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16.2022.17

Lavoro: personale a prestito - interpretazione di una disposizione del contratto collettivo per il settore del prestito di personale

Ticino · 2023-11-08 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impu­gna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore liti­gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo en­tro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 15 aprile 2022 (cfr. tracciamento degli invii po­stali n. 98__________ agli atti), durante le ferie giudiziarie (dal 10 al 24 aprile 2022 incluso, art. 145 cpv. 1 lett. a CPC). Il termine d'impugnazione è così cominciato a decorrere il 25 aprile 2022 e sarebbe scaduto il 24 maggio 2022. Introdotto l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

E. 2 Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

E. 3 Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato anzitutto che per la convenuta l'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP fornita dalla Commissione paritetica regionale del Canton Ticino per il settore del prestito di personale con la circolare n. 12 del 29 maggio 2018, di per sé non contestata, deve applicarsi in Ticino unicamente dalla data di pubblicazione e quindi successivamente al periodo di collaborazione dell'attore presso l'azienda acquisitrice. Il primo giudice ha poi accertato che fino all'emissione di tale circolare “ all'interno della Commissione Paritetica Regionale del Canton Ticino (CPRT) la parte padronale e la parte sindacale divergevano sull'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP e pertanto in Ticino non erano mai stati fatti dei controlli di conformità, né emesse delle decisioni al riguardo ” . D al 1° settembre 2018, egli ha soggiunto, “ sono iniziati i controlli indirizzati però alle situazioni in essere a quel momento, in quanto, all'interno della Commissione cantonale, permaneva un disaccordo riguardo all'applicazione retroattiva della Circolare”. Secondo il Pretore aggiunto, ad ogni modo, a prescindere dal fatto che prima dell'emanazione della menzionata circolare al Tribunale arbitrale previsto dall'art. 40 CCL PP non era stato richiesto di interpretare la norma, “ spetta al giudice ordinario la condanna al pagamento del supplemento salariale, qualora dovuto, anche se la pretesa implica l'applicazione, rispettivamente l'interpretazione del CCL PP”. Rammentati poi i principi d'interpretazione dei contratti collettivi, il Pretore aggiunto ha ritenuto che “il tenore letterale del cpv. 2 dell'art. 24 CCL PP […], pare indicare la necessità di un concorso cumulativo delle due condizioni, anche se la “e” potrebbe avere una funzione aggiuntiva”. Se non che, a suo avviso, “il cumulo non può essere stato nell'intento delle parti contrattuali poiché non si vede la ratio ed il senso comune di una tale restrizione dell'applicazione del rinvio che […] mira a perseguire il medesimo trattamento, riguardo ai supplementi, dei lavoratori prestati rispetto ai lavoratori assunti direttamente dall'azienda acquisitrice […] Il considerare cumulativamente le due condizioni non farebbe altro che creare un'ingiustificata disparità tra i lavoratori prestati ad aziende che hanno il lavoro a turni ma non domenicale regolare e ad aziende che hanno il lavoro domenicale ad un turno solo e i lavoratori prestati ad aziende che hanno il lavoro domenicale a più turni […]”. Premesso ciò, per il primo giudice, “seguen­do il testo letterale dell'articolo, il Regolamento della S__________ GmbH, che permette il cumulo dei supplementi per il turno diurno e quello notturno, non si applicherebbe ai lavoratori prestati, contrariamente ai propri, poiché l'azienda non ha il lavoro domenicale e questo diversamente da un lavoratore prestato ad un'azienda che ha il lavoro domenicale e a turni. La disparità di trattamento la si coglie a maggior ragione se si tiene conto che il rinvio vale anche in caso di CCL e di regolamenti aziendali che prevedono per i supplementi un trattamento meno favorevole rispetto al CCL PP e come tale applicabile anch'esso al lavoratore prestato solo qualora si tratti di una azienda con il lavoro domenicale e a turni. Da ciò ne seguirebbe un diverso trattamento tra i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici con lavoro a turni e domenicale e i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici che hanno solo il lavoro a turni oppure solo il lavoro domenicale, nonché di quest'ultimi due gruppi di lavoratori rispetto ai colleghi assunti direttamente che sarebbero invece sottoposti al CCL o al regolamento aziendale. Da ultimo ma non in ordine di importanza, l'interpretazione della norma nell'accezione cumulativa si scontrerebbe con l'art. 3 cpv. 1 del CCL PP che […] impone di recepire nei contratti del personale temporaneo le norme concernenti il salario dei CCL aziendali di obbligatorietà generale e dei CCL richiamati dal CCL PP nell'Annesso 1”. Il Pretore aggiunto ha così concluso che l'art. 24 cpv. 2 CCL PP si deve interpretare nel senso che le due condizioni poste dalla norma “sono alternative e non cumulative”. Ciò posto, il primo giudice, richiamato il principio secondo cui le norme del CCL PP, in vigore e di obbligatorietà generale durante il rapporto di lavoro tra le parti hanno effetto diretto ed imperativo sul contratto di cui si tratta in virtù dell'art. 357 CO, ha riconosciuto all'attore il diritto alle indennità diurne per tutte le ore che ha lavorato nel 1° e 2° turno. Per il Pretore aggiunto, il lavoratore non poteva rinunciare a crediti derivanti dal rapporto di lavoro risultanti da disposizioni imperative della legge o del CCL, in applicazione dell'art. 341 CO, né si riscontrava una sua rinuncia a tali supplementi. Peraltro, ­– egli ha soggiunto – “la modifica dell'interpretazione di una norma, così come di una prassi giurisprudenziale, vanno applicate immediatamente, con l'unico limite di quando le rassicurazioni o il comportamento di un'autorità hanno comportato un affidamento, delle legittime aspettative, nel destinatario, condizioni che vengono esaminate alla luce del caso concreto e della ponderazione dei contrapposti interessi, fra cui la sicurezza del diritto e della legalità, dell'uguaglianza e della buone fede” e “pur non negando che il comportamento della Commissione paritetica cantonale abbia potuto generare nella qui convenuta  e più in generale nelle aziende acquisitrici, la convinzione di interpretare correttamente l'art. 24 cpv. 2 CCL PP, la tutela dell'affidamento e della buona fede devono cedere il passo alla sicurezza del diritto e alla corretta e uniforme applicazione di una norma imperativa concernente i diritti salariali del personale a prestito, diritti che prevalgono sulla tutela dei datori di lavoro”. In definitiva, il Pretore aggiunto ha condannato la convenuta a versare all'attore fr. 6485.30, importo di per sé non contestato, più interessi del 5% dal 1° gennaio 2016 su fr. 3391.10 e dal 1° gennaio 2017 su fr. 3094.20.

