Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili entro il termine di 10 giorni dalla notificazione con reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore ha quantificato il valore litigioso in fr. 4800.– donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 20 agosto 2021. Depositato alla cancelleria del Tribunale di appello il 27 agosto 2021, il reclamo in esame è di conseguenza tempestivo.
E. 2 Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
E. 3 Il Pretore, preso atto dell'impossibilità di procedere all'interpello della convenuta a causa della sua assenza, ha posto alla base della decisione di espulsione le allegazioni della parte istante e di quanto esposto dalla convenuta alla precedente udienza. Posto ciò, egli ha riaccertato la regolarità della messa in mora, della comminatoria di disdetta, così come della disdetta. Quanto alla questione legata alla pandemia, il primo giudice ha rimproverato alla convenuta di non avere sostanziato né reso verosimile “le proprie indicazioni esposte in precedenza”, le quali non sono dunque sufficienti per contestare il carattere “liquido e manifesto” della pretesa degli istanti. Premesso ciò, egli ha accolto l'istanza, ordinando alla convenuta di lasciare l'ente locato entro il 30 settembre 2021.
E. 4 RE 1 ribadisce innanzitutto di non aver potuto presenziare all'udienza del 19 agosto 2021 sostenendo di avere “previamente comunicato per telefono l'insorgenza di un imprevisto che le impediva di presenziare personalmente, chiedendo il rinvio dell'udienza”. Essa fa valere di soffrire da tempo “anche di un malessere dovuto alla situazione (non solo economica) in cui si trova (come stati d'ansia e anche di panico), ragion per cui incontra delle difficoltà ad affrontare da sola cause di questo tipo”. Premesso ciò, la reclamante lamenta così di non aver potuto esporre al Pretore le ragioni “evidentemente riconducibili alla pandemia” che le hanno impedito di versare le pigioni. Al proposito essa allega che la società I__________ Sagl, da lei gestita dal luglio del 2019, con l'avvento della pandemia ha dapprima dovuto temporaneamente interrompere l'attività salvo poi essere dichiarata in fallimento a causa delle sempre più insormontabili difficoltà economiche. Per di più, essa riafferma di non avere potuto svolgere l'attività di pulizie vista la chiusura delle scuole. In tali circostanze, essa epiloga, la diffida di pagamento e la susseguente disdetta devono essere annullate.
E. 5 Giovi preliminarmente ricordare a RE 1 che la procedura di reclamo è sostanzialmente limitata all'esame della correttezza nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice e non costituisce la continuazione della procedura di prima istanza. Ciò implica che, salvo eccezioni, in sede di reclamo non è ammessa l'allegazione di nuovi fatti né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Detto altrimenti i fatti e i mezzi di prova vanno sottoposti per principio al Pretore, autorità di prima istanza, mentre in seconda sede il reclamante non può allegare dei fatti o produrre dei mezzi di prova nuovi che ha omesso di addurre o di presentare dinanzi alla precedente istanza. Ne segue che tutte le giustificazioni, con relativa documentazione, addotte da RE 1 in questa sede sulla questione di sapere se le difficoltà dell'inquilina fossero riconducibili alla pandemia sono irricevibili e non possono essere prese in considerazione. Premesso ciò, la reclamante chiede di ordinare al Pretore di indire una nuova udienza al fine di permetterle di esporre le sue ragioni. Quantunque non sia stata indicata formalmente nelle domande di giudizio, tale richiesta potrebbe essere accolta solo se la decisione del Pretore di respingere l'istanza di rinvio dell'udienza formulata dalla convenuta fosse annullata o eventualmente se soccorressero i presupposti per una restituzione del termine in applicazione dell'art. 148 CPC. Si giustifica pertanto di esaminare se soccorrano le condizioni per ritornare gli atti al Pretore.
E. 6 Per
l'art. 135 lett. b CPC il giudice può rinviare la comparizione (in concreto
l'udienza di discussione) “su richiesta tempestiva”. Posto che il rinvio non è
un diritto ma una facoltà del giudice, il richiedente deve sostanziare l'impedimento
con un'adeguata motivazione, evidenziando circostanze oggettive che gli
impediscono di presenziare all'udienza (
Trezzini
,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,
2ª edizione, n. 3 ad art. 135). La citazione rimane valida fino al momento in
cui non viene esplicitamente annullata. Pertanto, in difetto di risposta da
parte del giudice, il richiedente deve concludere che la sua richiesta è stata
respinta e che la data della comparizione resta valida, incombendo a lui di
informarsi a tal proposito (
Trezzini
,
op. cit., n. 13 ad art. 135). Il rinvio va ad ogni modo chiesto tempestivamente
prima dell'udienza, non appena saputo del motivo che il richiedente adduce a
giustificazione della domanda (
Trezzini
,
op. cit., n. 10 ad art. 135). Un rinvio chiesto il giorno prima o il giorno
stesso dell'udienza va ammesso con riserbo (
Bohnet
in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 10 ad art. 135).
