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17.2000.44

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-04-24 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 Fondandosi sulle dichiarazioni rilasciate dagli imputati nel corso

dell'istruttoria, segnatamente su una ricostruzione del 1° luglio 1999

(documentazione fotografica, parte VI) e sulle risultanze del pubblico

dibattimento, la Corte di assise ha accertato che verso la fine di marzo del

1999 i due accusati, in condizioni economiche disastrose, hanno pensato di rapinare

____________. Rientrati a casa la sera del 3 aprile 1999 (vigilia di Pasqua)

dopo avere partecipato a un festa in piazza ___________ e avere fatto qualche

piccolo acquisto alla Migros e alla Coop, i due – che nel pomeriggio avevano

già bevuto alcolici – sono tornati a pensare alla rapina. Hanno deciso così di

agire la sera stessa, consapevoli che sarebbe stato necessario neutralizzare

____________, il quale lasciava di rado l'abitazione e portava sempre con sé il

portamonete e la chiave della cassaforte. La rapina sarebbe stata eseguita da

____________, che per non farsi riconoscere si sarebbe mascherato. Egli avrebbe

atteso che l'uomo lasciasse l'appartamento e scendesse al pianterreno per far

rientrare il cane e chiudere l'ingresso principale. In quel momento sarebbe

entrato nell'appartamento, avrebbe immobilizzato la vittima, l'avrebbe messa a

terra, legata, sottraendole il portamonete e la chiave della cassaforte

(sentenza, pag. 31 a 33).

Sempre

stando alla sentenza impugnata, ____________ si è procurata il necessario per

mascherare il marito e le corde per legare la vittima. ____________ ha quindi

indossato i jeans della moglie, una giacca nera con cappuccio, ha calzato un

paio di scarpe che il padre del figlio dell'amica aveva dimenticato in casa e

si è infilato in testa due calze di nylon. Siccome gli stringevano, in una

delle due ____________ ha ritagliato aperture corrispondenti alla bocca e agli

occhi. Essa gli ha pure fornito una corda gialla, un laccio-stringa blu-nero e

un paio di guanti. Infine ha consegnato al marito la chiave del portone

d'ingresso, sottratta a ____________ dieci giorni prima, a suo dire per

dispetto (sentenza, pag. 33). Uscito dall'appartamento così paludato, con la

calza di nylon in tasca e le corde in mano, ____________ ha fatto il giro dello

stabile, rientrandovi dal portone principale che conduce all'abitazione di

____________. Sul pianerottolo davanti all'appartamento egli ha pensato di

mettersi in testa la calza di nylon e di tirar su il cappuccio; avendo notato però,

attraverso il vetro della porta, la sagoma di ____________ che si avvicinava, è

riuscito solo ad alzare il cappuccio e a coprirsi parte del visto.

Quando

ha visto abbassarsi la maniglia, egli si è buttato contro la porta, spalancandola

e facendo finire l'anziano contro lo stipite della porta di fronte. Ha poi

agganciato l'uomo da tergo, afferrandolo per il collo della camicia e facendolo

cadere con uno sgambetto. Dato che il malcapitato si lamentava, gli si è seduto

sulla schiena (68 kg), tentando di chiudergli la bocca con una camicia

capitatagli sotto mano e con una salvietta. Siccome l'uomo continuava a

lamentarsi, egli gli ha legato la salvietta, a mo' di bavaglio, molto stretta

dietro la nuca. ____________ sarebbe riuscito nondimeno a dirgli di averlo

riconosciuto, dopo di che ha emesso un rantolo e non ha più parlato.

____________ gli ha ancora legato le mani dietro la schiena, gli ha tolto il portamonete

di tasca e gli ha sottratto un mazzo di chiavi; aperte le varie porte e la

cassaforte, egli ha rovistato nell'appartamento, dopo di che si è infilato

sulla testa la nota calza di nylon, è tornato dalla vittima e l'ha girata sulla

schiena. A quel momento si sarebbe accorto che l'uomo era morto (sentenza, pag.

34 a 39).

____________

ha raggiunto poi il proprio appartamento, aprendo una porta intermedia con una

delle chiavi sottratte a ____________ e passando dalle scale interne. Ha

raccontato alla moglie dell'accaduto, consegnandole la somma di fr. 140.– tolta

dal portamonete della vittima. ____________ si è poi recata con suo figlio, in

bicicletta, al negozio Piccadilly, dove ha comprato una bottiglia di whisky,

che ha bevuto con il marito non appena rientrata a casa. ____________ ha preso

in seguito taluni sacchi per i rifiuti, è risalito attraverso la scala interna

nell'appartamento di ____________ e ha rovistato di nuovo nell'abitazione,

prendendo gli oggetti che gli sembravano interessanti. Ha quindi slegato (in

parte) la vittima, ha cancellato le impronte, ed è ridisceso nel suo

appartamento con la refurtiva e le cose da buttare. Tornato di lì a poco sul

luogo del delitto, egli ha rimesso le chiavi nella tasca del morto e se n'è

andato, lasciando la porta semiaperta. È uscito dal portone principale, che ha

chiuso con la chiave datagli dalla moglie (tosto gettata via), ed è rientrato

nel suo appartamento, dove ha nascosto la refurtiva (due cannocchiali, due

orologi, un passaporto e monete con carte della vittima, assegni della

cooperativa della vittima, una pistola scacciacani, una macchina fotografica e

una medaglia), sbarazzandosi degli indumenti e degli oggetti usati per la

rapina (sentenza, pag. 34 a 43).

E. 3 Come si è visto, il ricorrente critica l'accertamento secondo cui

egli ha ucciso ____________ intenzionalmente. Sostiene che non vi sono elementi

sufficienti per giustificare una conclusione del genere e che in tali

circostanze bisogna credergli quando assevera di essersi reso conto del dramma

solo al momento in cui ha rigirato la vittima, dopo dopo avere rovistato la

prima volta nell'appartamento alla ricerca di valori.

a)

i

primi giudici non hanno creduto alla citata versione dei fatti. Essi hanno

richiamato il verbale di interrogatorio del 26 maggio 1999 (rapporto

preliminare di polizia giudiziaria, annesso 51), nel quale il ricorrente ha

dichiarato al Procuratore pubblico che una volta a terra ____________ non si

era più mosso, che “forse non era ancora morto, ma stava morendo” e che,

comunque sia, egli si era accorto che l'anziano “se ne stava andando”

(sentenza, pag. 37). Il che non gli ha impedito di cambiargli il bavaglio,

usando l'asciugamano al posto della camicia, per legarlo più stretto (sentenza,

pag. 37 seg.). La Corte di assise ha inoltre ricordato che in aula l'imputato

ha ammesso di avere avuto il sospetto già durante l'aggressione che

____________ stesse morendo, in particolare quando gli ha preso le braccia da

sotto il corpo per legargliele dietro la schiena. A quel momento egli ha

constatato infatti, anche a causa delle braccia molli, che la vittima non

opponeva più resistenza e probabilmente stava soccombendo (sentenza, pag. 38

con riferimento al verbale del processo, pag. 5). Nondimeno egli ha infierito

su di lui, legandogli le braccia per poter poi svaligiare la cassaforte (sentenza,

pag. 38).

b)