E. 4 Per la RE 1, l a decisione del Pretore aggiunto di considerare le condizioni poste all'art. 24 cpv. 2 CCL PP alternative anziché cumulative costituisce un'inammissibile interpretazione contra litteram. La reclamante sostiene che la norma, nelle sue tre versioni linguistiche, esprime “lo stesso concetto in modo convergen­te, ovvero che il lavoro a turni e il lavoro domenicale istituzionalizza­to sono da ritenere quali condizioni cumulative per prevedere l'eccezionale applicazione di un CCL (anche non obbligatorio) o di un Regolamento aziendale”, giacché “in tutte e tre le versioni è indicata infatti chiaramente una “e” e non una “o”. A suo avviso, siccome una disposizione normativa di un contratto collettivo di lavoro va interpretata in primo luogo secondo la sua lettera e va protetta inoltre la fiducia delle parti vincolate da un CCL che non hanno preso parte alla sua elaborazione, il primo giudice doveva limitarsi a tale modo di interpretazione senza scostarsi dal suo chiaro senso letterale. a) L'art. 24 CCL PP, dal titolo marginale “ supplementi ”, ha il seguente tenore: 1 I supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non pos- sono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato. 2 Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a  turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi ambiti si applicano anche al personale a prestito. b) In concreto è incontestato che il contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale (CCL PP) è applicabile al rapporto di lavoro tra le parti in causa. È parimenti incontestato che alla S__________ GmbH, azienda acquisitrice presso la quale l'attore è stato impiegato, non vigeva il lavoro domenicale istituzionalizzato, ma soltanto il lavoro a turni. Litigiosa è la questione di sapere se a lla fattispecie si applichino i supplementi previsti dal regolamento aziendale della S__________ GmbH (art. 3 cpv. 2) in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP, ovvero in questa sede se l'interpretazione del Pretore aggiunto per il quale le condizioni poste da quest'ultima norma sono alternative e non cumulative sia o meno arbitraria. c) Ora, i n una recente sentenza del 7 aprile 2022, questa Camera ha già dovuto esaminare una fattispecie simile e, dopo avere tenuto conto dei vari criteri di interpretazione di una norma indicati dal Tribunale federale, è giunta alla conclusione che, contrariamente all'assunto dell'azienda attiva nell'ambito del prestito di personale, per la quale il senso letterale dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP sarebbe chiaro e univoco laddove prevedrebbe, per il versamento dei supplementi salariali previsti dai regolamenti aziendali delle imprese acquisitrici, l'adempimento di due condizioni cumulative (quella del lavoro a turni e quella del lavoro domenicale istituzionalizzato), il tenore letterale della citata disposizione non è di per sé risolutivo, siccome l'utilizzo della congiunzione “ e ” non implica necessariamente un significato in senso cumulativo, potendo avere anche funzione aggiuntiva (inc. 16.2020.46 consid. 5b). La Camera, poi, ha altresì stabilito che lo scopo della norma non è quello di privilegiare i lavoratori interinali (ritenuto che i supplementi indicati all'art. 24 cpv. 2 non vanno in aggiunta, bensì in sostituzione di quelli previsti dalle altre norme del CCL PP, indipendentemente che essi siano più o meno favorevoli), ma di garantire la parità di trattamento fra i dipendenti a prestito e i dipendenti fissi attivi presso la medesima ditta e di riflesso impedire che i datori di lavoro eludano disposizioni vincolanti in materia di salario mediante il ricorso al personale a prestito. Essa ha così rilevato che una visione cumulativa delle due condizioni e dunque un'applicazione restrittiva della norma, si porrebbe in contrasto con questa finalità e condurrebbe a molteplici disparità di trattamento prive di giustificazioni oggettive: tra i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici con lavoro a turni e domenicale e i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici che prevedono solo il lavoro a turni oppure solo il lavoro domenicale; tra il personale a prestito e il personale fisso; fra i lavoratori interinali attivi nel Canton Ticino e quelli impiegati altrove in Svizzera (inc. 16.2020.46 consid. 