri oggettivi si trovano negli atti istruttori: toccamenti riconosciuti, tracce di sperma rinvenute su un body della figlia, baci alle parti intime della ragazza, dichiarazioni della figlia maggiore, dichiarazioni della moglie e della madre dell'imputato (memoriale, da pag. _ nel mezzo a pag. _ nel mezzo). Ancora una volta però il Procuratore pubblico presenta alla stregua di un ricorso per cassazione quello che in realtà è un atto di appello. Come si è già spiegato, nell'ambito di una censura di arbitrio (art. 288 lett. c CPP) occorre designare con precisione, in primo luogo, qual è l'accertamento contestato. Il processo per cassazione non è la continuazione del processo di assise. Non basta quindi invocare verbali istruttori, per quanto numerosi, e dolersi di arbitrio pretendendo che la Corte di merito li abbia ignorati o non li abbia debitamente considerati. Ciò posto, da pag. _ nel mezzo a pag. _ nel mezzo il ricorso accenna chiaramente a due soli punti della sentenza impugnata: pag. _ e pag. _. Per quanto esula da tali passaggi (trattati in appresso), il memoriale non adempie i requisiti minimi di un ricorso per cassazione – che non appaiono sicuramente soverchi nel caso di una sentenza di 80 pagine, come in concreto – e va dichiarato inammissibile. a) Per quanto riguarda i due passi testé menzionati, il Procuratore pubblico assume che la Corte di assise sarebbe incorsa in arbitrio accertando che ___________ dubitava circa la veridicità degli abusi a lei confidati dalla figlia ___________ nell'estate del 1997. L'unico suo dubbio – egli afferma – verteva sull'esistenza di rapporti sessuali completi, non sugli abusi come tali, cui ha creduto fin dai primi interrogatori. La Corte di assise ha rilevato nondimeno che “la mamma si è limitata ad ascoltare le confidenze della figlia, passando da un'iniziale accettazione del contenuto di tali confidenze ad un altalenarsi di dubbi, dubbi la cui esistenza è ben documentata anche dalle diverse verbalizzazioni in atti: per la Corte più che un tentativo di difesa del marito, le precisazioni e riprecisazioni succedutesi durante la fase istruttoria predibattimentale sembrano essere indicatrici dell'atteggiamento continuamente oscillante fra negazione e dubbio proprio di chi non ha verificato le confidenze raccolte” (sentenza, pag. _ in alto). Il Procuratore pubblico evoca due verbali, ma non spiega perché sarebbe arbitrario accertare che in un primo tempo la madre aveva creduto alla figlia, la quale alludeva a rapporti completi, salvo poi dubitare e rimuginare senza riuscire a convincersi (sentenza, consid. 7, da pag. _ a pag. _ in alto). Contrariamente all'opinione del Procuratore pubblico, poi, la Corte non ha accertato che all'“atteggiamento oscillante” della moglie – e non al “tergiversare”, come scrive il Procuratore pubblico – fosse estraneo il desiderio di aiutare il marito, ma che esso era dovuto prima di tutto al fatto di non aver voluto approfondire. Invano si cercherebbe di sapere perché tale valutazione sarebbe arbitraria. b) Il secondo passo della sentenza censurato nel ricorso si riferisce ancora ai dubbi di ___________, la Corte di assise avendo accertato che costei aveva “sempre manifestato dubbi sulla veridicità del dire di ___________. Non solo, come l'accusa ha sostenuto, durante l'istruttoria nell'intento di proteggere il marito. Ma anche in precedenza. Ne è chiara testimone la nonna di ___________ che, al dibattimento, ha precisato che Manuela aveva sempre dubitato delle parole di ___________, proprio a causa dell'abitudine a mentire della ragazza” (sentenza, pag. _ in alto). Il Procuratore pubblico contesta che ciò sia il caso, facendo valere che nel dicembre del 1999 la stessa imputata aveva confermato l'esistenza degli abusi subìti dalla figlia parlando con ___________, direttrice della Comunità di ricupero per tossicodipendenti “Il ___________” di __________. Già prima che prendesse avvio l'inchiesta in seguito alla morte della ragazza (il 23 febbraio 2000), quindi, l'imputata non avrebbe più dubitato degli abusi. Il Procuratore pubblico dimentica tuttavia che alla direttrice ___________ non “ha confermato l'esistenza degli abusi”. Ha semplicemente ammesso “che ___________ le aveva, una volta, confidato di avere subìto abusi” (sentenza, pag. _ in alto). Perché quest'ultimo accertamento sarebbe arbitrario non è dato a divedere. Quanto alla testimonianza della nonna, essa non appare inveritiera solo perché la stessa ___________ si diceva convinta che fra il genero e la nipote erano intervenuti rapporti sessuali completi. Anche al riguardo il gravame denota tutta la sua natura appellatoria. 