Ciò

posto, la Corte di assise ha accertato che, salito al primo piano con l'idea di

immobilizzare, atterrare e legare a scopo di rapina ____________ (che sapeva

anziano e acciaccato), pur senza volerlo uccidere, l'imputato è passato subito

alle maniere forti, usando una violenza tale da non potere non rendersi conto

che così facendo egli uccideva la vittima. A mano a mano che dava sfogo

all'impeto, secondo la Corte di assise, egli aveva inoltre percepito – per sua

stessa ammissione – le tragiche conseguenze del gesto, accorgendosi che

____________ era in fin di vita già dopo essere stato scagliato per terra,

giacché non si muoveva più. Dopo essersi seduto sulla sua schiena dell'anziano

per imbavagliarlo con la salvietta, l'imputato aveva constatato che

effettivamente l'uomo stava spirando. Ne ha avuto ulteriore conferma quando gli

ha stretto il morso alla nuca, sentendo un rantolo, e quando gli ha tolto le

braccia da sotto il corpo per legargliele, inerti come quelle dei morti. Non

aveva però desistito e aveva proseguito fino alla estreme conseguenze. Sedutosi

sulla sua testa, otturandogli le vie respiratorie, gli ha stretto le braccia

molli dietro la schiena; solo a quel momento gli ha sfilato il portamonete e il

mazzo di chiavi. Benché avesse avuto modo e tempo per evitare una morte per

asfissia, che secondo la perita giudiziaria dott. ___________ non si consuma da

un secondo all'altro, il ricorrente ha persistito con determinazione. Agendo

così – ha concluso la Corte di merito – egli ha ucciso ____________

intenzionalmente, poiché si rendeva conto di quanto stava facendo. Che egli ne

abbia avuto certezza solo dopo avere rovistato nell'appartamento poco importa

(pag. 38 seg.).

c)

A parere del ricorrente la compromettente affermazione al

dibattimento – quella di essersi accorto che ____________ stava morendo mentre

lo stava legando e di avergli nondimeno immobilizzato le braccia perché temeva

che fosse ancora vivo – va relativizzata. Egli ricorda che la sua lingua madre

non è l'italiano e fa valere di non avere avuto l'intenzione di contraddire il

passaggio del verbale del 26 maggio 1999 (letto in aula), in cui egli aveva

detto di avere avuto certezza della morte soltanto dopo avere svaligiato la

cassaforte. L'argomento non gli giova. Senza arbitrio la prima Corte poteva accertare,

in effetti, sulla base delle chiarificazioni rilasciate dall'imputato al

dibattimento, che costui era cosciente di uccidere ____________ già prima di

vuotare la cassaforte. Confermando nella sostanza quanto riferito al

Procuratore pubblico, l'imputato ha di nuovo ammesso di avere avuto la

percezione che la vittima stesse morendo quando le ha preso le braccia da sotto

il corpo per legargliele dietro la schiena. Pur rendendosi conto che il

malcapitato stava soccombendo, però, egli ha continuato poiché temeva che egli

fosse ancora vivo (verbale del processo, 5). Una dichiarazione del genere, resa

in presenza del difensore, non può essere attribuita a carenti cognizioni

linguistiche.

D'altro

canto il ricorrente trascura che prima di perquisire l'appartamento e la

cassaforte egli ha fatto sì che ____________ fosse scagliato violentemente contro

lo stipite della porta, agganciato da tergo, afferrato per il collo della

camicia, sgambettato e fatto cadere a terra con il viso contro il pavimento.

Dopo di che egli gli si è seduto sulla schiena per tappargli la bocca, lo ha

imbavagliato e ha udito un rantolo. Ma non si è fermato: gli si è seduto sulla

sua testa e gli ha legato le mani dietro la schiena. Sostenere in condizioni

siffatte di non essersi reso conto che la vittima stava morendo non è serio. Si

ricordi altresì quanto l'imputato ha dichiarato il 17 maggio 1999 al

Procuratore pubblico, ossia di avere provocato la caduta dell'anziano sulle

piastrelle, di avere sentito il volto di lui battere sul pavimento e di sapere

che il vecchio era ormai stordito, oltre che malato di cuore, sì da poter essere

ucciso anche da un bambino di cinque anni (rapporto preliminare di polizia

giudiziaria, annesso 48, pag. 3; sentenza, pag. 38). Certo, il piano criminoso

non prevedeva l'uccisione della vittima, ma soltanto la sua immobilizzazione a

scopo di rapina. Senza cadere in arbitrio i primi giudici potevano però

ritenere che il ricorrente avesse preso in considerazione la morte del

malcapitato nel corso della rapina. E più egli ha infierito sulla vittima (che

sapeva fragile e indifesa), più egli ha percepito le tragiche conseguenze del

suo gesto. Sotto questo aspetto la sentenza impugnata non denota arbitrio

alcuno.

d)

Soggiunge

il ricorrente di essersi comunque posto il problema della respirazione della

vittima, come risulta dal verbale del 17 maggio 1999, in cui ha riferito di avere

rinunciato a imbavagliare l'anziano con la camicia per non coprirgli interamente

la bocca e di avere usato l'asciugamano solo per evitare che la vittima

gridasse. La tesi del buon samaritano cade tuttavia nel vuoto, ove appena si

consideri che, pur essendo la vittima già debilitata, il ricorrente ha

persistito ugualmente nella sua furiosa aggressione, sedendosi persino sulla

testa del vecchio e otturandogli le vie respiratorie. Manifestamente infondato,

su questo punto il ricorso non merita altra disamina.

e)

Secondo

il ricorrente la prova della sua buona fede risulterebbe anche dal fatto che,

compiuta la rapina, egli si è preoccupato delle condizioni della vittima, liberandola

dal bavaglio e slegandola, nella convinzione che fosse ancora viva. Un

comportamento del genere non si concilia con l'accertamento secondo cui egli si

era reso conto già in precedenza che la vittima stava morendo. Accertando che,

ciò nondimeno, egli ha persistito nell'impresa, la Corte di assise sarebbe

incorsa in arbitrio. L'argomento non può essere condiviso. Già si è visto come,

senza trascendere in arbitrio, i primi giudici potevano escludere che il

ricorrente si fosse reso conto delle conseguenze dei suoi atti solo dopo avere

rovistato nell'appartamento. In quel momento egli ha avuto conferma se mai che

la rapina aveva portato alla morte della vittima. Certo, prima di ridiscendere

nel suo appartamento egli si è coperto il volto – a suo dire – con la calza di

nylon datagli dalla moglie. Ma ciò non basta a dedurre che egli credesse la

vittima ancora viva, l'artificio potendo essere destinato anche a non farsi

riconoscere da estranei che avrebbero potuto vederlo allontanarsi. Anche al

proposito il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.

E. 4 Invocato

il principio

in dubio pro reo

, Il ricorrente

assume che nella valutazione dell'aspetto soggettivo due erano le possibilità

che potevano entrare in considerazione, quella da lui prospettata e quella

prospettata dalla Corte di assise. Optando per quella meno favorevole, i primi

giudici avrebbero disatteso il citato precetto. Ora, il principio

in dubio

pro reo

, sgorgante dalla presunzione di innocenza garantita dagli art. 6

CEDU e 32 cpv. 1 Cost., ha duplice portata: come norma sulla valutazione delle

prove esso fa sì che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie

più sfavorevole all'imputato quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze

istruttorie nel loro complesso lasci sussistere dubbi insormontabili sulla

colpevolezza; come norma sull'onere della prova fa carico alla Stato di provare

la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non spetta a quest'ultimo dimostrare

la propria innocenza (DTF inedita del 25 settembre 2000 in re S., consid. 2b;

cfr. anche DTF 120 Ia 36 consid. 2c con riferimenti di dottrina). Nel caso in

esame il ricorrente invoca la massima

in dubio pro reo

come norma sulla

valutazione delle prove. Questa non impone però che le risultanze istruttorie

inducano a un assoluto convincimento di colpevolezza, giacché dubbi teorici

sono sempre possibili. Esige semplicemente che il giudice rinunci a condannare

l'imputato se una valutazione oggettiva delle prove lasci dubbi rilevanti sulla

sua colpevolezza. Ciò non esclude, ad ogni buon conto, che il giudice possa

avere legittime ragioni oggettive per ritenere perfettamente sostenibile una

soluzione piuttosto che un'altra, apparentemente sostenibile anch'essa, ma meno

verosimile (DTF inedita del 25 settembre 200 in re S., consid. 2b).

