opencaselaw.ch

17.1998.68

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-05-17 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 Nel ricorso si rileva anzitutto che della causa creditoria si è occupata l’avv. __________, mentre l’avv. __________ mai ha avuto a che fare con le parti. Nella misura in cui si limita a menzionare “l’avv. __________ ” senza ulteriore precisazione, il giudizio del Pretore andrebbe quindi annullato perché se per “avv. __________ ” si intende l’avv. __________, la ricostruzione dei fatti non trova riscontro nel fascicolo processuale, mentre se per “avv. __________ ” si intende l’avv. __________, è stata omessa la disamina del reato nei confronti del contitolare. I ricorrenti trascurano tuttavia che il decreto di stralcio del 18 maggio 1995 (doc. _) menziona quali patrocinatori della __________ entrambi i titolari dello studio legale e che la querela del 21 settembre 1995 (act. 1) è stata firmata da tutti e due. Per “avv. __________ ” la sentenza impugnata intende evidentemente le due parti civili, senza ulteriore distinzione. Sia come sia, il problema non ha rilevanza particolare, dal momento che oggetto della querela è la lettera indirizzata il 25 giugno 1995 dall’accusato a entrambi i legali, in quanto titolari dello studio legale e notarile (doc. _).

E. 3 I ricorrenti si dolgono che al dibattimento il Pretore ha più volte interrotto l’arringa della parte civile, non ha esposto i motivi essenziali alla base del proscioglimento, ha tralasciato di indicare il rimedio di diritto contro la sentenza, così come il termine per proporlo, e ha omesso di menzionare le parti cui il giudizio è stato intimato. Fanno valere inoltre di non essere mai giunti a conoscenza dell’istanza di complemento d’istruttoria presentata dall’accusato il 26 settembre 1996, né tanto meno dei documenti annessi a quest’ultima, se non altro fino all’arringa della difesa. Fosse avvenuto un ulteriore deposito degli atti consecutivo all’assunzione dei documenti 1–11, essi avrebbero potuto produrre documenti a loro volta per documentare che l’avv. __________ non era a conoscenza delle trattative tra l’accusato e la __________. In sintesi, essi postulano l’annullamento della sentenza impugnata dolendosi della violazione dei diritti delle parti civili e dei vizi di procedura invocati.

E. 4 Per quanto riguarda la prima censura, i ricorrenti non pretendono di avere subito pregiudizio concreto dalla asserita violazione. D’altro lato, ove avessero ritenuto di essere limitati nell’esercizio dei propri diritti, essi avrebbero dovuto esigere che il vizio procedurale fosse quanto meno verbalizzato. Per quel che attiene alla mancata esposizione dei motivi essenziali del proscioglimento da parte del Pretore, l’art. 276 cpv. 1 CPP non commina la nullità della sentenza in caso di omissione, né i ricorrenti indicano in che misura essa abbia costituito un ostacolo alla presentazione del ricorso per cassazione. Quanto alla mancata indicazione dei rimedi di diritto e del termine per proporli (art. 276 cpv. 3 CPP), in linea di principio la doglianza è fondata, nel senso che la norma predetta obbliga il giudice a farne menzione. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare nondimeno, con riferimento all’art. 216 vCPP, che la mancata indicazione delle vie di ricorso non inficia la validità della sentenza se non causa in pregiudizio – almeno virtuale – alle parti, ovvero se non trascende in una violazione essenziale di procedura (Rep. 1987 pag. 267). L’art. 4 Cost. non assicura del resto garanzie maggiori (DTF 111 Ia 283; v. anche DTF 119 IV 332 consid. 1c). Nel caso in esame l’omissione del Pretore non ha arrecato pregiudizio alcuno ai ricorrenti, che sono insorti tempestivamente e nelle debite forme alla Corte di cassazione e di revisione penale. Infine, nessuna norma di procedura impone di indicare espressamente nella sentenza le parti cui l’atto viene intimato. Ne segue che, comunque sia, i vizi di procedura invocati dai ricorrenti non giustificano l’annullamento della sentenza impugnata.