8. Il seguito del ricorso non si distanzia da tale impostazione (da pag. _ nel mezzo a pag. _ nel mezzo). Il Procuratore pubblico torna sui rapporti completi fra padre e figlia, sostenendo che la nonna ne aveva ottenuto conferma dalla stessa ___________, ma non si confronta con la motivazione della prima Corte (sentenza, pag. _ e _, consid. 8). Denuncia poi “il clima collusivo” che ha portato i familiari a relativizzare in aula tutte le dichiarazioni istruttorie, nega che la direttrice del centro per tossicodipendenti non abbia approfondito le dichiarazioni della ragazza, rileva l'esistenza di confidenze ripetute a più persone, contesta l'indole bugiarda e la natura affabulatoria della ragazza, rilevando che nei processi indiziari non bisogna applicare eccessivo rigore. Tutto ciò senza il minimo richiamo agli accertamenti della Corte di assise e contrapponendo all'opinione dei primi giudici solo un diverso apprezzamento delle risultanze processuali, come se la cassazione fosse un'autorità munita di pieno potere cognitivo. Il che trascende a tutto campo i limiti di un ricorso fondato sull'art. 288 lett. c CPP, rendendolo già di primo acchito irricevibile. 9. Il Procuratore pubblico torna a deplorare il “clima di connivenza” in cui hanno deposto i familiari al processo, criticando le dichiarazioni rilasciate al dibattimento e ricordando il differente tenore dei verbali istruttori. Soprattutto per quanto riguarda la figlia Nadia egli asserisce che la Corte di assise doveva negare valenza alle deposizioni in aula, confermando il rapporto di polizia giudiziaria, la testimone non essendo credibile e dimostrandosi anzi reticente. Tanto più che le conclusioni della Corte di assise contrastano anche con l'opinione del perito, chiamato a verificare la capacità d'intendere e di volere dell'imputato (memoriale, da pag. _ nel mezzo a pag. _ nel mezzo). Su tutti questi temi il carattere appellatorio del ricorso è flagrante e a nulla sussidiano i termini “arbitrio” e “arbitrariamente” inseriti nel discorso. Bastasse ciò per motivare un ricorso a questa Corte, nessuna differenza sussisterebbe tra un accertamento arbitrario e un accertamento manchevole, discutibile o finanche erroneo, talché il ricorso per cassazione si identificherebbe né più né meno con un ricorso in appello. Arbitrio non si ravvisa per il solo fatto che una Corte di assise dia maggior peso alle deposizioni in aula, dando ragione del suo convincimento (come in concreto a pag. _ e _ della sentenza, unici punti menzionati nel ricorso). L'arbitrio consiste in uno sbaglio qualificato, insostenibile e indifendibile. Così com'è motivato, in proposito il ricorso è inammissibile. 10. Ripetendosi, il Procuratore pubblico evoca una volta ancora l'episodio “fortemente indiziante” del sonnifero, rammenta che l'imputato ha riconosciuto a suo tempo davanti alla figlia di averle sporcato un body di sperma e di “essere stato con lei” due volte, definisce arbitrario il fatto che la Corte di assise non le abbia considerato ciò come un'ammissione, nemmeno dopo avere accertato che l'episodio “del sonnifero” era realmente accaduto (memoriale, da pag. _ nel mezzo a pag. _ verso il basso). Così argomentando, il Procuratore pubblico dimostra ulteriormente di non avere una corretta nozione del ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. L'unico passaggio della sentenza impugnata cui si riferisce il ricorso (pag. _), per vero, è proprio quello in cui la Corte spiega perché determinati indizi (le “rassi-curazioni” alla figlia accertate a pag. _ e il colloquio “chiarifica-tore” avvenuto al bar __________ narrato a pag. _) sono stati valutati in un senso piuttosto che in un altro. Il Procuratore pubblico ribadisce la propria interpretazione dei fatti, lamentando e conclamando arbitrio. Ma per sostanziare una simile censura non basta contrapporre una diversa spiegazione degli eventi, ancorché più attendibile. Nell'apprezzamento delle prove una Corte di merito gode di propria autonomia e latitudine. Cade nell'arbitrio solo ove dimentichi o fraintenda determinati atti processuali, oppure ne dia una valutazione talmente errata da risultare manifestamente insostenibile. Estremi del genere non si ravvisano nel passaggio della sentenza menzionato nel ricorso. 