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17.2000.43

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-03-15 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Sachverhalt

finanche preferibile, ma occorre spiegare perché la Corte di merito è caduta in

arbitrio. Formulato come atto di appello, su questo punto il ricorso va perciò

dichiarato inammissibile. Si ricordi, per di più, che ____________ ha ammesso

la possibilità di essere stato visto attraverso uno specchio posto fuori dalla

stanza, accreditando così la versione di ____________, il quale ha detto

appunto che mentre la vittima stava per essere imbavagliata (con l'aiuto del

ricorrente), in uno specchio egli aveva notato ____________ transitare nel

corridoio. Inoltre lo stesso ____________ ha ammesso la possibilità di essersi

recato in cucina, e al momento di fuggire il ricorrente – stando alla sua

versione – ha sentito rumori provenire proprio dalla cucina. Non è quindi

verosimile che egli si sia dileguato prima, tanto meno se si pensa che

____________, pur fungendo da “palo”, non lo aveva visto allontanarsi.

d)

Sia come sia,

accertando che il ricorrente ha abbandonato il luogo del crimine quando i

correi già stavano per legare e imbavagliare la vittima, la Corte di assise è

giunta a una conclusione esente da arbitrio. Legittimamente i primi giudici

potevano infatti desumere che il ricorrente aveva avuto il tempo di constatare

che i correi stavano agendo con determinazione nei confronti dell'anziana,

avvolgendole ripetutamente il capo con nastro adesivo, non solo sulla base dei

verbali dei correi (riportati nella sentenza), ma anche sulla base delle

dichiarazioni dell'imputato medesimo. Non appena raggiunto dai compagni dopo la

rapina, in effetti, il ricorrente ha domandato subito a ____________ se si

fosse prestata la debita attenzione al modo in cui era stata legata la donna,

biasimandolo per il comportamento tenuto nei confronti di ____________, al

quale egli aveva dovuto liberare il naso perché potesse almeno respirare. Visto

che l'interlocutore non reagiva, egli ha dubitato che i correi avessero

esagerato e ha chiesto di nuovo se fossero stati attenti (sentenza, pag. 26 con

riferimento al verbale PP act. 88). La prima Corte ha pure ricordato che lo

stesso imputato ha chiarito a che cosa alludesse quando aveva confidato agli

inquirenti di avere avuto un “totale cedimento psicologico” al momento di

lasciare la casa (verbale del 19 settembre 1999, pag. 7, act. 113), spiegando

che gli era come caduto un muro davanti dopo avere “capito realmente cosa stava

succedendo” (act. 113, pag. 7). Come ha precisato poi al dibattimento, egli si

era reso conto che ____________ e ____________ stavano compiendo un atto

assurdo, vergognoso, assolutamente contrario ai suoi principi (sentenza, pag.

22). Tant'è che egli aveva già cominciato a esitare dopo avere visto in che

modo era stato immobilizzato ____________ (sentenza, pag. 22), sostendo di

averlo parzialmente liberato del nastro adesivo (pag. 29–30).

e)

Ciò posto,

non può essere considerato arbitrario l'accertamento, secondo cui il ricorrente

è fuggito quando l'immobilizzazione e l'imbavagliamento di ____________ erano

ormai in atto. Né le ulteriori argomentazioni del ricorrente, per altro di

chiara connotazione appellatoria, consentono di definire insostenibile la

sentenza impugnata. Quanto alla deduzione dei primi giudici, per i quali il

ricorrente non poteva non prendere in considerazione l'esito tragico dell'azione

cui egli stesso aveva dato avvio (sentenza, pag. 29), essa non presta il fianco

alla critica. Data la sua posizione di garante per la situazione di grave pericolo

che aveva contribuito a creare (sentenza, pag. 29), il ricorrente non può giovarsi

dal fatto di essere fuggito nel corso della rapina. Constatata l'imperizia e il

nervosismo dei correi, la pericolosità del nastro adesivo quando era stato

imbavagliato ____________, egli non ha fatto alcunché per distogliere i correi

dal criminoso proposito, ma si è limitanto a darsi alla fuga. Comportandosi in

tal modo, anch'egli deve rispondere perciò del fatale epilogo, come hanno spiegato

i primi giudici, alle cui pertinenti considerazioni si rinvia (sentenza, pag.

29–30).

3.

Il ricorrente insorge contro il ruolo di garante attribuitogli nella

sentenza impugnata, asserendo di non avere contribuito a creare alcun pericolo,

non avendo partecipato all'immobilizzazione della vittima. Egli dimentica però

che la prima Corte non gli ha fatto carico di avere personalmente partecipato a

tale azione (ciò  che per altro ____________ e ____________ avevano inizialmente

dichiarato), ma di avere lasciato l'anziana donna alla mercé dei correi,

consapevole – avendolo potuto constatare – che per impedirle di gridare costoro

stavano usando le maniere forti (sentenza, pag. 23). Pure al proposito il

ricorso è destinato perciò all'insuccesso.

4.

Il ricorrente assevera che la prima Corte non ha ravvisato una

situazione di pericolo nell'immobilizzazione di ____________. Al momento in cui

i correi hanno imbavagliato la donna egli poteva quindi contare sul fatto che

le cose sarebbero andate lisce. In realtà, l'argomentazione cade nel vuoto. A

prescindere dal fatto che la Corte di assise non ha affatto relativizzato

l'azione criminosa contro ____________, la situazione non era la stessa, poiché

– stando ai vincolanti accertamenti contenuti nella sentenza impugnata –

____________ aveva opposto resistenza, costringendo gli autori a fare uso delle

maniere forti. Inoltre l'azione si stava svolgendo in un crescendo di tensione

a causa del progressivo nervosismo e dell'imperizia dei correi (sentenza, pag.

29). D'altro canto, il ricorrente medesimo ha ammesso di avere intuito i rischi

insiti nell'uso di nastro adesivo verso le vittime, sostenendo – senza essere

creduto (sentenza, pag. 19) – di avere tolto dalla bocca e dal naso di

____________ il pericoloso bavaglio. Certo, egli assevera che nei confronti di

____________ i correi hanno comunque agito diversamente, avvolgendo alla vittima

tutto il capo. Nel verbale del 27 luglio 1999 (act. 88) egli stesso aveva

riferito però di avere insistentemente domandato a ____________ – una volta che

questi lo aveva raggiunto dopo la rapina – se avessero fatto attenzione, visto

il modo in cui era stato legato e imbavagliato ____________. Egli si sentiva

perciò insicuro per l'imperizia dei correi. Non poteva dunque presumere che nei

confronti di ____________ le cose andassero meglio. Anche su questo punto il ricorso

si dimostra perciò inconsistente.

5.

