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16.2023.10

Rapporti di vicinato (diritto di riposizione): provvedimenti cautelari

Ticino · 2024-01-04 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari, trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione, sempre che si tratti di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore ha indicato il valore litigioso in “inferiore a fr. 10 000.–”, stima che non le parti non discutono e che non appare inverosimile, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Introdotto entro il termine d'impugnazione, il reclamo in esame è quindi ricevibile.

E. 2 Nel decreto cautelare impugnato il Pretore, riassunti i criteri che disciplinano il diritto di riposizione previsto dall'art. 119 LAC e i presupposti dei provvedimenti cautelari secondo l'art. 261 cpv. 1 CPC, ha accertato che in corso di procedura le istanti hanno potuto riparare il tetto senza la necessità di posare un ponteggio sul fondo dei convenuti. A suo parere, pertanto, il diritto di riposizione richiesto dalle istanti permetterebbe loro soltanto di eseguire il risanamento dell'intonaco della parete occidentale dell'immobile, intervento per il quale tuttavia non sussiste né l'urgenza né il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile in attesa dell'esito della causa di merito tanto più che esse non dispongono di una valida licenza edilizia . Inoltre, egli ha soggiunto, le istanti medesime hanno ammesso che non vi fosse “più alcuna urgenza dal punto di vista della statica dell'edificio e che il diritto di riposizione sarà da esercitarsi al momento in cui si vorranno e potranno ultimare le sistemazioni delle facciate”. Per il primo giudice, infine, l'assenza del requisito dell'urgenza è palese vista “la passività tenuta nella procedura dalle istanti nel periodo gennaio 2019/aprile 2022, in cui sono rimaste silenti” salvo poi sollecitare l'emanazione del provvedimento cautelare soltanto dopo essere state interpellate in merito all'interesse attuale e pratico della procedura. Donde, in definitiva, la reiezione dell'istanza cautelare.

E. 3 Le

reclamanti sostengono che la decisione impugnata è “macroscopicamente sbagliata

…costituisce un diniego di giustizia” e va annullata con rinvio degli atti al

Pretore per un nuovo giudizio. Esse rimproverano al primo giudice di avere

respinto “un'istanza di diritto di riposizione palesemente giustificata sul

piano dei fatti” avendo stabilito che “non sarebbe dato il requisito

dell'urgenza e che quindi la domanda di provvedimenti cautelari e

supercautelari sarebbe superata dato che vi sarebbe stato il tempo di

introdurre una causa di merito, senza accorgersi che l'istanza […] già contiene

anche il

petitum

di merito e che quindi andava esaminata (e

inevitabilmente accolta) nel merito”.

a)

Una

tale domanda non è di facile comprensione ove appena si pensi che non è dato di

capire in che cosa consista il diniego di giustizia né perché il decreto

impugnato andrebbe annullato con rinvio degli atti per una nuova decisione. Ad

ogni modo, è pacifico che il Pretore, quantunque abbia denominato la decisione

quale “sentenza”, abbia statuito in via cautelare, così come avevano chiesto RE

1 e RE 2

nella loro istanza del 5 dicembre

2018 (domanda n. 2).

E con un reclamo possono essere censurati l'applicazione

errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l'accertamento manifestamente

errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC). In concreto, sui motivi che hanno

indotto il Pretore a respingere la richiesta cautelare, sostanzialmente per

l'assenza del presupposto dell'urgenza, le reclamanti non si confrontano

minimamente. Sotto questo profilo il reclamo si rivela irricevibile.

b)

Non si disconosce che l'istanza del 5 dicembre

2018 contiene

altresì una richiesta di merito (domanda n. 3). Nel caso

in esame, tuttavia, come si è visto il Pretore ha manifestamente

statuito solo in via cautelare. Non ricorrono

dunque gli estremi

per un diniego di giustizia, il quale si ravvisa ove

un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è

stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192

consid. 3.1). Il tutto senza dimenticare che la procedura decisionale è

preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un'autorità di

conciliazione (art. 197 CPC) e che l'azione promossa dalle istanti non rientra

nelle eccezioni dell'art. 198 CPC. È vero che una parte può chiedere

provvedimenti cautelari prima dell'introduzione della causa, ma è altrettanto

vero che una richiesta di provvedimenti cautelari prima della pendenza della

causa non deve tradursi in una scelta di comodo contando sul fatto che in caso

di accoglimento dell'istanza il giudice fisserà un termine entro cui

promuovere l'azione di merito (art. 263 CPC), ciò

che permetterà di evitare il tentativo di conciliazione (art. 198 lett. h CPC;

RtiD II 2023 pag. 707 n. 33c). Ad ogni modo, per tacere del fatto che in

concreto, l'istanza cautelare è stata respinta, il Pretore non si è ancora

determinato sul destino dell'azione di merito. Una contestazione al riguardo si

rivela pertanto prematura. In definitiva, il reclamo si rivela manifestamente inammissibile

e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48

b

cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

E. 4 Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le reclamanti rifonderanno alle controparti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili commisurata all'impegno profuso dal di loro legale per esprimersi nel memoriale di replica (una decina di righe) . Per questi motivi, decide:

1.   Il reclamo è irricevibile.

2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste in solido a carico delle reclamanti, le quali rifonderanno alla controparte, sempre con il vincolo di solidarietà, fr. 300.– per ripetibili.

