opencaselaw.ch

16.2024.18

Amministrazione dell'eredità: onorario dell'amministratore dell'eredità - diritto di essere sentiti

Ticino · · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.16.2024.18

Lugano,

17 febbraio 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

cancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 13 maggio 2024 presentato da

RE 1eRE 2

(patrocinati dall'PA 1)

contro la decisione emessa il 30 aprile2024 dal Pretore del Di­stretto di Lugano, sezione 4,nella causa SO.2016.3025 (provve­dimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) promossa con istanza del 5 luglio 2016 dal

Municipio di __________

per ottenere l'amministrazione dell'eredità lasciata da

__________R__________ (1923-2016)già domiciliato a __________

e nella quale con decisione del 15 luglio 2016 il Pretore ha no­mi­nato quale amminiRitenuto

2.Le decisioni emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura sommaria sono appellabili entro dieci giorni dalla noti­ficazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Sono invece impugnabili con re­cla­mo, sempre nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), se esse vertono su mere questioni patrimoniali che davanti al Pre­tore (o al Pretore aggiunto) non raggiungevano il valore litigioso di fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella de­cisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC e art. 319 lett. a CPC; cfr. ancheI CCA sentenza inc. 11.2022.104 del 3 aprile 2024 con­sid. 2). In concreto,il Pretore non ha fissato il valore di causa nella sua decisionema in calce alla stessa ha indicato l'appello quale rimedio giuri­dico.Per RE 1 e RE 2, invece, il va­lore litigioso è inferiore a fr. 10000.– poiché essi contestano so­lamente il dispositivo n. 2.In realtà, come si è appena visto, tale argomentazione non è deci­siva. Ad ogni modo, in prima sede la questione che si poneva ri­guardava la conclusione dell'ammini­strazione d'ufficio, causata anche dalla perdita di fiducia da parte degli eredi conosciuti. In tali circostanze il valore litigioso può con­sistere nell'ammontare della retribuzione dell'amministratore (ana­logamente per l'esecutore te­stamentario: sentenza del Tribu­nale federale 5A_395/2010 del 22 ottobre 2010 consid. 1.2.3. con rin­vio). Così, dandosi una remune­razione di fr. 8474.30, la soglia dell'appellabilità di fr. 10000.–non può dirsi raggiunta e, di con­se­guenza,la decisione del Pretoreè impugnabile con reclamo (art. 319 lett. a CPC; cfr. anche I CCA, sentenza inc. 11.2018.76 del 27 marzo 2019 consid. 1).

Quanto alla tempestivitàdel rimedio giuridico, la decisioneimpu­gnata è per­venuta al patrocinatore dei reclamanti il 2 maggio 2024(cfr. tracciamento dell'invio n. 98.41.91.2373.00315334, agli atti). Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe sca­duto domenica 12 maggio 2024, salvo prorogarsi al lunedì suc­cessivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 13 maggio 2024 (cfr. timbro sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è dunque tempestivo.

–;

–.

Comunicazione a:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;

– Municipio di __________.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notifi­ca­zione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile ilricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale fede­raleper i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.