Il ricorrente fa valere che alla condanna per omicidio intenzionale

osta, comunque sia, il principio

in dubio pro reo

, poiché un'oggettiva

valutazione delle prove lascia seri dubbi sulla sua colpevolezza. Ora, precetto

in questione, discendente dalla presunzione d'innocenza garantita dagli art. 6

par. 2 CEDU e 32 cpv. 1 Cost.), ha duplice portata: come norma sulla

valutazione

delle prove

esso fa sì che il giudice non possa dichiararsi convinto di una

fattispecie più sfavorevole all'imputato quando un apprezzamento oggettivo

delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasci sussistere dubbi

insopprimibili sulla colpevolezza; come norma sull'

onere della prova

fa

carico alla Stato di dimostrare la colpevolezza dell'accusato, nel senso che

non spetta a quest'ultimo dimostrare la propria innocenza (DTF inedita del 25

settembre 200 in re S. consid. 2b; cfr. anche DTF120 Ia 36 consid. 2c con

riferimenti di dottrina). Nel caso in esame il ricorrente invoca la massima

in

dubio pro reo

come norma sulla valutazione delle prove. Questa non impone

però che le risultanze istruttorie inducano a un assoluto convincimento di

colpevolezza, giacché dubbi teorici sono sempre possibili. Esige semplicemente

che il giudice rinunci a condannare l'imputato se una valutazione oggettiva

delle prove lasci dubbi rilevanti sulla colpevolezza. Ciò non esclude, ad ogni

buon conto, che il giudice possa avere legittime ragioni oggettive per ritenere

perfettamente sostenibile una soluzione piuttosto che un'altra, apparentemente

sostenibile anch'essa, ma meno verosimile (DTF inedita del 25 settembre 2000 in

re S., consid. 2b).

Nel

caso specifico la Corte di assise non ha condannato il ricorrente quantunque un

apprezzamento non arbitrario delle risultanze istruttorie nel loro complesso

lasciasse oggettivamente sussistere dubbi sulla sua colpevolezza. Le iniziali

confessioni dei correi, le preoccupazioni manifestate dal ricorrente a

____________ subito dopo la rapina e le ammissioni dello stesso ricorrente, che

al dibattimento ha dichiarato di avere capito che ____________ e ____________

stavano agendo in modo assurdo (sentenza, pag. 22), sono indizi chiari e

convergenti, che consentono deduzioni logiche e rigorose. Anche per quel che è

del principio

in dubio pro reo

l'impugnativa del ricorrente manca perciò

di fondatezza.

6.

Il ricorrente si duole, a parte tutto quanto precede, dell'entità

della pena irrogatagli, definita arbitrariamente severa.

a)

Il giudice

commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere,

della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La

gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A

tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze

esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato

ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito,

ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così

via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua

situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione

seguita, l'integrazione sociale, egli eventuali precedenti e la reputazione in

genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea

di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di

andamento (DTF 124 IV 47 consid. 2 d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e

116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi

analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre

esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF

118 IV 350 consid. 2g).

b)

Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di

ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve

indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non

necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso

possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo

ragionamento e controllare l'applicazione della legge (

Queloz

, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral

en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1996 pag. 136

segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti

edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla

Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per

contro, questa Corte interviene solo – come il Tribunale federale – ove il

giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al

punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123

IV 152 consid. 2a con richiami).

c)

Nella fattispecie

la Corte di assise ha inflitto all'imputato 11 anni di reclusione rilevando

anzitutto l'estrema gravità del reato. Una rapina a due anziani, soli e in

piena notte nella loro abitazione, i quali vengono sorpresi nel sonno da tre uomini

mascherati, che li aggrediscono, li legano e le imbavagliano causa già di per

sé un trauma. Nel caso specifico poi il crimine aveva cagionato l'orribile

morte per asfissia di una vittima. Per di più, ha rilevato la Corte, l'imputato

ha agito per lucro in una situazione esistenziale sì disagevole, ma per nulla

drammatica. Come circostanze attenuanti, la prima Corte ha comunque

riconosciuto che la morte dell'anziana vittima si è rivelata un imprevisto,

ancorché colpevole, e non era stata direttamente voluta, che inoltre la responsabilità

del ricorrente per il tragico evento è di carattere omissivo e che la sua fuga

era conseguente a una crisi di coscienza. A favore del prevenuto i primi

giudici hanno considerato altresì l'incensuratezza e il fatto che, nonostante

la latitanza, egli aveva continuato a condurre una vita corretta. Per quanto

gravissimo, l'atto criminale può dunque essere considerato un “unicum”

(sentenza, pag. 30 e 31).

d)

Ricordate le

circostanze attenuanti, in particolare il fatto che per finire egli ha compiuto

unicamente un reato per omissione, il ricorrente reputa eccessivamente severa

la condanna irrogatagli se raffrontata a pene pronunciate dalle Corti ticinesi

negli ultimi 25 anni per reati di rapina aggravata e omicidio, tanto più – egli

sostiene – che mancano riferimenti di giurisprudenza in casi di omicidio per

omissione. Insiste perciò nel far valere che la Corte di assise avrebbe dovuto

considerare maggiormente le circostanze attenuanti; sarebbe infatti arbitrario

– egli spiega – condannarlo per omicidio commesso per omissione alla stessa

pena inflitta dalle nostre Corti per omicidi commessi con un'azione diretta,

come nei casi __________ e __________.

aa)

Il principio della parità di

trattamento nella commisurazione della pena può essere invocato solo nelle rare

ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano

luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra imputati o con processi

analoghi suole invece essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in

base alle sue individualità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150;

Corboz

, La motivation de la peine, in:

ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c). Ne segue che

in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione

penale interviene solo – come il Tribunale federale – quando il giudice del

merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo a

una disparità flagrante (DTF inedita del 6 marzo 1998 in re M., consid. 4b in fine).

bb)

Limitandosi a richiamare precedenti

giurisprudenziali con riferimento alla natura dei crimini, il ricorrente non

dimostra ancora dove risiederebbe la pretesa disparità di trattamento né, in

particolare, per quali ragioni la Corte di assise avrebbe abusato del proprio

potere di apprezzamento pronunciando una condanna a 11 anni di reclusione per i

reati di rapina aggravata (art. 140 n. 3 CP) e di omicidio intenzionale (art.

111 CP) commessi nei modi e nelle circostanze illustrate nella sentenza

impugnata. Carente di motivazione, il ricorso sfugge su questo punto a un esame

di merito e va perciò  dichiarato inammissibile.

cc)

Per quanto riguarda la critica

alla prima Corte di non avere considerato appieno le circostanze attenuanti da

essa medesima riconosciute, si può convenire che la pena inflitta al ricorrente

è severa. Nessuno degli autori aveva previsto nel piano d'azione la morte di

una delle vittime e il ricorrente non ha materialmente partecipato all'azione

rivelatasi fatale per ____________. Fuggendo mentre i correi stavano legando e

imbavagliando la vittima egli non poteva tuttavia ignorare le conseguenze del

crimine. D'altro lato egli non poteva nemmeno confidare sull'indulgenza della

Corte di assise (né si sono dimostrati indulgenti i giudici italiani verso gli

altri correi), ove si consideri che le persone aggredite, legate e imbavagliate

a scopo di rapina in piena notte erano due persone anziane (una ottantenne,

l'altra ottantaseienne) e perciò particolarmente vulnerabili. In condizioni del

genere la mancanza di scrupoli degli autori risulta evidente. Nel suo esito la

condanna a 11 anni di reclusione non costituisce pertanto la risultante di un

eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento.

7.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese

l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia      fr. 1'400.–

b)

spese                         fr.    100.–

fr.

1'500.–

sono

posti a carico del ricorrente.

3.

Intimazione

a:

–   ____________,

c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

–   avv.