E. 5 Diverso è il giudizio invece per quel che è della mancata notifica del complemento istruttorio 26 settembre 1996 con annessi i documenti da 1 a 11. In effetti, giusta l’art. 196 cpv. 4 CPP, nel caso in cui si acquisiscano mezzi di prova complementari occorre procedere a un nuovo deposito degli atti (art. 196 cpv.

1) relativamente all’oggetto dei nuovi elementi probatori e alle loro risultanze. In concreto il Procuratore pubblico ha notificato alle parti il deposito degli atti l’11 settembre 1996, concedendo il 23 settembre successivo una proroga su richiesta dell’accusato. Questi ha chiesto il 26 settembre 1996 l’assunzione di 11 documenti, indicando i motivi della richiesta (act. 9). Lo stesso 26 febbraio 1996 il Procuratore pubblico ha notificato la chiusura dell’istruzione formale (act. 14). Se non che, ricevendo quest’ultimo atto i ricorrenti potevano solo presumere che il termine prorogato con decisione del 23 settembre 1996 fino al 14 ottobre 1996 (act. 8) fosse scaduto inutilizzato. Né potevano attendersi in buona fede, indipendentemente da quanto la difesa aveva fatto valere durante l’arringa dibattimentale, che il Pretore facesse capo a documenti non regolarmente acquisiti per motivare il proscioglimento (sentenza, consid. 6). In ultima analisi essi hanno quindi subìto pregiudizio, poiché l’art. 78 CPP impone l’intimazione alla parte civile di tutti gli atti che concernono i suoi diritti. E non v’è dubbio che la disattenzione dell’art. 196 cpv. 3 CPP costituisce una violazione di norme essenziali di procedura nel senso dell’art. 288 lett. b CPP. In concreto le parti civili si sono viste precludere, infatti, la possibilità di proporre a loro volta mezzi di prova da contrapporre a quanto l’accusato aveva addotto nel complemento istruttorio del 26 settembre 1996, prima della chiusura dell’istruzione formale, e non hanno avuto la possibilità di beneficiare per lo meno della riserva per la notifica di prove prevista dall’art. 228 cpv. 1 CPP. Su questo punto il ricorso si dimostra provvisto perciò di buon diritto.

E. 6 In caso di accoglimento del ricorso la Corte di cassazione e di revisione penale rinvia la causa alla competente Corte del merito (art. 296 cpv. 1 CPP), salvo riformare essa medesima la sentenza ove abbia sufficienti elementi di giudizio (art. 296 cpv. 2 CPP). Nella fattispecie questa Corte non può evidentemente statuire nel merito, non potendo essa considerare atti acquisiti in dispregio di norme procedurali. Solo il rinvio degli atti al Pretore viciniore per nuovo giudizio può quindi entrare in linea di conto. La violazione dell’art. 196 cpv. 4 CPP va considerata sanata per il fatto che le parti civili conoscono ora le risultanze del complemento istruttorio, di modo che il nuovo giudice intimerà alle parti la citazione per un nuovo dibattimento. Ricevuta la citazione, le parti civili potranno avvalersi dell’art. 227 CPP, ferma restando la riserva dell’art. 228 CPP.

E. 7 L’esito del ricorso comporta il carico degli oneri processuali allo Stato (art. 15 cpv. 1 e 2 CPP). Non si assegnano ripetibili, non avendo i ricorrenti dovuto far capo all’assistenza di un legale. Per questi motivi, visto sulle spese l’art. 39 lett. d LTG, pronuncia:           1. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono trasmessi al Pretore viciniore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 600.– b) spese                         fr. 100.– fr. 700.– sono posti a carico dello Stato. 3. Intimazione a: – avvocati __________; – __________; – avv. __________; – Ministero pubblico, Lugano; – Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5; – Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente                                                            Il segretario Mezzi di ricorso Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro

E. 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.05.1999 17.1998.68 Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.05.1999 17.1998.68 Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.05.1999 17.1998.68