Nel

caso specifico la Corte di assise non ha accertato l'intenzionalità

dell'imputato quantunque un apprezzamento non arbitrario delle risultanze

istruttorie nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi sulle

sue reali intenzioni. Anzi, essa poteva far capo a solidi riscontri, compreso

il racconto dello stesso imputato, che non lascia dubbi sul fatto che egli ha

progressivamente infierito sull'anziano fino a non poterne ignorare le

conseguenze letali. Ciò posto, non si può far carico alla Corte di assise di

avere violato il principio

in dubio pro reo

per non avere fatto propria

la versione, secondo cui il ricorrente non si sarebbe reso conto della gravità

dei suoi atti, se non dopo essere ritornato dalla vittima con il volto coperto

dalla calza di nylon. Fosse anche sostenibile una versione del genere, la

sostanza delle cose non muterebbe; servirebbe infatti unicamente a far apparire

il dolo diretto come dolo eventuale. Anche nella versione prospettata nel

ricorso, è innegabile che chiunque agisce nel modo accertato nella sentenza

impugnata non può non prendere in seria considerazione il decesso della

vittima. Ancora una volta la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.

E. 5 Alla Corte di assise il ricorrente rimprovera di avere violato il diritto federale nella misura in cui lo ha ritenuto autore colpevole di assassinio (art. 112 CP) per dolo eventuale. Egli afferma che per addebitargli un reato tanto grave, il quale dal profilo soggettivo esige consapevolezza e mancanza di scrupoli, ovvero un movente, uno scopo o modi particolarmente perversi, occorre rigore. Egli trascura però che i primi giudici non lo hanno ritenuto colpevole di assassinio per dolo eventuale, ma per dolo diretto (sentenza, pag. 39 e 67). Essi hanno accertato infatti che durante il compimento dell'azione l'imputato ha avuto coscienza che la vittima stava soccombendo, ma che nondimeno è andato avanti fino alle estreme conseguenze, dimostrando consapevolezza omicida. La Corte di assise ha soggiunto che il ricorrente ha scorto le conseguenze del suo agire e le ha volute (sentenza, pag. 47), onde il dolo diretto. Certo, i primi giudici hanno soggiunto che in ogni caso il ricorrente ha accettato tali conseguenze, assumendo il rischio che queste si avverassero e agendo perciò con dolo eventuale. Essi hanno però addotto simile motivazione a titolo abbondanziale (sentenza, pag. 47). Che, poi, un assassinio possa essere compiuto anche per dolo eventuale non fa dubbio, come ha rilevato la prima Corte (sentenza, pag. 46).

E. 6 A mente del condannato non si riscontrerebbero in ogni modo, nella

fattispecie, gli estremi dell'assassinio. Nell'ipotesi a lui più sfavorevole –

egli spiega – entra in considerazione soltanto una condanna per omicidio

intenzionale ex art. 111 CP, non potendosi sostenere che egli abbia agito con

perversità e crudeltà tipiche di un assassino.

a)

L'uccisione volontaria di una persona costituisce assassinio,

secondo l'art. 112 CP, “se il colpevole ha agito con particolare mancanza di

scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perverse”.

Rispetto al previgente art. 112 CP, la norma entrata in vigore il 1° gennaio

1990, anche se con un'altra terminologia, si riferisce solo alla particolare

perversità dell'autore, il quale agisce “con particolare mancanza di scrupoli”

quando il movente, lo scopo o il modo di agire si riveli particolarmente

efferato. Pur non esauriente, tale numerazione evita che il giudice debba

fondarsi esclusivamente su una clausola generale (la particolare mancanza di

scrupoli) di difficile interpretazione. L'enunciazione introdotta precisa, a

differenza del diritto anteriore, che determinanti sono solo le circostanze

dell'atto, quelle cioè direttamente connesse con la sua consumazione; non

entrano in considerazione i trascorsi dell'autore né il suo modo di comportarsi

dopo l'omicidio (DTF 117 IV 369 consid. 13; v. anche DTF 118 IV 122 consid. b;

Corboz

,

Les

principales infractions,

Berna 1997, n. 4 ad art. 112

CP). Secondo il Tribunale federale, la tipologia dell'assassino cui fa richiamo

l'art. 112 CP è quella descritto dallo psichiatra Hans

Binder

(

Der juristische und der

psychiatrische Massstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte,

in: RPS 67/1952 pag. 324): una persona senza scrupoli, che agisce a

sangue freddo, con egoismo crasso e primitivo, senza sentimenti sociali, che

non tiene in alcun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse

(DTF117 IV 369 consid. 13 con riferimenti; DTF 120 IV 274 consid. 3a, 118 IV

122 consid. 2b). In sintesi la particolare assenza di scrupoli, che delimita il

campo d'applicazione dell'art. 112 CP, presuppone una colpa specialmente grave,

legata solo alla commissione dell'atto (

Corboz

,

loc. cit. con rinvii; CCRP, sentenza del 25 febbraio 2000 in re C. e coimputati,

consid. 4a).

b)

Nel ritenere il ricorrente autore di assassinio (art. 112 CP) – e

di rapina in correità con la moglie (art. 140 n. 1 CP) – la Corte di assise ha

anzitutto rilevato che l'imputato ha aggredito, atterrato, imbavagliato e

legato ____________ utilizzando una forza bruta fino a ucciderlo. Gli si è

seduto sulla schiena, gli ha fratturato le costole, gli ha compresso il torace

fino a bloccargli il mantice respiratorio; gli si è poi seduto sulla testa, bloccandogli

le vie aeree già ostruite dal bavaglio. Nel compiere atti di tale violenza,

secondo la Corte, il ricorrente si è dovuto accorgere che l'anziano stava

morendo, ma non si è fermato, andando avanti fino alle estreme conseguenze. Secondo

la Corte, l'imputato ha sacrificato la vita di un altro uomo, che sapeva debole

e inerme per l'età, spinto da un movente particolarmente odioso, egoistico e

perverso, cioè solo per derubarlo. Egli non ha esitato a uccidere – ha

soggiunto la Corte – una persona che riteneva essere amica e da cui ha ricevuto

del bene per togliergli il borsello e le chiavi della cassaforte. A tal fine

egli non ha esitato ad aggredire e a mettere in atto contro un essere fragile

una violenza talmente inaudita, sproporzionata e selvaggia da ucciderlo,

lasciando visibili i segni del suo furore (fotografie agli atti). Azioni del

genere, a mente dei primi giudici, denotano crasso egoismo primitivo, bruta

violenza, freddezza d'animo e mancanza di sentimenti umani, come dimostrano

l'immediato avido arraffare nelle tasche della vittima alla ricerca del

borsello e delle chiavi per aprire la cassaforte, come pure il fatto di

rovistare subito nell'appartamento alla ricerca di valori (sentenza, pag. 47

seg.).