_____________;

–   Procuratore

pubblico avv. _____________;

–   Corte

delle assise criminali di Lugano;

–   Comando

della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

–   Dipartimento

delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

–   Dipartimento

delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807

Taverne;

–   Ufficio

cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

–   Direzione

del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

–   Ministero

pubblico della Confederazione, 3003 Berna.

la Corte di

cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il

segretario

N.B.:

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la

comunicazione del dispositivo.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Il ricorrente contesta anzitutto l'accertamento della Corte di assise,

secondo cui egli – nella versione a lui più favorevole – si sarebbe dato alla

fuga non subito dopo avere aggredito ____________, ma quando ____________ e

____________ erano già all'opera per neutralizzare la vittima. Ricordati gli

indizi sui quali la prima Corte ha fondato il proprio convincimento (le

dichiarazioni rese da ____________ e ____________ agli inquirenti italiani poco

dopo l'arresto), egli rimprovera ai primi giudici di essere caduti in arbitrio

non accertando che egli ha, invece, lasciato l'appartamento prima che i correi

legassero e imbavagliassero la donna con nastro adesivo. A suo giudizio la

Corte di merito avrebbe arbitrariamente trascurato le successive ritrattazioni

e precisazioni apportate dai correi nel seguito del procedimento, che lo

scagionano. Senza errare manifestamente, egli conclude, la Corte di assise non

poteva perciò stabilire i fatti facendo capo per altro a una via di mezzo tra

quanto da lui sostenuto e tra quanto riferito dai coautori.

a)

Pur

accertando che il ricorrente ha lasciato l'appartamento prima dei correi, i

primi giudici hanno escluso che egli se ne sia andato subito dopo avere aggredito

l'anziana. Nell'ipotesi più favorevole, ha soggiunto la Corte, egli si è dato alla

fuga quando ____________ e ____________ già stavano applicando alla vittima il

nastro adesivo (sentenza, pag. 23 con riferimento a pag. 20 segg.). Nel suo

verbale istruttorio del 16 giugno 1995 – essa ha rilevato – ____________ ha

riferito che ____________ ha messo il nastro sulla bocca della donna mentre lui

e il ricorrente la tenevano immobilizzata, ammettendo quindi che il ricorrente

era presente durante l'intera fase dell'operazione (sentenza, pag. 23). Rifiutatosi

di rilasciare qualsiasi dichiarazione al dibattimento italiano, nel verbale

rogatoriale del 2 dicembre 1999 ____________ – sempre secondo la Corte di

assise – ha in un primo momento tentato di scagionare il prevenuto; posto però

di fronte alle precise rivelazioni rese nel verbale del 16 giugno 1995, per

finire egli ha confermato la prima versione (sentenza, pag. 23 con riferimento

ad act. 125, pag. 5–7). Anche ____________, ha soggiunto la Corte, in un primo

tempo ha ricordato gli eventi nello stesso modo, riferendo nel verbale del 2

novembre 1995 che il ricorrente aveva partecipato all'immobilizzazione della

vittima dall'inizio alla fine (sentenza, pag. 24). Successivamente egli ha

cambiato più volte versione, coinvolgendo persino (falsamente) ____________ e

tentando di far credere che il prevenuto fosse fuggito prima (pag. 24 con

riferimento al verbale del 23 novembre 1995 e al dibattimento in Italia).

____________, che fungeva da “palo” e che sarebbe entrato nell'appartamento

senza attendere il via libera (dopo essere stato visto da ____________

transitare nel corridoio mentre ____________ stava imbavagliando e legando la

vittima), non ha visto però il ricorrente allontanarsi (sentenza, pag. 25).

b)

In sintesi la

Corte di merito ha quindi accertato che il ricorrente ha aggredito la vittima

per primo, tappandole la bocca, afferrandola per un braccio e consegnandola a

____________ e ____________, quest'ultimo munito del nastro adesivo. Ha pure

accertato che l'imputato si era reso conto che la vittima opponeva resistenza,

sicché occorreva un'azione più decisa. Rilevato che egli aveva ancora in mente

il modo in cui ____________ era stato trattato e constatato il nervosismo dei

correi, oltre alla loro imperizia, la prima Corte ha ritenuto per finire che

l'imputato aveva capito – anzi, ha ammesso di avere capito – quanto stava succedendo,

tanto da indurlo a chiedere a ____________, ancorché più tardi, se essi avevano

prestato attenzione, riferendosi evidentemente all'imbavagliamento (sentenza,

pag. 29).

c)

Di fronte alle precise dichiarazioni di ____________ e

____________ nei verbali citati dalla sentenza di assise, ci si potrebbe

finanche chiedere se la Corte di merito avesse motivo per sfumare gli

accertamenti sui tempi e i modi in cui l'imputato aveva partecipato

all'imbavagliamento di ____________. Essa avrebbe anche potuto accertare che il

ricorrente aveva cooperato all'operazione dall'inizio alla fine, come hanno riferito

____________ (verbali del 15 giugno 1995 e del 2 dicembre 1995) e ____________

(verbale del 2 novembre 1999). Del resto il ricorrente non dimostra lontanamente

perché sarebbe arbitrario credere alle prime dichiarazioni rese dai correi

sulla sua effettiva partecipazione. Con argomenti appellatori egli ribadisce

che ____________ e ____________ hanno poi cambiato versione. Inoltre egli

insiste nel puntualizzare il senso da attribuire a determinate loro

affermazioni, in particolare a quelle compromettenti di ____________ (finanche

intenzionato a scrivere un libro sulla vicenda), frutto a suo dire di

rassegnazione. Ma ciò non basta per motivare un ricorso fondato sul divieto

dell'arbitrio, in cui non è sufficiente prospettare una versione dei fatti

finanche preferibile, ma occorre spiegare perché la Corte di merito è caduta in

arbitrio. Formulato come atto di appello, su questo punto il ricorso va perciò

dichiarato inammissibile. Si ricordi, per di più, che ____________ ha ammesso

la possibilità di essere stato visto attraverso uno specchio posto fuori dalla

stanza, accreditando così la versione di ____________, il quale ha detto

appunto che mentre la vittima stava per essere imbavagliata (con l'aiuto del

ricorrente), in uno specchio egli aveva notato ____________ transitare nel

corridoio. Inoltre lo stesso ____________ ha ammesso la possibilità di essersi

recato in cucina, e al momento di fuggire il ricorrente – stando alla sua

versione – ha sentito rumori provenire proprio dalla cucina. Non è quindi

verosimile che egli si sia dileguato prima, tanto meno se si pensa che

____________, pur fungendo da “palo”, non lo aveva visto allontanarsi.

d)

Sia come sia,

accertando che il ricorrente ha abbandonato il luogo del crimine quando i

correi già stavano per legare e imbavagliare la vittima, la Corte di assise è

giunta a una conclusione esente da arbitrio. Legittimamente i primi giudici

potevano infatti desumere che il ricorrente aveva avuto il tempo di constatare

che i correi stavano agendo con determinazione nei confronti dell'anziana,

avvolgendole ripetutamente il capo con nastro adesivo, non solo sulla base dei

verbali dei correi (riportati nella sentenza), ma anche sulla base delle

dichiarazioni dell'imputato medesimo. Non appena raggiunto dai compagni dopo la

rapina, in effetti, il ricorrente ha domandato subito a ____________ se si

fosse prestata la debita attenzione al modo in cui era stata legata la donna,

biasimandolo per il comportamento tenuto nei confronti di ____________, al

quale egli aveva dovuto liberare il naso perché potesse almeno respirare. Visto

che l'interlocutore non reagiva, egli ha dubitato che i correi avessero

esagerato e ha chiesto di nuovo se fossero stati attenti (sentenza, pag. 26 con

riferimento al verbale PP act. 88). La prima Corte ha pure ricordato che lo

stesso imputato ha chiarito a che cosa alludesse quando aveva confidato agli

inquirenti di avere avuto un “totale cedimento psicologico” al momento di

lasciare la casa (verbale del 19 settembre 1999, pag. 7, act. 113), spiegando

che gli era come caduto un muro davanti dopo avere “capito realmente cosa stava

succedendo” (act. 113, pag. 7). Come ha precisato poi al dibattimento, egli si

era reso conto che ____________ e ____________ stavano compiendo un atto

assurdo, vergognoso, assolutamente contrario ai suoi principi (sentenza, pag.