Nel
caso in esame, il Pretore ha respinto la richiesta di rinvio formulata dalla
convenuta due ore prima dell'udienza poiché l'assenza prolungata era
verosimilmente già prevista tant'è che nemmeno l'interessata pretendeva che
fosse improvvisa. Ora, per tacere del fatto che con tale motivazione la
reclamante nemmeno si confronta, essa si limita a far valere l'insorgenza di un
imprevisto senza però specificarlo. Né questo impedimento risultava
dall'istanza, l'allora legale della convenuta avendo unicamente precisato di
esserne venuto a conoscenza la sera prima. Certo, RE 1 adduce di soffrire da
tempo “anche di un malessere dovuto alla situazione (non solo economica) in cui
si trova (come stati d'ansia e anche di panico), ragion per cui incontra delle
difficoltà ad affrontare da sola cause di questo tipo”. A parte il fatto che a
quel tempo essa era rappresentata da un legale sicché non doveva presentarsi da
sola all'udienza, tale giustificazione è lungi dall'essere stata resa
verosimile. Per di più, come ricordato dal Pretore, trattandosi di un motivo di
salute risalente nel tempo, l'interessata non spiega perché essa non potesse attivarsi
prima. Ne segue che la decisione del primo giudice va esente da critiche.
Assente ingiustificatamente all'udienza di discussione, la convenuta si è lasciata
precludere e non può quindi lamentarsi di una violazione del diritto di essere
sentita. La mancanza di verosimiglianza sul motivo addotto esclude altresì la possibilità
di ottenere una restituzione del termine (art. 148 CPC; cfr. RtiD I-2017 pag.
694 consid.4).
E. 7 Per la reclamante il termine fissato al 30 settembre 2021 è “impossibile da rispettare” per le notorie difficoltà per chi si deve trovare un nuovo alloggio e fornire adeguate garanzie. A prescindere dal fatto che la domanda è nuova e come tale inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), l'autorità d'esecuzione dello sfratto può bensì concedere all'inquilino un termine per trovarsi una nuova occupazione, ma questo deve essere breve e non deve equivalere a una proroga del contratto (CCR, sentenza inc. 16.2021.27 del 4 agosto 2021 consid. 9). In concreto, il termine di sei settimane concesso dal Pretore appare senz'altro ragionevole e appropriato alla fattispecie, tanto più ove si pensi che la disdetta del contratto era già stata notificata il 15 ottobre 2020 senza che la conduttrice l'avesse contestata. In definitiva, il reclamo vede la sua sorte segnata.
E. 8 L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
E. 9 L e spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Non si pongono problemi di indennità alla controparte, non essendo essa stata invitata a presentare osservazioni. Per questi motivi, decide:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a: – – Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.16.2021.32
Lugano
7 settembre 2021/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 27 agosto 2021 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il19 agosto 2021 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sudnella causa SO.2020.944 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del7 dicembre 2020dalla
CO 1e
CO 2
4.RE 1ribadisce innanzitutto di non aver potuto presenziare all'udienza del 19 agosto 2021 sostenendo di avere previamente comunicato per telefono l'insorgenza di un imprevisto che le impediva di presenziare personalmente, chiedendo il rinvio dell'udienza. Essa fa valere di soffrire da tempo anche di un malessere dovuto alla situazione (non solo economica) in cui si trova (come stati d'ansia e anche di panico), ragion per cui incontra delle difficoltà ad affrontare da sola cause di questo tipo. Premesso ciò, la reclamante lamenta così di non aver potuto esporre al Pretore le ragioni evidentemente riconducibili alla pandemia che le hanno impedito di versare le pigioni. Al proposito essa allega che la società I__________ Sagl, da lei gestita dal luglio del 2019, con l'avvento della pandemia ha dapprima dovuto temporaneamente interrompere l'attività salvo poi essere dichiarata in fallimento a causa delle sempre più insormontabili difficoltà economiche. Per di più, essa riafferma di non avere potuto svolgere l'attività di pulizie vista la chiusura delle scuole. In tali circostanze, essa epiloga, la diffida di pagamento e la susseguente disdetta devono essere annullate.