3.   Notificazione a: –; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente                                                          La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.16.2023.10

Lugano

4 gennaio 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 10 febbraio 2023 presentato da

RE 1eRE 2

(patrocinate dall'PA 1)

contro la decisione emessa il26 gennaio 2023 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3nella causa CA.2018.468 (rapporti di vicinato: provvedimenti cautelari) promossa con istanza del5 dicembre 2018nei confronti di

CO 1eCO 2

(patrocinati dall'PA 2),

2.Nel decreto cautelare impugnato il Pretore, riassunti i criteri che disciplinano il diritto di riposizione previsto dall'art. 119 LAC e i presupposti dei provvedimenti cautelari secondo l'art. 261 cpv. 1 CPC, ha accertato chein corso di procedura le istanti hanno potuto riparare il tetto senza la necessità di posare unponteggio sul fondo dei convenuti. A suo parere, pertanto, il diritto di riposizione richiesto dalle istanti permetterebbe loro soltanto di eseguire il risanamento dell'intonaco della parete occidentale dell'immobile, intervento per il quale tuttavia non sussiste né l'urgenzané il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile in attesa dell'esito della causa di meritotanto più che esse non dispongono di una valida licenza edilizia. Inoltre, egli ha soggiunto, le istanti medesime hanno ammesso che non vi fosse “più alcuna urgenza dal punto di vista della statica dell'edificio e che il diritto di riposizione sarà da esercitarsi al momento in cui si vorranno e potranno ultimare le sistemazioni delle facciate”. Per il primo giudice,infine, l'assenza del requisito dell'urgenza è palese vista “la passività tenuta nella procedura dalle istanti nel periodo gennaio 2019/aprile 2022, in cui sono rimaste silenti” salvo poi sollecitare l'emanazione del provvedimento cautelare soltanto dopo essere state interpellate in merito all'interesse attuale e pratico della procedura.Donde, in definitiva, la reiezione dell'istanza cautelare.

3.Le reclamanti sostengono che la decisione impugnata è “macroscopicamente sbagliata costituisce un diniego di giustizia” e va annullata con rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio. Esse rimproverano al primo giudice di avere respinto “un'istanza di diritto di riposizione palesemente giustificata sul piano dei fatti” avendo stabilito che “non sarebbe dato il requisito dell'urgenza e che quindi la domanda di provvedimenti cautelari e supercautelari sarebbe superata dato che vi sarebbe stato il tempo di introdurre una causa di merito, senza accorgersi che l'istanza […] già contiene anche ilpetitumdi merito e che quindi andava esaminata (e inevitabilmente accolta) nel merito”.

a)Una tale domanda non è di facile comprensione ove appena si pensi che non è dato di capire in che cosa consista il diniego di giustizia né perché il decreto impugnato andrebbe annullato con rinvio degli atti per una nuova decisione. Ad ogni modo, è pacifico che il Pretore, quantunque abbia denominato la decisione quale “sentenza”, abbia statuito in via cautelare, così come avevano chiesto RE 1 e RE 2nella loro istanza del 5 dicembre 2018 (domanda n. 2).E con un reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC). In concreto, sui motivi che hanno indotto il Pretore a respingere la richiesta cautelare, sostanzialmente per l'assenza del presupposto dell'urgenza, le reclamanti non si confrontano minimamente. Sotto questo profilo il reclamo si rivela irricevibile.

b)Non si disconosce che l'istanza del 5 dicembre 2018 contienealtresì una richiesta di merito (domanda n. 3). Nel caso in esame, tuttavia, come si è visto il Pretore ha manifestamentestatuito solo in via cautelare. Non ricorrono dunque gli estremiper un diniego di giustizia, il quale si ravvisa ove un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1). Il tutto senza dimenticare che la procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un'autorità di conciliazione (art. 197 CPC) e che l'azione promossa dalle istanti non rientra nelle eccezioni dell'art. 198 CPC. È vero che una parte può chiedere provvedimenti cautelari prima dell'introduzione della causa, ma è altrettanto vero che una richiesta di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa non deve tradursi in una scelta di comodo contando sul fatto che in caso di accoglimento dell'istanza il giudice fisserà un termine entro cuipromuovere l'azione di merito (art. 263 CPC), ciò che permetterà di evitare il tentativo di conciliazione (art. 198 lett. h CPC;RtiD II 2023 pag. 707 n. 33c). Ad ogni modo, per tacere del fatto che in concreto, l'istanza cautelare è stata respinta, il Pretore non si è ancora determinato sul destino dell'azione di merito. Una contestazione al riguardo si rivela pertanto prematura. In definitiva, il reclamo si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48bcpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

–;

– .

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.