6). Quanto alla volontà delle parti contraenti, questa Camera ha ritenuto che determinante non fosse qu ella di una singola commissione regionale (incaricata di verificare a livello locale il rispetto del CCL PP), ma quella dei rappresentanti dell'associazione dei datori di lavoro Swissstaffing, con i loro membri, e dei sindacati firmatari Unia, Syna, Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera) e Angestellte Schweiz con i lavoratori loro associati, all'interno della Commissione professionale paritetica Svizzera CPSPP (incaricata di vigilare sulla corretta attuazione, applicazione ed esecuzione del CCL PP quale organo superiore di sorveglianza). La Camera non ha disconosciuto che fino all'emissione della circolare n. 12, nel Canton Ticino in occasione dei controlli a campione presso le aziende non veniva verificato il rispetto dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP, ma ha considerato che la condotta della Commissione paritetica cantonale non potesse essere equiparata a una prassi (inc. 16.2020.46 consid. 7). Infine, relativamente all'applicazione retroattiva della norma, la Camera, dopo avere escluso l'esistenza di una modifica legislativa o giurisprudenziale e ricordato che prima del 2018 la Commissione paritetica cantonale, quale organo preposto alla vigilanza regionale relativa al CCL PP, non aveva mai accertato violazioni o inflitto sanzioni in relazione ai supplementi per lavoro a turni, ha ritenuto che se il principio della buona fede impedisce, a livello disciplinare, di sanzionare retroattivamente (per l'assenza di comportamenti in chiara violazione di una stabilita prassi), l e disposizioni dei contratti collettivi di lavoro circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti di lavoro hanno effetto diretto e imperativo per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati, ragione per cui la tutela dell'affidamento e il principio della buona fede devono recedere innanzi a quelli della sicurezza del diritto, della corretta e uniforme applicazione di una norma imperativa (uguaglianza giuridica) e della tutela dei lavoratori (inc. 16.2020.46 consid. 8) . Donde in definitiva la reiezione del reclamo presentato da un'azienda attiva nell'ambito del prestito di personale. Ad analoga conclusione è giunta altresì la seconda Camera civile del Tribunale di appello (sentenze inc. 12.2021.164 e inc. 12.2021.165 del 7 aprile 2022). d) La decisione di questa Camera è stata oggetto di ricorso al Tribunale federale, il quale con sentenza 4A_239/2022 del 21 agosto 2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile e respinto quello sussidiario in materia costituzionale. In tale decisione, il Tribunale federale ha ritenuto che l'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP eseguita dalla Corte cantonale “non può essere ritenuta arbitraria”, ha rimproverato alla ricorrente di non avere reso “ravvisabile l'esistenza di una giurisprudenza che presupponeva, per il versamento dei supplementi salariali, cumulativamente, il lavoro a turni e il lavoro domenicale istituzionalizzato né di avere dimostrato che “un'autorità le avrebbe fornito assicurazioni vincolanti riguardo alla continuazione della precedente interpretazione della disposizione” e, infine che non essendo in discussione l'applicazione di un nuovo diritto ma solo di una mutata interpretazione della medesima disposizione, non era in discussione una violazione del divieto di retroattività. Medesimo destino hanno seguito i ricorsi presentati al Tribunale federale contro la decisione della seconda Camera civile (sentenze 4A_235/2022 e 4A_237/2022 del 21 agosto 2023). e) Nel caso in esame, le censure sollevate dalla reclamante ricalcano sostanzialmente quelle già esaminate e respinte da questa Camera nella citata sentenza del 7 aprile 2022. E sse n on consentono quindi di rimettere in discussione tale decisione e non devono pertanto essere ulteriormente esaminate in questa sede. Ne segue che il reclamo deve essere respinto.