5.Giovi preliminarmente ricordare a RE 1 che la procedura di reclamo è sostanzialmente limitata all'esame della correttezza nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice e non costituisce la continuazione della procedura di prima istanza. Ciò implica che, salvo eccezioni, in sede di reclamo non è ammessa l'allegazione di nuovi fatti né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Detto altrimenti i fatti e i mezzi di prova vanno sottoposti per principio al Pretore, autorità di prima istanza, mentre in seconda sede il reclamante non può allegare dei fatti o produrre dei mezzi di prova nuovi che ha omesso di addurre o di presentare dinanzi alla precedente istanza. Ne segue che tutte le giustificazioni, con relativa documentazione, addotte da RE 1 in questa sede sulla questione di sapere se le difficoltà dell'inquilina fossero riconducibili alla pandemia sono irricevibili e non possono essere prese in considerazione. Premesso ciò, la reclamante chiede di ordinare al Pretore di indire una nuova udienza al fine di permetterle di esporre le sue ragioni. Quantunque non sia stata indicata formalmente nelle domande di giudizio, tale richiesta potrebbe essere accolta solo se la decisione del Pretore di respingere l'istanza di rinvio dell'udienza formulata dalla convenuta fosse annullata o eventualmente se soccorressero i presupposti per una restituzione del termine in applicazione dell'art. 148 CPC. Si giustifica pertanto di esaminare se soccorrano le condizioni per ritornare gli atti al Pretore.
6.Per l'art. 135 lett. b CPC il giudice può rinviare la comparizione (in concreto l'udienza di discussione) su richiesta tempestiva. Posto che il rinvio non è un diritto ma una facoltà del giudice, il richiedente deve sostanziare l'impedimento con un'adeguata motivazione, evidenziando circostanze oggettive che gli impediscono di presenziare all'udienza (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 3 ad art. 135). La citazione rimane valida fino al momento in cui non viene esplicitamente annullata. Pertanto, in difetto di risposta da parte del giudice, il richiedente deve concludere che la sua richiesta è stata respinta e che la data della comparizione resta valida, incombendo a lui di informarsi a tal proposito (Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 135). Il rinvio va ad ogni modo chiesto tempestivamente prima dell'udienza, non appena saputo del motivo che il richiedente adduce a giustificazione della domanda (Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 135). Un rinvio chiesto il giorno prima o il giorno stesso dell'udienza va ammesso con riserbo (Bohnetin: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 10 ad art. 135).
Nel caso in esame, il Pretore ha respinto la richiesta di rinvio formulata dalla convenuta due ore prima dell'udienza poiché l'assenza prolungata era verosimilmente già prevista tant'è che nemmeno l'interessata pretendeva che fosse improvvisa. Ora, per tacere del fatto che con tale motivazione la reclamante nemmeno si confronta, essa si limita a far valere l'insorgenza di un imprevisto senza però specificarlo. Né questo impedimento risultava dall'istanza, l'allora legale della convenuta avendo unicamente precisato di esserne venuto a conoscenza la sera prima. Certo, RE 1 adduce di soffrire da tempo anche di un malessere dovuto alla situazione (non solo economica) in cui si trova (come stati d'ansia e anche di panico), ragion per cui incontra delle difficoltà ad affrontare da sola cause di questo tipo. A parte il fatto che a quel tempo essa era rappresentata da un legale sicché non doveva presentarsi da sola all'udienza, tale giustificazione è lungi dall'essere stata resa verosimile. Per di più, come ricordato dal Pretore, trattandosi di un motivo di salute risalente nel tempo, l'interessata non spiega perché essa non potesse attivarsi prima. Ne segue che la decisione del primo giudice va esente da critiche. Assente ingiustificatamente all'udienza di discussione, la convenuta si è lasciata precludere e non può quindi lamentarsi di una violazione del diritto di essere sentita. La mancanza di verosimiglianza sul motivo addotto esclude altresì la possibilità di ottenere una restituzione del termine (art. 148 CPC; cfr. RtiD I-2017 pag. 694 consid.4).
7.Per la reclamante il termine fissato al 30 settembre 2021 è impossibile da rispettare per le notorie difficoltà per chi si deve trovare un nuovo alloggio e fornire adeguate garanzie. A prescindere dal fatto che la domanda è nuova e come tale inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), l'autorità d'esecuzione dello sfratto può bensì concedere all'inquilino un termine per trovarsi una nuova occupazione, ma questo deve essere breve e non deve equivalere a una proroga del contratto (CCR, sentenza inc. 16.2021.27 del 4 agosto 2021 consid. 9). In concreto, il termine di sei settimane concesso dal Pretore appare senz'altro ragionevole e appropriato alla fattispecie, tanto più ove si pensi che la disdetta del contratto era già stata notificata il 15 ottobre 2020 senza che la conduttrice l'avesse contestata. In definitiva, il reclamo vede la sua sorte segnata.
8.L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.