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 17.98.00068 Lugano 17 maggio 1999 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta segretario: Isotta, cancelliere sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 1° dicembre 1998 presentato dagli avvocati __________ contro la sentenza pronunciata l’11 (recte: 10) novembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di __________, (patrocinato dall’avv. __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione; 2. Il giudizio sulle spese. Ritenuto in fatto:                 A. Nell’ambito di un’operazione immobiliare promossa dalla Cassa pensioni __________ a __________, __________, __________ e altri due soci hanno assunto nel 1994 il mandato di impresa generale. In tale veste essi hanno subappaltato i lavori relativi all’impianto di riscaldamento alla ditta __________ (nel frattempo fallita), tra i cui fornitori figurava la __________. Non ottenendo il saldo delle proprie fatture, con petizione del 20 febbraio 1995 __________, patrocinata dagli avvocati __________ e __________ (doc. _), ha convenuto la ditta __________ insieme con __________, __________ e la Fondazione Cassa pensione __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo il versamento di fr. 89’760.70 oltre accessori e il rigetto definitivo dell’opposizione presentata a un suo precetto esecutivo del 27 ottobre 1994. B. Il 6 marzo 1995 l’__________ ha inviato alla __________ un avviso di accredito per fr. 89’760.70 (valuta 3 marzo 1995) con la menzione (doc. _): D’ordre de __________ e/o __________ __________ Motif du payement __________ a saldo di tutte le vs. forniture (....) Con lettera del 19 aprile 1995 l’avv. __________ ha comunicato alla Pretura che il 3 marzo 1995 __________ e __________ avevano saldato il debito e ha chiesto lo stralcio del procedimento, con il carico delle eventuali spese e delle ripetibili ai convenuti (doc. _). Il Pretore ha dato seguito alla richiesta il 18 maggio 1995, ponendo a carico di __________ e di __________ in solido la metà degli oneri processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 600.– per ripetibili (doc. _). C. Il 22 giugno 1995 __________ ha indirizzato agli avvocati __________ e __________ uno scritto in cui si leggono i seguenti passaggi (doc. _): Voi avete affermato il falso. (..) A comprova vi sono tanti e tali documenti, è così evidente che si è costretti a pensare che avete deliberatamente affermato il falso. (...) Il vostro ringraziamento? Pretendere o meglio elemosinare con metodi subdoli fr. 800.–. Bel ringraziamento. C’è veramente da vergognarsi. A parte questo squallido aspetto voi avete fatto delle scelte e ora dovete assumerne le responsabilità. Tanto per cominciare la __________ sarà ripagata con la stessa moneta. (...) In secondo luogo prossimamente faremo intimare al vostro Studio e alla __________ un precetto esecutivo di fr. 100’000.– quale risarcimento per i danni morali e quanto altro in questo senso ci avete causato per avere avuto il solo torto di evitare alla __________ una consistente e sicura perdita finanziaria (...). D. Sentendosi lesi nel proprio onore, il 21 settembre 1995 gli avvocati __________ e __________ hanno sporto querela contro __________ (act. 1). Con decreto di accusa del 9 marzo 1998 il Procuratore pubblico ha riconosciuto quest’ultimo colpevole di diffamazione e lo ha condannato a una multa di fr. 500.– (act. 16). Statuendo su opposizione, con sentenza dell’11 (recte: 10) novembre 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato l’accusato “non colpevole di diffamazione avendo in buona fede divulgato la verità”. E. Contro la sentenza del Pretore gli avvocati __________ e __________, costituitisi parti civili, hanno inoltrato il 10 novembre 1998 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, del 1° dicembre 1998, essi postulano l’annullamento del giudizio impugnato e la conseguente riforma nel senso che __________ sia dichiarato autore colpevole di diffamazione. Il Procuratore pubblico ha dichiarato il 14 dicembre 1998 di rimettersi al giudizio della Corte. Nelle sue osservazioni del 24 dicembre 1998 __________ propone di respingere il ricorso. Considerando in diritto:               1. In sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha formato oggetto del precedente giudizio. Nuovi documenti non sono quindi ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; CCRP, sentenza del 1° ottobre 1997 in re N., consid. 