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16.2024.30

Locazione – spese accessorie – esigenze di motivazione del reclamo

Ticino · · Italiano TI
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Incarto n.16.2024.30

Lugano,

25 agosto 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo del 16 settembre 2024 presentato da

RE 1e

RE 2

patrocinati dall'PA 1

contro la decisione emessa il19 luglio 2024 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzonanella causa SE.2023.9 (locazione) da loro promossa con petizione del17 febbraio 2023nei confronti di

CO 1e

CO 2

patrocinati dall'PA 2

Alla clausola n. 24, disciplinanteOsservazioni ed eventuali altri patti, risulta inoltre la seguente annotazione manoscritta:

I dettagli riguardanti le spese e il conto per il versamento degli affitti seguiranno per e-mail.

Detta e-mail è poi stata trasmessa da CO 1 a RE 1 il 23 luglio 2020. Nella stessa, oltre alle coordinate bancarie, a valere quale specifica delle spese accessorie si legge:

fr. 250.­– mensili riguardano le spese, che pagheremo noi ovvero:

·Olio combustibile (chiedo a RE 1 di verificare e comunicarmi quanto ne rimangono 2/300 It)

·Tassa Fognatura (giunta pochi giorni fa per l'anno 2020)

·Tassa Acqua e consumo (pure giunto per l'anno 2020)

·Rifiuti (tassa annuale) sacchi a pagamento sul consumo

·Pulizia canne (camino e bruciatore) 1 volta ogni 2 anni)

·Controllo e servizio bruciatore (1 volta ogni 2 anni).

Nel caso verificheremo assieme a fine anno il tutto.

-;

- .

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000.–, contro la presente decisione è ammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 74 e art. 113 LTF), entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia civile per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF è invece ammissibile unicamente se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.