E. 5 La procedura in controversie derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento fino a un valore di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, decide:

1.   Il reclamo è respinto.

2.   Non si prelevano oneri processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

3.   Notificazione a: –; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.16.2022.17

Lugano

8 novembre 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 24 maggio 2022 presentato dalla

RE 1

contro la decisione emessa il13 aprile 2022 dal Pretore aggiuntodel Distretto di Lugano, sezione 2,nella causa SE.2019.134 (lavoro)promossa nei suoi confronti con petizione del13 aprile 2022da

CO 1

2.Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3.Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato anzitutto cheper la convenuta l'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP fornita dalla Commissione paritetica regionale del Canton Ticino per il settore del prestito di personale con la circolare n. 12 del 29 maggio 2018, di per sé non contestata, deve applicarsi in Ticino unicamente dalla data di pubblicazione e quindisuccessivamente al periodo di collaborazione dell'attore presso l'azienda acquisitrice. Il primo giudice ha poi accertato chefino all'emissione di tale circolare“all'interno della Commissione Paritetica Regionale del Canton Ticino (CPRT) la parte padronale e la parte sindacale divergevano sull'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP e pertanto in Ticino non erano mai stati fatti dei controlli di conformità, né emesse delle decisioni al riguardo”. Dal 1° settembre 2018,egli ha soggiunto,“sono iniziati i controlliindirizzati però alle situazioni in essere a quel momento, in quanto, all'interno della Commissione cantonale, permaneva un disaccordo riguardo all'applicazione retroattiva della Circolare”. Secondo il Pretore aggiunto, ad ogni modo, a prescindere dal fatto che prima dell'emanazione della menzionata circolare al Tribunale arbitrale previsto dall'art. 40 CCL PP non era stato richiesto di interpretare lanorma,“spetta al giudice ordinario la condanna al pagamento del supplemento salariale, qualora dovuto, anche se la pretesa implica l'applicazione, rispettivamente l'interpretazione del CCL PP”.

