Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al precedente patrocinatore dell'attore al più presto il 30 agosto 2022. Introdotto il 20 settembre 2022 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
E. 2 Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
E. 3 Nella decisione impugnata il Giudice di pace, dopo avere escluso che le pretese dell'attore fossero abusive quantunque questi avesse in un primo tempo approvato il conteggio delle ore trasmessogli il 1° giugno 2021, ha negato il pagamento di fr. 2200.– per le 80 ore supplementari ritenendo che la convenuta aveva ottemperato all'obbligo di registrare l'orario di lavoro ai sensi dell'art. 21 n. 2 CCNL mentre l'attore, cui spettava l'onere della prova relativo alle ore supplementari da lui prestate, oltre a non avere mai segnalato la necessità di un tempo di lavoro maggiore rispetto a quello pattuito, non aveva dimostrato di avere svolto più ore rispetto a quelle previste dal contratto, essendosi limitato “a far riferimento al quantitativo delle ore straordinarie esposte nella tabella oraria da lui allestita” e nemmeno aveva provato che il rapporto di lavoro fosse iniziato una settimana prima rispetto alla data del 10 maggio 2021 indicata nel contratto . Il primo giudice ha pure respinto la pretesa di fr. 513.– per 2.68 giorni (pari a 23.3 ore) di riposo, vacanze, festivi non goduti, perché “le ore di riposo, di vacanza e festivi riconosciute dalla convenuta e contemplate nella tabella controllo orario di lavoro CCNL e calcolate sui 14 giorni di lavoro sono conformi alle disposizioni del CCNL (art. 16, 17 e 18 CCNL)”. Il Giudice di pace ha considerato altresì infondata la pretesa di fr. 400.– “relativa a quanto da lui versato alla convenuta in contanti, di tasca propria, pari all'1% dell'incasso che avrebbero dovuto essere ridistribuiti sotto forma di mance al personale”, perché l'attore, oltre a rivendicare un importo indicativo, non ha prodotto alcuna prova del versamento di tale somma. Donde in definitiva la reiezione della petizione.
E. 4 . Nel reclamo, RE 1 non rivendica più il pagamento di fr. 2452.15 netti (fr. 2713.– lordi) per le 80 ore supplementari accumulate nei venti giorni di durata del lavoro dal 3 al 22 maggio 2021 e per le 23.3 ore di festivi e vacanza, né la restituzione di fr. 400.– quale rimborso delle mance. Il reclamante ritiene per contro arbitrario l'accertamento del Giudice di pace secondo cui il rapporto di lavoro è durato tredici giorni, dal 10 al 22 maggio 2021, sostenendo che in realtà egli ha iniziato a lavorare già il 3 maggio 2021 di modo che il rapporto di lavoro è durato venti giorni. Egli sostiene pertanto di non avere percepito il salario della settimana dal 3 al 9 maggio 2021 e chiede quindi di condannare la convenuta a versagli fr. 956.55 calcolati “in considerazione del fatto che un mese ha 4.34 settimane e che il salario lordo mensile è di fr. 4156.45” oltre tredicesima, al netto degli oneri sociali. a) Ora, che una parte possa limitare o ridurre le sue richiesta di giudizio anche in sede di reclamo è indubbio (Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a edizione,
n. 2 ad art. 326). Nella procedura di reclamo non sono tuttavia ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di fatti nuovi o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Premesso ciò, nel caso in esame, come si è detto, davanti al Giudice di pace RE 1 ha sempre e solo preteso il pagamento di 80 ore straordinarie e dell'indennità per 23.3 ore per festivi e vacanza, mentre in seconda sede la sua pretesa si riferisce al mancato pagamento del salario normale per la settimana dal 3 al 9 maggio 2021. Egli ha così rinunciato alle domande originarie e ne ha formulata una nuova fondata su fatti nuovi modificando il fondamento fattuale e di conseguenza quello giuridico. Trattandosi di una mutazione dell'azione, inammissibile in sede di reclamo (Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 3 ad art. 326; Heinzmann/Clément in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 7 ad art. 227), quest’ultimo va dichiarato d'acchito irricevibile. b) Si aggiunga, ad ogni modo, che quantunque per la CO 1 il rapporto di lavoro sia durato tredici giorni (dal 10 al 22 maggio 2021) senza che il lavoratore abbia accumulato ore supplementari, essa ha versato a quest'ultimo un salario lordo di fr. 2707.70 più fr. 225.65 per la tredicesima (doc. E). Tale retribuzione corrisponde sostanzialmente a quella dovuta per una durata contrattuale di venti giorni calcolata conformemente agli art.