c)

Alla luce di quanto precede, la condanna per assassinio non presta

il fianco a critiche. Agendo nel modo descritto dalla sentenza impugnata,

infierendo reiteratamente in modo brutale e violento su un soggetto anziano e

cagionevole di salute nell'intento di derubarlo, non desistendo nemmeno quando

l'agonizzante vittima non poteva più nuocere, il ricorrente ha dimostrato

quella freddezza d'animo e quell'assenza di scrupoli che contraddistinguono

l'assassinio. Non può pertanto essere seguito il ricorrente quando sostiene che

nelle concrete circostanze in cui si è svolta l'azione non vi è stata disponibilità

a sacrificare una vita umana per meri scopi egoistici, considerato che in fin

dei conti egli è salito nell'appartamento di ____________ perché spinto dalla

moglie e perché la famiglia si trovava priva di mezzi finanziari. Per

soddisfare tale desiderio, foss'anche in modo illecito, non era necessario

tuttavia usare una violenza del genere né cagionare una morte orrenda alla

vittima. Tanto meno il ricorrente può essere seguito nella misura in cui si

propone di relativizzare la gravità degli atti commessi, mettendo persino in

dubbio di essersi accanito sulla vittima e di averne provocato la morte con la

forza. Certo, ____________ è deceduto per soffocamento e non per i colpi

ricevuti, dopo però che il ricorrente, non pago di averlo scaraventato contro

lo stipite della porta, di averlo atterrato, di avergli fatto battere il volto

sul pavimento, gli si è seduto sul dorso e poi sulla testa per imbavagliarlo e

per legargli le mani dietro la schiena, nonostante che si fosse reso conto di

avere tra le mani una persona che stava spirando. Manifestamente infondato, il

ricorso va perciò respinto pure su questo punto.

E. 7 Il ricorrente si duole, a parte tutto quanto precede, dell'entità

della pena irrogatagli, definendola arbitrariamente severa alla luce delle

circostanze attenuanti (collaborazione prestata e scemata responsabilità) riconosciutegli.

a)

Il

giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere,

della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità

della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo

entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne,

intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato

ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione all'illecito, ruolo

in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via.

Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua

situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione

seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in

genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea

di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di

emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e

116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi

analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre

esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF

118 IV 350 consid. 2g).

b)

Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di

ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve

indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non

necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa

– pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento –  seguire il suo ragionamento

e controllare l'applicazione della legge (

Queloz

,

Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en

matière de fixation et de motivation de la peine

, in:

RPS 116/ 1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e

rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata

liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella

commisurazione  della pena, per contro, questa Corte interviene solo – come il

Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o

esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di

apprezzamento (DTF123 IV 152 consid. 2a con richiami).

c)

Nella

fattispecie la Corte di assise ha inflitto al ricorrente per i reati di

assassinio (art. 112 CP), rapina (art. 140 n. 1 CP), infrazione e

contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 e 19

a

LStup) la pena complessiva di 12 anni di reclusione, sottolineando l'estrema

gravità oggettiva e soggettiva dei reati. Per egoistico e basso motivo – essa

ha spiegato – l'imputato ha soppresso con brutalità un anziano malato, che egli

considerava persino come un secondo padre. Senza remore né ripensamenti ha

infierito sulla vittima, cosciente che, massacrata alle costole, imbavagliata e

impedita di respirare, essa sarebbe morta nel giro di alcuni minuti. Rivelando

cinismo e freddezza d'animo, il prevenuto ha poi rovistato nelle tasche

dell'uomo e nell'appartamento, incurante del dramma provocato. Nemmeno quando

ha avuto conferma del decesso, ha soggiunto la Corte di assise, egli si è

disperato; anzi, sceso al piano inferiore per informare la moglie, è di nuovo

risalito per rubare, pensando soltanto al profitto. Pur imputando spietatezza

all'imputato, la prima Corte ha ritenuto di poter contenere la pena in 12 anni

di reclusione per considerare la collaborazione prestata, segnatamente la

confessione, il carcere preventivo sofferto, le difficili condizioni personali,

familiari e sociali e, in specie, la scemata responsabilità (art. 11 CP), non

tanto per quel che riguarda la capacità di valutare l'illiceità dell'agire,

quanto piuttosto per quel che riguarda la capacità di determinarsi secondo tale

valutazione (sentenza, pag. 49 a 53).

d)

Di

fronte a premesse del genere non si può rimproverare ai primi giudici di avere

irrogato una pena eccessivamente severa. Autore di un efferato crimine come

l'assassinio di un anziano indifeso a scopo di rapina, il ricorrente non poteva

contare su particolare clemenza della Corte. Ai fini della commisurazione della

pena, questa ha infatti considerato in misura adeguata le circostanze

attenuanti che potevano entrare in considerazione. Anche al riguardo il gravame

è destinato pertanto all'insuccesso.

E. 8 Gli oneri processuali del giudizio odierno sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà alla parte civile ____________, la quale ha presentato le osservazioni per il tramite di un legale, un'indennità di fr. 600.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia:           1. Il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia          fr. 1'400.– b) spese                            fr.    100.– fr. 1'500.– sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ di fr. 600.– per ripetibili. 3. Intimazione:

–   ____________, PCT La Stampa, 6904 Lugano;

–   avv. _____________;

–   avv. _____________;

–   avv. _____________ (per la comunione ereditaria fu ____________, parte civile);

–   Procuratore pubblico avv. ____________;

–   Corte delle assise criminali in Bellinzona;

–   Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

–   Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

–   Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

–   Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

–   Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

–   Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

–   Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

–   Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

–   Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente                                                            Il segretario N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2000.44 Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2000.44 Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2000.44

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 17.2000.00044 Lugano 24 aprile 2001 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta segretario: Isotta, cancelliere sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 16 ottobre 2000 presentato da ____________, (patrocinato dall'avv. __________) contro la sentenza emanata il 31 agosto 2000 dalla Corte delle assise criminali in Bellinzona nei confronti suoi e di ____________, (patrocinata dall'avv. __________), non ricorrente; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione di ____________;