Rammentati poi i principi d'interpretazione dei contratti collettivi,il Pretore aggiunto ha ritenuto che “il tenore letterale del cpv. 2 dell'art. 24 CCL PP […], pare indicare la necessità di un concorso cumulativo delle due condizioni, anche se la “e” potrebbe avere una funzione aggiuntiva”. Se non che, a suo avviso,“il cumulo non può essere stato nell'intento delle parti contrattualipoiché non si vede laratioed il senso comune di una tale restrizionedell'applicazione del rinvio che […] mira a perseguire il medesimo trattamento, riguardo ai supplementi, dei lavoratori prestati rispetto ai lavoratori assunti direttamente dall'azienda acquisitrice […]Il considerare cumulativamente le due condizioni non farebbealtro che creare un'ingiustificata disparità tra i lavoratori prestati ad aziende che hanno il lavoro a turni ma non domenicale regolare e ad aziende che hanno il lavoro domenicale ad un turno solo e i lavoratori prestati ad aziende che hanno il lavoro domenicale a più turni […]”.

Premesso ciò, per il primo giudice, “seguen­do il testo letterale dell'articolo, il Regolamento della S__________GmbH,che permette il cumulo dei supplementi per il turno diurno e quello notturno, non si applicherebbe ai lavoratori prestati, contrariamenteai propri, poiché l'azienda non ha il lavoro domenicale e questo diversamente da un lavoratore prestato ad un'azienda che ha il lavoro domenicale e a turni. La disparità di trattamento la si coglie amaggior ragione se si tiene conto che il rinvio vale anche in caso di CCL e di regolamenti aziendali che prevedono per i supplementiun trattamento meno favorevole rispetto al CCL PP e come tale applicabile anch'esso al lavoratore prestato solo qualora si tratti di una azienda con il lavoro domenicale e a turni. Da ciò ne seguirebbeun diverso trattamento tra i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici con lavoro a turni e domenicale e i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici che hanno solo il lavoro a turni oppure solo il lavoro domenicale, nonché di quest'ultimi due gruppi di lavoratori rispetto ai colleghi assunti direttamente che sarebbero invece sottoposti al CCL o al regolamento aziendale.Da ultimo ma non in ordine di importanza, l'interpretazione della normanell'accezione cumulativa si scontrerebbe con l'art. 3 cpv. 1 del CCL PP che […] impone di recepire nei contratti del personale temporaneo le norme concernenti il salario dei CCL aziendali di obbligatorietà generale e dei CCL richiamati dal CCL PP nell'Annesso 1”.Il Pretore aggiunto ha così concluso che l'art. 24 cpv. 2 CCL PP si deve interpretare nel senso che le due condizioni poste dalla norma “sono alternative e non cumulative”.

Ciò posto, il primo giudice, richiamato il principio secondo cuile norme del CCL PP, in vigore edi obbligatorietà generaleduranteil rapporto di lavoro tra le partihanno effetto diretto ed imperativo sul contratto di cui si tratta in virtù dell'art. 357 CO, ha riconosciutoall'attore il diritto alle indennità diurne per tutte le ore che ha lavorato nel 1° e 2° turno. Per il Pretore aggiunto, il lavoratore non poteva rinunciare a crediti derivanti dal rapporto di lavoro risultanti da disposizioni imperative della legge o del CCL, in applicazione dell'art. 341 CO, né si riscontrava una sua rinuncia a tali supplementi.Peraltro, ­– egli ha soggiunto – “la modifica dell'interpretazione di una norma, così come di una prassi giurisprudenziale, vanno applicate immediatamente, con l'unico limite di quando le rassicurazioni o il comportamento di un'autorità hanno comportato un affidamento, delle legittime aspettative, nel destinatario, condizioni che vengono esaminate alla luce del caso concreto edella ponderazione dei contrapposti interessi, fra cui lasicurezza del diritto e della legalità, dell'uguaglianza e della buone fede” e “pur non negando che il comportamento della Commissioneparitetica cantonale abbia potuto generare nella qui convenuta  e più in generale nelle aziende acquisitrici, la convinzione di interpretare correttamente l'art. 24 cpv. 2 CCL PP, la tutela dell'affidamento e della buona fede devono cedere il passo alla sicurezza del diritto e alla corretta e uniforme applicazione di una norma imperativa concernente i diritti salariali del personale a prestito, diritti che prevalgono sulla tutela dei datori di lavoro”.In definitiva, il Pretore aggiunto ha condannato la convenuta a versare all'attore fr. 6485.30, importo di per sé non contestato, più interessi del 5% dal 1° gennaio 2016 su fr. 3391.10 e dal 1° gennaio 2017 su fr. 3094.20.