E. 8 cpv. 2 e 12 cpv. 2 CCNL (fr. 4156.45 ./. 30 giorni x 20 giorni = fr. 2770.97; fr. 4156.45 ./. 12 mesi ./. 30 giorni x 20 giorni = fr. 230.80: cfr. Commentario relativo al CCNL Il contratto collettivo di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione svizzera: Bene per tutti. Stato 1° gennaio 2017, 2 a edizione 2021, pag. 16, 17 e 30). Ne segue che all'atto pratico al lavoratore è stato versato il salario per tutto il lasso di tempo che egli pretende di avere prestato per la convenuta. In circostanze del genere la sua rivendicazione non può trovare ascolto. 5. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone neppure il problema di attribuire delle ripetibili, la convenuta non essendo stata chiamata a presentare osservazioni. Riguardo al gratuito patrocinio postulato dal reclamante in questa sede, esso non può entrare in linea di conto. Seppure il richiedente versi verosimilmente in gravi ristrettezze, il reclamo appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato per osservazioni alla controparte. Per questi motivi, decide:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano oneri processuali.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione a: – – Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.16.2022.37
16.2022.38
Lugano
19 settembre 2023/bs
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo 29 settembre 2022 (inc. 16.2022.37) presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il29 agosto 2022 dal Giudice di pace del circolo di Locarnonella causa SE.2021.6 (contratto di lavoro) da lui promossa con petizione del14 ottobre 2021nei confronti della
CO 1
B.Il 1° giugno 2021 la CO 1 ha trasmesso a RE 1 una tabella Controllo dell'orario di lavoro CCNL dal quale risultava che dal 9 maggio al 22 maggio 2022 (quattordici giorni) questi aveva lavorato dieci giorni per complessive 78.45 ore (8.43 ore/giorno x 10 giorni), beneficiato di quattro giorni di riposo e uno di vacanza chiedendogli di segnalarle eventuali errori. Contestualmente ha emesso il conteggio salariale del mese di maggio 2021 nel quale ha riconosciuto al lavoratore un salario lordo di fr. 2933.35 (fr. 2707.70 più fr. 225.65 per la tredicesima), pari a fr. 2384.15 netti. Dopo avere riconosciuto le risultanze della tabella inviatagli, il 28 giugno 2021 RE 1 ha chiesto alla CO 1 il pagamento di fr. 1425.70 lordi corrispondenti a 53 ore straordinarie a fr. 26.90 l'una, così come il rimborso di fr. 400., pari all'1% dell'incasso, che la datrice di lavoro gli aveva chiesto di riversarle e che avrebbe dovuto essere ridistribuito sotto forma di mancia al personale. Il 19 luglio 2021 RE 1 ha rinnovato le richieste. Senza esito.
C.Il 6 settembre 2021 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Locarno chiedendogli di convocare la CO 1 per un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 2713. lordi (fr. 2200. per 80 oresupplementari retribuire a fr. 27.50 l'una (125% di fr. 22.), di fr. 513. per 23.3 ore di riposo, vacanza e festivi da retribuire a fr. 22. l'unae di fr. 400. oltre interessi del 5% dal 6 settembre 2021. Preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, l'11 ottobre 2021 il Giudice di pace ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire(inc. CM.2021.48).