2. Il giudizio sulle spese. Ritenuto in fatto:                 A. La mattina del 4 aprile 1999, giorno di Pasqua, ____________ (1916) è stato trovato morto dal genero ____________ e dal di lui figlio __________ nel corridoio al primo piano della sua casa in via ___________. Evidenti lesioni di natura ecchimotica e escoriatica riscontrate al capo, alle labbra, agli arti superiori, al tronco e agli arti inferiori del defunto lasciavano presumere l'intervento di terzi. Il rapporto autoptico del 28 ottobre 1999 (act. B/14) ha confermato che l’uomo è deceduto a causa di asfissia meccanica per soffocamento, blocco meccanico della respirazione e, verosimilmente, costrizione del collo. Il 6 aprile 1999 la polizia ha arrestato ____________ e sua moglie ____________, i quali abitavano al pianterreno dello stabile. L'appartamento era stato locato il 1° marzo 1998 da ____________, figlio della vittima, alla stessa ____________, che era poi stata ben presto oggetto di una procedura di sfratto per mancato pagamento della pigione. Con la morte di ____________, avvenuta il 17 novembre 1997, tale procedura è rimasta sospesa, ma è poi stata riattivata da ____________, diventato proprietario dell'immobile dopo la morte del figlio. Per finire ____________ ha confessato di avere ucciso egli medesimo ____________ commettendo una rapina la sera del 3 aprile 1999 nel di lui appartamento. ____________ ha riconosciuto un suo ruolo soltanto nella rapina. B. Con sentenza del 31 agosto 2000 la Corte delle assise criminali in Bellinzona ha riconosciuto ____________ autore colpevole di assassinio e di rapina per avere, a scopo egoistico, con mancanza di scrupoli e modalità perverse, ucciso intenzionalmente ____________ la sera del 3 aprile 1999 e per avere, in correità con ____________, sottratto fr. 140.– e altri oggetti, dopo avere fatto uso di violenza per rendere la vittima incapace a resistere. La Corte ha riconosciuto ____________, da parte sua, autrice colpevole di rapina per avere concorso con ____________ a perpetrare il furto in danno di ____________ sapendo che il marito avrebbe usato violenza, e in particolare per avere dato assistenza a quest'ultimo, fornendogli abiti e oggetti idonei a travestirsi, come pure due corde (per legare la vittima), guanti e la chiave dell'ingresso principale dello stabile. La Corte di assise ha riconosciuto inoltre entrambi gli imputati autori colpevoli di ripetuta infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per spaccio e consumo di eroina. In applicazione della pena, la prima Corte ha condannato ____________ a 12 anni di reclusione e all'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per 12 anni. ____________ si è vista infliggere 3 anni e 6 mesi di reclusione. Ambedue gli imputati sono stati condannati altresì a rifondere alla parte civile ____________ un'indennità di fr. 12'318.10 per spese di patrocinio, di fr. 628.05 per risarcimento danni e di fr. 10'000.– per torto morale. La Corte ha ordinato dipoi la revoca della sospensione condizionale relativa a una pena di 30 giorni di detenzione e di 3 anni di espulsione inflitta ad ____________ con un decreto di accusa del 14 aprile 1997, come pure la revoca della sospensione condizionale riguardante una pena di 15 giorni di detenzione pronunciata a carico di ____________ con decreto di accusa del 29 marzo 1999. Infine la Corte ha ordinato per i due condannati la misura del trattamento ambulatoriale giusta l'art. 43 CP. C. Contro la sentenza di assise ____________ ha inoltrato il 1° settembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 16 ottobre successivo, egli chiede di essere dichiarato autore colpevole di omicidio colposo, eventualmente di omicidio intenzionale (invece che di assassinio), con conseguente ricommisurazione della pena. Nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. __________ formula la stessa conclusione con osservazioni del giorno successivo. Considerando in diritto:               1. Il ricorrente insorge anzitutto contro l'accertamento secondo cui egli ha ucciso ____________ intenzionalmente, con coscienza e volontà. Ora, quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è una questione di fatto (DTF 121 IV 92 consid. 2b con rinvii). La Corte di cassazione e di revisione penale è però abilitata a rivedere le constatazioni di prima sede solo sotto il profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). E arbitrario non significa discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento in questione sarebbe manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con gli atti o contraddica in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF125 II 10 consid. 3a, 124 I 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Per giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando essa è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii). 2. Fondandosi sulle dichiarazioni rilasciate dagli imputati nel corso dell'istruttoria, segnatamente su una ricostruzione del 1° luglio 1999 (documentazione fotografica, parte VI) e sulle risultanze del pubblico dibattimento, la Corte di assise ha accertato che verso la fine di marzo del 1999 i due accusati, in condizioni economiche disastrose, hanno pensato di rapinare ____________. Rientrati a casa la sera del 3 aprile 1999 (vigilia di Pasqua) dopo avere partecipato a un festa in piazza ___________ e avere fatto qualche piccolo acquisto alla Migros e alla Coop, i due – che nel pomeriggio avevano già bevuto alcolici – sono tornati a pensare alla rapina. Hanno deciso così di agire la sera stessa, consapevoli che sarebbe stato necessario neutralizzare ____________, il quale lasciava di rado l'abitazione e portava sempre con sé il portamonete e la chiave della cassaforte. La rapina sarebbe stata eseguita da ____________, che per non farsi riconoscere si sarebbe mascherato. Egli avrebbe atteso che l'uomo lasciasse l'appartamento e scendesse al pianterreno per far rientrare il cane e chiudere l'ingresso principale. In quel momento sarebbe entrato nell'appartamento, avrebbe immobilizzato la vittima, l'avrebbe messa a terra, legata, sottraendole il portamonete e la chiave della cassaforte (sentenza, pag. 31 a 33). Sempre stando alla sentenza impugnata, ____________ si è procurata il necessario per mascherare il marito e le corde per legare la vittima. ____________ ha quindi indossato i jeans della moglie, una giacca nera con cappuccio, ha calzato un paio di scarpe che il padre del figlio dell'amica aveva dimenticato in casa e si è infilato in testa due calze di nylon. Siccome gli stringevano, in una delle due ____________ ha ritagliato aperture corrispondenti alla bocca e agli occhi. Essa gli ha pure fornito una corda gialla, un laccio-stringa blu-nero e un paio di guanti. Infine ha consegnato al marito la chiave del portone d'ingresso, sottratta a ____________ dieci giorni prima, a suo dire per dispetto (sentenza, pag. 33). Uscito dall'appartamento così paludato, con la calza di nylon in tasca e le corde in mano, ____________ ha fatto il giro dello stabile, rientrandovi dal portone principale che conduce all'abitazione di ____________. Sul pianerottolo davanti all'appartamento egli ha pensato di mettersi in testa la calza di nylon e di tirar su il cappuccio; avendo notato però, attraverso il vetro della porta, la sagoma di ____________ che si avvicinava, è riuscito solo ad alzare il cappuccio e a coprirsi parte del visto. Quando ha visto abbassarsi la maniglia, egli si è buttato contro la porta, spalancandola e facendo finire l'anziano contro lo stipite della porta di fronte. Ha poi agganciato l'uomo da tergo, afferrandolo per il collo della camicia e facendolo cadere con uno sgambetto. Dato che il malcapitato si lamentava, gli si è seduto sulla schiena (68 kg), tentando di chiudergli la bocca con una camicia capitatagli sotto mano e con una salvietta. Siccome l'uomo continuava a lamentarsi, egli gli ha legato la salvietta, a mo' di bavaglio, molto stretta dietro la nuca. ____________ sarebbe riuscito nondimeno a dirgli di averlo riconosciuto, dopo di che ha emesso un rantolo e non ha più parlato. ____________ gli ha ancora legato le mani dietro la schiena, gli ha tolto il portamonete di tasca e gli ha sottratto un mazzo di chiavi; aperte le varie porte e la cassaforte, egli ha rovistato nell'appartamento, dopo di che si è infilato sulla testa la nota calza di nylon, è tornato dalla vittima e l'ha girata sulla schiena. A quel momento si sarebbe accorto che l'uomo era morto (sentenza, pag. 34 a 39). ____________ ha raggiunto poi il proprio appartamento, aprendo una porta intermedia con una delle chiavi sottratte a ____________ e passando dalle scale interne. Ha raccontato alla moglie dell'accaduto, consegnandole la somma di fr. 140.– tolta dal portamonete della vittima. ____________ si è poi recata con suo figlio, in bicicletta, al negozio Piccadilly, dove ha comprato una bottiglia di whisky, che ha bevuto con il marito non appena rientrata a casa. ____________ ha preso in seguito taluni sacchi per i rifiuti, è risalito attraverso la scala interna nell'appartamento di ____________ e ha rovistato di nuovo nell'abitazione, prendendo gli oggetti che gli sembravano interessanti. Ha quindi slegato (in parte) la vittima, ha cancellato le impronte, ed è ridisceso nel suo appartamento con la refurtiva e le cose da buttare. Tornato di lì a poco sul luogo del delitto, egli ha rimesso le chiavi nella tasca del morto e se n'è andato, lasciando la porta semiaperta. È uscito dal portone principale, che ha chiuso con la chiave datagli dalla moglie (tosto gettata via), ed è rientrato nel suo appartamento, dove ha nascosto la refurtiva (due cannocchiali, due orologi, un passaporto e monete con carte della vittima, assegni della cooperativa della vittima, una pistola scacciacani, una macchina fotografica e una medaglia), sbarazzandosi degli indumenti e degli oggetti usati per la rapina (sentenza, pag. 34 a 43). 