Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La decisione con cui un Pretore (o un Pretore aggiunto) statuisce sulla ricusa di un altro Pretore o Giudice di pace è impugnabile mediante reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC). Trattandosi di procedura sommaria, il termine per ricorrere è di dieci giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC; DTF 145 III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870
n. 30c consid. 2). Competente a giudicare un reclamo su domande di ricusa in controversie patrimoniale con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– è la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta all'istante il 25 gennaio 2023 (tracciamento dell'invio postale n. 98.41.__________, agli atti). Iniziato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe così scaduto sabato 4 febbraio 2023, salvo prorogarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). C onsegnato alla cancelleria del Tribunale d'appello il 6 febbraio 2023, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
E. 2 Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
E. 3 Nella decisione impugnata, il Pretore, r iassunte le condizioni per ricusare una persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria , ha rimproverato anzitutto all'istante di non avere “ minimamente allegato né provato ” quale interesse personale avrebbe il Giudice di pace ricusato senza che fosse dato di vedere quali “ possibili ricadute potrebbero derivargli dalla trattazione del caso in esame ” . Né, per il primo giudice, le allegazioni addotte dalla ricusante in merito alla parzialità e prevenzione del Giudice di pace trovano conferma negli atti e nemmeno sono sufficienti per ammettere una sua ricusa. Egli ha soggiunto che il verbale d'udienza del 28 novembre 2022 “ non fa stato di problemi particolari ” e che ove ce ne fosse stata la reale necessità, la ricusante, avvocata di professione, si sarebbe attivata “ per almeno far lasciare traccia nel verbale ” delle asserite violazioni. A suo avviso, inoltre, “ espressioni di perplessità, anche forti e financo al limite dell'inopportuno, circa la fondatezza o meno di una tesi giudiziaria non bastano, da sole, ad oggettivare una prevenzione del giudice ” . Per il Pretore, poi, il Giudice di pace ha il dovere di istruire una causa sottopostagli senza che vi siano elementi per ritenere che, al momento del giudizio, questi non sarà in grado “ di lasciarsi guidare esclusivamente sulle risultanze istruttorie e dall'applicazione del diritto ” . E ciò a maggior ragione nel caso in esame visto che “ le perplessità sospette sono state espresse all'udienza di dibattimento, prima di esperire le prove ” . Il Pretore ha infine rilevato come eventuali violazioni “ per abuso e/o eccesso dell'interpello ” riguardano il merito e non possono fondare una ricusa, tanto meno ove non vi siano “ elementi seri ed oggettivi che indiziano un'illecita prevenzione del giudice ” . In tali circostanze l'istanza di ricusa è stata respinta.
E. 4 Nel reclamo RE 1 chiede anzitutto l'annullamento della decisione impugnata per delle questioni formali. Tali censure vanno esaminate prioritariamente e separatamente. a) Secondo la reclamante, la procedura di ricusazione non doveva concludersi con la pronuncia da parte del Pretore di una “decisione” ma di una “sentenza”, perché “nel linguaggio giuridico solo la sentenza è propria di un organo giudiziario, a differenza di quello amministrativo”, il quale adotta decisioni. A suo avviso, va annullata la sentenza impugnata poiché se il Pretore usa deliberatamente la qualifica di decisione, anziché quella di sentenza, “si deve ritenere che ciò vuole indicare di non poter agire in modo indipendente, ma di dover seguire delle direttive interne come un funzionario della pubblica amministrazione”. La censura, speciosa, non può trovare ascolto. Per tacere del fatto che l'interessata si limita a mere congetture senza alcun riscontro, con l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero si è rinunciato alle varie terminologie cantonali in proposito adottando indistintamente per tutti i giudizi il termine “semplice e conciso” di decisione (Messaggio d e l Consiglio federale: FF 2006 pag. 6715 in basso; Steck/Brunner in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 5 ad art. 236; Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, edizione 2012, n. 5 ad art. 236). A l riguardo non occorre dilungarsi . b) La reclamante si duole del fatto che nella decisione impugnata il Pretore non abbia indicato che essa è rappresentata dal proprio studio legale . Si tratta di una censura inconsistente. Ad ogni modo, una rappresentanza processuale è la facoltà per una persona autorizzata dal diritto di procedura (“il rappresentante”) di agire su base contrattuale in nome e per conto di un'altra persona (la parte o “il rappresentato”) nel quadro di un processo. Parte e rappresentante sono pertanto due figure diverse. Se non che, in concreto, l'istante vorrebbe essere nel contempo mandante e mandataria, ciò che non è possibile non risultando che nello studio legale di cui è titolare operino altri avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero (art. 68 cpv. 2 lett. a CPC). In sostanza RE 1 si difende personalmente in una causa propria di modo che non si scorge alcuna rappresentanza contrattuale. In proposito, il reclamo non merita ulteriore disamina, tanto più che come l'interessata ammette il Pretore le ha notificato la decisione impugnata al suo indirizzo professionale.