22). Tant'è che egli aveva già cominciato a esitare dopo avere visto in che

modo era stato immobilizzato ____________ (sentenza, pag. 22), sostendo di

averlo parzialmente liberato del nastro adesivo (pag. 29–30).

e)

Ciò posto,

non può essere considerato arbitrario l'accertamento, secondo cui il ricorrente

è fuggito quando l'immobilizzazione e l'imbavagliamento di ____________ erano

ormai in atto. Né le ulteriori argomentazioni del ricorrente, per altro di

chiara connotazione appellatoria, consentono di definire insostenibile la

sentenza impugnata. Quanto alla deduzione dei primi giudici, per i quali il

ricorrente non poteva non prendere in considerazione l'esito tragico dell'azione

cui egli stesso aveva dato avvio (sentenza, pag. 29), essa non presta il fianco

alla critica. Data la sua posizione di garante per la situazione di grave pericolo

che aveva contribuito a creare (sentenza, pag. 29), il ricorrente non può giovarsi

dal fatto di essere fuggito nel corso della rapina. Constatata l'imperizia e il

nervosismo dei correi, la pericolosità del nastro adesivo quando era stato

imbavagliato ____________, egli non ha fatto alcunché per distogliere i correi

dal criminoso proposito, ma si è limitanto a darsi alla fuga. Comportandosi in

tal modo, anch'egli deve rispondere perciò del fatale epilogo, come hanno spiegato

i primi giudici, alle cui pertinenti considerazioni si rinvia (sentenza, pag.

29–30).

E. 3 Il ricorrente insorge contro il ruolo di garante attribuitogli nella sentenza impugnata, asserendo di non avere contribuito a creare alcun pericolo, non avendo partecipato all'immobilizzazione della vittima. Egli dimentica però che la prima Corte non gli ha fatto carico di avere personalmente partecipato a tale azione (ciò  che per altro ____________ e ____________ avevano inizialmente dichiarato), ma di avere lasciato l'anziana donna alla mercé dei correi, consapevole – avendolo potuto constatare – che per impedirle di gridare costoro stavano usando le maniere forti (sentenza, pag. 23). Pure al proposito il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.

E. 4 Il ricorrente assevera che la prima Corte non ha ravvisato una situazione di pericolo nell'immobilizzazione di ____________. Al momento in cui i correi hanno imbavagliato la donna egli poteva quindi contare sul fatto che le cose sarebbero andate lisce. In realtà, l'argomentazione cade nel vuoto. A prescindere dal fatto che la Corte di assise non ha affatto relativizzato l'azione criminosa contro ____________, la situazione non era la stessa, poiché

– stando ai vincolanti accertamenti contenuti nella sentenza impugnata – ____________ aveva opposto resistenza, costringendo gli autori a fare uso delle maniere forti. Inoltre l'azione si stava svolgendo in un crescendo di tensione a causa del progressivo nervosismo e dell'imperizia dei correi (sentenza, pag. 29). D'altro canto, il ricorrente medesimo ha ammesso di avere intuito i rischi insiti nell'uso di nastro adesivo verso le vittime, sostenendo – senza essere creduto (sentenza, pag. 19) – di avere tolto dalla bocca e dal naso di ____________ il pericoloso bavaglio. Certo, egli assevera che nei confronti di ____________ i correi hanno comunque agito diversamente, avvolgendo alla vittima tutto il capo. Nel verbale del 27 luglio 1999 (act. 88) egli stesso aveva riferito però di avere insistentemente domandato a ____________ – una volta che questi lo aveva raggiunto dopo la rapina – se avessero fatto attenzione, visto il modo in cui era stato legato e imbavagliato ____________. Egli si sentiva perciò insicuro per l'imperizia dei correi. Non poteva dunque presumere che nei confronti di ____________ le cose andassero meglio. Anche su questo punto il ricorso si dimostra perciò inconsistente.

E. 5 Il ricorrente fa valere che alla condanna per omicidio intenzionale osta, comunque sia, il principio in dubio pro reo, poiché un'oggettiva valutazione delle prove lascia seri dubbi sulla sua colpevolezza. Ora, precetto in questione, discendente dalla presunzione d'innocenza garantita dagli art. 6 par. 2 CEDU e 32 cpv. 1 Cost.), ha duplice portata: come norma sulla valutazione delle prove esso fa sì che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasci sussistere dubbi insopprimibili sulla colpevolezza; come norma sull'onere della prova fa carico alla Stato di dimostrare la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non spetta a quest'ultimo dimostrare la propria innocenza (DTF inedita del 25 settembre 200 in re S. consid. 2b; cfr. anche DTF120 Ia 36 consid. 2c con riferimenti di dottrina). Nel caso in esame il ricorrente invoca la massima in dubio pro reo come norma sulla valutazione delle prove. Questa non impone però che le risultanze istruttorie inducano a un assoluto convincimento di colpevolezza, giacché dubbi teorici sono sempre possibili. Esige semplicemente che il giudice rinunci a condannare l'imputato se una valutazione oggettiva delle prove lasci dubbi rilevanti sulla colpevolezza. Ciò non esclude, ad ogni buon conto, che il giudice possa avere legittime ragioni oggettive per ritenere perfettamente sostenibile una soluzione piuttosto che un'altra, apparentemente sostenibile anch'essa, ma meno verosimile (DTF inedita del 25 settembre 2000 in re S., consid. 2b). Nel caso specifico la Corte di assise non ha condannato il ricorrente quantunque un apprezzamento non arbitrario delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi sulla sua colpevolezza. Le iniziali confessioni dei correi, le preoccupazioni manifestate dal ricorrente a ____________ subito dopo la rapina e le ammissioni dello stesso ricorrente, che al dibattimento ha dichiarato di avere capito che ____________ e ____________ stavano agendo in modo assurdo (sentenza, pag. 22), sono indizi chiari e convergenti, che consentono deduzioni logiche e rigorose. Anche per quel che è del principio in dubio pro reo l'impugnativa del ricorrente manca perciò di fondatezza.

