Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.16.2024.9
Lugano,
26 marzo 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
cancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 1° marzo 2024 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 15 febbraio 2024 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa n. SO.2024.60 (espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 18 gennaio 2024 da
CO 1,
CO 2e
CO 3
(rappresentati dalla RA 1),
premesso che con sentenza del 15 febbraio 2024 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud haordinato a RE 1 di liberare immediatamente un appartamento situato a Chiasso appartenente a CO 1, CO 2 e CO 3;
preso atto che contro la decisione appena citata RE 1è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° marzo 2024 in cui chiede,previo conferimento del gratuito patrocinio e dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio impugnato;
ricordato che con decisione del 12 marzo 2024le richieste di gratuito patrocinio e d'effetto sospensivo sono state respinte;
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Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile ilricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federaleper i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrereè disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.