11. A mente del Procuratore pubblico la separazione personale degli imputati, avvenuta nell'autunno del 1997, è un altro indizio dei rapporti sessuali tra padre e figlia, problemi coniugali essendo emersi solo al dibattimento. Inoltre afferma che l'epoca dei presunti abusi – ritenuta contraddittoria dalla prima Corte – è invece desumibile dai verbali istruttori, che le confidenze della figlia alla nonna coincidono con la perpetrazione dell'episodio “del sonnifero”, che ___________ era una ragazza “normalmente tranquilla, senza velleità di protagonismo”, come ha dichiarato in aula lo psicologo dott. __________, che la personalità disturbata di lei spiega l'anomalo attaccamento al padre nelle circostanze descritte e che la Corte di assise ha dato credito con leggerezza all'opinione espressa in aula dal dott. __________ (memoriale, da pag. _ verso il basso a pag. _ nel mezzo). La natura appellatoria delle doglianze è tanto evidente da nemmeno doversi rilevare. Il ricorso per cassazione non è un rimedio destinato a ricelebrare il processo di primo grado. La redazione di tutto il memoriale, privo di qualsiasi sistematica e di ogni individuazione delle censure, echeggia del resto il tono di una requisitoria e non la metodica esposizione cui deve attenersi un rimedio giuridico straordinario. Al riguardo l'inammissibilità del ricorso è palese. 12. Si aggiunga, a titolo meramente abbondanziale, che la motivazione della prima Corte non prescinde da un apprezzamento globale degli indizi nel loro complesso, come reputa il Procuratore pubblico. Il ragionamento che sorregge la sentenza è chiaro. Scartata l'ipotesi che ___________ avesse firmato i verbali istruttori senza rileggerli (consid. 21, pag. _ e _), la Corte di assise ha ritenuto sufficientemente provato ed enucleato l'episodio definito “del sonnifero” (capi d'accusa n. 1 e 2), avvenuto nell'abitazione coniugale di __________ fra il 1995 e il 1996 (consid. 22, pag. _ e _). Per quanto attiene agli altri atti sessuali, oggetto dei capi d'accusa n. 3 e 4, la Corte non ha raggiunto un grado di convincimento atto a escludere il dubbio (consid. 23, pag. _ segg.). Essa ha spiegato – in sintesi – che le accuse poggiano sulle confidenze fatte da ___________ tra l'estate del 1997 e il 1999 alla sorella maggiore, alla madre, alla nonna, all'amica del cuore, a due docenti, a operatori della comunità di ricupero e a uno psicologo. Se non che, per ragioni diverse, nessuno di loro aveva inquisito sui tempi, i modi o le circostanze dei presunti rapporti incestuosi, la figlia avendoli ridotti alla loro più semplice espressione (al mè pà al ma salta). Mancava così un'articolata versione dei fatti, né era chiaro quando gli abusi fossero cominciati, né si capiva perché nell'autunno del 1997 la figlia, che avrebbe potuto andare ad abitare con la madre a Locarno, nonostante gli abusi fosse rimasta presso il padre a __________, né ci si spiegava l'attaccamento profondo di lei verso un padre che avesse compiuto atti tanto gravi. A causa di un disturbo borderline della personalità (verso la psicosi) e alla grave tossicodipendenza, inoltre, ___________ era portata a trovate clamorose, foss'anche per farsi commiserare, diceva bugie anche grosse, inventava storie. Solo i docenti non avevano avuto tale impressione, ma essi non si erano accorti nemmeno dei problemi di droga (sentenza, da pag. _ nel mezzo a pag. _ nel mezzo). Quanto alla separazione dei coniugi avvenuta nell'autunno del 1997 – ha continuato in sintesi la Corte – ciò era dovuto non solo alle rivelazioni della ragazza, ma anche a numerose difficoltà di coppia, mentre le pretese ammissioni di ___________ durante la riunione di famiglia che aveva preceduto tale separazione (sentenza, pag. _) risultavano a dir poco vaghe. Quelle raccolte da __________, amica di ___________ per altro afflitta da problemi di alcolismo, non combaciavano con il resto. Le “rassicu-razioni” del padre alla figlia (sentenza, pag. _) mancavano di qualsiasi riscontro oggettivo, mentre il colloquio “chiarificatore” al bar __________ (sentenza, pag. _), avvenuto o no, nulla mutava alla sostanza delle cose. Infine i presunti abusi sulla figlia maggiore sono risultati inconsistenti al dibattimento, ove la figlia stessa ha relativizzato le sue precedenti dichiarazioni, che leggendo i verbali istruttori destavano altre impressioni. Per quanto le dichiarazioni e i comportamenti dell'imputato non mancassero di ambiguità, invece di avvalorare l'esistenza dei rapporti incestuosi confidati – genericamente – dalla figlia, tutto ciò lasciava spazio al dubbio (sentenza, da pag. _ nel mezzo a pag. _). Non si può certo affermare che nella valutazione delle prove testé riassunta la Corte abbia apprezzato singolarmente i vari indizi, prescindendo da un giudizio d'insieme. Semplicemente essa non è riuscita ad accertare gli abusi con un minimo di precisione e, cercandone conferma, ha trovato solo elementi che potevano anche essere interpretati a favore dell'imputato. Ora, il principio in dubio pro reo, discendente dalla presunzione d'innocenza garantita dagli art. 6 par. 2 CEDU e 32 cpv. 1 Cost., prescrive appunto che un giudice non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasci sussistere dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 120 Ia 36 consid. 