E. 6 Il ricorrente si duole, a parte tutto quanto precede, dell'entità

della pena irrogatagli, definita arbitrariamente severa.

a)

Il giudice

commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere,

della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La

gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A

tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze

esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato

ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito,

ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così

via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua

situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione

seguita, l'integrazione sociale, egli eventuali precedenti e la reputazione in

genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea

di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di

andamento (DTF 124 IV 47 consid. 2 d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e

116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi

analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre

esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF

118 IV 350 consid. 2g).

b)

Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di

ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve

indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non

necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso

possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo

ragionamento e controllare l'applicazione della legge (

Queloz

, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral

en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1996 pag. 136

segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti

edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla

Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per

contro, questa Corte interviene solo – come il Tribunale federale – ove il

giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al

punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123

IV 152 consid. 2a con richiami).

c)

Nella fattispecie

la Corte di assise ha inflitto all'imputato 11 anni di reclusione rilevando

anzitutto l'estrema gravità del reato. Una rapina a due anziani, soli e in

piena notte nella loro abitazione, i quali vengono sorpresi nel sonno da tre uomini

mascherati, che li aggrediscono, li legano e le imbavagliano causa già di per

sé un trauma. Nel caso specifico poi il crimine aveva cagionato l'orribile

morte per asfissia di una vittima. Per di più, ha rilevato la Corte, l'imputato

ha agito per lucro in una situazione esistenziale sì disagevole, ma per nulla

drammatica. Come circostanze attenuanti, la prima Corte ha comunque

riconosciuto che la morte dell'anziana vittima si è rivelata un imprevisto,

ancorché colpevole, e non era stata direttamente voluta, che inoltre la responsabilità

del ricorrente per il tragico evento è di carattere omissivo e che la sua fuga

era conseguente a una crisi di coscienza. A favore del prevenuto i primi

giudici hanno considerato altresì l'incensuratezza e il fatto che, nonostante

la latitanza, egli aveva continuato a condurre una vita corretta. Per quanto

gravissimo, l'atto criminale può dunque essere considerato un “unicum”

(sentenza, pag. 30 e 31).

d)

Ricordate le

circostanze attenuanti, in particolare il fatto che per finire egli ha compiuto

unicamente un reato per omissione, il ricorrente reputa eccessivamente severa

la condanna irrogatagli se raffrontata a pene pronunciate dalle Corti ticinesi

negli ultimi 25 anni per reati di rapina aggravata e omicidio, tanto più – egli

sostiene – che mancano riferimenti di giurisprudenza in casi di omicidio per

omissione. Insiste perciò nel far valere che la Corte di assise avrebbe dovuto

considerare maggiormente le circostanze attenuanti; sarebbe infatti arbitrario

– egli spiega – condannarlo per omicidio commesso per omissione alla stessa

pena inflitta dalle nostre Corti per omicidi commessi con un'azione diretta,

come nei casi __________ e __________.

aa)

Il principio della parità di

trattamento nella commisurazione della pena può essere invocato solo nelle rare

ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano

luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra imputati o con processi

analoghi suole invece essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in

base alle sue individualità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150;

Corboz

, La motivation de la peine, in:

ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c). Ne segue che

in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione

penale interviene solo – come il Tribunale federale – quando il giudice del

merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo a

una disparità flagrante (DTF inedita del 6 marzo 1998 in re M., consid. 4b in fine).

bb)

Limitandosi a richiamare precedenti

giurisprudenziali con riferimento alla natura dei crimini, il ricorrente non

dimostra ancora dove risiederebbe la pretesa disparità di trattamento né, in

particolare, per quali ragioni la Corte di assise avrebbe abusato del proprio

potere di apprezzamento pronunciando una condanna a 11 anni di reclusione per i

reati di rapina aggravata (art. 140 n. 3 CP) e di omicidio intenzionale (art.

111 CP) commessi nei modi e nelle circostanze illustrate nella sentenza

impugnata. Carente di motivazione, il ricorso sfugge su questo punto a un esame

di merito e va perciò  dichiarato inammissibile.

cc)

Per quanto riguarda la critica

alla prima Corte di non avere considerato appieno le circostanze attenuanti da

essa medesima riconosciute, si può convenire che la pena inflitta al ricorrente

è severa. Nessuno degli autori aveva previsto nel piano d'azione la morte di

una delle vittime e il ricorrente non ha materialmente partecipato all'azione

rivelatasi fatale per ____________. Fuggendo mentre i correi stavano legando e

imbavagliando la vittima egli non poteva tuttavia ignorare le conseguenze del

crimine. D'altro lato egli non poteva nemmeno confidare sull'indulgenza della

Corte di assise (né si sono dimostrati indulgenti i giudici italiani verso gli

altri correi), ove si consideri che le persone aggredite, legate e imbavagliate

a scopo di rapina in piena notte erano due persone anziane (una ottantenne,

l'altra ottantaseienne) e perciò particolarmente vulnerabili. In condizioni del

genere la mancanza di scrupoli degli autori risulta evidente. Nel suo esito la

condanna a 11 anni di reclusione non costituisce pertanto la risultante di un

eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento.

E. 7 Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia:           1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 1'400.– b) spese                         fr.    100.– fr. 1'500.– sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a:

–   ____________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

–   avv. _____________;

–   Procuratore pubblico avv. _____________;

–   Corte delle assise criminali di Lugano;

–   Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

–   Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

–   Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

–   Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

–   Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

–   Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna. la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente                                                            Il segretario N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.43 Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.43 Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.43

