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16.2025.36

Reclamo irricevibile per mancato versamento dell'anticipo

Ticino · 2025-07-25 · Italiano TI
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Incarto n.16.2025.36

Lugano,

25 luglio 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

cancelliera:

Jurissevich

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 8 maggio 2025 di

AP1,C______

contro la decisione7 aprile 2025 del Giudice di pace del circolo di Vezianella causa SE.2024.7 promossa con istanza28 giugno 2024da

AO1,C______

richiamata la decisione 16 maggio 2025 con cui questa Camera ha assegnato aAP1un termine - scaduto infruttuoso - per versare l’anticipo delle spese processuali per il reclamo 8 maggio 2025;

vista la diffida 18 giugno 2025 di questa Camera con la quale è stato assegnato al reclamante un termine suppletorio scadente il 4 luglio 2025per effettuare un deposito di fr. 500.–a titolo di anticipo per spese processuali presumibili con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell’importo entro il termine fissato, questa Camera, conformemente all’art. 101 cpv. 3 CPC, non sarebbe entrata nel merito del rimedio giuridico;

preso atto che anche il termine suppletorio è decorso infruttuoso sicché, in mancanza di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), la Camera non entra nel merito del reclamo;

considerato che gli oneri processuali vanno posti a carico di chi li ha provocati e le spese giudiziarie devono essere ridotte, la procedura terminando senza sentenza;

richiamati gli art. 101 e 108 CPC;

-AP1,Via No______ __,C______;

-PA1,Via N______ __,L______.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 30'000.–, contro la presente decisione è ammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 74 e art. 113 LTF), entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia civile per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF è invece ammissibile unicamente se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.