Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.16.2024.30
Lugano,
25 agosto 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente
cancelliera:
Jurissevich
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo del 16 settembre 2024 presentato da
RE 1e
RE 2
patrocinati dall'PA 1
contro la decisione emessa il19 luglio 2024 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzonanella causa SE.2023.9 (locazione) da loro promossa con petizione del17 febbraio 2023nei confronti di
CO 1e
CO 2
patrocinati dall'PA 2
Alla clausola n. 24, disciplinanteOsservazioni ed eventuali altri patti, risulta inoltre la seguente annotazione manoscritta:
I dettagli riguardanti le spese e il conto per il versamento degli affitti seguiranno per e-mail.
Detta e-mail è poi stata trasmessa da CO 1 a RE 1 il 23 luglio 2020. Nella stessa, oltre alle coordinate bancarie, a valere quale specifica delle spese accessorie si legge:
fr. 250. mensili riguardano le spese, che pagheremo noi ovvero:
·Olio combustibile (chiedo a RE 1 di verificare e comunicarmi quanto ne rimangono 2/300 It)
·Tassa Fognatura (giunta pochi giorni fa per l'anno 2020)
·Tassa Acqua e consumo (pure giunto per l'anno 2020)
·Rifiuti (tassa annuale) sacchi a pagamento sul consumo
·Pulizia canne (camino e bruciatore) 1 volta ogni 2 anni)
·Controllo e servizio bruciatore (1 volta ogni 2 anni).
Nel caso verificheremo assieme a fine anno il tutto.
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Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000., contro la presente decisione è ammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 74 e art. 113 LTF), entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia civile per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF è invece ammissibile unicamente se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.