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 17.2000.00043 Lugano 15 marzo 2001 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, G.A. Bernasconi e Cometta segretario: Isotta, cancelliere sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 ottobre 2000 presentato da ____________, (patrocinato dall'avv. __________) contro la sentenza emanata il 6 settembre 2000 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei suoi confronti; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese. Ritenuto in fatto:                 A. Nella primavera del 1995 ____________ e ____________ hanno deciso di introdursi nell'abitazione di ____________ (allora ottantenne) e di ____________ (allora ottantaseienne), al primo piano di uno stabile a ____________ in cui si trovava, al pianterreno, il ristorante “____________” da costoro gestito. Essi intendevano appropriarsi di valori considerevoli, non dichiarati al fisco, custoditi nell'appartamento occupato dai due anziani, che essi avevano conosciuto, come muratori, durante lavori di sistemazione dell'edificio commissionati dal proprietario ____________. In vista del colpo i due hanno ingaggiato ____________ e ____________. Ritrovatosi sul posto la sera del 6 aprile 1995, il quartetto ha poi progettato di perpetrare il colpo la sera del 10 aprile successivo. Non fidandosi più di ____________, ____________ ha fatto capo al conoscente ____________, che per finire ha accettato di partecipare all'azione, da anticipare all'insaputa di ____________ nella notte fra l'8 e il 9 aprile 1995. B. Verso la mezzanotte ____________, ____________, ____________ e ____________ si sono incontrati in una pizzeria di ____________ (Varese). Con due automobili, l'una guidata da ____________ e l'altra da ____________, essi hanno raggiunto il Gambarogno. Giunti nei pressi di ____________, dove ____________ ha posteggiato il suo veicolo, i quattro hanno proseguito sull'automobile guidata da ____________. Posteggiata più avanti anche tale vettura, essi si sono avvicinati allo stabile a piedi. ____________, ____________ e ____________ hanno quindi atteso che ____________, il quale conosceva gli ingressi dell'abitazione, si affacciasse a un balconcino sul retro della casa, dopo avere aperto una porta finestra. Con il volto coperto, i tre sono così penetrati nell'appartamento, dove hanno affrontato ____________, che nel frattempo si era destato e che stava per sorprenderli. ____________ lo ha afferrato per il braccio e gli ha tappato la bocca, ____________ e ____________ lo hanno gettato su un letto, gli hanno legato le mani dietro la schiena con nastro adesivo e gli hanno avvolto sul viso una fodera di piumino, assicurandola con lo stesso nastro. ____________, ____________ e ____________ hanno poi raggiunto la camera dove dormiva ____________. Colta di sorpresa, l'anziana ha tentato di urlare. ____________ le ha però chiuso la bocca con una mano, procurandosi nella colluttazione un graffio alla guancia sinistra. C. Quanto è accaduto in seguito ha formato oggetto di versioni contrastanti. ____________ ha sostenuto di avere preso paura e di avere lasciato subito l'appartamento, dirigendosi a piedi lungo la ferrovia sino a raggiungere l'automobile di ____________. ____________ e ____________ hanno affermato invece, in un primo momento, di avere dato man forte ad ____________ nella camera da letto. Mentre ____________ e ____________ tenevano ferma la donna, ____________ le ha applicato nastro adesivo sul volto, girandolo più volte attorno al capo. In un secondo tempo ____________ ha poi tentato di ritrattare, salvo ricredersi di lì a breve. Anche ____________ ha raccontato a sua volta versioni diverse, coinvolgendo persino – falsamente – ____________: ha sostenuto che ____________ se n'era andato dopo che la vittima, legata, s'era messa a urlare, asserendo per finire che ____________ non l'aveva nemmeno aiutato a legare l'anziana, essendosi dato alla fuga proprio mentre egli era intento a quell'operazione, aiutato da ____________. D. ____________ è riuscito a liberarsi dopo che gli autori avevano lasciato l'appartamento con un bottino di circa fr. 4'000.–. Raggiunta la camera dell'amica, egli l'ha soccorsa levandole il bavaglio di nastro adesivo. ____________ tuttavia era già deceduta per asfissia meccanica violenta in seguito all'occlusione delle vie respiratorie causata dal nastro adesivo. ____________ è poi stato arrestato in Italia unitamente ai correi il 6 maggio 1995, ma è stato scarcerato per un vizio di forma il 19 maggio successivo dal Tribunale di Varese. Resosi latitante, egli è stato arrestato nuovamente in Germania il 4 luglio 1998 in seguito a un ordine di arresto internazionale con richiesta di estradizione spiccato dall'Italia. Se non che, tale domanda è stata respinta dalle autorità tedesche. In forza di un'analoga istanza da parte della Svizzera, ____________ è stato posto in carcere estradizionale il 19 novembre 1998 ed è infine stato consegnato alla Svizzera il 2 marzo 1999. E. Con sentenza del 18 luglio 1996 la Corte di assise di Varese ha riconosciuto ____________, ____________, ____________ e ____________ (in contumacia) autori colpevoli di rapina aggravata e omicidio intenzionale, condannando i primi tre a 25 anni di reclusione e ____________ a 24 anni di reclusione, oltre al pagamento di una multa (act. 34). Con sentenza del 14 marzo 1997 pronunciata dalla Corte d'appello la pena a carico di ____________ è stata ridotta a 17 anni di reclusione. La Corte di cassazione, adita dal condannato, ha rinviato gli atti a un'altra Corte d'appello per la ricommisurazione della pena. Constatato il legittimo impedimento a comparire di ____________, quest'ultima non lo ha giudicato. F. Con sentenza del 6 settembre 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto ____________ autore colpevole di rapina aggravata nei confronti di ____________ e ____________, siccome commessa dimostrando particolare pericolosità, come pure autore colpevole di omicidio intenzionale per avere concorso a cagionare durante l'esecuzione della rapina la morte di ____________. In applicazione della pena, essa lo ha condannato a 11 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e all'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per 15 anni. G. Contro la sentenza appena citata ____________ ha inoltrato il 6 settembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 17 ottobre successivo, egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di omicidio intenzionale, con conseguente riduzione della pena privativa della libertà e del periodo di espulsione; in subordine egli postula, comunque sia, una riduzione della pena privativa della libertà e dell'espulsione. Nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Considerando in diritto:               1. Il ricorrente si duole anzitutto di un arbitrario accertamento dei fatti posti a fondamento della condanna per omicidio intenzionale (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto essa appaia preferibile. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 I 86 consid. 2a, 123 I consid. 4a, 122 I61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando essa è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii). 2. Il ricorrente contesta anzitutto l'accertamento della Corte di assise, secondo cui egli – nella versione a lui più favorevole – si sarebbe dato alla fuga non subito dopo avere aggredito ____________, ma quando ____________ e ____________ erano già all'opera per neutralizzare la vittima. Ricordati gli indizi sui quali la prima Corte ha fondato il proprio convincimento (le dichiarazioni rese da ____________ e ____________ agli inquirenti italiani poco dopo l'arresto), egli rimprovera ai primi giudici di essere caduti in arbitrio non accertando che egli ha, invece, lasciato l'appartamento prima che i correi legassero e imbavagliassero la donna con nastro adesivo. A suo giudizio la Corte di merito avrebbe arbitrariamente trascurato le successive ritrattazioni e precisazioni apportate dai correi nel seguito del procedimento, che lo scagionano. Senza errare manifestamente, egli conclude, la Corte di assise non poteva perciò stabilire i fatti facendo capo per altro a una via di mezzo tra quanto da lui sostenuto e tra quanto riferito dai coautori. a) Pur accertando che il ricorrente ha lasciato l'appartamento prima dei correi, i primi giudici hanno escluso che egli se ne sia andato subito dopo avere aggredito l'anziana. Nell'ipotesi più favorevole, ha soggiunto la Corte, egli si è dato alla fuga quando ____________ e ____________ già stavano applicando alla vittima il nastro adesivo (sentenza, pag. 23 con riferimento a pag. 20 segg.). Nel suo verbale istruttorio del 16 giugno 1995 – essa ha rilevato – ____________ ha riferito che ____________ ha messo il nastro sulla bocca della donna mentre lui e il ricorrente la tenevano immobilizzata, ammettendo quindi che il ricorrente era presente durante l'intera fase dell'operazione (sentenza, pag. 23). Rifiutatosi di rilasciare qualsiasi dichiarazione al dibattimento italiano, nel verbale rogatoriale del 2 dicembre 1999 ____________ – sempre secondo la Corte di assise – ha in un primo momento tentato di scagionare il prevenuto; posto però di fronte alle precise rivelazioni rese nel verbale del 16 giugno 1995, per finire egli ha confermato la prima versione (sentenza, pag. 23 con riferimento ad act. 125, pag. 5–7). Anche ____________, ha soggiunto la Corte, in un primo tempo ha ricordato gli eventi nello stesso modo, riferendo nel verbale del 2 novembre 1995 che il ricorrente aveva partecipato all'immobilizzazione della vittima dall'inizio alla fine (sentenza, pag. 24). Successivamente egli ha cambiato più volte versione, coinvolgendo persino (falsamente) ____________ e tentando di far credere che il prevenuto fosse fuggito prima (pag. 24 con riferimento al verbale del 23 novembre 1995 e al dibattimento in Italia). ____________, che fungeva da “palo” e che sarebbe entrato nell'appartamento senza attendere il via libera (dopo essere stato visto da ____________ transitare nel corridoio mentre ____________ stava imbavagliando e legando la vittima), non ha visto però il ricorrente allontanarsi (sentenza, pag. 25). b) In sintesi la Corte di merito ha quindi accertato che il ricorrente ha aggredito la vittima per primo, tappandole la bocca, afferrandola per un braccio e consegnandola a ____________ e ____________, quest'ultimo munito del nastro adesivo. Ha pure accertato che l'imputato si era reso conto che la vittima opponeva resistenza, sicché occorreva un'azione più decisa. Rilevato che egli aveva ancora in mente il modo in cui ____________ era stato trattato e constatato il nervosismo dei correi, oltre alla loro imperizia, la prima Corte ha ritenuto per finire che l'imputato aveva capito – anzi, ha ammesso di avere capito – quanto stava succedendo, tanto da indurlo a chiedere a ____________, ancorché più tardi, se essi avevano prestato attenzione, riferendosi evidentemente all'imbavagliamento (sentenza, pag. 29). c) Di fronte alle precise dichiarazioni di ____________ e ____________ nei verbali citati dalla sentenza di assise, ci si potrebbe finanche chiedere se la Corte di merito avesse motivo per sfumare gli accertamenti sui tempi e i modi in cui l'imputato aveva partecipato all'imbavagliamento di ____________. Essa avrebbe anche potuto accertare che il ricorrente aveva cooperato all'operazione dall'inizio alla fine, come hanno riferito ____________ (verbali del 15 giugno 1995 e del 2 dicembre 1995) e ____________ (verbale del 2 novembre 1999). Del resto il ricorrente non dimostra lontanamente perché sarebbe arbitrario credere alle prime dichiarazioni rese dai correi sulla sua effettiva partecipazione. Con argomenti appellatori egli ribadisce che ____________ e ____________ hanno poi cambiato versione. Inoltre egli insiste nel puntualizzare il senso da attribuire a determinate loro affermazioni, in particolare a quelle compromettenti di ____________ (finanche intenzionato a scrivere un libro sulla vicenda), frutto a suo dire di rassegnazione. Ma ciò non basta per motivare un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio, in cui non è sufficiente prospettare una versione dei fatti finanche preferibile, ma occorre spiegare perché la Corte di merito è caduta in arbitrio. Formulato come atto di appello, su questo punto il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Si ricordi, per di più, che ____________ ha ammesso la possibilità di essere stato visto attraverso uno specchio posto fuori dalla stanza, accreditando così la versione di ____________, il quale ha detto appunto che mentre la vittima stava per essere imbavagliata (con l'aiuto del ricorrente), in uno specchio egli aveva notato ____________ transitare nel corridoio. Inoltre lo stesso ____________ ha ammesso la possibilità di essersi recato in cucina, e al momento di fuggire il ricorrente – stando alla sua versione – ha sentito rumori provenire proprio dalla cucina. Non è quindi verosimile che egli si sia dileguato prima, tanto meno se si pensa che ____________, pur fungendo da “palo”, non lo aveva visto allontanarsi. d) Sia come sia, accertando che il ricorrente ha abbandonato il luogo del crimine quando i correi già stavano per legare e imbavagliare la vittima, la Corte di assise è giunta a una conclusione esente da arbitrio. Legittimamente i primi giudici potevano infatti desumere che il ricorrente aveva avuto il tempo di constatare che i correi stavano agendo con determinazione nei confronti dell'anziana, avvolgendole ripetutamente il capo con nastro adesivo, non solo sulla base dei verbali dei correi (riportati nella sentenza), ma anche sulla base delle dichiarazioni dell'imputato medesimo. Non appena raggiunto dai compagni dopo la rapina, in effetti, il ricorrente ha domandato subito a ____________ se si fosse prestata la debita attenzione al modo in cui era stata legata la donna, biasimandolo per il comportamento tenuto nei confronti di ____________, al quale egli aveva dovuto liberare il naso perché potesse almeno respirare. Visto che l'interlocutore non reagiva, egli ha dubitato che i correi avessero esagerato e ha chiesto di nuovo se fossero stati attenti (sentenza, pag. 26 con riferimento al verbale PP act. 88). La prima Corte ha pure ricordato che lo stesso imputato ha chiarito a che cosa alludesse quando aveva confidato agli inquirenti di avere avuto un “totale cedimento psicologico” al momento di lasciare la casa (verbale del 19 settembre 1999, pag. 7, act. 113), spiegando che gli era come caduto un muro davanti dopo avere “capito realmente cosa stava succedendo” (act. 113, pag. 7). Come ha precisato poi al dibattimento, egli si era reso conto che ____________ e ____________ stavano compiendo un atto assurdo, vergognoso, assolutamente contrario ai suoi principi (sentenza, pag. 22). Tant'è che egli aveva già cominciato a esitare dopo avere visto in che modo era stato immobilizzato ____________ (sentenza, pag. 22), sostendo di averlo parzialmente liberato del nastro adesivo (pag. 29–30). e) Ciò posto, non può essere considerato arbitrario l'accertamento, secondo cui il ricorrente è fuggito quando l'immobilizzazione e l'imbavagliamento di ____________ erano ormai in atto. Né le ulteriori argomentazioni del ricorrente, per altro di chiara connotazione appellatoria, consentono di definire insostenibile la sentenza impugnata. Quanto alla deduzione dei primi giudici, per i quali il ricorrente non poteva non prendere in considerazione l'esito tragico dell'azione cui egli stesso aveva dato avvio (sentenza, pag. 29), essa non presta il fianco alla critica. Data la sua posizione di garante per la situazione di grave pericolo che aveva contribuito a creare (sentenza, pag. 29), il ricorrente non può giovarsi dal fatto di essere fuggito nel corso della rapina. Constatata l'imperizia e il nervosismo dei correi, la pericolosità del nastro adesivo quando era stato imbavagliato ____________, egli non ha fatto alcunché per distogliere i correi dal criminoso proposito, ma si è limitanto a darsi alla fuga. Comportandosi in tal modo, anch'egli deve rispondere perciò del fatale epilogo, come hanno spiegato i primi giudici, alle cui pertinenti considerazioni si rinvia (sentenza, pag. 29–30). 3. Il ricorrente insorge contro il ruolo di garante attribuitogli nella sentenza impugnata, asserendo di non avere contribuito a creare alcun pericolo, non avendo partecipato all'immobilizzazione della vittima. Egli dimentica però che la prima Corte non gli ha fatto carico di avere personalmente partecipato a tale azione (ciò  che per altro ____________ e ____________ avevano inizialmente dichiarato), ma di avere lasciato l'anziana donna alla mercé dei correi, consapevole – avendolo potuto constatare – che per impedirle di gridare costoro stavano usando le maniere forti (sentenza, pag. 23). Pure al proposito il ricorso è destinato perciò all'insuccesso. 4. Il ricorrente assevera che la prima Corte non ha ravvisato una situazione di pericolo nell'immobilizzazione di ____________. Al momento in cui i correi hanno imbavagliato la donna egli poteva quindi contare sul fatto che le cose sarebbero andate lisce. In realtà, l'argomentazione cade nel vuoto. A prescindere dal fatto che la Corte di assise non ha affatto relativizzato l'azione criminosa contro ____________, la situazione non era la stessa, poiché

