Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: carta di credito
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le decisioni a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili con reclamo, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sempre che il valore litigioso non raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 319 lett. a CPC). In concreto tale valore ammonta a fr. 4102.20, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d
n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del ricorso, nella fattispecie la sentenza impugnata è giunta al rappresentante della convenuta il 17 luglio 2023 (traccia degli invii n. 98.41.910455.00018798, agli atti). Introdotto il 26 luglio 2023, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
E. 2 La reclamante chiede, in estrema sintesi, di annullare la decisione per difetto di competenza decisionale del giudice adito “sia dal punto di vista funzionale come giudice di pace, sia dal punto di vista della somma delle competenze”. Al proposito, rileva che dopo avere preso atto che l'istanza era stata indirizzata al Giudice di pace, essa poteva “fare affidamento sul fatto che il giudice di pace … condurrà una procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 197 CPC”, Se non che, essa soggiunge, il primo giudice si è pronunciato sul merito della causa in applicazione dell'art. 257 CPC, senza tenere alcuna udienza di conciliazione e senza considerare che la sua competenza decisionale è limitata controversie con un valore litigioso inferiore a fr. 2000.–. Tali argomentazioni non possono essere condivise. a) Dagli atti risulta che l'istante ha adito il Giudice di pace con un'azione creditoria promossa secondo la procedura sommaria dell'art. 257 CPC (tutela giurisdizionale nei casi manifesti), così come risulta chiaramente dal richiamo di tale norma sia sulla prima pagina dell'istanza che nella seconda pagina. Tale procedura costituisce un'alternativa alla procedura ordinaria o semplificata normalmente disponibile e ha lo scopo di offrire all'istante, nei casi manifesti, una via giudiziaria particolarmente semplice e rapida (I CCA, sentenza inc. 11.2021.79 del 24 maggio 2022 consid. 4 con riferimenti). Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett. b). Ove non siano date le condizioni per ottenere tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito dell'istanza (art. 257 cpv.
E. 3 CPC). b) Contrariamente a quanto sembra credere la reclamante, dandosi un'azione promossa nella procedura sommaria, come quella in esame (art. 248 lett. b CPC), la procedura di conciliazione non ha luogo (art. 198 lett. a CPC; Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 11 e 15 ad art. 198; Peter in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, edizione 2012, n.
E. 4 ad art. 198; Gloor/ Umbricht Lukas in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 2-3 ad art. 198). Né può dirsi che la convenuta possa essere stata fuorviata dall'agire dell'autorià. Alla sua richiesta di chiarire se il procedimento in esame fosse una procedura di rigetto dell'opposizione o una procedura di conciliazione (lettera del 16 marzo
2023) il Giudice di pace ha assegnato alla convenuta un termine per presentare osservazioni scritte menzionando espressamente l'art. 257 CPC (ordinanza del 20 marzo 2023). c) Nelle circostanze descritte, il Giudice di pace non è quindi stato adito come autorità di conciliazione ragione per cui la sua facoltà decisionale non era limitata a giudicare controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 2000.– come prevede l'art. 212 CPC, ma poteva giudicare anche quelle fino a un valore litigioso a fr. 5000.– (art. 31 cpv. 1 lett. c della Legge sull'organizzazione giudiziaria: RL 177.100). E dandosi come in concreto un valore di causa di fr. 4102.20 la competenza decisionale del Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest a giudicare l'azione creditoria promossa secondo la procedura sommaria dell'art. 257 CPC era senz'altro data. Considerato che per il resto la reclamante non revoca in dubbio la sussistenza dei presupposti per far capo all'art. 257 cpv. 1 CPC il reclamo, infondato, vede la sua sorte segnata. 3. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili o indennità per inconvenienza, l'attrice non essendo stata chiamata a formulare osservazioni al reclamo. Per questi motivi, decide:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.08.2023 16.2023.27
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: carta di credito
Incarto n. 16.2023.27 Lugano 9 agosto 2023 /bs In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello composta del giudice: Giani, presidente vicecancelliera: Jurissevich sedente per statuire sul reclamo del 26 luglio 2023 presentato dalla RE 1 (rappresentata dal dott. iur. H__________,) contro la decisione emessa il 13 luglio 2023 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa SO.2023.203 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: carta di credito) promossa con istanza del 15 febbraio 2023 dalla CO 1 Ritenuto in fatto: A. Il 27 marzo 2019 CO 1 ha rilasciato alla ditta RE 1, e a J__________ quale debitore solidale, la carta di credito aziendale “__________ n. __________334 . Il 17 gennaio 2022 l'istituto bancario ha trasmesso ai titolari della carta un conteggio dal quale risultava un saldo a proprio favore di fr. 4102.20 già compresi gli interessi di fr. 144.38. Il 2 febbraio seguente CO 1tale importo entro 10 giorni. Preso atto che nulla era stato versato, il 2 marzo 2022 CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ 80 dell'Ufficio di esecuzione di Buchs (AG) per fr. 3957.82 più interessi al 12% dal 14 febbraio 2022, cui l'escussa ha interposto opposizione. B. Il 15 febbraio 2023 CO 1 h a adito il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest con un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché condannasse la RE 1 a versarle fr. 4102.