c) RE 1 critica il Pretore per avere scritto erroneamente il suo cognome. A suo parere, gli errori di battitura commessi dal primo giudice non possono considerarsi una semplice svista ma “denotano piuttosto una certa sciatteria e non soltanto fretta nella redazione della sentenza”, nonché “un certo imbarazzo ( Befangenheit ) del Pretore nel dovere esaminare l'attività del Giudice di pace ricusato”. Ora, che nella decisione impugnata il Pretore abbia sbagliato il cognome dell'istante è vero, ma ciò si riconduce manifestamente a un errore di scrittura rimasto senza conseguenze ai fini del giudizio. Nemmeno la reclamante pretende peraltro che tale imprecisione costituisca motivo di nullità o annullamento della decisione impugnata. Per il resto la censura si risolve in un rimprovero soggettivo al primo giudice fondato su congetture. Anche su questo punto il reclamo vede dunque la sua sorte segnata.
E. 5 La reclamante lamenta il mancato accoglimento della sua istanza di ricusazione nonostante gli errori procedurali commessi dal Giudice di pace da lei evidenziati. Essa ribadisce che non avendo la CO 1 indicato nella petizione nessun mezzo di prova, al dibattimento il Giudice di pace doveva respingere, in quanto tardiva, la produzione di un documento e soprattutto non poteva aprire l'istruttoria ordinando l'assunzione di mezzi di prova, nemmeno preannunciati nella petizione. Così facendo, a suo avviso, il giudice ricusato ha violato delle norme essenziali di procedura, in particolare l'art. 55 CPC, ha dimostrato di avere un interesse personale nella causa e comunque di non essere un giudice indipendente come richiesto dall'art. 30 Cost. e dall'art. 6 § 1 CEDU. a) I criteri che giustificano la ricusazione sono già stati evocati dal Pretore . Al proposito basti ricordare che la ricusa riveste un carattere eccezionale. Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Tali circostanze possono risiedere in un determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo assunto per aspetti di natura funzionale od organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1). Dev'essere garantito che il processo rimanga aperto nell'ottica di tutte le parti (DTF 144 I 159 consid. 4.3). Gli atti procedurali ed errori di procedura o di apprezzamento compiuti da un magistrato, giusti o sbagliati che siano, non sono di per sé suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del giudice; essi vanno di principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti, che costituiscono violazioni gravi dei doveri del giudice, possono giustificare il sospetto di parzialità (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; analogamente: CCR sentenza inc. 16.2021.9 del 7 dicembre 2021 consid. 5 con rinvii; v. anche Chaix , La récusation devant les tribunaux (aperçu de jurisprudence récente), collana gialla CFPG
n. 29, Lugano 2023, pag. 22 ). Detto altrimenti, la procedura di ricusazione non ha lo scopo di consentire alle parti di contestare il modo in cui viene condotta la causa. b) Nella fattispecie, è vero che nella petizione la CO 1 non ha indicato mezzi di prova. Se non che, diversamente dalla procedura ordinaria ( art. 221 cpv. 1 lett. e CPC ), in quella semplificata, applicabile nella fattispecie, una petizione non deve necessariamente contenere l'indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti né alla stessa deve essere allegato l'elenco dei mezzi di prova (art. 244 CPC; sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 2 dicembre 2013 consid. 3.2; Trezzini , Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 19 ad art. 244; Heinzmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 8 ad art. 244). La parte può produrre poi documenti anche all'udienza (CCR sentenza inc. 16.2019.24 del 9 settembre 2020 consid. 4a con rinvio a Heinzmann , La procédure simplifiée , Ginevra/Zurigo/Basilea 2018, pag. 191 n. 323; v. anche Mazan in: Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 16 ad art. 244; Fraefel in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 7 ad art. 244; Hauck in: Sutter-Somm/ Hasenböhler /Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione,
n. 12 ad art. 244 ; Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung Art. 1-408 ZPO, Zurigo 2021 ,
n. 18 e 19 ad art. 244 ) . Non si può dunque ritenere che il Giudice di pace sia incorso in un errore, tanto meno grave . c) Quanto alla violazione del principio dispositivo e di quello attitatorio, la reclamante dimentica che nella procedura semplificata il giudice ha un obbligo d'interpello qualificato nel senso che con pertinenti domande fa in modo che le parti completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino i mezzi di prova (art. 247 cpv. 1 CPC; DTF 147 III 448 consid. 5.3). Né è dato di vedere, e la reclamante nemmeno spiega, quale sia l'interesse personale del Giudice di pace per avere esercitato il suo obbligo di interpello. In siffatte circostanze, non si può ritenere – nemmeno a un giudizio di verosimiglianza – che il giudice ricusato abbia commesso errori particolarmente gravi o ripetuti , che rappresentino una grave violazione degli obblighi giurisdizionali e denotino l'intenzione di sfavorirla, rispettivamente che siano tali da giustificare un sospetto di parzialità e configurare un caso di ricusazione .