– stando ai vincolanti accertamenti contenuti nella sentenza impugnata – ____________ aveva opposto resistenza, costringendo gli autori a fare uso delle maniere forti. Inoltre l'azione si stava svolgendo in un crescendo di tensione a causa del progressivo nervosismo e dell'imperizia dei correi (sentenza, pag. 29). D'altro canto, il ricorrente medesimo ha ammesso di avere intuito i rischi insiti nell'uso di nastro adesivo verso le vittime, sostenendo – senza essere creduto (sentenza, pag. 19) – di avere tolto dalla bocca e dal naso di ____________ il pericoloso bavaglio. Certo, egli assevera che nei confronti di ____________ i correi hanno comunque agito diversamente, avvolgendo alla vittima tutto il capo. Nel verbale del 27 luglio 1999 (act. 88) egli stesso aveva riferito però di avere insistentemente domandato a ____________ – una volta che questi lo aveva raggiunto dopo la rapina – se avessero fatto attenzione, visto il modo in cui era stato legato e imbavagliato ____________. Egli si sentiva perciò insicuro per l'imperizia dei correi. Non poteva dunque presumere che nei confronti di ____________ le cose andassero meglio. Anche su questo punto il ricorso si dimostra perciò inconsistente. 5. Il ricorrente fa valere che alla condanna per omicidio intenzionale osta, comunque sia, il principio in dubio pro reo, poiché un'oggettiva valutazione delle prove lascia seri dubbi sulla sua colpevolezza. Ora, precetto in questione, discendente dalla presunzione d'innocenza garantita dagli art. 6 par. 2 CEDU e 32 cpv. 1 Cost.), ha duplice portata: come norma sulla valutazione delle prove esso fa sì che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasci sussistere dubbi insopprimibili sulla colpevolezza; come norma sull'onere della prova fa carico alla Stato di dimostrare la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non spetta a quest'ultimo dimostrare la propria innocenza (DTF inedita del 25 settembre 200 in re S. consid. 2b; cfr. anche DTF120 Ia 36 consid. 2c con riferimenti di dottrina). Nel caso in esame il ricorrente invoca la massima in dubio pro reo come norma sulla valutazione delle prove. Questa non impone però che le risultanze istruttorie inducano a un assoluto convincimento di colpevolezza, giacché dubbi teorici sono sempre possibili. Esige semplicemente che il giudice rinunci a condannare l'imputato se una valutazione oggettiva delle prove lasci dubbi rilevanti sulla colpevolezza. Ciò non esclude, ad ogni buon conto, che il giudice possa avere legittime ragioni oggettive per ritenere perfettamente sostenibile una soluzione piuttosto che un'altra, apparentemente sostenibile anch'essa, ma meno verosimile (DTF inedita del 25 settembre 2000 in re S., consid. 2b). Nel caso specifico la Corte di assise non ha condannato il ricorrente quantunque un apprezzamento non arbitrario delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi sulla sua colpevolezza. Le iniziali confessioni dei correi, le preoccupazioni manifestate dal ricorrente a ____________ subito dopo la rapina e le ammissioni dello stesso ricorrente, che al dibattimento ha dichiarato di avere capito che ____________ e ____________ stavano agendo in modo assurdo (sentenza, pag. 22), sono indizi chiari e convergenti, che consentono deduzioni logiche e rigorose. Anche per quel che è del principio in dubio pro reo l'impugnativa del ricorrente manca perciò di fondatezza. 6. Il ricorrente si duole, a parte tutto quanto precede, dell'entità della pena irrogatagli, definita arbitrariamente severa. a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, egli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di andamento (DTF 124 IV 47 consid. 2 d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g). b) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, questa Corte interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami). c) Nella fattispecie la Corte di assise ha inflitto all'imputato 11 anni di reclusione rilevando anzitutto l'estrema gravità del reato. Una rapina a due anziani, soli e in piena notte nella loro abitazione, i quali vengono sorpresi nel sonno da tre uomini mascherati, che li aggrediscono, li legano e le imbavagliano causa già di per sé un trauma. Nel caso specifico poi il crimine aveva cagionato l'orribile morte per asfissia di una vittima. Per di più, ha rilevato la Corte, l'imputato ha agito per lucro in una situazione esistenziale sì disagevole, ma per nulla drammatica. Come circostanze attenuanti, la prima Corte ha comunque riconosciuto che la morte dell'anziana vittima si è rivelata un imprevisto, ancorché colpevole, e non era stata direttamente voluta, che inoltre la responsabilità del ricorrente per il tragico evento è di carattere omissivo e che la sua fuga era conseguente a una crisi di coscienza. A favore del prevenuto i primi giudici hanno considerato altresì l'incensuratezza e il fatto che, nonostante la latitanza, egli aveva continuato a condurre una vita corretta. Per quanto gravissimo, l'atto criminale può dunque essere considerato un “unicum” (sentenza, pag. 30 e 31). d) Ricordate le circostanze attenuanti, in particolare il fatto che per finire egli ha compiuto unicamente un reato per omissione, il ricorrente reputa eccessivamente severa la condanna irrogatagli se raffrontata a pene pronunciate dalle Corti ticinesi negli ultimi 25 anni per reati di rapina aggravata e omicidio, tanto più – egli sostiene – che mancano riferimenti di giurisprudenza in casi di omicidio per omissione. Insiste perciò nel far valere che la Corte di assise avrebbe dovuto considerare maggiormente le circostanze attenuanti; sarebbe infatti arbitrario