– più interessi al 12% dal 14 febbraio 2022 su fr. 3957.82, e pronunciasse il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato PE . I nvitata a presentare osservazioni scritte, la convenuta ha proposto l'11 aprile 2023 di respingere l'istanza contestando in particolare la competenza territoriale del giudice adito e la mancanza di un riconoscimento di debito. Con replica del 26 aprile 2023 e duplica dell'11 luglio 2023 le parti hanno ribadito le loro posizioni. C. S tatuendo con decisione del 13 luglio 2023 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, condannando la convenuta a versare all'istante fr. 4102.– più interessi al 12% dal 14 febbraio 2022 su fr. 3957.82 e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 220.–. D. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 luglio 2023 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato. L'atto non è stato oggetto di notificazione. Considerando in diritto: 1. Le decisioni a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili con reclamo, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sempre che il valore litigioso non raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 319 lett. a CPC). In concreto tale valore ammonta a fr. 4102.20, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d
n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del ricorso, nella fattispecie la sentenza impugnata è giunta al rappresentante della convenuta il 17 luglio 2023 (traccia degli invii n. 98.41.910455.00018798, agli atti). Introdotto il 26 luglio 2023, il reclamo in esame è pertanto ricevibile. 2. La reclamante chiede, in estrema sintesi, di annullare la decisione per difetto di competenza decisionale del giudice adito “sia dal punto di vista funzionale come giudice di pace, sia dal punto di vista della somma delle competenze”. Al proposito, rileva che dopo avere preso atto che l'istanza era stata indirizzata al Giudice di pace, essa poteva “fare affidamento sul fatto che il giudice di pace … condurrà una procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 197 CPC”, Se non che, essa soggiunge, il primo giudice si è pronunciato sul merito della causa in applicazione dell'art. 257 CPC, senza tenere alcuna udienza di conciliazione e senza considerare che la sua competenza decisionale è limitata controversie con un valore litigioso inferiore a fr. 2000.–. Tali argomentazioni non possono essere condivise. a) Dagli atti risulta che l'istante ha adito il Giudice di pace con un'azione creditoria promossa secondo la procedura sommaria dell'art. 257 CPC (tutela giurisdizionale nei casi manifesti), così come risulta chiaramente dal richiamo di tale norma sia sulla prima pagina dell'istanza che nella seconda pagina. Tale procedura costituisce un'alternativa alla procedura ordinaria o semplificata normalmente disponibile e ha lo scopo di offrire all'istante, nei casi manifesti, una via giudiziaria particolarmente semplice e rapida (I CCA, sentenza inc. 11.2021.79 del 24 maggio 2022 consid. 4 con riferimenti). Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett. b). Ove non siano date le condizioni per ottenere tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito dell'istanza (art. 257 cpv. 3 CPC). b) Contrariamente a quanto sembra credere la reclamante, dandosi un'azione promossa nella procedura sommaria, come quella in esame (art. 248 lett. b CPC), la procedura di conciliazione non ha luogo (art. 198 lett. a CPC; Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 11 e 15 ad art. 198; Peter in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, edizione 2012, n. 4 ad art. 198; Gloor/ Umbricht Lukas in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 2-3 ad art. 198). Né può dirsi che la convenuta possa essere stata fuorviata dall'agire dell'autorià. Alla sua richiesta di chiarire se il procedimento in esame fosse una procedura di rigetto dell'opposizione o una procedura di conciliazione (lettera del 16 marzo
2023) il Giudice di pace ha assegnato alla convenuta un termine per presentare osservazioni scritte menzionando espressamente l'art. 257 CPC (ordinanza del 20 marzo 2023). c) Nelle circostanze descritte, il Giudice di pace non è quindi stato adito come autorità di conciliazione ragione per cui la sua facoltà decisionale non era limitata a giudicare controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 2000.– come prevede l'art. 212 CPC, ma poteva giudicare anche quelle fino a un valore litigioso a fr. 5000.– (art. 31 cpv. 1 lett. c della Legge sull'organizzazione giudiziaria: RL 177.100). E dandosi come in concreto un valore di causa di fr. 4102.20 la competenza decisionale del Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest a giudicare l'azione creditoria promossa secondo la procedura sommaria dell'art. 257 CPC era senz'altro data. Considerato che per il resto la reclamante non revoca in dubbio la sussistenza dei presupposti per far capo all'art. 257 cpv. 1 CPC il reclamo, infondato, vede la sua sorte segnata. 3. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili o indennità per inconvenienza, l'attrice non essendo stata chiamata a formulare osservazioni al reclamo. Per questi motivi, decide:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.