3. Come si è visto, il ricorrente critica l'accertamento secondo cui egli ha ucciso ____________ intenzionalmente. Sostiene che non vi sono elementi sufficienti per giustificare una conclusione del genere e che in tali circostanze bisogna credergli quando assevera di essersi reso conto del dramma solo al momento in cui ha rigirato la vittima, dopo dopo avere rovistato la prima volta nell'appartamento alla ricerca di valori. a) i primi giudici non hanno creduto alla citata versione dei fatti. Essi hanno richiamato il verbale di interrogatorio del 26 maggio 1999 (rapporto preliminare di polizia giudiziaria, annesso 51), nel quale il ricorrente ha dichiarato al Procuratore pubblico che una volta a terra ____________ non si era più mosso, che “forse non era ancora morto, ma stava morendo” e che, comunque sia, egli si era accorto che l'anziano “se ne stava andando” (sentenza, pag. 37). Il che non gli ha impedito di cambiargli il bavaglio, usando l'asciugamano al posto della camicia, per legarlo più stretto (sentenza, pag. 37 seg.). La Corte di assise ha inoltre ricordato che in aula l'imputato ha ammesso di avere avuto il sospetto già durante l'aggressione che ____________ stesse morendo, in particolare quando gli ha preso le braccia da sotto il corpo per legargliele dietro la schiena. A quel momento egli ha constatato infatti, anche a causa delle braccia molli, che la vittima non opponeva più resistenza e probabilmente stava soccombendo (sentenza, pag. 38 con riferimento al verbale del processo, pag. 5). Nondimeno egli ha infierito su di lui, legandogli le braccia per poter poi svaligiare la cassaforte (sentenza, pag. 38). b) Ciò posto, la Corte di assise ha accertato che, salito al primo piano con l'idea di immobilizzare, atterrare e legare a scopo di rapina ____________ (che sapeva anziano e acciaccato), pur senza volerlo uccidere, l'imputato è passato subito alle maniere forti, usando una violenza tale da non potere non rendersi conto che così facendo egli uccideva la vittima. A mano a mano che dava sfogo all'impeto, secondo la Corte di assise, egli aveva inoltre percepito – per sua stessa ammissione – le tragiche conseguenze del gesto, accorgendosi che ____________ era in fin di vita già dopo essere stato scagliato per terra, giacché non si muoveva più. Dopo essersi seduto sulla sua schiena dell'anziano per imbavagliarlo con la salvietta, l'imputato aveva constatato che effettivamente l'uomo stava spirando. Ne ha avuto ulteriore conferma quando gli ha stretto il morso alla nuca, sentendo un rantolo, e quando gli ha tolto le braccia da sotto il corpo per legargliele, inerti come quelle dei morti. Non aveva però desistito e aveva proseguito fino alla estreme conseguenze. Sedutosi sulla sua testa, otturandogli le vie respiratorie, gli ha stretto le braccia molli dietro la schiena; solo a quel momento gli ha sfilato il portamonete e il mazzo di chiavi. Benché avesse avuto modo e tempo per evitare una morte per asfissia, che secondo la perita giudiziaria dott. ___________ non si consuma da un secondo all'altro, il ricorrente ha persistito con determinazione. Agendo così – ha concluso la Corte di merito – egli ha ucciso ____________ intenzionalmente, poiché si rendeva conto di quanto stava facendo. Che egli ne abbia avuto certezza solo dopo avere rovistato nell'appartamento poco importa (pag. 38 seg.). c) A parere del ricorrente la compromettente affermazione al dibattimento – quella di essersi accorto che ____________ stava morendo mentre lo stava legando e di avergli nondimeno immobilizzato le braccia perché temeva che fosse ancora vivo – va relativizzata. Egli ricorda che la sua lingua madre non è l'italiano e fa valere di non avere avuto l'intenzione di contraddire il passaggio del verbale del 26 maggio 1999 (letto in aula), in cui egli aveva detto di avere avuto certezza della morte soltanto dopo avere svaligiato la cassaforte. L'argomento non gli giova. Senza arbitrio la prima Corte poteva accertare, in effetti, sulla base delle chiarificazioni rilasciate dall'imputato al dibattimento, che costui era cosciente di uccidere ____________ già prima di vuotare la cassaforte. Confermando nella sostanza quanto riferito al Procuratore pubblico, l'imputato ha di nuovo ammesso di avere avuto la percezione che la vittima stesse morendo quando le ha preso le braccia da sotto il corpo per legargliele dietro la schiena. Pur rendendosi conto che il malcapitato stava soccombendo, però, egli ha continuato poiché temeva che egli fosse ancora vivo (verbale del processo, 5). Una dichiarazione del genere, resa in presenza del difensore, non può essere attribuita a carenti cognizioni linguistiche. D'altro canto il ricorrente trascura che prima di perquisire l'appartamento e la cassaforte egli ha fatto sì che ____________ fosse scagliato violentemente contro lo stipite della porta, agganciato da tergo, afferrato per il collo della camicia, sgambettato e fatto cadere a terra con il viso contro il pavimento. Dopo di che egli gli si è seduto sulla schiena per tappargli la bocca, lo ha imbavagliato e ha udito un rantolo. Ma non si è fermato: gli si è seduto sulla sua testa e gli ha legato le mani dietro la schiena. Sostenere in condizioni siffatte di non essersi reso conto che la vittima stava morendo non è serio. Si ricordi altresì quanto l'imputato ha dichiarato il 17 maggio 1999 al Procuratore pubblico, ossia di avere provocato la caduta dell'anziano sulle piastrelle, di avere sentito il volto di lui battere sul pavimento e di sapere che il vecchio era ormai stordito, oltre che malato di cuore, sì da poter essere ucciso anche da un bambino di cinque anni (rapporto preliminare di polizia giudiziaria, annesso 48, pag. 3; sentenza, pag. 38). Certo, il piano criminoso non prevedeva l'uccisione della vittima, ma soltanto la sua immobilizzazione a scopo di rapina. Senza cadere in arbitrio i primi giudici potevano però ritenere che il ricorrente avesse preso in considerazione la morte del malcapitato nel corso della rapina. E più egli ha infierito sulla vittima (che sapeva fragile e indifesa), più egli ha percepito le tragiche conseguenze del suo gesto. Sotto questo aspetto la sentenza impugnata non denota arbitrio alcuno. d) Soggiunge il ricorrente di essersi comunque posto il problema della respirazione della vittima, come risulta dal verbale del 17 maggio 1999, in cui ha riferito di avere rinunciato a imbavagliare l'anziano con la camicia per non coprirgli interamente la bocca e di avere usato l'asciugamano solo per evitare che la vittima gridasse. La tesi del buon samaritano cade tuttavia nel vuoto, ove appena si consideri che, pur essendo la vittima già debilitata, il ricorrente ha persistito ugualmente nella sua furiosa aggressione, sedendosi persino sulla testa del vecchio e otturandogli le vie respiratorie. Manifestamente infondato, su questo punto il ricorso non merita altra disamina. e) Secondo il ricorrente la prova della sua buona fede risulterebbe anche dal fatto che, compiuta la rapina, egli si è preoccupato delle condizioni della vittima, liberandola dal bavaglio e slegandola, nella convinzione che fosse ancora viva. Un comportamento del genere non si concilia con l'accertamento secondo cui egli si era reso conto già in precedenza che la vittima stava morendo. Accertando che, ciò nondimeno, egli ha persistito nell'impresa, la Corte di assise sarebbe incorsa in arbitrio. L'argomento non può essere condiviso. Già si è visto come, senza trascendere in arbitrio, i primi giudici potevano escludere che il ricorrente si fosse reso conto delle conseguenze dei suoi atti solo dopo avere rovistato nell'appartamento. In quel momento egli ha avuto conferma se mai che la rapina aveva portato alla morte della vittima. Certo, prima di ridiscendere nel suo appartamento egli si è coperto il volto – a suo dire – con la calza di nylon datagli dalla moglie. Ma ciò non basta a dedurre che egli credesse la vittima ancora viva, l'artificio potendo essere destinato anche a non farsi riconoscere da estranei che avrebbero potuto vederlo allontanarsi. Anche al proposito il ricorso è destinato perciò all'insuccesso. 4. Invocato il principio in dubio pro reo, Il ricorrente assume che nella valutazione dell'aspetto soggettivo due erano le possibilità che potevano entrare in considerazione, quella da lui prospettata e quella prospettata dalla Corte di assise. Optando per quella meno favorevole, i primi giudici avrebbero disatteso il citato precetto. Ora, il principio in dubio pro reo, sgorgante dalla presunzione di innocenza garantita dagli art. 6 CEDU e 32 cpv. 1 Cost., ha duplice portata: come norma sulla valutazione delle prove esso fa sì che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasci sussistere dubbi insormontabili sulla colpevolezza; come norma sull'onere della prova fa carico alla Stato di provare la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non spetta a quest'ultimo dimostrare la propria innocenza (DTF inedita del 25 settembre 2000 in re S., consid. 