1). Lo scritto indirizzato il 10 aprile 1995 dall’avv. __________ alla __________ (doc. _), prodotto con il ricorso, non può pertanto essere preso in considerazione. Il doc. _ corrisponde invece al doc. _ e fa già parte degli atti. 2. Nel ricorso si rileva anzitutto che della causa creditoria si è occupata l’avv. __________, mentre l’avv. __________ mai ha avuto a che fare con le parti. Nella misura in cui si limita a menzionare “l’avv. __________ ” senza ulteriore precisazione, il giudizio del Pretore andrebbe quindi annullato perché se per “avv. __________ ” si intende l’avv. __________, la ricostruzione dei fatti non trova riscontro nel fascicolo processuale, mentre se per “avv. __________ ” si intende l’avv. __________, è stata omessa la disamina del reato nei confronti del contitolare. I ricorrenti trascurano tuttavia che il decreto di stralcio del 18 maggio 1995 (doc. _) menziona quali patrocinatori della __________ entrambi i titolari dello studio legale e che la querela del 21 settembre 1995 (act. 1) è stata firmata da tutti e due. Per “avv. __________ ” la sentenza impugnata intende evidentemente le due parti civili, senza ulteriore distinzione. Sia come sia, il problema non ha rilevanza particolare, dal momento che oggetto della querela è la lettera indirizzata il 25 giugno 1995 dall’accusato a entrambi i legali, in quanto titolari dello studio legale e notarile (doc. _). 3. I ricorrenti si dolgono che al dibattimento il Pretore ha più volte interrotto l’arringa della parte civile, non ha esposto i motivi essenziali alla base del proscioglimento, ha tralasciato di indicare il rimedio di diritto contro la sentenza, così come il termine per proporlo, e ha omesso di menzionare le parti cui il giudizio è stato intimato. Fanno valere inoltre di non essere mai giunti a conoscenza dell’istanza di complemento d’istruttoria presentata dall’accusato il 26 settembre 1996, né tanto meno dei documenti annessi a quest’ultima, se non altro fino all’arringa della difesa. Fosse avvenuto un ulteriore deposito degli atti consecutivo all’assunzione dei documenti 1–11, essi avrebbero potuto produrre documenti a loro volta per documentare che l’avv. __________ non era a conoscenza delle trattative tra l’accusato e la __________. In sintesi, essi postulano l’annullamento della sentenza impugnata dolendosi della violazione dei diritti delle parti civili e dei vizi di procedura invocati. 4. Per quanto riguarda la prima censura, i ricorrenti non pretendono di avere subito pregiudizio concreto dalla asserita violazione. D’altro lato, ove avessero ritenuto di essere limitati nell’esercizio dei propri diritti, essi avrebbero dovuto esigere che il vizio procedurale fosse quanto meno verbalizzato. Per quel che attiene alla mancata esposizione dei motivi essenziali del proscioglimento da parte del Pretore, l’art. 276 cpv. 1 CPP non commina la nullità della sentenza in caso di omissione, né i ricorrenti indicano in che misura essa abbia costituito un ostacolo alla presentazione del ricorso per cassazione. Quanto alla mancata indicazione dei rimedi di diritto e del termine per proporli (art. 276 cpv. 3 CPP), in linea di principio la doglianza è fondata, nel senso che la norma predetta obbliga il giudice a farne menzione. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare nondimeno, con riferimento all’art. 216 vCPP, che la mancata indicazione delle vie di ricorso non inficia la validità della sentenza se non causa in pregiudizio – almeno virtuale – alle parti, ovvero se non trascende in una violazione essenziale di procedura (Rep. 1987 pag. 267). L’art. 4 Cost. non assicura del resto garanzie maggiori (DTF 111 Ia 283; v. anche DTF 119 IV 332 consid. 1c). Nel caso in esame l’omissione del Pretore non ha arrecato pregiudizio alcuno ai ricorrenti, che sono insorti tempestivamente e nelle debite forme alla Corte di cassazione e di revisione penale. Infine, nessuna norma di procedura impone di indicare espressamente nella sentenza le parti cui l’atto viene intimato. Ne segue che, comunque sia, i vizi di procedura invocati dai ricorrenti non giustificano l’annullamento della sentenza impugnata. 5. Diverso è il giudizio invece per quel che è della mancata notifica del complemento istruttorio 26 settembre 1996 con annessi i documenti da 1 a 11. In effetti, giusta l’art. 196 cpv. 4 CPP, nel caso in cui si acquisiscano mezzi di prova complementari occorre procedere a un nuovo deposito degli atti (art. 196 cpv.