– egli spiega – condannarlo per omicidio commesso per omissione alla stessa pena inflitta dalle nostre Corti per omicidi commessi con un'azione diretta, come nei casi __________ e __________. aa) Il principio della parità di trattamento nella commisurazione della pena può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra imputati o con processi analoghi suole invece essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue individualità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150; Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c). Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – quando il giudice del merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo a una disparità flagrante (DTF inedita del 6 marzo 1998 in re M., consid. 4b in fine). bb) Limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali con riferimento alla natura dei crimini, il ricorrente non dimostra ancora dove risiederebbe la pretesa disparità di trattamento né, in particolare, per quali ragioni la Corte di assise avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento pronunciando una condanna a 11 anni di reclusione per i reati di rapina aggravata (art. 140 n. 3 CP) e di omicidio intenzionale (art. 111 CP) commessi nei modi e nelle circostanze illustrate nella sentenza impugnata. Carente di motivazione, il ricorso sfugge su questo punto a un esame di merito e va perciò  dichiarato inammissibile. cc) Per quanto riguarda la critica alla prima Corte di non avere considerato appieno le circostanze attenuanti da essa medesima riconosciute, si può convenire che la pena inflitta al ricorrente è severa. Nessuno degli autori aveva previsto nel piano d'azione la morte di una delle vittime e il ricorrente non ha materialmente partecipato all'azione rivelatasi fatale per ____________. Fuggendo mentre i correi stavano legando e imbavagliando la vittima egli non poteva tuttavia ignorare le conseguenze del crimine. D'altro lato egli non poteva nemmeno confidare sull'indulgenza della Corte di assise (né si sono dimostrati indulgenti i giudici italiani verso gli altri correi), ove si consideri che le persone aggredite, legate e imbavagliate a scopo di rapina in piena notte erano due persone anziane (una ottantenne, l'altra ottantaseienne) e perciò particolarmente vulnerabili. In condizioni del genere la mancanza di scrupoli degli autori risulta evidente. Nel suo esito la condanna a 11 anni di reclusione non costituisce pertanto la risultante di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento. 7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia:           1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 1'400.– b) spese                         fr.    100.– fr. 1'500.– sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a:

–   ____________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

–   avv. _____________;

–   Procuratore pubblico avv. _____________;

–   Corte delle assise criminali di Lugano;

–   Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

–   Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

–   Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

–   Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

–   Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

–   Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna. la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente                                                            Il segretario N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.