2b; cfr. anche DTF 120 Ia 36 consid. 2c con riferimenti di dottrina). Nel caso in esame il ricorrente invoca la massima in dubio pro reo come norma sulla valutazione delle prove. Questa non impone però che le risultanze istruttorie inducano a un assoluto convincimento di colpevolezza, giacché dubbi teorici sono sempre possibili. Esige semplicemente che il giudice rinunci a condannare l'imputato se una valutazione oggettiva delle prove lasci dubbi rilevanti sulla sua colpevolezza. Ciò non esclude, ad ogni buon conto, che il giudice possa avere legittime ragioni oggettive per ritenere perfettamente sostenibile una soluzione piuttosto che un'altra, apparentemente sostenibile anch'essa, ma meno verosimile (DTF inedita del 25 settembre 200 in re S., consid. 2b). Nel caso specifico la Corte di assise non ha accertato l'intenzionalità dell'imputato quantunque un apprezzamento non arbitrario delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi sulle sue reali intenzioni. Anzi, essa poteva far capo a solidi riscontri, compreso il racconto dello stesso imputato, che non lascia dubbi sul fatto che egli ha progressivamente infierito sull'anziano fino a non poterne ignorare le conseguenze letali. Ciò posto, non si può far carico alla Corte di assise di avere violato il principio in dubio pro reo per non avere fatto propria la versione, secondo cui il ricorrente non si sarebbe reso conto della gravità dei suoi atti, se non dopo essere ritornato dalla vittima con il volto coperto dalla calza di nylon. Fosse anche sostenibile una versione del genere, la sostanza delle cose non muterebbe; servirebbe infatti unicamente a far apparire il dolo diretto come dolo eventuale. Anche nella versione prospettata nel ricorso, è innegabile che chiunque agisce nel modo accertato nella sentenza impugnata non può non prendere in seria considerazione il decesso della vittima. Ancora una volta la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica. 5. Alla Corte di assise il ricorrente rimprovera di avere violato il diritto federale nella misura in cui lo ha ritenuto autore colpevole di assassinio (art. 112 CP) per dolo eventuale. Egli afferma che per addebitargli un reato tanto grave, il quale dal profilo soggettivo esige consapevolezza e mancanza di scrupoli, ovvero un movente, uno scopo o modi particolarmente perversi, occorre rigore. Egli trascura però che i primi giudici non lo hanno ritenuto colpevole di assassinio per dolo eventuale, ma per dolo diretto (sentenza, pag. 39 e 67). Essi hanno accertato infatti che durante il compimento dell'azione l'imputato ha avuto coscienza che la vittima stava soccombendo, ma che nondimeno è andato avanti fino alle estreme conseguenze, dimostrando consapevolezza omicida. La Corte di assise ha soggiunto che il ricorrente ha scorto le conseguenze del suo agire e le ha volute (sentenza, pag. 47), onde il dolo diretto. Certo, i primi giudici hanno soggiunto che in ogni caso il ricorrente ha accettato tali conseguenze, assumendo il rischio che queste si avverassero e agendo perciò con dolo eventuale. Essi hanno però addotto simile motivazione a titolo abbondanziale (sentenza, pag. 47). Che, poi, un assassinio possa essere compiuto anche per dolo eventuale non fa dubbio, come ha rilevato la prima Corte (sentenza, pag. 46). 6. A mente del condannato non si riscontrerebbero in ogni modo, nella fattispecie, gli estremi dell'assassinio. Nell'ipotesi a lui più sfavorevole – egli spiega – entra in considerazione soltanto una condanna per omicidio intenzionale ex art. 111 CP, non potendosi sostenere che egli abbia agito con perversità e crudeltà tipiche di un assassino. a) L'uccisione volontaria di una persona costituisce assassinio, secondo l'art. 112 CP, “se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perverse”. Rispetto al previgente art. 112 CP, la norma entrata in vigore il 1° gennaio 1990, anche se con un'altra terminologia, si riferisce solo alla particolare perversità dell'autore, il quale agisce “con particolare mancanza di scrupoli” quando il movente, lo scopo o il modo di agire si riveli particolarmente efferato. Pur non esauriente, tale numerazione evita che il giudice debba fondarsi esclusivamente su una clausola generale (la particolare mancanza di scrupoli) di difficile interpretazione. L'enunciazione introdotta precisa, a differenza del diritto anteriore, che determinanti sono solo le circostanze dell'atto, quelle cioè direttamente connesse con la sua consumazione; non entrano in considerazione i trascorsi dell'autore né il suo modo di comportarsi dopo l'omicidio (DTF 117 IV 369 consid. 13; v. anche DTF 118 IV 122 consid. b; Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n. 4 ad art. 112 CP). Secondo il Tribunale federale, la tipologia dell'assassino cui fa richiamo l'art. 112 CP è quella descritto dallo psichiatra Hans Binder (Der juristische und der psychiatrische Massstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, in: RPS 67/1952 pag. 324): una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, con egoismo crasso e primitivo, senza sentimenti sociali, che non tiene in alcun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse (DTF117 IV 369 consid. 13 con riferimenti; DTF 120 IV 274 consid. 3a, 118 IV 122 consid. 2b). In sintesi la particolare assenza di scrupoli, che delimita il campo d'applicazione dell'art. 112 CP, presuppone una colpa specialmente grave, legata solo alla commissione dell'atto (Corboz, loc. cit. con rinvii; CCRP, sentenza del 25 febbraio 2000 in re C. e coimputati, consid. 4a). b) Nel ritenere il ricorrente autore di assassinio (art. 112 CP) – e di rapina in correità con la moglie (art. 140 n. 1 CP) – la Corte di assise ha anzitutto rilevato che l'imputato ha aggredito, atterrato, imbavagliato e legato ____________ utilizzando una forza bruta fino a ucciderlo. Gli si è seduto sulla schiena, gli ha fratturato le costole, gli ha compresso il torace fino a bloccargli il mantice respiratorio; gli si è poi seduto sulla testa, bloccandogli le vie aeree già ostruite dal bavaglio. Nel compiere atti di tale violenza, secondo la Corte, il ricorrente si è dovuto accorgere che l'anziano stava morendo, ma non si è fermato, andando avanti fino alle estreme conseguenze. Secondo la Corte, l'imputato ha sacrificato la vita di un altro uomo, che sapeva debole e inerme per l'età, spinto da un movente particolarmente odioso, egoistico e perverso, cioè solo per derubarlo. Egli non ha esitato a uccidere – ha soggiunto la Corte – una persona che riteneva essere amica e da cui ha ricevuto del bene per togliergli il borsello e le chiavi della cassaforte. A tal fine egli non ha esitato ad aggredire e a mettere in atto contro un essere fragile una violenza talmente inaudita, sproporzionata e selvaggia da ucciderlo, lasciando visibili i segni del suo furore (fotografie agli atti). Azioni del genere, a mente dei primi giudici, denotano crasso egoismo primitivo, bruta violenza, freddezza d'animo e mancanza di sentimenti umani, come dimostrano l'immediato avido arraffare nelle tasche della vittima alla ricerca del borsello e delle chiavi per aprire la cassaforte, come pure il fatto di rovistare subito nell'appartamento alla ricerca di valori (sentenza, pag. 47 seg.). c) Alla luce di quanto precede, la condanna per assassinio non presta il fianco a critiche. Agendo nel modo descritto dalla sentenza impugnata, infierendo reiteratamente in modo brutale e violento su un soggetto anziano e cagionevole di salute nell'intento di derubarlo, non desistendo nemmeno quando l'agonizzante vittima non poteva più nuocere, il ricorrente ha dimostrato quella freddezza d'animo e quell'assenza di scrupoli che contraddistinguono l'assassinio. Non può pertanto essere seguito il ricorrente quando sostiene che nelle concrete circostanze in cui si è svolta l'azione non vi è stata disponibilità a sacrificare una vita umana per meri scopi egoistici, considerato che in fin dei conti egli è salito nell'appartamento di ____________ perché spinto dalla moglie e perché la famiglia si trovava priva di mezzi finanziari. Per soddisfare tale desiderio, foss'anche in modo illecito, non era necessario tuttavia usare una violenza del genere né cagionare una morte orrenda alla vittima. Tanto meno il ricorrente può essere seguito nella misura in cui si propone di relativizzare la gravità degli atti commessi, mettendo persino in dubbio di essersi accanito sulla vittima e di averne provocato la morte con la forza. Certo, ____________ è deceduto per soffocamento e non per i colpi ricevuti, dopo però che il ricorrente, non pago di averlo scaraventato contro lo stipite della porta, di averlo atterrato, di avergli fatto battere il volto sul pavimento, gli si è seduto sul dorso e poi sulla testa per imbavagliarlo e per legargli le mani dietro la schiena, nonostante che si fosse reso conto di avere tra le mani una persona che stava spirando. Manifestamente infondato, il ricorso va perciò respinto pure su questo punto. 7. Il ricorrente si duole, a parte tutto quanto precede, dell'entità della pena irrogatagli, definendola arbitrariamente severa alla luce delle circostanze attenuanti (collaborazione prestata e scemata responsabilità) riconosciutegli. a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione all'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g). b) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa

– pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento –  seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/ 1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione  della pena, per contro, questa Corte interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF123 IV 152 consid. 2a con richiami). c) Nella fattispecie la Corte di assise ha inflitto al ricorrente per i reati di assassinio (art. 112 CP), rapina (art. 140 n. 1 CP), infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 e 19 a LStup) la pena complessiva di 12 anni di reclusione, sottolineando l'estrema gravità oggettiva e soggettiva dei reati. Per egoistico e basso motivo – essa ha spiegato – l'imputato ha soppresso con brutalità un anziano malato, che egli considerava persino come un secondo padre. Senza remore né ripensamenti ha infierito sulla vittima, cosciente che, massacrata alle costole, imbavagliata e impedita di respirare, essa sarebbe morta nel giro di alcuni minuti. Rivelando cinismo e freddezza d'animo, il prevenuto ha poi rovistato nelle tasche dell'uomo e nell'appartamento, incurante del dramma provocato. Nemmeno quando ha avuto conferma del decesso, ha soggiunto la Corte di assise, egli si è disperato; anzi, sceso al piano inferiore per informare la moglie, è di nuovo risalito per rubare, pensando soltanto al profitto. Pur imputando spietatezza all'imputato, la prima Corte ha ritenuto di poter contenere la pena in 12 anni di reclusione per considerare la collaborazione prestata, segnatamente la confessione, il carcere preventivo sofferto, le difficili condizioni personali, familiari e sociali e, in specie, la scemata responsabilità (art. 11 CP), non tanto per quel che riguarda la capacità di valutare l'illiceità dell'agire, quanto piuttosto per quel che riguarda la capacità di determinarsi secondo tale valutazione (sentenza, pag. 49 a 53). d) Di fronte a premesse del genere non si può rimproverare ai primi giudici di avere irrogato una pena eccessivamente severa. Autore di un efferato crimine come l'assassinio di un anziano indifeso a scopo di rapina, il ricorrente non poteva contare su particolare clemenza della Corte. Ai fini della commisurazione della pena, questa ha infatti considerato in misura adeguata le circostanze attenuanti che potevano entrare in considerazione. Anche al riguardo il gravame è destinato pertanto all'insuccesso. 8. Gli oneri processuali del giudizio odierno sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà alla parte civile ____________, la quale ha presentato le osservazioni per il tramite di un legale, un'indennità di fr. 600.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia:           1. Il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia          fr. 1'400.– b) spese                            fr.    100.– fr. 1'500.– sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ di fr. 600.– per ripetibili. 3. Intimazione:

–   ____________, PCT La Stampa, 6904 Lugano;

–   avv. _____________;

–   avv. _____________;

–   avv. _____________ (per la comunione ereditaria fu ____________, parte civile);

–   Procuratore pubblico avv. ____________;

–   Corte delle assise criminali in Bellinzona;

–   Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

–   Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

–   Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

–   Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

–   Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

–   Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

–   Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

–   Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

–   Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente                                                            Il segretario N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.