4.Per la RE 1, la decisione del Pretore aggiuntodi considerare le condizioni posteall'art. 24 cpv. 2 CCL PPalternative anziché cumulative costituisce un'inammissibile interpretazionecontra litteram.La reclamante sostienechela norma, nelle sue tre versioni linguistiche, esprime “lo stesso concetto in modo convergen­te, ovvero che il lavoro a turni e il lavoro domenicale istituzionalizza­to sono da ritenere quali condizioni cumulative per prevedere l'eccezionale applicazione di un CCL (anche non obbligatorio) o di un Regolamento aziendale”, giacché “in tutte e tre le versioni è indicata infatti chiaramente una “e” e non una “o”. A suo avviso, siccome una disposizione normativa di un contratto collettivo di lavoro va interpretata in primo luogo secondo la sua lettera e va protetta inoltre la fiducia delle parti vincolate da un CCL che non hanno preso parte alla sua elaborazione,il primo giudice doveva limitarsi a tale modo di interpretazione senza scostarsi dal suo chiaro senso letterale.

a)L'art. 24 CCL PP, dal titolo marginale“supplementi”, ha il seguente tenore:

1I supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non pos- sono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.

2Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a  turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi ambiti si applicano anche al personale a prestito.

b)In concreto è incontestato che il contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale (CCL PP) è applicabile al rapporto di lavoro tra le parti in causa. È parimenti incontestato che allaS__________ GmbH, azienda acquisitrice presso la quale l'attore è stato impiegato, non vigeva il lavoro domenicale istituzionalizzato, ma soltanto il lavoro a turni.Litigiosa è la questione di sapere se alla fattispeciesi applichino i supplementi previsti dal regolamento aziendale dellaS__________ GmbH(art. 3 cpv. 2) in applicazione dell'art. 24 cpv. 2CCL PP,ovvero in questa sede se l'interpretazione del Pretore aggiunto per il quale le condizioni poste da quest'ultima norma sono alternative e non cumulative sia o meno arbitraria.

c)Ora, in una recente sentenza del 7 aprile 2022, questa Camera ha già dovuto esaminare una fattispecie simile e, dopo avere tenuto conto dei vari criteri di interpretazione di una norma indicati dal Tribunale federale, è giunta alla conclusione che, contrariamente all'assuntodell'azienda attiva nell'ambito del prestito di personale, per la quale il senso letterale dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP sarebbe chiaro e univoco laddove prevedrebbe, per il versamento dei supplementi salariali previsti dai regolamenti aziendali delle imprese acquisitrici, l'adempimento di due condizioni cumulative (quella del lavoro a turni e quella del lavoro domenicale istituzionalizzato), il tenore letterale della citata disposizione non è di per sé risolutivo, siccome l'utilizzo della congiunzione“e”non implica necessariamente un significato in senso cumulativo, potendo avere anche funzione aggiuntiva (inc. 16.2020.46 consid. 5b).

La Camera, poi, ha altresì stabilito che loscopo della norma non è quello di privilegiare i lavoratori interinali (ritenuto che i supplementi indicati all'art. 24 cpv. 2 non vanno in aggiunta, bensì in sostituzione di quelli previsti dalle altrenorme del CCL PP, indipendentemente che essi siano più o meno favorevoli), ma di garantire la parità di trattamento fra i dipendenti a prestito e i dipendenti fissi attivi presso la medesima ditta e di riflesso impedire che i datori di lavoro eludano disposizioni vincolanti in materia di salario mediante il ricorso al personale a prestito. Essa ha cosìrilevatoche una visione cumulativadelle due condizioni e dunque un'applicazione restrittiva della norma, si porrebbe in contrasto con questa finalità e condurrebbea molteplici disparità di trattamento prive di giustificazioni oggettive: tra i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici con lavoro a turni e domenicale e i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici che prevedono solo il lavoro a turni oppure solo il lavoro domenicale; tra il personale a prestito e il personale fisso; fra i lavoratori interinali attivi nel Canton Ticino e quelli impiegati altrove in Svizzera(inc. 16.2020.46 consid. 6).