2c con riferimenti di dottrina). D'altro lato nemmeno nel suo diffuso – se non prolisso – memoriale di ricorso il Procuratore pubblico giunge a dare un ordine di grandezza alla frequenza dei “ripe-tuti” toccamenti al seno, né riesce a focalizzarne il periodo (“in date imprecisate, nel periodo 1993/1996”), né riesce a circostanziare in alcun modo le due congiunzioni carnali (di cui tutto si ignora, salvo che una di esse sarebbe avvenuta a Mergoscia). Mal si comprende pertanto come, nel suo risultato, la sentenza di assise potrebbe essere arbitraria. 13. In subordine – e in diritto (art. 288 lett. a CPP) – il Procuratore pubblico sostiene che, venissero anche a cadere i capi d'accusa n. 3 e 4 (atti sessuali con fanciulli, rispettivamente con persone dipendenti), i due imputati andrebbero in ogni modo condannati per violazione dell'art. 219 cpv. 1 CP (violazione del dovere di assistenza o educazione), come figura ai capi d'accusa n. 5 e 6 relativamente all'episodio “del sonnifero”. A suo avviso, essendo la vittima minorenne “figlia di entrambi i correi alle cui cure era affidata e trattandosi di un episodio gravissimo, il concorso ideale tra l'art. 219 e l'art. 187 CP deve essere ammesso così come già giudicato in casi analoghi” (memoriale, da pag. _ nel mezzo a pag. _). La Corte di assise è stata di altro parere: ha ritenuto che “in concreto, per l'atto di cui i coniugi ___________ sono stati riconosciuti colpevoli, non è stato realizzato il reato di violazione dei doveri d'assistenza o educazione: con quanto commesso (...) è stata messa in pericolo soltanto l'integrità sessuale di ___________” (sentenza, consid. 26, pag. _ in fondo). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare recentemente che, qualora il reato di violazione del dovere di assistenza o educazione (art. 219 CP) costituisca nel contempo un reato di coazione sessuale (art. 189 CP) o di violenza carnale (art. 190 CP), il concorso è improprio e il primo reato è “assorbito” dagli altri (DTF 126 IV 136). Non v'è ragione di scostarsi da tale principio, come ha rilevato ancora più recentemente questa Corte (CCRP, sentenza del 3 aprile 2001 in re A., consid. 22), ove il reato di violazione del dovere di assistenza o educazione (art. 219 CP) costituisca nel contempo un reato di atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP). Che nella fattispecie gli imputati abbiano violato il loro dovere di assistenza o educazione è – contrariamente all'opinione dei primi giudici – indubbio. Sapere se il concorso fra l'art. 187 CP e l'art. 219 CP sia “proprio” o “improprio” non dipende tuttavia dalla questione di sapere – come reputa il Procuratore pubblico – se la vittima sia un discendente delle parti o se il reato sia gravissimo. Criterio decisivo è sapere se l'art. 187 CP sia – analogamente agli art. 188 (atti sessuali con persone dipendenti), 189 (coazione sessuale) e 190 CP (violenza carnale) – una lex specialis per rapporto all'art. 219 CP (DTF 126 IV 140). Ciò è il caso, sicché l'art. 187 CP prevale su quest'ultimo. Il concorso improprio non rimane in ogni modo senza effetto, giacché – come ha ricordato il Tribunale federale con riferimento agli art. 188, 189 e 190 CP – la posizione degli imputati, genitori della vittima, va presa in considerazione nell'ambito della commisurazione della pena, alla stregua di un fattore aggravante d'ordine personale (DTF 126 IV 140 in fondo). Nella fattispecie il Procuratore pubblico non pretende tuttavia che, a parte l'erronea motivazione della prima Corte (che ha negato la violazione dell'art. 219 cpv. 1 CP come tale), nel risultato le pene inflitte agli imputati per violazione degli art. 189 cpv. 1 e 187 n. 1 CP risultino eccessivamente miti se si tiene conto del concorso improprio con l'art. 219 cpv. 1 CP. Si ricordi che nella commisurazione della pena questa Corte interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageramente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (cfr. DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami). Rinviare gli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio in mancanza di una censura motivata non avrebbe senso. Anche in proposito il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso. 14. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Ai condannati, che hanno presentato osservazioni con l'assistenza di un legale di fiducia, lo Stato rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG; pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 900.– b) spese fr. 100.– fr. 1000.– sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a ognuno dei condannati un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili. 3. Intimazione:
– ___________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv. __________ o;
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di cordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.