1) relativamente all’oggetto dei nuovi elementi probatori e alle loro risultanze. In concreto il Procuratore pubblico ha notificato alle parti il deposito degli atti l’11 settembre 1996, concedendo il 23 settembre successivo una proroga su richiesta dell’accusato. Questi ha chiesto il 26 settembre 1996 l’assunzione di 11 documenti, indicando i motivi della richiesta (act. 9). Lo stesso 26 febbraio 1996 il Procuratore pubblico ha notificato la chiusura dell’istruzione formale (act. 14). Se non che, ricevendo quest’ultimo atto i ricorrenti potevano solo presumere che il termine prorogato con decisione del 23 settembre 1996 fino al 14 ottobre 1996 (act. 8) fosse scaduto inutilizzato. Né potevano attendersi in buona fede, indipendentemente da quanto la difesa aveva fatto valere durante l’arringa dibattimentale, che il Pretore facesse capo a documenti non regolarmente acquisiti per motivare il proscioglimento (sentenza, consid. 6). In ultima analisi essi hanno quindi subìto pregiudizio, poiché l’art. 78 CPP impone l’intimazione alla parte civile di tutti gli atti che concernono i suoi diritti. E non v’è dubbio che la disattenzione dell’art. 196 cpv. 3 CPP costituisce una violazione di norme essenziali di procedura nel senso dell’art. 288 lett. b CPP. In concreto le parti civili si sono viste precludere, infatti, la possibilità di proporre a loro volta mezzi di prova da contrapporre a quanto l’accusato aveva addotto nel complemento istruttorio del 26 settembre 1996, prima della chiusura dell’istruzione formale, e non hanno avuto la possibilità di beneficiare per lo meno della riserva per la notifica di prove prevista dall’art. 228 cpv. 1 CPP. Su questo punto il ricorso si dimostra provvisto perciò di buon diritto. 6. In caso di accoglimento del ricorso la Corte di cassazione e di revisione penale rinvia la causa alla competente Corte del merito (art. 296 cpv. 1 CPP), salvo riformare essa medesima la sentenza ove abbia sufficienti elementi di giudizio (art. 296 cpv. 2 CPP). Nella fattispecie questa Corte non può evidentemente statuire nel merito, non potendo essa considerare atti acquisiti in dispregio di norme procedurali. Solo il rinvio degli atti al Pretore viciniore per nuovo giudizio può quindi entrare in linea di conto. La violazione dell’art. 196 cpv. 4 CPP va considerata sanata per il fatto che le parti civili conoscono ora le risultanze del complemento istruttorio, di modo che il nuovo giudice intimerà alle parti la citazione per un nuovo dibattimento. Ricevuta la citazione, le parti civili potranno avvalersi dell’art. 227 CPP, ferma restando la riserva dell’art. 228 CPP. 7. L’esito del ricorso comporta il carico degli oneri processuali allo Stato (art. 15 cpv. 1 e 2 CPP). Non si assegnano ripetibili, non avendo i ricorrenti dovuto far capo all’assistenza di un legale. Per questi motivi, visto sulle spese l’art. 39 lett. d LTG, pronuncia:           1. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono trasmessi al Pretore viciniore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 600.– b) spese                         fr. 100.– fr. 700.– sono posti a carico dello Stato. 3. Intimazione a: – avvocati __________; – __________; – avv. __________; – Ministero pubblico, Lugano; – Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5; – Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente                                                            Il segretario Mezzi di ricorso Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).