Quanto alla volontà delle parti contraenti, questa Camera ha ritenuto che determinante non fosse quella di una singola commissione regionale (incaricata di verificare a livello locale il rispetto del CCL PP), ma quella dei rappresentanti dell'associazione dei datori di lavoro Swissstaffing, con i loro membri, e dei sindacati firmatari Unia, Syna, Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera) e Angestellte Schweiz con i lavoratori loro associati, all'interno della Commissione professionale paritetica Svizzera CPSPP (incaricata di vigilare sulla corretta attuazione, applicazione ed esecuzione del CCL PP quale organo superiore di sorveglianza).La Camera non ha disconosciuto chefino all'emissione della circolare n. 12, nel Canton Ticino in occasione dei controlli a campione presso le aziende non veniva verificato il rispetto dell'art.24 cpv. 2 CCL PP, ma ha considerato che la condotta della Commissione paritetica cantonale non potesse essere equiparata a una prassi (inc. 16.2020.46 consid. 7).

Infine, relativamente all'applicazione retroattiva della norma, la Camera, dopo avere escluso l'esistenza diuna modifica legislativa o giurisprudenziale e ricordato che prima del 2018 la Commissione paritetica cantonale, quale organo preposto alla vigilanza regionale relativa al CCL PP, non aveva mai accertato violazioni o inflitto sanzioni in relazione ai supplementi per lavoro a turni, ha ritenuto che se il principio della buona fede impedisce, a livello disciplinare, di sanzionare retroattivamente (per l'assenza di comportamenti in chiara violazione di una stabilita prassi), le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro circa la conclusione, il contenuto e la fine deirapporti di lavoro hanno effetto diretto e imperativo per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati, ragione per cui la tutela dell'affidamento e il principio della buona fede devono recedere innanzi a quelli della sicurezza del diritto, della corretta e uniforme applicazione di una norma imperativa (uguaglianza giuridica) e dellatutela dei lavoratori (inc. 16.2020.46 consid. 8). Donde in definitiva la reiezione del reclamo presentato da un'azienda attiva nell'ambito del prestito di personale. Ad analoga conclusione è giunta altresì la seconda Camera civile del Tribunale di appello (sentenze inc.12.2021.164 e inc. 12.2021.165 del 7 aprile 2022).

d)La decisione di questa Camera è stata oggetto di ricorso al Tribunale federale, il quale con sentenza 4A_239/2022 del 21 agosto 2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile e respinto quello sussidiario in materia costituzionale. In tale decisione, il Tribunale federale ha ritenuto che l'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP eseguita dalla Corte cantonale “non può essere ritenuta arbitraria”, ha rimproverato alla ricorrente di non avere reso “ravvisabile l'esistenza di una giurisprudenza che presupponeva, per il versamento dei supplementi salariali, cumulativamente, il lavoro a turni e il lavoro domenicale istituzionalizzato né di avere dimostrato che “un'autorità le avrebbe fornito assicurazioni vincolanti riguardo alla continuazione della precedente interpretazione della disposizione” e, infine che non essendo in discussione l'applicazione di un nuovo diritto ma solo di una mutata interpretazione della medesima disposizione, non era in discussione una violazione del divieto di retroattività. Medesimo destino hanno seguito i ricorsi presentati al Tribunale federale contro la decisione della seconda Camera civile (sentenze 4A_235/2022 e 4A_237/2022 del 21 agosto 2023).

e)Nel caso in esame, le censure sollevate dalla reclamante ricalcano sostanzialmente quelle già esaminate e respinte da questa Camera nella citata sentenza del 7 aprile 2022. Esse non consentono quindi di rimettere in discussione tale decisione e non devono pertanto essere ulteriormente esaminate in questa sede. Ne segue che il reclamo deve essere respinto.

5.La procedura in controversie derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento fino a un valore di fr. 30000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC).La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

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Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.