E. 7 Se ne conclude che nei motivi addotti dalla reclamante non si ravvisano elementi oggettivamente idonei a far nascere l'apparenza di un rischio di parzialità nella persona del Giudice di pace adito. I l reclamo è pertanto destinato all'insuccesso. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione. Per questi motivi, decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione all' . Comunicazione a: – Giudice di pace del circolo di Breno; – ; – Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.16.2023.8
Lugano
28 aprile 2023/bs
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire nella causaSO.2022.5788 (ricusa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa il 6 dicembre 2022 dell'
avv. dott. RE 1,
nei confronti del
Giudice di pace del circolo di Breno
nell'ambito della causa SE1/2022 (creditoria) promossa con petizione del 28 luglio 2022 dalla
CO 1,
nei confronti della medesima
RE 1, ,
Nelle sue osservazioni del 19 dicembre 2022 il Giudice di paceha dichiarato di non intravvedere motivi di ricusazione.Statuendo con decisione del 20 gennaio 2023 ilPretore ha respinto l'istan-za, senzariscuotereoneri processuali e senza assegnare ripetibili.
4.Nel reclamo RE 1 chiede anzitutto l'annullamento della decisione impugnata per delle questioni formali. Tali censure vanno esaminate prioritariamente e separatamente.
a)Secondo la reclamante, la procedura di ricusazione non doveva concludersi con la pronuncia da parte del Pretore di una decisione ma di una sentenza, perché nel linguaggio giuridico solo la sentenza è propria di un organo giudiziario,a differenza di quello amministrativo, il quale adotta decisioni.A suo avviso, va annullata la sentenza impugnata poiché se il Pretore usa deliberatamente la qualifica di decisione, anziché quella di sentenza, si deve ritenere che ciò vuole indicare di non poter agire in modo indipendente, ma di dover seguire delle direttive interne come un funzionario dellapubblica amministrazione. La censura, speciosa, non può trovareascolto. Per tacere del fatto che l'interessata si limita a mere congetture senza alcun riscontro, con l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero si è rinunciato alle varie terminologie cantonali in proposito adottando indistintamente per tutti i giudizi il termine semplice e conciso di decisione (Messaggio del Consiglio federale: FF 2006 pag. 6715 in basso;Steck/Brunnerin: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 5 ad art. 236;Killiasin: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, edizione 2012, n. 5 ad art. 236). Al riguardo non occorre dilungarsi.
b)La reclamante si duole del fatto che nella decisione impugnata il Pretore non abbia indicato che essa è rappresentata dal proprio studio legale. Si tratta di una censura inconsistente. Ad ogni modo, una rappresentanza processuale è la facoltà per una persona autorizzata dal diritto di procedura (il rappresentante) di agire su base contrattuale in nome e per conto di un'altra persona (la parte o il rappresentato) nel quadro di un processo. Parte e rappresentante sono pertanto due figure diverse. Se non che, in concreto, l'istante vorrebbe essere nel contempo mandante e mandataria, ciò che non è possibile non risultando che nello studio legale di cui è titolare operino altri avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero (art. 68 cpv. 2 lett. a CPC). In sostanza RE 1si difende personalmente in una causa propria di modo che non si scorge alcuna rappresentanza contrattuale. In proposito, il reclamo non merita ulteriore disamina, tanto più che come l'interessata ammette il Pretore le ha notificato la decisione impugnata al suo indirizzo professionale.
c) RE 1critica il Pretore per avere scritto erroneamente il suo cognome.A suo parere, gli errori di battitura commessi dal primo giudice non possono considerarsi una semplice svista ma denotano piuttosto una certa sciatteria e non soltanto fretta nella redazione della sentenza, nonché un certo imbarazzo (Befangenheit) del Pretore nel dovere esaminare l'attività del Giudice di pace ricusato. Ora, che nella decisione impugnata il Pretore abbia sbagliato ilcognome dell'istante è vero, ma ciò si riconduce manifestamentea un errore di scrittura rimasto senza conseguenze ai fini del giudizio. Nemmeno la reclamante pretende peraltro che tale imprecisione costituisca motivo di nullità o annullamento della decisione impugnata. Per il resto la censura si risolve in un rimprovero soggettivo al primo giudice fondato su congetture.Anche su questo punto il reclamo vede dunque la sua sorte segnata.