4.Nel reclamo, RE 1 non rivendica più il pagamento di fr. 2452.15 netti (fr. 2713. lordi) per le 80 ore supplementari accumulate nei venti giorni di durata del lavoro dal 3 al 22 maggio 2021 e per le 23.3 ore di festivi e vacanza, né la restituzione di fr. 400. quale rimborso delle mance. Il reclamante ritiene per contro arbitrario l'accertamento del Giudice di pace secondo cui il rapporto di lavoro è durato tredici giorni, dal 10 al 22 maggio 2021, sostenendo che in realtà egli ha iniziato a lavorare già il 3 maggio 2021 di modo che il rapporto di lavoro è durato venti giorni. Egli sostiene pertanto di non avere percepito il salario della settimana dal 3 al 9 maggio 2021 e chiede quindi di condannare la convenuta a versagli fr. 956.55 calcolati in considerazione del fatto che un mese ha 4.34 settimane e che il salario lordo mensile è di fr. 4156.45 oltre tredicesima, al netto degli oneri sociali.
a)Ora, che una parte possa limitare o ridurre le sue richiesta di giudizio anche in sede di reclamo è indubbio (Jeandinin:Commentaire romand, Code de procédure civile, 2aedizione,n. 2 ad art. 326). Nella procedura di reclamo non sono tuttavia ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di fatti nuovi o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Premesso ciò, nel caso in esame, come si è detto, davanti al Giudice di pace RE 1ha sempre esolo preteso il pagamento di 80 ore straordinarie e dell'indennità per 23.3 ore per festivi e vacanza, mentre in seconda sede la sua pretesa si riferisce al mancato pagamento del salario normale per la settimana dal 3 al 9 maggio 2021. Egli ha così rinunciato alle domande originarie e ne ha formulata una nuova fondata su fatti nuovi modificando ilfondamento fattuale e di conseguenza quello giuridico. Trattandosi di una mutazione dell'azione, inammissibile in sede di reclamo (Sutter-Somm/Seilerin: Handkommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 3 ad art. 326;Heinzmann/Clémentin: CPC,Petitcommentaire, Basilea 2021 n. 7 ad art. 227), questultimo va dichiarato d'acchito irricevibile.
b)Si aggiunga, ad ogni modo,che quantunque perla CO 1 il rapporto di lavoro siadurato tredici giorni (dal 10 al 22 maggio 2021) senza che il lavoratore abbiaaccumulato ore supplementari, essa ha versato a quest'ultimo unsalario lordo di fr. 2707.70 più fr.225.65 per la tredicesima (doc. E). Tale retribuzione corrisponde sostanzialmente a quella dovutaper una durata contrattuale di venti giornicalcolata conformemente agliart. 8 cpv. 2 e 12 cpv. 2 CCNL (fr. 4156.45 ./. 30 giorni x 20 giorni = fr. 2770.97; fr. 4156.45 ./. 12 mesi ./. 30 giorni x 20 giorni = fr. 230.80:cfr. Commentario relativo al CCNL Il contratto collettivo di lavoro dellindustria alberghiera e della ristorazione svizzera: Bene per tutti. Stato 1° gennaio 2017, 2aedizione 2021, pag. 16, 17 e 30).Ne segue che all'atto pratico al lavoratore è stato versato il salario per tutto il lasso di tempo che egli pretende di avere prestato per la convenuta.In circostanze del genere la sua rivendicazione non può trovare ascolto.
5.La procedura nelle azioni derivanti da contratto dilavoroè gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone neppure il problema di attribuire delle ripetibili, la convenuta non essendo stata chiamata a presentare osservazioni. Riguardo al gratuito patrocinio postulato dal reclamante in questa sede, esso non può entrare in linea di conto. Seppure il richiedente versi verosimilmente in gravi ristrettezze, il reclamo appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato per osservazioni alla controparte.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2).La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile ilricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.