5.La reclamante lamenta il mancato accoglimento dellasua istanzadi ricusazione nonostante glierrori procedurali commessi dalGiudice di pace da lei evidenziati. Essa ribadisce che non avendola CO 1 indicato nella petizione nessun mezzo di prova, al dibattimento il Giudice di pace doveva respingere, in quanto tardiva, la produzione di un documento e soprattutto nonpoteva aprire l'istruttoria ordinando l'assunzione di mezzi di prova,nemmeno preannunciati nella petizione. Così facendo, a suo avviso, il giudice ricusato ha violato delle norme essenziali di procedura, in particolare l'art. 55 CPC, ha dimostrato di avere uninteresse personale nella causa e comunque di non essere un giudice indipendente come richiesto dall'art. 30 Cost. e dall'art. 6 § 1CEDU.
a)I criteriche giustificano la ricusazionesono già statievocati dal Pretore. Al proposito basti ricordare che la ricusa riveste un carattere eccezionale. Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Tali circostanze possono risiedere in un determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo assunto per aspetti di natura funzionale od organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1). Dev'essere garantito che il processo rimanga aperto nell'ottica di tutte le parti (DTF 144 I 159 consid. 4.3). Gli atti procedurali ed errori di procedura o di apprezzamento compiuti da un magistrato, giusti o sbagliati che siano, non sono di per sé suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del giudice; essi vanno di principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti, che costituiscono violazioni gravi dei doveri del giudice, possono giustificare il sospetto di parzialità (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; analogamente: CCR sentenza inc. 16.2021.9 del 7 dicembre 2021 consid. 5 con rinvii; v. ancheChaix, La récusation devant les tribunaux (aperçu de jurisprudence récente),collana gialla CFPGn. 29, Lugano 2023, pag. 22). Detto altrimenti, la procedura di ricusazione non ha lo scopo di consentire alle parti di contestare il modo in cui viene condotta la causa.
b)Nella fattispecie, è vero che nella petizione la CO 1non ha indicato mezzi di prova.Se non che, diversamentedalla procedura ordinaria (art. 221 cpv. 1 lett. e CPC), inquella semplificata, applicabile nella fattispecie,una petizionenon deve necessariamente contenere l'indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti né alla stessa deve essere allegatol'elenco dei mezzi di prova (art. 244 CPC; sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 2 dicembre 2013 consid. 3.2;Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 19 ad art. 244;Heinzmannin: CPC, Petitcommentaire, Basilea 2021 n. 8 ad art. 244). La parte può produrre poi documenti anche all'udienza (CCR sentenza inc. 16.2019.24del 9 settembre2020 consid. 4a con rinvio aHeinzmann, La procéduresimplifiée, Ginevra/Zurigo/Basilea 2018, pag. 191 n. 323; v. ancheMazanin:Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 16 ad art. 244;Fraefelin:Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 7 ad art. 244;Hauckin: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione,
n. 12 ad art. 244;Sutter-Somm/Seilerin: Handkommentar zur Schweizerischen ZivilprozessordnungArt. 1-408 ZPO, Zurigo 2021,n. 18 e 19 ad art. 244). Non si può dunque ritenere che ilGiudice di pace sia incorso in un errore, tanto meno grave.
c)Quanto alla violazione del principio dispositivo e di quello attitatorio, la reclamante dimentica che nella procedura semplificata il giudice ha un obbligo d'interpello qualificato nel senso che con pertinenti domande fa in modo che le parti completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino i mezzi di prova (art. 247 cpv. 1 CPC; DTF 147 III 448 consid. 5.3). Né è dato di vedere, e la reclamante nemmeno spiega, quale sia l'interesse personale del Giudice di pace per avere esercitato il suo obbligo di interpello. In siffatte circostanze, non si può ritenere nemmeno a un giudizio di verosimiglianza che il giudice ricusato abbia commessoerrori particolarmente gravi o ripetuti,che rappresentino una grave violazione degli obblighi giurisdizionalie denotino l'intenzione di sfavorirla, rispettivamente che siano tali dagiustificare un sospetto di parzialitàe configurare un caso di ricusazione.
7.Se ne conclude che nei motivi addotti dalla reclamante non si ravvisano elementi oggettivamente idonei a far nascere l'apparenza di un rischio di parzialità nella persona del Giudice di pace adito. Il reclamo è pertanto destinato all'insuccesso.Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.
Giudice di pace del circolo di Breno;
;
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.